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Document 32010R1036

Regolamento (UE) n. 1036/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina

OJ L 298, 16.11.2010, p. 27–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1036/oj

16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/27


REGOLAMENTO (UE) N. 1036/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il Trattato del funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Apertura

(1)

In data 17 febbraio 2010 la Commissione (la «Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nel territorio dell’Unione di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina («BiH»).

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata in data 4 gennaio 2010 da Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. e Zeolite Mira Srl Unipersonale («i denunzianti»), che rappresentano una parte notevole, in questo caso oltre il 25 %, della produzione totale dell’Unione di polvere di zeolite A. La denuncia conteneva prove prima facie del dumping praticato per il suddetto prodotto e del grave pregiudizio che ne è derivato, ritenuto sufficiente per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

1.2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denuncianti, altri produttori noti dell’Unione, il gruppo di produttori esportatori della BiH, importatori, utenti e altre parti note interessate nonché i rappresentanti della BiH. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(4)

I denunzianti, i produttori dell’Unione, il gruppo dei produttori esportatori in BiH, importatori e utenti hanno comunicato le loro osservazioni. Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione, sono state sentite.

(5)

Considerato l’elevato numero di produttori e importatori dell’Unione, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori e gli importatori noti dell’Unione sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, come specificato nell’avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività in relazione al prodotto in esame durante il periodo che va dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

(6)

Come spiegato oltre nel considerando 16, 11 produttori dell’Unione hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In base alle informazioni ricevute dai produttori dell’Unione che hanno collaborato, la Commissione ha scelto un campione di 4 produttori dell’Unione che rappresentavano il maggior volume di produzione/vendite nell’Unione.

(7)

Come spiegato oltre nel considerando 20, solo 3 importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. Tuttavia uno di questi importatori non ha importato/acquistato il prodotto in esame. Considerato pertanto il numero limitato degli importatori, non è stato ritenuto necessario procedere al campionamento.

(8)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti note interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini indicati nell’avviso di apertura, cioè al gruppo di produttori esportatori della BiH, ai 4 produttori dell’Unione nel campione e a 3 importatori/utenti indipendenti.

(9)

Sono state ottenute risposte dal gruppo di produttori esportatori della BiH, comprese le società ad esso collegate, dai 4 produttori dell'Unione presenti nel campione e dai 3 importatori/utenti indipendenti.

(10)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese:

 

Produttori in seno all’Unione

Industrias Quimicas del Ebro SA, Zaragoza, Spagna

MAL Magyar Aluminium, Ajke, Ungheria

PQ Silicas BV, Eijsden, Paesi Bassi

Zeolite Mira Srl Unipersonale, Mira, Italia

 

Importatori/utenti in seno all’Unione

Reckitt Benckiser Group, Slough, UK e Mira, Italy

Henkel AG, Düsseldorf, Germania

Chemiewerk Bad Kostritz GmbH, Bad Kostritz, Germania

 

Produttori esportatori in BiH

Fabrika Glinice Birac AD, Zvornik

Alumina d.o.o., Zvornik (collegato al suddetto produttore esportatore)

 

Importatori collegati in seno all’Unione

Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Lituania

1.3.   Periodo dell’inchiesta

(11)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («investigation period» - IP). L’analisi delle tendenze pertinenti per la determinazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(12)

Il prodotto in esame è la polvere di zeolite A, detta anche polvere di zeolite NaA o polvere di zeolite 4o (il «prodotto in esame»), attualmente classificata dal codice NC ex 2842 10 00.

(13)

Il prodotto in esame è destinato ad applicazioni finali come componente nella produzione di detersivi in polvere e di addolcitori d’acqua.

2.2.   Prodotto simile

(14)

Il prodotto in esame, il prodotto venduto all’interno della BiH e quello fabbricato e venduto nell’Unione da produttori dell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, sono destinati agli stessi usi di base e sono perciò considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

(15)

Il gruppo dei produttori esportatori bosniaco ha rilevato che il prodotto in esame esportato da Fabrika Glinice Birac AD e dall’impresa ad essa collegata Alumina d.o.o. («Il gruppo Birac»), ha costi e processi di produzione nonché qualità diversi rispetto al prodotto simile fabbricato da produttori dell’Unione. È stato anche argomentato che il processo di produzione del gruppo di Birac si fonda sul liquor d’allumina proveniente dalla fabbricazione dell’allumina e non sull’idrossido di alluminio, mentre la produzione dell’Unione si basa in genere su cristalli di idrato che, riscaldati e mescolati a soda caustica, sono portati allo stato liquido (gel) per produrre «slurry» di zeolite. Riguardo a quanto suesposto, si noti che le informazioni presentate dal gruppo Birac non mettono in discussione il fatto che, indipendentemente da qualsiasi presunta differenza nel processo di produzione, nei costi o nella qualità, il prodotto in esame ha le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base ed è usato per gli stessi scopi del prodotto simile.

3.   CAMPIONAMENTO

3.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(16)

Alla richiesta, contenuta nell’avviso di apertura, di dati di campionamento hanno risposto 8 produttori dell’Unione che rappresentano il 50 % circa delle vendite dei produttori dell’Unione sul mercato. Inizialmente, erano stati inseriti nel campione i 5 maggiori produttori dell’Unione. In seguito, una società ha deciso di porre fine alla propria cooperazione. In questa inchiesta, perciò, il campione è formato dai 4 produttori restanti dell’Unione.

(17)

Questi 4 produttori rappresentano il 37 % circa della vendite totali dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione durante l’IP e più del 75 % delle vendite degli 8 produttori che hanno fornito dati per effettuare il campionamento. I 4 produttori inseriti nel campione sono stati considerati rappresentativi dell’insieme dei produttori dell’Unione.

