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Document 32016D2274

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2274 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2016/8332

OJ L 342, 16.12.2016, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2274/oj

16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/54


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2274 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza della Nuova Zelanda assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(3)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(4)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti della Nuova Zelanda per le controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti nella parte 5C del Reserve Bank of New Zealand Act del 1989 (in appresso «norme primarie») e nelle ordinanze con cui le controparti centrali sono autorizzate come sistema di regolamento designato (in appresso «ordinanze di designazione»). Le norme primarie e le ordinanze di designazione stabiliscono i requisiti che le controparti centrali devono rispettare su base continuativa per poter prestare servizi di compensazione in Nuova Zelanda. Le controparti centrali stabilite in Nuova Zelanda possono essere autorizzate come sistema di regolamento designato dal governatore generale, su parere del ministro delle Finanze e del ministro del Commercio e in linea con una raccomandazione comune della Banca di Nuova Zelanda e l'Autorità dei mercati finanziari (collettivamente, in appresso, «co-regolatori»). L'autorizzazione delle controparti centrali come sistema di regolamento designato può essere soggetta a condizioni. Le ordinanze di designazione approvano le specifiche regole e procedure interne del sistema di regolamento designato, che contengono i requisiti che devono essere soddisfatti dai sistemi di regolamento designati e sono coerenti con la politica di alto livello pubblicata dai co-regolatori. Ai sensi del Reserve Bank of New Zealand Act del 1989, i sistemi di regolamento designati devono rispettare le pertinenti norme internazionali in materia di sistemi di compensazione e di regolamento, compresi i «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari» (PFMI) emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, CPSS) (2) e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, IOSCO). I co-regolatori hanno rilasciato una dichiarazione politica, intitolata «The Designation and Oversight of Designated Settlement Systems» («Designazione e vigilanza dei sistemi di regolamento designati»), che obbliga i sistemi di regolamento designati al rispetto dei PFMI.

(6)

Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Nuova Zelanda presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali stabiliti dalle norme primarie fissano le norme di alto livello che i sistemi di regolamento designati devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione in Nuova Zelanda. Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Nuova Zelanda. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, i sistemi di regolamento designati devono sottoporre le loro regole e procedure interne all'approvazione dei co-regolatori. Le regole e procedure interne, insieme alle ordinanze di designazione con cui sono approvate, costituiscono il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Nuova Zelanda, il quale deve prevedere disposizioni prescrittive dettagliate in merito alle modalità secondo le quali il sistema di regolamento designato rispetterà le norme di alto livello e i PFMI. I co-regolatori valutano il rispetto delle norme di alto livello e dei PFMI da parte del sistema di regolamento designato. Una volta che il sistema è stato autorizzato come sistema di regolamento designato, le sue regole e procedure interne diventano giuridicamente vincolanti e non possono essere modificate in caso di opposizione dei co-regolatori alle modifiche proposte.

(7)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai sistemi di regolamento designati stabiliti in Nuova Zelanda dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali soggetti. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(8)

Il mercato finanziario in cui i sistemi di regolamento designati autorizzati in Nuova Zelanda svolgono le attività di compensazione è nettamente più piccolo rispetto al mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. Negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni in derivati compensate in Nuova Zelanda ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni in derivati compensate nell'Unione. Pertanto, la partecipazione ai sistemi di regolamento designati stabiliti in Nuova Zelanda espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(9)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai sistemi di regolamento designati stabiliti in Nuova Zelanda possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili ai sistemi di regolamento designati autorizzati in Nuova Zelanda, integrate dalle regole e procedure interne che attuano i PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente in Nuova Zelanda e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(10)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza della Nuova Zelanda assicurano che i sistemi di regolamento designati ivi autorizzati soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(11)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(12)

La vigilanza dei sistemi di regolamento designati autorizzati in Nuova Zelanda è effettuata dai co-regolatori. I co-regolatori possono chiedere informazioni ai sistemi di regolamento designati e ai loro partecipanti e possono comminare sanzioni nel caso in cui questi si rifiutino di rispondere. I co-regolatori possono revocare l'autorizzazione di un sistema di regolamento designato. I co-regolatori controllano il rispetto da parte di sistemi di regolamento designati delle condizioni cui è soggetta l'autorizzazione come sistema di regolamento designato. Tali condizioni possono includere obblighi per quanto concerne la notifica ai co-regolatori di eventi rilevanti (quali il mancato rispetto o modifiche del quadro per la gestione dei rischi o della politica in materia di risorse finanziarie del sistema), le relazioni periodiche ai co-regolatori e la pubblicazione di informazioni, fra cui un'autovalutazione basata sulle pertinenti norme internazionali (PFMI). I co-regolatori si riuniscono periodicamente con l'alta dirigenza dei sistemi di regolamento designati e possono riesaminare l'autorizzazione e sottoporla a ulteriori condizioni o revocarla se gli obblighi applicabili non sono rispettati.

(13)

È pertanto opportuno concludere che i sistemi di regolamento designati autorizzati in Nuova Zelanda sono soggetti su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(14)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Nuova Zelanda devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi (in appresso «controparti centrali dei paesi terzi»).

(15)

Le controparti centrali dei paesi terzi possono operare in Nuova Zelanda a condizione che le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ad esse e ai loro partecipanti siano giuridicamente solide. Inoltre le controparti centrali dei paesi terzi devono essere soggette a una vigilanza effettiva che garantisca il rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e di vigilanza. Può essere concluso un protocollo d'intesa tra la Banca di Nuova Zelanda e l'autorità di vigilanza competente del paese terzo della controparte centrale.

(16)

È opportuno pertanto giungere alla conclusione che le disposizioni legislative e di vigilanza della Nuova Zelanda prevedono un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi.

(17)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi ai sistemi di regolamento designati vigenti in Nuova Zelanda al momento della sua adozione. È opportuno che la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, continui a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza della Nuova Zelanda in materia di sistemi di regolamento designati e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.

(18)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Nuova Zelanda alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(19)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Nuova Zelanda costituite dalla parte 5C del Reserve Bank of New Zealand Act del 1989, integrata dalla dichiarazione politica intitolata «The Designation and Oversight of Designated Settlement Systems» («Designazione e vigilanza dei sistemi di regolamento designati»), che obbliga i sistemi di regolamento designati al rispetto dei PFMI, e applicabili ai sistemi di regolamento designati, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato).


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