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Document 32015R0166
Commission Regulation (EU) 2015/166 of 3 February 2015 supplementing and amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of specific procedures, assessment methods and technical requirements, and amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, and Commission Regulations (EU) No 1003/2010, (EU) No 109/2011 and (EU) No 458/2011 (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/166 della Commissione del 3 febbraio 2015 che integra e modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di procedure, metodi di valutazione e prescrizioni tecniche specifici, e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 109/2011 e (UE) n. 458/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/166 della Commissione del 3 febbraio 2015 che integra e modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di procedure, metodi di valutazione e prescrizioni tecniche specifici, e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 109/2011 e (UE) n. 458/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2015/0439
OJ L 28, 4.2.2015, p. 3–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrogato da 32019R2144
4.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 28/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/166 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2015
che integra e modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di procedure, metodi di valutazione e prescrizioni tecniche specifici, e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 109/2011 e (UE) n. 458/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e f),
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario stabilire disposizioni dettagliate per l'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti ad essi destinati per quanto riguarda la loro sicurezza generale e al fine di chiarire le condizioni di applicazione della legislazione pertinente resa obbligatoria dal regolamento (CE) n. 661/2009. |
(2) |
Fatto salvo l'elenco degli atti normativi che stabiliscono le prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE, il regolamento (CE) n. 661/2009 offre ai costruttori di veicoli la possibilità di presentare una domanda di omologazione per le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono prescrizioni negli ambiti contemplati dai regolamenti UNECE. |
(3) |
È necessario in particolare stabilire procedure specifiche per l'omologazione conformemente all'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE, per quanto riguarda tecnologie o concezioni nuove incompatibili con le vigenti misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 contemplate dai regolamenti UNECE, poiché tali disposizioni non sono al momento disponibili, ma se ne avverte la necessità. |
(4) |
In linea di principio non è possibile ottenere un'omologazione a norma dei regolamenti UNECE in caso di componenti o entità tecniche indipendenti installati che hanno soltanto un'omologazione CE valida. Ciò dovrebbe invece essere possibile ai fini dell'omologazione CE a norma del regolamento (CE) n. 661/2009, in base alle disposizioni dei regolamenti UNECE. |
(5) |
L'allegato XV della direttiva 2007/46/CE elenca gli atti normativi in base ai quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico, compresa una serie di direttive che sono abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009. È pertanto necessario sostituire i riferimenti alle direttive pertinenti con i riferimenti alle opportune misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009. |
(6) |
L'allegato XVI della direttiva 2007/46/CE elenca gli atti normativi a norma dei quali un costruttore o un servizio tecnico può applicare metodi di prova virtuali, compresa una serie di direttive che sono abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009. È pertanto necessario sostituire i riferimenti pertinenti a tali direttive con i riferimenti alle opportune misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009. |
(7) |
Per consentire un approccio coerente alla numerazione dei certificati di omologazione CE e dei marchi di omologazione CE, è inoltre necessario definire disposizioni amministrative specifiche e un sistema di numerazione e di marcatura a norma del regolamento (CE) n. 661/2009. |
(8) |
I regolamenti UNECE contengono disposizioni specifiche in merito alle informazioni dettagliate che devono accompagnare una domanda di omologazione. Nel quadro delle procedure previste nel presente regolamento, tali informazioni dettagliate dovrebbero essere riportate anche nella documentazione informativa. |
(9) |
La conformità alla direttiva 71/320/CEE del Consiglio (3), abrogata dal regolamento (CE) n. 661/2009, è ancora obbligatoria per gli insiemi di ricambio delle guarnizioni per freni, tuttavia la conformità al regolamento UNECE n. 90 (4) è stata accettata come alternativa. Si devono fornire disposizioni dettagliate, comprese disposizioni transitorie adeguate, relative alla sostituzione degli insiemi di guarnizioni per freni, delle guarnizioni per freni a tamburo, dei dischi e dei tamburi per freni destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi ai sensi del regolamento UNECE n. 90. |
(10) |
Per i veicoli della categoria N, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 661/2009, la cabina del veicolo o lo spazio per il conducente e i passeggeri devono essere sufficientemente robusti da garantire protezione agli occupanti in caso di impatto, tenendo conto del regolamento UNECE n. 29 (5). A tal fine, il presente regolamento deve essere incluso nell'elenco dei regolamenti UNECE la cui applicazione è obbligatoria. |
(11) |
La tabella di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 661/2009, che stabilisce l'ambito di applicazione dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, deve essere aggiornata in seguito all'adozione della direttiva 2010/19/UE della Commissione (6). |
(12) |
Prescrizioni supplementari riguardanti la robustezza della cabina, il controllo della pressione degli pneumatici, i dispositivi avanzati di frenata d'emergenza, i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia, l'indicatore di cambio di marcia e il controllo elettronico della stabilità di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 non sono stati inseriti nella tabella dell'allegato I, ma è opportuno che continuino ad applicarsi ai fini dell'omologazione. |
(13) |
L'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è aggiornato di frequente al fine di rispecchiare la situazione attuale per quanto riguarda le modifiche apportate ai rispettivi regolamenti UNECE. |
(14) |
Tale elenco dovrebbe essere integrato con informazioni atte a chiarire a quali condizioni le omologazioni CE esistenti rilasciate in base a direttive abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009 continuano ad essere valide per alcuni veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti. |
(15) |
Il regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione (7) concernente l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori deve essere riveduto per tener conto dei veicoli dal design specifico. |
(16) |
Il regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione (8) riguardante i sistemi antispruzzi deve essere modificato per aggiornare il riferimento al regolamento della Commissione sui parafanghi, poiché quest'ultimo è applicabile ad ulteriori categorie di veicoli. |
(17) |
Il regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione (9) relativo al montaggio degli pneumatici deve essere adeguato ai progressi tecnici riguardanti la ruota di scorta facoltativa per i veicoli della categoria N1 di cui la regolamento UNECE n. 64 (10). |
(18) |
Due voci dell'allegato XI della direttiva 2007/46/CE, che elencano atti normativi relativi ai veicoli per uso speciale, devono essere riviste per quanto concerne i requisiti relativi al livello sonoro dei veicoli, in modo da rendere i requisiti applicabili nuovamente conformi alle disposizioni che erano applicate in precedenza. |
(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate concernenti le procedure, le prescrizioni tecniche e le prove specifiche per l'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O nonché dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.
