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Document 32011H0766

2011/766/UE: Raccomandazione della Commissione, del 22 novembre 2011 , relativa alla procedura per il riconoscimento dei centri di formazione e degli esaminatori dei macchinisti addetti alla guida di treni a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 314, 29.11.2011, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2011/766/oj

29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/41


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2011

relativa alla procedura per il riconoscimento dei centri di formazione e degli esaminatori dei macchinisti addetti alla guida di treni a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/766/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un livello adeguato e comparabile della qualità della formazione e degli esami dei macchinisti addetti alla guida di treni e degli aspiranti macchinisti ai fini della loro certificazione in tutti gli Stati membri, si raccomanda di utilizzare condizioni e procedure comuni a livello di Unione europea, per quanto riguarda sia le procedure di riconoscimento dei centri di formazione e degli esaminatori dei macchinisti addetti alla guida di treni e degli aspiranti macchinisti, sia i requisiti qualitativi da soddisfare ai fini dell’esame.

(2)

Al fine di garantire il mutuo riconoscimento degli esami, è opportuno che la formazione sia impartita e gli esami siano effettuati in modo appropriato e secondo un livello di qualità ragionevole e comparabile in tutti gli Stati membri.

(3)

È opportuno che gli attestati di riconoscimento indichino gli ambiti di competenza nei quali un centro di formazione è autorizzato a impartire corsi di formazione e un esaminatore è autorizzato a condurre esami per macchinisti addetti alla guida di treni. È opportuno che, nei limiti degli ambiti di competenza specificati nell’attestato di riconoscimento, i centri di formazione e gli esaminatori riconosciuti siano autorizzati rispettivamente a impartire corsi di formazione e a condurre esami in tutta l’Unione.

(4)

È possibile che le autorità competenti non abbiano l’esperienza e le competenze specifiche necessarie per procedere al riconoscimento dei centri di formazione e degli esaminatori per quanto riguarda le competenze linguistiche generali dei macchinisti addetti alla guida di treni. In questo caso gli Stati membri possono accettare attestati di competenza linguistica rilasciati da centri conformi allo «European Framework for Language Competence» (EFLC, quadro europeo di competenza linguistica) stabilito dal Consiglio d’Europa.

(5)

In alcuni Stati membri esistono già, o sono in procinto di essere istituiti, centri di esame incaricati di organizzare gli esami dei macchinisti addetti alla guida di treni. In questo caso, gli Stati membri possono delegare il compito del riconoscimento degli esaminatori ai centri di esame nell’ambito di specifiche condizioni nazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Oggetto

1.

La presente raccomandazione stabilisce le pratiche e le procedure raccomandate ai fini del riconoscimento dei centri di formazione che impartiscono formazione professionale a macchinisti addetti alla guida di treni e agli aspiranti macchinisti e del riconoscimento degli esaminatori di macchinisti addetti alla guida di treni e di aspiranti macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Domanda di riconoscimento di un centro di formazione

2.

Un centro di formazione dovrebbe presentare una domanda scritta di riconoscimento, di rinnovo o di modifica del riconoscimento, all’autorità competente dello Stato membro in cui il centro di formazione ha o intende istituire la sede principale di attività, fatta eccezione nel caso di cui al punto 6.

3.

Qualora un centro di formazione sia costituito da più di una persona giuridica, ciascuna di esse dovrebbe presentare domanda di riconoscimento.

4.

Le domande dovrebbero essere corredate dei documenti che attestano la conformità con i requisiti di cui alla direttiva 2007/59/CE e alla decisione 2011/765/UE della Commissione (2).

5.

Le domande dovrebbero specificare i compiti formativi per i quali il richiedente chiede il riconoscimento. La domanda può riferirsi a compiti formativi che rientrano in uno o più ambiti di competenza e dovrebbe essere strutturata sulla base dei seguenti ambiti di competenza:

a)

conoscenze professionali generali in conformità dell’allegato IV della direttiva 2007/59/CE;

b)

conoscenze professionali relative al materiale rotabile in conformità dell’allegato V della direttiva 2007/59/CE;

c)

conoscenze professionali relative alle infrastrutture in conformità dell’allegato VI della direttiva 2007/59/CE;

d)

conoscenze linguistiche in conformità dell’allegato VI della direttiva 2007/59/CE (conoscenze linguistiche generali e/o abilità specifiche di terminologia e comunicazione per le operazioni e le procedure di sicurezza in campo ferroviario).

