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Document 42008X0730(01)

Regolamento n. 30 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi

OJ L 201, 30.7.2008, p. 70–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 065 P. 136 - 162

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/30(2)/oj

30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/70


 

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 30 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi

Revisione 3

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 15 della serie 02 di emendamenti; data di entrata in vigore: 10 novembre 2007

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Marcature

4.

Domanda di omologazione

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni

7.

Modifiche del tipo di pneumatico ed estensione dell'omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Disposizioni transitorie

12.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato I —

Comunicazione concernente il rilascio o l'estensione o il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di pneumatico per veicoli a motore a norma del regolamento n. 30

Allegato II —

Esempio di marchio di omologazione

Allegato III —

Schema delle marcature sul pneumatico

Allegato IV —

Indici di capacità di carico

Allegato V —

Designazione della misura e dimensioni dei pneumatici

Allegato VI —

Metodo di misura dei pneumatici

Allegato VII —

Procedimento per le prove di prestazione carico/velocità

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai pneumatici nuovi destinati principalmente, ma non esclusivamente, a veicoli delle categorie M1, O1 e O2  (1).

Esso non si applica ai pneumatici destinati:

a)

all'equipaggiamento di auto d'epoca

b)

alle competizioni.

2.   DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

2.1.

«tipo di pneumatico»: categoria di pneumatici che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti elementi:

2.1.1.

il produttore;

2.1.2.

la designazione della misura del pneumatico;

2.1.3.

la categoria di impiego [normale (stradale), oppure da neve, oppure per uso temporaneo];

2.1.4.

la struttura (diagonale, diagonale cinturata, radiale, per marcia a piatto);

2.1.5.

il simbolo della categoria di velocità;

2.1.6.

l'indice di capacità di carico;

2.1.7.

la sezione;

2.2.

«pneumatico da neve»: pneumatico in cui il disegno del battistrada e la struttura sono progettati principalmente per assicurare sul fango e sulla neve fresca o molle un comportamento migliore di quello di un pneumatico normale (stradale). Il disegno del battistrada di un pneumatico da neve in genere è formato da incavi e tasselli massicci più distanziati che non in un pneumatico normale (stradale);

2.3.

«struttura» di un pneumatico: caratteristiche tecniche della carcassa del pneumatico; si distinguono in particolare le seguenti strutture:

2.3.1.

«diagonale»: struttura di pneumatico in cui le cordicelle delle tele, che si estendono ai talloni, sono orientate in modo da formare angoli alterni notevolmente inferiori a 90° rispetto alla mezzeria del battistrada;

2.3.2

«diagonale cinturata»: struttura di pneumatico di tipo diagonale in cui la carcassa, nella zona sotto il battistrada, è racchiusa entro una cintura formata da due o più strati di cordicelle sostanzialmente inestensibili formanti angoli alterni prossimi a quelli della carcassa;

2.3.3.

«radiale»: struttura di pneumatico in cui le cordicelle delle tele, che si estendono ai talloni, sono disposte con un angolo sostanzialmente di 90° rispetto alla mezzeria del battistrada, e in cui la carcassa è stabilizzata da una cintura circonferenziale praticamente inestensibile;

2.3.4.

«reinforced» o «extra load»: struttura di pneumatico in cui la carcassa è più resistente di quella del pneumatico normale corrispondente;

2.3.5.

«pneumatico di soccorso per impiego temporaneo»: pneumatico diverso da quelli impiegati per l'equipaggiamento del veicolo in normali condizioni di guida, e destinato unicamente ad un uso temporaneo in condizioni di guida sottoposte a particolari restrizioni;

2.3.6.

«pneumatico di soccorso per impiego temporaneo di tipo “T”»: tipo di pneumatico di soccorso per impiego temporaneo destinato a essere utilizzato a una pressione di gonfiaggio superiore a quella fissata per pneumatici normali e rinforzati;

2.3.7

«pneumatico per marcia a piatto» o «pneumatico autoportante»: struttura di pneumatico che incorpora soluzioni tecniche (ad esempio fianchi rinforzati, ecc.) tali da consentire al pneumatico, montato sul cerchio appropriato e senza componenti supplementari di qualsiasi tipo, di assolvere almeno le funzioni essenziali di un pneumatico alla velocità di 80km/h e per una distanza di 80 km in modalità di «marcia a piatto»;

2.4.

«tallone»: parte del pneumatico di forma e struttura adatte all'accoppiamento con il cerchio e al mantenimento sullo stesso (2);

2.5.

«cordicelle»: fili che formano il tessuto delle tele del pneumatico (2);

2.6.

«tela»: strato di cordicelle gommate disposte parallelamente le une alle altre (2);

2.7.

«carcassa»: parte del pneumatico distinta dal battistrada e dallo strato di gomma dei fianchi, che, quando il pneumatico è gonfio, sopporta il carico (2);

2.8.

«battistrada»: parte del pneumatico che viene a contatto con il suolo (2);

2.9.

«fianco»: parte del pneumatico situata tra il battistrada e il tallone (2);

2.10.

«zona bassa del pneumatico»: zona compresa tra il punto di massima larghezza di sezione del pneumatico e la zona destinata ad essere coperta dal bordo del cerchio (2);

2.10.1.

tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» o «U» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.10), la «zona bassa del pneumatico» è la zona del pneumatico calettata sul cerchio;

2.11.

«incavo del battistrada»: scanalatura posta tra due nervature o tasselli adiacenti del battistrada (2);

2.12.

«larghezza di sezione (corda) »: distanza lineare tra l'esterno dei fianchi di un pneumatico gonfio, escluse le sporgenze dovute alle marcature, alle decorazioni e ai cordoli o risalti di protezione (2);

2.13.

«larghezza totale»: distanza lineare tra l'esterno dei fianchi di un pneumatico gonfio, incluse le marcature, le decorazioni e i cordoli o risalti di protezione (3);

2.14.

«altezza di sezione»: dimensione uguale alla metà della differenza tra il diametro esterno del pneumatico e il diametro nominale di calettamento del cerchio (3);

2.15.

«rapporto nominale di aspetto (Ra)»: rapporto tra l'altezza di sezione in mm e la larghezza nominale di sezione in mm, moltiplicato per cento;

2.16.

«diametro esterno»: diametro totale di un pneumatico nuovo gonfio (3);

2.17.

