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Attività televisive: direttiva "Televisione senza frontiere" (TSF)

La direttiva "Televisione senza frontiere" (direttiva TSF) rappresenta la pietra angolare della politica audiovisiva dell'Unione europea e si basa su due principi fondamentali: la libera circolazione dei programmi televisivi europei nell'ambito del mercato interno e l'obbligo, per le reti televisive, di riservare, qualora possibile, più della metà del tempo di trasmissione ad opere europee ("quote di diffusione").

La direttiva TSF si prefigge del pari di tutelare alcuni obiettivi importanti d'interesse pubblico quali la diversità culturale, la protezione dei minori e il diritto di rettifica.

Nel dicembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva TSF.

ATTO

Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. [Cfr atti modificativi]

SINTESI

DIRETTIVA 89/552/CEE "TELEVISIONE SENZA FRONTIERE"

La direttiva mira a garantire la libera circolazione dei servizi televisivi nell'ambito del mercato interno, tutelando nel contempo importanti importanti obiettivi d'interesse pubblico, come la diversità culturale, il diritto di rettifica, la tutela dei consumatori e la protezione dei minori. Si prefigge inoltre di promuovere la distribuzione e la produzione dei programmi televisivi europei riservando loro una quota maggioritaria nel quadro dei programmi delle reti televisive.

Principio generale

La direttiva stabilisce il principio, secondo il quale gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la trasmissione sul loro territorio di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri. Essi possono tuttavia sospendere la ritrasmissione di programmi televisivi che violano le disposizioni della direttiva in materia di protezione dei minori.

Quote di diffusione e di produzione

Per incoraggiare la distribuzione e la produzione dei programmi televisivi europei, gli Stati membri devono fare in modo che, ogniqualvolta sia possibile, le emittenti televisive riservino ad opere europee una quota maggioritaria del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo riservato alle informazioni, alle manifestazioni sportive, ai giochi, alla pubblicità o ai servizi di televideo e alle televendite (articolo 4).

Le emittenti televisive devono inoltre riservare almeno il 10% del loro tempo di trasmissione, ovvero il 10% del bilancio di programmazione, ad opere europee realizzate da produttori indipendenti (articolo 5).

La Commissione è incaricata di controllare che queste due disposizioni vengano rispettate. A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, ogni due anni, una relazione comprendente segnatamente una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui agli articoli 4 e 5.

A certe condizioni, gli Stati membri sono autorizzati a stabilire regole più rigorose al fine di conseguire obiettivi di politica linguistica.

Pubblicità televisiva e sponsorizzazione

Le disposizioni relative alla pubblicità riguardano:

  • la durata: al massimo 15 % del tempo di trasmissione quotidiano, 20% al massimo nell'arco di un'ora;
  • le modalità di interruzione dei programmi;
  • le considerazioni etiche (in particolare per quanto riguarda la protezione dei minori);
  • il rispetto di alcuni criteri per quanto riguarda la pubblicità di bevande alcoliche.

È vietata la pubblicità per il tabacco e per i medicinali disponibili su prescrizione medica.

La sponsorizzazione di programmi televisivi è ammessa a condizione che rispetti determinate regole. La sponsorizzazione non deve compromettere l'indipendenza editoriale dell'emittente. Peraltro, le trasmissioni sponsorizzate non devono sollecitare l'acquisto dei prodotti o dei servizi dello sponsor. Infine, non possono essere sponsorizzati i telegiornali e le trasmissioni di informazione politica.

Protezione dei minori

Sono vietati i programmi aventi carattere pornografico o di estrema violenza. Tale divieto si applica a ogni altro programma in grado di nuocere ai minori, tranne nel caso in cui la trasmissione rientri in un'opportuna fascia oraria o sia oggetto di misure tecniche di protezione.

Diritto di rettifica

Un diritto di rettifica deve essere concesso nel caso in cui i diritti legittimi di una persona vengano lesi in seguito a un'affermazione non veritiera contenuta in un programma televisivo. Tale diritto può essere esercitato nei confronti di tutte le emittenti soggette alla giurisdizione di uno Stato membro

DIRETTIVA MODIFICATA DEL 1997

Nel giugno 1997 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una nuova direttiva "Televisione senza frontiere" mirante a rafforzare la sicurezza giuridica e a modernizzare le disposizioni iniziali. I principali elementi della revisione vertono sui punti seguenti:

  • principio di giurisdizione: lo Stato membro competente per le reti televisive viene determinato in funzione del luogo in cui si trova la sede sociale effettiva e del luogo in cui vengono prese le decisioni editoriali in merito al palinsesto;
  • eventi di particolare rilevanza per la società (in particolare, manifestazioni sportive): la direttiva modificata stabilisce le condizioni che consentono al pubblico di accedere liberamente alla ritrasmissione di eventi considerati di particolare rilevanza per la società. A tal fine, ogni Stato membro può stabilire un elenco di eventi che devono essere trasmessi in chiaro, anche se sono stati acquistati diritti di esclusiva da reti di televisione a pagamento;
  • televendite: le televendite sono sottoposte alla maggior parte delle regole che disciplinano la pubblicità televisiva. Le finestre di programmazione destinate alle televendite trasmesse da una rete generalista devono durare almeno quindici minuti ed essere chiaramente identificabili. Il numero massimo di finestre è fissato a otto al giorno e la loro durata non può superare tre ore al giorno;
  • tutela dei minori: la direttiva modificata sottolinea soprattutto l'importanza della protezione dei minori. Viene segnatamente indicato che gli Stati membri devono controllare che i programmi che possono nuocere allo sviluppo dei minori, trasmessi in chiaro, siano preceduti da un idoneo segnale acustico o identificati da un simbolo visibile.

REVISIONE IN CORSO

La direttiva "Televisione senza frontiere" è oggetto di un processo di revisione (EN) dal 2001. Nell'ambito di tale processo si sono susseguite varie fasi.

Quarta relazione sull'applicazione della direttiva TSF

La modernizzazione delle regole sui servizi di contenuto audiovisivo è stata effettivamente avviata con la quarta comunicazione (COM(2002) 778 def.) sull'attuazione della direttiva TSF, che analizza i principali sviluppi verificatisi nell'applicazione della direttiva nel corso del 2001 e del 2002. In generale, traccia un bilancio soddisfacente dell'applicazione della direttiva TSF.

La relazione è accompagnata da un programma di lavoro nel quale sono indicati alcuni temi specifici per i quali occorre un esame approfondito e che, nel corso del 2003, sono stati oggetto di un'ampia consultazione pubblica negli Stati membri e nei paesi candidati.

Consultazione pubblica del 2003

La consultazione pubblica riguardava un certo numero di temi, tra cui la promozione della diversità culturale e della competitività dell'industria europea audiovisiva, le regole relative alla pubblicità e la protezione dei minori e dell'ordine pubblico.

La Commissione ha ricevuto numerosi contributi. La maggior parte riconoscevano che la direttiva costituiva uno strumento normativo flessibile e adeguato per gli Stati membri e aveva avuto un effetto positivo sulla libera circolazione dei servizi televisivi all'interno dell'UE. Tuttavia, hanno anche evidenziato la necessità di esaminare più approfonditamente alcuni aspetti, in particolare la diversità delle leggi nazionali, le nuove tecniche pubblicitarie e la tutela dei minori nell'ambito dell'ambiente on line.

Comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva

Nel dicembre 2003 la Commissione ha pubblicato le conclusioni delle consultazioni pubbliche in una comunicazione intitolata " Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva ".

Per quanto riguarda il processo di revisione, la comunicazione proponeva un approccio in due tappe:

  • a breve termine: adozione di una comunicazione interpretativa concernente le disposizioni della direttiva TSF in materia di pubblicità televisiva e pubblicazione di un aggiornamento della raccomandazione sulla tutela dei minori (esdeenfr);
  • a medio termine, si auspicava una riflessione approfondita su una serie di questioni. A tal fine la Commissione ha consultato esperti e si è avvalsa di studi indipendenti.

Gruppi di riflessione e studi indipendenti

I gruppi di riflessione si sono riuniti nel 2004 e nel 2005. I loro lavori riguardavano:

  • il campo di applicazione della futura regolamentazione dei contenuti audiovisivi;
  • la determinazione della competenza giuridica;
  • la regolamentazione della pubblicità;
  • il diritto all'informazione;
  • la promozione dei contenuti europei.

Parallelamente è stata condotta una serie di studi concernenti:

  • l'impatto dello sviluppo delle nuove tecniche pubblicitarie (EN) (pdf);
  • l'impatto delle misure concernenti la promozione della distribuzione e della produzione dei programmi televisivi previsti dalla direttiva TSF;
  • le misure di coregolamentazione nel settore dei media;
  • il trattamento della televisione interattiva sul piano normativo.

