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Document 32013R0575

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 176, 27.6.2013, p. 1–337 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 013 P. 3 - 339

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj

27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/1


REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

La dichiarazione del G-20 del 2 aprile 2009 sul rafforzamento del sistema finanziario ha auspicato che siano intrapresi sforzi internazionali coerenti in favore di una maggiore trasparenza, responsabilità e regolamentazione e di un miglioramento quantitativo e qualitativo dei fondi propri del sistema bancario una volta che la ripresa economica si sarà consolidata. Tale dichiarazione ha chiesto inoltre l'introduzione di misure aggiuntive non basate sul rischio tese a contenere l'accumulo di leva finanziaria nel sistema bancario e l'instaurazione di un quadro che imponga maggiori riserve di liquidità. In conformità al mandato conferitogli dal G-20, nel settembre 2009 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza ("GHOS") ha concordato una serie di misure per rafforzare la regolamentazione del settore bancario. Tali misure sono state approvate dai leader del G-20 al vertice di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 e affinate nel dicembre 2009. A luglio e a settembre 2010, il GHOS ha diffuso due ulteriori comunicazioni sul calcolo e la calibrazione di tali nuove misure e nel dicembre 2010 il CBVB per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato le misure definitive che sono denominate il quadro di Basilea III.

(2)

Il gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE, presieduto da Jacques de Larosière ("gruppo de Larosière"), ha invitato l'Unione a sviluppare una regolamentazione finanziaria più armonizzata. Nel quadro del futuro assetto della vigilanza europea, il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha sottolineato la necessità di istituire un codice unico europeo applicabile a tutti gli enti creditizi e a tutte le imprese di investimento nel mercato interno.

(3)

Come si afferma nella relazione del gruppo de Larosière del 25 febbraio 2009 ("relazione de Larosière"), uno Stato membro dovrebbe poter adottare misure normative nazionali più rigorose ritenute adeguate a livello nazionale per salvaguardare la stabilità finanziaria, purché siano rispettati i principi del mercato interno e le norme minime di base concordate.

(4)

La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (3), e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (4), sono state notevolmente modificate in varie occasioni. Molte disposizioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE si applicano sia agli enti creditizi sia alle imprese di investimento. Per ragioni di chiarezza e per assicurare l'applicazione coerente di tali disposizioni, è opportuno fonderle in nuovi atti legislativi che siano applicabili sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento, segnatamente il presente regolamento e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del (5) Per garantire una maggiore accessibilità, è opportuno integrare le disposizioni degli allegati delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE nell'articolato della direttiva 2013/36/UE e del presente regolamento

(5)

Il presente regolamento e la direttiva 2013/36/UE dovrebbero formare insieme il quadro giuridico di disciplina dell'accesso all'attività, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (di seguito congiuntamente "enti"). È pertanto opportuno che il presente regolamento sia letto in combinato disposto con tale direttiva.

(6)

La direttiva 2013/36/UE, basata sull'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dovrebbe contenere, tra l'altro, le disposizioni sull'accesso all'attività degli enti, le modalità della loro governance e il relativo quadro di vigilanza, quali le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione dell'attività, l'acquisizione di partecipazioni qualificate, l'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di fornire servizi, i poteri delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in materia e le disposizioni che disciplinano il capitale iniziale e la revisione prudenziale degli enti.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe contenere, tra l'altro, i requisiti prudenziali per gli enti strettamente correlati al funzionamento dei mercati dei servizi bancari e finanziari e che mirano a garantire la stabilità finanziaria degli operatori su tali mercati, nonché un elevato livello di protezione degli investitori e dei depositanti. Il presente regolamento è volto a contribuire in modo determinante al buon funzionamento del mercato interno, di conseguenza occorre che sia basato sulle disposizioni dell'articolo 114 TFUE, come interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(8)

Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pur avendo in una certa misura armonizzato le disposizioni degli Stati membri in materia di vigilanza prudenziale, prevedono un numero significativo di opzioni e possibilità per gli Stati membri di imporre norme più rigorose di quelle previste da tali direttive. Ciò si traduce in disparità tra le norme nazionali, che potrebbero ostacolare la fornitura transfrontaliera di servizi e la libertà di stabilimento e in tal modo creare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.

(9)

Per motivi di certezza del diritto e per la necessità di una parità di condizioni all'interno dell'Unione, un unico insieme di norme per tutti i partecipanti al mercato costituisce un elemento chiave per il funzionamento del mercato interno. Al fine di evitare distorsioni del mercato e l'arbitraggio regolamentare, requisiti prudenziali minimi dovrebbero garantire la massima armonizzazione. Di conseguenza, i periodi transitori previsti dal presente regolamento sono essenziali per la corretta attuazione del medesimo e per evitare incertezza sui mercati.

(10)

Visto il lavoro svolto dal gruppo per l'attuazione delle norme del CBVB per la vigilanza bancaria nel sorvegliare e rivedere l'attuazione, da parte dei paesi membri, del quadro di Basilea III, la Commissione dovrebbe fornire relazioni di aggiornamento su base continua, e almeno dopo la pubblicazione, a cura del CBVB, di ogni rapporto sullo stato di avanzamento, in ordine all'attuazione e adozione nazionale del quadro di Basilea III in altre giurisdizioni importanti, inclusa una valutazione della coerenza delle normative o dei regolamenti di altri paesi rispetto alle norme minime internazionali, al fine di identificare differenze che potrebbero sollevare preoccupazioni circa possibili disparità di condizioni.

(11)

Al fine di rimuovere gli ostacoli agli scambi e le distorsioni della concorrenza derivanti da divergenze tra le normative nazionali, nonché per prevenire probabili ulteriori ostacoli al commercio e distorsioni significative della concorrenza è pertanto necessario adottare un regolamento che istituisca norme uniformi applicabili in tutti gli Stati membri.

(12)

L'introduzione dei requisiti prudenziali mediante regolamento ne garantirebbe la diretta applicabilità. Ciò assicurerebbe condizioni di parità, perché eviterebbe che il recepimento di una direttiva dia origine a disposizioni nazionali diverse. Con l'adozione del presente regolamento tutti gli enti sarebbero soggetti alle stesse norme in tutta l'Unione, il che rafforzerebbe anche la fiducia nella stabilità degli enti, soprattutto in periodi di stress. L'adozione di un regolamento consentirebbe inoltre di ridurre la complessità della regolamentazione e i costi per il rispetto della normativa, in particolare per gli enti che operano su base transfrontaliera, e contribuirebbe a eliminare le distorsioni della concorrenza. Per quanto riguarda la situazione particolare dei mercati dei beni immobili, che presentano sviluppi economici e differenze giurisdizionali specifici a livello nazionale, regionale e locale, è opportuno che le autorità competenti possano stabilire fattori di ponderazione del rischio più elevati o applicare criteri più severi alle esposizioni garantite da ipoteche sui beni immobili in determinate aree, stabiliti in base ai default desunti dalla propria esperienza e agli sviluppi previsti del mercato.

(13)

Nei settori non contemplati dal presente regolamento, quali l'accantonamento dinamico, le disposizioni sui sistemi nazionali di obbligazioni garantite non relative al trattamento di obbligazioni garantite ai sensi del presente regolamento, l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni sia nel settore finanziario che in quello non finanziario a fini non relativi ai requisiti prudenziali di cui al presente regolamento, occorre che le autorità competenti o gli Stati membri siano in grado di imporre norme nazionali, a condizione che esse siano coerenti con il presente regolamento.

(14)

Le più importanti raccomandazioni dettate nella relazione de Larosière e successivamente attuate nell'Unione attengono all'istituzione di un codice unico e di un quadro europeo per la vigilanza macroprudenziale che, insieme, hanno lo scopo di garantire la stabilità finanziaria. Il codice unico assicura un quadro regolamentare solido e uniforme che agevola il funzionamento del mercato interno ed elimina le possibilità di arbitraggio regolamentare. Nell'ambito del mercato interno per i servizi finanziari, i rischi macroprudenziali possono tuttavia differire in vari modi con una gamma di specificità nazionali, con la conseguenza che si osservano variazioni, ad esempio con riguardo alla struttura e alle dimensioni del settore bancario rispetto all'economia in generale e al ciclo del credito.

(15)

Nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE sono stati inseriti vari strumenti intesi a prevenire e attenuare i rischi macroprudenziali e sistemici, garantendo la flessibilità e assicurando nel contempo che l'utilizzo di tali strumenti sia soggetto a adeguati controlli per non pregiudicare la funzione del mercato interno, garantendo altresì la trasparenza e la coerenza dell'utilizzo di tali strumenti.

(16)

Oltre allo strumento della riserva di rischio sistemico incluso nella direttiva 2013/36/UE se i rischi macroprudenziali o sistemici riguardano uno Stato membro, le autorità competenti o designate dello Stato membro in questione dovrebbero poter fare fronte a tali rischi tramite specifiche misure macroprudenziali nazionali, ove ciò sia ritenuto più efficace per affrontare i suddetti rischi. Il Comitato europeo per il rischio sistemico ("CERS") istitutito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (6), e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ("ABE") istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (7), dovrebbero avere la possibilità di formulare i loro pareri sul soddisfacimento delle condizioni relative a tali misure macroprudenziali nazionali e un meccanismo dell'Unione dovrebbe impedire che le misure nazionali siano applicate qualora vi siano fondati motivi per ritenere che le condizioni pertinenti non sono soddisfatte. Mentre il regolamento stabilisce norme microprudenziali per gli enti, gli Stati membri mantengono un ruolo guida nella vigilanza macroprudenziale a motivo della loro competenza e delle loro attuali responsabilità in relazione alla stabilità finanziaria. In tale caso specifico, poiché la decisione di adottare misure macroprudenziali nazionali implica talune valutazioni in relazione ai rischi che potrebbero, in ultima analisi, incidere sulla situazione macroeconomica, fiscale e di bilancio dello Stato membro interessato, è necessario conferire al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, il potere di respingere le misure macroprudenziali nazionali proposte, a norma dell'articolo 291 TFUE.

(17)

Qualora la Commissione abbia presentato al Consiglio una proposta di respingimento delle misure nazionali macroprudenziali, il Consiglio dovrebbe esaminate tale proposta senza indugio e decidere se respingere o meno le misure nazionali. Si potrebbe procedere ad una votazione conformemente al regolamento interno del Consiglio (8) su richiesta di uno Stato membro o della Commissione. A norma dell'articolo 296 TFUE, il Consiglio dovrebbe motivare la sua decisione in relazione al rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento per il suo intervento. Considerata l'importanza del rischio macroprudenziale e sistemico per il mercato finanziario dello Stato membro interessato e, quindi, la necessità di una reazione rapida, è importante fissare il termine tale decisione del Consiglio ad un mese. Se il Consiglio, dopo aver esaminato a fondo la proposta della Commissione di respingere le misure nazionali proposta, giunge alla conclusione che le condizioni stabilite nel presente regolamento per il respingimento delle misure nazionali non sono state soddisfatte, dovrebbe in ogni caso motivare la sua conclusione in modo chiaro e inequivocabile.

(18)

Fino all'armonizzazione dei requisiti di liquidità nel 2015 e all'armonizzazione di un coefficiente di leva finanziaria nel 2018, gli Stati membri dovrebbero poter applicare tali misure come ritengono opportuno, comprese le misure per attenuare il rischio macroprudenziale o sistemicoin un determinato Stato membro.

(19)

Dovrebbe essere possibile applicare le riserve a fronte del rischio sistemico o le singole misure adottate dagli Stati membri per fare fronte ai rischi sistemici che li riguardano al sistema bancario in generale o a uno o più comparti di tale settore, ovvero a comparti di enti che presentano profili di rischio simili nelle rispettive attività, oppure alle esposizioni verso uno o più settori economici o geografici nazionali in tutto il settore bancario.

(20)

Se due o più autorità designate degli Stati membri individuano le medesime variazioni d'intensità del rischio sistemico o macroprudenziale che rappresentano una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale in ciascuno Stato membro, minaccia che, secondo tali autorità designate, sarebbe più opportuno affrontare tramite misure nazionali, gli Stati membri possono presentare al Consiglio, alla Commissione, al CERS e all'ABE una notificazione congiunta. Allorché notificano al Consiglio, alla Commissione, al CERS e all'ABE, gli Stati membri dovrebbero presentare le prove pertinenti, compresa una motivazione della notificazione congiunta.

(21)

Dovrebbe inoltre essere conferito alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che aumenti temporaneamente il livello dei requisiti in materia di fondi propri, dei requisiti per i fattori di ponderazione del rischio, dei requisiti per le grandi esposizioni e degli obblighi di informativa. È opportuno che tali disposizioni si applichino per un periodo di un anno, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano sollevato obiezioni all'atto delegato entro un termine di tre mesi. La Commissione dovrebbe motivare il ricorso a tale procedura. La Commissione dovrebbe essere abilitata unicamente a imporre requisiti prudenziali più severi per le esposizioni derivanti da sviluppi del mercato nell'Unione o al di fuori dell'Unione che incidono su tutti gli Stati membri.

(22)

Un riesame delle norme macroprudenziali è giustificato per consentire alla Commissione di valutare, tra l'altro, se gli strumenti macroprudenziali contenuti nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE siano efficaci, efficienti e trasparenti, se sia opportuno proporre nuovi strumenti, se la copertura e i livelli possibili di sovrapposizione degli strumenti macroprudenziali intesi a far fronte a rischi analoghi nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE siano adeguati, nonché di valutare come le norme convenute a livello internazionale per gli enti a rilevanza sistemica interagiscono con il presente regolamento o la direttiva 2013/36/UE.

(23)

Qualora gli Stati membri adottino orientamenti di portata generale, in particolare in ambiti in cui è in corso l'adozione da parte della Commissione di progetti di norme tecniche, è necessario che tali orientamenti non siano contrarie al diritto dell'Unione né ne compromettano l'applicazione.

(24)

Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di imporre, se del caso, requisiti equivalenti alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso regolamento.

(25)

I requisiti prudenziali generali previsti dal presente regolamento sono integrati da dispositivi specifici decisi dalle autorità competenti a seguito del programma permanente di revisione prudenziale dei singoli enti. Occorre tra l'altro che la gamma di tali dispositivi di vigilanza sia stabilita nella direttiva 2003/36/UE poiché è opportuno che le autorità competenti possano scegliere autonomamente quali dispositivi imporre.

(26)

È opportuno che il presente regolamento non pregiudichi la capacità delle autorità competenti di imporre requisiti specifici nel quadro del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui alla direttiva 2013/36/UE che dovrebbe essere adattato allo specifico profilo di rischio degli enti.

(27)

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 mira ad accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza sui gruppi transfrontalieri.

(28)

Considerato il maggior numero dei compiti attribuiti all'ABE dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garabture che siano rese disponibili adeguate risorse umane e finanziarie.

(29)

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 impone all'ABE di operare nell'ambito di applicazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. L'ABE è tenuta altresì ad operare nel settore delle attività degli enti in relazione a questioni non direttamente coperte dalle predette direttive, purché tali azioni siano necessarie per assicurare un'applicazione efficace e uniforme di tali direttive. Occorre che il presente regolamento tenga conto del ruolo e della funzione dell'ABE e faciliti l'esercizio dei suoi poteri fissati nel regolamento (UE) n. 1093/2010.

(30)

Dopo il periodo di osservazione e la piena applicazione del requisito in materia di copertura della liquidità conformemente al presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare se il conferimento all'ABE di un potere di iniziativa per intervenire con una mediazione vincolante in relazione al raggiungimento di decisioni congiunte da parte delle autorità competenti a norma degli articoli 20 e 21 del presente regolamento faciliterebbe sul piano pratico la costituzione e il funzionamento di singoli sottogruppi di liquidità nonché la determinazione del soddisfacimento dei criteri per uno specifico trattamento intragruppo per gli enti transfrontalieri. Pertanto, nel contesto di una delle relazioni periodiche sull'operato dell'ABE a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la Commissione dovrebbe esaminare in maniera specifica la necessità di conferire all'ABE tali poteri e includere i risultati di detto esame nella sua relazione, che dovrebbe essere corredata di proposte appropriate, ove opportuno.

(31)

Secondo la relazione de Larosière, la vigilanza microprudenziale non può salvaguardare efficacemente la stabilità finanziaria se non tiene in debito conto gli sviluppi al macrolivello, mentre la vigilanza macroprudenziale ha senso solo se è in grado di incidere in qualche modo sulla vigilanza al microlivello. La stretta cooperazione tra l'ABE e il CERS è essenziale per garantire la piena efficacia del funzionamento del CERS stesso e del seguito dato alle sue segnalazioni e raccomandazioni. In particolare, l'ABE dovrebbe poter trasmettere al CERS tutte le informazioni pertinenti ricevute dalle autorità competenti in conformità degli obblighi di segnalazione sanciti dal presente regolamento.

(32)

Visti gli effetti devastanti dell'ultima crisi finanziaria, gli obiettivi generali del presente regolamento sono quelli di incoraggiare le attività bancarie economicamente utili che soddisfano l'interesse generale e scoraggiare la speculazione finanziaria insostenibile priva di reale valore aggiunto. Ciò implica una riforma globale delle modalità con cui i risparmi sono incanalati in investimenti produttivi. Al fine di salvaguardare un ambiente bancario sostenibile e diversificato nell'Unione, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a imporre requisiti patrimoniali più elevati per gli enti di importanza sistemica che, in virtù delle loro attività, possono rappresentare una minaccia per l'economia globale.

(33)

Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti della stessa categoria, si rendono necessari requisiti finanziari equivalenti in riferimento a detti enti che detengono fondi o titoli appartenenti ai loro clienti.

(34)

Poiché sul mercato interno gli enti si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di sorveglianza siano equivalenti in tutta l'Unione, tenendo conto dei diversi profili di rischio degli enti.

(35)

Ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti, è opportuno che tale calcolo sia fatto in conformità del presente regolamento.

(36)

Conformemente al presente regolamento i requisiti in materia di fondi propri si applicano su base individuale e consolidata, a meno che le autorità competenti, ove lo ritengano opportuno, decidano di non applicare la vigilanza su base individuale. La vigilanza su base individuale e consolidata e la vigilanza su base consolidata a livello transfrontaliero sono strumenti utili ai fini del controllo degli enti creditizi.

(37)

Per assicurare un adeguato livello di solvibilità degli enti appartenenti ad un gruppo, è essenziale applicare i requisiti in materia di fondi propri sulla base della situazione finanziaria consolidata di tali enti del gruppo. Per assicurare un'adeguata ripartizione dei fondi propri all'interno del gruppo e la loro disponibilità, se necessario, per la tutela del risparmio, occorre applicare i requisiti in materia di fondi propri ad ogni singolo ente del gruppo, a meno che il predetto obiettivo non possa essere efficacemente conseguito in altro modo.

(38)

Le partecipazioni di minoranza che derivano da società di partecipazione finanziaria intermedie soggette ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata possono essere ammissibili, con le dovute limitazioni, anche come capitale primario di classe 1 del gruppo su base consolidata, dal momento che il capitale primario di classe 1 di una società di partecipazione finanziaria intermedia riconducibile a partecipazioni di minoranza e la quota del medesimo capitale riconducibile all'impresa madre coprono, in proporzioni uguali, le eventuali perdite delle rispettive filiazioni.

(39)

Il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi propri e della loro adeguatezza ai rischi ai quali è esposto un ente creditizio, nonché per la valutazione della concentrazione delle esposizioni dovrebbe tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (9), che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (10), ovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (11), qualora sia quest'ultimo a disciplinare la contabilità degli enti ai sensi della normativa nazionale.

(40)

Per garantire un adeguato livello di solvibilità è importante fissare requisiti in materia di fondi propri in base ai quali le attività e gli elementi fuori bilancio siano ponderati in funzione del livello di rischio.

(41)

Il 26 giugno 2004 il CBVB ha approvato un accordo quadro sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei requisiti in materia di fondi propri ("quadro di Basilea II"). Le disposizioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE riprese nel presente regolamento costituiscono l'equivalente delle disposizioni del quadrodi Basilea II. Di conseguenza, con l'integrazione degli elementi supplementari del quadro di Basilea III, il presente regolamento costituisce l'equivalente delle disposizioni dei quadri di Basilea II e III.

(42)

È essenziale tener conto della diversità degli enti nell'Unione, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. L'utilizzo dei rating esterni e delle stime interne degli enti dei singoli parametri di rischio di credito rappresenta un progresso significativo in termini di sensibilità al rischio e di solidità prudenziale delle norme in materia di rischio di credito. Occorre incoraggiare gli enti ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Nel produrre le stime richieste per l'applicazione dei metodi relativi al rischio di credito previsti ai sensi del presente regolamento, è opportuno che gli enti potenzino i loro processi per la misurazione e la gestione del rischio di credito al fine di disporre di metodi per la determinazione dei requisiti in materia di fondi propri previsti dalla normativa che siano indicativi della natura, dell'ampiezza e della complessità dei singoli processi degli enti. A tale riguardo, è opportuno che il trattamento dei dati in relazione all'assunzione e alla gestione di esposizioni nei confronti di clienti includa anche lo sviluppo e la validazione di sistemi di gestione e misurazione del rischio di credito. Ciò corrisponde tanto alla realizzazione del legittimo interesse degli enti, quanto alla finalità del presente regolamento di applicare metodi migliori per la misurazione e la gestione del rischio e di utilizzarli anche a fini regolamentari in materia di fondi propri. Ciò nondimeno, i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio richiedono competenze e risorse notevoli, nonché un volume sufficiente di informazioni di elevata qualità. Occorre pertanto che gli enti rispettino norme di elevata qualità prima di applicare tali metodi a fini regolamentari in materia di fondi propri. Tenuto conto dei lavori in corso per garantire adeguati meccanismi di protezione ai modelli interni, è opportuno che la Commissione prepari una relazione sulla possibilità di estendere il requisito minimo di Basilea I, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

(43)

Occorre che i requisiti patrimoniali siano proporzionati ai rischi cui si riferiscono. In particolare, è necessario che i requisiti riflettano la riduzione del livello di rischio derivante dall'esistenza di un gran numero di esposizioni di dimensioni relativamente ridotte.

(44)

Le piccole e medie imprese (PMI) sono uno dei pilastri dell'economia dell'Unione, tenuto conto del ruolo fondamentale da esse svolto nel creare crescita economica e garantire occupazione. La ripresa e futura crescita dell'economia dell'Unione dipendono in larga misura dalla disponibilità di capitali e finanziamenti che permettano alle PMI stabilite nell'Unione di realizzare gli investimenti necessari all'adozione delle nuove tecnologie e attrezzature occorrenti per accrescerne la competitività. Il numero limitato di fonti alternative di finanziamento ha reso le PMI stabilite nell'Unione ancora più sensibili all'impatto della crisi bancaria. Risulta pertanto importante provvedere a colmare l'attuale lacuna in materia di finanziamento delle PMI e garantire un adeguato flusso di crediti bancari alle PMI nell'attuale contesto. Le coperture patrimoniali verso le esposizioni verso le PMI dovrebbero essere ridotte mediante l'applicazione di un fattore di sostegno pari allo 0,7619 in modo da consentire agli enti creditizi di aumentare i prestiti alle PMI. Per conseguire tale obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare efficacemente l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali, derivante dall'applicazione del fattore di sostegno, allo scopo esclusivo di assicurare un adeguato flusso di crediti alle PMI stabilite nell'Unione. Le autorità competenti dovrebbero monitorare periodicamente l'importo totale delle esposizioni degli enti creditizi verso le PMI e l'importo totale della detrazione di capitale.

(45)

Conformemente alla decisione del CBVB, approvata dal GHOS il 10 gennaio 2011, occorre che tutti gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e tutti gli strumenti di capitale di classe 2 di un ente possano essere pienamente detratti in via permanente oppure convertiti pienamente in capitale primario di classe 1 nel momento in cui l'ente non è redditizio. La normativa necessaria per garantire che gli strumenti di fondi propri siano soggetti al meccanismo aggiuntivo di assorbimento delle perdite dovrebbe essere incorporata nel diritto dell'Unione quale parte integrante dei requisiti relativi al risanamento e alla risoluzione degli enti. Se, entro il 31 dicembre 2015, non fosse stata adottata, il diritto dell'Unione che disciplina il requisito secondo cui gli strumenti di capitale dovrebbero poter essere pienamente ridotti a zero in via permanente oppure convertiti pienamente in capitale primario di classe 1 nel caso in cui l'ente non sia più considerato redditizio, la Commissione dovrebbe procedere a un riesame e riferire se tale disposizione debba essere inclusa nel presente regolamento e, alla luce di tale riesame, presentare proposte legislative adeguate.

(46)

Le disposizioni del presente regolamento rispettano il principio di proporzionalità con riguardo in particolare alla diversità degli enti in termini di dimensioni e portata delle operazioni e di gamma delle attività. Il rispetto del principio di proporzionalità implica altresì che per le esposizioni al dettaglio siano riconosciute procedure di rating il più possibile semplici, anche nel metodo basato sui rating interni ("metodo IRB"). Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i requisiti di cui al presente regolamento siano proporzionati rispetto al tipo, alla portata e alla complessità dei rischi associati al modello imprenditoriale e alle attività dell'ente.La Commissione dovrebbe assicurare che gli atti delegati e gli atti di esecuzione, le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione siano coerenti con il principio di proporzionalità in modo tale da garantire che il presente regolamento sia applicato in modo proporzionato. L'ABE dovrebbe pertanto assicurare che tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione siano formulate in modo tale da rispettare ed essere coerenti con il principio di proporzionalità.

(47)

Le autorità competenti dovrebbero prestare la dovuta attenzione ai casi per i quali sospettino che le informazioni sono considerate esclusive o riservate al fine di evitare la pubblicazione di tali informazioni. Sebbene un ente possa scegliere di non pubblicare informazioni in quanto considerate esclusive o riservate, il fatto che tali informazioni siano state considerate esclusive o riservate non dovrebbe sollevare dalla responsabilità derivante dalla mancata pubblicazione di tali informazioni qualora risulti che detta mancata pubblicazione ha effetti rilevanti.

(48)

La natura "evolutiva" del presente regolamento permette agli enti di scegliere fra tre metodi per il rischio di credito di complessità variabile. Al fine di consentire in particolare agli enti di dimensioni minori di optare per il metodo IRB, più sensibile al rischio, è opportuno che le relative disposizioni siano interpretate nel senso che le classi di rischio comprendono tutte le esposizioni che, direttamente o indirettamente, sono equiparate a quella di cui al presente regolamento. Come regola generale, occorre che le autorità competenti non distinguano fra i tre metodi in relazione al processo di revisione prudenziale, ossia occorre che agli enti che operano secondo le disposizioni del metodo standardizzato non sia applicata, unicamente per detta ragione, una vigilanza più rigorosa.

(49)

Occorre accordare un maggiore riconoscimento alle tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro di norme miranti ad assicurare che la solvibilità non sia compromessa da un indebito riconoscimento. Nella misura del possibile occorre che nel metodo standardizzato, ma anche negli altri metodi, siano riconosciute le tutele bancarie volte ad attenuare i rischi di credito già consuete nello Stato membro interessato.

(50)

Al fine di assicurare che i requisiti patrimoniali degli enti riflettano adeguatamente i rischi e la riduzione dei rischi derivanti dalle attività di cartolarizzazione e dagli investimenti in attività cartolarizzate degli enti, è necessario includere norme che prevedano un trattamento di tali attività e investimenti sensibile al rischio e solido sotto il profilo prudenziale. A tal fine, è necessaria una definizione chiara e completa di cartolarizzazione che rifletta ogni operazione o schema mediante il quale il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un portafoglio di esposizioni è segmentato. Un'esposizione che crea un'obbligazione di pagamento diretto per un'operazione o uno schema utilizzato per finanziare o amministrare attività materiali non dovrebbe essere considerata un'esposizione verso una cartolarizzazione, anche se l'operazione o lo schema comporta obbligazioni di pagamento di rango diverso.

(51)

Oltre alla vigilanza volta a garantire la stabilità finanziaria, esiste la necessità di meccanismi atti a migliorare e sviluppare una vigilanza efficace e prevenire eventuali bolle, così da assicurare un'allocazione ottimale del capitale alla luce delle sfide e degli obiettivi macroeconomici, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti a lungo termine nell'economia reale.

(52)

Il rischio operativo rappresenta un rischio notevole per gli enti che richiede copertura con fondi propri. È essenziale tener conto della diversità degli enti nell'Unione, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti in materia di rischio operativo che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Dato che le tecniche di misurazione e di gestione del rischio operativo sono ancora in fase di evoluzione, occorre che le norme siano soggette a costante riesame e se del caso aggiornate, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali applicabili alle diverse linee di attività e il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio. A questo proposito è necessario prestare particolare attenzione alla presa in considerazione delle assicurazioni nei metodi semplificati di calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo.

(53)

La sorveglianza e il controllo delle esposizioni di un ente dovrebbero costituire parte integrante della vigilanza su questi ultimi. Pertanto, l'eccessiva concentrazione di esposizioni a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti connessi può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile. Tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità di un ente.

(54)

Nel determinare l'esistenza di un gruppo di clienti connessi e, pertanto, di esposizioni che costituiscono un rischio unico, è importante altresì tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall'ente stesso, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate.

(55)

Per quanto sia auspicabile basare il calcolo del valore dell'esposizione su quello previsto ai fini dei requisiti in materia di fondi propri, è tuttavia opportuno adottare norme in materia di vigilanza sulle grandi esposizioni senza l’applicazione di fattori di ponderazione del rischio né classi di rischio. Inoltre, le tecniche di attenuazione del rischio di credito applicate nel regime di solvibilità sono state concepite sulla base dell'ipotesi di un rischio di credito ben diversificato. Nel caso delle grandi esposizioni, per quanto concerne il rischio di concentrazione su un unico soggetto, il rischio di credito non è ben diversificato. È opportuno, pertanto, che gli effetti di queste tecniche siano soggetti a tutele prudenziali. In questo contesto, è necessario prevedere un recupero effettivo della protezione del credito ai fini delle grandi esposizioni.

(56)

Dato che una perdita derivante da un'esposizione verso un ente può essere altrettanto grave quanto una perdita dovuta ad un'altra esposizione, dette esposizioni dovrebbero essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di informazione di tutte le altre esposizioni. È stato introdotto un limite quantitativo alternativo per attenuare l'impatto sproporzionato di un tale approccio sugli enti di minori dimensioni. Inoltre, le esposizioni a brevissimo termine connesse al trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione, di regolamento e di custodia per i clienti sono esentate, onde assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e delle relative infrastrutture. In tali servizi rientrano, ad esempio, l'esecuzione di attività di compensazione e regolamento per contante e di attività analoghe intese ad agevolare il regolamento. Tra le relative esposizioni ve ne sono alcune che potrebbero non essere prevedibili e pertanto non sono pienamente controllate da un ente creditizio, ivi inclusi i saldi sui conti interbancari derivanti da pagamenti effettuati dai clienti, tra cui le commissioni e gli interessi accreditati o addebitati, nonché altri pagamenti per i servizi al cliente, come pure garanzie reali fornite o ricevute.

(57)

È importante allineare gli interessi delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) con quelli delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). A tal fine, è opportuno che il cedente o il promotore mantengano un interesse significativo nelle attività sottostanti. È pertanto importante che i cedenti o i promotori mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione. Più in generale, occorre che le operazioni di cartolarizzazione non siano strutturate in modo tale da evitare l'osservanza del requisito in materia di mantenimento, in particolare mediante una struttura delle commissioni e/o dei premi. È opportuno che detto mantenimento intervenga in tutte le situazioni in cui si applica la sostanza economica di una cartolarizzazione, a prescindere dalle strutture o dagli strumenti giuridici utilizzati per ottenere la sostanza economica in questione. In particolare nel caso in cui il rischio di credito sia trasferito tramite cartolarizzazione, occorre che gli investitori possano prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la dovuta diligenza, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle cartolarizzazioni.

(58)

Il presente regolamento prevede altresì che il requisito di mantenimento non sia oggetto di applicazioni multiple. Per una qualsiasi cartolarizzazione è sufficiente che soltanto il cedente, il promotore o il prestatore originario sia soggetto al requisito. Analogamente, occorre che ove le operazioni di cartolarizzazione ne contengono altre, quali ad esempio un'esposizione sottostante, il requisito di mantenimento sia applicato unicamente per la cartolarizzazione interessata dall'investimento. È opportuno che i crediti commerciali acquistati non siano assoggettati al requisito di mantenimento quando derivino da attività aziendali in cui sono trasferiti o venduti a prezzi scontati per finanziare tali attività. È auspicabile che le autorità competenti applichino il fattore di ponderazione del rischio alla mancata osservanza degli obblighi di dovuta diligenza e di gestione del rischio in relazione alla cartolarizzazione per violazioni non trascurabili delle politiche e delle procedure che sono rilevanti per l'analisi dei rischi sottostanti. La Commissione dovrebbe riesaminare inoltre se il fatto di evitare l'applicazione multipla del requisito di mantenimento possa sfociare in prassi di elusione del requisito in materia di mantenimento e se le autorità competenti applicano con efficacia le norme sulle cartolarizzazioni.

(59)

È opportuno ricorrere alla dovuta diligenza per valutare correttamente i rischi derivanti da esposizioni di cartolarizzazione sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione. Inoltre, gli obblighi di dovuta diligenza devono essere proporzionati. Occorre che le procedure basate sulla dovuta diligenza contribuiscano a creare maggiore fiducia tra cedenti, promotori e investitori; è pertanto auspicabile che le pertinenti informazioni in materia di procedure basate sulla dovuta diligenza siano opportunamente divulgate.

(60)

Quando un ente assume esposizioni nei confronti della propria impresa madre o di altre filiazioni di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare. Occorre che la gestione di tali esposizioni assunte dagli enti sia condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di sana gestione, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Ciò è di particolare importanza nel caso di grandi esposizioni e nei casi che non afferiscono unicamente all'amministrazione intragruppo o alle operazioni intragruppo consuete. Occorre che le autorità competenti rivolgano particolare attenzione a tali esposizioni intragruppo. Tali norme non devono tuttavia essere applicate quando l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria o un ente creditizio o quando le altre filiazioni sono enti creditizi, enti finanziari o società strumentali, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio.

(61)

Data la loro sensibilità al rischio, è auspicabile sorvegliare costantemente se le norme sui requisiti in materia di fondi propri abbiano effetti significativi sul ciclo economico. È opportuno che la Commissione, tenendo conto del contributo della Banca centrale europea (BCE), riferisca su tali aspetti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(62)

È opportuno riesaminare i requisiti in materia di fondi propri per i negoziatori per conto proprio di merci, inclusi i negoziatori attualmente esentati dai requisiti della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (12).

(63)

L'obiettivo della liberalizzazione dei mercati del gas e dell'energia elettrica è importante per l'Unione sia sul piano economico che su quello politico. Pertanto, occorre che i requisiti in materia di fondi propri, e le altre norme prudenziali, da applicare alle imprese operanti in questi mercati siano proporzionati e non interferiscano indebitamente con la realizzazione dell'obiettivo della liberalizzazione. In particolare, occorrerà tenere presente tale obiettivo quando si procederà alla revisione del presente regolamento.

(64)

È necessario che gli enti che investono in ricartolarizzazioni esercitino la dovuta diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. Occorre che gli enti valutino se le esposizioni nel quadro di programmi di cambiali finanziarie garantite da attività costituiscano esposizioni verso le ricartolarizzazioni, incluse le esposizioni nel quadro di programmi che acquisiscono segmenti di rango più elevato di aggregati distinti di mutui nessuno dei quali costituisca un'esposizione verso la cartolarizzazione o ricartolarizzazione, e in cui la protezione della prima perdita per ciascun investimento è assicurata dal venditore dei mutui stessi. In quest'ultimo caso, una linea di liquidità specifica dell'aggregato non dovrebbe in genere essere considerata un'esposizione verso la ricartolarizzazione, in quanto rappresenta un segmento di un singolo aggregato di attività (ovvero l'aggregato applicabile di mutui effettivamente detenuti) che non contiene alcuna esposizione verso la cartolarizzazione. Invece, un supporto del credito relativo ad un intero programma che copra solo alcune delle perdite, al di là della protezione assicurata dal venditore per i diversi aggregati, sarebbe in generale assimilato ad una segmentazione del rischio di un aggregato di attività multiple contenente almeno un'esposizione verso la cartolarizzazione, e rappresenterebbe, pertanto, un'esposizione verso la ricartolarizzazione. Tuttavia, se tale programma si finanzia esclusivamente con un'unica categoria di cambiali finanziarie e se il supporto di credito relativo ad un intero programma non costituisce una ricartolarizzazione o se la cambiale finanziaria è interamente sostenuta dall'ente che la promuove, lasciando l'investitore che sottoscrive la cambiale finanziaria di fatto esposto al rischio di default del promotore invece degli aggregati o delle attività sottostanti, allora la cambiale finanziaria in questione non dovrebbe in genere essere considerata un'esposizione verso la ricartolarizzazione.

(65)

Le disposizioni sulla valutazione prudente per il portafoglio di negoziazione dovrebbero applicarsi a tutti gli strumenti valutati al valore equo, siano essi inseriti nel portafoglio di negoziazione degli enti o esterni ad esso. Occorre chiarire che, qualora l'applicazione della valutazione prudente porti ad un valore contabile inferiore rispetto a quello rilevato in bilancio, il valore assoluto della differenza è dedotto dai fondi propri.

(66)

È opportuno che gli enti possano scegliere se applicare un requisito in materia di fondi propri o dedurre dagli elementi di capitale primario di classe 1 le posizioni verso la cartolarizzazione che ricevono un fattore di ponderazione del rischio pari a 1 250 % ai sensi del presente regolamento, siano esse inserite nel portafoglio di negoziazione o esterne ad esso.

(67)

È opportuno impedire che gli enti cedenti o promotori possano eludere il divieto di sostegno implicito mediante i loro portafogli di negoziazione al fine di fornire detto sostegno.

(68)

Fatte salve le informazioni previste esplicitamente dal presente regolamento, gli obblighi di informativa mirano a fornire ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti. Occorre pertanto che gli enti siano tenuti a comunicare altre informazioni non menzionate esplicitamente nel presente regolamento, laddove tale informativa sia necessaria al predetto scopo. Al tempo stesso, occorre che le autorità competenti prestino la dovuta attenzione ai casi per i quali sospettino che le informazioni sono considerate da un ente esclusive o riservate al fine di evitarne la pubblicazione.

(69)

È opportuno che nei casi in cui una valutazione esterna del merito di credito per una posizione verso la cartolarizzazione incorpori l'effetto della protezione del credito fornita dall'ente investitore stesso, l'ente non possa beneficiare del fattore di ponderazione del rischio ridotto risultante da detta protezione. La posizione inerente a cartolarizzazione non dovrebbe essere detratta dal capitale, se esistono altre modalità per determinare un fattore di ponderazione del rischio conforme al rischio effettivo della posizione che non tiene conto di tale protezione del credito.

(70)

Considerate le loro carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare le norme per i modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che i requisiti patrimoniali includano una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti in materia di fondi propri in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. È inoltre opportuno che gli enti effettuino prove inverse di stress per esaminare quali scenari potrebbero pregiudicare la redditività dell'ente, a meno che possano dimostrare che tale prova non sia indispensabile. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione mediante metodi basati sui modelli interni, occorre limitare il riconoscimento della modellizzazione degli enti dei rischi di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.

(71)

Il presente regolamento stabilisce deroghe limitate per alcune attività di negoziazione di correlazione, in conformità delle quali un ente può essere autorizzato dalla sua autorità di vigilanza a calcolare una copertura patrimoniale del rischio globale soggetta a rigorosi requisiti. In tali casi, l'ente dovrebbe essere tenuto ad assoggettare tali attività ad una copertura patrimoniale pari al valore più elevato tra la copertura patrimoniale secondo tale approccio sviluppato internamente e l'8 % della copertura patrimoniale per rischi specifici secondo il metodo di misurazione standardizzato. Per tali esposizioni non dovrebbe essere necessario imporre la copertura patrimoniale per il rischio incrementale, ma le stesse dovrebbero essere integrate nelle misure del valore a rischio e nelle misure del valore a rischio in condizioni di stress.

(72)

Viste la natura e l'entità delle perdite inattese subite dagli enti nel corso della crisi economica e finanziaria, è necessario migliorare ulteriormente la qualità e l'armonizzazione dei fondi propri che gli enti sono tenuti a detenere. Ciò dovrebbe comprendere l'introduzione di una nuova definizione degli elementi fondamentali del capitale disponibile al fine di assorbire perdite impreviste nel momento in cui emergono, nonché il miglioramento della definizione di capitale ibrido e degli adeguamenti prudenziali uniformi dei fondi propri. È inoltre necessario aumentare in misura significativa il livello dei fondi propri, prevedendo nuovi coefficienti patrimoniali incentrati sugli elementi fondamentali dei fondi propri disponibili per assorbire le perdite nel momento in cui si verificano. È previsto che gli enti le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato debbano soddisfare i loro requisiti patrimoniali per quanto riguarda gli elementi fondamentali del capitale unicamente con tali azioni che soddisfano criteri rigorosi concernenti gli strumenti di capitale primario e le riserve dichiarate dell'ente. Al fine di tenere in adeguata considerazione le diverse forme giuridiche nell'ambito delle quali operano gli enti nell'Unione, i criteri rigorosi concernenti gli strumenti di capitale di base dovrebbero garantire che questi ultimi siano della massima qualità per gli enti le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Ciò non dovrebbe impedire agli enti di pagare, su azioni con diritti di voto diversi o azioni senza diritti di voto, distribuzioni che siano un multiplo di quelle pagate su azioni con livelli dei diritti di voto relativamente superiori, purché, indipendentemente dal livello dei diritti di voto, siano rispettati i criteri rigorosi degli strumenti del capitale primario di classe 1, compresi quelli relativi alla flessibilità dei pagamenti e purché, qualora sia pagata una distribuzione, questa sia pagata su tutte le azioni emesse dall'ente interessato.

(73)

Le esposizioni per i finanziamenti al commercio, pur essendo di natura diversa condividono però alcune caratteristiche quali l'esiguità del valore, la breve durata e la presenza di una fonte identificabile di rimborso. Esse sono sostenute da movimenti di beni e servizi che supportano l'economia reale e nella maggior parte dei casi aiutano le piccole imprese a far fronte alle esigenze quotidiane, creando in tal modo crescita economica e opportunità di lavoro. Gli afflussi e i deflussi di solito sono corrispondenti e il rischio di liquidità è pertanto limitato.

(74)

È opportuno che l'ABE tenga un elenco aggiornato di tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che si qualificano come strumenti del capitale primario di classe 1. L'ABE dovrebbe rimuovere da tale elenco gli strumenti che non costituiscono aiuti di Stato emessi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e che non sono conformi ai criteri del regolamento stesso e dovrebbe annunciare pubblicamente tale rimozione. Se gli strumenti che l'ABE ha rimosso dall'elenco continuano ad essere riconosciuti dopo l'annuncio dell'ABE stessa, questa dovrebbe esercitare a pieno titolo i propri poteri, in particolare quelli derivanti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1093/2010 concernente la violazione del diritto dell'Unione. Si ricorda che è d'applicazione un meccanismo articolato in tre fasi ai fini di una risposta proporzionata ai casi di applicazione errata o insufficiente del diritto dell’Unione, il quale prevede, in primo luogo che l’ABE abbia il potere di condurre indagini sui casi di presunta applicazione errata o insufficiente degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, emanando al termine una raccomandazione. In secondo luogo, qualora l’autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione ha il potere di formulare un parere formale, che tenga conto della raccomandazione dell’ABE e che imponga all’autorità competente di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell’Unione. In terzo luogo, per porre fine a situazioni eccezionali di persistente inerzia dell'autorità competente interessata, l'ABE ha il potere, in ultima istanza, di adottare decisioni indirizzate ai singoli enti finanziari. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 258 TFUE, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

(75)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità che le autorità competenti mantengano le procedure di pre-approvazione in relazione ai contratti che disciplinano gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2. In tali casi, detti strumenti di capitale dovrebbero essere computati unicamente rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 o al capitale aggiuntivo di classe 2 dell'ente, una volta completate, con esito positivo, dette procedure di approvazione.

(76)

Al fine di rafforzare la disciplina di mercato e consolidare la stabilità finanziaria è necessario introdurre requisiti più dettagliati in materia di comunicazione della forma e della natura del capitale regolamentare e degli aggiustamenti prudenziali posti in essere per garantire che gli investitori e i depositanti siano sufficientemente informati circa la solvibilità degli enti.

(77)

È altresì necessario che le autorità competenti siano a conoscenza del livello, almeno in termini aggregati, dei contratti di vendita con patto di riacquisto, delle concessioni dei titoli in prestito e di tutte le forme di gravame sulle attività. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate alle autorità competenti. Al fine di rafforzare la disciplina di mercato, occorrerebbe prevedere requisiti più dettagliati in materia di comunicazione riguardo ai contratti di vendita con patto di riacquisto e ai fondi garantiti.

(78)

Occorre che il nuovo concetto di capitale e di requisiti di capitale regolamentare tenga conto delle diverse situazioni di partenza e delle diverse realtà nazionali, nonché del fatto che le divergenze iniziali in merito alle nuove norme sono destinate a ridursi nel corso del periodo di transizione. Al fine di garantire un'adeguata continuità nel livello di fondi propri, gli strumenti emessi nel contesto di una misura di ricapitalizzazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato e prima della data di applicazione del presente regolamento beneficeranno di clausole grandfathering durante il periodo di transizione. In avvenire, occorre ridurre quanto più possibile la dipendenza dagli aiuti di Stato. Tuttavia, nella misura in cui gli aiuti di Stato risultino necessari in determinate situazioni, il presente regolamento dovrebbe prevedere un quadro che permetta di affrontare tali situazioni. In particolare, il presente regolamento dovrebbe precisare quale trattamento riservare agli strumenti di fondi propri emessi nel contesto di una misura di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato. La possibilità che gli enti beneficino di siffatto trattamento dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose. Inoltre, nella misura in cui tale trattamento consente di discostarsi dai nuovi criteri sulla qualità degli strumenti di fondi propri, tali scostamenti dovrebbero essere per quanto possibile limitati. Il trattamento degli strumenti di capitale esistenti emessi nel contesto di una misura di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato dovrebbe chiaramente distinguere tra gli strumenti di capitale che sono conformi ai requisiti del presente regolamento e quelli che non lo sono. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe prevedere opportune misure transitorie per questo secondo tipo di strumenti.

(79)

La direttiva 2006/48/CE stabiliva che gli enti creditizi detenessero fondi propri di importo almeno pari a specifici importi minimi fino al 31 dicembre 2011. Alla luce del perdurare degli effetti della crisi finanziaria nel settore bancario e della proroga delle disposizioni transitorie sui requisiti in materia di fondi propri adottate dal CBVB, è opportuno reintrodurre un limite inferiore per un periodo limitato, ossia fino a quando sarà costituita una quantità sufficiente di fondi propri conformemente alle disposizioni transitorie previste dal presente regolamento per il calcolo dei fondi propri che saranno introdotte progressivamente a partire dalla data di applicazione del presente regolamento fino al 2019.

(80)

Per gruppi che includono sia importanti imprese bancarie o di investimento che significative imprese di assicurazione, la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (13), prevede norme specifiche per tener conto di tale "doppio conteggio" di capitale. La direttiva 2002/87/CE è basata su principi concordati a livello internazionale per fronteggiare rischi in tutti i settori. Il presente regolamento rafforza il modo in cui le disposizioni sui conglomerati finanziari si applicano ai gruppi bancari e di imprese di investimento, garantendone un'applicazione solida e uniforme. Qualsiasi ulteriore modifica necessaria sarà affrontata nel quadro del riesame della direttiva 2002/87/CE, che è previsto per il 2015.

(81)

La crisi finanziaria ha messo in evidenza che gli enti hanno ampiamente sottovalutato il livello di rischio di controparte (CCR) associato ai derivati negoziati fuori borsa ("derivati OTC"). Ciò ha indotto il G-20 a richiedere, nel settembre 2009, che un numero più elevato di derivati OTC sia compensato mediante una controparte centrale (CCP). Inoltre, lo stesso ha chiesto che i derivati OTC per cui non è possibile una compensazione a livello centrale siano soggetti a requisiti in materia di fondi propri più elevati, al fine di riflettere adeguatamente i maggiori rischi a essi associati.

(82)

In seguito alla richiesta del G-20, il CBVB, nell'ambito del quadro di Basilea III, ha modificato sostanzialmente il regime del rischio di controparte. Si prevede che il quadro di Basilea III aumenterà in misura significativa i requisiti in materia di fondi propri associati ai derivati OTC e alle operazioni di finanziamento tramite titoli degli enti e che creerà importanti incentivi affinché gli enti si avvalgano delle CCP. Ci si attende inoltre che il quadro di Basilea III fornirà ulteriori incentivi a rafforzare la gestione dei rischi inerenti alle esposizioni creditizie verso controparti e a rivedere l'attuale regime in materia di trattamento delle esposizioni al rischio di controparte verso le CCP.

(83)

È opportuno che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di aggiustamento della valutazione del credito riconducibile ai derivati OTC. È inoltre opportuno che gli enti applichino un grado di correlazione più elevato con il valore delle attività nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni al rischio di controparte inerenti ai derivati OTC e a operazioni di finanziamento tramite titoli verso determinati enti finanziari. Occorre inoltre richiedere agli enti di migliorare significativamente la misurazione e la gestione del rischio di controparte, adottando un approccio migliore per quanto riguarda il rischio di correlazione sfavorevole, le controparti caratterizzate da un livello elevato di leva finanziaria e le garanzie reali e ottimizzando al contempo i test retrospettivi e le prove di stress.

(84)

Le esposizioni da negoziazione verso le CCP solitamente beneficiano del meccanismo multilaterale di compensazione e di ripartizione delle perdite garantito dalle CCP. Di conseguenza, comportano un rischio di controparte molto basso ed è pertanto opportuno che siano soggette a un requisito in materia di fondi propri molto contenuto. Al contempo occorre che tale requisito abbia valore positivo al fine di garantire che gli enti sorveglino e controllino le proprie esposizioni verso le CCP nel quadro di una buona gestione del rischio e al fine di evidenziare il fatto che anche le esposizioni da negoziazione verso CCP non sono prive di rischio.

(85)

Un fondo di garanzia di una CCP è un meccanismo che consente la condivisione (mutualizzazione) delle perdite tra i partecipanti diretti della CCP. Vi si ricorre qualora le perdite subite dalla CCP a seguito del default di un partecipante diretto siano superiori ai margini e ai contributi al fondo di garanzia di tale partecipante diretto e a qualsiasi altra forma di difesa che la CCP possa impiegare prima di ricorrere ai contributi al fondo di garanzia dei restanti partecipanti diretti. Di conseguenza, il rischio di perdita associato ad esposizioni inerenti ai contributi al fondo di garanzia è superiore a quello associato alle esposizioni da negoziazione. Occorre pertanto che questo tipo di esposizione sia soggetto a un requisito in materia di fondi propri più elevato.

(86)

È opportuno che il "capitale ipotetico" di una CCP corrisponda ad una variabile necessaria per determinare il requisito in materia di fondi propri relativo alle esposizioni di un partecipante diretto derivante dai suoi contributi al fondo di garanzia della CCP. È necessario che detta nozione non sia intesa in nessun altro modo. In particolare, è necessario che non sia interpretata come l'importo del capitale che la CCP è obbligata a detenere su disposizione della rispettiva autorità competente.

(87)

Il riesame del trattamento del rischio di controparte, in particolare l'innalzamento dei requisiti in materia di fondi propri per i contratti bilaterali di derivati al fine di rispecchiare il maggiore rischio che tali contratti rappresentano per il sistema finanziario, è parte integrante degli sforzi della Commissione intesi ad assicurare che i mercati dei derivati siano efficienti, sicuri e solidi. Di conseguenza, il presente regolamento completa il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (14).

(88)

La Commissione dovrebbe riesaminare le pertinenti esenzioni per le grandi esposizioni entro il 31 dicembre 2015. In attesa dell'esito di tale riesame, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a decidere in merito all'esenzione di talune grandi esposizioni dall'applicazione di tali norme per un periodo transitorio sufficientemente lungo. Basandosi sul lavoro svolto nel contesto della preparazione e negoziazione della direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (15), e tenendo conto degli sviluppi internazionali e nell'Unione in merito a tali questioni, la Commissione dovrebbe riesaminare se dette esenzioni debbano continuare ad essere applicate in modo discrezionale o in un modo più generale e se i rischi connessi a tali esposizioni siano affrontati mediante altri mezzi efficaci indicati nel presente regolamento.

(89)

Per garantire che le esenzioni per le esposizioni esercitate dalle autorità competenti non compromettano la coerenza delle norme uniformi fissate nel presente regolamento a titolo permanente, dopo un periodo transitorio, e in mancanza dell'esito di tale riesame, le autorità competenti dovrebbero consultare l'ABE in merito all'opportunità o meno di continuare ad avvalersi della possibilità di esentare determinate esposizioni.

(90)

Gli anni precedenti alla crisi finanziaria sono stati caratterizzati da un aumento eccessivo delle esposizioni di enti rispetto al livello dei fondi propri (leva finanziaria). Durante la crisi finanziaria, le perdite e le difficoltà di finanziamento hanno costretto gli enti a ridurre significativamente la leva finanziaria nell'arco di un breve periodo di tempo. Ciò ha accentuato la pressione al ribasso sui prezzi delle attività, con conseguenti ulteriori perdite per gli enti che hanno a loro volta comportato un ulteriore calo dei loro fondi propri. Questa spirale negativa ha determinato in ultima analisi una riduzione della disponibilità del credito per l'economia reale ed una crisi più profonda e più lunga.

(91)

I requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio sono indispensabili per garantire un livello sufficiente di fondi propri a copertura di perdite inattese. Tuttavia, la crisi ha dimostrato che tali requisiti non sono sufficienti per evitare che gli enti assumano un rischio di leva finanziaria eccessivo e non sostenibile.

(92)

Nel settembre 2009 i leader del G20 si sono impegnati a sviluppare norme concordate a livello internazionale volte a scoraggiare il ricorso eccessivo alla leva finanziaria. A tal fine, essi hanno sostenuto l'introduzione di un coefficiente di leva finanziaria come misura aggiuntiva rispetto al quadro di Basilea II.

(93)

Nel dicembre 2010 il CBVB ha pubblicato orientamenti che definiscono la metodologia per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria. Tali norme prevedono un periodo di osservazione che si estenderà dal 1o gennaio 2013 al 1o gennaio 2017 e durante il quale saranno monitorati il coefficiente di leva finanziaria, le sue componenti e la sua evoluzione rispetto al requisito basato sul rischio. Sulla base dei risultati del periodo di osservazione, nel primo semestre del 2017 il CBVB intende apportare eventuali adeguamenti finali alla definizione e alla calibrazione del coefficiente di leva finanziaria, nell'ottica di giungere, il 1o gennaio 2018, ad un requisito vincolante basato su un riesame ed una calibrazione adeguati. Gli orientamenti del CBVB prevedono anche che il coefficiente di leva finanziaria e le sue componenti siano oggetto di informativa a partire dal 1o gennaio 2015.

(94)

Il coefficiente di leva finanziaria costituisce un nuovo strumento di regolamentazione e vigilanza per l'Unione. Conformemente agli accordi internazionali, è opportuno che sia introdotto dapprima come elemento aggiuntivo che possa essere applicato a singoli enti a discrezione delle autorità di vigilanza. Gli obblighi di segnalazione degli enti consentirebbero un riesame e una calibrazione appropriati in vista dell'introduzione di una misura vincolante nel 2018.

(95)

Nel quadro del riesame dell'impatto del coefficiente di leva finanziaria su diversi modelli aziendali è opportuno prestare particolare attenzione a modelli aziendali considerati a basso rischio, quali prestiti ipotecari e finanziamenti specializzati ad amministrazioni regionali, autorità locali o enti pubblici. L'ABE, sulla scorta dei dati ricevuti e delle conclusioni tratte dalla revisione prudenziale durante un periodo di osservazione, dovrebbe sviluppare, in collaborazione con le autorità competenti, una classificazione dei modelli e rischi aziendali. In base a un'opportuna analisi, e anche tenendo conto dei dati storici o degli scenari di stress, si dovrebbe procedere a una valutazione dei livelli appropriati del coefficiente di leva finanziaria che garantiscono la resilienza dei rispettivi modelli aziendali, accertando anche se siffatti livelli debbano essere fissati come soglie o fasce. Dopo il periodo di osservazione e la calibrazione dei rispettivi livelli del coefficiente di leva finanziaria, nonché sulla base della valutazione, l'ABE può pubblicare una revisione statistica adeguata del coefficiente di leva finanziaria, che comprenda le medie e gli scostamenti standard. Dopo l'adozione dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziaria, l'ABE dovrebbe pubblicare una revisione statistica adeguata, che comprenda le medie e gli scostamenti standard, del coefficiente di leva finanziaria in relazione alle categorie di enti individuate.

(96)

Gli enti dovrebbero controllare il livello e le variazioni del coefficiente di leva finanziaria, nonché il rischio ad esso correlato, nel quadro del processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). È opportuno che tale controllo sia incluso nel processo di revisione prudenziale. In particolare, dopo l'entrata in vigore dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziaria, le autorità competenti dovrebbero seguire gli sviluppi del modello imprenditoriale e del corrispondente profilo di rischio per garantire una classificazione degli enti corretta e aggiornata.

(97)

Ai fini di sane politiche di remunerazione, sono essenziali buone strutture di governance, trasparenza e divulgazione delle informazioni. Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi remunerativi e dei rischi associati, occorre che gli enti comunichino informazioni dettagliate sulle loro politiche di remunerazione, sulle loro prassi e, per motivi di riservatezza, sugli importi complessivi destinati al personale la cui attività professionale ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente. Occorre che tali informazioni siano rese accessibili ai soggetti interessati. Tali particolari requisiti dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi di informativa più generali riguardanti le politiche di remunerazione applicabili in tutti i settori. Inoltre, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di esigere che gli enti mettano a disposizione informazioni più dettagliate sulle remunerazioni.

(98)

Il riconoscimento di un'agenzia di rating del credito come agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) non dovrebbe incrementare la difficoltà di accesso a un mercato già dominato da tre grandi imprese. L'ABE e le banche centrali del SEBC, senza per questo semplificare il processo o renderlo meno rigoroso, dovrebbero prevedere il riconoscimento di un numero maggiore di agenzie di rating del credito come ECAI, così da aprire il mercato ad altre imprese.

(99)

Ai fini del presente regolamento occorre che siano pienamente applicabili al trattamento dei dati personali la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (16), e il regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (17).

(100)

È opportuno che gli enti dispongano di una riserva diversificata di attività liquide da utilizzare per coprire il fabbisogno di liquidità in caso di stress di liquidità a breve termine. Dal momento che non è possibile conoscere ex ante con certezza quali attività specifiche, all'interno di ciascuna categoria di attività, potrebbero essere soggette a shock ex post, è opportuno promuovere una riserva di liquidità diversificata e di alta qualità che consista di diverse categorie di attività. Una concentrazione delle attività e una dipendenza eccessiva affidamento alla liquidità del mercato creano un rischio sistemico per il settore finanziario e andrebbero evitate. Pertanto, durante il periodo iniziale di osservazione, dovrebbe essere preso in considerazione un ampio spettro di attività di qualità che sarà utilizzato per lo sviluppo di una definizione di un requisito in materia di copertura della liquidità. Nel procedere a una definizione uniforme delle attività liquide, sarebbe opportuno considerare attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime almeno i titoli di Stato e le obbligazioni garantite negoziati su mercati trasparenti con un tasso di rotazione continuo. Sarebbe altresì opportuno includere nella riserva senza limitazioni le attività corrispondenti all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a c). Quando gli enti ricorrono alle riserve di liquidità, è opportuno che mettano in atto un piano di ripristino delle attività liquide detenute e occorre che le autorità competenti garantiscano l'adeguatezza del piano e la sua applicazione.

(101)

Occorre che la riserva di attività liquide sia disponibile in ogni momento al fine di garantire i deflussi di liquidità. È necessario che il livello del fabbisogno di liquidità in casi di stress di liquidità a breve termine sia determinato in maniera standardizzata al fine di garantire un criterio uniforme di solidità e condizioni di parità. È necessario garantire che tale determinazione standardizzata non abbia conseguenze indesiderate per i mercati finanziari, per la concessione del credito e per la crescita economica, tenendo anche conto dei diversi modelli aziendali e di investimento e dei diversi contesti di finanziamento degli enti in tutta l'Unione. A tal fine è opportuno che il requisito in materia di copertura della liquidità sia soggetto ad un periodo di osservazione. Sulla base delle osservazioni e con il sostegno delle relazioni dell'ABE, occorre che la Commissione sia autorizzata ad adottare un atto delegato al fine di introdurre tempestivamente un requisito particolareggiato e armonizzato in materia di copertura della liquidità per l'Unione. Al fine di garantire un'armonizzazione globale in materia di regolamentazione della liquidità, è opportuno che l'eventuale atto delegato per l'introduzione del requisito in materia di copertura della liquidità sia equivalente al coefficiente di copertura della liquidità fissato nel quadro internazionale definitivo per la misurazione, le norme e il controllo del rischio di liquidità elaborato dal CBVB, tenendo conto delle specificità dell'Unione e nazionali.

(102)

A tal fine, durante il periodo di osservazione, l'ABE dovrebbe passare in rassegna e valutare, tra l'altro, l'adeguatezza di una soglia del 60 % delle attività liquide di livello 1, un massimale del 75 % di afflussi rispetto ai deflussi e l'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità dal 60 % dal 1o gennaio 2015, con aumento graduale fino al 100 %. Nel valutare e riferire in merito alle definizioni uniformi della riserva di attività liquide, l'ABE dovrebbe tener conto della definizione, formulata dal CBVB, di attività liquide di elevata qualità quale base della sua analisi, tenuto conto delle specificità dell'Unione e nazionali. Se è opportuno che l'ABE individui le valute nelle quali il fabbisogno di attività liquide da parte degli enti stabiliti nell'Unione supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, è altresì opportuno che l'ABE valuti annualmente se debbano essere applicate deroghe, incluse quelle individuate nel presente regolamento. L'ABE dovrebbe inoltre valutare annualmente, in relazione a tali deroghe, nonché alle deroghe già individuate nel presente regolamento, se il ricorso alle stesse da parte di enti stabiliti nell'Unione debba essere subordinato a eventuali condizioni aggiuntive o se le condizioni vigenti debbano formare oggetto di revisione. L'ABE dovrebbe presentare i risultati della sua analisi in una relazione annuale alla Commissione.

(103)

Per migliorare l'efficacia e ridurre l'onere amministrativo, l'ABE dovrebbe istituire un quadro di segnalazione coerente sulla base di un insieme armonizzato di norme per i requisiti in materia di liquidità che dovrebbe essere applicato in tutta l'Unione. A tal fine, l'ABE dovrebbe elaborare modelli di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT, che tengano conto delle disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE Fino alla data di applicazione dei requisiti di piena liquidità, gli enti dovrebbero continuare a rispettare i rispettivi requisiti nazionali di segnalazione.

(104)

L'ABE, in collaborazione con il CERS, dovrebbe fornire linee guida sui principi d'uso della riserva di liquidità in una situazione di stress.

(105)

Nulla garantisce che, in caso di difficoltà a rispettare le loro obbligazioni di pagamento, gli enti ricevano un sostegno di liquidità da altri enti appartenenti allo stesso gruppo. Tuttavia, a rigorose condizioni e previa approvazione specifica di tutte le autorità competenti interessate, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di esentare singoli enti dall'applicazione del requisito in materia di liquidità e sottoporli a requisiti consolidati, per consentire una gestione centralizzata della liquidità a livello di gruppo o sottogruppo da parte degli enti.

(106)

Nella stessa ottica, qualora non siano concesse deroghe, ai flussi di liquidità tra due enti appartenenti allo stesso gruppo e soggetti a vigilanza su base consolidata dovrebbero essere assegnati, nel caso in cui il requisito in materia di liquidità diventasse una misura vincolante, tassi di afflusso e deflusso preferenziali solo laddove si disponga delle necessarie salvaguardie. Tali trattamenti preferenziali specifici dovrebbero essere definiti con grande precisione e legati al soddisfacimento di una serie di condizioni oggettive e rigorose. Il trattamento specifico applicabile a un determinato flusso intragruppo dovrebbe essere ottenuto mediante una metodologia basata su criteri e parametri obiettivi, al fine di determinare livelli specifici di afflussi e deflussi tra l'ente e la controparte. Sulla base delle osservazioni e con il sostegno della relazione dell'ABE, la Commissione, ove opportuno e nel quadro dell'atto delegato che essa adotta a norma del presente regolamento per specificare il requisito in materia di copertura della liquidità, dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati per stabilire tali trattamenti specifici all'interno dello stesso gruppo, la metodologia e i criteri obiettivi ai quali sono collegati, nonché le modalità di decisioni congiunte per la valutazione di tali criteri.

(107)

Le obbligazioni emesse dalla National Asset Managament Agency (NAMA) in Irlanda rivestono particolare importanza per la ripresa del sistema bancario irlandese; la loro emissione è stata preventivamente approvata dagli Stati membri, come pure dalla Commissione che l'ha considerata aiuto di Stato in quanto misura di sostegno per rimuovere attività deteriorate dallo stato patrimoniale di taluni enti creditizi. L'emissione di tali obbligazioni, misura transitoria appoggiata dalla Commissione e dalla BCE, fa parte integrante dell'azione di ristrutturazione del sistema bancario irlandese. Tali obbligazioni sono garantite dal governo irlandese e costituiscono garanzie reali ammissibili presso le autorità monetarie. La Commissione dovrebbe prevedere specifici meccanismi di salvaguardia di attività trasferibili emesse o garantite da entità con l'approvazione degli aiuti di Stato da parte dell'Unione, nel quadro dell'atto delegato che essa adotta a norma del presente regolamento per specificare il requisito in materia di copertura della liquidità. A tale riguardo, la Commissione tener conto del fatto che gli enti che calcolano i requisiti in materia di copertura della liquidità in conformità del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a conteggiare le obbligazioni senior NAMA alla stregua di attività con liquidità e qualità creditizia elevatissime fino a dicembre 2019.

(108)

Analogamente, le obbligazioni emesse dalla Asset Management Company spagnola rivestono particolare importanza per la ripresa del sistema bancario spagnolo e rappresentano una misura transitoria sostenuta dalla Commissione e dalla BCE, quale parte integrante della ristrutturazione del sistema bancario spagnolo. Dal momento che la loro emissione è prevista nel memorandum d'intesa sulla condizionalità delle misure in favore del settore finanziario, firmato dalla Commissione e dalle autorità spagnole il 23 luglio 2012, e che il trasferimento di attività richiede l'approvazione della Commissione quale misura di aiuto di Stato introdotta per rimuovere attività deteriorate dallo stato patrimoniale di taluni enti creditizi, e nella misura in cui sono garantite dal governo spagnolo e costituiscono garanzie reali ammissibili presso le autorità monetarie. La Commissione dovrebbe prevere specifici meccanismi di salvaguardia di attività trasferibili emesse o garantite da entità con l'approvazione degli aiuti di Stato da parte dell'Unione, nel quadro dell'atto delegato che essa adotta a norma del presente regolamento per specificare il requisito in materia di copertura della liquidità. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che gli enti che calcolano i requisiti in materia di copertura della liquidità in conformità del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a conteggiare le obbligazioni senior della Asset Management Company spagnola alla stregua di attività con liquidità e qualità creditizia elevatissime fino a dicembre 2023.

(109)

In base alle relazioni che l'ABE è tenuta a presentare, nel preparare la proposta di atto delegato sui requisiti in materia di di liquidità la Commissione dovrebbe anche valutare se le obbligazioni senior, emesse da entità giuridiche analoghe alla NAMA in Irlanda o alla Asset Management Company in Spagna, costituite per fini identici e che rivestono particolare importanza per la ripresa del settore bancario in qualunque altro Stato membro, debbano godere del medesimo trattamento, nella misura in cui sono garantite dal governo centrale dello Stato membro in questione e costituiscono garanzie reali ammissibili presso le autorità monetarie.

(110)

Nell'elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per la determinazione dei metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo, l'ABE dovrebbe prendere in considerazione un metodo standardizzato di analisi dei dati storica, quale metodo per tale misurazione.

(111)

In attesa dell'introduzione del coefficiente netto di finanziamento stabile come norma minima obbligatoria, gli enti dovrebbero rispettare un obbligo generale di finanziamento. L'obbligo di generale finanziamento non dovrebbe essere un requisito espresso come coefficiente. Se, in attesa dell'introduzione del coefficiente netto di finanziamento stabile, è introdotto un coefficiente di finanziamento stabile come norma minima mediante una disposizione nazionale, gli enti vi si dovrebbere conformare di conseguenza.

(112)

Oltre al fabbisogno di liquidità a breve termine, è opportuno che gli enti adottino strutture di finanziamento che siano stabili nel più lungo termine. Nel dicembre 2010 il CBVB ha deciso che il coefficiente netto di finanziamento stabile passerà a essere una norma minima a partire dal 1o gennaio 2018, e che il comitato stesso metterà in atto rigorose procedure di segnalazione al fine di monitorare il coefficiente nel corso del periodo transitorio, continuando anche successivamente a riesaminare le implicazioni di tali norme per i mercati finanziari, per la concessione del credito e per la crescita economica, nonché intervenendo opportunamente in caso di effetti indesiderati. Il CBVB ha quindi deciso che il coefficiente netto di finanziamento stabile sarà soggetto a un periodo di osservazione e che comprenderà una clausola di riesame. In questo contesto, occorre che l'ABE, sulla base delle segnalazioni prescritte dal presente regolamento, valuti in che modo debba essere configurato il requisito di finanziamento stabile. Sulla base di tale valutazione, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di eventuali proposte appropriate per l'introduzione di un tale requisito entro il 2018.

(113)

Le carenze del governo societario in una serie di enti hanno contribuito ad un'assunzione di rischio eccessiva e imprudente nel settore bancario, che ha portato al fallimento di singoli istituti e a problemi sistemici.

(114)

Al fine di facilitare il monitoraggio delle prassi in materia di governo societario degli enti e migliorare la disciplina di mercato, occorre che gli enti rendano pubblici i propri dispositivi di governo societario. È opportuno che i loro organi di gestione approvino e rendano pubblica una dichiarazione che assicuri al pubblico l'adeguatezza e l'efficienza di tali dispositivi.

(115)

Al fine di tener conto della diversità dei modelli aziendali degli enti nel mercato interno, è opportuno esaminare da vicino alcuni requisiti strutturali a lungo termine, quali il coefficiente netto di finanziamento stabile e il coefficiente di leva finanziaria, onde promuovere una varietà di strutture bancarie valide che sono state e dovrebbero continuare ad essere utili per l'economia dell'Unione.

(116)

Onde garantire la fornitura continua di servizi finanziari a famiglie e imprese, è necessaria una struttura di finanziamento stabile. I flussi di finanziamento a lungo termine nei sistemi finanziari fondati sulle banche di numerosi Stati membri possono avere, generalmente, caratteristiche diverse rispetto a quelle di altri mercati internazionali. Inoltre, determinate strutture finanziarie potrebbero essersi sviluppate negli Stati membri allo scopo di garantire finanziamenti stabili per investimenti a lungo termine, tra cui strutture bancarie decentrate volte a convogliare la liquidità o titoli specializzati garantiti da ipoteche che operano sui mercati altamente liquidi oppure sono investimenti ben accetti dagli investitori a lungo termine. Tali fattori strutturali dovrebero essere esaminati attentamente. A tal fine, è fondamentale che, una volta messe a punto le norme internazionali, l'ABE e il CERS, sulla base delle segnalazioni prescritte dal presente regolamento, valutino in che modo debba essere concepito il requisito di finanziamento stabile, tenendo pienamente conto della diversità delle strutture di finanziamento sul mercato bancario dell'Unione.

(117)

Al fine di assicurare nel periodo transitorio la progressiva convergenza tra il livello dei fondi propri e gli adeguamenti prudenziali applicati alla definizione di fondi propri in tutta l'Unione e alla definizione di fondi propri stabilita dal presente regolamento, occorre che l'introduzione dei requisiti in materia di fondi propri di cui al presente regolamento avvenga gradualmente. È di cruciale importanza garantire che tale introduzione sia in linea con i recenti progressi compiuti dagli Stati membri rispetto ai livelli di fondi propri necessari e alla definizione di fondi propri in vigore negli stessi Stati membri. A tal fine è auspicabile che durante il periodo transitorio le autorità competenti stabiliscano, entro determinati limiti minimi e massimi, in che modo introdurre rapidamente il livello richiesto di fondi propri e gli adeguamenti prudenziali di cui al presente regolamento.

(118)

Al fine di agevolare un passaggio graduale dalle disposizioni divergenti in materia di adeguamenti prudenziali attualmente in vigore negli Stati membri alla serie di adeguamenti prudenziali di cui al presente regolamento, è opportuno che le autorità siano in grado, nel corso del periodo transitorio, di continuare a esigere, in misura limitata, dagli enti di effettuare adeguamenti prudenziali dei fondi propri in deroga al presente regolamento.

(119)

Al fine di garantire che gli enti dispongano di tempo sufficiente per ottemperare ai nuovi livelli richiesti e alla definizione di fondi propri, occorre che determinati strumenti di capitale che non rientrano nella definizione di fondi propri stabilita nel presente regolamento siano abbandonati gradualmente tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021. Inoltre è opportuno che determinati strumenti apportati dallo Stato siano riconosciuti interamente nei fondi propri per un periodo circoscritto. Inoltre, i sovrapprezzi di emissione relativi agli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle misure nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE dovrebbero essere ammissibili, in determinate circostanze, come capitale primario di classe 1.

(120)

Al fine di assicurare la progressiva convergenza verso norme uniformi in materia di informativa che forniscano ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti, è necessario che gli obblighi di informativa siano introdotti gradualmente.

(121)

Al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato e dell'esperienza nell'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia tenuta a presentare delle relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate di proposte legislative, se del caso, sull'eventuale effetto dei requisiti in materia di fondi propri sul ciclo economico, nonché sui requisiti minimi in materia di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite, sulle grandi esposizioni, sui requisiti in materia di liquidità, sulla leva finanziaria, sulle esposizioni al rischio di credito trasferito, sul rischio di controparte e sul metodo dell'esposizione originaria, sulle esposizioni al dettaglio, sulla definizione di capitale ammissibile, nonché sul livello di applicazione del presente regolamento.

(122)

L'obiettivo primario del quadro giuridico per gli enti creditizi dovrebbe essere quello di garantire il funzionamento di servizi vitali per l'economia reale limitando, al contempo, il rischio di azzardo morale. La separazione strutturale delle attività bancarie al dettaglio dalle attività bancarie d'investimento all'interno di un gruppo bancario potrebbe essere uno degli strumenti chiave per sostenere tale obiettivo. Pertanto, nessuna disposizione del quadro normativo dovrebbe ostare all'introduzione di misure atte a realizzare tale separazione. Alla Commissione si dovrebbe chiedere di analizzare la questione della separazione strutturale all'interno dell'Unione e di presentare una relazione, corredata di proposte legislative, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio.

(123)

Analogamente, allo scopo di tutelare i depositanti e salvaguardare la stabilità finanziaria, dovrebbe altresì essere consentito agli Stati membri di adottare misure strutturali che impongano agli enti creditizi autorizzati in tale Stato membro di ridurre le loro esposizioni nei confronti di entità giuridiche diverse a seconda delle loro attività, indipendentemente dall'ubicazione di dette attività. Tuttavia, tenuto conto delle loro potenziali conseguenze negative in termini di frammentazione del mercato interno, tali misure dovrebbero essere approvate solo se subordinate a condizioni rigorose, in attesa dell'entrata in vigore di un futuro atto legislativo che armonizzi esplicitamente tali misure.

(124)

Al fine di specificare i requisiti di cui al presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo agli adattamenti tecnici da apportare al presente regolamento per chiarire le definizioni che garantiscano un'applicazione uniforme del presente regolamento o per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, per adeguare la terminologia e le definizioni a quelle degli atti successivi, per adattare le disposizioni del presente regolamento relative ai fondi propri al fine di riflettere gli sviluppi delle norme contabili o deldiritto dell'Unione o della convergenza delle prassi di vigilanza, per ampliare l'elenco delle classi di esposizioni ai fini del metodo standardizzato o del metodo IRB in modo da tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, per adeguare taluni importi concernenti tali classi di esposizioni per tenere conto degli effetti dell’inflazione, per adeguare l'elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio e per adeguare specifiche disposizioni e criteri tecnici relativi al trattamento dei rischi di controparte, al metodo standardizzato e al metodo IRB, all'attenuazione del rischio di credito, alla cartolarizzazione, al rischio operativo, al rischio di mercato, alla liquidità, alla leva finanziaria e all'informativa, al fine di riflettere l'evoluzione dei mercati finanziari, dei principi contabili o del diritto dell'Unione oppure della convergenza delle prassi di vigilanza e della misurazione del rischio e per tenere conto dei risultati del riesame di diversi aspetti relativi all'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.

(125)

Dovrebbe essere inoltre delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di stabilire una riduzione temporanea del livello di fondi propri o dei fattori di ponderazione del rischio precisati ai sensi del presente regolamento per tenere conto di specifiche circostanze, al fine di chiarire l'esenzione di talune esposizioni dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alle grandi esposizioni, al fine di specificare gli importi utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione per tener conto degli sviluppi economici e monetari, al fine di adeguare le categorie delle imprese di investimento che possono godere di talune deroghe ai livelli richiesti di fondi propri, per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, al fine di chiarire l'obbligo a carico delle imprese di investimento di detenere fondi propri pari ad un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente, per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, al fine di determinare gli elementi dei fondi propri da cui è opportuno che siano detratti gli strumenti di entità rilevanti detenuti dall'ente, al fine di introdurre ulteriori disposizioni transitorie relative al trattamento degli utili e delle perdite attuariali nella misurazione delle passività dei fondi pensione a prestazioni definite degli enti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(126)

Conformemente alla dichiarazione n. 39 relativa all'articolo 290 TFUE, la Commissione dovrebbe continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.

(127)

È opportuno che norme tecniche nel settore dei servizi finanziari assicurino l'armonizzazione, condizioni uniformi e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ABE dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione. Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche, l'ABE dovrebbe garantire efficienti procedure amministrative e di segnalazione. I modelli per la segnalazione dovrebbero essere proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività degli enti.

(128)

La Commissione dovrebbe adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ABE in materia di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o entità analoghe, determinati strumenti di fondi propri, adeguamenti prudenziali, frazioni dai fondi propri, strumenti aggiuntivi di fondi propri, partecipazioni di minoranza, servizi accessori ai servizi bancari, trattamento delle rettifiche di valore su crediti, probabilità di default, perdita in caso di default, metodi di ponderazione dei rischi delle attività, convergenza delle prassi in materia di vigilanza, liquidità e disposizioni transitorie per i fondi propri, mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione e l'ABE dovrebbero garantire che tali norme e requisiti possano essere applicati da tutti gli enti interessati in maniera proporzionale alla natura, all'ampiezza e alla complessità di tali enti e delle loro attività.

(129)

L'attuazione di taluni atti delegati previsti dal presente regolamento, come l'atto delegato relativo al requisito in materia di copertura della liquidità, potrebbe avere un impatto sostanziale sugli enti sottoposti a vigilanza e sull'economia reale. La Commissione dovrebbe garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio siano sempre ben informati sugli sviluppi pertinenti a livello internazionale e sulle posizioni attuali della Commissione, già prima della pubblicazione di atti delegati.

(130)

Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ABE con riguardo al consolidamento, alle decisioni congiunte, alle segnalazioni, all'informativa, alle esposizioni garantite da ipoteche, alla valutazione dei rischi, ai metodi di ponderazione del rischio delle attività, ai fattori di ponderazione del rischio e alla specificazione di determinate esposizioni, al trattamento di opzioni e warrant, alle posizioni in strumenti di capitale e in valuta, all'uso di modelli interni, alla leva finanziaria e agli elementi fuori bilancio mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(131)

Date le caratteristiche e il numero di norme tecniche di regolamentazione da adottare a norma del presente regolamento, qualora la Commissione adotti una norma tecnica di regolamentazione identica al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'ABE, il periodo entro il qualeil Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una norma tecnica di regolamentazione dovrebbe, ove opportuno, essere ulteriormente prorogato di un mese. Inoltre, la Commissione dovrebbe mirare ad adottare le norme tecniche di regolamentazione in tempo utile al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esercitare un esame completo, tenendo conto del volume e della complessità delle norme tecniche di regolamentazione e delle caratteristiche del regolamento interno, del calendario dei lavori e della composizione delParlamento europeo e del Consiglio.

(132)

Al fine di garantire un elevato grado di trasparenza, l'ABE dovrebbe avviare consultazioni sui progetti di norme tecniche di cui al presente regolamento. L'ABE e la Commissione dovrebbero cominciare a elaborare quanto prima le proprie relazioni in materia di requisiti di liquidità e di leva finanziaria, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(133)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (18).

(134)

Conformemente all'articolo 345 TFUE, che prevede che i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, il presente regolamento non favorisce né discrimina tipi di proprietà che ricadono nel suo ambito di applicazione.

(135)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere (19).

(136)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE UNO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:

a)

requisiti in materia di fondi propri relativi a elementi di rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di regolamento interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

b)

requisiti che limitano le grandi esposizioni;

c)

dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 460, requisiti di liquidità relativi a elementi di rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

d)

obblighi di segnalazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) e di leva finanziaria;

e)

obblighi di informativa al pubblico.

Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti in materia di normativa prudenziale e vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.

Articolo 2

Poteri di vigilanza

Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2013/36/UE

Articolo 3

Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti

Il presente regolamento non impedisce agli enti di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 4

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

"ente creditizio", un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;

2)

"impresa di investimento", un persona secondo la definzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE che è soggetta agli obblighi stabiliti da tale direttiva, ad eccezione:

a)

degli enti creditizi;

b)

delle imprese locali;

c)

delle imprese che non sono autorizzate a prestare servizi accessori di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, che prestano soltanto uno o più servizi e attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4 e 5, di tale direttiva e che non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per tale motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti;

3)

"ente", un ente creditizio o un'impresa di investimento;

4)

"impresa locale", un'impresa che opera per conto proprio sui mercati dei financial future o delle opzioni o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che opera per conto di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei contratti sottoscritti da tale impresa sia garantita dai partecipanti diretti dei mercati medesimi, che se ne assumono la responsabilità;

5)

"impresa di assicurazione", un'impresa di assicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (20);

6)

"impresa di riassicurazione", un'impresa di riassicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

7)

"organismo di investimento collettivo" o "OIC", un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (21), comprese, salvo diversa disposizione, le entità di paesi terzi, che svolgono attività analoghe, soggette a vigilanza conformemente al diritto dell'Unione o alla normativa di un paese terzo che applica requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione, o un FIA secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (22), o un FIA non UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera aa), di tale direttiva;

8)

"organismo del settore pubblico", un organismo amministrativo non commerciale dipendente dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, o da autorità che esercitano le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali, o un'impresa non commerciale che è di proprietà di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, o è istituita e finanziata da esse, e che usufruisce di espliciti accordi di garanzia, ivi inclusi organismi autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;

9)

"organo di gestione", un organo di gestione secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE

10)

"alta dirigenza", alta dirigenza secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE;

11)

"rischio sistemico", un rischio sistemico secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2013/36/UE;

12)

"rischio di modello", un rischio di modello secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2013/36/UE;

13)

"cedente", un soggetto che:

a)

in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, ha partecipato direttamente o indirettamente al contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano l'esposizione cartolarizzata; o

b)

acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza;

14)

"promotore", un ente diverso dall'ente cedente che istituisce e gestisce un programma di commercial paper garantiti da attività (asset-backed commercial paper - ABCP) o altro schema di cartolarizzazione nell'ambito del quale acquista esposizioni da terzi;

15)

"impresa madre":

a)

un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

b)

ai fini del titolo VII, capi 3 e 4, sezione II, e del titolo VIII della direttiva 2013/36/UE e della parte cinque del presente regolamento, un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

16)

"filiazione":

a)

un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

b)

un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.

La filiazione di una filiazione è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è al vertice di tali imprese;

17)

"succursale", una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività dell’ente;

18)

"società strumentale", un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nell’elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti;

19)

"società di gestione del risparmio", una società di gestione del risparmio come definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE e un GEFIA come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, comprese, salvo diversa disposizione, le entità di paesi terzi, che svolgono attività analoghe, che sono soggette alla normativa di un paese terzo che applica requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione;

20)

"società di partecipazione finanziaria", un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, enti o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista;

21)

"società di partecipazione finanziaria mista", una società di partecipazione finanziaria mista secondo la definzione di cui all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;

22)

"società di partecipazione mista", un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente o da una società di partecipazione finanziaria mista, avente come filiazioni almeno un ente;

23)

"impresa di assicurazione di un paese terzo", un'impresa di assicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 3, della direttiva 2009/138/CE;

24)

"impresa di riassicurazione di un paese terzo", un'impresa di riassicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 6, della direttiva 2009/138/CE;

25)

"impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo", un'impresa che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

qualora fosse stabilita nell'Unione, essa rientrerebbe nella definizione di impresa di investimento;

b)

è autorizzata in un paese terzo;

c)

è soggetta e conforme a norme prudenziali ritenute dalle autorità competenti rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE

26)

"ente finanziario", un'impresa diversa da un ente la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (23), e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all'articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;

27)

"soggetto del settore finanziario", uno dei seguenti soggetti:

a)

un ente;

b)

un ente finanziario;

c)

una società strumentale inclusa nel perimetro di consolidamento finanziario di un ente;

d)

un'impresa di assicurazione;

e)

un'impresa di assicurazione di un paese terzo;

f)

un'impresa di riassicurazione;

g)

un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;

h)

una società di partecipazione assicurativa;

i)

una società di partecipazione mista;

j)

una società di partecipazione assicurativa mista secondo la definzione di cui all'articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;

k)

un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;

l)

un'impresa di paesi terzi con un'attività principale comparabile a quella dei soggetti di cui alle lettere da a) a k);

28)

"ente impresa madre in uno Stato membro", un ente in uno Stato membro avente come filiazione un ente o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detto ente o ente finanziario, e che non è a sua volta filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;

29)

"ente impresa madre nell'UE", un ente impresa madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in uno Stato membro né di una società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista in uno Stato membro;

30)

"società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro", una società di partecipazione finanziaria che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;

31)

"società di partecipazione finanziaria madre nell'UE", una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in uno Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista in uno Stato membro;

32)

"società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro", società di partecipazione finanziaria mista che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;

33)

"società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE", una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in uno Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in uno Stato membro;

34)

"controparte centrale" o "CCP", una CCP secondo la definzione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

35)

"partecipazione", una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (24), oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente di almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

36)

"partecipazione qualificata", una partecipazione, diretta o indiretta, in un’impresa che rappresenta almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;

37)

"controllo", il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE ovvero nei principi contabili cui un ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

38)

"stretti legami", una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:

a)

da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

b)

da un legame di controllo;

c)

da un legame di controllo duraturo di entrambe o tutte allo stesso soggetto terzo;

39)

"gruppo di clienti connessi":

a)

due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente indicato, costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre;

b)

due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono rapporti di controllo di cui alla lettera a), ma che devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti, anche l'altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti.

Salve le lettere a) e b), nel caso in cui un'amministrazione centrale ha il controllo diretto su più di una persona fisica o giuridica, o ha legami diretti con più di una persona fisica o giuridica, l'insieme costituito dall'amministrazione centrale e da tutte le persone fisiche o giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate conformemente alla lettera b), può non essere considerato come un gruppo di clienti connessi. L'esistenza di un gruppo di clienti connessi formato dall'amministrazione centrale e da altre persone fisiche o giuridiche può essere invece valutato separatamente per ciascuna delle persone da essa direttamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate direttamente conformemente alla lettera b), e per tutte le persone fisiche e giuridiche controllate da tale persona conformemente alla lettera a) o legate a tale persona conformemente alla lettera b), compresa l'amministrazione centrale. Lo stesso vale per le amministrazioni regionali o le autorità locali cui si applica l'articolo 115, paragrafo 2;

40)

"autorità competente", una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti;

41)

"autorità di vigilanza su base consolidata", un'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti imprese madri nell'UE e degli enti controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o da società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE;

42)

"autorizzazione", un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività;

43)

"Stato membro d'origine", lo Stato membro nel quale un ente ha ricevuto l'autorizzazione;

44)

"Stato membro ospitante", lo Stato membro nel quale un ente ha una succursale o presta servizi;

45)

"banche centrali del SEBC", le banche centrali nazionali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE);

46)

"banche centrali", le banche centrali del SEBC e le banche centrali dei paesi terzi;

47)

"situazione consolidata", la situazione che risulta dall'applicazione dei requisiti del presente regolamento, conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, a un ente come se tale ente formasse, insieme a una o più altre entità, un ente unico;

48)

"base consolidata", sulla base della situazione consolidata;

49)

"base subconsolidata", sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista ad esclusione di un sottogruppo di entità o sulla base della situazione consolidata di un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che non è l'ente impresa madre, o la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista apicale;

50)

"strumento finanziario":

a)

un contratto che dà origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale;

b)

qualsiasi strumento specificato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

c)

uno strumento finanziario derivato;

d)

uno strumento finanziario primario;

e)

uno strumento a pronti.

Gli strumenti di cui alle lettere a), b) e c) sono strumenti finanziari soltanto se il loro valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante o di un altro elemento sottostante, da un tasso o da un indice;

51)

"capitale iniziale", l'importo e la tipologia dei fondi propri di cui all'articolo 12 della direttiva 2013/36/UE per gli enti creditizi e al titolo IV di tale direttiva per le imprese di investimento;

52)

"rischio operativo", il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico;

53)

"rischio di diluizione", il rischio che l'importo di un credito sia ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;

54)

"probabilità di default" o "PD", la probabilità di default di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno;

55)

"perdita in caso di default" o "LGD", il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte e l'importo residuo al momento del default;

56)

"fattore di conversione", il rapporto tra la parte attualmente non utilizzata di una linea di credito che potrebbe essere utilizzata, e che in caso di default risulterebbe quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito, laddove l'entità della linea di credito è determinata dal limite prestabilito, salvo che il limite non prestabilito sia più elevato;

57)

"attenuazione del rischio di credito", una tecnica utilizzata dagli enti per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;

58)

"protezione del credito di tipo reale", tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dal diritto dell'ente, – nell'eventualità del default della controparte o al verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano la controparte, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;

59)

"protezione del credito di tipo personale", tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dall'obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità del default del debitore o al verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito;

60)

"strumento assimilato al contante", un certificato di deposito, un'obbligazione, compresa l'obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso da un ente, per il quale l'ente ha già ricevuto il pagamento integrale e che sarà rimborsato incondizionatamente dall'ente al valore nominale;

61)

"cartolarizzazione", un'operazione o uno schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti aventi le due seguenti caratteristiche:

a)

i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni;

b)

la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema;

62)

"posizione verso la cartolarizzazione", un'esposizione nei confronti di una cartolarizzazione;

63)

"ricartolarizzazione", una cartolarizzazione in cui il rischio associato ad un aggregato sottostante di esposizioni e oggetto di segmentazione in cui almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione verso una cartolarizzazione;

64)

"posizione verso la ricartolarizzazione", un'esposizione nei confronti di una ricartolarizzazione;

65)

"supporto di credito", un meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto alla qualità che detta posizione avrebbe avuto in assenza di tale supporto, che comprende il supporto fornito dalla presenza nella cartolarizzazione di più segmenti di rango subordinato o da altri tipi di protezione del credito;

66)

"società veicolo per la cartolarizzazione" o "SSPE", un trust o un'altra entità, diversa da un ente, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, la cui attività è limitata alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle dell'ente cedente, e nella quale i titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare tali interessi;

67)

"segmento", una frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un certo numero di esposizioni, in cui ad una posizione detenuta nella frazione è associato un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo detenuta in ciascuna delle altre frazioni, a prescindere dalle protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;

68)

"valutazione in base ai prezzi di mercato", la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;

69)

"valutazione in base ad un modello", qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;

70)

"verifica indipendente dei prezzi", una procedura di verifica regolare dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli;

71)

"capitale ammissibile", la somma dei seguenti elementi:

a)

capitale di classe 1 di cui all'articolo 25;

b)

capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 pari o inferiore a un terzo del capitale di classe 1;

72)

"borsa valori riconosciuta", una borsa valori che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

è un mercato regolamentato;

b)

ha un meccanismo di compensazione secondo il quale i contratti elencati nell'allegato II sono soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata;

73)

"benefici pensionistici discrezionali", i benefici pensionistici aggiuntivi accordati su base discrezionale da un ente a un dipendente come parte della componente variabile della remunerazione di tale dipendente, esclusi i diritti maturati da un dipendente nell’ambito del sistema pensionistico adottato dalla società;

74)

"valore del credito ipotecario", il valore dell'immobile quale determinato in base ad una prudente valutazione della futura commerciabilità dell'immobile, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi;

75)

"immobile residenziale", un immobile ad uso abitativo occupato dal proprietario o dal locatario dell'immobile ad uso abitativo, compreso il diritto abitativo per un appartamento in cooperative di edilizia residenziale situate in Svezia;

76)

"valore di mercato", per i beni immobili, l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni;

77)

"disciplina contabile applicabile", le norme contabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 o della direttiva 86/635/CEE;

78)

"tasso annuale di default", il rapporto tra il numero dei default verificatisi in un periodo che inizia un anno prima di una data T e il numero dei debitori assegnati a questa classe o aggregato (pool) un anno prima di tale data;

79)

"finanziamento per immobili a fini speculativi", i prestiti ai fini dell'acquisizione o dello sviluppo o dell'edificazione su terreni in relazione a immobili, o di e in relazione a tali immobili, con l'intenzione di rivendita a scopo di lucro;

80)

"finanziamento al commercio", i finanziamenti, comprese le garanzie, connessi allo scambio di beni e servizi sotto forma di prodotti finanziari con scadenza fissa a breve termine, generalmente inferiore a un anno, senza rinnovo automatico;

81)

"crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico", prestiti o crediti per il finanziamento dell'esportazione di beni e servizi per il quale un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione fornisce garanzie, assicurazione o finanziamento diretto;

82)

"contratto di vendita con patto di riacquisto" e "contratto di vendita con patto di riacquisto passivo", qualsiasi contratto con il quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci o diritti garantiti riguardanti uno dei seguenti casi:

a)

la proprietà di titoli o merci, quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente all'ente di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'impegno a riacquistarli;

b)

titoli o merci della stessa specie ad un determinato prezzo e ad una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per l'ente che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per l'ente che li acquista;

83)

"operazione di vendita con patto di riacquisto", qualsiasi operazione disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto o un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;

84)

"contratto di vendita con patto di riacquisto semplice", un'operazione di vendita con patto di riacquisto di un unico tipo di attività o di attività simili, non complesse, di contro a un paniere di attività;

85)

"posizioni detenute a fini di negoziazione":

a)

posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi;

b)

posizioni che si intende rivendere nel breve periodo;

c)

posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse;

86)

"portafoglio di negoziazione", l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione;

87)

"sistema multilaterale di negoziazione", un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definzione di cui all'articolo 4, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;

88)

"controparte centrale qualificata", una controparte centrale che è stata autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta conformemente all'articolo 25 di tale regolamento;

89)

"fondo di garanzia", un fondo istituito da una CCP conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizzato conformemente all'articolo 45 di tale regolamento;

90)

"contributo prefinanziato al fondo di garanzia di una CCP", un contributo al fondo di garanzia di una CCP in caso di default che è versato da un ente;

91)

"esposizione da negoziazione", un' esposizione corrente, comprensiva del margine di variazione dovuto al partecipante diretto ma non ancora ricevuto, e qualsiasi esposizione potenziale futura di un partecipante diretto o di un cliente verso una CCP derivante da contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettere da a) a e), nonché dal margine iniziale;

92)

"mercato regolamentato", un mercato secondo la definzione di cui all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;

93)

"leva finanziaria", il rapporto tra le dimensioni relative, delle attività di un ente, delle sue obbligazioni fuori bilancio e delle sue obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali, comprese le obbligazioni derivanti da finanziamenti ricevuti, impegni assunti, derivati o contratti di vendita con patto di riacquisto, ma escluse le obbligazioni che possono essere fatte valere solo durante la liquidazione dell'ente, rispetto ai fondi propri di tale ente;

94)

"rischio di leva finanziaria eccessiva", il rischio risultante dalla vulnerabilità di un ente dovuta alla leva finanziaria, attuale o potenziale, che può richiedere misure correttive non previste del suo piano di impresa, tra cui la dismissione immediata di attività, con conseguenti perdite o rettifiche di valore alle restanti attività;

95)

"rettifica di valore su crediti", l'importo degli accantonamenti per perdite su crediti generici e specifici in ordine a rischi di credito rilevati nel bilancio dell'ente conformemente alla disciplina contabile applicabile;

96)

"copertura interna", una posizione che compensa in misura sostanziale le componenti di rischio tra una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione e un'altra posizione non compresa nel portafoglio di negoziazione o un insieme di posizioni;

97)

"obbligazione di riferimento", un'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante di un derivato su crediti;

98)

"agenzia esterna di valutazione del merito di credito" o "ECAI", un'agenzia di rating del credito registrata o certificata conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (25), o una banca centrale che emette rating del credito che sono esenti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;

99)

"ECAI prescelta", un'ECAI scelta da un ente;

100)

"altre componenti di conto economico complessivo accumulate", lo stesso significato di cui al principio contabile internazionale (IAS) 1, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

101)

"fondi propri di base", fondi propri di base ai sensi dell'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE;

102)

"elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1", elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva;

103)

"elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1", elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva e l'inclusione di tali elementi sia limitata dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 99 di tale direttiva;

104)

"elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2", elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 2 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, di tale direttiva;

105)

"elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3", elementi assicurativi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 3 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 3, di tale direttiva;

106)

"attività fiscali differite", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

107)

"attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura", attività fiscali differite il cui valore futuro può essere realizzato soltanto nel caso in cui l'ente generi un utile imponibile in futuro;

108)

"passività fiscali differite", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

109)

"attività dei fondi pensione a prestazioni definite", le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la detrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano;

110)

"distribuzione", il pagamento di dividendi o interessi, in qualsiasi forma;

111)

"impresa finanziaria", lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE;

112)

"fondi per rischi bancari generali", lo stesso significato di cui all'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;

113)

"avviamento", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

114)

"partecipazione indiretta", qualsiasi esposizione verso un soggetto intermedio che abbia un'esposizione verso strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario per cui, se gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario fossero annullati definitavamente, la perdita che subirebbe di conseguenza l'ente non sarebbe significativamente diversa da quella che subirebbe se detenesse direttamente gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario;

115)

"beni immateriali", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile, comprensivo dell'avviamento;

116)

"altri strumenti di capitale", strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3;

117)

"altre riserve", riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate o negli utili non distribuiti;

118)

"fondi propri", la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2;

119)

"strumenti di fondi propri", strumenti di capitale emessi dall'ente che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2;

120)

"partecipazione di minoranza", l'importo del capitale primario di classe 1 di una filiazione di un ente attribuibile a persone fisiche o giuridiche diverse da quelle incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente;

121)

"profitto", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

122)

"partecipazione incrociata reciproca", la detenzione, da parte di un ente, di strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario quando tali soggetti detengono anche strumenti di fondi propri emessi dall'ente;

123)

"utili non distribuiti", i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile;

124)

"riserva sovrapprezzo azioni", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

125)

"differenze temporanee", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

126)

"posizione sintetica", un investimento da parte di un ente in uno strumento finanziario il cui valore è direttamente collegato al valore degli strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario;

127)

"sistema di controgaranzia", un sistema che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7;

b)

gli enti sono consolidati integralmente conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), o all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 83/349/CEE e sono inclusi nella vigilanza su base consolidata di un ente che è un ente impresa madre in uno Stato membro conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del presente regolamento e soggetto ai requisiti in materia di fondi propri;

c)

l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni sono stabiliti nello stesso Stato membro e sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte della stessa autorità competente;

d)

l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni che sono entrati a far parte di un accordo di responsabilità contrattuale o obbligatorio che tutela detti enti e in particolare ne garantisce la liquidità e la solvibilità, al fine di evitare la sottoposizione a procedure concorsuali nel caso in cui esse fossero inevitabili;

e)

esistono accordi per garantire la pronta disponibilità di mezzi finanziari in forma di capitale e di liquidità, se necessario, in applicazione del regime di responsabilità contrattuale o obbligatorio di cui alla lettera d);

f)

l'adeguatezza degli accordi di cui alle precedenti lettere d) ed e) è monitorata con regolarità dall'autorità competente;

g)

il periodo minimo di preavviso per l'uscita volontaria di una filiazione dal regime di responsabilità è di dieci anni;

h)

l'autorità competente ha il potere di vietare l'uscita volontaria di una filiazione dal regime di responsabilità;

128)

"elementi distribuibili", l'ammontare dei profitti alla fine dell’ultimo esercizio, aumentato degli utili portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai possessori di strumenti di fondi propri, diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, degli utili non distribuibili conformemente a disposizioni legislative o a regolamentazioni interne dell'ente e delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente alla normativa nazionale applicabile o allo statuto dell'ente, considerando che tali perdite e riserve sono determinate sulla base dei conti individuali dell'ente e non dei conti consolidati.

2.   Quando nel presente regolamento si fa riferimento a immobili o proprietà immobiliari residenziali o non residenziali o ad un'ipoteca su tali proprietà, ciò include quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva normativa equivalente. Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono autorizzare il trattamento di quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indiretta equivalente di beni immobili come proprietà diretta di beni immobili, a condizione che tale proprietà indiretta sia specificamente disciplinata dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, se costituita a garanzia reale, essa fornisca una protezione equivalente ai creditori.

3.   I finanziamenti al commercio di cui al paragrafo 1, punto 80, sono di norma finanziamenti non impegnati per i quali sono necessari valida documentazione a supporto delle operazioni per ogni richiesta di utilizzo dei fondi che consentano di opporre un rifiuto al finanziamento in caso di dubbi circa il merito creditizio o circa la documentazione a supporto delle operazioni. Il rimborso delle esposizioni per i finanziamenti al commercio è normalmente indipendente dal debitore, mentre i fondi provengono dal contante ricevuto dagli importatori o dagli introiti derivanti dalle vendite dei beni sottostanti.

Articolo 5

Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito

Ai fini della parte tre, titolo II, si intende per:

1)

"esposizione", un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio;

2)

"perdita", la perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché i costi effettivi diretti e indiretti collegati al recupero del credito;

3)

"perdita attesa" o "EL", il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default.

TITOLO II

LIVELLO DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI

CAPO 1

Applicazione dei requisiti su base individuale

Articolo 6

Principi generali

1.   Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti da due a cinque e otto.

2.   L'ente che è una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, o un'impresa madre, ovvero l'ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 19 non è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 89, 90 e 91.

3.   L'ente che è un'impresa madre o una filiazione, ovvero l'ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 19 non è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte otto.

4.   Gli enti creditizi e le imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi di investimento e le attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE si conformano su base individuale agli obblighi fissati nella parte sei. In attesa che la Commissione presenti il rapporto di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento.

5.   Gli enti, ad eccezione delle imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e all'articolo 96, paragrafo 1, e gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1 o 3, si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette.

Articolo 7

Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale

1.   Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, alle filiazioni di un ente, qualora sia la filiazione che l'ente siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e la filiazione:

a)

non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;

b)

l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con l'autorizzazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;

c)

le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;

d)

l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione della filiazione.

2.   Le autorità competenti possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti e in particolare alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1.

3.   Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, a un ente impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente suddivisi tra l'impresa madre e le filiazioni:

a)

non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro;

b)

le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza su base consolidata comprendono l'ente impresa madre in uno Stato membro.

L'autorità competente che si avvale del presente paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

Articolo 8

Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale

1.   Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nell'Unione e sottoporli a vigilanza come unico sottogruppo di liquidità a condizione che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:

a)

l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata si conforma agli obblighi di cui alla parte sei;

b)

l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di deroga e assicura un sufficiente livello di liquidità per la totalità di tali enti;

c)

gli enti hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza;

d)

non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l'adempimento dei contratti di cui alla lettera c).

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su eventuali ostacoli giuridici in grado di rendere impossibile l'applicazione della lettera c) del primo comma ed è invitata a formulare entro il 31 dicembre 2015 una proposta legislativa, se del caso, su quali di tali ostacoli dovrebbero essere eliminare.

2.   Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nel caso in cui tutti gli enti del sottogruppo di liquidità unico siano autorizzati nello stesso Stato membro e sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

3.   Se gli enti del sottogruppo di liquidità sono autorizzati in più Stati membri, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 21, e solo agli enti le cui autorità competenti concordano sui seguenti elementi:

a)

la loro valutazione in merito alla conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità alle condizioni stabilite all'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE in tutto il sottogruppo di liquidità unico;

b)

la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel sottogruppo di liquidità unico;

c)

la determinazione degli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali sarà prevista la deroga all'applicazione della parte sei;

d)

la necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei;

e)

condivisione incondizionata di informazioni complete tra le autorità competenti;

f)

una piena comprensione delle implicazioni di tale deroga.

4.   Le autorità competenti possono inoltre applicare i paragrafi 1, 2 e 3 agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera b), purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, nonché ad altri enti legati da una relazione di cui all'articolo 113, paragrafo 6, purché siano soddisfatte tutte le condizioni ivi specificate. In tal caso le autorità competenti designano uno degli enti oggetto di deroga alla parte sei sulla base della situazione consolidata di tutti gli enti del sottogruppo di liquidità unico.

5.   Se è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 o 2, le autorità competenti possono altresì applicare l'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o parti di esso a livello del sottogruppo di liquidità unico e derogare all'applicazione, su base individuale, dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o di parti di esso.

Articolo 9

Metodo di consolidamento individuale

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo e l'articolo 144, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti imprese madri a includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le filiazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano detenute nei confronti di detto ente impresa madre.

2.   Il trattamento di cui al paragrafo 1 è autorizzato soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti le circostanze e le disposizioni, comprese quelle giuridiche, in base alle quali non vi sono, e non sono previsti, rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività, quando dovute, dalla filiazione all'impresa madre.

3.   Se un'autorità competente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1, essa informa regolarmente e almeno una volta all'anno le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri sul ricorso fatto al paragrafo 1 e sulle circostanze e disposizioni di cui al paragrafo 2. Se la filiazione ha sede in un paese terzo, le autorità competenti forniscono le medesime informazioni anche alle autorità competenti del paese terzo in questione.

Articolo 10

Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

1.   Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati siano garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale;

b)

la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;

c)

la dirigenza dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati.

Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga di cui al primo comma nella misura in cui non confligga con il presente regolamento e la direttiva 2013/36/UE

2.   Qualora le autorità competenti riscontrino che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e qualora le passività o gli impegni dell'organismo centrale siano pienamente garantiti dagli enti affiliati, esse possono derogare dall'applicazione delle parti da due a otto all'organismo centrale su base individuale.

CAPO 2

Consolidamento prudenziale

Sezione 1

Applicazione dei requisiti su base consolidata

Articolo 11

Trattamento generale

1.   Gli enti imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e alla parte sette, sulla base della loro situazione finanziaria consolidata. Le imprese madri e le loro filiazioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consolidamento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire un adeguato consolidamento.

2.   Gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e alla parte sette, sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista.

Qualora la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro controlli più di un ente, il primo comma si applica solo all'ente soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE

3.   Gli enti imprese madri nell'UE, gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte sei sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzate a fornire i servizi e le attività di investimento di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE. In attesa che la Commissione presenti il rapporto di cui all'articolo 508, paragrafo 2, e ove il gruppo comprenda unicamente imprese di investimento, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei su base consolidata, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività di tali imprese.

4.   In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alle parti da due a otto sulla base della situazione consolidata dell'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati.

5.   In aggiunta ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 e fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE ove sia giustificato a fini di vigilanza alla luce delle specificità del rischio o della struttura di capitale di un ente o qualora gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale delle attività all'interno di un gruppo bancario, le autorità competenti possono richiedere agli enti soggetti a separazione strutturale di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e da sei a otto del presente regolamento e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.

L'applicazione del metodo di cui al primo comma lascia impregiudicata un'efficace vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, né costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

Articolo 12

Società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista aventi per filiazione sia un ente creditizio sia un'impresa di investimento

Quando una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista hanno per filiazioni almeno un ente creditizio e un'impresa di investimento, i requisiti basati sulla situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista si applicano all'ente creditizio.

Articolo 13

Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata

1.   Gli enti imprese madri nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte otto sulla base della loro situazione consolidata.

Le filiazioni più importanti degli enti imprese madri nell'UE e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 450, 451 e 453, su base individuale o subconsolidata.

2.   Gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte otto sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.

Le filiazioni più importanti degli enti imprese madri nell'UE e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 450, 451 e 453, su base individuale o subconsolidata.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano, in tutto o in parte, agli enti imprese madri nell'UE, agli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, nella misura in cui essi sono inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.

4.   In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alla parte otto sulla base della situazione consolidata dell'organismo centrale. L'articolo 18, paragrafo 1, si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come filiazioni dell'organismo centrale.

Articolo 14

Applicazione dei requisiti di cui alla parte cinque su base consolidata

1.   Le imprese madri e le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento assolvono agli obblighi di cui alla parte cinque su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da esse adottati nel rispetto di dette disposizioni e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle predette disposizioni.

2.   Nell'applicare l'articolo 92 su base consolidata o subconsolidata, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 407 se i requisiti di cui agli articoli 405 o 406 non sono rispettati al livello di un'entità stabilita in un paese terzo inclusa nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18, nel caso in cui il mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo.

3.   Gli obblighi derivanti dalla parte cinque riguardanti filiazioni non soggette esse stesse al presente regolamento non si applicano se l'ente impresa madre nell'UE o gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE possono dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della parte cinque è illegale ai sensi della normativa del paese terzo in cui la filiazione è stabilita.

Articolo 15

Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata per gruppi di imprese di investimento

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata può, caso per caso, derogare all'applicazione della parte tre del presente regolamento e del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE su base consolidata, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo utilizza il calcolo alternativo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 95, paragrafo 2;

b)

tutte le imprese di investimento del gruppo rientrano nelle categorie di cui all'articolo 95, paragrafo 1 e all'articolo 96, paragrafo 1;

c)

ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo soddisfa i requisiti prescritti nell'articolo 95 su base individuale e deduce al tempo stesso dagli elementi del suo capitale primario di classe 1 ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati;

d)

ciascuna società di partecipazione finanziaria che sia la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro di un'impresa di investimento facente parte del gruppo detiene un capitale minimo, definito ai fini della presente disposizione come la somma degli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1 e all'articolo 62, paragrafo 1, tale da coprire la somma dei seguenti elementi:

i)

la somma l'interovalore contabile delle partecipazioni, dei crediti subordinati e degli strumenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d) e all'articolo 66, paragrafo 1, lettere c) e d), in imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati; e

ii)

l'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati;

e)

il gruppo non comprende enti creditizi.

Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento nell'UE deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali facenti parte del gruppo.