«designazione della misura del pneumatico»:

2.17.1.

designazione che indica:

2.17.1.1.

la larghezza nominale di sezione. Deve essere espressa in mm, salvo per i pneumatici la cui designazione compare nella prima colonna delle tabelle dell'allegato V del presente regolamento;

2.17.1.2.

il rapporto nominale di aspetto, salvo per i pneumatici la cui designazione compare nella prima colonna delle tabelle dell'allegato V del presente regolamento, oppure, a seconda del tipo di pneumatico, il diametro esterno nominale espresso in mm;

2.17.1.3.

un numero convenzionale che indica il diametro nominale di calettamento del cerchio e che corrisponde al diametro del medesimo espresso mediante un codice (numeri inferiori a 100) o in millimetri (numeri superiori a 100);

2.17.1.4.

la lettera «T» posta prima della larghezza di sezione nominale nel caso dei pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo «T»;

2.17.1.5.

l'indicazione della configurazione di montaggio pneumatico/cerchio se questa è diversa dalla configurazione normale;

2.18.

«diametro nominale di calettamento del cerchio»: diametro del cerchio su cui deve essere montato un pneumatico;

2.19.

«cerchio»: supporto per l'assieme pneumatico-camera d'aria oppure per il solo pneumatico senza camera d'aria, sul quale sono calettati i talloni del pneumatico (3);

2.19.1.

«configurazione di montaggio pneumatico/cerchio»: tipo di cerchio su cui è destinato ad essere montato un pneumatico; nel caso di cerchi diversi dai cerchi normali, la configurazione è indicata da un simbolo apposto sul pneumatico, ad esempio «CT», «TR», «TD», «A» o «U»;

2.20.

«cerchio teorico»: cerchio fittizio la cui larghezza sarebbe uguale alla larghezza nominale di sezione di un pneumatico moltiplicata per un valore x specificato dal produttore del pneumatico;

2.21.

«cerchio di misura»: cerchio su cui deve essere montato un pneumatico per misurarne le dimensioni;

2.22.

«cerchio di prova»: cerchio su cui deve essere montato un pneumatico per effettuare le prove;

2.23.

«sbocconcellamento»: separazione di pezzi di gomma dal battistrada;

2.24.

«distacco delle cordicelle»: separazione delle cordicelle dal loro rivestimento in gomma;

2.25.

«distacco delle tele»: separazione fra tele adiacenti;

2.26.

«distacco del battistrada»: separazione del battistrada dalla carcassa;

2.27.

«indicatori di usura»: rilievi posti all'interno degli incavi del battistrada destinati a segnalare visivamente il grado di consumo del battistrada;

2.28.

«indice di capacità di carico»: numero associato alla massa di riferimento che un pneumatico può portare quando è utilizzato rispettando le prescrizioni di impiego specificate dal produttore;

2.29.

«categoria di velocità»: velocità massima che il pneumatico può sopportare, espressa dal simbolo della categoria di velocità (v. tabella seguente);

2.29.1.

le categorie di velocità sono indicate nella tabella seguente:

Simbolo della categoria di velocità

Velocità massima

(km/h)

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

V

240

W

270

Y

300

2.30.

incavi del battistrada

2.30.1.

«incavi principali»: incavi larghi situati nella zona centrale del battistrada, all'interno dei quali sono posizionati gli indicatori di usura (v. punto 2.27);

2.30.2.

«incavi secondari»: incavi supplementari del battistrada che possono scomparire nel corso della vita del pneumatico;

2.31.

«limite massimo di carico»: massa massima che il pneumatico può portare.

2.31.1.

Per velocità non superiori a 210 km/h il limite massimo di carico non può essere superiore al valore associato all'indice di capacità di carico del pneumatico.

2.31.2.

Per velocità superiori a 210 km/h ma non superiori a 240 km/h (pneumatici classificati con il simbolo della categoria di velocità «V»), il limite massimo di carico non può essere superiore alla percentuale del valore associato all'indice di capacità di carico del pneumatico indicato nella tabella seguente in funzione della velocità massima raggiungibile dall'autovettura sulla quale deve essere montato il pneumatico:

Velocità massima

(km/h)

Limite massimo di carico

(per cento)

215

98,5

220

97

225

95,5

230

94

235

92,5

240

91

Per velocità massime intermedie sono ammesse interpolazioni lineari del limite massimo di carico.

2.31.3.

Per velocità superiori a 240 km/h (pneumatici classificati con il simbolo della categoria di velocità «W») il limite massimo di carico non può essere superiore alla percentuale del valore associato all'indice di capacità di carico del pneumatico indicato nella tabella seguente in funzione della velocità massima raggiungibile dall'autovettura sulla quale deve essere montato il pneumatico:

Velocità massima

(km/h)

Limite massimo di carico

(per cento)

240

100

250

95

260

90

270

85

Per velocità massime intermedie sono ammesse interpolazioni lineari del limite massimo di carico.

2.31.4.

Per velocità superiori a 270 km/h (pneumatici classificati con il simbolo della categoria di velocità «Y») il limite massimo di carico non può essere superiore alla percentuale del valore associato all'indice di capacità di carico del pneumatico indicato nella tabella seguente in funzione della velocità massima raggiungibile dall'autovettura sulla quale deve essere montato il pneumatico:

Velocità massima

(km/h)

Limite massimo di carico

(per cento)

270

100

280

95

290

90

300

85

Per velocità massime intermedie sono ammesse interpolazioni lineari del limite massimo di carico.

2.31.5.

Per velocità inferiori o uguali a 60 km/h, il limite massimo di carico non può essere superiore alla percentuale del valore della massa associato all'indice di capacità di carico del pneumatico indicato nella tabella seguente in funzione della velocità massima di progetto dal veicolo sul quale deve essere montato il pneumatico:

Velocità massima

(km/h)

Limite massimo di carico

(per cento)

25

142

30

135

40

125

50

115

60

110

2.31.6.

Per velocità superiori a 300 km/h, il limite massimo di carico non può essere superiore alla massa specificata dal produttore del pneumatico in funzione della velocità raggiungibile dal veicolo. Per velocità intermedie comprese fra 300 km/h e la velocità massima ammessa dal produttore del pneumatico, sono ammesse interpolazioni lineari del limite massimo di carico;

2.32.

«modalità di marcia a piatto»: stato di un pneumatico che mantiene sostanzialmente la propria integrità strutturale quando è utilizzato a una pressione di gonfiaggio compresa fra 0 e 70 kPa;

2.33.

