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Document 32008D0743

Decisione n. 743/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 201, 30.7.2008, p. 58–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 211 - 220

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/743(1)/oj

30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/58


DECISIONE N. 743/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2008

relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 169 e l’articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) (di seguito «settimo programma quadro»), prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione di detti programmi, ai sensi dell’articolo 169 del trattato.

(2)

Il settimo programma quadro ha definito una serie di criteri per l’identificazione dei settori in cui possono essere avviate iniziative a norma dell’articolo 169 del trattato: pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari, definizione chiara dell’obiettivo da perseguire e sua pertinenza rispetto agli obiettivi del settimo programma quadro, una base preesistente (programmi di ricerca nazionali esistenti o previsti), valore aggiunto europeo, massa critica in termini di dimensioni e numero dei programmi previsti e analogia tra le attività che rientrano in tali programmi e, infine, efficacia dell’articolo 169 del trattato quale mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi.

(3)

La decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (4) (di seguito «programma specifico “Capacità”»), individua nell’iniziativa ex articolo 169 del trattato nel campo delle piccole e medie imprese (PMI) che effettuano attività di ricerca uno dei campi idonei alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali da attuare congiuntamente in virtù dell’articolo 169 del trattato.

(4)

Nelle conclusioni del 24 settembre 2004, il Consiglio ha riconosciuto l’importanza del ruolo del settimo programma quadro nel favorire lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER) e in questo contesto ha sottolineato l’importanza di rafforzare i legami fra il SER e le organizzazioni intergovernative europee come Eureka.

(5)

Nelle conclusioni del 25 e 26 novembre 2004, il Consiglio ha messo in rilievo l’importanza delle PMI per la crescita e la competitività europee e quindi l’esigenza che gli Stati membri e la Commissione migliorino l’efficacia e la complementarità dei programmi di sostegno alle PMI a livello nazionale ed europeo. Esso ha incoraggiato la Commissione a esaminare le possibilità di sviluppo di un regime di tipo ascendente (bottom-up) per le PMI che effettuano attività di ricerca. Il Consiglio ha ricordato l’importanza del coordinamento dei programmi nazionali per lo sviluppo del SER e ha invitato gli Stati membri e la Commissione a cooperare strettamente per individuare un ristretto numero di settori in cui applicare l’articolo 169 del trattato. Il Consiglio ha invitato la Commissione ad approfondire la cooperazione e il coordinamento fra le Comunità e le attività condotte nell’ambito di strutture intergovernative, segnatamente con Eureka, ricordando la conferenza ministeriale Eureka del 18 giugno 2004.

(6)

Nella risoluzione del 10 marzo 2005 sulla scienza e la tecnologia — Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell’Unione (5) — il Parlamento europeo ha incoraggiato gli Stati membri ad adottare incentivi fiscali e di altro tipo per promuovere l’innovazione industriale, ivi compresi collegamenti con Eureka, con particolare riferimento alle PMI, e ha sottolineato che sarebbe stato possibile realizzare il SER soltanto se una quota sempre maggiore dei finanziamenti destinata alla ricerca fosse stata gestita dall’Unione europea, onde conseguire un migliore coordinamento fra le politiche di ricerca a livello europeo, nazionale e regionale, sia sul piano dei contenuti sia su quello del finanziamento, e se tale finanziamento fosse stato complementare alla politica di ricerca negli Stati membri e tra gli Stati membri. Il Parlamento europeo riteneva che dovesse esser fatto un uso più efficiente e coordinato degli altri meccanismi di finanziamento e sostegno per sostenere il settore ricerca e sviluppo (di seguito R&S) e l’innovazione, citando, fra l’altro, Eureka. Era favorevole a rafforzare la cooperazione tra i vari programmi di ricerca nazionali e invitava la Commissione ad avviare iniziative a norma dell’articolo 169 del trattato.