2.   Le autorità competenti possono inoltre applicare la deroga se la società di partecipazione finanziaria detiene un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettera d), ma non inferiore alla somma dei requisiti in materia di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione del risparmio e alle società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati. Ai fini del presente paragrafo il requisito in materia di fondi propri per le imprese di investimento di paesi terzi, gli enti finanziari, le società di gestione del risparmio e le società strumentali di paesi terzi è un requisito nozionale in materia di fondi propri.

Articolo 16

Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziari su base consolidata per gruppi di imprese di investimento

Se tutte le entità di un gruppo di imprese di investimento, compresa l'entità madre, sono imprese di investimento esenti dall'applicazione dei requisiti previsti nella parte sette su base individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, l'impresa di investimento madre può decidere di non applicare i requisiti previsti nella parte sette su base consolidata.

Articolo 17

Vigilanza delle imprese di investimento che beneficiano della deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata

1.   Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all'articolo 15 notificano alle autorità competenti i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti dei loro fondi propri, del capitale interno e di finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese.

2.   Qualora le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti all'articolo 15, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente le grandi esposizioni, di tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in uno Stato membro.

3.   Se le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento rinunciano all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata di cui all'articolo 15, i requisiti di cui alla parte otto si applicano su base individuale.

Sezione 2

Metodi di consolidamento prudenziale

Articolo 18

Metodi di consolidamento prudenziale

1.   Gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni o, se del caso, filiazioni della stessa società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre. I paragrafi da 2 a 8 del presente articolo non si applicano in caso di applicazione della parte sei sulla base della situazione consolidata dell'ente.

2.   Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso, il consolidamento proporzionale in base alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione. Il consolidamento proporzionale può essere autorizzato solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la responsabilità dell'impresa madre è limitata alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione, tenuto conto della responsabilità degli altri azionisti o soci;

b)

la solvibilità degli altri azionisti o soci è soddisfacente;

c)

la responsabilità degli altri azionisti o soci è chiaramente stabilita in modo giuridicamente vincolante.

3.   Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata esige il consolidamento proporzionale, in base alla quota di capitale detenuta, delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.

5.   In caso di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method). Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

6.   Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

a)

quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami di capitale in tali enti; e

b)

quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto un'unica dirigenza, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole statutarie.

Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali il consolidamento è effettuato nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articolida 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.   Allorché la vigilanza su base consolidata è prescritta in applicazione dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE le società strumentali e le società di gestione del risparmio quali definite all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.

Sezione 3

Ambito di applicazione del consolidamento prudenziale

Articolo 19

Entità escluse dall'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale

1.   Un ente, un ente finanziario o una società strumentale che è una filiazione o un'impresa in cui è detenuta una partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa interessata sia inferiore al più basso dei due importi seguenti:

a)

10 milioni di EUR;

b)

1 % dell'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione.

2.   Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente, un ente finanziario o una società strumentale che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione:

a)

se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

b)

se l'impresa interessata presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti creditizi;

c)

se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b), se più imprese soddisfano i criteri ivi enunciati, sono nondimeno incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo specificato.

Articolo 20

Decisioni comuni sui requisiti prudenziali

1.   Le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate:

a)

nel caso di domande per l'ottenimento di autorizzazioni di cui rispettivamente all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, e all'articolo 363 presentate da un ente impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione;

b)

se sono soddisfatti i criteri per uno specifico trattamento intragruppo di cui all'articolo 422, paragrafo 9, e all'articolo 425, paragrafo 5, integrati dalle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE di cui all'articolo 422, paragrafo 10, e all'articolo 425, paragrafo 6.

Le domande sono presentate unicamente all'autorità di vigilanza su base consolidata.

La domanda di cui all'articolo 312, paragrafo 2, include la descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra le diverse entità del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo. Nella domanda è indicato se e in che modo gli effetti di diversificazione siano presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio.

2.   Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta:

a)

sulla domanda di cui al paragrafo 1, lettera a);

b)

sulla valutazione dei criteri e la determinazione del trattamento specifico di cui al paragrafo 1, lettera b).

Tale decisione congiunta è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente dall'autorità competente di cui al paragrafo 1.

3.   Il periodo di cui al paragrafo 2 inizia:

a)

alla data di ricevimento da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata della domanda completa di cui al paragrafo 1, lettera a). L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la domanda completa alle altre autorità competenti interessate;

b)

alla data di ricevimento da parte delle autorità competenti della relazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata sull'analisi degli impegni intragruppo.

4.   In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una propria decisione in merito al paragrafo 1, lettera a). La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata non limita i poteri delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE

Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.

L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la decisione all'ente impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e alle altre autorità competenti.

Se, al termine del periodo di sei mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione sul paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

5.   In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità competente responsabile della vigilanza della filiazione su base individuale adotta una propria decisione in merito al paragrafo 1, lettera b).

Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.

La decisione è trasmessa all'autorità di vigilanza su base consolidata che informa l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

Se, al termine del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità competente responsabile della vigilanza della filiazione su base individuale rinvia la sua decisione sul paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

6.   Quando un ente impresa madre nell'UE e le sue filiazioni, le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE utilizzano il metodo avanzato di misurazione di cui all'articolo 312, paragrafo 2, o il metodo IRB di cui all'articolo 143 su base unificata, le autorità competenti consentono che i criteri di idoneità di cui rispettivamente agli articoli 321 e 322 o alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate insieme, in maniera adeguata alla struttura del gruppo e ai suoi sistemi, procedure e metodologie di gestione del rischio.

7.   Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

8.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare la procedura di adozione della decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda le domande di autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, e all'articolo 363, al fine di facilitare l'adozione di decisioni congiunte.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 21

Decisioni congiunte sul livello di applicazione dei requisiti in materia di liquidità

1.   In caso di presentazione della domanda da parte di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE oppure di una filiazione su base subconsolidata di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista nell'UE in uno Stato membro fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta in merito al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d), individuando un singolo sottogruppo di liquidità per l'applicazione dell'articolo 8.

La decisione congiunta è presa entro sei mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione nella quale sono individuati i singoli sottogruppi di liquidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 8. In caso di disaccordo nel corso del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una delle altre autorità competenti interessate. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.

La decisione congiunta può anche imporre limiti all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide e disporre la detenzione di importi minimi di attività liquide da parte degli enti esenti dall'applicazione della parte sei.

La decisione congiunta è contenuta, pienamente motivata, in un documento che è presentato dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre del sottogruppo di liquidità.

2.   In mancanza di una decisione congiunta entro sei mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.

Tuttavia, nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono rinviare all'ABE la questione se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d). In questo caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione tenendo conto della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro dell'impresa madre e della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro della filiazione. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni di cui al secondo comma del presente paragrafo sono vincolanti.

3.   Nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono anche consultare l'ABE in caso di disaccordo circa le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a d). In tal caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.

Articolo 22

Subconsolidamento nei casi di entità in paesi terzi

Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli da 89 a 91, e alle parti tre e cinque sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti, oppure l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.

Articolo 23

Imprese nei paesi terzi

Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata conformemente al presente capo, i termini "impresa di investimento", "ente creditizio", "ente finanziario" e "ente" si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all'articolo 4.

Articolo 24

Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio

1.   Le attività e gli elementi fuori bilancio sono valutati conformemente alla disciplina contabile applicabile.

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono richiedere agli enti di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

PARTE DUE

FONDI PROPRI

TITOLO I

ELEMENTI DEI FONDI PROPRI

CAPO 1

Capitale di classe 1

Articolo 25

Capitale di classe 1

Il capitale di classe 1 di un ente consiste nella somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente.

CAPO 2

Capitale primario di classe 1

Sezione 1

Elementi e strumenti del capitale primario di classe 1

Articolo 26

Elementi del capitale primario di classe 1

1.   Gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti:

a)

strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29;

b)

sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);

c)

utili non distribuiti;

d)

altre componenti di conto economico complessivo accumulate;

e)

altre riserve;

f)

fondi per rischi bancari generali.

Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli enti possono includere nel capitale primario di classe 1 gli utili intermedi o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento soltanto con l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso;

b)

l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che gli importi di tali utili sono al netto di tutti gli oneri e i dividendi prevedibili.

Una verifica degli utili intermedi o di fine esercizio dell'ente garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono stati valutati conformemente ai principi enunciati nella disciplina contabile applicabile.

3.   Le autorità competenti valutano se le emissioni di strumenti del capitale primario di classe 1 soddisfano i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29. Per quanto riguarda le emissioni successive al 31 dicembre 2014 gli enti classificano gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti, che possono consultare l'ABE.

Per quanto concerne gli strumenti di capitale, ad eccezione degli aiuti di Stato, che l'autorità competente ritiene classificabili come strumenti di capitale primario di classe 1, ma riguardo ai quali l'ABE reputa materialmente complesso accertare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, le autorità competenti illustrano le loro motivazioni all'ABE.

Sulla base delle informazioni provenienti da ciascuna autorità competente, l'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale di ciascuno Stato membro che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1. L'ABE elabora tale elenco e lo pubblica entro il 1 febbraio 2015 per la prima volta.

L'ABE può, dopo il processo di revisione di cui all'articolo 80 e quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, decidere di rimuovere da tale elenco gli strumenti che non costituiscono aiuti di Stato emessi dopo 31 dicembre 2014 e può diffondere una comunicazione in merito.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il significato di "prevedibile" quando stabilisce se gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati detratti.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 27

Strumenti di capitale delle società mutue e cooperative, degli enti di risparmio e di enti analoghi inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1

1.   Gli elementi del capitale primario di classe 1 includono tutti gli strumenti di capitale emessi da un ente a norma di legge, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l'ente è di un tipo definito in base al diritto nazionale applicabile e, secondo le autorità competenti, ha i requisiti per essere ritenuto uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

i)

una società mutua;

ii)

una cooperativa;

iii)

un ente di risparmio;

iv)

un ente analogo;

v)

un ente creditizio che è interamente di proprietà di uno degli enti di cui ai punti da i) a iv) ed è autorizzato dalla pertinente autorità competente ad avvalersi di quanto disposto dal presente articolo, a condizione e fintanto che il 100 % delle azioni ordinarie emesse dall'ente creditizio sia detenuto, direttamente o indirettamente, da un ente di cui a tali punti;

b)

le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 sono rispettate.

Tali società mutue o cooperative o enti di risparmio riconosciuti come tali ai sensi della normativa nazionale applicabile anteriormente al 31 dicembre 2012 continuano a essere classificati come tali ai fini della presente parte, a condizione che continuino a soddisfare i criteri che hanno determinato detto riconoscimento.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuta ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuta una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai fini della presente parte.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 28

Strumenti del capitale primario di classe 1

1.   Gli strumenti di capitale sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

gli strumenti sono emessi direttamente dall'ente, previo accordo dei proprietari dell'ente o, se autorizzato ai sensi della normativa nazionale applicabile, dell'organo di gestione dell'ente;

b)

gli strumenti sono versati e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;

c)

gli strumenti soddisfano tutte le condizioni seguenti per quanto riguarda la loro classificazione:

i)

hanno i requisiti per essere considerati capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE;

ii)

sono classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile;

iii)

sono classificati come patrimonio netto ai fini della determinazione di un'insolvenza in base al bilancio, se del caso ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza;

d)

gli strumenti sono indicati chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente;

e)

gli strumenti sono perpetui;

f)

il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto né ripagato, ad esclusione dei seguenti casi:

i)

la liquidazione dell'ente;

ii)

operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione del capitale, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'approvazione preliminare dell'autorità competente in conformità con l'articolo 77;

g)

le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che il valore nominale degli strumenti sia o possa essere ridotto o ripagato in casi diversi dalla liquidazione dell'ente, e l'ente non dà altre indicazioni in tal senso prima o al momento dell'emissione degli strumenti, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 27, se il rifiuto dell'ente di rimborsare tali strumenti è vietato dalla normativa nazionale applicabile;

h)

gli strumenti soddisfano le condizioni seguenti per quanto riguarda le distribuzioni:

i)

non vi sono trattamenti di distribuzione preferenziali in merito all'ordine di pagamento delle distribuzioni, neanche in relazione ad altri strumenti del capitale primario di classe 1, e le condizioni che governano gli strumenti non prevedono diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni;

ii)

le distribuzioni ai possessori degli strumenti possono provenire soltanto da elementi distribuibili;

iii)

le condizioni che governano gli strumenti non comprendono un massimale né altre restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 27;

iv)

il livello delle distribuzioni non è determinato sulla base dell'importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all'emissione, salvo nel caso degli strumenti di cui all'articolo 27;

v)

le condizioni che governano gli strumenti non impongono all'ente alcun obbligo di effettuare distribuzioni ai loro possessori e l'ente non è altrimenti assoggettato a tale obbligo;

vi)

il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;

vii)

l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;

i)

rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dall'ente, gli strumenti del capitale primario di classe 1 assorbono la prima parte delle perdite, proporzionalmente la più cospicua, man mano che esse si verificano e ciascuno strumento assorbe le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1;

j)

gli strumenti sono di categoria inferiore a tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

k)

gli strumenti conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue dell'ente, che, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di primo rango, è proporzionale all'importo di tali strumenti emessi e non è né fisso né soggetto ad un tetto massimo, ad eccezione del caso degli strumenti di capitale di cui all'articolo 27;

l)

gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

i)

l'ente o le sue filiazioni;

ii)

l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;

iii)

la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;

iv)

la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;

v)

la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni;

vi)

qualsiasi impresa che abbia stretti legami con gli enti di cui ai punti da i) a v);

m)

gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango dei crediti a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione.

La condizione di cui al primo comma, lettera j), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano pari rango.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), si considerano soddisfatte anche in caso di riduzione permanente del valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2.

La condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), si considera soddisfatta anche in caso di riduzione del valore nominale dello strumento di capitale nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una riduzione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.

La condizione di cui al paragrafo 1, lettera g), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che le disposizioni che governano lo strumento di capitale indichino esplicitamente o implicitamente che il valore nominale dello strumento sarebbe o potrebbe essere ridotto nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una riduzione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.

3.   La condizione di cui al paragrafo 1, lettera h), punto iii), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che lo strumento paghi un multiplo di dividendo, purché tale multiplo di dividendo non gravi in modo sproporzionato sui fondi propri.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera h), punto i), la distribuzione differenziata riflette unicamente diritti di voto differenziati. A tale riguardo, distribuzioni più alte si applicano soltanto a strumenti del capitale primario di classe 1 con minor numero di diritti di voto o senza diritti di voto.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri;

b)

se e quando le distribuzioni multiple graverebbero in modo sproporzionato sui fondi propri;

c)

il significato di "distribuzioni preferenziali".

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 29

Strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi

1.   Gli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 soltanto se le condizioni di cui all'articolo 28 con le modifiche derivanti dall'applicazione del presente articolo sono soddisfatte.

2.   Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla normativa nazionale applicabile, l'ente può rifiutare il rimborso degli strumenti;

b)

se la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti, le disposizioni che governano gli strumenti autorizzano l'ente a limitare il rimborso;

c)

il rifiuto di rimborsare gli strumenti o, se del caso, la limitazione del rimborso degli strumenti non possono costituire un caso di default da parte dell'ente.

3.   Gli strumenti di capitale possono comprendere un massimale o una restrizione sul livello massimo delle distribuzioni soltanto nei casi in cui tale massimale o restrizione sono stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.

4.   Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, diritti sulle riserve dell'ente limitati al valore nominale degli strumenti, tale limitazione si applica nella stessa misura ai possessori di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da tale ente.

La condizione fissata al primo comma non pregiudica la possibilità, per una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo, di riconoscere, all'interno del capitale primario di classe 1, strumenti che non attribuiscono al possessore diritti di voto e che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

il credito del possessore degli strumenti senza diritto di voto in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente è proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata da detti strumenti senza diritto di voto.

b)

negli altri casi gli strumenti sono considerati strumenti di capitale primario di classe 1.

5.   Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, un credito sulle attività dell'ente stabilito o soggetto ad un massimale, tale limitazione si applica nella stessa misura a tutti i possessori di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da tale ente.

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti di fondi propri.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 30

Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti del capitale primario di classe 1

Quando, nel caso di uno strumento del capitale primario di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 non sono più soddisfatte, si applica quanto segue:

a)

lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento del capitale primario di classe 1;

b)

i sovrapprezzi di emissione relativi a tale strumento cessano immediatamente di essere considerati elementi del capitale primario di classe 1.

Articolo 31

Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

1.   In situazioni di emergenza, le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1 strumenti di capitale che rispettano almeno le condizioni stabilite all'articolo 28, paragrafo 1, lettere da b) a e), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

gli strumenti di capitale sono emessi prima del 1 gennaio 2014

b)

gli strumenti di capitale sono considerati aiuti di Stato dalla Commissione;

c)

gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato vigenti a tale data;

d)

gli strumenti di capitale sono interamente sottoscritti e detenuti dallo Stato o da una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;

e)

gli strumenti di capitale sono in grado di assorbire le perdite;

f)

tranne per gli strumenti di capitale di cui all'articolo 27, nell'eventualità di una liquidazione, gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue dell'ente, dopo il pagamento di tutti i crediti di primo rango;

g)

vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato o, se del caso, una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;

h)

l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione preliminare e ha pubblicato la sua decisione corredata della relativa spiegazione.

2.   Su richiesta motivata dell'autorità competente interessata e in collaborazione con la stessa, l'ABE considera gli strumenti del capitale di cui al paragrafo 1 equivalenti agli strumenti del capitale primario di classe 1 ai fini del presente regolamento.

Sezione 2

Filtri prudenziali

Articolo 32

Attività cartolarizzate

1.   Un ente esclude dagli elementi dei fondi propri qualsiasi aumento del suo capitale, ai sensi della disciplina contabile applicabile, risultante da attività cartolarizzate, compresi:

a)

gli aumenti connessi con il reddito futuro atteso che si traducano in un provento da cessione per l'ente;

b)

nei casi in cui l'ente è il cedente di una cartolarizzazione, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il concetto di plusvalenza al momento della vendita di cui al paragrafo 1, lettera a).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 33

Copertura dei flussi di cassa e modifiche del valore delle passività proprie

1.   Gli enti non includono i seguenti elementi in nessun elemento dei fondi propri:

a)

le riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo, inclusi i flussi di cassa previsti;

b)

i profitti o le perdite sulle passività dell'ente, valutate al valore equo, dovuti all'evoluzione del merito di credito dell'ente;

c)

tutti i profitti e le perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a passività derivative.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c) gli enti non compensano i profitti e le perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente con quelli risultanti dal rischio di credito della sua controparte.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b) gli enti possono includere l'importo dei profitti e delle perdite sulle loro passività nei fondi propri se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le passività sono sotto forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;

b)

le variazioni di valore delle attività e delle passività dell'ente sono dovute alle stesse variazioni del merito di credito dell'ente;

c)

vi è una stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni di cui alla lettera a) e il valore delle attività dell'ente;

d)

è possibile rimborsare i prestiti ipotecari riacquistando le obbligazioni che finanziano i prestiti ipotecari al valore di mercato o nominale.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività, di cui al paragrafo 3, lettera c).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 34

Rettifiche di valore supplementari

Gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 105 a tutte le loro attività, misurate al valore equo, nel calcolo dell'importo dei fondi propri e detraggono dal capitale primario di classe 1 l'importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie.

Articolo 35

Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo

Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'articolo 33, gli enti non apportano rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite non realizzati/e sulle loro attività o passività valutate al valore equo.

Sezione 3

Detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1, esenzioni e alternative

Sottosezione 1

Detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

Articolo 36

Detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

1.   Gli enti detraggono dagli elementi del capitale primario di classe 1:

a)

le perdite relative all'esercizio in corso;

b)

i beni immateriali;

c)

le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura;

d)

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni ("metodo IRB"), gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli articoli 158 e 159;

e)

le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente;

f)

gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente;

g)

gli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

h)

l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

i)

l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti;

j)

l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 53 che supera il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente;

k)

l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, quando, in alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, l'ente detrae l'importo dell'esposizione dall'importo degli elementi del capitale primario di classe 1:

i)

partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario;

ii)

posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente all'articolo 243, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 258;

iii)

operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379, paragrafo 3;

iv)

posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB, conformemente all'articolo 153, paragrafo 8;

v)

esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni, conformemente all'articolo 155, paragrafo 4;

l)

qualunque tributo relativo agli elementi del capitale primario di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'applicazione delle detrazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c), e), f), h), i) e l), del presente articolo e delle relative detrazioni di cui all'articolo 56, lettere a), c), d) e f), e all'articolo 66, lettere a), c) e d).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e, in consultazione con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (26), delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e delle imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva che devono essere detratti dai seguenti elementi dei fondi propri:

a)

elementi del capitale primario di classe 1;

b)

elementi aggiuntivi di classe 1;

c)

elementi di classe 2.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 37

Detrazione dei beni immateriali

Gli enti stabiliscono l'importo corrispondente ai beni immateriali da detrarre come segue:

a)

l'importo da detrarre è ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite che si estinguerebbero se i beni immateriali fossero compromessi o fossero eliminati contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;

b)

l'importo da detrarre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente.

Articolo 38

Detrazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

1.   Gli enti stabiliscono l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura a norma del presente articolo.

2.   Ad eccezione dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura è calcolato senza detrarre l'importo delle passività fiscali differite associate dell'ente.

3.   L'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura può essere ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l'entità ha un diritto legalmente esercitabile in base al diritto nazionale applicabile di compensare tali attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti;

b)

le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale e sul medesimo soggetto di imposta.

4.   Le passività fiscali differite associate dell'ente utilizzate ai fini del paragrafo 3 non possono comprendere le passività fiscali differite che riducono l'importo dei beni immateriali o delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da detrarre.

5.   L'importo delle associate passività fiscali differite di cui al paragrafo 4 è assegnato come segue:

a)

alle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte a norma dell'articolo 48, paragrafo 1;

b)

a tutte le altre attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura.

Gli enti assegnano le associate passività fiscali differite in funzione della proporzione di attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura rappresentata dagli elementi di cui alle lettere a) e b).

Articolo 39

Pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

1.   I seguenti elementi non sono dedotti dai fondi propri e sono soggetti alla ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso:

a)

i pagamenti in eccesso di imposte da parte dell'ente per l'anno in corso;

b)

le perdite fiscali dell'ente per l'anno in corso riportate agli anni precedenti che danno origine a una ragione di credito o a un credito nei confronti di un'amministrazione centrale o regionale o di un'autorità fiscale locale;

2.   Le attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura si limitano alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

sono automaticamente e obbligatoriamente sostituite senza indugio con un credito d'imposta nel caso in cui l'ente segnali una perdita allorché i documenti di bilancio annuali dell'ente sono approvati formalmente o in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

b)

un ente può, ai sensi della normativa fiscale nazionale applicabile, compensare un credito d'imposta di cui alla lettera a) con le passività fiscali proprie o di qualsiasi altra impresa inclusa nello stesso consolidamento dell'ente per fini fiscali ai sensi della suddetta normativa ovvero di qualsiasi altra impresa soggetta a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2;

c)

se l'importo dei crediti d'imposta di cui alla lettera b) supera le passività fiscali di cui alla stessa lettera, tale eventuale superamento è sostituito senza indugio con un credito diretto nei confronti dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui l'ente ha sede.

Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle attività fiscali differite se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 40

Detrazione di importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese

L'importo da detrarre in conformità con l'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese di cui al titolo I, capo 3, sezione 3.

Articolo 41

Detrazione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

1.   Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che deve essere detratto è ridotto dei seguenti importi:

a)

l'importo di tutte le passività fiscali differite associate che potrebbero essere estinte se le attività fossero compromesse o eliminate contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;

b)

l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni a condizione di aver ricevuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Le attività utilizzate per ridurre l'importo da detrarre ricevono un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri in base ai quali un'autorità competente autorizza un ente a ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite secondo quanto specificato al paragrafo 1, lettera b).

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 42

Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti

Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), gli enti calcolano gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base di posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

a)

gli enti possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

i)

le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,

ii)

entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

b)

gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso i propri strumenti del capitale primario di classe 1 in tali indici;

c)

gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti dalla detenzione di titoli su indici, con le posizioni corte su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i)

le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;

ii)

entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

Articolo 43

Investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario

Ai fini della detrazione, un investimento significativo di un ente in un soggetto del settore finanziario sussiste quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

l'ente detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;

b)

l'ente ha stretti legami con l'entità e detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;

c)

l'ente detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto e il soggetto non è incluso nel perimetro di consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, ma è incluso nel perimetro di consolidamento contabile dell'ente ai fini di bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

Articolo 44

Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere g), h) e i), secondo le seguenti modalità:

a)

gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti e gli altri strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sono calcolati sulla base delle posizioni lunghe lorde;

b)

ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1 sono trattati come strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti.

Articolo 45

Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), secondo le seguenti modalità:

a)

possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:

i)

la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno;

ii)

sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

b)

stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.

Articolo 46

Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

1.   Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a)

l'importo aggregato del quale gli strumenti del capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, in cui l'ente non ha un investimento significativo, superano il 10 % dell'importo aggregato degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo l'applicazione di quanto segue agli elementi del capitale primario di classe 1:

i)

degli articoli da 32 a 35;

ii)

le detrazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da detrarre per attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

iii)

gli articoli 44 e 45;

b)

l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente diviso per l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri di tali soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente.

2.   Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   L'importo da detrarre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti. Gli enti stabiliscono la quota di strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti che è detratta a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a)

l'importo delle detenzioni che devono essere detratte a norma del paragrafo 1;

b)

la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario nei quali l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, riferita a ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 detenuto.

4.   L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h) che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere detratto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

5.   Gli enti stabiliscono la quota degli strumenti di fondi propri detenuti che è ponderata per il rischio dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):

a)

l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;

b)

l'importo specificato al punto i) diviso per l'importo specificato al punto ii):

i)

l'importo totale degli strumenti del capitale primario di classe 1;

ii)

l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo.

Articolo 47

Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), l'importo applicabile da detrarre dagli elementi del capitale primario di classe 1 esclude le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno ed è determinato conformemente agli articoli 44 e 45 e alla sottosezione 2.

Sottosezione 2

Esenzioni e alternative alla detrazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

Articolo 48

Soglie per l'esenzione dalla detrazione dal capitale primario di classe 1

1.   Nell'effettuare le detrazioni prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), gli enti non sono tenuti a detrarre gli importi degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo che in totale sono pari o inferiori alla soglia di cui al paragrafo 2:

a)

le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:

i)

degli articoli da 32 a 35;

ii)

dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

b)

quando un ente ha un investimento consistente in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto detenuti da parte dell'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:

i)

gli articoli da 32 a 35;

ii)

l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'importo della soglia è pari all'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo moltiplicato per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a)

l'importo residuo degli elementi del capitale primario di classe 1 a seguito dell'applicazione delle rettifiche e delle detrazioni di cui agli articoli da 32 a 36 nella sua interezza e senza l'applicazione delle soglie per l'esenzione specificate al presente articolo;

b)

17,65 %.

3.   Ai fini del paragrafo 1, un ente determina la quota delle attività fiscali differite nell'importo totale degli elementi che non deve essere detratta dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a)

l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente;

b)

la somma dei seguenti elementi:

i)

l'importo di cui alla lettera a);

ii)

l'importo degli strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente ha un investimento significativo e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente.

La percentuale degli investimenti significativi nell'importo totale degli elementi che non deve essere detratta è pari a uno meno la percentuale di cui al primo comma.

4.   Gli importi degli elementi che non sono detratti a norma del paragrafo 1 ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 250 %.

Articolo 49

Requisiti per la detrazione in caso di consolidamento, vigilanza supplementare o sistema di tutela istituzionale

1.   Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata, nel caso in cui le autorità competenti chiedano agli enti di applicare il metodo 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE o li autorizzino in tal senso, le stesse possono autorizzare gli enti a non detrarre gli strumenti di fondi propri detenuti di un soggetto del settore finanziario in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società o l'ente di partecipazione finanziaria mista madre abbiano investimenti significativi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo:

a)

il soggetto del settore finanziario è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;

b)

tale impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa è inclusa nella stessa vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE in quanto ente impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società o ente di partecipazione finanziaria mista madre che detiene la partecipazione;

c)

l'ente ha ricevuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;

d)

prima dell'autorizzazione di cui alla lettera c), le autorità competenti riscontrano in maniera continuativa l'adeguatezza del livello di gestione integrata, di gestione dei rischi e di controllo interno delle entità che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1, 2 o 3;

e)

le posizioni detenute nell'entità appartengono a:

i)

l'ente creditizio impresa madre;

ii)

la società di partecipazione finanziaria madre;

iii)

la società di partecipazione finanziaria mista madre;

iv)

l'ente;

v)

la filiazione di una delle entità di cui ai punti da i) a iv) compresa nell'ambito di applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

2.   Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale e su base subconsolidata, gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, non detraggono gli strumenti di fondi propri detenuti emessi da soggetti del settore finanziario incluse nella vigilanza su base consolidata, salvo che le autorità competenti stabiliscano che tali detrazioni sono necessarie per fini specifici, in particolare ai fini della separazione strutturale delle attività bancarie e della programmazione delle risoluzioni.

L'applicazione del metodo di cui al primo comma non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

3.   Le autorità competenti possono, ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale o subconsolidata, autorizzare gli enti a non detrarre strumenti di fondi propri detenuti nei seguenti casi:

a)

un ente detiene una posizione in un altro ente e sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da i) a v):

i)

gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7;

(ii)

le autorità competenti hanno concesso l'approvazione di cui all'articolo 113, paragrafo 7;

(iii)

le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, sono rispettate;

iv)

il sistema di tutela istituzionale redige il bilancio consolidato di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), oppure, ove non sia tenuto a redigere conti consolidati, un calcolo aggregato esteso che sia, con piena soddisfazione delle autorità competenti, equivalente alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE, che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEEovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002, che disciplinano i conti consolidati dei gruppi di enti creditizi. L'equivalenza di tale calcolo aggregato esteso è verificata da un revisore esterno, in particolare riguardo al fatto che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati dal calcolo. Il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso è notificato alle autorità competenti con frequenza non inferiore a quella fissata all'articolo 99.

v)

gli enti inclusi in un sistema di tutela istituzionale soddisfano, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di cui all'articolo 92 e notificano il rispetto di tali requisiti conformemente all'articolo 99. Nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale non è richiesta la detrazione degli interessi detenuti da membri di cooperative o da entità giuridiche che non sono membri del sistema di tutela internazionale, a condizione che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale e l'azionista di minoranza, qualora si tratti di un ente, siano eliminati;

b)

un ente creditizio regionale detiene una posizione nel proprio ente creditizio centrale o in un altro ente creditizio regionale e sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a v).

4.   Le partecipazioni per cui non sono effettuate detrazioni conformemente al paragrafo 1, 2 o 3 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda dei casi.

5.   Qualora applichi i metodi 1 o 2 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE, un ente comunica il requisito in materia di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 e all'allegato I di tale direttiva.

6.   L'ABE, l'AEAP e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (27), elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ai fini del presente articolo le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla detrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

L’ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro 1 febbraio 2015

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.

Sezione 4

Capitale primario di classe 1

Articolo 50

Capitale primario di classe 1

Il capitale primario di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi del capitale primario di classe 1 dopo l'applicazione delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, le detrazioni a norma dell'articolo 36 e le esenzioni e le alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79.

CAPO 3

Capitale aggiuntivo di classe 1

Sezione 1

Elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1

Articolo 51

Elementi aggiuntivi di classe 1

Gli elementi aggiuntivi di classe 1 sono costituiti da:

a)

strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;

b)

sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a).

Gli strumenti di cui alla lettera a) non sono considerati elementi del capitale primario di classe 1 o 2.

Articolo 52

Strumenti aggiuntivi di classe 1

1.   Gli strumenti di capitale si considerano come strumenti aggiuntivi di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli strumenti sono emessi e versati;

b)

gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti:

i)

l'ente o le sue filiazioni;

ii)

un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;

c)

l'acquisto degli strumenti non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;

d)

gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente;

e)

gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango dei crediti da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

i)

l'ente o le sue filiazioni;

ii)

l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;

iii)

la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;

iv)

la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;

v)

la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;

vi)

qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità di cui ai punti da i) a v);

f)

gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione;

g)

gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente;

h)

se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni call, l'opzione call può essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittente;

i)

gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;

j)

le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione, ad eccezione dei seguenti casi:

i)

liquidazione dell'ente;

ii)

operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione dell'importo di capitale aggiuntivo di classe 1, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente in conformità con l'articolo 77;

k)

l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli strumenti;

l)

le distribuzioni a titolo degli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:

i)

provengono da elementi distribuibili;

ii)

il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;

iii)

le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'ente può utilizzare tali pagamenti annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;

iv)

l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;

v)

l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;

m)

gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile;

n)

le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore, l'importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;

o)

le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;

p)

quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:

i)

gli strumenti sono emessi per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;

ii)

i proventi sono immediatamente disponibili all'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

La condizione di cui al primo comma, lettera d), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano rango pari.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

la forma e la natura degli incentivi al rimborso;

b)

la natura di un eventuale aumento dell'importo del capitale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di riduzione dell'importo del capitale a titolo temporaneo;

c)

le procedure e le scadenze per le seguenti azioni:

i)

accertamento di un evento attivatore;

ii)

aumento dell'importo del capitale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di riduzione dell'importo del capitale a titolo temporaneo;

d)

le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;

e)

l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro 1 febbraio 2015

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 53

Restrizioni sull'annullamento delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 e elementi che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente

Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera l), punto v), e lettera o), le disposizioni che governano gli strumenti aggiuntivi di classe 1 non includono, in particolare, i seguenti elementi:

a)

l'obbligo di effettuare distribuzioni sugli strumenti in caso di una distribuzione effettuata su uno strumento emesso dall'ente che appartiene alla stesso rango o è di rango inferiore ad uno strumento aggiuntivo di classe 1, compreso uno strumento del capitale primario di classe 1;

b)

l'obbligo di annullare il pagamento delle distribuzioni sugli strumenti del capitale primario di classe 1, sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 o sugli strumenti di classe 2 nei casi in cui non sono effettuate distribuzioni su tali strumenti aggiuntivi di classe 1;

c)

l'obbligo di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento in qualsiasi altra forma. L'ente non è soggetto a tale obbligo in altra maniera.

Articolo 54

Riduzione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1

1.   Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera n), agli strumenti aggiuntivi di classe 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

un evento attivatore si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, è inferiore a uno dei seguenti valori:

i)

5,125 %;

ii)

un livello superiore al 5,125 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che governano lo strumento;

b)

gli enti possono specificare, nelle disposizioni che governano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta a quello di cui alla lettera a);

c)

se le disposizioni che governano gli strumenti richiedono che essi siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:

i)

il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione autorizzata;

ii)

un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale primario di classe 1;

d)

se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono che il capitale sia ridotto al verificarsi di un evento attivatore, la riduzione dovrà riguardare tutti i seguenti elementi:

i)

il credito del possessore dello strumento nell'insolvenza o liquidazione dell'ente;

ii)

l'importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento;

iii)

le distribuzioni effettuate sullo strumento.

2.   La riduzione o conversione di uno strumento aggiuntivo di classe 1 genera, in base alla disciplina contabile applicabile, elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1.

3.   L'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 riconosciuti come elementi aggiuntivi di classe 1 è limitato all'importo minimo degli elementi del capitale primario di classe 1 che sarebbero generati nel caso in cui l'importo del capitale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 fossero interamente ridotti o convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1.

4.   L'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 da ridurre o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all'importo inferiore tra i seguenti:

a)

l'importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente al 5,125 %;

b)

l'intero importo del capitale dello strumento.

5.   In caso di evento attivatore, gli enti procedono come segue:

a)

informano immediatamente le autorità competenti;

b)

informano i possessori degli strumenti aggiuntivi di classe 1;

c)

riducono l'importo del capitale degli strumenti o convertono questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 senza indugio, ed entro un mese al più tardi, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo.

6.   Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore provvede a che il suo capitale azionario autorizzato sia sempre sufficiente per convertire in azioni la totalità di detti strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili nel caso di evento attivatore. Alla data di emissione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili occorre essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni. L'ente dispone sempre della necessaria autorizzazione preventiva per l'emissione di strumenti del capitale primario di classe 1 nei quali saranno convertiti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore.

7.   Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore garantisce che non sussistono impedimenti procedurali a tale conversione dovuti all'atto costitutivo o allo statuto o ad altre disposizioni contrattuali.

Articolo 55

Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti aggiuntivi di classe 1

Quando, nel caso di uno strumento aggiuntivo di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento aggiuntivo di classe 1;

b)

la parte dei sovrapprezzi di emissione relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento aggiuntivo di classe 1.

Sezione 2

Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

Articolo 56

Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

Gli enti detraggono dagli elementi aggiuntivi di classe 1:

a)

gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;

b)

gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

c)

l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 60 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

d)

gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

e)

l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che superano il capitale di classe 2 dell'ente;

f)

qualunque tributo relativo agli elementi aggiuntivi di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi aggiuntivi di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

Articolo 57

Detrazioni di strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti

Ai fini dell'articolo 56, lettera a), gli enti calcolano gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

a)

gli enti possono calcolare gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

i)

le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,

ii)

entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

b)

gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 in tali indici;

c)

gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i)

le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;

ii)

entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

Articolo 58

Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 56, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:

a)

gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;

b)

ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 sono trattati come strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti.

Articolo 59

Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 56, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:

a)

possono calcolare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

i)

la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno;

ii)

entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

b)

stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.

Articolo 60

Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

1.   Ai fini dell'articolo 56, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a)

l'importo aggregato del quale gli strumenti del capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente superano il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:

i)

gli articoli da 32 a 35;

ii)

l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

iii)

gli articoli 44 e 45;

b)

l'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente stesso direttamente, indirettamente e sinteticamente, diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di talisoggetti del settore finanziario detenuti, direttamente, indirettamente e sinteticamente da parte dell'ente.

2.   Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   L'importo da detrarre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti. L'importo da detrarre da ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 a norma del paragrafo 1 è calcolato moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a)

l'importo delle detenzioni che devono essere detratte a norma del paragrafo 1;

b)

l'importo specificato al punto i) diviso per l'importo apecificato al punto ii):

i)

l'importo totale dello strumento aggiuntivo di classe 1;

ii)

l'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo.

4.   L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 56, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), non può essere detratto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

5.   Gli enti stabiliscono la quota degli strumenti di fondi propri detenuti che è ponderata per il rischio dividendo l'importo specificato alla lettera a) per l'importo specificato alla lettera b):

a)

l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;

b)

l'importo specificato al punto i) diviso per l'importo specificato al punto ii):

i)

l'importo totale degli strumenti del capitale primario di classe 1;

ii)

l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo.

Sezione 3

Capitale aggiuntivo di Classe 1

Articolo 61

Capitale aggiuntivo di classe 1

Il capitale aggiuntivo di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi aggiuntivi di classe 1 dopo la detrazione degli elementi di cui all'articolo 56 e dopo l'applicazione dell'articolo 79.

CAPO 4

Capitale di classe 2

Sezione 1

Elementi e strumenti di Classe 2

Articolo 62

Elementi di classe 2

Gli elementi di classe 2 sono costituiti da:

a)

strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 63;

b)

sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);

c)

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2;

d)

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, gli importi positivi, al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli articoli 158 e 159 fino allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3.

Gli elementi di cui alla lettera a) non sono considerati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi aggiuntivi di classe 1.

Articolo 63

Strumenti di classe 2

Gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati si considerano strumenti di classe 2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, e interamente versati;

b)

gli strumenti non sono acquistati o i prestiti subordinati non sono assegnati, a seconda dei casi, da nessuno dei seguenti soggetti:

i)

l'ente o le sue filiazioni;

ii)

un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;

c)

l'acquisto degli strumenti o l'assegnazione dei prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono finanziati dall'ente, né direttamente né indirettamente;

d)

il credito sul capitale degli strumenti a norma delle disposizioni che governano gli strumenti o il credito sul capitale dei prestiti subordinati a norma delle disposizioni che governano i prestiti subordinati, a seconda dei casi, è pienamente subordinato ai crediti di tutti i creditori non subordinati;

e)

gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

i)

l'ente o le sue filiazioni;

ii)

l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;

iii)

la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;

iv)

la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;

v)

la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;

vi)

qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità di cui ai punti da i) a v);

f)

gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del credito a titolo degli strumenti o dei prestiti subordinati, rispettivamente;

g)

gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, hanno una durata originaria di almeno cinque anni;

h)

le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda dei casi a rimborsarne o ripagarne l'importo del capitale prima della scadenza;

i)

se gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, includono una o più opzioni call o opzioni early repayment, a seconda dei casi, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente o del debitore, a seconda dei casi;

j)

gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione o di assegnazione, a seconda dei casi, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;

k)

le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;

l)

le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

m)

il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti o sui prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;

n)

quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente, o quando i prestiti subordinati non sono assegnatidirettamente da un ente, a seconda dei casi, le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:

i)

gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;

ii)

i proventi sono immediatamente disponibili all'ente senza limitazione in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 64

Ammortamento degli strumenti di classe 2

La misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di classe 2 nel corso degli ultimi cinque anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b), come segue:

a)

l'importo nominale degli strumenti o dei prestiti subordinati al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata contrattuale diviso per il numero dei giorni di calendario compresi in tale periodo;

b)

il numero dei giorni di calendario rimanenti della durata contrattuale degli strumenti o dei prestiti subordinati.

Articolo 65

Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti di classe 2

Quando, nel caso di uno strumento di classe 2, le condizioni di cui all'articolo 63 non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento di classe 2;

b)

la parte dei sovrapprezzi di emissione relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento di classe 2.

Sezione 2

Detrazioni dagli elementi di Classe 2

Articolo 66

Detrazioni dagli elementi di classe 2

Dagli elementi di classe 2 è detratto quanto segue:

a)

gli strumenti propri di classe 2 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;

b)

gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente dall'ente quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'ente e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

c)

l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 70 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

d)

gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di cinque giorni lavorativi;

Articolo 67

Detrazioni di strumenti propri di classe 2 detenuti

Ai fini dell'articolo 66, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

a)

gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

i)

le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,

ii)

entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

b)

gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di classe 2 in tali indici;

c)

gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di classe 2 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di classe 2 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i)

le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;

ii)

entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

Articolo 68

Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 66, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:

a)

gli strumenti di classe 2 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;

b)

ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi propri di classe 2 e gli elementi assicurativi propri di classe 3 detenuti sono considerati strumenti di classe 2 detenuti.

Articolo 69

Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario

Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 66, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:

a)

possono calcolare gli strumenti di classe 2 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:

i)

la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno;

ii)

sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

b)

stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.

Articolo 70

Detrazione degli strumenti di classe 2 nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un'entità pertinente

1.   Ai fini dell'articolo 66, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a)

l'importo aggregato del quale gli strumenti del capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente superano il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:

i)

gli articoli da 32 a 35;

ii)

l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da detrarre per attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

iii)

gli articoli 44 e 45;

b)

l'importo degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente.

2.   Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   L'importo da detrarre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di classe 2 detenuti. Gli enti stabiliscono la quota di strumenti di classe 2 detenuti che è detratta moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale specificata alla lettera b) del presente paragrafo:

a)

l'importo totale delle posizioni detenute che devono essere detratte a norma del paragrafo 1;

b)

l'importo specificato al punto i) diviso per l'importo specificato al punto ii):

i)

l'importo totale dello strumento di classe 2;

ii)

l'importo aggregato degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo.

4.   L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere detratto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

5.   Gli enti stabiliscono la quota degli strumenti di fondi propri detenuti che è ponderata per il rischio dividendo l'importo specificato alla lettera a) per l'importo specificato alla lettera b):

a)

l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;

b)

l'importo specificato al punto i) diviso per l'importo specificato al punto ii):

i)

l'importo totale degli strumenti del capitale primario di classe 1;

ii)

l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo.

Sezione 3

Capitale di Classe 2

Articolo 71

Capitale di classe 2

Il capitale di classe 2 di un ente è costituito dagli elementi di classe 2 dell'ente dopo le detrazioni di cui all'articolo 66 e dopo l'applicazione dell'articolo 79.

CAPO 5

Fondi propri

Articolo 72

Fondi propri

I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.

CAPO 6

Requisiti generali

Articolo 73

Distribuzioni su strumenti di fondi propri

1.   Gli strumenti di capitale per i quali è lasciata ad esclusiva discrezione di un ente la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, a meno che l'ente non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti.

2.   Le autorità competenti accordano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la capacità dell'ente di annullare i pagamenti a titolo dello strumento non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;

b)

la capacità dello strumento di assorbire le perdite non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;

c)

la qualità dello strumento di capitale non risulterebbe altrimenti ridotta dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni.

3.   Gli strumenti di capitale per i quali è lasciato a discrezione di una persona giuridica diversa dall'ente emittente decidere o esigere che il pagamento delle distribuzioni sullo strumento sia effettuato in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.

4.   Gli enti possono utilizzare un indice generale di mercato come una delle basi per determinare il livello delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.

5.   Il paragrafo 4 non si applica se l'ente è un'entità di riferimento in detto indice generale di mercato, a meno che non siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l'ente ritiene che le variazioni di tale indice generale di mercato non siano correlate in modo significativo al merito di credito dell'ente, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre;

b)

l'autorità competente non è pervenuta ad una conclusione diversa da quella di cui alla lettera a).

6.   Gli enti comunicano e rendono pubblici gli indici generali di mercato su cui si basano i loro strumenti di capitale.

7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali di mercato ai fini del paragrafo 4.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 74

Strumenti di capitale detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati capitale regolamentare

Gli enti non detraggono da nessuno degli elementi dei fondi propri strumenti di capitale detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente in un'entità regolamentata del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerate capitale regolamentare di tale entità. Gli enti applicano a tali detenzioni fattori di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.

Articolo 75

Requisiti in materia di detrazioni e scadenze per le posizioni corte

I requisiti relativi alla scadenza delle posizioni corte di cui all'articolo 45, lettera a), all'articolo 59, lettera a), e all'articolo 69, lettera a), si considerano soddisfatti relativamente alle posizioni detenute se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'ente ha il diritto contrattuale di vendere a una data specifica futura alla controparte che fornisce la copertura della posizione lunga oggetto di copertura;

b)

la controparte che fornisce la copertura all'ente è obbligata per contratto ad acquistare dall'ente a detta data specifica futura la posizione lunga di cui alla lettera a).

Articolo 76

Detenzione di indici di strumenti di capitale

1.   Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), e dell'articolo 69, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

entrambe la posizione lunga oggetto di copertura e la posizione corta sull'indice utilizzato per la copertura della posizione lunga sono detenute nel portafoglio di negoziazione o entrambe sono esterne a questo;

b)

le posizioni di cui alla lettera a) sono valutate al valore equo nel bilancio dell'ente;

c)

la posizione corta di cui alla lettera a) è giudicata una copertura efficace in base ai processi di controllo interno dell'ente;

d)

la autorità competenti valutano l'adeguatezza dei processi di controllo di cui alla lettera c) almeno annualmente e ne accertano la costante correttezza.

2.   Se l'autorità competente ha rilasciato la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti di capitale inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui alle lettere a) e/o b):

a)

strumenti propri di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 inclusi negli indici;

b)

strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario, inclusi negli indici.

3.   Le autorità competenti accordano l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 solo se l'ente ha dimostrato, con loro piena soddisfazione, che per l'ente stesso sarebbe oneroso sotto il profilo operativo controllare la sua esposizione sottostante verso gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a) e/o b), a seconda dei casi.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui al paragrafo 2 sia sufficientemente prudente;

b)

il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del paragrafo 3.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 77

Condizioni per ridurre i fondi propri

Un ente chiede la preventiva autorizzazione all'autorità competente per unop o entrambe le seguenti alternative:

a)

riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;

b)

effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale.

Articolo 78

Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri

1.   L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 77 con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;

b)

l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri, in seguito all'intervento in questione, superano i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento e il requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE di un margine che l'autorità competente può ritenere necessario ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

2.   Nel valutare ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente, le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente di quelli che sostituirebbero.

3.   Se un ente interviene come stabilito dall'articolo 77, lettera a), e il rifiuto di rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 27 è proibito dalla normativa nazionale applicabile, l'autorità competente può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a condizione che l'autorità competente imponga all'ente, su una base appropriata, di limitare il rimborso di tali strumenti.

4.   Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a rimborsare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 prima di cinque anni dalla data di emissione solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e alla lettera a) o b) del presente paragrafo:

a)

esiste una variazione nella classificazione regolamentare di tali strumenti che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i)

l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa;

ii)

l'ente dimostra, con piena soddisfazione delle autorità competenti, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;

b)

esiste una variazione nel regime fiscale applicabile a detti strumenti che l'ente dimostra, con piena soddisfazione delle autorità competenti, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

il significato di "sostenibile per la capacità di reddito dell'ente";

b)

la "base appropriata" sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 3;

c)

la procedura e i dati da fornire affinché un ente possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le azioni di cui all'articolo 77, tra cui la procedura da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite a membri di società cooperative, nonché il periodo di tempo necessario al trattamento di tale domanda.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 79

Deroga temporanea alla deduzionedai fondi propri

1.   Se un ente detiene strumenti di capitale o ha concesso prestiti subordinati, ove applicabile, considerati strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 in un soggetto del settore finanziario su base temporanea e l'autorità competente ritiene che tali detenzioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto, l'autorità competente può, su base temporanea, derogare alle disposizioni in materia di deduzione che sarebbero applicabili a tali strumenti.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il concetto di "su base temporanea" ai fini del paragrafo 1 e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un'entità pertinente.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 80

Revisione continua della qualità dei fondi propri

1.   L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29.

Le autorità competenti trasmettono senza indugio, su richiesta dell'ABE, tutte le informazioni che quest'ultima ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale emessi, al fine di permettere all'ABE di controllare la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti in tutta l'Unione.

2.   La notifica contiene quanto segue:

a)

una spiegazione dettagliata della natura e della portata della carenza individuata;

b)

un parere tecnico sull'azione della Commissione che l'ABE ritiene necessaria;

c)

sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.

3.   L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa ritenuta necessaria per definire i fondi propri in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:

a)

sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato;

b)

modifiche intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti;

c)

sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.

4.   L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione entro il 31 gennaio 2014 sui possibili trattamenti degli utili non realizzati misurati al valore equo, al di là dell'inclusione nel capitale primario di classe 1 senza rettifiche. Tali raccomandazioni tengono conto degli sviluppi che interessano i principi contabili internazionali e gli accordi internazionali relativi alle norme prudenziali per le banche.

TITOLO II

PARTECIPAZIONI DI MINORANZA E STRUMENTI DI CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI

Articolo 81

Partecipazioni di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato

1.   Le partecipazioni di minoranza comprendono la somma degli strumenti di capitale primario di classe 1, delle riserve sovrapprezzo azioni connesse a tali strumenti, degli utili non distribuiti, e di altre riserve di una filiazione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la filiazione è:

i)

un ente;

ii)

un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE

b)

la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;

c)

gli elementi del capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

2.   Le partecipazioni di minoranza che sono finanziate, direttamente o indirettamente, attraverso una società veicolo o in altro modo, dall'impresa madre dell'ente, o dalle sue filiazioni non sono considerate capitale primario di classe 1 consolidato.

Articolo 82

Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 e fondi propri ammissibili

Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 e i fondi propri ammissibili sono costituiti dalle partecipazioni di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda del caso, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la filiazione è:

i)

un ente;

ii)

un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE

b)

la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;

c)

tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

Articolo 83

Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo

1.   Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 1, nel capitale di classe 2 o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la società veicolo che emette tali strumenti è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;

b)

gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;

c)

gli strumenti e le relativeriserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale di classe 2 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63;

d)

l'unica attività della società veicolo è il suo investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa appieno nel consolidamento conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, la cui forma soddisfa le pertinenti condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, o all'articolo 63, a seconda del caso.

Nei casi in cui l'autorità competente ritiene che le attività di una società veicolo, diverse dall'investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, siano minime e non significative per tale entità, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al primo comma, lettera d).

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i concetti di "minimo" e "non significativo" di cui al paragrafo 1, secondo comma.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 84

Partecipazioni di minoranza incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato

1.   Gli enti stabiliscono l'importo delle partecipazioni di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato sottraendo dalle partecipazioni di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

a)

il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

i)

l'importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;

ii)

l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli 459 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;

b)

le partecipazioni di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 di tale impresa, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.

2.   Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all’articolo 81, paragrafo 1.

Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, la partecipazione di minoranza di detta filiazione non può essere inclusa nel capitale primario di classe 1 consolidato.

3.   Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7, la partecipazione di minoranza all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non è riconosciuta nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo di subconsolidamento necessario ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 85 e 87.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   Le autorità competenti possono concedere una deroga all'applicazione del presente articolo ad una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfi tutte le condizioni seguenti:

a)

la sua attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni;

b)

è soggetta a vigilanza prudenziale su base consolidata;

c)

consolida un ente filiazione in cui detiene solo una partecipazione minoritaria in virtù del legame di controllo definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

d)

oltre il 90 % del capitale primario di classe 1 consolidato richiesto deriva dall'ente filiazione di cui alla lettera c) calcolato su base subconsolidata.

Se, dopo 31 dicembre 2014 una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfa le condizioni di cui al primo comma diventa una società di partecipazione finanziaria mista madre, le autorità competenti possono concedere la deroga di cui al primo comma a detta società di partecipazione finanziaria mista madre purché essa soddisfi le condizioni previste da detto comma.

6.   Se gli enti creditizi affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, ad un organismo centrale e gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale soggetto alle condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, hanno istituito un sistema di controgaranzia che prevede che non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento dell'importo dei fondi propri superiore ai requisiti normativi dalla controparte all'ente creditizio, tali enti sono esentati dalle disposizioni del presente articolo relative alle detrazioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi partecipazione di minoranza risultante all'interno del sistema di controgaranzia.

Articolo 85

Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato

1.   Gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

a)

il capitale di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

i)

l'importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;

ii)

l'importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;

b)

il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione espresso in percentuale di tutti gli strumenti di capitale di classe 1 di tale impresa, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.

2.   Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all’articolo 81, paragrafo 1.

Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, il capitale di classe 1 ammissibile di detta filiazione non può essere incluso nel capitale di classe 1 consolidato.

3.   Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7, gli strumenti di fondi propri all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.

Articolo 86

Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato

Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato le partecipazioni di minoranza dell'impresa incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato.

Articolo 87

Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati

1.   Gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

a)

i fondi propri della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

i)

l'importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi;

ii)

l'importo dei fondi propri relativi alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori requisiti di vigilanza locali dei paesi terzi in materia di fondi propri;

b)

i fondi propri ammissibili dell'impresa, espressi in percentuale di tutti gli strumenti di fondi propri della filiazione inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1, negli elementi aggiuntivi di classe 1 e negli elementi di classe 2 e le relative riserve sovrapprezzo azioni, gli utili non distribuiti e altre riserve.

2.   Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all’articolo 81, paragrafo 1.

Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, i fondi propri ammissibili di detta filiazione non possono essere inclusi nei fondi propri consolidati.

3.   Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7, gli strumenti di fondi propri all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.

Articolo 88

Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato

Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato sottraendo dai fondi propri ammissibili dell'impresa inclusi nei fondi propri consolidati il capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL DI FUORI DEL SETTORE FINANZIARIO

Articolo 89

Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

1.   Una partecipazione qualificata, il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell'ente, in un'impresa che non è una delle seguenti, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 3:

a)

un soggetto del settore finanziario;

b)

un'impresa, diversa da un soggetto del settore finanziario, che svolge attività che l'autorità competente ritiene essere una delle seguenti:

i)

l’estensione diretta dell'attività bancaria;

ii)

servizi ausiliari dell'attività bancaria;

iii)

leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe.

2.   L'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che supera il 60 % del suo capitale ammissibile è soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 3.

3.   Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:

a)

ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:

i)

l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;

ii)

l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;

b)

le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.

Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b).

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'ABE emana orientamenti che precisano i seguenti concetti:

a)

le attività che costituiscono il prolungamento diretto dell'attività bancaria;

b)

le attività ausiliarie dell'attività bancaria;

c)

attività analoghe.

Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 90

Alternativa alla ponderazione del rischio del 1 250 %

In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % agli importi che superano i limiti specificati all'articolo 89, paragrafi 1 e 2, gli enti possono dedurre tali importi dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

Articolo 91

Eccezioni

1.   Le quote in imprese non contemplate all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono incluse nel calcolo dei limiti del capitale ammissibile di cui a detto articolo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

tali quote sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione di assistenza finanziaria, a norma dell'articolo 79;

b)

la detenzione di tali quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per cinque giorni lavorativi o meno;

c)

tali quote sono detenute a nome dell'ente e per conto altrui.

2.   Le quote che non hanno carattere d'immobilizzi finanziari di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui all'articolo 89.

PARTE TRE

REQUISITI PATRIMONIALI

TITOLO I

REQUISITI GENERALI, VALUTAZIONE E SEGNALAZIONE

CAPO 1

Livello dei fondi propri richiesto

Sezione 1

Requisiti in materia di fondi propri per gli enti

Articolo 92

Requisiti in materia di fondi propri

1.   Subordinatamente agli articoli 93 e 94, gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti in materia di fondi propri:

a)

un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %;

b)

un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %;

c)

un coefficiente di capitale totale dell'8 %.

2.   Gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue:

a)

il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;

b)

il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;

c)

il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

3.   L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a f) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 4:

a)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II e all'articolo 379, relativamente a tutte le attività di un ente, escludendo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio afferenti all'attività del portafoglio di negoziazione dell'ente;

b)

i requisiti in materia di fondi propri, determinati conformemente al titolo IV della presente parte o alla parte quattro, a seconda del caso, per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente, per quanto segue:

i)

rischio di posizione;

ii)

le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti;

c)

i requisiti in materia di fondi propri determinati conformemente al titolo IV o al titolo V, ad eccezione dell'articolo 379, a seconda del caso, per quanto segue:

i)

rischio di cambio;

ii)

rischio di regolamento;

iii)

rischio di posizione in merci;

d)

i requisiti in materia di fondi propri calcolati in conformità al titolo VI per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito degli strumenti derivati OTC diversi dai derivati su crediti riconosciuti ai fini della riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito;

e)

i requisiti in materia di fondi propri determinati conformemente al titolo III, per il rischio operativo;

f)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio determinati conformemente al titolo II, per il rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente per i seguenti tipi di operazioni e accordi:

i)

contratti elencati all'allegato II e derivati su crediti;

ii)

operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;

iii)

finanziamenti con margini basati su titoli o merci;

iv)

operazioni con regolamento a lungo termine.

4.   Le seguenti disposizioni si applicano per calcolare l'esposizione totale di cui al paragrafo 3:

a)

i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere c), d) ed e) di tale paragrafo comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;

b)

gli enti moltiplicano i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere da b) a e) di tale paragrafo per 12,5.

Articolo 93

Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale

1.   I fondi propri di un ente non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell'autorizzazione.

2.   Gli enti creditizi già esistenti alla data del 1o gennaio 1993 e il cui importo di fondi propri non raggiunge il livello fissato per il capitale iniziale possono proseguire le loro attività. In questo caso l'importo dei fondi propri di tali enti non può divenire inferiore all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.

3.   Le imprese di investimento autorizzate e le imprese di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/49/CE esistenti prima del 31 dicembre 1995, il cui importo di fondi propri non raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto, possono proseguire le loro attività. I fondi propri di tali imprese o imprese di investimento non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica di cui alla direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (28). Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento è calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.

4.   Se il controllo di un ente rientrante nella categoria di cui ai paragrafi 2 o 3 è assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, l'importo dei fondi propri dell'ente raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto.

5.   In caso di fusione di due o più enti rientranti nella categoria di cui ai paragrafi 2 o 3, l'importo dei fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non può divenire inferiore al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non sarà raggiunto almeno il livello di capitale iniziale richiesto.

6.   Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 non si applicano.

Articolo 94

Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione

1.   Gli enti possono sostituire il requisito patrimoniale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), con un requisito calcolato in conformità con la lettera a) dello stesso paragrafo relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione rispetti entrambe le seguenti condizioni:

a)

non superi, di norma, il 5 % delle attività totali e l'importo di 15 milioni di EUR;

b)

non superi in nessun momento il 6 % delle attività totali e l'importo di 20 milioni di EUR.

2.   Nel calcolo dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, gli enti applicano quanto segue:

a)

gli strumenti di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, gli strumenti di capitale al prezzo di mercato e i prodotti derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti;

b)

il valore assoluto delle posizioni lunghe si somma con il valore assoluto delle posizioni corte.

3.   Nel caso in cui un ente non riesca a soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), esso ne informa immediatamente l'autorità competente. Se, dopo la sua valutazione, l'autorità competente stabilisce e comunica all'ente che il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), non è soddisfatto, l'ente cessa di avvalersi del paragrafo 1 a partire dalla successiva data di riferimento per le segnalazioni.

Sezione 2

Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento

Articolo 95

Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento

1.   Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, le imprese di investimento che non sono autorizzate a fornire i servizi di investimento e le attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

2.   Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come l'importo più elevato tra:

a)

la somma degli elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 92, paragrafo 4;

b)

12,5 moltiplicato per l'importo di cui all'articolo 97.

Le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafi 1 e 2, sulla base dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui al primo comma.

Le autorità competenti possono fissare requisiti in materia di fondi propri per le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, che sarebbero i requisiti in materia di fondi propri vincolanti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, delle direttive 2006/49/CE e 2006/48/CE.

3.   Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 3, sezione II, sottosezione 1, della direttiva 2013/36/UE

Articolo 96

Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE

1.   Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, le seguenti categorie di imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo:

a)

imprese di investimento che negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o ad una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;

b)

imprese di investimento che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i)

che non detengono denaro o titoli della clientela;

ii)

che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;

iii)

che non hanno clienti esterni;

iv)

per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni sono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.

2.   Per le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma dei seguenti elementi:

a)

elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 92, paragrafo 4;

b)

l'importo di cui all'articolo 97 moltiplicato per 12,5.

3.   Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 3, sezione II, sottosezione 1, della direttiva 2013/36/UE

Articolo 97

Fondi propri basati sulle spese fisse generali

1.   In conformità degli articoli 95 e 96 un'impresa di investimento e le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencatiall'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari detengono un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali per l'anno precedente.

2.   Nel caso in cui le attività di un'impresa di investimento cambino, rispetto all'anno precedente, in maniera ritenuta significativa dall'autorità competente, l'autorità competente può adeguare il requisito di cui al paragrafo 1.

3.   Nei casi in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento è inferiore a un anno completo, a partire dal giorno di inizio dell'attività, l'impresa di investimento detiene un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali previste nel proprio piano aziendale, salvo eventuale adattamento del piano prescritto dalle autorità competenti.

4.   L'ABE elabora, in consultazione con l'AESFEM, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata quanto segue:

a)

il calcolo del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;

b)

le condizioni per l'adeguamento, da parte delle autorità competenti, del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;

c)

il calcolo delle spese fisse generali previste nel caso in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento sia inferiore a un anno completo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o marzo 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 98

Fondi propri per imprese di investimento su base consolidata

1.   Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro applica l'articolo 92 a livello consolidato come segue:

a)

calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 95, paragrafo 2;

b)

calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria, a seconda del caso.

2.   Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro e un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista applicano l'articolo 92 su base consolidata come segue:

a)

calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 96, paragrafo 2;

b)

calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, a seconda del caso, in conformità della parte uno, titolo II, capo 2.

CAPO 2

Disposizioni in materia di calcolo e di segnalazione

Articolo 99

Segnalazione sui requisiti in materia di fondi propri e informazioni finanziarie

1.   Le segnalazioni degli enti alle autorità competenti riguardanti gli obblighi di cui all'articolo 92 sono effettuate almeno su base semestrale.

2.   Gli enti oggetto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e gli enti creditizi, diversi da quelli di cui all'articolo 4 di tale regolamento, che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento comunicano altresì informazioni finanziarie.

3.   Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento che comunichino altresì informazioni finanziarie come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Le informazioni finanziarie di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, primo comma, sono comunicate nella misura in cui ciò è necessario per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività di un ente e un quadro dei rischi sistemici posti dagli enti al settore finanziario o all'economia reale in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli, frequenze, date di segnalazione e definizioni uniformi, nonché le soluzioni IT da applicare nell'Unione per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

I requisiti in materia di segnalazione sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività degli enti.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1 febbraio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   Qualora un'autorità competente ritenga che le informazioni finanziarie richieste ai sensi del paragrafo 2 siano necessarie per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e un quadro dei rischi sistemici al settore finanziario o all'economia reale posti da enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 che sono soggetti alla disciplina contabile basata alla direttiva 86/635/CEE, le autorità competenti consultano l'ABE sull'estensione a tali enti dei requisiti di segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata, a condizione che essi non procedano già alla segnalazione su tale base.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati ad uso degli enti alle quali le autorità competenti possono estendere i requisiti di segnalazione conformemente al primo comma.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1 febbraio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme di tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   Qualora ritenga che le informazioni non contemplate dalle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 5 siano necessarie ai fini di cui al paragrafo 4 un'autorità competente notifica all'ABE e al CERS quali siano le informazioni aggiuntive che a suo parere occorre includere nelle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 5.

Articolo 100

Requisiti di segnalazione aggiuntivi

Gli enti segnalano alle autorità competenti, almeno in forma aggregata, il livello dei loro contratti di vendita con patto di riacquisto, delle loro operazioni di concessione di titoli in prestito e tutte le forme di gravame sulle attività.

L'ABE include queste informazioni nelle norme tecniche di attuazione per la segnalazione di cui all'articolo 99, paragrafo 5.

Articolo 101

Obblighi specifici di segnalazione

1.   Gli enti segnalano su base semestrale alle autorità competenti i seguenti dati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:

a)

le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e l'80 % del valore di mercato oppure l'80 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;

b)

le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;

c)

il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;

d)

le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 50 % del valore di mercato oppure il 60 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;

e)

le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;

f)

il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 sono comunicati all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. Qualora un ente abbia una succursale in un altro Stato membro, i dati relativi a tale succursale sono comunicati anche alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. I dati sono comunicati separatamente per ciascun mercato fondiario all'interno dell'Unione cui l'ente in questione è esposto.

3.   Le autorità competenti pubblicano annualmente, su base aggregata, i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), insieme con i dati storici, ove disponibili. Un'autorità competente, su richiesta di un'altra autorità competente in uno Stato membro o dell'ABE, fornisce a tale autorità competente o all'ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati delle proprietà residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a)

modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT, delle voci di cui al paragrafo 1;

b)

modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT dei dati aggregati di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 3

Portafoglio di negoziazione

Articolo 102

Requisiti per il portafoglio di negoziazione

1.   Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono esenti da restrizioni che ne limitano la negoziabilità o, in alternativa, possono essere coperte.

2.   La destinazione alla negoziazione è dimostrata sulla base di strategie, politiche e procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente all'articolo 103.

3.   Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per la gestione del loro portafoglio di negoziazione conformemente agli articoli 104 e 105.

4.   Gli enti possono includere le coperture interne nel calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di posizione a condizione che esse siano detenute a fini di negoziazione e che i requisiti degli articoli da 103 a 106 siano rispettati.

Articolo 103

Gestione del portafoglio di negoziazione

Nel gestire sue posizioni o gli insiemi di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:

a)

l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'alta dirigenza e comprendente il periodo di detenzione atteso;

b)

l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni assunte da un'apposita unità di negoziazione. Tali politiche e procedure includono quanto segue:

i)

quali posizioni possono essere assunte da quale unità di negoziazione;

ii)

sono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;

iii)

i negoziatori hanno facoltà di aprire e gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;

iv)

le posizioni sono oggetto di segnalazione all'alta dirigenza come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;

v)

le posizioni sono attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato ed è valutata la negoziabilità o la possibilità di copertura delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;

vi)

procedure e controlli antifrode attivi;

c)

l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato.

Articolo 104

Inclusione nel portafoglio di negoziazione

1.   Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, in linea con i requisiti di cui all'articolo 102 e con la definizione del portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, tenendo conto della capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. L'ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure e le sottopone ad audit interni periodici.

2.   Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:

a)

le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti in materia di fondi propri;

b)

se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way);

c)

per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in grado:

i)

di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;

ii)

di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;

iii)

di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;

d)

se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;

e)

se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;

f)

se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di trading;

g)

se e in che misura l'ente possa trasferire il rischio o le posizioni, esterni al portafoglio di negoziazione, al portafoglio di negoziazione, o viceversa, nonché i criteri per tali trasferimenti.

Articolo 105

Requisiti per la valutazione prudente

1.   Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione sono valutate secondo le regole di valutazione prudente specificate nel presente articolo. Gli enti assicurano, in particolare, che la valutazione prudente delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione raggiunga un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione.

2.   Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili. Tali sistemi e controlli comportano almeno i seguenti elementi:

a)

politiche e procedure documentate per il processo di valutazione, che prevedano responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, orientamenti per l'utilizzo di dati non osservabili che riflettono le ipotesi dell'ente sugli elementi utilizzati dai partecipanti al mercato per determinare il prezzo della posizione, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;

b)

linee di segnalazione gerarchica per l'unità responsabile del processo di valutazione chiare e indipendenti dal front office.

La linea di segnalazione gerarchica risale fino all'organo di gestione.

3.   Gli enti rivalutano le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione almeno giornalmente.

4.   Gli enti valutano le loro posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile, anche quando applicano le disposizioni sui requisiti patrimoniali relative al portafoglio di negoziazione.

5.   Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato, un ente utilizza il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno che l'ente non possa quotare un prezzo medio. Qualora ricorrano a questa deroga gli enti comunicano ogni sei mesi alle rispettive autorità competenti le posizioni in questione e dimostrano di essere in grado di quotare un prezzo medio.

6.   Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli basandosi su un modello, anche quando calcolano i requisiti in materia di fondi propri per le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione.

7.   In caso di valutazione in base ad un modello, gli enti rispettano i seguenti requisiti:

a)

l'alta dirigenza deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione o di altre posizioni valutati al valore equo in base ad un modello, e deve essere consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza così creata nelle segnalazioni sul rischio e sulla performance dell'attività;

b)

gli enti attingono i dati di mercato da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato e verificano frequentemente la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello;

c)

gli enti impiegano, se disponibili, metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici;

d)

qualora il modello sia elaborato internamente all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;

e)

gli enti prevedono procedure formali di controllo sulle modifiche apportate e conservano una copia protetta del modello, che utilizzano per effettuare le periodiche verifiche delle valutazioni;

f)

i responsabili della gestione del rischio sono a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione; e

g)

i modelli utilizzati dagli enti sono oggetto di riesami periodici per determinare l'accuratezza dei loro risultati, ad esempio attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello.

Ai fini della lettera d), il modello è elaborato o approvato indipendentemente dall'unità di negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.

8.   Accanto alla valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato o ad un modello, gli enti effettuano una verifica indipendente dei prezzi. La verifica dei prezzi di mercato e dei dati immessi nei modelli è effettuata da una persona o da un'unità indipendente dalle persone o dalle unità che beneficiano del portafoglio di negoziazione con frequenza almeno mensile, o più frequentemente a seconda della natura del mercato o dell'attività di negoziazione. Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o se le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione.

9.   Gli enti istituiscono e mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione.

10.   Gli enti prendono formalmente in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, incertezza delle quotazioni di mercato, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello.

11.   Gli enti istituiscono e mantengono procedure per il calcolo dell'aggiustamento alla valutazione corrente delle posizioni scarsamente liquide che possono determinarsi a seguito di eventi di mercato o per situazioni particolari dell'ente, quali ad esempio le posizioni concentrate e/o le posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato. Gli enti, ove necessario, effettuano tali aggiustamenti in aggiunta ad eventuali cambiamenti del valore della posizione richiesti a fini dell'informativa di bilancio e li concepiscono in modo da riflettere l'illiquidità della posizione. Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessario un aggiustamento di valutazione per posizioni scarsamente liquide, gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra tali fattori figurano i seguenti:

a)

il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi;

b)

lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità;

c)

la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità dei market maker), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del mercato;

d)

il grado di concentrazione del mercato;

e)

il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni;

f)

la misura nella quale la valutazione è effettuata in base a un modello;

g)

l'incidenza di altri rischi di modello.

12.   Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario effettuare aggiustamenti per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate. Gli enti, inoltre, valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione relativi all'incertezza dei parametri immessi utilizzati dai modelli.

13.   Per quanto riguarda i prodotti complessi, comprese le esposizioni verso la cartolarizzazione e i derivati di credito n-th-to-default, gli enti valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione per riflettere il rischio di modello associato all'utilizzo di metodologie di valutazione eventualmente sbagliate e il rischio di modello associato all'utilizzo di parametri di calibratura non osservabili (ed eventualmente sbagliati) nel modello di valutazione.

14.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali i requisiti dell'articolo 105 si applicano ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro1 febbraio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 106

Coperture interne

1.   Una copertura interna soddisfa in particolare i seguenti requisiti:

a)

non ha come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti in materia di fondi propri;

b)

è correttamente documentata ed è assoggettata a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione;

c)

è realizzata alle condizioni di mercato;

d)

il rischio di mercato generato dalla copertura interna è gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei limiti autorizzati;

e)

è sorvegliata con attenzione.

La sorveglianza è assicurata da procedure adeguate.

2.   I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano fermi restando i requisiti applicabili alla posizione coperta che non è compresa nel portafoglio di negoziazione.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un ente copre un'esposizione al rischio di credito esterna al portafoglio di negoziazione o un'esposizione al rischio di controparte con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione ricorrendo ad una copertura interna, l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione o l'esposizione al rischio di controparte non sono considerate coperte ai fini della determinazione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a meno che l'ente non acquisti da un terzo, ammissibile come venditore di protezione, un corrispondente derivato su crediti conforme ai requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione. Lasciando impregiudicato l'articolo 299, lettera h), qualora una protezione di questo tipo offerta da un terzo sia acquistata e sia considerata copertura di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, il derivato su crediti costituente la copertura, sia essa interna o esterna, non è incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

TITOLO II

REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI CREDITO

CAPO 1

Principi generali

Articolo 107

Metodi relativi al rischio di credito

1.   Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 o, se autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 143, il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3.

2.   Per le esposizioni commerciali e per i contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale, gli enti applicano il trattamento stabilito nel capo 6, sezione 9, per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f). Per tutti gli altri tipi di esposizioni verso una controparte centrale, gli enti trattano tali esposizioni come segue:

a)

come esposizioni verso un ente per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP qualificata;

b)

come esposizioni verso un'impresa per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP non qualificata.

3.   Ai fini del presente regolamento, le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi e le esposizioni verso enti creditizi di paesi terzi e le esposizioni verso stanze di compensazione e borse di un paese terzo sono trattate come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica requisiti prudenziali e di vigilanza a tale entitàalmeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.

4.   Ai fini del paragrafo 3, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare a trattare esposizioni verso i soggetti di cui al paragrafo 3 come esposizioni verso gli enti a condizione che le autorità competenti abbiano ritenuto ammissibile il paese terzo a tale trattamento anteriormente al 1o gennaio 2014.

Articolo 108

Uso della tecnica di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB

1.   Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo standardizzato di cui al capo 2 o il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne né della perdita in caso di default (LGD) né dei fattori di conversione ai sensi dell'articolo 151, l'ente può adottare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente al capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f) o, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 62, lettera c).

2.   Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione ai sensi dell'articolo 151, l'ente può utilizzare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente al capo 3.

Articolo 109

Trattamento delle esposizioni cartolarizzate nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB

1.   Quando un ente utilizza il metodo standardizzato di cui al capo 2 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale le esposizioni cartolarizzate sarebbero assegnate a norma dell'articolo 112, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione in conformità agli articoli 245, 246 e da 251 a 258. Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato possono anche utilizzare il metodo della valutazione interna, laddove ciò sia autorizzato ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 3.

2.   Quando un ente utilizza il metodo IRB di cui al capo 3 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale l'esposizione cartolarizzata sarebbe assegnata a norma dell'articolo 147, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio in conformità degli articoli 245, 246 e da 259 a 266.

Ad eccezione del metodo della valutazione interna, qualora il metodo IRB sia utilizzato soltanto per una parte delle esposizioni cartolarizzate sottostanti a una cartolarizzazione, l'ente applica il metodo corrispondente alla quota predominante delle esposizioni cartolarizzate sottostanti a tale cartolarizzazione.

Articolo 110

Trattamento delle rettifiche di valore su crediti

1.   Gli enti che applicano il metodo standardizzato trattano le rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell'articolo 62, lettera c).

2.   Gli enti che applicano il metodo IRB trattano le rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell'articolo 159, dell'articolo 62, lettera d), e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d).

Ai fini del presente articolo e dei capi 2 e 3, le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche escludono i fondi per rischi bancari generali.

3.   Tra gli enti che utilizzano il metodo IRB, quelli che applicano il metodo standardizzato per una parte delle loro esposizioni su base consolidata o individuale, conformemente agli articoli 148 e 150, determinano come segue la parte di rettifiche di valore su crediti generiche che è destinata al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo standardizzato ed al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo IRB:

a)

ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo IRB, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 2;

b)

ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo standardizzato, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 1;

c)

le rimanenti rettifiche di valore su crediti sono assegnate su base proporzionale, in funzione della parte degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soggetta al metodo standardizzato e di quella soggetta al metodo IRB.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi della disciplina contabile applicabile in relazione a quanto segue:

a)

valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato di cui all'articolo 111;

b)

valore dell'esposizione nel quadro del metodo IRB di cui agli articoli da 166 a 168;

c)

trattamento degli importi delle perdite attese di cui all'articolo 159;

d)

valore dell'esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli 246 e 266;

e)

determinazione di default ai sensi dell'articolo 178;

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 2

Metodo standardizzato

Sezione 1

Principi generali

Articolo 111

Valore dell'esposizione

1.   Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari conformemente agli articoli 34 e 110 e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali che seguono del loro valore nominale dopo la detrazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche:

a)

100 % nel caso di elemento a rischio pieno;

b)

50 % nel caso di elemento a rischio medio;

c)

20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso;

d)

0 % nel caso di elemento a rischio basso.

Gli elementi fuori bilancio di cui alla seconda frase del primo comma sono assegnati alle categorie di rischio indicate all'allegato I.

Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223, il valore dell'esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto, di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o merci in prestito o di finanziamenti con margini, è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, come stabilito agli articoli da 223 a 225.

2.   Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato II è determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione ai fini dei predetti metodi conformemente al capo 6. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o al capo 4.

3.   Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito di tipo reale, il valore dell'esposizione applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4.

Articolo 112

Classi di esposizioni

Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

a)

esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;

b)

esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali;

c)

esposizioni verso organismi del settore pubblico;

d)

esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo;

e)

esposizioni verso organizzazioni internazionali;

f)

esposizioni verso enti;

g)

esposizioni verso imprese;

h)

esposizioni al dettaglio;

i)

esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;

j)

esposizioni in stato di default;

k)

esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato;

l)

esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;

m)

elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;

n)

esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine;

o)

esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC);

p)

esposizioni in strumenti di capitale;

q)

altre posizioni.

Articolo 113

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1.   Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 2. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente alla sezione 3.

2.   Ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore dell'esposizione è moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio specificato o determinato conformemente alla sezione 2.

3.   Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il fattore di ponderazione del rischio applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4.

4.   Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate sono calcolati conformemente al capo 5.

5.   Alle esposizioni per le quali la sezione 2 non prevede alcun calcolo si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

6.   Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 o a elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'approvazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la controparte è un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione del risparmio o una società strumentale cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;

b)

la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente;

c)

la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente;

d)

la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente;

e)

non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente.

Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, è autorizzato a non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

7.   Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 e a elementi di classe 2, gli enti possono, subordinatamente all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni nei confronti di controparti con le quali abbiano stipulato un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge che tutela ambedue e, in particolare, garantisce la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d) ed e) sono soddisfatti;

b)

le disposizioni garantiscono che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili;

c)

il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1;

d)

il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri;

e)

il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso;

f)

i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema;

g)

il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati;

h)

il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo;

i)

l'adeguatezza degli strumenti di cui alle lettere c) e d) è approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia.

Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

Sezione 2

Fattori di ponderazione del rischio

Articolo 114

Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali

1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 7, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

2.   Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.

Tabella 1

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

3.   Alle esposizioni verso la BCE si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

4.   Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazione centrale e banca centrale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

5.   Fino al 31 dicembre 2017 alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.

6.   Per le esposizioni di cui al paragrafo 5:

a)

nel 2018 gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

b)

nel 2019 gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

c)

nel 2020 e successivamente gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 100 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2.

7.   Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione assegnano un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello indicato ai paragrafi 1 e 2 alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate nella valuta locale, gli enti possono applicare a tali esposizioni lo stesso fattore di ponderazione del rischio.

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali dei paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.

Articolo 115

Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

1.   Le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono ponderate per il rischio come le esposizioni verso enti, a meno che non siano trattate come esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 4 o ricevano un fattore di ponderazione del rischio come specificato al paragrafo 5. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 119, paragrafo 2, e all'articolo 120, paragrafo 2.

2.   Le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default.

L'ABE mantiene una banca dati accessibile al pubblico di tutte le amministrazioni regionali e delle autorità locali nell'Unione che sono trattate dalle autorità competenti come esposizioni verso le loro amministrazioni centrali.

3.   Le esposizioni nei confronti di chiese o comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente alla normativa che conferisce loro questo diritto, sono trattate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali. In questo caso, il paragrafo 2 non si applica e, ai fini dell'articolo 150, paragrafo 1, lettera a), non può essere esclusa l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato.

4.   Quando le autorità competenti di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali come le esposizioni verso la rispettiva amministrazione centrale e non vi è nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione identico.

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.

5.   Alle esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diverse da quelle di cui ai paragrafi da 2 a 4 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione regionale e autorità locale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

Articolo 116

Esposizioni verso organismi del settore pubblico

1.   Alle esposizioni verso gli organismi del settore pubblico per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell’organismo del settore pubblico interessato, conformemente alla tabella 2.

Tabella 2

Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

Per le esposizioni verso organismi del settore pubblico aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100 %.

2.   Le esposizioni verso organismi del settore pubblico per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono trattate conformemente all'articolo 120. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 119, paragrafo 2, e all'articolo 120, paragrafo 2.

3.   Per le esposizioni verso organismi del settore pubblico con una durata originaria pari o inferiore a tre mesi il fattore di ponderazione del rischio è del 20 %.

4.   In circostanze eccezionali le esposizioni verso organismi del settore pubblico possono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale di rispettiva appartenenza quando, a giudizio delle autorità competenti, non vi è alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, in ragione dell’esistenza di una garanzia adeguata da parte dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale.

5.   Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione trattano le esposizioni verso organismi del settore pubblico conformemente ai paragrafi 1 o 2, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione del rischio identico. Altrimenti gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.

Articolo 117

Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

1.   Le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 sono trattate come le esposizioni verso enti. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 119, paragrafo 2, all'articolo 120, paragrafo 2, e all'articolo 121, paragrafo 3.

La Inter-American Investment Corporation, la Black Sea Trade and Development Bank, la Central American Bank for Economic Integration e la CAF-Development Bank of Latin America sono considerate banche multilaterali di sviluppo.

2.   Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

a)

la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

b)

la Società finanziaria internazionale;

c)

la Banca interamericana di sviluppo;

d)

la Banca asiatica di sviluppo;

e)

la Banca africana di sviluppo;

f)

la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;

g)

la Nordic Investment Bank;

h)

la Banca di sviluppo dei Caraibi;

i)

la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

j)

la Banca europea per gli investimenti;

k)

il Fondo europeo per gli investimenti;

l)

l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;

m)

lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni;

n)

la Banca islamica di sviluppo.

3.   Alla quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

Articolo 118

Esposizioni verso organizzazioni internazionali

Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

a)

l'Unione;

b)

il Fondo monetario internazionale;

c)

la Banca dei regolamenti internazionali;

d)

il fondo europeo di stabilità finanziaria;

e)

il meccanismo europeo di stabilità;

f)

un'istituzione finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di reperire finanziamenti e fornire assistenza finanziaria a favore dei suoi membri che sono colpiti o minacciati da gravi problemi di finanziamento.

Articolo 119

Esposizioni verso enti

1.   Alle esposizioni verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 120. Alle esposizioni verso enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 121.

2.   Alle esposizioni verso enti con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole rispetto al fattore di ponderazione preferenziale, di cui all'articolo 114, paragrafi da 4 a 7, assegnato alle esposizioni verso l'amministrazione centrale in cui l'ente ha sede.

3.   Alle esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore, non può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20 %.

4.   Alle esposizioni verso un ente sotto forma di riserve minime imposte dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro, che l'ente deve detenere, può essere assegnato lo stesso fattore di ponderazione del rischio attribuito alle esposizioni verso la banca centrale dello Stato membro in questione, a condizione che:

a)

le riserve siano detenute conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (29), o conformemente alle disposizioni nazionali, equivalenti sotto ogni aspetto sostanziale a detto regolamento;

b)

in caso di fallimento o insolvenza dell'ente che detiene le riserve, queste ultime siano ripagate interamente e tempestivamente all'ente e non siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'ente.

5.   Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità sono trattate come esposizioni verso enti.

Articolo 120

Esposizioni verso enti provvisti di rating

1.   Alle esposizioni aventi una durata residua superiore a tre mesi verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 3, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.

Tabella 3

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

2.   Alle esposizioni verso enti aventi una durata residua fino a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.

Tabella 4

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

3.   L'interazione tra il trattamento di valutazione del merito di credito a breve termine di cui all'articolo 131 e il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2 è fissata come segue:

a)

quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al paragrafo 2, si applica a tutte le esposizioni verso enti con durata residua fino a tre mesi;

b)

quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio più favorevole o identico a quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, essa è impiegata esclusivamente per quella specifica esposizione. Altre esposizioni a breve termine ricevono il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, come specificato al paragrafo 2;

c)

quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio meno favorevole di quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine non è utilizzato e a tutti i crediti a breve termine privi di rating è attribuito lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicato in base alla specifica valutazione a breve termine.

Articolo 121

Esposizioni verso enti privi di rating

1.   Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'ente interessato, conformemente alla tabella 5.

Tabella 5

Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

2.   Per le esposizioni verso enti privi di rating aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100 %.

3.   Per le esposizioni verso enti privi di rating con una scadenza effettiva originaria pari o inferiore a tre mesi, il fattore di ponderazione del rischio è del 20 %.

4.   Nonostante i paragrafi 2 e 3, per le esposizioni per i finanziamenti al commercio di cui all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), verso enti privi di rating, il fattore di ponderazione del rischio è del 50 % e, qualora la durata residua di dette esposizioni verso enti privi di rating sia pari o inferiore a tre mesi, il fattore di ponderazione del rischio è del 20 %.

Articolo 122

Esposizioni verso imprese

1.   Alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.

Tabella 6

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

2.   Alle esposizioni per le quali tale valutazione non è disponibile è attribuita una ponderazione del 100 % o la ponderazione delle esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese nel quale l'impresa ha sede, qualora quest'ultima sia più elevata.

Articolo 123

Esposizioni al dettaglio

Le esposizioni che soddisfano i seguenti criteri ricevono una ponderazione del rischio del 75 %:

a)

si tratta di esposizioni nei confronti di persone fisiche o di piccole o medie imprese (PMI);

b)

l'esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono sostanzialmente ridotti;

c)

l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi, ad esclusione però delle esposizioni pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali classificate nella classe di esposizione di cui all'articolo 112, lettera i), non supera, secondo le informazioni in possesso dell'ente, 1 milione di EUR. L'ente adotta le misure ragionevoli per acquisire dette informazioni.

I titoli non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Le esposizioni non conformi ai criteri di cui al primo comma, lettere da a) a c), non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio può essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Articolo 124

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

1.   Se le condizioni di cui agli articoli 125 e 126 non sono soddisfatte, le esposizioni o eventuali parti di esposizioni pienamente garantite da un'ipoteca su beni immobili ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, ad eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad un'altra classe. Alla parte dell'esposizione che supera il valore dell'ipoteca del bene immobile è assegnato il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni non garantite della controparte interessata.

La parte di un'esposizione trattata come pienamente garantita da beni immobili non supera l'importo del valore di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il valore del credito ipotecario in questione.

2.   Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101, e di eventuali altri indicatori rilevanti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 35 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125 e il fattore di ponderazione del rischio del 50 % per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, ubicati sul loro territorio, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:

a)

le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;

b)

gli sviluppi sul mercato dei beni immobili.

Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.

Per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 35 % al 150 %.

Per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 50 % al 150 %.

Entro tali intervalli, il fattore di ponderazione del rischio più elevato è fissato sulla base delle perdite effettive e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. Se la valutazione dimostra che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni, pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del proprio territorio, le autorità competenti fissano, per tali segmenti immobiliari delle esposizioni, un fattore di ponderazione del rischio più elevato, corrispondente ai rischi effettivi.

Le autorità competenti consultano l'ABE circa le rettifiche ai fattori di ponderazione del rischio e i criteri applicati, che saranno calcolati conformemente ai criteri stabiliti al presente paragrafo, specificati dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'ABE pubblica i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità competenti fissano per le esposizioni di cui agli articoli 125, 126 e 199.

3.   Quando le autorità competenti fissano un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più rigorosi, gli enti dispongono di un periodo transitorio di 6 mesi per l'applicazione del nuovo fattore di ponderazione del rischio.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

i criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario dell'immobile di cui al paragrafo 1;

b)

le condizioni esposte al paragrafo 2 di cui le autorità competenti tengono conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati, in particolare l'esistenza di "considerazioni relative alla stabilità finanziaria".

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   Alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali e residenziali situati in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità competenti di tale Stato membro.

Articolo 125

Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali

1.   A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 124, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali sono trattate come segue:

a)

le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale (personal investment company) ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 %;

b)

le esposizioni verso un locatario nell'ambito di operazioni di leasing su immobili residenziali, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 % a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.

2.   Gli enti considerano un'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite ai fini del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;

b)

il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia. Per queste altre fonti, gli enti stabiliscono i rapporti massimi mutuo concesso/reddito percepito nel quadro della loro politica di concessione di prestiti e ottengono prove adeguate del reddito al momento della concessione del prestito;

c)

i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;

d)

salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del 35 % non supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell’immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari.

3.   Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti:

a)

le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80 % del valore di mercato oppure all'80 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;

b)

le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno.

4.   Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non è rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 126

Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali

1.   A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 124, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali sono trattate come segue:

a)

le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su uffici o locali per il commercio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50 %;

b)

le esposizioni nell'ambito di operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50 % a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.

2.   Gli enti considerano un'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite ai fini del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;

b)

il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia;

c)

i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;

d)

il fattore di ponderazione del rischio del 50 %, a meno che diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, è assegnato alla parte del prestito che non supera il 50 % del valore di mercato dell'immobile o il 60 % del valore del credito ipotecario, a meno che diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari mediante disposizioni legislative o regolamentari.

3.   Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato membro ha pubblicato prove indicanti che su tale territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti:

a)

le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato oppure al 60 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali;

b)

le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali.

4.   Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non è rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 127

Esposizioni in stato di default

1.   Alla parte non garantita di una posizione in cui il debitore sia in default conformemente all'articolo 178 o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, alla parte non garantita di una linea di credito in stato di default conformemente all'articolo 178 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del:

a)

150 %, se le rettifiche di valore su crediti specifiche sono inferiori al 20 % della parte non garantita dell'esposizione al lordo di tali rettifiche;

b)

100 %, se le rettifiche di valore su crediti specifiche sono pari ad almeno il 20 % della parte non garantita dell'esposizione al lordo di tali rettifiche.

2.   Per definire la parte garantita di una posizione scaduta valgono le stesse garanzie reali e personali ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito a norma del capo 4.

3.   Al valore delle esposizioni rimanente dopo le rettifiche per il rischio di credito specifico di esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali in conformità dell'articolo 125 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se si è verificato un default conformemente all' articolo 178.

4.   Al valore delle esposizioni rimanente dopo le rettifiche per il rischio di credito specifico di esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali in conformità dell'articolo 126 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se si è verificato un default conformemente all'articolo 178.

Articolo 128

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

1.   Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 150 % alle esposizioni, comprese le esposizioni in forma di azioni o quote di un OIC, che sono associate a rischi particolarmente elevati, ove opportuno.

2.   Tra le esposizioni a rischio particolarmente elevato figurano le seguenti:

a)

investimenti in imprese di venture capital;

b)

investimenti in FIA quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE ad eccezione del caso in cui il regolamento di gestione del fondo non consenta una leva finanziaria maggiore di quella prescritta dall'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;

c)

investimenti in private equity;

d)

finanziamenti per immobili a fini speculativi.

3.   Nel valutare se un'esposizione diversa da quelle di cui al paragrafo 2 sia associata a rischi particolarmente elevati, gli enti tengono conto delle seguenti caratteristiche di rischio:

a)

esiste un rischio di perdita elevato conseguente a un default del debitore;

b)

è impossibile valutare adeguatamente se l'esposizione ricade sotto la lettera a).

L'ABE emana orientamenti che specificano quali tipi di esposizioni sono associati a rischi particolarmente elevati e in quali circostanze.

Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 129

Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

1.   Per poter essere ammissibili al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5, le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (obbligazioni garantite) soddisfano i criteri di cui al paragrafo 7 e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili:

a)

esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali, banche centrali del SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali nell'Unione;

b)

esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni verso, o esposizioni garantite da, organismi del settore pubblico di paesi terzi, amministrazioni regionali di paesi terzi o autorità locali di paesi terzi che siano ponderate per il rischio come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 115, paragrafi 1 o 2, o all'articolo 116, paragrafi 1, 2 o 4, rispettivamente, e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni ai sensi della presente lettera classificate come minimo nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste al presente capo, purché non eccedano il 20 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere degli enti emittenti;

c)

esposizioni verso enti che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo. L'importo totale di questa tipologia di esposizione non supera il 15 % dell'ammontare nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente. Le esposizioni verso enti nell'UE con scadenza inferiore a cento giorni non sono incluse nel requisito della classe 1, sebbene tali enti siano come minimo classificati nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste nel presente capo.

d)

prestiti garantiti da:

i)

immobili residenziali fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o

ii)

quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o da equivalenti soggetti per la cartolarizzazione disciplinati dalla normativa di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili commerciali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami e il 80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente capo e che esse non superino il 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse.

e)

prestiti sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dal presente capo, laddove la percentuale di ogni prestito usata per soddisfare il requisito stabilito nel presente paragrafo relativo alla copertura dell'obbligazione garantita non supera l'80 % del valore del corrispondente immobile residenziale situato in Francia e laddove il rapporto mutuo concesso/reddito percepito è pari al massimo al 33 % al momento della concessione del prestito. Non è iscritta alcuna ipoteca allorché il prestito è concesso sull'immobile residenziale, e per i prestiti concessi dal 1o gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell'ente creditizio che ha concesso il prestito. Il rapporto mutuo concesso/reddito percepito rappresenta la quota del reddito lordo del debitore a copertura del rimborso del prestito, compresi gli interessi. Il fornitore di protezione è un ente finanziario autorizzato soggetto a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposto a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, ovvero un ente o un'impresa di assicurazione. Esso istituisce un fondo di mutua garanzia o protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite correlate al rischio di credito, la cui calibratura è periodicamente riesaminata dalle autorità competenti. Sia l'ente creditizio sia il fornitore di protezione conducono una valutazione del merito di credito del debitore;

f)

prestiti garantiti da:

i)

immobili non residenziali fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o

ii)

quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o da equivalenti soggetti per la cartolarizzazione disciplinati dalla normativa di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili non residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico speciale volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili commerciali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente capo e che esse non superino il 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse.

Quando l'indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 % e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia;

g)

prestiti garantiti da gravami marittimi su navi fino alla differenza tra il 60 % del valore della nave costituita in garanzia e il valore di eventuali gravami marittimi precedenti.

Ai fini del primo comma, lettera c), lettera d), punto ii), e lettera f), punto ii), le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti, o di proventi della liquidazione, del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di cui a tali lettere.

Le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del primo comma, lettera c), e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui a tale lettera.

2.   Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), comprendono anche le garanzie destinate dalla legge esclusivamente alla protezione dei possessori delle obbligazioni contro le perdite.

3.   Per gli immobili posti a garanzia delle obbligazioni garantite, gli enti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1.

4.   Alle obbligazioni garantite per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6a, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.

Tabella 6a

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

10 %

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

5.   Le obbligazioni garantite per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono ponderate per il rischio sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l'ente emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:

a)

se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 20 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 10 %;

b)

se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 50 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 20 %;

c)

se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 100 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 50 %;

d)

se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 150 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 100 %.

6.   Le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma dei paragrafi 4 e 5 fino alla loro scadenza.

7.   Le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite sono ammissibili al trattamento preferenziale, purché l'ente che investe in obbligazioni garantite possa dimostrare alle autorità competenti:

a)

di ricevere informazioni sul portafoglio almeno per quanto riguarda:

i)

il valore dell'aggregato di copertura e delle obbligazioni garantite in essere,

ii)

la distribuzione geografica e il tipo di attività a copertura del prestito, l'entità del prestito, il tasso di interesse e i rischi valutari,

iii)

la struttura delle scadenze delle attività a copertura del prestito e delle obbligazioni garantite, e

iv)

la percentuale di prestiti scaduti da più di novanta giorni.

b)

che l'emittente mette a disposizione dell'ente le informazioni di cui alla lettera a) almeno su base semestrale.

Articolo 130

Elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione

Per le posizioni verso la cartolarizzazione gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati conformemente alle disposizioni del capo 5.

Articolo 131

Esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Alle esposizioni verso enti e imprese per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 7, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.

Tabella 7

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

150 %

150 %

150 %

Articolo 132

Esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC

1.   Alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a meno che l'ente non applichi il metodo di valutazione del rischio di credito di cui al paragrafo 2 oppure il metodo look-through di cui al paragrafo 4 oppure il metodo del fattore medio di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 5, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono rispettate.

2.   Alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 8, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.

Tabella 8

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

3.   Gli enti possono determinare il fattore di ponderazione del rischio di un OIC conformemente ai paragrafi 4 e 5, se sono soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:

a)

l'OIC è gestito da una società che è soggetta a vigilanza in uno Stato membro o, nel caso di un OIC di un paese terzo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

l'OIC è gestito da una società che è soggetta ad una vigilanza considerata equivalente a quella prevista nel diritto dell'Unione;

ii)

la cooperazione tra autorità competenti è garantita in misura sufficiente;

b)

il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:

i)

le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire; e

ii)

se vigono limiti agli investimenti, i relativi limiti e le metodologie per calcolarli;

c)

una relazione sull'attività dell'OIC è presentata quanto meno su base annuale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del risultato della gestione e delle operazioni nel periodo considerato.

Ai fini della lettera a), la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC dei paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.

4.   Quando l'ente è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC può considerare tali esposizioni per calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio per le sue esposizioni sotto forma di quote o azioni nell'OIC, in base ai metodi di cui al presente capo. Se un'esposizione sottostante dell'OIC è essa stessa un'esposizione sotto forma di azioni in un altro OIC che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3, l'ente può considerare le esposizioni sottostanti dell'altro OIC in questione.

5.   Quando l'ente non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC, può calcolare un fattore medio di ponderazione del rischio per le sue esposizioni sotto forma di quote o azioni dell'OIC in base ai metodi di cui al presente capo, partendo dal presupposto che l'OIC investe in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo mandato, nelle classi di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato e in seguito effettua investimenti in ordine discendente finché è raggiunto il limite massimo degli investimenti totali.

Per il calcolo e la segnalazione del fattore di ponderazione del rischio per l'OIC, conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono affidarsi ai seguenti terzi:

a)

l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;

b)

per gli OIC che non rientrano nella lettera a), la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo di cui al primo comma è confermata da un revisore esterno.

Articolo 133

Esposizioni in strumenti di capitale

1.   Le seguenti esposizioni sono considerate esposizioni in strumenti di capitale:

a)

esposizioni non debitorie che conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;

b)

esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

2.   Alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a meno che esse non debbano essere detratte conformemente alla parte II, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, o essere trattate come posizioni ad alto rischio conformemente all'articolo 128.

3.   Gli investimenti in strumenti di capitale o in strumenti di capitale regolamentare emessi da enti sono classificati come crediti in strumenti di capitale, a meno che non debbano essere detratti dai fondi propri, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 250 % ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4, o essere trattati come posizioni ad alto rischio conformemente all'articolo 128.

Articolo 134

Altre posizioni

1.   I beni materiali ai sensi dell'articolo 4, punto 10, della direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

2.   I ratei e risconti per i quali un ente non è in grado di stabilire la controparte conformemente alla direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

3.   Ai valori all'incasso è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %. La cassa e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0 %.

4.   All'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, è attribuita una ponderazione dello 0 %.

5.   Nel caso di contratti di riporto, di contratti di vendita con patto di riacquisto e di impegni di acquisto a termine secco, i fattori di ponderazione attribuiti sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.

6.   Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l'n-mo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di un'ECAI, si attribuiscono i fattori di ponderazione del rischio prescritti al capo 5. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, al fine di ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1 250 % e moltiplicati per l'ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le esposizioni n-1 da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione.

7.   Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi sono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto il cui esercizio è ragionevolmente certo. Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 201 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui agli articoli da 213 a 215, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 4. Queste esposizioni sono classificate nelle relative classi di esposizioni conformemente all'articolo 112. Quando l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati come segue: 1/t * 100 % * valore residuale, dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.

Sezione 3

Riconoscimento e attribuzione delle valutazioni del rischio di credito alle classi di merito di credito

Sottosezione 1

Riconoscimento delle ECAI

Articolo 135

Uso delle valutazioni del merito di credito delle ECAI

1.   Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi del presente capo, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se è stata emessa da un'ECAI o se è stata avallata da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.

2.   L'ABE pubblica, sul suo sito web, l'elenco delle ECAI conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Sottosezione 2

Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito

Articolo 136

Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito

1.   L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, mediante il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione per specificare, per tutte le ECAI, a quali delle classi di merito di credito di cui alla sezione 2 corrispondono le pertinenti valutazioni del merito di credito dell'ECAI (attribuzione alle classi di merito di credito). Tali decisioni sono obiettive e coerenti.

L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014 e, ove necessario, presentano progetti di norme tecniche di attuazione riveduti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.

2.   Nel determinare l'attribuzione delle valutazioni del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM rispettano i seguenti requisiti:

a)

per distinguere tra le classi relative di rischio espresse da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM considerano fattori quantitativi quali il tasso di default di lungo termine associato a tutte le posizioni cui è assegnata la stessa valutazione del merito di credito. Per le ECAI di recente costituzione e per quelle che dispongono solo di serie limitate di dati sui default, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM chiedono all'ECAI quale ritenga essere il tasso di default di lungo termine associato a tutte le posizioni cui è assegnata la stessa valutazione del merito di credito;

b)

per distinguere tra le classi relative di rischio espresse da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM considerano fattori qualitativi quali la composizione del gruppo di emittenti preso in esame da ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni del merito di credito assegnate nonché la definizione di default utilizzata dall'ECAI;

c)

l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM raffrontano i tassi di default riscontrati per ciascuna valutazione del merito di credito di una determinata ECAI con un parametro di riferimento basato sui tassi di default riscontrati da altre ECAI su una popolazione di emittenti che presentano un equivalente livello di rischio di credito;

d)

qualora i tassi di default riscontrati per le valutazioni del merito di credito di una determinata ECAI siano significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM assegnano alla valutazione del merito di credito dell'ECAI una classe di merito di credito più elevata nella scala di valutazione;

e)

quando l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM hanno aumentato il fattore di ponderazione del rischio associato ad una specifica valutazione del merito di credito espressa da una determinata ECAI, e se i tassi di default riscontrati per le valutazioni del merito di credito di tale ECAI non risultano più significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM possono ripristinare la valutazione del merito di credito espressa dall'ECAI nella classe di merito di credito originaria della scala di valutazione.

3.   L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM elaborano progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare i fattori quantitativi di cui alla lettera a), i fattori qualitativi di cui alla lettera b) e il parametro di riferimento di cui alla lettera c) del paragrafo 2.

L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.

Sottosezione 3

Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione

Articolo 137

Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione

1.   Ai fini dell'articolo 114, gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione nominata dall'ente, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

si tratta di un punteggio concordato dalle agenzie per il credito all'esportazione aderenti all'Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits dell'OCSE;

b)

l'agenzia per il credito all'esportazione pubblica le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia definita dall'OCSE e la valutazione è associata ad uno degli otto premi minimi di assicurazione delle esportazioni (minimum export insurance premiums, nel seguito "MEIP") stabiliti dalla metodologia dell'OCSE. Un ente può revocare la nomina di un'agenzia per il credito all'esportazione. L'ente motiva la revoca nel caso esistano indicazioni concrete secondo cui l'intento alla base di tale revoca sarebbe quello di ridurre i requisiti di adeguatezza patrimoniale.

2.   Alle esposizioni per le quali, a fini di ponderazione del rischio, è riconosciuta una valutazione del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione è applicato un fattore di ponderazione del rischio secondo quanto previsto alla tabella 9.

Tabella 9

MEIP

0

1

2

3

4

5

6

7

Fattore di ponderazione del rischio

0 %

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

Sezione 4

Impiego delle valutazioni del merito di credito delle ecai ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio

Articolo 138

Requisiti generali

Un ente può prescegliere una o più ECAI per determinare i fattori di ponderazione del rischio attribuibili agli attivi e agli elementi fuori bilancio. Un ente può revocare la nomina di un'ECAI. L'ente motiva la revoca nel caso esistano indicazioni concrete secondo cui l'intento alla base di tale revoca sarebbe quello di ridurre i requisiti di adeguatezza patrimoniale. Le valutazioni del merito di credito non sono utilizzate in maniera selettiva. Gli enti utilizzano valutazioni del merito di credito che sono state richieste. Possono tuttavia utilizzare valutazioni del merito di credito non richieste qualora l'ABE abbia confermato che le valutazioni del merito di credito non richieste di una ECAI non differiscono in qualità dalle valutazioni del merito di credito richieste di tale ECAI. L'ABE rifiuta o revoca tale conferma in particolare nel caso in cui l'ECAI abbia utilizzato una valutazione del merito di credito non richiesta per esercitare pressione sull'entità valutata affinché effettui un ordine di valutazione del merito di credito o di altri servizi. Nel fare uso delle valutazioni del merito di credito, gli enti rispettano i seguenti requisiti:

a)

un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI per una certa classe di posizioni le utilizza in modo coerente per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe;

b)

un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI le utilizza in modo continuo e coerente nel tempo;

c)

un ente utilizza solo le valutazioni del merito di credito delle ECAI che tengono conto degli importi complessivi ad esso dovuti, comprendenti sia il capitale che gli interessi;

d)

qualora per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale valutazione è impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione;

e)

qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si attribuisce il fattore più alto;

f)

qualora per una stessa posizione esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, sono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto. Se i due fattori di ponderazioni più bassi sono identici, si attribuisce tale fattore.

Articolo 139

Valutazioni del merito di credito per emittente e per emissione

1.   Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione è utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da attribuire alla posizione.

2.   Ove per una determinata posizione non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali la posizione che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione è utilizzata nell'uno o nell'altro dei seguenti casi:

a)

determina una ponderazione superiore a quanto accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari o inferiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;

b)

determina una ponderazione inferiore e l'esposizione in questione è di rango pari o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.

In tutti gli altri casi, l'esposizione è considerata priva di rating.

3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dell'articolo 129.

4.   Le valutazioni del merito di credito assegnate a emittenti che rientrano in un gruppo societario non possono essere utilizzate come valutazioni del merito di credito di altri emittenti dello stesso gruppo.

Articolo 140

Valutazioni del merito di credito a breve e a lungo termine

1.   Le valutazioni del merito di credito a breve termine possono essere applicate unicamente agli elementi dell'attivo e agli elementi fuori bilancio a breve termine che costituiscono esposizioni verso enti e imprese.

2.   Una valutazione del merito di credito a breve termine si applica solamente alla posizione cui si riferisce e non è utilizzata per ricavare i fattori di ponderazioni del rischio per altre posizioni, ad eccezione dei seguenti casi:

a)

se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 150 %, a tutte le esposizioni non garantite prive di rating verso il medesimo debitore, sia a breve che a lungo termine, è attribuito parimenti un fattore di ponderazione del 150 %;

b)

se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 50 %, alle esposizioni a breve termine prive di rating non può essere attribuito un fattore di ponderazione inferiore al 100 %.

Articolo 141

Posizioni in valuta nazionale e in valuta estera

Una valutazione del merito di credito relativa ad una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non può essere utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione per un'altra esposizione verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera.

Quando un'esposizione deriva dalla partecipazione dell'ente ad un prestito che è stato accordato da una banca multilaterale di sviluppo il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, la valutazione del merito di credito relativa alla posizione in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata a fini di ponderazione del rischio.

CAPO 3

Metodo basato sui rating interni

Sezione 1

Autorizzazione delle autorità competenti ad utilizzare il metodo IRB

Articolo 142

Definizioni

1.   Ai fini del presente capo si intende per:

1)

"sistema di rating", l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o aggregati(pool) di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione;

2)

"tipo di esposizione", un gruppo di esposizioni gestite in maniera analoga, costituite da un certo tipo di operazioni che possono essere limitate a una sola entità o a un unico sottoinsieme di entità all'interno di un gruppo, purché lo stesso tipo di esposizioni sia gestito in modo diverso in altre entità del gruppo;

3)

"unità operativa", qualsiasi entità organizzativa o giuridica a sé stante, linee di attività, localizzazioni geografiche;

4)

"soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario", qualsiasi soggetto del settore finanziario diverso da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo l, punto 27, lettera j), che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

le sue attività totali calcolate su base individuale o consolidata sono uguali o superiori alla soglia di 70 miliardi di EUR, utilizzando l'ultimo bilancio sottoposto a revisione o il bilancio consolidato per determinare la dimensione delle attività;

b)

è, o almeno lo è una delle sue filiazioni, sottoposto a normativa prudenziale nell'Unione o a una normativa di un paese terzo nel quale si applicano una legislazione e un sistema di vigilanza almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione;

5)

"soggetto finanziario non regolamentato", qualsiasi altro soggetto che non è un soggetto regolamentato del settore finanziario ma svolge, come attività principale, una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE o all'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

6)

"classe del debitore", una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating del debitore appartenente ad un sistema di rating, alla quale un debitore è assegnato in base a un insieme ben definito e distinto di criteri di rating, dai quali è derivata la stima della probabilità di default (PD)

7)

"classe dell'operazione", una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating dell'operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale un'esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di criteri, dai quali sono derivate le stime interne della LGD;

8)

"gestore", un soggetto che gestisce un aggregato di crediti commerciali acquistati o l'esposizione creditizia sottostante su base giornaliera.

2.   Ai fini del paragrafo 1, punto 4, lettera b), del presente articolo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni di vigilanza e normative almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a questo trattamento prima del 1o gennaio 2014.

Articolo 143

Autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB

1.   Se le condizioni di cui al presente capo sono rispettate, l'autorità competente autorizza gli enti a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni ("metodo IRB").

