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Document 32014R0380

Regolamento (UE) n. 380/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

OJ L 111, 15.4.2014, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/380/oj

15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/29


REGOLAMENTO (UE) N. 380/2014 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (2) ha istituito determinate misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio (3) (sostituita dalla decisione 2010/638/PESC). Tali misure comprendevano un divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria e altri servizi pertinenti a materiale militare, nonché un embargo alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna.

(2)

Il 14 arpile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/213/PESC (4), che modifica la decisione 2010/638/PESC, revocando l'embargo sulle armi e l'embargo sulle attrezzature che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.

(3)

Alcuni aspetti della revoca di tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;

2)

gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono soppressi;

3)

l'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

Il divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;

4)

l'allegato I è soppresso;

5)

l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26).

(3)  Posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio, del 27 ottobre 2009, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7).

(4)  Decisione 2014/213/PESC, del Consiglio, del 14 aprile 2014, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (Cfr. pag. 83 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu»


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