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Document 32010R0036

Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione del 3 dicembre 2009 relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 13, 19.1.2010, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 170 - 195

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/36/oj

19.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 13/1


REGOLAMENTO (UE) N. 36/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2009

relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

viste le raccomandazioni dell’Agenzia ferroviaria europea n. ERA/REC/SAF/04-2008, del 19 dicembre 2008, sui formati armonizzati delle licenze di conduzione treni, dei certificati complementari e delle copie autenticate dei certificati complementari per i macchinisti, in conformità della direttiva 2007/59/CE, e n. ERA/REC/SAF/06-2008, del 19 dicembre 2008, sull’uso di un modello armonizzato per il modulo di domanda di licenza di conduzione treni,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/59/CE stabilisce che i macchinisti devono avere l’idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni e possedere la documentazione seguente: una licenza che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale e uno o più certificati che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a condurre e che specificano il materiale rotabile che il titolare è autorizzato a condurre.

(2)

La legislazione in vigore negli Stati membri riguardante le condizioni di certificazione per i macchinisti differisce in misura notevole. Occorre pertanto adottare modelli armonizzati per la certificazione dei macchinisti al fine di incentivare l’attuazione delle norme comunitarie pertinenti.

(3)

L’obiettivo principale dell’armonizzazione delle licenze e dei certificati complementari è agevolare la mobilità dei macchinisti fra gli Stati membri e da una impresa ferroviaria all’altra e, in termini generali, favorire il riconoscimento delle licenze e dei certificati complementari da parte di tutti i soggetti operanti nel settore ferroviario. A tal fine è fondamentale definire i requisiti minimi che il richiedente deve soddisfare per ottenere una licenza o un certificato complementare armonizzato. Per garantire la necessaria uniformità e trasparenza, gli Stati membri devono adottare un modello armonizzato per le licenze di conduzione treni, mentre le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura devono rilasciare certificati complementari armonizzati.

(4)

Per le imprese ferroviarie e i gestori di infrastruttura che impiegano o hanno sotto contratto macchinisti, e soprattutto per le imprese ferroviarie che effettuano servizi internazionali, è importante che il formato dei certificati complementari sia identico in tutti gli Stati membri; il formato deve pertanto essere armonizzato per attestare il possesso, da parte dei macchinisti, di alcuni requisiti minimi, delle qualifiche professionali e delle conoscenze linguistiche.

(5)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2007/59/CE, l’Agenzia ferroviaria europea è tenuta a elaborare un progetto di modello comunitario per la licenza, il certificato complementare e la copia autenticata del certificato complementare, e a determinarne le caratteristiche fisiche, tenendo conto delle misure anticontraffazione. Lo stesso articolo impone all’Agenzia di raccomandare i codici comunitari per i vari tipi delle categorie di licenza A o B che devono figurare sul certificato complementare. L’allegato I, punto 2, lettera g), della direttiva 2007/59/CE stabilisce che la Commissione decide i codici per informazioni supplementari o restrizioni mediche da includere nelle licenze di conduzione treni.

(6)

Ogni licenza di conduzione treni rilasciata dagli Stati membri deve essere provvista di un numero unico; tale numero deve anche agevolare la registrazione della licenza nel registro nazionale delle licenze, da istituirsi a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/59/CE.

(7)

Tutte le informazioni presenti nelle licenze di conduzione treni, nei certificati complementari e nei relativi registri devono essere utilizzate dalle autorità preposte alla sicurezza per agevolare la valutazione della procedura di certificazione del personale di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (2). Le informazioni in oggetto devono essere inoltre usate per accelerare il rilascio dei certificati di sicurezza di cui agli articoli in questione.

(8)

L’impiego di macchinisti certificati a norma della direttiva 2007/59/CE non deve dispensare le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura dall’obbligo di istituire un sistema di monitoraggio e di controllo interno delle competenze e dei comportamenti dei rispettivi macchinisti ai sensi dell’articolo 9 e dell’allegato III della direttiva 2004/49/CE e deve essere parte di tale sistema. Il certificato complementare armonizzato non deve dispensare le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura dalla loro responsabilità ai fini del funzionamento sicuro della loro parte del sistema ferroviario e, in particolare, della formazione del personale.

(9)

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE stabilisce che la licenza è valida su tutto il territorio della Comunità, mentre l’articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva impone l’adozione di un modello comunitario. Un modulo armonizzato di domanda di licenza agevolerebbe quindi il lavoro delle autorità competenti negli Stati membri che devono raccogliere le informazioni necessarie per rilasciare la licenza.

(10)

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE impone alle autorità competenti negli Stati membri di pubblicare la procedura da seguire per ottenere una licenza. Quando definiscono tali procedure, le autorità competenti devono includere disposizioni per l’uso del modulo armonizzato di domanda.

(11)

Il modulo armonizzato di domanda può essere usato per fornire informazioni adeguate sulle disposizioni nazionali di applicazione per la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3). Le autorità competenti possono usarlo per ottenere l’autorizzazione a elaborare i dati riguardanti i richiedenti o i titolari di una licenza di conduzione treni, qualora sia richiesto.

(12)

L’adozione di un modulo armonizzato di domanda ha un impatto economico molto limitato e rappresenta un onere amministrativo molto ridotto, vista la possibilità di scegliere fra un documento cartaceo e un’interfaccia informatica che utilizza un’applicazione comune.

(13)

A norma dell’articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE, quest’ultima non si applica a Cipro e Malta. Il presente regolamento non si applica pertanto a Cipro e Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.

(14)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza e l’interoperabilità ferroviaria istituito ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modello comunitario per la licenza di conduzione treni

Il modello comunitario di cui all’allegato I del presente regolamento è utilizzato per le licenze di conduzione treni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/59/CE. Il formato in questione è utilizzato per rilasciare, rinnovare, aggiornare, modificare o revocare una licenza di conduzione treni.

