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Document 32008R0764

Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 218, 13.8.2008, p. 21–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 196 - 204

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2020; abrogato da 32019R0515

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/764/oj

13.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 218/21


REGOLAMENTO (CE) N. 764/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2008

che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, in cui la libera circolazione delle merci è garantita secondo quanto disposto dal trattato, che vieta le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione. Il divieto riguarda ogni misura nazionale in grado di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari di merci.

(2)

Gli ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri possono essere illegittimamente creati dalle autorità competenti degli Stati membri applicando, in assenza di armonizzazione legislativa, ai prodotti legalmente commercializzati in altri Stati membri regole tecniche che stabiliscono requisiti che tali prodotti devono soddisfare, ad esempio regole relative a denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura e imballaggio. L’applicazione di tali regole a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro può essere contraria agli articoli 28 e 30 del trattato, anche qualora si applichino indistintamente a tutti i prodotti.

(3)

Il principio del reciproco riconoscimento, che deriva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è uno degli strumenti atti a garantire la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il reciproco riconoscimento si applica ai prodotti che non sono soggetti alla normativa comunitaria di armonizzazione o ad aspetti dei prodotti che esulano dall’ambito di applicazione di tale normativa. Conformemente a tale principio, uno Stato membro non può vietare la vendita sul suo territorio di prodotti che siano legalmente commercializzati in un altro Stato membro, anche se tali prodotti sono stati fabbricati in conformità di regole tecniche diverse da quelle a cui sono soggetti i prodotti nazionali. Le uniche deroghe a tale principio sono costituite dalle restrizioni giustificate dai motivi enunciati all’articolo 30 del trattato o basate su altre esigenze imperative di interesse generale e proporzionate all’obiettivo perseguito.

(4)

Sussistono ancora numerosi problemi per quanto riguarda la corretta applicazione del principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri. Occorre pertanto stabilire procedure che riducano al minimo la possibilità che regole tecniche determinino ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci tra Stati membri. L’assenza di siffatte procedure negli Stati membri crea ulteriori ostacoli alla libera circolazione delle merci in quanto dissuade le imprese dal vendere, nel territorio dello Stato membro che applica regole tecniche, i propri prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. Dalle indagini è emerso che molte imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), adattano i loro prodotti così da renderli conformi alle regole tecniche degli Stati membri o si astengono dal commercializzarli sul territorio di tali Stati membri.

(5)

Inoltre le autorità competenti non dispongono di procedure idonee per l’applicazione delle proprie regole tecniche a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. L’assenza di tali procedure compromette la loro capacità di valutare la conformità dei prodotti secondo quanto disposto dal trattato.

(6)

La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul reciproco riconoscimento (3) ha preso atto del fatto che gli operatori economici e i cittadini non sempre si avvalevano pienamente e correttamente del principio del reciproco riconoscimento perché non erano sufficientemente consapevoli del principio e delle sue conseguenze pratiche. Essa ha invitato gli Stati membri a elaborare le opportune misure per fornire agli operatori economici e ai cittadini un quadro efficiente per il reciproco riconoscimento, affrontando tra l’altro efficacemente le richieste degli operatori economici e dei cittadini e rispondendovi con rapidità.

(7)

Il Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato l’importanza di imprimere rinnovato slancio al mercato interno delle merci potenziando il reciproco riconoscimento, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e di protezione dei consumatori. Il Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 ha sottolineato che l’ulteriore rafforzamento delle quattro libertà del mercato interno (la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali) e il miglioramento del suo funzionamento rimangono fattori fondamentali per la crescita, la competitività e l’occupazione.

(8)

Il regolare funzionamento del mercato interno dei beni richiede strumenti idonei e trasparenti per risolvere i problemi derivanti dall’applicazione delle regole tecniche di uno Stato membro a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

(9)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’ulteriore armonizzazione delle regole tecniche, ove opportuno, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno.

(10)

Gli ostacoli agli scambi possono anche derivare da altri tipi di misure che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 28 e 30 del trattato. Tali misure possono includere, ad esempio, le specifiche tecniche fissate per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o gli obblighi di usare le lingue ufficiali negli Stati membri. Tuttavia, tali misure non dovrebbero costituire regole tecniche ai sensi del presente regolamento e, quindi, non dovrebbero rientrare nel suo ambito di applicazione.