6.

Un centro di formazione la cui sede principale di attività è in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova l’infrastruttura, può ottenere il riconoscimento dall’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’infrastruttura.

7.

Se un richiedente che chiede il riconoscimento di compiti formativi relativi alla conoscenza dell’infrastruttura è già stato riconosciuto, a norma della presente raccomandazione e della decisione 2011/765/UE, dall’autorità competente di uno Stato membro, le autorità competenti degli altri Stati membri dovrebbero limitare la propria valutazione ai requisiti che riguardano specificamente la formazione sull’infrastruttura in questione e astenersi dalla valutazione di aspetti che erano già stati esaminati all’atto del precedente riconoscimento.

Rilascio dell’attestato di riconoscimento di un centro di formazione

8.

L’autorità competente dovrebbe rilasciare l’attestato di riconoscimento entro due mesi dal ricevimento di tutti i documenti richiesti.

9.

È opportuno che l’autorità competente decida in merito alla domanda di riconoscimento sulla base della capacità del richiedente di dimostrare in che modo sia in grado di garantire indipendenza, competenza e imparzialità.

10.

L’attestato di riconoscimento dovrebbe comportare le seguenti informazioni:

a)

nome e indirizzo dell’autorità competente;

b)

nome e indirizzo del centro di formazione;

c)

compiti formativi per i quali il centro di formazione è abilitato a fornire corsi di formazione in conformità del punto 5;

d)

numero di identificazione del centro di formazione rilasciato in conformità del punto 15;

e)

data di scadenza dell’attestato di riconoscimento.

Validità, modifica, rinnovo dell’attestato di riconoscimento di un centro di formazione

11.

Un attestato di riconoscimento di un centro di formazione dovrebbe avere una validità di cinque anni. L’autorità competente può, in casi giustificati, ridurre la durata di validità di tutti o parte dei compiti formativi indicati nell’attestato di riconoscimento.

12.

Un centro di formazione in possesso di un valido attestato di riconoscimento può in ogni momento presentare domanda per estendere l’ambito dei compiti formativi. Un attestato di riconoscimento modificato dovrebbe essere rilasciato sulla base dell’opportuna documentazione complementare fornita dal richiedente. In questo caso la data di scadenza dell’attestato di riconoscimento modificato non dovrebbe subire alcuna variazione.

13.

Qualora non siano più soddisfatti i requisiti relativi a uno o più compiti formativi indicati nell’attestato di riconoscimento, il centro di formazione riconosciuto dovrebbe cessare immediatamente di impartire la formazione nei suddetti compiti e informarne per iscritto l’autorità competente che ha rilasciato l’attestato di riconoscimento. L’autorità competente dovrebbe quindi valutare le informazioni e rilasciare un attestato di riconoscimento modificato. In questo caso la data di scadenza dell’attestato di riconoscimento non dovrebbe subire alcuna variazione.

14.

Un attestato di riconoscimento dovrebbe essere rinnovato su richiesta del centro di formazione e rilasciato alle stesse condizioni di un attestato di riconoscimento iniziale. L’autorità competente può definire una procedura semplificata se restano immutate le condizioni per il riconoscimento. È necessario presentare un rendiconto delle attività realizzate nel corso dei due anni precedenti. Se il periodo di validità precedente è stato ridotto a meno di due anni in conformità del punto 11, dovrebbe essere presentato un rendiconto relativo all’intero periodo.

Registro dei centri di formazione

15.

Nel registro di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE, ciascun centro di formazione riconosciuto dovrebbe essere identificato mediante un numero di identificazione individuale, sulla base delle disposizioni nazionali ma riportando tuttavia l’abbreviazione dello Stato membro in cui il centro di formazione è riconosciuto.

16.

Il registro dovrebbe riportare quantomeno le seguenti informazioni:

a)

nome e indirizzo del centro di formazione riconosciuto;

b)

compiti formativi per i quali il centro di formazione è abilitato a impartire corsi, con riferimento ai pertinenti allegati della direttiva 2007/59/CE;

c)

numero di identificazione;

d)

data di scadenza dell’attestato di riconoscimento;

e)

referenti.

