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Document 22014A0606(01)

Accordo Tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea

OJ L 167, 6.6.2014, p. 4–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/03/2023; abrogato da 22023A0322(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/331/oj

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6.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/4


ACCORDO

Tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «UE»,

e

LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES, in appresso denominate «Seychelles»,

in appresso denominate le «Parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di collaborazione esistenti tra l'UE e le Seychelles, in particolare nell'ambito dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (accordo di Cotonou), nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSTATANDO che l'UE e le Seychelles hanno intrattenuto solide relazioni nel settore della pesca a seguito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seychelles sulla pesca al largo delle Seychelles, cocnluso nel 1987 e ulteriormente rafforzato dalla conclusione, nel 2006, di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra le parti, il quale è tuttora in vigore ed è attuato mediante il relativo protocollo,

TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

CONSTATANDO INOLTRE che l'UE e le Seychelles sono entrambe parti della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), l'organizzazione intergovernativa responsabile della gestione dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Indiano e nei mari adiacenti,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o individualmente,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi delle Seychelles nelle acque dell'UE e per il sostegno offerto alle Seychelles ai fini dell'instaurazione di una pesca responsabile in tali acque,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore alieutico ai fini di una pesca responsabile nelle acque dell'UE, per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche,

le condizioni per l'accesso dei pescherecci delle Seychelles alle acque dell'UE, secondo quanto definito nell'allegato,

le modalità di controllo della pesca nelle acque dell'UE, al fine di garantire l'osservanza delle succitate norme e condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione degli stock ittici e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«autorità delle Seychelles», l'autorità delle Seychelles responsabile per la pesca;

b)

«navi delle Seychelles», le navi battenti bandiera delle Seychelles e immatricolate nelle Seychelles;

c)

«autorità dell'UE», la Commissione europea;

d)

«acque dell'UE», le acque di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'UE;

e)

«commissione mista», una commissione composta da rappresentanti dell'Unione europea e delle Seychelles, le cui funzioni sono descritte all'articolo 8 del presente accordo.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all'attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque dell'UE, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte di pesca operanti in tali acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2.   Le norme per l'esercizio della pesca nell'ambito del presente accordo devono conformarsi alle risoluzioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC).

3.   Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità ai principi della politica comune della pesca dell'UE e di corretta governance economica e sociale.

Articolo 4

Cooperazione in campo statistico e scientifico per una pesca responsabile

1.   Nel periodo di applicazione del presente accordo, l'UE e le Seychelles sorvegliano l'evoluzione delle risorse nelle acque dell'UE. Se necessario verranno organizzate riunioni scientifiche congiunte su richiesta di una delle parti.

2.   Le parti si scambiano inoltre pertinenti informazioni di tipo statistico, biologico, ambientale e in materia di conservazione e cooperano nell'ambito di opportune riunioni scientifiche, nella misura in cui ciò si rivela necessario per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche.

3.   Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili formulati dalla IOTC, le due parti possono consultarsi nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 8 del presente accordo e, se necessario, adottare misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse biologiche marine dell'UE.

Articolo 5

Accesso delle navi delle Seychelles alle zone di pesca nelle acque dell'UE

1.   L'UE si impegna ad autorizzare le navi delle Seychelles a praticare attività di pesca nelle acque dell'UE in conformità alle disposizioni del presente accordo e del relativo allegato.

2.   Le Seychelles garantiscono che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo e la legislazione che disciplina la pesca nell'UE.

Articolo 6

Autorizzazioni di pesca

1.   Soltanto i pescherecci delle Seychelles aventi a bordo un'autorizzazione di pesca, o una copia della medesima, rilasciata in virtù del presente accordo possono svolgere attività di pesca nelle acque dell'UE.

2.   La procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato.

Articolo 7

Specie contemplate dall'accordo

Saranno rilasciate autorizzazioni di pesca soltanto per lo sfruttamento di specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae e delle specie seguenti: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus.

Articolo 8

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo;

b)

coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo;

d)

se necessario, riconsidera sulla base di pareri scientifici il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

e)

se necessario, decide di rivedere le disposizioni tecniche del presente accordo e del relativo allegato;

f)

qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nell'UE e alle Seychelles, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 9

Adeguamento delle possibilità di pesca mediante decisione della commissione mista

Come disposto all'articolo 8 del presente accordo, la commissione mista può riesaminare le possibilità di pesca di cui al capo II dell'allegato. Tali possibilità possono essere modificate mediante decisione della commissione mista a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla IOTC confermino la valutazione secondo cui l'adeguamento così operato consentirà di garantire la gestione sostenibile dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Indiano.

Articolo 10

Sospensione dell'applicazione del presente accordo

1.   L'applicazione del presente accordo è sospesa su iniziativa di una delle parti, previa consultazione e accordo tra le parti nell'ambito della commissione prevista all'articolo 8 del presente accordo:

a)

se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l'esercizio della pesca in zone di pesca situate nelle acque dell'UE;

b)

quando tra le parti sorge una controversia che non può essere risolta, concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e del relativo allegato;

c)

se una delle parti non rispetta le disposizioni del presente accordo e del relativo allegato;

d)

a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidano sulle disposizioni pertinenti del presente accordo;

e)

in caso di inosservanza degli obblighi generali previsti nell'allegato;

f)

se una delle parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

g)

in caso di inosservanza della dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, di cui all'articolo 3 del presente accordo e al capo I, punto 3, del relativo allegato.

2.   Ai fini della sospensione dell'applicazione del presente accordo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

3.   In caso di sospensione dell'applicazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa l'accordo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 11

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze quali il degrado degli stock interessati o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   Per procedere alla denuncia, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare l'accordo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

3.   L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le parti. Se, a seguito di tali consultazioni, si decide di ritirare la domanda di denuncia, il presente accordo continua ad essere applicato in tutti i suoi elementi.

Articolo 12

Diritto applicabile

1.   Salvo disposizione contraria del presente accordo e del relativo allegato, le attività dei pescherecci delle Seychelles nelle acque dell'UE sono soggette alla legislazione e ai regolamenti dell'UE.

2.   L'UE notifica senza indugio alle Seychelles eventuali modifiche della politica comune della pesca o della propria legislazione.