La lingua utilizzata è una lingua ufficiale o più lingue ufficiali della Comunità europea.

Articolo 2

Modello comunitario per i certificati complementari

Il modello comunitario di cui all’allegato II del presente regolamento è utilizzato per i certificati complementari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/59/CE.

Il formato in questione è utilizzato per rilasciare, rinnovare, aggiornare, modificare o revocare i certificati complementari.

La lingua utilizzata è una lingua ufficiale o più lingue ufficiali della Comunità europea.

Articolo 3

Modello comunitario per le copie autenticate dei certificati complementari

Il modello comunitario di cui all’allegato III del presente regolamento è utilizzato per le copie autenticate dei certificati complementari rilasciati a norma dell’articolo 17 della direttiva 2007/59/CE.

Articolo 4

Modulo di domanda per la licenza di conduzione treni

1.   Il modello comunitario per il modulo di domanda di cui all’allegato IV del presente regolamento può essere utilizzato per i moduli di domanda di licenza di conduzione treni di cui all’articolo 14 della direttiva 2007/59/CE. Il modello in questione consente l’inclusione di requisiti nazionali che possono completare le informazioni di cui all’allegato IV del presente regolamento.

2.   Il modello comunitario del modulo di domanda può essere utilizzato per chiedere il rilascio di una nuova licenza, un aggiornamento dei dati della licenza, un rinnovo o un duplicato.

3.   L’allegato IV presenta le istruzioni per completare il modello comunitario di domanda.

4.   Le autorità competenti possono trasferire il formato del modello comunitario nella procedura che deve essere pubblicata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE e nelle interfacce IT.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2009.

Per la Commissione

José Manuel BARROSO

Presidente


(1)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

(2)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


ALLEGATO I

MODELLO COMUNITARIO DI LICENZA DI CONDUZIONE TRENI

1.   CARATTERISTICHE FISICHE DELLA LICENZA DI CONDUZIONE TRENI

La licenza di conduzione treni utilizza il formato ID-1 stabilito dalla norma internazionale ISO/IEC 7810:2003 «Identification cards – Physical characteristics» (Carte di identificazione — caratteristiche fisiche).

Fatte salve le norme in materia di protezione dei dati, gli Stati membri possono, esclusivamente a uso nazionale, dotare la licenza di un supporto di stoccaggio (microchip) per consentire alle imprese ferroviarie e ai gestori dell’infrastruttura di conservare informazioni connesse all’impresa, fra cui i dati che devono figurare sul certificato complementare, a condizione che questo non interferisca in alcun modo con l’attuazione del presente regolamento.

L’uso di tale microchip deve essere conforme alla norma internazionale ISO 7816-1:1998 «Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 1: Physical characteristics» (Carte di identificazione — Carte a circuiti integrati con contatti — parte 1: caratteristiche fisiche).

Le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura non sono esonerati dall’adozione del modello comunitario del certificato complementare di cui al capo 4 dell’allegato II finché non saranno stabiliti i requisiti armonizzati per l’uso di smartcard.

I metodi di verifica delle caratteristiche della licenza destinati ad assicurare la loro conformità alle norme internazionali devono essere conformi alla norma ISO 10373-1:2006 «Identification cards — Test methods — Part 1: General characteristics» (Carte di identificazione — Metodi di prova — parte 1: caratteristiche generali).

2.   MISURE ANTICONTRAFFAZIONE

a)

Il materiale utilizzato per le licenze deve essere protetto contro le contraffazioni servendosi delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):

schede insensibili ai raggi UV,

fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un’arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa,

elementi variabili ottici devono offrire un’adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia,

nell’area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa devono sovrapporsi almeno sul bordo di quest’ultima (motivo sfumato).

b)

Inoltre, il materiale utilizzato per le licenze deve essere protetto contro le contraffazioni utilizzando almeno una delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza complementari):

inchiostri a variazione cromatica,

inchiostro termocromatico,

ologrammi su misura,

immagini variabili incise al laser,

caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto.

Le tecniche utilizzate devono consentire alle autorità competenti di controllare la validità della carta senza attrezzature supplementari.

Le misure non tecniche di prevenzione della contraffazione sono collegate al monitoraggio del sistema di gestione della sicurezza messo in atto dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell’infrastruttura ai sensi dell’allegato III, punto 2, lettera j), della direttiva 2004/49/CE.

3.   FORMATO DELLA LICENZA DI CONDUZIONE TRENI

La licenza di conduzione treni utilizza il modello comunitario, i colori di riferimento (Pantone Reflex Blu e Pantone Giallo) e i motivi il cui formato figura in appendice.

L’Agenzia fornisce una versione elettronica del formato grafico ad alta definizione che include caratteri di tipo aperto (Myriad Pro e Minion Pro, disponibili in tutti gli alfabeti delle lingue UE) e le dimensioni da utilizzare per i caratteri.

La licenza di conduzione treni presenta informazioni su entrambi i lati.

Sulla parte frontale figurano:

a)

la dicitura «licenza di conduzione treni» stampata a caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la licenza;

b)

la menzione del nome dello Stato membro che rilascia la licenza;

c)

il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la licenza, fondato sui codici alfa-2 della norma ISO 3166, stampato in negativo in un rettangolo azzurro e circondato da dodici stelle gialle.

