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Document 32014R0037

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014 , che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure

OJ L 18, 21.1.2014, p. 1–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/37(1)/oj

21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/1


REGOLAMENTO (UE) N. 37/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2014

che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Una serie di regolamenti di base in materia di politica commerciale comune prevede che gli atti di esecuzione della politica commerciale comune siano adottati dal Consiglio mediante le procedure stabilite dai vari atti giuridici interessati oppure dalla Commissione secondo procedure specifiche e sotto il controllo del Consiglio. A tali procedure non si applica la decisione 1999/468/CE del Consiglio (2).

(2)

È opportuno modificare tali regolamenti di base al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona. Se del caso, ciò comporterà l'attribuzione di competenze delegate alla Commissione e l'applicazione di alcune procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i seguenti regolamenti:

regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio (4),

regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio (5),

regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio (6),

regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (7),

regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio (8),

regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio (9),

regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio (10),

regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio (11),

regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio (12),

regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio (13),

regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio (14),

regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (15),

regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio (16),

regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (17),

regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio (18),

regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (19),

regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio (20),

regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (21),

regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (22),

regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio (23),

regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio (24),

regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (25).

(4)

Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento non incida sulle procedure di adozione di misure avviate ma non concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento sono modificati conformemente all'allegato medesimo.

Articolo 2

I riferimenti alle disposizioni dei regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento si intendono fatti a tali disposizioni come modificate dal presente regolamento.

I riferimenti alle precedenti denominazioni dei comitati si intendono fatti alle nuove denominazioni dei comitati stabilite dal presente regolamento.

In tutti i regolamenti elencati nell'allegato:

a)

ogni riferimento ai termini "Comunità europea", "Comunità" o "Comunità europee" deve essere inteso come un riferimento a "Unione europea" o a "Unione";

b)

ogni riferimento ai termini "mercato comune" deve essere inteso come un riferimento al "mercato interno";

c)

ogni riferimento ai termini "comitato di cui all'articolo 113" o "comitato di cui all'articolo 133" deve essere inteso come un riferimento al "comitato di cui all'articolo 207";

d)

ogni riferimento ai termini "articolo 113 del trattato" o "articolo 133 del trattato" deve essere inteso come un riferimento all'"articolo 207 del trattato".

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in itinere relative all'adozione di misure previste dai regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima della medesima data:

a)

la Commissione abbia adottato un atto,

b)

sia prescritta la consultazione a norma dei regolamenti elencati nell'allegato e tale consultazione sia stata avviata, oppure

c)

sia prescritta una proposta a norma di uno dei regolamenti elencati nell'allegato e la Commissione abbia adottato tale proposta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 gennaio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 (GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 126) e posizione del Consiglio in prima lettura del 15 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 301 del 31.12.1972, pag. 162).

(6)  Regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 171 del 27.6.1973, pag. 103).

(7)  Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71).

(8)  Regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 21).

(9)  Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10).

(11)  Regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16).

(12)  Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 65 dell 8.3.2003, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8).

(14)  Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania (GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

(22)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(23)  Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1).

(25)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).


ALLEGATO

ELENCO DEI REGOLAMENTI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE, MODIFICATI NELL'ADEGUAMENTO DELL'ARTICOLO 290 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA O DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 182/2011

1.   Regolamento (CEE) n. 2841/72

Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 2841/72, l'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'accordo richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia. Tali misure dovrebbero essere adottate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove, in casi debitamente giustificati connessi alle situazioni di cui agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo o nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, imperativi motivi di urgenza lo richiedano.

Pertanto il regolamento (CEE) n. 2841/72 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, qui di seguito denominato accordo, in merito alle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove necessario, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida di adire il Comitato misto in merito a una questione.".

2)

all'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.".

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1.   Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo.

2.   Quando l'azione della Commissione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia su tale domanda entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione.".

4)

l'articolo 5 è soppresso.

5)

Sono aggiunti gli articoli seguenti:

"Articolo 7

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 8

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentate al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3).

2.   Regolamento (CEE) n. 2843/72

Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 2843/72, l'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'accordo richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia. Tali misure dovrebbero essere adottate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove, in casi debitamente giustificati connessi alle situazioni di cui agli articoli 25, 25 bis e 27 dell'accordo o nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, imperativi motivi di urgenza lo richiedano.

Pertanto il regolamento (CEE) n. 2843/72 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

La Commissione può decidere di adire il comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, qui di seguito denominato accordo, in merito alle misure di cui agli articoli 23, 25, 25 bis e 27 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida di adire il Comitato misto in merito a una questione.".

2)

all'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del presente regolamento.".

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1.   Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 25, 25 bis e 27 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, le misure di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera e).

2.   Quando l'azione della Commissione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia su tale domanda entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione.".

4)

l'articolo 5 è soppresso.

5)

Sono aggiunti gli articoli seguenti:

"Articolo 7

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (4). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 8

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentate al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (6).

3.   Regolamento (CEE) n. 1692/73

Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 1692/73, l'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'accordo richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia. Tali misure dovrebbero essere adottate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove, in casi debitamente giustificati connessi alle situazioni di cui agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo o nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, imperativi motivi di urgenza lo richiedano.

Pertanto il regolamento (CEE) n. 1692/73 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

La Commissione può decidere di adire il comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, qui di seguito denominato accordo, in merito all'adozione delle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida di adire il comitato misto in merito a una questione.".

2)

all'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.".

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1.   Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento o, in casi di urgenza, all'articolo 7, paragrafo 3, le misure conservative ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera e).

2.   Quando l'azione della Commissione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia su tale domanda entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione.".

