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Document 32010Q0109(01)

Comitato delle regioni — Regolamento interno

OJ L 6, 9.1.2010, p. 14–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2014; sostituito da 32014Q0305(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2010/109/oj

9.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/14


COMITATO DELLE REGIONI

REGOLAMENTO INTERNO

SOMMARIO

INTRODUZIONE

PREMESSA

TITOLO I

MEMBRI E ORGANI DEL COMITATO

CAPO 1

ORGANI DEL COMITATO

Articolo 1 — Organi del Comitato

CAPO 2

MEMBRI DEL COMITATO

Articolo 2 — Status dei membri e dei supplenti

Articolo 3 — Durata del mandato

Articolo 4 — Privilegi e immunità

Articolo 5 — Partecipazione dei membri e dei supplenti

Articolo 6 — Delega del diritto di voto

Articolo 7 — Delegazioni nazionali e gruppi politici

Articolo 8 — Delegazioni nazionali

Articolo 9 — Gruppi politici e membri non iscritti

Articolo 10 — Gruppi interregionali

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

CAPO 1

PRIMA CONVOCAZIONE E INSEDIAMENTO DEL COMITATO

Articolo 11 — Convocazione della prima seduta

Articolo 12 — Insediamento del Comitato e verifica dei poteri

CAPO 2

ASSEMBLEA PLENARIA

Articolo 13 — Attribuzioni dell’Assemblea plenaria

Articolo 14 — Convocazione dell’Assemblea plenaria

Articolo 15 — Ordine del giorno della sessione plenaria

Articolo 16 — Apertura della sessione plenaria

Articolo 17 — Pubblicità delle sessioni, ospiti e oratori ospiti, dibattito di attualità

Articolo 18 — Durata degli interventi

Articolo 19 — Elenco degli oratori

Articolo 20 — Mozioni d’ordine

Articolo 21 — Numero legale

Articolo 22 — Votazione

Articolo 23 — Presentazione di emendamenti

Articolo 24 — Esame degli emendamenti

Articolo 25 — Pareri e rapporti soggetti alla procedura d’urgenza

Articolo 26 — Procedure semplificate

Articolo 27 — Chiusura della sessione plenaria

Articolo 28 — Simboli

CAPO 3

UFFICIO DI PRESIDENZA E PRESIDENTE

Articolo 29 — Composizione dell’Ufficio di presidenza

Articolo 30 — Rappresentanti dei membri dell’Ufficio di presidenza

Articolo 31 — Procedura di elezione

Articolo 32 — Elezione del presidente e del primo vicepresidente

Articolo 33 — Elezione dei membri dell’Ufficio di presidenza

Articolo 34 — Elezione dei rappresentanti dei membri

Articolo 35 — Elezione suppletiva per i seggi vacanti nell’Ufficio di presidenza

Articolo 36 — Attribuzioni dell’Ufficio di presidenza

Articolo 37 — Convocazione dell’Ufficio di presidenza, numero legale e deliberazione

Articolo 38 — Presidente

Pareri, rapporti e risoluzioni — Procedure dell’Ufficio di presidenza

Articolo 39 — Pareri — Base giuridica

Articolo 40 — Assegnazione dei pareri e dei rapporti alle commissioni

Articolo 41 — Nomina di un relatore generale

Articolo 42 — Pareri e rapporti d’iniziativa

Articolo 43 — Presentazione di risoluzioni

Articolo 44 — Promozione dei pareri, dei rapporti e delle risoluzioni

CAPO 4

COMMISSIONI

Articolo 45 — Composizione e mandato

Articolo 46 — Presidente e vicepresidenti

Articolo 47 — Attribuzioni delle commissioni

Articolo 48 — Convocazione delle commissioni e ordine del giorno

Articolo 49 — Pubblicità delle riunioni

Articolo 50 — Termini per l’elaborazione dei pareri e dei rapporti

Articolo 51 — Contenuto dei pareri e dei rapporti

Articolo 52 — Seguito dei pareri del Comitato

Articolo 53 — Ricorso per violazione del principio di sussidiarietà

Articolo 54 — Mancato rispetto dell’obbligo di consultazione del Comitato

Articolo 55 — Relazione sull’impatto dei pareri

Articolo 56 — Relatori

Articolo 57 — Gruppi di lavoro

Articolo 58 — Esperti

Articolo 59 — Numero legale

Articolo 60 — Votazione

Articolo 61 — Emendamenti

Articolo 62 — Rinuncia ad elaborare un parere o un rapporto

Articolo 63 — Procedura scritta

Articolo 64 — Adozione di una posizione sotto forma di lettera

Articolo 65 — Disposizioni applicabili alle commissioni

CAPO 5

AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO

Articolo 66 — Segretariato generale

Articolo 67 — Segretario generale

Articolo 68 — Assunzione del segretario generale

Articolo 69 — Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

Articolo 70 — Riunioni a porte chiuse

Articolo 71 — Commissione Affari finanziari e amministrativi

Articolo 72 — Bilancio

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

COOPERAZIONE CON LE ALTRE ISTITUZIONI

Articolo 73 — Accordi di cooperazione

Articolo 74 — Trasmissione e pubblicazione dei pareri, dei rapporti e delle risoluzioni

CAPO 2

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Articolo 75 — Accesso del pubblico ai documenti

CAPO 3

LINGUE

Articolo 76 — Regime linguistico dell’interpretazione

CAPO 4

DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 77 — Revisione del regolamento interno

Articolo 78 — Istruzioni dell’Ufficio di presidenza

Articolo 79 — Entrata in vigore del regolamento interno

*

* *

INTRODUZIONE

Il Comitato delle regioni, a norma dell’articolo 306, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha adottato, in data 3 dicembre 2009, il seguente regolamento interno.

PREMESSA

I termini utilizzati nel presente regolamento interno per indicare funzioni e incarichi devono sempre intendersi riferiti a persone di entrambi i sessi.

TITOLO I

MEMBRI E ORGANI DEL COMITATO

CAPO 1

ORGANI DEL COMITATO

Articolo 1 —   Organi del Comitato

Gli organi del Comitato sono l’Assemblea plenaria, il presidente, l’Ufficio di presidenza e le commissioni.

CAPO 2

MEMBRI DEL COMITATO

Articolo 2 —   Status dei membri e dei supplenti

Conformemente al disposto dell’articolo 300 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i membri del Comitato e i loro supplenti sono rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta. Non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione.

Articolo 3 —   Durata del mandato

1.

Il mandato di un membro o di un supplente ha inizio il giorno in cui ha effetto la sua nomina da parte del Consiglio.

2.

Il mandato di un membro o di un supplente si conclude per dimissioni, per scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato oppure per decesso.

3.

Le dimissioni devono essere notificate per iscritto dal dimissionario al presidente del Comitato e indicare la data a partire dalla quale hanno effetto. Il presidente provvede ad informare il Consiglio, il quale constata la vacanza ed attua la procedura di nomina del successore.

4.

Il membro o il supplente il cui mandato si sia estinto per scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato ne informa immediatamente per iscritto il presidente del Comitato.

5.

Nei casi di cui al secondo paragrafo del presente articolo, il Consiglio nomina un successore per la restante durata del mandato.

Articolo 4 —   Privilegi e immunità

I membri e i loro supplenti debitamente designati godono dei privilegi e delle immunità sanciti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

Articolo 5 —   Partecipazione dei membri e dei supplenti

1.

Ogni membro che non possa partecipare ad una sessione plenaria può farsi sostituire da un supplente facente parte della stessa delegazione nazionale, anche per una durata limitata a singole giornate della sessione plenaria. Tutti i membri o supplenti debitamente designati devono iscriversi nell’elenco delle presenze.

2.

Ogni membro che non possa partecipare ad una riunione di commissione o a qualsiasi altra riunione approvata dall’Ufficio di presidenza può farsi sostituire da un altro membro, oppure da un supplente, appartenente alla stessa delegazione nazionale, allo stesso gruppo politico o allo stesso gruppo interregionale. Tutti i membri o supplenti debitamente designati devono iscriversi nell’elenco delle presenze.

3.

Un membro o un supplente il cui nome figuri nell’elenco dei facenti funzione dei membri di un gruppo di lavoro costituito a norma dell’articolo 36 o 57 può sostituire qualsiasi membro appartenente al suo gruppo politico.

4.

Un supplente, o un membro facente funzione di supplente, può sostituire un solo membro. Durante la riunione in questione ne esercita tutte le funzioni e i diritti. La delega del diritto di voto deve essere notificata al segretariato generale nel rispetto delle modalità di notifica prescritte e deve pervenire al più tardi il giorno precedente la riunione.

