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Obiettivo 2

La politica regionale dell'Unione europea persegue l'obiettivo fondamentale della coesione socioeconomica. La sua azione si basa sulla solidarietà finanziaria che consente di trasferire oltre il 35% del bilancio dell'Unione (213 miliardi di euro per il periodo 2000-2006 più 21,74 miliardi di euro destinati ai dieci nuovi Stati membri) verso le regioni più svantaggiate. Le regioni dell'Unione in ritardo di sviluppo, in riconversione o che devono far fronte a situazione geografiche e socioeconomiche particolari possono così affrontare meglio le loro difficoltà e sfruttare pienamente le opportunità del mercato unico.

Il sostegno dell'Unione europea attraverso la politica regionale dipende dal livello di sviluppo delle regioni e dal tipo di difficoltà che incontrano.

La regolamentazione dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 contempla 3 obiettivi prioritari:

  • obiettivo 1: promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo;
  • obiettivo 2: sostenere la riconversione socioeconomica delle zone con difficoltà strutturali;
  • obiettivo 3: sostenere l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione per le regioni escluse dall'obiettivo 1.

La rimanente parte della presente scheda è dedicata interamente all'obiettivo 2; gli altri obiettivi saranno oggetto di schede specifiche.

AMMISSIBILITÀ GEOGRAFICA

La riforma dei Fondi strutturali (es de en fr) dell'Agenda 2000 prospetta il concentramento degli interventi strutturali sui problemi di sviluppo più cruciali. Il nuovo obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 è pertanto la risultante della fusione tra i vecchi obiettivi 2 (riconversione delle regioni industriali in declino) e 5b (adeguamento delle zone rurali al mutamento strutturale) del periodo di programmazione 1994-1999.

L'obiettivo 2 (come pure l'obiettivo 1) è detto "regionalizzato" in quanto si applica a territori delimitati a partire da criteri statistici e socioeconomici precisi. Le regioni a cui si applica questo obiettivo sono quelle che si trovano a dover far fronte a problemi strutturali e pertanto l'aiuto comunitario che ne consegue va a sostegno della loro conversione economica e sociale. La determinazione delle zone ammissibili viene fatta sulla base di un massimale di popolazione e di criteri specifici per ciascuna zona. Su questa base sarà quindi possibile compilare un elenco esaustivo delle regioni ammissibili.

Massimale di popolazione

La popolazione di tutte le zone ammissibili ad interventi dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 2 non può rappresentare più del 18% della popolazione totale della Comunità, il che rappresenta una riduzione massima di un terzo della popolazione che anteriormente poteva beneficiare degli interventi a titolo degli obiettivi 2 e 5b. A seguito dell'allargamento, il massimale per i dieci nuovi Stati membri corrisponde al 31% della popolazione di tutte le regioni NUTS II che possono beneficiare degli interventi a titolo dell'obiettivo 2 in ciascuno di questi paesi.. Con la decisione 1999/503/CE [GU L 194 del 27.07.1999] del 1° luglio 1999, la Commissione ha fissato un massimale di popolazione per Stato membro, ammissibile all'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006. Tali massimali sono i seguenti:

Stato membro

Popolazione(milioni di abitanti)

% dellapopolazione nazionale

Germania

10,30

13

Austria

1,99

25

Belgio

1,27

12

Danimarca

0,54

10

Spagna

8,81

22

Finlandia

1,58

31

Francia

18,77

31

Italia

7,4

13

Lussemburgo

0,11

28

Paesi Bassi

2,33

15

Regno Unito

13,84

24

Svezia

1,22

14

UE-15

68,17

18

Nell'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri [GU L 236 del 23.9.2003] sono indicati i massimali relativi a tali paesi per il periodo 1º maggio 2004 - 31 dicembre 2006. Solo i tre seguenti paesi hanno un massimale di popolazione sufficiente per poter beneficiare degli aiuti a titolo dell'obiettivo 2:

  • Repubblica ceca: 0,37 milioni di abitanti
  • Slovacchia: 0,19 milioni di abitanti
  • Cipro: 0,21 milioni di abitanti

Criteri specifici di ciascuna zona

Le zone ammissibili all'obiettivo 2 nonché i criteri per definirle sono i seguenti: le zone in trasformazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà, le zone in crisi dipendenti dalla pesca.

