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Document 32014D0302

2014/302/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 maggio 2014 , che modifica la decisione 2011/166/UE recante costituzione di ERIC-SHARE

OJ L 159, 28.5.2014, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/302/oj

28.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/52


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2014

che modifica la decisione 2011/166/UE recante costituzione di ERIC-SHARE

(2014/302/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2011/166/UE della Commissione ha istituito l'Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC-SHARE) (2).

(2)

Lo statuto di ERIC-SHARE allegato alla decisione 2011/166/UE dispone il trasferimento della sede legale dai Paesi Bassi verso la Germania non appena ottenuta dalle autorità tedesche la dichiarazione necessaria a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 723/2009.

(3)

A seguito del rilascio della dichiarazione rilasciata da parte della Germania, il 21 settembre 2013 ERIC-SHARE ha presentato alla Commissione una proposta di modifica del proprio statuto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009.

(4)

Varie modifiche, compresa la modifica che tiene conto del trasferimento della sede legale in Germania, sono entrate in vigore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 723/2009.

(5)

Altre modifiche relative alla proprietà e alla diffusione dei dati di ERIC-SHARE nonché alle esenzioni fiscali in virtù del trasferimento della sede legale in Germania richiedono l'approvazione della Commissione.

(6)

Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo statuto di ERIC-SHARE allegato alla decisione 2011/166/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/166/UE della Commissione, del 17 marzo 2011, recante costituzione di ERIC-SHARE (GU L 71 del 18.3.2011, pag. 20).


ALLEGATO

Lo statuto di SHARE-ERIC è così modificato:

1)

all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   SHARE-ERIC è proprietario dell'indagine e di tutti i dati, compresi gli elementi aggiuntivi certificati da SHARE, i metadati e i paradati nonché tutti i file contenenti indirizzi e link e tutti i documenti di proprietà intellettuale derivanti dalla preparazione dell'indagine.»;

2)

all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   SHARE-ERIC assicura l'immediata diffusione all'interno della comunità scientifica dei dati raccolti, previa pulitura, imputazione e documentazione dei dati suddetti e tenendo conto della normativa internazionale e nazionale sulla riservatezza dei dati.»;

3)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le esenzioni fiscali ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (1) si applicano all'imposta sul valore aggiunto da rimborsare per beni e servizi destinati ad uso ufficiale da parte di SHARE-ERIC, di valore superiore a 25 EUR per fattura, pagati ed acquisiti tramite appalto da SHARE-ERIC. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non possono beneficiare di tali esenzioni.

Tuttavia l'applicazione del primo comma non deve falsare la concorrenza.

(1)  GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.»;"

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5.   Per i beni sottoposti ad accisa quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (2) è prevista un'esenzione dal pagamento dell'accisa a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva, a condizione che tali beni sottoposti ad accisa siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale da parte di SHARE-ERIC e siano pagati ed acquisiti tramite appalto dallo stesso.

Non è concessa nessuna esenzione dal pagamento dell'accisa per i beni sottoposti ad accisa destinati a un uso personale da parte del personale di SHARE-ERIC o di terzi.

6.   Le accise pagate sui prodotti energetici e sull'elettricità quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE possono essere rimborsate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 12, paragrafo 2, della stessa direttiva, a condizione che tali prodotti energetici e l'elettricità siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale da parte di SHARE-ERIC e siano pagati ed acquisiti tramite appalto dallo stesso e che l'importo dell'accisa superi un totale di 25 EUR per fattura.

Non è concessa nessuna esenzione dal pagamento dell'accisa per i prodotti energetici e l'elettricità destinati a un uso personale da parte del personale di SHARE-ERIC o di terzi.

(2)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.»"



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