2.   L'autorizzazione preventiva ad utilizzare il metodo IRB, comprese le stime interne della LGD e dei fattori di conversione, è richiesta per ciascuna classe di esposizioni e per ciascun sistema di rating utilizzato, per ciascun metodo basato su modelli interni impiegato per il calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale e per ciascun metodo applicato per stimare le LGD e i fattori di conversione.

3.   Gli enti ottengono l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti per quanto segue:

a)

modifiche sostanziali dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare;

b)

modifiche sostanziali di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare.

L'ambito di applicazione di un sistema di rating comprende tutte le esposizioni che rientrano nel tipo di esposizione per la quale tale sistema è stato sviluppato.

4.   Gli enti notificano alle autorità competenti tutti i cambiamenti di sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per valutare la rilevanza dell'uso di un sistema di rating esistente per altre esposizioni aggiuntive che non sono già coperte da tale sistema di rating e delle modifiche ai sistemi di rating o ai metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni nel quadro del metodo IRB.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 144

Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB

1.   L'autorità competente concede ad un ente l'autorizzazione a norma dell'articolo 143 ad applicare il metodo IRB, compreso l'uso delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione, solo se l'autorità competente ha accertato che i requisiti di cui al presente capo sono soddisfatti, in particolare quelli di cui alla sezione 6, e che i sistemi dell'ente per la gestione e il rating delle esposizioni al rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, che l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che le norme seguenti risultano soddisfatte:

a)

i sistemi di rating dell'ente forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un'idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio;

b)

i rating interni e le stime interne dei default e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell'autorizzazione dei crediti, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente;

c)

l'ente dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza;

d)

l'ente raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che sono di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito;

e)

l'ente documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida;

f)

l'ente ha convalidato ciascun sistema di rating e ciascun metodo dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale su un periodo di tempo adeguato prima dell'autorizzazione ad utilizzare tali sistemi di rating o i metodi basati su modelli interni per il calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale, ha valutato durante tale periodo se tali sistemi o metodi siano adatti al loro ambito di applicazione e ha loro apportato le modifiche conseguenti a tale valutazione;

g)

l'ente ha calcolato, nel quadro del metodo IRB, i requisiti in materia di fondi propri risultanti dalle sue stime dei parametri di rischio ed è in grado di procedere alla segnalazione come prescritto dall'articolo 99;

h)

l'ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione dell'ambito di applicazione di un sistema di rating ad una classe o pool di tale sistema di rating; l'ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione dell'ambito di applicazione di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale a tale metodo dei modelli interni.

I requisiti inerenti all'uso del metodo IRB, comprese le stime interne della LGDe dei fattori di conversione, si applicano anche quando un ente applica un sistema di rating, o un modello usato nell'ambito di un sistema di rating, che ha acquistato da un fornitore esterno.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 145

Esperienza precedente all'uso del metodo IRB

1.   Un ente che chieda l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB deve aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di rating sostanzialmente in linea con i requisiti previsti dalla sezione 6, ai fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso del metodo IRB.

2.   Un ente che chieda l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione dimostra, in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, di aver elaborato e utilizzato stime interne delle LGD e dei fattori di conversione secondo modalità sostanzialmente conformi con i requisiti previsti nella sezione 6 per l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso delle stime interne delle LGD e dei fattori di conversione.

3.   Se, dopo l'autorizzazione iniziale, l'ente estende l'uso del metodo IRB, l'esperienza dell'ente è sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione alle esposizioni aggiuntive coperte. Se l'uso dei sistemi di rating è esteso ad esposizioni sostanzialmente diverse da quelle attualmente rientranti nell'ambito di applicazione, cosicché l'esperienza dell'ente non può ragionevolmente essere ritenuta sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione alle esposizioni aggiuntive, a queste ultime si applicano separatamente i requisiti dei predetti paragrafi.

Articolo 146

Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati

Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui al presente capo, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:

a)

presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità e mette in atto tale piano entro un periodo convenuto con l'autorità competente;

b)

dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.

Articolo 147

Metodologia per classificare le esposizioni nelle diverse classi

1.   La metodologia utilizzata dall'ente per la classificazione delle esposizioni nelle diverse classi è adeguata e coerente nel tempo.

2.   Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

a)

esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;

b)

esposizioni verso enti;

c)

esposizioni verso imprese;

d)

esposizioni al dettaglio;

e)

esposizioni in strumenti di capitale;

f)

elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;

g)

altre attività diverse dai crediti.

3.   Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera a):

a)

esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi degli articoli 115 e 116;

b)

esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2;

c)

esposizioni verso organizzazioni internazionali alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % in applicazione dell'articolo 118.

4.   Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera b):

a)

esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 115, paragrafi 2 e 4;

b)

esposizioni verso organismi del settore pubblico che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;

c)

esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117; e

d)

esposizioni verso enti finanziari che sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5.

5.   Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 2, lettera d), le esposizioni soddisfano i seguenti criteri:

a)

si tratta di esposizioni verso uno dei seguenti soggetti:

i)

esposizioni verso una o più persone fisiche;

ii)

esposizioni verso una PMI a condizione, in questo caso, che l'importo totale dovuto all'ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi – comprese le eventuali esposizioni scadute passate, ma escluse le esposizioni garantite da proprietà immobiliari residenziali – non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione;

b)

nella gestione del rischio l'ente tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;

c)

le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese;

d)

ogni esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.

Oltre alle esposizioni di cui al primo comma, il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è incluso nella classe delle esposizioni al dettaglio.

6.   Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui al paragrafo 2, lettera e):

a)

esposizioni non debitorie che conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;

b)

esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

7.   Tutte le obbligazioni creditorie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), e) e f) sono classificate nella classe delle esposizioni verso imprese di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo.

8.   Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui al paragrafo 2, lettera c), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche:

a)

si tratta di esposizioni verso un'entità creata ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe;

b)

le condizioni contrattuali conferiscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;

c)

la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.

9.   Il valore residuale dei beni dati in locazione è classificato nella classe delle esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera g), ad eccezione della misura in cui il valore residuale sia già contenuto tra le esposizioni di leasing di cui all'articolo 166, paragrafo 4.

10.   L'esposizione a seguito della protezione fornita a titolo di un derivato su crediti relativi a panieri del tipo nth-to-default è classificata nella stessa classe di cui al paragrafo 2 alla quale sarebbero assegnate le esposizioni nel paniere, a meno che le singole esposizioni nel paniere non siano classificate in varie classi di esposizione, nel qual caso l'esposizione è classificata nella classe di esposizione delle imprese di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 148

Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative

1.   Gli enti, le imprese madri e le loro filiazioni applicano il metodo IRB per tutte le esposizioni, a meno che non abbiano ottenuto l'autorizzazione delle autorità competenti ad utilizzare in permanenza il metodo standardizzato conformemente all'articolo 150.

Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'applicazione del metodo può essere realizzata in modo sequenziale per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, all'interno della stessa unità operativa, per le varie unità operative di uno stesso gruppo ovvero per l'utilizzazione delle stime interne delle LGD o dei fattori di conversione ai fini del calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali.

Per la classe delle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 5, l'applicazione può essere realizzata in modo sequenziale in funzione delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 154.

2.   Le autorità competenti stabiliscono il periodo di tempo durante il quale un ente, un'impresa madre e le sue filiazioni sono tenuti ad attuare il metodo IRB per tutte le esposizioni. Questo periodo è ritenuto adeguato dalle autorità competenti sulla base della natura e della dimensione delle attività dell'ente o dell'impresa madre e delle sue filiazioni, nonché del numero e della natura dei sistemi di rating da attuare.

3.   Gli enti applicano il metodo IRB secondo le condizioni fissate dalle autorità competenti. L'autorità competente stabilisce tali condizioni in modo da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non sia utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti in materia di fondi propri per quanto riguarda le classi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere incluse nel metodo IRB o nell'uso delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione.

4.   Gli enti che hanno iniziato ad utilizzare il metodo IRB solo dopo il 1o gennaio 2013 o che le autorità competenti hanno imposto fino a tale data di calcolare i loro requisiti patrimoniali utilizzando il metodo standardizzato conservano la facoltà di calcolare tali requisiti utilizzando il metodo standardizzato per tutte le loro esposizioni durante il periodo di attuazione fino a quando le autorità competenti notificano loro di aver accertato che l'attuazione del metodo IRB sarà completata con ragionevole certezza.

5.   Un ente che ha ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB per una qualsiasi classe di esposizioni utilizza il metodo IRB per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), tranne nei casi in cui detto ente ha ottenuto l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 150 e per la classe di esposizioni relativa ad altre attività diverse dai crediti di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g).

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti stabiliscono la natura e i tempi adeguati per l'estensione progressiva del metodo IRB a tutte le classi di esposizione di cui al paragrafo 3.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 149

Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati

1.   Un ente che utilizza il metodo IRB per una classe o un tipo di esposizione particolare può cessare di utilizzarlo per passare al metodo standardizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio esclusivamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso del metodo standardizzato non è proposto al fine di ridurre i requisiti in materia di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di questo tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;

b)

l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.

2.   Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori della LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 151, paragrafo 8, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso della LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 151, paragrafo 8, per una classe o un tipo di esposizione determinato non è proposto al fine di ridurre i requisiti in materia di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di questo tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;

b)

l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.

3.   L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alle condizioni di impiego del metodo IRB determinate dalle autorità competenti conformemente all'articolo 148 e all'autorizzazione all'utilizzo parziale permanente di cui all'articolo 150.

Articolo 150

Condizioni di utilizzo parziale permanente

1.   Nei casi in cui hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una o più classi di esposizioni possono applicare il metodo standardizzato per le seguenti esposizioni:

a)

per la classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

b)

per la classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

c)

per le esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché per le classi di esposizioni o i tipi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di profilo di rischio percepito;

d)

per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali, gli organi amministrativi e gli organismi del settore pubblico, purché:

i)

non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale o la banca centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici; e

ii)

alle esposizioni verso l'amministrazione centrale e la banca centrale si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, 4 o 5;

e)

per le esposizioni di un ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione del risparmio o una società strumentale soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

f)

per le esposizioni tra enti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7;

g)

per le esposizioni in strumenti di capitale verso entità i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % ai sensi del capo 2 (comprese le entità che beneficiano di sostegno pubblico, alle quali è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %);

h)

per le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale, nei casi in cui tali esposizioni possono, in aggregato, essere escluse dal metodo IRB soltanto fino al limite del 10 % dei fondi propri;

i)

per le esposizioni di cui all'articolo 119, paragrafo 4, che soddisfano le condizioni ivi stabilite;

j)

per le garanzie statali e riassicurate dallo Stato di cui all'articolo 215, paragrafo 2.

Le autorità competenti autorizzano l'applicazione del metodo standardizzato alle esposizioni in strumenti di capitale di cui al primo comma, lettere g) e h), alle quali tale trattamento è stato autorizzato in altri Stati membri. L'ABE pubblica sul suo sito web e aggiorna periodicamente un elenco con le esposizioni di cui a tale lettere, che devono essere trattate secondo il metodo standardizzato.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di un ente è rilevante se il suo valore aggregato medio nel corso dell'anno precedente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge di cui al paragrafo 1, lettera g), è superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente. Se il numero delle esposizioni in strumenti di capitale è inferiore a 10 partecipazioni individuali, la soglia è pari al 5 % dei fondi propri dell'ente.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le condizioni di applicazione del paragrafo 1, lettere a), b) e c).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.   L'ABE pubblica nel 2018 orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1, lettera d), raccomandando limiti in termini di una percentuale del bilancio totale e/o delle attività ponderate per il rischio che saranno calcolate secondo il metodo standardizzato.

Tali orientamenti sono adottati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 2

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Sottosezione 1

Trattamento per tipologia di classe di esposizioni

Articolo 151

Trattamento per classe di esposizioni

1.   Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a e) e lettera g), sono calcolati conformemente alla sottosezione 2, ad eccezione dei casi in cui tali esposizioni sono detratte dagli elementi del capitale primario di classe 1, dagli elementi aggiuntivi di classe 1 o dagli elementi di classe 2.

2.   Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati sono calcolati conformemente all'articolo 157. Quando un ente ha pieno diritto di regresso, per quanto riguarda i crediti commerciali acquistati per rischio di default e per rischio di diluizione, non si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'articolo 152 e dell'articolo 158, paragrafi da 1 a 4, relative ai crediti commerciali acquistati, e l'esposizione è trattata come un'esposizione garantita.

3.   Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione sono calcolati sulla base dei parametri pertinenti associati alle rispettive esposizioni. I parametri includono: PD, la LGD, la durata ("M") e il valore dell'esposizione. La PD e la LGD possono essere considerate separatamente o congiuntamente, conformemente alla sezione 4.

4.   Gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), conformemente all'articolo 155. Qualora abbiano ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare i metodi di cui all'articolo 155, paragrafi 3 e 4. Le autorità competenti autorizzano un ente ad applicare il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 155, paragrafo 4, a condizione che l'ente soddisfi i requisiti di cui alla sezione 6, sottosezione 4.

5.   Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati conformemente all'articolo 153, paragrafo 5.

6.   Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a d), gli enti forniscono stime interne delle PD conformemente all'articolo 143 e alla sezione 6.

7.   Per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), gli enti forniscono stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 143 e alla sezione 6.

8.   Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a c), gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e i fattori di conversione di cui all'articolo 166, paragrafo 8, lettere da a) a d), a meno che non sia stato autorizzato l'uso di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per le classi di esposizioni di cui al paragrafo 9.

9.   Per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a c), l'autorità competente autorizza gli enti ad utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 143 e alla sezione 6.

10.   Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate e di quelle che rientrano nella classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), sono calcolati conformemente al capo 5.

Articolo 152

Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC

1.   Qualora le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC soddisfino i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e l'ente sia a conoscenza di parte o di tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC, l'ente tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui al presente capo.

Se un'esposizione sottostante dell'OIC è essa stessa un'esposizione sotto forma di quote o azioni in un altro OIC, il primo ente tiene conto anche delle esposizioni sottostanti dell'altro OIC.

2.   Qualora l'ente non soddisfi le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui al presente capo per tutte o per parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi:

a)

per le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 155, paragrafo 2;

b)

per tutte le altre esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 1, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2, subordinatamente ai seguenti criteri:

i)

per le esposizioni soggette ad uno specifico fattore di ponderazione per esposizioni prive di rating o soggette alla classe di merito di credito avente la ponderazione del rischio più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 2 ma non supera il 1 250 %;

ii)

per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 1,1 ed è soggetto a un minimo del 5 %.

Qualora, ai fini della lettera a), l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Se dette esposizioni, considerate insieme alle esposizioni dirette dell'ente in tale classe di esposizioni, non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 2, l'articolo 150, paragrafo 1, può applicarsi, previa autorizzazione delle autorità competenti.

3.   Se le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC non soddisfano i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, o l'ente non è a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC o delle sue esposizioni sottostanti che sono esse stesse esposizioni sotto forma di quote o azioni in un OIC, l'ente tiene conto di tali esposizioni e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese secondo il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 155, paragrafo 2.

Qualora l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Esso assegna le esposizioni non riguardanti strumenti di capitale alla classe delle altre esposizioni in strumenti di capitale.

4.   In alternativa al metodo descritto al paragrafo 3, gli enti possono calcolare autonomamente oppure incaricare i terzi di cui sotto di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli OIC, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e di segnalarli, per quanto segue:

a)

l'ente depositario o l'ente finanziario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario in questione;

b)

per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare il metodo standardizzato di cui all'articolo 150, paragrafo 1, a titolo del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sottosezione 2

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito

Articolo 153

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

1.   Ferma restando l'applicazione dei trattamenti specifici di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali sono calcolati secondo le formule seguenti:

Formula

dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come

i)

se PD = 0, RW è 0

ii)

se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default:

dove gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, RW è 0;

dove gli enti usano stime interne delle LGD, RW èFormula;

dove la migliore stima della perdita attesa ("ELBE") è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);

iii)

se 0 < PD < 1

Formula

dove

N(x)

=

la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x);

G (Z)

=

la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N(x) = z);

R

=

il coefficiente di correlazione, è definita come

Formula

b

=

fattore di aggiustamento in funzione della durata, definito come

Formula.

2.   Per tutte le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario, il coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1, punto iii), è moltiplicato per 1,25. Per tutte le esposizioni verso soggetti finanziari non regolamentati, i coefficienti di correlazione di cui al paragrafo 1, punto iii) e al paragrafo 4, a seconda dei casi, sono moltiplicati per 1,25.

3.   L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 202 e 217 può essere adeguato sulla base della seguente formula:

Formula

dove:

PDpp

=

PD del fornitore della protezione.

RW è calcolato utilizzando la formula del fattore di ponderazione del rischio pertinente prevista al punto 1 per l'esposizione, la PD del debitore e la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione. Il fattore di aggiustamento in funzione della durata b è calcolato utilizzando il valore più basso tra la PD del fornitore della protezione e la PD del debitore.

4.   Per le esposizioni verso imprese facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato complessivo annuale è inferiore a 50 milioni di EUR, gli enti possono utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazioni del rischio delle esposizioni verso imprese la formula di correlazione riportata al paragrafo 1, punto (iii). Nella formula, S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di EUR e assume valori compresi fra 5 milioni di EUR e 50 milioni di EUR. Un fatturato inferiore a 5 milioni di EUR è trattato come equivalente a 5 milioni di EUR. Per i crediti commerciali acquistati, il fatturato totale annuo è la media ponderata delle singole esposizioni comprese nell'aggregato.

Formula

Gli enti utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando detto fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale.

5.   Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per le quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6 gli enti assegnano fattori di ponderazione del rischio conformemente alla seguente tabella 1:

Tabella 1

Durata residua

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Inferiore a 2,5 anni

50 %

70 %

115 %

250 %

0 %

Pari o superiore a 2,5 anni

70 %

90 %

115 %

250 %

0 %

Nell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partnership pubblico-privato, il pacchetto di garanzia.

6.   Per i loro crediti verso imprese acquistati, gli enti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 184. Per i crediti verso imprese acquistati che rispettano inoltre le condizioni di cui all'articolo 154, paragrafo 5, qualora fosse indebitamente oneroso per un ente utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese esposti nella sezione 6, possono essere utilizzati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità indicate nella sezione 6.

7.   Per i crediti verso imprese acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi possono essere trattati come posizioni che coprono le prime perdite ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.

8.   Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l'n-mo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per il prodotto esiste una valutazione del merito di credito esterna di un'ECAI, si applicano i fattori di ponderazioni del rischio prescritti al capo 5. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, i fattori di ponderazioni delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, escluse le esposizioni n-1 qualora la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non superi l'importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le esposizioni n-1 da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione. Un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % si applica alle posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB.

9.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti tengono conto dei fattori di cui al paragrafo 5, secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 154

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio

1.   Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni si calcolano conformemente alla formula seguente:

Formula

dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come segue:

i)

se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default, RW è

Formula;

dove ELBE è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);

ii)

se 0 < PD < 1, ossia per tutti i possibili valori di PD diversi da quelli di cui al punto i),

Formula

dove

N(x)

=

la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x);

G (Z)

=

la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N(x) = z);

R

=

il coefficiente di correlazione, definito come

Formula

2.   L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione verso una PMI di cui all'articolo 147, paragrafo 5, che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 202 e 217, può essere calcolato conformemente all'articolo 153, paragrafo 3.

3.   Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili, il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al paragrafo 1 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) di 0,15.

4.   Per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate conformemente alle lettere da a) a e), il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al paragrafo 1 è sostituito da un coefficiente di correlazione R di 0,04.

Un'esposizione che soddisfa i seguenti criteri rientra nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate:

a)

la controparte dell'esposizione è una persona fisica;

b)

le esposizioni sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate immediatamente e incondizionatamente, revocabili dall'ente. In questo contesto, sono definite rotative le esposizioni il cui saldo in essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai clienti entro i limiti stabiliti dall'ente. I margini non utilizzati possono essere considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarli nella misura massima consentita dalla normativa a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

c)

l'esposizione massima verso un singolo nel subportafoglio è pari o inferiore a 100 000 EUR;

d)

l'uso della correlazione di cui al presente paragrafo è limitato a portafogli che hanno presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle fasce basse di PD;

e)

il trattamento delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate è coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti il relativo subportafoglio.

In deroga alla lettera b), per le linee di credito garantite connesse a un conto stipendio non si applica il requisito che l'esposizione non sia assistita da garanzia. In tal caso, gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nella stima della LGD.

Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita dei subportafogli di esposizioni rotative al dettaglio qualificate, nonché del portafoglio aggregato di esposizioni rotative qualificate al dettaglio e si scambiano informazioni, tra Stati membri, sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni.

5.   Per essere ammessi al trattamento delle esposizioni al dettaglio, i crediti commerciali acquistati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 184 e le condizioni seguenti:

a)

l'ente ha acquistato i crediti commerciali da terzi non connessi e la sua esposizione verso il debitore del credito commerciale non include esposizioni di cui l'ente è all'origine né direttamente né indirettamente;

b)

i crediti commerciali acquistati originano da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il debitore. Di conseguenza, non sono ammessi i crediti intragruppo e quelli che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;

c)

l'ente acquirente vanta una ragione di credito su tutti i proventi dei crediti commerciali acquistati o su una quota pro rata di tali proventi; e

d)

il portafoglio di crediti commerciali acquistati è sufficientemente diversificato.

6.   Per i crediti commerciali acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per rischio di diluizione o in entrambi i casi possono essere trattati come posizioni che coprono le prime perdite (first loss) ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.

7.   Per gli aggregati ibridi di crediti al dettaglio acquistati per i quali gli enti acquirenti non possono separare le esposizioni assistite da garanzie immobiliari e le esposizioni rotative al dettaglio qualificate da altre esposizioni al dettaglio, si applica la funzione di ponderazione del rischio al dettaglio che produce i requisiti in materia di fondi propri più elevati per tali esposizioni.

Articolo 155

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale

1.   Gli enti determinano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, ad esclusione di quelle detratte conformemente alla parte due o soggette ad un fattore di ponderazione del rischio del 250 %, conformemente all'articolo 48, conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Un ente può applicare metodi diversi a differenti portafogli di strumenti di capitale nei casi in cui l'ente stesso applica metodi diversi ai fini della gestione interna del rischio. Qualora un ente utilizzi differenti metodi, la sua scelta del metodo PD /LGD o del metodo dei modelli interni avviene in modo coerente, anche nel tempo e rispetto al metodo usato per la gestione interna del rischio della pertinente esposizione in strumenti di capitale, e non è dettata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.

Gli enti possono trattare le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali in maniera conforme al trattamento di altre attività diverse dai crediti.

2.   In base al metodo della ponderazione semplice, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla formula:

Formula,

dove:

fattore di ponderazione del rischio RW= 190 % per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati

fattore di ponderazione del rischio RW= 290 % per esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati

fattore di ponderazione del rischio RW= 370 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.

Le posizioni corte a pronti e gli strumenti derivati detenuti al di fuori del portafoglio di negoziazione possono essere portati a compensazione di posizioni lunghe in titoli azionari identici, a condizione che siano esplicitamente destinati alla copertura di specifiche esposizioni in strumenti di capitale e offrano tale copertura per almeno 1 anno ancora. Le altre posizioni corte sono trattate alla stregua di posizioni lunghe, attribuendo il corrispondente fattore di ponderazione al valore assoluto di ciascuna di esse. Nel caso delle posizioni con disallineamento di durata, si applica la metodologia per le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 162, paragrafo 5.

Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo 4.

3.   Nel quadro del metodo PD/LGD, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule di cui all'articolo 153, paragrafo 1. Se gli enti non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all'articolo 178, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5.

A livello di singola esposizione la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non supera il valore dell'esposizione moltiplicato per 12,5.

Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo IV. Tale protezione è soggetta a una LGD del 90 % sull'esposizione verso il datore della copertura. Per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può utilizzare una LGD del 65 %. In questi casi M è pari a cinque anni.

4.   Nel quadro del metodo dei modelli interni, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell'ente ottenuta impiegando modelli interni di valore a rischio soggetti all'intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello del portafoglio di strumenti di capitale non sono inferiori al totale delle somme dei seguenti importi:

a)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo PD/LGD; e

b)

gli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono calcolati sulla base dei valori PD di cui all'articolo 165, paragrafo 1, e dei corrispondenti valori LGD di cui all'articolo 165, paragrafo 2.

Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di una posizione in strumenti di capitale.

Articolo 156

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti

Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti si calcolano conformemente alla formula seguente:

Formula,

eccetto:

a)

cassa e valori assimilati, nonché oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, nel qual caso è attribuita una ponderazione dei rischio dello 0 %;

b)

i casi in cui l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, nel qual caso la formula è la seguente:

Formula

dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.

Sottosezione 3

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati

Articolo 157

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati

1.   Gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio acquistati conformemente alla formula di cui all'articolo 153, paragrafo 1.

2.   Gli enti stabiliscono i parametri PD e LGD immessi conformemente alla sezione 4.

3.   Gli enti stabiliscono il valore dell'esposizione conformemente alla sezione 5.

4.   Ai fini del presente articolo, il valore di M è di un anno.

5.   Le autorità competenti esentano un ente dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che per tale ente il rischio di diluizione è irrilevante per quel tipo di esposizioni.

Sezione 3

Importi delle perdite attese

Articolo 158

Trattamento per tipologia di esposizione

1.   Per il calcolo degli importi delle perdite attese si utilizzano per ogni singola esposizione gli stessi dati relativi alla PD, alla LGD e al valore dell'esposizione utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 151.

2.   Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate sono calcolati conformemente al capo 5.

3.   L'importo della perdita attesa per le esposizioni rientranti nella classe di esposizioni "altre attività diverse dai crediti" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g) è pari a zero.

4.   Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in forma di azioni o quote di un OIC di cui all'articolo 152 sono calcolati conformemente ai metodi di cui al presente articolo.

5.   Le perdite attese (EL) e gli importi delle perdite attese per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti:

Formula

Importo della perdita attesa= EL [moltiplicato per] il valore dell'esposizione.

Per le esposizioni in stato di default (PD = 100 %), per le quali gli enti utilizzano le stime interne della LGD, EL equivale a ELBE, vale a dire alle migliori stime della perdita attesa effettuate dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h).

Per le esposizioni soggette al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, EL è pari a 0 %.

6.   I valori di EL per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti utilizzano i metodi di cui all'articolo 153, paragrafo 5, per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio sono assegnati conformemente alla tabella 2.

Tabella 2

Durata residua

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Inferiore a 2,5 anni

0 %

0,4 %

2,8 %

8 %

50 %

Pari o superiore a 2,5 anni

0,4 %

0,8 %

2,8 %

8 %

50 %

7.   Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio si calcolano conformemente al metodo della ponderazione semplice sono calcolati secondo la formula seguente:

Formula

I valori di EL sono:

EL= 0,8 % per le esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;

EL= 0,8 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;

EL= 2,4 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.

8.   Le perdite attese e gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al metodo PD/LGD si calcolano secondo le formule seguenti:

Formula

Formula

9.   Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al metodo dei modelli interni sono pari a zero.

10.   Gli importi delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati sono calcolati conformemente alla formula seguente:

Formula

Formula

Articolo 159

Trattamento degli importi delle perdite attese

Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10 dalle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche, dalle rettifiche di valore supplementari conformemente agli articoli 34 e 110 e da altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni. Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in defaultconformemente all'articolo 166, paragrafo 1, sono trattati nello stesso modo delle rettifiche di valore. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relativo alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi in questo calcolo.

Sezione 4

PD, LGD e durata

Sottosezione 1

Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

Articolo 160

Probabilità di default (PD)

1.   La PD di un'esposizione verso un'impresa o un ente non può essere inferiore allo 0,03 %.

2.   Per quanto riguarda i crediti verso imprese acquistati per i quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per i quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6, le PD sono determinate conformemente ai metodi seguenti:

a)

per i diritti di primo rango su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti divisa per la LGD relativa a tali crediti;

b)

per i diritti subordinati su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti;

c)

un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese ai sensi dell'articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione.

3.   La PD dei debitori in default è pari al 100 %.

4.   Gli enti possono tenere conto della protezione del credito di tipo personale nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni del capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la società dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

b)

la società, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese secondo il metodo IRB, non dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente con una PD equivalente a quella associata alle valutazioni del merito di credito di ECAI che, secondo l'ABE, vanno associate alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.

5.   Gli della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che enti che utilizzano le proprie stime della LGD possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l'articolo 161, paragrafo 3.

6.   Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD è posta pari alla EL stimata dall'ente per il rischio di diluizione. Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni del capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4.

7.   In deroga all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), le società che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 sono ammissibili.

Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 ad utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati può riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l'articolo 161, paragrafo 3.

Articolo 161

Perdita in caso di default (LGD)

1.   Gli enti utilizzano i seguenti valori della LGD:

a)

per le esposizioni di primo rango senza garanzie reali ammissibili: 45 %;

b)

per le esposizioni subordinate senza garanzie reali ammissibili: 75 %;

c)

gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale e di tipo personale nel calcolo della LGD conformemente al capo 4;

d)

le obbligazioni garantite ammesse al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, possono ricevere un valore della LGD dell'11,25 %;

e)

per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 45 %;

f)

per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati subordinati per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 100 %;

g)

per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 75 %.

2.   Per il rischio di diluizione e di default, se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 143 e può scomporre, in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile, le proprie stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD, può essere utilizzata la stima della LGD per i crediti verso imprese acquistati.

3.   Se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 143, la protezione del credito di tipo personale può essere riconosciuta rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti specificati nella sezione 6 e all'autorizzazione delle autorità competenti. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

4.   Ai fini dell'applicazione ai soggetti di cui all'articolo 153, paragrafo 3, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto verso il garante o a quella associata ad un finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore andassero in default durante la vita dell'operazione coperta.

Articolo 162

Durata

1.   Gli enti che non hanno ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali assegnano alle esposizioni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito un valore della durata (M) di 0,5 anni e a tutte le altre esposizioni una M di 2,5 anni.

In alternativa, nel quadro dell'autorizzazione di cui all'articolo 143, le autorità competenti decidono se l'ente deve usare la durata M per ciascuna esposizione come previsto al paragrafo 2.

2.   Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 143 calcolano M per ciascuna di tali esposizioni secondo le modalità di cui al presente paragrafo, lettere da a) a e), e fatti salvi i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo. M non è superiore a cinque anni tranne nei casi di cui all'articolo 384, paragrafo 1, nei quali si utilizza M come ivi specificato:

a)

per gli strumenti aventi flussi di cassa predeterminati, M è calcolata conformemente alla formula seguente:

Formula

dove CFt indica i flussi di cassa (a titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal debitore nel periodo t;

b)

per gli strumenti derivati soggetti a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata dell'esposizione e non può essere inferiore a un anno e la durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna esposizione;

c)

per le esposizioni risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all'elenco dell'allegato II, e da finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono soggetti a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a dieci giorni;

d)

per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito che sono soggette a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a cinque giorni. La durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;

e)

se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente conformemente all'articolo 143 a utilizzare le stime interne della PD per i crediti commerciali verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore a novanta giorni. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l'ente acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell'accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore a novanta giorni;

f)

per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente paragrafo o quando un ente non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali e non può essere comunque inferiore a un anno;

g)

per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni, per le esposizioni alle quali è applicato questo metodo e per le quali la durata del contratto a più lunga scadenza contenuto nell’insieme di attività soggette a compensazione è superiore ad un anno, M è calcolata in base alla formula seguente:

Formula

dove:

Formula

=

una variabile di comodo il cui valore in un periodo futuro tk è pari a 0 se tk > 1 anno e a 1 se tk ≤ 1

Formula

=

l'esposizione attesa nel periodo futuro tk;

Formula

=

l'esposizione attesa effettiva nel periodo futuro tk;

Formula

=

il fattore di sconto privo di rischio per il periodo di tempo futuro tk;

Formula;

h)

un ente che utilizza un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) può utilizzare, subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M.

Fatto salvo il paragrafo 2, per gli insiemi di attività soggette a compensazione in cui tutti i contratti hanno una durata originaria inferiore a un anno si applica la formula di cui alla lettera a);

i)

per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni e che hanno l'autorizzazione all'uso di un modello interno per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati a norma della parte tre, titolo IV, capo 5, M è fissata a 1 nella formula di cui all'articolo 153, paragrafo 1, a condizione che un ente possa dimostrare alle autorità competenti che il suo modello interno per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati di cui all'articolo 383 contiene effetti delle migrazioni di rating;

j)

ai fini dell'applicazione dell'articolo 153, paragrafo 3, M è la scadenza effettiva della protezione del credito, che non può essere inferiore a un anno.

3.   Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di default o mancata ricostituzione dei margini, M non può essere inferiore a un giorno per:

a)

gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato II;

b)

i finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale;

c)

le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito.

In aggiunta, per le esposizioni a breve termine qualificate che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente, M non può essere inferiore a un giorno. Rientrano tra le esposizioni a breve termine qualificate:

a)

le esposizioni verso enti derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera;

b)

le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantesi connesse con lo scambio di beni o servizi con durata residua fino a un anno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 80;

c)

le esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti e vendite di titoli entro il consueto periodo di consegna o due giorni lavorativi;

d)

le esposizioni risultanti da regolamenti per contanti tramite bonifico e regolamenti delle operazioni di pagamento elettronico e prepagate, compresi gli scoperti derivanti da operazioni non riuscite che non superano un numero breve, fisso e concordato di giorni lavorativi.

4.   Per le esposizioni verso imprese situate nell'Unione il cui fatturato e il cui attivo consolidati siano inferiori a 500 milioni di EUR, gli enti possono scegliere di fissare sistematicamente M secondo le modalità di cui al paragrafo 1 anziché di applicare il paragrafo 2. Gli enti possono sostituire l'attivo totale di 500 milioni di EUR con un attivo totale di 1 000 milioni di EUR per le imprese che possiedono e affittano principalmente beni immobili residenziali non speculativi.

5.   I disallineamenti di durata sono trattati come specificato al capo 4.

Sottosezione 2

Esposizioni al dettaglio

Articolo 163

Probabilità di default (PD)

1.   La PD di un'esposizione non può essere inferiore allo 0,03 %.

2.   La PD dei debitori o, in caso di uso del metodo dell'obbligazione debitoria, quella delle esposizioni in stato di default è pari al 100 %.

3.   Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati la PD è posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente può scomporre in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati in un modo che le autorità competenti ritengono affidabile, è possibile utilizzare la stima della PD.

4.   La protezione del credito di tipo personale può essere presa in considerazione rettificando le PD fatto salvo l'articolo 164, paragrafo 2. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 160, paragrafo 4.

Articolo 164

Perdita in caso di default (LGD)

1.   Gli enti forniscono stime interne delle LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6 e all'autorizzazione concessa dalle autorità competenti conformemente all'articolo 143. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75 %. Se un ente può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può utilizzare la stima interna della LGD.

2.   La protezione del credito di tipo personale può essere riconosciuta ammissibile rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 183, paragrafi 1, 2 e 3 e all'autorizzazione delle autorità competenti, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

3.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 154, paragrafo 2, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 153, paragrafo 3 è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto al garante o a quella associata al finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore andassero in default durante la vita dell'operazione coperta.

4.   La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10 %.

La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 15 %.

5.   Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101 e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di eventuali altri indicatori pertinenti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano appropriati per le esposizioni garantite da immobili residenziali o non residenziali ubicati sul loro territorio. Le autorità competenti possono fissare, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione più elevati per le esposizioni garantite da immobili sul loro territorio.

Le autorità competenti notificano all'ABE le eventuali modifiche dei valori minimi della LGD da esse eseguite conformemente al primo comma e l'ABE pubblica tali valori della LGD.

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   Alle esposizioni garantite da beni immobili situati in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i valori minimi della LGD più elevati che sono stati fissati dalle autorità competenti di tale Stato membro.

Sottosezione 3

Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/ LGD

Articolo 165

Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD

1.   Le PD sono determinate conformemente ai metodi applicati per le esposizioni verso imprese.

Si applicano le seguenti PD minime:

a)

0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, se l'investimento rientra in una relazione di lungo periodo con il cliente;

b)

0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale non negoziati in mercati se il reddito sull'investimento si basa su flussi di cassa regolari e periodici non derivanti da plusvalenze di capitale;

c)

0,40 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 155, paragrafo 2;

d)

1,25 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 155, paragrafo 2.

2.   Alle esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può attribuire una LGD del 65 %. A tutte le altre esposizioni di questo tipo si attribuisce una LGD del 90 %.

3.   Il valore di M assegnato a tutte le esposizioni è di cinque anni.

Sezione 5

Valore dell'Esposizione

Articolo 166

Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché esposizioni al dettaglio

1.   Salvo indicato altrimenti, il valore delle esposizioni in bilancio è il valore contabile determinato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti.

Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto.

Per le attività acquistate, la differenza fra l'importo dovuto e il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche che è stato iscritto nel bilancio dell'ente al momento dell'acquisto dell'attività è denominata sconto se l'importo dovuto è maggiore, premio se minore.

2.   Quando gli enti utilizzano accordi tipo di compensazione in relazione ad operazioni di vendita con patto di riacquisto o ad operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente al capo 4 o 6.

3.   Ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per la compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi, gli enti applicano i metodi di cui al capo 4.

4.   Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi comprendono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un'opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 201 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui all'articolo 213, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 4.

5.   Nel caso di contratti elencati nell'allegato II, il valore dell'esposizione è determinato mediante i metodi di cui al capo 6 e non tiene conto delle rettifiche di valore su crediti applicate.

6.   Il valore dell'esposizione per il calcolo dell'importo ponderato per il rischio dell'esposizione derivante da crediti commerciali acquistati è il valore determinato conformemente al paragrafo 1 meno i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.

7.   Quando un'esposizione assume la forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, o di operazioni con regolamento a lungo termine e di finanziamenti con margini, il valore dell'esposizione è rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all'articolo 24. Quando è utilizzato il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 223, al valore dell'esposizione è aggiunta la rettifica per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come ivi indicato. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o all'articolo 220, paragrafo 2.

8.   Il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito è calcolato moltiplicando il margine disponibile ma non utilizzato del credito accordato per un fattore di conversione. Gli enti utilizzano i seguenti fattori di conversione conformemente all'articolo 151, paragrafo 8 per le esposizioni verso le imprese, gli enti, le amministrazioni centrali e le banche centrali:

a)

alle linee di credito revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deteriorarsi del merito di credito del debitore, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito. Le linee di credito non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

b)

per le lettere di credito a breve termine per operazioni mercantili è attribuito un fattore di conversione del 20 % sia all'ente ordinante che all'ente accettante;

c)

per i margini non utilizzati acquistati delle esposizioni rotative da crediti commerciali acquistati revocabili incondizionatamente, o provviste di clausola di revoca automatica in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del merito di credito di quest'ultimo;

d)

alle altre linee di credito, alle agevolazioni per l'emissione di effetti (note issuance facilities o NIF) e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF) si applica un fattore di conversione del 75 %;

e)

gli enti che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione di cui alla sezione 6 possono utilizzare tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d), previa autorizzazione delle autorità competenti.

9.   Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

10.   Per tutti gli elementi fuori bilancio diversi da quelli menzionati ai paragrafi da 1 a 8, il valore dell'esposizione è pari alle seguenti percentuali del suo valore:

a)

100 % nel caso di elemento a rischio pieno;

b)

50 % nel caso di elemento a rischio medio;

c)

20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso;

d)

0 % nel caso di elemento a rischio basso.

Ai fini del presente paragrafo gli elementi fuori bilancio sono assegnati alle categorie di rischio indicate nell'allegato I.

Articolo 167

Esposizioni in strumenti di capitale

1.   Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

2.   Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche applicabili.

Articolo 168

Altre attività diverse da crediti

Il valore delle esposizioni in altre attività diverse da crediti è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Sezione 6

Requisiti per il metodo irb

Sottosezione 1

Sistemi di rating

Articolo 169

Principi generali

1.   Nel caso in cui l'ente impieghi molteplici sistemi di rating, i criteri per l'applicazione di un sistema a un debitore o ad un'operazione sono documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio.

2.   I criteri e i processi di assegnazione sono riveduti periodicamente per accertare se continuano ad essere appropriati per il portafoglio e le condizioni esterne attuali.

3.   Quando un ente usa stime dirette dei parametri di rischio per singoli debitori o esposizioni, queste possono essere considerate stime assegnate alle classi di una scala continua di rating.

Articolo 170

Struttura dei sistemi di rating

1.   La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali è conforme ai seguenti requisiti:

a)

un sistema di rating tiene conto delle caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione;

b)

un sistema di rating ha una scala di rating del debitore che riflette esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore. Tale scala di rating ha un minimo di 7 classi per i debitori adempienti e 1 classe per quelli in default;

c)

l'ente documenta la relazione tra le classi di merito del debitore in termini di livello del rischio di default che ogni classe implica e i criteri utilizzati per individuare tale livello di rischio;

d)

gli enti con portafogli concentrati in un particolare segmento di mercato e in una particolare gamma di rischio di default prevedono un numero sufficiente di classi di merito del debitore all'interno di tale gamma al fine di evitare indebite concentrazioni di debitori in una determinata classe. Una rilevante concentrazione a livello di singola classe è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che la classe in questione copre una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di default di tutti i debitori assegnati a quella classe rientra in tale fascia;

e)

per poter ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione ad utilizzare stime interne delle LGD ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, un sistema di rating deve incorporare una scala di rating distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le caratteristiche dell'operazione connesse alla LGD. La definizione della classe di merito dell'operazione comprende una descrizione sia delle modalità di assegnazione delle esposizioni alla classe sia dei criteri utilizzati per distinguere il livello di rischio delle diverse classi;

f)

una rilevante concentrazione di esposizioni a livello di singola classe dell'operazione è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che quella classe copre una fascia di LGD ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a quella classe rientra in tale fascia.

2.   Gli enti che utilizzano i metodi di cui all'articolo 153, paragrafo 5, per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati sono esentati dall'obbligo di avere una scala di rating del debitore che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore per tali esposizioni. Tali enti hanno per tali esposizioni almeno 4 classi per i debitori non in default e almeno 1 classe per i debitori in default.

3.   La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni al dettaglio è conforme ai seguenti requisiti:

a)

i sistemi di rating riflettono il rischio sia del debitore che dell'operazione e colgono tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi;

b)

il livello di differenziazione del rischio assicura che il numero di esposizioni presenti in una data classe o pool sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e validazione delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra le varie classi o pool è tale da evitare un'eccessiva concentrazione;

c)

il processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool consente un'appropriata differenziazione del rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. Per i crediti commerciali acquistati, il raggruppamento rispecchia le prassi di sottoscrizione del cedente e l'eterogeneità della sua clientela.

4.   Nell'attribuire le esposizioni a una data classe o pool gli enti considerano i seguenti fattori di rischio:

a)

le caratteristiche di rischio del debitore;

b)

le caratteristiche di rischio dell'operazione, compresa la tipologia del prodotto e/o delle garanzie reali. Gli enti affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano della stessa garanzia reale;

c)

la morosità dell'esposizione, salvo che l'ente dimostri alla sua autorità competente in modo da quest'ultima ritenuto soddisfacente che essa non rappresenta un fattore di rischio significativo per l'esposizione.

Articolo 171

Attribuzione a classi o pool

1.   L'ente prevede specifiche definizioni, nonché processi e criteri specifici per l'assegnazione delle esposizioni alle varie classi o pool nell'ambito del sistema di rating che rispettino i requisiti seguenti:

a)

le definizioni e i criteri di classificazione delle classi o dei pool sono sufficientemente dettagliati da permettere al personale a ciò addetto di assegnare in modo coerente alla medesima classe o pool debitori od operazioni che comportano rischi analoghi. Tale coerenza è assicurata fra le varie linee di attività, unità organizzative e localizzazioni geografiche;

b)

la documentazione del processo di rating consente a terzi di comprendere e replicare l'assegnazione delle esposizioni a classi o pool e di valutarne l'adeguatezza;

c)

i criteri sono inoltre coerenti con le regole interne dell'ente per la concessione di crediti e con la sua politica per il trattamento di operazioni e debitori problematici.

2.   Nell'assegnare i debitori e le operazioni a classi o pool, l'ente tiene conto di tutte le informazioni rilevanti. Queste ultime sono aggiornate e consentono all'ente di prevedere la performance futura dell'esposizione. Quanto più limitate sono le informazioni di cui l'ente dispone, tanto più prudente deve essere l'assegnazione delle esposizioni alle classi o pool relativi a debitori e operazioni. Se l'ente usa un rating esterno come parametro primario per la valutazione interna, accerta che esso sia coerente con le altre informazioni rilevanti in suo possesso.

Articolo 172

Assegnazione delle esposizioni

1.   Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PDLGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3, l'assegnazione delle esposizioni è effettuata secondo i seguenti criteri:

a)

ciascun debitore è assegnato ad una classe nel quadro del processo di concessione del credito;

b)

per le esposizioni per le quali un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 143, ciascuna esposizione è altresì assegnata ad una classe dell'operazione nel quadro del processo di concessione del credito;

c)

gli enti che utilizzano i metodi esposti all'articolo 153, paragrafo 5 per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad una classe conformemente all'articolo 170, paragrafo 2;

d)

ciascuna entità distinta verso cui l'ente è esposto è valutata separatamente. L'ente ha politiche appropriate per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti debitori o dei gruppi di clienti debitori connessi;

e)

le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate alla medesima classe del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Tuttavia, esposizioni distinte verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diverse classi nei seguenti casi:

i)

il caso del rischio di trasferimento valutario, dove le esposizioni sono assegnate a diverse classi a seconda che siano denominate in moneta nazionale o in valuta estera;

ii)

il trattamento delle garanzie personali associate ad un'esposizione può tradursi in una rettifica nell'assegnazione alla classe del debitore;

iii)

la protezione del consumatore, il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono lo scambio di dati sui clienti.

2.   Per le esposizioni al dettaglio, ciascuna esposizione è assegnata ad una classe o pool nel quadro del processo di concessione del credito.

3.   Per l'assegnazione a classi e a pool, gli enti documentano le situazioni in cui il giudizio umano può discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del processo di assegnazione nonché il personale responsabile per l'approvazione degli scostamenti. Gli enti documentano tali scostamenti e prendono nota del personale responsabile. Gli enti analizzano la performance delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento nelle assegnazioni. Tale analisi include la valutazione della performance delle esposizioni il cui rating evidenzia uno scostamento riconducibile ad una determinata persona, dando conto di tutto il personale responsabile.

Articolo 173

Integrità del processo di assegnazione dei rating

1.   Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3, il processo di assegnazione soddisfa i seguenti requisiti di integrità:

a)

le assegnazioni e la loro revisione periodica sono compiute o approvate da soggetti indipendenti che non traggono un diretto beneficio dalla concessione del credito;

b)

gli enti rivedono le assegnazioni almeno una volta l'anno e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione. I debitori ad alto rischio e le esposizioni problematiche sottostanno a verifiche più frequenti. Gli enti ripetono l'assegnazione ogniqualvolta emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull'esposizione;

c)

gli enti dispongono di processi efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni rilevanti sulle caratteristiche del debitore che influenzano le PD e sulle caratteristiche dell'operazione che influenzano le LGD o i fattori di conversione.

2.   Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rivedono almeno una volta l'anno le assegnazioni del debitore e dell'operazione e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione, oppure rivedono le caratteristiche di perdita e lo status di morosità di ciascun aggregato di rischi identificato, a seconda dei casi. Gli enti riesaminano inoltre almeno una volta l'anno, utilizzando un campione rappresentativo, lo status delle singole esposizioni all'interno di ciascun aggregato al fine di accertare che le esposizioni continuino ad essere assegnate all'aggregato appropriato e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l'integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 174

Impiego dei modelli

Se l'ente utilizza modelli statistici ed altri metodi automatici per l'assegnazione delle esposizioni a classi o a pool relativi a debitori o ad operazioni, sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

il modello possiede una buona capacità previsionale e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti in materia di fondi propri. Le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative;

b)

l'ente dispone di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati;

c)

i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi dell'effettiva popolazione di debitori o di esposizioni dell'ente;

d)

l’ente prevede un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda la sorveglianza sulle prestazioni e la stabilità, la verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze con gli esiti effettivi;

e)

l'ente combina il modello statistico con la valutazione e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello e da assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L'ente documenta il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere combinati.

Articolo 175

Documentazione dei sistemi di rating

1.   Gli enti documentano l'assetto e i particolari operativi dei propri sistemi di rating. La documentazione comprova l'osservanza dei requisiti di cui alla presente sezione e affronta aspetti quali la differenziazione del portafoglio, i criteri di rating, le responsabilità degli addetti alla valutazione dei debitori e delle esposizioni, la frequenza delle verifiche sulle assegnazioni e la supervisione del processo di rating da parte della dirigenza.

2.   Gli enti documentano la logica che sottende alla scelta dei propri criteri di rating e sono in grado di produrre un'analisi a sostegno di tale scelta. L'ente documenta tutte le principali modifiche apportate al processo di rating del rischio e tale documentazione permette di individuare i cambiamenti successivi all'ultima revisione delle autorità competenti. È parimenti documentata l'organizzazione del processo di assegnazione dei rating, ivi compresa la struttura interna di controllo.

3.   Gli enti documentano le definizioni specifiche di default e di perdita impiegate internamente e ne garantiscono la coerenza con le definizioni di riferimento contenute nel presente regolamento.

4.   Gli enti che impiegano modelli statistici nel processo di rating ne documentano la metodologia. Tale documentazione:

a)

fornisce una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e delle basi matematiche ed empiriche su cui si fonda l'assegnazione delle stime a classi, singoli debitori, esposizioni o aggregati, nonché le fonti dei dati, una o più, utilizzate per costruire il modello;

b)

istituisce un rigoroso processo statistico (comprendente test extra-temporali ed extra-campionari di performance) per la validazione del modello;

c)

indica le eventuali circostanze in cui il modello non opera in modo efficace.

5.   Nei casi in cui un ente abbia ottenuto un sistema di rating o un modello utilizzato nell'ambito del sistema di rating da un fornitore esterno e tale fornitore rifiuti o limiti l'accesso dell'ente ad informazioni relative alla metodologia di tale sistema di rating o modello, o ai dati di base utilizzati per elaborare tale metodologia o modello, vantando un diritto di proprietà su tali informazioni, l'ente dimostra con piena soddisfazione dell'autorità competente che i requisiti del presente articolo sono soddisfatti.

Articolo 176

Conservazione dei dati

1.   Gli enti rilevano e conservano i dati su talune caratteristiche dei propri rating interni secondo quanto prescritto alla parte otto.

2.   Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3, gli enti rilevano e conservano:

a)

serie storiche complete dei rating dei debitori e dei garanti riconosciuti;

b)

le date di assegnazione dei rating;

c)

la metodologia e i parametri chiave impiegati nella determinazione del rating;

d)

la persona responsabile per l'assegnazione del rating;

e)

le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;

f)

la data e le circostanze di tali default;

g)

i dati sulle PD e sui tassi effettivi di default associati alle varie classi di rating e sulle migrazioni tra tali classi.

3.   Gli enti che non utilizzano le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano i dati sui raffronti tra le LGD effettive e i valori determinati secondo le modalità di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e tra i fattori di conversione effettivi e i valori determinati secondo le modalità di cui all'articolo 166, paragrafo 8.

4.   Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano:

a)

serie storiche complete dei dati relativi ai rating delle operazioni e delle stime delle LGD e dei fattori di conversione associati a ciascuna scala di rating;

b)

le date di assegnazione dei rating e di elaborazione delle stime;

c)

la metodologia e i parametri chiave impiegati per determinare il rating delle operazioni e per stimare la LGD e i fattori di conversione;

d)

l'identità della persona che ha assegnato il rating all'operazione e della persona che ha elaborato le stime della LGD e dei fattori di conversione;

e)

i dati sulle LGD e i fattori di conversione stimati ed effettivi connessi con ciascuna esposizione in stato di default;

f)

i dati sulla LGD dell'esposizione prima e dopo la valutazione degli effetti delle garanzie personali o dei derivati su crediti, per gli enti che tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito di tali garanzie e di tali derivati su crediti attraverso la LGD;

g)

i dati sulle componenti delle perdite per ciascuna esposizione in stato di default.

5.   Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rilevano e conservano:

a)

i dati utilizzati nell'assegnare le esposizioni alle classi o ai pool;

b)

i dati sulle stime delle PD, delle LGD e dei fattori di conversione connessi con le classi o i pool di esposizioni;

c)

le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;

d)

per le esposizioni in stato di default, i dati concernenti le classi o i pool cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente il default e i risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione;

e)

i dati sui tassi di perdita per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.

Articolo 177

Prove di stress utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale

1.   L'ente dispone di processi validi per le prove di stress impiegate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale. Tali prove individuano gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente e valutano la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.

2.   Gli enti eseguono regolarmente prove di stress mirate al rischio di credito per valutare l'impatto di talune condizioni specifiche sui loro requisiti in materia di fondi propri complessivi per il rischio di credito. La prova è scelta dall'ente ma è soggetta alla revisione dell'autorità di vigilanza. Tale prova è significativa e considera gli effetti di situazioni di recessione grave ma plausibile. Gli enti valutano la migrazione dei propri rating nel quadro degli scenari delle prove di stress. Gli enti sottopongono a prove di stress i portafogli contenenti la grande maggioranza delle proprie esposizioni.

3.   Nel quadro delle prove di stress, gli enti che utilizzano il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3 considerano l'impatto di un deterioramento del merito di credito dei fornitori di protezione, in particolare qualora i fornitori di protezione non soddisfino più i criteri di ammissibilità.

Sottosezione 2

Quantificazione del rischio

Articolo 178

Default di un debitore

1.   Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:

a)

l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

b)

il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico. Il periodo di 180 giorni non si applica ai fini dell'articolo 127.

Nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di cui al primo comma, lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica quanto segue:

a)

per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole;

b)

ai fini della lettera a), il limite concesso comprende qualsiasi limite creditizio determinato dall'ente e in merito al quale il debitore è stato informato dall'ente;

c)

il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo;

d)

la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato è valutata rispetto a una soglia fissata dalle autorità competenti. Tale soglia riflette un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole;

e)

gli enti hanno politiche documentate in materia di conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscadenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti. Queste politiche sono applicate in modo uniforme nel tempo e sono in linea con i processi interni di gestione del rischio e decisionali dell'ente.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), tra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:

a)

l'ente include il credito tra le sofferenze o gli incagli;

b)

l'ente riconosce una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;

c)

l'ente cede il credito subendo una perdita economica significativa;

d)

l'ente acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni. Sono comprese, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale valutate secondo il metodo PD/LGD, le ristrutturazioni onerose delle partecipazioni stesse.

e)

l'ente ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione del debitore verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

f)

il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

4.   Gli enti che utilizzano dati esterni di per sé non coerenti con la definizione delle situazioni di default di cui al paragrafo 1 adattano opportunamente i dati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default.

5.   Se l'ente giudica che un'esposizione precedentemente classificata come in stato di default è tale per cui per essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di default, esso classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione regolare. Qualora in seguito si verificasse una delle circostanze suddette, si riterrebbe intervenuto un altro default.

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al paragrafo 2, lettera d).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   L'ABE emana orientamenti sull'applicazione del presente articolo. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 179

Requisiti generali per il processo di stima

1.   Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti:

a)

le stime interne dell'ente dei parametri di rischio PD, LGD, fattore di conversione e EL integrano tutti i dati, le informazioni e i metodi rilevanti. Le stime si basano sull'esperienza storica e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni discrezionali. Le stime sono plausibili e intuitive e sono basate sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone un ente, tanto più prudente deve essere la stima;

b)

l'ente è in grado di fornire una disaggregazione dei dati relativi alle proprie esperienze di perdita in termini di frequenza dei default, LGD, fattore di conversione o perdite, qualora siano utilizzate stime della EL, in base ai fattori che esso considera essere le determinanti dei rispettivi parametri di rischio. Le stime dell'ente sono rappresentative di un'esperienza di lungo periodo;

c)

è inoltre preso in considerazione ogni cambiamento intervenuto nelle pratiche di affidamento o nei procedimenti di recupero dei crediti durante i periodi di osservazione di cui all'articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, lettera e), all'articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2, e all'articolo 182, paragrafi 2 e 3. Le stime dell'ente integrano le implicazioni dei progressi tecnologici, i nuovi dati e ogni altra informazione man mano che tali elementi diventano disponibili. Gli enti rivedono le proprie stime ogniqualvolta emergano nuove informazioni e in ogni caso almeno con cadenza annuale;

d)

la popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, i criteri di affidamento utilizzati nel momento in cui i dati sono stati prodotti e gli altri aspetti caratteristici sono comparabili a quelli delle esposizioni e dei parametri dell'ente. Le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica. Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo temporale coperto dai dati impiegati per la quantificazione sono sufficienti ad assicurare all'ente l'accuratezza e la solidità delle proprie stime;

e)

per i crediti commerciali acquistati le stime tengono conto di tutte le informazioni significative a disposizione dell'ente acquirente in merito alla qualità dei crediti sottostanti, compresi i dati relativi ad aggregati analoghi forniti dal cedente, dall'ente acquirente o da fonti esterne. L'ente acquirente verifica eventuali dati forniti dal cedente sui quali faccia affidamento;

f)

gli enti integrano nelle proprie stime un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore. Allorché le metodologie e i dati sono considerati meno soddisfacenti, la presumibile gamma di errori è più ampia e il margine di cautela è maggiore.

L'uso di stime diverse da parte degli enti per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e per fini interni è documentato e ragionevole. Se gli enti possono dimostrare alle proprie autorità competenti che per i dati rilevati prima del 1o gennaio 2007 sono stati effettuati gli aggiustamenti necessari per realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default di cui all'articolo 178 o di perdita, le autorità competenti possono consentire agli enti una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti prescritti per i dati.

2.   L'ente che usa dati aggregati con altri enti soddisfa i seguenti requisiti:

a)

i sistemi e i criteri di rating impiegati da altri enti partecipanti all'aggregazione sono comparabili con i propri;

b)

l'aggregato è rappresentativo del portafoglio per il quale sono utilizzati i dati aggregati;

c)

i dati aggregati sono utilizzati dall'ente per le proprie stime in modo uniforme nel tempo;

d)

l'ente rimane responsabile dell'integrità dei suoi sistemi di rating;

e)

l'ente mantiene a livello interno una sufficiente capacità di comprensione dei propri sistemi di rating, compresa l'effettiva capacità di sorvegliare e di controllare il processo di rating.

Articolo 180

Requisiti specifici per la stima della PD

1.   Nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti, specifici per la stima della PD, alle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3:

a)

gli enti stimano le PD per ciascuna classe del debitore sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale. Le stime della PD per i debitori che sono ad elevata leva finanziaria o le cui attività sono principalmente attività negoziate riflettono la performance delle attività sottostanti in periodi di accentuata volatilità;

b)

per i crediti verso imprese acquistati, gli enti possono stimare la EL per classe del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi effettivi di default relativi ad un orizzonte temporale annuale;

c)

se un ente deriva stime di lungo periodo dei tassi medi delle PD e delle LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL nonché da una stima appropriata della PD o LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a);

d)

gli enti utilizzano le tecniche di stima della PD previa un'analisi che ne giustifichi la scelta. Gli enti sono consapevoli dell'importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare rettifiche in considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni;

e)

nella misura in cui, per la stima delle PD, un ente impiega i dati sui default desunti dalla propria esperienza, le stime rispecchiano i requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. Se i requisiti per la sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, l'ente applica un più ampio margine di cautela nella sua stima della PD;

f)

nella misura in cui un ente associa le classi utilizzate internamente alla scala impiegata da un'ECAI o da organismi analoghi e assegna alle proprie classi i tassi di default osservati per le classi dell'organismo esterno, questo processo di associazione si basa su una comparazione dei criteri utilizzati per i rating interni con quelli impiegati dall'organismo esterno nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali debitori comuni. sono evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di associazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall'organismo esterno in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione sono orientati solo al rischio di default e non alle caratteristiche dell'operazione. L'analisi effettuata dall'ente contempla un raffronto delle definizioni di default utilizzate, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 178. L'ente documenta i criteri alla base del processo di associazione;

g)

nella misura in cui un ente impiega modelli statistici di previsione dei default, può stimare le PD come media semplice delle stime della PD per i singoli debitori assegnati a una certa classe. L'impiego di tali modelli per questo fine da parte dell'ente è subordinato al rispetto dei criteri specificati all'articolo 174;

h)

a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. La presente lettera vale anche in caso di applicazione del metodo PD/LGD agli strumenti di capitale. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che non hanno ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

2.   Per le esposizioni al dettaglio si applicano i seguenti requisiti:

a)

gli enti stimano le PD per i debitori ricompresi nella rispettiva classe o pool sulla base della media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale di un anno;

b)

le stime della PD possono essere altresì derivate da una stima delle perdite totali e da stime appropriate delle LGD;

c)

gli enti considerano i dati interni relativi all'assegnazione delle esposizioni alle varie classi di merito o pool come fonte primaria di informazioni per la stima delle caratteristiche di perdita. È consentito l'utilizzo di dati esterni (compresi i dati aggregati) o di modelli statistici per la quantificazione, a condizione che esistano entrambi i seguenti stretti nessi:

(i)

tra il processo seguito dall'ente creditizio per assegnare le esposizioni a una data classe o aggregato e quello seguito dalla fonte esterna, e

(ii)

tra il profilo di rischio interno dell'ente e la composizione dei dati esterni;

d)

se gli enti derivano stime di lungo periodo della PD e della LGD per i crediti al dettaglio da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD, e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a);

e)

a prescindere dal fatto che l'ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima delle caratteristiche di perdita il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni;

f)

gli enti identificano e analizzano le previste modifiche dei parametri di rischio lungo la durata delle esposizioni creditizie (effetti di maturazione).

Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti possono impiegare dati di riferimento esterni e interni. Gli enti utilizzano tutte le fonti di dati rilevanti come basi di raffronto.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), e al paragrafo 2, lettera e);

b)

le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'articolo 143.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 181

Requisiti specifici per le stime interne della LGD

1.   Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne della LGD:

a)

gli enti stimano la LGD per classe o pool relativa all’operazione sulla base della LGD effettiva media per classe o pool utilizzando tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati (media ponderata dei default);

b)

gli enti impiegano stime della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire LGD effettive ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano rettifiche alle loro stime dei parametri di rischio per classe o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;

c)

gli enti considerano la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale o del suo datore. I casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente;

d)

nella valutazione della LGD da parte dell'ente va inoltre trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e la garanzia reale;

e)

nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, esse non sono basate unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia. Le stime della LGD tengono conto del rischio che l'ente non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla;

f)

nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, gli enti stabiliscono, relativamente alla gestione delle garanzie reali, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui al capo 4, sezione 3;

g)

nella misura in cui un ente riconosce garanzie reali per la determinazione del valore dell'esposizione al rischio di controparte conformemente al capo 6, sezione 5 o 6, l'importo recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle stime della LGD;

h)

per il caso specifico delle esposizioni già in stato di default, l'ente si basa sulla somma della propria migliore stima della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa, nonché la sua stima dell'aumento del tasso di perdita generato da eventuali ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero, vale a dire tra la data del default e la liquidazione finale dell'esposizione;

(i)

le indennità di mora non riscosse, nella misura in cui esse sono state contabilizzate al conto economico dell'ente, vanno aggiunte alla misura dell'esposizione o della perdita;

j)

per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

2.   Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono procedere come segue:

a)

derivare le stime delle LGD dalle perdite effettive e da stime appropriate delle PD;

b)

tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD;

c)

per i crediti al dettaglio acquistati, impiegare dati di riferimento interni ed esterni nelle proprie stime delle LGD.

Per le esposizioni al dettaglio, le stime delle LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;

b)

le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente a norma del paragrafo 3 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 182

Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione

1.   Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne dei fattori di conversione:

a)

gli enti stimano i fattori di conversione per classe o pool sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per classe o pool utilizzando la media ponderata dei default derivante da tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati;

b)

gli enti impiegano stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o pool al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;

c)

le stime interne dei fattori di conversione rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come default. Se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza dei default e l'entità del fattore di conversione, la stima di quest'ultimo incorpora un fattore di cautela maggiore;

d)

nell'elaborare le stime dei fattori di conversione gli enti tengono conto delle particolari politiche e strategie seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti. Gli enti tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse dal default, come la violazione di clausole accessorie o altri default tecnici;

e)

gli enti dispongono inoltre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e classe. L'ente è in grado di effettuare tale sorveglianza su base giornaliera;

f)

l'uso da parte degli enti di stime diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni, dall'altro, è documentato e ragionevole.

2.   Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

3.   Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD.

Per le esposizioni al dettaglio, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti non sono tenuti ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore degli utilizzi. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;

b)

le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 183

Requisiti per valutare l'effetto delle garanzie personali e dei derivati sui crediti per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nel caso di impiego di stime interne delle LGD e per le esposizioni al dettaglio

1.   I seguenti requisiti si applicano in relazione a garanti e garanzie personali ammissibili:

a)

gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni;

b)

ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole relative ai debitori di cui agli articoli 171, 172 e 173;

c)

la garanzia è documentata per iscritto, non revocabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata (nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia) e validamente opponibile al garante in un paese in cui questi possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto. Le garanzie condizionali che prevedono clausole ai termini delle quali il garante può non essere costretto ad adempiere possono essere riconosciute previa autorizzazione delle autorità competenti. I criteri di assegnazione tengono adeguatamente conto di eventuali limitazioni dell'effetto di attenuazione del rischio.

2.   Gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti per rettificare le classi, i pool o le stime delle LGD e, nel caso dei crediti al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il processo di assegnazione delle esposizioni alle varie classi o pool in modo da rispecchiare l'effetto delle garanzie personali ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni. Tali criteri rispondono ai requisiti di cui agli articoli 171, 172 e 173.

I criteri sono plausibili e intuitivi. Essi considerano la capacità e la volontà del garante di ottemperare ai termini della garanzia, il presumibile profilo temporale dei suoi pagamenti, il grado di correlazione tra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e l'entità di un eventuale rischio residuale verso il debitore.

3.   I requisiti stabiliti per le garanzie personali nel presente articolo si applicano anche ai derivati su crediti single-name. Per quanto riguarda l'eventuale disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione su cui si basa la protezione dei derivati su crediti o quella utilizzata per determinare se si sia verificato un evento creditizio, si applicano i requisiti di cui all'articolo 216, paragrafo 2. Nel caso delle esposizioni al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il presente paragrafo si applica al processo di attribuzione delle esposizioni a classi o pool.

I criteri considerano la struttura dei flussi di pagamento del derivato su crediti e valutano prudentemente l'effetto che questa può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. L'ente tiene conto altresì della misura in cui permangano altre forme di rischio residuale.

4.   I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle garanzie personali prestate da enti, da amministrazioni centrali e banche centrali e da imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), se l'ente ha ricevuto l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato per le esposizioni verso tali entità a norma degli articoli 148 e 150. In tal caso si applicano i requisiti del capo 4.

5.   Nel caso delle garanzie personali su crediti al dettaglio, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2e 3 si applicano anche all'assegnazione di una esposizione a una data classe o pool, nonché alla stima della PD.

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare il riconoscimento delle garanzie personali condizionali.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 184

Requisiti per i crediti commerciali acquistati

1.   Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool per i crediti commerciali acquistati, gli enti garantiscono che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2.   La struttura dell'operazione assicura che in tutte le circostanze prevedibili l'ente mantenga la proprietà e il controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o al gestore, l'ente si assicura regolarmente che questi gli siano retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. Gli enti si dotano di procedure intese ad assicurare che il diritto di proprietà sui crediti e sugli introiti pecuniari sia protetto contro moratorie fallimentari o azioni legali che possano sensibilmente ostacolare la capacità del finanziatore di liquidare o cedere i crediti o di mantenere il controllo sugli introiti stessi.

3.   L'ente sorveglia sia la qualità dei crediti commerciali acquistati, sia la situazione finanziaria del cedente e del gestore. Si applicano le seguenti condizioni:

a)

l'ente valuta la correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria sia del cedente sia del gestore e pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui l'attribuzione di un rating di rischio interno a ciascun cedente e gestore;

b)

l'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'ammissibilità del cedente e del gestore. L'ente o un suo rappresentante effettuano periodici riesami del cedente e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro segnalazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso del gestore. I risultati di questi riesami sono documentati;

c)

l'ente valuta le caratteristiche degli aggregati di crediti commerciali acquistati compresi i debordi, le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente, i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita;

d)

l'ente è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all'interno di ogni aggregato di crediti commerciali acquistati e a livello trasversale fra un aggregato e l'altro;

e)

l'ente si assicura di ricevere dal gestore segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti, al fine di accertare la conformità con i criteri di ammissibilità e le politiche di finanziamento che regolano i crediti commerciali acquistati e disporre di un efficace mezzo per sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente e il grado di diluizione.

4.   L'ente è dotato di sistemi e procedure che consentono non solo di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente e della qualità dei crediti commerciali acquistati, ma anche di anticipare l'insorgere di problemi. In particolare l'ente dispone di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per sorvegliare le violazioni delle clausole contrattuali nonché di procedure chiare ed efficaci per l'avvio di azioni legali e il trattamento dei crediti commerciali acquistati anomali.

5.   L'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per disciplinare il controllo dei crediti commerciali acquistati, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi. In particolare, dispone di politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali del programma di acquisto di crediti, fra cui i tassi delle anticipazione, le garanzie reali ammissibili e la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi. Tali elementi tengono adeguatamente conto di tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del cedente e del gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela del cedente e i sistemi interni assicurano che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

6.   L'ente dispone di un efficace processo interno per verificare la conformità con tutte le politiche e procedure interne. Il processo include regolari revisioni di tutte le fasi critiche del programma di acquisto dei crediti, verifiche della separatezza funzionale tra la valutazione del cedente e del gestore e quella del debitore e la valutazione del cedente e del gestore e le risultanze delle verifiche in loco su questi condotte, e la valutazione dell'attività di back office, con particolare riguardo a qualifiche, esperienza, risorse umane disponibili e sistemi informatici di supporto.

Sottosezione 3

Validazione delle stime interne

Articolo 185

Validazione delle stime interne

Gli enti convalidano le loro stime interne fatta salva l'osservanza dei seguenti requisiti:

a)

presso ogni ente sono presenti solidi meccanismi con cui validare l'accuratezza e la coerenza dei sistemi e dei processi di rating, nonché delle stime di tutti i parametri rilevanti di rischio. I meccanismi interni di validazione permettono all'ente di valutare la performance dei sistemi interni di rating e di stima del rischio in modo coerente e affidabile;

b)

gli enti comparano regolarmente i tassi effettivi di default con le stime della PD per ciascuna classe e, qualora tali tassi non rientrino nell'intervallo atteso di valori per la classe in questione, analizzano le ragioni di tale scostamento. Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione effettuano un'analisi analoga anche per tali stime. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;

c)

gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne pertinenti. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che sono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri sistemi di rating sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;

d)

i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;

e)

gli enti prevedono regole interne ben articolate in ordine alle situazioni in cui gli scostamenti, rispetto alle stime, dei valori effettivi della PD, delle LGD, dei fattori di conversione e delle perdite totali, ove la EL sia utilizzata, diventano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. Tali regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei default. Se i valori riscontrati continuano a essere superiori a quelli attesi, gli enti correggono le stime verso l'alto affinché rispecchino i default e le perdite effettive.

Sottosezione 4

Requisiti per le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni

Articolo 186

Requisito in materia di fondi propri e quantificazione del rischio

Ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri gli enti rispettano le regole seguenti:

a)

le perdite potenziali stimate sono tali da fronteggiare movimenti sfavorevoli di mercato relativamente al profilo di rischio a lungo termine delle partecipazioni specifiche dell'ente. I dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti sono desunti dal periodo campione di maggiore durata per il quale sono disponibili dati e rispecchiano il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di capitale dell'ente. Essi sono inoltre in grado di originare stime di perdita prudenti, statisticamente affidabili e solide, che non siano puramente basate su valutazioni soggettive o discrezionali. Lo shock simulato fornisce una stima prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo. L'ente completa l'analisi empirica dei dati disponibili con rettifiche basate su molteplici fattori al fine di garantire che le risultanze del modello siano adeguatamente realistiche e prudenti. Nel costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali potenziali, gli enti possono impiegare dati trimestrali o rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione che sia valido sul piano analitico e sorretto dall'evidenza empirica e tramite metodi concettuali e di analisi ben strutturati e documentati. Tale metodo è applicato in modo prudente e uniforme nel tempo. Quando sono disponibili solo dati limitati, gli enti prevedono ulteriori margini di cautela;

b)

i modelli impiegati rilevano adeguatamente tutti i rischi sostanziali connessi con i rendimenti degli strumenti di capitale dell'ente, come il rischio generale di mercato e il rischio specifico del portafoglio azionario dell'ente. I modelli interni spiegano adeguatamente le variazioni storiche dei prezzi, colgono la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni e mantengono la propria validità in circostanze di mercato avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le stime coincide o è almeno comparabile con le esposizioni effettive in strumenti di capitale dell'ente;

c)

il modello interno è adeguato al profilo di rischio e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell'ente. Gli enti che detengono cospicue posizioni in valori aventi per natura un comportamento marcatamente non lineare impiegano modelli interni concepiti in modo da cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti;

d)

l'associazione di singole posizioni a variabili proxy, a indici di mercato e a fattori di rischio è plausibile, intuitiva e concettualmente solida;

e)

gli enti dimostrano con analisi empiriche l'appropriatezza dei fattori di rischio, ivi compresa la loro capacità di rilevare sia il rischio generale che quello specifico;

f)

le stime della volatilità dei rendimenti delle esposizioni in strumenti di capitale incorporano tutti i dati, le informazioni e le metodologie rilevanti disponibili. Si usano dati interni soggetti a revisione indipendente oppure dati di provenienza esterna (anche se aggregati);

g)

è in essere un rigoroso ed esauriente programma di prove di stress.

Articolo 187

Processo di gestione del rischio e controlli

Per quanto riguarda l'elaborazione e l'utilizzo di modelli interni ai fini dei requisiti in materia di fondi propri, gli enti applicano politiche, procedure e controlli atti a garantire l'integrità del modello e del processo di modellizzazione. Tali politiche, procedure e controlli prevedono quanto segue:

a)

piena integrazione del modello interno nei sistemi informativi per la dirigenza dell'ente e nella gestione degli strumenti di capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione. I modelli interni sono pienamente integrati nell'infrastruttura per la gestione del rischio dell'ente se sono utilizzati in particolare per: misurare e valutare la performance del portafoglio di strumenti di capitale (incluse quella corretta per il rischio); allocare capitale economico alle esposizioni in strumenti di capitale e valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva e il processo di gestione degli investimenti;

b)

sistemi di gestione, procedure e funzioni di controllo consolidati che assicurino la revisione periodica e indipendente di tutti gli elementi del processo di modellizzazione interno, come l'approvazione di eventuali modifiche, l'esame dei parametri immessi e l'analisi dei risultati, mediante ad esempio la verifica diretta delle misurazioni del rischio. Tali revisioni vagliano l'accuratezza, la completezza e la congruità dei parametri immessi nei modelli e dei conseguenti risultati, mirando sia a rilevare e limitare i potenziali errori dovuti a debolezze note del modello, sia a individuare carenze non conosciute. Le revisioni possono essere effettuate da unità indipendenti interne o da terzi esterni indipendenti;

c)

adeguati sistemi e procedure per sorvegliare i limiti di investimento e i rischi inerenti alle esposizioni in strumenti di capitale;

d)

indipendenza funzionale delle unità responsabili dell'elaborazione e dell'applicazione del modello rispetto a quelle cui compete la gestione dei singoli investimenti;

e)

adeguata qualificazione professionale degli addetti ai vari aspetti del processo di modellizzazione. La dirigenza assegna a questa funzione sufficienti risorse di provata formazione e competenza.

Articolo 188

Validazione e documentazione

Gli enti dispongono di solidi sistemi per validare l'accuratezza e la coerenza dei propri modelli interni e dei propri processi interni di modellizzazione. Tutti gli aspetti critici dei modelli interni e del processo di modellizzazione e della validazione sono documentati.

La validazione e documentazione dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:

a)

gli enti utilizzano il processo interno di validazione per valutare la performance dei propri modelli e processi interni in modo coerente e attendibile;

b)

i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;

c)

gli enti comparano regolarmente i rendimenti effettivi del portafoglio di strumenti di capitali (computando le plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;

d)

gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che sono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri modelli sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;

e)

gli enti dispongono di regole interne ben definite per affrontare le situazioni in cui il raffronto tra i rendimenti effettivi degli strumenti di capitale e le stime dei modelli pone in dubbio la validità delle stime o dei modelli in quanto tali. Le regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti degli strumenti di capitale. Tutte le rettifiche apportate ai modelli a seguito di una revisione dei modelli interni sono documentate e risultano conformi alle regole di cui sopra;

f)

il modello interno e il processo di modellizzazione sono documentati, compresi le responsabilità delle parti che intervengono nella modellizzazione e i processi di approvazione e di revisione dei modelli.

Sottosezione 5

Governance e sorveglianza interne

Articolo 189

Governo societario

1.   Tutti gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima sono approvati dall'organo di gestione o da un suo comitato esecutivo e dall'alta dirigenza dell'ente. Tali soggetti hanno una nozione generale dei sistemi di rating dell'ente e una conoscenza particolareggiata delle connesse segnalazioni alla dirigenza.

2.   L'alta dirigenza è soggetta ai seguenti obblighi:

a)

informa l'organo di gestione o un suo comitato esecutivo sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente;

b)

ha una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating;

c)

assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato.

L'alta dirigenza è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alla performance del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.

3.   L'analisi del profilo di rischio di credito dell'ente basata sui rating interni costituisce parte integrante delle segnalazioni ai suddetti soggetti. Tali segnalazioni contemplano almeno i profili di rischio per classi, la migrazione fra le varie classi, la stima dei parametri pertinenti per ciascuna classe e il raffronto dei tassi di default effettivi e, nella misura in cui sono usate le stime interne, delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi con le previsioni e i risultati delle prove di stress. La frequenza delle segnalazioni dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni, nonché dal livello del destinatario.

Articolo 190

Controllo del rischio di credito

1.   L'unità di controllo del rischio di credito è indipendente dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti e riferisce direttamente all'alta dirigenza. L'unità è responsabile dell'elaborazione o selezione, messa in opera, sorveglianza e performance dei sistemi di rating. Elabora ed analizza periodicamente segnalazioni sui risultati dei sistemi di rating.

2.   Rientrano tra le competenze dell'unità o delle unità di controllo del rischio di credito:

a)

la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;

b)

la produzione e l'analisi delle segnalazioni sintetiche provenienti dai sistemi di rating dell'ente;

c)

l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di classe e di pool siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche;

d)

l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;

e)

la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata;

f)

la partecipazione attiva all'elaborazione o scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione;

g)

la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione;

h)

la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.

3.   Gli enti che utilizzano dati aggregati conformemente all'articolo 179, paragrafo 2, possono affidare a terzi le seguenti attività:

a)

la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;

b)

la produzione delle segnalazioni sintetiche provenienti dai sistemi di rating dell'ente;

c)

la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio;

d)

la documentazione delle modifiche del processo di valutazione, dei criteri di valutazione o di singoli parametri di valutazione;

e)

la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.

4.   Gli enti che si avvalgono del paragrafo 3 assicurano che le autorità competenti abbiano accesso a tutte le informazioni di terzi necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti e possano compiere ispezioni in loco nella stessa misura in cui ciò è possibile all'interno dell'ente.

Articolo 191

Audit interno

L'audit interno, oppure un'altra analoga unità di audit indipendente, rivede almeno una volta l'anno i sistemi di rating dell'ente e il loro funzionamento, ivi comprese l'attività del servizio crediti e le stime delle PD, delle LGD, delle EL e dei fattori di conversione. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti applicabili.

CAPO 4

Attenuazione del rischio di credito

Sezione 1

Definizioni e requisiti generali

Articolo 192

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1)

"ente prestatore", l'ente che detiene l'esposizione in questione;

2)

"operazioni di prestito garantite", operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;

3)

"operazioni correlate ai mercati finanziari", operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;

4)

"OIC sottostante", un OIC nelle cui azioni o quote ha investito un altro OIC.

Articolo 193

Principi per il riconoscimento dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

1.   In nessun caso un'esposizione per la quale un ente beneficia di un'attenuazione del rischio di credito può determinare un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale l’ ente non beneficia di un'attenuazione del rischio di credito.

2.   Qualora l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio includa già la protezione del credito a norma del capo 2 o 3, ove applicabile, gli enti non tengono conto di tale protezione del credito ai fini dei calcoli di cui al presente capo.

3.   Quando sono rispettate le disposizioni delle sezioni 2 e 3, gli enti possono modificare il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato e il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in base al metodo IRB conformemente alle disposizioni delle sezioni 4, 5 e 6.

4.   Gli enti trattano come garanzie reali il contante, i titoli o le merci acquistati, presi a prestito o ricevuti nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito.

5.   Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola esposizione, procede come segue:

a)

suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito;

b)

per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.

6.   Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato garantisce una singola esposizione con protezioni del credito fornite da un singolo soggetto e tali protezioni hanno durata diversa procede alle due operazioni che seguono:

a)

suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascuno strumento di attenuazione del rischio di credito;

b)

per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.

Articolo 194

Principi che disciplinano l'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

1.   La tecnica utilizzata per fornire la protezione del credito, nonché le azioni e le misure adottate e le procedure e le politiche attuate dall'ente prestatore devono essere tali da risultare in meccanismi di protezione del credito che siano efficaci sul piano giuridico e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti.

L'ente prestatore fornisce, su richiesta dell'autorità competente, la versione più recente del parere o dei pareri legali indipendenti, scritti e motivati, di cui si è avvalso per stabilire se il suo strumento o i suoi strumenti di protezione del credito rispettino le condizioni di cui al primo comma.

2.   L'ente prestatore adotta tutte le misure opportune per assicurare l'efficacia dello strumento di protezione del credito e per scongiurare i rischi ad esso connessi.

3.   Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale nel calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito solo se le attività sulle quali si basa la protezione soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a)

sono incluse nell'elenco delle attività ammissibili di cui agli articoli da 197 a 200, a seconda del caso;

b)

sono sufficientemente liquide e il loro valore nel tempo sufficientemente stabile da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito.

4.   Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale nel calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito solo se l'ente prestatore ha il diritto di liquidare, a tempo debito, o di conservare le attività da cui deriva la protezione in caso di default, di insolvenza, di fallimento del debitore, e, se del caso, dell'ente depositario della garanzia reale, o in altre circostanze legate al credito previste nella documentazione relativa all'operazione. Il grado di correlazione tra il valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del debitore non è troppo elevato.

5.   Nel caso di protezione del credito di tipo personale, un fornitore è considerato ammissibile solo se il fornitore della protezione è incluso nell'elenco dei fornitori di protezione ammissibili di cui all'articolo 201 o 202, a seconda del caso.

6.   Nel caso di protezione del credito di tipo personale, un contratto di protezione è considerato ammissibile solo se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a)

è incluso nell'elenco dei contratti di protezione ammissibili di cui agli articoli 203 e 204, paragrafo 1;

b)

ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti così da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito;

c)

il fornitore della protezione soddisfa i criteri di cui al paragrafo 5.

7.   La protezione del credito soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3, a seconda del caso.

8.   Gli enti sono in grado di dimostrare alle autorità competenti di disporre di adeguati processi per controllare i rischi cui possono essere esposti a seguito dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

9.   Nonostante il fatto che l'attenuazione del rischio di credito sia stata presa in considerazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese, gli enti continuano a compiere una valutazione completa del rischio di credito dell'esposizione sottostante e sono in grado di dimostrare alle autorità competenti l'osservanza di tale requisito. Nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione di titoli in prestito o di concessione e assunzione di merci in prestito, solo ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per esposizione sottostante si intende l'importo netto dell'esposizione.

10.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificareche cosa si intende per attività sufficientemente liquide e quando i valori delle attività possono essere considerati sufficientemente stabili ai fini del paragrafo 3.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 2

Forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito

Sottosezione 1

Protezione del credito di tipo reale

Articolo 195

Compensazione in bilancio

L'ente può utilizzare la compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l'ente stesso e la sua controparte come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito.

Fermo restando l'articolo 196, l'ammissibilità è limitata a reciproci saldi in contante tra l'ente e la controparte. Gli enti possono modificare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese soltanto per i prestiti e i depositi che hanno ricevuto essi stessi e che sono soggetti ad un accordo di compensazione in bilancio.

Articolo 196

Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli enti che utilizzano il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 223 possono tenere conto degli effetti dei contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte. Fatto salvo l'articolo 299, le garanzie reali costituite e i titoli o le merci presi a prestito nel quadro di tali accordi o operazioni rispettano i requisiti di ammissibilità per le garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198.

Articolo 197

Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi

1.   Gli enti possono utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:

a)

i depositi in contante presso l'ente prestatore o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente;

b)

i titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI o di un'agenzia per il credito all'esportazione riconosciute idonee ai fini del capo 2 che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 4 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;

c)

i titoli di debito emessi da enti, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;

d)

i titoli di debito emessi da altre entità, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

e)

i titoli di debito per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;

f)

gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici azionari;

g)

l'oro;

h)

le posizioni verso la cartolarizzazione che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione, che hanno una valutazione esterna del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo di cui al capo 5, sezione 3, sottosezione 3.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la categoria "titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali" include:

a)

i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza dell'articolo 115, paragrafo 2, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;

b)

i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 116, paragrafo 4;

c)

i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 2;

d)

i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 118.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), la categoria "titoli di debito emessi da enti" include:

a)

i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali diversi dai titoli di debito di cui al paragrafo 2, lettera a);

b)

i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico quando le esposizioni verso tali organismi sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2;

c)

i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 117, paragrafo 2.

4.   Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un'ECAI se tali titoli rispettano tutte le condizioni seguenti:

a)

sono quotate in borse valori riconosciute;

b)

sono qualificati come debito di primo rango (senior);

c)

tutte le altre emissioni dell'ente emittente con pari rango hanno una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;

d)

l'ente prestatore non ha informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con una valutazione del merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c);

e)

la liquidità di mercato dello strumento è sufficiente per tali fini.

5.   Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;

b)

gli OIC si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei paragrafi 1 e 2;

c)

gli OIC soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 132, paragrafo 3.

Se un OIC investe in azioni o quote di un altro OIC, le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a c), si applicano anche all'OIC sottostante.

L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.

6.   Ai fini del paragrafo 5, se un OIC ("OIC d'origine") o i suoi OIC sottostanti non si limitano ad investire in strumenti che sono ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 4, gli enti possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC come garanzie reali per un importo pari al valore delle attività ammissibili detenute da tale OIC, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.

Se un OIC sottostante ha OIC sottostanti propri, gli enti possono utilizzare le quote o azioni dell'OIC d'origine come garanzie reali ammissibili a condizione che applichino la metodologia di cui al primo comma.

Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:

a)

calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;

b)

qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale delle attività ammissibili.

7.   In relazione al paragrafo 1, lettere da b) a e), quando un titolo dispone di due valutazioni del merito di credito di ECAI, gli enti applicano la valutazione meno favorevole. Nei casi in cui un titolo dispone di più di due valutazioni del merito di credito di ECAI, gli enti applicano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, gli enti applicano la meno favorevole delle due.

8.   L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a)

gli indici principali di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo all'articolo 198, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 224, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 299, paragrafo 2, lettera e);

b)

le borse valori riconosciute di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, all'articolo 198, paragrafo 1, all'articolo 224, paragrafi 1 e 4, all'articolo 299, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 400, paragrafo 2, lettera k), all'articolo 416, paragrafo 3, lettera e), all'articolo 428, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato III, punto 12, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 72.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 198

Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1.   Oltre alle garanzie reali di cui all'articolo 197, quando un ente impiega il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223 può utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili:

a)

gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici, ma quotati in borse valori riconosciute;

b)

le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i)

le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;

ii)

l'OIC si limita ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli menzionati al presente comma, lettera a).

Se un OIC investe in quote o azioni di un altro OIC, le condizioni di cui al presente comma, lettere a) e b), si applicano anche all'OIC sottostante.

L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.

2.   Se l'OIC o i suoi OIC sottostanti non si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti a norma dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli menzionati al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli enti possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC come garanzie reali per un importo pari al valore delle attività ammissibili detenute da tale OIC, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.

Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:

a)

calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;

b)

qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale delle attività ammissibili.

Articolo 199

Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB

1.   In aggiunta alle garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB possono utilizzare anche le seguenti forme di garanzie reali:

a)

le garanzie immobiliari conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4;

b)

i crediti commerciali conformemente al paragrafo 5;

c)

altre garanzie reali materiali conformemente ai paragrafi 6 e 8;

d)

il leasing conformemente al paragrafo 7.

2.   Salvo altrimenti specificato all'articolo 124, paragrafo 2, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle società d'investimento personale e le proprietà immobiliari non residenziali quali gli uffici e i locali per il commercio, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;

b)

il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia.

3.   Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:

a)

le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80 % del valore di mercato oppure all'80 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;

b)

le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno.

Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.

4.   Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:

a)

le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato o al 60 % del valore del credito ipotecario non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;

b)

le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno.

Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.

5.   Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con una durata originaria non superiore ad un anno. Non sono ammissibili i crediti collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati.

6.   Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare come garanzie ammissibili garanzie reali materiali di un tipo diverso da quelli indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

esistono mercati liquidi, come dimostrato dalla frequenza delle operazioni tenendo conto della tipologia di attività, per smobilizzare la garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente. Gli enti si accertano dell'esistenza di questa condizione periodicamente e ogniqualvolta dalle informazioni risulti che si sono verificati cambiamenti sostanziali nel mercato;

b)

esistono prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato ben consolidati se essi provengono da fonti di informazione affidabili, come gli indici pubblici, e riflettono il prezzo delle operazioni in condizioni normali. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato pubblicamente disponibili, se tali prezzi sono comunicati, facilmente accessibili e ottenibili regolarmente e senza indebiti oneri amministrativi o finanziari;

c)

l'ente analizza i prezzi di mercato, i tempi e i costi necessari per realizzare la garanzia e i proventi derivati dal realizzo;

d)

l'ente dimostra che i proventi derivati dal realizzo della garanzia non sono al di sotto del 70 % del valore della garanzia per più del 10 % di tutte le liquidazioni per un determinato tipo di garanzia reale. In caso di sostanziale volatilità dei prezzi di mercato, l'ente dimostra per la soddisfazione delle autorità competenti che la sua valutazione della garanzia reale è sufficientemente prudente.

Gli enti documentano l'osservanza delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), e di quelle di cui all'articolo 210.

7.   Ferme restando le disposizioni dell'articolo 225, paragrafo 2, quando i requisiti di cui all'articolo 211 sono soddisfatti, le esposizioni derivanti da operazioni nel quadro delle quali un ente dà in leasing un bene ad un terzo possono essere trattate in modo identico ai prestiti garantiti dal tipo di bene dato in leasing.

8.   L'ABE pubblica un elenco di tipi di garanzie reali materiali per i quali gli enti possono presupporre che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), siano soddisfatte.

Articolo 200

Altri tipi di protezione del credito di tipo reale

Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i seguenti altri tipi di protezione del credito di tipo reale:

a)

i depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore;

b)

polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore;

c)

gli strumenti emessi da enti terzi che saranno riacquistati da tali enti su richiesta.

Sottosezione 2

Protezione del credito di tipo personale

Articolo 201

Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi

1.   Gli enti possono utilizzare i seguenti soggetti come fornitori di protezione del credito di tipo personale:

a)

amministrazioni centrali e banche centrali,

b)

amministrazioni regionali o autorità locali;

c)

banche multilaterali di sviluppo;

d)

organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117;

e)

organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116;

f)

enti, ed enti finanziari per i quali le esposizioni verso l'ente finanziario sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5;

g)

altre società, comprese le imprese madri, le filiazioni e le imprese collegate dell'ente, quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

i)

la società dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI;

ii)

nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, la società non dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente dall'ente.

h)

controparti centrali.

2.   Quando gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, per essere ammissibile come fornitore di protezione del credito di tipo personale un garante deve essere valutato internamente dall'ente in conformità delle disposizioni del capo 3, sezione 6.

Le autorità competenti pubblicano e mantengono l'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi del paragrafo 1, lettera f), o i criteri guida per l'identificazione di tali altri fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale, unitamente a una descrizione dei requisiti prudenziali applicabili, e condividono l'elenco con altre autorità competenti, in conformità dell'articolo 117 della direttiva 2013/36/UE

Articolo 202

Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3

Gli enti possono utilizzare gli enti, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzie per il credito all'esportazione come fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, se soddisfano tutte le condizioni elencate in appresso:

a)

hanno competenza sufficiente in materia di protezione del credito di tipo personale;

b)

sono soggetti a regole equivalenti a quelle previste nel presente regolamento, oppure disponevano, nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che era stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

c)

nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, o in qualsiasi momento successivo, avevano un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

d)

hanno un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.

Ai fini del presente articolo, la protezione del credito fornita da agenzie per il credito all'esportazione non è assistita da un'esplicita controgaranzia di un'amministrazione centrale.

Articolo 203

Ammissibilità di garanzie come protezione del credito di tipo personale

Gli enti possono impiegare le garanzie personali come protezione del credito di tipo personale ammissibile.

Sottosezione 3

Tipi di derivati

Articolo 204

Tipi ammissibili di derivati su crediti

1.   Gli enti possono utilizzare come protezione del credito ammissibile i seguenti tipi di derivati su crediti e strumenti che possono essere composti da tali derivati o che sono effettivamente simili sotto il profilo economico:

a)

i credit default swaps;

b)

i total return swaps;

c)

le credit linked notes (strumenti collegati al merito di credito) a seconda del grado di copertura in contante.

Se un ente acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una riduzione del valore equo dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile.

2.   Quando un ente effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su crediti, affinché la protezione del credito possa essere considerata ammissibile ai fini del presente capo il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne.

Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui al presente capo, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito di tipo personale.

Sezione 3

Requisiti

Sottosezione 1

Protezione del credito di tipo reale

Articolo 205

Requisiti per gli accordi di compensazione in bilancio diversi dagli accordi tipo di compensazione di cui all'articolo 206

Gli accordi di compensazione in bilancio diversi dagli accordi tipo di compensazione di cui all'articolo 206 sono considerati una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

gli accordi sono efficaci e applicabili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

b)

l'ente è in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività che rientrano in tali accordi;

c)

l'ente sorveglia e controlla costantemente i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito;

d)

l'ente sorveglia e controlla costantemente le esposizioni rilevanti su base netta.

Articolo 206

Requisiti per accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari sono considerati come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito, se la garanzia reale fornita con tali accordi soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 207, paragrafi da 2 a 4, e purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

dispongono di una solida base giuridica e sono applicabili nella giurisdizione competente, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

b)

assicurano alla parte non in default il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte;

c)

assicurano la compensazione tra i profitti e le perdite delle operazioni chiuse nell'ambito di un accordo, così che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra.

Articolo 207

Requisiti per le garanzie reali finanziarie

1.   Nel quadro di tutti i metodi, le garanzie reali finanziarie e l'oro si considerano come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2.   Fra il merito di credito del debitore e il valore della garanzia reale non sussiste una rilevante correlazione positiva. Qualora il valore della garanzia reale si riduca in maniera significativa, ciò non comporta di per sé un significativo deterioramento del merito di credito del debitore. Qualora il merito di credito del debitore diventi critico, ciò non comporta di per sé una riduzione significativa del valore della garanzia reale.

I titoli emessi dal debitore, o da altra entità collegata del gruppo, non sono considerati garanzie reali ammissibili. Tuttavia, le obbligazioni garantite emesse dal debitore e conformi ai termini dell'articolo 129 si considerano garanzie reali ammissibili qualora siano fornite come garanzia reale per operazioni di vendita con patto di riacquisto, purché sia rispettata la condizione di cui al primo comma.

3.   Gli enti ottemperano alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità dei contratti di garanzia reale nel sistema giurisdizionale applicabile al loro diritto sulla garanzia ed adottare tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.

Gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti. Essi ripetono all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.

4.   Gli enti soddisfano tutti i seguenti requisiti operativi:

a)

documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;

b)

impiegano solidi processi e dispositivi per controllare i rischi derivanti dall'uso di garanzie, compresi i rischi del mancato funzionamento o della riduzione della protezione del credito, i rischi di valutazione, i rischi connessi alla cessazione della protezione del credito, il rischio di concentrazione derivante dall'uso di garanzie e l'interazione con il profilo di rischio complessivo dell'ente;

c)

dispongono di politiche e di prassi documentate per quanto riguarda i tipi di garanzie accettate e il relativo ammontare;

d)

calcolano il valore di mercato della garanzia e la rivalutano di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo significativo del suo valore di mercato;

e)

se la garanzia reale è detenuta da terzi, assumono ogni ragionevole misura per assicurarsi che il detentore separi tale garanzia dai propri elementi patrimoniali;

f)

assicurano di dedicare risorse sufficienti per l'ordinata operatività degli accordi di garanzia con le controparti dei derivati OTC e dei finanziamenti tramite titoli, misurata in termini di puntualità ed esattezza delle loro richieste di margini in uscita e di tempo di risposta alle richieste di margini in entrata;

g)

dispongono di politiche di gestione delle garanzie per controllare, monitorare e riferire quanto segue:

i)

i rischi ai quali li espongono gli accordi di garanzia;

ii)

il rischio di concentrazione verso particolari tipi di attività utilizzate come garanzia;

iii)

il riutilizzo di garanzie reali comprese le potenziali carenze di liquidità derivanti dal riutilizzo di garanzie reali ricevute dalle controparti;

iv)

la cessione di diritti sulle garanzie reali fornite alle controparti.

5.   In aggiunta alla conformità a tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4, affinché le garanzie reali finanziarie si considerino ammissibili nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, la durata residua della protezione deve essere quanto meno altrettanto lunga della durata residua dell'esposizione.

Articolo 208

Requisiti per le garanzie immobiliari

1.   I beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili solo se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   In materia di certezza giuridica sono rispettati i seguenti requisiti:

a)

l'ipoteca o il vincolo sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di credito, e sono prontamente registrati nella forma prescritta;

b)

sono stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia;

c)

il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante sono tali da consentire all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.

3.   In materia di sorveglianza sui valori immobiliari e sulla valutazione degli immobili sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

gli enti sorvegliano il valore dell'immobile frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;

b)

la valutazione dell'immobile è rivista quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato e tale revisione è effettuata da un perito che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito. Per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5 % dei fondi propri dell'ente, la stima dell'immobile è rivista da tale perito almeno ogni tre anni.

Gli enti possono utilizzare metodi di valutazione statistici per sorvegliare il valore dell'immobile e individuare gli immobili che necessitano di una rivalutazione.

4.   Gli enti documentano chiaramente i tipi di immobili residenziali e non residenziali accettati e la connessa politica creditizia.

5.   Gli enti dispongono di procedure per accertare che il bene ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

Articolo 209

Requisiti per i crediti commerciali

1.   I crediti commerciali sono considerati come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   In materia di certezza giuridica sono rispettati i seguenti requisiti:

a)

il meccanismo giuridico attraverso il quale sono fornite le garanzie ad un ente prestatore è solido ed efficace e assicura che tale ente possa vantare diritti chiari sulle garanzie reali stesse, compreso il diritto al corrispettivo di vendita delle garanzie;

b)

gli enti adottano tutte le misure necessarie per ottemperare agli obblighi locali in materia di opponibilità del diritto sulla garanzia. Gli enti prestatori vantano un diritto di prelazione di primo grado sul bene costituito in garanzia, anche se i crediti in questione possono ancora essere subordinati ai diritti di taluni creditori privilegiati previsti nelle disposizioni legislative;

c)

gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti;

d)

gli enti documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;

e)

le procedure interne dell'ente assicurano che siano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare il default del debitore e ottenere la pronta escussione della garanzia;

f)

in caso di crisi finanziaria o di default del debitore, l'ente ha il diritto di cedere o trasferire i crediti commerciali ad altre parti senza il consenso dei debitori interessati.

3.   In materia di gestione del rischio sono rispettati i seguenti requisiti:

a)

l'ente dispone di adeguate procedure per valutare il rischio di credito insito nei crediti commerciali. Queste prevedono analisi concernenti l'attività del debitore e il settore economico in cui esso opera, nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui l'ente si basi sul debitore per la valutazione del rischio di credito dei clienti, esso deve vagliare la politica creditizia del debitore per accertarne la solidità e l'affidabilità;

b)

la differenza fra l'importo dell'esposizione e il valore dei crediti commerciali riflette tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nell'aggregato dei crediti commerciali dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive dell'ente oltre a quelli controllati con la metodologia generale dell'ente stesso. Gli enti mantengono un appropriato e continuo processo di sorveglianza sui crediti commerciali. Inoltre rivedono su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e degli altri obblighi giuridici;

c)

i crediti commerciali dati in garanzia dal debitore sono diversificati e non indebitamente correlati con la situazione del debitore. Nei casi in cui la correlazione positiva sia elevata, gli enti tengono conto dei rischi connessi nel fissare i margini per l'aggregato di garanzie nel suo insieme;

d)

gli enti non utilizzano i crediti commerciali emananti da soggetti connessi al debitore, includendo tra questi le filiazioni e i dipendenti, come protezione del credito ammissibile;

e)

gli enti dispongono di una procedura documentata per l'incasso diretto dei pagamenti su crediti commerciali in situazioni critiche. Gli enti dispongono dei necessari strumenti per l'incasso anche quando normalmente per gli incassi si appoggiano al debitore.

Articolo 210

Requisiti per altre garanzie reali materiali

Le garanzie reali materiali diverse dai beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB nei casi in cui siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il contratto di garanzia in base al quale la garanzia reale materiale è fornita ad un ente ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti e consente all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;

b)

con la sola eccezione dei diritti di prelazione di primo grado consentiti menzionati all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), solo privilegi di primo grado o vincoli sulla garanzia reale sono ammissibili come garanzie reali e un ente vanta sul ricavato fornito dalla garanzia un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri prestatori;

c)

gli enti verificano il valore della garanzia con frequenza ed almeno una volta all'anno. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;

d)

il contratto di prestito contempla una descrizione particolareggiata della garanzia e specifica in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;

e)

gli enti documentano chiaramente nelle politiche e procedure interne di fido visionabili per ispezioni i tipi di garanzie materiali accettate dall'ente e i criteri da esso applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo dell'esposizione;

f)

le politiche di credito dell'ente riguardo alla struttura dell'operazione prevedono quanto segue:

i)

congrui requisiti concernenti l'ammontare della garanzia rispetto a quello dell'esposizione;

ii)

la capacità di liquidare prontamente la garanzia;

iii)

la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato;

iv)

la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti);

v)

la volatilità o una variabile proxy della volatilità del valore della garanzia;

g)

in sede di valutazione e rivalutazione gli enti tengono pienamente conto dell'eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia, prestando particolare attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili ai cambiamenti di moda o data;

h)

gli enti hanno il diritto di ispezionare fisicamente la garanzia. Essi dispongono di politiche e procedure riguardanti il proprio esercizio del diritto all'ispezione fisica;

i)

il bene ricevuto in garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorarlo.

Articolo 211

Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni assistite da garanzie reali

Gli enti trattano le esposizioni derivanti da operazioni di leasing come esposizioni garantite dal tipo di bene dato in leasing purché siano rispettati i requisiti seguenti:

a)

sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 208 o 210, a seconda del caso, per il riconoscimento come garanzia ammissibile del tipo di bene dato in leasing;

b)

il locatore pone in atto una sana gestione del rischio riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua ubicazione, alla sua età, e al piano di ammortamento, compresa un'adeguata vigilanza del valore della garanzia reale;

c)

il locatore ha il diritto di proprietà sul bene ed è in grado di far valere tempestivamente tale diritto;

d)

qualora non sia già stato accertato nel calcolo del livello delle LGD, il divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato della garanzia non è talmente ampio da indurre a sovrastimare l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.

Articolo 212

Requisiti per altri tipi di protezione del credito di tipo reale

1.   I depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 232, paragrafo 1, se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

il credito del debitore verso l'ente terzo è esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore dell'ente prestatore e tale costituzione in garanzia o cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti ed è incondizionata e irrevocabile;

b)

l'ente terzo deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno;

c)

a seguito della notifica l'ente terzo è in grado di effettuare pagamenti solo all'ente prestatore o ad altre parti con il consenso del predetto ente.

2.   Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore si considerano garanzie reali ammissibili purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la polizza di assicurazione vita è esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all'ente prestatore;

b)

la società che fornisce l'assicurazione vita riceve notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e, in conseguenza di tale notifica, non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il preventivo consenso dell'ente prestatore;

c)

l'ente prestatore ha il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto in caso di default del debitore;

d)

l'ente prestatore è informato dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del possessore di quest'ultima;

e)

la protezione del credito è fornita per tutta la durata del prestito. Ove ciò non sia possibile perché la polizza assicurativa scade prima del contratto creditizio, l'ente garantisce che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per l'ente fino al termine del contratto di credito;

f)

la garanzia o la cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito;

g)

il valore di riscatto è dichiarato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita e non è riducibile;

h)

il valore di riscatto è pagato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita tempestivamente su richiesta;

i)

il valore di riscatto non può essere richiesto senza il preventivo consenso dell'ente;

j)

l'impresa che fornisce l'assicurazione vita è soggetta alla direttiva 2009/138/CE o è soggetta alla vigilanza di un'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

Sottosezione 2

Protezione del credito di tipo personale e credit linked notes

Articolo 213

Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti

1.   Fermo restando l'articolo 214, paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti è considerata protezione del credito di tipo personale ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la protezione del credito è diretta;

b)

l'entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;

c)

il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell'ente prestatore che:

i)

consentirebbe al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la protezione,

ii)

aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta,

iii)

eviterebbe al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti, o quando il contratto di leasing è scaduto ai fini del riconoscimento del valore residuale garantito a norma dell'articolo 134, paragrafo 7, e dell'articolo 166, paragrafo 4;

iv)

consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;

d)

il contratti di protezione del credito è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.

2.   L'ente dimostra all'autorità competente di aver posto in atto sistemi per gestire la potenziale concentrazione di rischio derivante dall'uso di garanzie personali e derivati su crediti. L'ente è in grado di dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che la sua strategia per quanto riguarda l'uso di derivati su crediti e garanzie personali interagisce con la gestione del suo profilo di rischio complessivo.

3.   L'ente ottempera alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità della protezione del credito di tipo personale nel sistema giurisdizionale applicabile al suo diritto sulla protezione ed adotta tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.

L'ente effettua un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità della protezione del credito di tipo personale in tutte le giurisdizioni pertinenti. Esso ripete all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.

Articolo 214

Controgaranzie di governi e di altri organismi del settore pubblico

1.   Gli enti possono trattare le esposizioni di cui al paragrafo 2 come esposizioni protette da una garanzia personale fornita dalle entità elencate in tale paragrafo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la controgaranzia copre tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;

b)

la garanzia principale e la controgaranzia soddisfano tutti i requisiti previsti per le garanzie personali all'articolo 213 e all'articolo 215, paragrafo 1, fatto salvo che la controgaranzia non deve riferirsi in modo diretto all'obbligazione principale;

c)

la copertura è solida e non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta dell'entità in questione.

2.   Il trattamento di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni protette da una garanzia personale assistita dalla controgaranzia di una qualsiasi delle seguenti entità:

a)

amministrazioni centrali o banche centrali;

b)

amministrazioni regionali o autorità locali;

c)

organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;

d)

banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % nel quadro o in forza dell'articolo 117, paragrafo 2, e dell'articolo 118, rispettivamente;

e)

organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2.

3.   Gli enti applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 anche ad un'esposizione non assistita dalla controgaranzia delle entità elencate al paragrafo 2, se la controgaranzia dell'esposizione è a sua volta direttamente garantita da una di tali entità e se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

Articolo 215

Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali

1.   Le garanzie personali si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

in caso di default o di mancato pagamento della controparte riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione e il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'ente prestatore si rivalga in primo luogo sul debitore.

Nel caso di protezione del credito di tipo personale a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al primo comma della presente lettera devono solo essere rispettati entro un termine generale di ventiquattro mesi;

b)

la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;

c)

è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

i)

la garanzia personale copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito;

ii)

quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, l'ente prestatore ha corretto il valore della garanzia in modo da tenere conto della limitazione della copertura.

2.   Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia o fornite dalle entità elencate nell'articolo 214, paragrafo 2, o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

l'ente prestatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

i)

corrisponde ad una stima attendibile dell'importo delle perdite che l'ente stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto;

ii)

è proporzionale alla copertura della garanzia personale;

b)

l'ente prestatore può dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che gli effetti della garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento.

Articolo 216

Requisiti aggiuntivi per i derivati su crediti

1.   I derivati su crediti si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti includono:

i)

il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante in essere all'epoca del mancato pagamento, con un periodo di tolleranza pari a quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore,

ii)

il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi,

iii)

la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e che si configuri come evento all'origine di perdite su crediti;

b)

per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante:

i)

gli enti dispongono di un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile;

ii)

è chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio;

c)

se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa stabiliscono che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;

d)

sono chiaramente identificate le parti cui spetta accertare se si sia determinato un evento creditizio;

e)

l'accertamento dell'evento creditizio non compete esclusivamente al fornitore della protezione;

f)

l'acquirente della protezione ha il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.

Quando gli eventi creditizi non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), punto iii), la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto all'articolo 233, paragrafo 2.

2.   Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento del derivato stesso o tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio solo purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;

b)

l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscono al medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o di cross-acceleration validamente opponibili.

Articolo 217

Requisiti per ottenere il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3

1.   Per essere ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti soddisfa le seguenti condizioni:

a)

l'obbligazione sottostante è una delle seguenti esposizioni:

i)

un'esposizione verso imprese di cui all'articolo 147, escluse le imprese di assicurazione e riassicurazione;

ii)

un'esposizione verso un governo regionale, un'autorità locale o un organismo del settore pubblico che non è trattata al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali conformemente all'articolo 147;

iii)

un'esposizione verso una PMI, classificata come esposizione al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 5;

b)

i debitori sottostanti non appartengono allo stesso gruppo del fornitore della protezione;

c)

l'esposizione è coperta da uno degli strumenti seguenti:

i)

derivati su crediti single-name non assistiti da garanzia reale o garanzie single-name,

ii)

derivati su crediti relativi a panieri del tipo first-to-default,

iii)

derivati su crediti relativi a panieri del tipo nth-to-default,

d)

la protezione del credito soddisfa i requisiti di cui agli articoli 213, 215 e 216, a seconda del caso;

e)

il fattore di ponderazione del rischio che è associato all'esposizione prima dell'applicazione del trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, non tiene conto in alcun aspetto della protezione del credito;

f)

un ente ha il diritto e la prospettiva di ottenere un pagamento dal fornitore della protezione del credito senza dover adottare azioni legali per costringere la controparte al pagamento. Nella misura del possibile, un ente adotta i necessari provvedimenti per accertarsi che il fornitore della protezione sia disposto a pagare prontamente qualora si verifichi un evento creditizio;

g)

la protezione del credito acquistata assorbe tutte le perdite creditizie manifestatesi sull'esposizione coperta che si verifichino per via degli eventi creditizi delineati nel contratto;

h)

se la struttura dei pagamenti della protezione del credito prevede il regolamento mediante consegna fisica, vi è certezza giuridica in merito alla consegnabilità del prestito, dell'obbligazione o della passività potenziale;

i)

se un ente intende consegnare un'obbligazione diversa dall'esposizione sottostante, assicura che l'obbligazione consegnabile sia sufficientemente liquida in modo che l'ente abbia la possibilità di acquistarla e consegnarla conformemente al contratto;

j)

i termini e le condizioni relativi agli accordi di protezione del credito sono confermati formalmente per iscritto sia dal fornitore della protezione del credito sia dall'ente;

k)

gli enti dispongono di una procedura atta a individuare una correlazione eccessiva tra il merito di credito del fornitore della protezione e il debitore dell'esposizione sottostante dovuta al fatto che le loro performance dipendono da fattori comuni al di là del fattore di rischio sistemico;

l)

nel caso della protezione a fronte del rischio di diluizione, il venditore di crediti commerciali acquistati non appartiene allo stesso gruppo del fornitore della protezione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3 all'attività compresa nel paniere che presenta l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto iii), la protezione ottenuta è considerata ammissibile nell'ambito del trattamento in questione solo se è stata ottenuta anche una protezione che copre il rischio relativo ai precedenti (n-1) th default o se (n-1) delle attività del paniere sono già state dichiarate in stato di default. In questo caso gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, all'attività compresa nel paniere che presenta l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso.

