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EQUAL

L'iniziativa comunitaria EQUAL mira a promuovere nuovi strumenti per lottare contro le discriminazioni e le diseguaglianze di ogni tipo sul mercato del lavoro in un contesto di cooperazione nazionale e favorire l'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo.

ATTO

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 13.04.2000, che stabilisce le linee di orientamento dell'iniziativa comunitaria EQUAL riguardante la cooperazione transnazionale per la promozione di nuovi mezzi per lottare contro le discriminazioni e le diseguaglianze in relazione con il mercato del lavoro [C(2000)853 - Gazzetta ufficiale C127 del 05.05.2000].

SINTESI

La crescente interdipendenza delle economie degli Stati membri ha portato all'inserimento nel Trattato di Amsterdam di un nuovo titolo sull'occupazione (Titolo VIII). Questo prevede l'elaborazione di una strategia europea per l'occupazione (esdeenfr) e l'adozione annuale di linee di orientamento (2001 (esdeenfr)) che gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione nella definizione delle rispettive politiche nazionali.

Attuate nei Piani d'azione nazionali (PAN) (DE), (EN), (FR) di ogni Stato membro, le linee di orientamento per l'occupazione si basano su quattro punti:

  • la capacità d'inserimento professionale;
  • lo spirito d'impresa;
  • la capacità di adattamento;
  • la parità di opportunità.

L'Unione europea sviluppa del pari una strategia integrata per lottare contro l'emarginazione sociale e la discriminazione basata in particolare sul sesso o sull'orientamento sessuale, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni, su un handicap particolare ovvero sull'età.

Esistono in tale settore politiche e programmi ()derivati dagli artt. 13 (lotta contro la discriminazione) e 137 del Trattato (promozione dell'inserimento sociale). L'iniziativa comunitaria EQUAL partecipa anche alla realizzazione di tale strategia concentrando i suoi interventi sul mercato del lavoro.

Basandosi sugli insegnamenti dei programmi ADAPT ()e EMPLOI (esdeenfr) realizzati nel periodo 1994-1999, la Commissione europea intende proseguire tale esperienza. Per il periodo 2000-2006 essa mantiene pertanto EQUAL tra le quattro nuove iniziative comunitarie (INTERREG III, LEADER+, URBAN II) presentate nel regolamento generale (CE) n.1260/1999 sui Fondi strutturali.

PRINCIPI GENERALI

Gli Stati membri e la Commissione cofinanziano l'Iniziativa comunitaria EQUAL. Soltanto il Fondo sociale europeo (FSE) partecipa al finanziamento comunitario di EQUAL che raggiunge 3,274 miliardi di euro su 7 anni. Le disposizioni contenute nel regolamento generale sui Fondi strutturali sono valide per l'attuazione di EQUAL, in particolar modo per quanto riguarda quelle sulla modulazione dei tassi di partecipazione comunitaria in funzione della situazione geografica degli interventi.

L'Iniziativa comunitaria EQUAL si distingue dai programmi dell' Obiettivo 1, dell' Obiettivo 2 e dell' Obiettivo 3 dei Fondi strutturali. Essa rappresenta infatti un laboratorio permanente di sperimentazione che consente di elaborare e di divulgare nuovi approcci di realizzazione delle politiche per l'occupazione, al fine di lottare contro le discriminazioni e le diseguaglianze di ogni tipo, comprese quelle di cui sono vittime i richiedenti asilo. Al termine, le soluzioni innovatrici dimostratesi efficaci verranno segnalate alle autorità politiche e di gestione in vista della loro integrazione (mainstream) negli interventi principali sostenuti nel quadro dei Fondi strutturali.