«funzioni essenziali del pneumatico»: capacità normale di un pneumatico gonfio di sopportare un determinato carico a una determinata velocità e di trasmettere al suolo le forze motrici, sterzanti e frenanti;

2.34.

«sistema di marcia a piatto» o «sistema di mobilità prolungata»: insieme di componenti specificati, tra cui è compreso un pneumatico, che funzionano in modo interdipendente e insieme assicurano la funzionalità richiesta assicurando al veicolo almeno le funzioni essenziali del pneumatico alla velocità di 80 km/h e per una distanza di 80 km in modalità di marcia a piatto;

2.35.

«altezza di sezione a carico»: differenza tra il raggio in condizioni di carico, misurato dal centro del cerchio alla superficie del tamburo, e la metà del diametro nominale del cerchio, conformemente alla definizione contenuta nella norma ISO 4000-1.

3.   MARCATURE

3.1.   I pneumatici presentati all'omologazione devono recare sui due fianchi, nel caso dei pneumatici simmetrici, e almeno sul fianco esterno, nel caso dei pneumatici asimmetrici:

3.1.1.

il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale;

3.1.2.

la designazione della misura del pneumatico così come definita nel punto 2.17 del presente regolamento;

3.1.3.

l'indicazione del tipo di struttura nel modo seguente:

3.1.3.1.

sui pneumatici a struttura diagonale, nessuna indicazione oppure la lettera «D» posta prima dell'indicazione del diametro di calettamento del cerchio;

3.1.3.2.

sui pneumatici a struttura radiale, la lettera «R» posta prima dell'indicazione del diametro di calettamento del cerchio e facoltativamente il termine «RADIAL»;

3.1.3.3.

sui pneumatici a struttura diagonale cinturata, la lettera «B» posta prima dell'indicazione del diametro di calettamento del cerchio nonché la dicitura «BIAS-BELTED»;

3.1.3.4.

sui pneumatici radiali adatti a velocità superiori a 240 km/h ma non superiori a 300 km/h (pneumatici recanti il simbolo di velocità «W» o «Y» nella caratteristica di servizio), la lettera «R» posta prima dell'indicazione del diametro di calettamento del cerchio può essere sostituita dalle lettere «ZR»;

3.1.3.5.

sui pneumatici «per marcia a piatto» o «autoportanti», la lettera «F» posta prima all'indicazione del diametro di calettamento del cerchio;

3.1.4.

l'indicazione della categoria di velocità del pneumatico espressa mediante il simbolo di cui al punto 2.29 precedente;

3.1.4.1.

sui pneumatici adatti a velocità superiori a 300 km/h, la lettera «R» posta prima del codice del diametro di calettamento del cerchio è sostituita dalle lettere «ZR» e il pneumatico è marcato con una caratteristica di servizio costituita dal simbolo di velocità «Y» e dall'indice di carico corrispondente. La caratteristica di servizio è indicata tra parentesi, ad esempio « (95Y)».

3.1.5.

le lettere M+S oppure M.S oppure M&S se si tratta di un pneumatico da neve;

3.1.6.

gli indici di capacità di carico di cui al punto 2.28 del presente regolamento;

3.1.7.

il termine «TUBELESS» se il pneumatico è progettato per essere utilizzato senza camera d'aria;

3.1.8.

il termine «REINFORCED» o «EXTRA LOAD» se il pneumatico è rinforzato;

3.1.9.

la data di fabbricazione, costituita da un gruppo di quattro cifre di cui le prime due indicano la settimana e le altre due l'anno di fabbricazione del pneumatico. Tuttavia, questa indicazione, di cui è ammessa l'apposizione su un solo fianco, non è obbligatoria per i pneumatici presentati all'omologazione fino a che non siano trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (4);

3.1.10.

nel caso di pneumatici omologati per la prima volta dopo l'entrata in vigore del supplemento 13 della serie 02 di emendamenti del regolamento n. 30, l'indicazione di cui al punto 2.17.1.5 è collocata subito dopo l'indicazione del diametro di calettamento del cerchio di cui al punto 2.17.1.3;

3.1.11.

nel caso di pneumatici di soccorso per impiego temporaneo, i termini «TEMPORARY USE ONLY» in caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a 12,7 mm;

3.1.11.1.

inoltre, nel caso dei pneumatici di soccorso per impiego temporaneo di tipo «T», l'indicazione «INFLATE TO 420 kPa (60 psi) », con i caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a 12,7 mm;

3.1.12.

il simbolo seguente se il pneumatico è del tipo «per marcia a piatto» o «autoportante», con la lettera «h» di altezza non inferiore a 12 mm.

Image

3.2.   Nei pneumatici deve essere presente uno spazio libero di grandezza sufficiente per l'inserimento del marchio di omologazione raffigurato nell'allegato II del presente regolamento.

3.3.   Nell'allegato III del presente regolamento è raffigurato un esempio di disposizione delle marcature sui pneumatici.

3.4.   Le marcature di cui al punto 3.1 e il marchio di omologazione prescritto al punto 5.4 del presente regolamento devono essere stampati sui pneumatici in caratteri in rilevo o incassati. Essi devono risultare chiaramente leggibili ed essere situati nella parte bassa del pneumatico su almeno uno dei fianchi, fatta eccezione per l'iscrizione di cui al punto 3.1.1 precedente.

3.4.1.   Tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» o «U» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.10), le marcature possono essere situate in qualsiasi punto del fianco esterno del pneumatico.

4.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

4.1.   La domanda di omologazione di un tipo di pneumatico deve essere presentata dal titolare della denominazione commerciale o del marchio di fabbrica o dal suo mandatario. In essa devono figurare:

4.1.1.

la designazione della misura del pneumatico così come definita nel punto 2.17 del presente regolamento;

4.1.2.

il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale;

4.1.3.

la categoria di impiego [normale (stradale), oppure da neve, oppure per uso temporaneo];

4.1.4.

la struttura (diagonale, diagonale cinturata, radiale, per marcia a piatto);

4.1.5.

la categoria di velocità;

4.1.6.

l'indice di capacità di carico;

4.1.7.

l'utilizzo con o senza camera d'aria a cui è destinato il pneumatico;

4.1.8.

la tipologia del pneumatico (pneumatico «normale» o «rinforzato» o «pneumatico di soccorso per impiego temporaneo di tipo T»);

4.1.9.

il ply rating dei pneumatici diagonali;

4.1.10.

le dimensioni totali: larghezza di sezione totale e diametro esterno totale;

4.1.11.

i cerchi su cui può essere montato il pneumatico;

4.1.12.

il cerchio di misura e il cerchio di prova;

4.1.13.

la pressione di prova nel caso in cui il produttore chieda l'applicazione dell'allegato VII, punto 1.3, del presente regolamento;

4.1.14.

il coefficiente «x» di cui al punto 2.20 precedente;

4.1.15.

per i pneumatici adatti a velocità superiori a 300 km/h, la velocità massima autorizzata dal produttore del pneumatico e la capacità di carico ammessa per tale velocità massima. Il produttore del pneumatico deve indicare questi valori anche nella documentazione tecnica relativa al tipo di pneumatico;

4.1.16.

l'identificazione del profilo del cerchio nella zona di ritenzione del tallone per i «pneumatici per marcia a piatto» in «modalità di marcia a piatto».