2. Il presente regolamento modifica inoltre alcuni allegati della direttiva 2007/46/CE per adeguarli ai progressi tecnici e per prevedere procedure che consentano l'omologazione:
— |
di tecnologie o concezioni nuove in conformità all'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE; |
— |
di sistemi dei veicoli nei casi in cui si montino componenti e entità tecniche indipendenti recanti un marchio di omologazione CE anziché un marchio di omologazione ECE nel contesto delle misure di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE; |
— |
nel caso in cui un costruttore sia designato come servizio tecnico conformemente all'allegato XV della direttiva 2007/46/CE; nonché |
— |
nel caso in cui siano stati applicati metodi di prova virtuali conformemente all'allegato XVI della direttiva 2007/46/CE. |
Articolo 2
Domanda di omologazione CE
1. Il costruttore o il suo rappresentante presentano all'autorità di omologazione una domanda redatta in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
2. La domanda di omologazione CE conforme a una o più delle procedure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento comprende la documentazione informativa contenente le informazioni dettagliate richieste dalle misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE e va presentata in conformità all'allegato I della direttiva 2007/46/CE.
3. L'autorità di omologazione conferma che la domanda presentata è considerata completa.
4. Tutti i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati CE o UNECE installati su un veicolo o incorporati in un secondo componente o entità tecnica indipendente non devono essere accuratamente descritti, con tutti i particolari, nella scheda tecnica se i numeri e i marchi di omologazione sono forniti nella scheda tecnica e i relativi certificati di omologazione con i fascicoli di omologazione allegati sono messi a disposizione del servizio tecnico.
5. I componenti e le entità tecniche indipendenti che hanno un marchio di omologazione CE valido devono essere accettati, anche nei casi in cui sono montati al posto di componenti ed entità tecniche indipendenti che devono recare un marchio di omologazione ECE nel contesto delle misure di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE.
Articolo 3
Omologazione
1. Se il tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente presentato per l'omologazione soddisfa le pertinenti prescrizioni tecniche e le pertinenti misure tese a garantire la conformità della produzione ai regolamenti UNECE resi obbligatori dal regolamento (CE) n. 661/2009 e se il richiedente soddisfa i requisiti pertinenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, l'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell'articolo 13, paragrafo 15, lettera a), del regolamento (CE) n. 661/2009 e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
2. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente.
3. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui alla parte 2 dell'allegato I nel caso di un tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente che incorpori nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con i regolamenti UNECE, o alla parte 3 dell'allegato I nel caso di un tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente conforme ai requisiti tecnici essenziali dei regolamenti UNECE e/o nel caso di prove interne e/o virtuali.
Articolo 4
Nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con gli atti di esecuzione del regolamento (CE) n. 661/2009 contemplate dai regolamenti UNECE
1. Quando uno Stato membro è autorizzato a rilasciare l'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, conformemente all'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE, si segue la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell'articolo 3 del presente regolamento e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
3. L'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE, redatto in conformità al modello che figura nella parte 2 dell'allegato I, corredato della scheda di notifica compilata conforme al modello pertinente di cui al regolamento UNECE applicato con la voce relativa al numero di omologazione UNECE lasciata in bianco.
