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Document 32007R1430

Regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007 , recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 320, 6.12.2007, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 258 - 266

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1430/oj

6.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1430/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l’articolo 11, lettera c), punto ii), e l’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Germania, Lussemburgo, Austria e Italia hanno presentato richieste motivate di modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE. I Paesi Bassi hanno presentato una richiesta motivata di modifica dell’allegato III della direttiva 2005/36/CE.

(2)

La Germania ha chiesto di aggiungere il termine «sanitario(a)» («Gesundheit») alla denominazione di infermiere(a) puericultore(trice) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»). La legge del 16 luglio 2003 relativa alle cure infermieristiche, entrata in vigore il 1o gennaio 2004, ha infatti modificato il contenuto di tale formazione e ne ha modificato la denominazione in «infermiere(a) puericultore(trice) e sanitario(a)» [«Gesundheits- und Kinderkrenkanpfleger(in)»]. La struttura e le condizioni di accesso alla formazione restano immutate.

(3)

La Germania ha chiesto che venga soppressa dall’allegato II la professione di «infermiere(a) psichiatrico(a)» [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»], poiché questa formazione completa quella di infermiere responsabile dell’assistenza generale e rientra pertanto nella definizione del diploma.

(4)

La Germania ha chiesto di aggiungere la professione di «infermiere(a) geriatrico(a)» («Altenpflegerin und Altenpfleger»), che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE, quale risulta dalla legge sulle cure geriatriche del 17 novembre 2000 e dal regolamento relativo alla formazione e agli esami per la professione di infermiere(a) geriatrico(a) del 26 novembre 2002.

(5)

Infine la Germania ha chiesto di fondere le professioni di «ortopedico bendaggi» («Bandagist») e di «meccanico ortopedico» («Orthopädiemechaniker») in quella di «tecnico ortopedico» («Orthopädietechniker») conformemente al codice dell’artigianato [Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)].

(6)

Il Lussemburgo ha chiesto di sostituire le denominazioni di «infermiere puericultore» («infirmier puériculteur») con «infermiere in pediatria» («infirmier en pédiatrie»), di «infermiere anestesista» («infirmier anesthésiste») con «infermiere in anestesia e rianimazione» («infirmier en anesthésie et réanimation») e di «massaggiatore diplomato» («masseur diplômé») con «massaggiatore» («masseur»), a seguito della legge modificata del 26 marzo 1992 sull’esercizio e la rivalorizzazione di talune professioni sanitarie. Le modalità della formazione sono invariate.

(7)

L’Austria ha chiesto di precisare la descrizione della formazione applicabile alle professioni di infermieri psichiatrici e di infermieri pediatrici di cui alla legge sulle cure infermieristiche (BGBI I no 108/1997).

(8)

L’Italia ha chiesto di sopprimere dall’allegato II le professioni di «geometra» e «perito agrario» in quanto sono oggetto di una formazione rientrante nella definizione del diploma che figura all’articolo 55 del decreto presidenziale 5 giugno 2001, n. 328 e all’allegato I del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 227.

(9)

La Germania, il Lussemburgo e l’Austria hanno chiesto di inserire nell’allegato II tutta una serie di formazioni che danno luogo all’acquisizione del titolo di mastro artigiano («Meister»/«Maître»). Tali formazioni derivano principalmente dalle legislazioni seguenti: per la Germania: il codice dell’artigianato [Gesetz zur Ordnung des Handwerks — Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)]; per il Lussemburgo: la legge del 28 dicembre 1988 [la loi du 28 décembre 1988 (JO du 28 décembre 1988 A No. 72)] e il regolamento granducale del 4 febbraio 2005 [le règlement Grand-ducal du 4 février 2005 (JO du 10 mars 2005 A — No. 29)]; per l’Austria: il codice della legislazione industriale e del lavoro [Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)]. Esse soddisfano i requisiti di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE.

(10)

I Paesi Bassi hanno chiesto di modificare nell’allegato III la descrizione delle formazioni regolamentate per tenere conto delle modifiche introdotte dalla legge sull’istruzione e l’insegnamento professionale (legge WEB del 1996). Tali formazioni soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2005/36/CE.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).


ALLEGATO

Gli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE sono modificati come segue.

I.

