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Fondo di solidarietà dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Istituisce Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE), che offre un aiuto finanziario paesi dell’Unione europea (Unione) colpiti da grandi catastrofi naturali.
  • Secondo le nuove norme adottate nel 2014 [regolamento di modifica (UE) n. 661/2014], le procedure sono state semplificate e i criteri di ammissibilità chiariti, includendo la siccità tra le catastrofi coperte dal Fondo.
  • In risposta alla pandemia di COVID-19 nel 2020, le norme sono state ulteriormente modificate dal regolamento (UE) 2020/461, che consente al FSUE di fornire assistenza finanziaria non solo ai paesi in cui si verificano catastrofi naturali, ma anche per le principali emergenze sanitarie.

PUNTI CHIAVE

Condizioni d’intervento

  • Come regola generale, l’FSUE può fornire aiuto finanziario se il totale dei danni diretti causati da una catastrofe naturale provoca danni diretti stimati a oltre i tre miliardi di euro a prezzi del 2011, o superiori allo 0,6 % del suo reddito nazionale lordo (RNL).
  • Il regolamento (UE) 2020/461 estende il regolamento (CE) 2012/2002 in modo da coprire un’importante emergenza per la salute pubblica, cioè qualsiasi pericolo potenzialmente letale o altrimenti grave per la salute, di origine biologica, in uno Stato ammissibile, che compromette gravemente la salute umana e che richiede interventi decisi per contenerne l’ulteriore diffusione. Per rientrare in tale definizione, l’emergenza dovrebbe comportare, per lo Stato ammissibile, un onere finanziario pubblico per le misure di risposta all’emergenza stimato a oltre 1 500 000 000 EUR a prezzi del 2011, o superiore allo 0,3 % del suo RNL.
  • Sebbene l’obiettivo principale dell’FSUE siano le catastrofi gravi, gli aiuti sono altresì disponibili per catastrofi naturali regionali più contenute, per le quali la soglia di ammissibilità è dell’1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione, o dell’1 % del PIL regionale nel caso di una regione ultraperiferica.

Prevenzione delle catastrofi e strategie di gestione dei rischi

Le nuove norme incoraggiano i paesi dell’Unione a mettere in essere strategie di prevenzione delle catastrofi e gestione dei rischi, richiedendo la presentazione di relazioni prima e dopo le domande. I paesi colpiti rischiano la riduzione o il rifiuto degli aiuti qualora infrangano ripetutamente gli obblighi relativi all’attuazione della legislazione dell’Unione in materia di prevenzione dei rischi di catastrofe.

I paesi ammissibili

L’FSUE copre i paesi dell’Unione e i paesi con cui sono in corso i negoziati di adesione all’Unione stessa.

A che cosa serve l’FSUE?

  • L’FSUE mira a integrare le spese pubbliche sostenute dagli Stati interessati per finanziare le operazioni essenziali di emergenza. Esse comprendono:
    • il ripristino delle infrastrutture di base ad esempio nei settori dell’elettricità, dell’approvvigionamento idrico, della sanità e dell’istruzione;
    • le misure provvisorie di alloggio e costi relativi ai servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate;
    • la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione, quali le dighe;
    • le misure di tutela del patrimonio culturale;
    • le operazioni di ripulitura; e
    • misure volte a fornire in tempi rapidi l’assistenza, compresa l’assistenza sanitaria alla popolazione interessata da una grave minaccia per la salute e a proteggerla dal rischio di esserne colpita, compresa la prevenzione, il monitoraggio o il controllo della diffusione delle malattie, combattendo i rischi gravi per la sanità pubblica per contenere l’impatto sulla sanità pubblica.
  • I pagamenti dell’FSUE sono limitati al finanziamento di misure destinate a mitigare i danni non assicurabili e devono essere recuperati qualora i costi sostenuti per indennizzare il danno siano in seguito coperti da terzi.

Procedura per la domanda d’intervento

  • Lo Stato colpito deve presentare alla Commissione europea una domanda d’intervento, a non oltre 12 settimane dalla data della catastrofe. L’aiuto finanziario proposto dalla Commissione dovrà essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
  • I dettagli specifici riguardanti le domande per affrontare l’epidemia COVID-19 sono disponibili su un sito web dedicato.

Budget

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (CE) n. 2012/2002 si applica dal 15 novembre 2002.
  • Il regolamento di modifica (UE) n. 661/2014 si applica dal 28 giugno 2014.
  • Il regolamento di modifica (UE) n. 2020/461 si applica dal 1o aprile 2020.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2012/2002 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 25.05.2020

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