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Document 32015R0110

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione, del 26 gennaio 2015 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009

OJ L 20, 27.1.2015, p. 6–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/110/oj

27.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/110 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2 e 5,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

A seguito di un'inchiesta antidumping («l'inchiesta precedente») il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1256/2008 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, attualmente classificati ai codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese («RPC»), della Russia, della Thailandia e dell'Ucraina («le misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 10,1 % e il 90,6 %.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping definitive in vigore, il 18 settembre 2013 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in questione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dal comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati di acciaio dell'Unione europea («il richiedente») a nome di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione totale dell'Unione di tubi saldati, in questo caso superiore al 25 %.

(3)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(4)

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 19 dicembre 2013 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.   Inchiesta

4.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato

(5)

L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo considerato»).

4.2.   Parti interessate al procedimento

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori di Bielorussia, RPC, Russia e Ucraina («i paesi interessati»), gli importatori indipendenti, gli utenti notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(7)

È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

4.2.1.   Campionamento dei produttori esportatori

(8)

In considerazione del numero apparentemente elevato di produttori esportatori di RPC, Russia e Ucraina, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti summenzionate sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(9)

Alla fine la Commissione non ha ricevuto le risposte sul campionamento dai produttori esportatori della RPC. Un produttore esportatore dell'Ucraina ha inviato una risposta sul campionamento. I produttori esportatori della Russia hanno inviato tre risposte sul campionamento. La Commissione non ha pertanto ritenuto necessario procedere al campionamento dei produttori esportatori.

4.2.2.   Campionamento degli importatori e dei produttori dell'Unione

(10)

In considerazione del numero apparentemente elevato di importatori indipendenti dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti summenzionate sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Poiché non è pervenuta alcuna risposta da parte degli importatori indipendenti, il campionamento non è stato applicato a questi ultimi.

(11)

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal procedimento, nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione per accertare il pregiudizio a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Tale preselezione era stata effettuata utilizzando le informazioni a disposizione della Commissione nella fase di apertura e si era basata sul volume della produzione e delle vendite dei produttori nonché sulla loro ubicazione geografica nell'Unione. Il campione corrispondeva al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite che potesse ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile e rappresentava il 52 % della produzione e delle vendite totali dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE. Il campione era inoltre rappresentativo in termini di ubicazione geografica delle società, in quanto coinvolgeva quattro diversi Stati membri. I produttori dell'UE sono stati consultati in merito al campione proposto alla data di pubblicazione dell'avviso di apertura. Poiché non si è manifestato nessun altro produttore né sono pervenute osservazioni in merito al campione, il campione proposto è stato confermato.

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio nonché per accertare l'interesse dell'Unione. A tal fine la Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori e ai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Sono state effettuate visite di verifica presso i locali delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

Arcelor Mittal Karvina, Repubblica ceca;

Arcelor Mittal Krakow, Polonia;

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A, Cremona, Italia;

Tata Steel UK Limited, Corby, Regno Unito;

b)

produttore esportatore in Bielorussia:

Mogilev Metallurgical Works, Mogilev, Bielorussia;

c)

operatore commerciale collegato al produttore esportatore dell'Ucraina:

Interpipe Europe SA, Lugano, Svizzera;

d)

produttore in Russia:

Pervouralsk New Pipe Plant, Pervouralsk, Russia;

e)

produttore nel paese di riferimento:

Robor Ltd. Johannesburg, Sud Africa.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(13)

Il prodotto in esame è costituito da tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l'estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati ai codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77, originari della Bielorussia, della RPC, della Russia e dell'Ucraina

(14)

L'inchiesta ha rivelato che i diversi tipi di prodotto in esame presentano tutti le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono essenzialmente destinati agli stessi scopi.

2.   Prodotto simile

(15)

È stato accertato che i tubi saldati prodotti e venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione e i tubi saldati prodotti e venduti nei paesi interessati e nel paese di riferimento presentano essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e sono destinati agli stessi impieghi di base dei tubi saldati prodotti nei paesi interessati e venduti per l'esportazione nell'Unione. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili a termini dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(16)

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte dei quattro paesi interessati.

(17)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame tutti e quattro i paesi oggetto dell'inchiesta hanno esportato quantitativi trascurabili del prodotto. Non sussiste pertanto alcun rischio di persistenza del dumping per nessuno dei quattro paesi oggetto dell'inchiesta. La valutazione si è limitata al rischio di reiterazione del dumping in base ai prezzi all'esportazione in altri paesi terzi. Come nell'inchiesta precedente, le esportazioni verso la Bielorussia non sono state prese in considerazione a tal fine.

PAESI NON RETTI DA UN'ECONOMIA DI MERCATO

1.   Paese di riferimento

(18)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Bielorussia e la RPC sono ritenuti paesi non retti da un'economia di mercato. Nell'inchiesta precedente gli USA sono stati scelti come paese di riferimento al fine di stabilire il valore normale. Nell'avviso di apertura del presente riesame in previsione della scadenza è stata prospettata la possibilità di scegliere gli USA quale paese di riferimento, come suggerito dal richiedente.

(19)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni della Mogilev nonché delle autorità bielorusse. Non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate della RPC.

(20)

Le parti bielorusse hanno sostenuto che la scelta degli USA non fosse opportuna per via di presunti collegamenti fra l'unico produttore statunitense che ha collaborato e l'industria dell'Unione.

(21)

Le parti bielorusse hanno suggerito di scegliere la Russia come paese di riferimento in quanto si presume che l'industria russa dell'acciaio sia simile a quella bielorussa per via dei loro legami comuni all'ex Unione Sovietica.

(22)

L'inchiesta ha tuttavia stabilito che il valore del gas naturale non era adeguatamente riflesso nel costo di produzione dell'unico produttore russo che ha collaborato (cfr. il considerando 69). La collaborazione di tale produttore russo non si è inoltre rivelata sufficiente (cfr. il considerando 61). Non è stato pertanto ritenuto opportuno scegliere la Russia.

(23)

La Commissione ha altresì individuato altri paesi terzi che esportano il prodotto in esame nell'Unione. La Commissione ha contattato produttori di 14 paesi noti produttori di acciaio. Fra questi figurano paesi quali la Bosnia-Erzegovina, il Brasile, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia, il Sud Africa, la Corea del Sud e Taiwan.

(24)

Alla fine la Commissione non ha ricevuto nessuna collaborazione da parte dei produttori statunitensi. Essa ha tuttavia ricevuto le risposte complete al questionario da produttori dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e del Sud Africa. La Commissione ha ritenuto che il produttore del Sud Africa rappresentasse la scelta più opportuna per via della notevole entità delle sue vendite sul mercato interno.

BIELORUSSIA

1.   Osservazione preliminare

(25)

Il più grande produttore noto della Bielorussia, OJSC Mogilev Metallurgical Works («Mogilev») ha collaborato all'inchiesta. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la Mogilev non ha tuttavia esportato il prodotto in esame nell'Unione. Le informazioni sui probabili prezzi all'esportazione nell'Unione si sono pertanto basate sui prezzi all'esportazione in altri paesi terzi, come indicato al considerando 27.

2.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

2.1.   Determinazione del valore normale

(26)

Il valore normale per la Bielorussia è stato stabilito per ciascun tipo di prodotto simile in base ai prezzi di vendita sul mercato interno ad acquirenti indipendenti nel corso di normali operazioni commerciali in Sud Africa (il paese di riferimento). Quando non vi sono state vendite di nessun tipo di prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, oppure quando per un tipo di prodotto non vi sono state vendite quantitativamente rappresentative sul mercato interno del Sud Africa, la Commissione ha costruito il valore normale sommando al costo di produzione del prodotto simile le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto.

2.2.   Determinazione del probabile prezzo all'esportazione

(27)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la Mogilev non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione. Il probabile prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito in base ai prezzi di vendita ad altri paesi terzi.

2.3.   Confronto

(28)

Il confronto tra il valore normale e il probabile prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(29)

Ove applicabili sono stati riconosciuti adeguamenti per le differenze relative a spese di trasporto, sconti, riduzioni e stadio commerciale.

