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Document 32014D0922

Decisione 2014/922/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 2014 , che modifica e proroga la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

OJ L 363, 18.12.2014, p. 152–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/922/oj

18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/152


DECISIONE 2014/922/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2014

che modifica e proroga la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/279/PESC (1) relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Tale decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2014.

(2)

Alla luce del riesame strategico del febbraio 2014, l'EUPOL AFGHANISTAN dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2016.

(3)

L'EUPOL AFGHANISTAN sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/279/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (“EUPOL AFGHANISTAN” o “missione”), istituita dall'azione comune 2007/369/PESC, è prorogata a decorrere dal 31 maggio 2010 fino al 31 dicembre 2016.»

;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Obiettivi

L'EUPOL AFGHANISTAN sostiene le autorità afgane nell'ulteriore evoluzione verso un servizio di polizia civile efficace e responsabile, che sviluppi interazioni efficaci con l'intero settore della giustizia, nel rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle donne. L'EUPOL AFGHANISTAN opera a favore di una transizione graduale e sostenibile, salvaguardando i risultati già raggiunti.»

;

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

assiste il governo afghano nel fare progredire la riforma istituzionale del ministero dell'interno e nel dare sviluppo ed attuazione coerente alle politiche e alla strategia per un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, compresa l'integrazione di genere, specie per quanto riguarda la polizia (civile) afgana in uniforme e quella anticrimine;»

;

b)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

assiste il governo afghano nell'accrescere il livello di professionalità della Polizia nazionale afgana (ANP), in particolare sostenendo il reclutamento, il mantenimento e l'integrazione sostenibili degli agenti di polizia di sesso femminile, lo sviluppo delle infrastrutture nel campo della formazione e potenziando le capacità nazionali di elaborazione e svolgimento di attività di formazione;»

;

c)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

migliora la coesione e il coordinamento tra attori internazionali e continua ad adoperarsi per lo sviluppo di strategie per la riforma della polizia, in particolar modo attraverso il Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia (IPCB), in stretto coordinamento con la comunità internazionale e mediante una permanente cooperazione con i partner principali, inclusa la missione di sostegno risoluto condotta dalla NATO e altri contributori.»

;

d)

il paragrafo 3 è soppresso;

4)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Struttura della missione

1.   L'EUPOL AFGHANISTAN si comporrà di un comando avente sede a Kabul.

2.   L'EUPOL AFGHANISTAN è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.»

;

5)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   Il capomissione rappresenta l'EUPOL AFGHANISTAN per quanto di sua competenza. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN, sotto la sua responsabilità generale.»

;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

c)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Il capomissione assicura che l'EUPOL AFGHANISTAN lavori a stretto contatto, in coordinamento e in cooperazione con il governo afghano e gli attori internazionali interessati, ove opportuno, tra cui la missione di sostegno risoluto condotta dalla NATO, la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan.»

;

6)

all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

;

7)

all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUPOL AFGHANISTAN e i membri del personale interessati.»

;

8)

all'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio».

;

9)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 ter

Disposizioni giuridiche

L'EUPOL AFGHANISTAN ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.»

;

10)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 31 maggio 2010 al 31 luglio 2011 è di 54 600 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o agosto 2011 al 31 luglio 2012 è di 60 500 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o agosto 2012 al 31 maggio 2013 è di 56 870 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o giugno 2013 al 31 dicembre 2014 è di 108 050 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è di 57 750 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUPOL AFGHANISTAN è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUPOL AFGHANISTAN. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con lo Stato ospitante, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPOL AFGHANISTAN.

3.   L'EUPOL AFGHANISTAN è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine essa firma un accordo con la Commissione.

4.   Fatte salve le disposizioni sullo status dell'EUPOL AFGHANISTAN e del suo personale, l'EUPOL AFGHANISTAN è competente per eventuali richieste di indennizzo ed obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1o gennaio 2015, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.

5.   L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 5, 6 e 9 e i requisiti operativi dell'EUPOL AFGHANISTAN, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data della firma dell'accordo di cui al paragrafo 3.»

;

11)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Cellula di progetto

1.   L'EUPOL AFGHANISTAN dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUPOL AFGHANISTAN agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUPOL AFGHANISTAN e a sostegno dei suoi obiettivi.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUPOL AFGHANISTAN è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUPOL AFGHANISTAN, se i progetti sono:

previsti nella scheda finanziaria della presente decisione; o

integrati nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione.

L'EUPOL AFGHANISTAN conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUPOL AFGHANISTAN nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUPOL AFGHANISTAN nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

3.   I contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi sono soggetti ad accettazione da parte del CPS.»

;

12)

all'articolo 14, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'AR è autorizzato a comunicare alla NATO, o alla missione di sostegno risoluto condotta dalla NATO, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.

2.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello “CONFIDENTIEL UE” prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE.

3.   L'AR è autorizzato a comunicare all'UNAMA, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello “RESTREINT UE” prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni a livello locale.

4.   Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello “RESTREINT UE” prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.»

;

13)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica dal 31 maggio 2010 al 31 dicembre 2016.»

.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. L. GALLETTI


(1)  Decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1


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