(18)

Il gruppo dei produttori esportatori bosniaco ha sostenuto che 3 produttori dell’Unione (MAL Magyar Aluminium, Silkem d.o.o. e Industrias Quimicas del Ebro SA) andavano considerati come non collaboranti all’inchiesta. Il gruppo ritiene che queste imprese abbiano presentato risposte non riservate alle lettere di richiamo alcuni giorni ultimi dopo la scadenza fissata. Riguardo a questo punto di vista, si noti che le informazioni fornite dalle parti suddette sono state presentate in tempo e non hanno ostacolato in alcun modo il procedere dell’inchiesta o i diritti di difesa delle parti.

(19)

È stato anche affermato che un produttore dell’Unione (MAL Magyar Aluminium) non ha menzionato nella sua risposta sul campionamento di essere collegato a un altro produttore dell’Unione (Silkem d.o.o.). Quest’ultima azienda non rientrava nel campione e non è stata inclusa nella risposta al questionario di MAL Magyar Aluminium. È stato perciò argomentato che i 2 produttori dell’Unione dovessero essere considerati come non collaboranti all’inchiesta attuale. Su questo punto, si noti che i rapporti tra queste 2 parti erano noti ai servizi della Commissione già al momento della denuncia e che tali rapporti erano stati descritti da una di esse nella risposta sul campionamento. Tali rapporti, inoltre, erano stati descritti nella risposta al questionario di MAL Magyar Aluminium. Va infine chiarito che Silkem d.o.o. e MAL Magyar Aluminium hanno pienamente collaborato all’inchiesta. Silkem d.o.o. ha presentato dati al tempo del campionamento; non è stata scelta, e quindi non è stata invitata a completare la risposta al questionario. Né era necessario che MAL Magyar Aluminium desse una risposta consolidata, comprendente Silkem d.o.o. poiché Silkem d.o.o. è persona giuridica indipendente.

3.2.   Campionamento degli importatori non collegati

(20)

Alla richiesta di informazioni per il campionamento, contenuta nell’avviso di apertura, hanno risposto solo 3 importatori non collegati. Si è poi scoperto che una di queste aziende non importava o non acquistava il prodotto in esame e veniva per ciò deciso che per gli importatori non collegati il campionamento non fosse necessario.

4.   DUMPING

4.1.   Valore normale

(21)

In conformità all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato innanzitutto se le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascuno dei 2 produttori esportatori del gruppo Birac ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, se cioè il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite all’esportazione verso l’Unione. È emerso che le vendite sul mercato interno non erano rappresentative.

(22)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore si potessero considerare effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti.

(23)

Le transazioni di vendita sul mercato interno si considerano remunerative se il prezzo unitario è pari o superiore al costo di produzione. Si è perciò determinato il costo di produzione sul mercato interno durante l’IP.

(24)

Si è dimostrato che tutte le vendite sul mercato interno di entrambi i produttori esportatori erano remunerative, poiché il prezzo netto unitario di vendita superava i costi di produzione unitari calcolati.

(25)

Poiché le vendite sul mercato interno non sono avvenute in quantità rappresentativa, il valore normale ha dovuto essere costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.

(26)

Per costruire il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, le spese generali, amministrative e di vendita (SG&A) sostenute e la media ponderata dei profitti di ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato, realizzati sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante l’IP, sono stati sommati alla media dei rispettivi costi di produzione durante tale periodo. Se necessario, i costi di produzione e le spese SG&A sono stati adeguati prima di essere usati per verificare l’esistenza di normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.

4.2.   Prezzo all’esportazione

(27)

Poiché tutte le esportazioni verso l’Unione avvenivano attraverso un importatore collegato, il prezzo all’esportazione è stato costruito in base al prezzo di rivendita ad acquirenti indipendenti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. Sono stati apportati aggiustamenti al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione per tener conto di dazi e tasse, sostenuti tra importazione e rivendita, nonché di un margine ragionevole per spese SG&A e di profitto. Per le spese SG&A, si sono usate le pertinenti spese SG&A proprie dell’importatore. Poiché non hanno partecipato all’inchiesta importatori non collegati, si è usato un margine di profitto ragionevole del 5 %, in base a informazioni di utenti che avevano importato il prodotto in esame durante l’IP.

(28)

Il gruppo Birac ha sostenuto che le funzioni del suo importatore collegato erano simili a quelle di un ufficio esportazione piuttosto che quelle di un importatore e che perciò il prezzo d’esportazione non doveva essere costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, ma ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, in base ai prezzi d’esportazione effettivamente pagati o pagabili. Si noti in proposito che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, il prezzo d’esportazione è stabilito in base al prezzo di rivendita a clienti indipendenti quando il prodotto interessato è rivenduto a clienti indipendenti da imprese collegate all’esportatore nel paese esportatore. L’inchiesta ha dimostrato che l’impresa collegata si trova sul territorio dell’Unione. Essa tratta, tra l’altro, gli ordini dei clienti e la fatturazione del prodotto in esame fabbricato dal gruppo Birac. È anche emerso che il gruppo Birac vende il prodotto in esame all’impresa collegata nell’Unione perché lo rivenda a clienti indipendenti nella UE. L’argomentazione deve pertanto essere respinta. Si noti che il fatto che talune attività siano eseguite dall’impresa collegata prima dell’importazione non significa che il prezzo d’esportazione non possa essere ricostruito in base al prezzo di rivendita al primo cliente indipendente con gli aggiustamenti necessari fatti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9.

4.3.   Confronto

(29)

Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione è stato effettuato franco fabbrica. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto nel debito conto, mediante aggiustamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Sono stati ammessi aggiustamenti per costi di trasporto, nolo e assicurazione, per commissioni bancarie, spese d’imballaggio e crediti tutte le volte che sono sembrati ragionevoli, precisi e fondatamente motivati.

