EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1344

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1344/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 , che aggiunge ai contingenti di pesca 2014/2015 per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia i quantitativi riportati dalla Francia e dalla Spagna nella campagna di pesca 2013/2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

OJ L 363, 18.12.2014, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1344/oj

18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/78


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1344/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che aggiunge ai contingenti di pesca 2014/2015 per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia i quantitativi riportati dalla Francia e dalla Spagna nella campagna di pesca 2013/2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.

(2)

I TAC e i contingenti degli Stati membri per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) sono attualmente fissati per una campagna di gestione annuale che va dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno seguente.

(3)

Il regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio (2) fissa i contingenti di pesca per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014.

(4)

Il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio (3) fissa i contingenti di pesca per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per il periodo compreso tra il 1o luglio 2014 e il 30 giugno 2015.

(5)

Tuttavia, tenuto conto degli scambi di possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dei trasferimenti di contingenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti di tale stock di cui disponevano la Francia e la Spagna nella campagna di pesca 2013/2014 ammontavano rispettivamente a 3 590,9 tonnellate e 15 226 tonnellate.

(6)

Al termine di tale campagna di pesca le catture di acciuga nel Golfo di Biscaglia dichiarate dalla Francia e dalla Spagna ammontavano rispettivamente a 3 197,05 e 14 468,16 tonnellate.

(7)

La Francia e la Spagna hanno chiesto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, che una parte del rispettivo contingente di acciuga per la campagna 2013/2014 sia riportata alla campagna successiva. Entro i limiti indicati dal suddetto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai rispettivi contingenti stabiliti dal regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio per la campagna 2014/2015.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di pesca dell'acciuga fissato per la Francia nel Golfo di Biscaglia dal regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio è aumentato di 359,09 tonnellate.

Articolo 2

Il contingente di pesca dell'acciuga fissato per la Spagna nel Golfo di Biscaglia dal regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio è aumentato di 757,84 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio, del 23 luglio 2013, recante fissazione delle possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013/14 (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 8).

(3)  Regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio, del 17 luglio 2014, che fissa le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2014/2015 (GU L 212 del 18.7.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


Top