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Document 32006L0121R(01)
Corrigendum to Directive 2006/121/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 amending Council Directive 67/548/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances in order to adapt it to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency ( OJ L 396, 30.12.2006 )
Rettifica della direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ( GU L 396 del 30.12.2006 )
Rettifica della direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ( GU L 396 del 30.12.2006 )
OJ L 136, 29.5.2007, p. 281–282
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/121/corrigendum/2007-05-29/oj
29.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/281 |
Rettifica della direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 396 del 30 dicembre 2006 )
La direttiva 2006/121/CE va letta come segue:
DIRETTIVA 2006/121/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2006
che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
Tenuto conto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (3), la direttiva 67/548/CEE (4) dovrebbe essere adattata e le sue norme relative alla notifica e alla valutazione dei rischi delle sostanze chimiche dovrebbero essere soppresse,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue:
1) |
all'articolo 1, paragrafo 1, sono soppresse le lettere a), b) e c); |
2) |
all'articolo 2, paragrafo 1, sono soppresse le lettere c), d), f) e g); |
3) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Sperimentazione e valutazione delle proprietà delle sostanze I test relativi alle sostanze realizzati nell'ambito della presente direttiva sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (5). |
4) |
l'articolo 5 è modificato come segue:
|
5) |
gli articoli da 7 a 15 sono soppressi; |
6) |
l'articolo 16 è soppresso; |
7) |
gli articoli da 17 a 20 sono soppressi; |
8) |
l'articolo 27 è soppresso; |
9) |
l'articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 Riferimenti I riferimenti agli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII della presente direttiva sono da intendersi come riferimenti ai corrispondenti allegati VI, VII, VIII, IX, X e XI del regolamento (CE) n. 1907/2006.»; |
10) |
l'allegato V è soppresso; |
11) |
l'allegato VI è modificato come segue:
|
12) |
gli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII sono soppressi. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o giugno 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2008.
Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, l'articolo 1, punto 6, si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
M. VANHANEN
(1) GU C 294 del 25.11.2005, pag. 38.
(2) Parere del Parlamento europeo del 17 novembre 2005 (GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 440), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2006 (GU C 276 E del 14.11.2006, pag. 252) e posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).
(5) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.»;