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Document 32015R0387

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/387 della Commissione, del 5 marzo 2015 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

OJ L 65, 10.3.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/387/oj

10.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/387 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice-NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio elettrico che consiste in un contenitore di metallo cilindrico nel quale è incorporata una lampada che emette una radiazione ultravioletta (UV) e un modulo elettronico con indicatori luminosi che segnalano lo stato dell'apparecchio. La potenza della luce UV varia da 14 a 39 W. L'apparecchio è alimentato con una tensione normale di 220 V.

Esso è destinato ad essere utilizzato per la depurazione fotochimica dell'acqua. La depurazione è effettuata tramite l'emissione di radiazioni UV nell'acqua che passa attraverso l'apparecchio, distruggendo così i batteri, i virus e gli altri microrganismi in essa contenuti. L'apparecchio è destinato ad essere utilizzato a livello domestico, medico o industriale.

8421 21 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8421 e 8421 21 00.

L'apparecchio ha la funzione di depurazione dell'acqua, che è una funzione descritta alla voce 8421. Il fatto che i batteri, i virus e gli altri microrganismi non siano fisicamente separati ma distrutti non esclude la classificazione sotto tale voce. Questa voce comprende tutti i tipi di filtri o depuratori [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8421, punto II)]. La classificazione sotto la voce 8543 come macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove, è pertanto esclusa.

L'apparecchio deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 8421 21 00 quale apparecchio per filtrare o depurare l'acqua.


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