(7)

Nella comunicazione del 4 giugno 2003 intitolata «Investire nella ricerca: un piano d’azione per l’Europa», la Commissione ha messo in rilievo l’importanza della partecipazione delle PMI a misure dirette di sostegno della ricerca e dell’innovazione, fondamentale per dare impulso alla capacità innovativa di larghi segmenti dell’economia.

(8)

Allo stato attuale, numerosi programmi e attività di R&S avviati individualmente dagli Stati membri a livello nazionale per sostenere le attività di R&S nelle PMI dimostrano di non essere sufficientemente coordinati a livello europeo e non consentono un approccio coerente a livello europeo finalizzato a un programma di ricerca e sviluppo tecnologico efficace.

(9)

Nell’intento di seguire un approccio comune a livello europeo nel campo delle PMI che effettuano attività di R&S e di agire efficacemente, diversi Stati membri hanno preso l’iniziativa, nell’ambito di Eureka, di istituire un programma comune di ricerca e sviluppo dal titolo «Eurostars» (di seguito «programma comune Eurostars») a vantaggio delle PMI che effettuano attività di R&S, per creare una massa critica in termini amministrativi e finanziari e per combinare tra loro competenze e risorse disponibili in vari paesi d’Europa.

(10)

Il programma comune Eurostars mira a sostenere le PMI che effettuano attività di R&S mettendo a disposizione, in qualsiasi campo tecnologico o industriale, il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su larga scala fra gli Stati membri in materia di ricerca applicata e innovazione a vantaggio di tali PMI. Il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito (di seguito «gli Stati membri partecipanti»), nonché l’Islanda, Israele, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (di seguito «gli altri paesi partecipanti») hanno convenuto di coordinare e attuare congiuntamente le attività destinate a contribuire al programma comune Eurostars. La loro partecipazione è stimata globalmente ad almeno 300 Mio EUR nel periodo proposto di sei anni. Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe rappresentare una parte pari al massimo al 25 % del contributo pubblico totale al programma comune Eurostars, stimato a 400 Mio EUR.

(11)

Per migliorare l’impatto del programma comune Eurostars, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti hanno approvato la partecipazione della Comunità al programma. Il contributo finanziario della Comunità per la partecipazione a tale programma è limitato a 100 Mio EUR per la sua intera durata. Dato che il programma comune Eurostars risponde agli obiettivi scientifici del settimo programma quadro e il suo ambito di ricerca rientra nella parte «Ricerca a vantaggio delle PMI» del programma specifico «Capacità», il contributo finanziario comunitario dovrebbe provenire dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tale parte. Ulteriori opzioni di finanziamento potrebbero essere fornite, tra l’altro, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione ai sensi dell’allegato III della decisione 2006/974/CE.

(12)

Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere soggetto alla definizione di un piano di finanziamento che preveda l’impegno formale delle competenti autorità nazionali di attuare congiuntamente i programmi e le attività di R&S avviati a livello nazionale e di contribuire al finanziamento dell’attuazione congiunta del programma comune Eurostars.

(13)

L’attuazione congiunta dei programmi nazionali di ricerca presuppone l’esistenza o la costituzione di una struttura di esecuzione specifica, come previsto dal programma specifico «Capacità».

(14)

Gli Stati membri partecipanti hanno convenuto di affidare a tale struttura specifica l’attuazione del programma comune Eurostars.

(15)

Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere erogato alla struttura specifica di esecuzione, la quale dovrebbe avere il compito di provvedere all’efficace attuazione del programma.

(16)

La concessione del contributo comunitario dovrebbe essere subordinata all’impegno di risorse da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti e all’erogazione effettiva dei rispettivi contributi finanziari.

(17)

L’erogazione del contributo comunitario dovrebbe essere subordinata alla conclusione di un accordo generale tra la Commissione, a nome della Comunità europea, e la struttura specifica di esecuzione, contenente le modalità dettagliate per l’utilizzo del contributo stesso. L’accordo generale dovrebbe contenere le disposizioni necessarie per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

(18)

L’interesse generato dal contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere considerato un’entrata con destinazione specifica, a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) (di seguito «il regolamento finanziario»). Il contributo massimo erogato dalla Comunità indicato nella presente decisione può essere innalzato di conseguenza dalla Commissione.