4.4.   Margine di dumping

(30)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, il margine di dumping per entrambi i produttori esportatori è stato stabilito in base al confronto tra il valore normale medio ponderato e il prezzo d’esportazione medio ponderato.

(31)

I singoli margini di dumping di entrambi i produttori esportatori sono stati ponderati in base alle quantità esportate verso l’Unione: per il gruppo Birac, ciò dà luogo a un margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo CIF al confine dell’Unione, dazio escluso, del 28,1 %.

(32)

Secondo le informazioni della denuncia e del gruppo di produttori esportatori bella BiH che ha collaborato, non esistono altri produttori noti del prodotto in esame in BiH. Il margine di dumping per l’intero paese da calcolare per la BiH sarà pertanto uguale al margine di dumping stabilito per il solo gruppo di produttori esportatori della BiH che ha collaborato.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Osservazioni preliminari

(33)

Innanzitutto, in questo caso, esiste un solo produttore esportatore bosniaco (il gruppo Birac). A tutela delle informazioni riservate delle imprese, non può perciò essere data alcuna cifra precisa riguardo ai volumi d’importazione, ai prezzi d’importazione, alle quote di mercato, alla produzione UE e ai volumi di vendita. In queste circostanze gli indicatori figurano sotto forma di indici o serie di valori.

(34)

In conformità alla precedente sezione 3.1, i 4 produttori dell’UE presenti nel campione costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base; ad essi si farà riferimento come all’«industria dell’Unione».

5.2.   Consumo dell’Unione

(35)

Durante la fase provvisoria dell’inchiesta il consumo dell’Unione è stato calcolato in base a cifre contenute nella denuncia e completate da cifre - verificate – provenienti da produttori e importatore/utenti, coinvolti nell’inchiesta. Questi dati sono stati trasmessi a tutte le parti interessate perché formulassero le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni che contestassero i dati sul consumo dell’Unione.

(36)

Per calcolare il consumo UE si è sommato il volume delle vendite in seno all’Unione del prodotto simile fabbricato dall’industria dell’Unione, il volume delle vendite in seno all’Unione del prodotto simile fabbricato da altri produttori noti dell’Unione e il volume delle importazioni del prodotto in esame provenienti da paesi terzi.

(37)

In base a tali dati, il consumo ha presentato il seguente andamento:

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Tonnellate

324 395

347 183

371 567

315 642

300 491

Fonte: Denuncia e risposte al questionario.

(38)

Il consumo del prodotto interessato e del prodotto simile in seno all’Unione è sceso del 7 % durante il periodo considerato. Ciò rispecchia la graduale riduzione della quantità di prodotto in esame che viene incorporato dagli utenti in prodotti chiave, come i detersivi per bucato. Ciò rispecchia anche il fatto che i prodotti di tale industria utilizzano sempre meno la zeolite.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame.

(39)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame è aumentato in misura superiore al 359 % nel periodo considerato.

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Volume delle importazioni

100

73

68

252

459

Indice: 2005 = 100.

Fonte: Rispose verificate al questionario.

(40)

Dal 2005 al 2008, il prezzo medio all’importazione è rimasto stabile; è aumentato del 10 % circa durante l’IP, grazie soprattutto al miglioramento del mercato nella UE che ha permesso a tutti i fabbricanti del prodotto in esame di aumentare i prezzi.

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Prezzo medio d’importazione (CIF)

100

100

102

99

109

Indice: 2005 = 100.

Fonte: Rispose verificate al questionario.

(41)

La quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese in esame è quasi quadruplicata nel periodo considerato e rappresentava una quota del 10-15 % durante l’IP

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Quota di mercato di BiH

0-5 %

0-5 %

0-5 %

5-10 %

10-15 %

Indice: 2005 = 100

100

68

59

259

495

Fonte: Rispose verificate al questionario.

5.3.2.   Effetto sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping

(42)

Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, sono stati comparati i prezzi medi d’importazione del produttore esportatore bosniaco con i prezzi medi dell’industria UE durante l’IP. I prezzi dell’industria UE - netti e franco fabbrica - sono stati comparati ai prezzi d’importazione CIF. Non è stato considerato alcun dazio doganale perché durante l’IP il produttore esportatore bosniaco era soggetto a un tasso preferenziale dello 0 %.

(43)

È risultato un margine di sottoquotazione medio ponderato, espresso in percentuale dei prezzi dell’industria UE, compreso tra il 20 % e il 25 %.

5.4.   Situazione dell’industria dell’Unione

5.4.1.   Osservazioni preliminari

(44)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici che potevano incidere sulla situazione dell’industria dell’Unione.

(45)

Gli indicatori riferiti a elementi macroeconomici (produzione, capacità, volume delle vendite, quote di mercato, ecc.), si basano su dati dei servizi della Commissione, inviati alle parti interessate perché li analizzino, come detto al precedente punto 35. I dati relativi a questi indicatori rappresentano tutti i produttori dell’Unione. Ogni volta che si usano dati relativi a produttori dell’Unione nel loro insieme, le tabelle che seguono danno come fonte i macrodati. Altri indicatori si basano su dati verificati dei produttori inseriti nel campione. Tali indicatori sono detti «microdati». Riguardo ai macrodati, il produttore esportatore bosniaco sostiene che a causa della controversia sull’uso del codice NC corretto per classificare il prodotto, è improbabile che tali dati siano affidabili. In proposito, si noti che la presunta controversia sui codici NC non incide comunque sugli indicatori del pregiudizio. La definizione del prodotto in esame era stata data infatti già all’atto della pubblicazione dell’avviso di apertura. Si tratta di un definizione precisa che non dà adito a interpretazioni errate. Le parti interessate sono state invitate a fornire informazioni in base a una definizione del prodotto indipendente dai codici NC perché l’avviso di apertura afferma che il codice NC viene citato a solo titolo informativo. Si ricorda inoltre che il produttore esportatore bosniaco non ha contestato le informazioni concernenti il consumo dell’Unione. La maggior parte delle informazioni sulle importazioni proviene direttamente dai dati dei produttori esportatori bosniaci mentre il resto si riferisce a piccoli volumi di importazioni provenienti da altri paesi. Tenuto conto di quanto precede e del fatto che non è stata presentata alcuna prova concreta dell’inattendibilità dei dati, l’argomento ha dovuto essere respinto.