4. La documentazione informativa conformemente all'articolo 2 è successivamente allegata alla scheda di omologazione e alla scheda di notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ove applicabile, un esempio di marchio di omologazione CE in conformità all'appendice dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE è fornito nella scheda di omologazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 5
Prove interne
1. In linea con l'articolo 11, paragrafo 1 e con l'articolo 41, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE e con gli allegati V e XV della medesima, un costruttore può essere designato come servizio tecnico. Le condizioni generali che la designazione di un costruttore come servizio tecnico deve soddisfare sono specificate nell'appendice dell'allegato XV della direttiva 2007/46/CE. Si applicano le prescrizioni come modificate dal presente regolamento e si segue la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell'articolo 3 del presente regolamento e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
3. L'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE, redatto in conformità al modello che figura nella parte 3 dell'allegato I, corredato della scheda di notifica compilata conforme al modello pertinente di cui al regolamento UNECE applicato con la voce relativa al numero di omologazione UNECE lasciata in bianco.
4. Conformemente all'articolo 2, la documentazione informativa è successivamente allegata alla scheda di omologazione e alla scheda di notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ove applicabile, un esempio di marchio di omologazione CE in conformità all'appendice dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE è fornito nella scheda di omologazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 6
Prove virtuali
1. In linea con l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE e con l'allegato XVI della medesima, sono autorizzati metodi di prova virtuali, purché le prescrizioni riportate nelle appendici dell'allegato XVI della direttiva 2007/46/CE siano soddisfatte. Si applicano le prescrizioni come modificate dal presente regolamento e si segue la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell'articolo 3 del presente regolamento e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
3. L'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE, redatto in conformità al modello che figura nella parte 3 dell'allegato I, corredato della scheda di notifica compilata conforme al modello pertinente di cui al regolamento UNECE applicato con la voce relativa al numero di omologazione UNECE lasciata in bianco.
4. Conformemente all'articolo 2, la documentazione informativa è successivamente allegata alla scheda di omologazione e alla scheda di notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ove applicabile, un esempio di marchio di omologazione CE in conformità all'appendice dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE è fornito nella scheda di omologazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 7
Insiemi di ricambio delle guarnizioni per freni, dischi di ricambio per freni e tamburi di ricambio per freni
1. Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio degli insiemi di ricambio nuovi delle guarnizioni per freni ai tipi di veicoli della categoria M1 con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate, ai tipi di veicoli della categoria M2 con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate e ai tipi di veicoli delle categorie N1, O1 e O2 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma della direttiva 71/320/CEE, del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H il o successivamente al 7 aprile 1998.
2. Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio degli insiemi di ricambio nuovi delle guarnizioni per freni ai tipi di veicoli della categoria M1 con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate, ai tipi di veicoli della categoria M2 con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e ai tipi di veicoli delle categorie M3, N2, N3, O3 e O4 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H il o successivamente al 1o novembre 2014.
3. Con effetto dal 1o novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi e dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie M1 e N1 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H il o successivamente al 1o novembre 2016.
4. Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2014.
5. Con effetto dal 1o novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2016.
6. Con effetto dal 1o novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi e dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie O1 e O2 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2016.
7. Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie O3 e O4 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2014.
8. Con effetto dal 1o novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie O3 e O4 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2016.
Articolo 8
Robustezza della cabina del veicolo commerciale
1. A decorrere dal 30 gennaio 2017, le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti la protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale, di rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale a nuovi tipi di veicoli della categoria N che non soddisfano le disposizioni del regolamento UNECE n. 29.
2. A decorrere dal 30 gennaio 2021, per motivi inerenti alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio dei veicoli della categoria N non conformi alle disposizioni del regolamento UNECE n. 29.
Articolo 9
Modifiche del regolamento (CE) n. 661/2009
1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento.
Articolo 10
Modifiche della direttiva 2007/46/CE
Gli allegati I, IV, VII, XI, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 11
Modifiche del regolamento (UE) n. 1003/2010
L'allegato II del regolamento (UE) n. 1003/2010 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.
Articolo 12
Modifiche del regolamento (UE) n. 109/2011
1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Campo d'applicazione
Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie N ed O, come definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE, nonché ai sistemi antispruzzi destinati a essere montati su veicoli delle categorie N e O.»
2. Gli allegati I e IV del regolamento (UE) n. 109/2011 sono modificati conformemente all'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 13
Modifiche del regolamento (UE) n. 458/2011
L'allegato I del regolamento (UE) n. 458/2011 è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
(3) Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37).
(4) GU L 185 del 13.7.2012, pag. 24.
(5) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 21.
(6) Direttiva 2010/19/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 17).
(7) Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 22).
(8) Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne i sistemi antispruzzi (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 2).
(9) Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 11).
(10) GU L 310 del 26.11.2010, pag. 18.
ALLEGATO I
Disposizioni amministrative per l'omologazione di veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti per le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE
PARTE 1
Scheda tecnica
MODELLO
Scheda tecnica n. … relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda un sistema/un componente/un'entità tecnica indipendente (1) rispetto al regolamento UNECE n. … relativo a … basata su e formattata secondo la numerazione delle voci dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE (1)
Le seguenti informazioni, se del caso, vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli, in formato A4 o in fogli piegati in tale formato. Le eventuali fotografie devono mostrare sufficienti dettagli.