(19)

È opportuno che, nell’ambito di un accordo concluso tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione che precisa le modalità della partecipazione finanziaria comunitaria, sia prevista la possibilità, per la Comunità, di ridurre, ritirare o sospendere il proprio contributo finanziario se il programma comune Eurostars è attuato in maniera non inadeguata, parziale o tardiva oppure se gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma.

(20)

Per un’attuazione efficace del programma comune Eurostars, l’aiuto finanziario dovrebbe essere concesso ai partecipanti dei progetti del programma comune Eurostars (di seguito «progetti Eurostars») selezionati a livello centrale mediante inviti a presentare proposte. L’aiuto finanziario e i relativi versamenti dovrebbero obbedire a criteri di trasparenza ed efficienza. I versamenti dovrebbero essere eseguiti nel periodo stabilito in un accordo da concludersi fra tali organismi di finanziamento nazionali e la struttura specifica di esecuzione. La struttura specifica di esecuzione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti ad agevolare i pagamenti a favore dei partecipanti ai progetti Eurostars selezionati, se del caso prevedendo un contributo forfetario.

(21)

La valutazione delle proposte dovrebbe essere effettuata centralmente da esperti indipendenti. La graduatoria, approvata a livello centrale, dovrebbe essere vincolante ai fini dell’assegnazione dei fondi a valere sul contributo comunitario e sulle dotazioni nazionali assegnate ai progetti Eurostars.

(22)

Il contributo comunitario dovrebbe essere gestito nell’ambito di una gestione centralizzata indiretta, in conformità del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) (di seguito le «modalità di esecuzione»).

(23)

Per ogni progetto Eurostars selezionato, le PMI che effettuano attività di R&S dovrebbero coprire collettivamente la maggior parte dei costi totali connessi alle attività di R&S di tutti i partecipanti.

(24)

Occorre garantire che tutti gli Stati membri possano prendere parte al programma comune Eurostars.

(25)

Conformemente agli obiettivi del settimo programma quadro, al programma comune Eurostars dovrebbero poter partecipare paesi associati al settimo programma quadro o altri paesi, a condizione che tale partecipazione sia prevista dall’accordo internazionale pertinente e che la Commissione, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti siano d’accordo.

(26)

Conformemente al settimo programma quadro, la Comunità dovrebbe avere il diritto di approvare le condizioni del proprio contributo finanziario al programma comune Eurostars per quanto riguarda la partecipazione di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se necessario per l’attuazione del programma comune Eurostars, di qualsiasi altro paese che aderisca al programma nel corso della sua attuazione in base alle norme e alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

(27)

Si dovrebbero adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e adottare i necessari provvedimenti per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (8), del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (9), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (10).

(28)

È essenziale che le attività di ricerca eseguite nell’ambito del programma comune Eurostars siano conformi ai principi etici fondamentali, come i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e rispettino i principi delle pari opportunità e dell’uguaglianza di genere.

(29)

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia per analizzare, in particolare, la capacità delle PMI che effettuano attività di R&S di accedere al programma comune Eurostars come pure la qualità e l’efficienza dell’attuazione del programma e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale.

(30)

Il controllo dell’esecuzione del programma comune Eurostars dovrebbe essere efficace e non dovrebbe imporre inutili oneri ai partecipanti, tra cui in particolare le PMI.

(31)

La struttura specifica di esecuzione dovrebbe incoraggiare i partecipanti ai progetti Eurostars selezionati a comunicare e diffondere i loro risultati e a rendere disponibili al pubblico tali informazioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Per l’attuazione del settimo programma quadro, la Comunità fornisce una partecipazione finanziaria al programma comune Eurostars avviato congiuntamente dal Belgio, dalla Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Estonia, dall’Irlanda, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall’Italia, da Cipro, dalla Lettonia, dalla Lituania, dal Lussemburgo, dall’Ungheria, dai Paesi Bassi, dall’Austria, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Romania, dalla Slovenia, dalla Slovacchia, dalla Finlandia, dalla Svezia e dal Regno Unito (di seguito «gli Stati membri partecipanti»), nonché dall’Islanda, da Israele, dalla Norvegia, dalla Svizzera e dalla Turchia (di seguito «gli altri paesi partecipanti»).