I simboli distintivi sono i seguenti:

[(*) CH e NO sono menzionate a titolo informativo]

AT

:

Austria

BE

:

Belgio

BG

:

Bulgaria

CY

:

Cipro (1)

CZ

:

Repubblica ceca

DK

:

Danimarca

EE

:

Estonia

FI

:

Finlandia

FR

:

Francia

DE

:

Germania

EL

:

Grecia

HU

:

Ungheria

IS

:

Islanda

IE

:

Irlanda

IT

:

Italia

LV

:

Lettonia

LI

:

Liechtenstein

LT

:

Lituania

LU

:

Lussemburgo

MA

:

Malta (1)

[NO]:

:

[Norvegia] (*)

NL

:

Paesi Bassi

PL

:

Polonia

PT

:

Portogallo

RO

:

Romania

SK

:

Repubblica slovacca

SI

:

Slovenia

ES

:

Spagna

SE

:

Svezia

[CH:]

:

[Svizzera] (*)

UK

:

Regno Unito;

d)

le informazioni specifiche relative alla licenza rilasciata, numerate come segue:

1.

cognome(i) del titolare. Il cognome o i cognomi devono corrispondere a quelli che figurano sul passaporto/la carta d’identità nazionale/altro documento riconosciuto di identità;

2.

nome(i) del titolare. Il nome o i nomi devono corrispondere a quelli che figurano sul passaporto/la carta d’identità nazionale/altro documento riconosciuto di identità;

3.

data e luogo di nascita del titolare;

4a

data di rilascio della licenza;

4b

data di scadenza della licenza;

4c

autorità che rilascia la licenza;

4d

numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro (facoltativo);

5.

il numero della licenza che dà accesso ai dati nel registro nazionale è basato sul numero di identificazione europeo (EIN) di cui al regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (2).

Il codice EIN a due cifre corrispondente al tipo di documento è il seguente:

71 per un contatore fino a 9 999;

se sono rilasciate più di 9 999 licenze all’anno:

72 se il contatore è compreso fra 10 000 e 19 000;

se sono rilasciate più di 19 999 licenze all’anno:

73 se il contatore è compreso fra 20 000 e 29 999;

6.

una fotografia del titolare;

7.

la firma del titolare.

Sul retro figurano:

8.

residenza, domicilio o recapito postale del titolare (facoltativo), indicato nello spazio identificato con il numero 8;

9.

informazioni supplementari (identificate come riquadri «9.a») o restrizioni mediche per l’utilizzazione (identificare come riquadri «9.b») imposte da un’autorità competente. Le restrizioni mediche sono visualizzate mediante un codice.

9a

Le informazioni supplementari figurano nei riquadri identificati con il numero 9.a nell’ordine seguente:

a.1

lingua/e materna/e del macchinista, in base alla classificazione in uso nello Stato membro;

a.2

spazio riservato alle informazioni imposte dalla legislazione nazionale dello Stato membro che rilascia la licenza.

9b

Le restrizioni mediche figurano nei riquadri identificati con il numero 9.b. I codici «b.1» e «b.2» corrispondono ai codici comunitari armonizzati per le restrizioni mediche:

b.1

uso obbligatorio di occhiali/lenti;

b.2

uso obbligatorio di protesi uditiva/dispositivo di comunicazione.

Il codice pertinente è inserito in uno dei riquadri mentre quelli che non sono utilizzati sono annullati.

Inoltre, la dicitura «modello delle Comunità europee» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la licenza e la dicitura «licenza di conduzione treni» nelle altre lingue comunitarie, sono stampate come segue:

bulgaro:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ

ceco:

LICENCE STROJVEDOUCÍHO

danese:

LOKOMOTIVFØRERLICENS

olandese:

VERGUNNING MACHINIST (Paesi Bassi)

VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER (Belgio)

inglese:

TRAIN DRIVING LICENCE

estone:

VEDURIJUHILUBA

finlandese:

KULJETTAJAN LUPAKIRJA

francese:

LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Belgio, Francia, Lussemburgo)

tedesco:

EISENBAHNFAHRZEUG-FÜHRERSCHEIN (Belgio, Germania)

FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER (Austria)

greco:

ΆΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΎ

ungherese:

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY

irlandese:

CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH

italiano:

PATENTE DEL MACCHINISTA

lettone:

VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBA

lituano:

TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMAS

maltese:

LIĊENZJA TÀ SEWWIEQ TAL-FERROVIJI

[norvegese]:

[FØRERBEVIS] (*) (a titolo informativo)

polacco:

LICENCJA MASZYNISTY]

portoghese:

CARTA DE MAQUINISTA

rumeno:

PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

slovacco:

PREUKAZ RUŠŇOVODIČA

sloveno:

DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO

spagnolo:

TITULO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS FERROVIARIOS/MAQUINISTA

svedese:

FÖRARBEVIS

4.   STATO E NUMERAZIONE DELLA LICENZA DI MACCHINISTA

Il numero è attribuito dall’autorità competente o dall’organismo delegato al momento del rilascio della licenza. Il numero è conservato in caso di rinnovo, modifica, aggiornamento o rilascio di un duplicato.

Quando la licenza è rinnovata, dopo 10 anni, è provvista di una nuova fotografia e vi è indicata una nuova data di scadenza.

La licenza è aggiornata in caso di modifiche riguardanti i dati facoltativi, come il cambio di indirizzo o di numero di riferimento del lavoratore.

La licenza è modificata quando occorre registrare una restrizione medica durante il periodo di validità. I nuovi codici sono aggiunti secondo la procedura stabilita in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE.

L’autorità competente aggiorna la licenza secondo la procedura ed entro i termini stabiliti in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE. Le imprese ferroviarie o i gestori dell’infrastruttura che impiegano o hanno sotto contratto i macchinisti applicano tempestivamente le decisioni risultanti da controlli medici.

Le modifiche dello stato della licenza di conduzione treni sono registrate nel relativo registro nazionale delle licenze.

5.   PREVENZIONE DELL’USO DI TESSERE NON VALIDE

In caso di modifica delle informazioni che figurano sulla licenza il titolare deve restituire immediatamente la tessera all’autorità che l’ha rilasciata ai fini della sostituzione e la tessera non valida può essere distrutta.

La stessa procedura si applica a una tessera smarrita che, dopo essere stata sostituita, viene ritrovata.