Sezione 4

Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito

Sottosezione 1

Protezione del credito di tipo reale

Articolo 218

Credit linked notes

Gli investimenti in credit linked notes emesse dall'ente prestatore possono essere trattati come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito di tipo reale secondo quanto disposto dalla presente sottosezione, a condizione che il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito di tipo personale. Al fine di stabilire se il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito di tipo personale, l'ente può ritenere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 194, paragrafo 6, lettera c).

Articolo 219

Compensazione in bilancio

I crediti e i depositi presso l'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati da tale ente come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito di tipo reale per i prestiti e i depositi dell'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio che sono denominati nella stessa valuta.

Articolo 220

Uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o del metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per accordi tipo di compensazione

1.   Quando gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari, calcolano le rettifiche per volatilità da applicare utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza o il metodo delle rettifiche basate su stime interne, come indicato agli articoli da 223 a 226 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

L'uso del metodo basato sulle stime interne è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi requisiti previsti per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

2.   Ai fini del calcolo di E*, gli enti:

a)

calcolano la posizione netta in ciascun gruppo di titoli o in ciascun tipo di merce sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):

i)

il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione;

ii)

il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione;

b)

calcolano la posizione netta in ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo tipo di compensazione, sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):

i)

la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo;

ii)

la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo;

c)

applicano la rettifica per volatilità appropriata per un dato gruppo di titoli o una posizione in contante al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale gruppo;

d)

applicano la rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo tipo di compensazione.

3.   Gli enti calcolano E* conformemente alla formula seguente:

Formula

dove:

Ei

=

il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB;

Ci

=

il valore dei titoli di ciascun gruppo o delle merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna esposizione i;

Formula

=

la posizione netta (positiva o negativa) in un dato gruppo di titoli j;

Formula

=

la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell'accordo quale calcolata in applicazione del paragrafo 2, lettera b);

Formula

=

la rettifica per volatilità appropriata per un determinato gruppo di titoli j;

Formula

=

la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k.

4.   Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi tipo di compensazione, gli enti usano E* quale calcolata in applicazione del paragrafo 3 come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo tipo di compensazione ai fini dell'articolo 113 nel quadro del metodo standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB.

5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, per "gruppo di titoli" si intendono i titoli che sono emessi dalla stessa entità, hanno la stessa data di emissione, la stessa durata e sono soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati agli articoli 224 e 225, a seconda dei casi.

Articolo 221

Uso del metodo dei modelli interni per gli accordi tipo di compensazione

1.   Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, in alternativa all'uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) derivante dall'applicazione di un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati, gli enti possono utilizzare un metodo basato su modelli interni che tenga conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli soggette all'accordo tipo di compensazione e della liquidità degli strumenti interessati.

2.   Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare i loro modelli interni per i finanziamenti con margini se tali finanziamenti sono coperti da un accordo tipo di compensazione bilaterale che soddisfa i requisiti di cui al capo 6, sezione 7.

3.   Un ente può optare per il metodo dei modelli interni indipendentemente dalla scelta operata fra il metodo standardizzato e il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Tuttavia se un ente decide di utilizzare il metodo dei modelli interni, lo applica all'intera gamma di controparti e di titoli, esclusi i portafogli non rilevanti per i quali può utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o quello delle rettifiche basate su stime interne di cui all'articolo 220.

Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione per un modello interno per la gestione del rischio ai termini del titolo IV, capo 5, possono utilizzare il metodo dei modelli interni. Gli enti che non hanno ottenuto tale autorizzazione possono comunque presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione per poter utilizzare il metodo dei modelli interni ai fini del presente articolo.

4.   Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare il metodo dei modelli interni solo a condizione che si siano accertate che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni coperte dall'accordo tipo di compensazione utilizzato dall'ente sia concettualmente solido e sia applicato con correttezza e, in particolare, che siano rispettati i seguenti requisiti qualitativi:

a)

il modello interno di misurazione del rischio per il calcolo della volatilità di prezzo potenziale delle operazioni è strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio dell'ente e serve come base per la segnalazione delle esposizioni all'alta dirigenza dell'ente stesso;

b)

l'ente ha un'unità di controllo del rischio che soddisfa tutti i seguenti requisiti:

i)

è indipendente dalle unità operative e riferisce direttamente all'alta dirigenza;

ii)

è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del sistema di gestione del rischio dell'ente;

iii)

elabora ed analizza giornalmente segnalazioni sui risultati del modello di misurazione del rischio e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti in materia di posizioni;

c)

le segnalazioni quotidiane elaborate dall'unità di controllo del rischio sono verificate da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per imporre riduzioni delle posizioni assunte e dell'esposizione complessiva al rischio;

d)

l'ente ha un numero sufficiente di dipendenti specializzati nell'uso di modelli sofisticati utilizzati nell'unità di controllo del rischio;

e)

l'ente ha stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento globale del sistema di misurazione dei rischi;

f)

i modelli dell'ente hanno dimostrato di possedere una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno;

g)

l'ente attua con frequenza un programma rigoroso di prove di stress e i risultati di tali prove sono verificati dall'alta dirigenza e influiscono sulle politiche ed i limiti che essa impone;

h)

nell'ambito del suo processo regolare di audit interno, l'ente conduce una verifica indipendente del suo sistema di misurazione del rischio. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio;

i)

l'ente conduce una verifica del proprio sistema di gestione del rischio quanto meno con frequenza annuale;

j)

il modello interno soddisfa i requisiti di cui all'articolo 292, paragrafi 8 e 9 e all'articolo 294.

5.   Il modello interno di un ente per la misurazione del rischio comprende un numero sufficiente di fattori di rischio, in modo da cogliere tutti i rischi di prezzo significativi.

Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di classi di rischio e tra classi di rischio se il sistema da loro applicato per misurare le correlazioni è solido e è attuato con correttezza.

6.   Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni calcolano E* conformemente alla formula seguente:

Formula

dove:

Ei

=

il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB;

Ci

=

il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni i.

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base di modelli interni, gli enti impiegano il risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente.

7.   Il calcolo della variazione potenziale di valore di cui al paragrafo 6 è soggetto ai seguenti requisiti:

a)

è effettuato quanto meno giornalmente;

b)

è basato su un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;

c)

è basato su un periodo di liquidazione equivalente a cinque giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita di titoli con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a dieci giorni;

d)

è basato su un periodo di osservazione storica effettiva di almeno un anno salvo qualora un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;

e)

i dati utilizzati nel calcolo sono aggiornati ogni tre mesi.

Quando un ente ha un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, un finanziamento con margini o un'operazione analoga o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi, in combinato disposto con l'articolo 285, paragrafo 5.

8.   Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi tipo di compensazione, gli enti usano E* quale calcolata in applicazione del paragrafo 6 come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo tipo di compensazione ai fini dell'articolo 113 nel quadro del metodo standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB.

9.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

che cosa si intende per portafoglio non rilevante ai fini del paragrafo 3;

b)

i criteri per determinare se un modello interno sia solido e sia applicato con correttezza ai fini dei paragrafi 4 e 5 e degli accordi tipo di compensazione.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 222

Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1.   Gli enti possono utilizzare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie solo se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato. Un ente non può utilizzare sia il metodo semplificato che il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, tranne ai fini dell'articolo 148, paragrafo 1, e dell'articolo 150, paragrafo 1. Gli enti non utilizzano questa eccezione in maniera selettiva allo scopo di ridurre i requisiti in materia di fondi propri o a fini di arbitraggio regolamentare.

2.   In base al metodo semplificato, gli enti assegnano alle garanzie reali finanziarie ammissibili un valore pari al valore di mercato quale determinato conformemente all'articolo 207, paragrafo 4, lettera d).

3.   Gli enti attribuiscono alle parti dei valori delle esposizioni coperte dal valore di mercato delle garanzie reali ammissibili il fattore di ponderazione del rischio che assegnerebbero a norma del capo 2 qualora l'ente prestatore avesse un'esposizione diretta verso lo strumento utilizzato come garanzia. A tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del valore dell'elemento e non al valore dell'esposizione indicato nell'articolo 111, paragrafo 1.

Il fattore di ponderazione del rischio relativo alla parte assistita da garanzia reale non può essere inferiore al 20 %, ad eccezione dei casi previsti ai paragrafi da 4 a 6. Gli enti applicano alla parte residua del valore dell'esposizione il fattore di ponderazione del rischio che attribuirebbero ad un'esposizione non garantita verso la controparte in forza del capo 2.

4.   Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % alla parte dell'esposizione assistita da garanzia reale e derivante da operazioni di vendita con patto di riacquisto e da operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito conformi ai criteri enumerati all'articolo 227. Se la controparte in tale operazione non è un operatore primario di mercato, gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 10 %.

5.   Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni determinati in forza del capo 6 per gli strumenti derivati enumerati nell'allegato II e soggetti ad una valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato, garantite da contante o da strumenti assimilati, quando non vi siano disallineamenti di valuta.

Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 10 %, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati garantite da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2.

6.   Per le operazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:

a)

la garanzia è costituita da un deposito in contanti o da uno strumento assimilabile;

b)

la garanzia è costituita da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 114 e al suo valore di mercato è stato applicato uno sconto del 20 %.

7.   Ai fini dei paragrafi 5 e 6, la categoria "titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali" include:

a)

i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate in applicazione dell'articolo 115;

b)

i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in base all'articolo 117, paragrafo 2;

c)

i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 118.

d)

i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 116, paragrafo 4.

Articolo 223

Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1.   Nella valutazione delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'uso del metodo integrale, gli enti applicano rettifiche per volatilità al valore di mercato della garanzia, come previsto agli articoli da 224 a 227, per tenere conto della volatilità dei prezzi.

Quando una garanzia è denominata in una valuta diversa da quella nella quale è denominata l'esposizione sottostante, gli enti aggiungono una rettifica per la volatilità delle valute alla rettifica per volatilità appropriata alla garanzia secondo quanto stabilito agli articoli da 224 a 227.

Nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC coperte da accordi di compensazione riconosciuti dalle autorità competenti in forza del capo 6, gli enti applicano una rettifica per volatilità per riflettere la volatilità delle valute, laddove sussista un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più valute nelle operazioni coperte dall'accordo di compensazione, gli enti applicano un'unica rettifica per volatilità.

2.   Gli enti calcolano il valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:

Formula

dove:

C

=

il valore della garanzia reale;

HC

=

la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227;

Hfx

=

la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento di valuta, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227.

Gli enti utilizzano la formula di cui al presente paragrafo nel calcolo del valore della garanzia reale corretto per la volatilità per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi tipo di compensazione riconosciuti, alle quali si applicano gli articoli 220 e 221.

3.   Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto per la volatilità (EVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:

Formula

dove:

E

=

il valore dell'esposizione quale sarebbe determinato in applicazione del capo 2 o 3, a seconda dei casi, se l'esposizione non fosse garantita;

HE

=

la rettifica per volatilità appropriata per l'esposizione, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227.

Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti calcolano EVA come segue:

Formula.

4.   Ai fini del calcolo di E di cui al paragrafo 3, si applica quanto segue:

a)

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 111, paragrafo 1;

b)

gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo IRB calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati nell'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, utilizzando un fattore di conversione del 100 % anziché i fattori di conversione o le percentuali indicati in detti paragrafi.

5.   Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*), tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia, come segue:

Formula

dove:

EVA

=

il valore dell'esposizione corretto per la volatilità, calcolato nel paragrafo 3;

CVAM

=

CVA ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della sezione 5;

6.   Gli enti possono calcolare le rettifiche per volatilità utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza di cui all'articolo 224 o il metodo basato sulle stime interne di cui all'articolo 225.

Un ente può optare per il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o per il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne indipendentemente dalla scelta operata tra il metodo standardizzato e il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

Tuttavia, gli enti che decidano di impiegare il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne lo applicano all'intera gamma di strumenti, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali possono utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità.

7.   Se la garanzia reale consiste in una serie di elementi ammissibili, gli enti calcolano la rettifica per volatilità (H) come segue:

Formula

dove:

ai

=

la proporzione del valore di un elemento ammissibile i nel valore totale della garanzia;

Hi

=

la rettifica per volatilità applicabile all'elemento ammissibile i.

Articolo 224

Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1.   Le tabelle da 1 a 4 di cui al presente paragrafo riportano le rettifiche per volatilità applicate dagli enti nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, ipotizzando una rivalutazione giornaliera.

RETTIFICHE PER VOLATILITÀ

Tabella 1

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito

Durata residua

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b)

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d)

Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h)

 

 

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

1

≤ 1 anno

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,829

2

1,414

 

> 1 ≤ 5 anni

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

 

> 5 anni

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

22,628

16

11,313

2-3

≤ 1 anno

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

 

> 1 ≤ 5anni

4,243

3

2,121

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

 

> 5 anni

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

33,942

24

16,970

4

≤ 1 anno

21,213

15

10,607

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

> 1 ≤ 5 anni

21,213

15

10,607

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

> 5 anni

21,213

15

10,607

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A


Tabella 2

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b) con valutazioni del merito di credito a breve termine

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d) con valutazioni del merito di credito a breve termine

Rettifiche per volatilità per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h)

 

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,829

2

1,414

2-3

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828


Tabella 3

Altri tipi di garanzie o di esposizioni

 

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili

21,213

15

10,607

Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in borse valori riconosciute

35,355

25

17,678

Contante

0

0

0

Oro

21,213

15

10,607


Tabella 4

Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

11,314

8

5,657

2.   Il calcolo delle rettifiche per volatilità conformemente al paragrafo 1 è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

per le operazioni di prestito garantite il periodo di liquidazione è pari a venti giorni lavorativi;

b)

per le operazioni di vendita con patto di riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci) e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo di liquidazione è pari a cinque giorni lavorativi;

c)

per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a dieci giorni lavorativi.

Quando un ente ha un'operazione o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi.

3.   Nelle tabelle da 1 a 4 di cui al paragrafo 1 e nei paragrafi da 4 a 6, la classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito di un titolo di debito è la classe di merito di credito alla quale l'ABE associa la valutazione del merito di credito in applicazione del capo 2.

Ai fini della determinazione della classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito del titolo di debito di cui al primo comma, si applica anche l'articolo 197, paragrafo 7.

4.   Per i titoli o le merci non ammissibili prestati o venduti nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, la rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale quotati in una borsa valori riconosciuta e non inclusi nei principali indici.

5.   Per le quote di OIC ammissibili, la rettifica per volatilità corrisponde alla media ponderata delle rettifiche per volatilità che sarebbero applicabili, visto il periodo di liquidazione dell'operazione di cui al paragrafo 2, alle attività nelle quali il fondo ha investito.

Qualora l'ente non conosca le attività nelle quali il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.

6.   Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 197, paragrafo 4, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.

Articolo 225

Stime interne delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1.   Le autorità competenti autorizzano gli enti ad utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni purché tali enti soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare le proprie stime interne della volatilità non possono tornare ad utilizzare altri metodi, salvo per validi motivi debitamente comprovati e subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti.

Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI pari o superiore a investment grade (qualità elevata), gli enti possono calcolare una stima della volatilità per ciascuna categoria di titoli.

Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI inferiore a investment grade e per altre garanzie ammissibili, gli enti calcolano le rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento.

Gli enti che impiegano il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne stimano la volatilità della garanzia reale o il disallineamento di valuta senza tenere conto delle eventuali correlazioni tra esposizione non garantita, garanzia reale o tassi di cambio.

Nel definire le relative categorie gli enti considerano la tipologia dell'emittente del titolo, la valutazione esterna del merito di credito del titolo, la durata residua del titolo e la sua durata finanziaria modificata. Le stime della volatilità sono rappresentative dei titoli inclusi dall'ente nella categoria specifica.

2.   Il calcolo delle rettifiche per volatilità è soggetto a tutti i seguenti criteri:

a)

gli enti basano il calcolo su un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;

b)

gli enti basano il calcolo sui seguenti periodi di liquidazione:

i)

venti giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite;

ii)

cinque giorni lavorativi per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci, e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito;

iii)

dieci giorni lavorativi per altre operazioni correlate ai mercati finanziari;

c)

gli enti possono impiegare rettifiche per volatilità calcolate su periodi di liquidazione più brevi o più lunghi, aggiustandole verso l'alto o verso il basso a seconda del periodo di liquidazione di cui alla lettera b) per il tipo di operazione in questione, usando la radice quadrata del periodo di tempo secondo la formula seguente:

Formula

dove:

TM

=

il periodo di liquidazione rilevante;

HM

=

la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TM;

HN

=

la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TN;

d)

gli enti tengono conto della illiquidità delle attività di minore qualità creditizia. Correggono il periodo di liquidazione verso l'alto ove vi siano dubbi sulla liquidità della garanzia reale. Essi sono altresì tenuti ad individuare i casi in cui l'evidenza storica rischi di sottostimare la volatilità potenziale. Tali casi sono studiati tramite prove di stress;

e)

il periodo storico di osservazione usato dagli enti per il calcolo delle rettifiche per volatilità è come minimo di un anno. Per gli enti che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o altri metodi, il periodo di osservazione effettivo è parimenti di un anno almeno. Le autorità competenti possono inoltre richiedere agli enti di calcolare le rettifiche per volatilità sulla base di periodi di osservazione più brevi ove, a loro giudizio, ciò sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;

f)

gli enti aggiornano le loro serie di dati e calcolano le rettifiche per volatilità almeno una volta ogni tre mesi. Essi ne verificano inoltre l'appropriatezza ogniqualvolta i prezzi di mercato subiscano variazioni sostanziali.

3.   La stima delle rettifiche per volatilità soddisfa tutti i seguenti criteri qualitativi:

a)

un ente impiega le stime della volatilità nel processo giornaliero di gestione del rischio dell'ente, anche in relazione ai limiti interni di esposizione;

b)

se il periodo di liquidazione impiegato dall'ente nel suo processo giornaliero di gestione del rischio è più lungo di quello previsto nella presente sezione per il tipo di operazione in questione, tale ente maggiora le sue rettifiche per volatilità utilizzando la formula della radice quadrata del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, lettera c);

c)

gli enti dispongono di solide procedure di sorveglianza, intese ad assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli concernenti il funzionamento del loro sistema di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali stime nel processo di gestione del rischio;

d)

nell'ambito del processo di audit interno dell'ente è condotta periodicamente una verifica indipendente del sistema di stima delle rettifiche per volatilità. La verifica del sistema globale di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali rettifiche nel processo di gestione del rischio dell'ente ha luogo con cadenza minima annuale. Essa riguarda quanto meno i seguenti aspetti:

i)

l'integrazione delle rettifiche per volatilità stimate nella gestione giornaliera del rischio;

ii)

la validazione di ogni modifica rilevante nel processo di stima delle rettifiche per volatilità;

iii)

la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per il sistema di stima delle rettifiche per volatilità, anche sotto il profilo della loro indipendenza;

iv)

l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.

Articolo 226

Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

Le rettifiche per volatilità di cui all'articolo 224 sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione giornaliera. Analogamente, quando un ente utilizza le proprie stime interne delle rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 225, le calcola in primo luogo sulla base della rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:

Formula

dove:

H

=

la rettifica per volatilità applicabile,

HM

=

la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera,

NR

=

il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni,

TM

=

il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione.

Articolo 227

Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1.   Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, quando un ente impiega il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità a norma dell'articolo 224 o il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne a norma dell'articolo 225 e quando le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a h), sono soddisfatte, gli enti possono non applicare le rettifiche per volatilità calcolate in forza degli articoli da 224 a 226 e applicare invece una rettifica per volatilità dello 0 %. Agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 221 è precluso il trattamento di cui al presente articolo.

2.   Gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l'esposizione e la garanzia reale sono entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ai sensi dell'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), e ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del capo 2;

b)

l'esposizione e la garanzia reale sono denominate nella stessa valuta;

c)

la durata dell'operazione non supera un giorno oppure sia l'esposizione sia la garanzia reale sono soggette a valutazione in base ai prezzi di mercato e ad adeguamento dei margini su base giornaliera;

d)

il lasso di tempo tra l'ultima valutazione in base ai prezzi di mercato precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia reale non supera i quattro giorni lavorativi;

e)

l'operazione è regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni;

f)

la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione è conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione;

g)

l'operazione è disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti in default;

h)

la controparte è considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti.

3.   La categoria "operatori primari di mercato" di cui al paragrafo 2, lettera h), comprende le seguenti entità:

a)

le entità di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2;

b)

enti;

c)

altre imprese finanziarieai sensi dell'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE, alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % in base al metodo standardizzato o che, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e sono valutate internamente dall'ente;

d)

gli OIC regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;

e)

i fondi pensione regolamentati;

f)

gli organismi di compensazione riconosciuti.

Articolo 228

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1.   Nell'ambito del metodo standardizzato, gli enti utilizzano E* quale calcolata a norma dell'articolo 223, paragrafo 5 come il valore dell'esposizione ai fini dell'articolo 113. Nel caso degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I, gli enti utilizzano E* come il valore a cui sono applicate le percentuali indicate nell'articolo 113, paragrafo 1, per giungere al valore dell'esposizione.

2.   Nell'ambito del metodo IRB, gli enti utilizzano la LGD effettiva (LGD *) come LGD ai fini del capo 3. Gli enti calcolano la LGD* come segue:

Formula

dove:

LGD

=

la LGD applicabile all'esposizione a norma del capo 3, qualora l'esposizione non fosse assistita da garanzie reali,

E

=

il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 223, paragrafo 3,

E*

=

il valore dell'esposizione corretto integralmente conformemente all'articolo 223, paragrafo 5.

Articolo 229

Principi di valutazione per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB

1.   Per le garanzie immobiliari, la garanzia è stimata da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore di mercato. L'ente chiede al perito indipendente di documentare il valore di mercato in modo chiaro e trasparente.

Per contro, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, l'immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario. Gli enti chiedono al perito indipendente di non tenere conto di elementi speculativi nella determinazione del valore del credito ipotecario e di documentare tale valore in modo chiaro e trasparente.

Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore del credito ipotecario, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati della sorveglianza di cui all'articolo 208, paragrafo 3, e di eventuali diritti di prelazione sull'immobile.

2.   Per i crediti commerciali, il valore è l'ammontare incassabile.

3.   Gli enti valutano le garanzie reali materiali diverse dagli immobili al valore di mercato. Ai fini del presente articolo, il valore di mercato è l'importo stimato al quale il bene verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato.

Articolo 230

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB

1.   Gli enti utilizzano la LGD* calcolata conformemente al presente paragrafo e al paragrafo 2 come LGD ai fini del capo 3.

Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale (C) e il valore dell'esposizione (E) è inferiore al livello minimo di copertura prescritto (C*) di cui alla tabella 5, la LGD* è pari alla LGD prevista al capo 3 per le esposizioni non garantite verso la controparte. A questo scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti paragrafi.

Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale e il valore dell'esposizione supera un secondo — più elevato — livello soglia C** di cui alla tabella 5, la LGD* è determinata conformemente alla tabella 5.

Quando il prescritto livello di copertura C** non è assicurato per l'esposizione nel suo complesso, gli enti scompongono l'esposizione in due parti: la parte per la quale il prescritto livello di copertura C** è assicurato e la parte residua.

2.   La LGD* applicabile e i livelli di copertura prescritti per le parti garantite delle esposizioni sono riportati nella tabella 5 di cui al presente paragrafo.

Tabella 5

LGD minima per la parte garantita delle esposizioni

 

LGD* per esposizioni di primo rango

LGD* per esposizioni subordinate

Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C*

Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C**

Crediti commerciali

35 %

65 %

0 %

125 %

Immobili residenziali/immobili non residenziali

35 %

65 %

30 %

140 %

Altre garanzie reali

40 %

70 %

30 %

140 %

3.   In alternativa al trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2, e fatto salvo l'articolo 124, paragrafo 2, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50 % alla parte dell'esposizione che è, entro i limiti stabiliti rispettivamente all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 126, paragrafo 2, lettera d), pienamente garantita da beni immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

Articolo 231

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di aggregati di garanzie miste

1.   Gli enti calcolano il valore della LGD* da utilizzare come LGD ai fini del capo 3 conformemente ai paragrafi 2 e 3 se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

gli enti impiegano il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese;

b)

un'esposizione è coperta sia da garanzie reali finanziarie sia da altre garanzie reali ammissibili.

2.   Gli enti sono tenuti a frazionare il valore dell'esposizione corretto per la volatilità, ottenutoapplicando la rettifica per volatilità di cui all'articolo 223, paragrafo 5, in parti tali da ottenere una parte coperta da garanzia reale finanziaria ammissibile, una parte coperta da crediti commerciali, una parte coperta da immobili non residenziali o residenziali, una parte coperta da altre garanzie reali ammissibili e una parte non garantita, se del caso.

3.   Gli enti calcolano la LGD* di ciascuna parte dell'esposizione ottenuta a norma del paragrafo 2 separatamente, conformemente alle disposizioni pertinenti del presente capo.

Articolo 232

Altri tipi di protezione del credito di tipo reale

1.   Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 212, paragrafo 1, i depositi presso enti terzi possono essere trattati come una garanzia dell'ente terzo.

2.   Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 212, paragrafo 2, gli enti sottopongono la quota dell'esposizione garantita dal valore di riscatto corrente delle polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore al seguente trattamento:

a)

quando l'esposizione è soggetta al metodo standardizzato, è ponderata per il rischio utilizzando i fattori specificati al paragrafo 3;

b)

quando l'esposizione è soggetta al metodo IRB ma non alle stime interne delle LGD dell'ente, riceve una LGD del 40 %.

In caso di disallineamenti di valuta, gli enti riducono il valore di riscatto corrente conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, e il valore di protezione del credito corrisponde al valore di riscatto corrente della polizza di assicurazione vita.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli enti attribuiscono i seguenti fattori di ponderazione del rischio sulla base del fattore di ponderazione del rischio assegnato ad un'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita:

a)

un fattore di ponderazione del rischio del 20 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %;

b)

un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 50 %;

c)

un fattore di ponderazione del rischio del 70 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;

d)

un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.

4.   Gli enti possono trattare gli strumenti riacquistati su richiesta che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 200, lettera c), come garanzia dell'ente emittente. Il valore della protezione del credito ammissibile è il seguente:

a)

quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;

b)

quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento valutato secondo le stesse modalità applicate ai titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 197, paragrafo 4.

Sottosezione 2

Protezione del credito di tipo personale

Articolo 233

Valutazione

1.   Ai fini del calcolo degli effetti della protezione del credito di tipo personale conformemente alla presente sottosezione, il valore della protezione del credito di tipo personale (G) è l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di default o di non pagamento da parte del debitore o in caso di altri eventi creditizi specificati.

2.   Nel caso dei derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti, si applica quanto segue:

a)

qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione, gli enti riducono del 40 % il valore della protezione del credito calcolato in applicazione del paragrafo 1;

b)

qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito non supera il 60 % del valore dell'esposizione.

3.   Quando la protezione del credito di tipo personale sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, gli enti riducono il valore di protezione del credito mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità secondo la formula seguente:

Formula

dove:

G*

=

l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio,

G

=

l'importo nominale della protezione del credito,

Hfx

=

la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante determinata conformemente al paragrafo 4.

In assenza di disallineamento di valuta Hfx è pari a zero.

4.   Gli enti basano le rettifiche per volatilità in caso di disallineamenti di valuta su un periodo di liquidazione di dieci giorni lavorativi, ipotizzando una rivalutazione giornaliera, e possono calcolarle in base al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o al metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 224 e 225. Gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 226.

Articolo 234

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di protezione parziale e divisione in segmenti

Quando un ente trasferisce una parte del rischio di un credito in uno o più segmenti, si applicano le regole di cui al capo 5. Gli enti possono considerare che le soglie di rilevanza al di sotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni che coprono leprime perdite non traslate e danno origine ad un trasferimento del rischio in segmenti.

Articolo 235

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla formula seguente:

Formula

dove:

E

=

il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 111; a tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 111, paragrafo 1;

GA

=

l'importo della protezione contro il rischio di credito quale calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 233, paragrafo 3 (G*), ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5;

r

=

il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2;

g

=

il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.

2.   Quando l'importo garantito (GA) è inferiore all'esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell'esposizione hanno lo stesso rango.

3.   Gli enti possono estendere il trattamento di cui all'articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o alle parti di esposizioni assistite da garanzia dell'amministrazione centrale o della banca centrale nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata nella valuta nazionale del debitore e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.

Articolo 236

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB

1.   Per la quota garantita del valore dell'esposizione (E), basata sul valore corretto della protezione del credito GA, la PD, ai fini del capo 3, sezione 4, può essere la PD del fornitore della protezione o una PD intermedia tra quella del debitore e quella del garante se si ritiene che la piena sostituibilità non sia assicurata. Nel caso delle esposizioni subordinate e della protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti debbono applicare ai fini del capo 3, sezione 4 può essere quella associata a crediti di primo rango.

2.   Per eventuali quote non garantite del valore dell'esposizione (E) la PD è quella del debitore e la LGD è quella dell'esposizione sottostante.

3.   Ai fini del presente articolo, GA è il valore di G* quale calcolato in applicazione dell'articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5. E è il valore dell'esposizione determimato conformemente al capo 3, sezione 5. A questo scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti paragrafi.

Sezione 5

Disallineamenti di durata

Articolo 237

Disallineamento di durata

1.   Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si ha disallineamento di durata quando la durata residua della protezione del credito è più breve di quella dell'esposizione protetta. La protezione del credito con durata residua inferiore ai tre mesi la cui scadenza precede quella dell'esposizione sottostante non è considerata ammissibile.

2.   In caso di disallineamento di durata, la protezione del credito non è considerata ammissibile se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

a)

la sua durata originaria è inferiore a un anno;

b)

l'esposizione è un'esposizione a breve termine soggetta, in base alle indicazioni delle autorità competenti, a soglia minima di un giorno anziché di un anno per il valore della durata (M) di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Articolo 238

Durata della protezione del credito

1.   Fatto salvo il limite massimo di cinque anni, la scadenza effettiva dell'attività sottostante è calcolata come il periodo massimo rimanente prima che il debitore sia chiamato ad adempiere la sua obbligazione. Fermo restando il paragrafo 2, la durata della protezione del credito è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine.

2.   Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione del venditore della protezione, l'ente considera come durata della protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione dell'acquirente della protezione e i termini contrattuali all'origine della protezione incentivano l'ente ad esercitare tale opzione prima della scadenza contrattuale, l'ente considera come durata della protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata; altrimenti l'ente può considerare che tale opzione non influenzi la durata della protezione.

3.   Se è possibile che il derivato su crediti si concluda prima della scadenza del periodo di tolleranza previsto per il verificarsi del default sull'obbligazione sottostante a seguito del mancato pagamento, gli enti deducono il periodo di tolleranza dalla durata della protezione.

Articolo 239

Valutazione della protezione

1.   Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non è considerata protezione del credito di tipo reale ammissibile.

2.   Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:

Formula

dove:

CVA

=

il valore corretto per la volatilità della garanzia reale quale specificato all'articolo 223, paragrafo 2, o, se inferiore, l'importo dell'esposizione;

t

=

il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore;

T

=

il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore;

t*

=

0,25.

Gli enti utilizzano il CVAM corrispondente al CVA ulteriormente corretto per disallineamenti di durata nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) di cui all'articolo 223, paragrafo 5.

3.   Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo personale, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:

Formula

dove:

GA

=

G* corretto per eventuali disallineamenti di durata;

G*

=

l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta;

t

=

il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore;

T

=

il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore;

t*

=

0,25.

Gli enti utilizzano GA come valore della protezione ai fini dell'applicazione degli articoli da 233 a 236.

Sezione 6

Tecniche di attenuazione del rischio di credito per una pluralità di esposizioni

Articolo 240

Derivati su crediti di tipo first-to-default

Quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di esposizioni alla condizione che il primo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, dell'importo delle perdite attese per l'esposizione che, in mancanza della protezione del credito, produrrebbe l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio più basso secondo quanto previsto nel presente capo:

a)

per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio è quello calcolato nel quadro del metodo standardizzato;

b)

per gli enti che utilizzano il metodo IRB, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio è la somma dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato nel quadro del metodo IRB più 12,5 volte l'importo delle perdite attese.

Il trattamento di cui al presente articolo si applica soltanto nel caso in cui il valore dell'esposizione sia inferiore o pari al valore della protezione del credito.

Articolo 241

Derivati su crediti di tipo "Nth-to-default"

Qualora sia l'n-esimo caso di default tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, l'ente che acquista la protezione può riconoscere la protezione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese solo se è stata ottenuta una protezione anche per i default da 1 a n-1 o qualora si siano già verificati n-1 default. In tali casi, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione che, in assenza della protezione del credito, produrrebbe l'n-esimo importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso conformemente al presente capo. Gli enti calcolano l'importo n-esimo più basso come indicato nell'articolo 240, lettere a) e b).

Il trattamento di cui al presente articolo si applica soltanto nel caso in cui il valore dell'esposizione sia inferiore o pari al valore della protezione del credito.

Tutte le esposizioni nel paniere soddisfano i requisiti di cui all'articolo 204, paragrafo 2, e all'articolo 216, paragrafo 1, lettera d).

CAPO 5

Cartolarizzazione

Sezione 1

Definizioni

Articolo 242

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1)

"margine positivo (excess spread)", il flusso di ricavi e ogni altra commissione percepiti in relazione alle esposizioni cartolarizzate al netto di costi e spese;

2)

"opzione clean-up call", un'opzione contrattuale che consente ad un cedente di riacquistare o di estinguere le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni sottostanti siano state rimborsate, una volta che l'importo delle esposizioni in essere scende al di sotto di una determinata soglia;

3)

"linea di liquidità", la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale per l’erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa destinati agli investitori;

4)

"KIRB", l'8 % dell’ammontare delle esposizioni ponderate per il rischio come calcolate ai sensi del capo 3 in relazione alle esposizioni cartolarizzate come se queste ultime non fossero state cartolarizzate, più l’ammontare delle perdite attese associate con tali esposizioni calcolate in applicazione di tale capo;

5)

"metodo basato sui rating", il metodo di calcolo dell’ammontare delle esposizioni ponderate per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 261;

6)

"metodo della formula di vigilanza", il metodo di calcolo dell’ammontare delle esposizioni ponderate per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 262;

7)

"posizione priva di rating", una posizione verso la cartolarizzazione per la quale non esista una idonea valutazione del merito di credito di un'ECAI di cui alla sezione 4;

8)

"posizione provvista di rating", una posizione verso la cartolarizzazione per la quale esista una idonea valutazione del merito di credito di un'ECAI di cui alla sezione 4;

9)

"programma di emissione di commercial paper garantiti da attività (asset-backed commercial paper programme — programma ABCP)", un programma di cartolarizzazione i cui titoli assumono in prevalenza la forma di cambiali finanziarie con una durata originaria pari o inferiore ad un anno;

10)

"cartolarizzazione tradizionale", una cartolarizzazione che comporta il trasferimento economico delle esposizioni da cartolarizzare. Ciò è realizzato tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni cartolarizzate dall'ente cedente a una SSPE ovvero tramite una sub-partecipazione da parte di una SSPE. I titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente;

11)

"cartolarizzazione sintetica", una cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni dell'ente cedente;

12)

"esposizione rotativa", un'esposizione nella quale il saldo in essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai clienti entro un limite contrattualmente concordato;

13)

"cartolarizzazione rotativa", una cartolarizzazione la cui struttura ha natura rotativa grazie all'aggiunta o alla sottrazione delle esposizioni dal portafoglio di esposizioni indipendentemente dal fatto che le esposizioni abbiano o meno natura rotativa;

14)

"clausola di rimborso anticipato", una clausola contrattuale prevista nel’ambito di cartolarizzazioni di esposizioni rotative o di cartolarizzazioni rotative che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione dell'investitore prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi;

15)

"segmento prime perdite (first loss)", il segmento più subordinato in una cartolarizzazione che è il primo segmento che sostiene le perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate e pertanto protegge i segmenti second loss e, se del caso, i segmenti di rango superiore.

Sezione 2

Riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio

Articolo 243

Cartolarizzazione tradizionale

1.   L'ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

si ritiene che un rischio di credito significativo associato alle esposizioni cartolarizzate sia stato trasferito a terzi;

b)

l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

2.   Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito nei seguenti casi:

a)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non eccedono il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;

b)

in assenza di posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se il cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dal capitale primario di classe 1 o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate, l'ente cedente non detiene più del 20 % dei valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dal capitale primario di classe 1 o ad un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.

3.   Ai fini del paragrafo 2, per posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni verso la a cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250 % e che sono più junior della posizione più senior nella cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella cartolarizzazione alla quale è assegnata una delle seguenti classi di merito conformemente alla sezione 4:

a)

nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 3, la classe di merito di credito 1;

b)

nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 4, la classe di merito di credito 1 o 2.

4.   In alternativa ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti autorizzano gli enti cedenti a considerare che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se l'ente cedente è in grado di dimostrare, in ogni caso di cartolarizzazione, che la riduzione dei requisiti in materia di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificato da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi.

Tale autorizzazione è concessa soltanto se l'ente soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

l'ente attua politiche e metodologie adeguatamente sensibili al rischio per valutare il trasferimento del rischio;

b)

l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione del capitale interno dell'ente.

5.   Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, a seconda dei casi, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione;

b)

le esposizioni cartolarizzate sono poste al di fuori del potere di intervento dell'ente cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento e di altre procedure concorsuali. Il soddisfacimento di queste condizioni è suffragato da un parere fornito da consulenti legali qualificati;

c)

i titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente;

d)

l'ente cedente non mantiene un controllo effettivo o indiretto sulle esposizioni trasferite. Si considera che il cedente abbia mantenuto il controllo effettivo sulle esposizioni creditizie trasferite se ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è vincolato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell'ente cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) non costituisce necessariamente una forma di controllo indiretto sulle esposizioni;

e)

la documentazione relativa alla cartolarizzazione soddisfa tutte le condizioni seguenti:

i)

non contiene clausole che, a differenza delle clausole di rimborso anticipato, richiedono all'ente cedente di migliorare le posizioni verso la cartolarizzazione, anche, ma non solo, modificando le esposizioni sottostanti o aumentando il rendimento corrisposto agli investitori a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni cartolarizzate;

ii)

non contiene clausole che accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;

iii)

chiarisce, se del caso, che qualsiasi acquisto o riacquisto di posizioni verso la cartolarizzazione da parte del cedente o del promotore al di là degli obblighi contrattuali è eccezionale e può essere effettuato solo alle normali condizioni di mercato;

f)

per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l'opzione soddisfa altresì le condizioni seguenti:

i)

è esercitabile a discrezione dell'ente cedente;

ii)

è esercitabile solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore al 10 %;

iii)

non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita allo scopo di rafforzare il credito.

6.   Le autorità competenti tengono l'ABE informata in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 2, in cui la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, e in merito all'uso che gli enti fanno del paragrafo 4. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e formula orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE riesamina l'attuazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri e, entro il 31 dicembre 2017, fornisce alla Commissione un parere sulla necessità o meno di una norma tecnica vincolante.

Articolo 244

Cartolarizzazione sintetica

1.   L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate conformemente all'articolo 249 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

si ritiene che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito di tipo reale o di tipo personale;

b)

l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

2.   Si considera che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;

b)

in assenza di posizioni verso la a cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se il cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dal capitale primario di classe 1 o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate, l'ente cedente non detiene più del 20 % dei valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dal capitale primario di classe 1 o ad un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

c)

qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, l'autorità competente può decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.

3.   Ai fini del paragrafo 2, per posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni verso la cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250 % e che sono più junior della posizione più senior nella cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella cartolarizzazione alla quale è assegnata una delle seguenti classi di merito conformemente alla sezione 4:

a)

nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 3, la classe di merito di credito 1;

b)

nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 4, la classe di merito di credito 1 o 2.

4.   In alternativa ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti autorizzano gli enti cedenti a considerare che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se l'ente cedente è in grado di dimostrare, in ogni caso di cartolarizzazione, che la riduzione dei requisiti in materia di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificato da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi.

Tale autorizzazione è concessa soltanto se l'ente soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

l'ente attua politiche e metodologie adeguatamente sensibili al rischio per valutare il trasferimento del rischio;

b)

l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione del capitale interno dell'ente.

5.   Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, a seconda dei casi, il trasferimento soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione;

b)

la protezione del credito con la quale il rischio di credito è trasferito è conforme alle prescrizioni dell'articolo 247, paragrafo 2;

c)

gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:

i)

impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;

ii)

consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

iii)

a differenza delle clausole di rimborso anticipato, richiedono all'ente cedente di migliorare le posizioni verso la cartolarizzazione;

iv)

innalzano il costo della protezione del credito a carico dell'ente o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione in risposta ad un deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;

d)

è ottenuto un parere da consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti;

e)

la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che qualsiasi acquisto o riacquisto di posizioni verso la cartolarizzazione da parte del cedente o del promotore al di là degli obblighi contrattuali può essere effettuato solo alle normali condizioni di mercato;

f)

per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l'opzione soddisfa tutte le condizioni seguenti:

i)

è esercitabile a discrezione dell'ente cedente;

ii)

è esercitabile solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore al 10 %;

iii)

non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita allo scopo di rafforzare il credito.

6.   Le autorità competenti tengono l'ABE informata in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 2, in cui la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, e in merito all'uso che gli enti fanno del paragrafo 4. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e formula orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE riesamina l'attuazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri e, entro il 31 dicembre 2017, fornisce alla Commissione un parere sulla necessità o meno di una norma tecnica vincolante.

Sezione 3

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Sottosezione 1

Principi

Articolo 245

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1.   Quando un ente cedente ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato ad esposizioni cartolarizzate conformemente alla sezione 2, tale ente può:

a)

nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, da quello delle perdite attese, le esposizioni cartolarizzate;

b)

nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, le perdite attese, in relazione alle esposizioni cartolarizzate conformemente agli articoli 249 e 250.

2.   Quando l'ente cedente ha deciso di applicare il paragrafo 1, esso calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio previsti nel presente capo per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione.

Quando l'ente cedente non ha trasferito una parte significativa del rischio di credito o ha deciso di non applicare il paragrafo 1, non occorre che calcoli gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione in questione, ma continua ad includere le esposizioni cartolarizzate nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate.

3.   Qualora un'esposizione riguardi segmenti diversi di una cartolarizzazione, l'esposizione relativa a ciascun segmento è considerata come una posizione verso la cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerati come detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazione legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute.

4.   A meno che una posizione verso la cartolarizzazione sia dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3.

5.   L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato applicando al valore dell'esposizione della posizione, calcolato come indicato all'articolo 246, il fattore di ponderazione del rischio totale rilevante.

6.   La ponderazione del rischio totale corrisponde alla somma della ponderazione del rischio di cui al presente capo e di eventuali ponderazioni del rischio aggiuntive di cui all'articolo 407.

Articolo 246

Valore dell'esposizione

1.   Il valore dell'esposizione si calcola come segue:

a)

quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 3, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche trattate conformemente all'articolo 110;

b)

quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 4, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile misurato senza tenere conto di eventuali rettifiche di valore su crediti trattate conformemente all'articolo 110 apportate;

c)

quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 3, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica, moltiplicato per un fattore di conversione come prescritto nel presente capo. Tale fattore è pari a 100 % salvo che sia specificato altrimenti;

d)

quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 4, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione come prescritto nel presente capo. Tale fattore è pari a 100 % salvo che sia specificato altrimenti;

e)

il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno strumento derivato di cui all'allegato II è determinato conformemente al capo 6.

2.   Quando un ente ha due o più posizioni sovrapposte inerenti ad una cartolarizzazione, esso è tenuto, nella misura dell'entità di tale sovrapposizione, ad includere nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio solo la posizione o la parte della posizione che produce gli importi più elevati. L'ente può anche riconoscere tale sovrapposizione tra requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti in materia di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, a condizione di essere in grado di calcolare e comparare i requisiti in materia di fondi propri per le varie posizioni. Ai fini del presente paragrafo, "sovrapposizione" significa che le posizioni, nella loro integralità o in parte, costituiscono un'esposizione allo stesso rischio cosicché nella misura della sovrapposizione l'esposizione è unica.

3.   Quando l'articolo 268, lettera c), si applica alle posizioni verso ABCP (commercial paper garantiti da attività), l'ente può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato ad una linea di liquidità per il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'ABCP a condizione che il 100 % delle cambiali emesse dal programma sia coperto da questa o altre linee di liquidità e tali linee siano tutte di pari rango rispetto all'ABCP cosicché esse si sovrappongono.

Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno di tale trattamento.

Articolo 247

Riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione

1.   Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale o di tipo personale ottenuta nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al capo 4 e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo e al capo 4.

La protezione del credito di tipo reale ammissibile è limitata alle garanzie reali finanziarie ammissibili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2 come indicato al capo 4, e il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti rilevanti come previsto al capo 4.

2.   La protezione del credito di tipo personale ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili in applicazione del capo 4 ed il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti rilevanti come previsto al capo 4.

3.   In deroga al paragrafo 2, i fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a h), ad eccezione delle controparti centrali qualificate, dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che è stata associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione dell'articolo 136, e sono stati associati alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore al momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta. Gli enti che hanno l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l'ammissibilità a norma della prima frase in base all'equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all'articolo 136.

4.   In deroga al paragrafo 2, le SSPE sono fornitori di protezione ammissibili quando sono esse stesse proprietarie di attività che si considerano garanzie reali finanziarie ammissibili e per cui non esistono diritti o diritti potenziali precedenti o di pari rango dei diritti potenziali dell'ente che riceve la protezione del credito di tipo personale e tutti i requisiti per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie di cui al capo 4 sono rispettati. In tali casi, la GA (l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni del capo 4) è limitata al valore di mercato corretto per la volatilità di tali attività e g (il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato nel quadro del metodo standardizzato) è determinato come il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che si applicherebbe alle attività in questione come garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo standardizzato.

Articolo 248

Supporto implicito

1.   Un ente promotore o un ente cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell'articolo 245, paragrafi 1 e 2, ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti, non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori. Non si può considerare che un'operazione fornisca un supporto se è eseguita alle normali condizioni di mercato e presa in considerazione nella valutazione dei trasferimenti significativi di rischio. Qualsiasi operazione di questo tipo, a prescindere dal fatto che essa fornisca un supporto, è notificata alle autorità competenti e soggetta al processo di esame e approvazione dei crediti dell'ente. L'ente, nel valutare se l'operazione non è strutturata per fornire un supporto, tiene conto adeguatamente di quanto segue:

a)

il prezzo di riacquisto;

b)

la posizione dell'ente in materia di fondi propri e liquidità prima e dopo il riacquisto;

c)

la performance delle esposizioni cartolarizzate;

d)

la performance delle posizioni verso la cartolarizzazione;

e)

l'impatto del supporto sulle perdite attese per il cedente rispetto agli investitori.

2.   L'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti riguardo alla definizione di normali condizioni di mercato e a quando un'operazione non è strutturata in modo da fornire un supporto.

3.   Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, un ente cedente o promotore non si conforma al paragrafo 1, tale ente detiene almeno, a fronte di tutte le esposizioni cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate.

Sottosezione 2

Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio da parte dell'ente cedente nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica

Articolo 249

Trattamento generale

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio, quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 244, l'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica usa, fermo restando l'articolo 250, le metodologie di calcolo rilevanti di cui alla presente sezione e non quelle di cui al capo 2. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in applicazione del capo 3, l'importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero.

Le prescrizioni di cui al primo comma si applicano all'intero portafoglio di esposizioni incluso nella cartolarizzazione. Fatto salvo l'articolo 250, l'ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alle disposizioni della presente sezione, compresi quelli per cui l'ente riconosce l'attenuazione del rischio di credito conformemente all'articolo 247, nel qual caso il fattore di ponderazione del rischio da applicare a tale posizione può essere modificato conformemente al capo 4, fatti salvi i requisiti di cui al presente capo.

Articolo 250

Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 249, eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito che costituisce un segmento e che accompagna il trasferimento del rischio e le esposizioni cartolarizzate sono presi in considerazione come segue:

a)

si considera come durata delle esposizioni cartolarizzate la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di cinque anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente al capo 4;

b)

un ente cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo di detti importi per i segmenti che sono corredati dalla ponderazione per il rischio del 1 250 % a norma della presente sezione. Per tutti gli altri segmenti, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui al capo 4 si applica conformemente alla formula seguente:

Formula

dove:

RW*

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a);

RWAss

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate calcolati pro-quota;

RWSP

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a norma dell'articolo 249, in caso non vi sia disallineamento di durata;

T

=

la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni;

t

=

la durata della protezione del credito, espressa in anni;

t*

=

0,25.

Sottosezione 3

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato

Articolo 251

Fattori di ponderazione del rischio

Fatto salvo l'articolo 252, l'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione o ricartolarizzazione provvista di rating applicando il corrispondente fattore di ponderazione al valore dell'esposizione.

Il fattore di ponderazione del rischio rilevante è il fattore di ponderazione del rischio di cui alla tabella 1 con il quale è associata la valutazione del merito di credito della posizione conformemente alla sezione 4.

Tabella 1

Classe di merito di credito

1

2

3

4 (solo per le valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni del merito di credito a breve termine)

Tutte le altri classi di merito di credito

Posizioni verso la cartolarizzazione

20 %

50 %

100 %

350 %

1 250 %

Posizioni verso la ricartolarizzazione

40 %

100 %

225 %

650 %

1 250 %

Fermi restando gli articoli da 252 a 255, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo ad una posizione verso la cartolarizzazione priva di rating è calcolato applicando un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

Articolo 252

Enti cedenti e promotori

Per un ente cedente o promotore, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati per le posizioni verso qualsiasi singola cartolarizzazione possono essere limitati agli importi che verrebbero attualmente calcolati per le esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate, ferma restando la presunta applicazione di un fattore di ponderazione del 150 % a tutte le posizioni seguenti:

a)

tutte le posizioni attualmente in stato di default;

b)

tutte le posizioni associate ad un rischio particolarmente elevato conformemente all'articolo 128 tra le esposizioni cartolarizzate.

Articolo 253

Trattamento di posizioni prive di rating

1.   Ai fini del calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione priva di rating l'ente può applicare il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che sarebbe applicato alle esposizioni cartolarizzate in forza del capo 2 qualora l'ente le detenesse, moltiplicato per il coefficiente di concentrazione di cui al paragrafo 2. A tal fine l'ente è costantemente al corrente della composizione del portafoglio di esposizioni cartolarizzate.

2.   Il coefficiente di concentrazione è pari alla somma degli importi nominali di tutti i segmenti divisa per la somma degli importi nominali dei segmenti aventi rango pari o subordinato al segmento cui si riferisce la posizione, incluso il segmento stesso. Il fattore di ponderazione del rischio che ne deriva non può essere superiore al 1 250 % né inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile ad un segmento provvisto di rating e avente rango più elevato. Quando l'ente non è in grado di determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni cartolarizzate in applicazione del capo 2, esso applica alla posizione un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

Articolo 254

Trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti second loss o in situazione di rischio migliore nei programmi ABCP

Fatta salva la disponibilità di un trattamento più favorevole per le linee di liquidità prive di rating a norma dell'articolo 255, un ente può applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano le condizioni seguenti un fattore di ponderazione del rischio pari al più elevato tra il 100 % e il fattore massimo che verrebbe applicato ad una qualunque delle esposizioni cartolarizzate in applicazione del capo 2 da un ente che detiene le esposizioni:

a)

la posizione verso la cartolarizzazione rientra in un segmento second loss o in situazione di rischio migliore e il segmento prime perdite (first loss) fornisce un significativo supporto di credito a quello second loss;

b)

la qualità della posizione verso la cartolarizzazione è almeno equivalente alla classe di merito di credito 3 nel quadro del metodo standardizzato;

c)

la posizione verso la cartolarizzazione è detenuta da un ente che non detiene una posizione nel segmento prime perdite (first loss).

Articolo 255

Trattamento delle linee di liquidità prive di rating

1.   Gli enti possono applicare un fattore di conversione del 50 % all'importo nominale di una linea di liquidità priva di rating al fine di determinare il valore dell'esposizione, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la documentazione relativa alla linea di liquidità individua e delimita con chiarezza le circostanze in presenza delle quali la linea può essere utilizzata;

b)

la linea non può essere utilizzata per fornire supporto di credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell'utilizzo, in particolare per fornire liquidità per esposizioni in stato di default al momento dell'utilizzo o acquistare attività ad un valore superiore al valore equo;

c)

la linea non è utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o regolari per la cartolarizzazione;

d)

i rimborsi degli utilizzi della linea non sono subordinati a crediti di investitori diversi da quelli risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo, né sono soggetti a differimento o rinuncia;

e)

la linea non può più essere utilizzata dopo che le forme applicabili di supporto di credito di cui essa potrebbe beneficiare sono state esaurite;

f)

la linea include una disposizione che determina la deduzione automatica dall'ammontare che può essere utilizzato dell'importo delle esposizioni in stato di default ai sensi del capo 3 o, qualora il portafoglio di esposizioni cartolarizzate consista di titoli provvisti di rating, che pone fine all'utilizzo della linea se la qualità media dell'aggregato scende al di sotto di investment grade.

Il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello massimo che verrebbe applicato ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate in applicazione del capo 2 da un ente che detiene le esposizioni.

2.   Per determinare il valore dell'esposizione degli anticipi per cassa, un fattore di conversione dello 0 % può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto ad altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni cartolarizzate.

Articolo 256

Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato

1.   In caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative che prevedano una clausola di rimborso anticipato, l'ente cedente calcola, conformemente al presente articolo, un ulteriore importo dell'esposizione ponderato per il rischio in relazione al rischio di un aumento, a seguito dell'attivazione della clausola di rimborso anticipato, dei livelli di rischio di credito ai quali è esposto.

2.   L'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio a fronte della somma dei valori delle esposizioni delle ragioni di credito del cedente e dell'investitore.

Per le operazioni di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate comprendono esposizioni rotative e non, un ente cedente applica il trattamento esposto ai paragrafi da 3 a 6 alla parte dell'aggregato che contiene le esposizioni rotative.

Il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è il valore dell'esposizione della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all'importo dell'aggregato totale ceduto nell'operazione determina la proporzione dei flussi di cassa generati dalla riscossione di capitale e interessi e altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni verso la cartolarizzazione. Le ragioni di credito del cedente non sono subordinate alle ragioni di credito degli investitori. Il valore dell'esposizione delle ragioni di credito degli investitori è il valore dell'esposizione della parte nozionale residua dell'aggregato di importi utilizzati.

L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è calcolato come quello per un'esposizione su base proporzionale verso le esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate.

3.   I cedenti dei seguenti tipi di cartolarizzazioni sono esenti dal calcolo di un importo dell'esposizione ponderato per il rischio aggiuntivo di cui al paragrafo 1:

a)

le cartolarizzazioni di esposizioni rotative nell'ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti ai futuri utilizzi da parte dei debitori, cosicché il rischio relativo alle linee sottostanti non è riassunto dall'ente cedente nemmeno dopo che si sia verificato un evento attivatore il rimborso anticipato;

b)

le cartolarizzazioni nell'ambito delle quali una procedura di rimborso anticipato è attivata unicamente da eventi non collegati alla performance delle attività cartolarizzate o all'ente cedente, ad esempio da modifiche rilevanti nella normativa fiscale primaria o secondaria.

4.   Per un ente cedente soggetto al calcolo di un importo dell'esposizione ponderato per il rischio aggiuntivo conformemente al paragrafo 1, il totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati in forza del paragrafo 1 non può essere superiore al maggiore tra

a)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori,

b)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che verrebbero calcolati a fronte delle esposizioni cartolarizzate da un ente che detiene le esposizioni come se non fossero state cartolarizzate in un importo pari alle ragioni di credito degli investitori.

La deduzione di eventuali profitti netti derivanti dalla capitalizzazione di redditi futuri di cui all'articolo 32, paragrafo 1, è trattata indipendentemente dall'importo massimo indicato al precedente comma.

5.   L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio da calcolare conformemente al paragrafo 1 è determinato moltiplicando il valore dell'esposizione delle ragioni di credito degli investitori per il prodotto tra il fattore di conversione appropriato di cui ai paragrafi da 6 a 9 e il fattore di ponderazione medio ponderato che si applicherebbe alle esposizioni cartolarizzate se queste non fossero state cartolarizzate.

Una clausola di rimborso anticipato è considerata come controllata quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l'ente cedente dispone di un piano appropriato che gli assicuri di disporre di fondi propri e di liquidità sufficienti per affrontare eventuali situazioni di rimborso anticipato;

b)

per tutta la durata dell'operazione, i pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono ripartiti pro rata fra le ragioni di credito del cedente e degli investitori sulla base del saldo dei crediti commerciali risultante in uno o più punti di riferimento durante ogni mese;

c)

il periodo di rimborso è considerato sufficiente se il 90 % del debito totale (in termini di ragioni di credito del cedente e degli investitori) in essere all'inizio del periodo di rimborso anticipato può essere rimborsato o riconosciuto come in stato di default;

d)

la frequenza dei rimborsi non è più rapida di quella che sarebbe consentita da un piano di ammortamento lineare nel periodo di cui alla lettera c).

6.   Nel caso di cartolarizzazioni soggette ad una clausola di rimborso anticipato delle esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, quando il rimborso anticipato è innescato dalla discesa del margine positivo ad un determinato livello, gli enti confrontano il margine positivo medio a tre mesi con i livelli ai quali detto margine deve essere bloccato.

Qualora la cartolarizzazione non richieda il blocco del margine positivo, il suo punto di arresto è ritenuto situarsi 4,5 punti percentuali al di sopra del livello che innesca il rimborso anticipato.

Il fattore di conversione da applicare è determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi conformemente alla tabella 2.

Tabella 2

 

Cartolarizzazioni provviste di una clausola di rimborso anticipato controllato

Cartolarizzazioni provviste di una clausola di rimborso anticipato non controllato

Margine positivo medio a tre mesi

Fattore di conversione

Fattore di conversione

superiore al livello A

0 %

0 %

livello A

1 %

5 %

livello B

2 %

15 %

livello C

10 %

50 %

livello D

20 %

100 %

livello E

40 %

100 %

dove:

a)

il livello A corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 133,33 % del punto di arresto ma non inferiori al 100 % di tale punto;

b)

il livello B corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 100 % del punto di arresto ma non inferiori al 75 % di tale punto;

c)

il livello C corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 75 % del punto di arresto ma non inferiori al 50 % di tale punto;

d)

il livello D corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 50 % del punto di arresto ma non inferiori al 25 % di tale punto;

e)

il livello E corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 25 % del punto di arresto.

7.   Nel caso di cartolarizzazioni dotate di una clausola di rimborso anticipato di esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, qualora il rimborso anticipato sia innescato da un valore quantitativo in relazione ad un elemento diverso dal margine positivo medio a tre mesi, subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono applicare un trattamento che si avvicini molto a quello prescritto al paragrafo 6 per determinare il fattore di conversione indicato. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

tale trattamento è più appropriato perché l'ente può fissare, in relazione al valore quantitativo che innesca il rimborso anticipato, una misura quantitativa equivalente al punto di arresto;

b)

tale trattamento consente di misurare il rischio che il rischio di credito al quale l'ente è esposto aumenti a seguito dell'innesco della clausola di rimborso anticipato in modo altrettanto prudente dei calcoli di cui al paragrafo 6.

8.   Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di clausola di rimborso anticipato controllato delle esposizioni rotative sono soggette ad un fattore di conversione del 90 %.

9.   Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di clausola di rimborso anticipato non controllato delle esposizioni rotative sono soggette ad un fattore di conversione del 100 %.

Articolo 257

Attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo standardizzato

Quando un ente ottiene una protezione del credito su una posizione verso la cartolarizzazione, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio può essere modificato conformemente al capo 4.

Articolo 258

Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dal capitale primario di classe 1 il valore dell'esposizione della posizione, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine, il calcolo del valore dell'esposizione può riflettere la protezione del credito di tipo reale ammissibile secondo modalità conformi all'articolo 257.

Quando un ente cedente si avvale di questa alternativa, può sottrarre dall'importo specificato all'articolo 252 l'importo dedotto conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), moltiplicato per 12,5 come l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio che sarebbe attualmente calcolato per le esposizioni cartolarizzate se non fossero state cartolarizzate.

Sottosezione 4

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo IRB

Articolo 259

Priorità nell'applicazione delle metodologie

1.   Gli enti applicano i metodi in base al seguente ordine prioritario:

a)

per le posizioni provviste di rating o per le quali possa essere utilizzato un rating desunto, per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è utilizzato il metodo basato sui rating di cui all'articolo 261;

b)

per le posizioni prive di rating l'ente può utilizzare il metodo della formula di vigilanza di cui all'articolo 262 quando può produrre stime della PD e, se del caso, del valore dell'esposizione e della LGD, come dati immessi nel metodo della formula di vigilanza conformemente ai requisiti per la stima di tali parametri nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente alla sezione 3. Un ente diverso dall'ente cedente può utilizzare il metodo della formula di vigilanza solo con l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, che è concessa solo se l'ente soddisfa la condizione di cui alla prima frase della presente lettera;

c)

in alternativa alla lettera b) e solo per posizioni prive di rating in programmi ABCP, l'ente può utilizzare il metodo della valutazione interna di cui al paragrafo 4 subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti;

d)

in tutti gli altri casi, un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % è attribuito alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating.

e)

in deroga alla lettera d), e fatta salva l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, un ente può calcolare il fattore di ponderazione del rischio per una posizione priva di rating in un programma di ABCP conformemente all'articolo 253 o 254 se la posizione priva di rating non è su cambiale finanziaria e rientra nell'ambito di applicazione di un metodo della valutazione interna per il quale si chiede un'autorizzazione. I valori delle esposizioni aggregate trattate da tale eccezione sono non significativi e in ogni caso inferiori al 10 % dei valori delle esposizioni aggregate trattate dall'ente nel quadro del metodo della valutazione interna. L'ente non si avvale più di tale possibilità in caso di rifiuto dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo della valutazione interna pertinente.

2.   Ai fini dell'utilizzo di rating desunti, un ente attribuisce ad una posizione priva di rating una valutazione del merito di credito desunta equivalente alla valutazione del merito del credito di una posizione di riferimento provvista di rating che è la posizione con massimo rango subordinata sotto tutti i profili alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating in questione, e soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

le posizioni di riferimento sono subordinate sotto ogni aspetto alla posizione della cartolarizzazione priva di rating;

b)

la durata delle posizioni di riferimento è pari o superiore a quella della posizione priva di rating in questione;

c)

tutti i rating desunti sono aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito delle posizioni di riferimento.

3.   Le autorità competenti concedono agli enti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo della valutazione interna di cui al paragrafo 4, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le posizioni su cambiali finanziarie emesse dal programma ABCP sono provviste di rating;

b)

la valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI per la valutazione dei titoli connessi a esposizioni della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;

c)

tra le ECAI la cui metodologia è utilizzata come prescritto alla lettera b) sono incluse quelle che hanno fornito la valutazione esterna delle cambiali finanziarie emesse dal programma ABCP. Gli elementi quantitativi, ad esempio i fattori di stress, utilizzati per assegnare alla posizione una determinata qualità creditizia sono ispirati a principi di prudenza almeno equivalenti a quelli utilizzati nella metodologia di valutazione rilevante delle ECAI in questione;

d)

in fase di elaborazione della propria metodologia di valutazione interna l'ente prende in considerazione pertinenti metodologie pubblicate delle ECAI che valutano la cambiale finanziaria del programma ABCP. Questo esercizio è documentato dall'ente e ripetuto regolarmente, come evidenziato alla lettera g);

e)

la metodologia interna di valutazione dell'ente include diversi livelli di rating. Vi deve essere una corrispondenza tra tali livelli di rating e le valutazioni del merito di credito delle ECAI. La corrispondenza è documentata esplicitamente;

f)

la metodologia interna di valutazione è impiegata nei processi interni di gestione del rischio dell'ente, compresi i sistemi decisionali, di informazione della dirigenza e di allocazione del capitale interno;

g)

i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte alla revisione interna del merito di credito o alla gestione del rischio dell'ente effettuano con frequenza regolare apposite verifiche del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell'ente verso un programma ABCP. Qualora siano le funzioni di revisione interna, di revisione del merito di credito o di gestione del rischio ad effettuare tali verifiche, esse sono indipendenti dalla linea di attività attinente al programma ABCP, nonché dalle connesse funzioni di relazione con la clientela;

h)

l'ente segue l'andamento dei suoi rating interni nel corso del tempo al fine di valutare l'affidabilità della sua metodologia di valutazione interna e, se del caso, corregge tale metodologia, qualora la performance delle esposizioni diverga sistematicamente dai rating interni assegnati a tali esposizioni;

i)

il programma ABCP prevede requisiti per la sottoscrizione in apposite linee guida in materia di credito e di investimento. In vista dell'acquisto di un'attività, l'amministratore del programma ABCP considera il tipo di attività da acquistare, la tipologia e l'importo monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di supporti di credito, la distribuzione delle perdite e la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e l'entità cedente. è effettuata un'analisi creditizia del profilo di rischio del cedente le attività, considerando anche la performance finanziaria passata e attesa, la posizione di mercato attuale, la competitività futura attesa, il grado di leva finanziaria, i flussi di cassa, la copertura degli interessi e il rating del debito. è inoltre condotta una verifica dei requisiti per la sottoscrizione del cedente, delle sue capacità di gestione e delle procedure di recupero crediti;

j)

i requisiti per la sottoscrizione del programma ABCP fissano le regole minime in materia di ammissibilità delle attività, in particolare:

i)

escludono l'acquisto di attività scadute da molto tempo o in stato di default,

ii)

limitano l'eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche, e

iii)

limitano la natura delle attività da acquistare;

k)

il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e del merito di credito del gestore. Il programma ABCP attenua il rischio relativo alla performance del cedente e del gestore attraverso l'impiego di vari meccanismi quali le clausole basate sulla qualità creditizia attuale che impediscono la commistione dei fondi;

l)

la perdita complessiva stimata su un aggregato di attività che il programma di ABCP ipotizza di acquistare tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come i rischi di credito e di diluizione. Se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti, è accantonata una riserva distinta per il rischio di diluizione, sempreché questo sia rilevante per quel particolare portafoglio di esposizioni. Inoltre, nel determinare il livello richiesto di supporto di credito, il programma utilizza diverse serie storiche pluriennali relative alle perdite, ai tassi di insolvenza, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti commerciali;

m)

il programma ABCP si basa su determinate caratteristiche strutturali nelle decisioni di acquisto di esposizioni, ad esempio clausole contrattuali che consentono in maniera esplicita la liquidazione automatica di un determinato portafoglio, al fine di attenuare il potenziale deterioramento della qualità del portafoglio sottostante.

4.   Nel quadro del metodo della valutazione interna, l'ente assegna la posizione priva di rating ad uno dei livelli di rating di cui al paragrafo 3, lettera e). Alla posizione è attribuito un rating derivato identico alle valutazioni corrispondenti a tale livello di rating come indicato al paragrafo 3, lettera e). Quando, all'avvio della cartolarizzazione, questo rating derivato è almeno corrispondente al livello di investiment grade, è considerato pari ad una valutazione del merito di credito ammissibile di un' ECAI ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

5.   Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il metodo della valutazione interna non possono tornare ad utilizzare altri metodi, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, di avere fondati motivi per farlo;

b)

l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.

Articolo 260

Importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio

Gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che possono calcolare il KIRB possono limitare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione a quanto prodotto dal requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, che è pari alla somma dell'8 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero stati calcolati se le attività cartolarizzate non fossero state cartolarizzate e fossero a bilancio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni.

Articolo 261

Metodo basato sui rating

1.   Nel quadro del metodo basato sui rating, l'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione o ricartolarizzazione provvista di rating applicando il corrispondente fattore di ponderazione del rischio al valore dell'esposizione e moltiplicando il risultato per 1,06.

Il fattore di ponderazione del rischio rilevante è il fattore di ponderazione del rischio di cui alla tabella 4 con il quale è associata la valutazione del merito di credito della posizione conformemente alla sezione 4.

Tabella 4

Classe di merito di credito

Posizioni verso la cartolarizzazione

Posizioni verso la ricartolarizzazione

Valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni a breve termine

Valutazioni del merito di credito a breve termine

A

B

C

D

E

1

1

7 %

12 %

20 %

20 %

30 %

2

 

8 %

15 %

25 %

25 %

40 %

3

 

10 %

18 %

35 %

35 %

50 %

4

2

12 %

20 %

40 %

65 %

5

 

20 %

35 %

60 %

100 %

6

 

35 %

50 %

100 %

150 %

7

3

60 %

75 %

150 %

225 %

8

 

100 %

200 %

350 %

9

 

250 %

300 %

500 %

10

 

425 %

500 %

650 %

11

 

650 %

750 %

850 %

Tutte le altre e prive di merito di credito

1 250 %

I fattori di ponderazione del rischio della colonna C della tabella 4 si applicano quando la posizione verso la cartolarizzazione non è una posizione verso la ricartolarizzazione e quando il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate è inferiore a sei.

Alle restanti posizioni verso la cartolarizzazione che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione si applicano i fattori di ponderazione del rischio della colonna B, a meno che la posizione non riguardi il segmento con rango più elevato della cartolarizzazione, nel qual caso si applicano i fattori di ponderazione della colonna A.

Alle posizioni verso la ricartolarizzazione si applicano i fattori di ponderazione della colonna E, a meno che la posizione verso la ricartolarizzazione non riguardi il segmento con rango più elevato della ricartolarizzazione e nessuna delle esposizioni sottostanti sia inerente a ricartolarizzazione, nel qual caso si applica la colonna D.

Per determinare se un segmento abbia il rango più elevato, non è obbligatorio prendere in considerazione gli importi dovuti a titolo di contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo.

Nel calcolare il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate, le esposizioni multiple verso lo stesso debitore sono trattate come un'unica esposizione. Il numero effettivo delle esposizioni è calcolato come segue:

Formula

dove EADi rappresenta la somma dei valori di tutte le esposizioni verso l'iesimo debitore. Se la quota di portafoglio associata alla massima esposizione (C1) è disponibile, l'ente può calcolare N come 1/C1.

2.   Le forme di attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione possono essere riconosciute conformemente all'articolo 264, paragrafi 1 e 4, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 247.

Article 262

Supervisory Formula Method

1.   Nel quadro del metodo della formula di vigilanza, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato come segue, fatta salva una soglia minima del 20 % per le posizioni verso la ricartolarizzazione e del 7 % per tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione:

Formula

dove:

S[x] =

x,

quando x ≤ K IRBR

Formula

,

quando x > K IRBR

където:

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

τ= 1 000;

ω= 20;

Beta[x; a, b]= la distribuzione cumulativa beta con parametri a e b valutati a x;

T= lo spessore del segmento nel quale è detenuta la posizione è definito come il rapporto tra a) l'ammontare nominale del segmento e b) la somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate. Per gli strumenti derivati enumerati nell'allegato II, anziché il valore nominale è utilizzata la somma del valore corrente di sostituzione e dell'esposizione potenziale futura calcolata conformemente al capo 6;

KIRBR = il rapporto tra a) KIRB e b) la somma dei valori delle esposizioni che sono state cartolarizzate, espresso in forma decimale;

L= il livello del supporto di credito, definito come il rapporto tra l'ammontare nominale di tutti i segmenti subordinati e quello nel quale è detenuta la posizione e la somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate. I redditi futuri capitalizzati non sono inclusi nel calcolo di L. Gli importi dovuti dalle controparti nei contratti derivati enumerati all'allegato II che rappresentano segmenti con rango inferiore rispetto al segmento in questione possono essere misurati al loro valore corrente di sostituzione, senza le esposizioni potenziali future, nel calcolo dei livelli di supporto di credito;

N= il numero effettivo di esposizioni calcolato conformemente all'articolo 261. Per le ricartolarizzazioni, l'ente considera il numero di esposizioni verso la cartolarizzazione dell'aggregato e non il numero delle esposizioni sottostanti negli aggregati originari dai quali discendono tali esposizioni;

ELGD= la LGD media ponderata per l'esposizione, calcolata come segue:

dove:

LGDi = la LGD media associata a tutte le esposizioni verso l'iesimo debitore, dove la LGD è calcolata conformemente al capo 3. In caso di ricartolarizzazione, alle posizioni ricartolarizzate si applica una LGD del 100 %. Qualora i rischi di default e di diluizione per i crediti commerciali acquistati siano trattati in modo aggregato nell'ambito di una cartolarizzazione, la LGDi immessa è calcolata come media ponderata della LGD per il rischio di credito e della LGD del 75 % per il rischio di diluizione. I predetti fattori di ponderazione coincidono con i requisiti in materia di fondi propri prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione.

2.   Se il valore nominale della massima esposizione cartolarizzata, C1, non supera il 3 % della somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate, ai fini del metodo della formula di vigilanza l'ente può porre LGD=50 % nel caso di cartolarizzazioni che non sono ricartolarizzazioni e N uguale ad uno dei seguenti importi:

Formula

Formula

dove:

Cm

=

il rapporto tra la somma dei valori nominali delle "m" esposizioni di importo massimo e la somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate. Il livello di ‧m‧ può essere fissato dall'ente.

Per le cartolarizzazioni in cui sostanzialmente tutte le esposizioni cartolarizzate sono esposizioni al dettaglio, subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti gli enti possono applicare il metodo della formula di vigilanza utilizzando le semplificazioni h=0 e v=0, purché il numero effettivo delle esposizioni non sia basso e le esposizioni non siano altamente concentrate.

3.   Le autorità competenti tengono l'ABE informata circa l'uso che gli enti fanno del paragrafo 2. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e formula orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.   Le forme di attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione possono essere riconosciute conformemente all'articolo 264, paragrafi da 2 a 4, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 247.

Articolo 263

Linee di liquidità

1.   Al fine di determinare il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione priva di rating in forma di anticipi per cassa, un fattore di conversione dello 0 % può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

2.   Qualora per un ente non risulti possibile il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate, esso può, in via eccezionale e fatta salva l'autorizzazione delle autorità competenti, applicare temporaneamente il metodo di cui al paragrafo 3 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso laa cartolarizzazione prive di rating consistenti in linee di liquidità che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 255, paragrafo 1. Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso da essi fatto della prima frase, insieme alle sue ragioni e alla prevista durata.

In generale, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è considerato impossibile se non sono a disposizione dell'ente un rating desunto, il metodo della valutazione interna e il metodo della formula di vigilanza.

3.   Il massimo fattore di ponderazione del rischio applicabile in forza del capo 2 ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate può essere applicato alla posizione verso la cartolarizzazione rappresentata da una linea di liquidità che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 255, paragrafo 1. Per determinare il valore dell'esposizione della posizione si applica un fattore di conversione del 100 %.

Articolo 264

Attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo IRB

1.   Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo basato sui rating, il valore dell'esposizione o il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione per la quale è stata ottenuta una protezione del credito possono essere modificati conformemente alle disposizioni del capo 4 quali si applicano per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2.

2.   In caso di protezione completa del credito, quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo della formula di vigilanza, si applicano i seguenti requisiti:

a)

l'ente determina il "fattore di ponderazione del rischio effettivo" della posizione. A tal fine divide l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione per il valore dell'esposizione della posizione e moltiplica il risultato per 100;

b)

nel caso della protezione del credito di tipo reale, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando l'importo dell'esposizione corretto per la protezione del credito di tipo reale della posizione (E*) quale calcolata in applicazione del capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2, considerando E l'importo della posizione verso la cartolarizzazione, per il fattore di ponderazione del rischio effettivo;

c)

nel caso della protezione del credito di tipo personale, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata (GA) conformemente alle disposizioni del capo 4 per il fattore di ponderazione del rischio del fornitore della protezione; e addizionando questo risultato all'importo prodotto dalla moltiplicazione dell'importo della posizione verso la cartolarizzazione meno GA per il fattore effettivo di ponderazione del rischio.

3.   In caso di protezione parziale, quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo della formula di vigilanza, si applicano i seguenti requisiti:

a)

se lo strumento di attenuazione del rischio di credito copre le prime perdite o le perdite su base proporzionale della posizione verso la cartolarizzazione, l'ente può applicare il paragrafo 2;

b)

negli altri casi l'ente tratta la posizione verso la cartolarizzazione come due o più posizioni e considera la porzione dell'esposizione priva di copertura come la posizione con la qualità creditizia più bassa. Ai fini del calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di tale posizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262 con la correzione di T in funzione di e* nel caso della protezione di tipo reale, o in funzione di T-g nel caso della protezione di tipo personale, o in funzione di T-g nel caso della protezione di tipo personale, dove e* rappresenta il rapporto tra E* e l'importo nozionale totale dell'aggregato sottostante; E* è l'importo dell'esposizione corretto della posizione verso la cartolarizzazione calcolato conformemente alle disposizioni del capo 4 quali applicabili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2, considerando E come l'importo della posizione verso la cartolarizzazione; e g è il rapporto tra l'importo nominale della protezione del credito (corretto per eventuali disallineamenti di valuta o di durata conformemente alle disposizioni del capo 4) e la somma degli importi delle esposizioni cartolarizzate. Nel caso della protezione del credito di tipo personale il fattore di ponderazione del rischio del fornitore della protezione si applica alla porzione della posizione che non rientra nel valore corretto di T.

4.   Laddove, in caso di protezione del credito di tipo personale, le autorità competenti hanno concesso all'ente l'autorizzazione a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione conformemente al capo 3, il fattore di ponderazione del rischio g delle esposizioni verso il fornitore della protezione conformemente all'articolo 235 è determinato come indicato al capo 3.

Articolo 265

Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato

1.   In aggiunta agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione, l'ente cedente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alla metodologia di cui all'articolo 256 quando cede esposizioni rotative in una cartolarizzazione che contiene una clausola di rimborso anticipato.

2.   In deroga all'articolo 256, il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è pari alla somma dei seguenti elementi:

a)

il valore dell'esposizione della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all'importo dell'aggregato totale ceduto nell'operazione determina la proporzione dei flussi di cassa generati dalla riscossione di capitale e interessi e altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni verso la cartolarizzazione;

b)

il valore dell'esposizione della parte dell'aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all'importo totale di tali importi non utilizzati equivale alla proporzione tra il valore dell'esposizione descritto alla lettera a) e il valore dell'esposizione dell'aggregato di importi utilizzati ceduti nella cartolarizzazione.

Le ragioni di credito del cedente non sono subordinate alle ragioni di credito degli investitori.

Il valore dell'esposizione delle ragioni di credito degli investitori è il valore dell'esposizione della parte nozionale dell'aggregato di importi utilizzati che non rientrano nella lettera a) più il valore dell'esposizione della parte dell'aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito, i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione che non rientrano nella lettera b).

3.   L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è calcolato come quello per un'esposizione su base proporzionale verso le esposizioni degli importi utilizzati cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate e un'esposizione su base proporzionale verso gli importi non utilizzati delle linee di credito, i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione.

Articolo 266

Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1.   L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % può essere ridotto di 12,5 volte l'importo di eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche trattate conformemente all'articolo 110 effettuate dall'ente rispetto alle esposizioni cartolarizzate. Nella misura in cui le rettifiche per rischio di credito specifico sono prese in considerazione a tal fine, esse non sono prese in considerazione nel calcolo di cui all'articolo 159.

2.   L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione può essere ridotto di 12,5 volte l'importo di eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche trattate conformemente all'articolo 110 effettuate dall'ente rispetto a tale posizione.

3.   Come previsto all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, subordinatamente a quanto segue:

a)

il valore dell'esposizione della posizione può essere derivato dall'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tenuto conto di eventuali riduzioni effettuate conformemente ai paragrafi 1 e 2;

b)

il calcolo del valore dell'esposizione può riflettere la protezione del credito di tipo reale ammissibile secondo modalità conformi alla metodologia prescritta agli articoli 247 e 264;

c)

quando il metodo della formula di vigilanza è utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e L < KIRBR e [L+T] > KIRBR, la posizione può essere trattata come due posizioni con L pari al KIRBR della posizione con il maggior rango nel rimborso.

4.   Quando un ente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 3, può sottrarre 12,5 volte l'importo dedotto conformemente a tale paragrafo dall'importo specificato all'articolo 260 al quale può essere limitato l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio a fronte delle sue posizioni in una cartolarizzazione.

Sezione 4

Valutazioni esterne del merito di Credito

Articolo 267

Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI

Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa o è stata avallata da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 268

Requisiti per l'utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti si avvalgono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

non vi è disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l'ente ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione verso la cartolarizzazione in questione;

b)

sono pubblicati dall'ECAI l'analisi in materia di perdite e flussi di cassa nonché la sensibilità dei rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance delle attività aggregate, come pure le valutazioni del merito di credito, le procedure, le ipotesi e gli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Le informazioni che sono messe a disposizione esclusivamente di un numero limitato di entità non sono considerate pubblicate. Le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di migrazione dell'ECAI;

c)

la valutazione del merito di credito non è basata in tutto o in parte su un sostegno non finanziato fornito dallo stesso ente. In tal caso, l'ente prende in considerazione la posizione in questione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tale posizione conformemente alla sezione 3 come se fosse priva di rating.

L'ECAI è impegnata a pubblicare spiegazioni su come la performance delle attività aggregate incida su tale valutazione del merito di credito.

Articolo 269

Uso delle valutazioni del merito di credito

1.   L'ente può decidere di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una o di più ECAI, ("ECAI prescelta"), ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del presente capo.

2.   L'ente utilizza le valutazioni del merito di credito in modo coerente e non selettivo rispetto alle sue posizioni verso la cartolarizzazione, in conformità con i seguenti principi:

a)

l'ente non può usare le valutazioni di una ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un'altra ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell'ambito della stessa cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI;

b)

nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano due valutazioni diverse per una posizione, l'ente usa la valutazione meno favorevole;

c)

nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano più di due valutazioni per una posizione, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due;

d)

l'ente non richiede attivamente la revoca di rating meno favorevoli;

3.   Qualora forme di protezione del credito ammissibili in applicazione del capo 4 siano fornite direttamente alla SSPE e si riflettano nella valutazione attribuita alla posizione verso la cartolarizzazione da un'ECAI prescelta, può essere utilizzato il fattore di ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione non è ammissibile in applicazione del capo 4, la valutazione non è riconosciuta. Nel caso in cui la protezione del credito non sia fornita alla SSPE bensì direttamente ad una posizione verso la cartolarizzazione, la valutazione non è riconosciuta.

Articolo 270

Associazione tra le valutazioni del merito di credito e le classi di merito di credito

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare, per tutte le ECAI, a quali classi di merito di credito di cui al presente capo sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito di un'ECAI. Tali determinazioni sono obiettive e coerenti e sono effettuate in base ai seguenti principi:

a)

l'ABE distingue tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione;

b)

l'ABE considera i fattori quantitativi, quali i tassi di default e/o di perdita e i dati storici sulla performance delle valutazioni del merito di credito di ciascuna ECAI nelle diverse classi di attività;

c)

l'ABE considera fattori qualitativi, quali la gamma di operazioni valutate dall'ECAI, la sua metodologia e il significato delle sue valutazioni del merito di credito, in particolare se basate sulle perdite attese o sulle perdite del primo euro e il pagamento puntuale o finale degli interessi;

d)

l'ABE si adopera per assicurare che le posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito delle ECAI siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti. L'ABE può decidere, se del caso, di modificare la classe di merito di credito alla quale è associata una determinata valutazione.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o luglio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 6

Rischio di controparte

Sezione 1

Definizioni

Articolo 271

Determinazione del valore dell'esposizione

1.   L'ente determina il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'allegato II conformemente al presente capo.

2.   L'ente può determinare il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini conformemente al presente capo anziché avvalersi del capo 4.

Articolo 272

Definizioni

Ai fini del presente capo e della presente parte, titolo VI, si applicano le seguenti definizioni:

 

Termini generali

1)

"rischio di conptroparte" o "CCR", il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi di cassa dell'operazione;

 

Tipi di operazioni

2)

"operazioni con regolamento a lungo termine", operazioni nelle quali una controparte si impegna a consegnare un titolo, una merce o un importo in valuta estera contro il ricevimento di contante, altri strumenti finanziari o merci, o viceversa, ad una data di regolamento o di consegna contrattualmente definita, che è successiva rispetto a quella prevista dalla prassi di mercato per questo specifico tipo di operazione ovvero rispetto a cinque giorni lavorativi successivi alla data di stipula dell'operazione da parte dell'ente, se precedente;

3)

"finanziamenti con margini", operazioni nelle quali un ente concede un credito in connessione con l'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli. I finanziamenti con margini non comprendono altri finanziamenti che sono garantiti da titoli;

 

Insieme di attività soggette a compensazione, insieme di attività coperte e termini collegati

4)

"insieme di attività soggette a compensazione (netting set)", un insiemedi operazioni concluse fra un ente e una singola controparte, che è soggetto ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile riconosciuto ai sensi della sezione 7 e del capo 4.

Ai fini del presente capo, ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e per la quale la compensazione è riconosciuta ai sensi della sezione 7 è considerata come uno specifico insieme di attività soggette a compensazione.

Nel metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6, tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione verso una stessa controparte possono essere trattati come un unico insieme di attività soggette a pcompensazione se i valori di mercato simulati negativi di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione sono posti pari a zero nella stima dell'esposizione attesa ("EE");

5)

"posizione di rischio", un valore che misura il rischio assegnato ad un'operazione nell'ambito del metodo standardizzato di cui alla sezione 5 sulla base di un algoritmo predeterminato;

6)

"insieme di attività coperte (hedging set)", un insieme di posizioni di rischio relative alle operazioni di un singolo insieme di attività soggette a compensazione per le quali solo la posizione netta di tali posizioni di rischio rileva ai fini del calcolo del valore dell'esposizione nell'ambito del metodo standardizzato di cui alla sezione 5;

7)

"accordo di garanzia (margin agreement)", un accordo o disposizioni di un accordo che disciplinano l’obbligo a carico di una controparte di costituire una garanzia reale in favore di una seconda controparte quando un'esposizione di quest'ultima nei confronti della prima superi una definita soglia di rilevanza;

8)

"soglia di garanzia (margin threshold)", il valore massimo di un'esposizione oltre il quale una parte ha diritto a chiedere la costituzione di una garanzia reale;

9)

"periodo con rischio di margine (margin period of risk)", il periodo di tempo che intercorre tra l'ultimo scambio di garanzie reali a copertura di un insieme di attività soggette a compensazione delle operazioni con una controparte in default e il momento in cui la posizione è liquidata per default ed il corrispondente rischio di mercato è nuovamente coperto;

10)

"scadenza effettiva (effective maturity) di un insieme di attività soggette a compensazione con vita residua superiore ad un anno nell’ambito del metodo dei modelli interni", il rapporto tra la somma delle esposizioni attese per tutta la durata delle singole operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione attualizzate al tasso di sconto privo di rischio e la somma delle esposizioni attese nell'orizzonte temporale di un anno in un insieme di attività soggette a compensazione attualizzate al tasso di sconto privo di rischio.

Questa scadenza effettiva può essere corretta per tenere conto del rischio di rinnovo della posizione sostituendo l'esposizione attesa con l'esposizione attesa effettiva per orizzonti previsionali inferiori a un anno;

11)

"compensazione tra prodotti differenti (cross-product netting)", l'inclusione di operazioni riguardanti categorie differenti di prodotti in uno stesso insieme di attività soggette a compensazione, in conformità con le norme per gli accordi di compensazione tra prodotti differenti definite nel presente capo;

12)

"valore di mercato corrente (current market value — "CMV"), ai fini della sezione 5 il valore di mercato netto del portafoglio di operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione; ai fini del suo calcolo si considerano sia i valori di mercato positivi sia quelli negativi;

 

Distribuzioni

13)

"distribuzione dei valori di mercato", la stima della distribuzione di probabilità dei valori di mercato netti delle operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione ad una data futura (orizzonte previsionale), basata sul valore di mercato verificatosi alla data della stima;

14)

"distribuzione delle esposizioni", la stima della distribuzione di probabilità dei valori di mercato ottenuta ponendo pari a zero le previsioni di valori di mercato netti negativi;

15)

"distribuzione neutrale al rischio (risk-neutral)", una distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori impliciti nei prezzi di mercato, come le volatilità implicite;

16)

"distribuzione effettiva", una distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori storici o verificatisi, come le volatilità calcolate utilizzando le variazioni passate dei prezzi o dei tassi di cambio;

 

Misurazioni dell'esposizione e aggiustamenti

17)

"esposizione corrente (current exposure)", il valore più elevato tra zero e il valore di mercato di un'operazione o portafoglio di operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione con una controparte che andrebbe perso in caso di default della controparte, nell'ipotesi in cui non sia possibile alcun recupero del valore di tali operazioni in caso di insolvenza o liquidazione;

18)

"esposizione di picco (peak exposure)", un percentile elevato della distribuzione delle esposizioni riferite ad una qualsiasi data futura anteriore alla scadenza dell'operazione con la durata originaria più lunga tra quelle rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione;

19)

"esposizione attesa" (expected exposure —"EE"), la media della distribuzione delle esposizioni ad una qualsiasi data futura anteriore alla scadenza dell'operazione con la durata originaria più lunga tra quelle rientranti nell’insieme di attività soggette a compensazione;

20)

"esposizione attesa effettiva ad una data specifica" ("EE effettiva"), l'esposizione massima attesa a quella data specifica o anteriormente a tale data. In alternativa, essa può essere definita per una data specifica come la maggiore tra l'esposizione attesa a quella data o l’esposizione attesa effettiva ad una qualsiasi data anteriore;

21)

"esposizione attesa positiva" ("EPE"), la media ponderata nell’orizzonte temporale delle esposizioni attese, i cui pesi riflettono l'incidenza di ciascuna esposizione attesa sull'orizzonte temporale complessivo.

Nel calcolare il requisito in materia di fondi propri, gli enti adottano la media sul primo anno o, se tutti i contratti rientranti nell’insieme di attività soggette a compensazione hanno una vita residua inferiore ad un anno, sul periodo di tempo fino alla massima scadenza del contratto con vita residua maggiore nell’insieme di attività soggette a compensazione;

22)

"esposizione attesa positiva effettiva" ("EPE effettiva"), la media ponderata delle esposizioni attese effettive sul primo anno di un insieme di attività soggette a compensazione o, se tutti i contratti rientranti nell’insieme di attività soggette a compensazione hanno una vita residua inferiore ad un anno, sul periodo di tempo pari alla durata er del contratto con vita residua maggiore nell’insieme di attività soggette a compensazione, laddove i pesi riflettono l'incidenza di ciascuna esposizione attesa sull'orizzonte temporale complessivo;

 

Rischi connessi al CCR

23)

"rischio di rinnovo della posizione (rollover risk)", l'importo per il quale l’EPE è sottostimata quando si prevede di effettuare operazioni future con una controparte su base continuativa.

L'esposizione aggiuntiva determinata da tali operazioni future non è inclusa nel calcolo dell'EPE;

24)

"controparte", ai fini della sezione 7 ciascuna persona fisica o giuridica che stipula un accordo di compensazione e ha la capacità contrattuale di farlo;

25)

"accordo di compensazione tra prodotti differenti", un accordo contrattuale bilaterale fra un ente e una controparte dal quale deriva un'obbligazione unica (basata sulla compensazione delle operazioni coperte) riguardante tutti gli specifici accordi bilaterali e tutte le operazioni relative a differenti categorie di prodotti che sono inclusi nell'accordo;

Ai fini della presente definizione sono considerate "differenti categorie di prodotti":

a)

le operazioni di vendita con patto di riacquisto attive e passive e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito,

b)

i finanziamenti con margini.

c)

i contratti di cui all'allegato II;

26)

"componente in contanti (payment leg)", il pagamento concordato in una operazione in strumenti finanziari derivati OTC con un profilo di rischio lineare che prevede lo scambio di uno strumento finanziario contro contanti.

Nel caso di operazioni che prevedono lo scambio di contanti contro altri contanti, le due componenti in contanti consistono nei pagamenti lordi concordati contrattualmente, compreso l'importo nozionale dell'operazione.

Sezione 2

Metodi di calcolo del valore dell'esposizione

Articolo 273

Metodi di calcolo del valore dell'esposizione

1.   Gli enti determinano il valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti elencati all'allegato II in base ad uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 conformemente al presente articolo.

Gli enti che non sono ammissibili al trattamento di cui all'articolo 94 non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4. Per determinare il valore delle esposizioni per quanto riguarda i contratti di cui all'allegato II, punto 3, gli enti non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4. Gli enti possono ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 all'interno di un gruppo. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 su base permanente ma è autorizzato l'uso combinato dei metodi illustrati nelle sezioni 3 e 5 quando uno dei metodi è utilizzato per i casi di cui all'articolo 282, paragrafo 6.

2.   Laddove consentito dalle autorità competenti a norma dell'articolo 283, paragrafi 1 e 2, gli enti possono determinare il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito secondo il metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6:

a)

i contratti di cui all'allegato II;

b)

le operazioni di vendita con patto di riacquisto;

c)

la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;

d)

i finanziamenti con margini.

e)

operazioni con regolamento a lungo termine.

3.   Un ente che acquisti protezione tramite un derivato su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte può calcolare il suo requisito in materia di fondi propri per l'esposizione coperta in uno dei due modi seguenti:

a)

conformemente agli articoli da 233 a 236;

b)

conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, o all'articolo 183, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa a norma dell'articolo 143.

Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti è fissato a zero, a meno che un ente applichi il metodo di cui all'articolo 299, paragrafo 2, lettera h), punto ii).

4.   In deroga al paragrafo 3, ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte, l'ente può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte, quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento.

5.   Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte derivante dalla vendita di credit default swaps fuori portafoglio di negoziazione, qualora questi siano trattati dall'ente alla stregua di protezione del credito fornita dall'ente e siano soggetti al requisito in materia di fondi propri per il rischio di credito per l'intero importo nozionale sottostante, è fissato pari a zero.

6.   Secondo tutti i metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6, il valore dell'esposizione per una data controparte è uguale alla somma dei valori dell'esposizione calcolati per ciascun insieme di attività soggette a compensazione con tale controparte.

Per una data controparte, il valore dell'esposizione per un dato insieme di attività soggette a compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II, calcolato conformemente al presente capo, è il maggiore tra zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte e la somma del CVA per tale controparte contabilizzati dall'ente come una svalutazione sostenuta. Gli aggiustamenti della valutazione del credito sono calcolati senza essere compensati con eventuali rettifiche di valore della componente debitoria attribuite al rischio di credito proprio dell'impresa già escluse dai fondi propri conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c).

7.   Gli enti determinano il valore delle esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine utilizzando uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6, indipendentemente dai metodi prescelti dall'ente per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e i finanziamenti con margini. Nel calcolare i requisiti in materia di fondi propri per le operazioni con regolamento a lungo termine, gli enti che utilizzano l'impostazione di cui al capo 3 possono attribuire i fattori di ponderazione del rischio in base al metodo di cui al capo 2 a titolo permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni.

8.   Per i metodi di cui alle sezioni 3 e 4, gli enti adottano una metodologia coerente per determinare l'importo nozionale per i vari tipi di prodotti e provvedono affinché l'importo nozionale da prendere in considerazione dia un'indicazione adeguata del rischio insito nel contratto. Qualora il contratto preveda una moltiplicazione dei flussi di cassa, l'importo nozionale è adeguato dagli enti per tener conto degli effetti di detta moltiplicazione sulla struttura di rischio di tale contratto.

Per i metodi di cui alle sezioni da 3 a 6, gli enti trattano le operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole in conformità dell'articolo 291, paragrafi 2, 4, 5 e 6, a seconda del caso.

Sezione 3

Metodo del valore di mercato

Articolo 274

Metodo del valore di mercato

1.   Al fine di determinare il costo corrente di sostituzione di tutti i contratti con valore intrinseco positivo, gli enti attribuiscono i valori di mercato correnti ai contratti.

2.   Al fine di determinare l'esposizione creditizia potenziale futura, gli enti moltiplicano gli importi nozionali o i valori sottostanti, a seconda del caso, per le percentuali di cui alla tabella 1 e nel rispetto dei seguenti principi:

a)

i contratti che non rientrano in una delle cinque categorie indicate nella tabella 1 sono considerati come contratti concernenti merci diverse dai metalli preziosi;

b)

per i contratti con scambi multipli del capitale, le percentuali sono moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;

c)

per i contratti strutturati in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla prossima data. In caso di contratti sui tassi d'interesse che soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5 %.

Tabella 1

Durata residua

Contratti su tassi di interesse

Contratti su tassi di cambio e oro

Contratti su azioni

Contratti su metalli preziosi eccetto l'oro

Contratti su merci diverse dai metalli preziosi

Un anno o meno

0 %

1 %

6 %

7 %

10 %

Più di un anno ma non più di cinque anni

0,5 %

5 %

8 %

7 %

12 %

Oltre cinque anni

1,5 %

7,5 %

10 %

8 %

15 %

3.   Per i contratti relativi alle merci diverse dall'oro, di cui all'allegato II, punto 3, gli enti possono applicare le percentuali di cui alla tabella 2 anziché quelle di cui alla tabella 1, purché tali enti seguano il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 361 per detti contratti.

Tabella 2

Durata residua

Metalli preziosi

(eccetto l'oro)

Metalli comuni

Prodotti agricoli

("softs")

Altri, compresi i prodotti energetici

Un anno o meno

2 %

2,5 %

3 %

4 %

Più di un anno ma non più di cinque anni

5 %

4 %

5 %

6 %

Oltre cinque anni

7,5 %

8 %

9 %

10 %

4.   La somma del costo corrente di sostituzione e dell'esposizione creditizia potenziale futura corrisponde al valore dell'esposizione.

Sezione 4

Metodo dell'esposizione originaria

Articolo 275

Metodo dell'esposizione originaria

1.   Il valore dell'esposizione è l'importo nozionale di ciascun contratto moltiplicato per le percentuali di cui alla tabella 3.

Tabella 3

Durata originaria

Contratti su tassi di interesse

Contratti su tassi di cambio e oro

Un anno o meno

0,5 %

2 %

Più di un anno ma non più di due anni

1 %

5 %

Incremento per ogni anno successivo

1 %

3 %

2.   Per calcolare il valore dell'esposizione nel caso dei contratti relativi ai tassi di interesse, l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria o la durata residua.

Sezione 5

Metodo standardizzato

Articolo 276

Metodo standardizzato

1.   Gli enti possono utilizzare il metodo standardizzato (MS) solo per il calcolo del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine.

2.   Quando applicano il metodo standardizzato, gli enti calcolano il valore dell'esposizione separatamente per ciascun insieme di attività soggette a compensazione, al netto delle garanzie reali, secondo la formula seguente:

Formula

dove:

CMV

=

valore di mercato corrente del portafoglio di operazioni che compongono l’insieme di attività soggette a compensazione con la controparte, al lordo delle garanzie reali, dove

Formula

dove:

CMVi

=

valore di mercato corrente dell'operazione i;

CMC

=

valore di mercato corrente delle garanzie reali assegnate all’insieme di attività soggette a compensazione

Formula

dove

CMCl

=

valore di mercato corrente della garanzia reale l;

i

=

indice che individua l'operazione;

l

=

indice che individua le garanzie;

j

=

indice che individua la categoria dell’insieme di attività coperte.

Questi insiemi di attività coperte corrispondono a fattori di rischio per i quali posizioni di rischio di segno opposto possono essere compensate per determinare una posizione di rischio netta sulla quale si basa quindi il calcolo dell'esposizione;

RPTij

=

posizione di rischio sull'operazione i con riferimento all’insieme di attività coperte j;

RPClj

=

posizione di rischio sulla garanzia l con riferimento all’insieme di attività coperte j;

CCRMj

=

moltiplicatore CCR di cui alla tabella 5 con riferimento all’insieme di attività coperte j;

β

=

1,4.

3.   Ai fini del calcolo richiesto al paragrafo 2:

a)

la garanzia reale ammissibile ricevuta dalla controparte è di segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è di segno negativo;

b)

solo le garanzie reali che sono ammissibili in virtù degli articoli 197 e 198 e dell'articolo 299, paragrafo 2, lettera d), sono utilizzate per il metodo standardizzato;

c)

gli enti possono ignorare il rischio di tasso di interesse da componenti in contanti aventi una durata residua di meno di un anno;

d)

gli enti possono trattare le operazioni che consistono di due componenti in contanti e sono denominate nella stessa valuta come un'unica operazione aggregata. Alle operazioni aggregate si applica il medesimo trattamento riservato alle componenti in contanti.

Articolo 277

Operazioni con un profilo di rischio lineare

1.   Gli enti abbinano le operazioni con un profilo di rischio lineare a posizioni di rischio conformemente alle disposizioni seguenti:

a)

le operazioni con un profilo di rischio lineare aventi come strumenti finanziari sottostanti strumenti di capitale (compresi gli indici azionari), oro, altri metalli preziosi o altre merci sono abbinate ad una posizione di rischio relativa agli strumenti di capitale (o indici azionari) o alle merci corrispondenti e ad una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse per la componente in contanti;

b)

le operazioni con un profilo di rischio lineare aventi come strumento sottostante un titolo di debito sono abbinate ad una posizione di rischio relativa al tasso d'interesse per quanto riguarda il titolo di debito e ad un'altra posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse per quanto riguarda la componente in contanti;

c)

le operazioni con un profilo di rischio lineare che prevedono lo scambio di contanti contro altri contanti (compresi i contratti a termine sui tassi di cambio) sono abbinate ad una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse per ciascuna componente in contanti.

Qualora, nell'ambito di un'operazione di cui alla lettera a), b) o c), una componente in contanti o il titolo di debito sottostante è denominato in valuta estera, anche quella componente in contanti o quello strumento sottostante è abbinato ad una posizione di rischio relativa a tale valuta.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il valore di una posizione di rischio su un'operazione con profilo di rischio lineare è il valore nozionale effettivo (prezzo di mercato moltiplicato per la quantità) degli strumenti finanziari sottostanti o delle merci convertito nella valuta nazionale dell'ente tramite moltiplicazione per il tasso di cambio pertinente, ad eccezione dei titoli di debito.

3.   Per i titoli di debito e per le componenti in contanti, il valore della posizione di rischio corrisponde al valore nozionale effettivo dei pagamenti lordi in essere (compreso l'importo nozionale) convertito nella valuta dello Stato membro di origine e moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente in contanti, a seconda dei casi.

4.   Il valore di una posizione di rischio su un credit default swap è il valore nozionale del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata residua del credit default swap.

Articolo 278

Operazioni con un profilo di rischio non lineare

1.   Gli enti determinano il valore delle posizioni di rischio per le operazioni con un profilo di rischio non lineare in conformità dei paragrafi che seguono.

2.   Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare, comprese opzioni e swaptions, il cui sottostante non sia uno strumento di debito né una componente in contanti è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario sottostante all'operazione conformemente all'articolo 280, paragrafo 1.

3.   Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare, comprese opzioni e swaptions, il cui strumento sottostante sia un titolo di debito o una componente in contanti è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario o della componente in contanti, moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente in contanti, a seconda dei casi.

Articolo 279

Trattamento delle garanzie reali

Per la determinazione delle posizioni di rischio, gli enti trattano le garanzie reali come segue:

a)

le garanzie ricevute dalla controparte sono trattate come un credito nei confronti della controparte nel quadro di un contratto derivato (posizione lunga) che scade il giorno della determinazione;

b)

le garanzie fornite alla controparte sono trattate come un'obbligazione nei confronti della controparte (posizione corta) che scade il giorno della determinazione.

Articolo 280

Calcolo delle posizioni di rischio

1.   Gli enti determinano il valore e il segno di una posizione di rischio come segue:

a)

per tutti gli strumenti diversi dai titoli di debito:

i)

come il valore nozionale effettivo nel caso di un'operazione con un profilo di rischio lineare;

ii)

come il valore nozionale equivalente al delta,

Formula

, nel caso di un'operazione con un profilo di rischio non lineare;

dove:

Pref

=

prezzo dello strumento sottostante espresso nella valuta di riferimento;

V

=

valore dello strumento finanziario (nel caso di un'opzione il valore è il prezzo dell'opzione);

p

=

prezzo dello strumento sottostante espresso nella stessa valuta di V;

b)

per i titoli di debito e le componenti in contanti di tutte le operazioni:

i)

come il valore nozionale effettivo moltiplicato per la durata modificata nel caso di un'operazione con un profilo di rischio lineare;

ii)

come il valore nozionale equivalente al delta moltiplicato per la durata modificata,

Formula

, nel caso di un'operazione con un profilo di rischio non lineare;

dove:

V

=

valore dello strumento finanziario (nel caso di un'opzione: prezzo dell'opzione);

r

=

livello del tasso d'interesse.

Se V è denominato in una valuta diversa dalla valuta di riferimento, il derivato è convertito nella valuta di riferimento moltiplicandolo per il pertinente tasso d'interesse.

2.   Gli enti raggruppano le posizioni di rischio in insiemi di attività coperte. Per ciascun insieme di attività coperte è calcolato il valore assoluto della somma delle posizioni di rischio risultanti. La posizione di rischio netta risulta da tale calcolo ed è calcolata ai fini dell'articolo 276, paragrafo 2, come segue:

Formula

Articolo 281

Posizioni soggette al rischio di tasso di interesse

1.   Per calcolare le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse, gli enti applicano le disposizioni riportate nel seguito.

2.   Per le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse su quanto segue:

a)

depositi ricevuti dalla controparte come garanzia reale;

b)

componenti in contanti;

c)

titoli di debito sottostanti,

ai quali in ogni caso in conformità della tabella 1 dell'articolo 336 si applica un requisito patrimoniale dell'1,60 % o inferiore, gli enti assegnano tali posizioni ad uno dei sei insiemi di attività coperte per ciascuna valuta di cui alla tabella 4.

Tabella 4

 

Tassi d'interesse di riferimento titoli di Stato

Tassi d'interesse di riferimento diversi dai titoli di Stato

Durata

< 1 anno

< 1 anno

> 1 ≤ 5 anni

> 1 ≤ 5 anni

> 5 anni

> 5 anni

3.   Per le posizioni soggette al rischio di tasso d'interesse su titoli di debito sottostanti o componenti in contanti per le quali il tasso d'interesse è legato ad un tasso d'interesse di riferimento che riflette il livello generale dei tassi d'interesse del mercato, la durata residua è il lasso di tempo che intercorre fino al successivo riaggiustamento del tasso d'interesse. In tutti gli altri casi, si tratta della durata residua del titolo di debito sottostante o, nel caso di una componente in contanti, della durata residua dell'operazione.

Articolo 282

Insiemi di attività coperte

1.   Gli enti istituiscono insiemi di attività coperte conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Per ciascun emittente di un titolo di debito di riferimento sottostante un credit default swap si definisce un solo insieme di attività coperte.

I basket credit default swap di tipo nth-to-default sono trattati come segue:

a)

il valore della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un credit default swap di tipo nth-to-default è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata finanziaria modificata del derivato di tipo nth-to-default in relazione a una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento;

b)

vi è un solo insieme di attività coperte per ogni titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un dato credit default swap di tipo nth-to-default. Le posizioni di rischio associate a vari credit default swaps di tipo nth-to-default non sono comprese nello stesso insieme di attività coperte;

c)

il moltiplicatore CCR applicabile ad ogni insieme di attività coperte creato per uno dei titoli di debito di riferimento di un derivato nth-to-default è pari a:

i)

0,3 % per i titoli di debito di riferimento con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta equivalente alle classi di merito di credito da 1 a 3;

ii)

0,6 % per gli altri titoli di debito.

3.   Per le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse su quanto segue:

a)

depositi forniti come garanzia reale a una controparte se tale controparte non ha obblighi debitori residui a basso rischio specifico;

b)

titoli di debito sottostanti, ai quali in conformità della tabella 1 dell'articolo 336 si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60 %,

si definisce un unico insieme di attività coperte per ciascun emittente.

Quando una componente in contanti replica un simile titolo di debito, si definisce anche un unico insieme di attività coperte per ciascun emittente del titolo di debito di riferimento.

Gli enti possono attribuire allo stesso insieme di attività coperte posizioni di rischio sui titoli di debito di un determinato emittente o sui titoli di debito di riferimento dello stesso emittente replicati da componenti in contanti o sottostanti ad un credit default swap.

4.   Gli strumenti finanziari sottostanti diversi dai titoli di debito sono assegnati agli stessi insiemi di attività coperte solo se sono strumenti identici o simili. In tutti gli altri casi sono assegnati a insiemi di attività coperte distinti.

Ai fini del presente paragrafo gli enti stabiliscono se gli strumenti sottostanti sono simili in base ai seguenti principi:

a)

per gli strumenti di capitale, il sottostante è simile se l'emittente è lo stesso. Un indice di borsa è trattato come un emittente distinto;

b)

per i metalli preziosi, il sottostante è simile se il metallo è lo stesso. Un indice relativo a metalli preziosi è trattato come una categoria distinta di metalli preziosi;

c)

per l'energia elettrica, il sottostante è simile se i diritti e gli obblighi di fornitura si riferiscono alla stessa durata di carico nei periodi di punta o in quelli normali entro un intervallo di ventiquattro ore;

d)

per le merci, il sottostante è simile se la merce è la stessa. Un indice relativo a merci è trattato come un indice distinto.

5.   I moltiplicatori CCR ("CCRM") per le diverse categorie di insiemi di attività coperte sono fissati nella seguente tabella:

Tabella 5

 

Categorie di insiemi di attività coperte

CCRM

1.

Tassi d'interesse

0,2 %

2.

Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito di riferimento sottostanti ad un credit default swap e ai quali, in conformità della tabella 1 del titolo IV, capo 2, si applica un requisito patrimoniale dell'1,60 % o inferiore.

03 %

3.

Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito o su titoli di debito di riferimento ai quali, in conformità della tabella 1 del titolo IV, capo 2, si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60 %.

