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Attuazione delle rettifiche finanziarie

1) OBIETTIVO

Determinare la procedura di attuazione delle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali.

2) ATTO

Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali [Gazzetta ufficiale L64 del 06.03.2001].

3) SINTESI

Conformemente al regolamento generale sui Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000-2006, gli Stati membri effettuano le rettifiche finanziarie connesse con irregolarità isolate o sistemiche, procedendo alla soppressione totale o parziale del contributo comunitario.

Al fine di garantire un'applicazione uniforme di detta norma in tutta la Comunità, occorre adottare disposizioni per determinare tali rettifiche finanziarie e per riferire in merito alla Commissione. Tali disposizioni non incidono su quelle relative al recupero degli aiuti di Stato.

Esistono due tipi di rettifiche finanziarie:

  • le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri,
  • le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione.

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Sopprimendo totalmente o in parte il cofinanziamento comunitario, gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità nonché della perdita finanziaria per i Fondi strutturali.

Gli Stati membri inviano alla Commissione, in allegato all'ultima relazione trimestrale trasmessa ogni anno, l'elenco dei procedimenti di soppressione di contributo avviati nell'anno trascorso, unitamente alle eventuali misure di adeguamento dei sistemi di gestione e di controllo.

Il contributo dei Fondi strutturali soppresso non può essere riutilizzato per l'operazione oggetto della rettifica. Tuttavia, gli Stati membri comunicano alla Commissione le proprie decisioni o proposte per il riutilizzo dei fondi soppressi e l'eventuale modifica del piano di finanziamento dell'intervento.

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

La Commissione può constatare che uno Stato membro non ha rispettato i propri obblighi, che una parte o la totalità di un intervento non giustifica la partecipazione dei Fondi o che i sistemi nazionali di gestione e di controllo comportano irregolarità sistematiche. In tal caso essa può decidere di applicare rettifiche finanziarie il cui importo è pari alle spese erroneamente imputate ai Fondi.

Qualora non sia possibile quantificare le spese irregolari, la Commissione determina le sue rettifiche finanziarie mediante estrapolazione (utilizzo di un campione rappresentativo di transazioni con caratteristiche simili) o su base forfetaria (valutazione dell'importanza della violazione nonché dell'entità delle implicazioni finanziarie).

Il periodo entro il quale lo Stato membro può rispondere alle richieste di giustificazioni della Commissione è di due mesi salvo eccezioni. Lo Stato membro può dimostrare che la portata reale dell'irregolarità constatata è inferiore a quella valutata dalla Commissione. A questo titolo, esso dispone di un termine supplementare di due mesi. A partire dalla data dell'audizione nel corso della quale lo Stato espone i propri motivi, la Commissione dispone di tre mesi per prendere una decisione.

Conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale (es de en fr), la restituzione alla Commissione delle rettifiche finanziarie va effettuata entro i termini indicati nell'ordine di riscossione. Qualsiasi ritardo nella restituzione determina interessi di mora.

Il regolamento (CEE) n. 1685/90 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo 1994-1999.

Atto

Datadi entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Regolamento (CE) n. 448/2001

13 marzo 2001

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4) misure d'applicazione

5) lavori ulteriori

Ultima modifica: 18.07.2005

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