4)

l'articolo 5 è soppresso.

5)

Sono aggiunti gli articoli seguenti:

"Articolo 7

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 8

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (9).

4.   Regolamento (CE) n. 3286/94

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 3286/94, l'attuazione delle procedure d'esame previste da detto regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di decisioni sullo svolgimento di tali procedure d'esame e di misure derivanti dalla stessa. Tali misure dovrebbero essere adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Per sospendere gli esami in corso, dati gli effetti che tali misure hanno e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tenuti informati degli sviluppi in virtù del presente regolamento, così da poter prendere in considerazione le loro implicazioni politiche più ampie.

Inoltre, nei casi in cui un accordo con un paese terzo appare lo strumento più indicato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo al commercio, occorre svolgere negoziati a tal fine in conformità delle procedure stabilite nell'articolo 207 del trattato.

Pertanto il regolamento (CE) n. 3286/94 è così modificato:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Quando si constata che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il denunciante ne viene informato.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta.".

2)

all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Quando si constata che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, lo Stato membro in questione ne viene informato.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta.".

3)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Procedura di comitato

1.

a)

La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi, in appresso denominato "comitato". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

b)

Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente lettera, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

c)

Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente lettera, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   La Commissione trasmette anche al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, per consentire loro di esaminare eventuali implicazioni più ampie per la politica commerciale comune.

4)

all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Se la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame e che ciò sia necessario nell'interesse dell'Unione, la Commissione:

a)

annuncia l'apertura di una procedura d'esame nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nell'annuncio si indicano il prodotto o servizio e i paesi interessati, si riassumono le informazioni ricevute, si precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; si stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione, conformemente al paragrafo 5;

b)

informa ufficialmente i rappresentanti del paese o dei paesi oggetto della procedura, con i quali, se necessario, possono tenersi consultazioni;

c)

effettua l'esame a livello di Unione, in collaborazione con gli Stati membri.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida che la denuncia fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta.".

5)

all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"2.

a)

La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro funzionari, sono tenuti a non divulgare, salvo autorizzazione espressa di chi le ha fornite, le informazioni di carattere riservato ricevute in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una parte di una procedura d'esame.".

6)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Chiusura e sospensione del procedimento

1.   Qualora dalla procedura d'esame condotta conformemente all'articolo 8 risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse dell'Unione, la chiusura del procedimento è decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

2.

a)

Qualora, al termine di una procedura d'esame condotta conformemente all'articolo 8, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un'azione dell'Unione, la sospensione del procedimento può essere inoltre decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

b)

La Commissione controlla l'applicazione di dette misure, se del caso basandosi su informazioni periodiche che essa può richiedere ai paesi terzi interessati e verificare per quanto necessario.

c)

Quando le misure del paese terzo o dei paesi terzi interessati siano state annullate o sospese o non siano state correttamente applicate, oppure la Commissione abbia motivi per crederlo o infine quando non sia stata soddisfatta una richiesta di informazioni fatta dalla Commissione come previsto alla lettera b), la Commissione ne informa gli Stati membri e, ove risulti necessario e giustificato in base all'esito dell'inchiesta e agli elementi nuovi disponibili, saranno adottate misure conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

3.   Qualora, dopo una procedura d'esame condotta conformemente all'articolo 8, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il o i paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell'Unione e del o dei paesi terzi interessati, la procedura viene sospesa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, e i negoziati sono condotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 207 del trattato.".

7)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Procedure decisionali

1.   Quando l'Unione, a seguito di una denuncia ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 4, o di un ricorso ai sensi dell'articolo 6, segue procedure internazionali formali di consultazione o di risoluzione delle controversie, le decisioni relative all'inizio, allo svolgimento o alla conclusione di tali procedure sono prese dalla Commissione.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida di avviare, condurre o concludere procedure internazionali formali di consultazione o di risoluzione delle controversie.

2.   Qualora l'Unione, avendo operato conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, debba decidere in merito a misure di politica commerciale da adottare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) o dell'articolo 12 del presente regolamento, essa delibera senza indugio a norma dell'articolo 207 del trattato e, se del caso, secondo le procedure applicabili.".

8)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 13 bis

Relazione

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentate al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (11).

9)

l'articolo 14 è soppresso.

5.   Regolamento (CE) n. 385/96

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 385/96, l'esecuzione delle procedure previste da tale regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure necessarie alla sua attuazione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 385/96 è così modificato:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11.   Salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, se alla Commissione risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, essa inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la denuncia oppure, se l'inchiesta è stata aperta ai sensi del paragrafo 8, entro sei mesi a decorrere dal momento in cui le parti interessate sono state informate o avrebbero dovuto essere informate della vendita della nave e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione.

La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di iniziare tale procedimento.".

2)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Qualora non si ritengano necessarie misure, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di prezzi pregiudizievoli e di un conseguente pregiudizio, la Commissione impone al costruttore navale il pagamento di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'ammontare dei diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli deve essere pari al margine di prezzo pregiudizievole accertato. Dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione prende i provvedimenti necessari per l'esecuzione della propria decisione, in particolare per la riscossione dell'importo dovuto.".

3)

all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"L'inchiesta può essere chiusa senza l'imposizione di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli se il costruttore navale annulla definitivamente e incondizionatamente la vendita della nave a prezzi pregiudizievoli oppure si conforma alla misura alternativa equivalente accettata dalla Commissione.".

4)

all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Qualora un costruttore interessato non versi i diritti dovuti a norma dell'articolo 7, la Commissione può istituire contromisure, in forma di rifiuto di diritti di carico e scarico, nei confronti delle navi costruite dal costruttore navale in questione.