(11)

Le regole tecniche ai sensi del presente regolamento sono talvolta applicate durante e mediante le procedure di autorizzazione preventiva obbligatoria, previste dalla legislazione degli Stati membri, e in conformità delle quali, prima che un prodotto o tipo di prodotto possa essere immesso sul mercato di uno Stato membro o parte di esso, l’autorità competente di tale Stato membro dovrebbe dare la sua approvazione formale a seguito della presentazione di una domanda. L’esistenza di tale procedura limita di per sé la libera circolazione delle merci. Pertanto, per essere giustificata in relazione al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato interno, una procedura di autorizzazione preventiva obbligatoria dovrebbe perseguire un obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto comunitario ed essere non discriminatoria e proporzionata, ossia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito ma non andare al di là di quanto necessario per il suo raggiungimento. La conformità di tale procedura al principio di proporzionalità dovrebbe essere valutata alla luce delle considerazioni figuranti nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

(12)

L’obbligo di assoggettare all’autorizzazione preventiva l’immissione di un prodotto sul mercato non dovrebbe costituire di per sé una regola tecnica ai sensi del presente regolamento, cosicché la decisione di escludere o eliminare un prodotto dal mercato per il solo fatto di non disporre di un’autorizzazione preventiva valida non dovrebbe costituire una decisione a cui si applica il presente regolamento. Qualora, tuttavia, sia stata presentata la domanda di autorizzazione preventiva obbligatoria per un prodotto, qualunque decisione intesa a respingere la domanda sulla base di una regola tecnica dovrebbe essere adottata conformemente al presente regolamento, cosicché il richiedente potrebbe beneficiare della protezione procedurale prevista dal presente regolamento.

(13)

Dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le pronunce dei giudici nazionali che valutano, in base all’applicazione di una regola tecnica, la legittimità della mancata concessione dell’accesso al mercato di uno Stato membro a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro o applicano sanzioni.

(14)

Le armi sono prodotti che possono rappresentare un grave rischio per la salute e la sicurezza delle persone e la pubblica sicurezza degli Stati membri. Vari tipi specifici di armi legalmente commercializzati in uno Stato membro potrebbero, a motivo della protezione della salute e della sicurezza delle persone nonché della prevenzione della criminalità, essere soggetti a misure restrittive in un altro Stato membro. Tali misure potrebbero consistere in controlli ed autorizzazioni specifici prima che le armi legalmente commercializzate in uno Stato membro siano immesse sul mercato di un altro Stato membro. Pertanto, agli Stati membri dovrebbe essere consentito impedire l’immissione di armi sul loro mercato sino al completo soddisfacimento dei requisiti procedurali nazionali.

(15)

La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (4), precisa che possono essere immessi sul mercato soltanto prodotti sicuri e definisce gli obblighi dei produttori e dei distributori riguardo alla sicurezza dei prodotti. Essa conferisce alle autorità il potere di vietare con effetto immediato qualsiasi prodotto pericoloso o di vietare temporaneamente, durante il tempo necessario per i diversi controlli, verifiche o accertamenti di sicurezza, qualsiasi prodotto che potrebbe essere pericoloso. Essa conferisce altresì alle autorità il potere di intraprendere le azioni necessarie per applicare con la dovuta celerità opportune misure analoghe a quelle previste all’articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), nel caso di prodotti che presentano un rischio grave. È pertanto opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi delle normative adottate in attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere da d) a f), e dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva.

(16)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (5), prevede tra l’altro l’istituzione di un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Esso impone agli Stati membri l’obbligo di notificare immediatamente alla Commissione, nell’ambito del sistema di allarme rapido, qualsiasi misura da essi adottata che sia intesa a limitare l’immissione sul mercato di alimenti o mangimi o ritirarli dal commercio o a richiamarli per proteggere la salute umana e che esiga un intervento rapido. È pertanto opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 54 di tale regolamento.

(17)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6), fissa le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente, garantendo pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori. Il regolamento stabilisce una procedura specifica in modo che gli operatori economici pongano rimedio alle situazioni di non conformità alla normativa in materia mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. È pertanto opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità degli Stati membri ai sensi dell’articolo 54 di tale regolamento. Dovrebbero comunque essere soggette al presente regolamento le misure adottate o di cui è prevista l’adozione da parte delle autorità competenti sulla base delle regole tecniche nazionali, purché non riguardino gli obiettivi del regolamento (CE) n. 882/2004.