4.2.   La domanda di omologazione deve essere accompagnata dai documenti seguenti, in triplice copia: uno schema, o una fotografia rappresentativa, del disegno del battistrada e uno schema del profilo del pneumatico gonfio montato sul cerchio di misura, con l'indicazione delle quote pertinenti (v. punti 6.1.1 e 6.1.2) del tipo presentato all'omologazione. La domanda di omologazione deve inoltre essere accompagnata dal verbale di prova rilasciato dal laboratorio di prova approvato, oppure da uno o due campioni del tipo di pneumatico, a discrezione dell'autorità competente. Disegni o fotografie del fianco e del battistrada del pneumatico devono essere presentati dopo l'avvio della produzione entro il termine massimo di un anno dalla data di rilascio dell'omologazione.

4.3.   Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità competente si accerta dell'esistenza di disposizioni atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.

4.4.   Se un produttore di pneumatici presenta domanda di omologazione per una serie di pneumatici, non occorre che la prova di carico/velocità sia effettuata su ogni tipo di pneumatico facente parte della serie. L'autorità di omologazione può applicare a sua discrezione i criteri più rigorosi.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.   Se il pneumatico presentato all'omologazione in applicazione del presente regolamento soddisfa le prescrizioni del punto 6 successivo, l'omologazione del tipo di pneumatico viene concessa.

5.2.   Ad ogni tipo omologato è assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 02) indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di pneumatico cui si applica il presente regolamento.

5.3.   Il rilascio o l'estensione o il rifiuto dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di pneumatico a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento.

5.3.1.   Se viene rilasciata l'omologazione per un tipo di pneumatico adatto a velocità superiori a 300 km/h (v. punto 4.1.15), la velocità massima (km/h) e la capacità di carico (kg) ammessa per la velocità massima devono essere indicate in modo chiaro nella parte 10 della scheda di comunicazione (v. allegato I del presente regolamento); possono essere inoltre indicate le capacità di carico ammesse per le velocità intermedie superiori a 300 km/h.

5.4.   Su ogni pneumatico conforme a un tipo di pneumatico omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto in modo ben visibile, nella posizione indicata nel punto 3.2, oltre alle marcature di cui al punto 3.1, un marchio di omologazione internazionale composto da:

5.4.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (5);

5.4.2.

un numero di omologazione.

5.5.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.6.   Nell'allegato II del presente regolamento è raffigurato un esempio di marchio di omologazione.

6.   PRESCRIZIONI

6.1.   Dimensioni dei pneumatici

6.1.1.   Larghezza di sezione di un pneumatico

6.1.1.1.   La larghezza di sezione deve essere calcolata mediante la formula seguente:

S = S1 + K(A – A1),

dove:

S

è la «larghezza di sezione» in mm misurata sul cerchio di prova;

S1

è la «larghezza nominale di sezione» in mm indicata sul fianco del pneumatico nella designazione della misura conformemente alle prescrizioni;

A

è la larghezza in mm del cerchio di misura indicata dal produttore nella nota descrittiva (6);

A1

è la larghezza in mm del cerchio teorico.

Per A1 si assume un valore pari a S1 moltiplicato per il fattore x specificato dal produttore, mentre per K si assume il valore 0,4.

6.1.1.2.   Tuttavia, per i pneumatici la cui designazione figura nella prima colonna delle tabelle dell'allegato V del presente regolamento, la larghezza di sezione è quella che figura in tali tabelle di fianco alla designazione del pneumatico.

6.1.1.3.   Tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» o «U» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.10), per K si assume il valore 0,6.

6.1.2.   Diametro esterno di un pneumatico

6.1.2.1.   Il diametro esterno di un pneumatico si calcola mediante la formula seguente:

D = d + 2H

dove:

 

D è il diametro esterno espresso in mm

 

d è il numero convenzionale definito nel punto 2.17.1.3, espresso in millimetri (6)

 

H è l'altezza nominale di sezione espressa in mm,

pari a: H = 0,01S1 × Ra

 

S1 è la larghezza nominale di sezione espressa in mm

 

Ra è il rapporto nominale di aspetto

quali figurano nella designazione della misura riportata sul fianco del pneumatico conformemente alle prescrizioni del punto 3.4 precedente.

6.1.2.2.   Tuttavia, per i tipi di pneumatici la cui designazione figura nella prima colonna delle tabelle dell'allegato V del presente regolamento, si considera che il diametro esterno sia quello riportato in tali tabelle di fianco alla designazione della «misura» del pneumatico.

6.1.2.3.   Tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» o «U» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.10), il diametro esterno è quello specificato nella designazione della misura riportata sul fianco del pneumatico.

6.1.3.   Metodo di misura dei pneumatici

La misurazione delle quote dei pneumatici deve essere effettuata secondo la procedura indicata nell'allegato VI del presente regolamento.

6.1.4   Prescrizioni relative alla larghezza di sezione del pneumatico

6.1.4.1.   La larghezza totale di un pneumatico può essere inferiore alla larghezza di sezione determinata conformemente al punto 6.1.1 precedente.

6.1.4.2.   Essa può superare tale valore delle seguenti percentuali:

6.1.4.2.1.

per i pneumatici a struttura diagonale: 6 per cento;

6.1.4.2.2.

per i pneumatici a struttura radiale per marcia a piatto: 4 per cento;

6.1.4.2.3.

inoltre, se il pneumatico è provvisto di speciali cordoli (o risalti) di protezione, la larghezza può superare di 8 mm al massimo la tolleranza indicata.

6.1.4.2.4.

Tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» o «U» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.10), la larghezza totale del pneumatico, nella parte bassa del pneumatico, è uguale alla larghezza nominale del cerchio su cui è montato il pneumatico, indicata dal produttore nella nota descrittiva, maggiorata di 20 mm.

