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Document 32015D2227

Decisione (Euratom) 2015/2227 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo all'applicazione di salvaguardie nel quadro del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi

OJ L 317, 3.12.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2227/oj

3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/9


DECISIONE (Euratom) 2015/2227 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo all'applicazione di salvaguardie nel quadro del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle direttive adottate dal Consiglio con decisione del 23 settembre 2013, la Commissione ha negoziato le modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo all'applicazione di salvaguardie nel quadro del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi («modifiche dei protocolli 1 e 2»).

(2)

È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo all'applicazione di salvaguardie nel quadro del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi.

Il testo delle modifiche dei protocolli 1 e 2 è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


ALLEGATO

I.

Il paragrafo I del protocollo 1 dell'accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo all'applicazione dei controlli di sicurezza nel quadro del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi («accordo sulle salvaguardie») è sostituito dal seguente:

«I.

A)

Fintantoché

1)

i territori britannici di cui al protocollo I dispongono, per attività nucleari pacifiche, di materiale nucleare in quantità superiore ai limiti stabiliti, per il tipo di materiale in questione, dall'articolo 35 dell'accordo tra il Regno Unito, la Comunità e l'Agenzia relativo all'applicazione dei controlli di sicurezza nel quadro del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi (di seguito “l'accordo”); o

2)

non sia stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un'installazione, quale definita nelle definizioni, nei territori britannici di cui al protocollo I;

l'attuazione delle disposizioni della parte II dell'accordo è sospesa, ad eccezione degli articoli 31-37, 39, 47, 48, 58, 60, 66, 67, 69, 71-75, 81, 83-89, 93 e 94.

B)

Le informazioni da comunicare ai sensi dell'articolo 32, lettere a) e b), dell'accordo possono essere consolidate e presentate in una relazione annuale; analogamente, sarà presentata una relazione annuale, se del caso, riguardante l'importazione e l'esportazione del materiale nucleare di cui all'articolo 32, lettera c).

C)

Al fine di consentire la tempestiva conclusione degli accordi sussidiari previsti dall'articolo 37 dell'accordo, la Comunità:

1)

comunica all'Agenzia, con sufficiente anticipo, il materiale nucleare di cui dispone per attività nucleari pacifiche nei territori britannici di cui al protocollo I in quantitativi che superano i limiti citati alla lettera A) del presente documento; o

2)

comunica all'Agenzia non appena sarà stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un'infrastruttura nei territori britannici di cui al protocollo I;

a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima. A quel punto, il Regno Unito, la Comunità e l'Agenzia concordano, se del caso, le procedure di cooperazione ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'accordo.»

II.

Il paragrafo I del protocollo 2 all'accordo di salvaguardia è sostituito dal seguente:

«I.

Nel momento in cui la Comunità comunica all'Agenzia, in conformità con la sezione 1, lettera C), del protocollo 1 del presente accordo che vi sono materiali nucleari destinati ad attività nucleari pacifiche nei territori britannici di cui al protocollo I in quantità tali da superare i limiti di cui alla sezione 1, lettera A), punto 1, del protocollo 1 del presente accordo o che è stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un'installazione, quale definita nelle definizioni, nei territori britannici di cui al protocollo I, conformemente alla sezione 1, lettera A), punto 2, del protocollo 1 del presente accordo, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima, il Regno Unito, la Comunità e l'Agenzia concorderanno un protocollo per le procedure di cooperazione ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'accordo. Tali procedure preciseranno ulteriormente alcune disposizioni dell'accordo e, in particolare, le condizioni e le modalità in base alle quali la cooperazione di cui sopra deve essere attuata, in modo da evitare qualsiasi inutile duplicazione delle attività di salvaguardia. Queste procedure si basano, per quanto possibile, su quelle vigenti in quel momento, in virtù dei protocolli e degli accordi sussidiari relativi ad altri accordi di salvaguardia tra gli Stati membri della Comunità, la Comunità e l'Agenzia, compresi i relativi accordi speciali convenuti dalla Comunità e dall'Agenzia.»


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