17.

Allo scopo di mantenere aggiornato il registro, i centri di formazione riconosciuti dovrebbero comunicare all’autorità competente che ha rilasciato l’attestato di riconoscimento le eventuali modifiche dei dati pubblicati nel registro. È possibile che disposizioni nazionali prescrivano l’inserimento di ulteriori dati nel registro e la comunicazione di informazioni relative alla modifica di tali dati.

Sospensione e ritiro del riconoscimento

18.

Qualora le attività di valutazione o controllo effettuate dall’autorità competente o dallo Stato membro a norma degli articoli 26, 27 o 29 della direttiva 2007/59/CE evidenzino che un centro di formazione non è conforme ai requisiti per il riconoscimento, è opportuno che l’autorità competente ritiri o sospenda il rispettivo attestato di riconoscimento.

19.

Qualora un’autorità competente rilevi che un centro di formazione riconosciuto dall’autorità competente di un altro Stato membro non rispetta gli obblighi della direttiva 2007/59/CE e della decisione 2011/765/UE, è opportuno che essa ne informi l’autorità competente dell’altro Stato membro che ha rilasciato l’attestato di riconoscimento. L’autorità competente che ha rilasciato l’attestato di riconoscimento dovrebbe verificare tale informazione entro quattro settimane e comunicare all’autorità competente richiedente l’esito delle verifiche e le decisioni adottate.

20.

Qualora l’autorità competente rilevi che il centro di formazione non è più conforme ai requisiti per il riconoscimento, è opportuno che essa ritiri o sospenda l’attestato di riconoscimento.

Procedura di ricorso

21.

L’autorità competente dovrebbe comunicare sollecitamente e per iscritto le ragioni della sua decisione al centro di formazione.

22.

In caso di sospensione o ritiro l’autorità competente dovrebbe comunicare in modo chiaro al centro di formazione i requisiti che non sono più soddisfatti. Prima che la sospensione o il ritiro divengano effettivi, l’autorità competente può concedere un periodo di preavviso, durante il quale il centro di formazione può adeguare le sue pratiche al fine di soddisfare i requisiti per il riconoscimento. L’autorità competente dovrebbe altresì informare il centro di formazione in merito alla procedura di ricorso di cui il centro di formazione può avvalersi per richiedere il riesame della decisione.

23.

L’autorità competente dovrebbe assicurarsi che sia istituita una procedura di ricorso amministrativo per consentire al centro di formazione interessato di richiedere una revisione delle decisioni contestate.

Centri di formazione che impartiscono formazione linguistica

24.

Per quanto concerne la formazione nelle competenze linguistiche generali, gli Stati membri possono riconoscere i richiedenti come centri di formazione sulla base di un attestato comprovante la competenza dei richiedenti a impartire una formazione linguistica generale. Tale competenza dovrebbe essere conforme ai principi e alla metodologia dello «European Framework for Language Competence» (EFLC, quadro europeo di competenza linguistica) stabilito dal Consiglio d’Europa (3). Gli Stati membri possono stabilire disposizioni supplementari per specificare l’uso di tale opzione, tenendo conto delle prassi nazionali relative alla certificazione di tutti i centri di formazione linguistica.

25.

Per quanto riguarda la formazione sulle modalità di comunicazione e la terminologia specifiche per le operazioni e le procedure di sicurezza in campo ferroviario, dovrebbe essere richiesto il riconoscimento in conformità con le disposizioni della presente raccomandazione. Le domande di riconoscimento per un centro di formazione che impartisce corsi sulle modalità di comunicazione e la terminologia specifiche per le operazioni e le procedure di sicurezza in campo ferroviario, dovrebbero essere presentate all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’infrastruttura a cui fanno riferimento le modalità di comunicazione e la terminologia.

Domanda di riconoscimento di esaminatore

26.

Un richiedente che presenti domanda di riconoscimento di esaminatore dovrebbe presentare una domanda scritta all’autorità competente dello Stato membro interessato.

27.

