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Document 32016D2277

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2277 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Centro finanziario internazionale di Dubai in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2016/8343

OJ L 342, 16.12.2016, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2277/oj

16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/65


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2277 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Centro finanziario internazionale di Dubai in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico garantendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza ivi applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del Centro finanziario internazionale di Dubai (Dubai International Financial Centre, nel seguito «DIFC») assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(3)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(4)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti del DIFC per le controparti centrali ivi autorizzate sono contenuti nella Regulatory Law del 2004 e nella Markets Law del 2012 (nel seguito «la regolamentazione del DIFC»). Questa regolamentazione è integrata dal Rulebook (codice) della Dubai Financial Services Authority (Autorità per i servizi finanziari di Dubai, nel seguito «DFSA») che contiene una sezione (Module) sulle istituzioni di mercato autorizzate (Authorised Market Institutions, nel seguito «AMI»).

(6)

Le controparti centrali stabilite nel DIFC devono essere autorizzate come AMI. La presente decisione riguarda solo il regime applicabile alle AMI che gestiscono una stanza di compensazione nel DIFC. Per ottenere l'autorizzazione ad operare come stanza di compensazione, le AMI devono soddisfare requisiti specifici stabiliti dalla DFSA e contenuti nel suo Rulebook. Le AMI devono assicurare il funzionamento sicuro ed efficiente dei sistemi di compensazione e gestire con prudenza i rischi connessi alle loro attività e operazioni. Devono anche disporre di sufficienti risorse finanziarie, umane e di sistema.

(7)

La regolamentazione del DIFC dà piena attuazione alle norme internazionali definite dai Principles for Financial Market Infrastructures (Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, nel seguito «PFMI») pubblicati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, nel seguito «CPSS») (2) e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, nel seguito «IOSCO»).

(8)

La regolamentazione del DIFC impone inoltre alle AMI di adottare regole e procedure interne che assicurino il rispetto di tutti i requisiti pertinenti e che sono necessarie per il corretto funzionamento dei sistemi di compensazione e di regolamento. La regola AMI 5.6 prevede che le regole e procedure interne delle AMI contengano disposizioni specifiche anche in materia di default. Tali regole e procedure interne, e le relative modifiche, devono essere sottoposte alla DFSA prima della loro attuazione. La DFSA può respingere o richiedere modifiche alle regole proposte. In base alla regolamentazione del DIFC, le regole interne delle AMI sono giuridicamente vincolanti e opponibili ai partecipanti diretti e agli altri partecipanti.

(9)

Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle AMI autorizzate nel DIFC presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali contenuti nel Rulebook della DFSA e nella regolamentazione del DIFC (nel seguito «le norme primarie») fissano le norme di alto livello che le AMI devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione nel DIFC. Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti nel DIFC. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, la regola AMI 5.6 (Business rules) impone alle AMI di stabilire e presentare le loro regole e procedure interne alla DFSA per approvazione prima della loro attuazione e la DFSA può bloccarle o respingerle. Tali regole e procedure interne rappresentano il secondo livello dei requisiti nel DIFC.

(10)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle AMI nel DIFC dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali entità. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(11)

Il mercato finanziario in cui le AMI autorizzate nel DIFC svolgono le loro attività di compensazione è nettamente più piccolo rispetto al mercato nel quale operano le controparti centrali stabilite nell'Unione. Dal 2011 l'attività di negoziazione o compensazione di derivati è stata scarsa. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali autorizzate nel DIFC espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(12)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate nel DIFC possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili a tali controparti centrali, integrate dalle regole e procedure interne che impongono il rispetto dei PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente nel DIFC e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza del DIFC assicurano che le AMI ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(14)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del DIFC in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(15)

La DFSA, in quanto autorità di vigilanza delle AMI, controlla le AMI nel DIFC per garantirne la conformità con le norme applicabili. Essa ha il compito di rilasciare l'autorizzazione alle AMI e il potere di irrogare loro sanzioni, tra le quali può rientrare la revoca dell'autorizzazione, ed è altresì responsabile della loro vigilanza quotidiana. La DFSA adotta un ciclo continuo di gestione dei rischi comprendente l'identificazione, la valutazione, la classificazione e l'attenuazione dei rischi. La Regulatory Law del 2004 attribuisce alla DFSA i poteri necessari per far rispettare la normativa. La DFSA può effettuare indagini in merito a sospette violazioni delle sue regole ed effettuare ispezioni, farsi consegnare libri e registri contabili, o esigere che le persone vengano a deporre sotto giuramento o ad effettuare dichiarazioni giurate. La DFSA è in grado, tra l'altro, di imporre sanzioni pecuniarie, esprimere pubblicamente critiche e vietare alle persone di intraprendere attività nel DIFC.

(16)

È pertanto opportuno concludere che le AMI autorizzate nel DIFC sono soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(17)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del DIFC devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi (nel seguito «controparti centrali dei paesi terzi»).

(18)

Le controparti centrali dei paesi terzi che intendono prestare servizi di compensazione dei derivati nel DIFC devono chiedere il riconoscimento alla DFSA. La sezione del Rulebook sul riconoscimento stabilisce i criteri e la procedura per il riconoscimento.

(19)

Detto riconoscimento è subordinato alla vigenza, nella giurisdizione in cui è stabilita la controparte centrale, di una disciplina normativa sufficientemente rigorosa e analoga al regime giuridico e di vigilanza applicabile nel DIFC. Prima che la domanda di riconoscimento della controparte centrale di un paese terzo possa ottenere l'approvazione è altresì necessaria la conclusione di un accordo di cooperazione fra l'autorità del DIFC e l'autorità competente del paese terzo.

(20)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza del DIFC prevedono un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(21)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle AMI applicabili nel DIFC al momento della sua adozione. È opportuno che la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, continui a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza delle AMI e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.

(22)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili nel DIFC alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(23)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Centro finanziario internazionale di Dubai applicabili alle istituzioni di mercato autorizzate ivi autorizzate, costituite dalla regolamentazione del DIFC e dal Rulebook della DFSA, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato, «CPMI»).


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