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Document 32010L0044

Direttiva 2010/42/UE della Commissione del 1 °luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 176, 10.7.2010, p. 28–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 105 - 118

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/44/oj

10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/28


DIRETTIVA 2010/42/UE DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2010

recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 5, l’articolo 60, paragrafo 6, lettere a), e c), l’articolo 61, paragrafo 3, l’articolo 62, paragrafo 4, l’articolo 64, paragrafo 4, lettera a) e l’articolo 95, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che le informazioni da fornire ai detentori di quote a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE in caso di fusioni riflettano le esigenze diverse dei detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dei detentori di quote dell’OICVM ricevente e che li aiutino a formarsi un giudizio.

(2)

Non è opportuno che l’OICVM oggetto di fusione o l’OICVM ricevente siano tenuti ad includere nel documento d’informazione informazioni diverse da quelle di cui all’articolo 43, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE e agli articoli da 3 a 5 della presente direttiva. L’OICVM oggetto di fusione o l’OICVM ricevente possono tuttavia aggiungere altre informazioni rilevanti nel contesto della proposta di fusione.

(3)

Quando il documento d’informazione di cui all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE è integrato da una sintesi, non è opportuno che l’OICVM sia sollevato dall’obbligo di evitare l’uso di spiegazioni lunghe o tecniche nel resto del documento d’informazione.

(4)

È opportuno che le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM ricevente a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE si basino sul presupposto che essi siano già ragionevolmente a conoscenza delle caratteristiche dell’OICVM ricevente, dei diritti di cui godono in relazione ad esso e delle sue modalità di funzionamento. Tali informazioni dovrebbero pertanto concentrarsi sull’operazione di fusione e sul suo impatto potenziale sull’OICVM ricevente.

(5)

Occorre armonizzare il modo in cui le informazioni di cui agli articoli 43 e 64 della direttiva 2009/65/CE vengono fornite ai detentori di quote. Tali informazioni mirano a consentire ai detentori di quote di formarsi un giudizio informato circa il fatto se vogliano continuare ad investire o se vogliano chiedere il rimborso nei casi in cui un OICVM è parte di una fusione, si converte in un OICVM feeder o cambia l’OICVM master. È opportuno che i detentori di quote siano al corrente dei predetti, importanti cambiamenti che l’OICVM subisce e che siano in grado di leggere le informazioni. Per tale ragione è necessario che le informazioni siano indirizzate personalmente ai detentori di quote su carta o su un altro supporto durevole come i messaggi di posta elettronica (e-mail). L’uso dei mezzi elettronici dovrebbe consentire agli OICVM di fornire le informazioni in modo efficiente sotto il profilo dei costi. La presente direttiva non dovrebbe imporre agli OICVM di informare direttamente i detentori delle loro quote bensì dovrebbe tenere in debito conto le specificità di taluni Stati membri in cui gli OICVM o le loro società di gestione, per ragioni giuridiche o pratiche, non sono in grado di contattare direttamente i detentori delle loro quote. È opportuno che gli OICVM abbiano la facoltà di fornire le informazioni tramite il depositario o gli intermediari, purché sia garantito che tutti i detentori di quote ricevano le informazioni a tempo debito. È opportuno che la presente direttiva si limiti ad armonizzare il modo in cui le informazioni di cui agli articoli 43 e 64 della direttiva 2009/65/CE vengono fornite ai detentori di quote. Gli Stati membri hanno la facoltà di regolamentare con norme nazionali la comunicazione di altri tipi di informazioni ai detentori di quote.

(6)

È necessario che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder tenga conto delle esigenze specifiche dell’OICVM feeder, che investe almeno l’85 % delle sue attività nell’OICVM master restando nel contempo soggetto a tutti gli obblighi di un OICVM. Occorre pertanto che l’accordo garantisca che l’OICVM master fornisca all’OICVM feeder tutte le informazioni necessarie in tempo utile per consentire all’OICVM feeder di rispettare i propri obblighi. È opportuno che esso stabilisca altresì gli altri diritti e doveri di entrambe le parti.

(7)

È opportuno che gli Stati membri non prescrivano che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, disciplini altri elementi oltre a quelli di cui al capo VIII della direttiva 2009/65/CE e agli articoli da 8 a 14 della presente direttiva. L’accordo può tuttavia regolare altri elementi se così è deciso dall’OICVM master e dall’OICVM feeder.

(8)

Quando le disposizioni di negoziazione tra l’OICVM master e l’OICVM feeder non differiscono da quelle che si applicano a tutti gli altri detentori di quote dell’OICVM master diversi dall’OICVM feeder e quando tali disposizioni sono indicate nel prospetto dell’OICVM master, non è necessario che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder le riproduca, bensì può limitarsi a contenere rimandi alle parti rilevanti del prospetto dell’OICVM master in modo tale che gli operatori del settore possano ridurre i costi e gli oneri amministrativi.

(9)

È necessario che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder includa procedure appropriate per la gestione delle richieste di informazioni e dei reclami dei detentori di quote, in modo che sia possibile evadere la corrispondenza erroneamente inviata all’OICVM master anziché all’OICVM feeder o viceversa.

(10)

Per ridurre i costi delle operazioni ed evitare implicazioni fiscali negative, l’OICVM master e l’OICVM feeder possono accordarsi su un trasferimento di attività in natura a meno che ciò sia vietato dalla legge nazionale o incompatibile con il regolamento o l’atto costitutivo dell’OICVM master o dell’OICVM feeder. La possibilità di trasferire attività in natura all’OICVM master dovrebbe in particolare aiutare gli OICVM feeder che hanno già esercitato attività in qualità di OICVM, compreso un OICVM feeder di un diverso OICVM master, ad evitare i costi di operazioni derivanti dalla vendita di attività in cui hanno investito sia l’OICVM feeder che l’OICVM master. È opportuno che anche l’OICVM feeder abbia la facoltà di ricevere, se lo desidera, attività in natura dall’OICVM master, in quanto ciò può contribuire a ridurre i costi delle operazioni e ad evitare implicazioni fiscali negative. Il trasferimento di attività in natura all’OICVM feeder non dovrebbe essere limitato ai casi di liquidazione, fusione o divisione dell’OICVM master, bensì essere possibile anche in altre circostanze.

(11)

Per preservare la necessaria flessibilità, pur tenendo conto nel contempo del miglior interesse degli investitori, è opportuno che un OICVM feeder che ha ricevuto attività tramite un trasferimento di attività in natura abbia la facoltà di trasferire alcune o tutte le attività al suo OICVM master se l’OICVM master è d’accordo, o di realizzare le attività in cambio di contante al fine di investire il contante nell’OICVM master.