Zone in trasformazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi

  • Queste zone corrispondono ad unità territoriali di livello NUTS III (es de en fr) nella nomenclatura Eurostat;
  • il loro tasso medio della disoccupazione è superiore alla media comunitaria nei tre anni precedenti il 1999;
  • la loro percentuale di posti di lavoro nell'industria rispetto a quelli totali è pari o superiore alla media comunitaria di ogni anno a partire dal 1985;
  • queste zone accusano un costante declino dell'occupazione nell'industria da diversi anni.

Sono ugualmente ammissibili le zone geografiche la cui popolazione o superficie è significativa e che rispondono a questi criteri e che sono contigue ad una zona industriale.

Nelle zone in riconversione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi le perdite di posti di lavoro permangono frequenti nei settori industriali tradizionali (tessile, automobilistico, carbosiderurgico), ma anche in quello dei servizi. Lo sviluppo di nuove attività e la riqualificazione dei lavoratori sono fortemente incoraggiati.

Zone rurali in declino

  • Queste zone corrispondono ad unità territoriali di livello NUTS III nella nomenclatura Eurostat;
  • Esse hanno una densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per chilometro quadrato oppure hanno una percentuale di occupati in agricoltura, rispetto al totale degli occupati, pari o superiore al doppio della media comunitaria di ogni anno a partire dal 1985;
  • Esse accusano un tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria nei tre anni precedenti al 1999 oppure una diminuzione della popolazione dal 1985.

Sono ammissibili anche le zone rurali con problemi socioeconomici gravi derivanti dall'invecchiamento o dalla diminuzione della popolazione attiva agricola.

Le zone rurali subiscono profonde trasformazioni: l'agricoltura oggi non è più una delle principali fonti d'occupazione, ma è il settore al quale è destinata la maggior parte delle superfici rurali. La rivitalizzazione di queste zone e il mantenimento della popolazione implicano necessariamente lo sviluppo di nuove attività competitive e il potenziamento di stretti legami con i centri urbani.

Le zone urbane in difficoltà sono zone con una forte densità di popolazione e rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

  • un tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria;
  • un livello grave di povertà, con condizioni precarie di alloggio;
  • une situazione ambientale particolarmente in degrado;
  • un tasso di criminalità e di delinquenza elevato;
  • un basso livello di istruzione.

Il problema urbano è al centro delle trasformazioni economiche, sociali e territoriali. Le città concentrano in sé stesse le potenzialità di sviluppo e cooperano in rete tra di loro, ma rinserrano anche nel proprio seno molteplici disparità di sviluppo, come ne è prova l'esistenza di quartieri in crisi che soffrono di emarginazione sociale e di profonda povertà. È vero che le città esercitano forti pressioni sull'ambiente, ma esse svolgono anche un ruolo di vettore dello sviluppo per le zone rurali circostanti.

Le zone in crisi dipendenti dalla pesca sono zone costiere con un livello elevato di occupazione nel settore della pesca, rispetto all'occupazione totale. Inoltre, esse si trovano a dover far fronte a problemi socioeconomici strutturali connessi con la ristrutturazione del settore della pesca che comporta una diminuzione consistente del numero di posti di lavoro in tale settore.

L'obiettivo 2 concerne pertanto quattro tipi di zone geografiche. Inoltre, sono ammissibili anche le zone che accusano (o sono minacciate da) problemi strutturali gravi o un tasso elevato di disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso o prevista nei settori agricolo, industriale o dei servizi. Su proposta di uno Stato membro, la Commissione può modificare nel corso del 2003, in caso di grave crisi in una regione, l'elenco delle zone senza aumentare la "copertura" di popolazione all'interno di ogni regione.