6.   MODELLO COMUNITARIO DI LICENZA DI CONDUZIONE TRENI

Image


(1)  Gli obblighi in materia di recepimento ed attuazione della presente direttiva non si applicano a Cipro e a Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio (articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE).

(2)  GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9.


ALLEGATO II

MODELLO COMUNITARIO PER I CERTIFICATI COMPLEMENTARI

1.   CONTENUTO

Le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura rilasciano certificati complementari di cui i macchinisti che essi impiegano o hanno sotto contratto devono munirsi durante il servizio, ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2007/59/CE.

La procedura per il rilascio e l’aggiornamento dei certificati complementari, stabilita in conformità dell’articolo 15 della direttiva 2007/59/CE, specifica la lingua o le lingue in cui i certificati sono rilasciati.

I certificati complementari contengono le seguenti informazioni:

un riferimento al numero della licenza,

cognome(i) del titolare: gli Stati membri possono includere tutti i cognomi riconosciuti ma è opportuno accordare la priorità al cognome principale e l’elenco dei cognomi deve corrispondere a quello che figura sulla licenza,

nome(i) del titolare: gli Stati membri possono includere tutti i nomi che essi riconoscono ma l’elenco dei nomi deve corrispondere a quello che figura sulla licenza;

numero di riferimento assegnato dal datore di lavoro (facoltativo),

data di rilascio e di scadenza del certificato complementare. La durata della validità del certificato complementare è stabilita dalle imprese ferroviarie/dai gestori dell’infrastruttura che impiegano o hanno sotto contratto i macchinisti, secondo la procedura che le imprese ferroviarie/i gestori dell’infrastruttura devono pubblicare in conformità all’articolo 15. Se il certificato ha validità indeterminata, la data di scadenza è annullata,

dati relativi all’organismo responsabile del rilascio. Il certificato complementare può essere rilasciato da un dipartimento centrale o regionale dell’impresa ferroviaria/del gestore dell’infrastruttura, designato in conformità della procedura di cui all’articolo 15 della direttiva 2007/59/CE,

un numero interno dell’impresa può essere incluso a fini amministrativi.

Le informazioni seguenti sono numerate come indicato di seguito.

1.1.   Dati relativi al datore di lavoro

Le informazioni riguardanti l’impresa che impiega o ha sotto contratto il macchinista comprendono i dati seguenti:

il nome dell’impresa e, se pertinente, il luogo di lavoro (per esempio il deposito al quale il macchinista è assegnato),

la categoria dell’organismo che impiega o ha sotto contratto il macchinista: «impresa ferroviaria» o «gestore dell'infrastruttura»,

il recapito postale: via e numero civico, codice postale, città e paese,

il numero di riferimento personale del macchinista all’interno dell’impresa. Questo dato è facoltativo.

1.2.   Dati relativi al titolare

Le informazioni seguenti riguardanti il titolare devono figurare sul certificato complementare:

luogo di nascita (città e paese),

data di nascita,

nazionalità del macchinista,

recapito postale (via e numero civico, codice postale, città e paese). Queste informazioni sono facoltative.

1.3.   Categorie di condotta

Le categorie e i tipi di condotta per cui il macchinista è abilitato figurano come illustrato di seguito.

Categoria A

Le imprese ferroviarie/i gestori dell’infrastruttura possono utilizzare la designazione «A» come categoria globale che comprende tutte le attività della categoria A: locomotori di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra.

In alternativa, le imprese ferroviarie/i gestori dell’infrastruttura possono limitare il campo di applicazione del certificato a uno o più dei tipi elencati di seguito:

A1

=

locomotori da manovra;

A2

=

treni adibiti a lavori;

A3

=

veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione;

A4

=

qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra;

A5

=

altro, se l’autorizzazione riguarda servizi o materiale rotabile non inclusi nelle categorie precedenti. Questo dato è specificato nello spazio apposito.

Categoria B

Le imprese ferroviarie/i gestori dell’infrastruttura possono utilizzare la designazione «B» come categoria globale che comprende il trasporto di passeggeri e di merci.

In alternativa, le imprese ferroviarie/i gestori dell’infrastruttura possono limitare il campo di applicazione del certificato a uno o più dei tipi elencati di seguito:

B1

=

trasporto di passeggeri;

B2

=

trasporto di merci.

La categoria per cui il titolare è autorizzato è indicata contrassegnando la casella corrispondente in caso di scelta di una categoria globale o le caselle corrispondenti in caso di scelta di una o più sottocategorie. Le caselle che non sono necessarie devono essere annullate.

Esempi:

A

Image

=

categoria globale A. Nessuna sottocategoria.

A

Image

=

categoria A, sottocategoria 1

(autorizzazione a condurre esclusivamente locomotori da manovra).

A

Image

=

categoria A, sottocategorie 2 e 3

(autorizzazione a condurre treni adibiti a lavori e veicoli adibiti alla manutenzione).

A

Image

=

categoria A, sottocategoria 5

(autorizzazione riguardante servizi o materiale rotabile non corrispondenti alle sottocategorie da A1 a A4. Da specificare nel riquadro «note»).

B

Image

=

categoria globale B. Nessuna sottocategoria.

B

Image

=

categoria B, sottocategoria 2

(autorizzazione a condurre treni merci).

Le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura assicurano che la scelta della sottocategoria non incida sui requisiti di cui agli allegati V e VI della direttiva 2007/59/CE.

1.4.   Informazioni complementari

Questa parte è riservata alle informazioni complementari che possono essere richieste dalla legislazione nazionale applicabili o dalle procedure interne dell’impresa.

1.5.   Dati relativi alle competenze linguistiche

In questa parte figura l’elenco di tutte le lingue diverse dalla lingua materna che sono necessarie per operare sull’infrastruttura pertinente, che sono conosciute dal macchinista e che soddisfano i requisiti di cui all’allegato VI della direttiva 2007/59/CE.