(12)

A causa delle specificità della struttura master-feeder, è necessario che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder preveda norme sul conflitto di leggi in deroga agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (2) in modo tale che la legge applicabile a tale accordo debba essere la legge dello Stato membro in cui è stabilito l’OICVM feeder o l’OICVM master. Occorre che le parti siano libere di valutare i vantaggi e gli svantaggi di tale scelta e di considerare se l’OICVM master abbia diversi OICVM feeder e se tali OICVM feeder siano stabiliti in un unico Stato membro o in diversi Stati membri.

(13)

Nei casi di liquidazione, fusione o divisione dell’OICVM master rispetto ai quali la direttiva 2009/65/CE concede ai detentori di quote dell’OICVM feeder il diritto di chiedere il rimborso, l’OICVM feeder non dovrebbe vanificare tale diritto sospendendo temporaneamente il riacquisto o il rimborso, a meno che ciò sia imposto da circostanze eccezionali per proteggere gli interessi dei detentori di quote o che l’OICVM feeder riceva istruzioni in tal senso dalle sue autorità competenti.

(14)

Dato che una fusione o divisione dell’OICVM master può acquisire efficacia entro 60 giorni, in circostanze eccezionali il termine di 30 giorni nel quale l’OICVM feeder deve chiedere e ottenere l’approvazione della sua nuova politica di investimento e concedere ai detentori di sue quote il diritto a chiedere il riacquisto o il rimborso delle quote potrebbe essere troppo breve per consentire all’OICVM feeder di sapere con certezza quanti dei detentori di sue quote chiedano il rimborso. In tali circostanze occorre che l’OICVM feeder sia tenuto in linea di massima a chiedere il rimborso di tutte le sue quote nell’OICVM master. Per evitare costi superflui delle operazioni, è tuttavia opportuno che l’OICVM feeder abbia la facoltà di utilizzare altri mezzi per garantire che i detentori delle sue quote possano avvalersi del diritto di chiedere rimborsi, in modo da poter ridurre nel contempo i costi delle operazioni o evitare altri effetti negativi. In particolare è opportuno che l’OICVM feeder chieda l’approvazione quanto prima. Inoltre, l’OICVM feeder non dovrebbe essere tenuto ad esempio a chiedere il rimborso nella misura in cui i detentori delle proprie quote decidano di non avvalersi di tale facoltà. Laddove l’OICVM feeder chiede il rimborso all’OICVM master, dovrebbe considerare se un rimborso in natura possa ridurre i costi delle operazioni ed evitare altri effetti negativi.

(15)

L’accordo per lo scambio di informazioni tra il depositario dell’OICVM master e il depositario dell’OICVM feeder dovrebbe consentire al depositario dell’OICVM feeder di ricevere tutte le informazioni ed i documenti pertinenti di cui ha bisogno per assolvere i propri obblighi. Data la sua specificità, questo accordo dovrebbe prevedere le stesse norme sul conflitto di leggi previste nell’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder in deroga agli articoli 3 e 4 del regolamento Roma I. L’accordo per lo scambio di informazioni non dovrebbe tuttavia richiedere né al depositario dell’OICVM master né al depositario dell’OICVM feeder di eseguire compiti vietati o non previsti dal diritto nazionale del loro Stato membro di origine.

(16)

La segnalazione delle irregolarità che il depositario dell’OICVM master rileva nel corso dell’esecuzione della propria funzione di depositario in base al diritto nazionale del suo Stato membro di origine mira a proteggere l’OICVM feeder. Per tale motivo non dovrebbe essere prescritta alcuna segnalazione quando tali irregolarità non hanno alcun impatto negativo sull’OICVM feeder. Quando le irregolarità inerenti all’OICVM master hanno un impatto negativo sull’OICVM feeder, occorre che anche quest’ultimo sia informato in merito alla risoluzione delle irregolarità e alle relative modalità. Occorre pertanto che il depositario dell’OICVM master informi il depositario dell’OICVM feeder di come l’OICVM master abbia risolto o intenda risolvere le irregolarità. Se il depositario dell’OICVM feeder non è sicuro che la risoluzione sia nell’interesse dei detentori di quote dell’OICVM feeder, dovrebbe informare prontamente l’OICVM feeder.

(17)

È necessario che l’accordo per lo scambio di informazioni tra il revisore dell’OICVM master e il revisore dell’OICVM feeder consenta al revisore dell’OICVM feeder di ricevere tutte le informazioni ed i documenti pertinenti di cui ha bisogno per assolvere i propri obblighi. Data la sua specificità, è indispensabile che questo accordo preveda le stesse norme sul conflitto di leggi previste nell’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder in deroga agli articoli 3 e 4 del regolamento Roma I.

(18)

Occorre specificare la portata delle informazioni che debbono essere rese accessibili tramite mezzi elettronici conformemente all’articolo 91, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE, in modo da garantire certezza del diritto in merito alle categorie di informazioni da includere.

(19)

Per garantire un approccio comune in merito alle modalità con le quali i documenti di cui all’articolo 93, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE dovrebbero essere messi a disposizione tramite mezzi elettronici alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM, occorre richiedere che ciascun OICVM, o la sua società di gestione, designi un sito internet nel quale tali documenti sono messi a disposizione in un formato elettronico che sia di uso comune. È inoltre necessario stabilire una procedura per la notifica elettronica delle modifiche di tali documenti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM conformemente all’articolo 93, paragrafo 7, della predetta direttiva.

(20)

Per permettere agli OICVM e alle loro società di gestione di adattarsi ai nuovi requisiti inerenti al metodo e alle modalità con cui fornire informazioni ai detentori di quote nei casi di cui agli articoli 7 e 29, occorre concedere agli Stati membri un periodo più lungo per il recepimento di tali requisiti nei loro ordinamenti nazionali. Ciò è particolarmente importante qualora gli OICVM o le loro società di gestione non abbiano la facoltà per ragioni giuridiche o pratiche di informare i detentori di quote direttamente. Occorre che gli OICVM con azioni al portatore dematerializzate abbiano la facoltà di prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che i detentori di quote ricevano le informazioni nei casi specificati agli articoli 8 e 32. Gli OICVM con azioni al portatore non dematerializzate dovrebbero essere in grado di convertirle in azioni registrate o in azioni al portatore dematerializzate, se vogliono poter procedere ad una fusione, convertirsi in un OICVM feeder o cambiare l’OICVM master.

(21)

Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione (3) è stato consultato e ha prestato la propria consulenza tecnica.

(22)

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme dettagliate per l’esecuzione dell’articolo 43, paragrafo 5, dell’articolo 60, paragrafo 6, lettere a), e c), dell’articolo 61, paragrafo 3, dell’articolo 62, paragrafo 4, dell’articolo 64, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 95, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«riequilibrio del portafoglio»: una modifica significativa della composizione del portafoglio di un OICVM;

2)

«indicatori sintetici di rischio e di rendimento»: indicatori sintetici ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (4).

