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Document 32014R0659

Regolamento (UE) n. 659/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l’adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell’amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico

OJ L 189, 27.6.2014, p. 128–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/659/oj

27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/128


REGOLAMENTO (UE) N. 659/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l’adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell’amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), i poteri e le competenze conferiti alla Commissione dovrebbero essere allineati agli articoli 290 e 291 TFUE.

(2)

In relazione all’adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione si è impegnata a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti dal TFUE, gli atti legislativi che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.

(3)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in merito ad alcune delle sue disposizioni.

(4)

Al fine di allineare il regolamento (CE) n. 638/2004 agli articoli 290 e 291 TFUE, è opportuno sostituire le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione da tale regolamento con il potere di adottare atti delegati e di esecuzione.

(5)

Per soddisfare le esigenze degli utenti in merito alla disponibilità di informazioni statistiche, senza imporre eccessivi oneri agli operatori economici, nonché per tenere conto delle modifiche necessarie per ragioni metodologiche e della necessità di istituire un sistema efficiente per la raccolta di dati e la compilazione di statistiche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adozione di disposizioni diverse o specifiche in relazione a merci o a movimenti particolari, all’adeguamento del periodo di riferimento e dei tassi di copertura Intrastat, alla precisazione delle condizioni per la fissazione delle soglie di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 638/2004, alla specificazione delle condizioni atte a semplificare le informazioni richieste per singole transazioni di minore rilevanza economica e alla definizione dei dati aggregati.

(6)

Nell’adozione degli atti delegati, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe anche assicurare che gli atti delegati previsti negli atti legislativi non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o i rispondenti e che continuino a essere quanto meno onerose possibili.

(7)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 638/2004 dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare le modalità di raccolta dei dati, in particolare i codici da utilizzare, la determinazione della ripartizione delle stime. le disposizioni tecniche per la compilazione delle statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, e gli eventuali provvedimenti necessari a garantire che la qualità delle statistiche trasmesse soddisfi i criteri di qualità dei dati Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(8)

Il comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (il «comitato Intrastat») di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 638/2004 fornisce consulenza alla Commissione e le presta assistenza nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione.

(9)

Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo («SSE») volta a migliorare il coordinamento e il partenariato in una chiara forma piramidale all’interno dell’SSE, il comitato del sistema statistico europeo («comitato SSE»), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), dovrebbe svolgere un ruolo di consulenza e dovrebbe assistere la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione. È fondamentale rafforzare il coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) al fine di produrre statistiche di migliore qualità in seno all’Unione.

(10)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 dovrebbe essere modificato procedendo a sostituire il riferimento al comitato Intrastat con il riferimento al comitato SSE.

(11)

La semplificazione delle procedure di sdoganamento ha determinato, a livello doganale, la mancata disponibilità delle informazioni statistiche sulle merci in regime doganale di perfezionamento attivo o in regime di trasformazione sotto controllo doganale. Per garantire la copertura dei dati i movimenti di dette merci dovrebbero essere inseriti nel sistema Intrastat.

(12)

Dovrebbe inoltre essere consentito lo scambio tra Stati membri di dati riservati riguardanti le statistiche sugli scambi commerciali intra-Unione al fine di potenziare l’efficacia dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tali statistiche o di migliorarne la qualità. Tale scambio di dati riservati dovrebbe essere volontario, operato con cautela e non dovrebbe comportare di per sé maggiori oneri amministrativi a carico delle imprese.

(13)

La definizione di valore statistico dovrebbe essere chiarita e armonizzata con la definizione di tale variabile nell’ambito delle statistiche sugli scambi commerciali extra-Unione al fine di garantire una migliore comparabilità tra le statistiche sugli scambi commerciali intra-Unione e quelle extra-Unione. Definizioni uniformi sono fondamentali per la misurazione armonizzata del commercio transfrontaliero, oltre ad essere un prerequisito particolarmente importante per consentire alle autorità nazionali di formulare interpretazioni concordanti delle norme che influenzano le attività transfrontaliere delle imprese.