6.1.5.   Specifiche relative al diametro esterno del pneumatico

Il diametro esterno di un pneumatico non deve essere rispettivamente inferiore e superiore ai valori Dmin e Dmax calcolati con le formule seguenti:

 

Dmin = d + (2H × a)

 

Dmax = d + (2H × b)

dove:

6.1.5.1.

per le misure elencate nell'allegato V e per i pneumatici che recano il simbolo «A» o «U» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.10), l'altezza nominale di sezione H è uguale a:

H = 0,5 (D – d) (per i riferimenti, v. punto 6.1.2)

6.1.5.2.

per le misure non riportate nelle tabelle dell'allegato V, «H» e «d» sono quelli definiti nel punto 6.1.2.1.

6.1.5.3.

I coefficienti «a» e «b» sono rispettivamente:

6.1.5.3.1.

coefficiente «a» = 0,97

6.1.5.3.2.

coefficiente «b» (per pneumatici) normali (stradali)

radiali per marcia a piatto

diagonali e diagonali cinturati

1,04

1,08

6.1.5.4.

per i pneumatici da neve, il diametro totale (Dmax) determinato nel modo indicato in precedenza può essere superato al massimo dell'1 per cento.

6.2.   Prova di prestazione carico/velocità

6.2.1.   Il pneumatico deve essere sottoposto ad una prova di prestazione carico/velocità effettuata secondo la procedura indicata nell'allegato VII del presente regolamento.

6.2.1.1.   Quando la domanda di omologazione riguarda pneumatici che recano le lettere «ZR» nella designazione della misura e sono adatti a velocità superiori a 300 km/h (v. punto 4.1.15), la prova carico/velocità di cui sopra è eseguita su un pneumatico nelle condizioni di carico e di velocità indicate sul pneumatico (v. punto 3.1.4.1). Un'altra prova carico/velocità deve essere eseguita su un secondo esemplare dello stesso tipo di pneumatico nelle condizioni di carico e velocità definite come massime dal produttore del pneumatico (v. punto 4.1.15 del presente regolamento).

Se il produttore del pneumatico è d'accordo, la seconda prova può essere eseguita sullo stesso esemplare di pneumatico.

6.2.1.2.   Quando la domanda di omologazione riguarda un sistema di «marcia a piatto», la prova di carico/velocità di cui sopra viene eseguita su un pneumatico gonfiato conformemente alle prescrizioni del punto 1.2 dell'allegato VII, nelle condizioni di carico e velocità indicate sul pneumatico (v. punto 3.1.4.1). Un'ulteriore prova carico/velocità deve essere eseguita su un secondo esemplare dello stesso pneumatico seguendo le prescrizioni del punto 3 dell'allegato VII. Se il produttore è d'accordo, la seconda prova può essere eseguita sullo stesso esemplare di pneumatico.

6.2.2.   Un pneumatico supera la prova carico/velocità se al termine della prova stessa non presenta alcun segno di distacco del battistrada, delle tele o delle cordicelle, sbocconcellamento o rottura delle cordicelle.

6.2.2.1.   Nel caso di un pneumatico recante il simbolo di velocità «Y», la prova si considera superata anche se al termine della stessa il pneumatico presenta bolle superficiali causate dall'apparecchiatura e dalle condizioni di prova specifiche.

6.2.2.2.   Nel caso di un pneumatico con sistema di «marcia a piatto» sottoposto alla prova di cui al punto 3 dell'allegato VII, la prova si considera superata se al termine della stessa nel pneumatico non si rileva una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza di sezione a carico rispetto all'altezza di sezione a carico all'inizio della prova e non si manifesta alcun distacco del battistrada dai fianchi.

6.2.3.   Il diametro esterno del pneumatico, misurato sei ore dopo la prova di prestazione carico/velocità, non deve differire di oltre il ± 3,5 per cento dal diametro esterno misurato prima della prova.

6.3.   Indicatori di usura del battistrada

6.3.1.   Il pneumatico deve presentare almeno sei file trasversali di indicatori di usura, distribuite in modo all'incirca equidistante negli incavi principali del battistrada. Tali indicatori di usura non devono potersi confondere con i rilievi di gomma esistenti tra le scolpiture o i tasselli del battistrada.

6.3.2.   Tuttavia, per i pneumatici di dimensioni adatte al montaggio su cerchi di diametro nominale inferiore o uguale a 12, sono ammesse quattro file di indicatori.

6.3.3.   Gli indicatori di usura devono segnalare, con una tolleranza di +0,60/–0,00 mm, che la profondità residua degli incavi del battistrada non è più superiore a 1,6 mm.

6.3.4.   L'altezza degli indicatori di usura si determina misurando la differenza, a partire dalla superficie del battistrada, tra la profondità degli incavi misurata alla sommità degli indicatori di usura e la profondità degli incavi misurata subito dopo il raccordo alla base degli indicatori.

7.   MODIFICHE DEL TIPO DI PNEUMATICO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

7.1.   Ogni modifica del tipo di pneumatico omologato deve essere notificata al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione. Detto servizio può:

7.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non rischino di avere effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il pneumatico sia ancora conforme alle prescrizioni; oppure

7.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che ha effettuato le prove.

7.2.   La modifica del disegno del battistrada non è considerata una modifica tale da richiedere la ripetizione delle prove prescritte al punto 6 del presente regolamento.

7.3.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con l'indicazione delle modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo della procedura indicata nel punto 5.3 precedente.

7.4.   L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione assegna un numero di serie all'estensione e ne informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le modalità di controllo della conformità della produzione essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2). Devono inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:

8.1.

i pneumatici omologati a norma del presente regolamento devono essere prodotti in modo da essere conformi al tipo omologato, e quindi rispettare le prescrizioni di cui al punto 6 precedente;

8.2.

l'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. Per ogni impianto di produzione, tali verifiche sono eseguite, di norma, almeno una volta ogni due anni.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L'omologazione di un tipo di pneumatico rilasciata a norma del presente regolamento può essere revocata se cessano di essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 8.1 o se i pneumatici prelevati dalla serie non superano le prove prescritte nello stesso punto.

9.2.   Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di pneumatico omologato a norma del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione A seguito di tale comunicazione, l'autorità informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento.

11.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

11.1.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di rilasciare estensioni dell'omologazione a norma delle serie precedenti di emendamenti o di supplementi delle serie di emendamenti del presente regolamento.

