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Lotta contro il disboscamento illegale

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso vieta l’immissione sul mercato dell’UE di legno di provenienza illegale e stabilisce i presupposti per la commercializzazione all’interno dell’UE di legno e prodotti da esso derivati.

PUNTI CHIAVE

  • Il regolamento impone agli «operatori» che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato dell’UE di esercitare la «debita diligenza»* per garantire che forniscano prodotti derivati da legname ottenuto legalmente. A tal fine, gli operatori devono utilizzare un sistema di dovuta diligenza.
  • Gli operatori possono configurare i propri sistemi di dovuta diligenza o utilizzare quello creato da un organismo di controllo.
  • Gli organismi di controllo sono riconosciuti come tali dalla Commissione europea. Il loro ruolo è verificare che gli operatori rispettino i requisiti del regolamento.
  • Per facilitare la tracciabilità dei prodotti derivati dal legno, tutti gli operatori che comprano e vendono legname sul mercato devono tenere un registro dei loro fornitori e clienti.
  • Il regolamento, che si applica sia al legname raccolto in UE che sul legname importato, copre una vasta gamma di prodotti del legno che sono elencati in allegato e che sono in conformità con il codice doganale dell’Unione.
  • Il regolamento considera conformi il legname e i prodotti solo se accompagnati da una licenza sull’applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT), (istituita con il regolamento (CE) n. 2173/2005), o da un permesso CITES (regolamento (CE) n. 338/97).

Controllo dell’attuazione e accesso alle informazioni

Entro il 30 aprile di ogni anno, Gli Stati interessati dal regolamento sono tenuti a presentare alla Commissione europea una relazione sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente. La Commissione metterà inoltre a disposizione del pubblico una panoramica a livello dell’UE basata sui dati trasmessi da tutti gli Stati membri.

Entro il 3 dicembre 2021 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, in base alle relazioni ricevute ogni anno e all’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, ne esamina il funzionamento e l’efficacia.

CONTESTO

Il disboscamento illegale* è un problema ambientale, economico e sociale diffuso che contribuisce ai cambiamenti climatici, alla perdita della biodiversità, alla perdita di introiti, a conflitti (a volte armati) per la terra e le risorse e alla corruzione.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Debita diligenza: esercizio di gestione del rischio atto a minimizzare il rischio di commercializzazione sul mercato europeo di legname (o di prodotti che lo contengono) raccolto illegalmente.
Disboscamento illegale: la raccolta di legname in violazione della normativa del paese in cui avviene la raccolta.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 115 del 27.4.2012, pag. 12).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 177 del 7.7.2012, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

Successive modifiche al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 23).

Ultimo aggiornamento: 29.08.2019

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