2.   La Comunità versa un contributo finanziario di importo massimo pari a un terzo dei contributi effettivi degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, entro un massimale di 100 Mio EUR per la durata del settimo programma quadro, conformemente ai principi di cui all’allegato I.

3.   Il contributo finanziario della Comunità è erogato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione europea assegnati alla parte «Ricerca a favore delle PMI» del programma specifico «Capacità».

Articolo 2

L’erogazione del contributo finanziario della Comunità è subordinata:

a)

alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti dell’effettiva istituzione del programma comune Eurostars descritto nell’allegato I;

b)

alla creazione o designazione formale da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, oppure da parte delle organizzazioni designate dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti, di una struttura di esecuzione specifica con personalità giuridica, incaricata dell’attuazione del programma comune Eurostars e del percepimento, dell’assegnazione e del controllo del contributo finanziario comunitario nell’ambito di una gestione centralizzata indiretta in conformità dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 56 del regolamento finanziario e dell’articolo 35, dell’articolo 38, paragrafo 2, e dell’articolo 41 delle modalità di esecuzione;

c)

all’istituzione di un modello di efficace e appropriata gestione del programma comune Eurostars, conforme all’allegato II;

d)

all’efficace esecuzione, da parte della struttura specifica di esecuzione, delle attività previste dal programma comune Eurostars, descritte nell’allegato I, compresa la pubblicazione di inviti a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni;

e)

all’assunzione dell’impegno, da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, di cofinanziare il programma comune Eurostars e all’effettivo versamento del rispettivo contributo finanziario, in particolare al finanziamento dei partecipanti dei progetti Eurostars selezionati in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nell’ambito del programma Eurostars;

f)

al rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (11);

g)

alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei principi generali del settimo programma quadro nonché dei principi dell’integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e dello sviluppo sostenibile, e

h)

alla formulazione di disposizioni che disciplinino i diritti di proprietà intellettuale connessi alle attività realizzate nell’ambito del programma comune Eurostars e all’attuazione e al coordinamento di programmi e attività di R&S avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti, in modo da mirare a promuovere la creazione di conoscenze e sostenere il largo impiego e la diffusione delle conoscenze create.

Articolo 3

Nell’ambito dell’attuazione del programma comune Eurostars, la concessione di un contributo finanziario ai partecipanti a progetti Eurostars selezionati a livello centrale conformemente all’allegato II, in esito agli inviti a presentare proposte per l’ottenimento di contributi, è subordinato al rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Il contributo finanziario è concesso in base all’eccellenza scientifica e, tenendo conto della natura specifica del gruppo di PMI interessate, dell’impatto socioeconomico a livello europeo e della pertinenza rispetto agli obiettivi globali del programma, conformemente ai principi e alle procedure previsti nell’allegato I.

Articolo 4

Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità e le regole relative alla responsabilità finanziaria e ai diritti di proprietà intellettuale, nonché le modalità per l’erogazione del contributo finanziario a terzi da parte della struttura specifica di esecuzione, sono stabilite mediante un accordo generale, concluso tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione, e in base a convenzioni annuali di finanziamento.

Articolo 5

A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario, l’interesse generato dal contributo finanziario della Comunità al programma comune Eurostars è considerato un’entrata con destinazione specifica. Il contributo massimo erogato dalla Comunità di cui all’articolo 1 della presente decisione può essere innalzato di conseguenza dalla Commissione.