Articolo 13

Riservatezza

Entrambe le parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque dell'UE, in conformità alle disposizioni della pertinente risoluzione della IOTC. I dati che, altrimenti, sono considerati riservati sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione del presente accordo e a fini di gestione, monitoraggio, sorveglianza e controllo delle attività di pesca da parte delle autorità competenti.

Articolo 14

Scambi elettronici di dati

1.   Le Seychelles e l'UE si impegnano a implementare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione del presente accordo e del relativo allegato.

2.   Le parti si comunicano immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema informatico che ostacolino tali scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione del presente accordo e del relativo allegato sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato.

3.   I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a quelli su carta.

Articolo 15

Revisione intermedia

Le parti concordano che, al fine di valutare il funzionamento e l'efficacia del presente accordo, sia effettuata una revisione intermedia dello stesso tre anni dopo la data di inizio della sua applicazione provvisoria.

Articolo 16

Obblighi in caso di scadenza o denuncia del presente accordo

In caso di scadenza del presente accordo o di denuncia dello stesso in conformità all'articolo 11, gli armatori delle Seychelles continuano a rispondere di eventuali violazioni del presente accordo o della legislazione unionale intervenute anteriormente alla scadenza o alla denuncia del presente accordo, nonché dei canoni per le autorizzazioni di pesca o di altri importi non pagati al momento della scadenza o della denuncia.

Articolo 17

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua applicazione provvisoria. Esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia notificata in conformità all'articolo 11.

Articolo 18

Applicazione provvisoria

Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Съставено в Брюксел на двадесети май две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de mayo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého května dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende maj to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of May in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt mai deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog svibnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti maggio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de twintigste mei tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de maio de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci mai două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho mája dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne dvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde maj tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Fur die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Εεϋχελλώυ

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Salu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi delle Seychelles

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

Obblighi generali

Le navi delle Seychelles cui sia stata rilasciata un'autorizzazione di pesca in conformità del presente accordo sono tenute a conformarsi alle disposizioni della politica comune della pesca (PCP) dell'UE relative alle misure di conservazione e di controllo e ad altre disposizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci unionali nella zona in cui esercitano le loro attività, nonché alle disposizioni stabilite nel presente accordo.

2.

Zone di pesca

a)

L'UE comunica alle Seychelles le coordinate geografiche della zona in cui le navi delle Seychelles possono operare prima dell'applicazione provvisoria del presente accordo.

b)

È vietato alle navi delle Seychelles l'uso di qualsiasi rete a circuizione su banchi di tonni e scomberoidi nella zona compresa entro 24 miglia dalle coste dell'isola di Mayotte, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.

c)

Eventuali modifiche delle zone di pesca saranno comunicate alle autorità delle Seychelles quattro settimane prima della loro entrata in vigore.

3.

Condizioni di lavoro

L'ingaggio di marittimi a bordo dei pescherecci autorizzati nell'ambito del presente accordo è disciplinato dalla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

CAPO II

PERIODO DI APPLICAZIONE E POSSIBILITÀ DI PESCA

1.

Per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 5 del presente accordo sono fissate come segue:

8 tonniere con reti a circuizione e

2 navi di appoggio.

2.

Possono svolgere attività di pesca nelle acque dell'UE soltanto le navi delle Seychelles che figurino nell'elenco dei pescherecci autorizzati della IOTC e siano in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma delle disposizioni di cui all'articolo 6 e delle condizioni stabilite nel presente accordo, conformemente al relativo allegato.

CAPO III

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

SEZIONE 1

Domanda e rilascio di autorizzazioni di pesca

1.

Per «autorizzazione di pesca» si intende il diritto valido o la licenza di praticare attività di pesca alle condizioni stabilite nell'autorizzazione di pesca prevista dal presente accordo.

2.

Per poter ottenere un'autorizzazione di pesca in virtù del presente accordo, le navi delle Seychelles devono:

a)

essere incluse nell'elenco, notificato dalle Seychelles, delle navi autorizzate a praticare attività di pesca in virtù del presente accordo;

b)

essere incluse nell'elenco dei pescherecci autorizzati della IOTC;

c)

essersi conformate, negli ultimi 12 mesi di attività di pesca esercitata nell'ambito del precedente accordo privato tra gli armatori e Mayotte, alle condizioni e agli obblighi previsti da detto accordo nei confronti di Mayotte;

d)

non figurare in elenchi di navi INN;

e)

disporre dei dati richiesti a norma del presente accordo e comunicarli; e

f)

garantire la conformità della domanda di autorizzazione di pesca ai requisiti del presente accordo e del presente allegato.

3.

Le navi delle Seychelles che fanno domanda di autorizzazione di pesca devono altresì conformarsi alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni di pesca.

4.

Tutte le navi delle Seychelles che fanno domanda di autorizzazione di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente a Mayotte o, in mancanza di questo, da un agente raccomandatario residente nelle Seychelles. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome e l'indirizzo di tale raccomandatario.

5.

Le autorità competenti delle Seychelles presentano alle autorità competenti dell'UE, definite nell'articolo 2 del presente accordo, una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave delle Seychelles che intende esercitare attività di pesca in virtù del presente accordo almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità.

6.

Se una domanda di autorizzazione di pesca non è stata presentata prima del periodo di validità di cui al punto 5, può essere presentata dall'armatore o dal suo raccomandatario durante il periodo di validità stesso, entro 20 giorni dall'inizio delle attività di pesca. In tal caso gli armatori o i loro agenti versano l'intero anticipo dovuto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca.

7.

Le domande di autorizzazione sono presentate all'autorità competente dell'UE, per il tramite della sua delegazione di Maurizio, su un modulo redatto secondo il modello riportato nell'appendice 1 e devono essere accompagnate dai seguenti documenti:

a)

la prova del pagamento dell'anticipo per il periodo di validità della autorizzazione di pesca;

b)

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente accordo.

8.

Tutti i pagamenti relativi alle autorizzazioni e alle catture sono versati su un conto bancario nell'UE, le cui coordinate sono comunicate dall'UE prima dell'applicazione provvisoria del presente accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico dell'armatore o del suo raccomandatario.