Se i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti di cui alla presente scheda tecnica comprendono comandi elettronici, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.
0. CONSIDERAZIONI GENERALI
0.1. |
Marca (denominazione commerciale del costruttore): |
0.2. |
Tipo: |
0.2.1. |
Denominazioni commerciali (se disponibili); |
0.3. |
Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente (1) (2): |
0.3.1. |
Posizione di tale indicazione: |
0.4. |
Categoria di veicolo (3): |
0.5. |
Ragione sociale e indirizzo del costruttore: |
0.8. |
Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio: |
0.9. |
Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: |
1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI
1.1. |
Fotografie e/o disegni di un veicolo/un componente/un'entità tecnica indipendente rappresentativi (1): |
Tutte le successive voci e informazioni pertinenti per il veicolo, il componente o l'entità tecnica indipendente vanno fornite d'accordo con il servizio tecnico e l'autorità di omologazione responsabile del rilascio dell'omologazione CE per la quale è stata presentata la domanda. La scheda tecnica può basarsi su un modello di scheda tecnica, se fornito nel regolamento UNECE n. …, in caso contrario, nella misura del possibile, deve basarsi sulla numerazione delle voci dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE (vale a dire l'elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti) e deve includere qualsiasi ulteriore informazione o dettaglio richiesti per l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. ….
Note esplicative:
PARTE 2
Scheda di omologazione CE
MODELLO
Formato: A4 (210 × 297 mm)
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE
(IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 20 DELLA DIRETTIVA QUADRO)
Notifica riguardante:
|
di un tipo di veicolo relativamente a un sistema/un componente/un'entità tecnica indipendente (2) che integra nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con il regolamento UNECE n. … |
relativamente al regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) …/…
Numero di omologazione CE:
Motivo dell'estensione:
SEZIONE I
0.1. |
Marca (denominazione commerciale del costruttore): |
0.2. |
Tipo: |
0.2.1. |
Denominazioni commerciali (se disponibili); |
0.3. |
Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente (2) (3): |
0.3.1. |
Posizione di tale indicazione: |
0.4. |
Categoria del veicolo (4): |
0.5. |
Nome e indirizzo del costruttore: |
0.8. |
Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio: |
0.9. |
Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: |
SEZIONE II
1. |
Informazioni supplementari: cfr. addendum. |
2. |
Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove: |
3. |
Data del verbale di prova: |
4. |
Numero del verbale di prova: |
5. |
Eventuali osservazioni: cfr. addendum |
6. |
Luogo: |
7. |
Data: |
8. |
Firma: |
Allegati:
— |
fascicolo di omologazione |
— |
verbale di prova |
— |
scheda di notifica compilata conforme al modello di cui al regolamento UNECE applicabile, ma senza menzionare il rilascio o l'estensione di un'omologazione UNECE e senza menzionare un numero di omologazione UNECE |
NB: Se il presente modello è utilizzato per l'omologazione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE, non deve recare l'intestazione «Scheda di omologazione CE di un veicolo», tranne nel caso di cui all'articolo 20, qualora la Commissione abbia deciso di autorizzare uno Stato membro a rilasciare un'omologazione a norma della direttiva quadro.
Addendum
alla scheda di omologazione CE n. …
1. |
Procedura di omologazione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE (esenzioni per nuove tecnologie o nuove concezioni) autorizzata dalla Commissione: sì/no (5) |
2. |
Misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che costituiscono la base della presente omologazione CE: Regolamento UNECE n. … riguardante |
3. |
In caso di componenti e di entità tecniche indipendenti, esempio del marchio di omologazione apposto sul componente o sull'entità tecnica indipendente: |
4. |
Omologazione CE valida fino a (GG/MM/AAAA): |
5. |
Osservazioni: |
PARTE 3
Scheda di omologazione CE
MODELLO
Formato: A4 (210 × 297 mm)
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE
Notifica riguardante:
|
di un tipo di veicolo relativamente a un sistema/un componente/un'entità tecnica indipendente (6) conforme ai requisiti di cui al regolamento UNECE n. … modificato dal supplemento … (6) alla serie … |
relativamente al regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) …/…
Numero di omologazione CE:
Motivo dell'estensione:
SEZIONE I
0.1. |
Marca (denominazione commerciale del costruttore): |
0.2. |
Tipo: |
0.2.1. |
Denominazioni commerciali (se disponibili); |
0.3. |
Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente (6) (7): |
0.3.1. |
Posizione di tale indicazione: |
0.4. |
Categoria del veicolo (8): |
0.5. |
Nome e indirizzo del costruttore: |
0.8. |
Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio: |
0.9. |
Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: |
SEZIONE II
1. |
Informazioni supplementari: cfr. addendum. |
2. |
Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove: |
3. |
Data del verbale di prova: |
4. |
Numero del verbale di prova: |
5. |
Eventuali osservazioni: cfr. addendum |
6. |
Luogo: |
7. |
Data: |
8. |
Firma: |
Allegati:
— |
fascicolo di omologazione |
— |
verbale di prova |
— |
scheda di notifica compilata conforme al modello di cui al regolamento UNECE applicabile, ma senza menzionare il rilascio o l'estensione di un'omologazione UNECE e senza menzionare un numero di omologazione UNECE |
Addendum
alla scheda di omologazione CE n. …
1. |
Sulla base del regolamento UNECE utilizzando componenti o entità tecniche indipendenti omologati CE: sì/no (9) |
2. |
Procedura di omologazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 41, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE (prove interne): sì/no (9) |
3. |
Procedura di omologazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE (prove virtuali): sì/no (9) |
4. |
In caso di componenti e di entità tecniche indipendenti, esempio del marchio di omologazione apposto sul componente o sull'entità tecnica indipendente: |
5. |
Osservazioni: |
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(1) Qualora una parte (ad esempio un componente o un'entità tecnica indipendente) sia stata omologata, la descrizione può essere sostituita da un rinvio a tale omologazione. Analogamente, non è necessario descrivere le parti la cui costruzione risulti chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati. Per ogni voce che richieda un corredo di fotografie o di disegni, indicare i numeri dei corrispondenti documenti allegati.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri irrilevanti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della scheda tecnica, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (ad esempio, ABC??123??).