Ogni Stato membro presenta alla Commissione un Programma d'Iniziativa Comunitaria (PIC) nel quale espone la strategia e le modalità di attuazione di EQUAL. Gli interventi finanziati nell'ambito dei PIC sono riuniti in settori tematici e attuati nell'ambito di Partnership di sviluppo (PDD) geografiche o settoriali. Strumento di valore aggiunto europeo di EQUAL, la cooperazione transnazionale promuove gli scambi di esperienze e di buone procedure. Inoltre, l'innovazione costituisce parte integrante dell'iniziativa comunitaria e puo' essere collegata ai processi (miglioramento degli approcci esistenti, nuovi metodi, nuovi strumenti), agli scopi perseguiti (obiettivi che fanno emergere qualifiche nuove o promettenti e nuove aree di occupazione) ovvero al contesto (nuove strutture amministrative o politiche, sistemi innovativi di intervento).

Approccio tematico

Gli Stati membri basano la loro strategia per EQUAL su settori tematici specifici nell'ambito dei 4 pilastri su cui sono basate le linee di orientamento per l'occupazione (oltre al settore tematico dei "richiedenti asilo"). Suscettibili di essere modificati ogni due anni in funzione degli sviluppi del mercato del lavoro, tali settori tematici sono i seguenti:

  • Pilastro 1: la capacità di inserimento professionalea) Facilitare l'accesso al mercato dell'occupazione di coloro i quali incontrano difficoltà a integrarsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro.b) Lottare contro il razzismo e la xenofobia sul mercato del lavoro.
  • Pilastro 2: lo spirito d'impresac) Aprire a tutti i processi di creazione di imprese, fornendo gli strumenti necessari per creare un'impresa e per individuare nuove possibilità di occupazione nelle zone urbane e rurali.d) Potenziare l'economia sociale (terzo settore) e segnatamente i servizi d'interesse pubblico concentrandosi sul miglioramento della qualità dei posti di lavoro.
  • Pilastro 3: la capacita di adattamentoe) Promuovere la formazione durante l'intero arco della vita e le procedure di inserimento incoraggiando l'assunzione e il mantenimento del posto di lavoro per coloro i quali subiscono discriminazioni o diseguaglianze di trattamento nel mondo del lavoro.f) Favorire la capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori dipendenti ai cambiamenti economici, nonché l'utilizzazione delle nuove tecnologie dell'informazione.
  • Pilastro 4: la parità di opportunità per le donne e gli uominig) Conciliare la vita familiare con quella professionale, favorire l'occupazione delle donne e degli uomini che hanno lasciato il mondo del lavoro, sviluppando forme più efficaci e flessibili di organizzazione del lavoro e servizi di assistenza alle persone.h) Ridurre le differenze di trattamento tra le donne e gli uomini e promuovere l'apertura professionale.
  • Pilastro 5: Favorire l'integrazione dei richiedenti asilo (tenendo conto dello status ufficiale del richiedente asilo - settore particolarmente complesso, trattato in diversa maniera nei vari Stati membri. L'aiuto può riguardare nuovi strumenti per facilitare l'accesso al mercato del lavoro o consistere nel fornire formazioni ai richiedenti asilo non accettati, prima della loro partenza dal paese).

In funzione del contesto nazionale che interviene nella definizione delle priorità d'azione, gli Stati membri scelgono senza eccezione almeno un campo di azione per ogni pilastro. La promozione della parità fra le donne e gli uomini è parte integrante dell'insieme dei settori tematici prescelti, oltre alle azioni specifiche previste nel quadro del pilastro 4.