5.

Per ogni sessione plenaria viene effettuato un solo rimborso delle spese, a favore del membro oppure del supplente. L’Ufficio di presidenza definisce i dettagli relativi a questo punto nelle disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno.

6.

Un supplente nominato relatore può presentare all’Assemblea il progetto di parere o di rapporto di cui è responsabile, durante la sessione plenaria in cui il documento figura all’ordine del giorno, anche quando sia presente il membro per cui funge da supplente. Il membro può delegare il proprio diritto di voto al supplente per la durata della discussione del progetto di parere o di rapporto. La delega del diritto di voto deve essere notificata per iscritto al segretario generale prima dell’inizio della riunione.

7.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, qualsiasi delega cessa di produrre effetti nel momento in cui il delegante perde la sua qualità di membro del Comitato.

Articolo 6 —   Delega del diritto di voto

Fatti salvi i casi previsti agli articoli 5 e 30, il diritto di voto non può essere delegato.

Articolo 7 —   Delegazioni nazionali e gruppi politici

Le delegazioni nazionali e i gruppi politici contribuiscono in maniera equilibrata all’organizzazione dei lavori del Comitato.

Articolo 8 —   Delegazioni nazionali

1.

I membri e i supplenti provenienti da uno stesso Stato membro formano una delegazione nazionale. Ciascuna delegazione nazionale fissa la propria organizzazione interna ed elegge un presidente, il cui nome viene comunicato ufficialmente al presidente del Comitato.

2.

Il segretario generale stabilisce all’interno dell’amministrazione del Comitato un dispositivo di sostegno alle delegazioni nazionali, volto anche a garantire che ciascun membro individualmente venga informato e riceva assistenza nella sua lingua ufficiale. Tale dispositivo di sostegno rientra in un apposito servizio composto da funzionari o altri agenti del Comitato delle regioni e assicura alle delegazioni nazionali la possibilità di avvalersi delle strutture del Comitato in modo appropriato. Il segretario generale provvede in particolare a fornire alle delegazioni nazionali i mezzi idonei a consentire loro di tenere delle riunioni immediatamente prima o durante le sessioni plenarie.

3.

Le delegazioni nazionali beneficiano anche dell’assistenza dei coordinatori nazionali. Tali coordinatori, che non fanno parte del personale del segretariato generale, contribuiscono a facilitare ai membri l’esercizio del loro mandato all’interno del Comitato.

4.

I coordinatori nazionali beneficiano di un supporto adeguato da parte del segretario generale, che consente loro un uso appropriato delle infrastrutture del Comitato.

Articolo 9 —   Gruppi politici e membri non iscritti

1.

I membri e i supplenti possono costituire gruppi che riflettano le loro affinità politiche. I criteri di ammissione sono fissati dal regolamento interno di ciascun gruppo politico.

2.

Per costituire un gruppo politico occorrono almeno diciotto membri o supplenti, che rappresentino in totale almeno un quinto degli Stati membri; inoltre, almeno la metà degli appartenenti al gruppo politico deve essere costituita da membri. Un membro o un supplente non può appartenere a più di un gruppo politico. Un gruppo politico si scioglie quando il numero di membri o supplenti che lo compongono è inferiore a quello richiesto.

3.

La costituzione di un gruppo politico, il suo scioglimento o altre eventuali modifiche devono essere notificate mediante dichiarazione al presidente del Comitato. La dichiarazione relativa alla costituzione deve indicare la denominazione del gruppo, i membri che ne fanno parte e la composizione del suo ufficio di presidenza.

4.

Ciascun gruppo politico è assistito da una segreteria il cui personale è costituito da agenti del segretariato generale. I gruppi politici possono presentare delle proposte all’autorità che ha il potere di nomina riguardo alla selezione, all’assunzione e alla promozione di tali agenti e alla proroga del loro contratto. L’autorità che ha il potere di nomina decide previa consultazione del presidente del gruppo politico interessato.

5.

Il segretario generale fornisce ai gruppi politici e ai loro organi risorse adeguate per le riunioni, le attività, le pubblicazioni e i lavori delle rispettive segreterie. Le risorse destinate a ciascun gruppo politico sono specificate nel bilancio. I gruppi politici e le loro segreterie possono fare uso delle strutture del Comitato in forma appropriata.

6.

I gruppi politici e i rispettivi uffici di presidenza possono riunirsi immediatamente prima o durante le sessioni plenarie. Due volte all’anno i gruppi politici possono altresì tenere una riunione straordinaria. I supplenti che partecipano a queste riunioni hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno solo se sostituiscono un membro del proprio gruppo politico.

7.

Ai membri non iscritti è fornita assistenza amministrativa. Le disposizioni particolareggiate al riguardo sono definite dall’Ufficio di presidenza su proposta del segretario generale.

Articolo 10 —   Gruppi interregionali

I membri e i supplenti possono costituire gruppi interregionali. La costituzione di ciascuno di tali gruppi deve essere notificata mediante dichiarazione al presidente del Comitato. Perché un gruppo interregionale sia regolarmente costituito, è necessaria una decisione dell’Ufficio di presidenza.

*

* *

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

CAPO 1

PRIMA CONVOCAZIONE E INSEDIAMENTO DEL COMITATO

Articolo 11 —   Convocazione della prima seduta

Il Comitato è convocato dopo ogni rinnovo quinquennale dal presidente uscente o, in mancanza, dal primo vicepresidente uscente o, in mancanza, dal vicepresidente più anziano per età o, in mancanza, dal membro decano per età, e si riunisce entro il termine massimo di un mese dalla nomina dei membri da parte del Consiglio.

Il membro che esercita provvisoriamente la presidenza in applicazione del paragrafo 1 assicura ad interim la funzione di rappresentanza del Comitato e presiede la prima seduta in qualità di presidente provvisorio.

Il presidente provvisorio, i quattro membri più giovani presenti e il segretario generale del Comitato compongono insieme l’Ufficio di presidenza provvisorio.

Articolo 12 —   Insediamento del Comitato e verifica dei poteri

1.

Nel corso della prima seduta il presidente provvisorio rende nota al Comitato la comunicazione del Consiglio relativa alla nomina dei membri e rende conto del suo operato nell’esercizio della funzione di rappresentanza del Comitato. Su richiesta, il presidente provvisorio, prima di dichiarare il Comitato insediato per il nuovo mandato, può procedere alla verifica della nomina e dei poteri dei membri.

2.

L’Ufficio di presidenza provvisorio rimane in carica finché non viene proclamato l’esito dell’elezione dei membri dell’Ufficio di presidenza del Comitato.

CAPO 2

ASSEMBLEA PLENARIA

Articolo 13 —   Attribuzioni dell’Assemblea plenaria

Il Comitato si riunisce in Assemblea plenaria. Ad essa sono attribuiti in particolare i seguenti compiti principali:

a)

adozione di pareri, rapporti e risoluzioni;

b)

adozione del progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;

c)

adozione del programma politico del Comitato all’inizio di ogni mandato;

d)

elezione del presidente, del primo vicepresidente e degli altri membri dell’Ufficio di presidenza;

e)

costituzione delle commissioni;

f)

adozione e revisione del regolamento interno del Comitato;

g)

decisione sulla presentazione di un ricorso davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, adottata — previa verifica del numero legale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, prima frase — a maggioranza dei voti espressi, su proposta del presidente del Comitato o della commissione competente che agisce in conformità agli articoli 53 e 54. Qualora l’Assemblea decida per l’introduzione del ricorso, il presidente presenta il ricorso a nome del Comitato.

Articolo 14 —   Convocazione dell’Assemblea plenaria

1.

Il presidente del Comitato convoca l’Assemblea plenaria almeno una volta al trimestre. Il calendario delle sessioni plenarie è stabilito dall’Ufficio di presidenza nel corso del terzo trimestre dell’anno precedente. La sessione plenaria può svolgersi nell’arco di uno o più giorni di seduta.

2.

Nel caso in cui lo richieda almeno un quarto dei membri, il presidente è tenuto a convocare una sessione plenaria straordinaria, che deve svolgersi al più presto una settimana e al più tardi un mese dopo la data della richiesta. Nella richiesta scritta deve essere indicato il tema da trattare nella sessione straordinaria, al cui ordine del giorno non possono figurare altri temi.

Articolo 15 —   Ordine del giorno della sessione plenaria

1.