2.4.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(30)

In base a quanto precede il probabile margine di dumping a termini dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stato stabilito al 28,4 %.

3.   Evoluzione delle esportazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Capacità produttiva dei produttori esportatori

(31)

Le linee di produzione della Mogilev sono state utilizzate sia per la produzione di tubi saldati sia per la produzione di profilati cavi (la produzione dei due prodotti è separata solamente da una fase di produzione secondaria). La Mogilev ha prodotto volumi notevoli di profilati cavi e li ha esportati, tra l'altro, nell'Unione, in quanto su tali merci non vigono dazi antidumping. La Mogilev ha inoltre prodotto tubi saldati con diametro superiore a 168,3 mm («tubi grandi»), che non sono soggetti a dazi antidumping nell'Unione.

(32)

In base all'attuale attuale mix di prodotti la capacità produttiva inutilizzata della Mogilev è calcolata in circa 20 000 tonnellate, vale a dire approssimativamente il 5 % del consumo dell'Unione.

(33)

In caso di abrogazione delle misure vi è pertanto il rischio che la Mogilev venda quantitativi significativi di tubi saldati sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping.

(34)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la Mogilev ha sostenuto che la sua reale capacità produttiva inutilizzata era nettamente inferiore, per via di una strozzatura nelle prove idrauliche. Queste ultime rappresentano tuttavia solo una fase secondaria dell'intero processo di produzione del prodotto in esame e tale strozzatura è pertanto facilmente eliminabile. L'argomentazione presentata per stabilire la capacità produttiva inutilizzata dell'impianto in base alla strozzatura delle apparecchiature per le prove idrauliche non può pertanto essere accolta.

3.2.   Trasferimento della produzione da altri prodotti fabbricati negli stessi impianti

(35)

Come indicato al considerando 31, per la Mogilev attualmente è più redditizio produrre profilati cavi in quanto tali prodotti non sono soggetti a dazi antidumping, mentre i tubi saldati sono soggetti a dazi antidumping nell'Unione. In realtà, durante il periodo dell'inchiesta di riesame la produzione è stata fortemente incentrata su prodotti non soggetti a dazi antidumping nell'Unione, che costituivano la grande maggioranza dei prodotti fabbricati. In mancanza di misure relative ai tubi saldati si può prevedere che la Mogilev produrrà un mix di prodotti più equilibrato, trasferendo le capacità dai prodotti attualmente non soggetti a misure ai tubi saldati.

(36)

È pertanto considerevole il rischio che, in caso di abrogazione delle misure, la Mogilev trasferisca almeno parzialmente la produzione da prodotti attualmente non soggetti a dazi antidumping ai tubi saldati per il mercato dell'Unione a prezzi di dumping.

(37)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la Mogilev ha affermato che non avrebbe immediatamente trasferito il proprio mix di prodotti dai profilati cavi ai tubi saldati in quanto da diversi anni la società vende profilati cavi in proporzioni ben superiori ai tubi saldati e non ci sarebbe motivo di modificare tale prassi.

(38)

Al riguardo occorrerebbe evidenziare che per la Mogilev l'UE rappresenta il maggior mercato per i profilati cavi e che tale società attualmente non vende tubi saldati sul mercato dell'Unione. La Mogilev non ha fornito elementi di prova a dimostrazione che, in caso di abrogazione delle misure, la proporzione di vendite nell'UE tra i diversi prodotti non subirebbe alcun cambiamento. È pertanto confermata la conclusione secondo la quale, in caso di abrogazione delle misure, è probabile che la Mogilev produca un mix di prodotti più equilibrato e trasferisca almeno parte della produzione dai profilati cavi ai tubi saldati per il mercato dell'Unione.

3.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(39)

Come indicato al considerando 27, durante il periodo dell'inchiesta di riesame non sono state registrate esportazioni bielorusse del prodotto in esame nell'Unione. In caso di abrogazione delle misure il probabile rischio di diversione del traffico commerciale verso il mercato dell'Unione dovrebbe quindi basarsi sui seguenti elementi:

i prezzi di vendita prevalenti su altri mercati di esportazione;

i prezzi prevalenti sul mercato dell'Unione, praticati sia dall'industria dell'Unione sia da altre fonti di importazioni; nonché

il comportamento di vendita della Mogilev per i prodotti non soggetti a dazi antidumping.

(40)

Nel confronto tra il prezzo medio di vendita praticato dalla Mogilev nei confronti di altri paesi e il prezzo praticato sul mercato dell'Unione si riscontra un livello sensibile di sottoquotazione dei prezzi. Rispetto al prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione il livello di sottoquotazione dei prezzi varia tra il 30 % e il 50 %. I prezzi della Mogilev sono inoltre inferiori a quelli praticati da altre fonti di importazioni sul mercato dell'Unione, quali l'India e la Turchia.

(41)

La probabile attrattiva del mercato dell'Unione è altresì rafforzata dal fatto che la Mogilev già dispone di canali di vendita attualmente utilizzati per le vendite di altri prodotti, che potrebbero essere utilizzati anche per vendere il prodotto in esame in caso di abrogazione delle misure.

(42)

Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che, in caso di abrogazione delle misure, esiste un rischio significativo di riorientamento delle esportazioni verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping, poiché in termini di prezzi il mercato dell'Unione è molto più attraente.

(43)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la Mogilev ha sostenuto che non è stato tenuto in adeguata considerazione il netto aumento delle sue vendite di tubi saldati sul mercato interno e su quello russo nel corso del periodo considerato. È opportuno rilevare al riguardo che l'aumento del volume delle vendite su detti mercati è stato confermato durante l'inchiesta. Nelle osservazioni presentate successivamente alla divulgazione delle informazioni la Mogilev ha ulteriormente confermato che i tubi saldati sono venduti a prezzi inferiori ai prezzi di mercato prevalenti sul mercato dell'UE. Ne consegue che l'aumento dei volumi di vendita di tali prodotti sia sul mercato interno che su quello russo nel corso del tempo non riduce né elimina il rischio di riorientamento verso il mercato dell'Unione, in quanto i prezzi dell'UE sono più attraenti. L'affermazione della Mogilev è pertanto respinta.

4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(44)

La capacità produttiva inutilizzata disponibile in Bielorussia, il rischio di trasferimento della produzione da altri prodotti al prodotto in esame e il livello attraente dei prezzi sul mercato dell'Unione lasciano concludere che, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere, sussiste un rischio di aumento delle esportazioni bielorusse oggetto di dumping del prodotto in esame.

RPC

1.   Osservazioni preliminari

(45)

Come indicato al considerando 9 la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dalla RPC. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC l'analisi complessiva, compreso il calcolo del dumping, si basa pertanto sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Le autorità cinesi sono state informate dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e di fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili.

(46)

Il rischio di persistenza o reiterazione del dumping è stato pertanto valutato utilizzando la domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione quali le statistiche del commercio su importazioni ed esportazioni (dati cinesi e di Eurostat sulle esportazioni) e il Metal Bulletin.

(47)

La mancanza di collaborazione ha inciso sul confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei vari tipi di prodotto. Si è ritenuto opportuno stabilire sia il valore normale sia il prezzo all'esportazione su base globale, vale a dire in base ai valori medi, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

2.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

2.1.   Determinazione del valore normale

(48)

Il valore normale per la RPC è stato stabilito in base al prezzo medio di vendita sul mercato interno ad acquirenti indipendenti nel corso di normali operazioni commerciali in Sud Africa (il paese di riferimento).

2.2.   Determinazione del probabile prezzo all'esportazione

(49)

In mancanza di collaborazione da parte di produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione si sono dovuti basare sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

(50)

La Commissione ha in primo luogo analizzato le statistiche di Eurostat. I quantitativi dei prodotti importati dalla RPC sono stati tuttavia molto limitati e i loro prezzi non sono stati pertanto ritenuti rappresentativi. Per questo motivo il probabile prezzo all'esportazione è stato stabilito in base alle statistiche cinesi del commercio sulle esportazioni nei paesi terzi.

2.3.   Confronto

(51)

Il confronto tra il valore normale e il probabile prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(52)

Ove applicabili sono stati riconosciuti adeguamenti per le differenze relative a spese di trasporto, spese di assicurazione, IVA non rimborsabile, costi di esportazione, sconti e riduzioni.