9.

Il canone comprende tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

10.

Le autorizzazioni per tutte le navi delle Seychelles sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al punto 7 da parte dell'UE. Una copia delle autorizzazioni di pesca è inviata alla delegazione dell'Unione europea competente per le Seychelles.

11.

L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una determinata nave delle Seychelles e non è trasferibile, tranne in caso di forza maggiore, come indicato al punto 13.

12.

Anche le navi di appoggio battenti bandiera delle Seychelles operanti nelle acque dell'UE devono disporre di un'autorizzazione e conformarsi ai medesimi obblighi definiti del presente allegato. A tali navi è vietato l'esercizio della pesca.

13.

In caso di comprovata forza maggiore e su richiesta delle Seychelles, l'autorizzazione di pesca di una nave delle Seychelles può essere trasferita, per il periodo di validità residuo, a un'altra nave delle Seychelles avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone.

14.

L'armatore della nave da sostituire, o il suo raccomandatario, consegna l'autorizzazione di pesca annullata all'UE per il tramite della delegazione dell'Unione europea competente per le Seychelles.

15.

La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'armatore consegna all'UE l'autorizzazione annullata. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'Unione europea competente per le Seychelles.

16.

L'autorizzazione di pesca, o una sua copia in formato elettronico, deve trovarsi sempre a bordo della nave, fatte salve le disposizioni di cui al capo VII (Controllo), punto 2, del presente allegato.

SEZIONE 2

Canoni a carico degli armatori, anticipo e computo dei canoni

1.

I canoni a carico degli armatori sono calcolati sulla base del seguente tasso per tonnellata di pesce catturato:

 

per il primo anno di applicazione del presente accordo, 110 EUR per tonnellata;

 

per il secondo e terzo anno di applicazione del presente accordo, 115 EUR per tonnellata;

 

per il quarto e quinto anno di applicazione del presente accordo, 120 EUR per tonnellata;

 

per il sesto anno di applicazione del presente accordo, 125 EUR per tonnellata.

2.

L'anticipo annuale che gli armatori delle Seychelles sono tenuti a versare all'atto della domanda di un'autorizzazione di pesca che deve essere rilasciata dalle autorità dell'UE è fissato nel modo di seguito indicato.

Tonniere con reti a circuizione

Per il primo anno di applicazione del presente accordo l'anticipo è fissato a 11 000 EUR, ovvero l'equivalente di 110 EUR per tonnellata per 100 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque di Mayotte.

Per il secondo e terzo anno di applicazione del presente accordo l'anticipo è fissato a 11 500 EUR, ovvero l'equivalente di 115 EUR per tonnellata per 100 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque di Mayotte.

Per il quarto e quinto anno di applicazione del presente accordo l'anticipo è fissato a 12 000 EUR, ovvero l'equivalente di 120 EUR per tonnellata per 100 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque di Mayotte.

Per il sesto anno di applicazione del presente accordo l'anticipo è fissato a 12 500 EUR, ovvero l'equivalente di 125 EUR per tonnellata per 100 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque di Mayotte.

3.

Per le catture eccedenti 100 tonnellate si applica il tasso annuale per tonnellata di catture di cui al punto 1.

4.

Le autorità dell'UE effettuano il computo dei canoni dovuti per l'anno civile precedente sulla base delle dichiarazioni di cattura presentate dai pescherecci delle Seychelles e delle altre informazioni da esse detenute. Una copia deve essere trasmessa anche alle autorità delle Seychelles a fini di verifica.

5.

Il computo è inviato anteriormente al 31 marzo dell'anno in corso alle autorità delle Seychelles, che lo trasmettono all'armatore anteriormente al 15 aprile.

6.

Se non concorda con il computo presentato dalle autorità dell'UE, l'armatore può consultare gli istituti scientifici delle Seychelles competenti per la verifica dei dati relativi alle catture e concertarsi quindi con le autorità delle Seychelles, che ne informano la Commissione, per definire il computo definitivo anteriormente al 31 maggio dell'anno in corso. Se l'armatore non formula osservazioni entro tale data, il computo presentato dalle autorità dell'UE è considerato definitivo. Se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 2, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

Navi di appoggio

7.

Il rilascio di un'autorizzazione per una nave di appoggio è subordinato alla stessa procedura applicabile alle navi da pesca e l'ammontare dell'anticipo è fissato a 3 000 EUR. L'UE comunica alle Seychelles eventuali modifiche delle disposizioni, dei canoni e delle condizioni applicabili alle navi di appoggio prima della loro entrata in vigore.

CAPO IV

CONTROLLO

SEZIONE 1

Dichiarazione di cattura

1.

Tutte le navi delle Seychelles autorizzate a pescare nelle acque dell'UE nell'ambito del presente accordo sono tenute a notificare le rispettive catture all'autorità competente dell'UE fino a quando entrambe le parti non abbiano attuato il sistema elettronico di dichiarazione delle catture (ERS) in conformità del punto 5, secondo le modalità appresso specificate:.

a)

Per ciascuna bordata nelle acque dell'UE, le navi delle Seychelles in possesso di un'autorizzazione di pesca in tali acque sono tenute a compilare ogni giorno un modulo di dichiarazione delle catture conforme al modello riportato nell'appendice 2. Il modulo deve essere compilato anche in assenza di catture. Il modulo è compilato in modo leggibile ed è firmato dal comandante della nave o dal suo rappresentante.

b)

Quando si trovano nelle acque dell'UE, le navi delle Seychelles comunicano ogni tre (3) giorni alle autorità competenti dell'UE e delle Seychelles le informazioni richieste nel formato di cui all'appendice 2.

c)

Per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni di cattura di cui alle lettere a) e c), le navi delle Seychelles sono tenute:

nel caso in cui facciano scalo in un porto delle Seychelles, a consegnare il modulo compilato alle autorità delle Seychelles entro cinque (5) giorni dall'arrivo e comunque prima di lasciare il porto se la partenza avviene prima che siano trascorsi cinque giorni;

negli altri casi, a trasmettere il modulo compilato alle autorità delle Seychelles entro quattordici (14) giorni dall'arrivo in un porto diverso da Victoria.

d)

Copie dei formulari di dichiarazione delle catture devono essere inviate contestualmente alla delegazione dell'UE a Maurizio entro gli stessi termini di cui al punto 1, lettera b).