Il progetto preliminare di ordine del giorno, contenente l’elenco provvisorio dei progetti di parere, di rapporto o di risoluzione da trattare nel corso della seconda sessione plenaria che segue in ordine di tempo nonché di tutti gli altri documenti da sottoporre a decisione (documenti per decisione), viene definito dall’Ufficio di presidenza.

2.

Almeno venti giorni lavorativi prima dell’inizio della sessione plenaria, il presidente trasmette per via elettronica ai membri e ai supplenti il progetto di ordine del giorno, unitamente ai documenti per decisione in esso menzionati; i documenti di seduta vengono trasmessi per via elettronica ai membri e ai supplenti in ciascuna delle rispettive lingue ufficiali, e nel contempo sono resi disponibili in formato elettronico.

3.

In linea generale, i progetti di parere, di rapporto e di risoluzione vengono iscritti all’ordine del giorno in base all’ordine in cui sono stati adottati e/o presentati dalle commissioni conformemente al Regolamento interno e tenendo conto della coerenza di contenuto tra i diversi punti.

4.

In casi specifici ben motivati, qualora il termine previsto al paragrafo 2 non possa essere rispettato, il presidente può iscrivere nel progetto di ordine del giorno un documento per decisione, a condizione che tale documento sia pervenuto ai membri e ai supplenti nella lingua ufficiale di loro scelta almeno una settimana prima dell’apertura della sessione plenaria. Sulla copertina del documento in questione il presidente deve indicare il motivo che ha giustificato il ricorso a tale procedura.

5.

Gli emendamenti al progetto di ordine del giorno devono pervenire al segretario generale per iscritto almeno tre giorni lavorativi prima dell’apertura della sessione plenaria.

6.

L’Ufficio di presidenza, che si riunisce immediatamente prima dell’apertura della sessione plenaria, stabilisce il progetto di ordine del giorno definitivo. Nel corso di tale riunione l’Ufficio di presidenza, a maggioranza di due terzi dei voti espressi, ha la facoltà di iscrivere all’ordine del giorno questioni a carattere urgente o di attualità il cui esame non può essere rinviato alla sessione successiva.

7.

Su proposta del presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, l’Ufficio di presidenza o l’Assemblea plenaria può decidere di:

rinviare l’esame di un documento per decisione a una sessione successiva,

oppure di

rinviare un documento per decisione alla commissione competente affinché sia esaminato nuovamente.

Questa disposizione non si applica nei casi in cui il termine fissato dal Parlamento, dal Consiglio o dalla Commissione non consenta di differire l’adozione di un documento per decisione.

Il documento per decisione rinviato a una sessione successiva dell’Assemblea plenaria è accompagnato da tutti gli emendamenti validamente depositati ad esso relativi.

Se invece il documento è rinviato alla commissione competente, i relativi emendamenti cadono e il relatore valuta in che misura il loro contenuto:

richieda una revisione preliminare del testo da parte sua, tenuto conto dei termini fissati,

e/o

possa dar luogo al deposito di emendamenti da parte sua, secondo la procedura stabilita per gli emendamenti in commissione.

Il documento è messo all’ordine del giorno della commissione per decisione.

Articolo 16 —   Apertura della sessione plenaria

Il presidente dà inizio alla sessione plenaria e sottopone ad adozione il progetto di ordine del giorno definitivo.

Articolo 17 —   Pubblicità delle sessioni, ospiti e oratori ospiti, dibattito di attualità

1.

Le sessioni plenarie sono aperte al pubblico, a meno che l’Assemblea plenaria non disponga diversamente per l’intera durata della sessione o per un punto specifico dell’ordine del giorno.

2.

Alle sessioni plenarie possono assistere rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Essi possono essere invitati a prendere la parola.

3.

Il presidente, di propria iniziativa o su richiesta dell’Ufficio di presidenza, può inoltre invitare personalità esterne ad assistere alle sessioni ed a prendere la parola dinanzi all’Assemblea plenaria. Se all’intervento di una personalità esterna segue un dibattito generale, si applicano ad esso le regole generali sulla durata degli interventi.

4.

In virtù dell’articolo 15, paragrafi 1 e 6, l’Ufficio di presidenza può proporre all’Assemblea plenaria di tenere un dibattito generale su questioni politiche di attualità di rilevanza regionale e locale («dibattito di attualità»). Per il dibattito di attualità valgono le regole generali sulla durata degli interventi.

Articolo 18 —   Durata degli interventi

1.

All’inizio della sessione l’Assemblea plenaria fissa, su proposta dell’Ufficio di presidenza, la durata degli interventi per ogni punto dell’ordine del giorno. Nel corso della sessione il presidente decide, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, di limitare la durata degli interventi.

2.

Su proposta dell’Ufficio di presidenza, il presidente può proporre all’Assemblea plenaria, nel caso di dibattiti su questioni generali o su punti specifici, di ripartire la durata prevista del tempo di parola tra i gruppi politici e le delegazioni nazionali.

3.

Come regola generale, la durata degli interventi riguardanti il verbale, le mozioni d’ordine e le modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all’ordine del giorno è limitata a un minuto.

4.

Se un oratore supera il tempo di parola, il presidente, dopo un primo richiamo, può togliergli la parola.

5.

Un membro può presentare una richiesta di porre fine ai dibattiti; la richiesta viene messa ai voti dal presidente.

Articolo 19 —   Elenco degli oratori

1.

I membri che chiedono la parola sono iscritti per ordine di richiesta nell’elenco degli oratori. Il presidente concede la parola in base a questo elenco e, nei limiti del possibile, fa in modo che intervengano alternativamente oratori di diverse tendenze politiche e di diverse delegazioni nazionali.

2.

È tuttavia possibile, su loro richiesta, concedere la parola in via prioritaria al relatore della commissione interessata e ai rappresentanti dei gruppi politici e delle delegazioni nazionali che desiderino esprimersi a nome del proprio gruppo o della propria delegazione.

3.

Nessuno può intervenire più di due volte su uno stesso argomento, salvo autorizzazione del presidente. Tuttavia i presidenti e i relatori delle commissioni interessate, su loro richiesta, hanno diritto alla parola. La durata massima del loro intervento è fissata dal presidente.

Articolo 20 —   Mozioni d’ordine

1.

Un membro può ottenere la facoltà di parlare per presentare una mozione d’ordine o per richiamare l’attenzione del presidente sul mancato rispetto del regolamento interno. La mozione deve vertere sull’argomento oggetto dei dibattiti oppure sull’ordine del giorno.

2.

Una mozione d’ordine ha la precedenza su qualsiasi altra richiesta d’intervento.

3.

Sulle mozioni d’ordine, il presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento interno e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. Non si procede a votazione.

Articolo 21 —   Numero legale

1.

Il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente. La verifica del numero legale avviene su richiesta di un membro e a condizione che almeno quindici membri votino a favore. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Il presidente può sospendere la sessione per un massimo di dieci minuti prima di procedere alla verifica del numero legale. I membri che hanno richiesto la verifica vengono inclusi fra i presenti ai fini del calcolo del numero legale anche se hanno lasciato la sala. Se il numero di membri presenti è inferiore a quindici, il presidente può constatare il mancato raggiungimento del numero legale.

2.

Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, i punti all’ordine del giorno che comportano una votazione sono rinviati alla seduta successiva, nel corso della quale l’Assemblea plenaria può procedere validamente alla votazione dei punti rinviati a prescindere dal numero dei membri presenti.

Articolo 22 —   Votazione

1.

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, l’Assemblea plenaria si pronuncia a maggioranza dei voti espressi.

2.

Le forme valide del voto sono: voto «favorevole», voto «contrario» e «astensione». Per stabilire se è raggiunta la maggioranza richiesta vengono contati solo i voti favorevoli e i voti contrari. In caso di parità, il testo o la proposta messi ai voti si considerano respinti.

3.

Qualora l’esito del conteggio dei voti sia contestato, si può procedere ad una nuova votazione per decisione del presidente oppure su richiesta di un membro a favore della quale votino almeno quindici membri.

4.

Su proposta del presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, presentata prima dell’approvazione dell’ordine del giorno definitivo, l’Assemblea plenaria può decidere di procedere, per uno o più punti dell’ordine del giorno, a una votazione nominale da registrare nel verbale della sessione plenaria. Salvo decisione contraria dell’Assemblea plenaria, il ricorso al voto nominale non riguarda la votazione degli emendamenti.

5.

Su proposta del presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, si può decidere di ricorrere a una votazione a scrutinio segreto quando il voto riguarda decisioni relative alle persone.

6.

