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Document 32011R0449

Regolamento di esecuzione (UE) n. 449/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011 , recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [陕西苹果 (Shaanxi ping guo) (DOP), 龙井茶 (Longjing Cha) (DOP), 琯溪蜜柚 (Guanxi Mi You) (DOP), 蠡县麻山药 (Lixian Ma Shan Yao) (IGP)]

OJ L 122, 11.5.2011, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 011 P. 276 - 277

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/449/oj

11.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/67


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 449/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2011

recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Image (Shaanxi ping guo) (DOP), Image (Longjing Cha) (DOP), Image (Guanxi Mi You) (DOP), Image (Lixian Ma Shan Yao) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, le domande presentate dalla Repubblica popolare cinese per la registrazione delle denominazioni «

Image

(Shaanxi ping guo)», «

Image

(Longjing Cha)», «

Image

(Guanxi Mi You)» e «

Image

(Lixian Ma Shan Yao)», sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni figuranti nell’allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 252 del 18.9.2010, pag. 16; GU C 254 del 22.9.2010, pag. 6; GU C 257 del 24.9.2010, pag. 3; GU C 257 del 24.9.2010, pag. 7.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

 

Image (Guanxi Mi You) (DOP)

 

Image (Lixian Ma Shan Yao) (IGP)

 

Image (Shaanxi ping guo) (DOP)

Classe 1.8.   Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie ecc.)

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Image (Longjing Cha) (DOP)


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