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Document 32015R0373

Regolamento (UE) 2015/373 del Consiglio, del 5 marzo 2015 , che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

OJ L 64, 7.3.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/373/oj

7.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/6


REGOLAMENTO (UE) 2015/373 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5.4,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Commissione europea (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 41 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 (4) rappresenta una componente chiave del quadro normativo a sostegno dei compiti di raccolta di informazioni statistiche che fanno capo alla Banca centrale europea (BCE) assistita dalle banche centrali nazionali. La BCE ha costantemente fatto leva su tale regolamento per effettuare e controllare la raccolta coordinata di informazioni statistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), incluso quello di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario, come precisato all'articolo 127, paragrafo 5, del trattato.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1024/2013 (5) attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario nell'ambito dell'Unione e dei singoli Stati membri.

(3)

Al fine di minimizzare gli oneri di segnalazione a carico dei soggetti segnalanti e consentire l'esercizio di un'adeguata vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie da parte delle autorità competenti nonché il puntuale assolvimento dei compiti affidati alle autorità responsabili della tutela della stabilità del sistema finanziario, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2533/98 per consentire la trasmissione e l'utilizzo, da parte dei membri del SEBC e dalle autorità interessate, delle informazioni statistiche raccolte dal SEBC. Tali autorità dovrebbero comprendere le autorità competenti responsabili della vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziari e della vigilanza macroprudenziale, le autorità europee di vigilanza, il Comitato europeo per il rischio sistemico nonché le autorità autorizzate alla risoluzione delle crisi di enti creditizi.

(4)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle informazioni statistiche riservate raccolte in conformità del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2533/98 è così modificato:

(1)

all'articolo 8, paragrafo 1:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per quanto riguarda la BCE e le banche centrali nazionali, se le dette informazioni statistiche sono utilizzate nel campo della vigilanza prudenziale;»

;

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«e)

per quanto riguarda le banche centrali nazionali, ai sensi dell'articolo 14.4 dello Statuto, per l'esercizio di funzioni diverse da quelle specificate nello Statuto stesso.»

;

(2)

All'articolo 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi del trattato o dei compiti in materia di vigilanza prudenziale affidati ai membri del SEBC; oppure»

;

(3)

all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis   Il SEBC può trasmettere informazioni statistiche riservate ad autorità o organi degli Stati membri e dell'Unione responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ai sensi della legislazione nazionale o dell'Unione ovvero al Meccanismo europeo di stabilità (MES), unicamente nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti. Le autorità o gli organismi che ricevono informazioni statistiche riservate adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantirne la protezione fisica e logica. Ulteriori successive trasmissioni devono essere necessarie all'esecuzione dei predetti compiti e devono essere esplicitamente autorizzate dal membro del SEBC che ha raccolto le informazioni statistiche riservate. Tale autorizzazione non è richiesta per l'ulteriore trasmissione ai parlamenti nazionali da parte dei membri del MES nella misura stabilita dal diritto nazionale, a condizione che il membro del MES abbia consultato il membro del SEBC prima della trasmissione, e che in ogni caso lo Stato membro abbia preso tutte le necessarie misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate conformemente al presente regolamento. Nel trasmettere informazioni statistiche riservate a norma del presente paragrafo, la SEBC prende tutte le necessarie misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative per garantire la protezione fisica e logica di tali informazioni conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU C 188 del 20.6.2014, pag. 1.

(2)  Parere del 26 novembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 362 del 14.10.2014, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(5)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(6)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


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