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Document 32017R2064

Regolamento di esecuzione (PESC) 2017/2064 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420

OJ L 295, 14.11.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/03/2018; abrog. impl. da 32018R0468

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2064/oj

14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (PESC) 2017/2064 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (2), che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato di persone, gruppi ed entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).

(2)

Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere una entità nell'elenco.

(3)

È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150. (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 3).


ALLEGATO

L'entità seguente è soppressa dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001:

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

«18.

“Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — “FARC” (“Forze armate rivoluzionarie della Colombia”).»


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