Il presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico.

Articolo 23 —   Presentazione di emendamenti

1.

Solo i membri e i supplenti debitamente designati possono presentare emendamenti ai documenti per decisione nel rispetto delle modalità di presentazione prescritte; i supplenti non designati ma nominati relatori possono presentare emendamenti soltanto ai documenti di cui sono relatori.

Il diritto di depositare emendamenti per una sessione plenaria può essere esercitato, in via esclusiva, soltanto da un membro o dal suo supplente debitamente designato. Gli emendamenti validamente depositati prima della perdita della qualità di membro o supplente del Comitato o prima del conferimento o del ritiro di una delega mantengono la loro validità.

2.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 26, paragrafo 1, gli emendamenti relativi ai documenti per decisione devono essere presentati da un gruppo politico oppure da almeno sei membri o supplenti debitamente designati e indicarne i nomi. Le delegazioni nazionali composte da meno di sei membri possono presentare emendamenti a condizione che questi vengano proposti da tutti i membri di cui è composta la delegazione o dai loro supplenti debitamente designati e che ne indichino i nomi.

3.

Gli emendamenti devono pervenire al segretario generale almeno nove giorni lavorativi prima dell’apertura della sessione plenaria. Devono essere consultabili in formato elettronico non appena tradotti e, in ogni caso, almeno quattro giorni lavorativi prima della sessione plenaria.

Gli emendamenti sono tradotti e comunicati in via prioritaria al relatore affinché questi possa far pervenire i propri emendamenti al segretariato generale almeno due giorni lavorativi prima dell’apertura della sessione plenaria. Gli emendamenti del relatore devono ricollegarsi espressamente ad uno o più emendamenti di cui al paragrafo 1. Gli emendamenti del relatore sono consultabili soltanto all’apertura della sessione plenaria.

Il termine per la presentazione degli emendamenti può essere ridotto dal presidente a un minimo di tre giorni lavorativi, nei casi previsti all’articolo 15, paragrafo 4. Il termine non riguarda gli emendamenti relativi alle questioni urgenti di cui all’articolo 15, paragrafo 6.

4.

Tutti gli emendamenti devono essere distribuiti ai membri prima dell’inizio della sessione.

Articolo 24 —   Esame degli emendamenti

1.

Laddove, su una data parte di un testo per decisione, vengano presentati uno o più emendamenti, nel corso del dibattito il presidente, il relatore o gli stessi autori possono, in via eccezionale, proporre emendamenti di compromesso. Se possibile, il testo degli emendamenti di compromesso deve essere preventivamente inviato per iscritto al presidente e al segretariato generale prima della discussione del pertinente punto dell’ordine del giorno.

2.

La votazione sugli emendamenti segue l’ordine dei punti del testo a cui si riferiscono e il seguente ordine di priorità:

emendamenti del relatore,

emendamenti di compromesso, a meno che uno degli autori degli emendamenti originari non vi si opponga,

altri emendamenti.

Una volta accolti, gli emendamenti del relatore e gli emendamenti di compromesso annullano tutti gli emendamenti che ne sono all’origine.

Il presidente può far procedere a una votazione unica su più emendamenti qualora il loro contenuto o finalità siano simili.

3.

Tra gli emendamenti presentati al proprio progetto di parere o di rapporto, il relatore può stilare un elenco di quelli che raccomanda di accogliere. Se è stata formulata una raccomandazione di voto, il presidente può far procedere a una votazione unica su tutti gli emendamenti oggetto della raccomandazione. Ogni membro può opporsi alla raccomandazione di voto e, in tal caso, deve indicare gli emendamenti da sottoporre a una votazione separata.

4.

Gli emendamenti sono prioritari rispetto al testo a cui si riferiscono e la loro votazione ha luogo prima di quella sul testo.

5.

Se due o più emendamenti che si escludono reciprocamente riguardano la stessa parte di un testo, l’emendamento che più si allontana dal testo originario ha la precedenza e viene messo ai voti per primo.

Nel caso siano stati presentati due o più emendamenti che si escludono a vicenda, se riferiti alla stessa parte di testo, oppure introducono una contraddizione, il presidente, prima della votazione di ciascun emendamento, segnala se il suo accoglimento comporta la caducazione di uno o più altri emendamenti. Gli emendamenti caducati non vengono messi ai voti, a meno che gli autori ne contestino la caducazione e l’Assemblea plenaria accetti di metterli ai voti.

6.

Alla fine si procede alla votazione sull’intero testo, eventualmente modificato. Se un parere non ottiene la maggioranza dei voti espressi, è rinviato alla commissione competente o si considera caducato.

Articolo 25 —   Pareri e rapporti soggetti alla procedura d’urgenza

In caso d’urgenza, laddove la procedura ordinaria non consenta di rispettare i termini fissati dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo e la commissione competente abbia adottato il progetto di parere o di rapporto all’unanimità, il presidente trasmette detto progetto al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo per informazione. Il progetto di parere o di rapporto sarà presentato all’Assemblea plenaria, per adozione senza modifiche, nel corso della sessione successiva. Tutti i documenti relativi al parere o al rapporto dovranno farvi riferimento in termini di «parere/rapporto soggetto alla procedura d’urgenza».

Articolo 26 —   Procedure semplificate

1.

Un progetto di parere o di rapporto adottato all’unanimità da una commissione (se del caso, incaricata a titolo principale) viene trasmesso all’Assemblea plenaria perché lo adotti così come è stato trasmesso, a meno che un minimo di trentadue membri o supplenti debitamente designati ovvero un gruppo politico non abbiano presentato emendamenti conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, prima frase. In questo caso gli emendamenti vengono esaminati dall’Assemblea plenaria. In sessione plenaria il progetto di parere o di rapporto è presentato dal relatore e può formare oggetto di un dibattito. Il testo è trasmesso ai membri unitamente al progetto di ordine del giorno.

2.

Se la commissione incaricata (se del caso, a titolo principale) di elaborare la risposta ad una consultazione ritiene che il Comitato non abbia osservazioni da formulare o emendamenti da proporre in merito al documento oggetto della consultazione stessa, può proporre che riguardo ad esso il Comitato non sollevi alcuna riserva. La proposta viene presentata all’Assemblea plenaria per approvazione senza dibattito.

Articolo 27 —   Chiusura della sessione plenaria

Prima della chiusura della sessione plenaria il presidente comunica il luogo e la data della sessione successiva e eventualmente i punti già noti dell’ordine del giorno.

Articolo 28 —   Simboli

1.

Il Comitato riconosce e fa propri i seguenti simboli dell’Unione:

a)

la bandiera in cui figura una corona di dodici stelle dorate su sfondo blu;

b)

l’inno, tratto dall’«Inno alla gioia » della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven;

c)

il motto «Unità nella diversità».

2.

Il Comitato celebra la giornata dell’Europa il 9 maggio.

3.

La bandiera dell’Unione è esposta in tutti gli edifici del Comitato e in occasione degli eventi ufficiali.

4.

L’inno dell’Unione viene suonato all’apertura di ciascuna seduta costitutiva all’inizio del mandato e in occasione di altre sedute solenni, ad esempio per porgere il benvenuto a capi di Stato o di governo, oppure per accogliere nuovi membri a seguito di un allargamento.

CAPO 3

UFFICIO DI PRESIDENZA E PRESIDENTE

Articolo 29 —   Composizione dell’Ufficio di presidenza

L’Ufficio di presidenza si compone

a)

di un presidente;

b)

di un primo vicepresidente;

c)

di un vicepresidente per ogni Stato membro;

d)

di altri ventisette membri;

e)

dei presidenti dei gruppi politici.

I seggi dell’Ufficio di presidenza, ad esclusione della carica di presidente e primo vicepresidente e dei seggi dei presidenti dei gruppi politici, vengono ripartiti come segue tra le delegazioni nazionali:

:

3 seggi

:

Germania, Spagna, Francia, Italia, Polonia, Regno Unito,

:

2 seggi

:

Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Irlanda, Grecia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia,

:

1 seggio

:

Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Slovenia.

Articolo 30 —   Rappresentanti dei membri dell’Ufficio di presidenza

1.

Ciascuna delegazione nazionale designa, al suo interno, un membro o un supplente quale rappresentante ad personam dei propri membri dell’Ufficio di presidenza, ad eccezione del presidente e del primo vicepresidente.

2.

Ciascun gruppo politico designa, al suo interno, un membro o un supplente quale rappresentante ad personam del proprio presidente.

3.

