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Document 32007L0067

Direttiva 2007/67/CE della Commissione, del 22 novembre 2007 , recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 305, 23.11.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 98 - 99

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/67/oj

23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/22


DIRETTIVA 2007/67/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2007

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo la strategia di valutazione delle sostanze impiegate nelle tinture per capelli, è stato concordato con gli Stati membri e le parti interessate di presentare nel luglio 2005 al comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) le informazioni aggiuntive sulle sostanze impiegate nelle tinture per capelli elencate nella seconda parte dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE.

(2)

La direttiva 2006/65/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (2), ha prorogato fino al 31 dicembre 2007 l’uso provvisorio di 56 sostanze impiegate nelle tinture per capelli, elencate nella seconda parte dell’allegato III.

(3)

Per 14 sostanze impiegate nelle tinture per capelli elencate nella seconda parte dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE non sono state presentate altre informazioni. Quindi il loro utilizzo nei prodotti per tinture per capelli è vietato dalla direttiva 2007/54/CE.

(4)

Per 42 sostanze impiegate nelle tinture per i capelli elencate nella seconda parte dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE l’industria ha presentato altre informazioni. Tali informazioni sono ora esaminate dal CSPC. La regolamentazione definitiva di queste sostanze destinate alle tinture per capelli sulla base di tali valutazioni e la sua attuazione nella legislazione degli Stati membri non sarà possibile prima del 31 dicembre 2009. Per questo motivo il loro uso provvisorio nei prodotti cosmetici con le restrizioni e le condizioni di cui alla seconda parte dell’allegato III va prorogato fino al 31 dicembre 2009.

(5)

L’allegato III della direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nei numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 dell’allegato III, seconda parte, colonna g, della direttiva 76/768/CEE, la data «31.12.2007» è sostituita dalla data «31.12.2009».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/54/CE della Commissione (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 21).

(2)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11.


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