0,6 %

4.

Tassi di cambio

2,5 %

5.

Energia elettrica

4 %

6.

Oro

5 %

7.

Strumenti di capitale

7 %

8.

Metalli preziosi (eccetto oro)

8,5 %

9.

Altre merci (esclusi i metalli preziosi e l'energia elettrica)

10 %

10.

Strumenti sottostanti ai derivati OTC che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra.

10 %

Gli strumenti sottostanti ai derivati OTC di cui alla tabella 5, punto 10, sono attribuiti ad un paniere di copertura distinto a seconda della categoria dello strumento sottostante.

6.   Per operazioni con un profilo di rischio non lineare o per componenti in contanti e operazioni con titoli di debito sottostanti per le quali gli enti non possono determinare il delta o la durata finanziaria modificata, a seconda dei casi, con un modello convalidato dalle autorità competenti ai fini della determinazione dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato, le autorità competenti determinano il valore delle posizioni di rischio e dei CCRMj applicabili con criteri ispirati a prudenza oppure prescrivono all'ente di utilizzare il metodo di cui alla sezione 3. La compensazione non è riconosciuta: il valore dell'esposizione è calcolato come se ci fosse un insieme di attività soggette a compensazione che comprende solo la singola operazione.

7.   Gli enti dispongono di procedure interne per verificare, prima di inserire un'operazione in un insieme di attività coperte, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti di cui alla sezione 7.

8.   Gli enti che utilizzano le garanzie reali per attenuare il proprio rischio di controparte dispongono di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei loro calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4.

Sezione 6

Metodo dei modelli interni

Articolo 283

Autorizzazione ad utilizzare il metodo dei modelli interni

1.   Purché abbiano accertato che il requisito di cui al paragrafo 2 sia stato rispettato, le autorità competenti autorizzano l'ente ad utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) per calcolare il valore dell'esposizione per le seguenti operazioni:

a)

operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettera a);

b)

operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettere b), c) e d);

c)

operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Quando un ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione per una delle operazioni menzionate al primo comma, lettere da a) a c), esso può anche utilizzare l'IMM per le operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettera e).

Fatto salvo l'articolo 273, paragrafo 1, terzo comma, gli enti possono decidere di non applicare tale metodo alle esposizioni non significative in termini di dimensioni e di rischio. In tal caso l'ente applica a tali esposizioni uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 5 se sono rispettati i requisiti pertinenti a ciascun metodo.

2.   Le autorità competenti autorizzano gli enti ad utilizzare l'IMM per i calcoli di cui al paragrafo 1 soltanto se l'ente ha dimostrato di soddisfare le condizioni di cui alla presente sezione, e le autorità competenti hanno verificato che i sistemi per la gestione del CCR di cui l'ente si è dotato siano sani e siano applicati correttamente.

3.   Le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad utilizzare l'IMM sequenzialmente su diversi tipi di operazioni per un periodo limitato di tempo. Durante questo periodo di utilizzo sequenziale gli enti possono utilizzare i metodi di cui alla sezione 3 o alla sezione 5 per il tipo di operazione per il quale non utilizzano l'IMM.

4.   Per tutte le operazioni relative a strumenti derivati OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine per le quali un ente non ha ricevuto l'autorizzazione a norma del paragrafo 1 ad utilizzare l'IMM, l'ente utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 5.

L'uso combinato di tali metodi è possibile su base permanente all'interno di un gruppo. L'uso combinato di tali metodi da parte di un singolo ente è ammesso solo se uno dei metodi è utilizzato per i casi di cui all'articolo 282, paragrafo 6.

5.   Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione conformemente al paragrafo 1 ad utilizzare l'IMM non possono ritornare ai metodi illustrati nella sezione 3 o 5, salvo previa approvazione delle autorità competenti. Le autorità competenti forniscono tale autorizzazione, qualora l'ente adduca validi motivi debitamente comprovati.

6.   Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui alla presente sezione, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:

a)

presenta all'autorità competente un piano per un tempestivo ritorno alla conformità;

b)

dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.

Articolo 284

Valore dell'esposizione

1.   Quando un ente ha ricevuto l'autorizzazione, conformemente all'articolo 283, paragrafo 1, ad utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione di alcune o di tutte le operazioni di cui a tale paragrafo, valuta il valore dell'esposizione di tali operazioni a livello dell’insieme di attività soggette acompensazione.

Il modello utilizzato dall'ente a tal fine:

a)

specifica la distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell’insieme di attività soggette a compensazione attribuibili a variazioni congiunte delle variabili di mercato rilevanti, come i tassi di interesse e i tassi di cambio;

b)

calcola il valore dell'esposizione per l’insieme di attività soggette a compensazione a ciascuna delle date future in funzione delle variazioni congiunte delle variabili di mercato;

2.   Per riflettere gli effetti della marginazione, il modello del valore della garanzia reale soddisfa i requisiti quantitativi, qualitativi e in materia di dati per il modello IMM conformemente alla presente sezione e l'ente può includere nella propria distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell’insieme di attività soggette a compensazione solo garanzie reali finanziarie ammissibili di cui agli articoli 197 e 198 e dell'articolo 299, paragrafo 2, lettere c) e d).

3.   Il requisito in materia di fondi propri per il rischio di controparte rispetto alle esposizioni al CCR a cui l'ente applica l'IMM è il maggiore tra i due requisiti seguenti:

a)

il requisito in materia di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE effettiva utilizzando i dati correnti di mercato;

b)

il requisito in materia di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE effettiva utilizzando un'unica calibrazione di stress uniforme per tutte le esposizioni al CCR a cui applica l'IMM.

4.   Tranne che per le controparti identificate come aventi un rischio specifico di correlazione sfavorevole che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 291, paragrafi 4 e 5, gli enti calcolano il valore dell'esposizione come il prodotto di alfa (α) ed EPE effettiva come segue:

Formula

dove:

α

=

1,4, a meno che le autorità competenti non richiedano un valore di α superiore o autorizzino gli enti ad utilizzare le proprie stime interne in conformità del paragrafo 9;

l'EPE effettiva è calcolata stimando l'esposizione attesa (EEt) come l'esposizione media ad una data futura t laddove la media è data dai possibili valori futuri dei fattori rilevanti per il rischio di mercato.

Nel modello interno l'EE è stimata ad una serie di date future t1, t2, t3, …

5.   L'EE effettiva è calcolata in modo ricorsivo come segue:

Formula

dove:

 

la data corrente è indicata come t0;

 

L'EEt0 Effettiva equivale all'esposizione corrente.

6.   L'EPE effettiva è la media dell'EE effettiva durante il primo anno dell'esposizione futura. Se tutti i contratti che compongono l’insieme di attività soggette a compensazione giungono a scadenza prima di un anno, l'EPE è la media dell'EE fino alla scadenza di tutti i contratti dell’insieme di attività soggette a compensazione. L'EPE effettiva è calcolata come la media ponderata dell'EE effettiva:

Formula

dove i fattori di ponderazioneFormula consentono di calcolare l'esposizione futura a date che non cadono ad intervalli regolari.

7.   Gli enti calcolano le misure dell'esposizione attesa o dell'esposizione massima sulla base di una distribuzione di esposizioni che rifletta la possibile "non normalità" di tale distribuzione.

8.   Gli enti possono utilizzare una misura della distribuzione calcolata dal modello che sia più prudente rispetto al prodotto di α e dell'EPE effettiva calcolata secondo l'equazione di cui al paragrafo 4, per tutte le controparti.

9.   In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad utilizzare le proprie stime interne di α, dove:

a)

α equivale al rapporto tra capitale interno quale risulta da una simulazione completa delle esposizioni nei confronti di tutte le controparti (numeratore) ed il capitale interno determinato sulla base dell'EPE (denominatore);

b)

al denominatore, l'EPE è utilizzata come se si trattasse di un prestito in essere di importo fisso.

Quando stimata a norma del presente paragrafo, α non è inferiore a 1,2.

10.   Ai fini di una stima di α a norma del paragrafo 9, gli enti garantiscono che il numeratore e il denominatore siano calcolati in maniera coerente con riferimento alla tipologia del modello utilizzato, alle caratteristiche specifiche dei parametri ed alla composizione del portafoglio. il metodo adottato per stimare α si basa sul metodo dell'ente per il calcolo del capitale interno, è adeguatamente documentato ed è soggetto a convalida da parte di un'unità indipendente. Inoltre, gli enti rivedono le loro stime di α almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se la composizione del portafoglio varia nel tempo. Gli enti valutano altresì il rischio di modello.

11.   Gli enti dimostrano con piena soddisfazione delle autorità competenti che le loro stime interne di α al numeratore riflettono i fattori rilevanti della dipendenza dalla distribuzione dei valori di mercato delle operazioni o del portafoglio di operazioni di tutte le controparti. Le stime interne di α tengono conto della granularità dei portafogli.

12.   Nel controllare l'utilizzo delle stime di cui al paragrafo 9, le autorità competenti tengono conto della variazione significativa delle stime di α derivante dalla possibilità di specifiche errate nei modelli utilizzati per il calcolo del numeratore, in particolare in caso di convessità.

13.   Se del caso, le volatilità e le correlazioni di fattori di rischio di mercato utilizzate nella modellizzazione congiunta del rischio di mercato e del rischio di credito sono condizionate al fattore di rischio di credito per rispecchiare potenziali aumenti della volatilità o della correlazione in caso di stasi congiunturale.

Articolo 285

Valore dell'esposizione per gli insiemi di attività soggette a compensazione soggetti ad un accordo di garanzia

1.   Se l’insieme di attività soggette a compensazione è soggetto ad un accordo di garanzia e ad una rivalutazione giornaliera, gli enti possono utilizzare una delle seguenti misure dell'EPE:

a)

l'EPE effettiva, senza tenere conto delle eventuali garanzie reali detenute o fornite a titolo di margine più eventuali garanzie reali fornite alla controparte indipendentemente dalla valutazione giornaliera e dal processo di marginazione o dall'esposizione corrente;

b)

una maggiorazione che rifletta l'incremento potenziale dell'esposizione nell'arco del periodo con rischio di margine, più il valore maggiore tra:

i)

l'esposizione corrente incluse tutte le garanzie reali attualmente detenute o fornite, eccetto le garanzie reali esercitate o oggetto di controversia;

ii)

la maggiore esposizione netta, comprese le garanzie reali nel quadro dell’accordo di garanzia, che non farebbe scattare l'esercizio della garanzia reale. Questo importo riflette tutte le soglie applicabili, gli importi minimi dei trasferimenti, gli importi indipendenti e i margini iniziali a titolo dell’accordo di garanzia;

c)

se il modello riflette gli effetti della marginazione nella stima della EE, l'ente può, previa autorizzazione dell'autorità competente, utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello direttamente nell'equazione di cui all'articolo 284, paragrafo 5. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se verificano che il modello riflette correttamente gli effetti della marginazione nella stima dell'EE.

Ai fini della lettera b), gli enti calcolano la maggiorazione come la variazione positiva attesa del valore di mercato delle operazioni nel corso del periodo con rischio di margine. Le variazioni del valore della garanzia reale sono rispecchiate utilizzando le rettifiche di vigilanza per volatilità in conformità del capo 4, sezione 3 o le rettifiche per volatilità basate su stime interne del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, ma si presuppone che nel corso del periodo con rischio di margine non vi saranno pagamenti di garanzie. Il periodo con rischio di margine è soggetto alle durate minime di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Per le operazioni soggette ad adeguamento dei margini e alla valutazione di mercato su base giornaliera, il periodo con rischio di margine utilizzato ai fini della modellizzazione del valore dell'esposizione con accordi di garanzia non è inferiore a:

a)

cinque giorni lavorativi per gli insiemi di attività soggette a compensazione costituiti esclusivamente da operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e finanziamenti con margini;

b)

dieci giorni lavorativi per tutti gli altri insiemi di attività soggette a compensazione.

3.   Il paragrafo 2, lettere a) e b), è soggetto alle seguenti eccezioni:

a)

per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione in cui il numero delle negoziazioni supera 5 000 in qualsiasi momento nel corso di un trimestre, il periodo con rischio di margine per il trimestre successivo non è inferiore a venti giorni lavorativi. Questa eccezione non si applica alle esposizioni da negoziazione degli enti;

b)

per gli insiemi di attività soggette a compensazione contenenti una o più negoziazioni che comportano o una garanzia illiquida o un derivato OTC che non può essere facilmente sostituito, il periodo con rischio di margine non è inferiore a venti giorni lavorativi.

Gli enti determinano se la garanzia reale è illiquida o se i derivati OTC non possono essere facilmente sostituiti in un contesto di condizioni di stress dei mercati, caratterizzate dall'assenza di mercati continuamente attivi dove una controparte, entro due giorni o meno, potrebbe ottenere più quotazioni dei prezzi che non muoverebbero il mercato o rappresenterebbero un prezzo che riflette uno sconto di mercato (nel caso di una garanzia reale) o un premio (nel caso di un derivato OTC).

Gli enti esaminano se le negoziazioni o i titoli detenuti come garanzia reale sono concentrati su una particolare controparte e, qualora tale controparte uscisse dal mercato in modo precipitoso, se l'ente sarebbe in grado di sostituire le negoziazioni o i titoli.

4.   Se un ente è stato coinvolto in più di due controversie in merito a richieste di margini su un particolare insieme di attività soggette a compensazione nei due trimestri immediatamente precedenti che sono durate più del periodo con rischio di margine applicabile ai sensi dei paragrafi 2 e 3, l'ente utilizza un periodo con rischio di margine che è almeno doppio rispetto al periodo di cui ai paragrafi 2 e 3 per tale insieme di attività soggette a compensazione per i due trimestri successivi.

5.   Per l'adeguamento dei margini con una frequenza di N giorni, il periodo con rischio di margine è almeno uguale al periodo di cui ai paragrafi 2 e 3, F, maggiorato di N giorni meno un giorno. Ne consegue che

Formula

6.   Se il modello interno include l'effetto della marginazione sulle fluttuazioni del valore di mercato dell’insieme di attività soggette a compensazione, l'ente modellizza la garanzia, eccetto il contante nella stessa valuta dell'esposizione, congiuntamente all'esposizione nei suoi calcoli del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni di finanziamento tramite titoli.

7.   Se l'ente non è in grado di modellizzare la garanzia reale insieme all'esposizione, non tiene conto nel suo calcolo del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni di finanziamento tramite titoli dell'effetto delle garanzie reali eccetto il contante nella stessa valuta dell'esposizione, a meno che non utilizzi le rettifiche per la volatilità basate sulle stime interne che soddisfano le norme del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o le rettifiche di vigilanza per volatilità standard conformemente al capo 4.

8.   L'ente che utilizza l'IMM non tiene conto nei suoi modelli dell'effetto di una riduzione del valore dell'esposizione dovuta a una clausola di un contratto di garanzia che richieda il ricevimento della garanzia quando si deteriora il merito di credito della controparte.

Articolo 286

Gestione del CCR — politiche, procedure e sistemi

1.   L'ente istituisce e mantiene un quadro di gestione del CCR, comprendente:

a)

politiche, procedure e sistemi per garantire l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna del CCR;

b)

procedure volte a garantire che tali politiche, procedure e sistemi siano rispettati.

Tali politiche, procedure e sistemi sono concettualmente solidi e sono applicati con correttezza e debitamente documentati. La documentazione comprende una spiegazione delle tecniche empiriche utilizzate per misurare il CCR.

2.   Il quadro di gestione del CCR di cui al paragrafo 1 tiene conto del rischio di mercato, del rischio di liquidità, del rischio giuridico e del rischio operativo che sono associati al CCR. In particolare, il quadro garantisce che l'ente rispetti i seguenti principi:

a)

non svolge attività con una controparte senza averne prima valutato il merito di credito;

b)

tiene debitamente conto del relativo rischio di credito nella fase di regolamento e in quella ad esso precedente;

c)

gestisce tali rischi nel modo più completo possibile, sia a livello di controparte mediante l'aggregazione delle esposizioni al CCR e di altre esposizioni creditizie, sia a livello di impresa.

3.   L'ente che utilizza l'IMM garantisce che il suo quadro di gestione del CCR tenga conto, con piena soddisfazione dell'autorità competente, dei rischi di liquidità inerenti a quanto segue:

a)

potenziali richieste di margini in entrata nel contesto di scambi di margini di variazione o di altro tipo, come il margine iniziale o indipendente, in caso di shock di mercato;

b)

potenziali richieste in entrata per la restituzione delle garanzie reali in eccesso fornite dalle controparti;

c)

richieste derivanti da un potenziale abbassamento della valutazione esterna del suo merito di credito.

L'ente garantisce che la natura e l'orizzonte del riutilizzo della garanzia reale siano coerenti con il suo fabbisogno di liquidità e non compromettano la sua capacità di fornire o restituire la garanzia reale in modo tempestivo.

4.   L'organo di gestione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente alla gestione del CCR e garantiscono che siano destinate risorse adeguate a tal fine. L'alta dirigenza è consapevole dei limiti del modello utilizzato e delle ipotesi su cui si basa, nonché del loro possibile impatto sull'affidabilità dei risultati tramite un processo formale. L'alta dirigenza è inoltre al corrente delle incertezze relative alle condizioni del mercato e delle questioni operative e di come tali aspetti sono integrati nel modello.

5.   Le segnalazioni quotidiane relative alle esposizioni dell'ente al CCR a norma dell'articolo 287, paragrafo 2, lettera b), sono verificate da dirigenti che abbiano un'anzianità ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli responsabili dell'erogazione del credito o trader, sia riduzioni dell'esposizione complessiva dell'ente al CCR.

6.   Il quadro di gestione del CCR di un ente stabilito conformemente al paragrafo 1 è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione. I limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai responsabili dell'erogazione del credito, dai trader e dall'alta dirigenza. L'ente dispone di un processo formale per segnalare le violazioni dei limiti di rischio al livello di dirigenza appropriato.

7.   Per misurare il CCR, l'ente misura in particolare l'utilizzo giornaliero ed intragiornaliero delle linee di credito. Esso misura l'esposizione corrente al lordo e al netto delle garanzie reali detenute. A livello di portafoglio e di controparte, l'ente calcola e sorveglia l'esposizione di picco o l'esposizione potenziale futura nell'intervallo di confidenza che ha scelto. Esso tiene conto delle posizioni ingenti o concentrate, in termini ad esempio di gruppi di controparti collegate, di settori e di mercati.

8.   L'ente istituisce e mantiene un programma sistematico e rigoroso di prove di stress. I risultati di tali prove sono verificati periodicamente ed almeno trimestralmente dall'alta dirigenza e sono presi in considerazione nelle politiche e nei limiti stabiliti dall'organo di gestione e dall'alta dirigenza in materia di CCR. Se le prove di stress rivelano una particolare vulnerabilità ad un determinato insieme di circostanze, l'ente adotta immediatamente le misure necessarie ad un'adeguata gestione di tali rischi.

Articolo 287

Strutture organizzative per la gestione del CCR

1.   L'ente che utilizza l'IMM istituisce e mantiene:

a)

un'unità di controllo del rischio che sia conforme al paragrafo 2;

b)

un'unità di gestione delle garanzie reali che sia conforme al paragrafo 3.

2.   L'unità di controllo del rischio è responsabile della elaborazione e messa in opera della sua gestione del CCR, inclusa la convalida iniziale e su base continuativa del modello, svolge le seguenti funzioni e soddisfa i seguenti requisiti:

a)

è responsabile dell'elaborazione e messa in opera del sistema di gestione del CCR dell'ente;

b)

elabora segnalazioni quotidiane ed analizza i risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente. Tale analisi comprende la valutazione della relazione tra le misure dei valori dell'esposizione al CCR e i limiti in materia di attività di negoziazione;

c)

controlla l'integrità dei dati utilizzati come input del modello ed elabora e analizza le segnalazioni sui risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente, inclusa la valutazione della relazione tra le misure dell'esposizione al rischio e i limiti in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione;

d)

è indipendente dalle unità preposte alla creazione, al rinnovo o alla negoziazione delle esposizioni e sottratta ad ogni indebita influenza;

e)

è dotata di un numero sufficiente di dipendenti;

f)

riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente;

g)

la sua attività è strettamente integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di credito dell'ente;

h)

i risultati da essa prodotti costituiscono parte integrante del processo di pianificazione, sorveglianza e controllo del profilo di rischio di credito e di rischio globale dell'ente.

3.   L'unità di gestione delle garanzie reali assolve i seguenti compiti e funzioni:

a)

calcola ed effettua richieste di margini, gestisce le controversie in materia di richieste di margini e segnala i livelli degli importi indipendenti, dei margini iniziali e dei margini di variazione accuratamente su base giornaliera;

b)

controlla l'integrità dei dati utilizzati per formulare richieste di margini e garantisce che siano coerenti e riconciliati periodicamente con tutte le pertinenti fonti di dati all'interno dell'ente;

c)

monitora la misura del riutilizzo delle garanzie reali e qualsiasi modifica dei diritti dell'ente sulla garanzia che fornisce o in rapporto con essa;

d)

segnala al livello appropriato della dirigenza i tipi di garanzie reali che sono riutilizzate e le modalità di tale riutilizzo compresi lo strumento, la qualità creditizia e la scadenza;

e)

monitora la concentrazione su singoli tipi di attivi accettati dall'ente come garanzie reali;

f)

segnala all'alta dirigenza informazioni sulla gestione delle garanzie su base regolare, ma almeno trimestralmente, fornendo anche informazioni sul tipo di garanzie ricevute e costituite nonché l'ampiezza, la tempistica, e le cause delle controversie in materia di richieste di margini. Tali segnalazioni interne riflettono anche le tendenze di queste cifre.

4.   L'alta dirigenza assegna risorse sufficienti all'unità di gestione delle garanzie reali di cui al paragrafo 1, lettera b), al fine di assicurare che i suoi sistemi conseguano un livello appropriato di performance operativa, misurato in termini di puntualità e accuratezza delle richieste di margini fatte dall'ente e in termini di tempestività della risposta dell'ente a richieste di margini provenienti dalle sue controparti. L'alta dirigenza garantisce che l'unità sia dotata di personale adeguato per trattare le richieste e le controversie in maniera tempestiva anche in presenza di gravi crisi di mercato e consentire all'ente di limitare il numero delle controversie ingenti causate dai volumi di negoziazioni.

Articolo 288

Verifica del sistema di gestione del CCR

Nell'ambito del processo di audit interno, l'ente procede regolarmente ad una verifica indipendente del proprio sistema di gestione del CCR. Tale verifica comprende le attività delle unità di controllo e gestione delle garanzie reali di cui all'articolo 287 e riguarda, come minimo:

a)

l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione del CCR di cui all'articolo 286;

b)

l'organizzazione dell'unità di controllo del CCR di cui all'articolo 287, paragrafo 1, lettera a);

c)

l'organizzazione dell'unità di gestione delle garanzie reali di cui all'articolo 287, paragrafo 1, lettera b);

d)

l'integrazione delle misure del CCR nella gestione quotidiana del rischio;

e)

il processo di approvazione dei modelli di quantificazione del rischio e dei sistemi di valutazione utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;

f)

la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione del CCR;

g)

la portata del CCR rilevato dal modello di misurazione del rischio;

h)

l'integrità del sistema informativo della dirigenza;

i)

l'accuratezza e la completezza dei dati relativi al CCR;

j)

l'accurata presa in considerazione dei termini giuridici dei contratti di garanzia e di compensazione nella misurazione del valore dell'esposizione;

k)

la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;

l)

l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione;

m)

l'accuratezza dei calcoli per la valutazione e la trasformazione dei rischi;

n)

la verifica dell'accuratezza del modello tramite test retrospettivi frequenti di cui all'articolo 293, paragrafo 1, lettere da b) a e);

o)

la conformità delle unità di controllo del CCR e di gestione delle garanzie reali con i requisiti normativi pertinenti.

Articolo 289

Prova dell’utilizzo

1.   Gli enti assicurano che la distribuzione delle esposizioni generata dal modello interno utilizzato per calcolare l'EPE effettiva sia strettamente integrata nel processo di gestione quotidiana del CCR dell'ente, e che il risultato del modello sia tenuto in debito conto nel processo di approvazione dei crediti, nella gestione del CCR, nell'allocazione del capitale interno e nel governo societario.

2.   L'ente dimostra con piena soddisfazione delle autorità competenti di aver utilizzato, per almeno un anno prima dell'autorizzazione delle autorità competenti di utilizzare l'IMM conformemente all'articolo 283, un modello che soddisfi ampiamente i requisiti indicati nella presente sezione ai fini del calcolo della distribuzione delle esposizioni su cui si basa il calcolo dell'EPE.

3.   Il modello utilizzato per la distribuzione delle esposizioni al CCR è parte integrante del quadro per la gestione del CCR di cui all'articolo 286. Tale quadro comprende la misurazione dell'utilizzo delle linee di credito mediante l'aggregazione delle esposizioni al CCR e di altre esposizioni creditizie e l'allocazione del capitale interno.

4.   Oltre all'EPE, l'ente misura e gestisce le esposizioni correnti. All'occorrenza, l'ente misura l'esposizione corrente al lordo ed al netto delle garanzie reali detenute. La verifica dell'utilizzo a fini interni è soddisfatta se l'ente utilizza altre misure del CCR, come l'esposizione di picco, basate sulla distribuzione delle esposizioni ottenuta con lo stesso modello utilizzato per calcolare l'EPE.

5.   L'ente ha la capacità di sistema di stimare l'EE su base giornaliera, se necessario, a meno che non dimostri con piena soddisfazione delle autorità competenti che le sue esposizioni al CCR giustificano calcoli meno frequenti. Esso stima l'EE lungo un profilo temporale di orizzonti previsionali che rispecchino adeguatamente la struttura temporale dei flussi di cassa e delle scadenza dei contratti a venire, con modalità adeguate all'importanza e alla composizione dell'esposizione.

6.   L'esposizione è misurata, sorvegliata e controllata per l'intera durata, e non soltanto sull'orizzonte di un anno, di tutti i contratti all'interno dell’insieme di attività soggette a compensazione. L'ente dispone di procedure per l'identificazione e il controllo dei rischi di controparte nei casi in cui l'esposizione vada oltre l'orizzonte di un anno. Un eventuale aumento previsto dell'esposizione è preso in considerazione nel modello dell'ente per il calcolo del capitale interno.

Articolo 290

Prove di stress

1.   L'ente dispone di un ampio programma di prove di stress per il CCR, utilizzato anche per valutare i relativi requisiti in materia di fondi propri, che soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 10.

2.   Esso individua gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente e valuta la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.

3.   Le misure di stress previste dal programma sono raffrontate con i limiti in materia di rischi e considerate dall'ente come parte integrante del processo di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE

4.   Il programma riflette pienamente le negoziazioni e le esposizioni aggregate per tutte le forme del rischio di controparte a livello di determinate controparti in un periodo di tempo sufficiente per condurre prove di stress periodiche.

5.   Esso prevede almeno mensilmente prove di stress sulle esposizioni in rapporto ai principali fattori di rischio di mercato, come i tassi di interesse, il cambio, gli strumenti di capitale, i differenziali creditizi e i prezzi delle merci per tutte le controparti dell'ente, al fine di identificare e consentire all'ente di ridurre se necessario le concentrazioni sovradimensionate in rischi direzionali specifici. Le prove di stress sulle esposizioni riguardanti in particolare i rischi unifattoriali, multifattoriali e quelli non direzionali sostanziali e le prove di stress congiunte esposizione/merito di credito sono eseguite, per quanto concerne il CCR, a livello di singola controparte, di gruppo di controparti e dell'ente a livello aggregato.

6.   L'ente applica almeno trimestralmente scenari di prove di stress multifattoriali e valuta i rischi non direzionali sostanziali, compresa l'esposizione alla curva di rendimento e i rischi di base. Le prove di stress multifattoriali affrontano, come minimo, i seguenti scenari:

a)

si sono verificati gravi eventi economici e di mercato;

b)

l'ampia liquidità del mercato è diminuita considerevolmente;

c)

un importante intermediario finanziario sta liquidando posizioni.

7.   La gravità degli shock dei fattori di rischio sottostanti è coerente con la finalità delle prove di stress. In sede di valutazione della solvibilità sotto stress, gli shock dei fattori di rischio sottostanti sono sufficientemente gravi da riflettere condizioni di mercato estreme già verificatesi e condizioni di mercato estreme ma plausibili. Le prove di stress valutano l'impatto di tali shock sui fondi propri, sui requisiti in materia di fondi propri e sui profitti. Ai fini del monitoraggio, della copertura e della gestione quotidiana delle concentrazioni, il programma di prove di stress considera anche gli scenari di minore gravità e di maggiore probabilità.

8.   Il programma prevede, se del caso, prove di reverse stress per individuare scenari estremi ma plausibili che potrebbero avere esiti negativi significativi. Le prove di reverse stress tengono conto dell'impatto dell'esistenza di una marcata non linearità nel portafoglio.

9.   I risultati delle prove di stress a titolo del programma sono segnalati periodicamente, almeno su base trimestrale, all'alta dirigenza. Le segnalazioni e l'analisi dei risultati coprono gli effetti più significativi a livello di controparte su tutto il portafoglio, le concentrazioni sostanziali all'interno dei segmenti del portafoglio (all'interno dello stesso settore industriale o di una regione) e le tendenze specifiche di portafoglio e di controparte.

10.   L'alta dirigenza assume un ruolo guida nell'integrazione delle prove di stress nel quadro di gestione del rischio e nella cultura del rischio dell'ente e garantisce che i risultati siano significativi e impiegati per gestire il CCR. I risultati delle prove di stress per le esposizioni significative sono valutati sulla base di orientamenti che indicano la propensione al rischio dell'ente, e segnalati all'alta dirigenza a fini di discussione e azione quando si individuano rischi eccessivi o concentrati.

Articolo 291

Rischio di correlazione sfavorevole

1.   Ai fini del presente articolo:

a)

il "rischio generale di correlazione sfavorevole" sorge quando tra la probabilità di default di una controparte e i fattori di rischio generali di mercato vi è una correlazione positiva;

b)

il "rischio specifico di correlazione sfavorevole" sorge quando tra l'esposizione futura nei confronti di una determinata controparte e la PD della controparte vi è una correlazione positiva per via della natura delle operazioni con tale controparte. Un ente si considera esposto a un rischio specifico di correlazione sfavorevole se l'esposizione futura nei confronti di una determinata controparte appare elevata ed anche la probabilità di default della controparte è elevata.

2.   Gli enti prendono in debita considerazione le esposizioni che determinano un significativo rischio generale e specifico di correlazione sfavorevole.

3.   Al fine di individuare un rischio generale di correlazione sfavorevole, l'ente elabora prove di stress e analisi di scenari di stress relativi ai fattori di rischio che hanno una correlazione sfavorevole con l'affidabilità creditizia della controparte. Tali prove esaminano inoltre la possibilità che si verifichino gravi shock quando cambiano i rapporti tra i fattori di rischio. L'ente controlla il rischio generale di correlazione sfavorevole per prodotto, per regione, per settore, o per altre categorie pertinenti alla linea di attività.

4.   L'ente dispone di procedure per individuare, sorvegliare e controllare i casi di rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascuna entità giuridica, dalle fasi iniziali di un'operazione e per tutta la sua durata.

5.   Gli enti calcolano i requisiti in materia di fondi propri per il CCR in ordine alle operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole e vi è un legame giuridico tra la controparte e l'emittente del sottostante del derivato OTC oppure il sottostante delle operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettere b), c) e d), conformemente ai seguenti principi:

a)

gli strumenti per i quali esiste un rischio specifico di correlazione sfavorevole non sono compresi nello stesso insieme di attività soggette a compensazione con altre operazioni con la controparte, e sono trattati come un insieme di attività soggette a compensazione distinto;

b)

all'interno di ciascuno di tali insiemi di attività soggette a compensazione distinti, per i credit default swaps single-name il valore dell'esposizione è pari al totale delle perdite attese nel valore del valore equo residuo degli strumenti sottostanti in base all'ipotesi che l'emittente sottostante sia in liquidazione;

c)

la LGD di un ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 è pari al 100 % per tali operazioni su swap;

d)

per un ente che utilizza il metodo di cui al capo 2, il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello di un'operazione non garantita;

e)

per tutte le altre operazioni riferite ad un single name in ciascuno di tali distinti insiemi di attività soggette a compensazione, il calcolo del valore dell'esposizione è coerente con l'ipotesi di un default imminente e improvviso delle obbligazioni sottostanti in cui l'emittente è giuridicamente collegato con la controparte. Per le operazioni riferite a un paniere di nomi o indice, il default imminente e improvviso delle rispettive obbligazioni sottostanti in cui l'emittente è giuridicamente collegato con la controparte si applica, se rilevante,;

f)

nella misura in cui si usino i calcoli esistenti del rischio di mercato per i requisiti in materia di fondi propri per i rischi incrementali di default e di migrazione di cui al titolo IV, capo 5, sezione 4, che contengono già un'ipotesi di LGD, la LGD nella formula utilizzata è pari al 100 %.

6.   Gli enti forniscono all'alta dirigenza e al competente comitato dell'organo di gestione relazioni periodiche sul rischio specifico e generale di correlazione sfavorevole e sulle misure adottate per gestire tali rischi.

Articolo 292

Integrità del processo di modellizzazione

1.   L'ente garantisce l'integrità del processo di modellizzazione di cui all'articolo 284 adottando quanto meno le seguenti misure:

a)

il modello riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione in maniera tempestiva, completa e prudente;

b)

tali condizioni comprendono quanto meno gli importi nozionali dei contratti, la durata, le attività di riferimento, gli accordi di garanzia e gli accordi di compensazione;

c)

le condizioni generali e le clausole specifiche sono conservate in una base di dati soggetta a controlli formali periodici;

d)

un processo di riconoscimento degli accordi di compensazione che richiede la verifica da parte di giuristi che la compensazione effettuata in base a tali accordi sia giuridicamente vincolante;

e)

la verifica di cui alla lettera d) è immessa nella base di dati di cui alla lettera c) da un'unità indipendente;

f)

la trasmissione al modello EPE dei dati relativi alle condizioni generali e alle clausole specifiche dell'operazione è soggetta ad audit interno;

g)

vi sono procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione siano prese in considerazione in maniera corretta, o almeno prudente, ai fini del calcolo dell'EPE.

2.   I dati correnti di mercato sono utilizzati per determinare le esposizioni correnti. L'ente può calibrare oculatamente il suo modello per il calcolo dell'EPE utilizzando dati di mercato storici o dati di mercato impliciti per stabilire i parametri dei processi stocastici sottostanti, come deriva, volatilità e correlazione. Se l'ente impiega dati storici, essi sono riferiti ad almeno tre anni. I dati sono aggiornati almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se reso necessario dalle condizioni di mercato.

Per calcolare l'EPE effettiva utilizzando una calibrazione di stress, un ente calibra l'EPE effettiva utilizzando i dati di tre anni comprendenti un periodo di stress sui differenziali creditizi delle sue controparti o dati di mercato relativi a tale periodo di stress.

I requisiti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono applicati dall'ente a tale scopo.

3.   L'ente dimostra con soddisfazione dell'autorità competente, almeno trimestralmente, che il periodo di stress utilizzato per il calcolo ai sensi del presente paragrafo coincide con un periodo di aumento dei differenziali dei credit default swaps o di altri differenziali creditizi (ad esempio, prestiti o obbligazioni societarie) per una selezione rappresentativa delle sue controparti con differenziali creditizi negoziati. Nelle situazioni in cui l'ente non ha dati adeguati sui differenziali creditizi per una controparte, associa tale controparte a dati specifici sui differenziali creditizi sulla base dei tipi di regione, rating interni e attività.

4.   Il modello EPE per tutte le controparti utilizza dati, sia storici che impliciti, che includono i dati del periodo di stress del credito ed utilizza tali dati in modo coerente con il metodo utilizzato per la calibrazione del modello EPE sui dati attuali.

5.   Per valutare l'efficacia della sua calibrazione di stress per l'EEPE, un ente costituisce diversi portafogli di riferimento che sono vulnerabili ai principali fattori di rischio ai quali esso è esposto. L'esposizione a questi portafogli di riferimento è calcolata utilizzando a) una metodologia di stress, basata sui valori di mercato correnti e parametri di modello calibrati su condizioni di stress dei mercati, e b) l'esposizione durante il periodo di stress, ma applicando il metodo di cui alla presente sezione (valore di mercato alla fine del periodo di stress, volatilità e correlazioni del periodo di stress di tre anni).

Le autorità competenti impongono all'ente di adeguare la calibrazione di stress se le esposizioni di tali portafogli di riferimento si discostano sostanzialmente l'una dall'altra.

6.   L'ente sottopone il modello ad un processo di validazione che è chiaramente articolato nelle sue politiche e procedure. Tale processo di validazione:

a)

specifica il tipo di prove richieste per assicurare l'integrità del modello e precisa le condizioni nelle quali le ipotesi su cui si basa il modello sono inadeguate e possono pertanto dare luogo ad una sottostima dell'EPE;

b)

include un riesame della completezza del modello.

7.   L'ente sorveglia i rischi pertinenti e dispone di procedure per l'aggiustamento della sua stima dell'EEPE quando tali rischi assumono un peso significativo. Nel conformarsi al presente paragrafo, l'ente:

a)

individua e gestisce le sue esposizioni al rischio specifico di correlazione sfavorevole insorgente come specificato all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b) e le sue esposizioni al rischio generale di correlazione sfavorevole insorgente come specificato all'articolo 291, paragrafo 1, lettera a);

b)

per le esposizioni con un profilo di rischio crescente dopo un anno, raffronta su base regolare la stima di una misura rilevante dell'esposizione in un periodo di un anno con la stessa misura dell'esposizione nell'arco della durata dell'esposizione;

c)

per le esposizioni con durata residua inferiore ad un anno, raffronta su base regolare il costo di sostituzione (esposizione corrente) ed il profilo di rischio effettivamente realizzato e conserva i dati che consentono tali raffronti.

8.   L'ente dispone di procedure interne per verificare, prima di includere un'operazione in un insieme di attività soggette a compensazione, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti di cui alla sezione 7.

9.   L'ente che utilizza le garanzie reali per attenuare il proprio CCR dispone di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei suoi calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4.

10.   L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 293

Requisiti per il sistema di gestione dei rischi

1.   L'ente soddisfa i seguenti requisiti:

a)

soddisfa i requisiti qualitativi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5;

b)

procede a un regolare programma di test retrospettivi, che mette a confronto le misure del rischio ottenute dal modello con le misure del rischio realizzato, e variazioni ipotetiche basate su posizioni statiche con misure realizzate;

c)

effettua una validazione iniziale e un costante riesame periodico del suo modello di esposizione al CCR e delle misure del rischio da esso ottenute. La validazione e la revisione sono indipendenti dall'elaborazione del modello;

d)

l'organo di gestione e l'alta dirigenza partecipano al processo di controllo dei rischi e garantiscono che risorse adeguate siano destinate al controllo del rischio di credito e del rischio di controparte. A tale riguardo, le segnalazioni quotidiane elaborate dall'unità di controllo del rischio indipendente istituita conformemente all'articolo 287, paragrafo 1, lettera a), sono verificate da dirigenti che abbiano un'anzianità ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli trader, sia riduzioni dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;

e)

il modello interno di misurazione dei rischi delle esposizioni è integrato nel processo di gestione quotidiana dei rischi dell'ente;

f)

il sistema di misurazione dei rischi è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di attività di negoziazione ed esposizione. Sotto questo profilo, i limiti delle esposizioni sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai trader, dal servizio crediti e dall'alta dirigenza;

g)

l'ente garantisce che il suo sistema di gestione dei rischi sia ben documentato. In particolare, mantiene una serie documentata di politiche, controlli e procedure interni concernenti il funzionamento del sistema di misurazione dei rischi e le modalità per assicurare che tali politiche siano rispettate;

h)

una verifica indipendente del sistema di misurazione dei rischi è effettuata regolarmente nel processo di audit interno dell'ente. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio. La verifica del processo globale di gestione dei rischi è effettuata ad intervalli regolari (e comunque almeno una volta all'anno) e riguarda quanto meno tutti gli elementi di cui all'articolo 288;

i)

la validazione costante dei modelli di rischio di controparte, inclusi test retrospettivi, è sottoposta a revisione periodica da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per decidere le misure da adottare per risolvere le inefficienze dei modelli.

2.   Le autorità competenti tengono conto della misura in cui l'ente soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1 al momento di fissare il livello di α, come stabilito all'articolo 284, paragrafo 4. Solo gli enti che rispettano pienamente tali requisiti sono ammissibili per l'applicazione del fattore di moltiplicazione minimo.

3.   L'ente documenta il processo di validazione iniziale e su base continuativa del suo modello di esposizione al CCR e il calcolo delle misure del rischio ottenute dai modelli a un livello di dettaglio che potrebbe permettere a terzi di ricreare, rispettivamente, l'analisi e le misure del rischio. Tale documentazione stabilisce la frequenza con cui saranno condotte le analisi dei test retrospettivi e tutte le altre validazioni in corso, come è svolta la validazione con riguardo ai flussi di dati e ai portafogli e quali sono le analisi utilizzate.

4.   L'ente definisce i criteri per valutare i propri modelli di esposizione al CCR e i modelli i cui risultati confluiscono nel calcolo dell'esposizione e mantiene una politica scritta che descrive il processo attraverso il quale saranno individuate e corrette performance inaccettabili.

5.   L'ente definisce come sono costruiti portafogli rappresentativi di controparti ai fini della validazione di un modello di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio.

6.   La validazione dei modelli di esposizione al CCR e delle loro misure del rischio che producono le distribuzioni previste tiene conto di più di una sola statistica della distribuzione prevista.

Articolo 294

Requisiti per la validazione

1.   Nel quadro della validazione iniziale e su base continuativa del modello di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio, l'ente garantisce che siano rispettati i seguenti requisiti:

a)

l'ente effettua test retrospettivi utilizzando dati storici sui movimenti dei fattori di rischio di mercato prima dell'autorizzazione delle autorità competenti conformemente all'articolo 283, paragrafo 1. Tali test retrospettivi considerano una serie di orizzonti temporali di previsione distinti per almeno un anno, per una serie di varie date di inizializzazione e un ampio ventaglio di condizioni di mercato;

b)

l'ente che utilizza il metodo di cui all'articolo 285, paragrafo 1, lettera b), convalida periodicamente il suo modello per verificare se le esposizioni correnti realizzate siano coerenti con la previsione di tutti i periodi di margine nell'arco di un anno. Se alcune delle negoziazioni all'interno dell’insieme di attività soggette a compensazione hanno una scadenza inferiore a un anno e l’insieme di attività soggette a compensazione ha sensibilità ai fattori di rischio più elevate senza queste negoziazioni, la validazione ne tiene conto;

c)

l'ente esegue test retrospettivi sulla performance del suo modello di esposizione al CCR e sulle misure del rischio pertinenti del modello nonché sulle previsioni dei fattori di rischio di mercato. Per le negoziazioni garantite, gli orizzonti temporali di previsione considerati includono quelli che riflettono periodi tipici con rischio di margine applicati nelle negoziazioni garantite o soggette a marginazione;

d)

se la validazione del modello indica che l'EPE effettiva è sottostimata, l'ente adotta le misure necessarie per rimediare all'imprecisione del modello;

e)

l'ente testa i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione al CCR in un determinato scenario di shock futuri relativi a fattori di rischio di mercato nell'ambito del processo di validazione del modello iniziale e su base continuativa. I modelli di quantificazione del rischio relativi alle opzioni tengono conto della non linearità del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;

f)

il modello per il calcolo dell'esposizione al CCR riflette informazioni specifiche dell'operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione. L'ente verifica che le operazioni siano assegnate all’insieme di attività soggette a compensazione appropriato nell'ambito del modello;

g)

il modello di esposizione al CCR include informazioni specifiche per ciascuna operazione, al fine di riflettere gli effetti della marginazione. Esso tiene conto sia dell'importo corrente del margine sia del margine che potrebbe essere trasferito tra le controparti in futuro. Il modello riflette la natura degli accordi di garanzia che sono unilaterali o bilaterali, la frequenza delle richieste di margine, il periodo con rischio di margine, la soglia minima dell'esposizione non coperta dal margine che l'ente è disposto ad accettare e l'importo minimo dei trasferimenti. Tale modello stima le variazioni del valore di mercato delle garanzie reali fornite o, in alternativa, applica le norme di cui al capo 4;

h)

il processo di validazione del modello include test retrospettivi statici, basati su dati storici e su portafogli rappresentativi di controparti. Ad intervalli regolari, l'ente effettua tali test retrospettivi su una serie di portafogli di controparti rappresentativi effettivi o ipotetici. Tali portafogli rappresentativi sono scelti in base alla loro sensibilità ai fattori di rischio rilevanti e alle combinazioni di fattori di rischio ai quali l'ente è esposto;

i)

l'ente effettua test retrospettivi intesi a verificare le ipotesi di base del modello di esposizione al CCR e le misure del rischio rilevanti, compresa la relazione modellizzata tra i tenori dello stesso fattore di rischio e le relazioni modellizzate tra i fattori di rischio;

j)

la performance dei modelli di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio è soggetta ad appropriate prassi di test retrospettivi. Il programma di test retrospettivi è in grado di individuare la performance mediocre delle misure del rischio del modello EPE;

k)

l'ente convalida i suoi modelli di esposizione al CCR e tutte le misure del rischio su orizzonti temporali commisurati alla scadenza delle negoziazioni per le quali l'esposizione è calcolata utilizzando l'IMM conformemente all'articolo 283;

l)

l'ente verifica regolarmente i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione alla controparte a fronte di adeguati parametri di riferimento indipendenti nel quadro del processo di validazione su base continuativa;

m)

la validazione su base continuativa di un modello dell'esposizione al CCR e delle pertinenti misure del rischio comprende una valutazione dell'adeguatezza delle recenti performance;

n)

la frequenza con la quale i parametri di un modello dell'esposizione al CCR sono aggiornati è valutata dall'ente nell'ambito del processo di validazione iniziale e su base continuativa;

o)

la validazione iniziale e su base continuativa dei modelli dell'esposizione al CCR valuta se i calcoli delle esposizioni a livello di controparte e di insieme di attività soggette a compensazione siano o meno appropriati.

2.   Una misura più prudente rispetto alle unità di misura utilizzate per calcolare il valore delle esposizioni a fini regolamentari per tutte le controparti può essere utilizzata in sostituzione di α (alfa) moltiplicata per la EPE effettiva previa autorizzazione da parte delle autorità competenti. Il grado di prudenza relativa sarà valutato al momento dell'approvazione iniziale da parte delle autorità competenti e in occasione delle revisioni periodiche dei modelli EPE da parte delle autorità di vigilanza. L'ente convalida regolarmente il grado di prudenza. La valutazione continua della performance del modello riguarda tutte le controparti per le quali sono utilizzati i modelli.

3.   Se i test retrospettivi indicano che il modello non è sufficientemente accurato, le autorità competenti revocano l'autorizzazione dello stesso o impongono misure appropriate per garantire che il modello sia migliorato senza indugi.

Sezione 7

Compensazione contrattuale

Articolo 295

Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio

Gli enti possono riconoscere l'effetto di riduzione del rischio, conformemente all'articolo 298, solo ai seguenti tipi di accordi di compensazione contrattuale, a condizione che l'accordo di compensazione sia stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296 e l'ente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 297:

a)

contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i crediti e le obbligazioni reciproche sono automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, in modo da creare un unico nuovo contratto che sostituisce tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti ed è vincolante per le parti;

b)

altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte;

c)

accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti per enti che hanno ottenuto l'approvazione per utilizzare il metodo stabilito nella sezione 6 per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione di detto metodo. Le autorità competenti comunicano all'ABE un elenco degli accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti approvati.

La compensazione tra operazioni effettuate da entità giuridiche diverse di un gruppo non è riconosciuta ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri.

Articolo 296

Riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale

1.   Le autorità competenti riconoscono un accordo di compensazione solo se le condizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 3 sono soddisfatte.

2.   Le seguenti condizioni sono soddisfatte da tutti gli accordi di compensazione contrattuale utilizzati da un ente ai fini della determinazione del valore dell'esposizione nella presente parte:

a)

l'ente ha concluso un accordo di compensazione con la sua controparte che crea un obbligo giuridico unico per tutte le operazioni incluse, in modo tale che, in caso di default della controparte avrebbe diritto a ricevere o sarebbe tenuto a pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole operazioni incluse;

b)

l'ente ha messo a disposizione delle autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati indicanti che, in caso di una disputa legale dell'accordo di compensazione, i crediti e le obbligazioni dell'ente non supererebbero quelli di cui alla lettera a). Il parere giuridico fa riferimento alla legge applicabile:

i)

del paese nel quale la controparte ha sede;

ii)

nel caso di una succursale di un'impresa situata in un paese diverso da quello in cui l'impresa ha sede, del paese in cui è situata la succursale;

iii)

del paese la cui legge disciplina le singole operazioni incluse nell'accordo di compensazione;

iv)

del paese la cui legge disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;

c)

il rischio di credito verso ogni controparte è aggregato per arrivare ad un'unica esposizione giuridica, che comprende tutte le operazioni con ciascuna controparte. Tale valore aggregato è tenuto in conto ai fini della determinazione dei limiti del credito e del capitale interno;

d)

il contratto non contiene una clausola che, in caso di default di una controparte, consente ad una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore della parte in default, anche se quest'ultima risultasse un creditore netto (ossia clausola di deroga).

Se una qualsiasi delle autorità competenti non è convinta che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida ed opponibile in base alla legge di ciascuno dei paesi di cui alla lettera b), all'accordo di compensazione non è riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per nessuna delle controparti. Le autorità competenti si informano reciprocamente in merito.

3.   I pareri giuridici di cui alla lettera b) possono essere formulati con riferimento ai tipi di compensazione contrattuale. Le seguenti condizioni supplementari sono soddisfatte da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti:

a)

il saldo netto di cui al paragrafo 2, lettera a), è il saldo netto dei valori positivi e negativi di close out di ogni singolo accordo tipo bilaterale incluso e dei valori positivi e negativi ai prezzi di mercato correnti delle singole operazioni compensate ("importo netto cross-product");

b)

i pareri giuridici di cui al paragrafo 2, lettera b), riguardano la validità e l'efficacia dell'intero accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti in base alle sue condizioni e gli effetti dell'accordo di compensazione sulle clausole importanti di ogni accordo tipo bilaterale incluso.

Articolo 297

Obblighi degli enti

1.   L'ente istituisce e mantiene procedure per garantire che la validità giuridica e l'applicabilità della sua compensazione contrattuale sia riesaminata alla luce di cambiamenti nella legge dei paesi rilevanti di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera b).

2.   L'ente conserva nei suoi archivi tutta la documentazione richiesta relativa alla sua compensazione contrattuale.

3.   L'ente considera gli effetti della compensazione nel calcolo dell'esposizione al rischio di credito aggregato per ogni controparte e gestisce il proprio CCR sulla base di tali effetti.

4.   In caso di accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, l'ente mantiene procedure di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera c) al fine di verificare che ogni operazione inclusa in un insieme di attività soggette a compensazione sia coperta da un parere giuridico di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera b).

L'ente, tenendo in conto l'accordo di compensazione tra prodotti differenti, continua a soddisfare i requisiti per il riconoscimento della compensazione bilaterale e i requisiti di cui al capo 4 per il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso, per ogni accordo tipo bilaterale incluso e per ogni operazione inclusa.

Articolo 298

Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio

1.   Agli accordi di compensazione contrattuale si applica il seguente trattamento:

a)

la compensazione ai fini delle sezioni 5 e 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati;

b)

nel caso dei contratti di novazione, si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti da tali contratti anziché degli importi lordi.

In applicazione della sezione 3, gli enti possono prendere in considerazione il contratto di novazione per determinare:

i)

il costo corrente di sostituzione di cui all'articolo 274, paragrafo 1;

ii)

gli importi del capitale nozionale o i valori sottostanti di cui all'articolo 274, paragrafo 2.

Nell'applicazione della sezione 4, nel determinare l'importo nozionale di cui all'articolo 275, paragrafo 1, gli enti possono tenere conto del contratto di novazione ai fini del calcolo dell'importo del capitale nozionale. In tali casi, gli enti applicano le percentuali di cui alla tabella 3.

c)

Nel caso di altri accordi di compensazione, l'ente applica la sezione 3 come segue:

i)

il costo corrente di sostituzione di cui all'articolo 274, paragrafo 1, per i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico reale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'ente che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione è quantificato a "0";

ii)

l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future di cui all'articolo 274, paragrafo 2, per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ridotto in base alla formula seguente:

Formula

dove:

PCEred

=

importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido;

PCEgross

=

somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando gli importi del capitale nozionale per le percentuali di cui alla tabella 1;

NGR

=

il rapporto netto/lordo calcolato come il quoziente del costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore).

2.   Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura conformemente alla formula di cui al paragrafo 1, gli enti possono considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti.

Nell'applicazione dell'articolo 275, paragrafo 1, gli enti possono considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; gli importi del capitale nozionale sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 3.

Ai fini del presente paragrafo, i contratti perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio o contratti analoghi nei quali il capitale nozionale è equivalente ai flussi di cassa se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente nella medesima valuta.

3.   Per tutti gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, le percentuali da applicare possono essere ridotte come indicato nella tabella 6:

Tabella 6

Durata originaria

Contratti su tassi di interesse

Contratti su tassi di cambio

Un anno o meno

0,35 %

1,50 %

Da più di un anno a non più di due anni

0,75 %

3,75 %

Incremento per ogni anno successivo

0,75 %

2,25 %

4.   Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.

Sezione 8

Elementi del portafoglio di negoziazione

Articolo 299

Elementi del portafoglio di negoziazione

1.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'allegato II contiene un riferimento a strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito come indicato all'allegato I, sezione C, punto 8, della direttiva 2004/39/CE.

2.   Quando calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte di elementi del portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano i seguenti principi:

a)

nel caso di derivati su crediti di tipo total return swap o credit default swap, per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura secondo il metodo di cui alla sezione 3, il valore nominale dello strumento è moltiplicato per le seguenti percentuali:

i)

5 % se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte tre, titolo IV, capo 2;

ii)

10 % se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, non costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte tre, titolo IV, capo 2.

Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0 % la percentuale per l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap non sia soggetto a close-out in caso di insolvenza dell'entità la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di default.

Se il derivato su crediti assicura una protezione con riferimento allo nth-to-default in una serie di obbligazioni sottostanti, l'ente determina quale delle percentuali stabilite al primo comma sia applicabile con riferimento all'obbligazione con l'n-esima qualità creditizia più bassa che, se fosse un'esposizione dell'ente, costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte tre, titolo IV, capo 2;

b)

gli enti non utilizzano il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 222 per il riconoscimento degli effetti delle garanzie reali finanziarie;

c)

nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito registrate nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere tutti gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili;

d)

per le esposizioni dovute a strumenti derivati OTC contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili;

e)

ai fini del calcolo delle correzioni di volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci non ammissibili a norma del capo 4 sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una simile operazione e l'ente adotta il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, a norma del capo 4, sezione 3, gli enti trattano gli strumenti e le merci in questione allo stesso modo degli strumenti di capitale non inclusi in un indice principale quotati in una borsa valori riconosciuta;

f)

quando l'ente utilizza il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne a norma del capo 4, sezione 3 per strumenti finanziari o merci che non sono ammissibili a norma del capo 4, esso calcola rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento. Quando l'ente ha ottenuto l'approvazione per utilizzare il metodo dei modelli interni definito al capo 4, può applicare tale metodo anche al portafoglio di negoziazione;

g)

in relazione al riconoscimento di accordi tipo di compensazione relativi a contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito o ad altre operazioni correlate ai mercati finanziari, gli enti riconoscono la compensazione tra posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e posizioni non comprese in tale portafoglio solo se le operazioni compensate soddisfano i seguenti requisiti:

i)

tutte le operazioni sono valutate giornalmente in base ai prezzi di mercato;

ii)

tutti gli elementi presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro delle operazioni possono essere riconosciuti come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi del capo 4 senza che siano applicate le lettere da c) ad f) del presente paragrafo;

h)

se un derivato su crediti compreso nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento conformemente all'articolo 204, gli enti applicano uno dei seguenti metodi:

i)

lo trattano come se la posizione su tale derivato su crediti non presentasse alcun rischio di controparte;

ii)

includono coerentemente ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte tutti i derivati su crediti compresi nel portafoglio di negoziazione facenti parte di coperture interne o acquistati come protezione da un'esposizione al CCR quando la protezione del credito sia riconosciuta come ammissibile a norma del capo 4.

Sezione 9

Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso una controparte centrale

Articolo 300

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

1)

"non aggredibile in caso di procedura concorsuale” in relazione ad attività dei clienti, che esistono disposizioni efficaci che assicurano che tali attività non saranno a disposizione dei creditori di una CCP o di un partecipante diretto in caso di insolvenza di tale CCP o partecipante diretto rispettivamente o che le attività non saranno a disposizione del partecipante diretto per coprire le perdite sostenute in seguito al default di uno o più clienti diversi da quelli che hanno costituito tali attività;

2)

"operazione relativa a CCP", un contratto o un'operazione di cui all'articolo 301, paragrafo 1, tra un cliente e un partecipante diretto che siano direttamente collegati a un contratto o ad un'operazione elencati in tale paragrafo tra tale partecipante diretto e una CCP;

3)

"partecipante diretto", un partecipante diretto ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;

4)

"cliente", un cliente ai sensi dell'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012 o un'impresa che ha stabilito accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento.

Articolo 301

Ambito d'applicazione materiale

1.   La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP:

a)

i contratti di cui all'allegato II e i derivati su crediti;

b)

le operazioni di vendita con patto di riacquisto;

c)

la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;

d)

le operazioni con regolamento a lungo termine;

e)

i finanziamenti con margini.

2.   Gli enti possono scegliere se applicare ai contratti e alle operazioni in corso con una QCCP di cui al paragrafo 1 uno dei due seguenti trattamenti:

a)

il trattamento per le esposizioni commerciali e per le esposizioni derivanti dai contributi al fondo di garanzia di cui all'articolo 306, ad eccezione del trattamento, rispettivamente, di cui a tale articolo, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 298;

b)

il trattamento di cui all'articolo 310.

3.   Gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 306, ad eccezione del trattamento di cui a tale articolo, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 309, a seconda del caso, ai contratti e alle operazioni in corso con una CCP non qualificata elencati al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 302

Sorveglianza delle esposizioni nei confronti di CCP

1.   Gli enti sorvegliano tutte le loro esposizioni nei confronti di CCP e stabiliscono procedure per la fornitura periodica di informazioni su tali esposizioni all'alta dirigenza e alla commissione o alle commissioni competenti dell'organo di gestione.

2.   Gli enti valutano, attraverso opportune analisi di scenario e prove di stress, se il livello dei fondi propri detenuti a fronte di esposizioni nei confronti di una CCP, incluse le esposizioni potenziali future, le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia e, se l'ente opera in qualità di partecipante diretto, le esposizioni risultanti da accordi contrattuali secondo quanto previsto all'articolo 304, sia commisurato ai rischi inerenti a tali esposizioni.

Articolo 303

Trattamento delle esposizioni nei confronti di CCP dei partecipanti diretti

1.   L'ente che agisce come partecipante diretto, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP conformemente all'articolo 301, paragrafi 2 e 3.

2.   L'ente che agisce come partecipante diretto e in tale qualità opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il cliente conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, a seconda dei casi.

3.   L'ente che è un cliente di un partecipante diretto calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il partecipante diretto conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, a seconda dei casi.

4.   In alternativa al metodo di cui al paragrafo 3, se l'ente è un cliente può calcolare i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il partecipante diretto conformemente all'articolo 305, paragrafo 2, purché entrambe le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a)

le posizioni e le attività di tale ente relative a tali operazioni sono distinte e separate ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 648/2012, a livello sia di partecipante diretto che di CCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e in conseguenza di tale separazione le suddette posizioni e attività sono protette in caso di fallimento per le situazioni di inadempimento o di insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti;

b)

leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali pertinenti applicabili a o vincolanti tale ente o la CCP garantiscono in caso di inadempimento o insolvenza del partecipante diretto il trasferimento delle posizioni dell'ente relative a tali contratti e operazioni e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro partecipante diretto entro il pertinente periodo con rischio di margine.

5.   Se un ente che agisce come partecipante diretto stipula un accordo contrattuale con un cliente di un altro partecipante diretto al fine di garantire a tale cliente la portabilità delle attività e delle posizioni di cui al paragrafo 4, lettera b), tale ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'obbligazione potenziale che si crea in virtù di tale accordo contrattuale.

Articolo 304

Trattamento delle esposizioni dei partecipanti diretti verso i clienti

1.   L'ente che agisce come partecipante diretto e in tale qualità opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il cliente conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo e alla parte tre, titolo VI, a seconda dei casi.

2.   Se un ente che agisce come partecipante diretto stipula un accordo contrattuale con un cliente di un altro partecipante diretto che facilita, conformemente all'articolo 48,paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, il trasferimento delle posizioni e delle garanzie reali di cui all'articolo 305, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento per quel cliente, e detto accordo contrattuale comporta un'obbligazione potenziale per tale ente, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero a detta obbligazione potenziale.

3.   L'ente che opera come partecipante diretto può applicare un periodo con rischio di margine più breve al calcolo del requisito in materia di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente in conformità del metodo dei modelli interni.

4.   Un ente che opera come partecipante diretto può moltiplicare la sua EAD per un coefficiente scalare al calcolo del requisito in materia di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente in conformità del metodo del valore di mercato, del metodo standardizzato o del metodo dell'esposizione originaria. I coefficienti scalari che gli enti possono applicare sono i seguenti:

a)

0,71 per un periodo con rischio di margine di cinque giorni;

b)

0,77 per un periodo con rischio di margine di sei giorni;

c)

0,84 per un periodo con rischio di margine di sette giorni;

d)

0,89 per un periodo con rischio di margine di otto giorni;

e)

0,95 per un periodo con rischio di margine di nove giorni;

f)

1 per un periodo con rischio di margine di dieci giorni o più.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i periodi con rischio di margine che gli enti posso utilizzare ai fini previsti ai paragrafi 3 e 4.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l'ABE applica i principi seguenti:

a)

definisce il periodo con rischio di margine per ciascun tipo di contratto e operazione elencati all'articolo 301, paragrafo 1;

b)

i periodi con margine di rischio definiti in base alla lettera a) rispecchiano il periodo di chiusura dei contratti e delle operazioni di cui a detta lettera a).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 305

Trattamento delle esposizioni dei clienti

1.   Se l'ente è un cliente, calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo e al titolo VI della parte tre, a seconda dei casi.

2.   Fatto salvo il metodo di cui al paragrafo 1, se l'ente è un cliente può calcolare i requisiti in materia di fondi propri per le sue esposizioni commerciali per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306 purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a)

le posizioni e le attività di tale ente relative a dette operazioni sono distinte e separate, a livello sia di partecipante diretto sia di CCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e in conseguenza di tale distinzione e separazione le suddette posizioni e attività non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale per default o insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti;

b)

leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali applicabili a o vincolanti tale ente o la CCP facilitano il trasferimento delle posizioni del cliente relative a tali contratti e operazioni e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro partecipante diretto entro il periodo con rischio di margine applicabile in caso di default o insolvenza del partecipante diretto originario. In tali circostanze, le posizioni del cliente e le garanzie reali sono trasferite al valore di mercato salvo che il cliente chieda di chiudere la posizione al valore di mercato;

c)

l'ente dispone di un parere giuridico indipendente, scritto e motivato indicante che, in caso di impugnazione in giudizio, i giudici e le autorità amministrative competenti riscontrerebbero che il cliente non subirebbe alcuna perdita a motivo dell'insolvenza del suo partecipante diretto o di qualunque cliente del suo partecipante diretto in base alle leggi della giurisdizione dell'ente, del suo partecipante diretto e della CCP, alla legge che disciplina le operazioni e i contratti compensati dall'ente attraverso la CCP, alla legge che disciplina le garanzie reali e alla legge che disciplina qualunque contratto o accordo necessario per soddisfare la condizione di cui alla lettera b);

d)

la CCP è una QCCP.

3.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, se l'ente che è un cliente non è protetto da perdite qualora sia il partecipante diretto che un altro cliente del partecipante diretto congiuntamente facciano fallimento, pur restando soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al paragrafo 2, il cliente può calcolare i requisiti in materia di fondi propri per le sue esposizioni commerciali per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306, purché al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo il fattore di ponderazione del rischio pari al 2 % sia sostituito con un fattore di ponderazione del rischio del 4 %.

4.   Se un ente che è un cliente ha accesso ai servizi di una CCP attraverso accordi di compensazione indiretti, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, tale ente può applicare il trattamento di cui al paragrafo 2 o 3 solo qualora le condizioni di ciascun paragrafo sono soddisfatte ad ogni livello della catena di intermediari.

Articolo 306

Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni commerciali

1.   Un ente applica il trattamento seguente alle sue esposizioni commerciali con CCP:

a)

applica un fattore di ponderazione del rischio del 2 % ai valori di tutte le sue esposizioni da negoziazione con QCCP;

b)

applica il fattore di ponderazione del rischio utilizzato per il metodo standardizzato al rischio di credito, secondo quanto previsto all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), a tutte le sue esposizioni commerciali con CCP non qualificate;

c)

quando un ente opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente non è obbligato a rimborsare il cliente per le perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, il valore dell'esposizione dell'operazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP è pari a zero.

2.   In deroga al paragrafo 1, quando le attività fornite come garanzia reale ad una CCP o ad un partecipante diretto non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale, qualora la CCP, il partecipante diretto o uno o più altri clienti del partecipante diretto diventino insolventi, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero alle esposizioni al rischio di controparte per tali attività.

3.   L'ente calcola i valori delle sue esposizioni da negoziazione con una CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, a seconda del caso.

4.   L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le sue esposizioni da negoziazione con CCP ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come la somma dei valori dell'esposizione delle sue esposizioni da negoziazione con CCP, calcolati comformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, moltiplicati per il fattore di ponderazione del rischio determinato in virtù del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 307

Requisiti in materia di fondi propri per i contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP

Un ente che opera come partecipante diretto applica il trattamento seguente alle proprie esposizioni risultanti dai suoi contributi al fondo di garanzia di una CCP:

a)

esso calcola i requisiti in materia di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il metodo esposto all'articolo 308;

b)

esso calcola i requisiti in materia di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata secondo il metodo esposto all'articolo 309.

Articolo 308

Requisiti in materia di fondi propri per i contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP

1.   Il valore dell'esposizione per il contributo prefinanziato di un ente al fondo di garanzia di una QCCP (DFi) è pari all'importo pagato per o al valore di mercato delle attività consegnate da tale ente ridotto dell'importo di tale contributo già utilizzato dalla QCCP per assorbire le perdite derivanti dal default di uno o più dei suoi partecipanti diretti.

2.   Gli enti calcolano il requisito in materia di fondi propri (Ki) per coprire l'esposizione derivante dal loro contributo prefinanziato (DFi) come segue:

Formula

dove:

β

=

il fattore di concentrazione comunicato all'ente dalla CCP;

N

=

il numero di partecipanti diretti comunicato all'ente dalla CCP;

DFCM

=

la somma dei contributi prefinanziati di tutti i partecipanti diretti della CCPFormula comunicata all'ente dalla CCP;

KCM

=

la somma dei requisiti in materia di fondi propri di tutti i partecipanti diretti della CCP calcolata conformemente alla formula applicabile di cui al paragrafo 3 Formula.

3.   Gli enti calcolano KCM come segue:

a)

se KCCP ≤ DFCCP, gli enti utilizzano la seguente formula:

Formula;

b)

se DFCCP < KCCP ≤DF* gli enti utilizzano la seguente formula:

Formula;

c)

se DF* < KCCP gli enti utilizzano la seguente formula:

Formula

dove:

DFCCP

=

le risorse finanziarie prefinanziate della CCP comunicate all'ente dalla CCP;

KCCP

=

il capitale ipotetico della CCP comunicato all'ente dalla CCP;

DF*

=

Formula;

Formula

=

Formula

Formula

;

=

il contributo medio prefinanziato,Formula, comunicato all'ente dalla CCP;

c1

=

un fattore di capitale pari a Formula;

c2

=

un fattore di capitale pari al 100 %;

μ

=

1,2.

4.   Un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo prefinanziato dell'ente ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito in materia di fondi propri (Ki) determinato a norma del paragrafo 2 moltiplicato per 12,5.

5.   Se KCCP è pari a zero, gli enti utilizzano per c1 il valore dello 0,16 % ai fini del calcolo di cui al paragrafo 3.

Articolo 309

Requisiti in materia di fondi propri per contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e per contributi non finanziati a una CCP non qualificata

1.   Un ente applica la formula seguente per calcolare il requisito in materia di fondi propri (Ki) per le esposizioni derivanti dai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata (DFi) e da contributi non finanziati (UCi) alla CCP:

Formula

dove c2·e μ sono definiti all'articolo 308, paragrafo 3.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per contributi non finanziati si intendono i contributi impegnati contrattualmente da un ente che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti.

3.   Gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo prefinanziato dell'ente ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito in materia di fondi propri (Ki) determinato a norma del paragrafo 1 moltiplicato per 12,5.

Articolo 310

Calcolo alternativo del requisito in materia di fondi propri per le esposizioni verso una QCCP

Un ente applica la formula seguente per calcolare il requisito in materia di fondi propri (K i ) per le esposizioni derivanti dalle sue esposizioni commerciali e dalle esposizioni commerciali dei suoi clienti (TE i ) e dai contributi prefinanziati (DF i ) al fondo di garanzia di una Q CCP :

Formula

Articolo 311

Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP che non soddisfano più determinate condizioni

1.   Gli enti applicano il trattamento di cui al presente articolo se una o entrambe le condizioni seguenti sono rispettate:

a)

gli enti hanno ricevuto dalla CCP una notifica a norma dell'articolo 50 ter, lettera j), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, che la CCP ha cessato di calcolare il KCCP;

b)

gli enti vengono a sapere, a seguito di un annuncio pubblico o notifica dell'autorità competente di una CCP utilizzata dall'ente o dalla CCP stessa, che la CCP non soddisferà più le condizioni di autorizzazione o riconoscimento, a seconda dei casi.

2.   Se è soddisfatta solo la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dell'ente verifica i motivi che hanno indotto la CCP a cessare il calcolo del K CCP .

Qualora ritenga che i motivi di cui al primo comma sono validi, l'autorità competente può autorizzare gli enti nel suo Stato membro ad applicare il trattamento di cui all'articolo 310 alle loro esposizioni commerciali e ai loro contributi al fondo di garanzia verso la CCP in questione. Nel concedere l'autorizzazione, l'autorità competente comunica i motivi della sua decisione.

Qualora l'autorità competente ritenga che i motivi di cui al primo comma non siano validi, tutti gli enti nel suo Stato membro, a prescindere dal trattamento che scelgono in virtù dell'articolo 301, paragrafo 2, applicano il trattamento di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), del presente articolo.

3.   Se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), a prescindere dal fatto che la condizione di cui alla lettera a) di tale paragrafo sia stata rispettata o meno, entro tre mesi dal verificarsi della circostanza di cui alla lettera b) di tale paragrafo, o prima se l'autorità competente dell'ente lo richiede, un ente procede come segue nei confronti delle sue esposizioni verso detta CCP:

a)

cessa di applicare il trattamento che ha scelto in virtù dell'articolo 301, paragrafo 2;

b)

applica il trattamento di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera b), alle sue esposizioni commerciali verso detta CCP;

c)

applica il trattamento di cui all'articolo 309 ai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tale CCP e ai suoi contributi non finanziati a tale CCP;

d)

tratta le esposizioni diverse da quelle elencate alle lettere b) e c) nei confronti di detta CCP come esposizioni verso imprese conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito, come previsto al capo 2.

TITOLO III

REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO OPERATIVO

CAPO 1

Principi generali di disciplina dell'uso dei diversi metodi

Articolo 312

Autorizzazione e notifica

1.   Per poter utilizzare il metodo standardizzato, gli enti soddisfano i criteri di cui all'articolo 320, oltre ai requisiti generali di gestione del rischio di cui agli articoli 74 e 85 della direttiva 2013/36/UE Prima di utilizzare il metodo standardizzato, gli enti ne informano le autorità competenti.

Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare un indicatore rilevante alternativo per le linee di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale", purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 319, paragrafo 2, e all'articolo 320.

2.   Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare i metodi avanzati di misurazione basati su propri sistemi di misurazione del rischio operativo, quando sono rispettati tutti i requisiti qualitativi e quantitativi fissati rispettivamente agli articoli 321 e 322 e quando gli enti soddisfano i requisiti generali di gestione del rischio di cui agli articoli 74 e 85 della direttiva 2013/36/UE e al titolo VII, capo 3, sezione II, di tale direttiva.

Quando intendono effettuare estensioni o introdurre modifiche rilevanti ai predetti metodi avanzati di misurazione, gli enti presentano domanda di autorizzazione alle rispettive autorità competenti. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se gli enti continuano a rispettare i requisiti di cui al primo comma anche dopo le estensioni e le modifiche.

3.   Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le modifiche dei loro modelli di metodi avanzati di misurazione.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare i metodi avanzati di misurazione,

b)

le condizioni per valutare il carattere rilevante delle estensioni e delle modifiche ai metodi avanzati di misurazione;

c)

le modalità della notifica di cui al paragrafo 3.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 313

Ritorno all'uso di metodi meno sofisticati

1.   Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato non tornano a utilizzare il metodo base, tranne nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3.

2.   Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione non tornano a utilizzare il metodo standardizzato o il metodo base, tranne nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3.

3.   Gli enti possono tornare a utilizzare un metodo meno sofisticato per il rischio operativo solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'ente ha dimostrato con piena soddisfazione dell'autorità competente che l'uso di un metodo meno sofisticato non è proposto al fine di ridurre i requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo che l'ente deve soddisfare, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio operativo;

b)

l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.

Articolo 314

Uso combinato di diversi metodi

1.   Previa autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare una combinazione di metodi. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione se sono rispettati i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4, laddove applicabili.

2.   Gli enti possono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo standardizzato, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

la combinazione di metodi utilizzata dall'ente coglie tutti i rischi operativi e le autorità competenti approvano la metodologia utilizzata dall'ente per coprire le diverse attività, articolazioni territoriali, strutture giuridiche o altre suddivisioni stabilite in base a criteri interni;

b)

sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 320 e i requisiti di cui agli articoli 321 e 322 per la parte di attività coperta rispettivamente dal metodo standardizzato e dai metodi avanzati di misurazione.

3.   Per gli enti che intendono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo standardizzato le autorità competenti impongono le seguenti condizioni aggiuntive per la concessione dell'autorizzazione:

a)

alla data di applicazione di un metodo avanzato di misurazione tale metodo è in grado di cogliere una parte significativa dei rischi operativi dell'ente;

b)

l'ente si impegna ad applicare il metodo avanzato di misurazione ad una parte rilevante della sua attività sulla base di un calendario presentato alle autorità competenti e da esse approvato.

4.   Un ente può chiedere l'autorizzazione dell'autorità competente a utilizzare congiuntamente il metodo base e il metodo standardizzato solo in circostanze eccezionali, quali la recente acquisizione di nuove attività che potrebbero richiedere un periodo transitorio per l'applicazione del metodo standardizzato.

L'autorità competente concede l'autorizzazione solo se l'ente si è impegnato ad applicare il metodo standardizzato secondo un calendario presentato all'autorità competente e da essa approvato.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

le condizioni sulla base delle quali le autorità competenti valutano la metodologia di cui al paragrafo 2, lettera a);

b)

le condizioni sulla base delle quali le autorità competenti decidono se imporre le condizioni aggiuntive di cui al paragrafo 3.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 2

Metodo base

Articolo 315

Requisito in materia di fondi propri

1.   Nell'ambito del metodo base, il requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo è pari al 15 % della media triennale dell'indicatore rilevante stabilito all'articolo 316.

Gli enti calcolano la media triennale dell'indicatore rilevante sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali.

2.   Se un ente è operativo da meno di tre anni, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo dell'indicatore rilevante, purché inizi ad usare dati storici appena sono disponibili.

3.   Se un ente può dimostrare all'autorità competente che, a causa di una fusione, acquisizione o cessione di entità o attività, l'uso della media triennale per il calcolo dell'indicatore rilevante porterebbe ad una stima distorta del requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo, l'autorità competente può autorizzare l'ente a modificare il calcolo per tener conto di tali circostanze e ne informa debitamente l’ABE. In tal caso, l'autorità competente può anche, di propria iniziativa, richiedere all'ente di modificare il calcolo.

4.   Qualora da una delle osservazioni risulti che l'indicatore rilevante è negativo o nullo, gli enti non tengono conto di questo dato nel calcolo della media triennale. Gli enti calcolano la media triennale come la somma dei dati positivi divisa per il numero dei dati positivi.

Articolo 316

Indicatore rilevante

1.   Per gli enti che applicano i principi contabili stabiliti dalla direttiva 86/635/CEE, sulla base delle voci contabili del conto profitti e perdite degli enti di cui all'articolo 27 di tale direttiva, l'indicatore rilevante è pari alla somma degli elementi enumerati nella tabella 1 del presente paragrafo. Gli enti includono ciascun elemento nella somma con il suo segno positivo o negativo.

Tabella 1

1

Interessi e proventi assimilati

2

Interessi e oneri assimilati

3

Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso

4

Proventi per commissioni/provvigioni

5

Oneri per commissioni/provvigioni

6

Profitto (perdita) da operazioni finanziarie

7

Altri proventi di gestione

Gli enti correggono i predetti elementi tenendo conto dei seguenti requisiti:

a)

gli enti calcolano l'indicatore rilevante al lordo di accantonamenti e di spese operative. Gli enti includono nelle spese operative le provvigioni versate per i servizi forniti in outsourcing da terzi che non sono l'impresa madre o filiazioni dell'ente né filiazioni di un'impresa madre che è anche l'impresa madre dell'ente. Gli enti possono utilizzare le spese per i servizi forniti in outsourcing da terzi per ridurre l'indicatore rilevante soltanto se sostenute da un'impresa sottoposta a vigilanza ai sensi del presente regolamento o di disposizioni equivalenti;

b)

gli enti non utilizzano i seguenti elementi nel calcolo dell'indicatore rilevante:

i)

profitti e perdite realizzati sulla vendita di titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione,

ii)

i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari,

iii)

i proventi derivanti da assicurazioni;

c)

quando la rivalutazione di titoli del portafoglio di negoziazione rientra nel conto profitti e perdite, gli enti possono includere tale rivalutazione. Quando gli enti applicano l'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE, essi includono la rivalutazione contabilizzata nel conto profitti e perdite.

2.   Gli enti che applicano principi contabili diversi da quelli stabiliti dalla direttiva 86/635/CEE calcolano l'indicatore rilevante sulla base dei dati che meglio riflettono la definizione di cui al presente articolo.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la metodologia di calcolo dell'indicatore rilevante di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 3

Metodo standardizzato

Articolo 317

Requisiti in materia di fondi propri

1.   In base al metodo standardizzato, gli enti suddividono le loro attività nelle linee di attività di cui alla tabella 2 del paragrafo 4 e conformemente ai principi fissati all'articolo 318.

2.   Gli enti calcolano il requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo come la media triennale della somma dei requisiti annuali in materia di fondi propri per tutte le linee di attività di cui alla tabella 2 del paragrafo 4. Il requisito annuale in materia di fondi propri per ogni linea di attività è pari al prodotto del corrispondente fattore beta riportato nella tabella e della parte dell'indicatore rilevante classificata nella linea di attività interessata.

3.   Per ogni anno, gli enti possono compensare senza limiti i requisiti negativi in materia di fondi propri dovuti alla parte negativa dell'indicatore rilevante della linea di attività con i requisiti positivi in altre linee di attività. Tuttavia, qualora i requisiti aggregati in materia di fondi propri di tutte le linee di attività in un determinato anno siano negativi, per quell'anno l'ente immette al numeratore il valore zero.

4.   Gli enti calcolano la media triennale della somma di cui al paragrafo 2 sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali.

Se un ente può dimostrare all'autorità competente che, a causa di una fusione, acquisizione o cessione di entità o attività, l'uso della media triennale per il calcolo dell'indicatore rilevante porterebbe ad una stima distorta del requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo, l'autorità competente può autorizzare l'ente a modificare il calcolo per tener conto di tali circostanze e ne informa debitamente l’ABE. In tal caso, l'autorità competente può anche, di propria iniziativa, richiedere all'ente di modificare il calcolo.

Se un ente è operativo da meno di tre anni, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo dell'indicatore rilevante, purché inizi ad usare dati storici appena sono disponibili.

Tabella 2

Linea di attività

Elenco di attività

Percentuale

(fattore beta)

Servizi finanziari per l'impresa

Assunzione a fermo di strumenti finanziari o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile

Servizi connessi con l'assunzione a fermo

Consulenza in materia di investimenti

Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese

Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria e altre forme di consulenza generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari

18 %

Negoziazioni e vendite

Negoziazione per conto proprio

Negoziazione per conto proprio

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari

Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile

Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

18 %

Intermediazione al dettaglio

(Attività con persone fisiche o con PMI che soddisfano i criteri di cui all'articolo 123 per la classe delle esposizioni al dettaglio)

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari

Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile

12 %

Servizi bancari a carattere commerciale

Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili

Operazioni di prestito

Leasing finanziario

Rilascio di garanzie e di impegni di firma

15 %

Servizi bancari al dettaglio

(Attività con persone fisiche o con PMI che soddisfano i criteri di cui all'articolo 123 per la classe delle esposizioni al dettaglio)

Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili

Operazioni di prestito

Leasing finanziario

Rilascio di garanzie e di impegni di firma

12 %

Pagamenti e regolamenti

Servizi di pagamento

Emissione e gestione di mezzi di pagamento

18 %

Gestioni fiduciarie

Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali

15 %

Gestioni patrimoniali

Gestione di portafogli

Gestione di OICVM

Altre forme di gestioni patrimoniali

12 %

Articolo 318

Principi per la classificazione delle linee di attività

1.   Gli enti elaborano politiche e criteri specifici documentati per l'attribuzione dell'indicatore rilevante alle linee di attività e alle attività correnti nell'ambito del metodo standardizzato di cui all'articolo 317. Essi rivedono e adattano i criteri e le politiche, se del caso, in funzione di attività e rischi nuovi o mutevoli.

2.   Gli enti applicano i seguenti principi per la classificazione delle linee di attività:

a)

gli enti classificano tutte le attività nelle linee di attività in modo reciprocamente esclusivo e complessivamente esauriente;

b)

gli enti provvedono ad allocare alla linea di attività cui si riferisce ogni attività che non può essere facilmente attribuita ad un'area nello schema, ma che rappresenta un'attività ausiliaria di un'attività ivi compresa; qualora l'attività ausiliaria faccia capo a più di una linea di attività, gli enti utilizzano un criterio oggettivo di classificazione;

c)

qualora un'attività non possa essere attribuita ad una specifica linea di attività, gli enti la imputano all'area che produce la percentuale più elevata. La stessa regola si applica anche alle attività ausiliarie di detta attività;

d)

gli enti possono utilizzare metodi interni di stima per attribuire l'indicatore rilevante alle varie linee di attività. I costi prodotti in una linea di attività che sono imputabili ad una diversa area possono essere riattribuiti all'area alla quale si riferiscono;

e)

la classificazione delle attività in aree ai fini del calcolo del capitale a fronte del rischio operativo è coerente con le categorie impiegate dagli enti per il rischio di credito e per il rischio di mercato;

f)

l'alta dirigenza è responsabile delle strategie di classificazione, sotto il controllo dell'organo di gestione dell'ente;

g)

gli enti sottopongono il processo di classificazione delle linee di attività a revisione indipendente.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni di applicazione dei principi della classificazione delle linee di attività di cui al presente articolo.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 319

Metodo standardizzato alternativo

1.   Nel quadro del metodo standardizzato alternativo, per le linee di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale" gli enti applicano quanto segue:

a)

l'indicatore rilevante è un indicatore di reddito normalizzato pari all'ammontare nominale dei crediti e degli anticipi moltiplicato per 0,035;

b)

i crediti e gli anticipi sono composti dagli importi complessivamente utilizzati nei corrispondenti portafogli creditizi. Per l'area "servizi bancari a carattere commerciale", gli enti includono nell'ammontare nominale dei crediti e degli anticipi anche i titoli non detenuti nel portafoglio di negoziazione.

2.   Per ottenere l'autorizzazione a utilizzare il metodo standardizzato alternativo, gli enti soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

i servizi bancari al dettaglio o i servizi bancari a carattere commerciale costituiscono almeno il 90 % del loro reddito;

b)

una quota significativa dei loro servizi bancari al dettaglio o dei loro servizi bancari a carattere commerciale include prestiti associati ad un'elevata PD;

c)

il metodo standardizzato alternativo fornisce una base appropriata per il calcolo dei loro requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo.

Articolo 320

Criteri per il metodo standardizzato

I criteri di cui all'articolo 312, paragrafo 1, primo comma, sono i seguenti:

a)

l'ente dispone di un sistema di gestione e di valutazione del rischio operativo ben documentato e con responsabilità chiaramente assegnate. Esso rileva le sue esposizioni soggette al rischio operativo e i dati rilevanti sul rischio operativo, incluse le perdite significative. Questo sistema è soggetto a revisioni periodiche indipendenti svolte da un soggetto interno od esterno dotato delle competenze necessarie a tal fine;

b)

il sistema di valutazione del rischio operativo dell'ente è strettamente integrato nel processo di gestione del rischio complessivo dell'ente. I risultati da esso prodotti costituiscono parte integrante del processo di sorveglianza e controllo del profilo di rischio operativo dell'ente;

c)

l'ente dispone di un sistema di comunicazione verso l'alta dirigenza che fornisce segnalazioni sull'esposizione al rischio operativo ai responsabili delle funzioni rilevanti all'interno dell'ente. L'ente si dota di procedure per intraprendere azioni appropriate sulla base delle informazioni contenute in tali segnalazioni.

CAPO 4

Metodi avanzati di misurazione

Articolo 321

Requisiti qualitativi

I requisiti qualitativi di cui all'articolo 312, paragrafo 2, sono i seguenti:

a)

il sistema interno di misurazione del rischio operativo dell'ente è strettamente integrato nei suoi processi di gestione quotidiana del rischio;

b)

l'ente dispone di una funzione indipendente di gestione del rischio operativo;

c)

l'ente si dota di strumenti di segnalazione periodica delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate e di procedure per intraprendere appropriate azioni correttive;

d)

il sistema di gestione del rischio dell'ente è ben documentato. L'ente pone in essere procedure che assicurino l'osservanza dei requisiti e prevede direttive per il trattamento dei casi di difformità;

e)

l'ente sottopone i processi di gestione del rischio operativo e i relativi sistemi di misurazione a revisioni periodiche effettuate da revisori interni o esterni;

f)

i processi interni di validazione operano in maniera corretta ed effettiva;

g)

i flussi di dati e i processi associati al sistema di misurazione del rischio dell'ente sono trasparenti e accessibili.

Articolo 322

Requisiti quantitativi

1.   I requisiti quantitativi di cui all'articolo 312, paragrafo 2, includono i requisiti relativi al processo, ai dati interni, ai dati esterni, all'analisi di scenario, al contesto operativo e ai fattori di controllo interno stabiliti, rispettivamente, ai paragrafi da 2 a 6.

2.   I requisiti relativi al processo sono i seguenti:

a)

l'ente calcola il proprio requisito in materia di fondi propri come somma delle perdite attese e di quelle inattese, a meno che le perdite attese non siano adeguatamente stimate nelle prassi operative interne. Il metodo di misurazione del rischio operativo seguito è in grado di cogliere potenziali eventi di perdita a elevato impatto, raggiungendo standard di robustezza comparabili a quelli di un intervallo di confidenza del 99,9 % su un periodo di un anno;

b)

il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente comprende l'impiego di dati interni e di dati esterni, le analisi di scenario e i fattori che rispecchiano il contesto operativo e i sistemi di controllo interni, come indicato ai paragrafi da 3 a 6. L'ente è dotato di un metodo ben documentato per ponderare l'uso di questi quattro elementi nel suo sistema complessivo di misurazione del rischio operativo;

c)

il sistema di misurazione del rischio dell'ente coglie le determinanti principali del rischio che influiscono sul profilo della coda della distribuzione stimata delle perdite;

d)

l'ente può prendere in considerazione le correlazioni relative alle perdite per rischio operativo tra le singole stime del rischio operativo soltanto se i suoi sistemi per la misurazione delle correlazioni sono solidi e applicati con correttezza e tengono conto dell'incertezza associata a stime di questo tipo, specialmente in periodi di stress. L'ente valida le proprie ipotesi sulle correlazioni attraverso appropriate tecniche quantitative e qualitative;

e)

il sistema di misurazione del rischio dell'ente è intrinsecamente coerente ed evita duplicazioni nel computo delle valutazioni qualitative o delle tecniche di attenuazione del rischio riconosciute in altre disposizioni del presente regolamento.

3.   I requisiti relativi ai dati interni sono i seguenti:

a)

l'ente basa le proprie misurazioni interne del rischio operativo su un periodo di osservazione di almeno cinque anni. Quando un ente adotta per la prima volta un metodo avanzato di misurazione, esso può utilizzare un periodo di osservazione di tre anni;

b)

l'ente è in grado di classificare i propri dati storici sulle perdite in funzione delle pertinenti linee di attività definite all'articolo 317 e delle tipologie di eventi definite all'articolo 324, nonché di fornire su richiesta tali dati alle autorità competenti. In circostanze eccezionali l'ente può attribuire gli eventi di perdita che interessano l'intero ente ad una linea di attività aggiuntiva "elementi d'impresa". L'ente si dota di criteri documentati e oggettivi per attribuire le perdite alle specifiche linee di attività e tipologie di eventi. L'ente registra nella banca dati sul rischio operativo e rileva separatamente le perdite da rischio operativo collegate al rischio di credito e che l'ente ha storicamente incluso nella banca dati interna relativa al rischio di credito. Tali perdite non sono soggette all'applicazione del requisito previsto per il rischio operativo a condizione che l'ente sia tenuto a continuare a trattarle come rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri. L'ente include le perdite da rischio operativo collegate ai rischi di mercato nel calcolo del requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo;

c)

i dati interni sulle perdite dell'ente sono esaurienti, nel senso che colgono tutte le attività e le esposizioni rilevanti da tutti i pertinenti sottosistemi e articolazioni territoriali. L'ente è in grado di dimostrare che l'eventuale esclusione di attività o di esposizioni, individualmente o in combinazione tra loro, non produce un impatto significativo sulle stime di rischio complessive. L'ente definisce adeguate soglie minime di perdita per la raccolta dei dati interni;

d)

oltre ai dati sugli importi della perdita lorda, l'ente raccoglie informazioni sulla data dell'evento, su eventuali recuperi degli importi lordi, nonché informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause dell'evento di perdita;

e)

l'ente si dota di criteri specifici per classificare i dati relativi alle perdite derivanti da un determinato evento di perdita verificatosi in una funzione centralizzata ovvero in un'attività che si estenda su più linee di attività, come pure da eventi collegati tra loro nel tempo;

f)

l'ente dispone di procedure documentate per valutare la rilevanza su base continuativa dei dati storici sulle perdite, compresi i casi in cui si possa ricorrere a rettifiche discrezionali, riparametrazioni o altri aggiustamenti, in quale misura essi possono essere effettuati e quali debbano essere i responsabili di tali decisioni.

4.   I requisiti di idoneità relativi ai dati esterni sono i seguenti:

a)

il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente utilizza dati esterni pertinenti, specialmente quando vi è motivo di ritenere che l'ente sia esposto a perdite a impatto potenzialmente elevato, ancorché infrequenti. L'ente dispone di un processo sistematico atto a individuare le situazioni in cui impiegare i dati esterni e le metodologie usate per incorporare tali dati nel proprio sistema di misurazione;

b)

l'ente rivede regolarmente le condizioni e le prassi per l'utilizzo di dati esterni, le documenta e le assoggetta a periodica revisione indipendente.

5.   Al fine di valutare la propria esposizione a eventi di particolare gravità, l'ente utilizza, unitamente ai dati esterni, analisi di scenario condotte da esperti. Al fine di garantirne la fondatezza, queste valutazioni sono nel tempo validate e rivedute dall'ente in base al confronto con le perdite effettivamente subite.

6.   I requisiti di idoneità relativi al contesto operativo e ai fattori di controllo interno sono i seguenti:

a)

una metodologia complessiva di valutazione del rischio dell'ente coglie i fattori cruciali del contesto operativo e del controllo interno che possono modificare il profilo di rischio operativo dell'ente stesso;

b)

l'ente giustifica la scelta di ciascun fattore tenendo conto della significatività dello stesso quale determinante del rischio, sulla base dell'esperienza e del giudizio degli esperti delle linee di attività interessate;

c)

l'ente è in grado di dimostrare alle autorità competenti la sensibilità delle stime di rischio ai mutamenti dei fattori e la ponderazione relativa dei vari fattori. Oltre a cogliere le modifiche del profilo di rischio dovute al miglioramento dei sistemi di controllo, il sistema di misurazione del rischio dell'ente individua anche potenziali aumenti del rischio derivanti dalla maggiore complessità delle attività o dagli accresciuti volumi operativi;

d)

l'ente documenta il proprio sistema di misurazione del rischio e lo sottopone a revisione indipendente all'interno dell'ente e da parte delle autorità competenti. Nel tempo gli enti validano e rivedono il processo e i risultati mediante il confronto con le perdite interne effettivamente subite e dati esterni pertinenti.

Articolo 323

Effetto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio

1.   Le autorità competenti autorizzano gli enti a riconoscere l'effetto delle assicurazioni, previo il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ove gli enti possano dimostrare il conseguimento di un significativo effetto di attenuazione del rischio.

2.   L'assicuratore è autorizzato a esercitare l'attività di assicurazione o di riassicurazione e ha un rating minimo sulla sua capacità di indennizzo da parte di un'ECAI che l'ABE ha deciso di associare alla classe di merito di credito 3 o superiore conformemente alle norme di ponderazione del rischio delle esposizioni per gli enti in virtù del titolo II, capo 2.

3.   L'assicurazione e il quadro assicurativo degli enti rispettano tutte le seguenti condizioni:

a)

la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno l'ente adotta scarti di garanzia appropriati rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; per polizze con durata residua pari o inferiore a novanta giorni, è previsto uno scarto di garanzia pari al 100 %;

b)

la polizza deve prevedere un periodo minimo di preavviso di novanta giorni per la disdetta del contratto;

c)

la polizza di assicurazioni non deve prevedere esclusioni o limitazioni attivate da azioni di vigilanza ovvero, nel caso di un ente fallito, che precludano al commissario straordinario o al liquidatore dell'ente di recuperare somme a titolo di danni subiti o spese sostenute dall'ente, eccettuato il caso di eventi verificatisi dopo l'attivazione delle procedure di commissariamento o di liquidazione dell'ente. Tuttavia, la polizza assicurativa può escludere ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle autorità competenti;

d)

il metodo di calcolo dell'attenuazione del rischio deve tener conto della copertura assicurativa in modo tale da esprimere in maniera trasparente e coerente la relazione esistente tra la copertura assicurativa stessa e l'effettiva probabilità e l'impatto delle perdite utilizzate per la determinazione complessiva del requisito patrimoniale per il rischio operativo;

e)

l'assicurazione deve essere fornita da un terzo. Nel caso di assicurazione fornita tramite controllate o affiliate, l'esposizione deve essere trasferita ad un terzo indipendente che soddisfi i criteri di idoneità fissati al paragrafo 2;

f)

lo schema per il riconoscimento dell'assicurazione deve essere ben fondato e documentato.

4.   La metodologia per il riconoscimento dell'assicurazione deve cogliere, attraverso l'applicazione di coefficienti di sconto o scarti di garanzia sull'ammontare della polizza in questione, tutti i seguenti elementi:

a)

la durata residua della polizza assicurativa, se inferiore ad un anno;

b)

i termini di disdetta della polizza, se inferiori ad un anno;

c)

il grado di incertezza associato ai rimborsi nonché i disallineamenti di copertura delle polizze assicurative.

5.   La riduzione dei requisiti in materia di fondi propri derivante dal riconoscimento delle assicurazioni o di altri meccanismi di trasferimento del rischio non supera il 20 % del requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo precedente al riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.

Articolo 324

Classificazione delle tipologie di eventi di perdita

Le tipologie di eventi di perdita di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), sono le seguenti:

Tabella 3

Categoria di eventi

Definizione

Frode interna

Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o elusione di leggi, regolamenti o direttive aziendali, ad esclusione degli episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie, 0in cui sia coinvolta almeno una risorsa interna dell'ente

Frode esterna

Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazione/elusione di leggi da parte di terzi

Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro

Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie

Clientela, prodotti e prassi professionali

Perdite derivanti da inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi professionali verso clienti specifici (inclusi i requisiti di affidabilità e di adeguatezza), ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto

Danni a beni materiali

Perdite dovute a danneggiamento o a distruzione di beni materiali per catastrofi naturali o altri eventi

Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi

Perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni dei sistemi

Esecuzione, consegna e gestione dei processi

Perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali e fornitori

TITOLO IV

REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO OPERATIVO

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 325

Riduzioni per i requisiti su base consolidata

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 e unicamente ai fini del calcolo su base consolidata delle posizioni nette e dei requisiti in materia di fondi propri conformemente al presente titolo, gli enti possono utilizzare le posizioni detenute in un ente o impresa per compensare le posizioni detenute in un altro ente o in un'altra impresa.

2.   Gli enti possono applicare il disposto del paragrafo 1 previa autorizzazione delle autorità competenti, che potranno concederla solo qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

all'interno del gruppo esiste una ripartizione adeguata dei fondi propri;

b)

il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti è tale da garantire la solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.

3.   Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;

b)

dette imprese soddisfano, su base individuale, requisiti in materia di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento;

c)

nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.

CAPO 2

Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione

Sezione 1

Disposizioni generali e strumenti specifici

Articolo 326

Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione

Il requisito dell'ente in materia di fondi propri per il rischio di posizione è pari alla somma di tutti i requisiti in materia di fondi propri per il rischio generale e specifico a fronte delle sue posizioni in strumenti di debito e di capitale. Le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sono equiparate a strumenti di debito.

Articolo 327

Compensazione

1.   Il valore assoluto della differenza (positiva) tra le posizioni lunghe (corte) dell'ente rispetto alle sue posizioni corte (lunghe) nello stesso strumento finanziario, sia esso uno strumento di capitale, di debito o un titolo convertibile, e in identici contratti, siano essi contratti financial futures, opzioni, warrants e warrants coperti, è la sua posizione netta in ciascuno dei predetti strumenti. Ai fini del calcolo della posizione netta, le posizioni in strumenti derivati sono trattate conformemente al disposto degli articoli da 328 a 330. Le posizioni detenute dagli enti in strumenti di debito propri non sono computate nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di cui all'articolo 336.

2.   Non è consentita alcuna compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, salvo che le autorità competenti adottino un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedano un requisito in materia di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che possano manifestarsi in sede di conversione. Tali metodi o requisiti in materia di fondi propri sono notificati all'ABE. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e formula orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.   Tutte le posizioni nette, indipendentemente dal segno, prima di essere aggregate sono convertite giornalmente nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni, al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato.

Articolo 328

Contratti standardizzati a termine e contratti differenziali a termine sui tassi di interesse

1.   I contratti standardizzati a termine (futures) sui tassi di interesse, i contratti differenziali a termine sui tassi di interesse (FRA) e gli impegni a termine di acquisto o vendita di strumenti di debito sono equiparati a combinazioni di posizioni lunghe e corte. Una posizione lunga su contratti futures sui tassi di interesse equivale pertanto ad una combinazione di un debito con scadenza alla data di consegna prevista nel contratto future e di una disponibilità in un'attività con scadenza alla data di scadenza del titolo o della posizione di riferimento sottostante al contratto future in questione. Analogamente un FRA venduto equivale a una posizione lunga con scadenza alla data di liquidazione più il periodo di riferimento del contratto e ad una posizione corta con scadenza identica alla data di liquidazione. Sia il debito che la disponibilità in attività sono inclusi nella prima categoria indicata nella tabella 1 dell'articolo 336, per il calcolo del requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio specifico per i contratti standardizzati a termine e FRA sui tassi di interesse. Un impegno a termine di acquisto di uno strumento di debito equivale ad una combinazione di un debito, con scadenza alla data di consegna, e di una posizione lunga (a pronti) nello strumento di debito stesso. Il debito è incluso nella prima categoria indicata nella tabella 1 dell'articolo 336, ai fini del rischio specifico, e lo strumento di debito è incluso nella colonna appropriata della medesima tabella.

2.   Ai fini del presente articolo, si intende per "posizione lunga" la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che riceverà ad una data futura, e per "posizione corta" la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.

Articolo 329

Opzioni e warrants

1.   Opzioni e warrants su tassi di interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici azionari, financial futures, swaps e valute estere sono equiparati, ai fini del presente capo, a posizioni di valore pari a quello dello strumento sottostante a cui l’opzione si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identici strumenti sottostanti o prodotti derivati. Il coefficiente delta applicato è quello del mercato dell'operazione. Per le opzioni OTC, o laddove il coefficiente delta del mercato dell'operazione non sia disponibile, l'ente stesso può calcolare il coefficiente delta utilizzando un modello adeguato, previa autorizzazione delle autorità competenti. L'autorizzazione è concessa se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore dell’opzione o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante.

2.   Nei requisiti in materia di fondi propri gli enti riflettono adeguatamente altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con le opzioni.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti in materia di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, di cui al paragrafo 2, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni e warrants.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.   Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al paragrafo 3, le autorità competenti possono continuare ad applicare i trattamenti nazionali esistenti, se le autorità competenti hanno applicato tali trattamenti prima del 31 dicembre 2013.

Articolo 330

Swaps

Ai fini del rischio di tasso di interesse gli swaps sono equiparati a strumenti in bilancio. Perciò uno swap sul tasso di interesse in base al quale un ente riceve un tasso di interesse variabile e paga un tasso di interesse fisso è equiparato ad una posizione lunga in uno strumento a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso di interesse e a una posizione corta in uno strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

Articolo 331

Rischio di tasso di interesse su strumenti derivati

1.   Gli enti che valutano ai prezzi giornalieri di mercato e gestiscono il rischio di tasso di interesse sugli strumenti derivati di cui agli articoli da 328 a 330 sulla base del flusso di cassa attualizzato hanno la facoltà, previa autorizzazione delle autorità competenti, di utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni di cui ai suddetti articoli, e potranno utilizzarli per qualsiasi titolo obbligazionario ammortizzato nell'arco della sua durata residua anziché mediante rimborso finale del capitale in un'unica soluzione. L'autorizzazione è concessa se tali modelli generano posizioni aventi, nei confronti delle variazioni del tasso di interesse, la stessa sensibilità del flusso di cassa sottostante. La sensibilità è valutata con riferimento ai movimenti indipendenti nell'ambito di tassi campione lungo la curva di rendimento, con almeno un punto di sensibilità in ciascuna delle fasce di scadenza riportate nella tabella 2 dell'articolo 339. Le posizioni sono incluse nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio generale per gli strumenti di debito.

2.   Gli enti che non utilizzano i modelli di cui al paragrafo 1 possono trattare come posizioni pienamente compensate le posizioni in strumenti derivati di cui agli articoli da 328 a 330 che soddisfino le seguenti condizioni minime:

a)

le posizioni sono di pari importo e sono denominate nella stessa valuta;

b)

il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) o il tasso di interesse nominale (per le posizioni a tasso fisso) è strettamente allineato;

c)

la successiva data di fissazione del tasso di interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrisponde ai seguenti limiti:

i)

termine inferiore a un mese: stesso giorno;

ii)

termine compreso tra un mese e un anno: entro sette giorni;

iii)

termine superiore ad un anno: entro trenta giorni.

Articolo 332

Derivati su crediti

1.   Nel calcolo del requisito in materia di fondi propri per il rischio generale e specifico della parte che assume il rischio di credito ("venditore della protezione"), salvo disposizione contraria, si utilizza l'ammontare nozionale del contratto derivato su crediti. Nonostante la prima frase, l'ente può scegliere di sostituire il valore nozionale con il valore nozionale maggiorato delle variazioni nette del valore di mercato del derivato su crediti successivamente all'ammissione alle negoziazioni, nel qual caso la variazione al ribasso netta rispetto alla prospettiva del venditore della protezione porta il segno negativo. Ai fini del calcolo del requisito per il rischio specifico, diverso da quello dei total return swaps, la scadenza del contratto del derivato su crediti si applica in luogo della scadenza dell'obbligazione. Le posizioni sono determinate come segue:

a)

un total return swap dà origine a una posizione lunga nel rischio generale dell'obbligazione di riferimento e a una posizione corta nel rischio generale di un titolo di Stato con una durata pari al periodo che va fino alla successiva fissazione del tasso di interesse e al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi del titolo II, capo 2. Esso dà inoltre origine a una posizione lunga nel rischio specifico dell'obbligazione di riferimento;

b)

un credit default swap non dà origine ad una posizione per il rischio generale. Ai fini del rischio specifico, l'ente registra una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell'entità di riferimento, a meno che il derivato abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerato un titolo di debito qualificato, caso in cui può essere registrata un'unica posizione lunga per il derivato. Se il prodotto comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti sono rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato;

c)

una single name credit linked note dà origine a una posizione lunga nel proprio rischio generale, come un prodotto derivato su tassi di interesse. Ai fini del rischio specifico, nasce una posizione lunga sintetica in un'obbligazione dell'entità di riferimento. Un'ulteriore posizione lunga nasce nell'emittente della note. Allorché la note abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata un titolo di debito qualificato, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico della note;

d)

oltre a una posizione lunga nel rischio specifico dell'emittente dello strumento, una multiple name credit linked note che garantisce una protezione proporzionale dà origine ad una posizione in ciascuna entità di riferimento in cui l'ammontare nozionale totale del contratto è ripartito tra le posizioni secondo la proporzione dell'ammontare nozionale totale che è rappresentata da ciascuna esposizione verso un'entità di riferimento. Se può essere scelta più di un'obbligazione di una entità di riferimento, il rischio specifico è determinato dall'obbligazione con la ponderazione del rischio più elevata;

e)

un derivato di credito first-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in un'obbligazione di ciascuna entità di riferimento. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito in materia di fondi propri calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase della presente lettera, l'importo del pagamento massimo può essere preso come requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico.

Un derivato di credito n-th-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in un'obbligazione di ciascuna entità di riferimento meno le entità di riferimento n-1 con il requisito in materia di fondi propri più basso per il rischio specifico. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito in materia di fondi propri calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase della presente lettera, detto ammontare può essere preso come requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico.

Laddove un derivato su crediti nth-to-default ha un rating esterno, il venditore della protezione calcola un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico avvalendosi del rating del derivato e applica i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio inerenti alla cartolarizzazione.

2.   Per la parte che trasferisce il rischio di credito ("compratore della protezione"), le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione, eccetto che per una credit linked note (che non comporta una posizione corta nell'emittente). Nel calcolare il requisito in materia di fondi propri per il "compratore della protezione", è utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato su crediti. Nonostante la prima frase, l'ente può scegliere di sostituire il valore nozionale con il valore nozionale maggiorato delle variazioni nette del valore di mercato del derivato su crediti successivamente all'ammissione alle negoziazioni, nel qual caso la variazione al ribasso netta rispetto alla prospettiva del venditore della protezione porta il segno negativo. Se a un determinato momento si ha un'opzione call abbinata ad uno step-up, detto momento è trattato come la scadenza della protezione.

3.   I derivati sui crediti conformemente all'articolo 338, paragrafi 1 o 3, sono inclusi soltanto nella determinazione del requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico conformemente all'articolo 338, paragrafo 4.

Articolo 333

Titoli venduti nell'ambito di un contratto di vendita con patto di riacquisto o di prestito

L'ente che trasferisce titoli o diritti garantiti relativi alla proprietà di titoli in un contratto di vendita con patto di riacquisto e il prestatore di titoli in un contratto di prestito titoli include detti titoli nel calcolo del proprio requisito in materia di fondi propri in conformità al presente capo, purché i predetti titoli siano posizioni del portafoglio di negoziazione.

Sezione 2

Strumenti di debito

Articolo 334

Posizioni nette in strumenti di debito

Le posizioni nette sono classificate in relazione alla valuta in cui sono denominate e il requisito in materia di fondi propri per il rischio generale e per il rischio specifico è calcolato separatamente in ciascuna valuta.

Sottosezione 1

Rischio specifico

Articolo 335

Massimale del requisito in materia di fondi propri per una posizione netta

L'ente può fissare un massimale per il requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico di una posizione netta in uno strumento di debito pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default. Per una posizione corta, tale massimale può essere calcolato come variazione di valore dovuta al fatto che lo strumento o, se del caso, i nomi sottostanti diventano immediatamente privi di rischio di default.

Articolo 336

Requisito in materia di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione

1.   L'ente imputa le sue posizioni nette in strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente all'articolo 327, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente o dell'obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e della durata residua e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente articolo (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare il suo requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico.

Tabella 1

Categorie

Requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico

Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 0 % per il rischio di credito.

0 %

Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 20 % o al 50 % per il rischio di credito e altri elementi qualificati secondo la definizione di cui al paragrafo 4.

0,25 % (durata residua inferiore o pari a 6 mesi)

1,00 % (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi)

1,60 % (durata residua superiore a 24 mesi)

Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 100 % per il rischio di credito.

8,00 %

Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150 % per il rischio di credito.

12,00 %

2.   Per quanto riguarda gli enti che applicano il metodo IRB alla classe di esposizione cui l'emittente dello strumento di debito appartiene, per beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio relativo al rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato come specificato al paragrafo 1, l'emittente dell'esposizione deve disporre di un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito appropriata nel quadro del metodo standardizzato.

3.   Gli enti possono calcolare il requisito a fronte del rischio specifico per le obbligazioni che possono beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % conformemente al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4, 5 e 6, come metà del requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico per la seconda categoria della tabella 1.

4.   Altri elementi qualificati sono:

a)

le posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

i)

sono considerate sufficientemente liquide dagli enti interessati;

ii)

la loro qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla tabella 1, seconda riga;

iii)

sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione;

b)

le posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti soggetti ai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nel presente regolamento, che sono considerate dall'ente interessato sufficientemente liquide e la cui qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla tabella 1, seconda riga;

c)

strumenti emessi da enti che sono considerati avere una qualità creditizia equivalente o superiore a quella corrispondente alla classe di merito di credito 2 nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito di esposizioni nei confronti di enti che sono soggetti a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE

Gli enti che si avvalgono delle lettere a) o b) dispongono di una metodologia documentata per valutare se le attività soddisfano i requisiti di cui alle stesse lettere e notificano la metodologia alle autorità competenti.

Articolo 337

Requisito in materia di fondi propri per gli strumenti inerenti a cartolarizzazione

1.   Per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione, l'ente pondera come segue le sue posizioni nette calcolate conformemente all'articolo 327, paragrafo 1:

a)

per le posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8 % della ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato conformemente al titolo II, capo 5, sezione 3;

b)

per le posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo basato sui rating interni all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8 % della ponderazione del rischio nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente al titolo II, capo 5, sezione 3.