(18)

La direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (7), prevede una procedura di autorizzazione per la messa in servizio del materiale rotabile esistente, lasciando un margine per l’applicazione di alcune norme nazionali. Le misure adottate dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 14 di tale direttiva dovrebbero pertanto essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

(19)

La direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (8), e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (9), prevedono la graduale armonizzazione dei sistemi e delle operazioni mediante l’adozione progressiva di specifiche tecniche di interoperabilità. I sistemi e i componenti di interoperabilità che rientrano nell’ambito di applicazione di tali direttive dovrebbero di conseguenza essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

(20)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (10), istituisce un sistema di accreditamento che assicura la reciproca accettazione del livello di competenza degli organismi di valutazione della conformità. Pertanto, le autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero più respingere i rapporti di prova e i certificati rilasciati da un organismo accreditato di valutazione della conformità per motivi legati alla competenza di tale organismo. Inoltre, gli Stati membri possono altresì accettare verbali di prova e certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità conformemente al diritto comunitario.

(21)

La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (11), prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione e agli altri Stati membri ogni progetto di regola tecnica riguardante qualsiasi prodotto, inclusi i prodotti agricoli e della pesca, comunicando brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica. È tuttavia necessario assicurare che, in seguito all’adozione di tale regola tecnica, il principio del reciproco riconoscimento sia applicato correttamente in singoli casi a specifici prodotti. Il presente regolamento stabilisce una procedura volta all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento in singoli casi, imponendo alle autorità competenti l’obbligo di indicare i motivi tecnici o scientifici per cui uno specifico prodotto nella sua forma attuale non può essere commercializzato nel proprio Stato membro, in conformità degli articoli 28 e 30 del trattato. Nel quadro del presente regolamento il termine «elementi» non dovrebbe essere inteso nel senso di prova legale. Le autorità degli Stati membri non sono tenute, nel quadro del presente regolamento, a giustificare la regola tecnica in questione. Dovrebbero tuttavia giustificare, come prescritto nel presente regolamento, l’eventuale applicazione della regola tecnica a un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro.

(22)

Conformemente al principio del reciproco riconoscimento, la procedura stabilita nel presente regolamento dovrebbe prevedere che le autorità competenti comunichino in ciascun caso all’operatore economico, sulla base dei pertinenti elementi tecnici o scientifici disponibili, che esistono motivi imperativi di interesse generale per imporre regole tecniche nazionali al prodotto o tipo di prodotto in questione e che non si può ricorrere a misure meno restrittive. La comunicazione scritta dovrebbe consentire all’operatore economico di formulare osservazioni su tutti gli aspetti pertinenti della decisione intesa a limitare l’accesso al mercato. In mancanza di una risposta da parte dell’operatore economico, nulla impedisce all’autorità competente di intervenire allo scadere del termine per il ricevimento di tali osservazioni.

(23)

Il concetto di motivi imperativi di interesse generale cui è fatto riferimento in talune disposizioni del presente regolamento è un concetto in evoluzione elaborato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza in relazione agli articoli 28 e 30 del trattato. Tale concetto contempla, fra l’altro, l’efficacia dei controlli fiscali, la lealtà delle operazioni commerciali, la protezione dei consumatori, la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del pluralismo della stampa e il rischio di grave pregiudizio per l’equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Tali motivi imperativi possono giustificare l’applicazione di regole tecniche da parte delle autorità competenti. Tuttavia, tale applicazione non dovrebbe costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Inoltre, il principio di proporzionalità dovrebbe essere sempre rispettato, accertando se l’autorità competente abbia scelto effettivamente la misura meno restrittiva.

(24)

Nell’applicare la procedura stabilita nel presente regolamento, l’autorità competente di uno Stato membro non dovrebbe ritirare dal mercato o limitare l’immissione sul mercato di un prodotto o tipo di prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro. Tuttavia, è opportuno che l’autorità competente sia in grado di adottare misure provvisorie quando è richiesto un intervento rapido per impedire un pregiudizio alla sicurezza e alla salute degli utilizzatori. Tali misure provvisorie possono altresì essere adottate da un’autorità competente al fine di evitare l’immissione sul mercato di un prodotto soggetto a divieto generale di commercializzazione, per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione della criminalità. Pertanto agli Stati membri dovrebbe essere consentito, in ogni fase della procedura stabilita nel presente regolamento, sospendere temporaneamente in tali circostanze la commercializzazione nel loro territorio di prodotti o tipi di prodotti.

