EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0231

2010/231/PESC: Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010 , concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC

OJ L 105, 27.4.2010, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 108 - 112

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/231/oj

27.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/17


DECISIONE 2010/231/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia (1), in seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733 (1992), 1356 (2001) e 1425 (2002), concernenti un embargo sulle armi nei confronti della Somalia.

(2)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/138/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2002/960/PESC (2), la quale attua l’UNSCR 1844 (2008) che ha introdotto ulteriori misure restrittive nei confronti di coloro che cercano di impedire o bloccare un processo politico pacifico, o coloro che minacciano le autorità federali transitorie della Somalia o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) con la forza, o prendono iniziative che compromettono la stabilità in Somalia o nella regione.

(3)

Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/126/PESC del Consiglio, che modifica la posizione comune 2009/138/PESC (3) e attua l’UNSCR 1907 (2009), la quale esorta tutti gli Stati a ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità nazionali e in conformità della propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati in virtù del generale e completo embargo sulle armi nei confronti della Somalia disposto a norma del paragrafo 5 dell’UNSCR 733 (1992) elaborato e modificato da risoluzioni successive.

(4)

Il 19 marzo 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (il «Consiglio di sicurezza») ha adottato l’UNSCR 1916 (2010) che, tra l’altro, ha prorogato il mandato del gruppo di monitoraggio di cui al paragrafo 3 dell’UNSCR 1558(2004) e ha deciso di limitare alcune restrizioni e obblighi previsti dal regime di sanzioni per consentire la fornitura di servizi e assistenza tecnica da parte di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, nonché per garantire la fornitura tempestiva dell’assistenza umanitaria necessaria e urgente da parte delle Nazioni Unite.

(5)

Il 12 aprile 2010 il comitato delle sanzioni istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992) concernente la Somalia (il «comitato delle sanzioni») ha adottato l’elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive.

(6)

A fini di chiarezza, le misure imposte dalla posizione comune 2009/138/PESC modificata dalla decisione 2010/126/PESC del Consiglio e le deroghe previste nell’UNSCR 1916 (2010) dovrebbero essere integrate in un unico strumento giuridico.

(7)

La posizione comune 2009/138/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata.

(8)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (4), in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(9)

La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

(10)

La procedura per la modifica dell’allegato della presente decisione dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone e alle entità designate i motivi dell’inserimento nell’elenco trasmessi dal comitato delle sanzioni, affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona o l’entità interessati.

(11)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono vietate la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretto o indiretto, alla Somalia di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non originari di tale territorio.

2.   È vietata la fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, ivi inclusi in particolare, la formazione e l’assistenza tecnica connesse alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso degli articoli di cui al paragrafo 1, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate a sostenere l’AMISOM o ad essere da questa utilizzate come disposto al paragrafo 4 dell’UNSCR 1744 (2007) o destinate ad essere usate unicamente dagli stati e dalle organizzazioni regionali che adottano misure in conformità del paragrafo 6 dell’UNSCR 1851 (2008) e del paragrafo 10 dell’UNSCR 1846 (2008);

b)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica destinate unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni nel settore della sicurezza in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 dell’UNSCR 1744 (2007), purché il comitato delle sanzioni non abbia adottato in merito una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa notifica;

c)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo ovvero di materiale destinato a programmi di costruzione istituzionale dell’Unione o degli Stati membri, anche nel campo della sicurezza, attuati nell’ambito del processo di pace e di riconciliazione, preventivamente autorizzate dal comitato delle sanzioni; all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale dell’ONU, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 2

Le misure restrittive di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni:

che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o minacciano con la forza le autorità federali transitorie o l’AMISOM,

che hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1,

che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia.

L’elenco delle persone interessate figura in allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire, alle persone o entità di cui all’articolo 2, la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti e indiretti, di armi ed equipaggiamenti militari e la fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o formazione, assistenza finanziaria e di altro tipo, compresi investimenti, servizi d’intermediazione o servizi finanziari di altro tipo connessi con le attività militari o la fornitura, la vendita, il trasferimento, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso di armamenti e attrezzature militari.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità nazionali e in conformità della propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell’articolo 3.

2.   Aeromobili e navi che trasportano carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese hanno l’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in, o esportati da, uno Stato membro.

3.   Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (distruggendoli o rendendoli inutilizzabili) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell’articolo 3.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’articolo 2.

2.   Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni:

a)

stabilisce caso per caso che l’ingresso o il transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

b)

determina caso per caso che una deroga contribuisce in altro modo agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Somalia e di stabilità nella regione.

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è stata concessa e alle persone destinatarie dell’autorizzazione stessa.

Articolo 6

1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all’articolo 2 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, indicate dal comitato delle sanzioni. Le persone e le entità in questione sono indicate nell’allegato.

2.   Nessun fondo, altra attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche che siano:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

e)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all’articolo 2, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

4.   Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, ove opportuno, l’accesso a tali fondi e risorse economiche e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.

5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione di fondi, altri mezzi finanziari o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia da parte dell’ONU, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale dell’ONU che forniscono assistenza umanitaria, o dei loro partner esecutivi.

Articolo 7

Il Consiglio redige l’elenco contenuto nell’allegato e lo modifica sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

Articolo 8

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona o un’entità ed abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell’allegato la persona o l’entità in questione. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all’entità la possibilità di dedurre osservazioni.

2.   Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità.

Articolo 9

L’allegato contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 10

La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, ove opportuno, in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 11

La posizione comune 2009/138/PESC è abrogata.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 334 dell’11.12.2002, pag. 1.

(2)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 73.

(3)  GU L 51 del 2.3.2010, pag. 18.

(4)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2

I.   Persone

1.

Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Data di nascita: 1966 circa. Cittadinanza: somala. Altra cittadinanza: svedese. Ubicazione: Rinkeby, Stoccolma, Svezia; Mogadiscio, Somalia.

2.

Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh») Data di nascita: 1935. Cittadino somalo. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia; Eritrea.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Data di nascita: 1944 circa. Luogo di nascita: regione di Ogaden, Etiopia. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu») Data di nascita: 10 luglio 1977. Luogo di nascita: Hargeysa, Somalia. Cittadinanza: somala.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Altra Ubicazione: Somalia.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab») Data di nascita: 1979-1982 circa. Altra data di nascita: 1982. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia.

7.

Mohamed Sàid (alias a)«Atom», b) Mohamed Sàid Atom, c) Mohamed Siad Atom) Data di nascita: 1966 circa. Luogo di nascita: Galgala, Somalia. Ubicazione: Galgala, Somalia Altra Ubicazione: Badhan, Somalia.

8.

Fares Mohammed Manàa (alias a) Faris Manàa, b) Fares Mohammed Manaa) Data di nascita: 8 febbraio 1965. Luogo di nascita: Sadah, Yemen. Numero di passaporto: 00514146; luogo di rilascio: Sanaa, Yemen. Carta d’identità numero: 1417576; luogo di rilascio: Al-Amana, Yemen; data di rilascio: 7 gennaio 1996.

II.   Entità

AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Ubicazione: Somalia.


Top