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Document 32014D0215

Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina

OJ L 111, 15.4.2014, p. 85–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/215/oj

15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/85


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina

(2014/215/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra l'Unione europea e l'Ucraina si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV) e del partenariato orientale. L'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione e l'Ucraina è entrato in vigore il 1o marzo 1998. Il dialogo politico e la cooperazione economica bilaterali sono stati ulteriormente sviluppati nell'ambito dell'agenda di associazione UE-Ucraina adottata il 23 novembre 2009. Nel 2007-2011 è stato negoziato un nuovo accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea per l'energia atomica e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (l'«accordo di associazione») comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), che è stato siglato nel 2012. Il 21 novembre 2013 il Consiglio dei ministri dell'Ucraina ha deciso di sospendere la firma dell'accordo di associazione. Tuttavia, dalle dimissioni del governo nel febbraio 2014, l'attuale governo ucraino si è detto disposto a firmare l'accordo di associazione nel prossimo futuro. Nella dichiarazione sull'Ucraina del 6 marzo 2014, il Consiglio europeo si è impegnato a firmare rapidamente tutti i capitoli politici dell'accordo di associazione e ad adottare misure unilaterali che consentano all'Ucraina di beneficiare considerevolmente della DCFTA.

La relativa proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è stata adottata dalla Commissione l'11 marzo 2014.

(2)

L'attuale crisi politica ha effetti devastanti sulla già precaria stabilità economica e finanziaria dell'Ucraina. La bilancia dei pagamenti e la posizione di bilancio del paese sono estremamente deboli e in rapido peggioramento e l'economia sta ripiombando nella recessione. La situazione sarà ulteriormente aggravata dall'interruzione de facto dell'assistenza fornita dalla Russia nell'ambito del pacchetto di 15 miliardi di USD e dal fatto che, a partire dall'aprile 2014, la società Gazprom non applicherà più la riduzione sui prezzi del gas, concessi in precedenza. Questo comporta per l'Ucraina un serio rischio di inadempimento (default) nel prossimo futuro.

(3)

Dopo le dimissioni del precedente governo, il 22 e il 27 febbraio 2014 il Parlamento ucraino ha nominato, rispettivamente, un nuovo presidente ad interim e un nuovo governo. Il ritorno alla Costituzione ucraina del 2004 e l'annuncio delle elezioni presidenziali per il 25 maggio 2014 non sono bastati a riportare la stabilità politica in Ucraina, poiché la sovranità e l'integrità territoriale del paese sono state recentemente violate dalla Federazione russa.

(4)

Di conseguenza, l'Ucraina ha urgentemente bisogno dell'assistenza finanziaria dei creditori e dei donatori internazionali. Visto che, se la decisione fosse adottata dal Parlamento e dal Consiglio a norma dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) secondo la procedura legislativa ordinaria, sarebbe impossibile erogare rapidamente la prima rata dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione all'Ucraina («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») nel primo semestre del 2014 e, pertanto, coprire il fabbisogno finanziario urgente dell'Ucraina. Si giustifica pertanto l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in base a una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 213 del TFUE.

(5)

Il carattere urgente dell'assistenza è legato alla necessità immediata per l'Ucraina di ottenere fondi a integrazione di quelli che saranno forniti da altre istituzioni finanziarie internazionali e da altri donatori bilaterali e dell'assistenza macrofinanziaria prevista dalla decisione 2002/639/CE del Consiglio (1) e dalla decisione n. 646/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(6)

L'attuale crisi ucraina giustifica il ricorso, in via eccezionale, alla procedura d'urgenza a norma dell'articolo 213 del TFUE. La decisione di fornire assistenza macrofinanziaria all'Ucraina non pregiudica altre future operazioni di assistenza macrofinanziaria.

(7)

Dopo le dimissioni del governo ucraino, l'Unione ha espresso in più occasioni il proprio impegno ad aiutare il nuovo governo ucraino a stabilizzare la situazione e a proseguire sulla via delle riforme. L'UE si è inoltre dichiarata pronta a sostenere pienamente gli sforzi della comunità internazionale e delle istituzioni finanziarie internazionali, specialmente il Fondo monetario internazionale (FMI), relativamente a un pacchetto di assistenza internazionale concepito per far fronte alle esigenze urgenti dell'Ucraina, condizionato al chiaro impegno dell'Ucraina a realizzare riforme. Il sostegno finanziario dell'Unione a favore dell'Ucraina è coerente con la politica dell'UE definita nell'ambito della PEV e del partenariato orientale.

(8)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti.