11.2.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare un pneumatico omologato a norma della serie 01 di emendamenti del presente regolamento.

11.3.   Indicatori di usura del battistrada

11.3.1.

Dalla data di entrata in vigore del supplemento 4 della serie 02 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono più autorizzate a rilasciare omologazioni a norma del presente regolamento modificato dal supplemento 3 della serie 02 di emendamenti con riferimento alle prescrizioni del punto 6.3.3.

11.3.2.

Tutti i nuovi pneumatici prodotti dal 1o ottobre 1995 devono essere conformi alle prescrizioni del punto 6.3.3 modificato dal supplemento 4 della serie 02 di emendamenti.

12.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

12.1.   Le parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione, estensione, rifiuto o revoca dell'omologazione o cessazione definitiva della produzione emesse negli altri paesi.

12.2.   Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento possono designare laboratori dei produttori di pneumatici come laboratori di prova approvati.

12.3.   Se una parte dell'accordo applica le disposizioni del punto 12.2, essa può, se lo desidera, inviare una o più persone di sua scelta a presenziare alle prove.

Figura esplicativa

(v. punto 2 del presente regolamento)

Image


(1)  Quali definiti nell'allegato VII della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2. modificato da ultimo da Amend.4).

(2)  V. figura esplicativa.

(3)  V. figura esplicativa.

(4)  Prima del 1o gennaio 2000, la data di fabbricazione può essere indicata da un gruppo di tre cifre di cui le prime due indicano la settimana e l'ultima l'anno di fabbricazione del pneumatico.

(5)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (omesso), 34 per la Bulgaria, 35 (omesso), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (omesso), 39 per l'Azerbaigian, 40 per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (omesso), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 per il Giappone, 44 (omesso), 45 per l'Australia, 46 per l'Ucraina, 47 per il Sud Africa, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta e 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malaysia, 53 per la Thailandia, 54 e 55 (omessi) e 56 per il Montenegro. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all'omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo.

(6)  Se il numero convenzionale è indicato da un codice, il valore in mm si ottiene moltiplicando tale numero per 25,4.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image


ALLEGATO II

Esempio di marchio di omologazione

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un pneumatico, indica che il tipo di pneumatico è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 022439.

Nota: le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata a norma del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti.

Il numero di omologazione deve essere posto vicino al cerchio ed essere collocato sopra o sotto la lettera «E», a sinistra o a destra di tale lettera. Le cifre del numero devono essere collocate tutte sullo stesso lato rispetto alla lettera «E» ed essere rivolte nello stesso senso. L'uso di numeri romani per i numeri di omologazione è da evitare per non creare confusione con altri simboli.


ALLEGATO III

Schema delle marcature sul pneumatico

1.   Esempio delle marcature da apporre sui pneumatici immessi sul mercato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento

Image

Queste marcature, riportate a titolo di esempio, definiscono un pneumatico:

a)

con larghezza nominale di sezione di 185,

b)

con rapporto nominale di aspetto di 70,

c)

con struttura radiale (R),

d)

con diametro nominale di calettamento del cerchio di codice 14,

e)

con capacità di carico di 580 kg, corrispondente all'indice di carico 89 nell'allegato IV del presente regolamento,

f)

con categoria di velocità T (velocità massima 190 km/h),

g)

progettato per essere usato senza camera d'aria («tubeless»),

h)

del tipo da neve (M + S),

i)

prodotto nella venticinquesima settimana del 2003.

2.   Nel caso particolare dei pneumatici con configurazione di montaggio pneumatico/cerchio «A» o «U», la marcatura deve presentarsi come nell'esempio seguente:

185-560 R 400A o 185-560 R 400U dove:

 

185 è la larghezza nominale di sezione espressa in mm,

 

560 è il diametro esterno espresso in mm,

 

R indica la struttura del pneumatico (v. punto 3.1.3. del presente regolamento),

 

400 è il diametro nominale di calettamento del cerchio espresso in mm,

 

A o U è la configurazione di montaggio pneumatico/cerchio.

Le marcature relative all'indice di carico, alla categoria di velocità, alla data di produzione e le altre marcature devono essere conformi all'esempio 1 precedente.

3.   La posizione e l'ordine delle marcature che compongono la designazione del pneumatico devono essere i seguenti:

a)

la designazione della misura di cui al punto 2.17. del presente regolamento deve essere raggruppata nel modo indicato negli esempi precedenti: 185/70 R 14 e 185-560 R 400A o 185-560 R 400U;

b)

la caratteristica di servizio, composta da indice di carico e simbolo di velocità, deve essere posta subito dopo la designazione della misura del pneumatico di cui al punto 2.17. del presente regolamento;

c)

i termini «tubeless», «reinforced» e «M + S» possono essere a una certa distanza dalla designazione della misura.


ALLEGATO IV

Indici di capacità di carico

Li

=

indice di capacità di carico

kg

=

massa corrispondente del veicolo da portare.


Li

kg

0

45

1

46,2

2

47,5

3

48,7

4

50

5

51,5

6

53

7

54,5

8

56

9

58

10

60

11

61,5

12

63

13

65

14

67

15

69

16

71

17

73

18

75

19

77,5

20

80

21

82,5

22

85

23

87,5

24

90

25

92,5

26

95

27

97,5

28

100

29

103

30

106

31

109

32

112

33

115

34

118

35

121

36

125

37

128

38

132

39

136

40

140

41

145

42

150

43

155

44

160

45

165

46

170

47

175

48

180

49

185

50

190

51

195

52

200

53

206

54

212

55

218

56

224

57

230

58

236

59

243

60

250

 

 

61

257

62

265

63

272

64

280

65

290

66

300

67

307

68

315

69

325

70

335

71

345

72

355

73

365

74

375

75

387

76

400

77

412

78

425

79

437

80

450

81

462

82

475

83

487

84

500

85

515

86

530

87

545

88

560

89

580

90

600

 

 

91

615

92

630

93

650

94

670

95

690

96

710

97

730

98

750

99

775

100

800

101

825

102

850

103

875

104

900

105

925

106

950

107

975

108

1 000

109

1 030

110

1 060

111

1 090

112

1 120

113

1 150

114

1 180

115

1 215

116

1 250

117

1 285

118

1 320

119

1 360

120

1 400

 

 


ALLEGATO V

Designazione della misura e dimensioni dei pneumatici

Tabella I

Pneumatici diagonali (pneumatici europei)

