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Febbre catarrale degli ovini

 

SINTESI DI:

Direttiva 2000/75/CE – misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva e le successive modifiche stabiliscono misure dettagliate volte a controllare ed eradicare la febbre catarrale degli ovini*, delineando le procedure da adottare in caso di insorgenza della malattia.

PUNTI CHIAVE

  • I casi sospetti o confermati di febbre catarrale degli ovini devono essere segnalati all’autorità competente del paese dell’Unione europea (UE) interessato prima di adottare qualunque genere di misura.
  • Se sospetta un caso di febbre catarrale degli ovini, il veterinario dovrà mettere il gregge sotto sorveglianza, realizzare un censimento degli animali e delle strutture, effettuare un’indagine epidemiologica e istituire un divieto dei movimenti, trattando gli animali con insetticidi e smaltendo eventuali carcasse.
  • Qualora la malattia venga confermata, tali misure dovranno essere estese a tutte le aziende* presenti nel raggio di 20 km. Verrà inoltre creata una zona di protezione, con un raggio minimo di 100 chilometri intorno all’azienda infetta, dalla quale gli animali non potranno uscire e al cui interno dovranno essere identificati. L’autorità dovrà stabilire un programma di sorveglianza epidemiologica. In quest’area potrà essere avviato anche un programma di vaccinazione.
  • La zona di sorveglianza si estenderà per almeno 50 chilometri oltre la zona di protezione, con le stesse misure per quanto riguarda l’identificazione, il divieto dei movimenti e la sorveglianza applicate nella zona di protezione, ma con un divieto di vaccinazione. È possibile estendere o ridurre le zone in base alle circostanze.
  • I vaccini saranno autorizzati a seguito di una valutazione specifica dei rischi e a condizione che la Commissione europea venga informata anticipatamente in merito. È possibile ricevere contributi finanziari.
  • Successivamente alla pubblicazione della direttiva originale sono diventati disponibili nuovi vaccini inattivati, il cui impiego durante le infestazioni del 2008 e del 2009 ha portato a un netto miglioramento nel controllo della febbre catarrale degli ovini. I vaccini inattivati vengono ora preferiti ai vaccini vivi precedenti, che presentavano qualche rischio di diffusione del virus.

Abrogazione

La direttiva 2000/75/CE sarà sostituita dal regolamento (UE) n. 2016/429 a partire dal 20 aprile 2021.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 22 dicembre 2000. I paesi dell’UE avevano l’obbligo di incorporarla nella legislazione nazionale entro il 1° gennaio 2002.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Febbre catarrale degli ovini: una malattia virale non contagiosa trasmessa dai moscerini che colpisce i ruminanti, principalmente gli ovini. Tra i sintomi compaiono piaghe, zoppia e problemi legati alla riproduzione. Non esiste alcuna cura efficace: gli animali infetti possono morire nel giro di pochi giorni e la guarigione di quelli che sopravvivono può richiedere diversi mesi. La malattia non costituisce una minaccia per l’uomo.
Azienda: impresa agricola o di altro tipo nella quale sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74-83)

Le successive modifiche alla direttiva 2000/75/UE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pagg. 1–208)

Fare riferimento alla versione consolidata.

Decisione della Commissione 2008/655/CE del 24 luglio 2008 che approva i piani di vaccinazione di emergenza di taluni Stati membri contro la febbre catarrale degli ovini e fissa il livello della partecipazione finanziaria della Comunità per il 2007 e il 2008 (GU L 214 del 9.8.2008, pagg. 66–69)

Fare riferimento alla versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (GU L 283 del 27.10.2007, pagg. 37-52)

Fare riferimento alla versione consolidata.

Decisione della Commissione 2003/845/CE del 5 dicembre 2003 recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini per le importazioni di alcuni animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni provenienti dall’Albania, dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 61)

Ultimo aggiornamento: 25.10.2018

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