(25)

Ogni decisione cui si applichi il presente regolamento dovrebbe precisare quali siano i mezzi di ricorso previsti, in modo che gli operatori economici possano adire il giudice nazionale competente.

(26)

È opportuno che anche l’operatore economico sia informato della disponibilità di meccanismi di risoluzione stragiudiziale dei problemi, quali il sistema SOLVIT, al fine di evitare l’incertezza giuridica e le spese legali.

(27)

Una volta che un’autorità competente abbia deciso di escludere un prodotto sulla base di una regola tecnica conformemente ai requisiti procedurali di cui al presente regolamento, qualsiasi ulteriore azione intrapresa in relazione a tale prodotto, basata su tale decisione e sulla medesima regola tecnica, non dovrebbe essere soggetta alle prescrizioni del presente regolamento.

(28)

Ai fini del mercato interno dei beni è importante assicurare l’accessibilità delle regole tecniche nazionali, in modo che le imprese, in particolare le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e accurate sulla normativa in vigore.

(29)

È quindi necessario attuare principi di semplificazione amministrativa, tra l’altro mediante l’istituzione di un sistema di punti di contatto prodotti. Ciò dovrebbe essere concepito in modo che le imprese possano avere accesso alle informazioni in maniera corretta e trasparente, così da evitare ritardi, costi ed effetti dissuasivi derivanti dalle regole tecniche nazionali.

(30)

Per agevolare la libera circolazione delle merci, i punti di contatto prodotti dovrebbero essere in grado di fornire gratuitamente informazioni circa le rispettive regole tecniche nazionali e l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento nel settore dei prodotti. I punti di contatto prodotti dovrebbero essere adeguatamente attrezzati e dotati delle risorse necessarie ed essere incoraggiati anche a mettere a disposizione le informazioni su un sito web e in altre lingue comunitarie. I punti di contatto prodotti potrebbero altresì fornire agli operatori economici eventuali informazioni o osservazioni supplementari durante la procedura stabilita nel presente regolamento. Per altre informazioni i punti di contatto prodotti potrebbero riscuotere diritti proporzionati ai costi delle informazioni.

(31)

Dato che l’istituzione dei punti di contatto prodotti non dovrebbe interferire con la ripartizione dei compiti tra le autorità competenti all’interno dei sistemi di regolamentazione degli Stati membri, detti punti di contatto dovrebbero poter essere istituiti dagli Stati membri in base alle competenze regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero poter affidare il ruolo di punti di contatto prodotti a punti di contatto esistenti, istituiti a norma di altri strumenti comunitari, al fine di evitare un’inutile proliferazione di punti di contatto e semplificare le procedure amministrative. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter affidare il ruolo di punti di contatto prodotti non solo a servizi esistenti della pubblica amministrazione, ma anche a centri nazionali SOLVIT, camere di commercio, organizzazioni di categoria e organismi privati, in modo da evitare aumenti dei costi amministrativi a carico delle imprese e delle autorità competenti.

(32)

Occorre che gli Stati membri e la Commissione siano incoraggiati a operare in stretta collaborazione per facilitare la formazione del personale impiegato presso i punti di contatto prodotti.

(33)

Nell’ottica dello sviluppo e della creazione di un servizio paneuropeo di governo elettronico e delle connesse reti telematiche interoperabili, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di istituire un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti conformemente alla decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all’erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (12).