1.6.   Restrizioni

In questa parte figurano le restrizioni riguardanti le caratteristiche e le capacità del macchinista con riferimento al contenuto del certificato complementare (per esempio condotta autorizzata soltanto di giorno).

Se le restrizioni riguardano il materiale rotabile (per esempio limitazioni di velocità durante la condotta di determinati tipi di locomotori) e/o l'infrastruttura, le informazioni in formato testo sono inserite nel riquadro «note» accanto alla parte riguardante il materiale rotabile e/o l’infrastruttura cui si riferiscono.

1.7.   Dati relativi al materiale rotabile

Questa parte elenca il materiale rotabile che il macchinista è abilitato a condurre, a seguito di una valutazione delle competenze di cui all’allegato V della direttiva 2007/59/CE.

I dati figurano nei riquadri seguenti:

un riquadro per la data di inizio del periodo di validità della competenza pertinente,

un riquadro per ogni tipo di materiale rotabile,

un riquadro con spazio per le note (per esempio il timbro che conferma le competenze acquisite, la data di conclusione del periodo di validità della competenza o altre informazioni pertinenti, come indicato al punto 1.6 precedente).

1.8.   Dati relativi all’infrastruttura

Questa parte elenca l’infrastruttura sui cui il macchinista è abilitato a guidare, a seguito di una valutazione delle competenze di cui all’allegato VI, punti da 1 a 7, della direttiva 2007/59/CE.

I dati figurano nei riquadri seguenti:

un riquadro per la data di inizio del periodo di validità della competenza pertinente,

un riquadro per l’estensione dell’infrastruttura su cui il macchinista è abilitato a guidare,

un riquadro con spazio per la note (per esempio il timbro che conferma le competenze acquisite, la data di conclusione del periodo di validità della competenza o altre informazioni pertinenti, come indicato al punto 1.6).

L’estensione dell’infrastruttura su cui il macchinista è abilitato a condurre è descritta nella procedura dell’impresa ferroviaria per il rilascio e l’aggiornamento del certificato complementare. Per ogni parte dell’infrastruttura su cui il macchinista è abilitato a condurre sono aggiunte informazioni o restrizioni pertinenti.

2.   CARATTERISTICHE FISICHE DEL CERTIFICATO COMPLEMENTARE

Il modello comunitario di certificato complementare è un documento pieghevole, di 10 cm × 21 cm (quando è aperto), provvisto di tre pagine esterne e tre pagine interne.

Sul frontespizio figurano le seguenti informazioni:

cognome/i e nome/i del titolare,

numero della licenza,

data di rilascio e di scadenza del certificato complementare,

dati relativi all’organismo responsabile del rilascio e relativo timbro. Può essere incluso un numero interno dell’impresa a fini amministrativi.

Sulla pagina 2 figurano i dati relativi al datore di lavoro/all’organismo aggiudicatore e dati supplementari riguardanti il titolare, numerati come segue:

1.

dati relativi al datore di lavoro o l’organismo aggiudicatore;

2.

dati relativi al macchinista (titolare del certificato complementare).

Sulla pagina 3 figurano le informazioni seguenti:

3.

categorie di condotta;

4.

informazioni supplementari;

5.

competenze linguistiche;

6.

restrizioni.

Sulle pagine interne figurano i tipi di materiale rotabile per i quali il macchinista è abilitato (tipi, data della valutazione iniziale) e l’elenco delle infrastrutture su cui il macchinista è abilitato a condurre.

È possibile aggiungere pagine interne supplementari per includere informazioni che non possono essere inserite nello spazio disponibile.

Il certificato complementare è conforme al modello di cui alla sezione 4.

3.   MISURE ANTICONTRAFFAZIONE

Per i certificati complementari sono utilizzate le due misure anticontraffazione riportate di seguito:

misure tecniche (le più comuni sono il logo aziendale, la struttura della carta e l’inchiostro permanente, la visualizzazione di un numero di riferimento interno e il timbro). Gli aggiornamenti sono confermati da una data e da un timbro apposti sul documento e corrispondono alle informazioni contenute nel registro;

procedure di monitoraggio del sistema di gestione della sicurezza, per controllare che le informazioni riportate sul certificato complementare siano valide e non sia state modificate, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE.

Queste informazioni sono incluse nelle disposizioni per il rilascio e l’aggiornamento dei certificati complementari, a norma dell’articolo 15 della direttiva 2007/59/CE.

4.   MODELLO COMUNITARIO DI CERTIFICATO COMPLEMENTARE

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ALLEGATO III

MODELLO COMUNITARIO DI COPIA AUTENTICATA DEI CERTIFICATI COMPLEMENTARI

1.   COPIA AUTENTICATA DEI CERTIFICATI COMPLEMENTARI

Le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura rilasciano copie autenticate dei certificati complementari ai macchinisti che ne fanno richiesta o quando cessano di lavorare. Il modello comunitario della copia autenticata del certificato complementare figura alla sezione 4 del presente allegato.

La procedura per il rilascio dei certificati complementari, stabilita in conformità all’articolo 15 della direttiva 2007/59/CE, specifica la lingua o le lingue in cui i certificati sono rilasciati.

2.   CARATTERISTICHE FISICHE DELLA COPIA AUTENTICATA DEI CERTIFICATI COMPLEMENTARI

Il modello comunitario di copia autenticata di un certificato complementare è in formato A4 ed elenca le informazioni numerate di cui all’allegato II, sezione 1, oltre a riportare la data in cui il macchinista ha cessato la sua attività presso l’impresa ferroviaria/il gestore dell’infrastruttura, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 17 della direttiva 2007/59/CE.

Il possesso di una copia autenticata del certificato complementare fornisce informazioni sulle competenze acquisite dal macchinista e non rappresenta un’autorizzazione a condurre.