Misura

Codice di larghezza del cerchio di misura

Diametro totale (1)

mm

Larghezza di sezione del pneumatico (1)

mm

Diametro nominale del cerchio

«d»

mm

Serie Super Ballon

4.80-10

3.5

490

128

254

5.20-10

3.5

508

132

254

5.20-12

3.5

558

132

305

5.60-13

4

600

145

330

5.90-13

4

616

150

330

6.40-13

4.5

642

163

330

5.20-14

3.5

612

132

356

5.60-14

4

626

145

356

5.90-14

4

642

150

356

6.40-14

4.5

666

163

356

5.60-15

4

650

145

381

5.90-15

4

668

150

381

6.40-15

4.5

692

163

381

6.70-15

4.5

710

170

381

7.10-15

5

724

180

381

7.60-15

5.5

742

193

381

8.20-15

6

760

213

381

Serie Low Section

5.50-12

4

552

142

305

6.00-12

4.5

574

156

305

7.00-13

5

644

178

330

7.00-14

5

668

178

356

7.50-14

5.5

688

190

356

8.00-14

6

702

203

356

6.00-15 L

4.5

650

156

381

Serie Super Low Section (2)

155-13/6.15-13

4.5

582

157

330

165-13/6.45-13

4.5

600

167

330

175-13/6.95-13

5

610

178

330

155-14/6.15-14

4.5

608

157

356

165-14/6.45-14

4.5

626

167

356

175-14/6.95-14

5

638

178

356

185-14/7.35-14

5.5

654

188

356

195-14/7.75-14

5.5

670

198

356

Serie Ultra Low Section

5.9-10

4

483

148

254

6.5-13

4.5

586

166

330

6.9-13

4.5

600

172

330

7.3-13

5

614

184

330


Tabella II

Serie millimetrica — Pneumatici radiali (pneumatici europei)

Misura

Codice di larghezza del cerchio di misura

Diametro totale (3)

mm

Larghezza di sezione del pneumatico (3)

mm

Diametro nominale del cerchio

«d»

mm

125 R 10

3.5

459

127

254

145 R 10

4

492

147

254

125 R 12

3.5

510

127

305

135 R 12

4

522

137

305

145 R 12

4

542

147

305

155 R 12

4.5

550

157

305

125 R 13

3.5

536

127

330

135 R 13

4

548

137

330

145 R 13

4

566

147

330

155 R 13

4.5

578

157

330

165 R 13

4.5

596

167

330

175 R 13

5

608

178

330

185 R 13

5.5

624

188

330

125 R 14

3.5

562

127

356

135 R 14

4

574

137

356

145 R 14

4

590

147

356

155 R 14

4.5

604

157

356

165 R 14

4.5

622

167

356

175 R 14

5

634

178

356

185 R 14

5.5

650

188

356

195 R 14

5.5

666

198

356

205 R 14

6

686

208

356

215 R 14

6

700

218

356

225 R 14

6.5

714

228

356

125 R 15

3.5

588

127

381

135 R 15

4

600

137

381

145 R 15

4

616

147

381

155 R 15

4.5

630

157

381

165 R 15

4.5

646

167

381

175 R 15

5

660

178

381

185 R 15

5.5

674

188

381

195 R 15

5.5

690

198

381

205 R 15

6

710

208

381

215 R 15

6

724

218

381

225 R 15

6.5

738

228

381

235 R 15

6.5

752

238

381

175 R 16

5

686

178

406

185 R 16

5.5

698

188

406

205 R 16

6

736

208

406


Tabella III

Serie 45 — Pneumatici radiali su cerchi con sede tallone inclinata a 5°

Misura

Larghezza del cerchio di misura

Diametro totale

Larghezza di sezione del pneumatic

280/45 R 415

240

661

281


(1)  Tolleranza: v. punti 6.1.4. e 6.1.5.

(2)  Sono ammesse le designazioni seguenti: 185-14/7.35-14 o 185-14 o 7.35-14 o 7.35-14/185-14.

(3)  Tolleranza: v. punti 6.1.4. e 6.1.5.


ALLEGATO VI

Metodo di misura dei pneumatici

1.1.

Montare il pneumatico sul cerchio di prova indicato dal produttore conformemente al punto 4.1.12 del presente regolamento e gonfiarlo a una pressione compresa fra 3 e 3,5 bar.

1.2.

Regolare la pressione nel modo seguente:

1.2.1.

pneumatici diagonali cinturati normali: a 1,7 bar;

1.2.2.

pneumatici diagonali: a:

Ply-rating

Pressione (bar)

Categoria di velocità

L, M, N

P, Q, R, S

T, U, H, V

4

1,7

2,0

6

2,1

2,4

2,6

8

2,5

2,8

3,0

1.2.3.

pneumatici radiali normali: a 1,8 bar;

1.2.4.

pneumatici rinforzati: a 2,3 bar

1.2.5.

pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo T: a 4,2 bar.

2.

Condizionare il pneumatico montato sul cerchio a temperatura ambiente per almeno 24 ore se non diversamente indicato nel punto 6.2.3 del presente regolamento.

3.

Regolare la pressione del pneumatico per riportarla al valore specificato nel punto 1.2 precedente.

4.

Misurare con un calibro la larghezza totale in sei punti equidistanti lungo la circonferenza del pneumatico, tenendo conto dello spessore degli eventuali cordoli o nervature di protezione. Considerare come larghezza totale il valore più alto misurato.

5.

Determinare il diametro esterno misurando la circonferenza massima e dividendo il valore ottenuto per π (3,1416).


ALLEGATO VII

Procedimento per le prove di prestazione carico/velocità

1.   PREPARAZIONE DEL PNEUMATICO

1.1.

Montare un pneumatico nuovo sul cerchio di prova indicato dal produttore conformemente al punto 4.1.12. del presente regolamento.

1.2.

Gonfiare il pneumatico alla pressione appropriata indicata (in bar) nella tabella qui sotto:

pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo T: a 4,2 bar

Categoria di velocità

Pneumatici diagonali

Pneumatici radiali/sistema per marcia a piatto

Pneumatici diagonali cinturati

Ply rating

Normali

Rinforzati

Normali

4

6

8

L, M, N

2,3

2,7

3,0

2,4

2,8

P, Q, R, S

2,6

3,0

3,3

2,6

3,0

2,6

T, U, H

2,8

3,2

3,5

2,8

3,2

2,8

V

3,0

3,4

3,7

3,0

3,4

W

3,2

3,6

Y

3,2 (1)

3,6

1.3.