5.4.2.   Indicatori di pregiudizio

Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Produzione

100

108

114

90

86

Capacità

100

99

104

100

100

Utilizzazione degli impianti

72 %

79 %

78 %

65 %

62 %

Indice: 2005 = 100.

Fonte: Macrodati.

(46)

Nel periodo considerato, il volume della produzione dell’industria UE è aumentato del 14 %. Nel periodo 2008-2009, un produttore dell’Unione (Sasol Italy SpA), ha cessato del tutto la produzione. Anche Henkel AG ha cessato la produzione di «slurry» di zeolite (che non è il prodotto in esame ma una versione liquida, impiegata come sostituto). In qualche misura, questi sviluppi hanno aiutato la situazione dei produttori restanti.

(47)

Ciò nonostante, attenendosi ai metodi di calcolo normalmente usati dall’industria, la capacità è rimasta relativamente stabile nel periodo considerato. Di fatto, la verifica effettuata sui fabbricanti presenti nel campione dimostra che il calcolo delle capacità di questa industria può variare a seconda dell’andamento relativo del mercato per il prodotto in esame e di quello per altri prodotti che utilizzano gli stessi impianti.

(48)

Le cifre relative all’utilizzazione degli impianti mostrano una diminuzione del 14 %. Inoltre, non è stata mai raggiunta la quota dell’80 % il che dimostra una certa sovraccapacità. La questione viene ulteriormente discussa nell’ambito delle cause.

Scorte

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Scorte di fine anno

meno del 2 %

meno del 2 %

meno del 2 %

meno del 2 %

meno del 2 %

Indice: 2005 = 100.

Fonte: Macrodati.

(49)

Durante il periodo considerato, il livello delle scorte nell’industria dell’Unione è rimasto basso e stabile. La produzione del prodotto simile è avvenuta per soddisfare degli ordini e le scorte si sono sempre mantenute ai più bassi livelli possibili. Questo non è stato perciò un elemento importante in questa inchiesta.

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Volume delle vendite nell’UE

100

108

116

93

82

Quota di mercato

95-100 %

95-100 %

95-100 %

90-95 %

85-90 %

Quota di mercato indicizzata

100

101

101

96

89

Indice: 2005 = 100.

Fonte: Macrodati.

(50)

Durante il periodo considerato, il volume delle vendite dell’industria UE è diminuita del 18 %.

(51)

Durante il periodo considerato, la quota di mercato dell’industria UE è diminuita del 11 %.

Prezzi di vendita

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Prezzo di vendita medio (euro/t.)

292

306

315

332

354

Fonte: Microdati.

(52)

Durante il periodo considerato, il prezzo medio delle vendite dell’industria UE a parti non collegate in seno all’Unione è aumentato del 21 % e rispecchia piuttosto l’aumento del prezzo delle materie prime e dell’energia; preso isolatamente, esso non è perciò considerato un indicatore significativo.

Redditività

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Margine di profitto al lordo delle imposte

3,2 %

0,8 %

1,4 %

–1,8 %

4,3 %

Fonte: Microdati

(53)

Durante il periodo considerato, la redditività dell’industria dell’Unione è stata bassa. Ciò è dovuto all’incapacità dell’industria di aumentare i prezzi per ragioni discusse alla sezione «Cause» e soprattutto per la presenza di volumi crescenti di importazioni oggetto di dumping. Ciò è inoltre dovuto alla scarsa utilizzazione degli impianti spiegata al punto 47.

(54)

Dal 2005 al 2008, la redditività dell’industria UE è crollata; nel 2008 è divenuta deficitaria. Durante l’IP ha recuperato, raggiungendo il livello più alto del periodo esaminato, ma è ancora al di sotto del margine di profitto del 5,9 % che avrebbe potuto raggiungere senza la presenza di importazioni oggetto di dumping (v. punto 67).

(55)

Il produttore esportatore ha sostenuto che la redditività dei produttori UE era buona nel 2009; una supposizione non sostenuta da alcuna prova positiva e che si richiama piuttosto a generiche «informazioni pubblicamente disponibili». I produttori del campione hanno sostenuto che la redditività raggiunta nel 2009 era di natura eccezionale e non ripetibile data l’irruzione sul mercato, con grandi volumi e prezzi in dumping, dei produttori esportatori bosniaci. I produttori del campione sostengono che è probabile che nel 2010 la redditività cali ai livelli del 2008.

(56)

Le affermazioni che precedono sono state esaminate dai servizi della Commissione. L’esame ha riguardato in particolare l’andamento dei prezzi delle materie prime e delle vendite, come emerge dai pertinenti contratti. è risultato che nel 2009 l’industria dell’Unione ha tratto giovamento da alcuni fattori temporanei che ne hanno aumentato la redditività nonostante l’esistenza di volumi significativi di importazioni oggetto di dumping:

i)

I produttori del campione hanno in qualche modo beneficiato di un aumento della produzione e dei volumi di vendita dopo che 2 fabbricanti dell’Unione hanno cessato di produrre (v. punto 46).

ii)

Nonostante un aumento generale dei prezzi delle materie prime a partire dal 2008, alcuni produttori del campione hanno approfittato di contratti annuali per le materie prime che hanno limitato l’impatto di tali aumenti.

iii)

Un produttore del campione ha approfittato di costi finanziari significativamente più bassi nel 2009 dovuti a una ristrutturazione in seno al suo gruppo.