Se la domanda riguarda il riconoscimento di esaminatore per la conoscenza dell’infrastruttura, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme operative, è responsabile del riconoscimento l’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’infrastruttura.

28.

Una domanda può essere presentata anche dal datore di lavoro del richiedente a nome di quest’ultimo.

29.

Le domande dovrebbero essere corredate dei documenti che attestano la conformità con i requisiti di cui alla direttiva 2007/59/CE e alla decisione 2011/765/UE.

30.

Le domande dovrebbero specificare il o i settori di competenza per i quali è richiesto il riconoscimento di un esaminatore. La domanda può riferirsi a uno o più ambiti di competenza e dovrebbe essere strutturata tenendo presente i seguenti ambiti:

a)

conoscenze professionali generali in conformità dell’allegato IV della direttiva 2007/59/CE;

b)

conoscenze professionali relative al materiale rotabile in conformità dell’allegato V della direttiva 2007/59/CE;

c)

conoscenze professionali relative alle infrastrutture in conformità dell’allegato VI della direttiva 2007/59/CE;

d)

conoscenze linguistiche in conformità dell’allegato VI della direttiva 2007/59/CE (conoscenze linguistiche generali e/o abilità specifiche di terminologia e comunicazione per le operazioni e le procedure di sicurezza in campo ferroviario).

Rilascio dell’attestato di riconoscimento di esaminatore

31.

L’autorità competente dovrebbe vagliare tutti i documenti presentati dal richiedente. Se tutti i requisiti sono rispettati, l’autorità competente dovrebbe rilasciare l’attestato di riconoscimento quanto prima possibile e comunque entro due mesi dalla data in cui ha ricevuto tutti i documenti necessari.

32.

L’attestato di riconoscimento dovrebbe riportare quantomeno le seguenti informazioni:

a)

nome e indirizzo dell’autorità competente;

b)

nome, indirizzo e data di nascita del richiedente; il luogo di nascita del richiedente può essere riportato, facoltativamente, sull’attestato di riconoscimento;

c)

ambiti di competenza per i quali l’esaminatore è abilitato a condurre gli esami;

d)

lingue nelle quali l’esaminatore è abilitato a condurre gli esami;

e)

numero di identificazione dell’esaminatore assegnato conformemente al punto 10, lettera d);

f)

data di scadenza dell’attestato di riconoscimento.

Validità, modifica, rinnovo dell’attestato di riconoscimento di esaminatore

33.

Un attestato di riconoscimento di un esaminatore dovrebbe avere una validità di cinque anni. L’autorità competente può, in casi giustificati, ridurre la durata di validità di tutti o parte degli ambiti di competenza indicati nell’attestato di riconoscimento.

34.

Il titolare di un attestato di riconoscimento in corso di validità può in ogni momento chiederne la modifica al fine di aggiungervi ambiti di competenza. Un attestato di riconoscimento modificato dovrebbe essere rilasciato sulla base dell’opportuna documentazione complementare fornita dal richiedente. La data di scadenza dell’attestato modificato non dovrebbe subire alcuna variazione.

35.

In caso di sviluppi che richiedono una modifica dell’attestato di riconoscimento in quanto non sono più soddisfatti i requisiti relativi a uno o più ambiti di competenza in esso specificati, l’esaminatore riconosciuto dovrebbe cessare immediatamente di condurre esami relativi a tali ambiti di competenza e informarne per iscritto l’autorità competente. L’autorità competente dovrebbe quindi valutare le informazioni e rilasciare un attestato di riconoscimento modificato. La data di scadenza dell’attestato modificato non dovrebbe subire alcuna variazione.

36.

Un attestato di riconoscimento viene rinnovato su richiesta dell’esaminatore e dovrebbe essere rilasciato alle stesse condizioni di un attestato di riconoscimento iniziale. L’autorità competente può definire una procedura semplificata se non sono cambiate le condizioni che hanno portato al precedente riconoscimento. In ogni caso gli esaminatori che presentano domanda di rinnovo sono tenuti a presentare gli attestati di competenza ottenuti durante il periodo di validità precedente e delle attività condotte come esaminatori nei due anni precedenti. Se il periodo di validità precedente è stato ridotto a meno di due anni in conformità del punto 33, dovrebbe essere presentati attestati relativi all’intero periodo.

