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Document 32018D0719
Commission Implementing Decision (EU) 2018/719 of 14 May 2018 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces (notified under document C(2018) 2783) (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2018/719 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2018) 2783] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2018/719 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2018) 2783] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2018/2783
OJ L 120, 16.5.2018, p. 15–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/719 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 2018
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES
[notificata con il numero C(2018) 2783]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, seconda frase del secondo comma, e l'articolo 6, paragrafo5,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione. |
(2) |
A seguito della proposta della Danimarca e di un'ispezione soddisfacente effettuata dalla Commissione, il posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Aalborg in Danimarca dovrebbe essere riconosciuto per determinati animali della categoria O, in particolare per cani e gatti. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(3) |
A seguito della proposta della Spagna e della valutazione della Commissione, dovrebbe essere revocata la sospensione del riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Vitoria per alcune catogorie di prodotti di origine animale. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(4) |
I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che sono stati cambiati i nomi del posto d'ispezione frontaliero e dei centri d'ispezione all'aeroporto di Maastricht. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(5) |
L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES). |
(6) |
In seguito alle informazioni fornite dal Belgio e dall'Austria, per tali Stati membri dovrebbero essere apportate alcune modifiche ai nomi dell'elenco delle unità centrali, regionali e locali di TRACES. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2009/821/CE. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009 che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:
1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
l'allegato II è così modificato:
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