SEZIONE 2

Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque delle Seychelles

1.

Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave delle Seychelles è definita come segue:

il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalle acque dell'UE;

il periodo compreso tra un'entrata nelle acque dell'UE e un trasbordo, oppure;

il periodo compreso tra un'entrata nelle acque dell'UE e uno sbarco nell'UE.

2.

Le navi delle Seychelles notificano alle autorità competenti dell'UE, con un anticipo minimo di (6) ore, la propria intenzione di entrare nelle acque dell'UE o di uscirne; durante le attività di pesca nelle acque dell'UE, esse notificano inoltre, ogni tre giorni, le catture effettuate nel periodo considerato.

3.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, le navi delle Seychelles comunicano altresì la propria posizione al momento della comunicazione, nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni sono effettuate secondo il modello che figura all'appendice 4, per posta elettronica o fax, agli indirizzi ivi indicati.

4.

Le navi delle Seychelles sorprese a praticare attività di pesca senza averne informato le competenti autorità dell'UE sono considerate sprovviste di autorizzazione di pesca. In tal caso si applicano le sanzioni indicate al capo VII.

SEZIONE 3

Trasbordi e sbarchi

1.   Sbarchi

1.

Il porto designato per le attività di sbarco nelle Seychelles è Victoria, Mahé.

2.

Le navi delle Seychelles che desiderano sbarcare le catture nei porti designati delle Seychelles comunicano all'autorità competente delle Seychelles, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

a)

il porto di sbarco;

b)

il nome e l'indicativo internazionale di chiamata (IRCS) della nave che effettua lo sbarco;

c)

la data e l'ora dello sbarco;

d)

il quantitativo da sbarcare in chilogrammi, ripartito per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini);

e)

la forma di presentazione dei prodotti.

3.

Gli sbarchi sono considerati un'uscita dalle acque dell'UE quale definita alla sezione 2., punto 1, del presente capitolo. Le navi delle Seychelles trasmettono quindi le dichiarazioni di sbarco alle autorità competenti delle Seychelles.

2.   Trasbordi

1.

Le operazioni di trasbordo in mare sono vietate. L'inosservanza di questa disposizione comporta l'applicazione delle misure della legislazione unionale intese a garantire il rispetto delle norme. I trasbordi possono essere effettuati in un porto designato di Mayotte.

2.

In caso di trasbordo in un porto designato di Mayotte gli armatori delle Seychelles o i loro raccomandatari comunicano le seguenti informazioni alle competenti autorità dell'UE, e contestualmente all'autorità portuale interessata a Mayotte, con almeno 72 ore in anticipo:

a)

il porto di trasbordo o la zona in cui sarà effettuato il trasbordo;

b)

il nome e l'IRCS della nave cedente delle Seychelles;

c)

il nome e l'IRCS della nave da pesca e/o della nave frigorifera ricevente;

d)

la data e l'ora del trasbordo;

e)

il quantitativo da trasbordare in chilogrammi, ripartito per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini);

f)

la forma di presentazione dei prodotti.

3.

I trasbordi sono considerati un'uscita dalle acque dell'UE quale definita alla sezione 2, punto 1. Le navi delle Seychelles trasmettono alle autorità competenti dell'UE, con copia all'autorità portuale, le dichiarazioni di cattura entro ventiquattro (24) ore dal completamento del trasbordo o comunque prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse ventiquattro ore.

SEZIONE 4

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

Per quanto riguarda il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, tutti i pescherecci delle Seychelles che svolgono, o intendono svolgere, attività di pesca nelle acque dell'UE nell'ambito del presente accordo devono conformarsi alle disposizioni dell'appendice 6.

CAPO V

OSSERVATORI

1.

Le parti riconoscono l'importanza di rispettare gli obblighi della risoluzione 11/04 della IOTC per quanto riguarda il programma di osservatori scientifici.

2.

Le navi delle Seychelles autorizzate a pescare nelle acque dell'UE in virtù del presente accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalle autorità dell'UE, salvo limitazioni di spazio per motivi di sicurezza. All'imbarco degli osservatori si applicano le seguenti disposizioni:

a)

le navi delle Seychelles prendono a bordo un osservatore, se possibile nel contesto di un programma di osservazione regionale;

b)

le autorità dell'UE redigono l'elenco delle navi delle Seychelles designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono mantenuti aggiornati e vengono comunicati alle autorità delle Seychelles al momento in cui vengono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti;

c)

le autorità dell'UE comunicano agli armatori delle navi delle Seychelles interessate, o ai loro raccomandatari, il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata non oltre 15 giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

3.

La durata della permanenza a bordo dell'osservatore non supera il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni, salvo nei casi in cui l'osservatore sia designato nel quadro di un programma regionale di osservazione e resti a bordo per svolgere i compiti che gli incombono nel contesto del programma. Essa è comunicata dalle autorità dell'UE agli armatori delle Seychelles o ai loro raccomandatari all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per l'imbarco.

4.

Le condizioni d'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità dell'UE dopo la notifica dell'elenco delle navi designate delle Seychelles.

5.

Gli armatori delle navi delle Seychelles comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti dell'UE previsti per l'imbarco degli osservatori.

6.

In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave delle Seychelles avente a bordo un osservatore dell'UE lascia le acque dell'UE, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rientro dell'osservatore nell'UE nel più breve tempo possibile a spese dell'armatore, a meno che l'osservatore non prosegua con la nave delle Seychelles per espletare le sue funzioni nell'ambito di un altro accordo o programma di osservazione.

7.

Se l'osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore successive, l'armatore della nave delle Seychelles sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

8.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

a)

osserva le attività di pesca delle navi delle Seychelles;

b)

verifica la posizione delle navi delle Seychelles impegnate in operazioni di pesca;

c)

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

d)

verifica i dati sulle catture effettuate nelle acque dell'UE riportati nel giornale di bordo;

e)

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

f)

comunica settimanalmente per posta elettronica, via fax o con altri mezzi di comunicazione i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie effettuate nelle acque dell'UE e detenute a bordo.

