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Document 32015R0753

Regolamento (UE) 2015/753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (codificazione)

OJ L 123, 19.5.2015, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/753/oj

19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/23


REGOLAMENTO (UE) 2015/753 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

relativo all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio (3) ha subito sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (5) ha definito il regime preferenziale applicabile all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia.

(3)

Per i prodotti per i quali la normativa dell'Unione prevede il rispetto di un certo prezzo di importazione, l'applicazione del regime tariffario preferenziale è subordinata al rispetto di tale prezzo.

(4)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l'applicazione del regime d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea originari della Turchia e che sono importati nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Per i prodotti per i quali la normativa dell'Unione prevede il rispetto di un prezzo all'importazione l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di tale prezzo.

2.   Per i prodotti della pesca per i quali è fissato un prezzo di riferimento, l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo di riferimento.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 779/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2015.

(3)  Regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1).

(4)  V. allegato I.

(5)  Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, sul regime commerciale per i prodotti agricoli (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio

(GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1).

 

Regolamento (UE) n. 255/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 84 del 20.3.2014, pag. 57).

limitatamente all'articolo 2


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 779/98

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2 bis

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Allegato I

Allegato II


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