Un rappresentante ad personam gode del diritto di partecipare alle riunioni, del diritto di parola e del diritto di voto solo quando rappresenta il rispettivo membro dell’Ufficio di presidenza. La delega di voto deve essere notificata per iscritto al segretario generale prima della riunione in questione.

Articolo 31 —   Procedura di elezione

1.

L’Ufficio di presidenza è eletto dall’Assemblea plenaria per un periodo di due anni e mezzo.

2.

L’elezione si svolge sotto la presidenza del presidente provvisorio, conformemente al disposto degli articoli 11 e 12. Tutte le candidature vanno inoltrate per iscritto al segretario generale almeno un’ora prima dell’inizio della sessione plenaria. L’elezione può aver luogo solo se sono presenti almeno i due terzi dei membri.

Articolo 32 —   Elezione del presidente e del primo vicepresidente

1.

Prima dell’elezione i candidati alle cariche di presidente e di primo vicepresidente possono rivolgere all’Assemblea plenaria una breve dichiarazione. La durata massima di questi interventi, uguale per tutti, è fissata dal presidente provvisorio.

2.

Le elezioni del presidente e del primo vicepresidente hanno luogo separatamente. Essi vengono eletti a maggioranza dei voti espressi.

3.

Le forme valide del voto sono il voto favorevole e l’astensione. Per stabilire se è stata raggiunta la maggioranza vengono contati solo i voti favorevoli.

4.

Se al primo turno di votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede ad un secondo turno, al termine del quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un’estrazione a sorte.

Articolo 33 —   Elezione dei membri dell’Ufficio di presidenza

1.

Le delegazioni nazionali che propongono un solo candidato per ogni seggio loro assegnato in seno all’Ufficio di presidenza possono presentare una lista comune di candidati. Tale lista può essere approvata al primo turno di votazione a maggioranza dei voti espressi.

Qualora la lista comune non venga approvata o le delegazioni nazionali presentino un numero di candidati superiore a quello dei seggi loro assegnati all’interno dell’Ufficio di presidenza, ognuno di questi seggi forma oggetto di una votazione separata; in questo caso sono applicabili le regole valide per l’elezione del presidente e del primo vicepresidente (articolo 31 e articolo 32, paragrafi 2, 3 e 4).

2.

Ai fini dell’elezione dei presidenti dei gruppi politici alla carica di membri dell’Ufficio di presidenza, una lista con i loro nomi viene presentata all’Assemblea plenaria per approvazione.

Articolo 34 —   Elezione dei rappresentanti dei membri

L’elezione di un candidato ad un seggio di membro dell’Ufficio di presidenza comporta anche l’elezione del suo rappresentante ad personam.

Articolo 35 —   Elezione suppletiva per i seggi vacanti nell’Ufficio di presidenza

Un membro dell’Ufficio di presidenza, o il suo rappresentante ad personam, che cessi di far parte del Comitato o si dimetta dall’Ufficio di presidenza viene sostituito per la rimanente durata del mandato conformemente agli articoli da 29 a 34. L’elezione suppletiva per il seggio vacante avviene in sessione plenaria sotto la presidenza del presidente del Comitato o di un suo rappresentante, conformemente all’articolo 38, paragrafo 3.

Articolo 36 —   Attribuzioni dell’Ufficio di presidenza

L’Ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:

a)

definisce e presenta all’Assemblea plenaria il proprio programma politico all’inizio del suo mandato e ne controlla l’attuazione. Al termine del suo mandato presenta all’Assemblea plenaria un rapporto sull’attuazione del suo programma politico;

b)

organizza e coordina i lavori dell’Assemblea plenaria e delle commissioni;

c)

adotta, su proposta delle commissioni, il loro programma di lavoro annuale;

d)

è responsabile di tutte le questioni finanziarie, organizzative e amministrative riguardanti i membri e i supplenti; cura l’organizzazione interna del Comitato, del suo segretariato generale, compreso l’organigramma, e dei suoi organi;

e)

può:

costituire gruppi di lavoro, composti di suoi membri o di altri membri del Comitato, che lo consiglino per determinate questioni; a tali gruppi di lavoro possono appartenere fino a otto membri,

invitare ad assistere alle sue riunioni altri membri del Comitato, in considerazione della loro competenza o del loro mandato, nonché personalità esterne;

f)

assume il segretario generale nonché i funzionari e gli altri agenti di cui all’articolo 69;

g)

presenta all’Assemblea plenaria, conformemente all’articolo 72, il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;

h)

autorizza lo svolgimento di riunioni in sedi diverse da quella abituale;

i)

stabilisce le disposizioni relative alla composizione e al metodo di lavoro dei gruppi di lavoro, dei comitati misti con i paesi candidati all’adesione o di altri organi politici nei quali siedono membri del Comitato;

j)

decide sulla presentazione di un ricorso davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, se l’Assemblea plenaria non è in grado di decidere entro i termini prescritti; la decisione è adottata, previa verifica del numero legale di cui all’articolo 37, paragrafo 2, prima frase, a maggioranza dei voti espressi, su proposta del presidente del Comitato o della commissione competente che agisce in conformità agli articoli 53 e 54. Se l’Ufficio di presidenza decide per l’introduzione del ricorso, il presidente presenta il ricorso a nome del Comitato e, in occasione della successiva sessione plenaria, investe l’Assemblea della decisione di mantenere il ricorso o di ritirarlo. Se, previa verifica del numero legale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, prima frase, l’Assemblea si pronuncia contro il ricorso con la maggioranza di cui all’articolo 13, lettera g), il presidente provvede a ritirare il ricorso.

Articolo 37 —   Convocazione dell’Ufficio di presidenza, numero legale e deliberazione

1.

L’Ufficio di presidenza viene convocato dal presidente, il quale stabilisce la data della riunione e l’ordine del giorno d’intesa con il primo vicepresidente. L’Ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta per trimestre oppure entro quattordici giorni dalla presentazione di una richiesta scritta da parte di almeno un quarto dei suoi membri.

2.

Il numero legale è raggiunto quando è presente almeno la metà dei membri. La verifica del numero legale avviene su richiesta di un membro e a condizione che almeno sei membri votino a favore della domanda. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, l’Ufficio di presidenza può proseguire le discussioni, ma le votazioni sono rinviate alla riunione successiva.

3.

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento interno, le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 22, paragrafi 2 e 5.

4.

Per preparare le decisioni dell’Ufficio di presidenza, il presidente incarica il segretario generale di elaborare i documenti di discussione e le proposte di decisione sui singoli temi da trattare. I documenti vengono allegati al progetto di ordine del giorno.

5.

I documenti devono essere trasmessi per via elettronica ai membri almeno dieci giorni prima dell’inizio della riunione. Gli emendamenti relativi ai documenti dell’Ufficio di presidenza devono essere depositati nel rispetto delle modalità prescritte, devono pervenire al segretario generale non più tardi del terzo giorno lavorativo che precede l’inizio della riunione dell’Ufficio di presidenza e, non appena tradotti, devono poter essere consultati per via elettronica.

6.

In casi eccezionali, il presidente può ricorrere alla procedura scritta per fare adottare una decisione, a meno che questa riguardi persone. Il presidente invia ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto, entro un termine di cinque giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni. Se non vengono sollevate obiezioni la decisione è adottata.

Articolo 38 —   Presidente

1.

Il presidente dirige i lavori del Comitato.

2.

Il presidente rappresenta il Comitato. Il presidente può delegare i propri poteri.

3.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente viene rappresentato dal primo vicepresidente; se anche quest’ultimo è assente o impossibilitato a svolgere tale funzione, il presidente è rappresentato da uno dei vicepresidenti.

Pareri, rapporti e risoluzioni — Procedure dell’Ufficio di presidenza

Articolo 39 —   Pareri — Base giuridica

In base al disposto dell’articolo 307 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Comitato adotta i suoi pareri:

a)

quando è consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione nei casi previsti dai trattati e in tutti gli altri casi, in particolare quelli concernenti la cooperazione transfrontaliera, in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, e in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera;

b)

di propria iniziativa, qualora lo ritenga utile;

c)

qualora, in applicazione dell’articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, venga consultato il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni ritenga che siano in causa interessi regionali specifici.

Articolo 40 —   Assegnazione dei pareri e dei rapporti alle commissioni

1.

Quando riceve dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo una richiesta di parere, il presidente la assegna alla commissione competente. L’Ufficio di presidenza ne viene informato nel corso della riunione successiva.

2.