9.

Il comandante delle Seychelles fa quanto ragionevolmente possibile per garantire l'incolumità e il benessere degli osservatori durante la loro permanenza a bordo.

10.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue mansioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

11.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

a)

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

c)

Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave delle Seychelles, l'osservatore redige e firma un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti dell'UE con copia alle Seychelles. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore.

12.

Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore, cui sono garantite condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, sono a carico dell'armatore della nave delle Seychelles.

13.

La retribuzione dell'osservatore e le relative imposte sono a carico delle autorità competenti dell'UE.

CAPO VI

CONTROLLO

1.

Le navi delle Seychelles sono tenute a rispettare la normativa applicabile dell'UE per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca, nonché le misure in materia di conservazione, gestione e di altro tipo adottate dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano.

2.

Le Seychelles tengono un elenco aggiornato delle navi delle Seychelles cui è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente accordo. Tale elenco è notificato alle autorità dell'UE preposte al controllo della pesca subito dopo che è stato redatto e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

3.

I comandanti delle navi delle Seychelles impegnate in attività di pesca nelle acque dell'UE collaborano con qualsiasi funzionario dell'UE, autorizzato e debitamente identificato, incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

4.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle procedure di ispezione in sicurezza, fatta salva la legislazione dell'UE, il fermo deve avvenire in modo che la piattaforma di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto agenti autorizzati dall'UE a svolgere tali funzioni.

5.

L'UE mette a disposizione delle Seychelles un elenco di tutte le piattaforme di ispezione utilizzate per le ispezioni in mare, conformemente alle raccomandazioni dell'accordo UNFSA della FAO. L'elenco comprendere in particolare:

i nomi della navi pattuglia (FPV);

informazioni dettagliate sulle navi pattuglia;

fotografie delle navi pattuglia.

6.

Su richiesta delle Seychelles o di un organismo da queste designato, l'UE può autorizzare gli ispettori delle Seychelles a osservare le attività delle navi delle Seychelles, in particolare i trasbordi, durante controlli effettuati a terra.

7.

Quando l'ispezione è stata completata e l'ispettore ha firmato la relativa relazione, quest'ultima è messa a disposizione del comandante che può firmarla e apporvi eventuali commenti e osservazioni. Tale firma non pregiudica i diritti delle parti in eventuali procedimenti di infrazione. Prima di lasciare la nave delle Seychelles gli ispettori consegnano una copia della relazione di ispezione al comandante della nave.

8.

La presenza a bordo di tali funzionari autorizzati non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

9.

I comandanti delle navi delle Seychelles impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto dell'UE consentono agli ispettori autorizzati dell'UE e/o delle Seychelles di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato.

10.

In caso di violazione delle disposizioni del presente capo l'UE si riserva il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca della nave contravventrice delle Seychelles sino ad espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla vigente legislazione dell'UE. Le Seychelles ne sono informate.

CAPO VII

ESECUZIONE

1.   Sanzioni

1.

Le navi delle Seychelles che contravvengano alle disposizioni dei capi che precedono, alle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche marine o alla legislazione dell'UE incorrono nelle penalità e nelle sanzioni previste in conformità della legislazione dell'UE.

2.

Le Seychelles sono immediatamente e pienamente informate in merito alle eventuali sanzioni e a tutte le circostanze attinenti.

3.

Quando una sanzione comporta la sospensione o la revoca di un'autorizzazione di pesca, nel periodo di validità residuo dell'autorizzazione di pesca sospesa o revocata le Seychelles possono chiedere un'altra autorizzazione di pesca, che sarebbe stata altrimenti applicabile, per una nave delle Seychelles appartenente a un altro armatore.

2.   Fermo e sequestro di pescherecci

1.

Le autorità dell'UE informano immediatamente, e comunque entro un termine massimo di 48 ore, le Seychelles del fermo e/o del sequestro di qualsiasi nave delle Seychelles operante nell'ambito del presente accordo e trasmettono una copia del rapporto di ispezione con la descrizione particolareggiata delle circostanze e dei motivi all'origine del fermo e/o del sequestro.

2.

Procedura di scambio di informazioni in caso di fermo e/o sequestro:

a)

Nel rispetto dei termini e delle modalità dei procedimenti giuridici previsti dalla legislazione dell'UE in relazione al fermo e/o al sequestro, al ricevimento delle suddette informazioni si tiene una riunione di consultazione tra la Commissione europea e le autorità competenti delle Seychelles.

b)

Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo raccomandatario è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo e/o del sequestro.

3.

Risoluzione del fermo e/o del sequestro:

a)

In caso di presunta infrazione si cerca di pervenire a una conciliazione. Tale procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo e/o dal sequestro, conformemente alla legislazione dell'UE.

b)

L'eventuale conciliazione deve essere stabilita secondo le procedure previste nella legislazione dell'UE. Se non è possibile giungere a una conciliazione, è avviato il procedimento legale.

c)

Il fermo della nave delle Seychelles è revocato e il suo comandante sollevato dalle accuse una volta espletati gli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione e concluso il procedimento legale.

4.

Le autorità delle Seychelles sono tenute al corrente dei procedimenti avviati e delle sanzioni applicate.

Appendici

1.

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

2.

Modulo di dichiarazione delle catture per le tonniere con reti a circuizione

3.

Linee guida per la gestione e l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (ERS)

4.

Formato di comunicazione dei rapporti

5.

Comunicazione dei messaggi VMS — Rapporto di posizione

6.

Linee guida per il sistema VMS

Appendice 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

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Appendice 2

STATEMENT OF CATCH FORM FOR TUNA SEINERS/FICHE DE DÉCLARATION DE CAPTURES POUR THONIERS SENNEURS

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Appendice 3

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (ERS)

SEZIONE 1

Disposizioni generali

1.

Ogni nave delle Seychelles autorizzata a pescate nelle acque dell'UE deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato «sistema ERS», in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati «dati ERS», quando la nave opera nella zona di pesca quale definita al capo I, punto 2, lettera a), del presente allegato, di seguito denominata «zona di pesca».

