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Document 32014R0252

Regolamento (UE) n. 252/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione e i poteri delegati da conferire alla Commissione

OJ L 84, 20.3.2014, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2015; abrogato da 32015R0754

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/252/oj

20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/35


REGOLAMENTO (UE) N. 252/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione e i poteri delegati da conferire alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio (2) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di tale regolamento.

(2)

Per effetto dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) le competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 774/94.

(3)

Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 774/94, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adozione di modifiche del suddetto regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale vengano adeguati, in particolare da una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(4)

Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 774/94 con riguardo alle norme necessarie alla gestione dei regimi contingentali di cui al suddetto regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 774/94,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 774/94 è così modificato:

1)

gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per la gestione dei regimi contingentali di cui al presente regolamento e, se del caso:

a)

le disposizioni atte a garantire la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

b)

le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a); e

c)

le disposizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli d’importazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 2.

Articolo 8

Per rispettare gli impegni internazionali e qualora i volumi e le altre condizioni dei regimi contingentali di cui al presente regolamento siano adeguati dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dal Consiglio, in particolare a seguito di una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis riguardo alle conseguenti modifiche del presente regolamento.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 febbraio 2014.

(2)  Regolamento (EC) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (GU L 91 dell’8.4.1994, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).».


Dichiarazione della Commissione sulla codificazione

L’adozione del presente regolamento comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l’adozione del regolamento e al più tardi entro il 30 settembre 2014.


Dichiarazione della Commissione sugli atti delegati

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l’impegno assunto al punto 15 dell’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.


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