Se l’argomento di un parere o di un rapporto rientra nelle attribuzioni di più di una commissione, il presidente designa la commissione incaricata a titolo principale dell’elaborazione del parere o del rapporto e, all’occorrenza, può proporre all’Ufficio di presidenza di creare un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle commissioni interessate.

3.

Se una commissione non condivide una decisione adottata dal presidente ai sensi dei paragrafi 1 e 2, essa può chiedere, tramite il proprio presidente, all’Ufficio di presidenza di decidere in merito.

Articolo 41 —   Nomina di un relatore generale

1.

Qualora una commissione non possa elaborare il progetto di parere o di rapporto entro i termini fissati dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo, l’Ufficio di presidenza può proporre all’Assemblea plenaria di nominare un relatore generale, il quale presenterà il proprio progetto di parere o di rapporto direttamente in sessione plenaria.

2.

Qualora il termine fissato dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo non conceda il tempo necessario per far nominare il relatore generale dall’Assemblea plenaria, quest’ultimo può essere nominato dal presidente. L’Assemblea plenaria ne viene informata nel corso della successiva sessione plenaria.

3.

In entrambi i casi la commissione interessata si riunisce, nei limiti del possibile, per tenere un dibattito generale orientativo sull’argomento.

Articolo 42 —   Pareri e rapporti d’iniziativa

1.

Le richieste di elaborazione di pareri o rapporti di iniziativa possono essere presentate all’Ufficio di presidenza da tre dei suoi membri, da una commissione tramite il suo presidente o da trentadue membri del Comitato. Tali richieste, corredate della relativa argomentazione e di tutti gli altri documenti di discussione, vanno trasmesse all’Ufficio di presidenza conformemente al disposto dell’articolo 37, paragrafo 4, e, per quanto possibile, prima dell’adozione del programma di lavoro annuale.

2.

L’Ufficio di presidenza decide in merito alle richieste di elaborazione di pareri o rapporti di iniziativa con una maggioranza di tre quarti dei voti espressi. I lavori vengono affidati alla commissione competente conformemente all’articolo 40. Il presidente informa l’Assemblea plenaria di tutte le decisioni dell’Ufficio di presidenza relative all’autorizzazione e all’assegnazione dei pareri o dei rapporti di iniziativa.

3.

Il presente articolo si applica per analogia ai pareri di cui all’articolo 39, lettera c).

Articolo 43 —   Presentazione di risoluzioni

1.

Possono essere iscritte all’ordine del giorno solo le risoluzioni che riguardino temi connessi alla sfera di attività dell’Unione europea, che vertano su questioni di rilevante interesse per gli enti locali e regionali e che rivestano carattere di attualità.

2.

I progetti di risoluzione o le richieste di elaborazione di una risoluzione devono essere presentati al Comitato da almeno trentadue membri o da un gruppo politico. Tutti i progetti o le richieste devono essere trasmessi per iscritto all’Ufficio di presidenza e indicare il nome dei membri o del gruppo politico che li appoggiano. Devono pervenire al segretario generale almeno tre giorni lavorativi prima della riunione dell’Ufficio di presidenza.

3.

Qualora decida che il Comitato debba dar seguito a un progetto o a una richiesta di risoluzione, l’Ufficio di presidenza può:

a)

iscrivere il progetto di risoluzione nel progetto preliminare di ordine del giorno della sessione plenaria, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1;

b)

designare una commissione competente e assegnarle un termine per l’elaborazione di un progetto di risoluzione. La commissione competente elabora il progetto in base alla procedura prevista per l’elaborazione dei progetti di parere o di rapporto. In questo caso non si applica l’articolo 51;

c)

iscrivere, conformemente all’articolo 15, paragrafo 6, seconda frase, il progetto di risoluzione all’ordine del giorno della sessione plenaria successiva. Il progetto sarà esaminato nel corso della seconda giornata di sessione.

4.

Progetti di risoluzione che si riferiscano ad avvenimenti imprevisti posteriori alla scadenza dei termini fissati nel paragrafo 2 (risoluzioni urgenti) e siano conformi al disposto del paragrafo 1 possono essere presentati all’inizio della riunione dell’Ufficio di presidenza. Se l’Ufficio di presidenza constata che la proposta riguarda i compiti essenziali del Comitato, procede al suo esame secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3, lettera c). In sessione plenaria ogni membro può presentare emendamenti ai progetti di risoluzione urgenti.

Articolo 44 —   Promozione dei pareri, dei rapporti e delle risoluzioni

L’Ufficio di presidenza è incaricato della promozione dei pareri, dei rapporti e delle risoluzioni del Comitato.

CAPO 4

COMMISSIONI

Articolo 45 —   Composizione e mandato

1.

All’inizio di ogni mandato quinquennale, l’Assemblea plenaria costituisce delle commissioni incaricate di preparare i suoi lavori. Essa decide in merito alla loro composizione e al loro mandato su proposta dell’Ufficio di presidenza.

2.

La composizione delle commissioni deve riflettere la composizione del Comitato sotto il profilo della rappresentanza nazionale.

3.

I membri del Comitato devono far parte di almeno una commissione e al massimo di due. L’Ufficio di presidenza può prevedere deroghe per i membri che appartengono alle delegazioni nazionali il cui numero di membri è inferiore al numero delle commissioni.

Articolo 46 —   Presidente e vicepresidenti

1.

Nel corso della prima riunione ogni commissione designa, tra i suoi membri, un presidente, un primo vicepresidente e un massimo di due vicepresidenti.

2.

Qualora il numero dei candidati corrisponda a quello dei seggi disponibili, l’elezione può avvenire per acclamazione. In caso contrario, o su richiesta di un sesto dei membri della commissione, l’elezione avviene secondo la procedura prevista all’articolo 32, paragrafi 2, 3 e 4, per l’elezione del presidente e del primo vicepresidente del Comitato.

3.

Qualora un membro cessi di far parte del Comitato o rinunci alla carica di presidente o vicepresidente di una commissione, il posto vacante viene occupato conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo.

Articolo 47 —   Attribuzioni delle commissioni

1.

Conformemente alle competenze loro attribuite dall’Assemblea plenaria ai sensi dell’articolo 45, le commissioni dibattono le politiche dell’Unione. In particolare, esse elaborano progetti di parere, di rapporto e di risoluzione che vengono presentati all’Assemblea plenaria per adozione.

2.

Le commissioni elaborano il loro progetto di programma di lavoro annuale conformemente alle priorità politiche del Comitato e lo presentano all’Ufficio di presidenza per adozione.

Articolo 48 —   Convocazione delle commissioni e ordine del giorno

1.

La data della riunione e l’ordine del giorno vengono fissati dal presidente della commissione di concerto con il primo vicepresidente.

2.

Una commissione è convocata dal proprio presidente. La convocazione di una riunione ordinaria deve pervenire ai membri almeno quattro settimane prima unitamente all’ordine del giorno.

3.

Su richiesta scritta di almeno un quarto dei membri della commissione, il presidente è tenuto a convocare una riunione straordinaria, che si svolgerà al più tardi quattro settimane dopo la presentazione della richiesta. L’ordine del giorno di una riunione straordinaria è fissato dai membri che ne fanno richiesta ed è trasmesso ai membri insieme alla convocazione.

4.

Tutti i progetti di parere e gli altri documenti di discussione che devono essere tradotti e messi a disposizione prima di una riunione vanno trasmessi alla segreteria della commissione almeno cinque settimane prima della data fissata per la riunione. Essi devono essere trasmessi per via elettronica ai membri almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questi termini.

Articolo 49 —   Pubblicità delle riunioni

1.

Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, a meno che una commissione non disponga diversamente o per l’intera durata della riunione o per un punto specifico all’ordine del giorno.

2.

Rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nonché altre personalità, possono essere invitati a partecipare alle riunioni delle commissioni e a rispondere alle domande dei loro membri.

Articolo 50 —   Termini per l’elaborazione dei pareri e dei rapporti

1.

Una commissione presenta il proprio progetto di parere o di rapporto entro il termine previsto nel calendario interistituzionale. Il numero massimo di riunioni per l’esame di un progetto di parere o di rapporto è fissato a due, esclusa la prima riunione dedicata all’organizzazione dei lavori.

2.

In casi eccezionali l’Ufficio di presidenza può autorizzare lo svolgimento di riunioni supplementari per la discussione di un progetto di parere o di rapporto, oppure prorogare il termine previsto per la sua presentazione.

Articolo 51 —   Contenuto dei pareri e dei rapporti

1.

Un parere o un rapporto del Comitato riporta le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato sull’argomento oggetto della consultazione, eventualmente corredate di emendamenti concreti al documento in esame.