Articolo 6

Alle condizioni stabilite nell’accordo concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione, nei casi in cui il programma comune non sia attuato o sia attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva oppure nei casi in cui gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti non contribuiscano o contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune Eurostars, la Comunità può ridurre, ritirare o cessare la propria partecipazione finanziaria in funzione dell’effettiva attuazione del programma e dell’importo dei fondi pubblici stanziati dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti per la sua attuazione.

Articolo 7

Nell’attuazione del programma comune Eurostars, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti adottano le misure necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario e dell’articolo 38, paragrafo 2, delle relative modalità di esecuzione.

Articolo 8

La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e le ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti e la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio tutti i documenti pertinenti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti.

Articolo 9

La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione.

Articolo 10

Qualsiasi Stato membro può partecipare al programma comune Eurostars conformemente ai criteri stabiliti nell’articolo 2, lettere da e) a h).

Articolo 11

Qualsiasi paese terzo può partecipare al programma comune conformemente ai criteri stabiliti nell’articolo 2, lettere da e) a h), purché la sua partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e previo accordo della Commissione, degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti.

Articolo 12

La Comunità può concordare, in base alle norme stabilite dalla presente decisione e a eventuali altre modalità di applicazione, le condizioni relative alla propria partecipazione finanziaria per quanto riguarda la partecipazione al programma comune Eurostars di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se essenziale per l’attuazione del programma comune Eurostars, di qualsiasi altro paese.

Articolo 13

1.   La relazione annuale relativa al settimo programma quadro presentata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 173 del trattato comprende una sintesi delle attività del programma comune Eurostars fondata sulla relazione annuale che la struttura specifica di esecuzione deve trasmettere alla Commissione.

2.   Due anni dopo l’inizio del programma, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma comune Eurostars che analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi definiti nell’allegato I. Tale valutazione include, inoltre, raccomandazioni sul modo migliore per rafforzare l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria e valutare la capacità, in particolare delle PMI che effettuano attività di R&S, di accedere al programma comune Eurostars nonché la qualità e l’efficienza della sua attuazione. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di modifica della presente decisione.

3.   Alla fine del programma comune Eurostars, la Commissione ne effettua una valutazione finale. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 9 luglio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  Parere del 29 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008.

(3)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.

(5)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 259.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(7)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

(8)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 10).

(9)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(10)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(11)  GU C 323, del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA COMUNE EUROSTARS

I.   Obiettivi

Obiettivo della presente iniziativa, avanzata dai paesi membri di Eureka, è istituire il programma comune Eurostars rivolto alle PMI che effettuano attività di R&S. Si tratta di imprese ad alta intensità di conoscenze, basate sulla tecnologia/innovazione, che svolgono un ruolo fondamentale nel processo di innovazione e sono caratterizzate da un marcato orientamento al mercato o ai clienti, finalizzato ad acquisire una forte posizione internazionale mediante progetti orientati al mercato fortemente innovativi. Grazie alla loro capacità di R&S, esse sono in grado di sviluppare prodotti, processi o servizi che presentano evidenti vantaggi in termini di innovazione o tecnologia. Le imprese possono essere diverse per quanto riguarda la dimensione e la portata delle attività: può trattarsi ad esempio di imprese solidamente stabilite con esperienza nell’esecuzione di R&S di punta orientata alle applicazioni, oppure di nuove società con un elevato potenziale. La R&S costituisce per esse un elemento fondamentale della strategia e dei piani aziendali. Queste imprese dovrebbero essere PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (1), e dovrebbero dedicare una parte consistente delle loro attività alla R&S. I limiti dettagliati di tali attività devono essere specificati in linea con l’allegato II.

Il programma comune Eurostars mira a sostenere le PMI che effettuano attività di R&S nei seguenti modi:

1)

creando per loro un meccanismo europeo facilmente accessibile e sostenibile di supporto alla R&S;

2)

incoraggiandole a creare nuove attività economiche basate sui risultati delle attività di R&S e a portare sul mercato nuovi prodotti, processi e servizi più rapidamente di quanto sarebbe altrimenti possibile;

3)

promuovendone lo sviluppo tecnologico e imprenditoriale e l’internazionalizzazione.