CAPO II

FUSIONI DI OICVM

SEZIONE 1

Contenuto delle informazioni sulla fusione

Articolo 3

Disposizioni generali relative al contenuto delle informazioni da fornire ai detentori di quote

1.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire ai detentori di quote a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE siano redatte in modo conciso e in un linguaggio non tecnico che permetta ai detentori di quote di formarsi un giudizio informato circa l’impatto della proposta di fusione sul loro investimento.

Nel caso di una proposta di fusione transfrontaliera, l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente spiegano in un linguaggio semplice qualsiasi condizione o procedura riguardante rispettivamente l’altro OICVM che differisca da quelle comunemente utilizzate nell’altro Stato membro.

2.   Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione soddisfano le esigenze degli investitori che non dispongono di previe conoscenze in merito alle caratteristiche dell’OICVM ricevente o alle sue modalità operative. Esse richiamano la loro attenzione sulle informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente e ne raccomandano la lettura.

3.   Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM ricevente si concentrano sull’operazione di fusione e sul suo impatto potenziale sull’OICVM ricevente.

Articolo 4

Disposizioni specifiche relative al contenuto delle informazioni da fornire ai detentori di quote

1.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/65/CE ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione includano:

a)

dati dettagliati in merito a qualsiasi differenza nei diritti dei detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione prima e dopo l’acquisizione di effetto della fusione proposta;

b)

se le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM oggetto di fusione e le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente collocano gli indicatori sintetici di rischio e rendimento in categorie diverse o identificano rischi sostanziali diversi nella parte descrittiva di accompagnamento, un raffronto di tali differenze;

c)

un raffronto di tutte le spese, le commissioni e gli oneri dei due OICVM sulla base degli importi comunicati nelle rispettive informazioni chiave per gli investitori;

d)

se l’OICVM oggetto di fusione applica una commissione legata al rendimento, la spiegazione di come sarà applicata fino al momento in cui la fusione acquista efficacia;

e)

se l’OICVM ricevente applica una commissione legata al rendimento, la spiegazione di come verrà successivamente applicata per garantire un trattamento equo dei detentori di quote che in precedenza detenevano quote nell’OICVM oggetto di fusione;

f)

laddove l’articolo 46 della direttiva 2009/65/CE permette di addebitare i costi connessi con la preparazione e il completamento della fusione all’OICVM oggetto di fusione o all’OICVM ricevente o a qualsiasi detentore di quote, i dettagli circa l’attribuzione di tali costi;

g)

l’indicazione se la società di gestione o la società di investimento dell’OICVM oggetto di fusione intenda procedere ad un riequilibrio del portafoglio prima che la fusione acquisti efficacia.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM ricevente conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/65/CE indicano anche se la società di gestione o la società di investimento dell’OICVM ricevente si aspetti che la fusione abbia un impatto sostanziale sul portafoglio dell’OICVM ricevente e se intenda procedere ad un riequilibrio del portafoglio prima o dopo che la fusione acquisti efficacia.

3.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE includano:

a)

le modalità dettagliate di trattamento di eventuali redditi maturati nel rispettivo OICVM;

b)

l’indicazione di come si possa ottenere la relazione del revisore indipendente o del depositario di cui all’articolo 42, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE.

4.   Gli Stati membri prescrivono che, se le condizioni della fusione proposta includono un pagamento in contante a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punti i), e ii), della direttiva 2009/65/CE, le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione contengano dati dettagliati sul pagamento proposto, compreso quando e come i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione riceveranno il pagamento in contante.

5.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, lettera d), includano:

a)

laddove rilevante in base al diritto nazionale per lo specifico OICVM, la procedura in base alla quale si chiederà ai detentori di quote di approvare la proposta di fusione e quali disposizioni verranno prese per informarli del risultato;

b)

dati dettagliati in merito a qualsiasi prevista sospensione delle negoziazioni delle quote volta a consentire di realizzare la fusione in modo efficiente;

c)

quando acquisirà efficacia la fusione conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE.

6.   Gli Stati membri assicurano che nei casi in cui, in base al diritto nazionale cui è soggetto lo specifico OICVM, la proposta di fusione deve essere approvata dai detentori di quote, le informazioni possano contenere una raccomandazione della rispettiva società di gestione o del consiglio di amministrazione della società di investimento in merito alla linea d’azione.

7.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione includano:

a)

il periodo nel corso del quale i detentori di quote hanno la facoltà di continuare ad effettuare sottoscrizioni e chiedere rimborsi di quote dell’OICVM oggetto di fusione;

b)

il momento in cui i detentori di quote che non si avvalgono dei loro diritti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE entro la scadenza rilevante hanno la facoltà di esercitare i loro diritti in quanto detentori di quote dell’OICVM ricevente;

c)

la spiegazione che, nei casi in cui la proposta di fusione deve essere approvata dai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione in base al diritto nazionale e la proposta è approvata dalla maggioranza necessaria, i detentori di quote che votano contro la proposta o che non votano affatto e che non si avvalgono dei loro diritti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE entro la scadenza rilevante diventano detentori di quote dell’OICVM ricevente.

8.   Se all’inizio del documento di informazione viene fornita una sintesi dei punti principali della proposta di fusione, essa deve contenere rimandi alle parti del documento in cui sono fornite maggiori informazioni.

Articolo 5

Informazioni chiave per gli investitori

1.   Gli Stati membri assicurano che una versione aggiornata delle informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente venga messa a disposizione dei detentori di quote esistenti dell’OICVM oggetto di fusione.

2.   Le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente vengono fornite ai detentori di quote esistenti dell’OICVM ricevente qualora esse siano state modificate ai fini della fusione proposta.

Articolo 6

Nuovi detentori di quote

Tra la data in cui il documento di informazione a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE viene fornito ai detentori di quote e la data in cui la fusione acquista efficacia, il documento di informazione e le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente vengono forniti a ciascuna persona che acquista o sottoscrive quote dell’OICVM oggetto di fusione o dell’OICVM ricevente o chiede di ricevere copie del regolamento o dell’atto costitutivo, del prospetto o delle informazioni chiave per gli investitori di uno dei due OICVM.

SEZIONE 2

Metodo per fornire le informazioni

Articolo 7

Metodo per fornire le informazioni ai detentori di quote

1.   Gli Stati membri assicurano che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente forniscano le informazioni a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE ai detentori di quote su carta o su un altro supporto durevole.

2.   Quando le informazioni debbono essere fornite a tutti i detentori di quote o a taluni di essi utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la trasmissione delle informazioni deve essere appropriata al contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d’affari tra il detentore di quote e l’OICVM oggetto di fusione o l’OICVM ricevente o, laddove rilevante, la rispettiva società di gestione;

b)

il detentore di quote al quale devono essere fornite le informazioni, quando gli viene offerta la possibilità di scegliere tra la carta o un altro supporto durevole sceglie specificamente tale altro supporto.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la comunicazione di informazioni con mezzi elettronici viene considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d’affari tra l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente o le loro rispettive società di gestione, da un lato, e il detentore di quote dall’altro se vi è la prova che il detentore di quote ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del detentore di quote di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto d’affari può essere considerata come un elemento di prova.

