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Uso degli additivi nell’alimentazione animale

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso stabilisce una procedura uniforme per l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale* nonché regole per l’etichettatura, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di tali sostanze.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli additivi per mangimi e alle premiscele*. Esso non si applica:

Aspetti generali

Solo gli additivi autorizzati possono essere immessi sul mercato e utilizzati. Le autorizzazioni vengono concesse per specifiche specie animali o categorie di specie animali e per specifiche condizioni di utilizzo.

Gli additivi possono essere classificati come segue:

  • additivi tecnologici (ad es. conservanti, antiossidanti, emulsionanti, stabilizzanti, regolatori dell’acidità, additivi per l’insilaggio (erba o altri foraggi verdi compattati e conservati in condizioni ermetiche, tipicamente in un silo));
  • additivi organolettici (ad es. aromatizzanti, coloranti);
  • additivi nutrizionali (ad es. vitamine, minerali, aminoacidi, oligoelementi);
  • additivi zootecnici (ad es. promotori della digestione, stabilizzatori della flora intestinale);
  • Additivi coccidiostatici e istomonostatici.

Queste categorie sono anch’esse suddivise in gruppi funzionali in base alle principali funzioni degli additivi.

Antibiotici, diversi dai coccidiostatici o dagli istomonostatici, non sono additivi per mangimi.

Tipologie di autorizzazione

Sono previste due tipologie di autorizzazioni:

  • Autorizzazioni emesse a un titolare di autorizzazione relativa ad additivi che rientrano nelle categorie degli «additivi zootecnici» e «additivi coccidiostatici e istomonostatici», o additivi composti da, o contenenti o prodotti da organismi geneticamente modificati.
  • Autorizzazioni emesse a un titolare di autorizzazione relativa a sostanze che rientrano nelle categorie degli «additivi tecnologici», «additivi organolettici» e «additivi nutrizionali».

Le autorizzazioni sono valide per un periodo di 10 anni in tutto lo Spazio economico europeo (SEE) Esse sono rinnovabili per periodi di 10 anni. Le domande di rinnovo devono essere inviate alla Commissione europea almeno un anno prima della data di scadenza. La procedura per il rinnovo è indicata nel regolamento.

Il regolamento stabilisce inoltre la procedura per la modifica, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

Procedura d’autorizzazione

  • Le domande di autorizzazione vanno indirizzate alla Commissione. Le domande di autorizzazione vengono notificate agli Stati membri per poi essere trasmesse all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
  • Il richiedente stesso deve inviare all’EFSA la copia della domanda e il dossier completo:
    • nome e indirizzo del richiedente;
    • una descrizione del metodo di produzione,
    • di fabbricazione e delle utilizzazioni previste dell’additivo,
    • le condizioni proposte per l’immissione sul mercato dell’additivo,
    • gli studi sulla sicurezza e sull’efficacia, ecc.
  • L’EFSA è responsabile di condurre una valutazione del rischio basandosi sul dossier trasmesso dal richiedente.
  • Parallelamente, il richiedente deve inviare dei campioni al laboratorio comunitario di riferimento per l’analisi.
  • L’EFSA può richiedere ulteriori informazioni durante la procedura di valutazione.
  • Gli additivi destinati all’alimentazione animale devono ricevere un parere favorevole prima di ottenere l’autorizzazione all’immissione sul mercato e all’utilizzo. L’EFSA esprime il suo parere entro sei mesi dal ricevimento della domanda, basandosi sulle informazioni ricevute dal richiedente. La relazione di valutazione trasmessa dal laboratorio comunitario di riferimento viene allegata al parere. In caso di parere favorevole, il parere deve comprendere informazioni sulle condizioni e restrizioni specifiche in merito alla manipolazione, il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e l’uso dell’additivo, nonché le specie animali o categorie di specie animali alle quali è destinato l’additivo. Esso contiene informazioni sui requisiti specifici supplementari per l’etichettatura degli additivi, nonché, se del caso, una proposta per la fissazione di limiti massimi per i residui negli alimenti pertinenti di origine animale.
  • Sulla base del parere dell’EFSA, la Commissione decide di autorizzare o rifiutare l’autorizzazione dell’additivo. La Commissione elabora un progetto di regolamento attuativo per concedere o negare l’autorizzazione. La Commissione è assistita nella procedura dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimiSezione alimentazione animale.
  • Gli operatori del settore dei mangimi sono responsabili dell’immissione sul mercato e dell’utilizzo di additivi per mangimi e di garantire la conformità con le condizioni o le restrizioni imposte dalla legislazione.

Registro comunitario

La Commissione istituisce e tiene aggiornato un Registro comunitario degli additivi per mangimi, che viene regolarmente aggiornato e che rimanda al relativo regolamento di autorizzazione. Tali disposizioni contengono i requisiti specifici per l’immissione degli additivi sul mercato.

Esso si compone di due parti:

  • Prima parte: Allegato I. Contiene l’elenco delle modifiche al registro e le autorizzazioni in essere.
  • Seconda parte: Allegato II. Contiene un elenco degli additivi che verranno ritirati a breve termine. L’elenco contiene inoltre gli additivi per i quali è indicata una data nella colonna «Data di scadenza dell’autorizzazione». Se la data è scaduta, tali additivi non sono più ammessi all’immissione sul mercato.

Il registro ha solo uno scopo informativo e non sostituisce gli atti giuridici dell’Unione.

Etichettatura

Gli additivi devono essere etichettati in maniera evidente, chiara e indelebile. L’etichetta deve recare le seguenti informazioni:

  • il nome specifico dato agli additivi nell’autorizzazione, il gruppo funzionale e il numero di identificazione;
  • il nome e l’indirizzo del responsabile di tali indicazioni;
  • il peso netto o il volume netto degli additivi;
  • se del caso, il numero di riconoscimento attribuito all’impresa produttrice o che immette l’additivo sul mercato;
  • istruzioni per l’uso e raccomandazioni concernenti la sicurezza d’impiego e, se del caso,
  • i requisiti specifici indicati nell’autorizzazione;
  • il numero di riferimento del lotto e la data di fabbricazione

Il regolamento fissa inoltre i requisiti per l’etichettatura delle premiscele di additivi per mangimi.

Da quando si applica il regolamento?

È in vigore dal 18 ottobre 2004.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Additivi per mangimi: sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e dalle premiscele che sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all’acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più tra le funzioni seguenti:
  • soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali,
  • influenzare favorevolmente:
    • le caratteristiche dei mangimi o dei prodotti di origine animale;
    • il colore di pesci e uccelli ornamentali;
    • le conseguenze ambientali della produzione animale;
    • la produzione degli animali;
    • le prestazioni o il benessere degli animali;
  • o avere un effetto coccidiostatico o istomonostatico.
Premiscele: miscele di additivi per mangimi o miscele di uno più additivi per mangimi con materie prime per mangimi o acqua, utilizzate come supporto, non destinate ad essere somministrate direttamente agli animali.
Coadiuvanti tecnologici: tutte le sostanze non consumate direttamente, utilizzate deliberatamente nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime per mangimi per conseguire un determinato obiettivo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione. Ciò può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale (a condizione che questi residui non abbiano un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state integrate nel documento originale. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) N. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133, del 22.5.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 27.03.2021

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