2.4.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(53)

In base a quanto precede il probabile margine di dumping a termini dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base era pari al 39,3 %.

3.   Evoluzione delle esportazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Capacità produttiva dei produttori esportatori

(54)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi sono state utilizzate le seguenti fonti:

informazioni fornite dal richiedente;

pubblicazioni disponibili (ad esempio il Metal Bulletin);

informazioni raccolte nell'inchiesta precedente.

(55)

L'industria cinese dei tubi saldati è di gran lunga la più importante al mondo. Secondo il Metal Bulletin nel 2012 la produzione annua di tubi saldati è stata pari a circa 35 milioni di tonnellate. Il richiedente ha stimato che la capacità produttiva di tubi saldati della RPC superi di gran lunga i 45 milioni di tonnellate l'anno. La capacità produttiva inutilizzata complessiva supererebbe pertanto 10 milioni di tonnellate, il che equivale a 25 volte il consumo apparente totale dell'UE di tubi saldati.

(56)

È pertanto considerevole il rischio che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori cinesi vendano quantitativi significativi di tubi saldati sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping.

3.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(57)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi le conclusioni si basano sui dati disponibili. A tal fine, in caso di abrogazione delle misure il rischio di diversione del traffico commerciale verso il mercato dell'Unione si basa su fonti accessibili al pubblico.

(58)

Secondo le fonti accessibili al pubblico, quali il Metal Bulletin, il livello dei prezzi cinesi è molto inferiore al prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione di 848 EUR/tonnellata e ai prezzi medi all'importazione nell'Unione dai principali paesi esportatori, quali India e Turchia. In confronto al prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione il livello di sottoquotazione dei prezzi varia tra il 30 % e il 50 %. Questo dimostra con certezza l'attrattiva del mercato dell'Unione e le capacità della Cina di competere sui prezzi in caso di abrogazione delle misure.

(59)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che, a causa delle notevoli differenze di prezzo di cui sopra, in caso di abrogazione delle misure esiste un rischio significativo di deviazione del traffico commerciale da paesi terzi nei quali vengono praticati prezzi inferiori verso il più redditizio mercato dell'Unione.

4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(60)

La capacità produttiva inutilizzata disponibile della RPC e il livello dei prezzi attraente sul mercato dell'Unione lasciano concludere che, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere, sussiste un rischio di aumento delle esportazioni cinesi oggetto di dumping del prodotto in esame.

PAESI A ECONOMIA DI MERCATO

RUSSIA

1.   Osservazioni preliminari

(61)

Due produttori esportatori russi, che rappresentano circa il 75 % della produzione russa e che hanno presentato le risposte sul campionamento, hanno successivamente informato la Commissione che non intendevano rispondere al questionario per i produttori esportatori. Ha collaborato all'inchiesta, rispondendo al questionario e accettando una visita di verifica, solo un piccolo produttore che non esporta nell'Unione e le cui esportazioni verso altri paesi sono irrilevanti. Data la significativa mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Russia l'analisi complessiva, compreso il calcolo del dumping, si basa sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. I produttori esportatori russi che non hanno collaborato e le autorità russe sono state informate dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e di fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili.

(62)

Il rischio di persistenza o reiterazione del dumping è stato pertanto valutato utilizzando la domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche del commercio di Eurostat sulle importazioni, le statistiche russe sulle esportazioni nonché il Metal Bulletin.

(63)

La significativa mancanza di collaborazione ha inciso sul confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei diversi tipi di prodotto. Si è ritenuto opportuno stabilire sia il valore normale sia il prezzo all'esportazione su base globale, vale a dire in base ai valori medi, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

(64)

La Commissione ha osservato che, dalle statistiche di Eurostat, risultavano alcune importazioni del prodotto in esame dalla Russia. I quantitativi sono stati tuttavia molto limitati e i prezzi di queste importazioni non sono pertanto stati ritenuti rappresentativi. Pertanto, come indicato al considerando 73, le informazioni sui probabili prezzi all'esportazione nell'Unione si sono basate sui prezzi all'esportazione in altri paesi terzi.

2.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

2.1.   Determinazione del valore normale

(65)

Come indicato al considerando 61, la significativa mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Russia ha costretto la Commissione a utilizzare i dati disponibili per stabilire un valore normale. A tal fine sono state utilizzate le informazioni presentate dal produttore russo che ha collaborato.

(66)

Il valore normale è stato determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base. È stato innanzitutto stabilito se il volume complessivo delle vendite sul mercato interno del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame fosse rappresentativo in confronto alle esportazioni russe nei paesi terzi. Le vendite sul mercato interno sono risultate rappresentative ove il volume delle vendite del prodotto simile sul mercato rappresentasse il 5 % o più delle esportazioni russe nei paesi terzi.

(67)

È stato quindi verificato se il tipo di prodotto fosse stato venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stato necessario stabilire, per il tipo di prodotto in esame, la quota di vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti.

(68)

Al fine di effettuare la verifica delle normali operazioni commerciali è stato considerato il costo medio di produzione. Per quanto riguarda i costi di produzione, in particolare i costi dell'energia e più segnatamente del gas, si è verificato se i prezzi del gas pagati dall'unico produttore esportatore che ha collaborato riflettessero adeguatamente i costi di produzione e distribuzione del gas.

(69)

È stato riscontrato che il prezzo del gas pagato sul mercato interno dai produttori esportatori era pari a circa il 30 % del prezzo di esportazione del gas naturale dalla Russia. A tale proposito, tutti i dati disponibili indicavano che i prezzi del gas sul mercato interno russo erano prezzi regolamentati, nettamente inferiori ai prezzi di mercato pagati per il gas naturale russo su mercati di esportazione non regolamentati. Poiché i costi del gas non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili del produttore esportatore, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato necessario adeguarli di conseguenza. In mancanza di prezzi del gas sul mercato interno russo non distorti e sufficientemente rappresentativi si è ritenuto opportuno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, calcolare l'adeguamento in base alle informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. Il prezzo adeguato è stato stabilito in rapporto al prezzo medio del gas russo venduto per l'esportazione alla frontiera germano-ceca (Waidhaus), tenendo conto dei costi di distribuzione locale. Waidhaus è la piazza principale per le vendite di gas russo all'UE, è il mercato più importante per il gas russo e i prezzi ivi praticati riflettono ragionevolmente i costi. Può essere pertanto ritenuto un mercato rappresentativo a termini dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

(70)

Per la verifica delle normali operazioni commerciali la Commissione ha quindi utilizzato il costo medio di produzione previo adeguamento relativo al costo del gas.

(71)

Il valore normale è stato quindi stabilito come media del prezzo delle vendite remunerative sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame, in quanto il volume di vendite remunerative rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite.

2.2.   Determinazione del probabile prezzo all'esportazione

(72)

La significativa mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Russia ha costretto la Commissione a utilizzare i dati disponibili per stabilire il prezzo all'esportazione. Le informazioni fornite dall'unico produttore russo che ha collaborato non hanno potuto essere utilizzate in quanto tale produttore non ha esportato il prodotto in esame nell'UE e i quantitativi esportati in altri paesi terzi non sono significativi.

(73)

Per tale motivo, e dato che le esportazioni dalla Russia nell'Unione sono state irrilevanti, il probabile prezzo all'esportazione è stato stabilito in base alle statistiche russe sulle esportazioni, utilizzando le esportazioni in altri paesi terzi. I quantitativi delle esportazioni in altri paesi terzi sono stati significativi.

(74)

Poiché l'unico produttore russo che ha collaborato produce esclusivamente i cosiddetti «tubi neri» (vale a dire tubi non galvanizzati), per stabilire il prezzo all'esportazione sono state utilizzate solo le informazioni relative ai tubi neri. In base alle statistiche russe sulle esportazioni anche la stragrande maggioranza delle esportazioni russe riguarda i tubi neri.