Il modello è limitato a una pagina di formato A4. Tuttavia, visto che per le informazioni da inserire può essere necessaria più di una riga nei riquadri pertinenti, il certificato complementare finale può essere costituito da più di una pagina.

3.   MISURE ANTIFALSIFICAZIONE

Le misure antifalsificazione per le copie autenticate dei certificati complementari sono identiche a quelle per i certificati complementari descritte all’allegato II, sezione 3.

4.   MODELLO COMUNITARIO DI COPIA AUTENTICATA DEI CERTIFICATI COMPLEMENTARI

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ALLEGATO IV

MODULO ARMONIZZATO DI DOMANDA DI LICENZA DI CONDUZIONE TRENI

1.   OSSERVAZIONI GENERALI

Le autorità competenti possono usare il seguente formato armonizzato per raccogliere informazioni al fine di rilasciare una licenza di conduzione treni nuova, rinnovata, modificata o aggiornata o un suo duplicato. Inoltre, possono fornire all’utente del modulo le spiegazioni e istruzioni necessarie riportate di seguito.

Contenuto del modulo di domanda

Il modulo armonizzato di domanda è costituito dalle parti seguenti:

a)

il modulo di domanda di licenza, che deve essere completato quando un candidato o un organismo per conto di quest’ultimo chiede il rilascio di una licenza di conduzione treni nuova, aggiornata, modificata o rinnovata o di un duplicato. Il modulo armonizzato di domanda figura alla sezione 3.

b)

Una dichiarazione di protezione dei dati personali. La necessità di proteggere i dati personali deve trovare riscontro nella procedura per ottenere una licenza. Un esempio di dichiarazione di protezione dei dati personali figura alla sezione 4. Gli Stati membri possono adattarla in funzione dei loro requisiti nazionali ai sensi della direttiva 95/46/CE (1).

c)

L’elenco dei documenti allegati, da utilizzare come lista di controllo per la trasmissione dei certificati o di altra documentazione che forniscono informazioni sui requisiti iniziali per richiedere il rilascio di una licenza o sui requisiti necessari ai fini del rinnovo. L’elenco figura alla sezione 5.

d)

Una guida alla compilazione del modulo di domanda per i richiedenti e le autorità competenti, che figura alla sezione 5.

2.   MODULO ARMONIZZATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

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3.   ESEMPI DI DICHIARAZIONE DI PROTEZIONE DEI DATI

3.1.   Esempio da adattare in funzione della legislazione nazionale applicabile ai sensi della direttiva 95/46/CE

I dati personali, elaborati ai fini del rilascio di una licenza di conduzione treni e per soddisfare i requisiti della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, sono trattati a norma della [legislazione nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE] in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

I dati sono elaborati esclusivamente per i fini summenzionati e al fine di gestire il registro da parte dell’organismo che agisce in qualità di gestore del registro. La persona interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di chiederne la rettifica qualora risultino inesatti o incompleti.

Per ogni eventuale domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, la persona interessata può rivolgersi al soggetto che funge da controllore dei dati.

(inserire il nome del controllore dei dati personali presso l’autorità competente/l’organismo delegato)

In funzione dell’accesso della persona interessata ai fini pertinenti, la persona interessata ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al garante della protezione dei dati:

(inserire il nome del garante della protezione dei dati presso l’autorità competente/l’organismo delegato)

***

3.2.   Autorizzazione a trattare i dati personali (esempio)

La persona interessata è stata informata della finalità e della procedura del trattamento dei dati personali e autorizza il trattamento dei dati personali concernenti il rilascio di una licenza di conduzione treni nonché la registrazione dei dati nel registro nazionale delle licenze di conduzione treni a norma della direttiva 2007/59/CE.

Data

Firma del richiedente

***

4.   ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA PER IL RILASCIO DI UNA LICENZA DI CONDUZIONE TRENI

DOCUMENTI DA ALLEGARE A UNA DOMANDA DI

Data di arrivo


 1.   NUOVA LICENZA

1.1.

Modulo di domanda firmato

 

1.2.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali (direttiva 95/46/CE)

 

1.3.

Prova del livello di istruzione più elevato conseguito

 

1.4.

Certificato di idoneità fisica

 

1.5.

Certificato di idoneità psicologica sul piano professionale

 

1.6.

Certificato di competenza professionale generale

 

1.7.

Copia del passaporto/della carta di identità nazionale/di un altro documento di identità riconosciuto

 


 2.   AGGIORNAMENTO

2.1.

Licenza attuale

 

2.2.

Giustificazione del cambiamento per procedere all’aggiornamento dei dati

 

2.3.

 


 3   MODIFICA

3.1.

Licenza attuale

 

3.2.

Certificato di idoneità fisica

 

3.3.

Giustificazione del cambiamento per procedere alla correzione dei dati

 


 4   DUPLICATO

4.1.

Motivo della domanda di rilascio di un duplicato (licenza distrutta/rubata/smarrita/dati alterati)

 

4.2.

Licenza, solo in caso di domanda di duplicato di licenza alterata/danneggiata

 


 5   RINNOVO

5.1.

Certificato di idoneità fisica

 

5.2.

Copia dell’ultima licenza

 

5.3.

Prova del mantenimento delle competenze (se previsto)

 


Numero di riferimento interno

Data della domanda completata

SPAZIO RISERVATO AL TIMBRO DELL’UFFICIO/DELL’AUTORITÀ DESTINATARI

 

 

5.   GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA

Considerazioni generali

a)

Il presente modulo di domanda fa parte della procedura di domanda di rilascio di licenza negli Stati membri. Il modello armonizzato è basato sui requisiti stabiliti dalla direttiva 2007/59/CE («la direttiva»).