2.

Le navi delle Seychelles che non siano dotate di un sistema ERS, o il cui ERS sistema non funzioni, non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca dell'UE per praticare attività di pesca.

3.

Le autorità dell'UE comunicano alle Seychelles le coordinate del centro di controllo della pesca (CCP) dell'UE, di seguito «CCP dell'UE», incaricato di controllare le attività previste nell'ambito del presente accordo.

4.

Il centro di controllo della pesca (CCP) delle Seychelles trasmette automaticamente e senza indugio al CCP dell'UE i messaggi ERS urgenti (COE, COX, PNO) ricevuti dalle navi delle Seychelles. Le dichiarazioni di cattura giornaliere (FAR) sono trasmesse automaticamente e senza indugio al CCP delle Seychelles.

5.

Le Seychelles si assicurano che il loro CCP sia dotato delle apparecchiature e dei programmi informatici necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm, e che disponga di procedure di backup atte a registrare e conservare i dati ERS in formato elettronico per un periodo minimo di 3 anni.

6.

Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato di cui al punto 5 saranno identificati e datati e dovranno essere operativi dopo un termine di 6 mesi dalla loro applicazione.

7.

La trasmissione dei dati ERS deve essere effettuata con mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalle autorità dell'UE, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

8.

Sia l'UE che le Seychelles designano un corrispondente ERS che fungerà da punto di contatto.

a)

I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei mesi;

b)

Il CCP dell'UE e il CCP delle Seychelles si comunicano reciprocamente le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) dei rispettivi corrispondenti ERS;

c)

Eventuali modifiche di tali coordinate devono essere comunicate senza indugio.

SEZIONE 2

Preparazione e trasmissione di dati ERS

1.

Le Seychelles devono:

a)

trasmettere quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nella zona di pesca dell'UE,

b)

registrare, per ogni cala, i quantitativi di ciascuna specie catturati e detenuti a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria o rigettati in mare,

c)

dichiarare inoltre, per ciascuna delle specie identificate nell'autorizzazione di pesca rilasciata dall'UE, le catture rigettate in mare o deteriorate,

d)

identificare ciascuna specie con il rispettivo codice FAO alfa-3,

e)

esprimere i quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di individui,

f)

registrare nei dati ERS, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dall'UE, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati,

g)

registrare nei dati ERS, al momento dell'entrata (COE) dalla zona di pesca dell'UE e dell'uscita (COX) dalla medesima, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dall'UE, i quantitativi detenuti a bordo al momento dell'entrata o dell'uscita,

h)

trasmettere quotidianamente, entro le ore 23.59 (UTC), i dati ERS al CCP delle Seychelles nel formato di cui alla sezione 1, punto 5.

2.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

3.

Il CCP delle Seychelles trasmette automaticamente e senza indugio i dati ERS al CCP dell'UE.

4.

Il CCP dell'UE conferma il ricevimento dei dati ERS con un messaggio di risposta e ne assicura il trattamento riservato.

SEZIONE 3

Guasto del sistema ERS a bordo di navi delle Seychelles e/o mancata trasmissione di dati ERS tra le navi e il CCP delle Seychelles

1.

Le Seychelles informano senza indugio il comandante e/o l'armatore di una nave delle Seychelles, o il suo raccomandatario, di qualsiasi guasto tecnico o mancato funzionamento del sistema ERS installato a bordo della nave; la trasmissione dei dati avviene tra la nave e il CCP delle Seychelles.

2.

La Seychelles informano le autorità dell'UE in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

3.

In caso di guasto del sistema ERS a bordo di una nave delle Seychelles, il comandante e/o l'armatore provvedono alla sua riparazione o sostituzione entro 10 giorni. Se effettua uno scalo entro tale termine di 10 giorni, la nave delle Seychelles può riprendere le attività di pesca nella zona di pesca dell'UE, senza preventiva autorizzazione dell'UE, quando il suo sistema ERS è di nuovo in perfetto stato di funzionamento.

4.

Una nave delle Seychelles che abbia subito un guasto tecnico del sistema ERS non può lasciare il porto, a meno che:

a)

il sistema ERS torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dalle Seychelles e dall'UE; oppure

b)

la nave non intenda continuare l'attività di pesca nelle acque dell'UE e sia autorizzata a lasciare il porto dall'autorità competente delle Seychelles.;

in tal caso, le Seychelles comunicano all'UE la loro decisione prima di autorizzare la nave a lasciare il porto.

5.

Le navi delle Seychelles operanti nella zona di pesca dell'UE con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, entro le ore 23.59 (UTC), i dati ERS al CCP delle Seychelles e all'UE con qualsiasi altro mezzo elettronico di comunicazione disponibile, fino a quando il sistema ERS non sia stato riparato nei termini specificati al punto 3.

6.

I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione delle autorità dell'UE mediante il sistema ERS a causa del guasto di cui al punto 1 sono trasmessi dal CCP delle Seychelles al CCP dell'UE in un formato elettronico alternativo stabilito di comune accordo. Tale modalità di trasmissione alternativa è considerata prioritaria, dal momento che i termini di trasmissione normalmente applicabili non possono essere rispettati.

7.

Se il CCP dell'UE non riceve i dati ERS di una nave delle Seychelles per tre giorni consecutivi, l'UE può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto designato dall'UE a fini di indagine.

SEZIONE 4

Problemi di funzionamento del CCP — mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP dell'UE

1.

Quando il CCP di una delle parti non riceve i dati ERS, ne informa immediatamente il CC dell'altra parte e, se necessario, contribuisce alla soluzione del problema.

2.

Il CCP delle Seychelles e il CCP dell'UE stabiliscono di comune accordo mezzi di comunicazione elettronica alternativi da utilizzare per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi di funzionamento di un CCP e si comunicano sollecitamente eventuali modifiche.

3.

Quando il CCP dell'UE comunica di non aver ricevuto i dati ERS, il CCP delle Seychelles identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP delle Seychelles informa il CCP dell'UE del problema e dell'esito delle misure adottate entro 24 ore dal momento in cui il problema è stato riscontrato.

4.

Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP delle Seychelles trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP dell'UE utilizzando uno dei mezzi elettronici alternativi di cui alla sezione 3, punto 6.

5.

L'UE informa al riguardo i propri servizi di controllo competenti (MCS), in modo da evitare che le navi delle Seychelles siano sospettate di aver commesso un'infrazione a motivo della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un problema di funzionamento del CCP delle Seychelles.

SEZIONE 5

Manutenzione di un CCP

1.

Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sulla trasmissione di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Le interruzioni, i guasti e gli interventi di manutenzione non pianificati devono essere comunicati quanto prima all'altro CCP.

2.

Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS in questione vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

3.

Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS vengono trasmessi all'altro CCP utilizzando uno dei mezzi elettronici alternativi di cui alla sezione 3, punto 6.

4.

Le Seychelles e l'UE informano al riguardo i propri servizi di controllo competenti (MCS), in modo da evitare che le navi delle Seychelles siano sospettate di aver commesso un'infrazione a motivo della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

Appendice 4

FORMATO DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI

Rapporto di entrata (COE) (1)

Contenuto

Trasmissione

Destinazione

FRA

Codice dell'azione

COE

Nome della nave

 

IRCS

 

Posizione di entrata

LT/LG

Data e ora (UTC) di entrata

GG/MM/AAAA HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo

 

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Tonnetto striato (SKJ)

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

Rapporto di uscita (COX) (2)

Contenuto

Trasmissione

Destinazione

FRA

Codice dell'azione

COX

Nome della nave

 

IRCS

 

Posizione di entrata

LT/LG

Data e ora (UTC) di uscita

GG/MM/AAAA HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo

 

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Tonnetto striato (SKJ)

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

Modulo di dichiarazione delle catture (CAT) una volta all'interno delle zone di pesca dell'UE (3)

Contenuto

Trasmissione

Destinazione

FRA

Codice dell'azione

CAT

Nome della nave

 

IRCS

 

Data e ora (UTC) del rapporto

GG/MM/AAAA HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo

 

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Contenuto

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

Numero di cale effettuate dall'ultimo rapporto

 

Tutti i rapporti devono essere trasmessi alle autorità competenti utilizzando i seguenti recapiti:

E-mail: cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr

Fax (+ 33) 2 97 55 23 75

Indirizzo postale: Avenue Louis Bougo, F-56410 Etel, France


(1)  Inviato sei (6) ore prima di accedere alle zone di pesca dell'UE.

(2)  Inviato sei (6) ore prima di uscire dalle zone di pesca dell'UE.

(3)  Inviato ogni tre (3) giorni dopo l'ingresso nelle zone di pesca dell'UE.

Appendice 5

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS

Rapporto di posizione

Dato

Codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

F

Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione

Destinatario

AD

F

Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese

Mittente

FS

F

Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO alfa-3 del paese

Tipo di messaggio

TM

F

Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS»

Indicativo di chiamata

CR

F

Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

O

Dato relativo alla nave — numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo allo Stato di bandiera

Latitudine

LA

F

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)

Longitudine

LO

F

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS84)

Data

DA

F

Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

F

Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

F

Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

Set di caratteri: ISO 8859.1

Ogni trasmissione di dati è strutturata nel modo seguente:

una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l'inizio della trasmissione;

una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio di un dato;

un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato;

le coppie di dati sono separate da uno spazio;

il codice «ER» e una doppia barra obliqua (//) alla fine indicano la fine della registrazione:

i dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

Appendice 6

SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE (VMS)

Principi generali

1.

Per quanto riguarda il sistema di controllo dei pescherecci via satellite di cui al capo IV, sezione 4, dell'allegato al presente accordo, tutti i pescherecci delle Seychelles che svolgono, o intendono svolgere, attività di pesca nella zona di pesca dell'UE quale definita al capo I, punto 2, lettera a), dell'allegato, di seguito denominata «zona di pesca», devono conformarsi alle seguenti disposizioni.

2.

Le navi delle Seychelles non dotate di un sistema VMS di localizzazione delle navi (VLD), o il cui sistema VLD installato a bordo non funziona, non sono autorizzate ad entrare nelle acque dell'UE per svolgervi attività di pesca.

3.

La posizione e i movimenti delle navi delle Seychelles sono monitorati tra l'altro mediante sistemi di controllo satellitare (VMS), senza discriminazioni, a norma delle disposizioni riportate di seguito.

4.

Ai fini del controllo via satellite, le autorità dell'UE comunicano ai centri di controllo della pesca (CCP) dell'UE le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) della zona di pesca dell'UE.

5.

Le autorità dell'UE trasmettono tali informazioni alle autorità competenti delle Seychelles in formato elettronico, espresse in gradi decimali, nel sistema WGS-84 datum.

6.

Le autorità delle Seychelles e i CCP nazionali procedono a uno scambio di informazioni relativo ai rispettivi dati di contatto, ovvero indirizzi elettronici in formato https o, se del caso, in un altro protocollo di comunicazione sicuro, nonché alle specifiche da utilizzare nei rispettivi CCP, come pure ai mezzi alternativi di comunicazione da utilizzare in caso di guasti.

7.

A bordo di tutte le navi delle Seychelles titolari di un'autorizzazione di pesca deve essere installato un dispositivo di localizzazione delle navi (VLD) perfettamente funzionante che consenta la comunicazione automatica e continua delle loro coordinate geografiche al CCP delle Seychelles.

8.

La trasmissione è effettuata con frequenza oraria.

9.

Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sulle apparecchiature VMS utilizzate per verificare che siano pienamente compatibili con i requisiti dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

10.

Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni se e quando opportuno, includendo l'analisi pertinente di guasti o anomalie che interessano singole navi delle Seychelles. Tali situazioni sono sempre notificate dalle autorità dell'UE alle autorità competenti delle Seychelles e alla Commissione europea almeno 15 giorni prima della riunione di revisione, che si tiene in sede di commissione mista.

11.

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 8 del presente accordo.

Integrità dei dispositivi VMS

12.

Ai comandanti delle navi delle Seychelles operanti nelle acque dell'UE, e alle persone da essi autorizzate, è fatto divieto di disattivare il VLD, ostacolarne il funzionamento o manipolare i dati trasmessi al CCP delle Seychelles.