L’allegato II è modificato come segue:

1)

il punto 1 è modificato come segue:

a)

alla voce «in Germania»,

i)

il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

infermiere(a) puericultore(trice) e sanitario(a) [“Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)”],»;

ii)

è soppresso il quattordicesimo trattino;

iii)

è aggiunto il trattino seguente:

«—

infermiere(a) geriatrico(a) (“Altenpflegerin und Altenpfleger”),»;

b)

alla voce «in Lussemburgo», il quinto, sesto e settimo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

«—

infermiere(a) in pediatria [“infirmier(ère) en pédiatrie”],

infermiere(a) in anestesia e rianimazione [“infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation”],

massaggiatore (“masseur”),»;

c)

alla voce «in Austria»:

i)

dopo il primo trattino relativo alla formazione di base specifica in puericultura («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»), è aggiunto il testo seguente:

«ciclo di studi e formazione che ha una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui almeno dieci di insegnamento scolastico generale e tre di insegnamento professionale in un istituto di formazione per infermieri, sanzionati dal superamento di un esame per l’ottenimento del diploma»;

ii)

dopo il secondo trattino relativo alla formazione di base specifica in assistenza psichiatrica («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»), è aggiunto il testo seguente:

«ciclo di studi e di formazione che ha una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui almeno dieci di insegnamento scolastico generale e tre di insegnamento professionale in un istituto di formazione per infermieri, sanzionati dal superamento di un esame per l’ottenimento del diploma»;

2)

al punto 2, la voce «in Germania» è modificata come segue:

i)

il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

tecnico ortopedico (“Orthopädietechniker”),»;

ii)

il quinto trattino è soppresso;

3)

dopo il punto 2 è inserito il testo seguente:

«2 bis.

Mastri artigiani (“Meister”/“Maître”) (formazione scolastica e professionale che dà luogo all’acquisizione del titolo di mastro artigiano) nelle seguenti professioni:

 

in Germania:

operaio dell’industria metallurgica (“Metallbauer”),

meccanico in strumenti di chirurgia (“Chirurgiemechaniker”),

carrozziere e costruttore di veicoli (“Karosserie- und Fahrzeugbauer”),

meccanico automobilistico (“Kraftfahrzeugtechniker”),

meccanico di biciclette e motocicli (“Zweiradmechaniker”),

operaio nel settore degli impianti frigoriferi (“Kälteanlagenbauer”),

tecnico informatico (“Informationstechniker”),

meccanico agricolo (“Landmaschinenmechaniker”),

armiere (“Büchsenmacher”),

lamierista (“Klempner”),

installatore-fumista (“Installateur und Heizungsbauer”,)

elettrotecnico (“Elektrotechniker”),

costruttore di macchinari elettrici (“Elektromaschinenbauer”),

operaio navale (“Boots- und Schiffbauer”),

muratore e operaio addetto alle casseforme (“Maurer und Betonbauer”),

costruttore e installatore di stufe e impianti di riscaldamento ad aria calda (“Ofen- und Luftheizungsbauer”),

carpentiere (“Zimmerer”),

conciatetti (“Dachdecker”),

costruttore di strade (“Straßenbauer”),

specialista in isolamento termico e acustico (“Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer”),

scavatore di pozzi (“Brunnenbauer”),

scalpellino e scultore in pietra (“Steinmetz und Steinbildhauer”),

stuccatore (“Stuckateur”),

pittore e laccatore (“Maler und Lackierer”),

ponteggiatore (“Gerüstbauer”),

spazzacamino (“Schornsteinfeger”),

meccanico di precisione (“Feinwerkmechaniker”),

falegname (“Tischler”),

cordaio (“Seiler”),

panettiere (“Bäcker”),

pasticciere (“Konditor”),

macellaio (“Fleischer”),

parrucchiere (“Frisör”),

vetraio (“Glaser”),

soffiatore del vetro e costruttore di apparecchi in vetro (“Glasbläser und Glasapparatebauer”),

vulcanizzatore e riparatore di pneumatici (“Vulkaniseur und Reifenmechaniker”);

 

in Lussemburgo:

panettiere-pasticciere (“boulanger-pâtissier”),

pasticciere-cioccolatiere-confettiere-gelataio (“pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier”),

macellaio-salumiere (“boucher-charcutier”),

macellaio-salumiere equino (“boucher-charcutier-chevalin”),

rosticciere/fornitore di cibi pronti (“traiteur”),

mugnaio (“meunier”),

sarto couturier (“tailleur-couturier”),

modista cappellaio (“modiste-chapelier”),

pellicciaio (“fourreur”),

stivalaio-calzolaio (“bottier-cordonnier”),

orologiaio (“horloger”),

gioielliere-orefice (“bijoutier-orfèvre”),

parrucchiere (“coiffeur”),

estetista (“esthéticien”),

meccanico in meccanica generale (“mécanicien en mécanique générale”),

installatore di ascensori, montacarichi, scale mobili e materiale di manutenzione (“installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention”),