Il programma comune Eurostars completerà programmi nazionali ed europei esistenti volti a sostenere le PMI che effettuano attività di R&S nei loro processi innovativi.

Esso contribuirà alla competitività, all’innovazione, all’occupazione, al cambiamento economico, allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale in Europa e faciliterà il conseguimento degli obiettivi di Lisbona e di Barcellona. Il programma sosterrà, mediante il suo approccio ascendente, le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione svolte da consorzi transnazionali guidati da PMI che effettuano attività di R&S e collaborerà, se opportuno, con organizzazioni di ricerca e/o grandi imprese.

Il programma comune Eurostars mira ad allineare e sincronizzare i programmi di ricerca e innovazione nazionali pertinenti per istituire un programma comune integrato a livello scientifico, amministrativo e finanziario, che rappresenterà un contributo importante verso la realizzazione del SER. L’integrazione scientifica è ottenuta mediante la definizione e l’attuazione comuni di attività nell’ambito del programma comune Eurostars. L’integrazione amministrativa viene ottenuta attraverso il ricorso al segretariato di Eureka come struttura specifica di esecuzione. Il suo ruolo è gestire il programma comune Eurostars e monitorarne l’esecuzione, come specificato nell’allegato II. L’integrazione finanziaria impone agli Stati membri partecipanti e agli altri paesi partecipanti di contribuire efficacemente al finanziamento del programma comune Eurostars, in particolare impegnandosi a finanziare i partecipanti ai progetti Eurostars selezionati facendo ricorso alle dotazioni nazionali assegnate al programma comune Eurostars.

Più a lungo termine, la presente iniziativa dovrebbe tendere a sviluppare forme di integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria più stretta. Gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti dovrebbero rafforzare ulteriormente tale integrazione e rimuovere le barriere giuridiche e amministrative esistenti a livello nazionale che ostacolano la cooperazione internazionale nel quadro dell’iniziativa.

II.   Attività

L’attività principale del programma comune Eurostars consiste in attività di R&S guidate da una o più PMI che effettuano attività di R&S stabilite negli Stati membri partecipanti e negli altri paesi partecipanti. Al programma possono partecipare anche le organizzazioni di ricerca, le università, altre PMI e le grandi imprese. Le attività di R&S, che possono essere realizzate in qualsiasi ambito scientifico e tecnologico, sono:

1)

attuate mediante progetti transnazionali con più partner, che coinvolgono almeno due partecipanti indipendenti di Stati membri partecipanti diversi o di altri paesi partecipanti diversi e che riguardano attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione, formazione e diffusione;

2)

eseguite per la parte fondamentale da PMI che effettuano attività di R&S. Per ciascun progetto Eurostars selezionato, le PMI che effettuano attività di R&S dovrebbero coprire collettivamente la maggior parte dei costi totali connessi alle attività di R&S di tutti i partecipanti. Se necessario per il progetto, si può consentire il subappalto di elementi secondari;

3)

mirate alla R&S orientata al mercato; dovrebbero avere breve o media durata e prefiggersi obiettivi di R&S ambiziosi; le PMI dovrebbero dimostrare la capacità di sfruttare i risultati dei progetti in un arco di tempo realistico;

4)

guidate e coordinate da una PMI partecipante che effettua attività di R&S, la cosiddetta «PMI capofila».

Al fine di promuovere il programma comune Eurostars e rafforzarne l’impatto, saranno inoltre sostenute in misura limitata attività di intermediazione, promozione dei programmi e collegamento in rete. In tale ambito saranno organizzati seminari e si stabiliranno contatti con altri soggetti interessati, come investitori e fornitori di servizi di gestione delle conoscenze.

III.   Risultati attesi dall’attuazione del programma

Il principale risultato atteso dal programma comune Eurostars è un nuovo programma comune europeo di ricerca e sviluppo a favore delle PMI che effettuano attività di R&S; si tratta di un programma di approccio ascendente, basato su Eureka e cofinanziato dai programmi R&S nazionali partecipanti e dalla Comunità.

