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Document 32015R0756

Regolamento (UE) 2015/756 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che sospende talune concessioni relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (codificazione)

OJ L 123, 19.5.2015, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/756/oj

19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/50


REGOLAMENTO (UE) 2015/756 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

che sospende talune concessioni relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio (3), ha subito sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

Nel quadro dell'accordo che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (5) («accordo») sono state accordate a detto paese delle concessioni riguardanti alcuni prodotti agricoli.

(3)

La decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia (6) prevede il miglioramento e il consolidamento delle preferenze commerciali relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia e stabilisce una serie di concessioni preferenziali per le esportazioni di carne e di animali vivi verso la Turchia.

(4)

Dal 1996 la Turchia applica un divieto di importazione di animali vivi della specie bovina (codice NC 0102) e restrizioni all'importazione di carni bovine (codici NC 0201-0202); tali misure, in quanto restrizioni quantitative, non sono compatibili con l'accordo e impediscono all'Unione di beneficiare delle concessioni che le sono state accordate nel quadro della decisione 1/98. Nonostante le consultazioni che hanno avuto luogo nell'intento di giungere a una soluzione negoziata del problema con la Turchia, le restrizioni quantitative hanno continuato ad essere applicate.

(5)

A seguito di tali misure, le esportazioni dei prodotti di cui trattasi, originari dell'Unione, verso la Turchia sono bloccate. Per tutelare gli interessi dell'Unione occorre controbilanciare la situazione con misure equivalenti. È quindi opportuno sospendere le concessioni contemplate dall'allegato I del presente regolamento.

(6)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I due contingenti tariffari di cui all'allegato I sono sospesi.

Articolo 2

La Commissione, mediante atti di esecuzione, pone fine alla sospensione di cui all'articolo 1 non appena siano eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1506/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 5

II presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2015.

(3)  Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato II.

(5)  GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.

(6)  Decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


ALLEGATO I

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in tonnellate)

Dazio contingentale

09.0217

ex 0807 11 00

Angurie fresche:

14 000

Esenzione

dal 16 giugno al 31 marzo

09.0207

2002 90 31

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, diversi dai pomodori interi o in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 %

30 000 , aventi tenore, in peso, di sostanza secca da 28 a 30 %

Esenzione

09.0209

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio

(GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

 

Regolamento (UE) n. 255/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 84 del 20.3.2014, pag. 57).

limitatamente all'articolo 3


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1506/98

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 3 bis

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Allegato I

Allegato II

Allegato I

Allegato II

Allegato III


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