2.

I pareri del Comitato devono contenere un riferimento esplicito all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

3.

I pareri e i rapporti analizzano inoltre, laddove possibile, le probabili ripercussioni a livello dell’attuazione amministrativa e delle finanze regionali e locali.

4.

Se del caso, viene elaborata una motivazione sotto la responsabilità del relatore. La motivazione non viene messa ai voti. Il suo contenuto deve tuttavia corrispondere al testo del parere votato.

Articolo 52 —   Seguito dei pareri del Comitato

1.

Nel periodo che segue l’adozione di un parere, il presidente e il relatore della commissione designata per l’elaborazione del progetto di parere seguono, con l’assistenza del segretariato generale, lo svolgimento della procedura all’origine della consultazione del Comitato.

2.

Qualora lo reputi necessario, tale commissione può chiedere all’Ufficio di presidenza l’autorizzazione ad elaborare un progetto di parere riveduto sullo stesso tema, affidandola, per quanto possibile, al medesimo relatore, al fine di tenere conto e di reagire agli sviluppi della procedura all’origine della consultazione del Comitato.

3.

In questo caso, la commissione si riunisce, per quanto possibile, per procedere a un dibattito e all’adozione del progetto di parere riveduto, che viene presentato alla sessione plenaria successiva.

4.

Qualora lo stato di avanzamento della procedura all’origine della consultazione del Comitato non lasci alla commissione il tempo sufficiente per pronunciarsi, il presidente di tale commissione ne informa direttamente il presidente del Comitato così da permettere il ricorso alla procedura di nomina di un relatore generale di cui all’articolo 41.

Articolo 53 —   Ricorso per violazione del principio di sussidiarietà

1.

La presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà, contro un atto legislativo per l’adozione del quale il trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede la consultazione del Comitato, può essere proposta dal presidente del Comitato o dalla commissione che era stata designata per elaborare il relativo progetto di parere.

2.

La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri, previa verifica del numero legale di cui all’articolo 59, paragrafo 1. La proposta della commissione è presentata per decisione all’Assemblea plenaria conformemente all’articolo 13, lettera g), oppure all’Ufficio di presidenza nei casi di cui all’articolo 36, lettera j). La commissione motiva la sua proposta in una relazione dettagliata, riguardante anche, se necessario, l’urgenza di ricorrere a una decisione adottata in base all’articolo 36, lettera j).

Articolo 54 —   Mancato rispetto dell’obbligo di consultazione del Comitato

1.

Qualora il Comitato delle regioni non sia stato consultato nei casi previsti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il presidente del Comitato o una commissione può proporre all’Assemblea plenaria conformemente all’articolo 13, lettera g), o all’Ufficio di presidenza, nei casi di cui all’articolo 36, lettera j), la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

2.

La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri, previa verifica del numero legale di cui all’articolo 59, paragrafo 1. La commissione motiva la sua proposta in una relazione dettagliata, riguardante anche, se necessario, l’urgenza di ricorrere a una decisione adottata in base all’articolo 36, lettera j).

Articolo 55 —   Relazione sull’impatto dei pareri

Il segretariato generale presenta ogni anno all’Assemblea plenaria una relazione sull’impatto dei pareri del Comitato, basata in particolare sulle informazioni comunicategli a tal fine da ciascuna commissione competente e sulle informazioni raccolte presso le istituzioni interessate.

Articolo 56 —   Relatori

1.

Per l’elaborazione di un progetto di parere o di rapporto ogni commissione nomina, su proposta del rispettivo presidente, un relatore o, in casi giustificati, due relatori.

2.

Nella nomina dei relatori ogni commissione si adopera affinché i pareri e i rapporti vengano ripartiti in modo equilibrato.

3.

In caso di urgenza il presidente della commissione può ricorrere alla procedura scritta per la nomina del relatore. Il presidente invita i membri della commissione a comunicargli per iscritto, entro il termine di tre giorni lavorativi, eventuali obiezioni alla nomina del relatore proposto. In caso di obiezioni il presidente e il primo vicepresidente decidono di comune accordo.

4.

Durante la discussione del proprio progetto di parere o di rapporto, un presidente o un vicepresidente che sia stato nominato relatore cede la direzione della riunione a un altro vicepresidente o, altrimenti, al membro più anziano tra i presenti.

5.

Qualora un relatore perda la qualità di membro titolare o supplente del Comitato, si procede alla designazione di un nuovo relatore dello stesso gruppo politico all’interno della commissione interessata, ricorrendo se del caso alla procedura di cui al paragrafo 3.

Articolo 57 —   Gruppi di lavoro

1.

In casi debitamente motivati le commissioni possono costituire, previa approvazione dell’Ufficio di presidenza, dei gruppi di lavoro. Possono far parte di un gruppo di lavoro anche membri di altre commissioni.

2.

Un membro di un gruppo di lavoro che non possa partecipare a una riunione può farsi rappresentare da un membro o da un supplente del suo stesso gruppo politico che figuri nell’elenco dei facenti funzione di tale gruppo di lavoro.

3.

Ogni gruppo di lavoro può designare tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

Articolo 58 —   Esperti

1.

I membri delle commissioni possono farsi assistere da un esperto.

2.

Una commissione può designare degli esperti che la assistano nei suoi lavori ovvero che assistano i gruppi di lavoro da essa costituiti. Su invito del presidente, gli esperti possono partecipare alle riunioni della commissione o di uno dei suoi gruppi di lavoro.

3.

Sono rimborsate soltanto le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti dei relatori e di quelli invitati dalla commissione.

Articolo 59 —   Numero legale

1.

All’interno di una commissione, il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente.

2.

La verifica del numero legale avviene su richiesta di un membro e a condizione che almeno dieci membri votino a favore della domanda. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, la commissione può procedere all’esame dei restanti punti all’ordine del giorno che non comportano una votazione, rinviando alla riunione successiva la discussione e la votazione dei punti all’ordine del giorno rimasti in sospeso.

Articolo 60 —   Votazione

1.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 2.

2.

Se una commissione ha sospeso la votazione di un parere, essa può decidere, a maggioranza dei voti espressi, di rimettere ai voti gli emendamenti già votati quando si pronuncerà sull’intero testo.

Articolo 61 —   Emendamenti

1.

Gli emendamenti devono pervenire alla segreteria della commissione almeno sette giorni lavorativi prima della data della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questo termine.

Gli emendamenti in commissione possono essere depositati soltanto da membri della stessa commissione, oppure da membri o supplenti debitamente designati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2; esclusivamente in merito al documento per il quale sono stati nominati relatori, possono presentare emendamenti anche i supplenti non designati.

Il diritto di depositare emendamenti per una riunione di commissione può essere esercitato, in via esclusiva, soltanto da un membro della stessa commissione oppure da un altro membro o supplente debitamente designato. Gli emendamenti validamente depositati prima della perdita della qualità di membro o supplente del Comitato, o prima del conferimento o del ritiro di una delega, mantengono la loro validità.

Gli emendamenti vengono tradotti e trasmessi in via prioritaria al relatore affinché questi possa far pervenire i propri emendamenti al segretariato generale almeno due giorni lavorativi prima della data della riunione. Gli emendamenti del relatore devono ricollegarsi espressamente ad uno o più emendamenti di cui al paragrafo 1. Gli emendamenti del relatore devono poter essere scaricati in formato elettronico non appena tradotti e devono essere distribuiti in forma cartacea non più tardi dell’apertura della riunione.

Le disposizioni dell’articolo 24, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, sono applicabili, mutatis mutandis, anche alle riunioni delle commissioni.

2.

La votazione sugli emendamenti segue l’ordine dei punti del progetto di parere o di rapporto in discussione e si conclude con la votazione sull’intero testo.

3.

Una volta adottato in sede di commissione, il progetto di parere o di rapporto è trasmesso dal presidente della commissione al presidente del Comitato.

Articolo 62 —   Rinuncia ad elaborare un parere o un rapporto

Qualora ritenga che un documento oggetto di consultazione che le è stato assegnato non riguardi gli interessi regionali o locali o non rivesta un’importanza politica, la commissione incaricata (a titolo principale) può decidere di non elaborare un parere o un rapporto.

Articolo 63 —   Procedura scritta

1.

In casi eccezionali il presidente di una commissione può ricorrere alla procedura scritta per far adottare una decisione riguardante il funzionamento della commissione stessa.

2.

Il presidente invia ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto, entro tre giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni.

3.

Se non vengono sollevate obiezioni, la decisione è adottata.