La struttura specifica di esecuzione presenterà una relazione annuale in cui vengano illustrati in dettaglio l’attuazione del programma (processo di valutazione e selezione, statistiche sulla composizione del gruppo valutatore, numero di progetti presentati e selezionati per il finanziamento, utilizzazione dei fondi comunitari, ripartizione dei fondi nazionali, tipo di partecipanti, statistiche nazionali, incontri di partenariato e attività di divulgazione ecc.) e i progressi compiuti in materia di integrazione. Alla fine del programma la struttura specifica di esecuzione effettuerà una valutazione ex post dell’impatto del programma.

IV.   Attuazione del programma

Il programma comune Eurostars sarà gestito dalla struttura specifica di esecuzione che centralizza le proposte presentate dai candidati (punto di accesso unico), in risposta a un invito a presentare proposte annuale, comune e centralizzato, con varie scadenze intermedie. Le proposte dei progetti saranno valutate e selezionate a livello centrale sulla base di criteri di ammissibilità e di valutazione trasparenti e comuni mediante una procedura in due fasi. Nella prima fase le proposte sono valutate da almeno due esperti indipendenti, che ne esaminano gli aspetti tecnici e commerciali. Questi esperti possono agire a distanza. Nella seconda fase un comitato di valutazione internazionale, composto da esperti indipendenti, redige una graduatoria delle proposte. La graduatoria, approvata a livello centrale, è vincolante per l’assegnazione dei fondi a titolo del contributo comunitario e delle dotazioni nazionali assegnate ai progetti Eurostars. La struttura specifica di esecuzione è responsabile del controllo dei progetti e sono istituite procedure operative comuni per gestire l’intero ciclo del progetto. La struttura specifica di esecuzione adotterà le opportune misure per incoraggiare il riconoscimento del contributo della Comunità al programma comune Eurostars, sia per quanto riguarda il programma stesso in generale, sia in riferimento ai singoli progetti. Essa dovrebbe dare un’adeguata visibilità a tale contributo grazie all’utilizzo del logo comunitario su tutto il materiale pubblicato, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, relativo al programma. I partecipanti ai progetti selezionati Eurostars fanno riferimento, a livello amministrativo, ai rispettivi programmi nazionali.

V.   Meccanismo di finanziamento

Il programma comune Eurostars è cofinanziato dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti oltreché dalla Comunità. Gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti definiscono un piano di finanziamento pluriennale per la partecipazione al programma comune Eurostars e contribuiscono al cofinanziamento delle sue attività. I contributi nazionali possono provenire da programmi nazionali esistenti o di nuova creazione, a condizione che rispettino l’approccio ascendente del programma comune Eurostars. Gli Stati partecipanti hanno la facoltà di aumentare il finanziamento nazionale assegnato al programma comune Eurostars, in qualsiasi momento nel corso di esso.

Finanziamento a livello del programma

Il contributo comunitario al progetto comune Eurostars, che sarà gestito dalla struttura specifica di esecuzione, è fissato a un massimo di un terzo dei contributi finanziari effettivi degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, con un massimale di 100 Mio EUR.

Una percentuale massima del 4,5 % del contributo finanziario comunitario sarà utilizzata dalla struttura specifica di esecuzione per contribuire alla copertura dei costi operativi del programma.

Il contributo finanziario comunitario ai progetti Eurostars selezionati è trasferito dalla struttura specifica di esecuzione agli organismi di finanziamento nazionali designati dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti, sulla base di un accordo concluso fra tali organismi e la struttura specifica di esecuzione. Gli organismi di finanziamento nazionali finanziano i partecipanti nazionali le cui proposte sono selezionate a livello centrale e ripartiscono il contributo finanziario comunitario proveniente dalla struttura specifica di esecuzione.

Finanziamento dei progetti Eurostars

L’assegnazione del finanziamento a titolo del contributo comunitario e dei bilanci nazionali assegnati ai progetti Eurostars selezionati segue l’ordine della graduatoria. Il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti viene calcolato in base alle norme di finanziamento dei programmi nazionali partecipanti.