(75)

In seguito alla divulgazione delle informazioni l'unico produttore russo che ha collaborato ha sostenuto che avrebbero dovuto essere usati i suoi prezzi all'esportazione in quanto rappresentano oltre il 10 % delle sue vendite complessive. Secondo le statistiche russe sulle esportazioni tali vendite rappresentano tuttavia meno del 2 % delle esportazioni. Su tale base è confermata la conclusione secondo la quale i prezzi all'esportazione di tale produttore non possono utilizzati in quanto tali esportazioni sono state realizzate in quantitativi non significativi.

2.3.   Confronto

(76)

Il confronto tra il valore normale e il probabile prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(77)

Ove applicabili sono stati riconosciuti adeguamenti per le differenze relative alle spese di trasporto.

2.4.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(78)

In base a quanto precede il probabile margine di dumping a termini dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base era pari al 38,7 %.

3.   Evoluzione delle esportazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Capacità produttiva dei produttori esportatori

(79)

Il richiedente ha stimato che la capacità produttiva inutilizzata del prodotto in esame in Russia superi il consumo totale sul mercato dell'UE. Egli ha basato tale stima sulle informazioni pubblicate nel Metal Expert. Il richiedente ha inoltre ipotizzato un utilizzo degli impianti del 56 %, percentuale suffragata dalle informazioni presentate dal produttore che ha collaborato.

(80)

È pertanto considerevole il rischio che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori russi vendano quantitativi significativi di tubi saldati sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping.

(81)

In seguito alla divulgazione delle informazioni i produttori russi che non hanno collaborato, citati al considerando 61, hanno sostenuto che la Commissione avrebbe ignorato le informazioni su una presunta attrattiva di altri mercati, tra cui quello russo, e sulle capacità produttive inutilizzate in Russia da essi presentate.

(82)

Al riguardo occorrerebbe evidenziare che le informazioni sulle capacità produttive inutilizzate riguardavano una gamma di prodotti più ampia, tra cui i profilati cavi e i tubi di grande diametro. Tali informazioni sono quindi meno pertinenti delle informazioni fornite dal richiedente. Inoltre, persino in base al tasso di utilizzo degli impianti pari al 60 % – 70 %, asserito dai produttori russi, la capacità inutilizzata risultante rappresenterebbe la maggior parte del consumo sul mercato dell'UE.

(83)

Per quanto riguarda le informazioni fornite dai produttori russi che non hanno collaborato in merito a una presunta attrattiva di altri mercati, tra cui quello russo, è opportuno innanzitutto affermare che, per via della mancata collaborazione, tali dati non hanno potuto essere verificati. In secondo luogo tali informazioni sono in contraddizione con le informazioni ottenute durante l'inchiesta, quali descritte nei considerando da 84 a 86, che si basano sulle statistiche ufficiali russe relative alle esportazioni e non sono state contestate dai due produttori russi che non hanno collaborato.

3.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(84)

Secondo le statistiche russe del commercio il prezzo medio russo all'esportazione di 647 EUR/tonnellata è di molto inferiore al prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione di 848 EUR/tonnellata, ed è in linea con i prezzi medi all'importazione nell'Unione dai principali paesi esportatori, quali India e Turchia.

(85)

Secondo le medesime statistiche del commercio il 33 % di tutte le esportazioni russe sono vendute in Azerbaigian, il più importante mercato di esportazione della Russia. Il prezzo di vendita in Azerbaigian è di 586 EUR/tonnellata; esso è pertanto notevolmente inferiore al prezzo di vendita dell'industria dell'UE, che si attesta ad 848 EUR/tonnellata, e persino inferiore ai prezzi praticati da altri principali esportatori nell'Unione, quali India o Turchia. Le esportazioni russe in Azerbaigian equivalgono inoltre a circa il 15 % del consumo dell'UE. In caso di abrogazione delle misure esiste un rischio di riorientamento delle esportazioni verso l'UE.

(86)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, esiste un rischio significativo di deviazione del traffico commerciale verso il mercato dell'Unione.

4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(87)

La capacità produttiva inutilizzata disponibile in Russia e il livello attraente dei prezzi sul mercato dell'Unione lasciano concludere che, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere, sussiste un rischio di aumento delle esportazioni russe oggetto di dumping del prodotto in esame nell'Unione.

(88)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le parti interessate hanno sostenuto che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della Russia e l'abrogazione di quelle nei confronti dell'Ucraina (cfr. in appresso) costituiscono una discriminazione, in quanto si presume che Russia e Ucraina dispongano di analoghe capacità produttive inutilizzate.

(89)

Tale affermazione non è suffragata dalle conclusioni dell'inchiesta, da cui sono emerse notevoli capacità produttive inutilizzate in Russia che rappresentano almeno la maggior parte del consumo sul mercato dell'UE. D'altro canto, per l'Ucraina è stato stabilito che le capacità produttive inutilizzate per le esportazioni in tutti i paesi sono limitate. Data tale differenza significativa di capacità produttive inutilizzate, l'affermazione in merito alla presunta discriminazione è pertanto respinta.

UCRAINA

1.   Osservazioni preliminari

(90)

Durante l'inchiesta solo un produttore esportatore ucraino, il «Gruppo Interpipe» («Interpipe»), ha collaborato. L'Interpipe rappresenta una quota significativa della produzione ucraina ed è responsabile della quasi totalità delle modeste esportazioni ucraine nell'Unione. Vi sono almeno quattro produttori noti ucraini che non collaborano ma, secondo le statistiche del commercio, le loro esportazioni nell'UE sono irrilevanti.

(91)

Come indicato al considerando 17, data l'irrilevanza delle esportazioni ucraine nell'Unione il probabile prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi di vendita dell'Interpipe in altri paesi terzi.

2.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

2.1.   Determinazione del valore normale

(92)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno dell'unico produttore esportatore che ha collaborato, l'Interpipe, fosse rappresentativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame in altri paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Su tale base le vendite totali del prodotto simile da parte dell'Interpipe sul mercato interno sono risultate rappresentative.

(93)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che sono identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione dall'Interpipe.

(94)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno dell'Interpipe per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l'esportazione fossero rappresentative, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che, per la maggior parte dei tipi di prodotto, le vendite sul mercato interno sono avvenute in quantitativi rappresentativi.

(95)

La Commissione ha quindi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame per ciascun tipo di prodotto, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettive realizzate sul mercato interno ai fini del calcolo del valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(96)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, purché:

a)

il volume delle vendite di un tipo di prodotto, a prezzi di vendita netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, abbia rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto sia pari o superiore al costo unitario di produzione.

(97)

In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(98)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative sul mercato interno dei tipi di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, purché:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenti l'80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo, o

b)

il prezzo medio ponderato di questo tipo di prodotto sia inferiore al costo unitario di produzione.

(99)

Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è risultato che il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame o la media ponderata delle sole vendite remunerative, in funzione del tipo di prodotto.

(100)

Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono state vendite di un tipo di prodotto simile, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(101)

Il valore normale è stato costruito sommando i seguenti elementi al costo di produzione del prodotto simile dell'Interpipe durante il periodo dell'inchiesta di riesame:

le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dall'Interpipe sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta di riesame e

il profitto realizzato dall'Interpipe sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

2.2.   Determinazione del probabile prezzo all'esportazione

(102)

In mancanza di esportazioni ucraine significative nell'Unione, il probabile prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi delle vendite dell'Interpipe in altri paesi terzi, come indicato al considerando 17, che sono state realizzate in quantitativi significativi.

(103)

Tutte le vendite dell'Interpipe sono state realizzate direttamente ad acquirenti indipendenti in paesi terzi. Il prezzo di vendita è stato pertanto stabilito in base ai prezzi pagati o pagabili da tali acquirenti indipendenti.

2.3.   Confronto

(104)

Il confronto tra il valore normale e il probabile prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(105)

Ove applicabili sono stati riconosciuti adeguamenti per le differenze relative alle spese di trasporto e ai costi del credito.

2.4.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(106)

Alla luce di quanto precede il probabile margine di dumping a termini dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base era pari al 16 %.

(107)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le parti interessate hanno sostenuto che la Commissione aveva stabilito la persistenza del dumping per l'Ucraina a un livello pari al 16 %. Tale affermazione non è tuttavia fondata in quanto sembra basarsi su un malinteso. In effetti, come indicato al considerando 17, durante il periodo dell'inchiesta di riesame tutti i paesi, compresa l'Ucraina, hanno esportato quantitativi trascurabili del prodotto in esame nell'UE. Tali quantitativi non consentono pertanto di trarre conclusioni ragionevoli e riguardo all'Ucraina non è stata stabilita alcuna persistenza del dumping. L'affermazione è pertanto respinta.