Verso una nuova legislazione comunitaria in materia audiovisiva

Nel dicembre 2007 la Commissione ha presentato una revisione della direttiva TS, volta principalmente a modernizzare le norme esistenti per tener conto delle evoluzioni tecnologiche e commerciali del settore audiovisivo europeo.

La direttiva mira inoltre a snellire le normative attuali, segnatamente in materia di pubblicità, e ad operare una distinzione tra i servizi "lineari" (televisione tradizionale, Internet, telefonia mobile) e "non lineari" (televisione e informazioni su richiesta).

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 89/552/CEE

3.10.1991

-

GU L 298 del 17.10.1989

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 97/36/CE [adozione: codecisione COD/1995/0074]

30.7.1997

-

GU L 202 del 30.7.1997

Direttiva 2007/65/CE

19.12.2007

19.12.2009

GU L 332 del 18.12.2007

ATTI COLLEGATI

RELAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

La Commissione europea presenta ogni due anni una relazione sull'applicazione della direttiva "Televisione senza frontiere".

Quinta relazione COM(2006) 49 def. - [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Quarta relazione COM(2002) 778 def. - [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Terza relazione COM(2001) 9 def. - [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Seconda relazione COM(97) 523 def. - [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Prima relazione COM(95) 86 def. - [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

RELAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 (QUOTE DI DIFFUSIONE E DI PRODUZIONE)

Gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni due anni alla Commissione una relazione relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva. Sulla base di tali relazioni nazionali, la Commissione elabora una relazione sintetica che evidenzia i livelli di applicazione da parte degli Stati membri dei disposti degli articoli 4 e 5.

Settima comunicazione, del 14 agosto 2006, relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere", modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2003-2004 - [COM(2006) 459 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Il tempo medio di diffusione riservato alle opere europee da parte delle emittenti europee è stato leggermente superiore al 65% nel 2003 e pari a circa 63% nel 2004. Per la prima volta si registra un leggero calo della programmazione di opere europee a livello comunitario.

In questa evoluzione occorre tenere conto tuttavia di due fattori:

  • i dati del 2004 comprendono per la prima volta i dati relativi ai dieci nuovi Stati membri e le emittenti e i regolatori di questi paesi non avevano nessuna esperienza nell'applicazione dell'articolo 4;
  • il metodo di calcolo è stato modificato in modo da includere i canali secondari la cui quota di pubblico è inferiore al 3% nelle proporzioni medie di opere europee.

La Commissione sottolinea pertanto che, a prescindere da una tendenza a breve termine leggermente al ribasso, la programmazione di opere europee si è stabilizzata nell'UE ad un livello superiore al 60% del tempo totale di diffusione.

Per quanto concerne la quota di opere europee di produttori indipendenti, si osserva un aumento significativo del loro tempo di diffusione nell'insieme dei canali europei per il periodo di riferimento (intorno al 31,5%). Se si considerano però i periodi di riferimento precedenti si osserva per la diffusione di questo tipo di programma, un'evidente tendenza al ribasso. Per le opere europee recenti di produttori indipendenti la quota è invece in aumento sui canali televisivi degli Stati membri.

Sesta comunicazione, del 28 luglio 2004, relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere", modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 [COM(2000) 524 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale] In questa relazione, la Commissione traccia un bilancio particolarmente positivo dell'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva. La relazione rileva che, per la programmazione delle opere europee, il tempo di diffusione medio è quasi del 67% nel 2001 e 66% nel 2002, valori nettamente al di sopra della soglia del 50% stabilita dalla direttiva TSF. Per quanto attiene alla produzione di opere europee di produttori indipendenti, questa si è stabilizzata ad un terzo del tempo di diffusione totale autorizzato ovvero, complessivamente, al 50% dell'insieme delle opere europee (produttori indipendenti o meno). Questa proporzione risulta ampiamente superiore al 10% stabilito dalla direttiva.

Quinta comunicazione COM(2002) 612 def. - [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Anni 1999 e 2000.

Quarta comunicazione COM(2000) 442 (01) - [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Anni 1997 e 1998.

Terza comunicazione COM(98) 199 def. - [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Anni 1995 e 1996.

Seconda comunicazione COM(96) 302 def. - [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Anni 1993 e 1994.

Comunicazione COM(94) 57 def. - [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Anno 1991 e 1992.

See also

Ulteriori informazioni sul sito Politiche audiovisive e dei media

Ultima modifica: 09.09.2008

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