La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che si verifichino le condizioni per le contromisure di cui al primo comma.".

5)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (12). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

6)

all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.".

7)

all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Le informazioni sono comunicate per iscritto. La comunicazione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.".

8)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 14 bis

Relazione

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentate al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009.".

6.   Regolamento (CE) n. 2271/96

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 2271/96 è opportuno che per modificarne l'allegato la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione di tale regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'inserimento o alla soppressione di atti normativi negli allegati di tale regolamento. È di particolare importanza che la durante i lavori preparatori Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96 richiede condizioni uniformi per la definizione di criteri intesi ad autorizzare le persone a conformarsi integralmente o in parte a eventuali prescrizioni o divieti, tra cui le ingiunzioni di tribunali stranieri, nei casi in cui la loro inosservanza pregiudicherebbe gravemente i loro interessi o quelli dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 2271/96 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 11 bis per aggiungere all'allegato del presente regolamento atti normativi, regolamenti o altri strumenti legislativi di paesi terzi che hanno applicazione extraterritoriale e hanno effetti negativi sugli interessi dell'Unione e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e per sopprimere atti normativi, regolamenti o altri strumenti legislativi quando non hanno più tali effetti.".

2)

All'articolo 7, la lettera c) è soppressa.

3)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1.   Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettera b), la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4)

È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

7.   Regolamento (CE) n. 1515/2001

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1515/2001, la sua attuazione richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure a seguito di una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni. Tali misure dovrebbero essere adottate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011.

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per la sospensione delle misure per un periodo di tempo limitato, dati gli effetti di tali misure.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1515/2001 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1.   Ogniqualvolta l'organo di conciliazione dell'OMC ("DSB") adotta una relazione riguardante una misura dell'Unione adottata in forza del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (15), del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (16) o del presente regolamento ("misura contestata"), la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda di quale ritenga più appropriato, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3:

a)

abrogare o modificare la misura contestata o

b)

adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata date le circostanze per rendere l'Unione conforme alle raccomandazioni e decisioni contenute nella relazione.

2.   Ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alle parti interessate di fornire tutte le informazioni necessarie per poter completare quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura contestata.

3.   Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima dell'adozione o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito di avviare un riesame.

4.   Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2.

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1.   La Commissione può inoltre, qualora lo ritenga opportuno, adottare qualsiasi provvedimento previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB in merito a una misura non contestata.

2.   Ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alle parti interessate di fornire tutte le informazioni necessarie per poter completare quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura non contestata.

3.   Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima dell'adozione o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito di avviare un riesame.

4.   Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2.".

3)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 3 bis

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 3 ter

Relazione

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009.".

8.   Regolamento (CE) n. 153/2002

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 153/2002, l'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'accordo interinale di stabilizzazione e di associazione richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia e altre misure. Tali misure dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Pertanto il regolamento (CE) n. 153/2002 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Concessioni per i prodotti di "baby-beef"

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti "baby-beef", vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 4, del presente regolamento.".

2)

l'articolo 3 è soppresso.

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Ulteriori concessioni

Qualora, in applicazione dell'articolo 29 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'articolo 16 dell'accordo interinale, vengano accordate ulteriori concessioni per i prodotti della pesca entro i limiti di contingenti tariffari, le norme dettagliate per l'attuazione di tali contingenti tariffari vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 4, del presente regolamento.".

4)

l'articolo 5 è soppresso.

5)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 4.".

6)

l'articolo 7 bis è così modificato:

a)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

b)

al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire a un accordo, la Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 4 del presente regolamento, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.";

c)

i paragrafi 7, 8 e 9 sono soppressi;

d)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10.   Le consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione e, successivamente, del comitato di stabilizzazione e di associazione si considerano comunque concluse dopo 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 5.".

7)

l'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 7 ter

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 4, del presente regolamento o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.".

8)

all'articolo 7 sexies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Nel caso di una pratica che può giustificare l'applicazione, da parte dell'Unione, delle misure di cui all'articolo 33 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 69 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione, previo esame del caso, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decide se tale pratica è compatibile con l'accordo. Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 4, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (18), quando queste misure sono adottate secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure sono adottate unicamente se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 69, paragrafo 5, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

9)

l'articolo 7 septies è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 4, del presente regolamento.";

b)

i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.

10)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 7 septies bis

Procedura di comitato

1.   Ai fini dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (19). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

2.   Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 184 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Ai fini degli articoli 7 bis, 7 ter, 7 sexies e 7 septies, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (22). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

9.   Regolamento (CE) n. 427/2003

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 427/2003 è opportuno che per modificarne l'allegato I di tale regolamento la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 427/2003, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Inoltre, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

È opportuno che la procedura consultiva sia utilizzata per l’adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all’adozione delle misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 427/2003 è così modificato:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Se risulta che esistono sufficienti elementi di prova che giustificano l'apertura di un procedimento e se le consultazioni di cui al paragrafo 3 non hanno condotto a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di iniziare tale procedimento.".

2)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Le misure di salvaguardia provvisorie sono applicate in circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile, dopo che sia stato determinato in via preliminare che le importazioni hanno provocato o rischiano di provocare una perturbazione del mercato per l'industria dell'Unione e se è necessario intervenire nell'interesse dell'Unione. La Commissione adotta tali misure provvisorie secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2. In casi di urgenza si applica l'articolo 15, paragrafo 4.";

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

3)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Chiusura del procedimento senza istituzione di misure

Se le misure di salvaguardia bilaterali risultano superflue, l'inchiesta o il procedimento vengono chiusi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.".