CAPO III

STRUTTURE MASTER-FEEDER

SEZIONE 1

Accordo e norme interne di comportamento tra l’OICVM feeder e l’OICVM master

Sottosezione 1

Contenuto dell’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder

Articolo 8

Accesso alle informazioni

Gli Stati membri prescrivono che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE includa quanto segue per quanto riguarda l’accesso alle informazioni:

a)

come e quando l’OICVM master fornisce all’OICVM feeder una copia del suo regolamento o del suo atto di costituzione, del suo prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori o loro eventuali modifiche;

b)

come e quando l’OICVM master informa l’OICVM feeder di un’eventuale delega delle funzioni di gestione degli investimenti e di gestione del rischio a terzi conformemente all’articolo 13 della direttiva 2009/65/CE;

c)

laddove applicabile, come e quando l’OICVM master fornisce all’OICVM feeder documenti operativi interni, ad esempio le sue relazioni sulla procedura di gestione del rischio e sulla conformità;

d)

quali dettagli di violazioni da parte dell’OICVM master della legge, del regolamento o dell’atto costitutivo e dell’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder vengono notificati dall’OICVM master all’OICVM feeder, nonché con quali modalità e tempi;

e)

quando l’OICVM feeder utilizza strumenti finanziari derivati a fini di copertura, come e quando l’OICVM master fornirà all’OICVM feeder informazioni in merito alla sua effettiva esposizione a fronte di strumenti finanziari derivati per consentire all’OICVM feeder di calcolare la propria esposizione complessiva come previsto dall’articolo 58, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/65/CE;

f)

una dichiarazione con cui l’OICVM master informa l’OICVM feeder di eventuali altri accordi di scambio di informazioni conclusi con terzi e, laddove applicabile, come e quando l’OICVM master mette questi altri accordi di scambio di informazioni a disposizione dell’OICVM feeder.

Articolo 9

Principi per gli investimenti e i disinvestimenti dell’OICVM feeder

Gli Stati membri prescrivono che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE includa quanto segue per quanto riguarda i principi inerenti agli investimenti e ai disinvestimenti dell’OICVM feeder:

a)

una dichiarazione di quali sono le categorie di azioni dell’OICVM master nelle quali può investire l’OICVM feeder;

b)

le spese e gli oneri che devono essere sostenuti dall’OICVM feeder e i dettagli di eventuali rimborsi o retrocessioni di spese o oneri da parte dell’OICVM master;

c)

se applicabile, le condizioni alle quali può essere fatto un trasferimento iniziale o successivo di attività in natura dall’OICVM feeder all’OICVM master.

Articolo 10

Disposizioni standard di negoziazione

Gli Stati membri prescrivono che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE includa quanto segue per quanto riguarda le disposizioni standard di negoziazione:

a)

il coordinamento della frequenza e della tempistica della procedura di calcolo del valore patrimoniale netto e della pubblicazione dei prezzi delle quote;

b)

il coordinamento della trasmissione degli ordini di negoziazione da parte dell’OICVM feeder, compreso, laddove rilevante, il ruolo degli agenti incaricati dei pagamenti (transfer agent) o di qualsiasi altro terzo;

c)

laddove applicabile, eventuali disposizioni necessarie per tenere conto del fatto che uno o entrambi gli OICVM sono quotati o negoziati in un mercato secondario;

d)

laddove necessario, altre misure appropriate per garantire l’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;

e)

quando le quote dell’OICVM feeder e dell’OICVM master sono denominate in valute diverse, la base per la conversione degli ordini di negoziazione;

f)

i dettagli sulle modalità di regolamento e di pagamento per gli acquisti o le sottoscrizioni e i riacquisti o i rimborsi di quote dell’OICVM master comprese, se convenute tra le parti, le condizioni alle quali l’OICVM master può regolare le richieste di rimborso tramite un trasferimento di attività in natura all’OICVM feeder, in particolare nei casi di cui all’articolo 60, paragrafi 4, e 5, della direttiva 2009/65/CE;

g)

le procedure per garantire che le richieste di informazioni e i reclami dei detentori di quote siano trattati in modo appropriato;

h)

quando il regolamento o l’atto costitutivo e il prospetto dell’OICVM master gli attribuiscono taluni diritti o poteri nei confronti dei detentori di quote e l’OICVM master decide di limitare o rinunciare all’esercizio di tutti o parte di tali diritti e poteri in relazione all’OICVM feeder, una dichiarazione delle condizioni sulla cui base ciò avviene.

Articolo 11

Eventi che influiscono sulle disposizioni di negoziazione

Gli Stati membri prescrivono che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE includa quanto segue per quanto riguarda gli eventi che influiscono sulle disposizioni di negoziazione:

a)

i modi e i tempi della notifica da parte dell’OICVM master o dell’OICVM feeder della sospensione temporanea e della ripresa del riacquisto, del rimborso, dell’acquisto o della sottoscrizione delle quote di tale OICVM;

b)

le modalità di notifica e di risoluzione degli errori di valorizzazione nell’OICVM master.

Articolo 12

Disposizioni standard per la relazione di revisione

Gli Stati membri prescrivono che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE includa quanto segue per quanto riguarda le disposizioni standard per la relazione di revisione:

a)

quando l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno esercizi finanziari coincidenti, il coordinamento della produzione delle loro relazioni periodiche;

b)

quando l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno esercizi finanziari non coincidenti, le disposizioni che consentono all’OICVM feeder di ottenere dall’OICVM master tutte le informazioni necessarie per poter produrre in tempo le proprie relazioni periodiche e che garantiscono che il revisore dell’OICVM master sia in grado di produrre un rapporto ad hoc alla data di chiusura di esercizio dell’OICVM feeder conformemente all’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/65/CE.

Articolo 13

Modifiche delle disposizioni vigenti

Gli Stati membri prescrivono che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE includa quanto segue per quanto riguarda le modifiche alle disposizioni vigenti:

a)

i modi e i tempi della notifica, da parte dell’OICVM master, delle modifiche proposte ed effettive al suo regolamento o atto costitutivo, al prospetto e alle informazioni chiave per gli investitori, se questi dettagli differiscono dalle disposizioni standard per la notifica dei detentori di quote fissate nel regolamento, atto costitutivo o prospetto dell’OICVM master;

b)

i modi e i tempi della notifica di un progetto o di una proposta di liquidazione, fusione o divisione da parte dell’OICVM master;

c)

i modi e i tempi della notifica da parte dell’OICVM feeder o dell’OICVM master del fatto che ha cessato o cesserà di soddisfare le condizioni qualificanti per essere rispettivamente un OICVM feeder o un OICVM master;

d)

i modi e i tempi della notifica da parte dell’OICVM feeder o dell’OICVM master del fatto che intende sostituire la sua società di gestione, il suo depositario, il suo revisore o qualsiasi terzo che sia incaricato di svolgere funzioni di gestione degli investimenti o di gestione del rischio;

e)

i modi e i tempi della notifica di altre modifiche alle disposizioni vigenti da parte dell’OICVM master.