(57)

In base a quanto precede, l’andamento del margine di guadagno indica sempre l’esistenza di un pregiudizio perché il profitto sarebbe stato molto più elevato senza le importazioni oggetto di dumping.

Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di raccogliere capitali

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Investimenti (in euro)

577 448

337 865

324 636

1 012 717

366 235

Rendimento delle attività nette

17 %

6 %

11 %

–10 %

26 %

Flusso di cassa (in euro)

1 013 223

744 905

905 792

– 930 920

1 638 112

Fonte: Microdati.

(58)

Secondo il produttore esportatore bosniaco nel periodo considerato gli investimenti erano bassi; per l’industria dell’Unione, il rendimento del capitale investito era troppo basso per giustificare investimenti consistenti nel prodotto interessato.

(59)

L’utile sul capitale investito, espresso in termini di profitti netti dell’industria UE, e il valore contabile netto dei suoi investimenti seguono la suesposta tendenza della redditività. Si noti che gli attivi netti in causa erano già stati in gran parte svalutati.

(60)

Anche la situazione del flusso di cassa dell’industria UE segue la suesposta tendenza della redditività. Nel 2008, la situazione del flusso di cassa era seria perché le perdite nei volumi di vendita che si sono aggravate dato che i produttori hanno dovuto continuare a onorare i propri obblighi contrattuali di acquistare le materie prime.

(61)

L’industria UE non ha sollevato la questione della capacità di raccogliere capitali.

Occupazione, produttività e salari

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Occupazione (ETP)

241

241

253

244

221

Costo medio del lavoro per lavoratore (euro)

36 574

39 644

40 207

39 130

40 225

Produttività per dipendente

1 423

1 529

1 535

1 296

1 223

Fonte: Microdati, tranne che per l’occupazione che sono macrodati.

(62)

Nel periodo considerato, il numero di dipendenti di tutti i produttori dell’Unione addetti alla fabbricazione del prodotto simile è diminuito, analogamente alla diminuzione della produzione e delle vendite. Il costo medio della manodopera per lavoratore è aumentato e riflette l’aumento dell’inflazione.

(63)

Nel periodo considerato, la produttività, in termini di produzione per lavoratore, è diminuita del 14 % poiché le vendite sono diminuite in misura superiore dell’occupazione. È probabile che questo andamento negativo porti in futuro a ulteriori perdite in termini di occupazione.

5.4.3.   Entità del dumping

(64)

Dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame, l’incidenza sul mercato comunitario dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile.

5.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(65)

Durante il periodo considerato, i produttori dell’Unione hanno subito un pregiudizio sostanziale in termini di volume, chiaramente evidenziato dall’analisi che precede riguardante la produzione, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, le quote di mercato, l’occupazione e la produttività.

(66)

Anche in termini di prezzi e di redditività si delinea un quadro pregiudizievole. L’analisi è inoltre complicata dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia che hanno avuto effetti negativi sui prezzi del prodotto in esame. Durante il periodo 2005-2008, tutti gli aspetti relativi alla redditività, al flusso di cassa e all’utile sul capitale investito si sono deteriorati. Il 2008 è stato un anno particolarmente negativo per l’industria, soprattutto perché le imprese, prigioniere dei contratti sulle materie prime, hanno perso più del 20 % dei loro volumi di vendita.

(67)

Nel 2009, la situazione di mercato è migliorata e l’aumento dei prezzi ha permesso una miglior redditività ma, come spiegato al punto 56, si tratta di un’evidente tregua temporanea che è improbabile che si ripeta nella situazione di mercato del 2009. Va detto però che anche nel 2009 il tasso di redditività non ha raggiunto quel 5,9 % considerato un profitto normale per questa industria.

(68)

Il pregiudizio è stata valutato per l’intera industria dell’Unione (indicatori macroeconomici) sebbene per alcuni indicatori fossero valutati solo i produttori presenti nel campione (indicatori microeconomici). Non si sono riscontrate differenze di rilievo tra indicatori micro e macro.

(69)

Alla luce delle considerazioni che precedono, si stabilisce in via provvisoria che gran parte dell’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Introduzione

(70)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame hanno causato all’industria dell’Unione un pregiudizio che possa essere definito significativo. Sono stati altresì esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto danneggiare l’industria dell’Unione nello stesso periodo, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l’eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

6.2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(71)

Durante il periodo considerato, le importazioni provenienti dal paese in esame sono aumentate di quasi il 400 % e hanno guadagnato un mercato assai ampio, cioè sono passate da meno del 5 % a una quota compresa tra il 10 % e il 15 %. Parallelamente, si assiste a un deterioramento diretto e comparabile della situazione economica dell’industria dell’Unione, unico soggetto significativo sul mercato UE, dato che le importazioni da altre fonti sono trascurabili.

(72)

Durante il periodo considerato, l’aumento delle quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping è avvenuto nel contesto di una caduta dei consumi UE del 7 %.

(73)

Durante l’IP, il volume crescente delle importazioni oggetto di dumping ha causato sottoquotazioni dei prezzi dell’industria dell’Unione pari al 20-25 %. È ragionevole concludere che importazioni crescenti di questo tipo su un mercato che si contrae siano state responsabili della depressione dei prezzi nel 2008 e nel 2009. Questo effetto sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping è stato amplificato dal fatto che la maggior parte delle vendite è avvenuta in base a contratti annuali. Le importazioni oggetto di dumping dalla Bosnia hanno potuto essere usate per deprimere l’aumento dei prezzi su grandi volumi di vendita nonostante l’aumento dei prezzi della materia prima. Nel 2009, si è assistito a un miglioramento di questo effetto ma non sufficiente per consentire all’industria nel suo complesso di raggiungere il normale livello di profitto del 5,9 %.