4)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.   Quando dai fatti appurati emerge che sussistono le condizioni fissate agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno, e che è necessario intervenire nell'interesse dell'Unione conformemente all'articolo 19, la Commissione chiede consultazioni con il governo cinese con l'intento di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

2.   Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non conducono a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, può essere istituita in via definitiva una misura di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3. In casi di urgenza si applica l'articolo 15, paragrafo 5.";

b)

i paragrafi da 3 a 6 sono soppressi.

5)

all' articolo 12, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3.   Nel periodo in cui una misura di salvaguardia è in vigore, la Commissione può, a richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa, esaminare gli effetti della misura in questione e valutare se la sua applicazione sia ancora necessaria.

Se la Commissione ritiene che l'applicazione della misura sia ancora necessaria, ne informa gli Stati membri.

4.   La Commissione, se ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di salvaguardia, abroga o modifica la misura in questione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.".

6)

all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.".

7)

sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 14 bis

Attribuzione di competenze

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter del presente regolamento riguardo modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio (23), al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC.

Articolo 14 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 22, paragrafo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

8)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (24). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

9)

all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni a norma dell'articolo 12 o alle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono rivelati al pubblico o a un'altra parte interessata dal procedimento, salvo diversa disposizione del presente regolamento.".

10)

all'articolo 18, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.".

11)

all'articolo 19, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5.   La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato nell'ambito del progetto di misura presentato a norma dell'articolo 9 del presente regolamento. Le opinioni espresse in tale comitato dovrebbero essere prese in considerazione dalla Commissione alle condizioni previste nel regolamento (UE) n. 182/2011.

6.   Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente adottate le decisioni definitive. Tali informazioni sono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione.".

12)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 19 bis

Relazione

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (26).

13)

all'articolo 22, il paragrafo 3 è soppresso.

10.   Regolamento (CE) n. 452/2003

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 452/2003, al fine di garantire condizioni uniformi per la sua attuazione, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 452/2003 è così modificato:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, può adottare, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, quelle fra le seguenti misure che ritiene appropriate:".

2)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 bis

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (27). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (28).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

11.   Regolamento (CE) n. 673/2005

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 673/2005, il potere di abrogarlo è attribuito al Consiglio. Tale potere deve essere soppresso e, ai fini dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 673/2005, si dovrebbe applicare l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Pertanto, l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 673/2005 è soppresso.

12.   Regolamento (CE) n. 1236/2005

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1236/2005, è opportuno che per modificarne gli allegati la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1236/2005, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I, II, III, IV e V del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1236/2005 è così modificato:

1)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per modificare gli allegati I, II, III, IV e V. I dati relativi alle autorità competenti nell'allegato I degli Stati membri sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.".

2)

l'articolo 15 è soppresso.

3)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

4)

l'articolo 16 è soppresso.

13.   Regolamento (CE) n. 1616/2006

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1616/2006, l'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia e altre misure. Tali misure dovrebbero essere adottate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011.

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1616/2006 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, del presente regolamento.".

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e che si sono resi necessari in seguito a modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Repubblica di Albania vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, del presente regolamento.".

3)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Laddove l'Unione dovesse adottare una misura di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA.".

4)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Clausola di penuria

Laddove l'Unione dovesse adottare una misura di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, tale misura è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, del presente regolamento.".

5)

all'articolo 7, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:

"La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3 o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 4.".

6)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3 o, in casi di urgenza, all'articolo 8 bis, paragrafo 4.".

7)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 8 bis

Procedura di comitato

1.   Ai fini degli articoli 2, 4 e 11, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 184 del regolamento (CEE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

2.   Ai fini degli articoli 5, 6, 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (31). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

8)

all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43, paragrafo 4, dell'ASA.".

9)

l'articolo 12 è soppresso.

14.   Regolamento (CE) n. 1528/2007

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1528/2007, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per la sua esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Per sospendere il trattamento, data la natura di tali sospensioni, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Essa dovrebbe essere usata anche per l'adozione di misure di vigilanza e misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti di tali misure. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così modificato:

1)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3.   Se la Commissione ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il pertinente trattamento può essere sospeso secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 4, purché la Commissione abbia:";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Il periodo di sospensione di cui al presente articolo è limitato al periodo necessario per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. È di durata non superiore a sei mesi, tuttavia tale periodo può essere rinnovato. Al termine del periodo la Commissione decide di porre termine alla sospensione o di prorogarla, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 4.";

c)

al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La decisione di sospendere il pertinente trattamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 4.".

2)

all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono determinate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 5.".

3)

all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Le modalità dettagliate di distribuzione per regione e di applicazione dei contingenti tariffari di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 5.".

4)

all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   La Commissione adotta le modalità dettagliate della distribuzione delle quantità di cui al paragrafo 1 per la gestione del sistema di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo, nonché le decisioni di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 5.".

5)

all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   La Commissione adotta le modalità dettagliate di gestione di questo sistema e le decisioni di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 5.".

6)

all'articolo 14 i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3.   Se risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il procedimento è aperto entro un mese dalla data di ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro.

La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi delle informazioni normalmente entro 21 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite alla Commissione.

4.   Se la Commissione ritiene che sussistano le circostanze di cui all'articolo 12, notifica immediatamente alla regione o agli Stati elencati nell'allegato I interessati la sua intenzione di avviare un'inchiesta. La notifica può essere corredata di un invito per consultazioni allo scopo di chiarire la situazione e arrivare a una soluzione reciprocamente soddisfacente.".

7)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.   Le misure provvisorie di salvaguardia sono applicate in circostanze critiche laddove un ritardo causerebbe un danno difficile da risarcire, conformemente a una previa determinazione che sussistono se del caso le circostanze di cui all'articolo 12. Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 4, o, in casi di urgenza, all'articolo 21, paragrafo 6.

