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Document 32013D0252

Decisione n. 252/2013/UE del Consiglio, dell' 11 marzo 2013 , che istituisce un quadro pluriennale per il periodo 2013-2017 per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

OJ L 79, 21.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 195 - 197

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/252/oj

21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/1


DECISIONE N. 252/2013/UE DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2013

che istituisce un quadro pluriennale per il periodo 2013-2017 per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto degli obiettivi dell’istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («l’Agenzia») e affinché questa possa svolgere i suoi compiti correttamente, i settori tematici precisi della sua attività devono essere definiti da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (1).

(2)

Il primo quadro pluriennale è stato adottato dal Consiglio con la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (2).

(3)

Il quadro pluriennale dovrebbe essere attuato esclusivamente nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

(4)

È opportuno che il quadro pluriennale rispetti le priorità dell’Unione, tenendo debito conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali.

(5)

Il quadro pluriennale dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie e umane dell’Agenzia.

(6)

Il quadro pluriennale dovrebbe contenere disposizioni che assicurino la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie dell’Unione, nonché con il Consiglio d’Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organismi dell’Unione che più rilevano con riferimento al presente quadro pluriennale sono l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (Frontex) istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (4), la rete europea sulle migrazioni istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio (5), l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) istituito dal regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il Garante europeo della protezione dei dati (EDPS) istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), Eurojust, l’unità europea di cooperazione giudiziaria istituita dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio (8), l’Ufficio europeo di polizia (Europol) istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (9), l’Accademia europea di polizia (CEPOL) istituita dalla decisione 2005/681/GAI del Consiglio (10), l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Agenzia IT) istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (12).

(7)

È opportuno che il quadro pluriennale includa tra i settori tematici di attività dell’Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza ad essi associata.

(8)

Vista l’importanza riconosciuta dall’Unione alla lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, che è stata annoverata tra i cinque obiettivi della strategia per la crescita Europa 2020, l’Agenzia, nel raccogliere e divulgare i dati nell’ambito dei settori tematici definiti dalla presente decisione, dovrebbe tener conto dei presupposti economici e sociali che consentono l’esercizio efficace dei diritti fondamentali.

(9)

Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, entro i limiti delle risorse finanziarie e umane ad essa assegnate, l’Agenzia può svolgere attività che esulano dai settori tematici definiti nel quadro pluriennale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007. Ai sensi del programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, adottato dal Consiglio europeo (13), le istituzioni dovrebbero avvalersi appieno delle competenze specialistiche dell’Agenzia e, ove opportuno, tenere con essa consultazioni, conformemente al suo mandato, sull’evoluzione delle politiche e della legislazione aventi implicazioni per i diritti fondamentali.

(10)

Durante la preparazione della proposta la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell’Agenzia e ha ricevuto contributi scritti il 18 ottobre 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quadro pluriennale

1.   È istituito un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («l’Agenzia») per il periodo 2013-2017.

2.   Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 168/2007, l’Agenzia svolge i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 nell’ambito dei settori tematici di cui all’articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Settori tematici

Sono stabiliti i seguenti settori tematici:

a)

l’accesso alla giustizia;

b)

le vittime di reati, incluso il loro indennizzo;

c)

la società dell’informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;

d)

l’integrazione dei rom;

e)

cooperazione giudiziaria, eccetto in materia penale;

f)

i diritti del minore;

g)

le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, l’opinione politica o di qualunque altro genere, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale;

h)

l’immigrazione e l’integrazione dei migranti, i controlli di frontiera e i visti, nonché l’asilo;

i)

il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza ad essi associata.

Articolo 3

Complementarità e cooperazione con altri organismi

1.   Ai fini dell’attuazione del quadro pluriennale, l’Agenzia assicura la cooperazione e il coordinamento appropriati con i pertinenti organismi, uffici ed agenzie dell’Unione, con gli Stati membri, con le organizzazioni internazionali e la società civile, ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

2.   L’Agenzia si occupa di questioni inerenti alla discriminazione fondata sul sesso esclusivamente se e nella misura in cui ciò rientra tra le sue competenze nel contesto dell’articolo 2, lettera g), tenendo conto che spetta all’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) raccogliere dati sull’uguaglianza di genere e sulle discriminazioni fondate sul sesso. L’Agenzia e l’EIGE cooperano secondo quanto stabilito dall’accordo di cooperazione del 22 novembre 2010.

3.   L’Agenzia coopera con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) secondo quanto stabilito dall’accordo di cooperazione dell’8 ottobre 2009 e con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (Frontex), secondo quanto stabilito dall’accordo di cooperazione del 26 maggio 2010. Essa coopera inoltre, secondo quanto stabilito dai rispettivi accordi di cooperazione futuri, con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), la rete europea sulle migrazioni, Eurojust, l’unità europea di cooperazione giudiziaria, l’Ufficio europeo di polizia (Europol), l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e l’Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La cooperazione con questi organismi si limita alle attività rientranti nell’ambito di applicazione dei settori tematici di cui all’articolo 2 della presente decisione.

4.   Nel settore della società dell’informazione e, in particolare, per quanto riguarda il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, l’Agenzia svolge i propri compiti, fatta salva la responsabilità del Garante europeo della protezione dei dati di assicurare che i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla vita privata, siano rispettati dalle istituzioni e dagli organismi dell’Unione nell’ambito dei rispettivi doveri e competenze, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

5.   L’agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d’Europa conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e all’accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa (14), di cui allo stesso articolo.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(2)  GU L 63 del 7.3.2008, pag. 14.

(3)  GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

(4)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(5)  GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7.

(6)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

(9)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(10)  GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63.

(11)  GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1.

(12)  GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

(13)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(14)  GU L 186 del 15.7.2008, pag. 7.


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