(74)

Poiché è chiaramente dimostrato che l’afflusso di prodotti importati in dumping, venduti a prezzi inferiori a quelli dell’industria UE è coinciso temporalmente con la crisi dell’industria comunitaria, caratterizzata da calo delle vendite e della produzione, diminuzione delle quote di mercato e contenimento dei prezzi, si conclude provvisoriamente che tali importazioni oggetto di dumping hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

6.3.   Effetti di altri fattori

6.3.1.   Risultati all’esportazione dei fabbricanti dell’Unione

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Vendite all’esportazione della produzione dell’Unione

100

108

90

57

121

Indice: 2005 = 100.

Fonte: Macrodati.

(75)

Durante il periodo considerato, il volume delle esportazioni di tutti i fabbricanti dell’Unione è aumentato ma ha rappresentato in media solo il 10 % circa della produzione. Le esportazioni dei fabbricanti presenti nel campione sono aumentate e hanno parzialmente compensato i volumi di vendite della UE andati persi.

(76)

Per questo, i risultati all’esportazione dell’industria dell'Unione hanno contribuito a mantenere l’attività e non ha contribuito al pregiudizio subito.

6.3.2.   Importazioni da paesi terzi

(77)

Durante il periodo considerato, le importazioni dai paesi terzi sono state trascurabili e non possono avere contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Il produttore esportatore bosniaco ha sostenuto che la quota di mercato dei produttori dell'Unione è stata a causa di importazioni provenienti dalla Cina e dalla Corea: una affermazione non sostenuta da fatti reali dato che le importazioni da questi paesi sono marginali.

6.3.3.   Impatto di una caduta dei consumi

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Consumo UE in tonnellate

324 395

347 183

371 567

315 642

300 491

Fonte: Macrodati.

(78)

Durante il periodo considerato, il consumo è sceso di 24 000 t. circa (7 %); ciò rispecchia il fatto che l’industria dei detersivi da bucato si è rivolta progressivamente verso prodotti alternativi nelle loro formule e ha sostituito il prodotto in esame. Il produttore esportatore sostiene che questo ha condotto a «scorte imponenti, annullamento di ordini e diminuzione dei bassi»

(79)

Va detto che 2 produttori nel mercato UE hanno cessato la produzione verso la fine del periodo considerato ed è dunque avvenuto un adeguamento delle capacità per compensare la diminuzione del consumo. Inoltre, come spiegato al punto 49 I livelli delle scorte sono rimasti bassi e stabili, il che significa che la produzione si è adeguata alla diminuzione del consumo.

(80)

Anche se quindi non si può escludere che la caduta dei consumi abbia contribuito al pregiudizio subito dai produttori dell’Unione, l’impatto non sembra però importante.

6.3.4.   Impatto degli investimenti

(81)

Il produttore esportatore ha sostenuto che il pregiudizio è dovuto alla necessità di conformarsi alla legislazione REACH. Ma, come spiegato al punto 58, il livello degli investimenti nel prodotto in esame durante il periodo considerato non ha potuto contribuire in misura sensibile al pregiudizio subito. Inoltre, i costi connessi a REACH sono stati moderati.

6.3.5.   Impatto degli aumenti dei costi della materia prima ed energetici

(82)

Talune parti hanno sostenuto che ha contribuito al pregiudizio l’aumento dei costi della materia prima e dei costi energetici. Gli aumenti di questi costi sono stati effettivamente significativi ed hanno avuto luogo soprattutto nel 2008. Ciò ha avuto senza dubbio un certo impatto sulla redditività in tale anno perché sono avvenuti in un momento di calo dei volumi di vendita. Ma gli aumenti dei costi energetici si sono in certa misura riflessi negli aumenti dei prezzi di vendita come dimostrato al punto 52 sebbene la depressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping abbia impedito un incremento adeguato.

(83)

Riteniamo perciò che l’aumento dei costi della materia prima e di quelli energetici non abbia contribuito al pregiudizio subito.

6.3.6.   Impatto dei problemi legati alle capacità

(84)

Le questioni di sovraccapacità e di basso utilizzo degli impianti sono state discusse al punto 46. L’effetto delle capacità sulla redditività va esaminato sia considerando le caratteristiche strutturali di questa industria che l’esistenza di importazioni in dumping. L’effetto sulla redditività esiste a causa di elevati costi fissi che sarebbero recuperati se i tassi di utilizzo fossero maggiori.

(85)

Ma sovraccapacità e bassa utilizzazione degli impianti spiegano parzialmente solo alcuni indicatori negativi del pregiudizio sofferto dai produttori dell’UE ma non la forte contrazione della produzione, delle vendite e delle quote di mercato nel 2009. È chiaro dunque che esse non rompono il nesso causale tra forte aumento delle importazioni a prezzo di dumping e pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

6.3.7.   Impatto della crisi finanziaria globale/crisi economica generale

(86)

Alcune parti interessate sostengono che hanno contribuito al pregiudizio la crisi finanziaria globale e la crisi economica generale. In effetti, il consumo del prodotto in esame è sceso nel 2008/2009 quando si sono verificate queste crisi.