2.   In considerazione della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche e della loro vulnerabilità nel caso di un aumento improvviso delle importazioni, misure di salvaguardia provvisorie sono applicate nei procedimenti che le riguardano, previo accertamento dell’aumento delle importazioni. Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 4, o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 6.".

b)

il paragrafo 4 è soppresso.

8)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Chiusura dell'inchiesta e del procedimento senza adozione di misure

Se le misure di salvaguardia bilaterali sono ritenute inutili, l'inchiesta e il procedimento sono chiusi secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 5.".

9)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non permettono di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro i trenta giorni seguenti la notifica alla regione o allo Stato interessati, la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive è presa dalla Commissione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 5, entro i venti giorni lavorativi seguenti il termine del periodo di consultazione.".

b)

i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

10)

all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 4.".

11)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Procedura di comitato

1.   Ai fini degli articoli 16, 17, 18 e 20 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (32). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).

2.   Ai fini degli articoli 4 e 5, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 184 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (34). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Ai fini degli articoli 6, 7 e 9, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (35). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

6.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

12)

l'articolo 24 è soppresso.

13)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 24 ter

Relazione

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (36).

15.   Regolamento (CE) n. 140/2008

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 140/2008, l'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia e altre misure. Tali misure dovrebbero essere adottate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011.

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Pertanto il regolamento (CE) n. 140/2008 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 29 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.".

2)

gli articoli 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento che sono necessari in seguito alle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Repubblica di Montenegro vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA, quest'ultima viene adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA.

Articolo 6

Clausola di penuria

Laddove l'Unione dovesse adottare una misura di cui all'articolo 27 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 42 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, del presente regolamento.".

3)

all'articolo 7, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:

"La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 4.".

4)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 4.".

5)

È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 8 bis

Procedura di comitato

1.   Ai fini dell'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 184 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (37). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (38).

2.   Ai fini degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (39). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

6)

All'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 46, paragrafo 4, dell'ASA.".

7)

L'articolo 12 è soppresso.

16.   Regolamento (CE) n. 55/2008

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 55/2008, al fine di garantire condizioni uniformi per la sua attuazione, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.

Pertanto il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, qualora le importazioni di prodotti agricoli provochino serie perturbazioni dei mercati dell'Unione e dei loro meccanismi di regolazione, la Commissione può adottare i provvedimenti appropriati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5.".

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari

Le norme dettagliate per l'applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti delle voci da 0401 a 0406 vengono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5.".

3)

l'articolo 8 è soppresso.

4)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti prove di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldova nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, o nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, oppure nel rispettare qualsiasi altra condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tale istituzione ha la facoltà di adottare, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5, provvedimenti di sospensione totale o parziale dei regimi preferenziali di cui al presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione di:";

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5.".

5)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Qualora un prodotto originario della Moldova sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore di prodotti simili o direttamente concorrenti dell'Unione, per detto prodotto i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5.";

b)

i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5.   L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4.

6.   La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione.

7.   Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione può applicare le misure preventive strettamente necessarie, secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6.".

6)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 bis

Procedura di comitato

1.   Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (40). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (41).

2.   Ai fini dell'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (42). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Ai fini dell'articolo 10 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 184 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (43). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

6.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

7)

all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Qualora la Moldova non ottemperi alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2, per i summenzionati capitoli 17, 18, 19 e 21, ovvero qualora le importazioni di prodotti contemplati da tali capitoli che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione della Moldova, si adottano misure appropriate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5.".

17.   Regolamento (CE) n. 594/2008

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 594/2008, l'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia e altre misure. Tali misure dovrebbero essere adottate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011.

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 594/2008 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 13 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.".

2)

gli articoli 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento che si sono necessari in seguito alle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Bosnia-Erzegovina vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, detta misura è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.

Articolo 6

Clausola di penuria

Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 40 dell'ASA, tale misura è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, del presente regolamento.".

3)

all'articolo 7, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:

"La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3 o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 4.".

4)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3 o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 4.".

5)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 8 bis

Procedura di comitato

1.   Ai fini degli articoli 2, 4 e 11 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 184 del regolamento (CEE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (44). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (45).

2.   Ai fini degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (46). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

6)

all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 44, paragrafo 4, dell'ASA.".

7)

l'articolo 12 è soppresso.

18.   Regolamento (CE) n. 597/2009

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 597/2009, la sua attuazione richiede condizioni uniformi per l'adozione di dazi provvisori e definitivi e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure definitive. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'accettazione degli impegni, l'apertura e la non apertura di riesami in previsione della scadenza, la sospensione delle misure, la proroga della sospensione delle misure e il ripristino delle misure, dato l'effetto di tali misure rispetto alle misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 597/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 10, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8.   Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall’industria dell'Unione, o per suo conto, l’inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di iniziare tale inchiesta.".

2)

all'articolo 10, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11.   Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia i procedimenti entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi della denuncia normalmente entro 21 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata alla Commissione.".

3)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 12, secondo comma;";

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   La Commissione istituisce le misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4.";

c)

il paragrafo 5 è soppresso.

4)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, accettare offerte di impegni volontari soddisfacenti in base alle quali:

a)

il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; oppure

b)

l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione concluda che l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.

Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.";

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.";

c)

al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

"9.   In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata, se del caso, dalla Commissione e si applica il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 12 o il dazio definitivo istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, a condizione che l'esportatore interessato o il paese di origine e/o di esportazione, salvo nei casi di revoca dell'impegno da parte dell'esportatore o del paese in questione, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri quando stabilisce di revocare un impegno.";

d)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10.   A norma dell'articolo 12, può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa.".