Articolo 14

Scelta della legge applicabile

1.   Gli Stati membri assicurano che quando l’OICVM feeder e l’OICVM master sono stabiliti nello stesso Stato membro, l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE preveda che la legge di tale Stato membro si applichi all’accordo e che entrambe le parti convengano sulla giurisdizione esclusiva del giudice di tale Stato membro.

2.   Gli Stati membri assicurano che quando l’OICVM feeder e l’OICVM master sono stabiliti in Stati membri diversi, l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE stabilisce che la legge applicabile sia o la legge dello Stato membro in cui è stabilito l’OICVM feeder o la legge dello Stato membro in cui è stabilito l’OICVM master e che entrambe le parti convengono sulla giurisdizione esclusiva del giudice dello Stato membro la cui legge si applica all’accordo in base a quanto da loro stabilito.

Sottosezione 2

Contenuto delle norme interne di comportamento

Articolo 15

Conflitti di interesse

Gli Stati membri assicurano che le norme interne di comportamento della società di gestione di cui all’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE includano misure appropriate per attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l’OICVM feeder e l’OICVM master, o tra l’OICVM feeder e altri detentori di quote dell’OICVM master, nella misura in cui essi non siano sufficientemente regolati dalle misure applicate dalla società di gestione per soddisfare i requisiti dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/65/CE e del capo III della direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (5).

Articolo 16

Principi per gli investimenti e i disinvestimenti dell’OICVM feeder

Gli Stati membri assicurano che le norme interne di comportamento della società di gestione di cui all’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE includano quanto segue per quanto riguarda i principi per gli investimenti e i disinvestimenti dell’OICVM feeder:

a)

una dichiarazione di quali sono le categorie di azioni dell’OICVM master nelle quali può investire l’OICVM feeder;

b)

le spese e gli oneri che devono essere sostenuti dall’OICVM feeder e i dettagli di eventuali rimborsi o retrocessioni di spese o oneri da parte dell’OICVM master;

c)

se applicabile, le condizioni alle quali può essere fatto un trasferimento iniziale o successivo di attività in natura dall’OICVM feeder all’OICVM master.

Articolo 17

Disposizioni standard di negoziazione

Gli Stati membri assicurano che le norme interne di comportamento della società di gestione di cui all’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE includano quanto segue per quanto riguarda le disposizioni standard di negoziazione:

a)

il coordinamento della frequenza e della tempistica della procedura di calcolo del valore patrimoniale netto e della pubblicazione dei prezzi delle quote;

b)

il coordinamento della trasmissione degli ordini di negoziazione da parte dell’OICVM feeder, compreso, laddove rilevante, il ruolo degli agenti incaricati dei pagamenti o di qualsiasi altro terzo;

c)

laddove applicabile, eventuali disposizioni necessarie per tenere conto del fatto che uno o entrambi gli OICVM sono quotati o negoziati in un mercato secondario;

d)

misure appropriate per garantire l’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;

e)

quando le quote dell’OICVM feeder e dell’OICVM master sono denominate in valute diverse, la base per la conversione degli ordini di negoziazione;

f)

i dettagli sulle modalità di regolamento e di pagamento per gli acquisti e i rimborsi di quote dell’OICVM master comprese, se convenute tra le parti, le condizioni alle quali l’OICVM master può regolare le richieste di rimborso tramite un trasferimento di attività in natura all’OICVM feeder, in particolare nei casi di cui all’articolo 60, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/65/CE;

g)

quando il regolamento o l’atto costitutivo e il prospetto dell’OICVM master gli attribuiscono taluni diritti o poteri nei confronti dei detentori di quote e l’OICVM master decide di limitare o rinunciare all’esercizio di tutti o parte di tali diritti e poteri in relazione all’OICVM feeder, una dichiarazione delle condizioni sulla cui base ciò avviene.

Articolo 18

Eventi che influiscono sulle disposizioni di negoziazione

Gli Stati membri assicurano che le norme interne di comportamento della società di gestione di cui all’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE includano quanto segue per quanto riguarda gli eventi che influiscono sulle disposizioni di negoziazione:

a)

i modi e i tempi della notifica da parte dell’OICVM feeder o dell’OICVM master della sospensione temporanea e della ripresa del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote di OICVM;

b)

le disposizioni inerenti alle modalità di notifica e di risoluzione degli errori di valorizzazione nell’OICVM master.

Articolo 19

Disposizioni standard per la relazione di revisione

Gli Stati membri assicurano che le norme interne di comportamento della società di gestione di cui all’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE includano quanto segue per quanto riguarda le disposizioni standard per la relazione di revisione:

a)

quando l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno esercizi finanziari coincidenti, il coordinamento della produzione delle loro relazioni periodiche;

b)

quando l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno esercizio finanziari non coincidenti, le modalità in base alle quali l’OICVM feeder può ottenere dall’OICVM master tutte le informazioni necessarie per poter produrre in tempo le proprie relazioni periodiche e che garantiscono che il revisore dell’OICVM master sia in grado di produrre un rapporto ad hoc alla data di chiusura di esercizio dell’OICVM feeder conformemente all’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/65/CE.

SEZIONE 2

Liquidazione, fusione o divisione dell’OICVM master

Sottosezione 1

procedure da seguire in caso di liquidazione

Articolo 20

Domanda di approvazione

1.   Gli Stati membri prescrivono all’OICVM feeder di presentare alle proprie autorità competenti, entro due mesi dalla data in cui l’OICVM master lo ha informato della decisione vincolante di liquidazione, gli elementi seguenti:

a)

quando l’OICVM feeder intende investire quanto meno l’85 % delle sue attività in quote di un altro OICVM master conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2009/65/CE:

i)

la domanda di approvazione di tale investimento;

ii)

la domanda di approvazione delle proposte di modifica del suo regolamento o atto costitutivo;

iii)

le modifiche del suo prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori conformemente rispettivamente agli articoli 74 e 82 della direttiva 2009/65/CE;

iv)

gli altri documenti richiesti a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;

b)

quando l’OICVM feeder intende convertirsi in un OICVM che non è un OICVM feeder conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/65/CE:

i)

la domanda di approvazione delle proposte di modifica del suo regolamento o atto costitutivo;

ii)

le modifiche del suo prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori conformemente rispettivamente agli articoli 74 e 82 della direttiva 2009/65/CE;

c)

quando l’OICVM feeder intende essere liquidato, una notifica di tale intenzione.