3.   Evoluzione delle esportazioni in caso di abrogazione delle misure

Capacità produttiva dei produttori esportatori

(108)

Nell'inchiesta precedente la Commissione aveva stabilito che la capacità produttiva in Ucraina superava le 400 000 tonnellate l'anno. Successivamente a tale inchiesta due dei produttori noti hanno tuttavia smesso di produrre tubi saldati, in particolare la Lugansk Tube Plant e l'Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, uno degli impianti del gruppo Interpipe. Poiché da allora in Ucraina non risultano aumenti confermati della capacità produttiva, le capacità attuali sono nettamente inferiori a quelle rilevate durante l'inchiesta precedente.

(109)

Per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti di cui al considerando 108, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, al momento della valutazione delle limitazioni tecniche dell'impianto, l'Interpipe ha dimostrato di operare a un livello prossimo al pieno utilizzo delle sue capacità.

(110)

Un altro aspetto importante è l'ubicazione geografica degli impianti ucraini, che sono per lo più situati nella parte orientale dell'Ucraina e sono direttamente o indirettamente interessati dalle attuali condizioni di sicurezza in tale parte del paese. Non è pertanto chiaro in quale misura tali società possano utilizzare appieno la propria capacità produttiva.

(111)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le parti interessate hanno sostenuto che una parte non trascurabile della produzione ucraina era situata al di fuori dell'area interessata dalle attuali condizioni di sicurezza. Occorrerebbe tuttavia evidenziare che anche le società situate al di fuori di tale area sono indirettamente interessate dalle condizioni di sicurezza, per via ad esempio della scarsità di materie prime. Si conclude pertanto che la maggior parte degli impianti ucraini sono direttamente o indirettamente interessati dalle attuali condizioni di sicurezza. L'affermazione è pertanto respinta.

(112)

Al contempo, data la particolare situazione dell'Ucraina dopo la fine del periodo dell'inchiesta di riesame, in seguito al normalizzarsi delle condizioni di sicurezza è ipotizzabile che il settore dell'edilizia assorba le capacità supplementari sul mercato interno. Il prodotto simile è anche utilizzato per l'edilizia, ad esempio nelle strutture portanti, nelle recinzioni, nei sistemi di protezione e nei ponteggi.

(113)

Data la riduzione della capacità produttiva e il previsto aumento della domanda interna si conclude che le capacità produttive inutilizzate disponibili per le esportazioni in tutti i paesi sono limitate.

(114)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le parti interessate hanno sostenuto che le capacità produttive inutilizzate in Ucraina siano notevoli. Tale affermazione non è stata tuttavia suffragata da elementi di prova concreti ed è stata pertanto respinta.

(115)

Le parti interessate hanno inoltre sostenuto che l'Interpipe ha annunciato di voler aumentare notevolmente le proprie esportazioni nell'UE del 60 % circa, il che è in contraddizione con l'affermazione relativa alle limitate capacità produttive inutilizzate in Ucraina e disponibili per le esportazioni. Tale affermazione non può essere tuttavia accolta. L'annuncio dell'Interpipe si riferisce alla società in generale e non specificamente al prodotto in esame e, anche se esso riguardasse il prodotto in esame, il notevole aumento intorno al 60 % circa corrisponderebbe solo ad una quota di mercato nell'UE pari a circa lo 0,5 %, che è ancora ritenuta trascurabile. Tale affermazione non è in contraddizione con la conclusione secondo la quale le capacità produttive inutilizzate disponibili per le esportazioni in tutti i paesi sono limitate.

(116)

Le medesime parti interessate hanno sostenuto che le capacità produttive inutilizzate non dovrebbero essere usate come elementi nell'analisi di dumping in quanto, come indicato al considerando 139, nell'analisi del pregiudizio l'utilizzo degli impianti non è ritenuto un indicatore significativo del pregiudizio.

(117)

Tale affermazione non può essere accolta. Lo scopo di queste due valutazioni è diverso. Nell'analisi del pregiudizio si valuta se un utilizzo contenuto degli impianti possa essere ritenuto un segno di pregiudizio per l'industria dell'Unione, il che non corrisponde necessariamente al vero quando la capacità restante può essere impiegata per fabbricare altri prodotti. L'analisi del dumping si concentra proprio sulla capacità produttiva inutilizzata, vale a dire la capacità inutilizzata che non viene impiegata per fabbricare alcun prodotto ed è pertanto immediatamente disponibile per fabbricare il prodotto in esame.

4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(118)

La limitata capacità produttiva inutilizzata disponibile in Ucraina e il rischio limitato di riorientamento delle esportazioni oggetto di dumping lasciano concludere che, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere, non sussiste alcun rischio di aumento significativo delle esportazioni ucraine del prodotto in esame. È pertanto improbabile che la scadenza delle misure antidumping nei confronti dell'Ucraina comporti una reiterazione del dumping in quantitativi non trascurabili, a termini dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base.

D.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

(119)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato nell'Unione da circa 20 produttori. Si ritiene pertanto che la produzione di tali produttori (determinata in base alle informazioni raccolte presso i produttori che hanno collaborato e ai dati contenuti nella domanda di riesame per gli altri produttori dell'Unione) costituisca la produzione totale dell'Unione. Tutti i produttori in questione costituiscono l'industria dell'Unione a termini dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(120)

Come spiegato al considerando 11, visto il numero elevato di produttori dell'Unione è stato selezionato un campione. Ai fini dell'analisi del pregiudizio sono stati stabiliti due livelli di indicatori di pregiudizio:

gli elementi macroeconomici (produzione, capacità produttiva, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, prezzi medi unitari, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati a livello di industria dell'Unione in base alle informazioni raccolte presso i produttori che hanno collaborato e, per quanto concerne gli altri produttori dell'Unione, in base a una stima fondata sui dati contenuti nella domanda di riesame;

gli elementi microeconomici (scorte, salari, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti) sono stati analizzati per i produttori dell'Unione inclusi nel campione in base alle informazioni da essi fornite.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1.   Consumo dell'Unione

(121)

Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite della produzione propria dell'industria dell'Unione destinata al mercato dell'Unione e ai dati sul volume delle importazioni sul mercato dell'Unione ottenuti dalle statistiche di Eurostat.

(122)

Nell'arco dell'intero periodo considerato il consumo dell'UE è diminuito del 28 %. Esso è diminuito del 6 % nel 2011, di 8 punti percentuali nel 2012 e di 10 ulteriori punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La tendenza al ribasso può essere parzialmente spiegata da un certo grado di sostituzione tecnica, in quanto si tende a sostituire le condotte dell'acqua in acciaio con condotte in materiali alternativi come il rame, la plastica o l'acciaio inossidabile.

 

2010

2011

2012

PIR

Consumo totale dell'UE (in tonnellate)

561 955

528 191

460 847

404 394

Indice (2010 = 100)

100

94

82

72

(123)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le parti interessate hanno sostenuto che il consumo dell'UE risultava notevolmente sottostimato. Esse non hanno tuttavia fornito elementi di prova attendibili a suffragio della loro affermazione, che non può pertanto essere accolta.

2.   Importazioni da Bielorussia, RPC e Russia

(124)

Poiché l'inchiesta ha stabilito che non sussiste alcun rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte dell'Ucraina (cfr. i considerando 17 e 118), nell'analisi che segue le modeste importazioni provenienti da tale paese non sono state esaminate assieme alle importazioni provenienti dagli altri paesi interessati.

(125)

Al fine di valutare il cumulo delle importazioni da Bielorussia, RPC e Russia è stata esaminata la situazione individuale dei tre paesi a norma delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(126)

Per quanto riguarda i quantitativi e i margini di dumping, considerato il volume non significativo di importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha effettuato un'analisi prospettica dei probabili volumi delle esportazioni e margini di dumping per paese in caso di abrogazione delle misure. Dall'analisi è emerso che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile che i volumi aumentino fino a livelli superiori a quelli raggiunti durante il periodo dell'inchiesta e superino sicuramente la soglia di trascurabilità (cfr. i considerando 33, 56 e 80). La Commissione ha analogamente stabilito che, in caso di abrogazione delle misure, i probabili margini di dumping sarebbero significativi (cfr. i considerando 30, 53 e 78).