(87)

Ciò non può tuttavia spiegare perché la quota di mercato dei produttori dell’Unione sia scesa sensibilmente nel 2009 mentre la quota di mercato delle importazioni dalla Bosnia è aumentata, con una sottoquotazione dei prezzi UE superiore al 20 %. Perciò, se è vero che la diminuzione del consumo nel 2008/2009 ha effettivamente influito sull’industria dell’Unione, il significativo aumento delle importazioni provenienti dalla BiH ha avuto un impatto ben più significativo sui volumi di vendita dell’industria dell’Unione e, vista la sottoquotazione, sui prezzi. È chiaro dunque che le crisi non rompono il nesso causale tra forte aumento delle importazioni a prezzo di dumping e pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

6.3.8.   Impatto dell’industria utilizzatrice consolidata

(88)

Sebbene durante l’IP più di 10 imprese fabbricassero il prodotto in esame, la principale industria utilizzatrice (fabbricanti di detersivi da bucato e di addolcitori d’acqua) è costituita essenzialmente da 4 grandi gruppi (Reckitt Benckiser, Henkel, Procter & Gamble, Unilever). In effetti i 2 principali utenti che hanno collaborato rappresentano quasi il 40 % degli acquisti del prodotto in esame nella UE. Effettuando acquisti centralizzati, questi 4 gruppi possono effettivamente mantenere basso il prezzo del prodotto in esame.

(89)

Si tratta di un fenomeno non nuovo, esistito per molti anni. Di nuovo, pertanto, ciò non può spiegare la forte diminuzione della produzione, delle vendite e delle quote di mercato nel 2009. È chiaro dunque che ciò non rompe il nesso causale tra forte aumento delle importazioni a prezzo di dumping e pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

6.4.   Conclusione in merito al nesso di causalità

(90)

Da quanto precede, si conclude provvisoriamente che il pregiudizio materiale subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping in esame.

(91)

Sono stati esaminati anche vari fattori diversi delle importazioni in dumping ma nessuno di questi è in grado di spiegare le forti perdite di quote di mercato, produzione e vendite avvenute nel 2008 e nel 2009 che hanno coinciso con l’aumento del volume delle importazioni in dumping.

(92)

In base all’analisi fin qui condotta, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti, sulla situazione dell’industria dell’UE, di tutti i fattori noti da quelli pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si è concluso provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping dalla BiH hanno causato un pregiudizio materiale all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Osservazioni generali

(93)

La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni provvisorie sull’esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli, esistessero validi motivi per ritenere che, nella fattispecie, l’adozione di misure fosse contrario all’interesse della Comunità. A tal fine, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, sono stati considerati, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati, tanto l’impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento quanto le conseguenze della decisione di non adottare misure.

7.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(94)

L’analisi del pregiudizio ha chiaramente dimostrato che l’industria dell’Unione è stata danneggiata dalle importazioni oggetto di dumping. L’aumento delle importazioni oggetto di dumping negli ultimi anni ha causato una depressione delle vendite sul mercato dell'Unione e una perdita di quote di mercato per l’industria dell’Unione. Ciò ha impedito all’industria dell’Unione di raggiungere livelli di redditività simili a quelli raggiunti per altri prodotti.

(95)

L’inchiesta ha dimostrato che ogni aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal paese in esame avviene direttamente a spese dell’industria della UE. Nonostante la ristrutturazione effettuata dai produttori dell’Unione (2 aziende hanno cessato la produzione) la situazione non è migliorata. Si noti in proposito che la polvere di zeolite A ha una forte incidenza in termini di volume d’affari per le imprese del campione e rappresenta fino al 30 % del loro fatturato. È chiaro che senza l’imposizione di misure la situazione dell’industria dell’Unione si deteriorerebbe ulteriormente. L’imposizione di misure ristabilirà il prezzo d’importazione a livelli non pregiudizievoli, tali da permettere all’industria dell’Unione di competere in condizioni di lealtà.

(96)

Si conclude pertanto in via provvisoria che l’adozione di misure antidumping è chiaramente nell’interesse dell'industria dell’Unione.

7.3.   Interesse degli importatori

(97)

Il probabile impatto delle misure sugli importatori è stato considerato ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento di base. Si noti in proposito che gli importatori non collegati che si sono manifestati erano anche utenti. L’analisi che ad essi si riferisce viene dunque presentata nell’ambito della pertinente sezione sull’interesse degli utilizzatori.

7.4.   Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

(98)

In seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura del presente procedimento non sono state ricevute osservazioni da parte di organizzazioni dei consumatori. L’analisi si è perciò limitata all’effetto delle misure sugli utilizzatori.

(99)

È stato inviato un questionario a 8 utilizzatori. Tuttavia, sono state ricevute osservazioni significative solo da 2 di essi. L’analisi dell’interesse dell’Unione si fonda perciò sulle risposte di 2 utilizzatori piuttosto grandi, che insieme rappresentano quasi il 40 % del consumo dell’Unione.

(100)

I 2 utilizzatori dell’Unione che hanno collaborato sono importanti protagonisti nell’industria UE dei detersivi da bucato e dell’addolcimento dell’acqua. Entrambi hanno espresso obiezioni contro l’istituzione di misure.

(101)

L’inchiesta ha accertato che meno di 1/3 del consumo degli utilizzatori dell’Unione che hanno collaborato era importato dal produttore esportatore bosniaco. IL resto è coperto da acquisti effettuati presso produttori dell’Unione che restano la principale fonte di fornitura degli utilizzatori che hanno collaborato. Tenuto conto del basso tasso di utilizzazione degli impianti dei produttori dell’Unione (v. punti 47 e 48), è chiaro che l’imposizione di misure non porterà a fornitura scarse o a conseguenti aumenti di prezzo.

(102)

Sembra, inoltre, che l’industria utilizzatrice dell’Unione abbia già iniziato a esplorare possibilità di importazioni dalla Cina. Il fatto che una tale opzione esista e sia considerata affidabile dimostra che l’imposizione di misure non condurrà in alcun modo a una penuria del prodotto in esame.

(103)

È stata anche esaminata la percentuale sul fatturato dei prodotti finali che incorporano il prodotto in esame. Si noti in proposito che in entrambi i casi i prodotti pertinenti rappresentano meno del 10 % dei rispettivi fatturati.

