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Document 32010D0795
2010/795/EU: Council Decision of 14 December 2010 amending the Council’s Rules of Procedure
2010/795/UE: Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2010 , recante modifica del suo regolamento interno
2010/795/UE: Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2010 , recante modifica del suo regolamento interno
OJ L 338, 22.12.2010, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/47 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2010
recante modifica del suo regolamento interno
(2010/795/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,
visto l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati prevede che, fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno»). |
(2) |
L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico dell’Unione europea dispone al 30 settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’articolo 1 di detto allegato. |
(3) |
È pertanto opportuno effettuare tale adeguamento del regolamento interno per il 2011, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Per l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 5, del TUE e dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, è la seguente:
Stato membro |
Popolazione (× 1 000) |
Germania |
81 802,3 |
Francia |
64 714,1 |
Regno Unito |
62 008,0 |
Italia |
60 340,3 |
Spagna |
45 989,0 |
Polonia |
38 167,3 |
Romania |
21 462,2 |
Paesi Bassi |
16 575,0 |
Grecia |
11 305,1 |
Belgio |
10 827,0 |
Portogallo |
10 637,7 |
Repubblica ceca |
10 506,8 |
Ungheria |
10 014,3 |
Svezia |
9 340,7 |
Austria |
8 375,3 |
Bulgaria |
7 563,7 |
Danimarca |
5 534,7 |
Slovacchia |
5 424,9 |
Finlandia |
5 351,4 |
Irlanda |
4 467,9 |
Lituania |
3 329,0 |
Lettonia |
2 248,4 |
Slovenia |
2 047,0 |
Estonia |
1 340,1 |
Cipro |
803,1 |
Lussemburgo |
502,1 |
Malta |
413,0 |
Totale |
501 090,4 |
soglia (62 %) |
310 676,1» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).