(127)

Per quanto concerne il prezzo medio all'importazione i quantitativi trascurabili delle importazioni non possono essere utilizzati per giungere a conclusioni definitive.

(128)

L'inchiesta ha tuttavia anche mostrato che le condizioni di concorrenza tra gli operatori interessati erano simili. Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame importato dalla Bielorussia, dalla RPC e dalla Russia e il prodotto simile fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione presentavano caratteristiche fisiche e tecniche di base del tutto simili.

(129)

In base a quanto precede per la Bielorussia, per la RPC e per la Russia sono risultati soddisfatti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Le importazioni da questi tre paesi sono state quindi esaminate cumulativamente.

a)   Volume

(130)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla Bielorussia, dalla RPC e dalla Russia nell'Unione è diminuito del 60 %, passando da 7 000 tonnellate circa nel 2010 a 2 900 tonnellate circa durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Esso è aumentato del 31 % nel 2011 per poi diminuire di 62 punti percentuali nel 2012 e di 28 ulteriori punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

 

2010

2011

2012

PIR

Volume delle importazioni dalla Bielorussia

25

55

0,1

Indice (2010 = 100)

100

222

0

0

Quota di mercato delle importazioni dalla Bielorussia

0 %

0 %

0 %

0 %

Prezzo delle importazioni dalla Bielorussia (EUR/tonnellata)

677

1 246

600

Indice (2010 = 100)

100

184

89

Volume delle importazioni dalla RPC

712

375

458

118

Indice (2010 = 100)

100

53

64

17

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %

Prezzo delle importazioni dalla RPC (EUR/tonnellata)

636

1 052

1 347

2 102

Indice (2010 = 100)

100

165

212

330

Volume delle importazioni dalla Russia

6 396

8 937

4 440

2 790

Indice (2010 = 100)

100

140

69

44

Quota di mercato delle importazioni dalla Russia

1,1 %

1,7 %

1,0 %

0,7 %

Prezzo delle importazioni dalla Russia (EUR/tonnellata)

470

506

513

462

Indice (2010 = 100)

100

108

109

98

Volume delle importazioni dai paesi interessati

7 133

9 367

4 898

2 908

Indice (2010 = 100)

100

131

69

41

Quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

1,3 %

1,8 %

1,1 %

0,7 %

Prezzo delle importazioni dai paesi interessati (EUR/tonnellata)

488

532

591

528

Indice (2010 = 100)

100

109

121

111

Fonte: Comext.

b)   Quota di mercato

(131)

La quota di mercato corrispondente detenuta dagli esportatori della Bielorussia, della RPC e della Russia sul mercato dell'Unione è diminuita, passando dall'1,3 % nel 2010 allo 0,7 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Più specificamente, la quota di mercato è aumentata, passando dall'1,3 % nel 2010 all'1,8 % nel 2011, prima di diminuire all'1,1 % nel 2012 e successivamente allo 0,7 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

c)   Prezzi

i)   Evoluzione dei prezzi

(132)

Tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della Bielorussia, della RPC e della Russia è aumentato dell'11 %, passando da 488 EUR/tonnellata nel 2010 a 528 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi sono aumentati nello specifico del 9 % nel 2011 e del 12 % nel 2012, per poi diminuire del 10 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

ii)   Sottoquotazione dei prezzi

(133)

Al fine di trarre conclusioni significative non è possibile basarsi sulle vendite estremamente contenute nell'Unione del prodotto in esame originario della RPC e della Russia durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È stato pertanto effettuato un confronto tra i prezzi del prodotto simile fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione e quelli del prodotto in esame fabbricato in Bielorussia, nella RPC e in Russia e venduto nel resto del mondo. Da tale confronto è emersa una notevole sottoquotazione dei prezzi.

3.   Importazioni da altri paesi terzi

 

2010

2011

2012

PIR

Volume delle importazioni dall'India

25 720

48 704

58 619

53 007

Quota di mercato delle importazioni dall'India

4,6 %

9,2 %

12,7 %

13,1 %

Volume delle importazioni dalla Turchia

83 654

83 753

98 742

69 757

Quota di mercato delle importazioni dalla Turchia

14,9 %

15,9 %

21,4 %

17,2 %

Volume delle importazioni dall'Ucraina

956

573

944

1 147

Quota di mercato delle importazioni dall'Ucraina

0,2 %

0,1 %

0,2 %

0,3 %

Volume delle importazioni da altri paesi terzi

34 948

42 714

38 518

30 374

Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

6,2 %

8,1 %

8,4 %

7,5 %

(134)

Le importazioni dalla Turchia e dall'India sono aumentate nel periodo considerato. La quota di mercato delle importazioni dall'Ucraina è rimasta a livelli molto bassi. La quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è rimasta relativamente stabile nel periodo considerato.

(135)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le parti interessate hanno sostenuto che la perdita di una quota di mercato pari al 12 % da parte dell'industria dell'Unione è stata quasi completamente assorbita dell'aumento della quota di mercato di India e Turchia nel loro insieme e che le importazioni a basso prezzo originarie dell'India e della Turchia rappresentano probabilmente la principale ragione della condizione di fragilità dell'industria dell'Unione. A tal riguardo occorrerebbe evidenziare che lo scopo dell'attuale inchiesta è esaminare se l'abrogazione delle misure vigenti nei confronti dei tre paesi per i quali è stato stabilito il rischio di reiterazione del dumping potrebbe comportare una reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Durante l'inchiesta è stata confermata la presenza di una notevole sottoquotazione dei prezzi in relazione alle vendite di prodotti originari della Bielorussia, della RPC e della Russia nel resto del mondo. In caso di abrogazione delle misure è pertanto probabile una reiterazione delle esportazioni oggetto di dumping da tali paesi nell'UE, con un conseguente probabile aumento del pregiudizio per l'industria dell'UE. Il fatto che le importazioni dalla Turchia e dall'India possano essere aumentate nel periodo considerato non incide su tale valutazione relativa al rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

4.   Situazione dell'industria dell'Unione

(136)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.

4.1.   Elementi macroeconomici

a)   Produzione

(137)

La produzione dell'industria dell'Unione, che nel 2010 ammontava a circa 437 000 tonnellate, nel periodo considerato ha registrato un calo del 37 %. La produzione è nello specifico diminuita del 14 % nel 2011, di 19 punti percentuali nel 2012 e di 4 ulteriori punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il calo della produzione era dovuto a un calo del consumo, ma è stato più pronunciato a causa dell'aumento delle importazioni dall'India e dalla Turchia.

 

2010

2011

2012

PIR

Produzione (in tonnellate)

437 492

376 106

294 260

277 483

Indice (2010 = 100)

100

86

67

63

b)   Capacità produttiva e tassi di utilizzo degli impianti

(138)

Nel 2010 la capacità produttiva è stata superiore a 1 700 000 tonnellate ed è diminuita del 16 % nel periodo considerato. La diminuzione era dovuta al fatto che alcuni produttori dell'UE hanno ridotto il numero di turni di produzione giornalieri.

 

2010

2011

2012

PIR

Capacità produttiva (in tonnellate)

1 761 677

1 621 386

1 318 459

1 485 339

Indice (2010 = 100)

100

92

75

84

Utilizzo degli impianti

25 %

23 %

22 %

19 %

Indice (2010 = 100)

100

93

90

75

Fonte: inchiesta.

(139)

Nel 2010 l'utilizzo degli impianti è stato pari al 25 %, è sceso al 23 % nel 2011 e al 22 % nel 2012, fino a raggiungere il 19 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I tassi contenuti di utilizzo degli impianti si spiegano principalmente con il fatto che prodotti che non rientrano nell'ambito della presente inchiesta (principalmente i profilati cavi) possono essere fabbricati con la stessa apparecchiatura di produzione utilizzata per i tubi saldati. Per questo settore specifico i tassi di utilizzo degli impianti non rappresentano pertanto necessariamente un indicatore significativo del pregiudizio.

c)   Volume delle vendite

(140)

Le vendite della produzione propria dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE sono diminuite del 16 % nel 2011, di 21 ulteriori punti percentuali nel 2012 e di 3 ulteriori punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso le vendite sono diminuite del 40 % circa tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò era dovuto al calo del consumo e all'aumento delle importazioni dall'India e dalla Turchia.