(34)

Si dovrebbero istituire meccanismi affidabili ed efficienti di monitoraggio e valutazione in grado di fornire informazioni sull’applicazione del presente regolamento al fine di accrescere la conoscenza del funzionamento del mercato interno dei beni nei settori non soggetti ad armonizzazione ed assicurare che il principio del reciproco riconoscimento sia correttamente applicato dalle autorità competenti degli Stati membri. Tali meccanismi dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(35)

Il presente regolamento si applica solo ai prodotti o a loro caratteristiche specifiche che non sono oggetto di misure di armonizzazione comunitarie intese a eliminare gli ostacoli al commercio tra gli Stati membri derivanti dall’esistenza di regole tecniche divergenti. Le disposizioni di tali misure di armonizzazione sono spesso complete; nel qual caso gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l’immissione sul mercato nel loro territorio di prodotti conformi a tali misure. Alcuni provvedimenti comunitari di armonizzazione, tuttavia, consentono agli Stati membri di imporre condizioni tecniche supplementari per l’immissione di un prodotto sul proprio mercato. Tali condizioni supplementari dovrebbero essere soggette agli articoli 28 e 30 del trattato e alle disposizioni del presente regolamento. È pertanto opportuno, ai fini dell’efficiente applicazione del presente regolamento, che la Commissione elabori un elenco indicativo e non esaustivo di prodotti non soggetti ad armonizzazione a livello comunitario.

(36)

Il sistema di monitoraggio di cui alla decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d’informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all’interno della Comunità (13), si è rivelato in larga misura inefficace in quanto dalla sua applicazione la Commissione non ha ottenuto informazioni sufficienti all’individuazione dei settori in cui l’armonizzazione avrebbe potuto essere opportuna. Detto sistema non ha neppure consentito di risolvere rapidamente alcuni problemi in materia di libera circolazione. La decisione n. 3052/95/CE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(37)

È opportuno introdurre un periodo transitorio per l’applicazione del presente regolamento onde permettere alle autorità competenti di adattarsi alle prescrizioni in esso contenute.

(38)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia l’eliminazione degli ostacoli tecnici alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

Le misure necessarie all’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (14),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

1.   L’obiettivo del presente regolamento è rafforzare il funzionamento del mercato interno migliorando la libera circolazione delle merci.

2.   Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure cui devono attenersi le autorità competenti di uno Stato membro quando adottano o si propongono di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, che ostacolerebbe la libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro, fatto salvo l’articolo 28 del trattato.

3.   Esso prevede inoltre l’istituzione di punti di contatto prodotti negli Stati membri per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del presente regolamento quale enunciato al paragrafo 1.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle decisioni amministrative destinate agli operatori economici, adottate o previste, in base ad una regola tecnica ai sensi del paragrafo 2, nei confronti di qualsivoglia prodotto, compresi i prodotti agricoli e quelli ittici, legalmente commercializzato in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti:

a)

il divieto di immettere sul mercato quel prodotto o tipo di prodotto;

b)

la modifica di quel prodotto o tipo di prodotto o l’effettuazione di prove supplementari per poterlo immettere o mantenere sul mercato;

c)

il ritiro di quel prodotto o tipo di prodotto dal mercato.

Ai fini del primo comma, lettera b), per modifica del prodotto o del tipo di prodotto si intende qualsiasi modifica di una o più caratteristiche di un prodotto o di un tipo di prodotto di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i).

2.   Ai fini del presente regolamento, per regola tecnica si intende qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro:

a)

che non sia oggetto di armonizzazione a livello comunitario, e

b)

che vieti la commercializzazione di un prodotto o di un tipo di prodotto nel territorio di tale Stato membro o il cui rispetto sia obbligatorio quando un prodotto o un tipo di prodotto è commercializzato nel territorio di tale Stato membro, e che stabilisca:

i)

le caratteristiche richieste di quel prodotto o tipo di prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni o la sicurezza, o le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto o tipo di prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura; o

ii)

qualsiasi altro requisito prescritto per il prodotto o il tipo di prodotto per motivi di protezione dei consumatori o dell’ambiente e riguardante il suo ciclo di vita successivamente all’immissione sul mercato, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione del prodotto o del tipo di prodotto.

3.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle decisioni giurisdizionali adottate dai giudici nazionali;

b)

alle decisioni giurisdizionali adottate dalle autorità preposte all’applicazione della legge nel corso della loro attività inquirente o di perseguimento di reati aventi per oggetto termini, simboli o riferimenti materiali a organizzazioni incostituzionali o criminali oppure per reati a sfondo razzista o xenofobo.