L'elenco delle regioni ammissibili

In una prima fase, ogni Stato membro compila un proprio elenco indicativo delle zone significative e lo presenta alla Commissione europea, unitamente ad informazioni e a dati statistici, rilevati al livello geografico più adeguato, che serviranno per valutare le proposte. In stretta collaborazione con gli Stati membri, la Commissione redige l'elenco definitivo, per ogni Stato membro, delle zone dell'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 nei vari paesi dell'Unione europea. Queste decisioni sono consultabili [in formato pdf] sul sito INFOREGIO della Direzione generale "Politica regionale":

Stato membro

Decisione

Gazzetta ufficiale

Germania

Decisione 2000/201/CE

GU L 66 del 14.03.2000

Austria

Decisione 2000/289/CE(modificata dalla: decisione 2000/607/CE)

GU L 99 del 19.04.2000Gazzetta ufficiale L 258 del 12.10.2000

Belgio

Decisione 2000/119/CE

GU L 39 del 14.02.2000

Danimarca

Decisione 2000/121/CE

GU L 39 del 14.02.2000

Spagna

Decisione 2000/264/CE

GU L 84 del 05.04.2000

Finlandia

Decisione 2000/120/CE

GU L 39 del 14.02.2000

Francia

Decisione 2000/339/CE(modificata dalla: decisione 2003/679/CE)

GU L 123 del 24.05.2000(GU L 249 del 01.10.2003)

Italia

Decisione 2000/530/CE(modificata dalla: decisione 2001/363/CE)

GU L223 del 04.09.2000(GU L129 del 11.05.2001)

Lussemburgo

Decisione 2000/277/CE

GU L87 del 08.04.2000

Paesi Bassi

Decisione 2000/118/CE

GU L39 del 14.02.2000

Regno Unito

Decisione 2000/290/CE(modificata dalla: decisione 2001/201/CE)

GU L99 del 19.04.2000(GU L78 del 16.03.2001)

Svezia

Decisione 2000/220/CE

GU L69 del 17.03.2000

Repubblica ceca

Decisione 2004/559/CE

GU L 249 del 23.07.2004

Slovacchia

Decisione 2004/596/CE

GU L 266 del 13.08.2004

Cipro

Decisione 2004/560/CE

GU L 250 del 24.07.2004

Poiché l'intero territorio rispettivamente della Grecia, dell'Irlanda e del Portogallo è ammissibile all'obiettivo 1, detti paesi non figurano tra i beneficiari di interventi a titolo dell'obiettivo 2. Lo stesso dicasi per l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta e la Slovenia.

È istituito, inoltre, un sostegno transitorio per le regioni dell'UE-15 che erano ammissibili ai precedenti obiettivi 2 e 5b tra il 1994 e il 1999 e che non lo sono all'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006. Tale sostegno transitorio degressivo consente di evitare una brusca sospensione del sostegno finanziario dei Fondi strutturali e di consolidare quanto conseguito nel precedente periodo di programmazione. Esso ha una validità di 6 anni, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005. Le regioni ammissibili a questo sostegno transitorio beneficiano del sostegno del FESR ed eventualmente fruiscono dell'intervento del FEAOG sezione "garanzia" per lo sviluppo rurale e dello SFOP nel quadro della politica della pesca o ancora del Fondo sociale europeo (FSE) a titolo dell'obiettivo 3 per la riconversione strutturale delle zone.

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

La programmazione è un elemento essenziale per l'attuazione della politica regionale dell'Unione. Inizialmente gli Stati membri presentano dei piani di sviluppo che comportano una descrizione precisa della situazione economica e sociale del paese, regione per regione, una descrizione della strategia più adeguata per conseguire gli obiettivi di sviluppo prefissati, indicazioni sull'utilizzazione dei Fondi strutturali e sulla forma di partecipazione finanziaria di questi ultimi.

Successivamente, gli Stati membri presentano all'esecutivo europeo documenti di programmazione che si rifanno agli orientamenti generali della Commissione. Per l'obiettivo 2, questi documenti di programmazione assumono la forma di documenti unici di programmazione (DOCUP).