armaiolo (“armurier”),

fabbro (“forgeron”),

meccanico di macchine e di materiali industriali e della costruzione (“mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction”),

meccanico elettronico di auto e di moto (“mécanicien-électronicien d'autos et de motos”),

costruttore riparatore di carrozzerie (“constructeur réparateur de carosseries”),

riparatore-pittore di veicoli automotori (“débosseleur-peintre de véhicules automoteurs”),

bobinatore (“bobineur”),

tecnico elettronico di installazioni e apparecchi audiovisivi (“électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels”),

costruttore riparatore di reti di teledistribuzione (“constructeur réparateur de réseaux de télédistribution”),

tecnico elettronico in burotica e informatica (“électronicien en bureautique et en informatique”),

meccanico di macchine e materiali agricoli e viticoli (“mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles”),

calderaio (“chaudronnier”),

galvanostegista (“galvaniseur”),

esperto in automobili (“expert en automobiles”),

imprenditore di costruzione (“entrepreneur de construction”),

imprenditore di rete viaria e di pavimentazione (“entrepreneur de voirie et de pavage”),

specialista di rivestimenti (“confectionneur de chapes”),

imprenditore di isolamenti termici, acustici e a tenuta stagna (“entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité”),

installatore di riscaldamento-sanitari (“installateur de chauffage-sanitaire”),

installatore frigorista (“installateur frigoriste”),

elettricista (“électricien”),

installatore di insegne luminose (“installateur d'enseignes lumineuses”),

tecnico elettronico in comunicazione e informatica (“électronicien en communication et en informatique”),

installatore di sistemi di allarme e di sicurezza (“installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité”),

falegname ebanista (“menuisier-ébéniste”),

parchettista (“parqueteur”),

posatore di elementi prefabbricati (“poseur d'éléments préfabriqués”),

costruttore-posatore di imposte, gelosie, tettoie e tapparelle (“fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store”),

imprenditore di costruzioni metalliche (“entrepreneur de constructions métalliques”),

costruttore di forni (“constructeur de fours”),

conciatetti-lattoniere (“couvreur-ferblantier”),

carpentiere (“charpentier”),

marmista-scalpellino (“marbrier-tailleur de pierres”),

piastrellista (“carreleur”),

stuccatore di soffitti-operaio specialista in facciate (“plafonneur-façadier”),

pittore-decoratore (“peintre-décorateur”),

vetraio-specchiaio (“vitrier-miroitier”),

tappezziere-decoratore (“tapissier-décorateur”),

costruttore-posatore di caminetti e di stufe in maiolica (“constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence”),

tipografo (“imprimeur”),

operatore di media (“opérateur média”),

serigrafo (‘sérigraphe’),

rilegatore (“relieur”),

meccanico di materiale medico-chirurgico (“mécanicien de matériel médico-chirurgical”),

istruttore di guida (“instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs”),

costruttore-posatore di rivestimenti e coperture metalliche (“fabricant poseur de bardages et toitures métalliques”),

fotografo (“photographe”),

costruttore-riparatore di strumenti musicali (“fabricant réparateur d'instruments de musique”),

istruttore di nuoto (“instructeur de natation”);

 

in Austria:

capomastro per quanto concerne i lavori da eseguire (“Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten”),

panettiere (“Bäcker”),

fontaniere (“Brunnenmeister”),

conciatetti (“Dachdecker”),

elettrotecnico (“Elektrotechniker”),

macellaio (“Fleischer”),

parrucchiere e parruccaio (stilista) [“Friseur und Perückenmacher (Stylist)”],

tecnica delle installazioni sanitarie e di gas (“Gas- und Sanitärtechnik”),

vetraio (“Glaser”),

posatore di rivestimenti in vetro e lucidatore di vetro piatto (“Glasbeleger und Flachglasschleifer”),

soffiatore del vetro e produttore di strumenti in vetro (“Glasbläser und Glasapparatebauer”),

lucidatore e profilatore di vetro soffiato (attività artigianali collegate) [“Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)”],

stufaio (“Hafner”),

tecnico di riscaldamento (“Heizungstechnik”),

tecnico di ventilazione (attività artigianali collegate) [“Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)”],

tecnica della refrigerazione e del condizionamento dell’aria (“Kälte- und Klimatechnik”),

elettronica della comunicazione (“Kommunikationselektronik”),

pasticciere, compresi i produttori di panpepato, frutta candita, gelati e cioccolato [“Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung”],

tecnico automobilistico (“Kraftfahrzeugtechnik”),

carrozziere, compreso lamierista e pittore di carrozzeria (attività artigianali collegate) [“Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)”],