2.   Il metodo della formula di vigilanza di cui all'articolo 262 può essere utilizzato quando l'ente può presentare stime della PD e, se del caso, del valore dell'esposizione e delle LGD, come input del metodo della formula di vigilanza conformemente ai requisiti per la stima di tali parametri nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente al titolo II, capo 3.

Gli enti diversi dagli enti cedenti che potrebbero applicare detto metodo per la stessa posizione verso la cartolarizzazione all'esterno del loro portafoglio di negoziazione possono utilizzarlo unicamente previa autorizzazione delle autorità competenti, che la concedono se l'ente soddisfa le condizioni di cui al primo comma.

In alternativa le stime della PD e della LGD come input nel metodo della formula di vigilanza possono anche essere determinate sulla base di stime derivate dal metodo IRC di un ente cui è stata concessa l'autorizzazione a usare il modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito. L'alternativa può essere utilizzata solo previa autorizzazione delle autorità competenti, che è concessa se le stime soddisfano i requisiti quantitativi per il metodo basato sui rating interni di cui al titolo II, capo 3.

Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE emana orientamenti sull'uso delle stime della PD e delle LGD come input quando dette stime sono basate sul metodo IRC.

3.   Per le posizioni verso la cartolarizzazione cui si applica un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 407, si applica l'8 % del fattore di ponderazione del rischio complessivo.

Fatta eccezione per le posizioni inerenti a cartolarizzazione trattate conformemente all'articolo 338, paragrafo 4, l'ente computa le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente articolo (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico.

4.   In deroga al paragrafo 3, secondo comma, per il periodo transitorio che termina il mercoledì 31 dicembre 2014, l'ente computa separatamente le sue posizioni nette lunghe ponderate e le sue posizioni nette corte ponderate. La maggiore tra le due somme risultanti costituisce il requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico. Tuttavia, l'ente comunica trimestralmente all'autorità competente dello Stato membro di origine la somma totale delle sue posizioni nette lunghe ponderate e delle sue posizioni nette corte ponderate, suddivise per tipo di attività sottostanti.

5.   Qualora un ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all'articolo 243, esso include nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a norma del presente articolo le esposizioni cartolarizzate anziché le sue posizioni verso la cartolarizzazione provenienti dalla cartolarizzazione di cui trattasi.

Qualora un ente cedente in una cartolarizzazione sintetica non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all'articolo 244, esso include nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a norma del presente articolo le esposizioni cartolarizzate provenienti dalla cartolarizzazione di cui trattasi, ma non le protezioni del credito ottenute per il portafoglio cartolarizzato.

Articolo 338

Requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione

1.   Il portafoglio di negoziazione di correlazione consiste in posizioni verso la cartolarizzazione e derivati su crediti nth-to-default che soddisfano tutti i criteri seguenti:

a)

le posizioni non sono né posizioni verso la ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione;

b)

tutti gli strumenti di riferimento sono uno dei due strumenti seguenti:

i)

strumenti single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda;

ii)

indici solitamente negoziati sulla base di tali entità di riferimento.

Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede di denaro e lettera possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.

2.   Le posizioni che si riferiscono ai casi seguenti non fanno parte del portafoglio di negoziazione di correlazione:

a)

un sottostante che può essere assegnato alla classe di esposizione "esposizioni al dettaglio" o alla classe di esposizione "esposizioni garantite da ipoteche sui beni immobili" nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito esterno al portafoglio di negoziazione dell'ente;

b)

un credito su una società veicolo, assistito direttamente o indirettamente da una posizione che non avrebbe di per sé i requisiti per essere inclusa nel portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente al paragrafo 1 e al presente paragrafo.

3.   Un ente può includere nel portafoglio di negoziazione di correlazione posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti nth-to-default, ma che coprono altre posizioni del portafoglio in questione, sempreché esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda, quale descritto al paragrafo 1, ultimo comma, per tale strumento o i relativi sottostanti.

4.   Un ente stabilisce come requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione di correlazione il maggiore dei seguenti importi:

a)

il requisito totale in materia di fondi propri per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di correlazione;

b)

il requisito totale in materia di fondi propri per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni corte nette del portafoglio di negoziazione di correlazione.

Sottosezione 2

Rischio generico

Articolo 339

Calcolo del rischio generico in funzione della scadenza

1.   Per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio generico, tutte le posizioni sono ponderate in funzione della scadenza, come spiegato al paragrafo 2, per calcolare l'importo dei fondi propri richiesti per dette posizioni. Il requisito è ridotto quando una posizione ponderata è detenuta parallelamente ad una posizione ponderata opposta nella stessa fascia di scadenza. È parimenti possibile una riduzione del requisito quando le posizioni ponderate opposte rientrano in fasce di scadenza diverse; l'entità della riduzione dipende in tal caso dall'appartenenza o meno delle due posizioni alla medesima zona e dalle zone specifiche in cui esse rientrano.

2.   L'ente imputa le sue posizioni nette alle appropriate fasce di scadenza della colonna 2 o 3 della tabella 2 di cui al paragrafo 4. A tale scopo si fa riferimento alla durata residua nel caso degli strumenti a tasso fisso e al periodo di tempo fino alla successiva revisione del tasso di interesse nel caso di strumenti a tasso di interesse variabile prima della scadenza finale. Va operata una distinzione tra strumenti di debito con una cedola del 3 % o più e strumenti con una cedola inferiore al 3 %, assegnandoli quindi alla colonna 2 o 3 della tabella 2. Si applica poi a ciascuna posizione la ponderazione indicata per la relativa fascia di scadenza nella colonna 4 della tabella 2.

3.   Successivamente, l'ente calcola la somma delle posizioni lunghe ponderate e la somma delle posizioni corte ponderate in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione ponderata compensata nella predetta fascia mentre la posizione residua lunga o corta è la posizione ponderata non compensata per la medesima fascia. In seguito è calcolato il totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce.

4.   L'ente calcola i totali delle posizioni lunghe ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui alla tabella 2 per determinare la posizione lunga ponderata non compensata per ciascuna zona. Analogamente, le posizioni corte ponderate non compensate per ciascuna fascia in una particolare zona sono sommate per calcolare la posizione corta ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla posizione corta ponderata non compensata della medesima zona costituisce la posizione ponderata compensata di tale zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata o della posizione corta ponderata non compensata per una zona che non può essere compensata in tal modo costituisce la posizione ponderata non compensata della zona in questione.

Tabella 2

Zona

Fasce di scadenza

Ponderazioni (%)

Variazione ipotizzata del tasso di interesse (%)

Cedola del 3 % o più

Cedola inferiore al 3 %

Uno

0 ≤ 1 mese

0 ≤ 1 mese

0,00

> 1 ≤ 3 mesi

> 1 ≤ 3 mesi

0,20

1,00

> 3 ≤ 6 mesi

> 3 ≤ 6 mesi

0,40

1,00

> 6 ≤ 12 mesi

> 6 ≤ 12 mesi

0,70

1,00

Due

> 1 ≤ 2 anni

> 1,0 ≤ 1,9 anni

1,25

0,90

> 2 ≤ 3 anni

> 1,9 ≤ 2,8 anni

1,75

0,80

> 3 ≤ 4 anni

> 2,8 ≤ 3,6 anni

2,25

0,75

Tre

> 4 ≤ 5 anni

> 3,6 ≤ 4,3 anni

2,75

0,75

> 5 ≤ 7 anni

> 4,3 ≤ 5,7 anni

3,25

0,70

> 7 ≤ 10 anni

> 5,7 ≤ 7,3 anni

3,75

0,65

> 10 ≤ 15 anni

> 7,3 ≤ 9,3 anni

4,50

0,60

> 15 ≤ 20 anni

> 9,3 ≤ 10,6 anni

5,25

0,60

> 20 anni

> 10,6 ≤ 12,0 anni

6,00

0,60

 

> 12,0 ≤ 20,0 anni

8,00

0,60

 

> 20 anni

12,50

0,60

5.   L'entità della posizione ponderata non compensata lunga o corta della zona 1 che è compensata dalla posizione ponderata non compensata corta o lunga della zona 2 è allora la posizione ponderata compensata tra la zona 1 e la zona 2. Il medesimo calcolo è quindi effettuato per la parte residua della posizione ponderata non compensata della zona 2 e la posizione ponderata non compensata della zona 3 onde calcolare la posizione ponderata compensata tra la zona 2 e la zona 3.

6.   L'ente ha facoltà di invertire l'ordine dei calcoli di cui al paragrafo 5 in modo da calcolare la posizione ponderata compensata fra la zona 2 e la zona 3 prima di calcolare quella fra la zona 1 e la zona 2.

7.   La parte residua della posizione ponderata non compensata nella zona 1 è quindi compensata con la parte residua di quella della zona 3 dopo la compensazione di tale zona con la zona 2, per determinare la posizione ponderata compensata fra la zona 1 e la zona 3.

8.   Le posizioni residue dopo i tre distinti calcoli di compensazione presentati ai paragrafi 5, 6 e 7 sono sommate.

9.   Il requisito in materia di fondi propri dell'ente risulta dalla somma:

a)

del 10 % del totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce di scadenza;

b)

del 40 % della posizione ponderata compensata della zona 1;

c)

del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 2;

d)

del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 3;

e)

del 40 % della posizione compensata ponderata tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;

f)

del 150 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 3;

g)

del 100 % delle posizioni residue ponderate non compensate.

Articolo 340

Calcolo del rischio generico in funzione della durata finanziaria

1.   In luogo del sistema di cui all'articolo 339, gli enti possono ricorrere ad un sistema di calcolo del requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio generico per gli strumenti di debito che tiene conto della durata finanziaria, purché ciò avvenga in via continuativa.

2.   Nel sistema basato sulla durata finanziaria di cui al paragrafo 1, l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento di debito a tasso fisso e ne calcola quindi il rendimento alla scadenza, che rappresenta il tasso di sconto implicito dello strumento. In caso di strumenti a tasso variabile l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento e ne calcola quindi il rendimento supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso di interesse può essere modificato per il periodo successivo.

3.   Successivamente l'ente calcola la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento di debito servendosi della formula:

Formula

dove:

D

=

durata finanziaria calcolata conformemente alla formula seguente:

Formula

dove:

R

=

rendimento alla scadenza;

Ct

=

pagamento in contanti al momento t;

M

=

scadenza finale.

Saranno effettuate correzioni al calcolo della durata finanziaria modificata per gli strumenti di debito soggetti al rischio di pagamento anticipato. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 l'ABE elabora orientamenti sulle modalità di applicazione di dette correzioni.

4.   Si classifica ciascuno strumento di debito nella zona appropriata della tabella 3 in base alla durata finanziaria modificata del titolo stesso.

Tabella 3

Zona

Durata finanziaria modificata

(in anni)

Interesse presunto (variazione in %)

Uno

> 0 ≤ 1,0

1,0

Due

> 1,0 ≤ 3,6

0,85

Tre

> 3,6

0,7

5.   Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla durata finanziaria dello strumento moltiplicando il suo valore di mercato per la durata finanziaria modificata e per la variazione presunta del tasso di interesse riferita ad uno strumento con quella durata finanziaria modificata specifica (cfr. colonna 3 della tabella 3).

6.   L'ente calcola la sua posizione lunga ponderata in base alla durata finanziaria e la sua posizione corta ponderata in base alla durata finanziaria all'interno di ciascuna zona. In ciascuna zona, la parte della prima posizione che è compensata dalla seconda rappresenta la relativa posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria.

L'ente calcola quindi per ciascuna zona le posizioni non compensate ponderate in base alla durata finanziaria seguendo le procedure indicate all'articolo 339, paragrafi da 5 a 8, per le posizioni ponderate non compensate.

7.   Il requisito in materia di fondi propri dell'ente risulta dalla somma dei seguenti elementi:

a)

2 % della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria in ciascuna zona;

b)

40 % delle posizioni compensate ponderate in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;

c)

150 % della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 3;

d)

100 % delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla durata finanziaria.

Sezione 3

Strumenti di capitale

Articolo 341

Posizioni nette in strumenti di capitale

1.   In conformità all'articolo 327, l'ente somma separatamente tutte le posizioni lunghe nette e tutte le posizioni corte nette. La somma dei valori assoluti dei due dati fornisce la posizione lorda generale.

2.   L'ente calcola, separatamente per ogni mercato, la differenza tra la somma delle posizioni lunghe nette e delle posizioni corte nette. La somma dei valori assoluti delle predette differenze fornisce la posizione netta generale.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire il termine "mercato" di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 342

Rischio specifico per gli strumenti di capitale

L'ente moltiplica la sua posizione lorda generale per il coefficiente dell'8 % al fine di calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri per i rischi specifici.

Articolo 343

Rischio generico degli strumenti di capitale

Il requisito in materia di fondi propri per i rischi generici è pari alla posizione netta generale dell'ente moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.

Articolo 344

Indici azionari

1.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che elencano gli indici azionari per i quali sono disponibili i trattamenti di cui al paragrafo 4, seconda frase.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2.   Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al paragrafo 1, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui ai paragrafi 3 e 4, se le autorità competenti hanno applicato detto trattamento prima del 1o gennaio 2014.

3.   I contratti futures su indici azionari, gli equivalenti ponderati con il coefficiente delta di opzioni relative a futures su indici azionari e gli indici azionari definiti di seguito collettivamente "contratti futures su indici azionari" possono essere scomposti in posizioni su ciascuno degli strumenti di capitale che li costituiscono. Queste posizioni possono essere trattate come posizioni sottostanti negli stessi strumenti di capitale e possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi strumenti di capitale sottostanti. Gli enti notificano all'autorità competente l'uso che essi fanno di tale trattamento.

4.   Qualora un contratto future su indici azionari non sia scomposto nelle posizioni sottostanti, è trattato come singolo strumento di capitale. Tuttavia si può non tener conto del rischio specifico su questo singolo strumento di capitale, se il contratto future su indici azionari di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta un indice pertinente adeguatamente diversificato.

Sezione 4

Impegno irrevocabile di acquisto

Articolo 345

Riduzione delle posizioni nette

1.   In caso di impegno irrevocabile di acquisto di strumenti di debito e di capitale, l'ente può applicare la procedura indicata in appresso per calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri. In primo luogo l'ente calcola le posizioni nette deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un contratto formale. L'ente riduce quindi le posizioni nette applicando i coefficienti di riduzione indicati nella tabella 4 e calcola i requisiti in materia di fondi propri utilizzando le posizioni ridotte in impegni irrevocabili di acquisto:

Tabella 4

giorno lavorativo 0:

100 %

giorno lavorativo 1:

90 %

giorni lavorativi 2-3:

75 %

giorno lavorativo 4:

50 %

giorno lavorativo 5:

25 %

dopo il giorno lavorativo 5:

0 %.

Il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.

2.   Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno del paragrafo 1.

Sezione 5

Requisiti in materia di fondi propri per i rischi specifici relativi alle posizioni coperte da strumenti derivati su crediti

Articolo 346

Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti

1.   Viene riconosciuta una riduzione per la copertura fornita da derivati su crediti conformemente ai principi fissati ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Gli enti trattano la posizione in derivati su crediti come un elemento (leg) e la posizione coperta che ha lo stesso importo nominale o, se del caso, nozionale, come l'altro elemento.

3.   Viene riconosciuta una riduzione integrale quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e pressoché nella stessa misura. Ciò si verifica in una delle seguenti situazioni:

a)

i due elementi consistono di strumenti esattamente identici;

b)

una posizione lunga per cassa è coperta da un total rate of return swap (o viceversa) e vi è un'esatta corrispondenza tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante (cioè, la posizione per cassa). La scadenza dello swap stesso può essere diversa da quella dell'esposizione sottostante.

In queste situazioni non va applicato un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico a nessuno dei due lati della posizione.

4.   Viene applicata una riduzione dell'80 % quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e quando esiste una perfetta corrispondenza in termini di obbligazione di riferimento, di scadenza tanto dell'obbligazione di riferimento quanto del derivato su crediti e della valuta in cui è espressa l'esposizione sottostante. Inoltre, le caratteristiche essenziali del contratto derivato su crediti non devono far sì che le oscillazioni del prezzo del derivato si discostino sostanzialmente da quelle della posizione per cassa. Nella misura in cui l'operazione trasferisce il rischio, si applica una riduzione dell'80 % del rischio specifico al lato dell'operazione con il requisito in materia di fondi propri più elevato, mentre il requisito per l'altro lato è pari a zero.

5.   All'infuori delle situazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, è riconosciuta una riduzione parziale nelle seguenti situazioni:

a)

la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b), ma vi è un disallineamento tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante. Tuttavia le posizioni soddisfano i seguenti requisiti:

i)

l'obbligazione di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;

ii)

l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento hanno il medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o cross-acceleration giuridicamente opponibili;

b)

la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), o al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento di valuta o di scadenza tra la protezione creditizia e l'attività sottostante. I disallineamenti di valuta vanno inclusi nel requisito in materia di fondi propri per il rischio di cambio;

c)

la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento tra la posizione per cassa e il derivato su crediti. Tuttavia l'attività sottostante figura fra le obbligazioni (consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato su crediti.

Ai fini del riconoscimento della riduzione parziale, invece di addizionare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico per ciascuno dei lati dell'operazione, si applica soltanto il più elevato dei due requisiti.

6.   In tutte le situazioni che non rientrano nei paragrafi da 3 a 5, si calcola un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico separatamente per ciascuno dei due lati delle posizioni.

Articolo 347

Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti di tipo "first-to-default" e "nth-to-default"

Nel caso dei derivati su crediti di tipo "first-to-default" e "nth-to-default", si applica il seguente trattamento per la riduzione da riconoscere conformemente all'articolo 346:

a)

quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di entità di riferimento sottostanti un derivato su crediti alla condizione che il primo default tra le attività inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente può compensare il rischio specifico per l'entità di riferimento alla quale si applica il coefficiente più basso di copertura patrimoniale per il rischio specifico tra le entità di riferimento sottostanti secondo la tabella 1 dell'articolo 336;

b)

qualora sia l'n-mo caso di default tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, il compratore della protezione può unicamente compensare il rischio specifico se la protezione è stata ottenuta anche per default da 1 a n-1 o se si sono già verificati n-1 default. In tali casi, è applicata la metodologia di cui alla lettera a) per i derivati su crediti di tipo first-to-default, opportunamente modificata per i prodotti di tipo nth-to-default.

Sezione 6

Requisiti in materia di fondi propri per gli oic

Articolo 348

Requisiti in materia di fondi propri per gli OIC

1.   Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia specifico che generico, del 32 %. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 353, in combinato disposto con il trattamento modificato per l'oro di cui all'articolo 352, paragrafo 4 e all'articolo 367, paragrafo 2, lettera b), le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia specifico che generico, e per il rischio di cambio del 40 %.

2.   Salvo disposto diversamente nell'articolo 350, non è autorizzata alcuna compensazione tra gli investimenti sottostanti di un OIC e altre posizioni detenute dall'ente.

Articolo 349

Criteri generali per gli OIC

Le quote di OIC sono ammissibili al metodo di cui all'articolo 350, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il prospetto dell'OIC o il documento a questo equivalente specifica tutti i seguenti elementi:

i)

le categorie di attività nelle quali l'OIC è autorizzato a investire;

ii)

nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;

iii)

nel caso sia ammessa la leva finanziaria, il livello massimo di leva finanziaria;

iv)

nel caso siano ammesse operazioni in derivati finanziari OTC, operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di assunzione o di concessione in prestito di titoli, una politica per limitare il rischio di controparte derivante da queste operazioni;

b)

l'attività dell'OIC è oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare le attività e le passività, i redditi e le operazioni dell'OIC nel periodo di segnalazione;

c)

le quote o le azioni dell'OIC sono liquidabili in contanti, a carico delle attività dell'impresa, su base giornaliera su richiesta del possessore;

d)

gli investimenti dell'OIC sono separati dalle attività del gestore dell'OIC;

e)

l'ente che effettua l'investimento sottopone l'OIC ad una adeguata valutazione dei rischi;

f)

l'OIC è gestito da persone soggette a vigilanza conformemente alla direttiva 2009/65/CE o a normativa equivalente.

Articolo 350

Metodi specifici per gli OIC

1.   Se l'ente è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può prendere direttamente in considerazione tali investimenti sottostanti per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico. Conformemente a tale metodo le posizioni in quote di OIC sono trattate come posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC. È autorizzata la compensazione tra posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC e altre posizioni detenute dall'ente, a condizione che l'ente detenga un numero di azioni o quote sufficiente da consentirne la liquidazione ovvero la creazione in cambio degli investimenti sottostanti.

2.   Gli enti possono calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, relativo alle posizioni in quote di OIC, ipotizzando posizioni che rappresentano quelle necessarie per riprodurre la composizione e la performance dell'indice esterno o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito di cui alla lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

secondo il regolamento di gestione l'OIC ha lo scopo di riprodurre la composizione e la performance di un indice esterno o di un paniere fisso di strumenti di capitale o di debito;

b)

un coefficiente di correlazione minimo tra i rendimenti giornalieri dell'OIC e l'indice o il paniere fisso di strumenti di capitale o di debito che riproduce di 0,9 è constatabile inequivocabilmente per una durata minima di sei mesi.

3.   Se l'ente non è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

si ipotizza che l'OIC investa in primo luogo, nella misura massima consentita dal regolamento di gestione, nelle classi di attività soggette al requisito in materia di fondi propri più elevato per il rischio di posizione, sia generico che specifico, e continui successivamente a investire in ordine discendente finché non sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'OIC è trattata come il possesso diretto della posizione ipotetica;

b)

gli enti tengono conto dell'esposizione indiretta massima che potrebbero raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare separatamente il loro requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico e generico, aumentando proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal regolamento di gestione;

c)

se il requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, ottenuto conformemente al presente paragrafo è superiore a quello stabilito all'articolo 348, paragrafo 1, il requisito in materia di fondi propri è limitato a quest'ultimo livello.

4.   Gli enti possono affidare alle seguenti terze parti il calcolo e la notifica dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione relativo alle posizioni in quote di OIC contemplate ai paragrafi da 1 a 4, conformemente ai metodi di cui al presente capo:

a)

il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e depositi tutti i titoli presso il depositario;

b)

per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno.

CAPO 3

Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di cambio

Articolo 351

De minimis e ponderazione per il rischio di cambio

Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro dell'ente, calcolate in base al metodo indicato all'articolo 352, ivi comprese le posizioni in cambi e le posizioni in oro per le quali i requisiti in materia di fondi propri sono calcolati utilizzando il modello interno, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri dell'ente, quest'ultimo calcola il requisito in materia di fondi propri per il rischio di cambio. Il requisito in materia di fondi propri per il rischio di cambio è pari alla somma della posizione netta generale in cambi e della posizione netta in oro dell'ente nella valuta utilizzata per le segnalazioni moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.

Articolo 352

Calcolo della posizione netta generale in cambi

1.   La posizione aperta netta dell'ente in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e in oro è calcolata come la somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

a)

la posizione netta a pronti (ossia tutti gli elementi dell'attivo meno tutti gli elementi del passivo compresi i ratei di interesse maturati, nella valuta in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oro);

b)

la posizione netta a termine, ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su valute e oro, compresi i futures su valuta e oro e il capitale di swaps su valuta non inclusi nella posizione a pronti;

c)

garanzie irrevocabili e strumenti analoghi di cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili;

d)

l'equivalente netto delta o su base delta del portafoglio totale delle opzioni in valuta estera e in oro;

e)

il valore di mercato di altre opzioni.

Il coefficiente delta applicato ai fini della lettera d) è quello del mercato dell'operazione. Per le opzioni OTC, o laddove il coefficiente delta del mercato dell'operazione non sia disponibile, l'ente stesso può calcolare il coefficiente delta utilizzando un modello adeguato, previa autorizzazione delle autorità competenti. L'autorizzazione è concessa se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore dell’opzione o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante.

L'ente può includere le entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte se lo fa in maniera coerente.

L'ente può scomporre le posizioni nette in valute composite nelle valute componenti secondo le quote in vigore.

2.   Le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, possono, previa autorizzazione delle autorità competenti, essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni sono di natura non negoziabile o strutturale e qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione è subordinata all'autorizzazione apposita delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le stesse condizioni, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione ad elementi già detratti nel calcolo dei fondi propri.

3.   Un ente può usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro, purché esso applichi tale metodo in maniera coerente.

4.   Le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella utilizzata per le segnalazioni e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta utilizzata per le segnalazioni ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti. Esse sono poi sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni corte nette e il totale delle posizioni lunghe nette. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'ente.

5.   Nei requisiti in materia di fondi propri gli enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con le opzioni, diversi dal rischio delta.

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti in materia di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al primo comma, le autorità competenti possono continuare ad applicare i trattamenti nazionali esistenti, se le autorità competenti hanno applicato tali trattamenti prima del 31 dicembre 2013.

Articolo 353

Rischio di cambio degli OIC

1.   Ai fini dell'articolo 352, per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC.

2.   Gli enti possono utilizzare le informazioni fornite dalle seguenti terze parti relative alle posizioni in valuta dell'OIC:

a)

il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario;

b)

per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno.

3.   Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, si presume che l'OIC investa in valuta fino al limite massimo consentito per la valuta estera dal regolamento di gestione dell'OIC stesso e l'ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa l'esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito in materia di fondi propri per il rischio di cambio. A tal fine la posizione nelle quote dell'OIC è proporzionalmente aumentata fino all'esposizione massima rispetto agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal regolamento di gestione. La posizione ipotetica dell'OIC in valuta estera è trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro, con l'aggiunta della posizione lunga complessiva alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e della posizione corta complessiva alla posizione complessiva aperta corta in valuta, se è nota la direzione degli investimenti dell'OIC. Non è consentita alcuna compensazione tra dette posizioni prima del calcolo.

Articolo 354

Valute strettamente correlate

1.   Gli enti possono soddisfare requisiti inferiori in materia di fondi propri a fronte di posizioni in valute pertinenti strettamente correlate. Due valute sono considerate strettamente correlate soltanto se la probabilità di una perdita, calcolata sulla base dei dati dei tassi di cambio giornalieri dei tre o cinque anni precedenti, su posizioni uguali e contrarie in tali valute nei dieci giorni lavorativi successivi, che non superi il 4 % del valore della posizione compensata in questione (espressa nella valuta utilizzata per le segnalazioni), sia pari ad almeno il 99 % dei casi, se il periodo di osservazione è di tre anni, e al 95 %, se il periodo di osservazione è di cinque anni. I fondi propri prescritti per la posizione compensata in due valute strettamente correlate corrispondono al 4 % moltiplicato per il valore della posizione compensata.

2.   Nel calcolare i requisiti di cui al presente capo, gli enti possono escludere le posizioni nelle valute soggette ad un accordo intergovernativo giuridicamente vincolante inteso a limitarne la variazione rispetto ad altre valute contemplate dallo stesso accordo. Gli enti calcolano le loro posizioni compensate in tali valute e costituiscono a fronte delle stesse un requisito in materia di fondi propri non inferiore alla metà della variazione massima autorizzata per le valute in questione nell'accordo intergovernativo.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute per le quali è disponibile il trattamento di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.   Il requisito in materia di fondi propri per le posizioni compensate nelle valute degli Stati membri che partecipano alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria può essere pari all'1,6 % del valore di dette posizioni compensate.

5.   Solo le posizioni non compensate in valute di cui al presente articolo sono incorporate nella posizione aperta netta generale conformemente all'articolo 352, paragrafo 4.

6.   Laddove i dati sui tassi di cambio giornalieri dei tre o cinque anni precedenti, su posizioni uguali e contrarie in due valute nei dieci giorni lavorativi successivi, indichino che queste valute sono perfettamente e positivamente correlate e l'ente è sempre in grado di affrontare un differenziale bid/ask pari a zero sui rispettivi scambi, l'ente può, previa esplicita autorizzazione dell'autorità competente, applicare un requisito di fondo proprio dello 0 % sino alla fine del 2017.

CAPO 4

Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci

Articolo 355

Scelta del metodo per il rischio di posizione in merci

Fatti salvi gli articoli da 356 a 358, gli enti calcolano il requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci con uno dei metodi di cui all'articolo 359, 360 o 361.

Articolo 356

Operazioni accessorie su merci

1.   L'ente che effettua attività accessorie su prodotti agricoli può determinare i requisiti in materia di fondi propri per lo stock fisico delle merci detenute alla fine di ogni anno per l'anno successivo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

in qualsiasi momento dell'anno esso detiene fondi propri per questo rischio che non sono inferiori alla media del suo requisito in materia di fondi propri per il rischio stimato su base conservativa per l'anno successivo;

b)

esso stima su base conservativa la prevista volatilità per il dato calcolato secondo il disposto della lettera a);

c)

la media dei requisiti in materia di fondi propri dell'ente per questo rischio non supera il 5 % dei fondi propri o 1 milione di EUR e, prendendo in considerazione la volatilità stimata in base alla lettera b), il requisito massimo previsto in materia di fondi propri non supera il 6,5 % dei fondi propri dell'ente;

d)

l'ente controlla su base continuativa se le stime effettuate ai sensi delle lettere a) e b) rispecchiano ancora la realtà.

2.   Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno delle opzioni previste al paragrafo 1.

Articolo 357

Posizioni in merci

1.   Ciascuna posizione in merci o in prodotti derivati su merci è espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce è espresso nella valuta utilizzata per le segnalazioni.

2.   Le posizioni in oro o in strumenti derivati sull'oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate conformemente al capo 3 o, se del caso, al capo 5 ai fini del calcolo del rischio di posizione in merci.

3.   Ai fini dell'articolo 360, paragrafo 1, la differenza positiva tra la posizione lunga dell'ente rispetto alla sua posizione corta, o viceversa, nelle stesse merci e in contratti derivati nell'identica merce, siano essi futures, opzioni o warrants, è la sua posizione netta in ciascuna merce. Le posizioni in strumenti derivati sono equiparate, con le modalità specificate all'articolo 358, a posizioni nella merce sottostante.

4.   Ai fini del calcolo della posizione in una merce, le seguenti posizioni sono considerate quali posizioni nella stessa merce:

a)

posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra,

b)

posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.

Articolo 358

Strumenti particolari

1.   I futures su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di misurazione sotto forma di importi nozionali nell'unità di misura standard; è loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna.

2.   Gli swaps su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono trattati come una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere, se del caso, una posizione iscritta nella pertinente fascia di scadenza di cui all'articolo 359, paragrafo 1. Le posizioni sono posizioni lunghe se l'ente corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l'ente riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile. Gli swaps su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel pertinente prospetto di notifica ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.

3.   Le opzioni e i warrants su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui l’opzione si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini del presente capo. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identiche merci o in identici strumenti derivati su merci sottostanti. Il coefficiente delta applicato è quello del mercato dell'operazione. Per le opzioni OTC, o laddove il coefficiente delta del mercato dell'operazione non sia disponibile, l'ente stesso può calcolare il coefficiente delta utilizzando un modello adeguato, previa autorizzazione delle autorità competenti. L'autorizzazione è concessa se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore dell’opzione o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante.

Nei requisiti in materia di fondi propri gli enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con le opzioni, diversi dal rischio delta.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti in materia di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al primo comma, le autorità competenti possono continuare ad applicare i trattamenti nazionali esistenti, se le autorità competenti hanno applicato tali trattamenti prima del 31 dicembre 2013.

5.   L'ente include i prodotti in esame nel calcolo del suo requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci, se effettua una delle seguenti operazioni:

a)

trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci mediante contratto di vendita con patto di riacquisto;

b)

presta merci nell'ambito di un accordo di concessione in prestito di merci.

Articolo 359

Metodo basato sulle fasce di scadenza

1.   L'ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla tabella 1, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima fascia compresa tra 0 e 1 mese incluso.

Tabella 1

Fasce di scadenza

(1)

Coefficientedi spread (%)

(2)

0 ≤ 1 mese

1,50

> 1 ≤ 3 mesi

1,50

> 3 ≤ 6 mesi

1,50

> 6 ≤ 12 mesi

1,50

> 1 ≤ 2 anni

1,50

> 2 ≤ 3 anni

1,50

> 3 anni

1,50

2.   Posizioni nella stessa merce possono essere compensate e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per le seguenti posizioni:

a)

le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza;

b)

le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere.

3.   L'ente calcola quindi la somma delle posizioni lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima fascia.

4.   La parte della posizione lunga non compensata di una determinata fascia di scadenza che è compensata dalla posizione corta non compensata, o viceversa, di una fascia di scadenza successiva costituisce la posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata in questo modo costituisce la posizione non compensata.

5.   Il requisito in materia di fondi propri dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:

a)

la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicata per il relativo tasso di spread per ciascuna fascia di scadenza di cui alla seconda colonna della tabella 1 e per il prezzo a pronti della merce;

b)

la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui sia riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 %, che è il coefficiente di riporto, e per il prezzo a pronti della merce;

c)

le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 %, che è il coefficiente secco, e per il prezzo a pronti della merce in questione.

6.   Il requisito complessivo in materia di fondi propri dell'ente per i rischi di posizione in merci risulta dalla somma dei requisiti in materia di fondi propri calcolati per ciascuna merce conformemente al paragrafo 5.

Articolo 360

Metodo semplificato

1.   Il requisito in materia di fondi propri dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi:

a)

il 15 % della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;

b)

il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.

2.   Il requisito complessivo in materia di fondi propri dell'ente per i rischi di posizione in merci risulta dalla somma dei requisiti in materia di fondi propri calcolati per ciascuna merce conformemente al paragrafo 1.

Articolo 361

Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

Gli enti possono utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella successiva tabella 2 anziché quelli indicati all'articolo 359 a condizione che gli enti:

a)

effettuino operazioni su merci di notevole entità;

b)

abbiano un portafoglio merci adeguatamente diversificato;

c)

non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio di posizione in merci.

Tabella 2

 

Metalli preziosi

(eccetto l'oro)

Metalli comuni

Prodotti agricoli

("softs")

Altri, compresi i prodotti energetici

Tassi di spread%

1,0

1,2

1,5

1,5

Tassi di riporto%

0,3

0,5

0,6

0,6

Tassi secchi%

8

10

12

15

Gli enti notificano l'uso che fanno del presente articolo alle loro autorità competenti insieme con la prova del loro impegno per l'attuazione di un modello interno per il calcolo del requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci.

CAPO 5

Impiego di modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri

Sezione 1

Autorizzazione e requisiti in materia di fondi propri

Articolo 362

Rischio specifico e rischio generico

Ai fini del presente capo, il rischio di posizione su uno strumento di debito o su uno strumento di capitale o su un derivato negoziati va ripartito in due componenti. La prima componente si riferisce al rischio specifico, ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La componente riguardante il rischio generico include il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse, oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti.

Articolo 363

Autorizzazione a usare modelli interni

1.   Dopo aver verificato il rispetto da parte dell'ente dei requisiti di cui alle sezioni 2, 3 e 4, a seconda del caso, le autorità competenti concedono all'ente l'autorizzazione a calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri per una o più delle seguenti categorie di rischio utilizzando il suo modello interno invece di una combinazione dei metodi di cui ai capi da 2 a 4:

a)

rischio generico degli strumenti di capitale;

b)

rischio specifico degli strumenti di capitale;

c)

rischio generico degli strumenti di debito;

d)

rischio specifico degli strumenti di debito;

e)

rischio di cambio;

f)

rischio di posizione in merci.

2.   Per le categorie di rischio per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a utilizzare i modelli interni, l'ente continua a calcolare i requisiti in materia di fondi propri conformemente ai capi 2, 3 e 4, a seconda del caso. L'autorizzazione delle autorità competenti a usare modelli interni è richiesta per ogni categoria di rischio ed è concessa solo se il modello interno si applica a una parte significativa di posizioni di una determinata categoria di rischio.

3.   Modifiche sostanziali all'uso dei modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a usare, l'estensione dell'uso di modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a usare, in particolare a categorie di rischio aggiuntive, nonché il primo calcolo del valore a rischio in condizioni di stress conformemente all'articolo 365, paragrafo 2, richiedono una distinta autorizzazione dall'autorità competente.

Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le altre estensioni e modifiche dell'uso di tali modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a usare.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche all'uso dei modelli interni;

b)

la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti autorizzano gli enti a usare modelli interni;

c)

le condizioni alle quali la parte di posizioni cui si applica il modello interno nell'ambito di una categoria di rischio è considerata significativa, come indicato al paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 364

Requisiti in materia di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni

1.   Oltre ai requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente ai capi 2, 3 e 4, per le categorie di rischio per le quali l'autorizzazione all'uso di un modello interno non è stata concessa, gli enti che utilizzano un modello interno soddisfano un requisito in materia di fondi propri espresso come la somma degli elementi di cui alle lettere a) e b):

a)

il valore più elevato tra:

i)

la sua misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 1 (VaRt-1);

ii)

la media delle misure del valore a rischio giornaliero calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 1, in ognuno dei sessanta giorni operativi precedenti (VaRavg) moltiplicata per il fattore moltiplicativo (mc), conformemente all'articolo 366;

b)

il valore più elevato tra:

i)

l'ultima misura disponibile del suo valore a rischio in condizioni di stress calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 2, (sVaRt-1); e

ii)

la media delle misure del valore a rischio in condizioni di stress calcolata secondo le modalità e la frequenza specificate all'articolo 365, paragrafo 2, nei sessanta giorni operativi precedenti (sVaRavg) moltiplicata per il fattore moltiplicativo (ms), conformemente all'articolo 366.

2.   Gli enti che utilizzano un modello interno per calcolare il loro requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico degli strumenti di debito soddisfano un requisito aggiuntivo in materia di fondi propri espresso come la somma delle successive lettere a) e b):

a)

il requisito in materia di fondi propri calcolato conformemente agli articoli 337 e 338 per il rischio specifico legato a posizioni verso la cartolarizzazione e derivati su crediti nth-to-default nel portafoglio di negoziazione ad eccezione sia di quelle incorporate in un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico del portafoglio di negoziazione di correlazione, conformemente alla sezione 5, e, se applicabile, il requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico conformemente al capo 2, sezione 6, per le posizioni in quote di OIC per le quali non sono soddisfatte né le condizioni di cui all'articolo 350, paragrafo 1, né quelle di cui all'articolo 350, paragrafo 2;

b)

il valore più elevato tra:

i)

la misura più recente dei rischi incrementali di default e di migrazione calcolata conformemente alla sezione 3;

ii)

la media di tale misura sulle precedenti dodici settimane.

3.   Gli enti che detengono un portafoglio di negoziazione di correlazione che risponde ai requisiti di cui all'articolo 338, paragrafi da 1 a 3, possono soddisfare un requisito in materia di fondi propri sulla base dell'articolo 377 anziché dell'articolo 338, paragrafo 4, calcolato come il valore più elevato tra:

a)

la misura di rischio più recente per il portafoglio di negoziazione di correlazione calcolata conformemente alla sezione 5;

b)

la media di tale misura sulle precedenti dodici settimane;

c)

l'8 % del requisito in materia di fondi propri al momento del calcolo della misura di rischio più recente di cui alla lettera a), calcolato conformemente all'articolo 338, paragrafo 4, per tutte le posizioni incorporate nel modello interno per il portafoglio di negoziazione di correlazione.

Sezione 2

Requisiti generali

Articolo 365

Calcolo del valore a rischio e del valore a rischio in condizioni di stress

1.   Il calcolo della misura del valore a rischio di cui all'articolo 364 è soggetto ai seguenti obblighi:

a)

calcolo della misura del valore a rischio su base giornaliera;

b)

intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;

c)

periodo di detenzione di dieci giorni;

d)

periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo della volatilità dei prezzi;

e)

serie di dati aggiornate con frequenza mensile.

L'ente può utilizzare misure del valore a rischio calcolate in base a periodi di detenzione più brevi inferiori a dieci giorni fino ad arrivare a dieci giorni con una metodologia adeguata che è riesaminata periodicamente.

2.   Inoltre l'ente calcola almeno settimanalmente un valore a rischio in condizioni di stress del portafoglio corrente, secondo il disposto del primo paragrafo, con parametri immessi nel modello del valore a rischio calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente. La scelta dei dati storici è soggetta ad un riesame almeno annuale da parte dell'ente, che ne notifica i risultati alle autorità competenti. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in materia di calcolo del valore a rischio in condizioni di stress e formula orientamenti in materia conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 366

Test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi

1.   I risultati dei calcoli di cui all' articolo 365 sono rettificati mediante i fattori moltiplicativi (mc) e (ms).

2.   Ciascuno dei fattori moltiplicativi (mc) e (ms) corrisponde alla somma di almeno 3 e un addendo compreso tra 0 e 1 conformemente alla tabella 1. L'addendo dipende dal numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio come previsto dall'articolo 365, paragrafo 1.

Tabella 1

Numero di scostamenti

Addendo

Meno di 5

0,00

5

0,40

6

0,50

7

0,65

8

0,75

9

0,85

10 o più

1,00

3.   Gli enti contano giornalmente gli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare l'addendo occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti, che è pari al numero di scostamenti più elevato sulla base delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio.

I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo.

I test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti, commissioni e proventi netti da interessi.

4.   Le autorità competenti possono in singoli casi limitare l'addendo a quello risultante dagli scostamenti in caso di variazioni ipotetiche, se il numero degli scostamenti nelle variazioni reali non è dovuto a carenze del modello interno.

5.   Al fine di consentire alle autorità competenti di verificare l'adeguatezza dei fattori moltiplicativi su base continuativa, gli enti notificano immediatamente, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi, alle autorità competenti gli scostamenti che risultino dal loro programma di test retrospettivi.

Articolo 367

Requisiti in materia di misurazione del rischio

1.   I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci e i modelli interni per la negoziazione di correlazione soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

il modello riflette accuratamente tutti i rischi di prezzo significativi;

b)

il modello tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati. Quando un fattore di rischio è incorporato nel modello di determinazione del prezzo di mercato (pricing) ma non nel modello di misurazione del rischio, l’ente è in grado di giustificare tale omissione secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Inoltre, il modello di misurazione dei rischi riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base. Quando si utilizzano variabili proxy per i fattori di rischio, queste dimostrano di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta.

2.   I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

il modello incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il modello tiene inoltre conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse;

b)

il modello incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente. Per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, tale posizione è stralciata e trattata in conformità all'articolo 353, paragrafo 3;

c)

il modello impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene posizioni significative;

d)

il modello impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative. Il modello riflette anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza. Esso inoltre tiene conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono i trader per liquidare le posizioni;

e)

il modello interno dell'ente valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre, tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e sono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

3.   Nei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio solo se il metodo di misurazione delle correlazioni dell'ente è solido e applicato correttamente.

Articolo 368

Requisiti qualitativi

1.   I modelli interni utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi e applicati con correttezza e, in particolare, sono rispettati tutti i seguenti requisiti qualitativi:

a)

i modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;

b)

l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo dei rischi, indipendente dalle unità di negoziazione e rispondente direttamente all'alta dirigenza dell'ente. L'unità è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo. L'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello interno utilizzato ai fini del presente capo, in quanto responsabile del sistema di gestione globale del rischio. L'unità elabora e analizza giornalmente rapporti sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti di trading;

c)

l'organo di gestione e l'alta dirigenza dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte da singoli trader sia dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;

d)

l'ente dispone di sufficiente personale specializzato nell'uso di modelli interni sofisticati, compresi quelli impiegati ai fini del presente capo, nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, dell'audit e dei servizi di back-office;

e)

l'ente stabilisce procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento dei loro modelli interni nel loro insieme, compresi quelli utilizzati ai fini del presente capo;

f)

i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;

g)

l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che comprendono i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, il cui esito è valutato dall'alta dirigenza e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essa stabiliti. Questo processo esaminerà in particolare i problemi seguenti: illiquidità dei mercati in condizioni di mercato critiche, rischio di concentrazione, mercati monodirezionali, rischi di evento e rischi di default imminente e improvviso, non linearità dei prodotti, posizioni molto scoperte, posizioni soggette ad ampie fluttuazioni dei prezzi e altri rischi che potrebbero non essere riflessi correttamente nei modelli interni. Gli shock applicati riflettono la natura dei portafogli e il tempo necessario per coprire completamente la posizione o per gestire i rischi in condizioni di mercato difficili;

h)

l'ente mette regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente dei suoi modelli interni, compresi quelli utilizzati ai fini del presente capo.

2.   La verifica di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi. Il riesame valuta quanto segue:

a)

l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi;

b)

l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;

c)

le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;

d)

la portata dei rischi rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi;

e)

l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio;

f)

il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per il modello interno, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;

g)

il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i test retrospettivi che sono effettuati per verificare l'accuratezza del modello.

3.   Poiché le tecniche e le prassi evolvono, gli enti applicano le nuove tecniche e prassi nei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo.

Articolo 369

Convalida interna

1.   Gli enti dispongono di processi che assicurino che tutti i loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla loro elaborazione e che verifichino che essi siano concettualmente solidi e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti. La convalida va effettuata all'atto dell'elaborazione iniziale del modello interno e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative. La convalida è effettuata periodicamente, ma in particolare qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere il modello interno non più adeguato. Gli enti applicano i progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle migliori prassi. La convalida dei modelli interni non si limita a test retrospettivi, ma comprende, come minimo, quanto segue:

a)

test che dimostrino che le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;

b)

oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, gli enti effettuano propri test di convalida del modello interno, compresi i test retrospettivi, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;

c)

ricorso a portafogli teorici per verificare che il modello interno sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione.

2.   L'ente effettua test retrospettivi sulle variazioni sia reali che ipotetiche del valore del portafoglio.

Sezione 3

Requisiti relativi alla modellizzazione del rischio specifico

Articolo 370

Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico

I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico e i modelli interni per la negoziazione di correlazione soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi:

a)

spiegano la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;

b)

riflettono la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;

c)

sono resistenti ad un ambiente sfavorevole;

d)

sono convalidati mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico sia riflesso in modo adeguato. Se l'ente effettua detti test retrospettivi in base a sub-portafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente;

e)

riflettono il rischio di base associato al nome, e sono in particolare sensibili a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche;

f)

riflettono il rischio di evento.

Articolo 371

Esclusioni dai modelli per il rischio specifico

1.   Un ente può decidere di escludere dal calcolo del suo requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico mediante un modello interno le posizioni per le quali soddisfa un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico conformemente all'articolo 332, paragrafo 1, lettera e), o all'articolo 337 ad eccezione delle posizioni soggette al metodo di cui all'articolo 377.

2.   L'ente può decidere di non riflettere nel suo modello interno i rischi di default e di migrazione per gli strumenti di debito negoziati, se riflette tali rischi attraverso i requisiti di cui alla sezione 4.

Sezione 4

Modello interno per i rischi incrementali di default e di migrazione

Articolo 372

Obbligo di dotarsi di un modello IRC interno

Gli enti che utilizzano un modello interno per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico degli strumenti di debito negoziati si dotano anche di un modello interno per i rischi incrementali di default e di migrazione (modello IRC interno) che rifletta i rischi di default e di migrazione delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione che sono incrementali rispetto ai rischi riflessi dalla misura del valore a rischio secondo quanto specificato all'articolo 365, paragrafo 1. Gli enti dimostrano che il loro modello interno soddisfa le seguenti norme nell'ipotesi di un livello costante di rischio, adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura e opzionalità:

a)

il modello interno fornisce una differenziazione significativa del rischio e stime precise e coerenti del rischio incrementale di default e di migrazione;

b)

le stime del modello interno per le perdite potenziali hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio dell'ente;

c)

i dati di mercato e sulla posizione usati per il modello interno sono aggiornati e sottoposti ad un'adeguata valutazione qualitativa;

d)

sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 367, paragrafo 3, all'articolo 368, all'articolo 369, paragrafo 1, e all'articolo 370, lettere b), c), e) e f).

L'ABE emana orientamenti sui requisiti di cui agli articoli da 373 a 376.

Articolo 373

Ambito di applicazione del modello IRC interno

Il modello IRC interno si applica a tutte le posizioni soggette ad un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico di tasso di interesse, comprese quelle soggette a requisito patrimoniale per il rischio specifico dello 0 % a norma dell'articolo 336, ma non si applica alle posizioni verso la cartolarizzazione e ai derivati su crediti di tipo nth-to-default.

Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'ente può scegliere di includere sistematicamente tutte le posizioni in strumenti di capitale quotate e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati. L'autorizzazione è concessa se tale inclusione è in linea con le modalità interne di misurazione e di gestione del rischio dell'ente.

Articolo 374

Parametri del modello IRC interno

1.   Gli enti si avvalgono del modello interno per calcolare un numero che misura le perdite dovute a default e a migrazione dei rating interni o esterni ad un intervallo di confidenza del 99,9 % su un orizzonte temporale di un anno. Gli enti calcolano questo valore almeno settimanalmente.

2.   Le ipotesi di correlazione sono sostenute da analisi di dati oggettivi in un quadro concettualmente solido. Il modello interno riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti. Esso riflette anche le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.

3.   Il modello IRC interno riflette l'impatto delle correlazioni tra eventi di default ed eventi di migrazione. Esso non riflette l'impatto della diversificazione tra eventi di default e di migrazione, da una parte, e altri fattori di rischio dall'altra.

4.   Il modello interno è basato sull'ipotesi di un livello costante di rischio su un orizzonte temporale di un anno, il che implica che determinate posizioni individuali o insiemi di posizioni nel portafoglio di negoziazione che hanno registrato default o migrazione nel corso del loro orizzonte di liquidità si riequilibrano alla fine dell'orizzonte di liquidità per tornare al livello iniziale di rischio. In alternativa, un ente può scegliere di utilizzare sempre l'ipotesi della posizione costante su un anno.

5.   Gli orizzonti di liquidità sono fissati in funzione del tempo richiesto per vendere la posizione o per coprire tutti i rischi di prezzo rilevanti in un mercato in condizioni di stress, tenendo in particolare conto dell'entità della posizione. Gli orizzonti di liquidità riflettono la prassi effettiva e l'esperienza maturata in periodi di stress sia sistematici sia idiosincratici. L'orizzonte temporale è misurato sulla base di ipotesi prudenti ed è sufficientemente lungo da impedire che in se stesso l'atto di vendere o di coprire incida in misura significativa sul prezzo a cui la vendita o la copertura avverrebbe.

6.   La determinazione dell'orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o per un insieme di posizioni è soggetta a un periodo minimo di tre mesi.

7.   La determinazione dell'orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o un insieme di posizioni tiene conto delle politiche interne dell'ente in relazione agli aggiustamenti di valutazione e alla gestione delle posizioni ristagnanti. Quando un ente determina gli orizzonti di liquidità per insiemi di posizioni piuttosto che per singole posizioni, i criteri di definizione degli insiemi di posizioni sono definiti in modo da riflettere in misura ragionevole le differenze di liquidità. Gli orizzonti di liquidità sono maggiori per le posizioni concentrate, il che riflette il maggior lasso di tempo necessario per liquidare tali posizioni. Gli orizzonti di liquidità per le cartolarizzazioni tramite warehousing riflettono il tempo necessario per costruire, vendere e cartolarizzare le attività o per coprire i fattori di rischio rilevanti in condizioni di stress del mercato.

Articolo 375

Riconoscimento delle coperture nel modello IRC interno

1.   Per riflettere i rischi incrementali di default e di migrazione nel modello interno dell'ente può essere incorporata la copertura. Si possono compensare le posizioni quando le posizioni lunghe e corte si riferiscono allo stesso strumento finanziario. Gli effetti di copertura o di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso debitore, nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti possono essere riconosciuti solo modellizzando esplicitamente le posizioni lunghe e corte lorde nei diversi strumenti. Gli enti riflettono l'impatto dei rischi rilevanti che potrebbero manifestarsi nell'intervallo tra la scadenza della copertura e l'orizzonte di liquidità, nonché le possibilità di significativi rischi di base nelle strategie di copertura per prodotto, rango nella struttura di capitale, rating interni o esterni, scadenza, annata e altre differenze negli strumenti. L'ente riflette la copertura solo nella misura in cui può essere mantenuta anche se il debitore si avvicina ad un evento di credito o di altro tipo.

2.   Per le posizioni alle quali è applicata la copertura tramite strategie di copertura dinamica, si potrebbe riconoscere un riequilibro della copertura entro l'orizzonte di liquidità della posizione coperta purché l'ente:

a)

scelga il modello che riequilibra la copertura in maniera uniforme per l'insieme pertinente di posizioni del portafoglio di negoziazione;

b)

dimostri che l'inclusione del riequilibrio consente una più esatta misura del rischio;

c)

dimostri che i mercati degli strumenti utilizzati come copertura sono abbastanza liquidi per consentire tale riequilibrio anche in periodi di stress. Ogni rischio residuo derivante da strategie di copertura dinamica trova riflesso nel requisito in materia di fondi propri.

Articolo 376

Requisiti particolari per il modello IRC interno

1.   Il modello interno per riflettere i rischi incrementali di default e di migrazione riflette l'impatto non lineare delle opzioni, dei derivati su crediti strutturati e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. L'ente tiene inoltre nella dovuta considerazione l'entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a detti prodotti.

2.   Il modello interno si basa su dati oggettivi e aggiornati.

3.   Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, sistema di misurazione del rischio compreso, gli enti procedono in particolare a effettuare tutte le seguenti operazioni:

a)

convalidano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro metodo di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi comprese la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici;

b)

effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del modello interno, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni. Queste prove non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato;

c)

applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.

4.   Il modello interno è in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.

5.   Gli enti documentano i loro modelli interni in modo che le correlazioni e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.

6.   Il modello interno valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza del prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

Sezione 5

Modello interno per la negoziazione di correlazione

Articolo 377

Requisiti per il modello interno per la negoziazione di correlazione

1.   Le autorità competenti autorizzano l'uso di un modello interno per il requisito in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione invece del requisito in materia di fondi propri conformemente all'articolo 338 agli enti cui è consentito usare un modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito e che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, all'articolo 367, paragrafi 1 e 3, all'articolo 368, all'articolo 369, paragrafo 1, e all'articolo 370, lettere a), b), c), e) e f).

2.   Gli enti utilizzano tale modello interno per calcolare un valore che misuri adeguatamente tutti i rischi di prezzo a un intervallo di confidenza del 99,9 % su un orizzonte di un anno nell'ipotesi di un livello di rischio costante, adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura e opzionalità. Gli enti calcolano questo valore almeno settimanalmente.

3.   I seguenti rischi sono colti adeguatamente dal modello di cui al paragrafo 1:

a)

il rischio cumulativo derivante da molteplici default, compreso il diverso ordine dei default, in prodotti divisi in segmenti;

b)

il rischio di differenziali creditizi, compresi gli effetti gamma e gamma trasversali;

c)

la volatilità delle correlazioni implicite, compreso l'effetto trasversale fra differenziali e correlazioni;

d)

il rischio di base, compresi entrambi i seguenti elementi:

i)

la base tra il differenziale di un indice e quelli dei singoli nomi che lo costituiscono;

ii)

la base tra la correlazione implicita di un indice e quella dei portafogli su misura;

e)

la volatilità del tasso di recupero, legata alla propensione dei tassi di recupero a incidere sui prezzi dei segmenti;

f)

nella misura in cui sono compresi nella misura del rischio globale i vantaggi derivanti dalla copertura dinamica, il rischio di slippage della copertura e i costi potenziali di un riequilibrio di tale copertura;

g)

tutti gli altri rischi di prezzo significativi in relazione a posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione.

4.   Nell'ambito del modello di cui al paragrafo 1, l'ente fa uso di dati sufficienti a garantire che esso rifletta pienamente i rischi notevoli di tali esposizioni nel suo metodo interno, in conformità dei requisiti previsti dal presente articolo. L'ente è in grado di dimostrare all'autorità competente, mediante test retrospettivi o altri mezzi appropriati, che il suo modello può spiegare adeguatamente la variazione storica dei prezzi di tali prodotti.

L'ente adotta politiche e procedure appropriate al fine di distinguere le posizioni per cui dispone dell'autorizzazione a incorporarle nel requisito in materia di fondi propri conformemente al presente articolo da altre posizioni per cui non dispone di tale autorizzazione.

5.   Per quanto riguarda il portafoglio di tutte le posizioni incorporate nel modello di cui al paragrafo 1, l'ente applica periodicamente una serie di scenari di stress specifici prestabiliti. Tali scenari di stress esaminano gli effetti dello stress per i tassi di default, i tassi di recupero, i differenziali creditizi, il rischio di base, le correlazioni e altri fattori di rischio relativi al portafoglio di negoziazione di correlazione. L'ente applica scenari di stress almeno una volta alla settimana e riferisce i risultati almeno trimestralmente alle autorità competenti, ivi compresi i confronti con il requisito in materia di fondi propri dell'ente ai sensi del presente articolo. I casi in cui i risultati delle prove di stress superano in misura significativa il requisito in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione sono notificati tempestivamente alle autorità competenti. L'ABE emana orientamenti sull'applicazione degli scenari di stress per il portafoglio di negoziazione di correlazione.

6.   Il modello interno valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza del prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

TITOLO V

REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO DI REGOLAMENTO

Articolo 378

Rischio di regolamento/consegna

Per le operazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci a esclusione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto o delle operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto.

La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.

Al fine di calcolare il requisito in materia di fondi propri per il rischio di regolamento, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna destra della successiva tabella 1.

Tabella 1

Numero di giorni lavorativi dopo la data di regolamento

(%)

5 — 15

8

16 — 30

50

31 — 45

75

46 o più

100

Articolo 379

Operazioni con regolamento non contestuale

1.   Ad un ente è prescritto di detenere fondi propri, come previsto alla tabella 2, se:

a)

ha pagato titoli, valute estere o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli, valute estere o merci prima di ricevere il relativo pagamento;

b)

nel caso di operazioni transfrontaliere, è trascorso un giorno o più dal momento in cui ha effettuato il pagamento o la consegna.

Tabella 2

Trattamento ai fini patrimoniali delle operazioni con regolamento non contestuale

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Tipo di operazione

Fino alla prima data prevista dal contratto per il pagamento/la consegna

Dalla prima data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino a quattro giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna

Da cinque giorni lavorativi dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione

Operazioni con regolamento non contestuale

Nessun requisito patrimoniale

Trattamento come esposizione

Trattamento come rischio di esposizione ponderato al 1 250 %

2.   Nell'applicare una ponderazione per il rischio alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate secondo la colonna 3 della tabella 2, l'ente che utilizza il metodo basato sui rating interni di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, può attribuire le probabilità di default (PD) alle controparti nei confronti delle quali non ha alcuna altra esposizione esterna al portafoglio di negoziazione, in base al rating esterno delle controparti stesse. Gli enti che utilizzano proprie stime delle LGD possono applicare la LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate conformemente alla colonna 3 della tabella 2 a condizione che la si applichi a tutte queste esposizioni. In alternativa, l'ente che utilizza il metodo basato sui rating interni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, può applicare i fattori di ponderazione del rischio del metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, a condizione che l'ente li applichi a tutte queste esposizioni, o può applicare a tutte queste esposizioni una ponderazione del 100 %.

Se l'ammontare dell'esposizione positiva inerente alle operazioni con regolamento non contestuale non è sostanziale, gli enti possono applicare a queste esposizioni una ponderazione del 100 %, tranne nel caso in cui è richiesta una ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente alla colonna 4 della tabella 2 di cui al paragrafo 1.

3.   In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale in base alla colonna 4 della tabella 2 di cui al paragrafo 1, gli enti possono dedurre il valore trasferito più l'esposizione corrente positiva di tali esposizioni dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo l, lettera k).

Articolo 380

Sospensione

In caso di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema di regolamento, di un sistema di compensazione o di una CCP, le autorità competenti hanno facoltà di sospendere l'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri calcolati in conformità degli articoli 378 e 379 finché non sia ripristinato il corretto funzionamento. In tal caso, il mancato regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non è considerato come un default ai fini del rischio di credito.

TITOLO VI

REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

Articolo 381

Definizione di aggiustamento della valutazione del credito

Ai fini del presente titolo e del titolo II, capo 6, per "aggiustamento della valutazione del credito" o "CVA" si intende un aggiustamento alla valutazione intermedia di mercato del portafoglio di operazioni con una controparte. Tale aggiustamento riflette il valore di mercato corrente del rischio di controparte nei confronti dell'ente, ma non riflette il valore di mercato corrente del rischio di credito dell'ente nei confronti della controparte.

Articolo 382

Ambito d'applicazione

1.   Un ente calcola i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al presente titolo per tutti gli strumenti derivati OTC e rispetto a tutte le sue attività, tranne per i derivati su crediti riconosciuti per la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito.

2.   Un ente include le operazioni di finanziamento tramite titoli nel calcolo dei fondi propri di cui al paragrafo 1 se l'autorità competente stabilisce che le esposizioni al rischio di CVA dell'ente derivanti da tali operazioni sono significative.

3.   Le operazioni con una controparte centrale qualificata e le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, in cui il partecipante diretto agisce da intermediario tra il cliente e una controparte centrale qualificata e le operazioni danno origine ad un'esposizione commerciale del partecipante diretto verso la controparte centrale qualificata, sono escluse dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA.

4.   Le seguenti operazioni sono escluse dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA:

a)

le operazioni con controparti non finanziarie ai sensi dell'articolo 2,punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 o con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo, se tali operazioni non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento;

b)

le operazioni infragruppo di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all'interno di un gruppo bancario, nel qual caso le autorità competenti possono esigere l'inclusione nei requisiti in materia di fondi propri delle suddette operazioni infragruppo tra gli enti soggetti a separazione strutturale;

c)

le operazioni con le controparti indicate all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 e soggette alle disposizioni transitorie previste all'articolo 89, paragrafo 1, di tale regolamento, finché tali disposizioni transitorie cessano di applicarsi;

d)

le operazioni con le controparti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), e all'articolo 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 e le operazioni con le controparti per le quali l'articolo 115 del presente regolamento prevede un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % per le esposizioni verso tali controparti.

L'esenzione dal requisito relativo al CVA per le operazioni di cui al presente paragrafo, lettera c), praticata durante il periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2010 si applica per la durata del contratto relativo all'operazione in questione.

5.   Entro il 1o gennaio 2015 e successivamente ogni due anni l'ABE, alla luce degli sviluppi normativi internazionali, procede ad un riesame anche delle potenziali metodologie di calibrazione e delle soglie per l'applicazione dei requisiti relativi al CVA a controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo.

L'ABE, in cooperazione con l'AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro sei mesi dalla data del riesame di cui al primo comma.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 383

Metodo avanzato

1.   L'ente che ha ottenuto l'autorizzazione a utilizzare un modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito conformemente all'articolo 363, paragrafo 1, lettera d), per tutte le operazioni per cui ha ottenuto l'autorizzazione a utilizzare l'IMM al fine di determinare il valore dell'esposizione associata al rischio di controparte conformemente all'articolo 283, determina i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA modellizzando l'impatto delle variazioni dei differenziali creditizi delle controparti sui CVA di tutte le controparti di tali operazioni, tenendo conto delle coperture di CVA ammissibili conformemente all'articolo 386.

L'ente utilizza il proprio modello interno per determinare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziate e applica un intervallo di confidenza del 99 % nonché un periodo di detenzione equivalente a dieci giorni. Il modello interno è utilizzato in maniera tale da simulare variazioni nei differenziali creditizi delle controparti, ma non modellizza la sensibilità del CVA rispetto a variazioni di altri fattori di mercato, incluse le variazioni di valore dell'attività, della merce, della valuta o del tasso di interesse di riferimento di uno strumento derivato.

I requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA per ciascuna controparte sono calcolati conformemente alla formula indicata qui di seguito:

Formula

dove:

ti

=

il tempo dell'i-esimo intervallo temporale di rivalutazione, a partire dal tempo t0=0;

tT

=

la maggiore scadenza contrattuale tra gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte;

si

=

il differenziale creditizio della controparte al tempo ti, utilizzato per calcolare il CVA della controparte. Se è disponibile il differenziale sul credit default swap della controparte, un ente usa tale differenziale. Se tale differenziale sul credit default swap non è disponibile, l'ente impiega una variabile proxy del differenziale adeguata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte;

LGDMKT

=

la LGD della controparte basata sul differenziale di uno strumento di mercato della controparte nel caso in cui quest'ultimo sia disponibile. Se non è disponibile uno strumento della controparte, il dato si basa su una variabile proxy del differenziale appropriata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte.

Il primo fattore della somma rappresenta un'approssimazione della probabilità marginale di default implicita nel mercato tra il tempo ti-1 e ti;

EEi

=

l'esposizione attesa verso la controparte al tempo di rivalutazione ti, dove le esposizioni dei diversi insiemi di attività soggette a compensazione per tale controparte sono sommate e dove la scadenza più lunga di ciascun insieme di attività soggette a compensazione è data dalla scadenza contrattuale più lunga al suo interno. Un ente applica il trattamento di cui al paragrafo 3 nel caso di negoziazioni soggette a marginazione se l'ente usa la misura dell'EPE di cui all'articolo 285, paragrafo 1, lettera a) o b) per le negoziazioni soggette a marginazione;

Di

=

il fattore di sconto privo di rischio di default al tempo ti, dove D0 =1.

2.   Nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA di una controparte, un ente basa tutti i dati immessi nel proprio modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito sulle formule qui di seguito esposte (a seconda del caso):

a)

se il modello è basato su una rivalutazione piena, la formula di cui al paragrafo 1 è applicata direttamente;

b)

se il modello è basato sulle sensibilità a spread creditizi per specifiche scadenze, l'ente basa ciascuna sensibilità al differenziale ("CS01 regolamentare") sulla seguente formula:

Formula

Per la categoria di tempo finale i=T, la formula corrispondente è:

Formula

c)

se il modello utilizza sensibilità a spread creditizi basate su variazioni parallele dei differenziali creditizi, l'ente applica la seguente formula:

Formula

d)

se il modello utilizza sensibilità di secondo ordine alle variazioni degli spread creditizi (fattore gamma degli spread), i gamma sono calcolati sulla base della formula di cui al paragrafo 1.

3.   L'ente che utilizza la misura dell'EPE per i derivati OTC assistiti da garanzia reale di cui all'articolo 285, paragrafo 1, lettera a) o b), nel determinare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 1, effettua entrambe le seguenti operazioni:

a)

ipotizza un profilo EE costante;

b)

pone l'EE ad un livello equivalente all'esposizione attesa effettiva calcolata all'articolo 285, paragrafo 1, lettera b), per una scadenza pari al valore maggiore tra:

i)

la metà della scadenza più lunga all'interno dell’insieme di attività soggette a compensazione;

ii)

la scadenza media nozionale ponderata di tutte le operazioni all'interno dell’insieme di attività soggette a compensazione.

4.   L'ente che conformemente all'articolo 283 ha ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a utilizzare l'IMM per calcolare i valori delle esposizioni in relazione alla maggior parte delle sue attività, ma che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, per portafogli minori, e che ha l'autorizzazione a utilizzare il metodo dei modelli interni per il rischio di mercato relativamente al rischio specifico degli strumenti di debito a norma dell'articolo 363, paragrafo 1, lettera d), può, previa autorizzazione delle autorità competenti, calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 1 per insiemi di attività soggette a compensazione non-IMM. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo se l'ente utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, per un numero limitato di portafogli minori.

Ai fini del calcolo descritto al precedente comma e dove l'IMM non produce un profilo di esposizione attesa, l'ente effettua entrambe le seguenti operazioni:

a)

ipotizza un profilo EE costante;

b)

pone l'EE ad un livello equivalente al valore dell'esposizione calcolato con i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, o con l'IMM per una scadenza pari al valore maggiore tra:

i)

la metà della scadenza più lunga all'interno dell’insieme di attività soggette acompensazione;

ii)

la scadenza media nozionale ponderata di tutte le operazioni all'interno dell’insieme di attività soggette a compensazione.

5.   Un ente determina i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 364, paragrafo 1, e agli articoli 365 e 367 come la somma del valore a rischio sottoposto e non sottoposto a condizioni di stress calcolata come segue:

a)

per il valore a rischio non sottoposto a stress si usano le calibrazioni correnti dei parametri per l'esposizione attesa, di cui all'articolo 292, paragrafo 2, primo comma;

b)

per il valore a rischio sottoposto a stress si utilizzano i profili dell'EE futura della controparte utilizzando una calibrazione di stress di cui all'articolo 292, paragrafo 2, secondo comma. Il periodo di stress per i parametri dei differenziali creditizi è quello più grave della durata di un anno all'interno del periodo di stress di tre anni utilizzato per i parametri dell'esposizione;

c)

a questi calcoli si applicherà il moltiplicatore per tre utilizzato per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri sul valore a rischio e sul valore a rischio sottoposto a condizioni di stress conformemente all'articolo 364, paragrafo 1. L'ABE controlla la coerenza della discrezionalità nella vigilanza esercitata per applicare un moltiplicatore superiore al moltiplicatore per tre ai dati del valore a rischio e del valore a rischio sottoposto a condizioni di stress per il requisito relativo al CVA. Le autorità competenti che applicano un moltiplicatore superiore a tre forniscono una motivazione scritta all'ABE;

d)

il calcolo è effettuato almeno su base mensile e l'EE usata è calcolata con la stessa frequenza. Se ai fini del calcolo previsto all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), si usa una frequenza inferiore ad una frequenza giornaliera, gli enti considerano la media su tre mesi.

6.   Per le esposizioni verso una controparte, per le quali il modello interno approvato dell'ente per il rischio specifico di strumenti di debito non produce una variabile proxy del differenziale appropriata riguardo ai criteri del rating, del settore e della regione della controparte, l'ente utilizza il metodo di cui all'articolo 384 per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA.

7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata:

a)

come deve essere determinata una variabile proxy del differenziale mediante il modello interno approvato dell'ente per il rischio specifico di strumenti di debito al fine di individuare l'si e l'LGDMKT di cui al paragrafo 1;

b)

il numero e l'entità dei portafogli che soddisfano il criterio di un numero limitato di portafogli minori di cui al paragrafo 4.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 384

Metodo standardizzato

1.   L'ente che non calcola i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA per le sue controparti conformemente all'articolo 383 calcola il requisito in materia di fondi propri a livello di portafoglio per il rischio di CVA per ciascuna controparte applicando la seguente formula e tenendo conto delle coperture di CVA ammissibili ai sensi dell'articolo 386:

Formula

dove:

h

=

l'orizzonte di rischio di un anno (in unità di un anno); h = 1;

wi

=

la ponderazione applicabile alla controparte "i".

La controparte "i" deve essere assegnata ad una delle sei ponderazioni wi in base a una valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta, conformemente alla tabella 1. Per una controparte per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta:

a)

l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 3, associa il rating interno della controparte ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;

b)

l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 2, assegna una ponderazione wi =1,0 % a tale controparte. Tuttavia, se un ente si avvale dell'articolo 128 per attribuire a tale controparte una ponderazione delle esposizioni al rischio di controparte, è assegnata una ponderazione wi =3.0 %;

Formula

=

l'esposizione totale al rischio di controparte della controparte "i" (sommata tra i relativi insiemi di attività soggette a compensazione), compreso l'effetto delle garanzie reali conformemente ai metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, nella misura in cui è applicabile al calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte per tale controparte. L'ente che utilizza uno dei metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni 3 e 4 può utilizzare come EADitotal il valore dell’esposizione corretto integralmente conformemente all'articolo 223, paragrafo 5.

Per un ente che non utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, l'esposizione è attualizzata applicando il seguente fattore:

Formula

Bi

=

il nozionale delle coperture con single-name credit default swap (sommate qualora vi sia più di una posizione) riferite alla controparte "i" e utilizzate per coprire il rischio di CVA.

Tale ammontare nozionale è attualizzato applicando il seguente fattore:

Formula

Bind

=

è il nozionale totale di uno o più index credit default swap acquistati a protezione e utilizzati per coprire il rischio di CVA.

Tale ammontare nozionale è attualizzato applicando il seguente fattore:

Formula

wind

=

la ponderazione applicabile alla copertura su indice (index hedge).

L'ente determina il fattore Wind calcolando la media ponderata di wi applicabile alle singole componenti dell'indice;

Mi

=

la scadenza effettiva delle operazioni con la controparte "i".

Per l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, Mi è calcolato conformemente all'articolo 162, paragrafo 2, lettera g). Tuttavia, a tal fine, Mi non è limitato a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno del paniere di compensazione.

Per l'ente che non utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, Mi è la scadenza media nozionale ponderata di cui all'articolo 162, paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, a tal fine, Mi non è limitato a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno del paniere di compensazione.

Formula

=

la scadenza dello strumento di copertura con nozionale Bi (le quantità Mi hedge Bi devono essere sommate se vi sono più posizioni);

Mind

=

la scadenza della copertura su indice.

In caso di più posizioni di copertura su indice, Mind è la scadenza media nozionale ponderata.

2.   Se una controparte è inclusa in un indice su cui è basato un credit default swap utilizzato a copertura del rischio di controparte, l'ente può detrarre l'ammontare nozionale attribuibile a tale controparte secondo la rispettiva ponderazione dell'entità di riferimento dall'ammontare nozionale del CDS dell'indice e trattarlo come una copertura single-name (Bi) della singola controparte con scadenza basata sulla scadenza dell'indice.

Tabella 1

Classe di merito di credito

Fattore di ponderazione wi

1

0,7 %

2

0,8 %

3

1,0 %

4

2,0 %

5

3,0 %

6

10,0 %

Articolo 385

Alternativa all'utilizzo dei metodi CVA per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri

In alternativa all'articolo 384, per gli strumenti di cui all'articolo 382 e previo consenso dell'autorità competente, gli enti che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria fissato all'articolo 275 possono applicare un fattore moltiplicativo pari a 10 agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a fronte del rischio di controparte per tali esposizioni anziché calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA.

Articolo 386

Coperture ammissibili

1.   Le coperture sono "coperture ammissibili" ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente agli articoli 383 e 384 solamente se sono usate allo scopo di attenuare il rischio di CVA nonché gestite come tali e corrispondono a uno dei seguenti elementi:

a)

credit default swaps single-name o altri strumenti di copertura equivalenti riferiti direttamente alla controparte;

b)

index credit default swaps, purché la base tra il differenziale di ogni singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap si rifletta, in maniera soddisfacente a giudizio dell'autorità competente, nel valore a rischio.

Il requisito di cui alla lettera b) che impone che la base tra il differenziale di ogni singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap si rifletta nel valore a rischio si applica anche ai casi in cui si utilizza una variabile proxy per il differenziale di una controparte.

Per tutte le controparti per cui è stata utilizzata una variabile proxy, l'ente usa una ragionevole serie temporale di basi tratta da un gruppo rappresentativo di nomi simili per cui è disponibile un differenziale.

Se, a giudizio dell'autorità competente, la base tra il differenziale di qualsiasi singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap non si riflette in maniera soddisfacente, l'ente riflette solamente il 50 % dell'ammontare nozionale delle coperture su indice nel valore a rischio.

La sovracopertura delle esposizioni con credit default swap single-name nel quadro del metodo esposto all'articolo 383 non è consentita.

2.   Un ente non riflette altri tipi di copertura del rischio di controparte nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA. In particolare, i credit default swaps in tranche o del tipo nth-to-default e le credit linked note non sono coperture ammissibili ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA.

3.   Le coperture ammissibili incluse nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA non sono comprese nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di cui al titolo IV o trattate come attenuazione del rischio di credito tranne per il rischio di controparte del medesimo portafoglio di operazioni.

PARTE QUATTRO

GRANDI ESPOSIZIONI

Articolo 387

Oggetto

Gli enti effettuano la vigilanza e il controllo delle loro grandi esposizioni conformemente alla presente parte.

Articolo 388

Esclusione dall'ambito di applicazione

La presente parte non si applica alle imprese di investimento che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 95, paragrafo 1, o all'articolo 96, paragrafo 1.

La presente parte non si applica a un gruppo sulla base della sua situazione consolidata se tale gruppo comprende soltanto imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, o all'articolo 96, paragrafo 1, e imprese ausiliarie e se tale gruppo non comprende enti creditizi.

Articolo 389

Definizione

Ai fini della presente parte si intende per "esposizioni" qualsiasi elemento dell'attivo e qualsiasi elemento fuori bilancio di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, senza applicazione di fattori di ponderazione del rischio o categorie di rischio.

Articolo 390

Determinazione del valore dell'esposizione

1.   Le esposizioni derivanti dagli elementi di cui all'allegato II sono calcolate secondo uno dei metodi descritti nella parte tre, titolo II, capo 6.

2.   Gli enti che hanno l'autorizzazione a usare il metodo dei modelli interni conformemente all'articolo 283 possono usare tale metodo per calcolare il valore dell'esposizione per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, per le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, per i finanziamenti con margini e per le operazioni con regolamento a lungo termine.

3.   Gli enti che calcolano i requisiti in materia di fondi propri per il proprio portafoglio di negoziazione conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, articolo 299, nonché alla parte tre, titolo V e, se del caso, alla parte tre, titolo IV, capo 5, calcolano le esposizioni verso singoli clienti risultanti dal portafoglio di negoziazione sommando gli elementi seguenti:

a)

la differenza positiva tra le posizioni lunghe dell'ente rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2;

b)

in caso di sottoscrizione di strumenti di debito o di capitale, l'esposizione netta;

c)

le esposizioni dovute a operazioni, accordi e contratti di cui all'articolo 299 e agli articoli da 378 a 380 con il cliente in questione, calcolate come stabilito nei suddetti articoli ai fini del calcolo dei valori delle esposizioni stesse.

Ai fini della lettera b), l'esposizione netta è calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base a un contratto formale, applicandovi i coefficienti di riduzione di cui all'articolo 345.

Ai fini della lettera b), gli enti istituiscono sistemi di sorveglianza e controllo delle loro esposizioni in impegni irrevocabili di acquisto tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo successivo tenendo conto dei rischi sui mercati in questione.

Ai fini della lettera c), la parte tre, titolo II, capo 3, è esclusa dal riferimento di cui all'articolo 299.

4.   Le esposizioni totali verso singoli clienti o gruppi di clienti connessi sono calcolate sommando le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in tale portafoglio.

5.   Le esposizioni verso gruppi di clienti connessi sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti di un gruppo.

6.   Le esposizioni non comprendono:

a)

nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;

b)

nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima;

c)

nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;

d)

nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi;

e)

le esposizioni dedotte dai fondi propri conformemente agli articoli 36, 56 e 66.

7.   Per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto riguarda i clienti nei cui confronti l'ente ha esposizioni attraverso operazioni di cui all'articolo 112, lettere m) e o), o attraverso altre operazioni quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente valuta le esposizioni sottostanti tenendo conto della sostanza economica della struttura dell'operazione e i rischi inerenti alla struttura dell'operazione stessa, al fine di determinare se questa costituisce un'esposizione aggiuntiva.

8.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

le condizioni e le metodologie utilizzate per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne i tipi di esposizioni di cui al paragrafo 7;

b)

a quali condizioni la struttura dell'operazione di cui al paragrafo 7 non costituisce un'esposizione aggiuntiva.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 391

Definizione di ente ai fini delle grandi esposizioni

Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni conformemente alla presente parte, il termine "ente" comprende un'impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che, se fosse stabilita nell'Unione, rientrerebbe nella definizione del termine "ente"e che è stata autorizzata in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.

Articolo 392

Definizione di grande esposizione

L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il suo valore è pari o superiore al 10 % del capitale ammissibile dell'ente.

Articolo 393

Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni

L'ente si dota di solide procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione, la gestione, la supervisione, la segnalazione e la contabilizzazione di tutti le grandi esposizioni e per le loro successive modifiche, conformemente al presente regolamento.

Articolo 394

Obblighi di notifica

1.   L'ente notifica alle autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande esposizione, comprese quelle esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:

a)

l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;

b)

il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso;

c)

il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;

d)

il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1.

Se l'ente è soggetto alla parte tre, titolo II, capo 3, le sue venti maggiori grandi esposizioni su base consolidata, ad eccezione delle grandi esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, sono notificate alle autorità competenti.

2.   L'ente notifica alle autorità competenti le seguenti informazioni, in aggiunta alla notifica delle informazioni di cui al paragrafo 1, con riguardo alle sue dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso enti, così come le sue dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso soggetti finanziari non regolamentati, comprese le grandi esposizioni esentate dall'articolo 395, paragrafo 1:

a)

l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;

b)

il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso;

c)

il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;

d)

il valore dell'esposizione tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1;

e)

la scadenza attesa dell'esposizione espressa per categorie di importi con scadenze mensili fino ad un anno, categorie di scadenze trimestrali fino a tre anni e annualmente per scadenze successive.

3.   La notifica avviene almeno due volte all'anno.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a)

i formati per la notifica di cui al paragrafo 3, che sono proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità delle attività degli enti, nonché le istruzioni sull'uso di tali formati;

b)

le frequenze e le date della notifica di cui al paragrafo 3;

c)

le soluzioni IT da applicare per la notifica di cui al paragrafo 3.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 395

Limiti delle grandi esposizioni

1.   Tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, l’ammontare dell’esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25 % del capitale ammissibile dell'ente stesso. Quando il cliente è un ente o quando un gruppo di clienti connessi include uno o più enti, detto importo non supera il 25 % del capitale ammissibile dell'ente o 150 milioni di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, verso tutti i clienti connessi che non sono enti non superi il 25 % del capitale ammissibile dell'ente.

Se l'importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % del capitale ammissibile dell'ente, il valore dell'esposizione, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, non supera un limite ragionevole in termini di capitale ammissibile dell'ente. Tale limite è determinato dall'ente conformemente alle politiche e alle procedure di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE per far fronte e controllare il rischio di concentrazione. Tale limite non è superiore al 100 % del capitale ammissibile dell'ente.

Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR e ne informano l'ABE e la Commissione.

2.   L'ABE, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, tenendo conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403 nonché degli sviluppi con riguardo al sistema bancario ombra e alle grandi esposizioni sia a livello di Unione che internazionale, emana orientamenti entro il 31 dicembre 2014 per fissare gli opportuni limiti aggregati di tali esposizioni ovvero singoli limiti più severi delle esposizioni verso entità del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato.

Nell'elaborare tali orientamenti, l'ABE considera se l'introduzione di limiti aggiuntivi abbia un significativo impatto negativo sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione, sull'erogazione del credito all'economia reale ovvero sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione valuta l'adeguatezza e l'impatto dell'imposizione di limiti alle esposizioni verso entità del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato, tenendo conto degli sviluppi nell'Unione e internazionali con riguardo al sistema bancario ombra e alle grandi esposizioni, nonché dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di una proposta legislativa sui limiti delle esposizioni verso entità del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato.

3.   Fatto salvo l'articolo 396, l'ente rispetta costantemente il pertinente limite di cui al paragrafo 1.

4.   Le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute possono essere soggette allo stesso trattamento di cui al paragrafo 1.

5.   I limiti fissati dal presente articolo possono essere superati per le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'esposizione non inclusa nel portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi in questione non supera il limite fissato al paragrafo 1, essendo tale limite calcolato in riferimento al capitale ammissibile, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;

b)

l'ente rispetta un ulteriore requisito in materia di fondi propri per il superamento del limite di cui al paragrafo 1, calcolato conformemente agli articoli 397 e 398;

c)

qualora siano trascorsi al massimo dieci giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il 500 % del capitale ammissibile dell'ente;

d)

qualsiasi superamento protrattosi per oltre dieci giorni non supera, nel complesso, il 600 % del capitale ammissibile dell'ente.

Per ogni caso di superamento del limite, l'ente comunica senza indugio alle autorità competenti il relativo importo e il nome del cliente in questione e, ove applicabile, il nome del gruppo dei clienti connessi in questione.

6.   Ai fini del presente paragrafo, per misure strutturali si intendono misure adottate da uno Stato membro e attuate dalle pertinenti autorità competenti di tale Stato, prima dell'entrata in vigore di un atto legislativo che armonizzi esplicitamente tali misure, che impongono agli enti creditizi autorizzati in tale Stato membro di ridurre le loro esposizioni nei confronti di entità giuridiche diverse a seconda delle loro attività, indipendentemente dall'ubicazione di dette attività, allo scopo di tutelare i depositanti e salvaguardare la stabilità finanziaria.

Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 400, paragrafo 1, lettera f), qualora gli Stati membri adottino normative nazionali con le quali impongono l'adozione di misure strutturali all'interno di un gruppo bancario le autorità competenti possono imporre, agli enti del gruppo bancario che detengono depositi coperti da un sistema equivalente di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (30), –o sistema di garanzia dei depositi in un paese terzo, di applicare un limite per le grandi esposizioni al di sotto del 25 % ma non inferiore al 15 % tra 31 dicembre 2014 e il 30 giugno 2015 e al 10 % dal 1o luglio 2015 su base subconsolidata conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, alle esposizioni infragruppo laddove queste ultime siano esposizioni verso un'entità che non appartiene allo stesso sottogruppo per quanto riguarda le misure strutturali.

Ai fini del presente paragrafo sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

tutte le entità appartenenti allo stesso sottogruppo per quanto riguarda le misure strutturali sono considerate un unico cliente o un gruppo di clienti connessi;

b)

le autorità competenti applicano un limite uniforme alle esposizioni di cui al primo comma.

L'applicazione di tale metodo lascia impregiudicata un'efficace vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, o costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

7.   Prima di adottare le misure strutturali specifiche di cui al paragrafo 6 attinenti alle grandi esposizioni le autorità competenti lo notificano al Consiglio, alla Commissione, alle autorità competenti interessate e all'ABE, almeno due mesi prima della pubblicazione della decisione di adottare misure strutturali, e presentano prove quantitative o qualitative pertinenti di tutto quanto segue:

a)

portata delle attività soggette alle misure strutturali;

b)

una spiegazione dei motivi per cui tali progetti di misure sono ritenuti adeguati, efficaci e proporzionati per proteggere i depositanti;

c)

una valutazione del probabile impatto positivo o negativo delle misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro.

8.   Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso ad accettare o respingere le misure nazionali proposte di cui al paragrafo 7 è conferito alla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 464, paragrafo 2.

Entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 7, l'ABE trasmette al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato il proprio parere riguardo ai punti menzionati in tale paragrafo. Anche le autorità competenti interessate possono trasmettere il proprio parere sui punti menzionati in tale paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato.

Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che le misure abbiano sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria, la Commissione può, entro due mesi dalla ricezione della notifica, respingere le misure nazionali proposte. Diversamente la Commissione accetta le misure nazionali proposte per un periodo iniziale di due anni e, laddove opportuno, le misure possono essere soggette a modifica.

La Commissione può respingere le misure nazionali proposte soltanto se ritiene che esse comportino effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno o alla libera circolazione dei capitali in conformità delle disposizioni del TFUE.

La valutazione della Commissione tiene conto del parere dell'ABE e considera le prove presentate, conformemente al paragrafo 7.

Prima della scadenza delle misure le autorità competenti possono proporre nuove misure per la proroga del periodo di applicazione, ogni volta per ulteriori due anni. In tal caso lo notificano alla Commissione, al Consiglio, alle autorità competenti interessate e all'ABE. L'approvazione delle nuove misure è soggetta alla procedura di cui al presente articolo. Il presente articolo non pregiudica l'articolo 458.

Articolo 396

Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni

1.   Se tuttavia, in casi eccezionali, le esposizioni superano il limite stabilito all'articolo 395, paragrafo 1, l'ente procede alla notifica immediata del valore dell'esposizione alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, concedere un periodo di tempo limitato entro cui l'ente deve conformarsi al limite previsto.

Se si applica l'importo di 150 milioni di EUR di cui all'articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso il superamento del limite del 100 % in termini di capitale ammissibile dell'ente.

2.   Qualora in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, l'ente sia esentato dal rispetto degli obblighi di cui alla presente parte, su base individuale o subconsolidata, o qualora all'ente impresa madre in uno Stato membro si applichino le disposizioni dell'articolo 9, sono prese misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.

Articolo 397

Calcolo dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione

1.   Il superamento di cui all'articolo 395, paragrafo 5, lettera b), è calcolato selezionando le componenti dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti connessi in questione cui si applicano i requisiti più elevati per il rischio specifico previsti alla parte tre, titolo IV, capo 2, e/o i requisiti previsti all'articolo 299 e alla parte tre, titolo V, la cui somma è pari all'importo del superamento di cui all'articolo 395, paragrafo 5, lettera a).

2.   Se il superamento non si è protratto per più di dieci giorni, il requisito in materia di fondi propri aggiuntivo è pari al 200 % dei requisiti previsti al paragrafo 1 per le componenti in questione.

3.   Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui al paragrafo 1, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto ai requisiti per il rischio specifico di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2 e/o ai requisiti di cui all'articolo 299 e alla parte tre, titolo V. Il requisito aggiuntivo in materia di fondi propri è pari alla somma dei requisiti per il rischio specifico previsti alla parte tre, titolo IV, capo 2 e/o dei requisiti di cui all'articolo 299 e alla parte tre, titolo V, per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2 della tabella 1.

Tabella 1

Colonna 1: superamento rispetto ai limiti

(sulla base di una percentuale del capitale ammissibile)

Colonna 2: Fattori

Fino al 40 %

200 %

Tra il 40 % e il 60 %

300 %

Tra il 60 % e l'80 %

400 %

Tra l'80 % e il 100 %

500 %

Tra il 100 % e il 250 %

600 %

Oltre il 250 %

900 %

Articolo 398

Procedure volte a impedire agli enti l'elusione del requisito aggiuntivo in materia di fondi propri

Gli enti non si sottraggono intenzionalmente al requisito aggiuntivo in materia di fondi propri di cui all'articolo 397 cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, qualora tali esposizioni siano di durata superiore a dieci giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando operazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di dieci giorni e crearne una nuova.

Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento avente l'effetto di cui al primo comma sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.

Articolo 399

Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito

1.   Ai fini degli articoli da 400 a 403, il termine "garanzia" comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, diversi dalle credit linked note.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora, ai sensi degli articoli da 400 a 403, sia autorizzato il riconoscimento di una protezione del credito di tipo reale o di tipo personale, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti stabiliti alla parte tre, titolo II, capo 4.

3.   Qualora un ente si avvalga dell'articolo 401, paragrafo 2, il riconoscimento della protezione del credito di tipo reale è soggetto ai requisiti pertinenti di cui alla parte tre, titolo II, capo 3. Ai fini della presente parte, un ente creditizio non tiene conto della garanzia reale di cui all'articolo 199, paragrafi da 5 a 7, a meno che l'articolo 402 lo autorizzi.

4.   Gli enti analizzano, per quanto possibile, le loro esposizioni verso datori di garanzie reali, fornitori di protezioni del credito non finanziate e attività sottostanti ai sensi dell'articolo 390, paragrafo 7, per individuare possibili concentrazioni e, se del caso, prendono misure appropriate e notificano all'autorità competente qualsiasi elemento significativo.

Articolo 400

Esenzioni

1.   Le esposizioni seguenti sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:

a)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

b)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di organizzazioni internazionali o di banche multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

c)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o organismi del settore pubblico, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'organismo che presta la garanzia si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

d)

altre esposizioni attribuibili ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o organismi del settore pubblico o da questi garantite, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'organismo alla quale l'esposizione è attribuibile o dal quale è garantita si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

e)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

f)

fidi concessi a controparti di cui all'articolo 113, paragrafo 6 o 7, laddove a essi si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2. Le esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi;

g)

elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di depositi in contante presso l'ente prestatore o presso un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo;

h)

elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di certificati rappresentativi di depositi emessi dall'ente prestatore, o da un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;

i)

esposizioni che derivano da linee di credito non utilizzate classificate tra gli elementi fuori bilancio a rischio basso nell'allegato I, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti connessi un accordo in virtù del quale la linea di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non siano superati il limite applicabile in conformità dell'articolo 395, paragrafo 1;

j)

esposizioni da negoziazione verso controparti centrali e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali;

k)

esposizioni ai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE derivanti dal finanziamento di tali sistemi, se gli enti che aderiscono al sistema hanno un obbligo giuridico o contrattuale di finanziare il sistema.

Rientrano nella lettera g) il contante ricevuto nell'ambito di una credit linked note emessa dall'ente e i prestiti e depositi di una controparte concessi all'ente o effettuati presso di esso, che siano oggetto di un accordo di compensazione in bilancio riconosciuto ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4.

2.   Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le seguenti esposizioni:

a)

obbligazioni garantite definite all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6;

b)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

c)

esposizioni dell'ente, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi;

d)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;

e)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti;

f)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio;

g)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve minime obbligatorie detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale;

h)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade);

i)

50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;

j)

garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

k)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.

3.   Le autorità competenti possono avvalersi dell'esenzione prevista al paragrafo 2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la natura specifica dell'esposizione, della controparte o del rapporto tra l'ente e la controparte annulla o riduce il rischio di esposizione; e

b)

eventuali rischi di concentrazione residui possono essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, processi e meccanismi di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE

Le autorità competenti informano l'ABE se intendono o meno avvalersi delle esenzioni previste al paragrafo 2 conformemente al presente paragrafo, lettere a) e b) e consultano l'ABE in merito a tale scelta.

Articolo 401

Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

1.   Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, un ente può utilizzare "il valore dell'esposizione corretto integralmente" calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E*).

2.   L'ente che, ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, abbia ottenuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può tener conto degli effetti delle garanzie reali finanziarie nel calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti.

Le autorità competenti concedono l'autorizzazione di cui al comma precedente solo se l'ente può stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sulle sue esposizioni separatamente da altri aspetti inerenti alle LGD.

Le stime prodotte dall'ente sono sufficientemente adeguate per ridurre il valore dell'esposizione ai fini delle disposizioni dell'articolo 395.

L'ente che ha ottenuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne degli effetti delle garanzie reali finanziarie deve farlo con modalità coerenti con il metodo adottato nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri conformemente al presente regolamento.

L'ente che ha ottenuto l'autorizzazione a norma della parte tre, titolo II, capo 3, a utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore delle sue esposizioni utilizzando il metodo di cui al primo comma del presente paragrafo, può utilizzare il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo di cui all'articolo 403, paragrafo 1, lettera b), per il calcolo del valore delle esposizioni.

3.   L'ente che utilizzi il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o abbia ottenuto l'autorizzazione a utilizzare il metodo illustrato al paragrafo 2 del presente articolo per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, tra l'altro per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.

Le prove di stress periodiche di cui al primo comma devono riguardare i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di stress.

Le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.

Qualora dalla prova di stress periodica risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto è consentito tenere in conto se si utilizza il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo illustrato al paragrafo 2, il valore della garanzia reale che può essere riconosciuto per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, è ridotto di conseguenza.

Gli enti di cui al primo comma includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:

a)

politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra le esposizioni e tutte le protezioni creditizie a esse relative;

b)

politiche e procedure intese a risolvere una situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di realizzo di una garanzia reale accettata inferiore a quello preso in considerazione in caso di utilizzo del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o del metodo illustrato al paragrafo 2;

c)

politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, con particolare riferimento alle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio nei confronti di un unico emittente di valori mobiliari accettati come garanzia reale.

Articolo 402

Esposizioni risultanti da credito ipotecario

1.   Per calcolare il valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, un ente può ridurre il valore dell'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente garantite da beni immobili conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, dell'importo pari al valore di mercato o al valore del credito ipotecario del bene costituito in garanzia senza superare il 50 % del valore di mercato o il 60 % del valore del credito ipotecariodel bene negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario degli immobili, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2;

b)

l'esposizione o parte dell'esposizione è pienamente garantita da

i)

ipoteche su immobili residenziali; o

ii)

un immobile residenziale in un'operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell'immobile e il locatario no0n si è ancora avvalso della sua opzione d'acquisto;

c)

i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti.

2.   Per calcolare il valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, un ente può ridurre il valore dell'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente garantite da beni immobili conformemente all'articolo 126, paragrafo 1, dell'importo pari al valore di mercato o al valore del credito ipotecario del bene costituito in garanzia senza superare il 50 % del valore di mercato o il 60 % del valore del credito ipotecario del bene negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario degli immobili, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2;

b)

l'esposizione è pienamente garantita da:

i)

ipoteche su uffici o locali per il commercio; o

ii)

uffici o locali per il commercio ed esposizioni nell'ambito di operazioni di leasing immobiliare;

c)

i requisiti di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;

d)

l'immobile commerciale è completato.

3.   Un ente può trattare l'esposizione verso una controparte, risultante da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo in base al quale l'ente ha acquistato dalla controparte gravami ipotecari indipendenti non accessori su immobili di terzi, come una serie di singole esposizioni nei confronti di ciascuno di detti terzi purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la controparte è un ente;

b)

l'esposizione è pienamente coperta da gravami sugli immobili di detti terzi che sono stati acquistati dall'ente e l'ente medesimo è in grado di far valere tali gravami;

c)

l'ente ha assicurato che i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;

d)

l'ente diventa beneficiario dei crediti che la controparte vanta sui terzi in caso di default, insolvenza o liquidazione della controparte stessa;

e)

l'ente notifica alle autorità competenti in conformità dell'articolo 394 l'importo totale delle esposizioni nei confronti di ogni altro ente che sono trattate conformemente al presente paragrafo.

A tal fine l'ente presuppone un'esposizione nei confronti di ciascuno di tali terzi per l'importo del credito che la controparte vanta sui terzi, invece dell'importo corrispondente dell'esposizione verso la controparte. La parte restante dell'esposizione nei confronti della controparte, se esistente, continua ad essere trattata come esposizione nei confronti della controparte.

Articolo 403

Metodo basato sul principio di sostituzione

1.   Quando un'esposizione nei confronti di un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale prestata da un terzo, l'ente può:

a)

considerare la frazione dell'esposizione garantita come contratta nei confronti del garante e non del cliente, purché all'esposizione non garantita verso il garante sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore rispetto al fattore di ponderazione del rischio attribuito all'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

b)

considerare la frazione dell'esposizione garantita dal valore di mercato delle garanzie reali come contratta nei confronti del terzo e non del cliente, se l'esposizione è garantita da una garanzia reale e a condizione che alla frazione garantita dell'esposizione sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2.

L'ente non applica il metodo di cui al primo comma, lettera b), in caso di disallineamento tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione.

Ai fini della presente parte, l'ente può applicare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che il trattamento di cui al primo comma, lettera b), soltanto quando è consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, sia il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 92.

2.   Nei casi in cui l'ente applica il paragrafo 1, lettera a):

a)

qualora la garanzia personale sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, l'importo dell'esposizione che si presume garantito è calcolato conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito di tipo personale di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;

b)

un disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione è trattato conformemente alle disposizioni sul trattamento dei disallineamenti di durata di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;

c)

la copertura parziale può essere ammessa conformemente al trattamento di cui alla parte tre, titolo II, capo 4.

PARTE CINQUE

ESPOSIZIONI AL RISCHIO DI CREDITO TRASFERITO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PRESENTE PARTE

Articolo 404

Ambito di applicazione

I titoli II e III si applicano alle nuove cartolarizzazioni emesse al 1o gennaio 2011 o in data successiva. Dopo il 31 dicembre 2014 i titoli II e III si applicano alle cartolarizzazioni esistenti qualora dopo tale data siano aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.

TITOLO II

REQUISITI A CARICO DEGLI ENTI INVESTITORI

Articolo 405

Impegni mantenuti dall'emittente

1.   L'ente che non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario è esposto al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante che, in ogni caso, non è inferiore al 5 %.

Soltanto ciascuna delle seguenti situazioni può essere considerata come mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 %:

a)

il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori;

b)

in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;

c)

il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all'origine;

d)

il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;

e)

il mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite non inferiore al 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata nella cartolarizzazione.

L'interesse economico netto si misura all'avvio dell'operazione ed è mantenuto su base continuativa. L'interesse economico netto, inclusi le posizioni, gli interessi o le esposizioni mantenuti, non può essere oggetto di attenuazione del rischio di credito, posizioni corte o qualsiasi altra copertura e non può essere ceduto. L'interesse economico netto è determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio.

I requisiti di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple.

2.   Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE, o una società di partecipazione finanziaria nell'UE, una società di partecipazione finanziaria mista nell'UE o una delle sue filiazioni, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrano nell'ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista nell'UE collegati.

Il primo comma si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 408 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all'ente creditizio impresa madre nell'UE, società di partecipazione finanziaria nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista nell'UE le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 409.

3.   Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da esposizioni verso le seguenti entità o da esse garantite integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente:

a)

amministrazioni centrali o banche centrali;

b)

amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico degli Stati membri;

c)

enti ai quali è assegnata una ponderazione del rischio pari o inferiore a 50 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

d)

banche multilaterali di sviluppo.

4.   Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile, quando le entità di riferimento sottostanti sono identiche a quelle che costituiscono un indice di entità oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli scambiabili, diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione.

Articolo 406

Dovuta diligenza

1.   Prima di esporsi ai rischi di una cartolarizzazione, e laddove opportuno in seguito, gli enti sono in grado di dimostrare alle autorità competenti, per ciascuna delle loro singole posizioni verso la cartolarizzazione, che hanno conoscenza ampia e approfondita e hanno attuato politiche e procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione o fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni verso la cartolarizzazione, per analizzare e registrare:

a)

le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1 dai cedenti, dai promotori o dai prestatori originari per precisare l'interesse economico netto che essi mantengono, continuativamente, nella cartolarizzazione;

b)

le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione verso la cartolarizzazione;

c)

le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione verso la cartolarizzazione;

d)

la reputazione dei cedenti o dei promotori nelle classi di esposizioni pertinenti sottostanti la posizione verso la cartolarizzazione e le perdite da essi subite in occasione di cartolarizzazioni precedenti;

e)

le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dai cedenti o dai promotori o dai loro agenti o consulenti in merito alla loro dovuta diligenza relativamente alle esposizioni cartolarizzate e, laddove applicabile, sulla qualità delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate;

f)

laddove applicabile, i metodi e concetti sui quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate e le politiche adottate dal cedente o dal promotore per assicurare l'indipendenza dell'esperto incaricato della valutazione;

g)

tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione dell'ente quali sequenze contrattuali e relativi trigger, supporti di credito, supporti di liquidità, trigger del valore di mercato e definizione di default specifica all'operazione.

Gli enti effettuano autonomamente a cadenze regolari prove di stress adeguate alle loro posizioni verso la cartolarizzazione. A tal fine gli enti possono basarsi sui modelli finanziari messi a punto dall'ECAI, purché gli enti possano dimostrare, ove richiesto, di avere agito con debita cura, prima dell'investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati.

2.   Gli enti che non agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari mettono in atto procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione e fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni verso la cartolarizzazione, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla performance delle esposizioni sottostanti le loro posizioni verso la cartolarizzazione. Se del caso, dette informazioni comprendono il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di default, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all'affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un'adeguata analisi di sensitività. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni verso la cartolarizzazione, gli enti possiedono le informazioni di cui al presente comma non solo per i sottostanti segmenti inerenti a cartolarizzazione, quali il nome dell'emittente e la qualità creditizia, ma anche per le caratteristiche e la performance dei panieri sottostanti i segmenti inerenti a cartolarizzazione.

Gli enti applicano gli stessi standard di analisi anche per le partecipazioni o le assunzioni a fermo di emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi, indipendentemente dal fatto che dette partecipazioni o assunzioni a fermo siano detenute o meno nel portafoglio di negoziazione.

Articolo 407

Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio

Quando un ente non rispetta i requisiti di cui agli articoli 405, 406 o 406 in qualche aspetto sostanziale, a causa di negligenza od omissione da parte dell'ente, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applica alle posizioni verso la cartolarizzazione pertinenti conformemente all'articolo 245, paragrafo 6, o all'articolo 337, paragrafo 3, rispettivamente. Il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio aumenta progressivamente con ogni successiva violazione delle disposizioni in materia di dovuta diligenza.

Le autorità competenti tengono conto delle esenzioni per talune cartolarizzazioni previste dall'articolo 405, paragrafo 3, riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti si imporrebbe ai sensi del presente articolo in relazione ad una cartolarizzazione cui si applica l'articolo 405, paragrafo 3.

TITOLO III

REQUISITI A CARICO DEGLI ENTI CEDENTI E DEGLI ENTI PROMOTORI

Articolo 408

Criteri di concessione di crediti

Gli enti promotori e gli enti cedenti applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri saldi e ben definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui all'articolo 79 della direttiva 2013/36/UE applicati alle esposizioni detenute al di fuori del portafoglio di negoziazione. A tal fine, gli enti cedenti e gli enti promotori applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di rinnovo e di rifinanziamento dei crediti.

Quando gli obblighi previsti al primo comma del presente articolo non sono rispettati, l'ente cedente non applica l'articolo 245, paragrafo 1, e non ha il permesso di escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi del presente regolamento.

Articolo 409

Informativa agli investitori

Gli enti che agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari comunicano agli investitori il livello dell'impegno da essi assunto, in applicazione dell'articolo 405, di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione. Gli enti cedenti e gli enti promotori assicurano che gli investitori potenziali abbiano facilmente accesso a tutti i dati pertinenti sulla qualità creditizia e sulle performance delle singole esposizioni sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle esposizioni verso la cartolarizzazione, nonché sulle informazioni necessarie per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. A tal fine, i dati pertinenti sono determinati alla data della cartolarizzazione e in seguito, se del caso, in base alla natura della cartolarizzazione.

Articolo 410

Condizioni uniformi di applicazione

1.   Ogni anno l'ABE presenta alla Commissione una relazione sulle misure adottate dalle autorità competenti al fine di garantire la conformità degli enti ai requisiti di cui ai titoli II e III.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata:

a)

i requisiti di cui agli articoli 405 e 406 che si applicano agli enti che si espongono al rischio di una cartolarizzazione;

b)

il requisito in materia di mantenimento, compresi i criteri di idoneità del mantenimento di un interesse economico netto rilevante di cui all'articolo 405 e il livello di mantenimento;

c)

i criteri in materia di dovuta diligenza di cui all'articolo 406 per gli enti che si espongono ai rischi di una cartolarizzazione; e

d)

i requisiti di cui agli articoli 408 e 409 che si applicano agli enti cedenti e promotori.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 407, comprese le misure da adottare in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi di gestione dei rischi.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

PARTE SEI

LIQUIDITÀ

TITOLO I

DEFINIZIONI E REQUISITO IN MATERIA DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ

Articolo 411

Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

1)

"cliente finanziario", un cliente che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti:

a)

un ente creditizio;

b)

un'impresa di investimento;

c)

una SSPE;

d)

un OIC;

e)

uno schema di investimento non aperto;

f)

un'impresa di assicurazione;

g)

una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista;

2)

"deposito al dettaglio", una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI, se la persona fisica o la PMI rientrerebbero nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, e se la passività aggregata di tutte tali imprese a livello di gruppo non supera 1 milione di EUR.

Articolo 412

Requisito in materia di copertura della liquidità

1.   Gli enti detengono attività liquide, la somma del cui valore copre i deflussi di liquidità meno gli afflussi di liquidità in condizioni di stress, al fine di assicurare che gli enti mantengano livelli di riserve di liquidità adeguati per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi in condizioni di forte stress per un periodo di trenta giorni. Nei periodi di stress gli enti possono usare le attività liquide per coprire i deflussi netti di liquidità.

2.   Gli enti non segnalano due volte gli afflussi di liquidità e le attività liquide.

3.   Gli enti possono usare le attività liquide di cui al paragrafo 1 per far fronte alle loro obbligazioni in condizioni di stress, come specificato all'articolo 414.

4.   Le disposizioni del titolo II si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415.

5.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460. Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460.

Articolo 413

Finanziamento stabile

1.   Gli enti assicurano che gli obblighi a lungo termine siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress.

2.   Le disposizioni del titolo III si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415.

3.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il coefficiente di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 510.

Articolo 414

Conformità ai requisiti di liquidità

Se un ente non soddisfa o prevede di non soddisfare il requisito di cui all'articolo 412, o l'obbligo generale di cui all'articolo 413, paragrafo 1, anche in periodi di stress, lo notifica immediatamente alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo II o III a seconda dei casi, giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione. Esse controllano la realizzazione del piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino più veloce.

TITOLO II

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ

Articolo 415

Obbligo di segnalazione e schemi per le segnalazioni

1.   Gli enti segnalano alle autorità competenti in un'unica valuta, a prescindere dalla denominazione effettiva, gli elementi di cui ai titoli II e III e le loro componenti, inclusa la composizione delle proprie attività liquide conformemente all'articolo 416. Fino a quando il requisito in materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei non è pienamente specificato e attuato come norma minima conformemente all'articolo 460, gli enti segnalano gli elementi indicati nel titolo II e nell'allegato III. Gli enti segnalano gli elementi indicati nel titolo III. La frequenza di segnalazione non è inferiore al mese per gli elementi di cui al titolo II e all'allegato III e al trimestre per gli elementi di cui al titolo III.

Gli schemi per la segnalazione comprendono tutte le informazioni necessarie e consentono all'ABE di valutare se le operazioni di prestito garantite o di swap con garanzie reali, in cui le attività liquide menzionate all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono state ottenute a fronte di garanzie reali che non possono rientrare tra quelle menzionate all'416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano state correttamente liquidate.

2.   Un ente segnala separatamente alle autorità competenti dello Stato membro di origine gli elementi di cui al paragrafo 1 nella valuta seguente quando detiene:

a)

passività aggregate in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni a norma del paragrafo 1 pari o superiori al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità; o

b)

una succursale significativa conformemente all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE in uno Stato membro ospitante che utilizza una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a)

schemi uniformi e soluzioni IT, con le relative istruzioni, in ordine a frequenze e date di riferimento e d'invio. Gli schemi e le frequenze della segnalazione sono proporzionati alla natura, alla dimensione e alla complessità delle diverse attività degli enti e comprendono la segnalazione richiesta conformemente ai paragrafi 1 e 2;

b)

ulteriori metriche per il controllo della liquidità al fine di consentire alle autorità competenti di avere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità, proporzionato alla natura, alla dimensione e alla complessità delle attività dell'ente;

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione per gli elementi specificati alla lettera a) entro 1 febbraio 2015 e per gli elementi specificati alla lettera b) entro il 1o gennaio 2014.

Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme vigenti in materia di liquidità.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine forniscono, su richiesta, tempestivamente e per via elettronica, alle autorità competenti e alla banca centrale nazionale degli Stati membri ospitanti e all'ABE le singole segnalazioni a norma del presente articolo.

5.   Le autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 112 della direttiva 2013/36/UE su richiesta forniscono, tempestivamente e per via elettronica, alle seguenti autorità tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente agli schemi uniformi di cui al paragrafo 3:

a)

le autorità competenti e le banche centrali nazionali degli Stati membri ospitanti nei quali esistono succursali significative conformemente all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE dell'ente impresa madre o enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre;

b)

le autorità competenti che hanno autorizzato le filiazioni dell'ente impresa madre o gli enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre e la banca centrale dello stesso Stato membro;

c)

l'ABE;

d)

la BCE.

6.   Le autorità competenti che hanno autorizzato un ente impresa filiazione di un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria madre forniscono su richiesta, tempestivamente e per via elettronica, alle autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE alla banca centrale nazionale dello Stato membro in cui l'ente è autorizzato e all'ABE tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente agli schemi di segnalazione uniformi di cui al paragrafo 3.