13.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati VMS registrati e trasmessi.

14.

In particolare, il comandante si accerta che:

a)

i dati non siano in alcun modo modificati;

b)

l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano in alcun modo ostruite;

c)

l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta;

d)

il dispositivo di localizzazione di una nave delle Seychelles non sia stato rimosso dal luogo in cui è stato originariamente installato;

e)

l'eventuale sostituzione del dispositivo di localizzazione di una nave delle Seychelles venga immediatamente comunicata alle autorità competenti dell'UE;

qualsiasi violazione degli obblighi summenzionati può comportare per il comandante le sanzioni previste dalla vigente legislazione dell'UE.

15.

I componenti hardware e software del sistema VMS devono essere, per quanto possibile, a prova di manomissione, ovvero non devono permettere di introdurre o estrarre posizioni false e non devono consentire la cancellazione manuale dei dati.

16.

Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite.

17.

La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 100 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.

Trasmissione dei dati VMS

18.

Ogniqualvolta una nave delle Seychelles operante nell'ambito del presente accordo entra nella zona di pesca dell'UE, il CCP delle Seychelles trasmette automaticamente, in tempo reale, i successivi rapporti di posizione al CCP dell'UE con la frequenza di cui al punto 8.

19.

I messaggi VMS comunicati sono identificati utilizzando i seguenti codici a tre lettere:

a)

«ENT», prima comunicazione di dati VMS trasmessa da ciascuna nave al suo ingresso nella zona di pesca dell'UE;

b)

«POS», ogni comunicazione di dati VMS trasmessa da ciascuna nave durante la sua permanenza nella zona di pesca dell'UE;

c)

«EXI», prima comunicazione di dati VMS trasmessa da ciascuna nave all'uscita dalla zona di pesca dell'UE.

20.

La frequenza delle trasmissioni può essere modificata sulla base di un massimo di 30 minuti quando seri elementi di prova dimostrano che la nave delle Seychelles si trova in infrazione.

a)

Tali elementi di prova devono essere comunicati dal CCP dell'UE al CCP delle Seychelles e alla Commissione europea, assieme alla richiesta di modifica della frequenza. Il CCP delle Seychelles invia automaticamente i dati al CCP dell'UE, in tempo reale, immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta.

b)

Il CCP dell'UE notifica immediatamente la conclusione della procedura di monitoraggio al CCP delle Seychelles e alla Commissione europea.

c)

Il CCP delle Seychelles e la Commissione europea vengono informati del seguito dato ad ogni procedura di ispezione basata sulla richiesta speciale di cui al presente punto.

21.

I messaggi di cui al punto 19 sono trasmessi per via elettronica nel formato https o con un altro protocollo di comunicazione sicuro, concordato in precedenza dai CCP interessati.

Malfunzionamento del sistema VMS a bordo di una nave delle Seychelles

22.

In caso di guasto tecnico o di malfunzionamento del dispositivo VLD installato a bordo di una nave delle Seychelles, il comandante della nave trasmette, con una delle modalità di comunicazione concordate di cui al punto 6, le informazioni di cui al punto 19 al CCP delle Seychelles, dal momento in cui il guasto tecnico o il malfunzionamento è stato comunicato dalle autorità competenti dell'UE.

23.

Durante il periodo di permanenza della nave delle Seychelles nella zona di pesca dell'UE deve essere trasmesso almeno un rapporto di posizione globale ogni quattro ore. Tale rapporto di posizione globale comprende le posizioni registrate su base oraria dal comandante della nave nelle quattro ore in questione, come spiegato nell'appendice 5.

24.

Il CCP delle Seychelles trasmette senza indugio tali messaggi al CCP dell'UE. In caso di dubbi o di necessità, l'autorità competente dell'UE può chiedere a una data nave delle Seychelles di trasmettere rapporti di tale posizione con cadenza oraria.

25.

Le apparecchiature difettose devono essere riparate o sostituite al termine della bordata della nave delle Seychelles. La nave in questione non può effettuare una nuova bordata finché tali apparecchiature non siano state riparate o sostituite e la nave stessa non sia stata debitamente autorizzata dall'autorità competente delle Seychelles, che comunica la propria decisione alle autorità dell'UE.

Problemi di funzionamento del CCP — mancato ricevimento dei dati VMS da parte del CCP dell'UE

26.

Quando uno dei CCP non riceve i dati VMS, ne informa immediatamente il punto di contatto dell'altro CCP e, se necessario, collabora con esso per risolvere il problema.

27.

I CCP delle Seychelles e dell'UE stabiliscono di comune accordo, prima dell'applicazione provvisoria del presente accordo, mezzi di comunicazione elettronica alternativi da utilizzare per la trasmissione dei dati VMS in caso di problemi di funzionamento di un CCP e si comunicano sollecitamente qualunque modifica in tal senso.

28.

Ogniqualvolta il CCP dell'UE comunica di non aver ricevuto i dati VMS, il CCP delle Seychelles identifica le cause del problema e adotta idonee misure ai fini della sua risoluzione. Il CCP delle Seychelles informa il CCP dell'UE in merito ai risultati della sua analisi e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dalla constatazione del mancato funzionamento.

29.

Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP delle Seychelles trasmette senza indugio i dati VMS mancanti al CCP dell'UE utilizzando i mezzi di comunicazione alternativi di cui al punto 27.

30.

L'UE ne informa i propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi delle Seychelles non siano oggetto di procedimenti di infrazione a causa del mancato ricevimento dei dati VMS da parte del CCP dell'UE dovuto a problemi di funzionamento dei sistemi del CCP.

Manutenzione di un CCP

31.

Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati VMS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Gli interventi di manutenzione non pianificati devono essere comunicati quanto prima all'altro CCP.

32.

Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati VMS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I pertinenti dati VMS vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

33.

Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati VMS sono trasmessi all'altro CCP utilizzando i mezzi di comunicazione alternativi di cui al punto 27.

34.

Le autorità dell'UE ne informano i propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi delle Seychelles non siano oggetto di procedimenti di infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati VMS dovuta alla manutenzione del CCP.


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