Articolo 64 —   Adozione di una posizione sotto forma di lettera

1.

Nel caso di consultazioni per le quali si ritiene auspicabile una risposta del Comitato ma in relazione alle quali, per ragioni di priorità e/o in quanto sono già stati adottati di recente dei pareri pertinenti, un nuovo parere non si ritiene necessario, la commissione interessata può decidere di non elaborare alcun parere. In tal caso, la risposta del Comitato alle istituzioni dell’Unione europea può assumere la forma di una lettera a firma del suo presidente.

2.

La lettera viene elaborata dal presidente della commissione competente insieme con i relatori dei pareri già adottati sullo stesso tema.

3.

Se i termini lo consentono, la lettera viene presentata per osservazioni nel corso della prima riunione disponibile della commissione competente, prima di essere sottoposta per la firma al presidente del Comitato.

Articolo 65 —   Disposizioni applicabili alle commissioni

L’articolo 11, l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 20 sono applicabili, mutatis mutandis, anche alle commissioni.

CAPO 5

AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO

Articolo 66 —   Segretariato generale

1.

Il Comitato è assistito da un segretariato generale.

2.

Il segretariato generale è posto sotto la direzione di un segretario generale.

3.

L’Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, predispone l’organizzazione del segretariato generale in modo tale che quest’ultimo possa garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi e assistere i membri del Comitato nell’espletamento del loro mandato. Nel far ciò stabilisce i servizi che il segretariato generale è tenuto a fornire ai membri, alle delegazioni nazionali, ai gruppi politici e ai membri non iscritti.

4.

Il segretariato generale redige i verbali delle deliberazioni degli organi del Comitato.

Articolo 67 —   Segretario generale

1.

Il segretario generale assicura l’esecuzione delle decisioni prese dall’Ufficio di presidenza o dal presidente a norma del presente regolamento interno e delle disposizioni vigenti. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell’Ufficio di presidenza e ne tiene il verbale.

2.

Il segretario generale espleta le proprie funzioni sotto l’autorità del presidente, il quale rappresenta l’Ufficio di presidenza.

Articolo 68 —   Assunzione del segretario generale

1.

L’Ufficio di presidenza assume il segretario generale a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e previa verifica del numero legale di cui all’articolo 37, paragrafo 2, prima frase, del presente regolamento interno, conformemente all’articolo 2 e alle disposizioni corrispondenti del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

2.

Il segretario generale è assunto per un periodo di cinque anni. L’Ufficio di presidenza fissa le condizioni particolari del suo contratto di assunzione.

Il mandato del segretario generale può essere rinnovato una sola volta per un massimo di cinque anni.

3.

I poteri che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee conferisce all’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati, nel caso del segretario generale, dall’Ufficio di presidenza.

Articolo 69 —   Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

1.

I poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all’autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:

per i funzionari dei gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e del gruppo di funzioni AST, dal segretario generale,

per gli altri funzionari, dall’Ufficio di presidenza su proposta del segretario generale.

2.

I poteri che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee conferisce all’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati:

per gli agenti temporanei dei gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per gli agenti temporanei del gruppo di funzioni AST, dal segretario generale,

per gli altri agenti temporanei, dall’Ufficio di presidenza su proposta del segretario generale,

per gli agenti temporanei del gabinetto del presidente o del primo vicepresidente:

per i gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per il gruppo di funzioni AST, dal segretario generale su proposta del presidente,

per gli altri gradi del gruppo di funzioni AD, dall’Ufficio di presidenza su proposta del presidente.

Gli agenti temporanei in servizio presso il gabinetto del presidente o del primo vicepresidente vengono assunti fino al temine del mandato del presidente o del primo vicepresidente,

nel caso degli agenti contrattuali, dei consiglieri speciali e degli agenti locali, dal segretario generale, alle condizioni stabilite nel regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Articolo 70 —   Riunioni a porte chiuse

Per adottare decisioni ai sensi degli articoli 68 e 69, l’Ufficio di presidenza si riunisce a porte chiuse.

Articolo 71 —   Commissione Affari finanziari e amministrativi

1.

L’Ufficio di presidenza, conformemente al disposto dell’articolo 36, istituisce una commissione consultiva per gli affari finanziari e amministrativi presieduta da un membro dell’Ufficio di presidenza.

2.

La commissione Affari finanziari e amministrativi espleta i seguenti compiti:

a)

discute e adotta il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate presentato dal segretario generale, ai sensi dell’articolo 72;

b)

elabora i progetti delle disposizioni di attuazione e delle decisioni dell’Ufficio di presidenza sulle questioni finanziarie, organizzative e amministrative, comprese quelle relative ai membri e ai supplenti.

3.

Il presidente della commissione Affari finanziari e amministrativi rappresenta il Comitato nei confronti dell’autorità di bilancio dell’Unione.

Articolo 72 —   Bilancio

1.

La commissione Affari finanziari e amministrativi sottopone all’Ufficio di presidenza il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato per l’esercizio successivo. L’Ufficio di presidenza presenta il progetto all’Assemblea plenaria per adozione.

2.

L’Assemblea plenaria adotta lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e lo trasmette alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo in tempo utile per garantire il rispetto dei termini imposti dalle disposizioni finanziarie.

3.

Il presidente del Comitato, previa consultazione della commissione Affari finanziari e amministrativi, procede o fa procedere all’esecuzione dello stato delle spese e delle entrate, nel quadro delle norme finanziarie interne stabilite dall’Ufficio di presidenza. Il presidente esercita queste funzioni in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

*

* *

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

COOPERAZIONE CON LE ALTRE ISTITUZIONI

Articolo 73 —   Accordi di cooperazione

Nell’ambito delle competenze del Comitato, l’Ufficio di presidenza può concludere, su proposta del segretario generale, accordi con altre istituzioni od organismi.

Articolo 74 —   Trasmissione e pubblicazione dei pareri, dei rapporti e delle risoluzioni

1.

I pareri e i rapporti del Comitato, nonché le comunicazioni relative all’applicazione di una procedura semplificata a norma dell’articolo 26 o alla rinuncia ad elaborare un parere o un rapporto prevista dall’articolo 62, sono indirizzati al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo. Come avviene anche per le risoluzioni, sono trasmessi dal presidente.

2.

I pareri, i rapporti e le risoluzioni del Comitato vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

CAPO 2

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Articolo 75 —   Accesso del pubblico ai documenti

1.

Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede legale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Comitato, in conformità delle disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel rispetto dei principi, delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e conformemente alle modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza del Comitato. Nei limiti del possibile, un analogo accesso ai documenti del Comitato è consentito ad altre persone fisiche o giuridiche.

2.

Il Comitato istituisce un registro dei propri documenti. A tal fine, l’Ufficio di presidenza adotta norme interne volte a disciplinare le modalità di accesso e stabilisce l’elenco dei documenti direttamente accessibili.

CAPO 3

LINGUE

Articolo 76 —   Regime linguistico dell’interpretazione

Nella misura del possibile, sono assicurate le risorse necessarie per agevolare l’attuazione dei seguenti principi in materia di regime linguistico dell’interpretazione:

a)

i dibattiti del Comitato sono accessibili nelle lingue ufficiali, salvo che l’Ufficio di presidenza decida altrimenti.

b)

Ciascun membro ha il diritto di esprimersi in sessione plenaria nella lingua ufficiale da lui scelta. Per ciascun intervento effettuato in una delle lingue ufficiali è disponibile un servizio di interpretazione simultanea verso le altre lingue ufficiali nonché verso ogni altra lingua ritenuta necessaria dall’Ufficio di presidenza.

c)

Per le riunioni dell’Ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi di lavoro, è disponibile un servizio di interpretazione simultanea da e verso le lingue utilizzate dai membri che hanno confermato la loro presenza alla riunione.

CAPO 4

DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 77 —   Revisione del regolamento interno

1.

L’Assemblea plenaria decide a maggioranza dei suoi componenti in merito alla necessità di rivedere il presente regolamento interno in alcune parti o nel suo insieme.

2.

Essa incarica una commissione ad hoc di predisporre una relazione ed un progetto di testo sulla base dei quali procede, a maggioranza dei suoi componenti, all’adozione delle nuove disposizioni. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 78 —   Istruzioni dell’Ufficio di presidenza

L’Ufficio di presidenza può emanare specifiche istruzioni per determinare le modalità di applicazione del Regolamento interno, nel rispetto di quest’ultimo.

Articolo 79 —   Entrata in vigore del regolamento interno

Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


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