2.   In deroga al paragrafo 1, quando l’OICVM master ha informato l’OICVM feeder della sua decisione vincolante di liquidazione oltre cinque mesi prima della data alla quale inizierà la liquidazione, l’OICVM feeder presenta alle sue autorità competenti la sua domanda o notifica conformemente al paragrafo 1, lettera a), o b), o c), al più tardi tre mesi prima di tale data.

3.   L’OICVM feeder informa i detentori delle sue quote della sua intenzione di essere liquidato senza ritardi indebiti.

Articolo 21

Approvazione

1.   L’OICVM feeder è informato entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione completa dei documenti di cui rispettivamente all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), o b), se le autorità competenti abbiano o meno concesso le approvazioni richieste.

2.   Quando riceve l’approvazione delle autorità competenti a norma del paragrafo 1, l’OICVM feeder ne informa l’OICVM master.

3.   L’OICVM feeder adotta le misure necessarie per conformarsi ai requisiti dell’articolo 64 della direttiva 2009/65/CE prima possibile dopo che le autorità competenti hanno concesso le necessarie approvazioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva.

4.   Quando il pagamento dei proventi della liquidazione dell’OICVM master deve essere eseguito prima della data alla quale l’OICVM feeder deve iniziare ad investire o in un OICVM master a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), o in conformità con i suoi nuovi obiettivi di investimento e la sua nuova politica di investimento a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti dell’OICVM feeder concedono l’approvazione previo il rispetto delle condizioni seguenti:

a)

l’OICVM feeder deve ricevere i proventi della liquidazione:

i)

in contanti; o

ii)

una parte o la totalità dei proventi come trasferimento di attività in natura se l’OICVM feeder lo desidera e se l’accordo tra l’OICVM feeder e l’OICVM master o le norme interne di comportamento e la decisione vincolante di liquidazione lo prevedono;

b)

il contante detenuto o ricevuto conformemente al presente paragrafo deve poter essere reinvestito solo ai fini della gestione efficiente del contante prima della data alla quale l’OICVM feeder deve iniziare ad investire o in un altro OICVM master o in conformità con i suoi nuovi obiettivi di investimento e la sua nuova politica di investimento.

Quando si applica il primo comma, lettera a), punto ii), l’OICVM feeder può realizzare qualsiasi parte delle attività trasferite in natura in cambio di contante in qualunque momento.

Sottosezione 2

procedure da seguire in caso di fusione o divisione

Articolo 22

Domanda di approvazione

1.   Gli Stati membri prescrivono che l’OICVM feeder presenti alle sue autorità competenti, entro un mese dalla data alla quale esso ha ricevuto le informazioni relative al progetto di fusione o divisione conformemente all’articolo 60, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE, quanto segue:

a)

quando l’OICVM feeder intende continuare ad essere un OICVM feeder dello stesso OICVM master:

i)

la relativa domanda di approvazione;

ii)

se applicabile, la domanda di approvazione delle proposte di modifica del suo regolamento o atto costitutivo;

iii)

se applicabile, le modifiche del suo prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori conformemente rispettivamente agli articoli 74 e 82 della direttiva 2009/65/CE;

b)

quando l’OICVM feeder intende diventare un OICVM feeder di un altro OICVM master derivante dalla proposta di fusione o divisione dell’OICVM master o quando l’OICVM feeder intende investire almeno l’85 % delle sue attività in quote di un altro OICVM master non derivante dalla fusione o divisione:

i)

la domanda di approvazione di tale investimento;

ii)

la domanda di approvazione delle proposte di modifica del suo regolamento o atto costitutivo;

iii)

le modifiche del suo prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori conformemente rispettivamente agli articoli 74 e 82 della direttiva 2009/65/CE;

iv)

gli altri documenti richiesti a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;

c)

quando l’OICVM feeder intende convertirsi in un OICVM che non è un OICVM feeder conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/65/CE:

i)

la domanda di approvazione delle proposte di modifica del suo regolamento o atto costitutivo;

ii)

le modifiche del suo prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori conformemente rispettivamente agli articoli 74 e 82 della direttiva 2009/65/CE;

d)

quando l’OICVM feeder intende essere liquidato, una notifica di tale intenzione.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettere a), e b), occorre tenere presente quanto segue:

L’espressione «continuare ad essere un OICVM feeder dello stesso OICVM master» fa riferimento ai casi in cui:

a)

l’OICVM master è l’OICVM ricevente in una proposta di fusione;

b)

l’OICVM master continua ad esistere senza modifiche sostanziali come uno degli OICVM risultanti dalla proposta di divisione.

L’espressione «diventare un OICVM feeder di un altro OICVM master derivante dalla proposta di fusione o divisione dell’OICVM master» fa riferimento ai casi in cui:

a)

l’OICVM master è l’OICVM oggetto di fusione e, a causa della fusione, l’OICVM feeder diventa un detentore di quote dell’OICVM ricevente;

b)

l’OICVM feeder diventa un detentore di quote di un OICVM risultante da una divisione che è sostanzialmente diverso dall’OICVM master.

3.   In deroga al paragrafo 1, nei casi in cui l’OICVM master ha fornito le informazioni di cui all’articolo 43 della direttiva 2009/65/CE, o informazioni comparabili, all’OICVM feeder oltre quattro mesi prima della data di efficacia proposta, l’OICVM feeder presenta alle sue autorità competenti la sua domanda o notifica conformemente ad una delle lettere da a) a d), del paragrafo 1 del presente articolo al più tardi tre mesi prima della data proposta per l’efficacia della fusione o divisione dell’OICVM master.

4.   L’OICVM feeder informa, senza ritardi indebiti, i detentori delle sue quote e l’OICVM master della sua intenzione di essere liquidato.

Articolo 23

Approvazione

1.   L’OICVM feeder è informato entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione completa dei documenti di cui rispettivamente all’articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) a c), se le autorità competenti abbiano concesso o meno le approvazioni richieste.

2.   Quando riceve l’informazione che le autorità competenti hanno concesso l’approvazione a norma del paragrafo 1, l’OICVM feeder ne informa l’OICVM master.

3.   Dopo che l’OICVM feeder è stato informato che le autorità competenti hanno concesso le approvazioni necessarie a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva, esso adotta le misure necessarie per conformarsi ai requisiti dell’articolo 64 della direttiva 2009/65/CE senza ritardi indebiti.

4.   Nei casi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere b), e c), della presente direttiva, l’OICVM feeder esercita il diritto a chiedere il riacquisto e il rimborso delle sue quote nell’OICVM master conformemente all’articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, e all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, quando le autorità competenti dell’OICVM feeder non hanno concesso le approvazioni necessarie richieste a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, della presente direttiva entro il giorno lavorativo precedente l’ultimo giorno in cui l’OICVM feeder può chiedere il riacquisto e il rimborso delle sue quote nell’OICVM master prima della realizzazione della fusione o della divisione.

L’OICVM feeder esercita questo diritto anche per garantire che sia preservato il diritto dei detentori delle sue quote di chiedere il riacquisto o il rimborso delle loro quote dell’OICVM feeder conformemente all’articolo 64, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/65/CE.

