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Document 32015D0835
Council Decision (EU) 2015/835 of 11 May 2015 on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-EFTA Joint Committee on common transit as regards the adoption of a Decision amending the Convention on a common transit procedure
Decisione (UE) 2015/835 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito
Decisione (UE) 2015/835 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito
OJ L 132, 29.5.2015, p. 69–77
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/69 |
DECISIONE (UE) 2015/835 DEL CONSIGLIO
dell'11 maggio 2015
relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 15 bis della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito (1) («la convenzione»), un paese terzo può diventare parte contraente della convenzione previa decisione del comitato congiunto istituito dalla convenzione di invitare tale paese ad aderire alla convenzione. |
(2) |
L'articolo 15 della convenzione conferisce al comitato congiunto UE-EFTA la facoltà di raccomandare e di adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici. |
(3) |
L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha formalmente espresso l'intenzione di aderire al regime comune di transito. |
(4) |
L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha soddisfatto gli essenziali requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione che rappresentano i presupposti per l'adesione; l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia può quindi aderire alla convenzione una volta espletata la procedura formale di adesione. |
(5) |
L'allargamento del regime comune di transito comporterà la necessità di apportare modifiche alla convenzione con riguardo all'inserimento di nuovi riferimenti linguistici nella lingua ufficiale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nonché di opportuni adeguamenti degli atti costitutivi della garanzia. |
(6) |
Le proposte di modifica sono state presentate e discusse nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA su un regime comune di transito e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, che ha approvato il testo in via preliminare. |
(7) |
La posizione dell'Unione riguardo alle modifiche proposte dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune è basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA possono concordare modifiche minori del progetto di decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2015.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. DŪKLAVS
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA
del …
sul transito comune che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito
IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («la convenzione») ed è stata invitata ad aderirvi a seguito della decisione n. …/2015 del … 2015 (*) dal comitato congiunto istituito ai sensi di tale convenzione. |
(2) |
Pertanto, è opportuno inserire nella convenzione, nell'ordine opportuno, le versioni nella lingua ufficiale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei riferimenti utilizzati nella convenzione. |
(3) |
L'applicazione della presente decisione dovrebbe essere collegata alla data di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla convenzione. |
(4) |
Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.
2. I formulari basati sui modelli di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell'appendice III in vigore il 1o dicembre 2012 possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario, fino al 1o maggio 2016.
Fatto a Bruxelles, … 2015
Per il comitato congiunto UE-EFTA
Il presidente
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
(*) GU: si prega di inserire il numero di riferimento e la data di adozione della decisione contenuta nel doc st 08194/2015.
ALLEGATO
1. |
Nella casella 51 dell'allegato B1 è aggiunto il seguente trattino tra la Lettonia e Malta:
|
2. |
Nell'allegato B6, il titolo III è modificato come segue:
|
3. |
L'allegato C1 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C1 Regime di transito comune/transito comunitario Atto costitutivo della garanzia Garanzia isolata I. Impegno del garante
II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di … Impegno del garante accettato il … a copertura dell'operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito n. … rilasciata il … (7) (Timbro e firma)» |
4. |
L'allegato C2 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C2 Regime di transito comune/transito comunitario Atto costitutivo della garanzia Garanzia isolata a mezzo di certificati I. Impegno del garante
II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di … Impegno del garante accettato il … … (Timbro e firma)» |
5. |
L'allegato C4 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C4 Regime di transito comune/transito comunitario Atto costitutivo della garanzia Garanzia globale I. Impegno del garante
II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di … Impegno del garante accettato il … … (Timbro e firma)» |
6. |
Nella casella 7 dell'allegato C5, i termini «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono inseriti tra i termini «Islanda» e «Norvegia». |
7. |
Nella casella 6 dell'allegato C6, i termini«ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono inseriti tra i termini «Islanda» e «Norvegia». |
(1) Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto l'operazione di transito comunitario.
(4) Cognome e nome o ragione sociale.
(5) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza riguardo alle liti riguardanti la presente garanzia.
(6) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l'importo di …”, indicando l'importo in lettere.
(7) Da completare a cura dell'ufficio di garanzia.
(8) Cognome e nome o ragione sociale.
(9) Indirizzo completo.
(10) Unicamente per le operazioni di transito comunitario.
(11) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia.
(12) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Garanzia”
(13) Cognome e nome o ragione sociale.
(14) Indirizzo completo.
(15) Cancellare le menzioni inutili.
(16) Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto le operazioni di transito comunitario.
(17) Cognome e nome o ragione sociale.
(18) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia.
(19) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l'importo di …”, indicando l'importo in lettere.