La domanda è corredata di documenti specifici che dimostrano che il richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 11 della direttiva 2007/59/CE.

b)

Il presente modulo di domanda è pubblicato in tutte le lingue della Comunità europea e il sistema di numerazione è mantenuto inalterato in tutte le lingue.

c)

I dati sono forniti nel formato specificato di seguito per garantire la coerenza con il formato dei dati nel registro. Ove possibile, le date sono indicate nel formato AAAA-MM-GG, secondo la norma ISO 8601:2004 «Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and times».

d)

Quando la raccolta di dati è facoltativa ai sensi della direttiva e un determinato dato non è raccolto, la dicitura «non applicabile» compare nella relativa casella.

e)

A norma della legislazione nazionale possono essere richieste informazioni supplementari per controllare l’identificazione personale. Le informazioni supplementari richieste dalle autorità competenti sono aggiunte dopo i requisiti armonizzati. Nei campi con i numeri 2.24, 2.25 e 2.26 è previsto lo spazio necessario per inserire requisiti specifici; tuttavia, il numero è limitato a quanto strettamente necessario per non alterare la natura stessa di un documento armonizzato.

1.   La prima sezione riguarda l’organismo responsabile del rilascio

1.1.   Da adattare da parte dell’organismo responsabile del rilascio (autorità nazionali preposte alla sicurezza, imprese ferroviaria o altri organismi aggiudicatori).

1.2.   Inserire le informazioni riguardanti l’organismo responsabile del rilascio.

2.   La seconda sezione riguarda lo stato della licenza

2.1.   Contrassegnare una delle quattro caselle per indicare il motivo della domanda.

2.2.   Contrassegnare questa casella se si presenta una domanda per una nuova licenza: in questo caso occorre fornire i documenti di cui alla sezione 4.1.

2.3.   Contrassegnare questa casella se si presenta una domanda per una licenza aggiornata o modificata e completare il riquadro supplementare specificando il motivo della domanda di aggiornamento o modifica.

Aggiornamento: può essere necessario aggiornare la licenza se, per esempio, una voce facoltativa ha subito un cambiamento, come un nuovo recapito personale del macchinista o un nuovo numero di riferimento del lavoratore.

Modifica: può essere necessario modificare la licenza se un’informazione supplementare o una restrizione devono essere cambiate a seguito di un controllo medico o se un campo contiene un errore che deve essere corretto.

2.4.   Contrassegnare questa casella se si presenta una domanda di rinnovo di una licenza. La licenza deve essere rinnovata ogni 10 anni: a tal fine occorre fornire una nuova fotografia.

2.5.   Contrassegnare questa casella se si presenta una domanda di rilascio di duplicato della licenza e completare il riquadro supplementare specificando il motivo della domanda (per esempio smarrimento, furto o distruzione accidentale). L’autorità competente controlla che la licenza di cui è richiesto un duplicato sia ancora valida e non sia stata sospesa o ritirata.

2.6.   Un numero di identificazione europeo è assegnato quando la licenza è emessa per la prima volta. Se la domanda riguarda una nuova licenza, lasciare questa casella in bianco.

Inserire il numero EIN in caso di domanda di modifica, aggiornamento, rinnovo o sostituzione (rilascio di un duplicato) della licenza.

2.7.   Compilare questo campo in caso di domanda di modifica, aggiornamento, rinnovo o sostituzione (rilascio di un duplicato) della licenza.

2.8.   Occorre specificare se la domanda è presentata dal richiedente o da un altro organismo per suo conto. Queste informazioni possono essere usate per seguire l’iter della domanda e, se necessario, contattare un macchinista il cui recapito postale non è più valido.

2.9.   Contrassegnare questa casella se la domanda è presentata dal richiedente.

2.10.   Contrassegnare questa casella se la domanda è presentata da un altro organismo.

2.11.   Completare questa sezione (dal punto 2.11 al punto 2.13) se la domanda è presentata da un organismo per conto del richiedente e indicare il nome dell’organismo che presenta la domanda.

2.12.   Indicare lo statuto dell’organismo che presenta la domanda (datore di lavoro/ente aggiudicatore/altro). In questo modo è possibile registrare i controlli in materia di formazione continua, per esempio svolti nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie o dei gestori dell’infrastruttura.

2.13.   Indicare il recapito postare dell’organismo che presenta la domanda nell’ordine di seguito riportato:

Numero civico (se presente)/Via

Codice postale/Città

Stato

2.14.   Inserire i dati personali del richiedente nella sezione seguente (dal punto 2.15 al punto 2.23). I campi 2.21 e 2.22 sono facoltativi.

2.15.   Inserire il cognome o i cognomi del richiedente, così come sono riportati sul passaporto o sulla carta d’identità nazionale o su altri documenti di identità riconosciuti.

2.16.   Inserire il nome o i nomi del richiedente, così come sono riportati sul passaporto o sulla carta d’identità nazionale o su altri documenti di identità riconosciuti.

2.17.   Contrassegnare la casella corrispondente al sesso del richiedente.

2.18.   Inserire la data di nascita del richiedente.

2.19.   Inserire il luogo di nascita (città o paese) del richiedente secondo le modalità riportate di seguito:

sigla distintiva (due caratteri) del paese (cfr. l’allegato I, sezione 3) — codice postale — località.

Inserire:

la nazionalità o il paese di nascita del richiedente, in funzione delle disposizioni giuridiche nazionali in merito,

la lingua materna del candidato.

2.20.   Inserire il numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro (informazioni facoltative ai sensi della direttiva 2007/59/CE).

2.21.   Indicare il recapito postale presso il quale inviare la licenza (l’indirizzo trasmesso dal richiedente o dall’organismo che presenta la domanda per suo conto) nell’ordine seguente, se diverso da quello indicato nel campo 2.13 o nel campo 2.22:

Numero civico (se presente)/Via

Codice postale/Città

Stato

Si tratta di informazioni importanti in quanto consentono all’autorità competente di domandare al macchinista o all’organismo che presenta la domanda per suo conto chiarimenti in merito ai documenti o alle informazioni forniti.