5)

all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o i procedimenti sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.".

6)

all'articolo 15, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.   Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 31, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, istituisce un dazio compensativo definitivo. Se sono in vigore dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura almeno un mese prima della loro scadenza.";

b)

il secondo e il terzo comma sono soppressi.

7)

all'articolo 16, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2.   Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di sovvenzioni compensabili e del pregiudizio, la Commissione, indipendentemente dall'imposizione di un dazio compensativo definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.".

8)

all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"La Commissione avvia tale riesame dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.".

9)

all'articolo 21, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"4.   La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e si avvale delle risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata.".

10)

l'articolo 22 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il quinto comma è soppresso;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.   La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20. La Commissione decide se avviare o no i riesami a norma dell'articolo 18 secondo la procedura consultiva prevista all'articolo 25, paragrafo 2. La Commissione fornisce inoltre informazioni agli Stati membri una volta che un operatore o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'avvio di un riesame a norma degli articoli 19 e 20 e la Commissione ne abbia completato l'analisi o una volta che la Commissione abbia essa stessa stabilito che la necessità di mantenere in vigore le misure dovrebbe essere riesaminata.

3.   Secondo l'esito del riesame, le misure, secondo la procedura di esame prevista dall'articolo 25, paragrafo 3, sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma dell'articolo 18 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma degli articoli 19 e 20.".

11)

l'articolo 23 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, il testo del primo, secondo e terzo comma è sostituito dal seguente:

"4.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nei paragrafi 1, 2 e 3. L'apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di aprire un'inchiesta.

Le inchieste sono svolte dalla Commissione. Essa può essere assistita dalle autorità doganali e l'inchiesta si conclude entro nove mesi.

Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.";

b)

al paragrafo 6, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta conclusa la sua analisi.".

12)

l'articolo 24 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.";

b)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5.   La Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.".

13)

l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (47). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (48).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

5.   A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta per l'adozione di misure definitive a norma del paragrafo 3 del presente articolo o per decidere in merito all'apertura o non apertura di riesami in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del presente regolamento, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011. Ove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza semplice dei membri del comitato. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui non si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda almeno un quarto dei membri del comitato.

6.   Il comitato può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. Gli Stati membri possono richiedere informazioni e scambiare opinioni in seno al comitato o direttamente con la Commissione.

14)

all'articolo 29, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.".

15)

all'articolo 30 i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4.   Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma almeno un mese prima dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 14 o all'articolo 15. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.

La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5.   Le osservazioni presentate dopo le informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni. Può essere fissato un termine più breve ogniqualvolta debbano essere presentate ulteriori informazioni finali.".

16)

l'articolo 31 è così modificato:

a)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro venticinque giorni a decorrere dalla data di applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.

5.   La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato nell'ambito del progetto di misura presentato in virtù degli articoli 14 e 15. Le opinioni espresse in tale comitato dovrebbero essere prese in considerazione dalla Commissione alle condizioni previste nel regolamento (UE) n. 182/2011.";

b)

al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali informazioni sono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione.".

17)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 33 bis

Relazione

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009.".

19.   Regolamento (CE) n. 260/2009

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 260/2009, la sua attuazione richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011.

È opportuno che la procedura consultiva sia utilizzata per l’adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all’adozione delle misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 260/2009 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è soppresso.

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1.   La Commissione è assistita da un comitato per le misure di salvaguardia. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (49).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

5.   A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta per l'adozione di misure definitive a norma dell'articolo 17 del presente regolamento, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza semplice dei membri del comitato. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui non si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda almeno un quarto dei membri del comitato.

3)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   Qualora la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa avvia un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso:";

b)

alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi delle informazioni normalmente entro 21 giorni dalla data in cui le informazioni sono fornite alla Commissione.";

c)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, dopo aver informato gli Stati membri, procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.";

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.   Ove la Commissione ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.".

4)

all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, l'inchiesta viene chiusa entro un mese. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2.".

5)

all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro funzionari, non divulgano, salvo espressa autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.".

6)

all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2.".

7)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, conformemente all'articolo 18, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni dell'Unione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che decida di disporre una vigilanza.".

8)

all'articolo 16, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

"6.   Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 3, o, in casi di urgenza, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta.".

9)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Quando gli interessi dell'Unione lo richiedano, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e a norma del capitolo III, può adottare le misure appropriate per impedire che un prodotto sia importato nell'Unione in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente i produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti dell'Unione.

Si applica l'articolo 16, paragrafi da 2 a 5.".

10)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

1.   Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa, e al più tardi a metà del periodo di applicazione delle misure di durata superiore a tre anni:

a)

valutare gli effetti della misura;

b)

determinare se e in che modo sia opportuno accelerare il processo di liberalizzazione;

c)

verificare se sia necessario mantenere in vigore il provvedimento.

Se la Commissione ritiene che l'applicazione della misura sia ancora necessaria ne informa gli Stati membri.

2.   Se la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di vigilanza o di salvaguardia di cui agli articoli 11, 13, 16, 17 e 18, essa revoca o abroga le misure deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Se la decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.".

11)

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può adottare le misure appropriate di esecuzione degli atti legislativi per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi dell'Unione o di tutti gli Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.".

12)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 23 bis

Relazione

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (50).

20.   Regolamento (CE) n. 625/2009

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 625/2009, la sua attuazione richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011.

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l’adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all’adozione delle misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 625/2009 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è soppresso.

