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Document 32012R0071

Regolamento (UE) n. 71/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012 , recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

OJ L 26, 28.1.2012, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 049 P. 236 - 238

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogato da 32012R0649

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/71/oj

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/23


REGOLAMENTO (UE) N. 71/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2012

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

(2)

È opportuno modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5).

(3)

L’iscrizione di diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (6), è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione di diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in virtù dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (7). Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto queste sostanze rimangono vietate come pesticidi e il motivo per sospenderne l’inclusione nell’allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire le sostanze diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro nell’elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(4)

L’iscrizione del bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l’iscrizione del bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, il bromuro di metile non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere il bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto il bromuro di metile rimane vietato come pesticida e il motivo per sospenderne l’inclusione nell’allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire la sostanza bromuro di metile nell’elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(5)

L’iscrizione della cianamide come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e di conseguenza l’uso della cianamide come pesticida è soggetto a rigorose restrizioni e la sostanza deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 perché tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente proibiti, nonostante la cianamide sia stata identificata e notificata ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/CE e possa quindi essere ancora autorizzata dagli Stati membri fino all’adozione di una decisione in base a tale direttiva. L’iscrizione della cianamide nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Poiché la nuova domanda è stata ritirata dal richiedente, viene meno il motivo della sospensione dell’iscrizione nell’allegato I. Occorre pertanto inserire la sostanza cianamide negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(6)

L’iscrizione del flurprimidol come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto il flurprimidol non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione del flurprimidol nella parte 2 dell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere il flurprimidol come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto il flurprimidol rimane vietato come pesticida e il motivo per sospenderne l’inclusione nella parte 2 dell’allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire la sostanza flurprimidol nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(7)

L’iscrizione del triflumuron come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione favorevole e pertanto il triflumuron non è più vietato per l’uso come pesticida. La sostanza attiva triflumuron deve pertanto essere cancellata dalla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(8)

Il triazossido è stato approvato come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto il triazossido non è più vietato per l’uso come pesticida. La sostanza attiva triazossido deve pertanto essere cancellata dalla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

(3)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(4)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(7)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:

1)

la parte 1 è così modificata:

a)

sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria

(*)

Limitazione d’impiego

(**)

Paesi che non richiedono notifica

«Cianamide +

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

div

 

Diclobenil +

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

div

 

Dicloran +

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

div

 

Etossichina +

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

div

 

Bromuro di metile +

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

div-div

 

Propisocloro +

86763-47-5

n.a.

2924 29 98

p(1)

div»

 

b)

la voce flurprimidol è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria

(*)

Limitazione d’impiego

(**)

Paesi che non richiedono notifica

«Flurprimidol +

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p(1)

div»

 

c)

è soppressa la voce seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria

(*)

Limitazione d’impiego

(**)

Paesi che non richiedono notifica

«Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

div»

 

d)

è soppressa la voce seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria

(*)

Limitazione d’impiego

(**)

Paesi che non richiedono notifica

«Triazossido

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

div»

 

2)

nella parte 2 sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Categoria

(*)

Limitazioni d’impiego

(**)

«Cianamide

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

restr

Diclobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

div

Dicloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

div

Etossichina

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

div

Flurprimidol

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p

div

Bromuro di metile

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

div

Propisocloro

86763-47-5

n.a.

2924 29 98

p

div»


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