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Document 32015R0939

Regolamento (UE) 2015/939 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (codificazione)

OJ L 160, 25.6.2015, p. 62–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/939/oj

25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/62


REGOLAMENTO (UE) 2015/939 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2015

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio (2) ha subito sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (4) («ASA»), il quale è entrato in vigore il 1o aprile 2009.

(3)

È necessario stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'ASA.

(4)

L'ASA prevede che i prodotti della pesca originari dell'Albania possano essere importati nell'Unione applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti tariffari.

(5)

Qualora fosse necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate conformemente alle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (7) o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (8).

(6)

Qualora uno Stato membro informi la Commissione circa una possibile frode o mancata cooperazione amministrativa, si applica la pertinente normativa dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (9).

(7)

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(8)

L'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'ASA richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia e altre misure. Tali misure dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(9)

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'ASA,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce determinate procedure per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di talune disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra («ASA»).

Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 3

Riduzioni tariffarie

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.

2.   Le aliquote preferenziali sono assimilate a un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione a norma del paragrafo 1 è:

a)

pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem; o

b)

pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento che sono necessari in seguito alle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC, o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e l'Albania sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Laddove l'Unione debba adottare una misura di cui all'articolo 38 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 38 dell'ASA.

Articolo 6

Clausola di penuria

Laddove l'Unione debba adottare una misura di cui all'articolo 39 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 7

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'ASA, la Commissione può adottare misure immediate ai sensi dell'articolo 39 dell'ASA.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La Commissione adotta le misure di cui al primo comma secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

1.   Fatte salve le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora l'Unione debba adottare una misura di salvaguardia ai sensi dell'articolo 38 dell'ASA per quanto riguarda i prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, adotta una decisione sulle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di consultazione di cui all'articolo 38 dell'ASA.

Qualora la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito:

a)

entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 38 dell'ASA; oppure

b)

entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 38, paragrafo 5, lettera a), dell'ASA se si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 38 dell'ASA.

La Commissione notifica agli Stati membri le misure sulle quali si è pronunciata.

2.   La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3 o, in casi di urgenza, all'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 9

Procedura di comitato

1.   Ai fini degli articoli 2, 4 e 12 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Ai fini degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 10

Dumping e sovvenzioni

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 37, paragrafo 2, dell'ASA, l'introduzione delle misure antidumping e/o compensative è decisa conformemente alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e/o nel regolamento (CE) n. 597/2009.

Articolo 11

Concorrenza

1.   Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 71 dell'ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'ASA.

Le misure di cui all'articolo 71, paragrafo 9, dell'ASA sono adottate, in caso di aiuti, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 597/2009 e, negli altri casi, secondo la procedura di cui all'articolo 207 del trattato.

2.   Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a misure prese dall'Albania conformemente all'articolo 71 dell'ASA, la Commissione dopo aver esaminato il caso si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell'ASA. Se del caso, la Commissione prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.

Articolo 12

Frode o mancata cooperazione amministrativa

Qualora accerti, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 43 dell'ASA, la Commissione senza indugio:

a)

ne informa il Consiglio; e

b)

notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate di informazioni oggettive, e avvia consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione.

Tutte le pubblicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 5, dell'ASA sono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, dell'ASA.

Articolo 13

Notifica

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alle notifiche al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall'ASA.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1616/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 9 giugno 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2015.

(2)  Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania (GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1).

(3)  Si veda l'allegato I.

(4)  GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

(5)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

(6)  Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

(7)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(8)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

(9)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio

(GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1)

limitatamente al punto 13 dell'allegato


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Presente regolamento

Articoli da 1 a 8

Articoli da 1 a 8

Articolo 8 bis

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

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Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

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Allegato I

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Allegato II


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