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dal regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (51). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (52).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

3)

L'articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   La Commissione, qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta, apre un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso:";

b)

alla fine del paragrafo 1 è inserito il comma seguente:

"La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi delle informazioni normalmente entro 21 giorni dalla data in cui le informazioni sono fornite alla Commissione.";

c)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.";

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   Ove la Commissione ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.".

4)

all'articolo 6, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"2.   Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, l'inchiesta si conclude entro un mese. La Commissione conclude l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2.".

5)

all'articolo 7, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro agenti, non divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.".

6)

all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:

"1 bis.   Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 sono prese dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2.".

7)

all'articolo 11, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"—

subordinare il rilascio del documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca.".

8)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e conformemente all'articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni in una o più regioni dell'Unione.".

9)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Le misure adottate sono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata.";

b)

i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente:

"4.   Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 3, o, in casi di urgenza, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta.".

10)

all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   La Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può adottare misure di salvaguardia appropriate, in particolare nella situazione prevista all'articolo 15, paragrafo 1.".

11)

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

1.   Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capitoli IV e V, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa:

a)

valutare gli effetti della misura;

b)

verificare se sia necessario mantenere in vigore il provvedimento.

Se la Commissione ritiene che l'applicazione della misura sia ancora necessaria ne informa gli Stati membri.

2.   Se la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di vigilanza o di salvaguardia di cui ai capitoli IV e V, essa revoca o abroga la misura deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 3.".

12)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 19 bis

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (53)

21.   Regolamento (CE) n. 1061/2009

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1061/2009, la sua attuazione richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1061/2009 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è soppresso.

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dal regolamento n. 260/2009 del Consiglio (54). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (55).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

3)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.   Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi dell'Unione richiedono un'azione immediata, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o, in casi di urgenza, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

2.   Le misure adottate vengono comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri; esse sono di immediata applicazione.";

b)

i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"4.   Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia ai sensi del paragrafo 1 entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta.

5.   In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, entro dodici giorni lavorativi a decorrere dalla data di entrata in vigore della misura da essa adottata, decide l'eventuale adozione delle misure appropriate a norma dell'articolo 7. La misura si intende abrogata se, entro sei settimane dalla data dell'entrata in vigore, non sono state adottate misure.".

4)

all'articolo 7, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   Quando lo esigano gli interessi dell'Unione, la Commissione, che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2, adotta le misure appropriate:".

5)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1.   Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di cui agli articoli 6 e 7, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa:

a)

valutare gli effetti della misura;

b)

verificare se sia necessario mantenere in vigore il provvedimento.

Se la Commissione ritiene che l'applicazione della misura sia ancora necessaria ne informa gli Stati membri.

2.   Quando la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli articoli 6 e 7, essa delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.".

6)

all'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per i prodotti di cui all'allegato I fino all'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, delle misure idonee derivanti dagli impegni internazionali assunti dall'Unione o da tutti gli Stati membri, fatte salve le regole adottate in materia dall'Unione, questi sono autorizzati ad applicare i meccanismi di crisi relativi a un obbligo di ripartizione nei confronti dei paesi terzi, conformemente agli impegni internazionali da essi assunti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.".

7)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 9 bis

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 (56).

22.   Regolamento (CE) n. 1225/2009

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1225/2009, la sua attuazione richiede condizioni uniformi per l'adozione di dazi provvisori e definitivi e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure definitive. Tale procedure dovrebbe essere utilizzata anche per l'accettazione degli impegni, l'apertura e la non apertura di riesami in previsione della scadenza, la sospensione delle misure, la proroga della sospensione delle misure e il ripristino delle misure, dato l'effetto di tali misure rispetto alle misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1225/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 2, paragrafo 7, la lettera c) è così modificata:

a)

le parole "dopo aver sentito il comitato consultivo e l'industria della Comunità" sono sostituite da "dopo aver sentito l'industria dell'Unione";

b)

è aggiunta la frase finale seguente:

"La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi delle richieste svolta a norma della lettera b) normalmente entro 28 settimane dall'apertura dell'inchiesta.".

2)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   Qualora, in circostanze particolari, si decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di avviare tale inchiesta.";

b)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9.   Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi della denuncia normalmente entro 21 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata alla Commissione.".

3)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le parole "adeguate possibilità" sono sostituite con "un'adeguata possibilità";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   La Commissione istituisce le misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4.";

c)

il paragrafo 6 è soppresso.

4)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.";

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.";

c)

al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

"9.   In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 7 o il dazio definitivo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l'esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri quando stabilisce di revocare un impegno.";

d)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10.   A norma dell'articolo 7, può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa.".

5)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione conclude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 21, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza. L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.".

6)

all'articolo 10, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"2.   Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di dumping e di pregiudizio, la Commissione, indipendentemente dall'imposizione di un dazio antidumping definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.".

7)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il riesame relativo ai nuovi esportatori viene avviato e svolto rapidamente dopo aver dato ai produttori dell'Unione la possibilità di comunicare osservazioni.";

b)

al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo. La Commissione decide se avviare o no i riesami a norma del paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura consultiva prevista all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione fornisce inoltre informazioni agli Stati membri una volta che un operatore o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'avvio di un riesame a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo e la Commissione ne abbia completato l'analisi o una volta che la Commissione abbia essa stessa stabilito che la necessità di mantenere in vigore le misure dovrebbe essere riesaminata. Secondo l'esito del riesame, le misure, secondo la procedura d'esame prevista dall'articolo 15, paragrafo 3, sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 del presente articolo oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma degli articoli 3 e 4 del presente articolo. Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.";

d)

al paragrafo 8, quarto comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e le risultanze di tale riesame, svolto conformemente alle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta conclusa la sua analisi della domanda.".