In caso di prestito, si procede a un calcolo standard dell’equivalenza lorda in sovvenzioni tenendo conto dell’intensità dei bonifici di interessi e del tasso medio di inadempienza del programma nazionale sottostante.

VI.   Accordi sui diritti di proprietà intellettuale

La struttura specifica di esecuzione adotta la politica sulla proprietà intellettuale del programma comune Eurostars ai sensi dell’articolo 4 della presente decisione. Obiettivo di tale politica è promuovere la creazione di conoscenza, nonché lo sfruttamento e la diffusione dei risultati dei progetti a favore dei destinatari costituiti da PMI che effettuano attività di R&S. In tale contesto dovrebbe servire da modello l’approccio adottato nell’ambito del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (2).


(1)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(2)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO II

GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNE EUROSTARS

Il sistema di gestione del programma prevede quattro organismi principali:

1)

il «gruppo ad alto livello Eureka» (Eureka GAL), composto da persone nominate dagli Stati membri di Eureka in qualità di rappresentanti ad alto livello, più un rappresentante della Commissione. È responsabile dell’ammissione di Stati membri non partecipanti o altri paesi non partecipanti al programma comune Eurostars conformemente a quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della presente decisione;

2)

il «gruppo ad alto livello Eurostars» (Eurostars GAL), composto dai rappresentanti ad alto livello Eureka degli Stati partecipanti e degli altri paesi partecipanti. La Commissione e gli Stati membri non partecipanti al programma comune Eurostars si riservano la possibilità di inviare rappresentanti alle sue riunioni in qualità di osservatori. È competente per la supervisione dell’attuazione del programma comune Eurostars e in particolare per la nomina dei membri del gruppo consultivo Eurostars, l’approvazione delle procedure operative per il funzionamento del programma comune Eurostars, l’approvazione della pianificazione e della dotazione degli inviti a presentare proposte e l’approvazione della graduatoria dei progetti Eurostars da finanziare;

3)

il «gruppo consultivo Eurostars», composto dai coordinatori nazionali dei progetti Eureka degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti e presieduto dal segretario generale di Eureka. Il gruppo consultivo Eurostars fornisce consulenza al segretariato di Eureka nell’esecuzione del programma comune e in merito ai meccanismi per la sua attuazione, come le procedure di finanziamento, il processo di valutazione e selezione, la sincronizzazione fra le procedure centrali e nazionali e il monitoraggio dei progetti. Fornisce consulenza inoltre sulla pianificazione delle date intermedie dell’invito annuale a presentare proposte. Infine, fornisce consulenza sui progressi dell’esecuzione del programma comune, in particolare i progressi verso una maggiore integrazione;

4)

il segretariato di Eureka agisce come struttura specifica di esecuzione del programma Eurostars. Il segretario generale agisce in quanto rappresentante legale del programma Eurostars. Il segretariato di Eureka è responsabile dell’esecuzione del programma comune e in particolare dei seguenti aspetti:

formazione del bilancio dell’invito annuale, organizzazione centrale degli inviti a presentare proposte comuni e ricezione delle proposte dei progetti (punto di accesso unico),

organizzazione centralizzata dell’ammissibilità e valutazione delle proposte di progetti in base ai criteri comuni di ammissibilità e valutazione, organizzazione centralizzata della selezione delle proposte di progetti in vista del finanziamento e del monitoraggio e del seguito dei progetti,

ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo comunitario,

raccolta dei conti relativi alla ripartizione fra i partecipanti ai progetti Eurostars del finanziamento da parte degli organismi di finanziamento negli Stati membri partecipanti e negli altri paesi partecipanti,

promozione del programma comune Eurostars,

relazioni al GAL Eureka, al GAL Eurostars e alla Commissione sul programma comune Eurostars, in particolare sui progressi verso una maggiore integrazione,

informazione della rete Eureka sulle attività del programma comune Eurostars.


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