2.22.   Recapito permanente del richiedente che può figurare sulla licenza (informazioni facoltative ai sensi della direttiva 2007/59/CE) nell’ordine seguente:

Numero civico (se presente)/Via

Codice postale/Città

Stato

Possono essere aggiunti campi supplementari per ulteriori informazioni, per esempio numero di telefono o indirizzo e-mail.

2.23.   Allegare una fotografia del richiedente, di preferenza in formato digitale (formati preferiti: jpeg, .bmp o .tiff) che consente una buona definizione in un formato di piccole dimensioni. Per le domande di rinnovo della licenza la fotografia deve essere sostituita.

Nonostante il fatto che i requisiti in materia di dimensioni delle foto per i documenti ufficiali possono variare da un paese all'altro, la specifica riguardante la qualità dei ritratti cui gli atti comunitari fanno riferimento figura all’appendice 11 della sezione IV del documento ICAO 9303 «Machine Readable Travel Documents» (ed. 2006). Il documento contiene orientamenti dettagliati che possono essere sintetizzati come segue.

La fotografia presenta l’intero volto, di fronte e con gli occhi aperti.

La fotografia presenta la testa per intero da sopra i capelli fino alle spalle.

La fotografia deve essere scattata con uno sfondo bianco o molto chiaro.

Evitare ombre sul viso o sullo sfondo.

Il volto deve avere un’espressione naturale (bocca chiusa).

La persona ritratta non deve portare occhiali da sole con lenti colorate oppure occhiali con una montatura spessa, le lenti non devono presentare riflessi di luce.

La persona ritratta non deve indossare un copricapo, tranne quelli accettati dalle autorità statali.

Il contrasto e l’illuminazione devono essere normali.

2.24. 2.25. 2.26.   (spazio riservato per le informazioni supplementari imposte dalla legislazione nazionale)

Questi spazi sono riservati alle informazioni imposte dalla legislazione nazionale dello Stato membro che rilascia la licenza. (per esempio: possono essere indicati i numeri personali di identificazione previsti dalla legislazione nazionale che sono validi esclusivamente per il paese in cui la licenza è rilasciata).

2.27.   I richiedenti trasmettono una dichiarazione firmata, su supporto cartaceo o in formato elettronico, con cui dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere. La dichiarazione è disciplinata dalla legislazione in materia di falsa testimonianza in vigore nello Stato in cui essa è rilasciata. Può quindi essere adattata alla legislazione nazionale per soddisfare i requisiti giuridici in considerazione delle conseguenze di falsa dichiarazione, falsificazione di documenti, frode, ecc.

2.28.   Indicare la data in cui la domanda è stata firmata.

2.29.   Aggiungere la firma del richiedente, l’originale, una copia o a norma della direttiva 1999/93/CE (2).

2.30.   L’autorità competente può aggiungere un numero di riferimento interno del dossier (per esempio un sistema di registrazione della posta in entrata).

2.31.   Inserire la data di ricevimento del modulo di domanda per verificare che la licenza è stata rilasciata entro il termine di cui all’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2007/59/CE.

2.32.   Questo spazio è riservato all’autorità destinataria della domanda (per esempio per un timbro o altra indicazione necessaria all’archiviazione).

3.   Protezione dei dati personali

3.1.   Le autorità competenti sono tenute ad assicurare che i registri di cui all’articolo 22 della direttiva 2007/59/CE sono conformi alla direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali (3). Questo è strettamente limitato ai dati forniti sul modulo di domanda che devono figurare sulla licenza.

3.2.   La protezione dei dati di cui alla sezione 3.1 del presente allegato e l’autorizzazione che il richiedente deve firmare di cui alla sezione 3.2 sono solo due esempi delle soluzioni possibili. Devono pertanto essere adattate alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali.

Una soluzione tecnica che permette di ottenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali può sostituire la firma del richiedente.

4.   Questa sezione riguarda la trasmissione di documenti che confermano le informazioni sullo stato della licenza.

4.1.   Per ottenere il rilascio di una licenza nuova contrassegnare la casella 1 della sezione 4 (elenco dei documenti allegati) e trasmettere i documenti di cui ai punti da 1.1 a 1.6 [cfr. l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva].

[1.2] Fornire l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

[1.3] I requisiti relativi al livello di formazione sono stabiliti all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE.

[1.4] I requisiti relativi al livello di idoneità fisica sono stabiliti all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2007/59/CE.

[1.5] I requisiti relativi al livello di idoneità psicologica sono stabiliti all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE.

[1.6] I requisiti relativi al livello generale di competenze professionali sono stabiliti all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2007/59/CE.

4.2.   Per ottenere il rilascio di una licenza aggiornata, contrassegnare la casella 2 nella sezione 4 e trasmettere i documenti di cui ai punti 2.1, 2.2 o 2.3.

4.3.   Per ottenere il rilascio di una licenza modificata contrassegnare la casella 3 nella sezione 5 e trasmettere i documenti di cui ai punti 3.1, 3.2 o 3.3.

4.4.   Per ottenere un duplicato della licenza, contrassegnare la casella 4 e trasmettere i documenti di cui ai punti 4.1 e 4.2.

4.5.   Per ottenere il rinnovo della licenza, contrassegnare la casella 4.5 e trasmettere i documenti di cui ai punti da 5.1 a 5.3.

[5.3] La prova del mantenimento delle competenze riguarda i macchinisti che non possono essere inclusi nel sistema di gestione della sicurezza di un’impresa ferroviaria o di un gestore dell’infrastruttura o in un programma di mantenimento delle competenze organizzato o riconosciuto dalle autorità competenti.

È possibile aggiungere altri riquadri. Tuttavia, essi non fanno parte del formato armonizzato.


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


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