(9)

Le autorità ucraine e l'FMI dovrebbero concordare prossimamente un programma economico che sarà sostenuto da un accordo di finanziamento con l'FMI.

(10)

Il 5 marzo 2014, in considerazione del forte deterioramento della bilancia dei pagamenti dell'Ucraina, la Commissione ha annunciato un pacchetto di sostegno comprendente l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione proposta. Tale pacchetto, che è stato approvato dal Consiglio europeo straordinario del 6 marzo 2014, prevede un'assistenza finanziaria pari a 11 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020 comprendente fino a 1,565 miliardi di EUR sotto forma di sovvenzioni mobilitati nello stesso periodo nell'ambito dello strumento europeo di vicinato, del Fondo d'investimento per la politica di vicinato, dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e della linea del bilancio UE per la politica estera e di sicurezza comune.

L'assistenza macrofinanziaria prevista dalla decisione 2002/639/CE e dalla decisione n. 646/2010/UE può essere erogata non appena istituito il programma dell'FMI.

(11)

In quanto paese interessato dalla PEV, l'Ucraina dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(12)

Poiché si prevede che, a causa del forte aumento, il fabbisogno di finanziamenti esterni dell'Ucraina sia di gran lunga superiore alle risorse che saranno fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, si ritiene che, nelle circostanze eccezionali attuali, la concessione di un'assistenza macrofinanziaria urgente da parte dell'Unione sia la risposta appropriata alla richiesta dell'Ucraina di sostenere la stabilizzazione finanziaria del paese. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

(13)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dell'Ucraina, in modo da favorire lo sviluppo economico e sociale del paese.

(14)

L'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una stima preliminare del fabbisogno di finanziamento esterno residuo dell'Ucraina e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse fornite dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.

(15)

La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottati nei vari settori dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione pertinenti.

(16)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti dell'Ucraina. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

(17)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno dell'Ucraina nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(18)

È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e il risanamento di bilancio. Sia il soddisfacimento delle precondizioni che il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione.

(19)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria da questa fornita, l'Ucraina dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre, è opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

(20)

L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio.

(21)

Gli importi delle prestazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(22)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(23)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1 miliardo di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e le riforme del paese (l'«assistenza macrofinanziaria dell'Unione»). L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno urgente di sostegno alla bilancia dei pagamenti dell'Ucraina individuato nel programma economico governativo finanziato dall'FMI.

2.   L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato all'Ucraina sotto forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli all'Ucraina. La durata massima dei prestiti è di quindici anni.

3.   L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e l'Ucraina e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell'agenda di associazione UE-Ucraina concordata nell'ambito della PEV.

4.   La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le relative erogazioni, e fornisce i documenti pertinenti a dette istituzioni a tempo debito.

5.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di un anno a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione. Il periodo di disponibilità può essere prorogato con decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

6.   Qualora il fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.

Articolo 2

La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.

La Commissione monitora il rispetto di tale precondizione durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

Il presente articolo si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (4).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità ucraine, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali sarà subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo di intesa comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento.

Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo di intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dall'Ucraina con il sostegno dell'FMI.

2.   Dette condizioni mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.

3.   Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità ucraine.

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte, accertandosi anche che le politiche economiche dell'Ucraina siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in una o due rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo di intesa. Se le circostanze, eccezionalmente, lo richiedono, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione può essere messa a disposizione in un'unica rata

2.   Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (5).

3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la precondizione di cui all'articolo 2;

b)

un bilancio costantemente soddisfacente dell'attuazione di un programma di politica che preveda misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI;

c)

l'attuazione, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo di intesa.

Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o cancellazione.

5.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale dell'Ucraina.

6.   L'erogazione inizia subito dopo l'istituzione del programma dell'FMI.

Articolo 5

1.   L'assunzione e l'erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono e qualora l'Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie affinché nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato, che deve essere accompagnata da una clausola corrispondente nelle condizioni per le operazioni di assunzione di prestiti.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e l'Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione all'assunzione e all'erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico dell'Ucraina.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (7).

2.   L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.

3.   Il protocollo di intesa e l'accordo di prestito da concludere con le autorità ucraine contengono disposizioni:

a)

che assicurano che l'Ucraina verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (8), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (9) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

c)

che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti, a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;

d)

che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative;

e)

che garantiscono che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, l'Ucraina è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

4.   Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione monitora, per mezzo di valutazioni operative, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Ucraina che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive dell'Ucraina, nonché i progressi registrati nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo di intesa, i risultati economici e di bilancio dell'Ucraina e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 5, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

(2)  Decisione n. 646/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(5)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(9)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


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