Registro degli esaminatori

37.

Nel registro di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE, ciascun esaminatore dovrebbe essere identificato mediante un numero identificativo individuale, sulla base delle disposizioni nazionali, ma riportando tuttavia l’abbreviazione dello Stato membro in cui l’esaminatore è riconosciuto.

38.

Il registro dovrebbe riportare quantomeno le seguenti informazioni:

a)

nome, indirizzo e data di nascita dell’esaminatore;

b)

ambiti di competenza per i quali l’esaminatore è abilitato a condurre gli esami;

c)

lingue nelle quali l’esaminatore è abilitato a condurre gli esami;

d)

numero di identificazione dell’esaminatore assegnato conformemente al punto 37;

e)

se un datore di lavoro presenta domanda per conto dell’esaminatore, conformemente al punto 28, nome e indirizzo del datore di lavoro (in altri casi, e facoltativamente, possono essere indicati il nome e l’indirizzo del datore di lavoro dell’esaminatore);

f)

data di scadenza dell’attestato di riconoscimento;

g)

referenti.

39.

Allo scopo di mantenere aggiornato il registro, gli esaminatori riconosciuti o i rispettivi datori di lavoro dovrebbero comunicare all’autorità che ha rilasciato l’attestato di riconoscimento le eventuali modifiche dei dati contenuti nel registro. Le disposizioni nazionali possono prevedere l’inserimento di ulteriori dati nel registro e informazioni relative alla modifica di tali dati.

40.

I dati di cui al punto 38, lettere a), b) e c), dovrebbero essere accessibili al pubblico. Altri dati di cui al punto 38 dovrebbero essere resi pubblici in conformità delle disposizioni nazionali in materia di tutela dei dati personali.

Sospensione e ritiro del riconoscimento

41.

Qualora le attività di valutazione o controllo effettuate dall’autorità competente o dallo Stato membro a norma degli articoli 26, 27 o 29 della direttiva 2007/59/CE evidenzino che un esaminatore non soddisfa i requisiti per il riconoscimento, l’autorità competente dovrebbe ritirare o sospendere l’attestato di riconoscimento.

42.

Qualora un’autorità competente rilevi che un esaminatore riconosciuto dall’autorità competente di un altro Stato membro non rispetta uno o più requisiti di cui alla direttiva 2007/59/CE e alla decisione 2011/765/UE, essa dovrebbe informarne l’autorità competente dell’altro Stato membro che ha rilasciato l’attestato di riconoscimento e invitarla a effettuare gli opportuni controlli.

43.

Qualora l’autorità competente di quest’ultimo Stato membro riscontri che l’esaminatore non soddisfa più i requisiti, essa dovrebbe ritirare o sospendere l’attestato di riconoscimento, comunicare sollecitamente e per iscritto all’esaminatore le ragioni della sua decisione e notificare quest’ultima all’autorità competente che l’aveva informata della non conformità dell’esaminatore.

Procedura di ricorso

44.

L’autorità competente dovrebbe comunicare sollecitamente e per iscritto all’esaminatore le ragioni della sua decisione.

45.

In caso di sospensione o ritiro l’autorità competente dovrebbe fornire informazioni chiare relativamente ai requisiti che non sono più soddisfatti. Prima che la sospensione o il ritiro divengano effettivi, l’autorità competente può concedere un periodo di preavviso durante il quale l’esaminatore può adeguare le sue pratiche al fine di soddisfare i requisiti per il riconoscimento.

46.

L’autorità competente dovrebbe assicurarsi che sia istituita una procedura di ricorso amministrativo per consentire ai richiedenti o esaminatori di richiedere una revisione delle decisioni contestate.

Esaminatori che valutano le competenze linguistiche

47.

Per quanto riguarda l’esame delle competenze linguistiche generali, e al fine di riconoscere il richiedente come esaminatore, uno Stato membro può basarsi su un attestato rilasciato in conformità delle prassi in vigore nel settore della formazione linguistica. Tale attestato dovrebbe confermare la competenza del richiedente a condurre esami in linea con i principi e la metodologia dell’«European Framework for Language Competence» (EFLC, quadro europeo di competenza linguistica) stabilito dal Consiglio d’Europa. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni supplementari per specificare l’uso di tale opzione, tenendo conto delle prassi nazionali relative alla certificazione delle competenze linguistiche degli esaminatori.