Articolo 416

Segnalazioni sulle attività liquide

1.   Gli enti segnalano i seguenti elementi come attività liquide, a meno che non siano esclusi dal paragrafo 2 e solo se le attività liquide soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3:

a)

contanti ed esposizioni verso le banche centrali nella misura in cui tali esposizioni possono essere ritirate in qualsiasi momento in periodi di stress. Per quanto riguarda i depositi presso le banche centrali le autorità competenti e le banche centrali mirano a raggiungere un'intesa comune relativa alla misura in cui le riserve minime possono essere ritirate in periodi di stress;

b)

altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime;

c)

attività trasferibili che rappresentano crediti verso o garantiti da:

i)

le amministrazioni centrali di uno Stato membro, di una regione con autonomia fiscale in grado applicare e riscuotere tasse o di un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide;

ii)

le banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico;

iii)

la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione e le banche multilaterali di sviluppo;

iv)

il fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

d)

attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate;

e)

linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza;

f)

se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni di legge o statutarie, i depositi minimi detenuti per legge o statuto presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide.

In attesa di una definizione uniforme di liquidità e qualità creditizia elevata ed elevatissima conformemente all'articolo 460, gli enti individuano essi stessi in una determinata valuta le attività trasferibili che presentano una liquidità e una qualità creditizia rispettivamente elevate ed elevatissime. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono, tenendo conto dei criteri elencati all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5, fornire orientamenti generali che gli enti dovranno seguire per individuare le attività che presentano una liquidità e una qualità creditizia elevate o elevatissime. In assenza di tali orientamenti, gli enti utilizzano a tal fine criteri trasparenti e obiettivi, compresi alcuni o tutti i criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5.

2.   I seguenti elementi non sono considerati attività liquide:

a)

attività emesse da un ente creditizio, a meno che non soddisfino una delle seguenti condizioni:

i)

sono obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, o strumenti garantiti da attività, se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;

ii)

sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle di cui alla presente lettera, punto i);

iii)

l'ente creditizio è stato istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro e tale amministrazione ha l'obbligo di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita; o gli attivi sono esplicitamente garantiti dall'amministrazione; o il 90 % almeno dei prestiti concessi dall'ente è direttamente o indirettamente garantito da questa amministrazione e gli attivi sono prevalentemente impiegati per finanziare prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale e senza fini di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di tale amministrazione;

b)

attivi forniti all'ente come garanzia nell'ambito di operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine e di finanziamento garantito da titoli, detenuti dall'ente solo come strumenti di attenuazione del rischio di credito e che non sono utilizzabili giuridicamente e contrattualmente dall'ente;

c)

attività emesse da:

i)

un'impresa di investimento;

ii)

un'impresa di assicurazione;

iii)

una società di partecipazione finanziaria;

iv)

una società di partecipazione finanziaria mista;

v)

qualsiasi altra entità che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale.

3.   Conformemente al paragrafo 1, gli enti segnalano come attività liquide le attività che soddisfano le condizioni seguenti:

a)

sono non vincolate o disponibili in un aggregato di garanzie da utilizzare per l'ottenimento di finanziamenti aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili ma non finanziate disponibili per l'ente;

b)

non sono emesse dall'ente stesso o dalla sua impresa madre o da sue filiazioni o da un'altra filiazione dell'impresa madre o dalla società di partecipazione finanziaria madre;

c)

il loro prezzo è generalmente concordato dai partecipanti al mercato e può essere facilmente osservato sul mercato o il loro prezzo può essere determinato mediante una formula facile da calcolare basata su dati pubblici e che non dipende da ipotesi forti come avviene nel caso dei prodotti strutturati o esotici;

d)

sono garanzie ammissibili per operazioni di finanziamento ordinarie della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un paese terzo, se le attività liquide sono detenute per soddisfare i deflussi di liquidità nella valuta di detto paese terzo;

e)

sono quotate in borse valori riconosciute o, per la vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici sono negoziabili su mercati approvati per i contratti di vendita con patto di riacquisto. Tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato.

Le condizioni di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), non si applicano alle attività di cui al paragrafo 1, letterae).

Le condizioni di cui al primo comma, lettera d), non si applicano nel caso di attività liquide detenute per soddisfare deflussi di liquidità in una valuta nella quale vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale. Nel caso di attività liquide denominate in valute di paesi terzi, questa deroga si applica unicamente se le autorità competenti del paese terzo applicano la stessa deroga o una equivalente.

4.   Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, in attesa della definizione di un requisito vincolante in materia di liquidità conformemente all'articolo 460 e conformemente all paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, gli enti segnalano:

a)

anche altre attività non stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma negoziabili, quali strumenti di capitale e oro, sulla base di criteri trasparenti e oggettivi compresi alcuni o tutti i criteri elencati all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;

b)

altre attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale e negoziabili, quali strumenti garantiti da attività che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto definito dall'ABE in forza dei criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;

c)

altre attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma non negoziabili, quali i crediti come definito dall'ABE in forza dei criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, terzo comma.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al terzo comma, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al paragrafo 3, secondo comma, se le autorità competenti hanno applicato tale trattamento prima del 1o gennaio 2014

6.   Azioni o quote di OIC possono essere trattate come attività liquide fino ad un importo massimo di 500 milioni di EUR nel portafoglio di attività liquide di ciascun ente, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e l'OIC investa unicamente in attività liquide di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta eccezione per i derivati per attenuare il rischio di tasso di interesse, di credito o di valuta.

L'uso effettivo o potenziale da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura dei rischi degli investimenti consentiti non impedisce che tale organismo sia considerato ammissibile. Qualora le azioni o quote dell'OIC non siano regolarmente valutate a prezzi di mercato dai terzi di cui all'articolo 418, paragrafo 4, lettere a) e b), e l'autorità competente non ritenga che un ente abbia sviluppato metodologie e processi solidi per tale valutazione di cui all'articolo 418, paragrafo 4, prima frase, le azioni o quote di tale OIC non sono trattate come attività liquide.

7.   Se un'attività liquida cessa di essere ammissibile alla riserva di attività liquide, un ente può comunque continuare a considerarla attività liquida per un ulteriore periodo di trenta giorni di calendario. Qualora un'attività liquida di un OIC cessi di essere ammissibile ai fini del trattamento di cui al paragrafo 6, le azioni o le quote dell'OIC possono comunque essere considerate attività liquide per un ulteriore periodo di trenta giorni a condizione che tali attività non superino il 10 % delle attività totali dell'OIC.

Articolo 417

Requisiti operativi per la detenzione di attività liquide

L'ente segnala unicamente le attività liquide che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono adeguatamente diversificate. La diversificazione non è richiesta in termini di attività corrispondenti all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b)

sono giuridicamente e praticamente prontamente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi trenta giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto per far fronte a obbligazioni in scadenza. Le attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), detenute in paesi terzi nei quali vi siano restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili sono considerate disponibili solo nella misura in cui esse corrispondono a deflussi nel paese terzo o nella valuta in questione, a meno che l'ente non possa dimostrare all'autorità competente di aver coperto adeguatamente il rischio valutario conseguente;

c)

le attività liquide sono controllate da una funzione di gestione della liquidità;

d)

una parte delle attività liquide salvo quelle di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), è liquidata periodicamente, almeno una volta all'anno, tramite vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto per i seguenti scopi:

i)

per testare l'accesso al mercato per queste attività;

ii)

per testare l'efficacia dei processi di liquidazione delle attività;

iii)

per testare l'utilizzabilità delle attività;

iv)

per ridurre al minimo il rischio di segnali negativi nel corso di un periodo di stress;

e)

il rischio di prezzo associato alle attività può essere coperto ma le attività liquide sono soggette ad appropriate disposizioni interne che garantiscono che siano prontamente disponibili in tesoreria allorché necessario e soprattutto che non sono utilizzate in altre operazioni in corso, quali:

i)

copertura o altre strategie di negoziazione;

ii)

per fornire supporto del credito nell’ambito di operazioni strutturate;

iii)

per coprire costi operativi;

f)

la denominazione delle attività liquide è coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi.

Articolo 418

Valutazione delle attività liquide

1.   Il valore di un'attività liquida da segnalare è il suo valore di mercato, al quale sono applicati scarti di garanzia appropriati che riflettano almeno la durata, il rischio di credito e il rischio di liquidità e gli scarti di garanzia solitamente applicabili per le operazioni di vendita con patto di riacquisto in periodi di stress generale del mercato. Gli scarti di garanzia non sono inferiori al 15 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d). Se l'ente copre il rischio di prezzo associato ad un'attività, esso tiene conto del flusso di cassa risultante dal potenziale close-out della copertura.

2.   Alle azioni o quote di OIC di cui all'articolo 416, paragrafo 6, si applicano scarti di garanzia tenendo conto come segue delle attività sottostanti:

a)

0 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a);

b)

5 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c);

c)

20 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d).

3.   L'approccio di cui al paragrafo 2 è applicato come segue:

a)

se l'ente è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, esso può tenerne conto per assegnarle tra gli elementi di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d);

b)

se l'ente non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, si presuppone che l'OIC investa, nella misura massima consentita nel quadro del suo regolamento di gestione, in ordine decrescente nelle tipologie di attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d), fino al raggiungimento del limite massimo complessivo degli investimenti.

4.   Gli enti sviluppano metodologie e processi affidabili per calcolare e segnalare il valore di mercato e gli scarti di garanzia per azioni o quote di OIC. Solamente laddove possano dimostrare con piena soddisfazione dell'autorità competente che la significatività dell'esposizione non giustifica lo sviluppo delle proprie metodologie, gli enti possono avvalersi delle seguenti terze parti per il calcolo e la segnalazione degli scarti di garanzia per le azioni o quote di OIC, conformemente ai metodi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b):

a)

il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario;

b)

per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).

L'esattezza dei calcoli effettuati dall'ente depositario o dalla società di gestione dell'OIC è confermata da un revisore esterno.

Articolo 419

Valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide

1.   L'ABE valuta la disponibilità per gli enti delle attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera b), nelle valute pertinenti per gli enti stabiliti nell'Unione.

2.   Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 412 supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, si applicano una o più delle seguenti deroghe:

a)

in deroga all'articolo 417, lettera f), la denominazione delle attività liquide può essere non coerente con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi;

b)

per le valute di uno Stato membro o di paesi terzi, le attività liquide richieste possono essere sostituite da linee di credito della banca centrale di detto Stato membro o del paese terzo contrattualmente irrevocabili per i successivi trenta giorni e con prezzi equi, indipendenti dall'importo al momento utilizzato, a condizione che le competenti autorità di detto Stato membro o del paese terzo facciano lo stesso e detto Stato membro o il paese terzo preveda obblighi di segnalazione comparabili.

3.   Le deroghe concesse conformemente al paragrafo 2 sono inversamente proporzionali alla disponibilità delle pertinenti attività. Il fabbisogno giustificato degli enti è valutato tenendo conto della loro capacità di ridurre, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di tali attività liquide e della detenzione di dette attività da parte di altri partecipanti al mercato.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le deroghe di cui al paragrafo 2 e le relative condizioni di applicazione.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 420

Deflussi di liquidità

1.   In attesa della definizione di un requisito di liquidità conformemente all'articolo 460, i deflussi di liquidità da segnalare comprendono:

a)

i saldi correnti dei depositi al dettaglio di cui all'articolo 421;

b)

i saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento da parte degli enti emittenti o del fornitore del finanziamento o che comportino un'aspettativa implicita del fornitore del finanziamento che l'ente ripagherà la passività nel corso dei successivi trenta giorni, come previsto all'articolo 422;

c)

i deflussi supplementari di cui all'articolo 423;

d)

l'importo massimo che può essere utilizzato nel corso dei successivi trenta giorni dalle linee di credito o di liquidità irrevocabili non utilizzate, come indicato all'articolo 424;

e)

i deflussi aggiuntivi individuati nella valutazione conformemente al paragrafo 2.

2.   Gli enti valutano periodicamente la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità nel corso dei successivi trenta giorni per quanto riguarda i prodotti o i servizi non indicati agli articoli 422, 423 e 424 e che gli enti offrono o sponsorizzano o che i potenziali acquirenti considererebbero associati agli enti, compresi, ma non solo, i deflussi di liquidità derivanti da eventuali accordi contrattuali quali altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale, compresi, ma non solo, impegni per aperture di credito, prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all’ingrosso, mutui ipotecari accordati e non ancora erogati, carte di credito, scoperti di conto, deflussi pianificati relativi al rinnovo o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso, debiti per derivati pianificati e prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I. Tali deflussi sono valutati sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato.

Per la valutazione gli enti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione che potrebbero derivare dal fatto di non fornire supporto di liquidità a tali prodotti o servizi. Gli enti segnalano almeno annualmente alle autorità competenti tali prodotti e servizi per i quali la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità di cui al primo comma sono significativi e le autorità competenti stabiliscono i deflussi da assegnare. Le autorità competenti possono applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I.

Le autorità competenti inviano almeno annualmente all'ABE una relazione sui tipi di prodotti o servizi per i quali hanno determinato deflussi sulla base delle comunicazioni degli enti. In detta relazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare i deflussi.

Articolo 421

Deflussi sui depositi al dettaglio

1.   Gli enti segnalano separatamente l'importo dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo e lo moltiplicano per almeno il 5 % nel caso in cui il deposito sia:

a)

parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile; o

b)

detenuto in un conto transattivo, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio.

2.   Gli enti moltiplicano altri depositi al dettaglio non contemplati al paragrafo 1 per almeno il 10 %.

3.   Tenendo conto del comportamento dei depositanti locali comunicato dalle autorità competenti, l'ABE emana orientamenti entro il 1o gennaio 2014 sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2 relativamente all'individuazione dei depositi al dettaglio soggetti a deflussi diversi e alle definizioni di tali prodotti ai fini del presente titolo. Tali orientamenti tengono conto della probabilità che tali depositi comportino deflussi di liquidità nel corso dei successivi trenta giorni. Tali deflussi sono valutati sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato.

4.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli enti moltiplicano i depositi al dettaglio da essi raccolti in paesi terzi per una percentuale superiore rispetto a quella prevista in detti paragrafi, se tale percentuale è prevista da obblighi di segnalazione comparabili imposti dai paesi terzi.

5.   Gli enti possono escludere dal calcolo dei deflussi alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in ciascun caso l'ente applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi quanto segue, salvo in circostanze di difficoltà del depositante, giustificate singolarmente:

a)

entro trenta giorni, il depositante non può ritirare il deposito; o

b)

per il ritiro anticipato entro i trenta giorni il depositante deve pagare una penalità che comprende la perdita degli interessi tra la data del ritiro e quella della scadenza contrattuale più una penalità consistente che non deve superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso tra la data del deposito e la data del ritiro.

Articolo 422

Deflussi su altre passività

1.   Gli enti moltiplicano per lo 0 % le passività risultanti dalle loro spese di funzionamento.

2.   Gli enti moltiplicano le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punto 3, per:

a)

0 %, fino a concorrenza del valore delle attività liquide conformemente all'articolo 418 se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;

b)

100 % per la parte eccedente il valore delle attività liquide conformemente all'articolo 418 se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;

c)

100 %, se sono garantite da attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide conformemente all'articolo 416, fatta eccezione per le operazioni previste al presente paragrafo, lettere d) ed e);

d)

25 %, se sono garantite da attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide conformemente all'articolo 416 e se il prestatore è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo. Gli organismi del settore pubblico che ricevono tale trattamento sono limitati a quelli aventi una ponderazione del rischio inferiore o uguale al 20 %, conformemente al capo 2, parte 3, titolo II;

e)

0 % se il prestatore è una banca centrale.

3.   Gli enti moltiplicano le passività risultanti da depositi che devono essere mantenuti:

a)

dal depositante al fine di ottenere dall'ente servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità o altri servizi analoghi;

b)

nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o come deposito minimo legale o statutario da un'altra entità partecipante allo stesso sistema di tutela istituzionale

c)

dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella indicata alla lettera a);

d)

dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali e laddove l'ente creditizio appartiene ad una rete ai sensi delle disposizioni legali o statutarie;

per il 5 % nel caso di cui alla lettera a), nella misura in cui esse siano coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, e per il 25 % negli altri casi.

I depositi degli enti creditizi in essere presso enti creditizi centrali che sono considerati attività liquide conformemente all'articolo 416, paragrafo 1, lettera f), sono moltiplicati per un tasso di deflusso de 100 %.

4.   I servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), riguardano esclusivamente tali servizi nella misura in cui essi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata dalla quale il depositante è sostanzialmente dipendente. Essi non consistono semplicemente in servizi di banca corrispondente o in servizi di prime brokerage e l'ente dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo.

In attesa di una definizione uniforme della "relazione operativa consolidata" di cui al paragrafo 3, lettera c), gli enti stabiliscono essi stessi i criteri per la qualifica di "relazione operativa consolidata" in merito alla quale dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il loro funzionamento operativo, e segnalano tali criteri alle autorità competenti. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono fornire orientamenti generali che gli enti seguono per individuare depositi mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata.

5.   Gli enti moltiplicano per il 40 % le passività risultanti dai depositi dei clienti, che non sono clienti finanziari nella misura in cui non sono disciplinati dai paragrafi 3 e 4, e moltiplicano per il 20 % l'importo di tali passività coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

6.   Gli enti tengono conto dei deflussi e degli afflussi attesi nel corso dell'orizzonte di trenta giorni dai contratti elencati nell'allegato II su base netta per tutte le controparti e li moltiplicano per il 100 % nel caso di un deflusso netto. Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416.

7.   Gli enti segnalano separatamente altre passività che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 5.

8.   Le autorità competenti possono concedere caso per caso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore alle passività di cui al paragrafo 7 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il depositante è:

i)

l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre;

ii)

collegato all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

iii)

un ente rientrante nello stesso sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7;

iv)

l'ente centrale o un membro di una rete conforme all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d);

b)

vi sono motivi per prevedere un deflusso minore nei successivi trenta giorni anche in uno scenario combinato idiosincratico e di stress generalizzato del mercato;

c)

un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dal depositante in deroga all'articolo 425;

d)

l'ente e il depositante sono stabiliti nello stesso Stato membro.

9.   Ove sia applicato l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 8, lettera d). In tal caso è necessario soddisfare altri criteri obiettivi come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460. Se l'applicazione di tale minore deflusso è autorizzata, le autorità competenti informano l'ABE in merito ai risultati del processo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b). Il rispetto delle condizioni per applicare tale minore deflusso è periodicamente riesaminato dalle autorità competenti.

10.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli altri criteri obiettivi di cui al paragrafo 9.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo commaconformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 423

Deflussi aggiuntivi

1.   Le garanzie reali diverse dalle attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), fornite dall'ente per i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti, sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 20 %.

2.   Gli enti notificano alle autorità competenti tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano, entro trenta giorni da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente, deflussi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali. Le autorità competenti, se considerano tali contratti significativi in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente, esigono che l'ente aggiunga un deflusso ulteriore per tali contratti corrispondenti al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente, come nel caso di un declassamento fino a tre classi del suo merito di credito esterno. L'ente riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati alle autorità competenti.

3.   L'ente aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sugli strumenti derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti dell'ente, se rilevanti.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le condizioni di applicazione in relazione alla nozione di significatività e i metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.   L'ente aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro l'orizzonte di trenta giorni, a meno che l'ente non possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni che impongono la loro restituzione soltanto dopo l'orizzonte di trenta giorni e che i titoli non facciano parte delle attività liquide degli enti.

5.   L'ente aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente a quanto segue:

a)

le garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento;

b)

le garanzie reali di cui è prevista la restituzione a una controparte;

c)

le garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non sarebbero considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 senza il consenso dell'ente.

6.   I depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini dell' articolo 422 ma, se del caso, saranno soggetti alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 424

Deflussi da linee di credito e di liquidità

1.   Gli enti segnalano i deflussi dalle linee di credito irrevocabili e dalle linee di liquidità irrevocabili, che sono determinati in percentuale dell'importo massimo che può essere tirato nei trenta giorni successivi. L'importo massimo che può essere tirato può essere determinato al netto di qualsiasi requisito di liquidità che sarebbe ordinato ai sensi dell'articolo 420, paragrafo 2, per gli elementi fuori bilancio del finanziamento al commercio e, conformemente all'articolo 418, al netto del valore della garanzia reale che deve essere fornita se l'ente può riutilizzare la garanzia e se la garanzia è detenuta sotto forma di attività liquide conformemente all'articolo 416. La garanzia reale da fornire non è costituita da attività emesse dalla controparte della linea o da una delle sue entità affiliate. Se l'ente dispone delle informazioni necessarie, l'importo massimo che può essere tirato dalle linee di credito o di liquidità è determinato come l'importo massimo che potrebbe essere tirato nel caso in cui le obbligazioni della controparte o il calendario contrattuale predefinito di utilizzo del credito venissero a scadenza entro i successivi trenta giorni.

2.   L'importo massimo che può essere ritirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate nei trenta giorni successivi è moltiplicato per 5 % se esse rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito.

3.   L'importo massimo che può essere ritirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi è moltiplicato per 10 %, se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

non rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito;

b)

sono state concesse a clienti che non sono clienti finanziari;

c)

non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento sui mercati finanziari.

4.   L'importo non revocabile di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10 % nella misura in cui supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo che può essere ritirato è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.

5.   Gli enti segnalano l'importo massimo che può essere ritirato da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi. Ciò si applica, in particolare, a quanto segue:

a)

linee di liquidità che l'ente ha concesso a SSPE diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera b);

b)

accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE;

c)

linee accordate a enti creditizi;

d)

linee accordate a enti finanziari e a imprese di investimento.

6.   In deroga al paragrafo 5, gli enti istituiti e finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro possono applicare i trattamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 anche alle linee di credito e di liquidità fornite agli enti al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati che rientrano nelle classi di esposizioni di cui a tali paragrafi. In deroga all'articolo 425, paragrafo 2, lettera d), qualora tali prestiti agevolati siano concessi per il tramite di un altro ente che agisce come intermediario (prestiti pass through) un afflusso e deflusso simmetrico può essere applicato dagli enti. Detti prestiti agevolati sono destinati unicamente a persone che non siano clienti finanziari, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'Unione e/o dell'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro. È possibile effettuare prelievi da dette linee solo a seguito di domanda di prestito agevolato ragionevolmente prevedibile e fino a concorrenza dell'importo richiesto con tale domanda connessa a una successiva segnalazione sull'uso dei fondi erogati.

Articolo 425

Afflussi

1.   Gli enti segnalano i rispettivi afflussi di liquidità. Gli afflussi massimi di liquidità sono gli afflussi di liquidità limitati al 75 % dei deflussi di liquidità. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dai depositi in essere presso altri enti e idonei ai trattamenti di cui all'articolo 113, paragrafi 6 o 7. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dagli importi dovuti da prestatori e da investitori obbligazionari correlati al credito ipotecario finanziato da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4, 5 o 6, o da obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE. Gli enti possono esentare gli afflussi dai prestiti agevolati che gli enti hanno concluso (pass through). Fatta salva l'approvazione preliminare dell'autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale, l'ente può esentare gli afflussi, del tutto o in parte, se provengono da un ente che è un'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o connessa all'ente tramite una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE.

2.   Gli afflussi di liquidità sono misurati nel corso dei successivi trenta giorni. Essi comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di trenta giorni. Gli afflussi di liquidità sono segnalati integralmente, con gli afflussi seguenti segnalati separatamente:

a)

gli importi dovuti da clienti che non sono clienti finanziari ai fini del pagamento del capitale sono ridotti del 50 % del loro valore o, se superiori, degli impegni contrattuali nei confronti di detti clienti di estendere il finanziamento. Ciò non si applica agli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell'articolo 192, punto 3, che sono garantiti da attività liquide conformemente all'articolo 416, ai sensi del presenteparagrafo, lettera d).

In deroga al primo comma della presente lettera, gli enti che hanno ricevuto un impegno di cui all'articolo 424, paragrafo 6, per erogare un prestito agevolato (pass through) ad un beneficiario finale possono tener conto di un afflusso fino a concorrenza dell'importo del deflusso che applicano all'impegno corrispondente per erogare tale prestito agevolato;

b)

gli importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio di cui all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), con durata residua fino a trenta giorni, sono presi pienamente in considerazione come afflussi;

c)

le attività con una data di scadenza contrattuale non definita, sono prese in considerazione con un afflusso del 20 %, purché il contratto consenta alla banca di ritirarsi e di richiedere il pagamento entro trenta giorn;

d)

gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, come definite all'articolo 192, punto 3, se garantite da attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, non sono presi in considerazione fino al valore netto degli scarti di garanzia delle attività liquide e sono presi in considerazione per intero per gli importi restanti dovuti;

e)

gli importi dovuti che l'ente debitore tratta conformemente all'articolo 422, paragrafi 3 e 4, sono moltiplicati per un afflusso simmetrico corrispondente;

f)

gli importi dovuti da posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari purché non si conteggino due volte con le attività liquide;

g)

eventuali linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti non sono presi in considerazione.

3.   Deflussi e afflussi attesi nell'orizzonte di trenta giorni dai contratti elencati all'allegato II sono riflessi su base netta su tutte le controparti e moltiplicati per 100 % in caso di un afflusso netto. Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416.

4.   In deroga al paragrafo 2, lettera g), le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione ad applicare, caso per caso, un afflusso maggiore per le linee di credito e di liquidità se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

vi sono motivi di prevedere un afflusso superiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratico del fornitore;

b)

la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento o l'ente centrale o un membro di una rete soggetta alla deroga di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

c)

un corrispondente deflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga agli articoli 422, 423 e 424;

d)

l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.

5.   Qualora sia applicato l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al paragrafo 4, lettera d). In tal caso è necessario che siano soddisfatti altri criteri obiettivi come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460. Se l'applicazione di tale afflusso superiore è autorizzata, le autorità competenti informano l'ABE in merito ai risultati del processo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b). Il rispetto delle condizioni per l’applicazione del maggiore afflusso è periodicamente riesaminato dalle autorità competenti.

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli altri criteri obiettivi di cui al paragrafo 5.

L'ABE presente tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   Gli enti non segnalano gli afflussi riguardanti le attività liquide segnalate conformemente all'articolo 416 diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.

8.   Gli enti non segnalano gli afflussi da nuove obbligazioni assunte.

9.   Gli enti tengono conto degli afflussi di liquidità che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili solo nella misura in cui essi corrispondono a deflussi rispettivamente nel paese terzo o nella valuta in questione.

Articolo 426

Aggiornamento dei futuri requisiti di liquidità

A seguito dell'adozione da parte della Commissione di un atto delegato per specificare il requisito di liquidità conformemente all'articolo 460, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare le condizioni di cui all'articolo 421, paragrafo 1, all'articolo 422, ad eccezione dei paragrafi 8, 9 e 10 di tale articolo, e all'articolo 424 allo scopo di tenere conto delle norme convenute a livello internazionale.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

TITOLO III

SEGNALAZIONI SUL FINANZIAMENTO STABILE

Articolo 427

Elementi che forniscono un finanziamento stabile

1.   Gli enti segnalano alle autorità competenti, conformemente ai requisiti di segnalazione di cui all'articolo 415, paragrafo 1, e agli schemi di segnalazione uniformi di cui all'articolo 415, paragrafo 3, gli elementi seguenti e loro componenti allo scopo di consentire una valutazione della disponibilità di finanziamento stabile:

a)

i seguenti fondi propri, dopo l'applicazione delle deduzioni, se del caso;

i)

strumenti di capitale di classe 1;

ii)

strumenti di capitale di classe 2;

iii)

altre azioni privilegiate e strumenti di capitale superiori alla quantità ammissibile dalla classe 2, con una scadenza effettiva di un anno o superiore;

b)

le seguenti passività non incluse alla lettera a):

i)

depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 421, paragrafo 1;

ii)

depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 421, paragrafo 2;

iii)

depositi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 422, paragrafi 3 e 4;

iv)

dei depositi di cui al punto iii), i depositi che sono oggetto di un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o di un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, ai sensi dell'articolo 421, paragrafo 2;

v)

dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera b);

vi)

dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera d);

vii)

importi depositati non contemplati ai punti i), ii) o iii), se non sono depositati da clienti finanziari;

viii)

tutti i finanziamenti ottenuti da clienti finanziari;

ix)

separatamente per gli importi di cui, rispettivamente, ai punti vi) e vii), finanziamenti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui alla definizione dell'articolo 192, punto 3:

garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;

garantite da qualunque altra attività;

x)

passività derivanti da titoli emessi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5, o di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;

xi)

le seguenti ulteriori passività derivanti dall'emissione di titoli che non rientrano nella lettera a):

passività derivanti dall'emissione di titoli con una scadenza effettiva di un anno o superiore;

passività derivanti dall'emissione di titoli con una scadenza effettiva inferiore ad un anno;

xii)

altre passività.

2.   Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati suddivisi nelle seguenti cinque categorie in base alla data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento:

a)

entro tre mesi;

b)

tra tre e sei mesi;

c)

tra sei e nove mesi;

d)

tra nove e dodici mesi;

e)

dopo dodici mesi.

Articolo 428

Elementi che richiedono il finanziamento stabile

1.   A meno che non siano dedotti dai fondi propri, i seguenti elementi sono segnalati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione del fabbisogno di finanziamento stabile:

a)

attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416, suddivise per tipo di attività;

b)

i seguenti titoli e strumenti del mercato monetario non inclusi nella lettera a):

i)

attività rientranti nella classe di credito 1 ai sensi dell'articolo 122;

ii)

attività rientranti nella classe di credito 2 ai sensi dell'articolo 122;

iii)

altre attività;

c)

titoli di capitale di entità non finanziarie quotati in un indice principale in una borsa valori riconosciuta;

d)

altri titoli di capitale;

e)

l'oro;

f)

altri metalli preziosi;

g)

prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, e separatamente i prestiti e crediti commerciali non rinnovabili per i quali i mutuatari sono:

i)

persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership;

ii)

PMI che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito ovvero un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, nel caso in cui il deposito aggregato di detto cliente o gruppo di clienti connessi sia inferiore a 1 milione di EUR;

iii)

emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico;

iv)

clienti non contemplati ai punti i) e ii), diversi dai clienti finanziari;

v)

clienti non contemplati ai punti i), ii) e iii) che sono clienti finanziari, e separatamente quelli che sono enti creditizi e altri clienti finanziari;

h)

prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, di cui alla lettera g), e separatamente quelli che sono:

i)

garantiti da immobili non residenziali;

ii)

garantiti da immobili residenziali;

iii)

compensati (pass-through) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, o da obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;

i)

crediti da derivati;

j)

qualsiasi altra attività;

k)

linee di credito non revocabili non utilizzate classificate a "rischio medio" o a "rischio medio/basso" ai sensi dell'allegato I.

2.   Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati nelle cinque categorie di cui all'articolo 427, paragrafo 2.

PARTE SETTE

LEVA FINANZIARIA

Articolo 429

Calcolo del coefficiente di leva finanziaria

1.   Gli enti calcolano il loro coefficiente di leva finanziaria conformemente alla metodologia di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.   Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale.

Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria come la semplice media aritmetica dei coefficienti di leva finanziaria mensili su un trimestre.

3.   Ai fini del paragrafo 2, la misura del capitale è il capitale di classe 1.

4.   La misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione di tutte le attività ed elementi fuori bilancio non dedotti nel determinare la misura del capitale di cui al paragrafo 3.

Se gli enti includono un soggetto del settore finanziario nel quale detengono investimenti significativi conformemente all'articolo 43 nel loro consolidamento conformemente alla disciplina contabile applicabile, ma non nel loro consolidamento prudenziale conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, essi determinano il valore dell'esposizione per quanto riguarda gli investimenti significativi non conformemente al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo, ma come l’importo che si ottiene moltiplicando l'importo definito alla lettera a) del presente comma per il fattore di cui alla lettera b) del presente comma:

a)

la somma dei valori di tutte le esposizioni del soggetto del settore finanziario nel quale sono detenuti investimenti significativi;

b)

per tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, l'importo totale degli elementi non dedotti a norma dell'articolo 47 e dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), diviso per l'importo complessivo di tali elementi.

5.   Gli enti determinano il valore dell'esposizione delle attività conformemente ai seguenti principi:

a)

il valore dell'esposizione delle attività, esclusi i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti, significa il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, prima frase;

b)

garanzie reali fisiche o finanziarie, garanzie personali o strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre il valore dell'esposizione delle attività;

c)

la compensazione di prestiti con depositi non è permessa.

6.   Gli enti determinano il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo di cui all'articolo 274.

Per determinare il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, gli enti tengono conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione, tranne gli accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti, conformemente all'articolo 295.

7.   In deroga al paragrafo 6, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all'articolo 275 per determinare il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II, punti 1 e 2, solo se usano tale metodo anche per determinare il valore dell'esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti in materia di fondi propri stabiliti all'articolo 92.

8.   Gli enti, al momento di determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura dei derivati su crediti, applicano i principi fissati all'articolo 299, paragrafo 2, a tutti i loro derivati su crediti e non solo a quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

9.   Gli enti determinano il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e delle operazioni di marginazione, incluse quelle fuori bilancio, conformemente all'articolo 220, paragrafi da 1 a 3, e all'articolo 222, e tengono conto degli effetti degli accordi quadro di compensazione, tranne gli accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti, conformemente all'articolo 206.

10.   Gli enti determinano il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, ad eccezione degli elementi di cui ai paragrafi 6 e 9 del presente articolo, conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, con le seguenti modifiche ai fattori di conversione elencati in detto articolo:

a)

il fattore di conversione che deve essere applicato all'importo nominale per linee di credito non utilizzate, revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, di cui all'allegato I, punto 4, lettere a) e b), è del 10 %;

b)

il fattore di conversione per gli elementi fuori bilancio a rischio medio/basso relativi ai finanziamenti al commercio di cui all'allegato I, punto 3, lettera a), e per gli elementi fuori bilancio relativi ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico di cui all'allegato I, punto 3, lettera b), punto i), è del 20 %;

c)

il fattore di conversione per gli elementi fuori bilancio a rischio medio relativi ai finanziamenti al commercio di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), e al punto 2, lettera b) punto i), e per gli elementi fuori bilancio relativi ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico di cui all'allegato I, punto 2, lettera b), punto ii), è del 50 %;

d)

il fattore di conversione per tutti gli altri elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è del 100 %.

11.   Se i principi contabili generalmente accettati a livello nazionale contabilizzano le attività fiduciarie nel bilancio conformemente all'articolo 10 della direttiva 86/635/CEE, tali attività possono essere escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, purché esse rispettino i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nel principio contabile internazionale (IAS) 39, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, e, se del caso, i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nel principio internazionale d'informativa finanziaria (IFRS) 10, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Articolo 430

Obbligo di segnalazione

1.   Gli enti comunicano alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul coefficiente di leva finanziaria e sulle sue componenti conformemente all'articolo 429. Le autorità competenti tengono conto di tali informazioni quando effettuano la revisione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE

Gli enti comunicano inoltre alle autorità competenti le informazioni richieste ai fini della preparazione delle relazioni di cui all'articolo 511.

Le autorità competenti trasmettono le informazioni ricevute dagli enti all'ABE su richiesta di quest'ultima, per facilitare il riesame di cui all' articolo 511.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il modello uniforme di segnalazione, le istruzioni sull'utilizzo del modello, le frequenze e le date di segnalazione e le soluzioni IT ai fini dell'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

PARTE OTTO

INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 431

Ambito di applicazione degli obblighi di informativa

1.   Gli enti pubblicano le informazioni indicate al titolo II, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 432.

2.   L'autorizzazione concessa dalle autorità competenti a norma della parte tre per gli strumenti e metodologie di cui al titolo III è subordinata alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni ivi indicate.

3.   Gli enti adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella presente parte e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza della loro informativa, per quanto riguarda anche la sua verifica e la sua frequenza. Gli enti si dotano inoltre di politiche per valutare se la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio.

Qualora l'informativa non trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, essi sono tenuti a comunicare solo informazioni che sono rilevanti e che non siano esclusive dell'ente o riservate, ai sensi dell'articolo 432.

4.   Gli enti, se richiesto, illustrano le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. I costi amministrativi della spiegazione sono proporzionati all'entità del prestito.

Articolo 432

Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate

1.   Gli enti possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui al titolo II, qualora tali informazioni, ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 437 e all'articolo 450, non siano considerate rilevanti.

Un'informazione nell'ambito ell’informativa al pubblico è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.

L'ABE, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, elabora entro il 31 dicembre 2014 orientamenti sulle modalità di applicazione da parte degli enti della rilevanza in relazione agli obblighi di informativa di cui al titolo II.

2.   Gli enti possono anche omettere di pubblicare uno o più elementi informativi di cui ai titoli II e III, qualora tali elementi includano informazioni che siano considerate esclusive o riservate conformemente al secondo e al terzo comma, ad eccezione delle informazioni di cui agli articoli 437 e 450.

Sono considerate esclusive di un ente quelle informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la sua posizione competitiva Possono essere considerate tali le informazioni su prodotti o sistemi che, se rese note alla concorrenza, diminuirebbero il valore degli investimenti dell'ente.

Le informazioni sono considerate riservate se vi sono obblighi nei confronti dei clienti o altre relazioni con la controparte che vincolano l'ente alla riservatezza.

Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 l'ABE elabora, entro il 31 dicembre 2014, orientamenti sulle modalità di applicazione da parte degli enti dell'esclusività e della riservatezza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.

3.   Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente interessato precisa nelle sue comunicazioni il fatto che determinati elementi non sono pubblicati, la ragione della mancata pubblicazione, oltre a pubblicare informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che queste non siano da classificare come esclusive o riservate.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicato l'ambito di applicazione della responsabilità in materia di mancata pubblicazione di informazioni rilevanti.

Articolo 433

Frequenza dell'informativa

Gli enti pubblicano le informazioni richieste dalla presente parte almeno su base annua.

Le comunicazioni annuali sono pubblicate congiuntamente ai documenti di bilancio.

Gli enti valutano la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente che una volta l'anno alla luce delle caratteristiche rilevanti delle loro attività, quali la portata delle operazioni, la gamma delle attività, la presenza in diversi paesi e in diversi settori finanziari e la partecipazione a mercati finanziari e a sistemi internazionali di pagamento, di regolamento e di compensazione. Gli enti valutano in particolare l'eventuale necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni di cui all'articolo 437 e all'articolo 438, lettere da c) a f), nonché le informazioni sull'esposizione al rischio o su altri elementi suscettibili di rapidi cambiamenti.

Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE emana, entro il 31 dicembre 2014, orientamenti sulla valutazione da parte degli enti della necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni di cui ai titoli II e III.

Articolo 434

Mezzi di informazione

1.   Gli enti possono determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni e gli strumenti di verifica più adeguati per conformarsi effettivamente agli obblighi di informativa stabiliti nella presente parte. Nella misura del possibile, tutte le comunicazioni sono effettuate negli stessi mezzi o nelle stesse sedi. Se un'informazione analoga è divulgata attraverso due o più mezzi, in ciascuno di essi è inserito un riferimento all'informazione simile diffusa negli altri mezzi.

2.   Le comunicazioni equivalenti effettuate dagli enti per ottemperare a requisiti contabili, nonché per soddisfare i requisiti per l'ammissione alla quotazione in mercati o requisiti di altro genere possono essere prese in considerazione ai fini del rispetto di quanto disposto nella presente parte. Qualora tali comunicazioni non siano incluse nei documenti di bilancio, gli enti indicano con chiarezza in detti documenti di bilancio dove trovarle.

TITOLO II

CRITERI TECNICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI INFORMATIVA

Articolo 435

Obiettivi e politiche di gestione del rischio

1.   Gli enti pubblicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi di cui ai presente titolo, in particolare:

a)

le strategie e i processi per la gestione di tali rischi;

b)

la struttura e l'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio, comprese informazioni sui suoi poteri e sul suo status, o altri dispositivi rilevanti;

c)

l'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio;

d)

le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia.

e)

una dichiarazione approvata dall'organo di gestione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente;

f)

una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di gestione che descriva sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente associato alla strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della gestione del rischio da parte dell'ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di gestione.

2.   Gli enti pubblicano le seguenti informazioni con aggiornamenti regolari almeno annuali in relazione ai dispositivi di governo societario:

a)

il numero di incarichi di amministratore affidati ai membri dell'organo di gestione;

b)

la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di gestione e le loro effettive conoscenze, competenze e esperienza;

c)

la politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di gestione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;

d)

se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito;

e)

la descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di gestione.

Articolo 436

Ambito di applicazione

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli obblighi del presente regolamento, conformemente alla direttiva 2013/36/UE gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

a)

la ragione sociale dell'ente al quale si applicano gli obblighi del presente regolamento;

b)

un profilo delle differenze nelle basi per il consolidamento a fini contabili e di vigilanza, con una breve descrizione delle entità all'interno dello stesso, indicando se:

i)

sono consolidate integralmente,

ii)

sono consolidate proporzionalmente,

iii)

sono dedotte dai fondi propri,

iv)

non sono né consolidate né dedotte;

c)

eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o prevedibili che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni;

d)

l'importo aggregato per il quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni non incluse nel consolidamento e le ragioni sociali di tali filiazioni;

e)

se applicabile, il fatto di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9.

Articolo 437

Fondi propri

1.   Gli enti pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:

a)

la riconciliazione completa degli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché filtri e deduzioni applicati, conformemente agli articoli da 32 a 35 e agli articoli 36, 56, 66 e 79, ai fondi propri dell'ente e lo stato patrimoniale nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione contabile.

b)

la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente;

c)

i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2;

d)

indicazione separata della natura e degli importi di quanto segue:

i)

ciascun filtro prudenziale applicato conformemente agli articoli da 32 a 35;

ii)

ciascuna deduzione effettuata conformemente agli articoli 36, 56 e 66;

iii)

elementi non dedotti conformemente agli articoli 47, 48, 56 66 e 79;

e)

la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti, i filtri prudenziali e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni;

f)

se gli enti indicano coefficienti di capitale calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa da quella prevista nel presente regolamento, la descrizione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli uniformi per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 438

Requisiti di capitale

Per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 92 del presente regolamento e all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

a)

la descrizione sintetica del metodo adottato dall'ente nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;

b)

su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente, inclusa la composizione dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;

c)

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l'8 % di tali importi per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112;

d)

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l'8 % di tali importi per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147. Per la classe delle esposizioni al dettaglio, tale requisito si applica a ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 154, paragrafi da 1 a 4. Per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica a:

i)

ciascuno dei metodi di cui all'articolo 155;

ii)

esposizioni negoziate in mercati, esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati e altre esposizioni;

iii)

esposizioni soggette a disposizioni di vigilanza transitorie per quanto riguarda i requisiti in materia di fondi propri;

iv)

esposizioni soggette a clausole grandfathering per quanto riguarda i requisiti in materia di fondi propri;

e)

i requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e c);

f)

i requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo III, capi 2, 3 e 4 e indicati separatamente.

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 153, paragrafo 5, o all'articolo 155, paragrafo 2, indicano le esposizioni assegnate a ciascuna categoria della tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, o a ciascun fattore di ponderazione del rischio menzionato all'articolo 155, paragrafo 2.

Articolo 439

Esposizione al rischio di controparte

Per quanto riguarda l'esposizione dell'ente al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, l'ente pubblica le seguenti informazioni:

a)

una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti operativi definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte;

b)

una descrizione delle politiche per assicurare le garanzie e stabilire le riserve di credito;

c)

una descrizione delle politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole;

d)

una descrizione dell'impatto dell'importo delle garanzie che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito;

e)

il valore equo lordo positivo dei contratti, i vantaggi derivanti dalla compensazione, l'esposizione creditizia corrente compensata, le garanzie reali detenute e l'esposizione creditizia netta su derivati. L'esposizione creditizia netta è l'esposizione creditizia da operazioni su derivati, dopo aver considerato i vantaggi sia degli accordi di compensazione legalmente opponibili che degli accordi di garanzia;

f)

le misure del valore dell'esposizione in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda del metodo applicato;

g)

il valore nozionale delle coperture dei derivati su crediti e la distribuzione dell'esposizione creditizia corrente per tipo di esposizione creditizia;

h)

gli importi nozionali delle operazioni in derivati su crediti, ripartiti a seconda che facciano capo al portafoglio creditizio proprio dell'ente o alle sue attività di intermediazione, compresa la distribuzione dei prodotti di derivati su crediti utilizzati, suddivisi ulteriormente in funzione della protezione acquistata e venduta nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti;

i)

la stima di α se l'ente ha ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a stimare α.

Articolo 440

Riserve di capitale

1.   L'ente pubblica le seguenti informazioni in relazione alla sua conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE

a)

la distribuzione geografica delle propri esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della relativa riserva di capitale anticiclica;

b)

l'importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli obblighi di informativa di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 441

Indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale

1.   Gli enti identificati come G-SII ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE pubblicano su base annuale i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del punteggio degli enti conformemente al metodo di individuazione di cui a tale articolo.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le date uniformi ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1. Nell'elaborazione di tali norme tecniche, l'ABE tiene conto delle norme internazionali.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 442

Rettifiche per il rischio di credito

Per quanto riguarda l'esposizione al rischio di credito e al rischio di diluizione, l'ente pubblica le seguenti informazioni:

a)

le definizioni di crediti scaduti e deteriorati a fini contabili;

b)

la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche;

c)

l'ammontare totale delle esposizioni al netto di compensazioni contabili ma senza tenere conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e l'ammontare medio delle esposizioni nel periodo ripartite per classi di esposizioni;

d)

la distribuzione geografica delle esposizioni ripartite per aree significative e per classi principali di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;

e)

la distribuzione delle esposizioni per settore economico o per tipo di controparte, disaggregata per classe di esposizioni, specificando anche le esposizioni verso le PMI, e se necessario ulteriori dettagli;

f)

il portafoglio complessivo delle esposizioni disaggregato in funzione della durata residua per classe di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;

g)

per settore economico o tipo di controparte significativi, l'ammontare di:

i)

esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente;

ii)

rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche;

iii)

oneri per rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche nel periodo di segnalazione;

h)

gli importi delle esposizioni deteriorate e scadute, indicati separatamente, ripartiti per area geografica significativa, compresi, se possibile, gli importi delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relativi a ciascuna area geografica;

i)

la riconciliazione delle variazioni delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche per le esposizioni deteriorate, indicata separatamente. Le informazioni comprendono:

i)

la descrizione del tipo di rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche;

ii)

il saldo iniziale;

iii)

le riprese effettuate nel periodo sulle rettifiche di valore su crediti;

iv)

gli accantonamenti effettuati o ripresi a fronte di perdite presunte su esposizioni durante il periodo di segnalazione, ogni altra rettifica, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra rettifiche di valore su crediti;

v)

il saldo finale.

Le rettifiche di valore su crediti specifiche e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico sono evidenziate separatamente.

Articolo 443

Attività non vincolate

Entro il 30 giugno 2014, l'ABE emana orientamenti che precisano l'informativa relativa alle attività non vincolate, tenendo conto della raccomandazione CERS/2012/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi (31), in particolare la raccomandazione D - Trasparenza del mercato in merito alle attività vincolate. Tali orientamenti sono adottati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'informativa concernente il valore di bilancio per classe di esposizione e suddiviso per qualità di attività e l'importo complessivo del valore di bilancio non vincolato, tenendo conto della raccomandazione CERS/2012/2 e a condizione che l'ABE consideri nella sua relazione che tale informativa aggiuntiva offre informazioni affidabili e significative.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 444

Uso delle ECAI

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112:

a)

le denominazioni delle ECAI e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche;

b)

le classi di esposizioni per le quali ogni ECAI o agenzia per il credito all'esportazione è utilizzata;

c)

la descrizione del processo impiegato per trasferire le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività non incluse nel portafoglio di negoziazione;

d)

l'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle classi di merito di credito prescritte alla parte tre, titolo II, capo 2; non è necessario pubblicare queste informazioni se l'ente rispetta l'associazione normale pubblicata dall'ABE;

e)

i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2 nonché i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri.

Articolo 445

Esposizione al rischio di mercato

Gli enti che calcolano i loro requisiti in materia di fondi propri conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e c), pubblicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio menzionato in tali disposizioni. Inoltre, i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di tasso di interesse relativo a posizioni verso la cartolarizzazione sono pubblicati separatamente.

Articolo 446

Rischio operativo

Gli enti pubblicano i metodi per la valutazione dei requisiti in materia di fondi propri relativi al rischio operativo che l'ente può applicare; la descrizione della metodologia di cui all'articolo 312, paragrafo 2, se utilizzata dall'ente, ivi compresa una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo di misurazione adottato dall'ente e, in caso di utilizzo parziale, l'ambito di applicazione e la copertura delle diverse metodologie impiegate.

Articolo 447

Esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione

Per quanto riguarda le esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

a)

la differenziazione tra le esposizioni in funzione dei loro obiettivi, tra cui la realizzazione di plusvalenze di capitale e altri obiettivi strategici, e la descrizione delle tecniche contabili e delle metodologie di valutazione impiegate, incluse le ipotesi di fondo e le prassi che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche significative di tali prassi;

b)

il valore di bilancio, il valore equo e, per i titoli quotati, il raffronto con la quotazione di mercato qualora questa si discosti in modo significativo dal suo valore equo;

c)

la tipologia, la natura e gli importi delle esposizioni negoziate in mercati, delle esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati e di altre esposizioni;

d)

i profitti o le perdite cumulativi realizzati su vendite e liquidazioni nel periodo; e

e)

i profitti o le perdite totali non realizzati, i profitti o le perdite totali da rivalutazione latenti, nonché ogni eventuale importo di questa natura incluso nei fondi propri di base o agiuntivi.

Articolo 448

Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione

Per quanto riguarda l'esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

a)

la natura del rischio di tasso di interesse e le ipotesi di fondo (tra cui quelle relative ai rimborsi anticipati dei crediti e alla dinamica dei depositi non vincolati) e la frequenza della misurazione di questa tipologia di rischio;

b)

la variazione dei profitti, del valore economico o di altre misure pertinenti adottate dalla dirigenza in presenza di shock di tasso verso l'alto o verso il basso, a seconda del metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse prescelto dalla dirigenza, per ciascuna valuta.

Articolo 449

Esposizione in posizioni verso la cartolarizzazione

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, o i requisiti in materia di fondi propri conformemente all'articolo 337 o 338 pubblicano le informazioni seguenti, se del caso separatamente per gli elementi inseriti nel loro portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione:

a)

la descrizione degli obiettivi dell'ente relativamente all'attività di cartolarizzazione;

b)

la natura di altri rischi, tra cui il rischio di liquidità, inerenti alle attività cartolarizzate;

c)

il tipo di rischi in termini di rango delle posizioni verso la cartolarizzazione sottostanti e in termini di attività sottostanti queste ultime posizioni assunte e mantenute con l'attività di ricartolarizzazione;

d)

i diversi ruoli svolti dall'ente nel processo di cartolarizzazione;

e)

l'indicazione della misura del coinvolgimento dell'ente in ciascuno dei ruoli di cui alla lettera d);

f)

la descrizione delle procedure messe in atto per monitorare le variazioni del rischio di credito e di mercato delle esposizioni verso la cartolarizzazione, ivi compreso il modo in cui l'andamento delle attività sottostanti incide sulle esposizioni verso la cartolarizzazione, e la descrizione del modo in cui dette procedure differiscono per le esposizioni verso la ricartolarizzazione;

g)

la descrizione della politica dell'ente in materia di uso della copertura e della protezione di tipo personale per attenuare i rischi delle esposizioni verso la cartolarizzazione e a ricartolarizzazione mantenute, ivi compresa l'individuazione delle controparti di copertura rilevanti per tipo pertinente di esposizione al rischio;

h)

gli approcci seguiti dall'ente per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle sue attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di esposizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica ogni approccio;

i)

i tipi di società veicolo per la cartolarizzazione che l'ente, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare le esposizioni di terzi, ivi compreso se e in che forma e in che misura l'ente detiene esposizioni nei confronti di dette società veicolo per la cartolarizzazione, distinguendo esposizioni in bilancio e fuori bilancio, nonché un elenco dei soggetti che l'ente gestisce o assiste e che investono in posizioni verso la cartolarizzazione che l'ente ha cartolarizzato o in società veicolo per la cartolarizzazione di cui l'ente è promotore;

j)

la sintesi delle politiche contabili dell'ente per le attività di cartolarizzazione, specificando:

i)

se le operazioni siano trattate come vendite o come finanziamenti;

ii)

la contabilizzazione dei profitti sulle vendite;

iii)

i metodi, le ipotesi, i dati fondamentali e i cambiamenti rispetto al periodo precedente per la valutazione delle posizioni verso la cartolarizzazione;

iv)

il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se non contemplato da altre norme contabili;

v)

come sono valutate le attività in attesa di cartolarizzazione e se sono inserite nel portafoglio di negoziazione dell'ente o esterne a esso;

vi)

i metodi di contabilizzazione in bilancio delle passività nel caso di accordi che potrebbero imporre all'ente di fornire supporto finanziario per attività cartolarizzate;

k)

le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;

l)

dove applicabile, la descrizione dell'approccio della valutazione interna di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni, l'uso della valutazione interna a fini diversi dal calcolo dei requisiti in materia di fondi propri sulla base dell'approccio della valutazione interna, i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura della valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali è applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, per tipo di esposizioni;

m)

la spiegazione dei cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da n) a q) intercorsi dall'ultimo periodo di segnalazione;

n)

per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, le seguenti informazioni divise per tipo di esposizione:

i)

l'ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le cartolarizzazioni per le quali l'ente interviene unicamente come promotore;

ii)

l'ammontare aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute o acquistate inserite in bilancio e delle esposizioni verso la cartolarizzazione fuori bilancio;

iii)

l'ammontare aggregato delle attività in attesa di cartolarizzazione;

iv)

per le linee di credito cartolarizzate soggette al regime del rimborso anticipato, l'ammontare aggregato delle esposizioni utilizzate attribuite rispettivamente alla quota del cedente e dell'investitore, l'ammontare aggregato dei requisiti in materia di fondi propri a carico dell'ente per le ragioni di credito del cedente, e l'ammontare aggregato dei requisiti in materia di fondi propri a carico dell'ente per le quote dell'investitore dei saldi utilizzati e delle linee non utilizzate;

v)

l'importo delle posizioni verso la cartolarizzazione dedotte dai fondi propri o con un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %;

vi)

una sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo in corso, compreso l'importo delle esposizioni cartolarizzate nonché i profitti o le perdite contabilizzati sulle vendite;

o)

per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, separatamente le seguenti informazioni:

i)

l'ammontare aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute o acquistate e i relativi requisiti in materia di fondi propri, suddivisi tra esposizioni verso la cartolarizzazione ed esposizioni verso la ricartolarizzazione e ulteriormente suddivisi in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti in materia di fondi propri per ognuno degli approcci ai requisiti in materia di fondi propri utilizzati;

ii)

l'ammontare aggregato delle esposizioni verso la ricartolarizzazione mantenute o acquistate suddiviso in funzione dell'esposizione prima e dopo la copertura/l'assicurazione e dell'esposizione nei confronti dei garanti finanziari, suddiviso a sua volta per categorie di affidabilità creditizia dei garanti o per nome dei garanti;

p)

per gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione e per le esposizioni cartolarizzate dall'ente, l'importo delle attività deteriorate/scadute cartolarizzate e le perdite contabilizzate dall'ente nel periodo in corso, entrambi suddivisi per tipo di esposizione;

q)

per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione, il totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente e soggette a requisito in materia di fondi propri per il rischio di mercato, suddiviso tra esposizioni tradizionali/sintetiche e per tipo di esposizione;

r)

laddove applicabile, se l'ente ha fornito un supporto ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, e l'impatto sui fondi propri.

Articolo 450

Politica di remunerazione

1.   In merito alla politica e alle prassi di remunerazione dell'ente relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente, l'ente pubblica almeno le seguenti informazioni:

a)

informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione, nonché numero di riunioni tenute dal principale organo preposto alla vigilanza sulle remunerazioni durante l'esercizio, comprese, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato per le remunerazioni, il consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica di remunerazione e il ruolo delle parti interessate;

b)

informazioni sul collegamento tra remunerazione e performance;

c)

le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui le informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'adeguamento ai rischi, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;

d)

i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva /2013/36/UE

e)

informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione;

f)

i principali parametri e le motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria;

g)

informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per linee di attività;

h)

informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente, con indicazione dei seguenti elementi:

i)

gli importi della remunerazione per l'esercizio, suddivisi in remunerazione fissa e variabile e il numero dei beneficiari;

ii)

gli importi e le forme della componente variabile della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie;

iii)

gli importi delle remunerazioni differite esistenti, suddivisi in quote attribuite e non attribuite;

iv)

gli importi delle remunerazioni differite riconosciuti durante l'esercizio, pagati e ridotti mediante correzioni delle performance;

v)

i nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto effettuati durante l'esercizio e il numero dei relativi beneficiari;

vi)

gli importi dei pagamenti per trattamento di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio, il numero dei relativi beneficiari e l'importo più elevato riconosciuto per persona;

i)

il numero di persone remunerate con 1 milione di EUR o più per esercizio, per remunerazioni tra 1 e 5 milioni di EUR ripartite in fasce di pagamento di 500 000 EUR e per remunerazioni pari o superiori a 5 milioni di EUR ripartite in fasce di pagamento di 1 milione di EUR;

j)

a richiesta dello Stato membro o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di gestione o dell'alta dirigenza.

2.   Nel caso di enti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività, le informazioni quantitative di cui al presente articolo sono inoltre messe a disposizione del pubblico a livello dei membri dell'organo di gestione dell'ente.

Gli enti rispettano le disposizioni di cui al presente articolo, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, fatta salva la direttiva 95/46/CE.

Articolo 451

Leva finanziaria

1.   Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, l'ente pubblica le seguenti informazioni:

a)

il coefficiente di leva finanziaria e le modalità di applicazione, da parte dell'ente, dell'articolo 499, paragrafi 2 e 3;

b)

la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva nonché la riconciliazione della misura dell'esposizione complessiva con le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio pubblicato;

c)

se applicabile, l'importo degli elementi fiduciari eliminati conformemente all'articolo 429, paragrafo 11;

d)

la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva;

e)

la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il modello uniforme per le informazioni di cui al paragrafo 1 e le istruzioni su come utilizzare tale modello.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

TITOLO III

REQUISITI DI IDONEITÀ PER L'IMPIEGO DI PARTICOLARI STRUMENTI O METODOLOGIE

Articolo 452

Uso del metodo IRB per il rischio di credito

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo IRB pubblicano le informazioni seguenti:

a)

l'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo prescelto o all'applicazione del processo di transizione;

b)

la spiegazione e l'esame:

i)

della struttura dei sistemi di rating interni e della relazione tra rating interni ed esterni,

ii)

dell'uso di stime interne per finalità diverse dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3,

iii)

del processo di gestione e di riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito,

iv)

dei meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating, anche in termini di indipendenza e di responsabilità;

c)

la descrizione del processo di rating interno, separatamente per le seguenti classi di esposizioni:

i)

amministrazioni centrali e banche centrali,

ii)

enti;

iii)

imprese, comprese le PMI, finanziamenti specializzati e crediti verso imprese acquistati,

iv)

crediti al dettaglio, per ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 154, paragrafi da 1 a 4;

v)

strumenti di capitale;

d)

i valori delle esposizioni per ciascuna delle classi di esposizioni specificate all'articolo 147. Le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le banche centrali, gli enti e le imprese, laddove gli enti utilizzano stime interne delle LGD o di fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, sono indicate separatamente dalle esposizioni per le quali gli enti non utilizzano tali stime;

e)

per ciascuna delle classi di esposizioni, amministrazioni centrali, banche centrali, enti, imprese e strumenti di capitale, distribuite su un numero di classi di debitori (compreso il default) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito, gli enti indicano:

i)

le esposizioni totali, compresi, per le classi di esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti e imprese, la somma dei prestiti in essere e i valori delle esposizioni per margini non utilizzati; e per gli strumenti di capitale, l'ammontare delle esposizioni in essere;

ii)

il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione;

iii)

per gli enti che utilizzano stime interne dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, l'importo dei margini inutilizzati e i valori delle esposizioni medi ponderati per l'esposizione per ciascuna classe di esposizioni;

f)

per la classe delle esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv), le informazioni di cui alla lettera e) (se applicabile, a livello di aggregato) o un'analisi delle esposizioni (prestiti in essere e valori delle esposizioni per margini non utilizzati) con un numero di classi di EL sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (se applicabile, a livello di aggregato);

g)

le rettifiche di valore su crediti specifiche effettive nel periodo precedente per ciascuna classe di esposizioni (per le esposizioni al dettaglio per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv), come le rettifiche differiscono rispetto al passato;

h)

la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive dell'esercizio precedente (ad esempio, l'ente ha registrato tassi di default più alti della media, oppure LGD e fattori di conversione superiori alla media);

i)

le stime dell'ente rispetto ai risultati effettivi su un periodo più lungo. Esse dovrebbero quantomeno includere informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascuna classe di esposizioni (per le esposizioni al dettaglio per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv)), su un lasso di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della performance dei processi di rating interni per ciascuna classe di esposizioni (per le esposizioni al dettaglio per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv)). Se del caso, gli enti scompongono ulteriormente tali dati per fornire un'analisi della PD e, per quelli che adottano stime interne delle LGD e/o dei fattori di conversione, dei risultati delle LGD e dei fattori di conversione a fronte delle stime fornite nelle summenzionate segnalazioni quantitative sulla valutazione del rischio di cui al presente articolo;

j)

per tutte le categorie di esposizioni specificate all'articolo 147 e per tutte le categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 154, paragrafi da 1 a 4:

i)

per gli enti che utilizzano stime interne delle LGD per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, le LGD e la PD media ponderata per l'esposizione in percentuale per ciascuna localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie;

ii)

per gli enti che non utilizzano stime interne delle LGD, la PD media ponderata per l'esposizione percentuale per ciascuna localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie.

Ai fini della lettera c), la descrizione include le tipologie di esposizioni ricomprese nella classe di esposizioni, le definizioni, i metodi e i dati utilizzati per la stima e la validazione della PD e, se applicabile, delle LGD e dei fattori di conversione, incluse le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili e la descrizione degli scostamenti dalla definizione di default, così come prevista all'articolo 178, laddove essi siano ritenuti rilevanti, compresi i segmenti di massima interessati da tali scostamenti.

Ai fini della lettera j), la localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie è negli Stati membri in cui gli enti sono stati autorizzati e negli Stati membri o paesi terzi in cui gli enti operano tramite una succursale o una filiazione.

Articolo 453

Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Gli enti che applicano tecniche di attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:

a)

le politiche e i processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e la misura in cui l'entità ricorre alla compensazione;

b)

le politiche e i processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali;

c)

la descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente;

d)

le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito;

e)

le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del credito adottati;

f)

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB ma che non forniscono stime interne delle LGD o dei fattori di conversione separatamente per ciascuna classe di esposizioni, il valore dell'esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in e fuori bilancio) coperto, dopo l'applicazione delle rettifiche per volatilità, da garanzie reali finanziarie ammissibili e da altre garanzie reali ammissibili;

g)

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB, separatamente per ciascuna classe di esposizioni, l'esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in o fuori bilancio) coperta da garanzie personali o derivati su crediti. Per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica a ciascuno dei metodi di cui all'articolo 155.

Articolo 454

Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo

Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione di cui agli articoli da 321 a 324 per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo pubblicano una descrizione dell'uso delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione del rischio.

Articolo 455

Uso di modelli interni per il rischio di mercato

Gli enti che calcolano i requisiti in materia di fondi propri conformemente all'articolo 363 pubblicano le informazioni seguenti:

a)

per ciascun sub-portafoglio coperto:

i)

le caratteristiche dei modelli usati;

ii)

laddove applicabile, per i modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione, le metodologie utilizzate e i rischi misurati tramite un modello interno, inclusa la descrizione dell'approccio utilizzato dall'ente per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con le norme di robustezza richieste e gli approcci utilizzati per la convalida del modello;

iii)

la descrizione delle prove di stress applicate al subportafoglio;

iv)

la descrizione degli approcci usati per effettuare test retrospettivi e per convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;

b)

la portata dell'autorizzazione concessa dall'autorità competente;

c)

la descrizione dell’ambito e delle metodologie per l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 104 e 105;

d)

il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi:

i)

i dati giornalieri del VaR nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;

ii)

i dati del VaR in condizione di stress nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;

iii)

le misure di rischio per i rischi incrementali di default e di migrazione e per il rischio specifico del portafoglio di negoziazione di correlazione nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;

e)

gli elementi del requisito in materia di fondi propri come specificato all'articolo 364;

f)

l'orizzonte medio di liquidità ponderato per ogni subportafoglio coperto dai modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione;

g)

il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine giornata con le variazioni di un giorno del valore del portafoglio entro la fine del successivo giorno lavorativo e l'analisi di ogni importante deviazione nel corso del periodo di segnalazione.

PARTE NOVE

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 456

Atti delegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 462, con riguardo ai seguenti aspetti:

a)

chiarimento delle definizioni di cui agli articoli 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 e 411 per assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento;

b)

chiarimento delle definizioni di cui agli articoli 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 e 411 per tenere conto, nell'applicazione del presente regolamento, dell'evoluzione dei mercati finanziari;

c)

revisione dell'elenco delle classi di esposizioni di cui agli articoli 112 e 147 per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

d)

importo specificato all'articolo 123, lettera c), all'articolo 147, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 153, paragrafo 4, e all'articolo 162, paragrafo 4, per tenere conto degli effetti dell'inflazione;

e)

elenco e classificazione degli elementi fuori bilancio di cui agli allegati I e II, per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

f)

adattamento delle categorie di imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e all'articolo 96, paragrafo 1, per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

g)

chiarimento del requisito di cui all'articolo 97 per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento;

h)

modifica dei requisiti in materia di fondi propri di cui agli articoli da 301 a 311 del presente regolamento e agli articoli da 50 bis a 50 quinquies del regolamento (UE) n. 648/2012, per tenere conto degli sviluppi o delle modifiche alle norme internazionali per le esposizioni verso una controparte centrale;

i)

chiarimento dei termini previsti per le esenzioni di cui all'articolo 400;

j)

modifica della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 429, paragrafo 2, al fine di correggere eventuali carenze constatate sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 430, paragrafo 1, prima che il coefficiente di leva finanziaria sia pubblicato dagli enti conformemente all'articolo 451, paragrafo 1, lettera a).

2.   L'EBA controlla i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito e presenta una relazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015. In particolare, la relazione valuta:

a)

il trattamento del rischio di CVA come requisito individuale oppure come componente integrata del quadro dei rischi di mercato;

b)

l'ambito d'applicazione del requisito per il rischio di CVA compresa la deroga di cui all'articolo 482;

c)

le coperture ammissibili;

d)

il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di CVA.

Sulla scorta di tale relazione e qualora risulti che l'azione in questione è necessaria, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 per modificare l'articolo 381, l'articolo 382, paragrafi 1 e 3, e articoli da 383 a 386 concernenti tali elementi.

Articolo 457

Aggiustamenti e correzioni tecniche

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per effettuare aggiustamenti e correzioni tecniche di elementi non essenziali delle disposizioni indicate di seguito al fine di tener conto dell'evoluzione dei nuovi prodotti finanziari o delle nuove attività finanziarie, di effettuare aggiustamenti tenendo conto degli sviluppi dopo l'adozione del presente regolamento in altri atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari e di contabilità, in particolare i principi contabili basati sul regolamento (CE) n. 1606/2002:

a)

i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito di cui agli articoli da 111 a 134 e agli articoli da 143 a 191;

b)

gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 193 a 241;

c)

i requisiti in materia di fondi propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 243 a 266;

d)

i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte conformemente agli articoli da 272 a 311;

e)

i requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo di cui agli articoli da 315 a 324;

f)

i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato di cui agli articoli da 325 a 377;

g)

i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di regolamento di cui agli articoli 378 e 379;

h)

i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito di cui agli articoli 383, 384 e 386;

i)

la parte due e l'articolo 99 soltanto a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della normativa dell'Unione.

Articolo 458

Rischio macroprudenziale o sistemico individuato al livello di uno Stato membro

1.   Gli Stati membri designano l'autorità incaricata dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

2.   Se l'autorità individuata conformemente al paragrafo 1 riscontra variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico nel sistema finanziario che possono avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l’economia reale di un determinato Stato membro e che, secondo tale autorità, sarebbe più opportuno affrontare tramite misure nazionali più rigorose, essa notifica il fatto al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al CERS e all'ABE e presenta prove quantitative o qualitative pertinenti di tutto quanto segue:

a)

le variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico;

b)

i motivi per cui tali variazioni potrebbero rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale;

c)

una motivazione che illustri le ragioni per cui il rischio macroprudenziale o sistemico individuato non può essere affrontato in maniera adeguata conformemente agli articoli 124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 101, 103, 104, 105, 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE tenuto conto della relativa efficacia di tali misure;

d)

progetti di misure nazionali per gli enti autorizzati a livello nazionale, o per un comparto di tali enti, volte ad attenuare le variazioni di intensità del rischio e riguardanti:

i)

il livello dei fondi propri fissato all'articolo 92;

ii)

i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;

iii)

gli obblighi di informativa al pubblico fissati agli articoli da 431 a 455;

iv)

il livello della riserva di conservazione del capitale di cui all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE

v)

i requisiti in materia di liquidità stabiliti alla parte sei;

vi)

le ponderazioni dei rischi per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali;

vii)

esposizioni all'interno del settore finanziario;

e)

una spiegazione dei motivi per cui le autorità individuate conformemente al paragrafo 1 ritengono che tali progetti di misure siano adeguati, efficaci e proporzionati per affrontare la situazione; e

f)

una valutazione del probabile impatto positivo o negativo dei progetti di misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro interessato;

3.   Qualora autorizzate ad applicare misure nazionali conformemente al presente articolo, le autorità individuate conformemente al paragrafo 1 forniscono alle autorità competenti o alle autorità designate degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti.

4.   Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali di cui al paragrafo 2, lettera d), è conferito al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Entro un mese dalla ricezione della segnalazione di cui al paragrafo 2, il CERS e l'ABE trasmettono il proprio parere riguardo ai punti menzionati in tale paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato.

Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che la misura avrà sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria derivanti da una riduzione del rischio macroprudenziale o sistemico individuato, la Commissione può, entro un mese, proporre al Consiglio un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali.

In mancanza di una proposta della Commissione entro tale termine di un mese, lo Stato membro interessato può immediatamente adottare i progetti di misure nazionali per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.

Il Consiglio si pronuncia sulla proposta della Commissione entro un mese dal ricevimento della proposta e motiva la decisione di respingere o non respingere i progetti di misure nazionali.

Il Consiglio respinge i progetti di misure nazionali solo se ritiene che non siano rispettate una o più delle seguenti condizioni:

a)

le variazioni d'intensità del rischio macroprudenziale o sistemico sono tali da rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale;

b)

il rischio macroprudenziale o sistemico individuato non può essere affrontato in maniera adeguata conformemente agli articoli 124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 101, 103, 104, 105, 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE tenuto conto della relativa efficacia di tali misure;

c)

i progetti di misure nazionali sono più adeguati per affrontare il rischio macroprudenziale o sistemico individuato e non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;

d)

la questione riguarda un solo Stato membro; e

e)

i rischi non sono già stati affrontati tramite altre misure contenute nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE.

La valutazione del Consiglio tiene conto del parere del CERS e dell'ABE ed è basata sulle prove presentate, conformemente al paragrafo 2, dall'autorità individuata conformemente al paragrafo 1.

In mancanza di un atto di esecuzione del Consiglio che respinge i progetti di misure nazionali entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione, lo Stato membro può adottare le misure ed applicarle per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.

5.   Altri Stati membri possono riconoscere le misure fissate conformemente al presente articolo e applicarle alle succursali autorizzate a livello nazionale situate nello Stato membro autorizzato ad applicare le misure.

6.   Qualora gli Stati membri riconoscano le misure fissate conformemente al presente articolo lo notificanoal Consiglio, alla Commissione, all'ABE, al CERS e allo Stato membro autorizzato ad applicare le misure.

7.   Quando decide se riconoscere le misure fissate conformemente al presente articolo, lo Stato membro tiene in considerazione i criteri di cui al paragrafo 4.

8.   Lo Stato membro autorizzato ad applicare le misure può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato membro o gli Stati membri che non riconoscono le misure.

9.   Prima della scadenza dell'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 4, lo Stato membro, in consultazione con il CERS e l'ABE, riesamina la situazione e può adottare, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4, una nuova decisione per prorogare il periodo di applicazione delle misure nazionali di un altro anno. Dopo la prima proroga la Commissione,, in consultazione con il CERS e l'ABE, riesamina la situazione almeno ogni anno.

10.   Nonostante la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 9, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare al massimo del 25 %, oltre quelle previste dal presente regolamento, le ponderazioni dei rischi per le esposizioni individuate al paragrafo 2, lettera d), punti vi) e vii), del presente articolo, e ridurre al massimo del 15 % il limite delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395 per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente, purché siano soddisfatti le condizioni e gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 459

Requisiti prudenziali

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per imporre, per un periodo di un anno, requisiti prudenziali più rigorosi per le esposizioni, nei casi in cui ciò sia necessario per affrontare variazioni dell'intensità dei rischi micro e macroprudenziali risultanti da sviluppi del mercato nell'Unione o al di fuori di essa che incidono su tutti gli Stati membri, e nei casi in cui gli strumenti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE non siano sufficienti ad affrontare tali rischi, in particolare previa raccomandazione o parere del CERS o dell'ABE riguardanti:

a)

il livello dei fondi propri fissato all'articolo 92;

b)

i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;

c)

gli obblighi di informativa al pubblico fissati agli articoli da 431 a 455.

La Commissione, assistita dal CERS, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta all'anno, una relazione sugli sviluppi del mercato per i quali potrebbe essere necessario il ricorso al presente articolo.

Articolo 460

Liquidità

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 per precisare in dettaglio il requisito generale di cui all'articolo 412, paragrafo 1. L'atto delegato adottato conformemente al presente paragrafo si fonda su elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo II, e dell'allegato III, precisa in quali circostanze le autorità competenti devono imporre agli enti creditizi livelli specifici di afflussi e deflussi al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti e rispetta le soglie di cui al paragrafo 2.

2.   Il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 è introdotto conformemente al seguente approccio graduale:

a)

il 60 % del requisito in materia di copertura della liquidità nel 2015;

b)

il 70 % a partire dal 1o gennaio 2016;

c)

l'80 % a partire dal 1o gennaio 2017;

d)

il 100 % a partire dal 1o gennaio 2018;

A tal fine la Commissione tiene conto delle relazioni di cui all'articolo 509, paragrafi 1, 2 e 3, e delle norme internazionali elaborate da forum internazionali nonché delle specificità dell'Unione.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2014. Esso entra in vigore entro il 31 dicembre 2014, ma non si applica prima del 1o gennaio 2015.

Articolo 461

Riesame dell'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità

1.   Previa consultazione del CERS, l'ABE riferisce alla Commissione entro il 30 giugno 2016 se sia opportuno modificare l'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità specificato all'articolo 460, paragrafo 2. Tale analisi tiene debitamente conto degli sviluppi del mercato e della normativa internazionale, nonché delle specificità dell'Unione.

Nella sua relazione, l'ABE valuta in particolare l'eventualità di rinviare l'introduzione della norma minima vincolante del 100 % al 1o gennaio 2019. La relazione tiene conto delle relazioni annuali di cui all'articolo 509, paragrafo 1, dei pertinenti dati di mercato e delle raccomandazioni di tutte le autorità competenti.

2.   Se necessario per far fronte all’evoluzione del mercato e ad altri sviluppi, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 al fine di modificare l'applicazione graduale di cui all'articolo 460 e rinviare al 2019 l'introduzione della norma minima vincolante del 100 % per il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, e di applicare nel 2018 una norma minima vincolante del 90 % per il requisito in materia di copertura della liquidità.

Ai fini della valutazione della necessità del rinvio, la Commissione tiene conto della relazione e della valutazione di cui al paragrafo 1.

Un atto delegato adottato ai sensi del presente articolo non si applica prima del 1o gennaio 2018 ed entra in vigore il 30 giugno 2017.

Articolo 462

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli da 456 a 460 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere da 31 dicembre 2014

3.   La delega di potere di cui agli articoli da 456 a 460 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli da 456 a 460 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 463

Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione

Quando la Commissione adotta, a norma del presente regolamento, una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall’ABE, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di un mese. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, il termine entro il quale il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione può, ove opportuno, essere ulteriormente prorogato di un mese.

Articolo 464

Comitato bancario europeo

1.   La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione (32). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

PARTE DIECI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, RELAZIONI, RIESAMI E MODIFICHE

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO 1

Requisiti in materia di fondi propri, perdite e utili non realizzati misurati al valore equo e detrazioni

Sezione 1

Requisiti in materia di fondi propri

Articolo 465

Requisiti in materia di fondi propri

1.   In deroga all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano i seguenti requisiti in materia di fondi propri nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

a)

un livello di coefficiente di capitale primario di classe 1 compreso tra 4 % e 4,5 %;

b)

un livello di coefficiente di capitale di classe 1 compreso tra 5,5 % e 6 %.

2.   Le autorità competentideterminano e pubblicano il livello del coefficiente di capitale primario di classe 1 e del coefficiente di capitale di classe 1 negli intervalli di valore specificati al paragrafo 1 che gli enti soddisfano o superano.

Articolo 466

Prima applicazione dei principi internazionali d'informativa finanziaria

In deroga all'articolo 24, paragrafo 2, le autorità competenti concedono agli enti che devono effettuare la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la prima volta un lasso di tempo di ventiquattro mesi per lo svolgimento delle necessarie procedure interne e l'applicazione dei necessari requisiti tecnici.

Sezione 2

Profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo

Articolo 467

Perdite non realizzate misurate al valore equo

1.   In deroga all'articolo 35, nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 gli enti includono nel calcolo dei propri elementi relativi al capitale primario di classe 1 solo la percentuale applicabile di perdite non realizzate connesse ad attività o a passività misurate al valore equo e riportate nel bilancio, escluse quelle di cui all'articolo 33 e tutte le altre perdite non realizzate riportate nel conto profitti e perdite.

2.   La percentuale applicabile ai fini del paragrafo 1 rientra nei seguenti intervalli di valori:

a)

da 20 % a 100 % nel periodo dalla data di applicazione 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b)

da 40 % a 100 % nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c)

da 60 % a 100 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e

d)

da 80 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

In deroga al paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima di 1o gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativamente alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE.

Il trattamento di cui al secondo comma si applica sino a che la Commissione non ha adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002 che approvi il principio internazionale d'informativa finanziaria in sostituzione dello IAS 39.

3.   Le autorità competentideterminano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d).

Articolo 468

Profitti non realizzati misurati al valore equo

1.   In deroga all'articolo 35, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti cancellano dai loro elementi relativi al capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile di profitti non realizzati connessi ad attività o a passività misurati al valore equo e riportati nel bilancio, esclusi quelli di cui all'articolo 33 e tutti gli altri profitti non realizzati, ad eccezione di quelli connessi a investimenti immobiliari, riportati nel conto profitti e perdite. L'importo residuo risultante non è cancellato dal capitale primario di classe 1.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile è pari a 100 % nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, e, dopo tale data, rientra nei seguenti intervalli di valori:

a)

da 60 % a 100 % nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b)

da 40 % a 100 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c)

da 20 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

Dal 1o gennaio 2015, se conformemente all'articolo 467, un'autorità competente impone agli enti di includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % delle loro perdite non realizzate misurate al valore equo, tale autorità competente può altresì autorizzare gli enti a includere in detto calcolo il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo.

Dal 1o gennaio 2015, se conformemente all'articolo 467, un'autorità competente impone agli enti di includere una percentuale di perdite non realizzate misurate al valore equo nel calcolo del capitale primario di classe 1, tale autorità competente non può stabilire una percentuale applicabile di profitti non realizzati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo che superi la percentuale applicabile di perdite non realizzate stabilita conformemente all'articolo 467.

3.   Le autorità competentideterminano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati al paragrafo 2, lettere da a) a c), che non è cancellata dal capitale primario di classe 1.

4.   In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, gli enti includono nei fondi propri la percentuale applicabile di cui all'articolo 478 delle loro perdite e dei loro profitti a valore equo da passività derivative risultanti dal loro proprio rischio di credito.

Sezione 3

Detrazioni

Sottosezione 1

Detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

Articolo 469

Detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

1.   In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 201431 dicembre 2017 si applica quanto segue:

a)

gli enti detraggono dagli elementi del capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 478, degli importi da detrarre conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

b)

gli enti applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 472 agli importi residui degli elementi da detrarre conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

c)

gli enti detraggono dagli elementi del capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 478, dell'importo totale da detrarre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), dopo avere applicato l'articolo 470;

d)

gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 472, paragrafo 5 o 11, a seconda dei casi, all'importo residuo totale degli elementi da detrarre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), dopo aver applicato l'articolo 470.

2.   Gli enti determinano la quota dell'importo residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 472, paragrafo 5, dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a)

l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera a);

b)

la somma degli importi di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettere a) e b).

3.   Gli enti determinano la quota dell'importo residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 472, paragrafo 11, dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a)

l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera b), detenuti direttamente e indirettamente;

b)

la somma degli importi di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettere a) e b).

Articolo 470

Esenzione dalla detrazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

1.   Ai fini del presente articolo, i pertinenti elementi del capitale primario di classe 1 comprendono gli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo aver applicato le disposizioni degli articoli da 32 a 35 e aver effettuato le detrazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee.

2.   In deroga all'articolo 48, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, gli enti non detraggono gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, che in totale siano pari o inferiori al 15 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1 dell'ente:

a)

attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale siano pari o inferiori al 10 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1;

b)

quando l'ente ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 di tale soggetto detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente dall'ente che in totale siano pari o inferiori al 10 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1.

3.   In deroga all'articolo 48, paragrafo 4, gli elementi esenti da detrazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono ponderati per il rischio al 250 %. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono soggetti alle disposizioni della parte tre, titolo IV, laddove applicabile.

Articolo 471

Esenzione dalla detrazione di partecipazioni nelle compagnie di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

1.   In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono autorizzare gli enti a non dedurre le partecipazioni di imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere a), c) ed e);

b)

le autorità competenti ritengono adeguato il livello dei controlli del rischio e delle procedure di analisi finanziaria specificamente adottate dall'ente ai fini della vigilanza degli investimenti nell'impresa o nella società di partecipazione;

c)

le partecipazioni dell'ente nell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa non superano il 15 % degli strumenti di capitale primario di classe 1 emessi da tale entità assicurativa al 31 dicembre 2012 e nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2022;

d)

l'importo delle partecipazioni non dedotto non supera l'importo detenuto negli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa al 31 dicembre 2012.

2.   Le partecipazioni non dedotte ai sensi del paragrafo 1 sono considerate esposizioni e ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 370 %.

Articolo 472

Elementi non detratti dal capitale primario di classe 1

1.   In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a i), nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti applicano il presente articolo agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 468, paragrafo 4, e all'articolo 469, paragrafo 1, lettere b) e d), a seconda del caso.

2.   L'importo residuo degli aggiustamenti di valutazione a passività derivative derivanti dal rischio di credito proprio di un ente non è detratto.

3.   Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo delle perdite dell'esercizio finanziario in corso di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a):

a)

le perdite significative sono detratte dagli elementi del capitale di classe 1;

b)

le perdite non significative non sono detratte.

4.   Gli enti detraggono l'importo residuo dei beni immateriali di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), dagli elementi di capitale di classe 1.

5.   L'importo residuo delle attività fiscali differite di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio dello 0 %.

6.   L'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è detratto per metà da elementi del capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi del capitale di classe 2.

7.   L'importo residuo delle attività di un fondo pensione a prestazioni definite di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), non è detratto dagli elementi dei fondi propri ed è incluso tra gli elementi del capitale primario di classe 1 nella misura in cui l'importo sarebbe stato riconosciuto come fondi propri di base conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere da a) a c bis), della direttiva 2006/48/CE.

8.   Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo dei propri strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), da essi stessi detenuti:

a)

l'importo delle detenzioni dirette è detratto dagli elementi di capitale di classe 1;

b)

l'importo delle detenzioni indirette e sintetiche, compresi i propri strumenti di capitale primario di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale, reale o potenziale, non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

9.   Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli strumenti di capitale primario di classe 1 di un soggetto del settore finanziario da essi detenuti quando l'ente ha partecipazioni incrociate con il predetto soggetto come specificato all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g):

a)

qualora l'ente non detenga un investimento significativo in tale soggetto del settore finanziario, l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h);

b)

qualora l'ente detenga un investimento significativo in tale soggetto del settore finanziario, l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i).

10.   Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h):

a)

gli importi da detrarre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono detratti per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;

b)

gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

11.   Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i):

a)

gli importi da detrarre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono detratti per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;

b)

gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

Articolo 473

Introduzioni di modifiche allo IAS 19

1.   In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente al paragrafo 4.

2.   L'importo applicabile è calcolato detraendo dalla somma derivata conformemente alla lettera a) la somma derivata conformemente alla lettera b):

a)

gli enti determinano il valore delle attività dei propri fondi o piani pensionistici, a seconda del caso, a prestazioni definite conformemente al regolamento (CE) n. 1126/2008 (33), come modificato dal regolamento (UE) n. 1205/2011 (34). Gli enti detraggono pertanto dal valore di queste attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili;

b)

gli enti determinano il valore delle attività dei loro fondi o piani pensionistici, secondo il caso, a prestazioni definite in conformità delle regole di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008. Gli enti detraggono in seguito dal valore di tali attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili.

3.   L'importo determinato conformemente al paragrafo 2 è limitato all'ammontare che non deve essere detratto dai fondi propri, prima di 1o gennaio 2014 in virtù di disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE, nella misura in cui tali disposizioni nazionali di recepimento siano ammissibili al trattamento di cui all'articolo 481 del presente regolamento nello Stato membro interessato.

4.   Si applicano i seguenti fattori:

a)

1 nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b)

0,8 nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c)

0,6 nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d)

0,4 nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

e)

0,2 nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

5.   Gli enti indicano i valori di attività e passività conformemente al paragrafo 2 nel bilancio pubblicato.

Sottosezione 2

Detrazioni da elementi di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 474

Detrazioni dagli elementi di capitale aggiuntivo di classe 1

In deroga all'articolo 56, nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:

a)

gli enti detraggono dagli elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 la percentuale applicabile specificata all'articolo 478 degli importi che devono essere detratti conformemente all'articolo 56;

b)

gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 475 agli importi residui degli elementi che devono essere detratti conformemente all'articolo 56.

Articolo 475

Elementi non detratti dagli elementi di capitale aggiuntivo di classe 1

1.   In deroga all'articolo 56, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui all'articolo 474, lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente articolo.

2.   Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 56, lettera a):

a)

i propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente sono detratti al valore contabile dagli elementi di capitale di classe 1;

b)

i propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente e sinteticamente, inclusi i propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale, reale o potenziale, non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

3.   Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 56, lettera b):

a)

qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 56, lettera c);

b)

qualora l'ente detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 56, lettera d).

4.   Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 56, lettere c) e d):

a)

l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere detratte conformemente all'articolo 56, lettere c) e d), è detratto per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;

b)

l'importo relativo alle detenzioni indirette e sintetiche che devono essere detratte conformemente all'articolo 56, lettere c) e d), non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

Sottosezione 3

Detrazioni da elementi di capitale di classe 2

Articolo 476

Detrazioni da elementi di capitale di classe 2

In deroga all'articolo 66, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

gli enti detraggono dagli elementi di capitale di classe 2 la percentuale applicabile specificata all'articolo 478 degli importi che devono essere detratti conformemente all'articolo 66;

b)

gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 477 agli importi residui che devono essere detratti conformemente all'articolo 66.

Articolo 477

Detrazioni da elementi di capitale di classe 2

1.   In deroga all'articolo 66, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui all'articolo 476, lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente articolo.

2.   Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettera a):

a)

i propri strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente sono detratti al valore contabile dagli elementi di capitale di classe 2;

b)

i propri strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente e sinteticamente, inclusi i propri strumenti di classe 2 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale, reale o potenziale, non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

3.   Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettera b):

a)

qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, lettera c);

b)

qualora l'ente detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, lettera d).

4.   Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettere c) e d):

a)

l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere detratte conformemente all'articolo 66, lettere c) e d), è detratto per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;

b)

l'importo relativo alle detenzioni indirette e sintetiche che devono essere detratte conformemente all'articolo 66, lettere c) e d), non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

Sottosezione 4

Percentuali applicabili per la detrazione

Articolo 478

Percentuali applicabili per la detrazione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

1.   La percentuale applicabile ai fini dell'articolo 468, paragrafo 4, dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'articolo 474, lettera a), e dell'articolo 476, lettera a), rientra nei seguenti intervalli di valori:

a)

da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 201431 dicembre 2014;

b)

da 40 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

c)

da 60 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

d)

da 80 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

2.   In deroga al paragrafo 1, per gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), che esistevano prima del … la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettera c), rientra nei seguenti intervalli di valori:

a)

da 0 % a 100 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 2o gennaio 2015

b)

da 10 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2015 al 2o gennaio 2016

c)

da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 2o gennaio 2016 al 2o gennaio 2017;

d)

da 30 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2017 al 2o gennaio 2018;

e)

da 40 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2018 al 2o gennaio 2019

f)

da 50 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2019 al 2o gennaio 2020

g)

da 60 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2020 al 2o gennaio 2021;

h)

da 70 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2021 al 2o gennaio 2022;

i)

da 80 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2022 al 2o gennaio 2023;

j)

da 90 % a 100 % per il periodo a decorrere da 2o gennaio 2023 al 2o gennaio 2024.

3.   Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile entro gli intervalli di valori di cui ai paragrafi 1 e 2 per ciascuna delle seguenti detrazioni:

a)

le detrazioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla futura redditività e derivano da differenze temporanee;

b)

l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere detratto ai sensi dell'articolo 48;

c)

ciascuna detrazione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);

d)

ciascuna detrazione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).

Sezione 4

Partecipazioni di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 emessi da filiazioni

Articolo 479

Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumentied elementi che non sono ammissibili come partecipazioni di minoranza

1.   In deroga alla parte due, titolo II, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 il riconoscimento nei fondi propri consolidati degli elementi che possono essere ammessi come riserve consolidate conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE, ma che non sono ammessi come capitale primario di classe 1 consolidato per una delle seguenti ragioni è stabilito dall'autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo:

a)

lo strumento non può essere considerato strumento di capitale primario di classe 1 e di conseguenza i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni non sono ammessi come elementi di capitale primario di classe 1 consolidato;

b)

gli elementi non sono ammessi in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 2;

c)

gli elementi non sono ammessi perché la filiazione non è un ente o un'entità soggetti, in virtù della vigente normativa nazionale, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE

d)

gli elementi non sono ammessi perché la filiazione non è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

2.   La percentuale applicabile degli elementi di cui al paragrafo 1 che sarebbero stati ammessi come riserve consolidate conformemente alle misure nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE è ammessa come capitale primario di classe 1 consolidato.

3.   Ai fini del paragrafo 2, le percentuali applicabili rientrano nei seguenti intervalli di valori:

a)

da 0 % a 80 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b)

da 0 % a 60 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

c)

da 0 % a 40 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

d)

da 0 % a 20 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

4.   Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui al paragrafo 3.

Articolo 480

Riconoscimento nei fondi propri consolidati delle partecipazioni di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati

1.   In deroga all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 85, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 le percentuali di cui ai predetti articoli sono moltiplicate per un fattore applicabile.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il fattore applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:

a)

da 0,2 a 1 nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b)

da 0,4 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c)

da 0,6 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e

d)

da 0,8 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

3.   Le autorità competentideterminano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2.

Sezione 5

Filtri e detrazioni aggiuntivi

Articolo 481

Filtri e detrazioni aggiuntivi

1.   In deroga agli articoli da 32 a 36 e agli articoli 56 e 66, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti effettuano aggiustamenti per includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2 o tra gli elementi dei fondi propri, o per detrarne, la percentuale applicabile di filtri o detrazioni prescritte dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57, 61, 63, 63 bis, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due del presente regolamento.

2.   In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, punto i), e all'articolo 49, paragrafi 1 e 3, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le autorità competenti possono esigere dagli enti che applichino i metodi di cui all'articolo 49, paragrafo 1, laddove i requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere b) ed e), non siano soddisfatti, ovvero autorizzare gli enti ad applicare tali metodi, invece di applicare la detrazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1. In tal caso la quota di partecipazione degli strumenti di fondi propri di un soggetto del settore finanziario, in cui l'impresa madre ha un investimento significativo, che non deve essere detratta ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, è determinata dalla percentuale applicabile di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'importo non detratto è soggetto ai requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 4, a seconda del caso.

3.   Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:

a)

da 0 % a 80 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b)

da 0 % a 60 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

c)

da 0 % a 40 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

d)

da 0 % a 20 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

4.   Ai fini del paragrafo 2, la percentuale applicabile è compresa tra 0 % e 50 % per il periodo a decorrere da 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

5.   Per ogni filtro o per ogni detrazione di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competentideterminano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4.

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella parte due del presente regolamento, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli elementi di capitale primario di classe 1, agli elementi di capitale aggiuntivo di classe 1, agli elementi di capitale di classe 1 e agli elementi di capitale di classe 2 o ai fondi propri.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1o febbraio 2014

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 482

Ambito di applicazione delle operazioni sui derivati con fondi pensionistici

Per le operazioni di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 648/2012 concluse con schemi pensionistici ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, gli enti non calcolano i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA previsti all'articolo 382, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento.

CAPO 2

Clausola grandfathering per strumenti di capitale

Sezione 1

Strumenti che costituiscono aiuto di stato

Articolo 483

Clausola grandfathering per strumenti che costituiscono aiuti di Stato

1.   In deroga agli articoli da 26 a 29, 51, 52, 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, agli strumenti e agli elementi di capitale si applica il presente articolo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli strumenti sono stati emessi prima di 1o gennaio 2014;

b)

gli strumenti sono stati emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Le eventuali parti degli strumenti sottoscritte privatamente devono essere emesse anteriormente al 30 giugno 2012 e congiuntamente alle parti sottoscritte dallo Stato membro;

c)

gli strumenti sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

d)

qualora gli strumenti siano sottoscritti sia dallo Stato membro che da investitori privati, in caso di rimborso parziale degli strumenti sottoscritti dallo Stato membro, una quota corrispondente della parte degli strumenti sottoscritti privatamente beneficia della clausola grandfatheringconformemente all'articolo 484. Quando tutti gli strumenti sottoscritti dallo Stato membro sono stati rimborsati, la parte rimanente degli strumenti sottoscritti da investitori privati beneficia della clausola grandfathering conformemente all'articolo 484.

2.   Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1, nonostante una delle seguenti condizioni:

a)

non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 del presente regolamento;

b)

gli strumenti sono stati emessi da un'impresa di cui all'articolo 27 del presente regolamento e non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 del presente regolamento o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento.

3.   Gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Gli strumenti ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2 ai sensi dei paragrafi 5 o 7.

4.   Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento.

5.   Gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Gli strumenti ammessi come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 o di classe 2 ai sensi dei paragrafi 3 o 7.

6.   Gli elementi ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f), g) o h), e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale di classe 2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all'articolo 62 del presente regolamento o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63 del presente regolamento.

7.   Gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f), g) o h), e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale di classe 2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all'articolo 62 del presente regolamento o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63 del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Gli strumenti ammessi come strumenti di capitale di classe 2 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi dei paragrafi 3 o 5.

8.   Gli strumenti di cui ai paragrafi 3, 5 e 7 possono essere ammessi come strumenti di fondi propri di cui ai paragrafi anzidetti solo se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), e laddove siano emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico e l'emissione sia convenuta o ammissibile nell'ambito di tale programma.

Sezione 2

Strumenti che non costituiscono aiuto di stato

Sottosezione 1

Ammissibilità e limiti della clausola grandfathering

Articolo 484

Ammissibilità alla clausola grandfathering degli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE

1.   Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti ed elementi emessi o ammissibili come fondi propri prima del 31 dicembre 2011 diversi da quelli di cui all'articolo 483, paragrafo 1.

2.   In deroga agli articoli da 26 a 29, 51, 52, 62 e 63 il presente articolo si applica nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.

3.   Fatto salvo l'articolo 485 del presente regolamento e il limite specificato all'articolo 486, paragrafo 2, dello stesso, il capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, ammissibile come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, può essere considerato tra gli elementi di capitale primario di classe 1 nonostante che tale capitale non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento.

4.   Fatto salvo il limite specificato all'articolo 486, paragrafo 3, del presente regolamento, gli strumenti, nonché le relative riserve sovrapprezzo azioni, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili come elementi di capitale aggiuntivo di classe 1, nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52 del presente regolamento.

5.   Fatto salvo il limite di cui all'articolo 486, paragrafo 4, del presente regolamento, gli elementi, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, sono ammissibili come elementi di capitale di classe 2, nonostante che detti elementi non siano inclusi nell'articolo 62 del presente regolamento o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63 del presente regolamento.

Articolo 485

Ammissibilità all'inclusione nel capitale primario di classe 1 di sovrapprezzi di emissione relativi a elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE

1.   Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti emessi prima del 31 dicembre 2010 diversi da quelli di cui all'articolo 483, paragrafo 1.

2.   I sovrapprezzi di emissione relativi al capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/365/CE, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammissibili come elementi del capitale primario di classe 1 se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 28, lettere i) e j), del presente regolamento.

Articolo 486

Limiti alla clausola grandfatheringdi elementi di capitale primario di classe 1, di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 e di elementi di capitale di classe 2

1.   Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli strumenti ed elementi di cui all'articolo 484 sono considerati fondi propri è limitata conformemente al presente articolo.

2.   L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 3, ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1, è limitato alla percentuale applicabile della somma degli importi di cui alle lettere a) e b), del presente paragrafo:

a)

l'importo nominale del capitale di cui all'articolo 484, paragrafo 3, emesso al 31 dicembre 2012;

b)

sovrapprezzi di emissione relativi agli elementi di cui alla lettera a).

3.   L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 4, ammissibili come elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 è limitato alla percentuale applicabile moltiplicata per il risultato della differenza tra la somma degli importi specificati alle lettere a) e b) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da c) a f) del presente paragrafo:

a)

l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, ancora emessi al 31 dicembre 2012;

b)

i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);

c)

l'importo degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che al 31 dicembre 2012 superava i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 66, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/48/CE;

d)

i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera c);

e)

l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, emessi al 31 dicembre 2012 ma non ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi dell'articolo 489, paragrafo 4;

f)

i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera e).

4.   L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili come elementi di capitale di classe 2 è limitato alla percentuale applicabile del risultato della differenza tra la somma degli importi di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da e) a h) del presente paragrafo:

a)

l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ancora emessi al 31 dicembre 2012;

b)

i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);

c)

l'importo nominale dei prestiti subordinati ancora emessi al 31 dicembre, diminuita dell'importo richiesto conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 64, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/48/CE;

d)

l'importo nominale degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, diversi dagli strumenti e dai prestiti subordinati di cui alle lettere a) e c) del presente paragrafo, emessi al 31 dicembre 2012;

e)

l'importo nominale degli strumenti e degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che supera i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE;

f)

i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera e);

g)

l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che non sono ammissibili come elementi di capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 490, paragrafo 4;

h)

i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera g).

5.   Ai fini del presente articolo, le percentuali applicabili di cui ai paragrafi da 2 a 4 rientrano nei seguenti intervalli di valori:

a)

da 60 % a 80 % nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b)

da 40 % a 70 % nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c)

da 20 % a 60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

d)

da 0 % a 50 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

e)

da 0 % a 40 % nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

f)

da 0 % a 30 % nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

g)

da 0 % a 20 % nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

h)

da 0 % a 10 % nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

6.   Le autorità competentideterminano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui al paragrafo 5.

Articolo 487

Elementi esclusi dalla clausola grandfathering per gli elementi di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri

1.   In deroga agli articoli 51, 52, 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 4, il capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 484, paragrafo 3, esclusi dagli elementi di capitale primario di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 2, nella misura in cui l'inclusione di tale capitale e delle relative riserve sovrapprezzo azioni non superi il limite della percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 3.

2.   In deroga agli articoli 51, 52, 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, i seguenti elementi, nella misura in cui la loro inclusione non superi il limite della percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 4:

a)

il capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni, di cui all'articolo 484, paragrafo 3, esclusi dagli elementi del capitale primario di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile specificata all'articolo 486, paragrafo 2;

b)

gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che superano la percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 3.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per il trattamento dei fondi propri di cui ai paragrafi 1 e 2 come rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 486, paragrafo 4 o 5, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2014

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 488

Ammortamento degli elementi soggetti alla clausola grandfathering come elementi di capitale di classe 2

Gli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili come elementi di capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 5, o dell'articolo 486, paragrafo 4, sono soggetti ai requisiti di cui all'articolo 64.

Sottosezione 2

Inclusione di strumenti con opzione call e incentivo al rimborso in elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 e in elementi di capitale di classe 2

Articolo 489

Strumenti ibridi con opzione call e incentivo al rimborso

1.   In deroga agli articoli 51 e 52, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che prevedono nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.   Gli strumenti sono considerati strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1o gennaio 2013;

b)

l'ente non abbia esercitato l'opzione call;

c)

le condizioni stabilite all'articolo 52 sono soddisfatte a partire dal 1o gennaio 2013.

3.   Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 con riduzione del loro riconoscimento conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono ammissibili come elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 senza limite, purché:

a)

l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1o gennaio 2013 o successivamente;

b)

l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;

c)

le condizioni fissate all'articolo 52 siano soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.

4.   Gli strumenti non sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 484, paragrafo 4, a decorrere da 1o gennaio 2014 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;

b)

l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;

c)

le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.

5.   Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 con riduzione del loro riconoscimento conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1o gennaio 2013 o successivamente;

b)

l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;

c)

le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.

6.   Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 31 dicembre 2011 o il giorno stesso;

b)

l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;

c)

le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.

Articolo 490

Elementi di capitale di classe 2 con incentivo al rimborso

1.   In deroga agli articoli 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f) o h), della direttiva 2006/48/CE che prevedono nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.   Gli elementi sono considerati strumenti di capitale di classe 2, purché:

a)

l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1o gennaio 2013;

b)

l'ente non abbia esercitato l'opzione call;

c)

le condizioni stabilite all'articolo 63 siano soddisfatte a partire dal 1o gennaio 2013.

3.   Gli elementi sono considerati elementi di capitale di classe 2 in conformità dell'articolo 484, paragrafo 5, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono considerati come elementi di capitale di classe 2 senza limiti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1o gennaio 2013 o successivamente;

b)

l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;

c)

le condizioni fissate all'articolo 63 sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

4.   Gli elementi non sono considerati come elementi di capitale di classe 2 a partire dal 1o gennaio 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;

b)

l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;

c)

le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

5.   Gli elementi sono considerati elementi di capitale di classe 2 con riduzione del loro riconoscimento in conformità all'articolo 484, paragrafo 5, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se:

a)

l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1o gennaio 2013 o successivamente;

b)

l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della loro scadenza effettiva;

c)

le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

6.   Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 in conformità all'articolo 484, paragrafo 5, se:

a)

l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 31 dicembre 2011 o il giorno stesso;

b)

l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;

c)

le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

Articolo 491

Scadenza effettiva

Ai fini degli articoli 489 e 490 la scadenza effettiva è determinata come segue:

a)

per gli elementi di cui ai paragrafi 3 e 5 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso che cade il 1o gennaio 2013 o successivamente;

b)

per gli elementi di cui al paragrafo 4 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso che cade tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;

c)

per gli elementi di cui al paragrafo 6 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso prima del 31 dicembre 2011.

CAPO 3

Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri

Articolo 492

Comunicazione dei fondi propri

1.   Gli enti applicano il presente articolo nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.

2.   Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, gli enti comunicano la misura in cui il livello di capitale primario di classe 1 e il livello di capitale di classe 1 superano i requisiti di cui all'articolo 465.

3.   Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti pubblicano le seguenti informazioni aggiuntive riguardanti i loro fondi propri:

a)

la natura e l'effetto sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e detrazioni applicati conformemente agli articoli da 467 a 470, 474, 476 e 479;

b)

gli importi delle partecipazioni di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, e i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo, emessi da filiazioni, inclusi nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 2 e nei fondi propri conformemente al capo 1, sezione 4;

c)

l'effetto sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e detrazioni applicati conformemente all'articolo 481;

d)

la natura e l'importo degli elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1, elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 ed elementi di capitale di classe 2 conformemente alle deroghe di cui al capo 2, sezione 2.

4.   Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti comunicano l'importo degli strumenti ammissibili come strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli uniformi per l'informativa effettuata conformemente al presente articolo. I modelli comprendono gli elementi elencati nell'articolo 437, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), come modificato dai capi 1 e 2 del presente titolo.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 4

Grandi esposizioni, requisiti in materia di fondi propri, leva finanziaria e requisito minimo di Basilea I

Articolo 493

Disposizioni transitorie per le grandi esposizioni

1.   Le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 387 a 403 non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (35), e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE. Tale esenzione è valida sino al 31 dicembre 2017 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio per quanto riguarda:

a)

un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti derivati su merci o agli strumenti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9 e 10, della direttiva 2004/39/CE;

b)

l'opportunità di modificare la direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9 e 10, della direttiva 2004/39/CE relativi a forniture energetiche.

Sulla base della relazione, la Commissione può presentare proposte di modifica del presente regolamento.

3.   In deroga all'articolo 400, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono, per un periodo transitorio fino all'entrata in vigore di un eventuale atto legislativo, a seguito del riesame conformemente all'articolo 507, ma non dopo 2o gennaio 2029 esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, le seguenti esposizioni:

a)

obbligazioni garantite contemplate dall'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6;

b)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

c)

esposizioni dell'ente, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo. Le esposizioni che non soddisfanno tali criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del presente regolamento sono trattate come esposizioni verso terzi;

d)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio appartiene ad una rete in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;

e)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti;

f)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio;

g)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve minime obbligatorie detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale;

h)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità;

i)

50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;

j)

garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

k)

elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.

Articolo 494

Disposizioni transitorie per il capitale ammissibile

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), il capitale ammissibile può includere il capitale di classe 2 entro i livelli seguenti:

a)

100 % del capitale di classe 1 nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b)

75 % del capitale di classe 1 nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

c)

50 % del capitale di classe 1 nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Articolo 495

Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB

1.   In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE nello Stato membro al 31 dicembre 2007. L'autorità competente pubblica la categorie di esposizioni in strumenti di capitale che beneficiano di tale trattamento conformemente all'articolo 143 della direttiva 2013/36/UE

La posizione soggetta a esenzione è calcolata come numero di azioni detenute al 31 dicembre 2007 ed eventuali ulteriori azioni direttamente risultanti da tale portafoglio, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di partecipazione.

Se un'acquisizione aumenta la quota proporzionale di partecipazione in una data società, la parte della società che costituisce l'eccedenza non è ammessa all'esenzione. Quest'ultima non si applica neppure a quelle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.

Le esposizioni in strumenti di capitale soggette a tale disposizione sono assoggettate ai requisiti patrimoniali calcolati in conformità del metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

Le autorità competenti notificano alla Commissione e all'ABE l'attuazione del presente paragrafo.

2.   Fino al 31 dicembre 2015, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 114, paragrafo 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di concessione da parte delle competenti autorità dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 496

Requisiti in materia di fondi propri per le obbligazioni garantite

1.   Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote di primo rango (senior) emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e e), purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

le esposizioni cartolarizzate relative a immobili residenziali e non residenziali siano state cedute da un membro dello stesso gruppo consolidato di cui l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o da un'entità collegata allo stesso organismo centrale cui sia affiliato l'emittente delle obbligazioni garantite, laddove tale appartenenza o affiliazione è da determinare al momento in cui le quote senior sono costituite a garanzia delle obbligazioni garantite;

b)

un membro dello stesso gruppo consolidato di cui l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o un'entità collegata allo stesso organismo centrale cui sia affiliato l'emittente delle obbligazioni garantite detenga l'intero segmento prime perdite che sostiene tali quote senior.

2.   Ai fini dell'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), fino al 31 dicembre 2014 le esposizioni di primo rango non garantite degli enti che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento erano ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio del 20 % a norma della normativa nazionale sono considerate ammissibili alla classe di merito del credito 1.

3.   Ai fini dell'articolo 129, paragrafo 5, fino al 31 dicembre 2014 le esposizioni di primo rango non garantite degli enti che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento erano ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio del 20 % a norma della normativa nazionale sono considerate ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

Articolo 497

Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP

1.   Fino a quindici mesi dopo l'entrata in vigore dell'ultima delle undici norme tecniche di regolamentazione, di cui all'articolo 89, paragrafo 3, fine del primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 14 di tale regolamento in merito all'autorizzazione della CCP, un ente può considerare che tale CCP sia una QCCP, se è soddisfatta la condizione di cui alla prima parte del comma sopracitato.

2.   Fino a quindici mesi dopo l'entrata in vigore dell'ultima delle dieci norme tecniche di regolamentazione, di cui all'articolo 89, paragrafo 3, fine del secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 25 di tale regolamento in merito al riconoscimento della CCP stabilita in un paese terzo, un ente può considerare che tale CCP sia una QCCP.

3.   In circostanze eccezionali, ove risulti necessario e proporzionato per evitare perturbazioni dei mercati finanziari internazionali, la Commissione può adottare un atto di esecuzione, in virtù dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, per prorogare di ulteriori sei mesi le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.   Fino alla scadenza indicata ai paragrafi 1 e 2 e prorogata a norma del paragrafo 3, a seconda dei casi, se una CCP non dispone di un fondo di garanzia e non dispone di un accordo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, l'ente sostituisce la formula corretta prevista all'articolo 308, paragrafo 2, per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri (Ki) con la formula seguente:

Formula

dove

IMi = il margine iniziale fornito alla CCP dal partecipante diretto i;

IM= l'importo totale del margine iniziale comunicato all'ente dalla CCP.

Articolo 498

Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci

1.   Le disposizioni sui requisiti in materia di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE.

Tale esenzione si applica fino al 31 dicembre 2017 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

2.   Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda:

a)

un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti derivati su merci o agli strumenti derivati di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

b)

l'opportunità di modificare la direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE relativi a forniture energetiche, inclusi energia elettrica, carbone, gas naturale e petrolio.

3.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 499

Leva finanziaria

1.   In deroga agli articoli 429 e 430, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti calcolano e comunicano il coefficiente di leva finanziaria utilizzando entrambi i seguenti elementi come misura del capitale:

a)

il capitale di classe 1;

b)

il capitale di classe 1 soggetto alle deroghe di cui ai capi 1 e 2 del presente titolo.

2.   In deroga all'articolo 451, paragrafo 1, gli enti possono decidere se comunicare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria sulla base di una o di entrambe le definizioni della misura del capitale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. Quando gli enti modificano la decisione in merito al coefficiente di leva finanziaria da comunicare, la prima comunicazione successiva alla modifica contiene la riconciliazione delle informazioni su tutti i coefficienti di leva finanziaria comunicati fino al momento della modifica.

3.   In deroga all'articolo 429, paragrafo 2, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono autorizzare gli enti a calcolare il coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre se esse ritengono che gli enti possano non disporre di dati di qualità sufficientemente buona per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria come media aritmetica dei coefficienti mensili nel corso del trimestre.