(3) Classificato secondo le definizioni di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE.
(2) Cancellare la dicitura non pertinente.
(3) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri irrilevanti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della scheda tecnica, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo«?» (ad esempio, ABC??123??).
(4) Secondo le definizioni di cui all'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE.
(5) Cancellare la dicitura non pertinente.
(6) Cancellare la dicitura non pertinente.
(7) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri irrilevanti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della scheda tecnica, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo«?» (ad esempio, ABC??123??).
(8) Secondo le definizioni di cui all'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE.
(9) Cancellare la dicitura non pertinente.
ALLEGATO II
Modifiche dell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009
L'allegato I del regolamento (CE) n. 661/2009 è così modificato:
1) |
la riga «Dispositivi antispruzzi» è sostituita dalla seguente:
|
2) |
È aggiunta la seguente riga alla fine dell'elenco:
|
ALLEGATO III
Modifiche del regolamento (CE) n. 661/2009
ALLEGATO IV
Elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria
Numero del regolamento |
Oggetto |
Serie di modifiche pubblicate nella GU |
Riferimento GU |
Applicabilità del regolamento UNECE |
1 |
Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante e/o abbagliante, muniti di lampade a incandescenza R2 e/o HS1 |
Serie di modifiche 02 |
M, N (a) |
|
3 |
Catadiottri per veicoli a motore |
Supplemento 12 alla serie di modifiche 02 |
M, N, O |
|
4 |
Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
Supplemento 15 alla versione originale del regolamento |
M, N, O |
|
6 |
Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
Supplemento 25 alla serie di modifiche 01 |
M, N, O |
|
7 |
Luci di posizione anteriori e posteriori (laterali), luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
Supplemento 23 alla serie di modifiche 02 |
M, N, O |
|
8 |
Proiettori dei veicoli a motore (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11) |
Serie di modifiche 05, rettifica 1 della revisione 4 |
M, N (a) |
|
10 |
Compatibilità elettromagnetica |
Supplemento 1 alla serie di modifiche 04 |
M, N, O |
|
11 |
Serrature e componenti di blocco delle porte |
Supplemento 2 alla serie di modifiche 03 |
M1, N1 |
|
12 |
Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto |
Supplemento 1 alla serie di modifiche 04 |
M1, N1 |
|
13 |
Frenatura dei veicoli e loro rimorchi |
Supplemento 3 alla serie di modifiche 11 |
M2, M3, N, O (b) |
|
13-H |
Frenatura delle autovetture |
Supplemento 9 alla versione originale del regolamento |
M1, N1 (c) |
|
14 |
Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi ISOFIX e ancoraggi di fissaggio superiore ISOFIX |
Supplemento 1 alla serie di modifiche 07 |
M, N |
|
16 |
Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX |
Supplemento 1 alla serie di modifiche 06 |
M, N (d) |
|
17 |
Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta |
Serie di modifiche 08 |
M, N |
|
18 |
Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato |
Supplemento 2 alla serie di modifiche 03 |
M2, M3, N2, N3 |
|
19 |
Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore |
Supplemento 6 alla serie di modifiche 04 |
M, N |
|
20 |
Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante e che sono muniti di lampade alogene (H4) |
Serie di modifiche 03 |
M, N (a) |
|
21 |
Finiture interne |
Supplemento 3 alla serie di modifiche 01 |
M1 |
|
23 |
Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
Supplemento 19 alla versione originale del regolamento |
M, N, O |
|
25 |
Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli |
Serie di modifiche 04, rettifica 2 della revisione 1 |
M1 |
|
26 |
Sporgenze esterne |
Supplemento 1 alla serie di modifiche 03 |
M1 |
|
28 |
Segnalatori e segnali acustici |
Supplemento 3 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
29 |
Protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale |
Serie di modifiche 03 |
N |
|
30 |
Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1) |
Supplemento 16 alla serie di modifiche 02 |
M, N, O |
|
31 |
Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi |
Supplemento 7 alla serie di modifiche 02 |
M, N |
|
34 |
Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido) |
Supplemento 3 alla serie di modifiche 02 |
M, N, O (e) |
|
37 |
Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi |
Supplemento 42 alla serie di modifiche 03 |
M, N, O |
|
38 |
Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi |
Supplemento 15 alla versione originale del regolamento |
M, N, O |
|
39 |
Tachimetro e sua installazione |
Supplemento 5 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
43 |
Materiali per vetrature di sicurezza |
Supplemento 2 alla serie di modifiche 01 |