48.

Per quanto riguarda l’esame delle competenze relative alle modalità di comunicazione e alla terminologia specifiche per le operazioni e le procedure di sicurezza in campo ferroviario, dovrebbe essere richiesto il riconoscimento in conformità con le disposizioni della presente raccomandazione. Le domande di riconoscimento di esaminatore per quanto riguarda gli esami relativi alle modalità di comunicazione e alla terminologia specifiche per le operazioni e le procedure di sicurezza in campo ferroviario, dovrebbero essere presentate all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’infrastruttura a cui fanno riferimento le modalità di comunicazione e la terminologia.

Riconoscimento dei centri di esame

49.

Uno Stato membro può decidere di chiedere il riconoscimento dei centri di esame sulla base di una domanda scritta presentata all’autorità competente.

50.

L’autorità competente dovrebbe rilasciare un attestato di riconoscimento del centro di esame a norma delle procedure e disposizioni nazionali e sulla base di criteri di indipendenza, competenza e imparzialità. Al riconoscimento dei centri di esame dovrebbero applicarsi i punti da 26 a 48.

51.

L’autorità competente potrebbe anche delegare a tali centri di esame il riconoscimento dei propri esaminatori, a condizioni che soddisfino i requisiti di cui al punto 53.

52.

Ai fini del punto 54, il centro di esame dovrebbe mantenere aggiornato un registro di tutti gli esaminatori da esso riconosciuti. Il registro dovrebbe fornire le informazioni di cui al punto 38.

53.

Il centro di esame dovrebbe adottare misure adeguate per la gestione dei propri esaminatori e per garantire che essi dispongano delle competenze richieste a norma della direttiva 2007/59/CE e della decisione 2011/765/UE.

54.

Gli esaminatori dovrebbero essere autorizzati a condurre esami soltanto nel quadro delle attività del centro di esame a cui appartengono.

55.

Le informazioni sui centri di esame riconosciuti dovrebbero essere accessibili al pubblico nel registro di cui al punto 38, senza che siano tuttavia comunicate informazioni sui singoli esaminatori che fanno capo al centro di esame. Al posto del numero di identificazione di cui al punto 37 deve essere indicato il nome del centro di esame.

56.

L’autorità competente dovrebbe comunicare sollecitamente e per iscritto al centro di esame le ragioni della sua decisione.

57.

In caso di sospensione o ritiro l’autorità competente dovrebbe fornire informazioni chiare relativamente ai requisiti che non sono più soddisfatti. Prima che la sospensione o il ritiro divengano effettivi, l’autorità competente può concedere un periodo di preavviso durante il quale il centro di esame può adeguare le sue pratiche al fine di soddisfare i requisiti per il riconoscimento.

58.

L’autorità competente dovrebbe assicurarsi che sia istituita una procedura di ricorso amministrativo per consentire ai richiedenti o ai centri di esame di richiedere una revisione delle decisioni contestate.

Norme di valutazione trasparenti

59.

Prima degli esami dovrebbero essere resi noti i principi per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi nonché il tipo di risultati.

60.

I macchinisti o i candidati macchinisti dovrebbero essere autorizzati a prendere visione della valutazione dei risultati dell’esame e a richiederne la revisione in caso di parere motivato negativo relativo agli esami da essi sostenuti.

Controlli di qualità e supervisione da parte dell’autorità competente

61.

Per l’esecuzione delle proprie attività di controllo a norma degli articoli 26, 27 o 29 della direttiva 2007/59/CE, un’autorità competente può richiedere:

a)

l’accesso a tutti i documenti pertinenti per la preparazione, la conduzione e la valutazione degli esami;

b)

l’adozione di una procedura di rendicontazione che imponga di comunicare periodicamente o su richiesta determinate informazioni;

c)

la partecipazione agli esami in veste di osservatori di rappresentanti dell’autorità competente.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

(2)  Cfr. pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Cambridge University Press 2001 (per la versione inglese — ISBN 0-521-00531-0). Disponibile anche sul sito del Consiglio d’Europa: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf


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