Articolo 3

Relazione con altre disposizioni di diritto comunitario

1.   Il presente regolamento non si applica ai sistemi o ai componenti di interoperabilità che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

2.   Il presente regolamento non si applica alle misure adottate dalle autorità degli Stati membri ai sensi delle seguenti disposizioni:

a)

articolo 8, paragrafo 1, lettere da d) a f), e articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE;

b)

articolo 50, paragrafo 3, lettera a), e articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002;

c)

articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004;

d)

articolo 14 della direttiva 2004/49/CE.

CAPO 2

PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DI UNA REGOLA TECNICA

Articolo 4

Informazioni sul prodotto

L’autorità competente che sottoponga un prodotto o un tipo di prodotto a una valutazione al fine di determinare se adottare o meno una decisione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, può chiedere all’operatore economico identificato ai sensi dell’articolo 8, tenendo in debito conto il principio di proporzionalità, di fornire in particolare quanto segue:

a)

informazioni pertinenti sulle caratteristiche del prodotto o del tipo di prodotto in questione;

b)

informazioni pertinenti e prontamente disponibili sulla commercializzazione legale del prodotto in un altro Stato membro.

Articolo 5

Reciproco riconoscimento del livello di competenza degli organismi accreditati di valutazione della conformità

Gli Stati membri non rifiutano i certificati o i rapporti di prova rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per l’appropriato settore di attività di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per motivi relativi alla competenza di tale organismo.

Articolo 6

Valutazione dell’esigenza di applicare una regola tecnica

1.   L’autorità competente che intenda adottare una decisione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, invia all’operatore economico identificato ai sensi dell’articolo 8 una comunicazione scritta di tale intenzione, che precisi la regola tecnica su cui deve essere basata la decisione e che contenga elementi tecnici o scientifici da cui risulti che:

a)

la decisione prevista è giustificata da uno dei motivi di interesse generale enunciati all’articolo 30 del trattato o in rapporto ad altri motivi imperativi di interesse generale; e

b)

la decisione prevista è idonea al conseguimento dell’obiettivo perseguito e si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

Ogni decisione prevista si basa sulle caratteristiche del prodotto o tipo di prodotto in questione.

All’operatore economico interessato sono riconosciuti almeno venti giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione per la presentazione di osservazioni. La comunicazione precisa il termine per l’eventuale presentazione di osservazioni.

2.   Qualsiasi decisione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, è adottata e notificata all’operatore economico interessato e alla Commissione entro un periodo di venti giorni lavorativi dalla scadenza del termine per il ricevimento delle osservazioni dell’operatore economico di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La decisione tiene debito conto di tali osservazioni e contiene i motivi su cui si fonda, compresi i motivi per cui sono state respinte le eventuali argomentazioni addotte dall’operatore e gli elementi tecnici o scientifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Ove debitamente giustificato dalla complessità della questione, l’autorità competente può prorogare, una sola volta, il periodo specificato al primo comma al massimo di venti giorni lavorativi. Tale proroga è debitamente motivata ed è comunicata all’operatore economico prima della scadenza del termine iniziale.

Qualsiasi decisione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, precisa inoltre quali siano i mezzi di ricorso previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e i termini per esperirli. Tale decisione può essere impugnata davanti ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso.

3.   L’autorità competente che, una volta data la comunicazione scritta ai sensi del paragrafo 1, decida di non adottare una decisione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, ne informa immediatamente l’operatore economico interessato.

4.   Quando l’autorità competente non comunica all’operatore economico una decisione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, entro il periodo specificato al paragrafo 2 del presente articolo, il prodotto è considerato legalmente commercializzato nello Stato membro per quanto riguarda l’applicazione della regola tecnica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Sospensione temporanea della commercializzazione di un prodotto

1.   Durante la procedura di cui al presente capo l’autorità competente non sospende in via temporanea la commercializzazione del prodotto o tipo di prodotto in questione, salvo che:

a)

in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, il prodotto o tipo di prodotto in questione presenti un rischio grave per la sicurezza e la salute degli utilizzatori; oppure

b)

la commercializzazione del prodotto o tipo di prodotto in questione sia generalmente vietata in uno Stato membro per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza.

2.   L’autorità competente comunica immediatamente all’operatore economico identificato ai sensi dell’articolo 8 e alla Commissione qualsiasi sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, tale notifica è corredata di una motivazione tecnica o scientifica.

3.   Qualsiasi sospensione della commercializzazione di un prodotto ai sensi del presente articolo può essere impugnata davanti ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso.