M, N, O |
|
44 |
Dispositivi di ritenuta per bambini occupanti di autoveicoli (“sistema di ritenuta per bambini”) |
Serie di modifiche 04, rettifica 4 della revisione 2 |
M, N |
|
46 |
Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione |
Supplemento 1 alla serie di modifiche 04 |
M, N |
|
48 |
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore |
Serie di modifiche 05 |
M, N, O |
|
54 |
Pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi (classi C2 e C3) |
Supplemento 17 alla versione originale del regolamento |
M, N, O |
|
55 |
Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli |
Supplemento 1 alla serie di modifiche 01 |
M, N, O (f) |
|
58 |
Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP) |
Supplemento 3 alla serie di modifiche 02 |
N2, N3, O3, O4 |
|
61 |
Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina |
Supplemento 1 alla versione originale del regolamento |
N |
|
64 |
Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici/sistema antiforatura e sistema di controllo della pressione degli pneumatici |
Serie di modifiche 02, rettifica 1 |
M1, N1 |
|
66 |
Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri |
Serie di modifiche 02 |
M2, M3 |
|
67 |
Veicoli a motore che utilizzano GPL |
Supplemento 7 alla serie di modifiche 01 |
M, N |
|
73 |
Protezione laterale dei veicoli industriali |
Serie di modifiche 01 |
N2, N3, O3, O4 |
|
77 |
Luci di stazionamento dei veicoli a motore |
Supplemento 14 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
79 |
Sterzo |
Supplemento 3 alla serie di modifiche 01 |
M, N, O |
|
80 |
Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone |
Serie di modifiche 03 del regolamento |
M2, M3 |
|
87 |
Luci di marcia diurna per autoveicoli |
Supplemento 15 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
89 |
Limitazione della velocità dei veicoli |
Supplemento 2 alla versione originale del regolamento |
M, N (g) |
|
90 |
Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e guarnizioni dei freni a tamburo per veicoli a motore e relativi rimorchi |
Serie di modifiche 02 |
M, N, O |
|
91 |
Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
Supplemento 13 alla versione originale del regolamento |
M, N, O |
|
93 |
Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP) |
Versione originale del regolamento |
N2, N3 |
|
94 |
Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale |
Supplemento 2 alla serie di modifiche 02 |
M1 |
|
95 |
Protezione degli occupanti in caso di urto laterale |
Supplemento 1 alla serie di modifiche 02 |
M1, N1 |
|
97 |
Sistemi di allarme per veicoli (SAV) |
Supplemento 6 alla serie di modifiche 01 |
M1, N1 |
|
98 |
Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore |
Supplemento 4 alla serie di modifiche 01 |
M, N |
|
99 |
Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore |
Supplemento 9 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
100 |
Sicurezza elettrica |
Serie di modifiche 01 |
M, N |
|
102 |
Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD |
Versione originale del regolamento |
N2, N3, O3, O4 |
|
104 |
Marcature retroriflettenti (veicoli pesanti e lunghi) |
Supplemento 7 alla versione originale |
M2, M3, N, O2, O3, O4 |
|
105 |
Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose |
Serie di modifiche 05 |
N,O |
|
107 |
Veicoli delle categorie M2 e M3 |
Serie di modifiche 03 |
M2, M3 |
|
110 |
Componenti specifici per GNC |
Supplemento 9 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
112 |
Proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED |
Supplemento 4 alla serie di modifiche 01 |
M, N |
|
116 |
Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato |
Supplemento 3 alla versione originale del regolamento |
M1, N1 |
|
117 |
Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3) |
Serie di modifiche 02 rettifica 3 |
M, N, O |
|
118 |
Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore |
Versione originale del regolamento |
M3 |
|
119 |
Luci d'angolo |
Supplemento 3 alla serie di modifiche 01 |
M, N |
|
121 |
Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori |
Supplemento 3 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
122 |
Impianti di riscaldamento dei veicoli |
Supplemento 1 alla versione originale del regolamento |
M, N, O |
|
123 |
Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli |
Supplemento 4 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
125 |
Campo di visibilità anteriore |
Supplemento 2 alla versione originale del regolamento |
M1 |
|
128 |
Sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) |
Supplemento 2 alla versione originale del regolamento |
M, N, O |
Note alla tabella:
Si applicano le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, salvo nei casi in cui specifiche date alternative siano indicate nel presente regolamento. Si deve anche accettare la conformità alle prescrizioni di modifiche successive a quelle elencate nella presente tabella.