8)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.   Se l'industria dell'Unione o un'altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nell'Unione, la Commissione può riaprire l'inchiesta per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata abbia presentato informazioni sufficienti a giustificare la riapertura dell'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi.";

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Qualora dalla nuova inchiesta risulti che il margine di dumping è aumentato, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, può modificare le misure in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione. L'importo del dazio antidumping istituito a norma del presente articolo non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito.";

c)

al paragrafo 4, il secondo comma è soppresso.

9)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L'apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di aprire un'inchiesta.

Le inchieste sono svolte dalla Commissione. Essa può essere assistita dalle autorità doganali e l'inchiesta si conclude entro nove mesi.

Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure a quella in cui è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.";

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta conclusa la sua analisi.".

10)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.";

b)

al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"5.   La Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.".

11)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (57).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

5.   A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta per l'adozione di misure definitive a norma del paragrafo 3 del presente articolo o per decidere in merito all'apertura o non apertura di riesami in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del presente regolamento, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza semplice dei membri del comitato. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui non si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda almeno un quarto dei membri del comitato.

6.   Il comitato può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. Gli Stati membri possono richiedere informazioni e scambiare opinioni in seno al comitato o direttamente con la Commissione.

12)

all'articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.".

13)

all'articolo 20 i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4.   Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 9. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5.   Le osservazioni presentate dopo le informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni. Può essere fissato un termine più breve ogniqualvolta debbano essere presentate ulteriori informazioni finali.".

14)

all'articolo 21 i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti

"4.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro venticinque giorni a decorrere dalla data di applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.

5.   La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato nell'ambito del progetto di misura presentato a norma dell'articolo 9 del presente regolamento. Le opinioni espresse in tale comitato dovrebbero essere prese in considerazione dalla Commissione alle condizioni previste nel regolamento (UE) n. 182/2011.

6.   Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione.".

15)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 bis

Relazione

1.   La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione del regolamento. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

2.   Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento.

3.   La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.".


(1)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(3)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).".

(4)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).".

(7)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).".

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

(11)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).".

(12)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

(15)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(16)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).".

(17)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

(18)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).".

(19)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(21)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

(22)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).".

(23)  Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).".

(24)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

(26)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51)."

(27)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(28)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

(29)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

(30)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(31)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).".

(32)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(33)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(34)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

(35)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).".

(36)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).".

(37)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

(38)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(39)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).".

(40)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(41)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(42)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(43)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).".

(44)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

(45)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(46)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).".

(47)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(48)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

(49)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

(50)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).".

(51)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(52)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

(53)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).".

(54)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(55)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

(56)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).".

(57)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".


Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (EC) n. 597/2009

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che l'inserimento dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (EC) n. 597/2009 sia giustificato esclusivamente in virtù delle caratteristiche specifiche di tali regolamenti prima della loro modifica per mezzo del presente regolamento. Pertanto, la presenza di una disposizione come quella di cui ai suddetti articoli è esclusivamente limitata ai regolamenti in questione e non costituisce un precedente per l'elaborazione di atti legislativi futuri.

A fini di chiarezza, per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione resta inteso che l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e l'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 597/2009 non introducono procedure decisionali diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.


Dichiarazione del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011 in relazione ai procedimenti antidumping e ai procedimenti in materia di dazi compensativi a norma dei regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009

Quando uno Stato membro suggerisce una modifica a un progetto di misura antidumping o a un progetto di misura in materia di dazi compensativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009 ("regolamenti di base") ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011, esso:

a)

provvede affinché la modifica sia presentata in tempo utile, rispettando le scadenze fissate nei regolamenti di base e tenendo conto della necessità che la Commissione disponga di tempo sufficiente per svolgere, se del caso, le eventuali procedure di comunicazione e per valutare adeguatamente la proposta, e che il comitato esamini gli eventuali progetti di modifica presentati;

b)

provvede affinché la modifica proposta sia coerente con i regolamenti di base quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e con i pertinenti obblighi internazionali;

c)

fornisce una giustificazione scritta che indica almeno il nesso tra la modifica suggerita e i regolamenti di base e i fatti emersi dall'inchiesta, ma che può contenere anche altre argomentazioni giudicate opportune dallo Stato membro che propone la modifica.


Dichiarazione della Commissione relativa ai procedimenti antidumping e ai procedimenti in materia di dazi compensativi a norma dei regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009

La Commissione riconosce l'importanza che gli Stati membri ricevano, ove previsto dai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009 (il "regolamento di base"), informazioni che consentano loro di contribuire all'adozione di decisioni pienamente ponderate e si adopererà per raggiungere tale obiettivo.

* * *

Per chiarezza, la Commissione interpreta il riferimento alle consultazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 come l'obbligo per la Commissione, tranne in casi di estrema urgenza, di chiedere il parere degli Stati membri prima di adottare dazi antidumping o dazi compensativi provvisori.

* * *

La Commissione provvederà a gestire efficacemente tutti gli aspetti dei procedimenti antidumping e dei procedimenti in materia di dazi compensativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009, compresa la possibilità che gli Stati membri suggeriscano modifiche, al fine di garantire che le scadenze fissate e gli obblighi nei confronti delle parti interessate stabiliti nei regolamenti di base siano rispettati e che le eventuali misure finali adottate siano coerenti con gli elementi fattuali emersi dall'inchiesta e con i regolamenti di base quali interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e siano in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione.


Dichiarazione della Commissione sulla codificazione

L'adozione del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2014 che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2014 che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione dei due regolamenti e al più tardi entro il 1o giugno 2014.


Dichiarazione della Commissione relativa agli atti delegati

Nel contesto del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2014 che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2014 che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.


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