I DOCUP dell'obiettivo 2 predispongono il coordinamento dell'insieme dell'aiuto strutturale comunitario, ivi incluso il coordinamento delle misure in materia di sviluppo rurale, ma con l'esclusione dell'aiuto per le risorse umane concesso a titolo dell'obiettivo 3. Questo documento descrive la strategia e gli assi prioritari fissati, le misure prospettate e un piano di finanziamento indicativo da cui devono risultare i finanziamenti pubblici/privati ammissibili. Il DOCUP prevede anche sistemi di gestione finanziaria, di sorveglianza, di valutazione e di controllo. In totale, nei 12 Stati membri beneficiari di interventi a titolo dell'obiettivo 2, sono in corso di attuazione 96 programmi regionali, le cui schede sintetiche possono essere consultate sul sito INFOREGIO (DE), (EN), (FR) della Direzione generale "Politica regionale"

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Mezzi finanziari

Per il periodo 2000-2006, la disponibilità finanziaria dei Fondi strutturali è di 195 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 14,1559 miliardi di euro destinati ai dieci nuovi Stati membri per il periodo dall'adesione fino al 31 dicembre 2006. Per l'obiettivo 2 la dotazione finanziaria è di 22,5 miliardi di euro su 7 anni (11,5% del totale) per i vecchi Stati membri e di 0,12 miliardi di euro su 2 anni e mezzo per i nuovi Stati membri (0,86 del totale stanziato a tali paesi) a carico, in parti uguali, del FESR e del FSE; per il sostegno transitorio sono stanziati 2,721 miliardi di euro.

il Fondo di coesione interviene in Grecia, in Portogallo, in Irlanda e in Spagna e nei dieci nuovi Stati membri, paesi questi il cui prodotto interno lordo (PIL) è inferiore al 90% della media comunitaria. Questo Fondo vi finanzia interventi nei settori dell'ambiente e dei trasporti.

La decisione 1999/504/CE [GU L 194 del 27.7.1999] della Commissione, del 1° luglio 1999, stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali. Tale ripartizione per il periodo

2000-2006 è la seguente:

Stato membro

Obiettivo 2(milioni di euro)

Sostegno transitorio(milioni di euro)

Germania

2984

526

Austria

578

102

Belgio

368

65

Danimarca

156

27

Spagna

2553

98

Finlandia

459

30

Francia

5437

613

Italia

2145

377

Lussemburgo

34

6

Paesi Bassi

676

119

Regno Unito

3989

706

Svezia

354

52

Unione europea

19733

2721

Le risorse stanziate per i nuovi Stati membri a titolo dell'obiettivo 2 corrispondono allo 0,86% della dotazione dei Fondi strutturali. La ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno è la seguente:

  • Repubblica ceca: 63,3 milioni di euro
  • Slovacchia: 33 milioni di euro
  • Cipro: 24,9 milioni di euro

Partecipazione dei Fondi

Di norma, la partecipazione dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 2 è soggetta ai seguenti massimali: 50%, al massimo, del costo totale ammissibile e almeno il 25% delle spese pubbliche ammissibili.

Per investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi rispetta i massimali di intensità d'aiuto e di cumulo fissati in materia di aiuti di Stato.

Nel caso in cui l'intervento comporti il finanziamento di investimenti generatori di entrate (ad esempio, ponti, autostrade a pedaggio), la partecipazione dei Fondi a questi investimenti viene stabilita tenendo conto dell'entità delle entrate normalmente stimate. Per l'obiettivo 2, la partecipazione dei Fondi è allora subordinata alle seguenti condizioni:

  • nel caso di investimenti in infrastrutture generatrici di entrate considerevoli, l'intervento non può superare il 25% del costo totale ammissibile; altre forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti possono venire a completare questi tassi, entro il limite del 10% del costo totale ammissibile;
  • nel caso di investimenti in imprese, l'intervento non può superare il 15% del costo totale ammissibile; nel caso di investimenti in piccole e medie imprese (PMI), questi tassi possono formare oggetto di una maggiorazione destinata a forme indirette di finanziamento, entro il limite del 10% del costo totale ammissibile.

Ultima modifica: 16.06.2005

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