In funzione dell'ampiezza del fenomeno a livello nazionale, gli Stati membri prevedono un livello minimo di azioni in favore dei richiedenti asilo. Questi ultimi si dividono in tre categorie: 1) i richiedenti asilo la cui domanda è in corso di esame da parte dello Stato membro; 2) coloro i quali sono stati ammessi ad un programma di reinserimento o di evacuazione umanitaria ovvero si trovano sotto un regime di protezione temporanea; 3) i richiedenti asilo ai quali lo statuto di rifugiati non è stato concesso ma che beneficiano tuttavia di un'altra forma di protezione (protezione complementare o sussidiaria) poiché la loro situazione individuale gli impedisce di tornare nei paesi di origine. Nell'Unione europea, la situazione dei richiedenti asilo è particolarmente difficile. A questi è vietato l'accesso al mercato del lavoro, oppure sono previste condizioni restrittive. Così, ad esempio, azioni previste in loro favore potrebbero assumere la forma di PDD settoriali (intervento di tutte le parti interessate a livello nazionale per finanziare l'integrazione di tali persone) o geografici (su un territorio ove tale categoria è fortemente rappresentata). Le azioni previste per i richiedenti asilo costituiscono il 9° settore tematico dell'iniziativa EQUAL nell'ambito del quale le PDD possono svolgere le loro azioni.

La partnership

La partnership è una componente essenziale per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria EQUAL. Destinatarie finali del sostegno finanziario, le Partnership di Sviluppo (PDD) riuniscono gli operatori interessati e competenti: le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale o locale; le collettività territoriali; i servizi pubblici per l'occupazione; le organizzazioni non governative (ONG); le imprese e segnatamente le Piccole e medie imprese (PMI); le parti sociali. Tutti questi operatori collaborano per stabilire una strategia d'intervento in ciascuno dei settori tematici suindicati. Insieme, essi definiscono e decidono (principio dell'empowerment) obiettivi comuni e ricercano soluzioni innovatrici per la lotta contro le diseguaglianze e le discriminazioni.

Gli Stati membri definiscono il tipo di partnership adeguato alla situazione nazionale scegliendo tra due approcci distinti:

  • la partnership di sviluppo geografico, che riunisce gli operatori interessati su un territorio geografico definito.
  • la partnership di sviluppo settoriale, che copre un settore economico o industriale particolare e puo' del pari riguardare un gruppo destinatario specifico.

Dato che l'FSE è l'unico fondo comunitario di sostegno alle PDD, le azioni che possono essere autorizzate nel quadro di altri Fondi strutturali (FEDER, FEOGA sezione "orientamento", IFOP) possono essere oggetto di sovvenzioni quando risultano conformi alle disposizioni del Trattato, segnatamente per quanto attiene agli aiuti di Stato.

AZIONI DA FINANZIARE

Per ciascuno dei settori tematici d'intervento, l'iniziativa comunitaria EQUAL sostiene 4 azioni distinte:

  • Azione 1: Realizzazione di partnership di sviluppo e di cooperazione transnazionaleNon potendo superare 6 mesi, l'azione 1 ha lo scopo di facilitare la creazione di PDD durature ed efficaci e di controllare che la cooperazione transnazionale fornisca un reale valore aggiunto.Essa costituisce la principale tappa di selezione per ottenere un finanziamento EQUAL. I promotori di una PDD presentano allo Stato membro un dossier di candidatura in relazione al settore tematico d'intervento nel territorio/settore interessato, contenente: l'elenco delle partnership partecipanti, nonché la loro capacità e il loro ruolo nella gestione amministrativa e finanziaria degli interventi progettati; l'analisi del problema da trattare; gli obiettivi da perseguire; un programma di lavoro per l'azione 1 e la natura delle attività previste per l'azione 2; le aspettative in materia di cooperazione transnazionale.Al termine dell'azione 1, la partnership sarà in grado di presentare una strategia comune, come effettiva PDD, comprendente almeno: una valutazione ex ante della situazione in materia di esclusione e di discriminazione in relazione al tema scelto e al territorio/settore interessato; un programma di lavoro e un budget realistico; l'individuazione chiara del ruolo di ogni partner (direzione, capacità decisionale, gestione, amministrazione, finanziamento); un meccanismo di valutazione permanente (raccolta e analisi dei dati partendo da idonei indicatori); l'impegno formale di partecipare all'azione 3; una strategia per l'integrazione del principio di parità donne/uomini.In materia di cooperazione transnazionale, le PDD cooperano con almeno una PDD di un altro Stato membro, generalmente partecipando all'iniziativa EQUAL. In casi debitamente motivati, la collaborazione puo' estendersi a una struttura analoga di uno Stato non membro che puo' essere presa in considerazione per un finanziamento nel quadro dei programmi Phare, TACIS o MEDA.
  • Azione 2: Attuazione dei programmi di lavoro delle partnership di sviluppoPer ricevere il finanziamento destinato all'attuazione dell'azione 2, ogni PDD selezionata presenta un accordo di partnership di sviluppo, nonché un accordo di cooperazione transnazionale rispondente ai criteri di cui all'azione 1. Questi due documenti devono ottemperare alle condizioni seguenti: la transparenza (disponibilità del cofinanziamento necessario, abilitazione a gestire fondi pubblici, appartenenza al settore pubblico dei risultati delle attività); la capacità rappresentativa della partnership; la volontà di partecipare e l'attitudine a partecipare alle attività di cooperazione transnazionale (valori aggiunti attesi, diffusione dei risultati nel quadro di reti nazionali ed europee).Il programma di lavoro e il budget dell'azione 2 coprono un periodo iniziale di 2 - 3 anni che puo' essere eventualmente prorogato.
  • Azione 3: Messa in rete tematica, diffusione delle buone procedure e impatto sulla politica nazionaleObbligatoria per tutte le PDD, quest'azione sostiene attività di messa in rete, di diffusione e di integrazione nelle politiche per l'occupazione e per il mercato del lavoro. Le PDD agiscono sia isolatamente che in gruppo sulla base della loro esperienza.Gli Stati membri metteranno a punto meccanismi per facilitare l'integrazione della lotta contro la discriminazione e il cattivo trattamento, tanto a livello orizzontale (a livello delle organizzazioni attive in un settore) quanto a livello verticale (a livello delle politiche regionali e nazionali, segnatamente per quanto riguarda i PAN e i Fondi strutturali).Tali meccanismi mirano a: individuare i fattori generatori di diseguaglianze e di discriminazioni, a controllare e a analizzare l'impatto reale o potenziale delle PDD sui gruppi destinatari e sulle priorità dei PAN. Inoltre, essi individuano e valutano i fattori generatori di buone procedure di cui verrà data diffusione al termine dell'azione 1.
  • Azione 4: Assistenza tecnicaL'assistenza tecnica servirà per: facilitare la ricerca di partner e il consolidamento di partnership per la cooperazione transnazionale (Azione 1); raccogliere, pubblicare e divulgare l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti, ivi comprese le relazioni annuali delle PDD (Azione 2); sostenere la messa in rete tematica, le attività di diffusione e la messa in funzione di meccanismi aventi un forte impatto politico (Azione 3); garantire una cooperazione alla messa in rete a livello europeo, nonché la suddivisione di tutte le informazioni fra gli Stati membri e la Commissione.L'assistenza tecnica sostiene del pari il controllo, gli sviluppi e la valutazione delle azioni tanto a livello degli Stati membri quanto a livello europeo.Dotata di un massimo pari all'8 % del contributo FSE ad ogni Programma di iniziativa comunitaria, l'assistenza tecnica viene garantita tramite strutture scelte nella trasparenza a livello nazionale.

DIFFUSIONE E VALUTAZIONE A LIVELLO EUROPEO

Gli Stati membri, le parti sociali e la Commissione collaborano per sfruttare il potenziale dell'impatto delle buone procedure di EQUAL sulla strategia europea per l'occupazione. A livello dell'Unione europea, la Commissione appronta un meccanismo di valutazione per stimare le implicazioni dell'iniziativa comunitaria attraverso tre azioni distinte:

  • un esame tematico a livello dell'Unione europea;Per ogni settore tematico dell'iniziativa EQUAL, la Commissione organizza una serie di "esami tematici" che riuniscono gruppi di PDD. I risultati saranno pubblici e serviranno per migliorare le valutazioni delle politiche nel quadro della strategia europea per l'occupazione e dei programmi comunitari stabiliti ai sensi degli artt. 13 (lotta contro la discriminazione) e 137 (promozione dell'inserimento sociale) del Trattato.I paesi candidati sono associati alla discussione e allo sfruttamento di tali risultati.
  • Una valutazione periodica del valore aggiunto di EQUAL rispetto ai Piani di azione nazionale per l'occupazioneLa Commissione realizza una base di dati sulle buone procedure di EQUAL in base alle attività di cui all'azione 3 e ai dati e alle informazioni raccolti presso le PDD.I comitati di controllo degli Obiettivi 1, 2 e 3 dei Fondi strutturali avranno accesso a tali informazioni.
  • L'organizzazione di forum di discussione a livello dell'Unione europea;Ogni anno, un forum di discussione per favorire dibattiti e un ritorno di informazioni coinvolgerà la piattaforma sociale delle ONG presenti a livello europeo. Inoltre, la Commissione organizza riunioni ad hoc su questioni più specifiche come quella del trasferimento delle buone procedure nei paesi candidati.Il comitato per l'occupazione e il comitato di assistenza all'amministrazione dell'FSE vengono tenuti regolarmente informati dei progressi nella realizzazione di EQUAL.

Inoltre, scelti sulla base di bandi di gara di importo non superiore al 2 % del concorso FSE, fornitori esterni di servizi svolgono compiti specifici per contribuire alla realizzazione del programma EQUAL beneficiando di un sostegno comunitario corrispondente al 100 % del loro costo totale.

I PROGRAMMI D'INIZIATIVA COMUNITARIA

In conformità del principio di programmazione definito dal regolamento di base sui Fondi strutturali e sulla base delle rispettive dotazioni finanziarie indicative, gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di Programma d'iniziativa comunitaria (PIC) per l'attuazione di EQUAL entro 4 mesi dalla pubblicazione sulla GU della presente comunicazione.

Sotto forma di un Documento unico di Programmazione (DOCUP), ogni PIC comporta una descrizione dettagliata dei seguenti elementi: la situazione attuale in materia di discriminazione e di diseguaglianze sul mercato del lavoro; una valutazione ex ante dell'impatto previsto sulla situazione socioeconomica a livello locale o settoriale; la strategia di attuazione basata sulle priorità scelte (con un aspetto specifico per i richiedenti asilo) e le attività d'informazione; la complementarità tra tale strategia e il Piano d'azione nazionale, i patti territoriali per l'occupazione e altri programmi comunitari; le azioni e i metodi che favoriscono la parità di opportunità tra le donne e gli uomini; un compendio degli insegnamenti delle iniziative ADAPT e EMPLOI precedenti; le modalità di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione del PIC; un piano di finanziamento indicativo illustrante la partecipazione prevista dell'FSE e il sostegno pubblico e privato previsti; i processi di consultazione dell'insieme delle parti interessate nell'assunzione delle decisioni; le modalità di controllo, di sviluppo e di valutazione dell'attuazione di EQUAL (inviti a presentare proposte, contratti concessi ai beneficiari finali, integrazione nelle politiche o mainstreaming, composizione del comitato di controllo, raccolta di dati e indicatori necessari per una valutazione costante).

In esito ad un periodo di contrattazione di 5 mesi, la Commissione provvede ad approvare ogni PIC con una decisione che conferma un concorso dell'FSE. Ogni PIC viene successivamente completato con un complemento di programmazione.

Per ulteriori informazioni sui Fondi strutturali, si consulti il sito EQUAL della Direzione generale Occupazione e Affari sociali.

ATTI CONNESSI

Proposta di regolamento del Consiglio, del 14 luglio 2004, che stabilisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione [COM(2004) 492 def.].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2004, riguardante il Fondo europeo di sviluppo regionale [COM (2004)495 def.].

Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nonché agli adattamenti dei trattati sui quali è fondata l'Unione europea - Allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 15. Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali. Tale atto prevede 223 milioni di euro di stanziamenti per EQUAL per i dieci nuovi Stati membri, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2006.

Comunicazione della Commissione che stabilisce le linee d'orientamento della seconda fase dell'iniziativa comunitaria EQUAL [COM (2003)840 del 30/12/2003].

Decisione C/2000/1221 della Commissione del 12.05.2000 che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti per l'iniziativa comunitaria EQUAL per il periodo 2000-2006.DECISIONI DI APPROVAZIONE DEI PIC: - Decisione C/2001/31 du 8.3.2001 (Danimarca) - Decisione C/2001/33 du 8.3.2001 (Francia) - Decisione C/2001/34 du 9.3.2001 (Grecia) - Decisione C/2001/35 du 8.3.2001 (Regno Unito) - Decisione C/2001/36 du 22.3.2001 (Spagna) - Decisione C/2001/37 du 9.3.2001 (Svezia) - Decisione C/2001/40 du 26.3.2001 (Belgio francofono e germanofono) - Decisione C/2001/41 du 16.3.2001 (Finlandia) - Decisione C/2001/42 du 22.3.2001 (Lussemburgo) - Decisione C/2001/43 du 26.3.2001 (Italia) - Decisione C/2001/579 du 30.3.2001 (Paesi Bassi) - Decisione C/2001/580 du 29.3.2001 (Portogallo) - Decisione C/2001/581 du 30.3.2001 (Belgio neerlandofono) - Decisione C/2001/582 du 18.4.2001 (Germania) - Decisione C/2001/585 du 2.5.2001 (Austria) - Decisione C/2001/586 du 2.5.2001 (Irlanda del Nord) - Decisione C/2001/588 du 22.5.2001 (Irlanda)

Parere del Comitato delle Regioni [Gazzetta ufficiale C 156 del 06.06.2000]Decisione - C(2000) 1382 [Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].In data 24 maggio 2000, la Commissione ha adottato la decisione relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo al finanziamento di un insieme di azioni sotto forma di una sovvenzione globale, attuata attraverso l'assistenza comunitaria prevista nel quadro del Fondo sociale (azioni dell'art. 6, par. 1 e) di cui al regolamento (CE) n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, che stabilisce le linee d'orientamento della seconda fase dell'iniziativa comunitaria EQUAL, riguardante la cooperazione transnazionale per la promozione di nuove procedure di lotta contro le discriminazioni e la disuguaglianza di ogni tipo, in relazione al mercato del lavoro - Libera circolazione delle buone idee [COM(2003) 840 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. La Commissione redige un bilancio dei primi risultati di EQUAL. Essa sottolinea le procedure promettenti che possono già contribuire all'elaborazione di nuovi strumenti di lotta contro le discriminazioni e contro le disuguaglianze sul mercato del lavoro e fissa il quadro della seconda fase che inizia nel 2004 con la partecipazione dei dieci paesi aderenti.

I principi e la struttura della seconda fase sono gli stessi della prima fase. L'approccio tematico viene così mantenuto. La promozione della parità fra donne e uomini è sempre parte integrante di tutti i settori tematici e viene inoltre attuata ricorrendo ad azioni specifiche.

La Commissione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'apertura di una finestra « transnazionalità », consistente nella pubblicazione, sulla base di dati comuni EQUAL (BDCE), di tutte le partnership di sviluppo (PDS) selezionate dagli Stati membri. Verrà così offerta a tutte le partnership di sviluppo una possibilità uguale di trovare partner transnazionali

La Commissione presenta inoltre alcune raccomandazioni in vista di migliorare l'efficacia di EQUAL, segnatamente semplificandone l'attuazione amministrativa.

Ultima modifica: 01.08.2005

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