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Document 32015R0832

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/832 della Commissione, del 28 maggio 2015, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese mediante importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni

C/2015/3535

OJ L 132, 29.5.2015, p. 53–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/832/oj

29.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/832 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2015

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese mediante importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, e l'articolo 24, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4 e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, che invitava ad aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e a sottoporre a registrazione le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio e dei relativi componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Malaysia o di Taiwan o no.

(2)

La domanda è stata presentata il 15 aprile 2015 da SolarWorld AG, un produttore dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) e dunque una parte interessata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle (con spessore non superiore a 400 micrometri) del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 e originari dalla Repubblica popolare cinese o da essa provenienti, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT («il prodotto in esame»).

(4)

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame:

caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,

prodotti fotovoltaici a film sottile,

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità, i quali consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,

moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

(5)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nei considerando 3 e 4, ma proveniente dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia o di Taiwan, attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(6)

Le misure attualmente in vigore e presumibilmente oggetto di elusione sono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 della Commissione (2) («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(7)

La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure compensative sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono eluse mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia e da Taiwan.

(8)

Gli elementi di prova presentati sono descritti di seguito.

(9)

Dalla domanda risulta che, successivamente all'istituzione delle misure, si è verificata una significativa modificazione nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Malaysia e da Taiwan verso l'Unione, senza motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a parte l'istituzione del dazio.

(10)

Questa modificazione sembra imputabile alla spedizione del prodotto in esame nell'Unione attraverso la Malaysia e Taiwan. L'inchiesta riguarda tuttavia le pratiche, i processi o le lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio compensativo.

(11)

La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sul prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(12)

La domanda infine riporta sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta continuano ad essere sovvenzionati come precedentemente stabilito.

E.   PROCEDURA

(13)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base, e per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia o di Taiwan, conformemente all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

(14)

I governi della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e di Taiwan sono stati invitati a prendere parte alle consultazioni.

a)   Questionari

(15)

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie alla sua inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti e alle loro associazioni note in Malaysia e a Taiwan, ai produttori/esportatori noti e alle loro associazioni note nella Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle loro associazioni note nell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e di Taiwan. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.

(16)

Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare immediatamente la Commissione entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(17)

L'apertura dell'inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e di Taiwan.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(18)

Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(19)

In conformità dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

(20)

Poiché l'eventuale elusione si verifica all'esterno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento di base ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta in Malaysia e a Taiwan che dimostrino di non essere collegati (3) ad alcun produttore interessato dalle misure (4) e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una richiesta debitamente documentata entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(21)

A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione dell'appropriato importo di dazi compensativi a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni provenienti dalla Malaysia o da Taiwan.

G.   DICHIARAZIONE IN DOGANA

(22)

Le statistiche relative ai moduli fotovoltaici in silicio cristallino e ai relativi componenti chiave (celle) sono spesso espresse in watt. La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5), non contempla tuttavia tali unità supplementari per i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e ai relativi componenti chiave (celle). Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di watt. Il numero di watt dovrà essere indicato per i codici TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 e 8541409033.

H.   TERMINI

(23)

Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

i produttori della Malaysia e di Taiwan possono chiedere un'esenzione dalla registrazione o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(24)

Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

I.   OMESSA COLLABORAZIONE

(25)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

(26)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

(27)

Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

(28)

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, purché la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata dovrebbe contattare immediatamente la Commissione.

J.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(29)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

K.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(30)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

L.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(31)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(32)

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

(33)

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti durante la quale sia consentito esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi, motivazioni o giustificazioni economiche (in-)sufficienti di tale modificazione, l'indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore e il fatto che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione o no.

(34)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009, volta ad appurare se le importazioni nell'Unione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle (con spessore non superiore a 400 micrometri) del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 e ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, eludono le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

L'inchiesta non riguarda le importazioni nell'Unione di:

caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,

prodotti fotovoltaici a film sottile,

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità, i quali consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,

moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

Articolo 2

A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, le autorità doganali prendono le opportune disposizioni per sottoporre a registrazione le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione.

Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per l'importazione dei suddetti moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) attualmente classificati ai codici TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 e 8541409033, tali codici TARIC e il numero di watt delle merci importate sono riportati nel campo corrispondente della dichiarazione.

Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione il numero di watt delle merci di cui ai codici TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 e 8541409033.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   I produttori della Malaysia e di Taiwan che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

5.   L'uso delle informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale e soggette a diritti d'autore è autorizzato dai titolari di tali diritti. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione: a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale, ivi inclusa la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta.

6.   Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza per cui venga chiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (7) (a diffusione limitata). Nei casi in cui è chiesto un trattamento riservato, le parti interessate devono debitamente giustificarne i motivi a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di base.

7.   Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti la dicitura «Limited» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, salvo nel caso in cui tali informazioni non si prestino a essere riassunte. In tal caso, vanno comunicati i motivi di tale impossibilità.

8.   Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido nonché garantire che l'indirizzo fornito corrisponda ad un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

9.   Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIO

Indirizzo e-mail: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

(3)  A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(4)  Anche se i produttori sono legati nel modo sopra menzionato alle società soggette alle misure in vigore, può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure in vigore è stata creata o utilizzata per eludere tali misure.

(5)  Rregolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Un documento «Limited» («a diffusione limitata») è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


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