Le date specificate nei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, per quanto concerne gli obblighi delle parti contraenti dell'“accordo del 1958 riveduto” [Decisione del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (“Accordo del 1958 riveduto”) (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).] connessi alla prima immatricolazione, all'entrata in servizio, alla messa a disposizione sul mercato, alla vendita e a qualsiasi disposizione analoga, si applicano obbligatoriamente ai fini degli articoli 26 e 28 della direttiva 2007/46/CE tranne nel caso in cui date alternative siano specificate nel regolamento (CE) n. 661/2009, nel qual caso si applicano queste ultime.
In alcuni casi, le disposizioni transitorie di un regolamento UNECE elencato nella presente tabella prevedono che, a decorrere da una certa data, le parti contraenti dell'“accordo del 1958 riveduto” che applicano una determinata serie di modifiche del medesimo non siano obbligate ad accettare o possano rifiutare di accettare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, un tipo omologato in conformità a una serie precedente di modifiche o una formulazione con una finalità o un significato analoghi. Tali disposizioni vanno interpretate come disposizioni che obbligano le autorità nazionali a considerare le schede di conformità non più valide ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, tranne nel caso in cui date alternative siano specificate nel regolamento (CE) n. 661/2009, nel qual caso si applicano queste ultime.
(a) |
I regolamenti UNECE nn. 1, 8 e 20 non si applicano all'omologazione CE dei veicoli nuovi. |
(b) |
É obbligatorio il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 661/2009. Ai fini dell'omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli nonché dell'immatricolazione, della vendita e dell'entrata in servizio di veicoli nuovi è pertanto obbligatoria l'applicazione dell'allegato 21 del regolamento UNECE n. 13. Tuttavia, per le date di entrata in vigore delle disposizioni relative ai sistemi elettronici di controllo della stabilità di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 4 e 5, nonché all'allegato V del presente regolamento, si applicano quelle indicate nel presente regolamento invece di quelle indicate nel suddetto regolamento UNECE. |
(c) |
É obbligatorio il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009. Ai fini dell'omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli, nonché dell'immatricolazione, della vendita e dell'entrata in servizio di veicoli nuovi, è pertanto obbligatoria l'applicazione della parte A dell'allegato 9 del regolamento UNECE n. 13-H. Tuttavia, per le date di entrata in vigore delle disposizioni relative ai sistemi elettronici di controllo della stabilità di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 5, del presente regolamento, si applicano quelle indicate nel presente regolamento invece di quelle indicate nel suddetto regolamento UNECE. |
(d) |
Un segnale di avviso che ricordi di allacciare le cinture di sicurezza non è obbligatorio per una posizione di guida munita di una cintura a bretella o a imbracatura. |
(e) |
La conformità alla parte II del regolamento UNECE n. 34 non è obbligatoria. |
(f) |
Se il fabbricante di un veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi (punto 2.11.5. dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE), i dispositivi di attacco meccanico a esso applicati non devono mai oscurare una componente illuminante (come il proiettore posteriore per nebbia) né coprire lo spazio destinato ad alloggiare e a montare la targa d'immatricolazione posteriore; ciò non si applica se il dispositivo di attacco meccanico può essere rimosso o riposizionato senza usare attrezzi, come la chiave universale di facile uso. |
(g) |
Riguarda solo i dispositivi di limitazione della velocità (SLD) e la loro installazione obbligatoria sui veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3. |
Appendice
Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma delle direttive abrogate dal presente regolamento
A norma dell'articolo 13, paragrafo 14, del presente regolamento, le schede di omologazione CE di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate conformemente alle direttive di seguito elencate possono essere utilizzate per dimostrare la conformità ai pertinenti regolamenti UNECE.