Prima di esercitare il diritto di cui al primo comma, l’OICVM feeder considera le soluzioni alternative disponibili che potrebbero consentire di evitare o ridurre i costi delle operazioni o altri effetti negativi per i detentori delle sue quote.

5.   Quando l’OICVM feeder chiede il riacquisto o il rimborso delle sue quote nell’OICVM master, riceve l’una o l’altra delle seguenti contropartite:

a)

i proventi del riacquisto o del rimborso in contante;

b)

una parte o la totalità dei proventi del riacquisto o del rimborso sotto forma di trasferimento in natura, se così lo desidera l’OICVM feeder e se lo prevede l’accordo tra l’OICVM feeder e l’OICVM master.

Quando si applica il primo comma, lettera b), l’OICVM feeder può realizzare qualsiasi parte delle attività trasferite in cambio di contante in qualunque momento.

6.   Le autorità competenti dell’OICVM feeder concedono l’approvazione a condizione che il contante detenuto o ricevuto conformemente al paragrafo 5 possa essere reinvestito solo ai fini della gestione efficiente del contante prima della data alla quale l’OICVM feeder deve iniziare ad investire o in un nuovo OICVM master o in conformità con i suoi nuovi obiettivi di investimento e la sua nuova politica di investimento.

SEZIONE 3

Depositari e revisori dei conti

Sottosezione 1

depositari

Articolo 24

Contenuto dell’accordo per lo scambio di informazioni tra depositari

L’accordo per lo scambio di informazioni tra il depositario dell’OICVM master e il depositario dell’OICVM feeder di cui all’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE include quanto segue:

a)

l’indicazione dei documenti e delle categorie di informazioni che devono essere regolarmente scambiati tra i due depositari e se tali informazioni o documenti debbano essere forniti da un depositario all’altro o messi a disposizione su richiesta;

b)

i modi e i tempi, comprese eventuali scadenze applicabili, della trasmissione di informazioni da parte del depositario dell’OICVM master al depositario dell’OICVM feeder;

c)

il coordinamento della partecipazione dei due depositari, nella misura appropriata alla luce dei rispettivi obblighi a titolo della legislazione nazionale, in relazione alle questioni operative, incluso:

i)

la procedura per il calcolo del valore patrimoniale netto di ciascun OICVM, compresa qualsiasi misura appropriata per proteggersi dalle attività di market timing a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;

ii)

il trattamento delle istruzioni da parte dell’OICVM feeder di acquistare, sottoscrivere o chiedere il riacquisto o il rimborso delle quote nell’OICVM master, e il regolamento di tali operazioni, compresa qualsiasi disposizione inerente alle modalità di trasferimento delle attività in natura;

d)

il coordinamento delle procedure contabili di fine anno;

e)

quali sono i dettagli delle violazioni della legge e del regolamento o dell’atto costitutivo da parte dell’OICVM master che il depositario di quest’ultimo fornisce al depositario dell’OICVM feeder, nonché i relativi modi e tempi;

f)

la procedura per gestire le richieste ad hoc di assistenza da un depositario all’altro;

g)

l’indicazione di particolari eventi contingenti che dovrebbero essere notificati da un depositario all’altro su base ad hoc nonché i modi e i tempi con cui ciò sarà fatto.

Articolo 25

Scelta della legge applicabile

1.   Gli Stati membri assicurano che quando l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno concluso un accordo a norma dell’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, l’accordo tra il depositario dell’OICVM master e il depositario dell’OICVM feeder preveda che la legge dello Stato membro che si applica a tale accordo conformemente all’articolo 14 della presente direttiva si applichi anche all’accordo per lo scambio di informazioni tra i due depositari e che entrambi i depositari convengano sulla giurisdizione esclusiva del giudice di tale Stato membro.

2.   Gli Stati membri assicurano che quando l’accordo tra l’OICVM feeder e l’OICVM master è stato sostituito da norme interne di comportamento conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE, l’accordo tra il depositario dell’OICVM master e il depositario dell’OICVM feeder stabilisca che la legge che si applica all’accordo per lo scambio di informazioni tra i due depositari sia o quella dello Stato membro in cui è stabilito l’OICVM feeder o, se diversa, quella dello Stato membro in cui è stabilito l’OICVM master, e che entrambi i depositari convengano sulla giurisdizione esclusiva del giudice dello Stato membro la cui legge si applica all’accordo per lo scambio di informazioni.

Articolo 26

Segnalazione delle irregolarità da parte del depositario dell’OICVM master

Le irregolarità di cui all’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE che il depositario dell’OICVM master rileva nel corso dell’esecuzione delle funzioni attribuitegli dal diritto nazionale e che possono avere un impatto negativo sull’OICVM feeder includono, pur non limitandosi a:

a)

errori nel calcolo del valore patrimoniale netto dell’OICVM master;

b)

errori nelle operazioni o nel regolamento inerenti all’acquisto, alla sottoscrizione, alla richiesta di riacquisto o rimborso di quote nell’OICVM master realizzati dall’OICVM feeder;

c)

errori relativi al pagamento o alla capitalizzazione del reddito, o nel calcolo di eventuali ritenute fiscali connesse, in capo all’OICVM master;

d)

violazioni degli obiettivi, della politica o della strategia di investimento dell’OICVM master descritti nel suo regolamento o atto costitutivo, nel prospetto o nelle informazioni chiave per gli investitori;

e)

violazioni dei limiti in materia di investimenti e assunzione di prestiti stabiliti nel diritto nazionale o nel regolamento, nell’atto costitutivo, nel prospetto o nelle informazioni chiave per gli investitori.

Sottosezione 2

Revisori

Articolo 27

Accordo per lo scambio di informazioni tra revisori

1.   L’accordo per lo scambio di informazioni tra il revisore dell’OICVM master e il revisore dell’OICVM feeder di cui all’articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE include quanto segue:

a)

l’indicazione dei documenti e delle categorie di informazioni che devono essere regolarmente scambiati tra i due revisori;

b)

se le informazioni o i documenti di cui alla lettera a), debbano essere forniti da un revisore all’altro o messi a disposizione su richiesta;

c)

i modi e i tempi, comprese eventuali scadenze applicabili, della trasmissione di informazioni da parte del revisore dell’OICVM master al revisore dell’OICVM feeder;

d)

il coordinamento della partecipazione di ciascun revisore nelle procedure contabili di fine anno per il rispettivo OICVM;

e)

l’indicazione delle questioni che sono trattate come irregolarità segnalate nella relazione di revisione del revisore dell’OICVM master ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE;

f)

i modi e i tempi del trattamento delle richieste ad hoc di assistenza da un revisore all’altro, compresa una richiesta di ulteriori informazioni sulle irregolarità segnalate nella relazione di revisione del revisore dell’OICVM master.