trasformazione di materie plastiche (“Kunststoffverarbeitung”),

pittore e imbianchino (“Maler und Anstreicher”),

laccatore (“Lackierer”),

doratore e stuccatore (“Vergolder und Staffierer”),

produzione di targhe e insegne (attività artigianali collegate) [“Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)”],

meccatronico nel settore della costruzione di macchine elettriche e dell’automazione (“Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung”),

meccatronico in elettronica (“Mechatroniker f. Elektronik”),

burotica e sistemi informatici (“Büro- und EDV-Systemtechnik”),

meccatronico in tecniche delle macchine e tecniche di fabbricazione (“Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik”),

meccatronico in attrezzature mediche (attività artigianali collegate) [“Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)”],

tecnica delle superfici (“Oberflächentechnik”),

design dei metalli (attività artigianali collegate) [“Metalldesign (verbundenes Handwerk)”],

fabbro specializzato in serrature (“Schlosser”),

fabbro (“Schmied”),

tecnico delle macchine agricole (“Landmaschinentechnik”),

stagnaio (“Spengler”),

calderaio (attività artigianali collegate) [“Kupferschmied (verbundenes Handwerk)”],

mastro marmista, compresa la produzione di pietre artificiali e di terrazzo (“Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher”),

stuccatore e intonacatore (“Stukkateur und Trockenausbauer”),

falegname (“Tischler”),

modellista (“Modellbauer”),

bottaio (“Binder”),

tornitore (“Drechsler”),

costruttore di barche (“Bootsbauer”),

scultore (attività artigianali collegate) [“Bildhauer (verbundenes Handwerk)”],

vulcanizzatore (“Vulkaniseur”),

armaiolo (compreso il commercio delle armi) [“Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels”],

isolamento termico, acustico e antincendio (“Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer”),

mastro carpentiere per quanto concerne i lavori da eseguire (“Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten”),

ciclo di studi e di formazione che ha una durata totale di almeno tredici anni, di cui almeno tre di formazione in un quadro strutturato, in parte acquisita nell’impresa e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, sancita da un esame nonché una formazione teorica e pratica di mastro artigiano di almeno un anno. Il superamento dell’esame di mastro artigiano conferisce il diritto di esercitare la professione in qualità di lavoratore autonomo, di formare apprendisti e di fregiarsi del titolo di mastro (“Meister/Maître”).»;

4)

al punto 4, «Settore tecnico», la voce «in Italia» è soppressa.

II.

L’allegato III è modificato come segue:

il contenuto della voce «nei Paesi Bassi»è sostituito dal testo seguente:

«i corsi di formazione regolamentati che corrispondono al livello di qualifica 3 o 4 del registro centrale nazionale delle formazioni professionali istituito dalla legge sull’istruzione e l’insegnamento professionale o corsi di formazione più vecchi il cui livello è assimilato a questi livelli di qualifica.

I livelli 3 e 4 della struttura di qualifica corrispondono alle descrizioni seguenti:

livello 3: responsabilità dell’applicazione e della combinazione di procedure standardizzate. Combinazione o concezione di procedure in funzione delle attività di organizzazione o di preparazione del lavoro. Attitudine a giustificare queste attività presso i colleghi (senza legame gerarchico). Responsabilità gerarchica del controllo e dell’accompagnamento dell’applicazione tramite altre procedure standardizzate o automatizzate di routine. Si tratta per lo più di competenze e conoscenze professionali,

livello 4: responsabilità dell’esecuzione dei compiti assegnati, nonché della combinazione o concezione di nuove procedure. Attitudine a giustificare queste attività presso i colleghi (senza legame gerarchico). Responsabilità gerarchica esplicita per quanto riguarda la pianificazione e/o l’amministrazione e/o l’organizzazione e/o lo sviluppo dell’insieme del ciclo di produzione. Si tratta di competenze e conoscenze specializzate e/o non inerenti alla professione.

I due livelli corrispondono a cicli di studi regolamentati di una durata totale di almeno 15 anni che presuppongono il completamento di otto anni di insegnamento di base seguiti da quattro anni di insegnamento professionale preparatorio medio (“VMBO”), ai quali si aggiungono almeno tre anni di formazione di livello 3 o 4 in un istituto di insegnamento medio professionale (MBO), sanzionata da un esame. [La durata della formazione professionale media può essere ridotta da tre a due anni se l’interessato dispone di una qualifica che dà accesso all’università (14 anni di formazione preliminare) o all’insegnamento professionale superiore (13 anni di formazione preliminare)].

Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato;».


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