Articolo 8

Informazione dell’operatore economico

I riferimenti all’operatore economico di cui agli articoli 4, 6 e 7 sono considerati riferimenti:

a)

al fabbricante del prodotto, se stabilito nella Comunità, o alla persona che ha immesso il prodotto sul mercato o che richiede all’autorità competente l’immissione del prodotto sul mercato; o,

b)

qualora l’autorità competente non possa determinare l’identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alla lettera a), al rappresentante del fabbricante, se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, in assenza di rappresentante stabilito nella Comunità, all’importatore del prodotto; o

c)

qualora l’autorità competente non possa determinare l’identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alle lettere a) e b), a qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere su proprietà del prodotto regolamentate dalla regola tecnica che si applica a quest’ultimo;

d)

qualora l’autorità competente non possa determinare l’identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alle lettere a), b) e c), a qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incida su proprietà del prodotto regolamentate dalla regola tecnica che si applica a quest’ultimo.

CAPO 3

PUNTI DI CONTATTO PRODOTTI

Articolo 9

Istituzione dei punti di contatto prodotti

1.   Gli Stati membri designano punti di contatto prodotti nel loro territorio e ne comunicano gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.

2.   La Commissione compila e aggiorna regolarmente un elenco dei punti di contatto prodotti e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione mette inoltre a disposizione tali informazioni su un sito web.

Articolo 10

Compiti

1.   I punti di contatto prodotti forniscono, su richiesta, tra l’altro, di un operatore economico o di un’autorità competente di un altro Stato membro, le seguenti informazioni:

a)

le regole tecniche applicabili a un particolare tipo di prodotto nel territorio in cui sono stabiliti detti punti di contatto prodotti e informazioni riguardo all’eventuale obbligo di autorizzazione preventiva cui è soggetto tale tipo di prodotto in virtù della legislazione del loro Stato membro, unitamente ad informazioni sul principio del reciproco riconoscimento e sull’applicazione del presente regolamento nel territorio di detto Stato membro;

b)

gli estremi delle autorità competenti in tale Stato membro mediante i quali queste possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all’applicazione delle regole tecniche in questione sul territorio di detto Stato membro;

c)

i mezzi di ricorso di norma esperibili sul territorio di detto Stato membro in caso di controversia tra le autorità competenti e un operatore economico.

2.   I punti di contatto prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 1.

3.   I punti di contatto prodotti dello Stato membro nel quale l’operatore economico interessato ha legalmente commercializzato il prodotto di cui trattasi possono fornire all’operatore economico o all’autorità competente di cui all’articolo 6 qualsiasi pertinente informazione od osservazione.

4.   I punti di contatto prodotti non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Rete telematica

La Commissione può istituire, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 13, paragrafo 2, una rete telematica per l’attuazione delle disposizioni del presente regolamento sullo scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti e/o le autorità competenti degli Stati membri.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Obblighi di informazione

1.   Ogni Stato membro trasmette annualmente alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione comprende almeno le informazioni seguenti:

a)

il numero di comunicazioni scritte inviate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e il tipo di prodotti interessati;

b)

dati sufficienti riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, compresi i motivi su cui tale decisione si è basata e il tipo di prodotti interessati;

c)

il numero di decisioni adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e il tipo di prodotti interessati.

2.   Alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1, la Commissione esamina le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e valuta i motivi su cui si sono basate.

3.   Entro il 13 maggio 2012, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito. Se del caso, la Commissione può corredare la relazione di proposte al fine di migliorare la libera circolazione delle merci.

4.   La Commissione compila, pubblica e aggiorna periodicamente un elenco non esaustivo dei prodotti che non sono soggetti alla normativa comunitaria di armonizzazione. Essa mette a disposizione tale elenco su un sito web.

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all’articolo 3 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 14

Abrogazione

La decisione n. 3052/95/CE è abrogata a decorrere dal 13 maggio 2009.

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 9 luglio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 120 del 16.5.2008, pag. 1.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 21 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008.

(3)  GU C 141 del 19.5.2000, pag. 5.

(4)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(5)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

(6)  GU L 165 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(7)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.

(8)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63).

(9)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE della Commissione.

(10)  Cfr. pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

(12)  GU L 144 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

(13)  GU L 321 del 30.12.1995, pag. 1.

(14)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


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