Numero del regolamento |
Oggetto |
Direttiva corrispondente |
Riferimento GU |
Applicabilità |
10 |
Compatibilità elettromagnetica |
Direttiva 72/245/CEE |
M, N, O, componente, entità tecnica indipendente (a) |
|
11 |
Serrature e componenti di blocco delle porte |
Direttiva 70/387/CEE |
M1, N1 (b) |
|
12 |
Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto |
Direttiva 74/297/CEE |
M1, N1 (a) |
|
14 |
Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix |
Direttiva 76/115/CEE |
M (c) |
|
18 |
Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato |
Direttiva 74/61/CEE |
M2, M3, N2, N3, componente, entità tecnica indipendente |
|
21 |
Finiture interne |
Direttiva 74/60/CEE |
M1 |
|
26 |
Sporgenze esterne |
Direttiva 74/483/CEE |
M1, entità tecnica indipendente (d) |
|
28 |
Segnalatori e segnali acustici |
Direttiva 70/388/CEE |
M, N, componente |
|
30 |
Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1) |
Direttiva 92/23/CEE |
Componente (e) |
|
34 |
Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido) |
Direttiva 70/221/CEE |
M, N, O (f) |
|
39 |
Tachimetro e sua installazione |
Direttiva 75/443/CEE |
M, N (g) |
|
43 |
Materiali per vetrature di sicurezza |
Direttiva 92/22/CEE |
M, N, O, componente |
|
46 |
Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione |
Direttiva 2003/97/CE |
M, N, componente |
|
48 |
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore |
Direttiva 76/756/CEE |
M, N, O |
|
55 |
Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli |
Direttiva 94/20/CE |
M, N, O, componente |
|
58 |
Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP) |
Direttiva 70/221/CEE |
M, N, O, entità tecnica indipendente |
|
61 |
Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina |
Direttiva 92/114/CEE |
N |
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73 |
Protezione laterale dei veicoli industriali |
Direttiva 89/297/CEE |
N2, N3, O3, O4 |
|
79 |
Sterzo |
Direttiva 70/311/CEE |
M, N, O (h) |
|
89 |
Limitazione della velocità dei veicoli |
Direttiva 92/24/CEE |
M2, M3, N2, N3, entità tecnica indipendente |
|
90 |
Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e guarnizioni dei freni a tamburo per veicoli a motore e relativi rimorchi |
Direttiva 71/320/CEE |
entità tecnica indipendente (i) |
|
93 |
Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP) |
Direttiva 2000/40/CE |
N2, N3, entità tecnica indipendente |
|
97 |
Sistemi di allarme per veicoli (SAV) |
Direttiva 74/61/CEE |
M1,N1, componente, entità tecnica indipendente |
|
116 |
Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato |
Direttiva 74/61/CEE |
M1,N1, componente, entità tecnica indipendente |
|
118 |
Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore |
Direttiva 95/28/CE |
M3, componente |
|
122 |
Impianti di riscaldamento dei veicoli |
Direttiva 2001/56/CE |
M, N, O, componente |
|
125 |
Campo di visibilità anteriore |
Direttiva 77/649/CEE |
M1 |
Note alla tabella:
(a) |
Non si applica ai tipi di veicoli muniti di propulsione elettrica. |
(b) |
Non si applica ai tipi di veicoli in caso di modifiche di progetto delle porte posteriori e/o scorrevoli e/o della loro introduzione. |
(c) |
Si applica solo ai veicoli completati per uso speciale della categoria M1, esclusi gli autocaravan, con una massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico superiore alle 2,0 tonnellate nonché ai veicoli delle categorie M2 e M3 |
(d) |
Non si applica alle antenne radio ricetrasmittenti, considerate entità tecniche indipendenti. |
(e) |
Si applica solo agli pneumatici di classe C1, costruiti prima, il o successivamente al 1o novembre 2014, per essere venduti e messi in servizio dopo il 1o novembre 2014 e identificati con la lettera “Z” riportata all'interno della designazione delle dimensioni dello pneumatico. |
(f) |
Non riguarda la parte II del regolamento UNECE n. 34. |
(g) |
Cfr. articolo 4 del regolamento (UE) n. 130/2012 [Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, sui requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all'accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 43 del 16.2.2012, pag. 6).]. |
(h) |
Non si applica ai veicoli dotati di dispositivi di sterzo contenenti sistemi complessi di controllo elettronico. |
(i) |
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/166 e non applicabile ai dischi e ai tamburi per freni. |
ALLEGATO IV
Modifiche della direttiva 2007/46/CE
La direttiva 2007/46/CE è così modificata:
1) |
L'allegato I è così modificato:
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2) |
La parte I dell'allegato IV è modificata come segue:
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3) |
L'allegato VII è così modificato:
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4) |
L'allegato XI è così modificato:
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5) |
Nell'allegato XV, il punto 2. è sostituito dal seguente: «2. Elenco degli atti normativi e delle restrizioni
|
6) |
L'allegato XVI è così modificato:
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ALLEGATO V
Modifiche del regolamento (UE) n. 1003/2010
L'allegato II del regolamento (UE) n. 1003/2010 è così modificato:
1) |
il punto 1.2.1.2.1. è sostituito dal seguente:
|
2) |
I punti 1.2.1.5.1. e 1.2.1.5.2. sono sostituiti dai seguenti:
|
3) |
Il punto 1.2.3. è sostituito dal seguente:
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ALLEGATO VI
Modifiche del regolamento (UE) n. 109/2011
Il regolamento (UE) n. 109/2011 è così modificato:
1) |
Nell'allegato I, parte I, la nota (*) è soppressa; |
2) |
Nell'allegato IV, il punto 0.1. è sostituito dal seguente:
(1) Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 21)»." |
ALLEGATO VII
Modifiche del regolamento (UE) n. 458/2011
L'allegato I del regolamento (UE) n. 458/2011 è così modificato:
nella parte 2, addendum, il punto 3.2. è sostituito dal seguente:
«3.2. |
Veicolo appartenente alla categoria N1: sì/no (1), tipo 1/2/3/4/5 (1)» |