 

2010

2011

2012

PIR

Volume delle vendite dell'UE ad acquirenti indipendenti (in tonnellate)

409 544

343 080

259 127

247 201

Indice (2010 = 100)

100

84

63

60

Fonte: inchiesta.

d)   Quota di mercato

(141)

Nel 2010 la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione era pari al 73 %, è scesa al 65 % nel 2011 e al 56 % nel 2012, prima di aumentare fino al 61 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione nel periodo considerato è diminuita di 12 punti percentuali.

 

2010

2011

2012

PIR

Quota di mercato dell'industria dell'Unione

73 %

65 %

56 %

61 %

Indice (2010 = 100)

100

89

77

84

Fonte: inchiesta.

e)   Crescita

(142)

Tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame, quando il consumo dell'Unione è diminuito del 28 %, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'UE è diminuito del 40 %. Ciò si è tradotto in una perdita di 12 punti percentuali della quota di mercato dell'industria dell'Unione nel periodo considerato. In tale periodo l'industria dell'Unione non ha pertanto registrato alcuna crescita.

f)   Occupazione

(143)

Il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è diminuito del 13 % nel 2011, di 27 ulteriori punti percentuali nel 2012 e di 3 ulteriori punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso nel periodo considerato l'occupazione dell'industria dell'Unione è diminuita del 43 %, passando cioè da 1 600 addetti a meno di 1 000 addetti.

 

2010

2011

2012

PIR

Occupazione (addetti)

1 655

1 446

991

939

Indice (2010 = 100)

100

87

60

57

Fonte: inchiesta.

g)   Produttività

(144)

La produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per dipendente, da un livello iniziale di 264 tonnellate per dipendente è dapprima lievemente diminuita del 2 % nel 2011, è quindi aumentata di 14 punti percentuali nel 2012 ed è rimasta stabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso nel periodo considerato la produttività dell'Unione è aumentata del 12 %.

 

2010

2011

2012

PIR

Produttività (in tonnellate per dipendente)

264

260

297

296

Indice (2010 = 100)

100

98

112

112

Fonte: inchiesta.

h)   Fattori che incidono sui prezzi di vendita

(145)

I prezzi unitari di vendita applicati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sono aumentati del 5 % nel 2011 e di 1 punto percentuale nel 2012, per poi diminuire di 4 punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso tali prezzi sono aumentati del 2 % nel periodo considerato, passando da un livello pari a 833 EUR/tonnellata a 848 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

 

2010

2011

2012

PIR

Prezzo unitario sul mercato dell'UE (in EUR/tonnellata)

833

871

881

848

Indice (2010 = 100)

100

105

106

102

Fonte: inchiesta.

i)   Entità del margine di dumping

(146)

L'inchiesta ha stabilito un rischio di reiterazione del dumping in margini significativi, la cui entità per la Bielorussia, la RPC e la Russia non può essere ritenuta trascurabile.

(147)

Come indicato in precedenza per l'Ucraina la Commissione non ha accertato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.

j)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(148)

I macroindicatori esaminati in precedenza mostrano che, sebbene le misure antidumping istituite abbiano parzialmente ottenuto il risultato desiderato di eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione, l'industria è ancora estremamente fragile e vulnerabile. In effetti nel periodo considerato il volume della produzione è diminuito del 37 %, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'UE è diminuito del 40 % e l'occupazione è diminuita del 43 %. La quota dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE è inoltre scesa dal 73 % nel 2010 al 61 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è pertanto stato possibile constatare un'effettiva ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping; si ritiene che l'industria dell'Unione resti estremamente vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione.

4.2.   Elementi microeconomici

a)   Scorte

(149)

Il livello delle scorte finali dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è stato pressoché stabile fino al 2011, è aumentato di 14 punti percentuali nel 2012 per poi diminuire di 10 punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il livello delle scorte durante il periodo dell'inchiesta di riesame era quindi superiore del 5 % rispetto al 2010.

 

2010

2011

2012

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

13 892

14 039

16 012

14 556

Indice (2010 = 100)

100

101

115

105

Fonte: inchiesta.

b)   Salari

(150)

Nel periodo considerato il costo del lavoro è diminuito del 29 %. In particolare, è diminuito del 2 % nel 2011, di 15 punti percentuali nel 2012 e di 12 ulteriori punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La diminuzione complessiva nel periodo considerato è dettata da un calo dell'occupazione.

 

2010

2011

2012

PIR

Costo annuo del lavoro (EUR)

20 602 275

20 266 132

17 140 089

14 578 317

Indice (2010 = 100)

100

98

83

71

Fonte: inchiesta.

(151)

Nel periodo considerato il costo del lavoro per dipendente è aumentato del 25 %. Questa costituisce probabilmente una situazione temporanea legata ai costi degli esuberi causati dalla netta riduzione di dipendenti.

 

2010

2011

2012

PIR

Costo annuo del lavoro per dipendente (EUR)

12 449

14 015

17 296

15 525

Indice (2010 = 100)

100

113

139

125

c)   Redditività e utile sul capitale investito

(152)

Nel periodo considerato la redditività delle vendite sul mercato dell'UE dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, espressa come percentuale delle vendite nette, è migliorata, passando da una perdita iniziale di oltre 7 % nel 2010 a un profitto dell'1 % circa durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Più in particolare la perdita dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è scesa dal 7,3 % nel 2010 al 5 % nel 2011 e allo 0,6 % nel 2012, prima di registrare una lieve redditività dello 0,8 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

 

2010

2011

2012

PIR

Redditività dell'UE (% delle vendite nette)

– 7,3 %

– 5,0 %

– 0,6 %

0,8 %

Indice (2010 = 100)

– 100

– 69

– 8

12

ROI (utile in % del valore contabile netto degli investimenti)

– 19,2 %

– 11,8 %

0,5 %

4,3 %

Indice (2010 = 100)

– 100

– 62

3

22

Fonte: inchiesta.

(153)

L'aumento della redditività si spiega con il fatto che i prezzi di vendita nel periodo considerato sono aumentati del 2 %, mentre nello stesso periodo i costi di produzione (prevalentemente riguardo ai coils laminati a caldo, che rappresentano oltre il 60 % dei costi di produzione) sono diminuiti del 6 %, elementi cui si associa la notevole riduzione del costo annuo del lavoro. I produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno pertanto potuto applicare progressivamente prezzi remunerativi ai loro acquirenti sul mercato dell'UE.

(154)

L'utile sul capitale investito («ROI»), espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l'andamento della redditività. È migliorato, passando da una perdita del 19,2 % nel 2010 a una perdita dell'11,8 % nel 2011, fino a raggiungere un profitto dello 0,5 % nel 2012 e del 4,3 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

d)   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(155)

Nel 2010 il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative era pari a circa – 44 milioni di EUR. Esso è aumentato fino a raggiungere circa – 7 milioni di EUR nel 2011 e circa 20 milioni di EUR durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nessuno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha segnalato di aver riscontrato difficoltà nel reperire capitali. Il miglioramento può essere imputato al calo dei costi di produzione e del lavoro e a un lieve aumento dei prezzi.

 

2010

2011

2012

PIR

Flusso di cassa (marchio del produttore e del rivenditore) (EUR)

– 44 322 891

– 7 033 547

16 927 597

20 202 074

Indice (2010 = 100)

– 100

– 16

38

46

Fonte: inchiesta.

e)   Investimenti

(156)

Gli investimenti annui dei produttori dell'Unione inseriti nel campione nella produzione del prodotto simile sono diminuiti del 34 % nel 2011, per poi aumentare di 90 punti percentuali nel 2012 e infine diminuire di 59 punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel periodo considerato gli investimenti sono diminuiti del 3 %; tali investimenti erano destinati alla manutenzione e al rinnovo dell'apparecchiatura esistente e non a un incremento della capacità.