2.   L’accordo di cui al paragrafo 1 include disposizioni sulla preparazione delle relazioni di revisione di cui all’articolo 62, paragrafo 2, e all’articolo 73 della direttiva 2009/65/CE ed i modi e i tempi della trasmissione della relazione di revisione per l’OICVM master e relativi progetti al revisore dell’OICVM feeder.

3.   Quando l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno date diverse per la chiusura dell’esercizio contabile, l’accordo di cui al paragrafo 1 include i modi e i tempi entro i quali il revisore dell’OICVM master deve elaborare il rapporto ad hoc richiesto all’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/65/CE e trasmettere tale rapporto e i relativi progetti al revisore dell’OICVM feeder.

Articolo 28

Scelta della legge applicabile

1.   Gli Stati membri assicurano che quando l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno concluso un accordo a norma dell’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, l’accordo tra il revisore dell’OICVM master e il revisore dell’OICVM feeder preveda che la legge dello Stato membro che si applica a tale accordo conformemente all’articolo 14 della presente direttiva si applichi anche all’accordo per lo scambio di informazioni tra i due revisori e che entrambi i revisori convengano sulla giurisdizione esclusiva del giudice di tale Stato membro.

2.   Gli Stati membri assicurano che quando l’accordo tra l’OICVM feeder e l’OICVM master è stato sostituito da norme interne di comportamento conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE, l’accordo tra il revisore dell’OICVM master e il revisore dell’OICVM feeder stabilisca che la legge che si applica all’accordo per lo scambio di informazioni tra i due revisori sia o quella dello Stato membro in cui è stabilito l’OICVM feeder o, se diversa, quella dello Stato membro in cui è stabilito l’OICVM master, e che entrambi i revisori convengano sulla giurisdizione esclusiva del giudice dello Stato membro la cui legge è applicabile all’accordo sullo scambio di informazioni.

SEZIONE 4

Modalità per fornire le informazioni ai detentori di quote

Articolo 29

Modalità per fornire le informazioni ai detentori di quote

Gli Stati membri assicurano che l’OICVM feeder fornisca ai detentori di quote le informazioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE secondo le stesse modalità prescritte dall’articolo 7 della presente direttiva.

CAPO IV

PROCEDURA DI NOTIFICA

Articolo 30

Portata delle informazioni che gli Stati membri devono rendere accessibili a norma dell’articolo 91, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE

1.   Gli Stati membri assicurano che le seguenti categorie di informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative siano rese accessibili conformemente all’articolo 91, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE:

a)

la definizione del termine «commercializzazione di quote di OICVM» o del termine giuridico equivalente indicato nella legislazione nazionale o sviluppato nella pratica;

b)

i requisiti per il contenuto, il formato e le modalità di presentazione delle comunicazioni di marketing, comprese tutte le avvertenze e restrizioni obbligatorie sull’uso di talune parole o frasi;

c)

senza pregiudizio del capo IX della direttiva 2009/65/CE, i dettagli di qualsiasi informazione aggiuntiva che deve essere comunicata agli investitori;

d)

i dettagli di qualsiasi esenzione da regole o requisiti inerenti alle modalità di commercializzazione applicabile in tale Stato membro per taluni OICVM, talune categorie di azioni di OICVM o talune categorie di investitori;

e)

i requisiti inerenti a qualsiasi comunicazione o trasmissione di informazioni alle autorità competenti di tale Stato membro, e la procedura per la presentazione di versioni aggiornate dei documenti richiesti;

f)

i requisiti inerenti a qualsiasi commissione o altri importi da pagare alle autorità competenti o a qualsiasi altro organismo ufficiale di tale Stato membro, quando comincia la commercializzazione o periodicamente in seguito;

g)

i requisiti in relazione alle facilitazioni da mettere a disposizione dei detentori di quote come richiesto dall’articolo 92 della direttiva 2009/65/CE;

h)

le condizioni per la cessazione della commercializzazione delle quote di OICVM in tale Stato membro da parte di un OICVM situato in un altro Stato membro;

i)

il contenuto dettagliato delle informazioni che uno Stato membro prescrive di includere nella parte B della lettera di notifica di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato dell’OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (6);

j)

l’indirizzo e-mail indicato ai fini dell’articolo 32.

2.   Gli Stati membri forniscono le informazioni elencate al paragrafo 1 in forma testuale o, congiuntamente, in forma testuale e con una serie di riferimenti o link a documenti fonte.

Articolo 31

Accesso ai documenti per lo Stato membro ospitante dell’OICVM

1.   Gli Stati membri impongono agli OICVM di garantire che una copia elettronica di ciascun documento di cui all’articolo 93, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE venga messa a disposizione in un sito internet dell’OICVM, un sito internet della società di gestione che gestisce tale OICVM o in un altro sito internet indicato dall’OICVM nella lettera di notifica presentata conformemente all’articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE o in eventuali suoi aggiornamenti. Qualsiasi documento messo a disposizione su un sito internet è fornito in un formato elettronico di uso comune.

2.   Gli Stati membri prescrivono agli OICVM di garantire che lo Stato membro ospitante dell’OICVM abbia accesso al sito internet di cui al paragrafo 1.

Articolo 32

Aggiornamenti dei documenti

1.   Le autorità competenti indicano un indirizzo e-mail ai fini del ricevimento della notifica di aggiornamenti e modifiche ai documenti di cui all’articolo 93, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, conformemente all’articolo 93, paragrafo 7, di tale direttiva.

2.   Gli Stati membri consentono agli OICVM di notificare qualsiasi aggiornamento o modifica dei documenti di cui all’articolo 93, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, conformemente all’articolo 93, paragrafo 7, della direttiva 2009/65/CE tramite e-mail da inviare all’indirizzo di cui al paragrafo 1.

L’e-mail che notifica tale aggiornamento o modifica può o descrivere l’aggiornamento o la modifica fatta, o fornire una nuova versione del documento in allegato.

3.   Gli Stati membri prescrivono che qualsiasi documento allegato all’e-mail di cui al paragrafo 2 venga fornito dagli OICVM in un formato elettronico di uso comune.

Articolo 33

Sviluppo di sistemi comuni di elaborazione dati

1.   Per agevolare l’accesso da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti degli OICVM alle informazioni o ai documenti di cui all’articolo 93, paragrafi 1, 2, e 3, della direttiva 2009/65/CE, ai fini dell’articolo 93, paragrafo 7, di tale direttiva, le autorità competenti degli Stati membri possono coordinare la creazione di sistemi elettronici sofisticati di elaborazione e stoccaggio centrale di dati comuni a tutti gli Stati membri.

2.   Il coordinamento tra gli Stati membri di cui al paragrafo 1 ha luogo in seno al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011.

Tuttavia, essi mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 7 e 29 entro il 31 dicembre 2013.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 35

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 36

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(2)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

(3)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

(4)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Cfr. pag. 42 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.


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