(104)

Sono state allora studiate le percentuali del prodotto in esame incorporate nei prodotti finali. L’inchiesta ha accertato che tali percentuali sono in genere estremamente piccole (in media meno del 5 % del costo complessivo) e che quindi il prodotto in esame non rappresenta un elemento molto significativo del costo dei prodotti finiti

(105)

La Commissione ha anche esaminato se l’imposizione di misure potesse avere un forte impatto finanziario negativo sulla situazione di questi 2 utilizzatori. La Commissione ha simulato 2 scenari: uno per il caso peggiore, l’altro per il caso più realistico.

(106)

Lo scenario peggiore suppone che sia i prezzi all’importazione che quelli dell’Unione aumentino del livello del dazio: l’aumento dei costi per gli utilizzatori sarebbe inferiore al 2 %.

(107)

La situazione sopradescritta va comparata ai tassi di redditività degli utenti dell'Unione che hanno collaborato. La redditività degli utenti sui prodotti che incorporano il prodotto in esame è pari all’11 % circa e, per tutti i loro prodotti, superiore al 20 %. Tenuto conto di tali tassi di redditività, anche un pacchetto di misure completo sia per i prezzi all’importazione che per quelli dell’Unione non avrebbe effetto sproporzionati sulla situazione finanziaria delle parti in questione.

(108)

Ma è molto più realistico pensare a uno scenario in cui l’imposizione di misure conduce a una situazione in cui aumentano solo i prezzi d’importazione dalla BiH mentre l’industria dell’Unione beneficia delle economie di scala più estese. Di fatto, come spiegato sopra, l’ampiezza della fornitura del prodotto in esame in seno alla UE è del tutto sufficiente perché la maggior parte dei produttori dell’Unione è ben lungi dall’utilizzare completamente gli impianti.

(109)

Si noti anche che l’inchiesta ha accertato l’esistenza di prodotti che potrebbero sostituirsi al prodotto in esame. Sia gli utenti che hanno collaborato che quelli che non hanno collaborato producono infatti anche detersivi per bucato privi del prodotto in esame. Nello scenario più realistico, i costi degli utenti che hanno collaborato aumentano solo di una frazione dell’1 %. In altre parole, alla luce delle cifre relative alla redditività, l’imposizione di misure avrà conseguenze del tutto trascurabili per gli utenti.

(110)

Tenuto conto di quanto sopra, è chiaro che l’imposizione di misure non avrà effetti significativi per gli utenti ed è anche molto improbabile che causi un aumento del prezzo per i consumatori.

7.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(111)

In generale, è prevedibile che l’industria dell’Unione tragga beneficio dalle misure. Essa potrà anzitutto beneficiare di più ampie economie di scala grazie a una più ampia utilizzazione degli impianti dovuta all’aumento della produzione e delle vendite.

(112)

Tenuto conto di quanto sopra, si conclude provvisoriamente che l’imposizione di misure sulle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame dalla Bosnia-Erzegovina non avrà effetti significativi sugli utenti dell'Unione e che essa in generale è nell’interesse dell’Unione.

8.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(113)

Viste le conclusioni di cui sopra relative al dumping, al pregiudizio che ne è derivato e all’interesse dell’unione, è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Bosnia-Erzegovina per evitare che le importazioni oggetto di dumping danneggino ulteriormente l’industria dell’Unione.

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(114)

Il livello delle misure antidumping provvisorie deve essere sufficiente a eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping e non deve essere superiore ai margini di dumping rilevati.

(115)

Nel calcolare il dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i propri costi e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che sarebbe ragionevole attendersi in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping. Il margine di utile al lordo delle imposte usato in questo calcolo è pari al 5,9 % del fatturato. Si tratta del livello di profitto raggiunto dall’industria dell’Unione durante l’IP per tutti i suoi prodotti compreso il prodotto in esame. Considerando che la redditività per il prodotto in esame ha subito gli effetti negativi delle importazioni in dumping è chiaro che tale livello di profitto è prudente e non eccessivo. È stato inoltre esaminato se si dovessero usare i tassi di profitto raggiunti dall’industria dell’Unione nel 2005-2007 ma essi erano bassi in termini di redditività raggiunta dalle imprese per prodotti simili e si è rinunciato a considerarli rappresentativi di un’industria vitale. Ciò è dovuto al fatto che le importazioni dalla Bosnia hanno causato una sottoquotazione dell’industria dell'Unione del 10-20 % circa in questi 3 anni e tali differenze hanno svolto un ruolo significativo nei negoziati annuali per i contratti. Tali margini di guadagno non possono dunque essere considerati rappresentativi di una situazione normale del mercato della UE. In base a quanto precede, è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole per l’industria dell’Unione del prodotto simile. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai costi di produzione il summenzionato margine di utile.

(116)

Il necessario aumento di prezzo è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione, usata per calcolare la sottoquotazione, e la media dei prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall’industria dell’UE nel mercato dell’Unione. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse come percentuale del valore medio CIF all’importazione. Il margine di sottoquotazione così calcolato è stato del 31,5 %.

8.2.   Misure provvisorie

(117)

Alla luce delle conclusioni di cui sopra e in conformità all’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base si ritiene che debbano essere istituite misure antidumping provvisorie sulle importazioni originarie della Bosnia-Erzegovina, al livello del margine di dumping riscontrato.

(118)

Ne consegue che l’aliquota del dazio antidumping provvisorio per la Bosnia-Erzegovina è fissata al 28,1 %.

9.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(119)

Ai fini di una sana gestione occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell’avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le risultanze riguardanti l’istituzione dei dazi ed elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell’adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polvere di zeolite A, definita anche zeolite NaA o polvere della zeolite 4A, che rientra attualmente nel codice NC ex 2842 10 00 (codice TARIC 2842100030) e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina.

2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 28,1 %.

3.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   A norma dell’articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di 6 mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 40 del 17.2.2010, pag. 5.


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