 

2010

2011

2012

PIR

Investimenti netti (EUR)

1 149 094

757 750

1 789 210

1 111 661

Indice (2010 = 100)

100

66

156

97

Fonte: inchiesta.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(157)

Diversi indicatori, in particolare gli indicatori finanziari, sono nettamente migliorati nel periodo considerato. La redditività è aumentata, partendo da una perdita di oltre il 7 % e raggiungendo un profitto dell'0,8 %, che è tuttavia ancora inferiore al profitto di riferimento pari al 5 % contemplato nell'inchiesta precedente. L'utile sul capitale investito è migliorato, partendo da una perdita di oltre il 19 % e raggiungendo un profitto superiore al 4 %; il livello del flusso di cassa è aumentato, passando da 44 milioni di EUR a 20 milioni di EUR. Tali fattori indicano che l'industria è riuscita in parte a riprendersi.

(158)

D'altro canto tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame alcuni indicatori hanno registrato un andamento negativo. Il volume di produzione è sceso del 37 %, l'utilizzo degli impianti è diminuito del 25 %, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'UE si è ridotto del 40 %, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa di 12 punti percentuali e l'occupazione è diminuita del 43 %.

(159)

Le misure antidumping hanno parzialmente raggiunto il loro obiettivo, eliminando parte del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. L'industria dell'Unione ha iniziato a recuperare una leggera redditività, ma ciò è avvenuto a scapito della sua quota di mercato nell'Unione. L'industria dell'Unione è stata in grado di migliorare la propria situazione finanziaria privilegiando i prezzi rispetto ai volumi. È pertanto chiaro che l'industria dell'Unione non si è ancora pienamente ripresa dagli effetti prodotti da precedenti pratiche di dumping, si trova ancora in una condizione di fragilità ed è pertanto molto vulnerabile a qualsiasi reiterazione di importazioni oggetto di dumping.

(160)

Benché la condizione di fragilità dell'industria dell'Unione sia stata ritenuta un pregiudizio notevole, questo non può essere attribuito alle importazioni dai paesi interessati. I tre paesi interessati (per quanto riguarda l'Ucraina l'inchiesta ha stabilito che non sussiste alcun rischio di persistenza o reiterazione del dumping) rappresentano nell'UE una quota di mercato cumulata inferiore all'1 %. In mancanza di pressioni esercitate sui prezzi da parte dei paesi interessati, l'industria dell'Unione ha potuto mantenere i prezzi a un livello sufficiente da risultare remunerativi, anche se notevolmente inferiori al profitto di riferimento.

F.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Importazioni dalla RPC, dalla Bielorussia e dalla Russia

(161)

Stante quanto sopra le tendenze indicano che le misure antidumping hanno parzialmente ottenuto il risultato desiderato di eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione. D'altro canto, come dimostra l'evoluzione negativa di diversi indicatori del pregiudizio, l'industria versa ancora in una condizione di estrema fragilità.

(162)

Come indicato in precedenza gli esportatori di ciascuno dei tre paesi interessati possiedono una capacità produttiva inutilizzata tale da poter aumentare le loro esportazioni molto rapidamente. Considerando che i prezzi praticati sul mercato dell'UE sono più redditizi rispetto a quelli praticati sui mercati di alcuni paesi terzi, qualora le misure antidumping venissero lasciate scadere è probabile che quantitativi significativi di prodotti attualmente esportati in tali paesi terzi sarebbero riorientati verso il mercato dell'UE. Tale aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione potrebbe aumentare la pressione dei prezzi sul mercato dell'Unione, peggiorando in tal modo la già fragile condizione dell'industria dell'Unione. Una simile conseguenza immediata è stata già osservata durante l'inchiesta precedente, quando la quota di mercato delle importazioni nell'UE dai tre paesi interessati è triplicata in soli tre anni e mezzo, passando dal 6,2 % nel 2004 al 18,7 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame (dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007). I produttori esportatori della RPC, della Bielorussia e della Russia hanno quindi già dimostrato di essere in grado di aumentare rapidamente i volumi delle esportazioni nell'Unione.

(163)

Date tali premesse si può dunque concludere che, in caso di abrogazione delle misure, sussiste un rischio di reiterazione del pregiudizio.

2.   Importazioni dall'Ucraina

(164)

Tenendo presente la conclusione relativa all'assenza di rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte dell'Ucraina, in questa sede non è necessaria un'ulteriore analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio.

G.   INTERESSE DELL'UNIONE

(165)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei vari interessi coinvolti. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(166)

L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione è ancora estremamente fragile. Le misure antidumping hanno parzialmente raggiunto il loro obiettivo, eliminando parte del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. L'industria dell'Unione ha iniziato a recuperare una leggera redditività, ma ciò è avvenuto a scapito della sua quota di mercato nell'Unione. Grazie alle misure in vigore l'industria dell'Unione ha potuto migliorare la propria situazione finanziaria privilegiando i prezzi rispetto ai volumi. L'abrogazione delle misure accrescerà la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione e comporterà nuove perdite. È pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure.

2.   Interesse degli importatori e degli utenti

(167)

La Commissione ha contattato oltre 100 importatori indipendenti e utenti nell'Unione per cercare di ottenere la loro collaborazione; nessuno di essi ha tuttavia risposto. Ciò si può spiegare con i volumi di esportazione molto modesti di ciascuno dei paesi interessati sul mercato dell'Unione. In ogni caso non sussistono elementi tali da indicare che la proroga delle misure possa incidere in modo sproporzionato sugli importatori o sugli utenti.

(168)

Date tali premesse si ritiene dunque improbabile che la proroga delle misure incida in modo sostanziale sulla situazione degli importatori e degli utenti dell'Unione.

3.   Rischio di difficoltà di approvvigionamento/concorrenza sul mercato dell'UE

(169)

Nel periodo considerato il consumo dell'UE è diminuito del 28 % e ha raggiunto circa 400 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel periodo considerato la capacità produttiva dell'industria dell'Unione ha costantemente superato la domanda, dell'UE raggiungendo quasi 1 500 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Esiste una concorrenza sufficiente tra i produttori dell'UE. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione operava inoltre a un livello di utilizzo degli impianti pari soltanto al 19 % poiché fabbrica diversi prodotti (il prodotto in esame e altri prodotti quali i profilati cavi) con la stessa apparecchiatura di produzione. In caso di aumento della domanda l'industria dell'Unione dispone pertanto di una capacità produttiva inutilizzata sufficiente ad aumentare la produzione modificando il proprio mix di produzione. Le importazioni da altri paesi terzi non soggetti a misure, segnatamente l'India e la Turchia, possono altresì soddisfare parte della domanda.

(170)

Alla luce di dette considerazioni non è possibile concludere che il mantenimento delle misure antidumping potrebbe causare difficoltà di approvvigionamento o una limitazione della concorrenza sul mercato dell'UE.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(171)

In base a quanto precede risulta che gli effetti negativi del mantenimento delle misure sarebbero limitati e, comunque, non sproporzionati rispetto ai benefici che l'industria dell'Unione trarrebbe dalla proroga delle misure.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(172)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. In seguito alla divulgazione delle informazioni è stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate.

(173)

Ne consegue che, come dispone l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia. Si ricorda che queste misure consistono in dazi ad valorem ad aliquote diverse.

(174)

Per quanto riguarda l'Ucraina, in base delle conclusioni relative all'assenza di rischio di persistenza o reiterazione del dumping (cfr. i considerando 17 e 118), è opportuno abrogare le misure e chiudere il procedimento.

(175)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui denominazione, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(176)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione (5) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(177)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l'estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati ai codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77 (codici TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 e 7306307780), originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Tutte le società

90,6 %

Russia

Gruppo TMK (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works)

16,8 %

A892

Gruppo OMK (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant)

10,1 %

A893

Tutte le altre società

20,5 %

A999

Bielorussia

Tutte le società

38,1 %

3.   Salvo disposizioni diverse si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originario dell'Ucraina, è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 343 del 19.12.2008, pag. 1.

(3)  GU C 136 del 15.5.2013, pag. 25.

(4)  GU C 372 del 19.12.2013, pag. 21.

(5)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


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