Articolo 500

Disposizioni transitorie – Requisito minimo di Basilea I

1.   Fino al 31 dicembre 2017 gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, e gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione di cui alla parte tre, titolo III, capo 4, per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo rispettano entrambi i seguenti requisiti:

a)

detengono i fondi propri previsti dall'articolo 92;

b)

detengono fondi propri che sono in ogni momento pari o superiori all'80 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente dovrebbe detenere ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (36), prima del 1o gennaio 2007.

2.   Previa approvazione delle autorità competenti, l'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere sostituito dal requisito di detenere fondi propri che sono in ogni momento pari o superiori all'80 % dei fondi propri che l'ente dovrebbe detenere ai sensi dell'articolo 92, calcolando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e alla parte tre, titolo III, capo 2 o 3, a seconda dei casi, anziché conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3 o alla parte tre, titolo III, capo 4, a seconda dei casi.

3.   Un ente creditizio può applicare il paragrafo 2 solo se ha iniziato a utilizzare il metodo IRB o metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei propri requisiti patrimoniali il 1o gennaio 2010 o successivamente a tale data.

4.   Ai fini del rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) si prendono in considerazione gli importi dei fondi propri corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva 93/6/CEE e dalla direttiva 2000/12/CE, prima del 1o gennaio 2007, e il calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3 del presente regolamento, delle perdite attese e delle perdite inattese.

5.   Previa consultazione dell'ABE, le autorità competenti possono esentare gli enti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b), a condizione che siano rispettati tutti i requisiti per il metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, o i criteri di idoneità per l'utilizzo del metodo avanzato di misurazione precisati nella parte tre, titolo III, capo 4, secondo il caso.

6.   Entro il 1o gennaio 2017 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'opportunità di prorogare l'applicazione del requisito minimo di Basilea I oltre il 31 dicembre 2017 per assicurare che vi sia un meccanismo di protezione per i modelli interni, tenendo conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale. Tale relazione è corredata di una proposta legislativa, se del caso.

Articolo 501

Detrazione relativa ai requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso PMI

1.   I requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso PMI sono moltiplicati per un fattore di 0,7619.

2.   Ai fini del presente articolo:

a)

l'esposizione è inclusa nella classe delle esposizioni al dettaglio o nella classe delle esposizioni verso imprese o è garantita da un'ipoteca su beni immobili. Le esposizioni in stato di default sono escluse;

b)

una PMI è definita conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (37). Tra i criteri elencati nell'articolo 2 dell'allegato di tale raccomandazione, si tiene conto soltanto del fatturato annuo;

c)

l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, non supera, secondo le informazioni in possesso dell'ente, 1,5 milioni di EUR. L'ente adotta le misure ragionevoli per acquisire dette informazioni.

3.   Gli enti riferiscono ogni tre mesi alle autorità competenti in merito all'ammontare totale delle esposizioni verso PMI calcolato conformemente al paragrafo 2.

4.   La Commissione, entro 2o gennaio 2017 presenta una relazione sull'impatto dei requisiti in materia di fondi propri fissati dal presente regolamento sui prestiti alle PMI e alle persone fisiche e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

5.   Ai fini del paragrafo 4, l'ABE riferisce alla Commissione su quanto segue:

a)

l'analisi dell'evoluzione delle tendenze e delle condizioni relative ai prestiti per le PMI nel periodo di cui al paragrafo 4;

b)

l'analisi dell'effettiva rischiosità delle PMI dell'Unione nel corso di un intero ciclo economico;

c)

la coerenza dei requisiti in materia di fondi propri stabiliti nel presente regolamento per il rischio di credito sulle esposizioni verso le PMI con i risultati dell'analisi di cui alle lettere a) e b).

TITOLO II

RELAZIONI E RIESAME

Articolo 502

Ciclicità dei requisiti patrimoniali

La Commissione, in collaborazione con l'ABE, il CERS e gli Stati membri e tenendo conto del parere della BCE, verifica periodicamente se il presente regolamento considerato nel suo insieme, determini, congiuntamente alla direttiva 2013/36/UE effetti significativi sul ciclo economico e, sulla base di tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive. Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE riferisce alla Commissione se e in che modo le metodologie utilizzate dagli enti nel quadro del metodo IRB debbano convergere al fine di conseguire requisiti patrimoniali maggiormente comparabili e attenuare allo stesso tempo la prociclicità.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto del parere della BCE, la Commissione redige una relazione biennale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte adeguate. Al momento della redazione della relazione devono essere adeguatamente dichiarati i contributi delle parti che chiedono e che offrono prestiti.

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede al riesame dell'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

Per quanto riguarda l'eliminazione potenziale dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e la sua potenziale applicazione a livello di Unione, la revisione garantisce in particolare la presenza di garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri.

Articolo 503

Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

1.   Entro il 31 dicembre 2014, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, nella quale esamina se i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 129 e i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di cui all'articolo 336, paragrafo 3, siano appropriati per tutti gli strumenti ammissibili a tali trattamenti e se i criteri di cui all'articolo 129 siano adeguati.

2.   La relazione e le proposte di cui al paragrafo 1 concernono i seguenti aspetti:

a)

la misura in cui gli attuali requisiti patrimoniali di vigilanza applicabili alle obbligazioni garantite distinguono in maniera adeguata tra le variazioni nella qualità creditizia delle obbligazioni garantite e la garanzia reale che le copre, compresa l'entità delle variazioni nei diversi Stati membri;

b)

la trasparenza del mercato delle obbligazioni garantite e la misura in cui questo fattore facilita un'esaustiva analisi interna del rischio di credito delle obbligazioni garantite e della garanzia reale a copertura delle stesse da parte degli investitori e la separazione delle attività in caso di insolvenza dell'emittente, compresi gli effetti di attenuazione del rigoroso quadro giuridico nazionale sottostante conformemente all'articolo 129 del presente regolamento e dell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE sulla qualità creditizia complessiva di un'obbligazione garantita e delle sue implicazioni per il livello di trasparenza richiesto dagli investitori; e

c)

la misura in cui l'emissione di obbligazioni garantite da parte di un ente creditizio incide sul rischio di credito cui sono esposti gli altri creditori dell'ente emittente.

3.   Entro il 31 dicembre 2014, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale esamina se i prestiti garantiti da aeromobili (gravami su aeromobili) e i prestiti su immobili residenziali coperti da una garanzia ma non garantiti da un'ipoteca registrata siano da considerarsi, in determinate circostanze, attività ammissibili conformemente dell'articolo 129.

4.   Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione riesamina l'adeguatezza della deroga di cui all'articolo 496 e, se del caso, esamina l'opportunità di estendere un simile trattamento a qualsiasi altra forma di obbligazione garantita. Alla luce di tale riesame la Commissione può, se del caso, adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per rendere permanente la deroga o presentare proposte legislative per estenderla ad altre forme di obbligazioni garantite.

Articolo 504

Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

Entro il 31 dicembre 2016, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, nella quale esamina se il trattamento di cui all'articolo 31 debba essere modificato o rimosso.

Articolo 505

Revisione del finanziamento a lungo termine

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, in merito all'adeguatezza degli obblighi del presente regolamento alla luce della necessità di assicurare livelli adeguati di finanziamento per tutte le forme di finanziamento a lungo termine per l'economia, compresi progetti infrastrutturali critici nell'Unione nel settore dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Articolo 506

Rischio di credito - definizione di default

Entro il 31 dicembre 2017 l'ABE presenta una relazione alla Commissione che esamina in che modo la sostituzione di 90 giorni con 180 giorni di arretrato, di cui all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), influisca sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e l'opportunità di continuare l'applicazione di tale disposizione dopo il 31 dicembre 2019.

Sulla base di tale relazione, la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

Articolo 507

Grandi esposizioni

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione riesamina l'applicazione dell'articolo 400, paragrafo 1, lettera j), e dell'articolo 400, paragrafo 2, e la questione se le esenzioni stabilite all'articolo 400, paragrafo 2, debbano essere lasciate alla discrezionalità degli Stati membri e redige una relazione in merito che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

Per quanto riguarda l'eliminazione potenziale della discrezionalità nazionale ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), e la sua potenziale applicazione a livello di Unione, il riesame tiene conto in particolare dell'efficacia della gestione dei rischi del gruppo, assicurando allo stesso tempo la presenza di garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui è situata l'entità appartenente a un gruppo.

Articolo 508

Livello di applicazione

1.   Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede ad un riesame dell'applicazione della parte uno, titolo II, e dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

2.   Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione riferisce se e in che modo il requisito in materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei debba applicarsi alle imprese di investimento e, dopo aver consultato l'ABE, presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

3.   Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, previa consultazione dell'ABE e dell'AESFEM e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento e delle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettere b) e c). Se del caso, la relazione è seguita da una proposta legislativa.

Articolo 509

Requisiti in materia di liquidità

1.   L'ABE controlla e valuta le segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 415, paragrafo 1, per le varie valute e per i diversi modelli aziendali. Previa consultazione del CERS, degli utenti finali non finanziari, del settore bancario, delle autorità competenti e delle banche centrali del SEBC, l'ABE riferisce alla Commissione annualmente, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2013, se il requisito generale in materia di copertura della liquidità specificato nella parte sei, basato sugli elementi da comunicare conformemente alla parte sei, titolo II e all'allegato III, considerato sia individualmente che cumulativamente, sia tale da avere un significativo impatto negativo sull'attività e sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione o sulla stabilità e sul corretto funzionamento dei mercati finanziari o sull'economia e sulla stabilità dell'offerta di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI e il finanziamento del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione.

La relazione di cui al primo comma tiene debito conto dello sviluppo dei mercati e delle normative internazionali, nonché delle interazioni del requisito in materia di copertura della liquidità con altri requisiti prudenziali ai sensi del presente regolamento, quali i coefficienti di capitale basati sul rischio di cui all'articolo 92 e il coefficiente di leva finanziaria.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modo di esprimere il loro parere sulla relazione di cui al primo comma.

2.   Nella relazione di cui al paragrafo 1, l'ABE valuta in particolare quanto segue:

a)

la previsione di meccanismi che limitano il valore degli afflussi di liquidità, in particolare al fine di determinare un massimale adeguato per gli afflussi e le relative condizioni di applicazione, tenendo conto dei diversi modelli aziendali, compresi il finanziamento pass through, il factoring, il leasing, le obbligazioni bancarie garantite, le ipoteche, l'emissione di obbligazioni bancarie garantite, e la misura in cui tale massimale dovrebbe essere modificato o rimosso per venire incontro alle specificità dei finanziamenti specializzati;

b)

la calibrazione di afflussi e deflussi di cui alla parte sei, titolo II, in particolare a norma dell'articolo 422, paragrafo 7, e dell'articolo 425, paragrafo 2.

c)

la previsione di meccanismi che limitano la copertura dei requisiti di liquidità da parte di determinate categorie di attività liquide; in particolare, la valutazione della percentuale minima adeguata per le attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), rispetto al totale delle attività liquide, testando una soglia del 60 % e tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali. Le attività possedute e dovute o richiamabili entro trenta giorni di calendario non dovrebbero entrare nel calcolo del limite, a meno che le attività non siano state ottenute a fronte di garanzie reali anch'esse ammissibili ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

d)

la previsione di tassi specifici di deflusso minori e/o tassi di afflusso maggiori per i flussi intragruppo che precisa in quali condizioni tali specifici tassi di afflusso o deflusso sarebbero giustificati da un punto di vista prudenziale e delinea una metodologia di alto livello che utilizza criteri e parametri oggettivi per determinare livelli specifici di afflussi e deflussi tra l'ente e la controparte, quando non sono stabiliti nello stesso Stato membro;

e)

la calibrazione dei tassi di utilizzo applicabili alle linee di credito e di liquidità irrevocabili non utilizzate che rientrano nell'articolo 424, paragrafi 3 e 5. In particolare l'ABE testa un tasso di utilizzo del 100 %;

f)

la definizione di deposito al dettaglio di cui all'articolo 411, punto 2, in particolare l'opportunità di introdurre una soglia sui depositi delle persone fisiche;

g)

la necessità di introdurre una nuova categoria di depositi al dettaglio con un minore deflusso alla luce delle caratteristiche specifiche di tali depositi che potrebbero giustificare un tasso di deflusso inferiore, e tenendo conto degli sviluppi internazionali;"

h)

le deroghe ai requisiti sulla composizione delle attività liquide che gli enti saranno tenuti a detenere, qualora in una data valuta il fabbisogno giustificato collettivo di attività liquide degli enti superi la disponibilità di tali attività liquide, nonché le condizioni a cui tali deroghe dovrebbero essere soggette;

i)

la definizione dei prodotti finanziari conformi alla sharia come alternativa alle attività che sarebbero ammissibili come attività liquide ai fini dell'articolo 416, ad uso delle banche conformi alla sharia;

j)

la definizione delle condizioni di stress, compresi i principi per l'utilizzo della riserva di attività liquide e le necessarie risposte di vigilanza, nelle quali gli enti potrebbero utilizzare le loro attività liquide per soddisfare deflussi di liquidità, nonché delle modalità con cui affrontare l'inosservanza;

k)

la definizione di relazione operativa consolidata per i clienti non finanziari di cui all'articolo 422, paragrafo 3, lettera c);

l)

la calibrazione del tasso di deflusso applicabile ai servizi di banca corrispondente e ai servizi di prime brokerage di cui all'articolo 422, paragrafo 4, primo comma;

m)

regole di salvaguardia (grandfathering) per le obbligazioni statali garantite emesse per enti creditizi a titolo di misure statali di sostegno, con l'approvazione degli aiuti di Stato da parte dell'Unione, quali le obbligazioni emesse dalla National Asset Managament Agency (NAMA) in Irlanda e dalla Asset Management Company spagnola in Spagna, concepiti per rimuovere attività problematiche dallo stato patrimoniale degli enti creditizi, quali attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime, almeno fino al dicembre 2023.

3.   Entro il 31 dicembre 2013, previa consultazione dell'AESFEM e della BCE, l'ABE riferisce alla Commissione sulle opportune definizioni uniformi di liquidità e di qualità creditizia elevate ed elevatissime delle attività trasferibili ai fini dell'articolo 416 e sugli scarti di garanzia appropriati per le attività che potrebbero essere classificate come attività liquide ai fini dell'articolo 416, ad eccezione delle attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modo di esprimere il loro parere su tale relazione.

La relazione di cui al primo comma considera inoltre:

a)

altre categorie di attività, in particolare titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali cartolarizzati di liquidità e di qualità creditizia elevate;

b)

altre categorie di titoli o prestiti stanziabili a garanzia presso una banca centrale, ad esempio obbligazioni e cambiali finanziarie dell'amministrazione locale; e

c)

altre attività non stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma negoziabili, per esempio strumenti di capitale quotati in borse valori riconosciute, oro, principali strumenti di capitale indicizzati, obbligazioni garantite e obbligazioni bancarie garantite, obbligazioni societarie e fondi basati su tali attività.

4.   La relazione di cui al paragrafo 3 considera se e in che misura le linee di credito standby, di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera e), dovrebbero essere incluse come attività liquide alla luce degli sviluppi internazionali e tenendo conto delle specificità europee, incluso il modo in cui si svolge la politica monetaria nell'Unione.

In particolare, l'ABE verifica l'adeguatezza dei seguenti criteri e il livello appropriato di tali definizioni:

a)

volume minimo delle contrattazioni delle attività;

b)

volume minimo in essere delle attività;

c)

trasparenza dei prezzi e informazioni post-negoziazione;

d)

classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2;

e)

stabilità dei prezzi comprovata;

f)

volume medio negoziato ed entità media delle contrattazioni;

g)

differenziale massimo bid/ask;

h)

scadenza residua;

i)

tasso minimo di fatturato.

5.   Entro il 31 gennaio 2014 l'ABE riferisce inoltre su quanto segue:

a)

definizioni uniformi di liquidità e qualità creditizia elevate ed elevatissime;

b)

le possibili conseguenze involontarie della definizione di attività liquide sulla gestione delle operazioni di politica monetaria e la misura in cui:

i)

un elenco delle attività liquide non collegato all'elenco delle attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale possa incentivare gli enti a presentare attività ammissibili non contemplate nella definizione di attività liquide nelle operazioni di rifinanziamento;

ii)

la regolamentazione della liquidità possa disincentivare gli enti a prestare o prendere in prestito denaro sul mercato monetario non garantito e se questo possa mettere in dubbio l'obiettivo dell'EONIA relativo all'attuazione della politica monetaria;

iii)

l'introduzione del requisito in materia di copertura della liquidità possa rendere più difficile per le banche centrali assicurare la stabilità dei prezzi utilizzando il quadro e gli strumenti di politica monetaria esistenti;

c)

i requisiti operativi per la detenzione di attività liquide, di cui all'articolo 417, lettere da b) a f), in linea con gli sviluppi normativi internazionali.

Articolo 510

Requisiti di finanziamento stabile

1.   Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione, sulla base degli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo III, nella quale esamina se e in che modo sia appropriato garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili, fornendo tra l'altro una valutazione dell'impatto sull'attività e sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione o sui mercati finanziari o sull'economia e sulla concessione di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI e per i finanziamenti al commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione e modelli di finanziamento pass through, compreso il credito ipotecario cofinanziato. In particolare, l'ABE analizza l'impatto delle fonti stabili di finanziamento sui meccanismi di rifinanziamento di diversi modelli bancari nell'Unione.

2.   Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione, sulla base degli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo III e conformemente ai modelli uniformi di cui all'articolo 415, paragrafo 3, lettera a), nonché previa consultazione del CERS, anche in merito alle metodologie per determinare l'ammontare dei finanziamenti stabili a disposizione degli enti e da essi richiesti e in merito alle opportune definizioni uniformi per il calcolo di tale requisito di finanziamento stabile, esaminando in particolare quanto segue:

a)

le categorie e i fattori di ponderazione applicati alle fonti di finanziamento stabile di cui all'articolo 427, paragrafo 1;

b)

le categorie e i fattori di ponderazione applicati per determinare il requisito di finanziamento stabile di cui all'articolo 428, paragrafo 1;

c)

le metodologie forniscono incentivi e disincentivi, se del caso, per incoraggiare un finanziamento più stabile e più a lungo termine delle attività, delle attività aziendali, degli investimenti e degli enti;

d)

la necessità di sviluppare diverse metodologie per diverse tipologie di enti.

3.   Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tenendo pienamente conto della diversità del settore bancario nell'Unione, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al modo in cui garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili.

Articolo 511

Leva finanziaria

1.   Sulla base dei risultati della relazione di cui al paragrafo 3, entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto e sull'efficacia del coefficiente di leva finanziaria.

2.   Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa per l'introduzione di un numero appropriato di livelli del coefficiente di leva finanziaria che gli enti, seguendo diversi modelli aziendali, sarebbero tenuti a osservare, proponendo un'adeguata calibrazione per tali livelli nonché appropriati aggiustamenti della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, e, se necessario,eventuali misure di flessibilità connesse, comprese opportune modifiche dell'articolo 458 allo scopo di introdurre il coefficiente di leva finanziaria nell'ambito di applicazione delle misure contemplate in tale articolo..

3.   Ai fini del paragrafo 1, entro il 31 ottobre 2016 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione riguardo almeno ai seguenti aspetti:

a)

se il quadro relativo al coefficiente di leva finanziaria previsto dal presente regolamento e dagli articoli 87 e 98 della direttiva 2013/36/UE sia lo strumento adeguato per ridurre il rischio di leva finanziaria eccessiva da parte degli enti in un modo e una misura soddisfacenti;

b)

l'individuazione di modelli aziendali che riflettono i profili di rischio complessividegli enti e l'introduzione di livelli differenziati di coefficiente di leva finanziaria per tali modelli aziendali;

c)

se i requisiti di cui agli articoli 76 e 87 della direttiva 2013/36/UE conformemente agli articoli 73 e 97 della direttiva 2013/36/UE per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva siano sufficienti per garantire una gestione sana del rischio da parte degli enti e, in caso negativo, quali ulteriori rafforzamenti siano necessari per garantire tali obiettivi;

d)

se siano necessarie modifiche, e in caso affermativo quali, della metodologia di calcolo di cui all'articolo 429 al fine di assicurare che il coefficiente di leva finanziaria possa essere utilizzato come indicatore appropriato del rischio di leva finanziaria eccessiva incorso da un ente;

e)

se, nel contesto del calcolo della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II determinati utilizzando il metodo dell'esposizione originaria differiscano in modo sostanziale dal valore dell'esposizione determinato in base al metodo del valore di mercato;

f)

se l'utilizzo dei fondi propri o del capitale primario di classe 1 come misura del capitale del coefficiente di leva finanziaria sia più adeguato allo scopo voluto di riflettere il rischio di leva finanziaria eccessiva e, in caso affermativo, quale sarebbe la calibrazione adeguata del coefficiente di leva finanziaria;

g)

se il fattore di conversione di cui all'articolo 429, paragrafo 10, lettera a), per le linee di credito non utilizzate, revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, sia adeguatamente prudente, sulla base degli elementi raccolti durante il periodo di osservazione;

h)

se la frequenza e il formato delle comunicazioni degli elementi di cui all'articolo 451 siano adeguati;

i)

quale sarebbe il livello adeguato per il coefficiente di leva finanziaria per ciascuno dei modelli aziendali individuati conformemente alla lettera b);

j)

se debba essere definito un intervallo per ciascun livello del coefficiente di leva finanziaria;

k)

se l'introduzione del coefficiente di leva finanziaria come obbligo per gli enti imporrebbe modifiche del quadro relativo al coefficiente di leva finanziaria previsto dal presente regolamento e, in caso affermativo, quali;

l)

se l'introduzione del coefficiente di leva finanziaria come obbligo a carico degli enti consenta di limitare efficacemente il rischio di leva finanziaria eccessiva da parte degli enti e, in caso affermativo, se il livello del coefficiente di leva finanziaria debba essere lo stesso per tutti gli enti o debba essere determinato a seconda del profilo di rischio e del modello imprenditoriale nonché delle dimensioni degli enti e, a tale riguardo, quali calibrazioni ulteriori o quale periodo di transizione sarebbero necessari.

4.   La relazione di cui al paragrafo 3 comprende almeno il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2016 e tiene conto almeno di quanto segue:

a)

l'impatto dell'introduzione del coefficiente di leva finanziaria, determinato conformemente all'articolo 429, come requisito che gli enti devono soddisfare per quanto riguarda:

i)

i mercati finanziari in generale e i mercati delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, dei derivati e delle obbligazioni garantite in particolare;

ii)

la solidità degli enti;

iii)

i modelli aziendali e le strutture di bilancio degli enti, con particolare riferimento a settori di attività a basso rischio quali prestiti agevolati concessi da banche pubbliche di sviluppo, prestiti comunali, finanziamento di immobili residenziali e altri settori a basso rischio disciplinati dalla normativa nazionale;

iv)

la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale;

v)

l'innovazione finanziaria, in particolare lo sviluppo di strumenti con leva finanziaria incorporata;

vi)

il comportamento degli enti per quanto riguarda l'assunzione dei rischi;

vii)

le attività di compensazione, regolamento e custodia e la gestione di una controparte centrale;

viii)

la ciclicità della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria;

ix)

i prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI, alle autorità locali, alle amministrazioni regionali e agli organismi del settore pubblico e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione;

b)

l'interazione tra il coefficiente di leva finanziaria e i requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio e i requisiti in materia di liquidità previsti dal presente regolamento;

c)

l'impatto delle differenze tra i principi contabili applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, i principi contabili applicabili a norma della direttiva 86/635/CEE e altra disciplina contabile applicabile e altra disciplina contabile pertinente sulla comparabilità del coefficiente di leva finanziaria.

Articolo 512

Esposizioni al rischio di credito trasferito

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia delle disposizioni della parte cinque alla luce degli sviluppi sui mercati internazionali.

Articolo 513

Norme macroprudenziali

1.   Entro il 30 giugno 2014 la Commissione verifica, previa consultazione del CERS e dell'ABE, se le norme macroprudenziali contenute nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano sufficienti ad attenuare i rischi sistemici nei settori, nelle regioni e negli Stati membri, valutando tra l'altro:

a)

se gli attuali strumenti macroprudenziali di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE siano efficaci, efficienti e trasparenti;

b)

se la copertura e i livelli possibili di sovrapposizione tra diversi strumenti macroprudenziali intesi a far fronte a rischi analoghi nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano adeguati, proponendo, se del caso, nuove norme macroprudenziali;

c)

come le norme convenute a livello internazionale per gli enti di importanza sistemica interagiscono con le disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, proponendo, se del caso, nuove norme che tengano conto di tali norme convenute a livello internazionale.

2.   Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione, sulla base della consultazione con il CERS e l'ABE, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 514

Rischio di controparte e metodo dell'esposizione originaria

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione procede al riesame dell'applicazione dell'articolo 275 e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

Articolo 515

Monitoraggio e valutazione

1.   L'ABE, insieme all'AESFEM, entro il 2o gennaio 2015 presenta una relazione sul funzionamento del presente regolamento con i relativi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, con particolare riferimento agli enti che gestiscono una controparte centrale, onde evitare la duplicazione dei requisiti per le operazioni in derivati e in tal modo maggiori rischi normativi e maggiori costi di vigilanza da parte delle autorità competenti.

2.   L'ABE controlla e valuta il funzionamento delle disposizioni per i requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso una controparte centrale di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9. Entro il 1o gennaio 2015 l'ABE presenta alla Commissione una relazione sull'impatto e l'efficacia di tali disposizioni.

3.   Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione procede a un riesame in merito alla riconciliazione del presente regolamento con i relativi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e i requisiti in materia di fondi propri di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, e ne riferisce in una relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

Articolo 516

Finanziamento a lungo termine

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta una relazione sull'impatto del presente regolamento sullo stimolo agli investimenti a lungo termine nell'infrastruttura a favore della promozione della crescita.

Articolo 517

Definizione di capitale ammissibile

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede al riesame dell'adeguatezza della definizione di capitale ammissibile applicata ai fini della parte due, titolo III e della parte quattro, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

Articolo 518

Revisione degli strumenti di capitale che possono essere detratti o convertiti nel momento in cui l'ente non è redditizio

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione procede a un riesame in merito all'opportunità che il presente regolamento contenga un requisito ai cui sensi gli strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1 o di classe 2 devono essere detratti qualora si determini che un ente non è più redditizio, e ne riferisce al riguardo in una relazione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

Articolo 519

Detrazione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite dagli elementi del capitale primario di classe 1

Entro il 30 giugno 2014 l'ABE prepara una relazione mirante a stabilire se lo IAS 19 rivisto, congiuntamente alla detrazione delle attività nette dei fondi pensione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e alle modifiche delle passività nette dei fondi pensione determini un'indebita volatilità dei fondi propri degli enti.

Tenendo conto della relazione dell'ABE, entro il 31 dicembre 2014 la Commissione prepara una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sulla questione di cui al primo comma, corredatadi una proposta legislativa, se dle caso, volta a introdurre un trattamento che adegua le attività o le passività nette dei fondi pensione a prestazioni definite per il calcolo dei fondi propri.

TITOLO III

MODIFICHE

Articolo 520

Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

1)

al titolo IV è aggiunto il capo seguente:

"CAPO 4

Calcoli e segnalazioni ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 50 bis

Calcolo di KCCP

1.   Ai fini dell'articolo 308 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (38), qualora una CCP abbia ricevuto la notifica di cui all'articolo 301, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, essa calcola il KCCP come specificato al paragrafo 2 del presente articolo per tutti i contratti e le operazioni da essa compensati per tutti i suoi partecipanti diretti che rientrano nella copertura dello specifico fondo di garanzia.

2.   Una CCP calcola il capitale ipotetico (KCCP) come segue:

Formula

dove:

EBRMi

=

valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto i derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale partecipante diretto, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal partecipante diretto;

IMi

=

il margine iniziale fornito alla CCP dal partecipante diretto i;

DFi

=

il contributo prefinanziato del partecipante diretto i;

RW

=

un fattore di ponderazione del rischio del 20 %;

coefficiente di capitale

=

8 %.

3.   Una CCP effettua il calcolo di cui al paragrafo 2 almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare quanto segue ai fini del paragrafo 3:

a)

la frequenza e le date del calcolo di cui al paragrafo 2;

b)

le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera a).

L'ABE presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 50 ter

Regole generali per il calcolo di KCCP

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, si applica quanto segue:

a)

una CCP calcola il valore delle esposizioni nei confronti dei suoi partecipanti diretti come segue:

i)

le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013

ii)

le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono calcolate conformemente al metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223 di tale regolamento, con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli 223 e 224 di tale regolamento. Non si applica l'eccezione di cui all'articolo 285, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento;

iii)

le esposizioni derivanti da operazioni non elencate all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, e a cui è associato solo un rischio di regolamento sono calcolate conformemente alla parte tre, titolo V di tale regolamento;

b)

per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 gli insiemi di attività soggette a compensazione corrispondono a quelli definiti alla parte tre, titolo II di detto regolamento.

c)

nel calcolo dei valori di cui alla lettera a), la CCP sottrae dalle sue esposizioni le garanzie reali fornite dai suoi partecipanti diretti, opportunamente ridotte delle rettifiche di vigilanza per volatilità secondo il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 224 del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

una CCP calcola le proprie esposizioni alle operazioni di finanziamento tramite titoli verso i suoi partecipanti diretti conformemente al metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, con le rettifiche di vigilanza per volatilità, di cui agli articoli 223 e 224 del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

se una CCP ha esposizioni verso una o più CCP, tratta tali esposizioni come esposizioni verso partecipanti diretti e include margini o contributi prefinanziati ricevuti da dette CCP nel calcolo di KCCP;

f)

se una CCP ha un accordo contrattuale vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, la CCP ritiene tale margine iniziale come contributo prefinanziato ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e non come margine iniziale;

g)

nell'applicare il metodo del valore di mercato, una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 con la seguente:

Formula;

dove il numeratore dell'NGR è calcolato conformemente all'articolo 274, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, appena prima che il margine di variazione sia effettivamente scambiato al termine del periodo di regolamento, mentre il denominatore è il costo di sostituzione lordo;

h)

nell'applicare il metodo del valore di mercato che figura all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 299, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento con la seguente:

Formula

dove il numeratore dell'NGR è calcolato conformemente all'articolo 274, paragrafo 1, di tale regolamento, appena prima che i margini di variazione siano effettivamente scambiati al termine del periodo di regolamento, mentre il denominatore è il costo di sostituzione lordo;

i)

se una CCP non può calcolare il valore dell'NGR di cui all'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 essa:

i)

notifica a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti la sua incapacità di calcolare l'NGR e i motivi per cui non è in grado di effettuare il calcolo;

ii)

per un periodo di tre mesi, può usare un valore di NGR di 0,3 per eseguire il calcolo di PCEred di cui alla lettera g);

j)

qualora, al termine del periodo indicato alla lettera j), punto ii), la CCP non sia ancora in grado di calcolare il valore di NGR, essa procede come segue:

i)

cessa di calcolare KCCP;

ii)

notifica a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti di avere cessato di calcolare KCCP;

k)

ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura per le opzioni e le swaptions conformemente al metodo del valore di mercato, specificato all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, la CCP moltiplica l'importo nozionale del contratto per il valore assoluto del delta dell'opzione (

Formula

di cui all'articolo 280, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;

l)

se una CCP ha più di un fondo di garanzia, effettua il calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, separatamente per ciascun fondo di garanzia.

Articolo 50 quater

Segnalazione di informazioni

1.   Ai fini dell'articolo 308 del regolamento (UE) n. 575/2013 una CCP notifica le informazioni seguenti a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti:

a)

il capitale ipotetico (KCCP);

b)

la somma dei contributi prefinanziati (DFCM);

c)

l'importo delle sue risorse finanziarie prefinanziate che è tenuta a utilizzare, per legge o in virtù di un accordo contrattuale con i suoi partecipanti diretti, per coprire le sue perdite a seguito del default di uno o più partecipanti diretti prima di utilizzare i contributi dei restanti partecipanti diretti al fondo di garanzia (DFCCP);

d)

il numero totale dei suoi partecipanti diretti (N);

e)

il fattore di concentrazione (β), di cui all'articolo 50 quinquies;

f)

la somma di tutti i contributi impegnati contrattualmente (

Formula

.

Se la CCP ha più di un fondo di garanzia, notifica le informazioni di cui al primo comma separatamente per ciascun fondo di garanzia.

2.   Le CCP informano coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di tali partecipanti diretti.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a)

il modello uniforme ai fini della segnalazione di cui al paragrafo 1;

b)

la frequenza e le date delle segnalazioni di cui al paragrafo 2;

c)

le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera b).

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 50 quinquies

Calcolo degli elementi specifici che la CCP deve segnalare

Ai fini dell'articolo 50 quater si applica quanto segue:

a)

se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie in parallelo ai contributi prefinanziati dei suoi partecipanti diretti in modo da rendere tali risorse equivalenti ai contributi prefinanziati di un partecipante diretto per quanto riguarda le modalità con cui esse assorbono le perdite subite dalla CCP in caso di default o insolvenza di uno o più partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di tali risorse a DFCM;

b)

se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie per coprire le sue perdite dovute al default di uno o più partecipanti diretti dopo aver esaurito il suo fondo di garanzia, ma prima di richiedere i contributi impegnati contrattualmente dei suoi partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di dette ulteriori risorse finanziarie (

Formula

all'importo totale dei contributi prefinanziati (DF) come segue:

Formula.

c)

le CCP calcolano il fattore di concentrazione (β) conformemente alla seguente formula:

Formula

dove:

PCEred,I

=

l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto i;

PCEred,1

=

l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il valore PCEred maggiore;

PCEred,2

=

l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il secondo maggior valore PCEred;

(38)  GU L 176 dell'27.6.2013, pag. 1";"

2)

all'articolo 11, paragrafo 15, la lettera b) è soppressa;

3)

all'articolo 89 è inserito il paragrafo seguente:

"5 bis.   Fino a quindici mesi dall'entrata in vigore dell'ultima delle undici norme tecniche di regolamentazione di cui alla fine del paragrafo 3, primo comma, o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 14 in merito all'autorizzazione della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Fino a quindici mesi dall'entrata in vigore dell'ultima delle undici norme tecniche di regolamentazione di cui alla fine del paragrafo 3, secondo comma, o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 25 in merito al riconoscimento della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Se una CCP non ha un fondo di garanzia e non dispone di un meccanismo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, le informazioni che notifica in conformità dell'articolo 50 quater, paragrafo 1, includono l’importo totale del margine iniziale fornito dai suoi partecipanti diretti (IM).

I termini indicati al primo e secondo comma del presente paragrafo possono essere prorogati di ulteriori sei mesi ove la Commissione abbia adottato l’atto di esecuzione di cui all'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) No 575/2013".

PARTE UNDICI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 521

Entrata in vigore e data di applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere da 1o gennaio 2014 fatta eccezione per:

a)

l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 21 e l'articolo 451, paragrafo 1, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b)

l'articolo 413, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016;

c)

le disposizioni del presente regolamento che impongono alle AEV di presentare alla Commissione progetti di norme tecniche e le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati o atti di esecuzione, le quali si applicano a decorrere da 31 dicembre 2014

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M.SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.SHATTER


(1)  GU C 105 dell'11.4.2012, pag. 1.

(2)  GU C 68 del 6.3.2012, pag. 39.

(3)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(5)  Cfr. la pagina 338 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(7)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(8)  Decisione del Consiglio 2009/937/UE, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

(9)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(10)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(11)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(12)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(13)  GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

(14)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(15)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97.

(16)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(17)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(18)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(19)  GU C 175 del 19.6.2012, pag. 1.

(20)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(21)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(22)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

(23)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(24)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(25)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(26)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(27)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(28)  GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1.

(29)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(30)  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

(31)  GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1.

(32)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

(33)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

(34)  Regolamento (UE) n. 1205/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 16).

(35)  GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

(36)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

(37)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.


ALLEGATO I

Classificazione degli elementi fuori bilancio

1.

Rischio pieno:

a)

garanzie che assumono la forma di sostituti del credito (ad es. garanzie di pagamento integrale e puntuale delle linee di credito);

b)

derivati su crediti;

c)

accettazioni;

d)

girate su effetti non a nome di un altro ente;

e)

cessioni pro solvendo (con diritto di rivalsa per il cessionario, ad es. factoring, anticipi su fatture);

f)

lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito;

g)

attività acquistate con impegni di acquisto a termine secco;

h)

depositi forward;

i)

la parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;

j)

contratti di riporto e contratti di vendita con patto di riacquisto di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE;

k)

altre operazioni a rischio pieno.

2.

Rischio medio:

a)

elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio, segnatamente crediti documentari accordati o confermati (vedi anche rischio medio/basso);

b)

altri elementi fuori bilancio:

i)

fideiussioni a garanzia di spedizioni (shipping guarantees), obbligazioni doganali e fiscali (customs and tax bonds);

ii)

aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria superiore ad un anno;

iii)

agevolazioni per l'emissione di effetti e di credito rinnovabile;

iv)

altri elementi che presentano un rischio medio secondo quanto comunicato all'ABE.

3.

Rischio medio/basso:

a)

elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio:

i)

crediti documentari, nei quali la merce ha funzione di garanzia, e altre operazioni autoliquidantisi;

ii)

garanzie (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione e relativi anticipi e saldi a garanzia) e cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito;

iii)

lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito;

b)

altri elementi fuori bilancio:

i)

aperture di credito non utilizzate, comprendenti impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione, di durata originaria al massimo pari ad un anno, che non siano revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso e che non siano provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore;

ii)

altri elementi che presentano un rischio medio/basso secondo quanto comunicato all'ABE.

4.

Rischio basso:

a)

aperture di credito non utilizzate, comprendenti impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione, che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore. Le linee di credito non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

b)

aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di buona esecuzione, che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore; e

c)

altri elementi che presentano un rischio basso secondo quanto comunicato all'ABE.


ALLEGATO II

Tipo di derivati

1.

Contratti su tassi di interesse:

a)

contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta;

b)

basis swaps;

c)

contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreements;

d)

contratti a termine sui tassi di interesse del tipo future;

e)

opzioni su tassi di interesse acquistate;

f)

altri contratti di natura analoga.

2.

Contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l'oro:

a)

contratti swaps su tassi di interesse in più valute;

b)

operazioni a termine su valute estere;

c)

contratti a termine su valute del tipo future;

d)

opzioni su valute acquistate;

e)

altri contratti di natura analoga;

f)

contratti concernenti l'oro di natura analoga a quelli di cui alle lettere da a) a e).

3.

Contratti di natura analoga a quelli di cui al punto 1, lettere da a) ad e), e al punto 2, lettere da a) a d), del presente allegato, concernenti altri elementi o indici di riferimento, ivi compresi almeno tutti gli strumenti di cui ai punti da 4 a 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE non altrimenti compresi nel punto 1 o 2 del presente allegato.


ALLEGATO III

Elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide

1.

Contante.

2.

Esposizioni della banca centrale, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress.

3.

Titoli trasferibili che rappresentano crediti o crediti garantiti da emittenti sovrani, banche centrali, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, il fondo europeo di stabilità finanziaria, il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

b)

non rappresentano un'obbligazione di un ente o di una delle sue entità affiliate;

4.

Titoli trasferibili diversi da quelli di cui al punto 3 che rappresentano crediti o crediti garantiti da emittenti sovrani o da banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della banca centrale, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detta valuta.

5.

Titoli trasferibili che rappresentano crediti o crediti garantiti da emittenti sovrani, banche centrali, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali, o banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

b)

non rappresentano un'obbligazione di un ente o di una delle sue entità affiliate.

6)

Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o una delle sue entità affiliate;

b)

sono obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5;

c)

sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle di cui alla lettera b) delpresente punto.

7)

Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3 a 6 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o una delle sue entità affiliate.

8)

Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3 a 7 che sono garantiti da attività ammissibili ad una ponderazione del rischio del 35 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che sono pienamente e totalmente garantiti da ipoteche su immobili residenziali conformemente all'articolo 125.

9)

Linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza.

10)

Depositi minimi per legge o statutari presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide, se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni giuridiche o statutarie.

11)

Azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da entità affiliate.

12)

Oro quotato in una borsa valori riconosciuta, depositato in custodia nominativa.

Tutti gli elementi, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2 e 9, devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

sono negoziati in mercati per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici o in mercati a pronti caratterizzati da un basso livello di concentrazione;

b)

hanno dimostrato nel tempo di essere una fonte affidabile di liquidità mediante contratti di vendita con patto di riacquisto o mediante la vendita anche in condizioni di stress dei mercati;

c)

sono non vincolati.


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Presente regolamento

Direttiva 2006/48/CE

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 1

 

 

Articolo 2

 

 

Articolo 3

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 1

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 4

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera p)

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 5 a 7

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 8

Articolo 4, paragrafo 18

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 9 a 12

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 13

Articolo 4, paragrafo 41

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 14

Articolo 4, paragrafo 42

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 15

Articolo 4, paragrafo 12

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 16

Articolo 4, paragrafo 13

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 17

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 18

Articolo 4, paragrafo 21

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 19

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 20

Articolo 4, paragrafo 19

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 21

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 22

Articolo 4, paragrafo 20

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 23

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 24

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 25

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 26

Articolo 4, paragrafo 5

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 28

Articolo 4, paragrafo 14

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 29

Articolo 4, paragrafo 16

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 30

Articolo 4, paragrafo 15

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 31

Articolo 4, paragrafo 17

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 32 a 34

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 35

Articolo 4, paragrafo 10

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 36

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 37

Articolo 4, paragrafo 9

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 38

Articolo 4, paragrafo 46

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 39

Articolo 4, paragrafo 45

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 40

Articolo 4, paragrafo 4

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 41

Articolo 4, paragrafo 48

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 42

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 43

Articolo 4, paragrafo 7

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 44

Articolo 4, paragrafo 8

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 45

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 46

Articolo 4, paragrafo 23

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 47 a 49

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 50

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 51

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 52

Articolo 4, paragrafo 22

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 53

Articolo 4, paragrafo 24

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 54

Articolo 4, paragrafo 25

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 55

Articolo 4, paragrafo 27

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 56

Articolo 4, paragrafo 28

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 57

Articolo 4, paragrafo 30

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 58

Articolo 4, paragrafo 31

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 59

Articolo 4, paragrafo 32

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 60

Articolo 4, paragrafo 35

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 61

Articolo 4, paragrafo 36

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 62

Articolo 4, paragrafo 40

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 63

Articolo 4, paragrafo 40, lettera a)

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 64

Articolo 4, paragrafo 40, lettera b)

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 65

Articolo 4, paragrafo 43

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 66

Articolo 4, paragrafo 44

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 67

Articolo 4, paragrafo 39

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 68 a 71

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 72

Articolo 4, paragrafo 47

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 73

Articolo 4, paragrafo 49

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 74 a 81

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 82

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 83

Articolo 4, paragrafo 33

 

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 84 a 91

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 92

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 93 a 117

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 118

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 4, paragrafo 1, punti da 119 a 128

 

 

Articolo 4, paragrafo 2,

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

 

 

Articolo 5

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 68, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 68, paragrafo 2

 

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 68, paragrafo 3

 

Articolo 6, paragrafo 4

 

 

Articolo 6, paragrafo 5

 

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 69, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 69, paragrafo 2

 

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 69, paragrafo 3

 

Articolo 8, paragrafo 1

 

 

Articolo 8, paragrafo 2

 

 

Articolo 8, paragrafo 3

 

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 70, paragrafo 1

 

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 70, paragrafo 2

 

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 70, paragrafo 3

 

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 10, paragrafo 2

 

 

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 71, paragrafo 1

 

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 71, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 3

 

 

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 5

 

 

Articolo 12

 

 

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 72, paragrafo 1

 

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 72, paragrafo 2

 

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 72, paragrafo 3

 

Articolo 13, paragrafo 4

 

 

Articolo 14, paragrafo 1,

Articolo 73, paragrafo 3

 

Articolo 14, paragrafo 2,

 

 

Articolo 14, paragrafo 3

 

 

Articolo 15

 

Articolo 22

Articolo 16

 

 

Articolo 17, paragrafo 1

 

Articolo 23

Articolo 17, paragrafo 2

 

 

Articolo 17, paragrafo 3

 

 

Articolo 18, paragrafo 1 a

Articolo 133, paragrafo 1 primo comma

 

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 133, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 133, paragrafo 1 terzo comma

 

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 133, paragrafo 2

 

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 133, paragrafo 3

 

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 134, paragrafo 1

 

Articolo 18, paragrafo 7

 

 

Articolo 18, paragrafo 8

Articolo 134, paragrafo 2,

 

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 73, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 73, paragrafo 1

 

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 73, paragrafo 1 secondo comma

 

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 105, paragrafo 3, articolo 129, paragrafo 2 e allegato X, parte 3, punti da 30 e 31

 

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 129, paragrafo 2, terzo comma

 

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 129, paragrafo 2, quarto comma

 

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 129, paragrafo 2, quinto comma

 

Articolo 20, paragrafo 5

 

 

Articolo 20, paragrafo 6

Articolo 84, paragrafo 2

 

Articolo 20, paragrafo 7

Articolo 129, paragrafo 2, sesto comma

 

Articolo 20, paragrafo 8

Articolo 129, paragrafo 2, settimo e ottavo comma

 

Articolo 21, paragrafo 1

 

 

Articolo 21, paragrafo 2

 

 

Articolo 21, paragrafo 3

 

 

Articolo 21, paragrafo 4

 

 

Articolo 22

Articolo 73, paragrafo 2

 

Articolo 23

 

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 24

Articolo 74, paragrafo 1

 

Articolo 25

 

 

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 57, lettera a)

 

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 57, lettera a)

 

Articolo 26, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 57, lettera a)

 

Articolo 26, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 57, lettera b)

 

Articolo 26, paragrafo 1, lettera d)

 

 

Articolo 26, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 57, lettera b)

 

Articolo 26, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 57, lettera c)

 

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma

Articolo 61, secondo comma

 

Articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 57, secondo, terzo e quarto comma

 

Articolo 26, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 57, secondo, terzo e quarto comma

 

Articolo 26, paragrafo 3

 

 

Articolo 26, paragrafo 4

 

 

Articolo 27

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 57, lettera a)

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 57, lettera a)

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera d)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera e)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera f)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera g)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera h)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 57, lettera a)

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 57, lettera a)

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera k)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera l)

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, lettera m)

 

 

Articolo 28, paragrafo 2

 

 

Articolo 28, paragrafo 3

 

 

Articolo 28, paragrafo 4

 

 

Articolo 28, paragrafo 5

 

 

Articolo 29

 

 

Articolo 30

 

 

Articolo 31

 

 

Articolo 32, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 32, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 57, quarto comma

 

Articolo 32, paragrafo 2

 

 

Articolo 33, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 64, paragrafo 4

 

Articolo 33, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 64, paragrafo 4

 

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c)

 

 

Articolo 33, paragrafo 2

 

 

Articolo 33, paragrafo 3, lettera a)

 

 

Articolo 33, paragrafo 3, lettera b)

 

 

Articolo 33, paragrafo 3, lettera c)

 

 

Articolo 33, paragrafo 3, lettera d)

 

 

Articolo 33, paragrafo 4

 

 

Articolo 34

Articolo 64, paragrafo 5

 

Articolo 35

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 57, lettera k)

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 57, lettera j)

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c)

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 57, lettera q)

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera e)

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 57, lettera i)

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera g)

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 57, lettera n)

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 57, lettera m)

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 66, paragrafo 2

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettere k) punto i)

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettere k), punto ii)

Articolo 57, lettera r)

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettere k), punto iii)

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettere k), punto iv)

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettere k), punto v)

 

 

Articolo 36, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 61, secondo comma

 

Articolo 36, paragrafo 2

 

 

Articolo 36, paragrafo 3

 

 

Articolo 37

 

 

Articolo 38

 

 

Articolo 39

 

 

Articolo 40

 

 

Articolo 41

 

 

Articolo 42

 

 

Articolo 43

 

 

Articolo 44

 

 

Articolo 45

 

 

Articolo 46

 

 

Articolo 47

 

 

Articolo 48

 

 

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 59

 

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 60

 

Articolo 49, paragrafo 3

 

 

Articolo 49, paragrafo 4

 

 

Articolo 49, paragrafo 5

 

 

Articolo 49, paragrafo 6

 

 

Articolo 50

Articolo 66, articolo 57, lettera cbis), articolo 63a

 

Articolo 51

Articolo 66, articolo 57, lettera cbis), articolo 63a

 

Articolo 52

Articolo 63bis

 

Articolo 53

 

 

Articolo 54

 

 

Articolo 55

 

 

Articolo 56

 

 

Articolo 57

 

 

Articolo 58

 

 

Articolo 59

 

 

Articolo 60

 

 

Articolo 61

Articolo 66, articolo 57, lettera cbis), articolo 63bis

 

Articolo 62, lettera a)

Articolo 64, paragrafo 3

 

Articolo 62, lettera b)

 

 

Articolo 62, lettera c)

 

 

Articolo 62, lettera d)

Articolo 63, paragrafo 3

 

Articolo 63

Articolo 63, paragrafo 1, articolo 63, paragrafo 2, articolo 64, paragrafo 3

 

Articolo 64

Articolo 64, paragrafo 3, lettera c)

 

Articolo 65

 

 

Articolo 66

Articolo 57, articolo 66, paragrafo 2

 

Articolo 67

Articolo 57, articolo 66, paragrafo 2

 

Articolo 68

 

 

Articolo 69

Articolo 57, articolo 66, paragrafo 2

 

Articolo 70

Articolo 57, articolo 66, paragrafo 2

 

Articolo 71

Articolo 66, articolo 57, lettera cbis), Articolo 63bis

 

Articolo 72

Articolo 57, articolo 66

 

Articolo 73

 

 

Articolo 74

 

 

Articolo 75

 

 

Articolo 76

 

 

Articolo 77

Articolo 63bis, paragrafo 2

 

Articolo 78, paragrafo 1

Articolo 63bis, paragrafo 2

 

Articolo 78, paragrafo 2

 

 

Articolo 78, paragrafo 3

 

 

Articolo 78, paragrafo 4

Articolo 63bis, paragrafo 2 quarto comma

 

Articolo 78, paragrafo 5

 

 

Articolo 79

Articolo 58

 

Articolo 80

 

 

Articolo 81

Articolo 65

 

Articolo 82

Articolo 65

 

Articolo 83

 

 

Articolo 84

Articolo 65

 

Articolo 85

Articolo 65

 

Articolo 86

Articolo 65

 

Articolo 87

Articolo 65

 

Articolo 88

Articolo 65

 

Articolo 89

Articolo 120

 

Articolo 90

Articolo 122

 

Articolo 91

Articolo 121

 

Articolo 92

Articolo 66, articolo 75

 

Articolo 93, paragrafi da 1 a 4

Articolo 10, paragrafi da 1 a 4

 

Articolo 93, paragrafo 5

 

 

Articolo 94

 

Articolo 18, paragrafi da 2 a 4

Articolo 95

 

 

Articolo 96

 

 

Articolo 97

 

 

Articolo 98

 

Articolo 24

Articolo 99, paragrafo 1

Articolo 74, paragrafo 2,

 

Articolo 99, paragrafo 2

 

 

Articolo 100

 

 

Articolo 101, paragrafo 1

 

 

Articolo 101, paragrafo 2

 

 

Articolo 101, paragrafo 3

 

 

Articolo 102, paragrafo 1

 

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 102, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 102, paragrafo 3

 

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 102, paragrafo 4

 

Allegato VII, parte C, punto 1

Articolo 103

 

Allegato VII, parte A, punto 1

Articolo 104, paragrafo 1,

 

Allegato VII, parte D, punto 1

Articolo 104, paragrafo 2,

 

Allegato VII, parte D, punto 2

Articolo 105, paragrafo 1

 

Articolo 33, paragrafo 1)

Articolo 105, paragrafi da 2 a 10

 

Allegato VII, parte B, punti da 1 a 9

Articolo 105, paragrafi da 11 a 13

 

Allegato VII, parte B, punti da 11 a 13

Articolo 106

 

Allegato VII, parte C, punti da 1 a 3

Articolo 107

Articolo 76, articolo 78, paragrafo 4, e allegato III, parte 2, punto 6

 

Articolo 108, paragrafo 1

Articolo 91

 

Articolo 108, paragrafo 2

 

 

Articolo 109

Articolo 94

 

Articolo 110

 

 

Articolo 111

Articolo 78, paragrafi da 1 a 3

 

Articolo 112

Articolo 79, paragrafo 1

 

Articolo 113, paragrafo 1

Articolo 80, paragrafo 1

 

Articolo 113, paragrafo 2

Articolo 80, paragrafo 2

 

Articolo 113, paragrafo 3

Articolo 80, paragrafo 4

 

Articolo 113, paragrafo 4

Articolo 80, paragrafo 5

 

Articolo 113, paragrafo 5

Articolo 80, paragrafo 6

 

Articolo 113, paragrafo 6

Articolo 80, paragrafo 7

 

Articolo 113, paragrafo 7

Articolo 80, paragrafo 8

 

Articolo 114

Allegato VI, parte I, punti da 1 a 5

 

Articolo 115, paragrafi 1 e 4

Allegato VI, parte I, punti da 8 a 11

 

Articolo 115, paragrafo 5

 

 

Articolo 116, paragrafo 1,

Allegato VI, parte I, punto 14

 

Articolo 116, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 14

 

Articolo 116, paragrafo 3

 

 

Articolo 116, paragrafo 4

Allegato VI, parte I, punto 15

 

Articolo 116, paragrafo 5

Allegato VI, parte I, punto 17

 

Articolo 116, paragrafo 6

Allegato VI, parte I, punto 17

 

Articolo 117, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punti 18 e 19

 

Articolo 117, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 20

 

Articolo 117, paragrafo 3

Allegato VI, parte I, punto 21

 

Articolo 118

Allegato VI, parte I, punto 22

 

Articolo 119, paragrafo 1

 

 

Articolo 119, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punti 37 e 38

 

Articolo 119, paragrafo 3

Allegato VI, parte I, punto 40

 

Articolo 119, paragrafo 4

 

 

Articolo 119, paragrafo 5

 

 

Articolo 116, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punto 29

 

Articolo 116, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 31

 

Articolo 116, paragrafo 3

Allegato VI, parte I, punti da 33 a 36

 

Articolo 121, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punto 26

 

Articolo 121, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 25

 

Articolo 121, paragrafo 3

Allegato VI, parte I, punto 27

 

Articolo 122

Allegato VI, parte I, punti 41 e 42

 

Articolo 123

Articoli 79, paragrafo 2, 79, paragrafo 3 e allegato VI, parte I, punto 43

 

Articolo 124, paragrafo 1,

Allegato VI, parte I, punto 44

 

Articolo 124, paragrafo 2,

 

 

Articolo 124, paragrafo 3

 

 

Articolo 125, paragrafi da 1 a 3

Allegato VI, parte I, punti da 45 a 49

 

Articolo 125, paragrafo 4

 

 

Articolo 126, paragrafi 1, e 2

Allegato VI, parte I, punti da 51 a 55

 

Articolo 126, paragrafi 3 e 4

Allegato VI, parte I, punti 58 e 59

 

Articolo 127, paragrafi 1 e 2

Allegato VI, parte I, punti 61 e 62

 

Articolo 127, paragrafi 3 e 4

Allegato VI, parte I, punti 64 e 65

 

Articolo 128, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punti da 66 e 76

 

Articolo 128, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 66

 

Articolo 128, paragrafo 3

 

 

Articolo 129, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punto 68, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 129, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 69

 

Articolo 129, paragrafo 3

Allegato VI, parte I, punto 71

 

Articolo 129, paragrafo 4

Allegato VI, parte I, punto 70

 

Articolo 129, paragrafo 5

 

 

Articolo 130

Allegato VI, parte I, punto 72

 

Articolo 131

Allegato VI, parte I, punto 73

 

Articolo 132, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punto 74

 

Articolo 132, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 75

 

Articolo 132, paragrafo 3

Allegato VI, parte I, punti 77 e 78

 

Articolo 132, paragrafo 4

Allegato VI, parte I, punto 79

 

Articolo 132, paragrafo 5

Allegato VI, parte I, punto 80 e 81

 

Articolo 133, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punto 86

 

Articolo 133, paragrafo 2

 

 

Articolo 133, paragrafo 3

 

 

Articolo 134, paragrafi da 1 a 3

Allegato VI, parte I, punti da 82 a 84

 

Articolo 134, paragrafi da 4 a 7

Allegato VI, parte I, punti da 87 a 90

 

Articolo 135

Articolo 81, paragrafi 1, 2 e 4

 

Articolo 136, paragrafo 1

Articolo 82, paragrafo 1

 

Articolo 136, paragrafo 2

Allegato VI, parte 2, punti da 12 a 16

 

Articolo 136, paragrafo 3

Articolo 150, paragrafo 3

 

Articolo 137, paragrafo 1

Allegato VI, parte I, punto 6

 

Articolo 137, paragrafo 2

Allegato VI, parte I, punto 7

 

Articolo 137, paragrafo 3

 

 

Articolo 138

Allegato VI, parte III, punti da 1 a 7

 

Articolo 139

Allegato VI, parte III, punti da 8 a 17

 

Articolo 140, paragrafo 1

 

 

Articolo 140, paragrafo 2

 

 

Articolo 141

 

 

Articolo 142, paragrafo 1

 

 

Articolo 142, paragrafo 2

 

 

Articolo 143, paragrafo 1

Articolo 84, paragrafo 1 e allegato VII, parte 4, punto 1

 

Articolo 143, paragrafo 1

Articolo 84, paragrafo 2,

 

Articolo 143, paragrafo 1

Articolo 84, paragrafo 3

 

Articolo 143, paragrafo 1

Articolo 84, paragrafo 4

 

Articolo 143, paragrafo 1

 

 

Articolo 144

 

 

Articolo 145

 

 

Articolo 146

 

 

Articolo 147, paragrafo 1

Articolo 86, paragrafo 9

 

Articolo 147, paragrafi da 2 a 9

Articolo 86, paragrafi da 1 a 8

 

Articolo 148, paragrafo 1

Articolo 85, paragrafo 1

 

Articolo 148, paragrafo 2

Articolo 85, paragrafo 2

 

Articolo 148, paragrafo 3

 

 

Articolo 148, paragrafo 4

Articolo 85, paragrafo 3

 

Articolo 148, paragrafo 5

 

 

Articolo 148, paragrafo 1

 

 

Articolo 149

Articolo 85, paragrafi 4 e 5

 

Articolo 150, paragrafo 1

Articolo 89, paragrafo 1

 

Articolo 150, paragrafo 2

Articolo 89, paragrafo 2

 

Articolo 150, paragrafo 3

 

 

Articolo 150, paragrafo 4

 

 

Articolo 151

Articolo 87, paragrafi da 1 a 10

 

Articolo 152, paragrafi 1 e 2

Articolo 87, paragrafo 11

 

Articolo 152, paragrafi 3 e 4

Articolo 87, paragrafo 12

 

Articolo 152, paragrafo 5

 

 

Articolo 153, paragrafo 1

Allegato VII, parte I, punto 3

 

Articolo 153, paragrafo 2

 

 

Articolo 153, paragrafi da 3 a 8

Allegato VII, parte I, punti da 4 a 9

 

Articolo 153, paragrafo 9

 

 

Articolo 154

Allegato VII, parte I, punti da 10 a 16

 

Articolo 155, paragrafo 1

Allegato VII, parte I, punti 17 e 18

 

Articolo 155, paragrafo 2

Allegato VII, parte I, punti da 19 a 21

 

Articolo 155, paragrafo 3

Allegato VII, parte I, punti da 22 a 24

 

Articolo 155, paragrafo 4

Allegato VII, parte I, punti 25 e 26

 

Articolo 156

 

 

Articolo 156

Allegato VII, parte I, punto 27

 

Articolo 157, paragrafo 1

Allegato VII, parte I, punto 28

 

Articolo 157, paragrafi da 2 a 5

 

 

Articolo 158, paragrafo 1

Articolo 88, paragrafo 2

 

Articolo 158, paragrafo 2

Articolo 88, paragrafo 3

 

Articolo 158, paragrafo 3

Articolo 88, paragrafo 4

 

Articolo 158, paragrafo 4

Articolo 88, paragrafo 6

 

Articolo 158, paragrafo 5

Allegato VII, parte I, punto 30

 

Articolo 158, paragrafo 6

Allegato VII, parte I, punto 31

 

Articolo 158, paragrafo 7

Allegato VII, parte I, punto 32

 

Articolo 158, paragrafo 8

Allegato VII, parte I, punto 33

 

Articolo 158, paragrafo 9

Allegato VII, parte I, punto 34

 

Articolo 158, paragrafo 10

Allegato VII, parte I, punto 35

 

Articolo 158, paragrafo 11

 

 

Articolo 159

Allegato VII, parte I, punto 36

 

Articolo 160, paragrafo 1

Allegato VII, parte II, punto 2

 

Articolo 160, paragrafo 2

Allegato VII, parte II, punto 3

 

Articolo 160, paragrafo 3

Allegato VII, parte II, punto 4

 

Articolo 160, paragrafo 4

Allegato VII, parte II, punto 5

 

Articolo 160, paragrafo 5

Allegato VII, parte II, punto 6

 

Articolo 160, paragrafo 6

Allegato VII, parte II, punto 7

 

Articolo 160, paragrafo 7

Allegato VII, parte II, punto 7

 

Articolo 161, paragrafo 1

Allegato VII, parte II, punto 8

 

Articolo 161, paragrafo 2

Allegato VII, parte II, punto 9

 

Articolo 161, paragrafo 3

Allegato VII, parte II, punto 10

 

Articolo 161, paragrafo 4

Allegato VII, parte II, punto 11

 

Articolo 162, paragrafo 1

Allegato VII, parte II, punto 12

 

Articolo 162, paragrafo 2

Allegato VII, parte II, punto 13

 

Articolo 162, paragrafo 3

Allegato VII, parte II, punto 14

 

Articolo 162, paragrafo 4

Allegato VII, parte II, punto 15

 

Articolo 162, paragrafo 5

Allegato VII, parte II, punto 16

 

Articolo 163, paragrafo 1

Allegato VII, parte II, punto 17

 

Articolo 163, paragrafo 2

Allegato VII, parte II, punto 18

 

Articolo 163, paragrafo 3

Allegato VII, parte II, punto 19

 

Articolo 163, paragrafo 4

Allegato VII, parte II, punto 20

 

Articolo 164, paragrafo 1

Allegato VII, parte II, punto 21

 

Articolo 164, paragrafo 2

Allegato VII, parte II, punto 22

 

Articolo 164, paragrafo 3

Allegato VII, parte II, punto 23

 

Articolo 164, paragrafo 4

 

 

Articolo 165, paragrafo 1

Allegato VII, parte II, punto 24

 

Articolo 165, paragrafo 2

Allegato VII, parte II, punti 25 e 26

 

Articolo 165, paragrafo 3

Allegato VII, parte II, punto 27

 

Articolo 166, paragrafo 1

Allegato VII, parte III, punto 1

 

Articolo 166, paragrafo 2

Allegato VII, parte III, punto 2

 

Articolo 166, paragrafo 3

Allegato VII, parte III, punto 3

 

Articolo 166, paragrafo 4

Allegato VII, parte III, punto 4

 

Articolo 166, paragrafo 5

Allegato VII, parte III, punto 5

 

Articolo 166, paragrafo 6

Allegato VII, parte III, punto 6

 

Articolo 166, paragrafo 7

Allegato VII, parte III, punto 7

 

Articolo 166, paragrafo 8

Allegato VII, parte III, punto 9

 

Articolo 166, paragrafo 9

Allegato VII, parte III, punto 10

 

Articolo 166, paragrafo 10

Allegato VII, parte III, punto 11

 

Articolo 167, paragrafo 1

Allegato VII, parte III, punto 12

 

Articolo 167, paragrafo 2

 

 

Articolo 168

Allegato VII, parte III, punto 13

 

Articolo 169, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 2

 

Articolo 169, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 3

 

Articolo 169, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 4

 

Articolo 170, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti da 5 a 11

 

Articolo 170, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 12

 

Articolo 170, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punti da 13 a 15

 

Articolo 170, paragrafo 4

Allegato VII, parte IV, punto 16

 

Articolo 171, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 17

 

Articolo 171, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 18

 

Articolo 172, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti da 19 a 23

 

Articolo 172, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 24

 

Articolo 172, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 25

 

Articolo 173, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti da 26 a 28

 

Articolo 173, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 29

 

Articolo 173, paragrafo 3

 

 

Articolo 174

Allegato VII, parte IV, punto 30

 

Articolo 175, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 31

 

Articolo 175, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 32

 

Articolo 175, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 33

 

Articolo 175, paragrafo 4

Allegato VII, parte IV, punto 34

 

Articolo 175, paragrafo 5

Allegato VII, parte IV, punto 35

 

Articolo 176, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 36

 

Articolo 176, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 37, primo comma

 

Articolo 176, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 37, secondo comma

 

Articolo 176, paragrafo 4

Allegato VII, parte IV, punto 38

 

Articolo 176, paragrafo 5

Allegato VII, parte IV, punto 39

 

Articolo 177, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 40

 

Articolo 177, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 41

 

Articolo 177, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 42

 

Articolo 178, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 44

 

Articolo 178, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 44

 

Articolo 178, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 45

 

Articolo 178, paragrafo 4

Allegato VII, parte IV, punto 46

 

Articolo 178, paragrafo 5

Allegato VII, parte IV, punto 47

 

Articolo 178, paragrafo 6

 

 

Articolo 178, paragrafo 7

 

 

Articolo 179, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti 43 e da 49 a 56

 

Articolo 179, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 57

 

Articolo 180, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti da 59 a 66

 

Articolo 180, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punti da 67 a 72

 

Articolo 180, paragrafo 3

 

 

Articolo 181, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti da 73 a 81

 

Articolo 181, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 82

 

Articolo 181, paragrafo 3

 

 

Articolo 182, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti da 87 a 92

 

Articolo 182, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 93

 

Articolo 182, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punti 94 e 95

 

Articolo 182, paragrafo 4

 

 

Articolo 183, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punti da 98 a 100

 

Articolo 183, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punti 101 e 102

 

Articolo 183, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punti 103 e 104

 

Articolo 183, paragrafo 4

Allegato VII, parte IV, punto 96

 

Articolo 183, paragrafo 5

Allegato VII, parte IV, punto 97

 

Articolo 183, paragrafo 6

 

 

Articolo 184, paragrafo 1

 

 

Articolo 184, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 105

 

Articolo 184, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 106

 

Articolo 184, paragrafo 4

Allegato VII, parte IV, punto 107

 

Articolo 184, paragrafo 5

Allegato VII, parte IV, punto 108

 

Articolo 184, paragrafo 6

Allegato VII, parte IV, punto 109

 

Articolo 185

Allegato VII, parte IV, punti da 110 a 114

 

Articolo 186

Allegato VII, parte IV, punto 115

 

Articolo 187

Allegato VII, parte IV, punto 116

 

Articolo 188

Allegato VII, parte IV, punti da 117 a 123

 

Articolo 189, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 124

 

Articolo 189, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punti 125 e 126

 

Articolo 189, paragrafo 3

Allegato VII, parte IV, punto 127

 

Articolo 190, paragrafo 1

Allegato VII, parte IV, punto 128

 

Articolo 190, paragrafo 2

Allegato VII, parte IV, punto 129

 

Articolo 190, paragrafo 3(4)

Allegato VII, parte IV, punto 130

 

Articolo 191

Allegato VII, parte IV, punto 131

 

Articolo 192

Articolo 90 e allegato VIII, parte 1, punto 2

 

Articolo 193, paragrafo 1

Articolo 93, paragrafo 2

 

Articolo 193, paragrafo 2

Articolo 93, paragrafo 3

 

Articolo 193, paragrafo 3

Articolo 93, paragrafo 1 e allegato VIII, parte 3, punto 1

 

Articolo 193, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punto 2

 

Articolo 193, paragrafo 5)

Allegato VIII, parte 5, punto 1

 

Articolo 193, paragrafo 6

Allegato VIII, parte 5, punto 2

 

Articolo 194, paragrafo 1

Articolo 92, paragrafo 1

 

Articolo 194, paragrafo 2

Articolo 92, paragrafo 2

 

Articolo 194, paragrafo 3

Articolo 92, paragrafo 3

 

Articolo 194, paragrafo 4

Articolo 92, paragrafo 4

 

Articolo 194, paragrafo 5

Articolo 92, paragrafo 5

 

Articolo 194, paragrafo 6

Articolo 92, paragrafo 5

 

Articolo 194, paragrafo 7

Articolo 92, paragrafo 6

 

Articolo 194, paragrafo 8

Allegato VIII, parte 2, punto 1

 

Articolo 194, paragrafo 9

Allegato VIII, parte 2, punto 2

 

Articolo 194, paragrafo 10

 

 

Articolo 195

Allegato VIII, parte 1, punti 3 e 4

 

Articolo 196

Allegato VIII, parte 1, punto 5

 

Articolo 197, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 1, punto 7

 

Articolo 197, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 1, punto 7

 

Articolo 197, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 1, punto 7

 

Articolo 197, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 1, punto 8

 

Articolo 197, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 1, punto 9

 

Articolo 197, paragrafo 6

Allegato VIII, parte 1, punto 9

 

Articolo 197, paragrafo 7

Allegato VIII, parte 1, punto 10

 

Articolo 197, paragrafo 8

 

 

Articolo 198, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 1, punto 11

 

Articolo 198, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 1, punto 11

 

Articolo 199, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 1, punto 12

 

Articolo 199, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 1, punto 13

 

Articolo 199, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 1, punto 16

 

Articolo 199, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 1, punti 17 e 18

 

Articolo 199, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 1, punto 20

 

Articolo 199, paragrafo 6

Allegato VIII, parte 1, punto 21

 

Articolo 199, paragrafo 7

Allegato VIII, parte 1, punto 22

 

Articolo 199, paragrafo 8

 

 

Articolo 200

Allegato VIII, parte 1, punti da 23 a 25

 

Articolo 201, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 1, punti da 26 e 28

 

Articolo 201, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 1, punto 27

 

Articolo 202

Allegato VIII, parte 1, punto 29

 

Articolo 203

 

 

Articolo 204, paragrafo 1,

Allegato VIII, parte 1, punti 30 e 31

 

Articolo 204, paragrafo 2,

Allegato VIII, parte 1, punto 32

 

Articolo 205

Allegato VIII, parte 2, punto 3

 

Articolo 206

Allegato VIII, parte 2, punti 4 a 5

 

Articolo 207, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 6

 

Articolo 207, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera a)

 

Articolo 207, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera b)

 

Articolo 207, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera c)

 

Articolo 207, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 2, punto 7

 

Articolo 208, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 8

 

Articolo 208, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera a)

 

Articolo 208, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera b)

 

Articolo 208, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera c)

 

Articolo 208, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera d)

 

Articolo 209, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 9

 

Articolo 209, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 9, lettera a)

 

Articolo 209, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 2, punto 9, lettera b)

 

Articolo 210

Allegato VIII, parte 2, punto 10

 

Articolo 211

Allegato VIII, parte 2, punto 11

 

Articolo 212, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 12

 

Articolo 212, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 13

 

Articolo 213, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 14

 

Articolo 213, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 15

 

Articolo 213, paragrafo 3

 

 

Articolo 214, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 16, lettere da a) a c)

 

Articolo 214, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 16

 

Articolo 214, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 2, punto 17

 

Articolo 215, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 18

 

Articolo 215, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 19

 

Articolo 216, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 20

 

Articolo 216, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 21

 

Articolo 217, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 2, punto 22

 

Articolo 217, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 2, punto 22, lettera c)

 

Articolo 217, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 2, punto 22, lettera c)

 

Articolo 218

Allegato VIII, parte 3, punto 3

 

Articolo 219

Allegato VIII, parte 3, punto 4

 

Articolo 220, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 5

 

Articolo 220, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punti 6 e da 8 a 10

 

Articolo 220, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 11

 

Articolo 220, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punti 22 e 23

 

Articolo 220, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 3, punto 9

 

Articolo 221, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 12

 

Articolo 221, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 12

 

Articolo 221, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punti da 13 a 15

 

Articolo 221, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punto16

 

Articolo 221, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 3, punti 18 e 19

 

Articolo 221, paragrafo 6

Allegato VIII, parte 3, punti 20 e 21

 

Articolo 221, paragrafo 7

Allegato VIII, parte 3, punto 17

 

Articolo 221, paragrafo 8

Allegato VIII, parte 3, punti 22 e 23

 

Articolo 221, paragrafo 9

 

 

Articolo 222, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 24

 

Articolo 222, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 25

 

Articolo 222, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 26

 

Articolo 222, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punto 27

 

Articolo 222, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 3, punto 28

 

Articolo 222, paragrafo 6

Allegato VIII, parte 3, punto 29

 

Articolo 222, paragrafo 7

Allegato VIII, parte 3, punti 28 e 29

 

Articolo 223, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punti da 30 a 32

 

Articolo 223, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 33

 

Articolo 223, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 33

 

Articolo 223, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punto 33

 

Articolo 223, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 3, punto 33

 

Articolo 223, paragrafo 6

Allegato VIII, parte 3, punti 34 e 35

 

Articolo 223, paragrafo 7

Allegato VIII, parte 3, punto 35

 

Articolo 224, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 36

 

Articolo 224, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 37

 

Articolo 224, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 38

 

Articolo 224, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punto 39

 

Articolo 224, paragrafo 5

Allegato VIII, parte 3, punto 40

 

Articolo 224, paragrafo 6

Allegato VIII, parte 3, punto 41

 

Articolo 225, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punti da 42 a 46

 

Articolo 225, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punti da 47 a 52

 

Articolo 225, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punti da 53 a 56

 

Articolo 226

Allegato VIII, parte 3, punto 57

 

Articolo 227, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 58

 

Articolo 227, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 58, lettera da a) a h)

 

Articolo 227, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 58, lettera h)

 

Articolo 228, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 60

 

Articolo 228, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 61

 

Articolo 229, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65

 

Articolo 229, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 66

 

Articolo 229, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punti 63 e 67

 

Articolo 230, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punti da 68 a 71

 

Articolo 230, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 72

 

Articolo 230, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punti da 73 e 74

 

Articolo 231, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 76

 

Articolo 231, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 77

 

Articolo 231, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 78

 

Articolo 231, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 79

 

Articolo 231, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 80

 

Articolo 231, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 80bis

 

Articolo 231, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punti da da 81 a 82

 

Articolo 232, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 83

 

Articolo 232, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 83

 

Articolo 232, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 84

 

Articolo 232, paragrafo 4

Allegato VIII, parte 3, punto 85

 

Articolo 234

Allegato VIII, parte 3, punto 86

 

Articolo 235, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 87

 

Articolo 235, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 88

 

Articolo 235, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 3, punto 89

 

Articolo 236, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 3, punto 90

 

Articolo 236, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 3, punto 91

 

Articolo 236, paragrafo 3

Allegato VIII, parte III, punto 92

 

Articolo 237, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 4, punto 1

 

Articolo 237, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 4, punto 2

 

Articolo 238, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 4, punto 3

 

Articolo 238, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 4, punto 4

 

Articolo 238, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 4, punto 5

 

Articolo 239, paragrafo 1

Allegato VIII, parte 4, punto 6

 

Articolo 239, paragrafo 2

Allegato VIII, parte 4, punto 7

 

Articolo 239, paragrafo 3

Allegato VIII, parte 4, punto 8

 

Articolo 240

Allegato VIII, parte VI, punto 1

 

Articolo 241

Allegato VIII, parte VI, punto 2

 

Articolo 242, paragrafi da 1 a 9

Allegato IX, parte I, punto 1

 

Articolo 242, paragrafo 10

Articolo 4 punto 37

 

Articolo 242, paragrafo 11

Articolo 4 punto 38

 

Articolo 242, paragrafo 12

 

 

Articolo 242, paragrafo 13

 

 

Articolo 242, paragrafo 14

 

 

Articolo 242, paragrafo 15

 

 

Articolo 243, paragrafo 1

Allegato IX, parte II, punto 1

 

Articolo 243, paragrafo 2

Allegato IX, parte II, punto 1bis

 

Articolo 243, paragrafo 3

Allegato IX, parte II, punto 1ter

 

Articolo 243, paragrafo 4

Allegato IX, parte II, punto 1quater

 

Articolo 243, paragrafo 5

Allegato IX, parte II, punto 1quinquies

 

Articolo 243, paragrafo 6

 

 

Articolo 244, paragrafo 1

Allegato IX, parte II, punto 2

 

Articolo 244, paragrafo 2

Allegato IX, parte II, punto 2bis

 

Articolo 244, paragrafo 3

Allegato IX, parte II, punto 2ter

 

Articolo 244, paragrafo 4

Allegato IX, parte II, punto 2quater

 

Articolo 244, paragrafo 5

Allegato IX, parte II, punto 2quinquies

 

Articolo 244, paragrafo 6

 

 

Articolo 245, paragrafo 1

Articolo 95, paragrafo 1

 

Articolo 245, paragrafo 2

Articolo 95, paragrafo 2

 

Articolo 245, paragrafo 3

Articolo 96, paragrafo 2

 

Articolo 245, paragrafo 4

Articolo 96, paragrafo 4

 

Articolo 245, paragrafo 5

 

 

Articolo 245, paragrafo 6

 

 

Articolo 246, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punti da 2 e 3

 

Articolo 246, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 5

 

Articolo 246, paragrafo 3

Allegato IX, parte IV, punto 5

 

Articolo 247, paragrafo 1

Articolo 96, paragrafo 3, allegato IX, parte IV, punto 60

 

Articolo 247, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 61

 

Articolo 247, paragrafo 3

 

 

Articolo 247, paragrafo 4

 

 

Articolo 248, paragrafo 1

Articolo 101, paragrafo 1

 

Articolo 248, paragrafo 2

 

 

Articolo 248, paragrafo 3

Articolo 101, paragrafo 2

 

Articolo 249

Allegato IX, parte II, punti da 3 e 4

 

Articolo 250

Allegato IX, parte II, punti da 5 a 7

 

Articolo 251

Allegato IX, parte IV, punto 6 e 7

 

Articolo 252

Allegato IX, parte IV, punto 8

 

Articolo 253, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punto 9

 

Articolo 253, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 10

 

Articolo 254

Allegato IX, parte IV, punto 11 e 12

 

Articolo 255, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punto 13

 

Articolo 255, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 15

 

Articolo 256, paragrafo 1

Articolo 100, paragrafo 1

 

Articolo 256, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, puntio da 17 a 20

 

Articolo 256, paragrafo 3

Allegato IX, parte IV, punto 21

 

Articolo 256, paragrafo 4

Allegato IX, parte IV, punti da 22 a 23

 

Articolo 256, paragrafo 5

Allegato IX, parte IV, punti 24 e 25

 

Articolo 256, paragrafo 6

Allegato IX, parte IV, punti da 26 a 29

 

Articolo 256, paragrafo 7

Allegato IX, parte IV, punto 30

 

Articolo 256, paragrafo 8

Allegato IX, parte IV, punto 32

 

Articolo 256, paragrafo 9

Allegato IX, parte IV, punto 33

 

Articolo 257

Allegato IX, parte IV, punto 34

 

Articolo 258

Allegato IX, parte IV, punti 35 e 36

 

Articolo 259, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punti da 38 a 41

 

Articolo 259, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 42

 

Articolo 259, paragrafo 3

Allegato IX, parte IV, punto 43

 

Articolo 259, paragrafo 4

Allegato IX, parte IV, punto 44

 

Articolo 259, paragrafo 5

 

 

Articolo 260

Allegato IX, parte IV, punto 45

 

Articolo 261, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punti da 46 a 47 e 49

 

Articolo 261, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 51

 

Articolo 262, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punti 52 e 53

 

Articolo 262, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 53

 

Articolo 262, paragrafo 3

 

 

Articolo 262, paragrafo 4

Allegato IX, parte IV, punto 54

 

Articolo 263, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punto 57

 

Articolo 263, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 58

 

Articolo 263, paragrafo 3

Allegato IX, parte IV, punto 59

 

Articolo 264, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punto 62

 

Articolo 264, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punti da 63 a 65

 

Articolo 264, paragrafo 3

Allegato IX, parte IV, punti 66 e 67

 

Articolo 264, paragrafo 4

 

 

Articolo 265, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punto 68

 

Articolo 265, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 70

 

Articolo 265, paragrafo 3

Allegato IX, parte IV, punto 71

 

Articolo 266, paragrafo 1

Allegato IX, parte IV, punto 72

 

Articolo 266, paragrafo 2

Allegato IX, parte IV, punto 73

 

Articolo 266, paragrafo 3

Allegato IX, parte IV, punti 74 e 75

 

Articolo 266, paragrafo 4

Allegato IX, parte IV, punto 76

 

Articolo 267, paragrafo 1

Articolo 97, paragrafo 1

 

Articolo 267, paragrafo 3

Articolo 97, paragrafo 3

 

Articolo 268

Allegato IX, parte III, punto 1

 

Articolo 269

Allegato IX, parte III, punti da 2 a 7

 

Articolo 270

Articolo 98, paragrafo 1, e allegato IX, parte III, punti 8 e 9

 

Articolo 271, paragrafo 1

Allegato III, parte II, punto 1

allegato VII, parte III, punto 5

 

Articolo 271, paragrafo 2

Allegato VII, parte III, punto 7

 

Articolo 272, paragrafo 1

Allegato III, parte I, punto 1

 

Articolo 272, paragrafo 2

Allegato III, parte I, punto 3

 

Articolo 272, paragrafo 3

Allegato III, parte I, punto 4

 

Articolo 272, paragrafo 4

Allegato III, parte I, punto 5

 

Articolo 272, paragrafo 5

Allegato III, parte I, punto 6

 

Articolo 272, paragrafo 6

Allegato III, parte I, punto 7

 

Articolo 272, paragrafo 7

Allegato III, parte I, punto 8

 

Articolo 272, paragrafo 8

Allegato III, parte I, punto 9

 

Articolo 272, paragrafo 9

Allegato III, parte I, punto 10

 

Articolo 272, paragrafo 10

Allegato III, parte I, punto 11

 

Articolo 272, paragrafo 11

Allegato III, parte I, punto 12

 

Articolo 272, paragrafo 12

Allegato III, parte I, punto 13

 

Articolo 272, paragrafo 13

Allegato III, parte I, punto 14

 

Articolo 272, paragrafo 14

Allegato III, parte I, punto 15

 

Articolo 272, paragrafo 15

Allegato III, parte I, punto 16

 

Articolo 272, paragrafo 16

Allegato III, parte I, punto 17

 

Articolo 272, paragrafo 17

Allegato III, parte I, punto 18

 

Articolo 272, paragrafo 18

Allegato III, parte I, punto 19

 

Articolo 272, paragrafo 19

Allegato III, parte I, punto 20

 

Articolo 272, paragrafo 20

Allegato III, parte I, punto 21

 

Articolo 272, paragrafo 21

Allegato III, parte I, punto 22

 

Articolo 272, paragrafo 22

Allegato III, parte I, punto 23

 

Articolo 272, paragrafo 23

Allegato III, parte I, punto 26

 

Articolo 272, paragrafo 24

Allegato III, parte VII, punto a)

 

Articolo 272, paragrafo 25

Allegato III, parte VII, punto a)

 

Articolo 272, paragrafo 26

Allegato III; parte V, punto 2

 

Articolo 273, paragrafo 1

Allegato III, parte II, punto 1

 

Articolo 273, paragrafo 2

Allegato III, parte II, punto 2

 

Articolo 273, paragrafo 3

Allegato III, parte II, punto 3, primo e secondo comma

 

Articolo 273, paragrafo 4

Allegato III, parte II, punto 3, terzo comma

 

Articolo 273, paragrafo 5

Allegato III, parte II, punto 4

 

Articolo 273, paragrafo 6

Allegato III, parte II, punto 5

 

Articolo 273, paragrafo 7

Allegato III, parte II, punto 7

 

Articolo 273, paragrafo 8

Allegato III, parte II, punto 8

 

Articolo 274, paragrafo 1

Allegato III, parte III

 

Articolo 274, paragrafo 2

Allegato III, parte III

 

Articolo 274, paragrafo 3

Allegato III, parte III

 

Articolo 274, paragrafo 4

Allegato III, parte III

 

Articolo 275, paragrafo 1

Allegato III, parte IV

 

Articolo 275, paragrafo 2

Allegato III, parte IV

 

Articolo 276, paragrafo 1

Allegato III, parte V, punto 1

 

Articolo 276, paragrafo 2

Allegato III, parte V, punto 1

 

Articolo 276, paragrafo 3

Allegato III, parte V, punti 1 e 2

 

Articolo 277, paragrafo 1

Allegato III, parte V, punti 3 e 4

 

Articolo 277, paragrafo 2

Allegato III, parte V, punto 5

 

Articolo 277, paragrafo 3

Allegato III, parte V, punto 6

 

Articolo 277, paragrafo 4

Allegato III, parte V, punto 7

 

Articolo 278, paragrafo 1

 

 

Articolo 278, paragrafo 2

Allegato III, parte V, punto 8

 

Articolo 278, paragrafo 3

Allegato III, parte V, punto 9

 

Articolo 279

Allegato III, parte V, punto 10

 

Articolo 280, paragrafo 1

Allegato III, parte V, punto 11

 

Articolo 280, paragrafo 2

Allegato III, parte V, punto 12

 

Articolo 281, paragrafo 1

 

 

Articolo 281, paragrafo 2

Allegato III, parte V, punto 13

 

Articolo 281, paragrafo 3

Allegato III, parte V, punto 14

 

Articolo 282, paragrafo 1

 

 

Articolo 282, paragrafo 2

Allegato III, parte V, punto 15

 

Articolo 282, paragrafo 3

Allegato III, parte V, punto 16

 

Articolo 282, paragrafo 4

Allegato III, parte V, punto 17

 

Articolo 282, paragrafo 5

Allegato III, parte V, punto 18

 

Articolo 282, paragrafo 6

Allegato III, parte V, punto 19

 

Articolo 282, paragrafo 7

Allegato III, parte V, punto 20

 

Articolo 282, paragrafo 8

Allegato III, parte V, punto 21

 

Articolo 283, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 1

 

Articolo 283, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 2

 

Articolo 283, paragrafo 3

Allegato III, parte VI, punto 2

 

Articolo 283, paragrafo 4

Allegato III, parte VI, punto 3

 

Articolo 283, paragrafo 5

Allegato III, parte VI, punto 4

 

Articolo 283, paragrafo 6

Allegato III, parte VI, punto 4

 

Articolo 284, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 5

 

Articolo 284, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 6

 

Articolo 284, paragrafo 3

 

 

Articolo 284, paragrafo 4

Allegato III, parte VI, punto 7

 

Articolo 284, paragrafo 5

Allegato III, parte VI, punto 8

 

Articolo 284, paragrafo 6

Allegato III, parte VI, punto 9

 

Articolo 284, paragrafo 7

Allegato III, parte VI, punto 10

 

Articolo 284, paragrafo 8

Allegato III, parte VI, punto 11

 

Articolo 284, paragrafo 9

Allegato III, parte VI, punto 12

 

Articolo 284, paragrafo 10

Allegato III, parte VI, punto 13

 

Articolo 284, paragrafo 11

Allegato III, parte VI, punto 9

 

Articolo 284, paragrafo 12

 

 

Articolo 284, paragrafo 13

Allegato III, parte VI, punto 14

 

Articolo 285, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 15

 

Articolo 285, paragrafi da 2 a 8

 

 

Articolo 286, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punti da 18 e 25

 

Articolo 286, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 19

 

Articolo 286, paragrafo 3

 

 

Articolo 286, paragrafo 4

Allegato III, parte VI, punto 20

 

Articolo 286, paragrafo 5

Allegato III, parte VI, punto 21

 

Articolo 286, paragrafo 6

Allegato III, parte VI, punto 22

 

Articolo 286, paragrafo 7

Allegato III, parte VI, punto 23

 

Articolo 286, paragrafo 8

Allegato III, parte VI, punto 24

 

Articolo 287, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 17

 

Articolo 287, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 17

 

Articolo 287, paragrafo 3

 

 

Articolo 287, paragrafo 4

 

 

Articolo 288

Allegato III, parte VI, punto 26

 

Articolo 289, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 27

 

Articolo 289, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 28

 

Articolo 289, paragrafo 3

Allegato III, parte VI, punto 29

 

Articolo 289, paragrafo 4

Allegato III, parte VI, punto 29

 

Articolo 289, paragrafo 5

Allegato III, parte VI, punto 30

 

Articolo 289, paragrafo 6

Allegato III, parte VI, punto 31

 

Articolo 290, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 32

 

Articolo 290, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 32

 

Articolo 290, paragrafi da 3 a 10

 

 

Articolo 291, paragrafo 1

Allegato I, parte I, punti 27 e 28

 

Articolo 291, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 34

 

Articolo 291, paragrafo 3

 

 

Articolo 291, paragrafo 4

Allegato III, parte VI, punto 35

 

Articolo 291, paragrafo 5

 

 

Articolo 291, paragrafo 6

 

 

Articolo 292, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 36

 

Articolo 292, paragrafo 2

Allegato III, parte VI, punto 37

 

Articolo 292, paragrafo 3

 

 

Articolo 292, paragrafo 4

 

 

Articolo 292, paragrafo 5

 

 

Articolo 292, paragrafo 6

Allegato III, parte VI, punto 38

 

Articolo 292, paragrafo 7

Allegato III, parte VI, punto 39

 

Articolo 292, paragrafo 8

Allegato III, parte VI, punto 40

 

Articolo 292, paragrafo 9

Allegato III, parte VI, punto 41

 

Articolo 292, paragrafo 10

 

 

Articolo 293, paragrafo 1

Allegato III, parte VI, punto 42

 

Articolo 293, paragrafi da 2 a 6

 

 

Articolo 294, paragrafo 1,

Allegato III, parte VI, punto 42

 

Articolo 294, paragrafo 2,

 

 

Articolo 294, paragrafo 3

Allegato III, parte VI, punto 42

 

Articolo 295

Allegato III, parte VII, punto a)

 

Articolo 296, paragrafo 1,

Allegato III, parte VII, punto b)

 

Articolo 296, paragrafo 2

Allegato III, parte VII, punto b)

 

Articolo 296, paragrafo 3

Allegato III, parte VII, punto b)

 

Articolo 297, paragrafo 1

Allegato III, parte VII, punto b)

 

Articolo 297, paragrafo 2

Allegato III, parte VII, punto b)

 

Articolo 297, paragrafo 3

Allegato III, parte VII, punto b)

 

Articolo 297, paragrafo 4

Allegato III, parte VII, punto b)

 

Articolo 298, paragrafo 1

Allegato III, parte VII, punto c)

 

Articolo 298, paragrafo 2

Allegato III, parte VII, punto c)

 

Articolo 298, paragrafo 3

Allegato III, parte VII, punto c)

 

Articolo 298, paragrafo 4

Allegato III, parte VII, punto c)

 

Articolo 299, paragrafo 1

 

Allegato II, punto 7

Articolo 299, paragrafo 2

 

Allegato II, punti da 7 a 11

Articolo 300

 

 

Articolo 301

Allegato III, parte 2, punto 6

 

Articolo 302

 

 

Articolo 303

 

 

Articolo 304

 

 

Articolo 305

 

 

Articolo 306

 

 

Articolo 307

 

 

Articolo 308

 

 

Articolo 309

 

 

Articolo 310

 

 

Articolo 311

 

 

Articolo 312, paragrafo 1

Articolo 104, paragrafi 3 e 6 e allegato X, parte 2, punti 2, 5 e 8

 

Articolo 312, paragrafo 2

Articolo 105, paragrafi 1 e 105, paragrafo 2 e allegato X, parte 3, punto 1

 

Articolo 312, paragrafo 3

 

 

Articolo 312, paragrafo 4

Articolo 105, paragrafo 1

 

Articolo 313, paragrafo 1

Articolo 102, paragrafo 2

 

Articolo 313, paragrafo 2

Articolo 102, paragrafo 3

 

Articolo 313, paragrafo 3

 

 

Articolo 314, paragrafo 1

Articolo 102, paragrafo 4

 

Articolo 314, paragrafo 2

Allegato X, parte 4, punto 1

 

Articolo 314, paragrafo 3

Allegato X, parte 4, punto 2

 

Articolo 314, paragrafo 4

Allegato X, parte 4, punti 3 e 4

 

Articolo 314, paragrafo 5

 

 

Articolo 315, paragrafo 1

Articolo 103 e allegato X, parte 1, punti da 1 a 3

 

Articolo 315, paragrafo 2

 

 

Articolo 315, paragrafo 3

 

 

Articolo 315, paragrafo 4

Allegato X, parte 1, punto 4

 

Articolo 316, paragrafo 1

Allegato X, parte 1, punti da 5 a 8

 

Articolo 316, paragrafo 2

Allegato X, parte 1, punto 9

 

Articolo 316, paragrafo 3

 

 

Articolo 317, paragrafo 1

Articolo 104, paragrafo 1

 

Articolo 317, paragrafo 2

Articolo 104, paragrafi 2 e 4 e allegato X, parte 2, punto 1

 

Articolo 317, paragrafo 3

Allegato X, parte 2, punto 1

 

Articolo 317, paragrafo 4

Allegato X, parte 2, punto 2

 

Articolo 318, paragrafo 1

Allegato X, parte 2, punto 4

 

Articolo 318, paragrafo 2

Allegato X, parte 2, punto 4

 

Articolo 318, paragrafo 3

 

 

Articolo 319, paragrafo 1

Allegato X, parte 2, punti 6 e 7

 

Articolo 319, paragrafo 2

Allegato X, parte 2, punti 10 e 11

 

Articolo 320

Allegato X, parte 2, punti da 9 e 12

 

Articolo 321

Allegato X, parte 3, punti da 2 a 7

 

Articolo 322, paragrafo 1

 

 

Articolo 322, paragrafo 2

Allegato X, parte 3, punti da 8 a 12

 

Articolo 322, paragrafo 3

Allegato X, parte 3, punti da 13 a 18

 

Articolo 322, paragrafo 4

Allegato X, parte 3, punto 19

 

Articolo 322, paragrafo 5

Allegato X, parte 3, punto 20

 

Articolo 322, paragrafo 6

Allegato X, parte 3, punti da 21 a 24

 

Articolo 323, paragrafo 1

Allegato X, parte 3, punto 25

 

Articolo 323, paragrafo 2

Allegato X, parte 3, punto 26

 

Articolo 323, paragrafo 3

Allegato X, parte 3, punto 27

 

Articolo 323, paragrafo 4

Allegato X, parte 3, punto 28

 

Articolo 323, paragrafo 5

Allegato X, parte 3, punto 29

 

Articolo 324

Allegato X, parte 5

 

Articolo 325, paragrafo 1

 

Articolo 26

Articolo 325, paragrafo 2

 

Articolo 26

Articolo 325, paragrafo 3

 

 

Articolo 326

 

 

Articolo 327, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 1

Articolo 327, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 2

Articolo 327, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 3

Articolo 328, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 4

Articolo 328, paragrafo 2

 

 

Articolo 329, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 5

Articolo 329, paragrafo 2

 

 

Articolo 330

 

Allegato I, punto 7

Articolo 331, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 9

Articolo 331, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 10

Articolo 332, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 8

Articolo 332, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 8

Articolo 333

 

Allegato I, punto 11

Articolo 334

 

Allegato I, punto 13

Articolo 335

 

Allegato I, punto 14

Articolo 336, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 14

Articolo 336, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 14

Articolo 336, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 14

Articolo 336, paragrafo 4

 

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 337, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 16bis

Articolo 337, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 16bis

Articolo 337, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 16bis

Articolo 337, paragrafo 4

 

Allegato I, punto 1bis

Articolo 337, paragrafo 4

 

Allegato I, punto 16bis

Articolo 338, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 14bis

Articolo 338, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 14ter

Articolo 338, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 14quater

Articolo 338, paragrafo 4

 

Allegato I, punto 14bis

Articolo 339, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 17

Articolo 339, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 18

Articolo 339, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 19

Articolo 339, paragrafo 4

 

Allegato I, punto 20

Articolo 339, paragrafo 5

 

Allegato I, punto 21

Articolo 339, paragrafo 6

 

Allegato I, punto 22

Articolo 339, paragrafo 7

 

Allegato I, punto 23

Articolo 339, paragrafo 8

 

Allegato I, punto 24

Articolo 339, paragrafo 9

 

Allegato I, punto 25

Articolo 340, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 26

Articolo 340, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 27

Articolo 340, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 28

Articolo 340, paragrafo 4

 

Allegato I, punto 29

Articolo 340, paragrafo 5

 

Allegato I, punto 30

Articolo 340, paragrafo 6

 

Allegato I, punto 31

Articolo 340, paragrafo 7

 

Allegato I, punto 32

Articolo 341, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 33

Articolo 341, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 33

Articolo 341, paragrafo 3

 

 

Articolo 342

 

Allegato I, punto 34

Articolo 343

 

Allegato I, punto 36

Articolo 344, paragrafo 1,

 

 

Articolo 344, paragrafo 2,

 

Allegato I, punto 37

Articolo 344, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 38

Articolo 345, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 41

Articolo 345, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 41

Articolo 346, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 42

Articolo 346, paragrafo 2

 

 

Articolo 346, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 43

Articolo 346, paragrafo 4

 

Allegato I, punto 44

Articolo 346, paragrafo 5

 

Allegato I, punto 45

Articolo 346, paragrafo 6

 

Allegato I, punto 46

Articolo 347

 

Allegato I, punto 8

Articolo 348, paragrafo 1

 

Allegato I, punti 48 e 49

Articolo 348, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 50

Articolo 349

 

Allegato I, punto 51

Articolo 350, paragrafo 1

 

Allegato I, punto 53

Articolo 350, paragrafo 2

 

Allegato I, punto 54

Articolo 350, paragrafo 3

 

Allegato I, punto 55

Articolo 350, paragrafo 4

 

Allegato I, punto 56

Articolo 351

 

Allegato III, punto 1

Articolo 352, paragrafo 1

 

Allegato III, punto 2.1

Articolo 352, paragrafo 2

 

Allegato III, punto 2.1

Articolo 352, paragrafo 3

 

Allegato III, punto 2.1

Articolo 352, paragrafo 4

 

Allegato III, punto 2.2

Articolo 352, paragrafo 5

 

 

Articolo 353, paragrafo 1

 

Allegato III, punto 2.1

Articolo 353, paragrafo 2

 

Allegato III, punto 2.1

Articolo 353, paragrafo 3

 

Allegato III, punto 2.1

Articolo 354, paragrafo 1

 

Allegato III, punto 3.1

Articolo 354, paragrafo 2

 

Allegato III, punto 3.2

Articolo 354, paragrafo 3

 

Allegato III, punto 3.2

Articolo 354, paragrafo 4

 

 

Articolo 355

 

 

Articolo 356

 

 

Articolo 357, paragrafo 1

 

Allegato IV, punto 1

Articolo 357, paragrafo 2

 

Allegato IV, punto 2

Articolo 357, paragrafo 3

 

Allegato IV, punto 3

Articolo 357, paragrafo 4

 

Allegato IV, punto 4

Articolo 357, paragrafo 5

 

Allegato IV, punto 6

Articolo 358, paragrafo 1

 

Allegato IV, punto 8

Articolo 358, paragrafo 2

 

Allegato IV, punto 9

Articolo 358, paragrafo 3

 

Allegato IV, punto 10

Articolo 358, paragrafo 4

 

Allegato IV, punto 12

Articolo 359, paragrafo 1

 

Allegato IV, punto 13

Articolo 359, paragrafo 2

 

Allegato IV, punto 14

Articolo 359, paragrafo 3

 

Allegato IV, punto 15

Articolo 359, paragrafo 4

 

Allegato IV, punto 16

Articolo 359, paragrafo 5

 

Allegato IV, punto 17

Articolo 359, paragrafo 6

 

Allegato IV, punto 18

Articolo 360, paragrafo 1

 

Allegato IV, punto 19

Articolo 360, paragrafo 2

 

Allegato IV, punto 20

Articolo 361

 

Allegato IV, punto 21

Articolo 362

 

 

Articolo 363, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 1

Articolo 363, paragrafo 2

 

 

Articolo 363, paragrafo 3

 

 

Articolo 364, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 10 bis

Articolo 364, paragrafo 2

 

 

Articolo 364, paragrafo 3

 

 

Articolo 365, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 10

Articolo 365, paragrafo 2

 

Allegato V, punto 10 bis

Articolo 366, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 7

Articolo 366, paragrafo 2

 

Allegato V, punto 8

Articolo 366, paragrafo 3

 

Allegato V, punto 9

Articolo 366, paragrafo 4

 

Allegato V, punto 10

Articolo 366, paragrafo 5

 

Allegato V, punto 8

Articolo 367, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 11

Articolo 367, paragrafo 2

 

Allegato V, punto 12

Articolo 367, paragrafo 3

 

Allegato V, punto 12

Articolo 368, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 2

Articolo 368, paragrafo 2

 

Allegato V, punto 2

Articolo 368, paragrafo 3

 

Allegato V, punto 5

Articolo 368, paragrafo 4

 

 

Articolo 369, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 3

Articolo 369, paragrafo 2

 

 

Articolo 370, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 5

Articolo 371, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 5

Articolo 371, paragrafo 2

 

 

Articolo 372

 

Allegato V, punto 5 bis

Articolo 373

 

Allegato V, punto 5 ter

Articolo 374, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 5 quater

Articolo 374, paragrafo 2

 

Allegato V, punto 5 quinquies

Articolo 374, paragrafo 3

 

Allegato V, punto 5 sexies

Articolo 374, paragrafo 4

 

Allegato V, punto 5 quinquies

Articolo 374, paragrafo 5

 

Allegato V, punto 5 quinquies

Articolo 374, paragrafo 6

 

Allegato V, punto 5 quinquies

Articolo 374, paragrafo 7

 

 

Articolo 375, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 5 bis

Articolo 375, paragrafo 2

 

Allegato V, punto 5 sexies

Articolo 376, paragrafo 1

 

Allegato V, punto 5 septies

Articolo 376, paragrafo 2

 

Allegato V, punto 5 octies

Articolo 376, paragrafo 3

 

Allegato V, punto 5 nonies

Articolo 376, paragrafo 4

 

Allegato V, punto 5 nonies

Articolo 376, paragrafo 5

 

Allegato V, punto 5 decies

Articolo 376, paragrafo 6

 

Allegato V, punto 5

Articolo 377

 

Allegato V, punto 5 undecies

Articolo 378

 

Allegato II, punto 1

Articolo 379, paragrafo 1

 

Allegato II, punto 2

Articolo 379, paragrafo 2

 

Allegato II, punto 3

Articolo 379, paragrafo 3

 

Allegato II, punto 2

Articolo 380

 

Allegato II, punto 4

Articolo 381

 

 

Articolo 382

 

 

Articolo 383

 

 

Articolo 384

 

 

Articolo 385

 

 

Articolo 386

 

 

Articolo 387

 

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 388

 

 

Articolo 389

Articolo 106, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 390, paragrafo 1

Articolo 106, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 390, paragrafo 2

 

 

Articolo 390, paragrafo 3

 

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 390, paragrafo 4

 

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 390, paragrafo 5

 

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 390, paragrafo 6

Articolo 106, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 390, paragrafo 7

Articolo 106, paragrafo 3

 

Articolo 390, paragrafo 8

Articolo 106, paragrafo 2, secondo e terzo comma

 

Articolo 391

Articolo 107

 

Articolo 392

Articolo 108

 

Articolo 393

Articolo 109

 

Articolo 394, paragrafo 1

Articolo 110, paragrafo 1

 

Articolo 394, paragrafo 2

Articolo 110, paragrafo 1

 

Articolo 394, paragrafi 3 e 4

Articolo 110, paragrafo 2

 

Articolo 394, paragrafo 4

Articolo 110, paragrafo 2

 

Articolo 395, paragrafo 1

Articolo 111, paragrafo 1

 

Articolo 395, paragrafo 2

 

 

Articolo 395, paragrafo 3

Articolo 111, paragrafo 4, primo comma

 

Articolo 395, paragrafo 4

 

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 395, paragrafo 5

 

Articolo 31

Articolo 395, paragrafo 6

 

 

Articolo 395, paragrafo 7

 

 

Articolo 395, paragrafo 8

 

 

Articolo 396, paragrafo 1

Articolo 111, paragrafo 4, primo e secondo comma

 

Articolo 396, paragrafo 2

 

 

Articolo 397, paragrafo 1

 

Allegato VI, punto 1

Articolo 397, paragrafo 2

 

Allegato VI, punto 2

Articolo 397, paragrafo 3

 

Allegato VI, punto 3

Articolo 398

 

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 399, paragrafo 1

Articolo 112, paragrafo 1

 

Articolo 399, paragrafo 2

Articolo 112, paragrafo 2

 

Articolo 399, paragrafo 3

Articolo 112, paragrafo 3

 

Articolo 399, paragrafo 4

Articolo 110, paragrafo 3

 

Articolo 400, paragrafo 1

Articolo 113, paragrafo 3

 

Articolo 400, paragrafo 2

Articolo 113, paragrafo 4

 

Articolo 400, paragrafo 3

 

 

Articolo 401, paragrafo 1

Articolo 114, paragrafo 1

 

Articolo 401, paragrafo 2

Articolo 114, paragrafo 2

 

Articolo 401, paragrafo 3

Articolo 114, paragrafo 3

 

Articolo 402, paragrafo 1

Articolo 115, paragrafo 1

 

Articolo 402, paragrafo 2

Articolo 115, paragrafo 2

 

Articolo 402, paragrafo 3

 

 

Articolo 403, paragrafo 1

Articolo 117, paragrafo 1

 

Articolo 403, paragrafo 2

Articolo 117, paragrafo 2

 

Articolo 404

Articolo 122 bis, paragrafo 8

 

Articolo 405, paragrafo 1

Articolo 122 bis, paragrafo 1

 

Articolo 405, paragrafo 2

Articolo 122 bis, paragrafo 2

 

Articolo 405, paragrafo 3

Articolo 122 bis, paragrafo 3 primo comma

 

Articolo 405, paragrafo 4

Articolo 122 bis, paragrafo 3, secondo comma

 

Articolo 406, paragrafo 1

Articolo 122 bis, paragrafo 4 e articolo 122 bis, paragrafo 5 secondo comma

 

Articolo 406, paragrafo 2

Articolo 122 bis, paragrafo 5, primo comma e articolo 122 bis, paragrafo 6 primo comma

 

Articolo 407

Articolo 122 bis, paragrafo 5, terzo comma

 

Articolo 408

Articolo 122 bis, paragrafo 6, primo e secondo comma

 

Articolo 409

Articolo 122 bis, paragrafo 7

 

Articolo 410

Articolo 122 bis, paragrafo 10

 

Articolo 411

 

 

Articolo 412

 

 

Articolo 413

 

 

Articolo 414

 

 

Articolo 415

 

 

Articolo 416

 

 

Articolo 417

 

 

Articolo 418

 

 

Articolo 419

 

 

Articolo 420

 

 

Articolo 421

 

 

Articolo 422

 

 

Articolo 423

 

 

Articolo 424

 

 

Articolo 425

 

 

Articolo 426

 

 

Articolo 427

 

 

Articolo 428

 

 

Articolo 429

 

 

Articolo 430

 

 

Articolo 431, paragrafo 1

Articolo 145, paragrafo 1

 

Articolo 431, paragrafo 2

Articolo 145, paragrafo 2

 

Articolo 431, paragrafo 3

Articolo 145, paragrafo 3

 

Articolo 431, paragrafo 4

Articolo 145, paragrafo 4

 

Articolo 432, paragrafo 1

Allegato XII, parte I, punto 1 e articolo 146, paragrafo 1,

 

Articolo 432, paragrafo 2

Articolo 146, paragrafo 2 e allegato XII, parte I, punti 2 e 3

 

Articolo 432, paragrafo 3

Articolo 146, paragrafo 3

 

Articolo 433

Articolo 147 e allegato XII, parte I, punto 4

 

Articolo 434, paragrafo 1

Articolo 148

 

Articolo 434, paragrafo 2

 

 

Articolo 435, paragrafo 1

Allegato XII, parte II, punto 1

 

Articolo 435, paragrafo 2

 

 

Articolo 436

Allegato XII, parte II, punto 2

 

Articolo 437

 

 

Articolo 438

Allegato XII, parte II, punti da 4 a 8

 

Articolo 439

Allegato XII, parte II, punto 5

 

Articolo 440

 

 

Articolo 441

 

 

Articolo 442

Allegato XII, parte II, punto 6

 

Articolo 443

 

 

Articolo 444

Allegato XII, parte II, punto 7

 

Articolo 445

Allegato XII, parte II, punto 9

 

Articolo 446

Allegato XII, parte II, punto 11

 

Articolo 447

Allegato XII, parte II, punto 12

 

Articolo 448

Allegato XII, parte II, punto 13

 

Articolo 449

Allegato XII, parte II, punto 14

 

Articolo 450

Allegato XII, parte II, punto 15

 

Articolo 451

 

 

Articolo 452

Allegato XII, parte III, punto 1

 

Articolo 453

Allegato XII, parte III, punto 2

 

Articolo 454

Allegato XII, parte III, punto 3

 

Articolo 455

 

 

Articolo 456, primo comma

Articolo 150, paragrafo 1

Articolo 41

Articolo 456, secondo comma

 

 

Articolo 457

 

 

Articolo 458

 

 

Articolo 459

 

 

Articolo 460

 

 

Articolo 461

 

 

Articolo 462, paragrafo 1

Articolo 151bis

 

Articolo 462, paragrafo 2

Articolo 151bis

 

Articolo 462, paragrafo 3

Articolo 151bis

 

Articolo 462, paragrafo 4

 

 

Articolo 462, paragrafo 5

 

 

Articolo 463

 

 

Articolo 464

 

 

Articolo 465

 

 

Articolo 466

 

 

Articolo 467

 

 

Articolo 468

 

 

Articolo 469

 

 

Articolo 470

 

 

Articolo 471

 

 

Articolo 472

 

 

Articolo 473

 

 

Articolo 474

 

 

Articolo 475

 

 

Articolo 476

 

 

Articolo 477

 

 

Articolo 478

 

 

Articolo 479

 

 

Articolo 480

 

 

Articolo 481

 

 

Articolo 482

 

 

Articolo 483

 

 

Articolo 484

 

 

Articolo 485

 

 

Articolo 486

 

 

Articolo 487

 

 

Articolo 488

 

 

Articolo 489

 

 

Articolo 490

 

 

Articolo 491

 

 

Articolo 492

 

 

Articolo 493, paragrafo 1

 

 

Articolo 493, paragrafo 2

 

 

Articolo 494

 

 

Articolo 495

 

 

Articolo 496

 

 

Articolo 497

 

 

Articolo 498

 

 

Articolo 499

 

 

Articolo 500

 

 

Articolo 501

 

 

Articolo 502

 

 

Articolo 503

 

 

Articolo 504

 

 

Articolo 505

 

 

Articolo 506

 

 

Articolo 507

 

 

Articolo 508

 

 

Articolo 509

 

 

Articolo 510

 

 

Articolo 511

 

 

Articolo 512

 

 

Articolo 513

 

 

Articolo 514

 

 

Articolo 515

 

 

Articolo 516

 

 

Articolo 517

 

 

Articolo 518

 

 

Articolo 519

 

 

Articolo 520

 

 

Articolo 521

 

 

Allegato I

Allegato II

 

Allegato II

Allegato IV

 

Allegato III

 

 


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