(14)

Conformemente al principio di proporzionalità è necessario e opportuno stabilire norme armonizzate relative alla comunicazione di informazioni da parte dell’amministrazione doganale, allo scambio di dati riservati tra gli Stati membri e alla definizione di valore statistico nel settore delle statistiche sugli scambi intra-Unione. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(15)

La trasmissione di dati da parte delle autorità nazionali dovrebbe essere gratuita per gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell’Unione.

(16)

È importante garantire la sicurezza delle modalità di trasmissione dei dati statistici sensibili, ivi compresi i dati economici.

(17)

Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento non incida sulle procedure di adozione di provvedimenti, avviate ma non completate prima dell’entrata in vigore del regolamento stesso.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 638/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 638/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, relativi a disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari.»;

2)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il termine «comunitarie» è soppresso;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Almeno una volta al mese le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci facenti oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   È compito dell’amministrazione doganale competente di ciascuno Stato membro fornire all’autorità nazionale, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali, tutte le informazioni disponibili per individuare la persona che procede alle spedizioni e agli arrivi di merci in regime doganale di perfezionamento attivo o in quello della trasformazione sotto controllo doganale.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento delle informazioni da fornire a norma dell’articolo 5 è:

a)

il mese di spedizione o di arrivo delle merci; o

b)

il mese nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta per le merci comunitarie sulle quali l’IVA diventa esigibile a titolo di acquisti e di forniture intracomunitari; o

c)

il mese nel corso del quale la dichiarazione è accettata dalla dogana laddove la dichiarazione doganale è utilizzata quale fonte dei dati.»;

4)

all’articolo 9, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h) sono stabilite nell’allegato. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di raccolta di tali informazioni, in particolare i codici e il formato da utilizzare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»;

5)

è inserito l’ articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Scambio di dati riservati

Lo scambio di dati riservati, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), può aver luogo, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro, laddove detto scambio favorisca l’efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora la qualità.

Le autorità nazionali che ricevono dati riservati sono tenute a trattare tali informazioni con la dovuta riservatezza e ad utilizzarle esclusivamente a fini statistici in conformità al capo V del regolamento (CE) n. 223/2009.

(5)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;"

6)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per adeguare tali tassi di copertura Intrastat agli sviluppi tecnici ed economici, quando è possibile ridurli mantenendo nel contempo statistiche che rispondano agli indicatori e alle norme di qualità in vigore.»;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per definire le condizioni per la fissazione di dette soglie.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni di minore rilevanza economica, a condizione che detta semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per specificare tali condizioni.»;

7)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

quaranta giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che la Commissione deve definire. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per definire tali risultati aggregati. Tali atti delegati tengono conto dei pertinenti sviluppi economici e tecnici.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili relativi ai loro scambi totali di beni, se necessario ricorrendo a stime. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, la ripartizione di tali stime. I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»;

c)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche nel modo economicamente più conveniente.

I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»;

8)

all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire la qualità delle statistiche trasmesse conformemente ai criteri di qualità, evitando costi eccessivi per le autorità nazionali.

I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»;

9)

è inserito il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Nell’esercizio della delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 4, dall’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento, la Commissione agisce a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009, garantendo tra l’altro che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri e i rispondenti.

È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e svolga consultazioni a livello di esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, nonché dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

10)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

11)

nell’allegato, il punto 3, lettera b, è sostituito dal seguente:

«b)

il valore statistico, ossia il valore calcolato alla frontiera nazionale degli Stati membri. Esso si basa sull’importo imponibile o, se del caso, sul valore che lo sostituisce e comprende unicamente le spese accessorie (di trasporto e di assicurazione), che si riferiscono, in caso di spedizione, alla parte di percorso situata nel territorio dello Stato membro di spedizione e, in caso di arrivo, alla parte di percorso situata all’esterno del territorio dello Stato membro d’arrivo. Il valore statistico è definito valore fob (franco a bordo) per le spedizioni e valore cif (costo, assicurazione e nolo) per gli arrivi.».

Articolo 2

Il presente regolamento non incide sulle procedure di adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 638/2004, avviate ma non concluse prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(3)  Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


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