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Document 32009D0359

2009/359/CE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009 , che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 3012]

OJ L 110, 1.5.2009, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 144 - 145

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/359/oj

1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

[notificata con il numero C(2009) 3012]

(2009/359/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/CE fornisce la definizione di rifiuto inerte.

(2)

L’integrazione della definizione di rifiuto inerte è finalizzata a stabilire condizioni e criteri precisi che permettano di classificare i rifiuti delle industrie estrattive come rifiuti inerti.

(3)

Al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo connesso all’attuazione della presente decisione, è opportuno, dal punto di vista tecnico, esentare da prove specifiche i rifiuti di cui sono già disponibili informazioni utili e permettere agli Stati membri di preparare elenchi dei rifiuti che potrebbero essere considerati inerti ai sensi dei criteri istituiti dalla presente decisione.

(4)

Al fine di garantire la qualità e la rappresentatività delle informazioni utilizzate, è opportuno che la presente decisione sia applicata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti effettuata ai sensi della decisione 2009/360/CE della Commissione (2) e si basi sulle stesse fonti d’informazione.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   I rifiuti sono considerati inerti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/CE, quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, tutti i criteri seguenti:

a)

i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l’ambiente o danni alla salute umana;

b)

i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari a 0,1 % oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all’1 % se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;

c)

i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;

d)

il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l’ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l’ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite nazionali stabiliti per i siti classificati come non contaminati né i livelli di fondo naturali nazionali;

e)

i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell’estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all’ambiente o alla salute umana.

2.   I rifiuti possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato all’autorità competente che i criteri di cui al paragrafo 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.

3.   Gli Stati membri possono preparare elenchi dei rifiuti da considerare inerti ai sensi dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

La valutazione della natura inerte dei rifiuti ai sensi della presente decisione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui alla decisione 2009/360/CE e si basa sulle stesse fonti d’informazione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.

(2)  Cfr. pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


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