Il produttore può chiedere, indicandone le ragioni, l'impiego di una pressione di prova diversa da quella indicata nel punto 1.2 precedente. In questo caso, il pneumatico deve essere gonfiato alla pressione richiesta dal produttore.

1.4.

Condizionare l'assieme pneumatico-ruota alla temperatura ambiente della sala prove per non meno di tre ore.

1.5.

Regolare la pressione del pneumatico per riportarla al valore specificato nel punto 1.2. o 1.3. precedente.

2.   EFFETTUAZIONE DELLA PROVA

2.1.

Montare l'assieme pneumatico-ruota sull'asse di prova e premerlo contro la faccia esterna di una ruota con superficie liscia di 1,70 m ± 1 per cento o 2 m ± 1 per cento di diametro.

2.2.

Applicare sull'asse di prova un carico pari all'80 per cento del:

2.2.1.

limite massimo di carico corrispondente all'indice di capacità carico per i pneumatici con categoria di velocità da «L» ad «H» comprese;

2.2.2.

limite massimo di carico associato a una velocità massima di 240 km/h per i pneumatici con categoria di velocità «V» (v. punto 2.31.2. del presente regolamento);

2.2.3.

limite massimo di carico associato a una velocità massima di 270 km/h per i pneumatici con categoria di velocità «W» (v. punto 2.31.3. del presente regolamento);

2.2.4.

limite massimo di carico associato a una velocità massima di 300 km/h per i pneumatici con categoria di velocità «Y» (v. punto 2.31.4. del presente regolamento).

2.3.

Per tutta la durata della prova la pressione del pneumatico non deve essere corretta ed il carico di prova deve essere mantenuto costante.

2.4.

Durante la prova la temperatura della sala prove deve essere mantenuta a un valore compreso tra 20° e 30°, a meno che il produttore del pneumatico non convenga di utilizzare una temperatura più elevata.

2.5.

La prova deve essere effettuata senza interruzioni conformemente alle prescrizioni seguenti:

2.5.1.

tempo per passare dalla velocità 0 alla velocità iniziale della prova: 10 minuti;

2.5.2.

velocità iniziale della prova: velocità massima prescritta per il tipo di pneumatico (v. punto. 2.29.3 del presente regolamento), ridotta di 40 km/h se si utilizza una ruota con superficie liscia di 1,70 m ± 1 per cento di diametro, o ridotta di 30 km/h se si utilizza una ruota con superficie liscia di 2 m ± 1 per cento di diametro;

2.5.3.

incrementi successivi di velocità: 10 km/h;

2.5.4.

durata della prova a ciascun livello successivo di velocità, tranne l'ultimo: 10 minuti;

2.5.5.

durata della prova all'ultimo livello di velocità: 20 minuti;

2.5.6.

velocità massima della prova: velocità massima prescritta per il tipo di pneumatico, ridotta di 10 km/h se si utilizza una ruota con superficie liscia di 1,70 m ± 1 per cento di diametro, o uguale alla velocità massima prescritta se si utilizza una ruota con superficie liscia di 2 m ± 1 per cento di diametro;

2.5.7.

tuttavia, per i pneumatici adatti a una velocità massima di 300 km/h (simbolo di velocità «Y»), la durata della prova è di 20 minuti al livello di velocità iniziale e 10 minuti al livello di velocità finale.

2.6.

La procedura da utilizzare nella seconda prova (v. punto 6.2.1.1.) per valutare le prestazioni di un pneumatico adatto a velocità superiori a 300 km/h è la seguente.

2.6.1.

Applicare all'asse di prova un carico pari all'80 per cento del limite massimo di carico associato alla velocità massima indicata dal produttore del pneumatico (v. punto 4.1.15. del presente regolamento).

2.6.2.

Effettuare la prova senza interruzioni conformemente alle prescrizioni seguenti:

2.6.2.1.

tempo per passare dalla velocità 0 alla velocità massima indicata dal produttore del pneumatico (v. punto 4.1.15 del presente regolamento): 10 minuti;

2.6.2.2.

durata della prova alla velocità massima di prova: 5 minuti.

3.   PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLA «MODALITÀ DI MARCIA A PIATTO» DEL «SISTEMA DI MARCIA A PIATTO»

3.1.

Montare un pneumatico nuovo sul cerchio di prova indicato dal produttore conformemente ai punti 4.1.15. del presente regolamento.

3.2.

Seguire la procedura descritta nei punti da 1.2. a 1.5. precedenti con una temperatura della sala prove di 38 °C + 3 °C dopo aver condizionato l'assieme pneumatico-ruota come descritto nel punto 1.4.

3.3.

Rimuovere il pezzo interno valvola e attendere che il pneumatico sia completamente sgonfio.

3.4.

Montare l'assieme pneumatico-ruota sull'asse di prova e premerlo contro la superficie esterna di una ruota con superficie liscia di 1,70 m ± 1 per cento o 2,0 m ± 1 per cento di diametro.

3.5.

Applicare sull'asse di prova un carico pari al 65 per cento del limite massimo di carico corrispondente all'indice di capacità di carico del pneumatico.

3.6.

All'inizio della prova, misurare l'altezza di sezione a carico (Z1).

3.7.

Durante la prova, la temperatura della sala prove deve essere mantenuta a 38 °C ± 3 °C.

3.8.

La prova deve essere effettuata senza interruzioni conformemente alle prescrizioni seguenti:

3.8.1.

tempo per passare dalla velocità 0 alla velocità di prova costante: 5 minuti

3.8.2.

velocità di prova: 80 km/h

3.8.3.

durata della prova alla velocità di prova: 60 minuti

3.9.

Alla fine della prova, misurare l'altezza di sezione a carico (Z2).

3.9.1.

Calcolare la variazione percentuale dell'altezza di sezione a carico rispetto all'inizio della prova [(Z1 – Z2) / Z1] × 100.

4.   METODI DI PROVA EQUIVALENTI

Se si usa un metodo diverso da quello descritto nei punti 2. e/o 3. precedenti, se ne deve dimostrare l'equivalenza.


(1)  Il valore «3.2» relativo alla categoria di velocità «Y» è stato inavvertitamente omesso nel supplemento 5 della serie 02 di emendamenti entrato in vigore l'8 gennaio 1995; tale valore può essere considerato un corrigendum di tale supplemento e come tale in vigore dalla stessa data.


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