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Document 22006D0646

2006/646/CE: Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 26 settembre 2006 , recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia

OJ L 265, 26.9.2006, p. 18–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/646/oj

26.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/18


DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE CE-TURCHIA

del 26 settembre 2006

recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia

(2006/646/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (1) (di seguito «la decisione base»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato di cooperazione doganale definisce le misure appropriate necessarie all'attuazione delle disposizioni dell'unione doganale di cui agli articoli 3, 13 e 28 della decisione 1/95. A tal fine ha adottato la decisione n. 1/2001, del 28 marzo 2001, che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (2).

(2)

Risulta necessario armonizzare le norme della decisione n. 1/2001 con le recenti modifiche del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), con particolare riguardo al possibile rifiuto di un calcolo dell'esenzione parziale dai dazi nell’ambito del regime del perfezionamento passivo basato sul metodo del valore aggiunto. Occorre inoltre consentire alle autorità doganali degli Stati membri di rilasciare «autorizzazioni uniche» comunitarie per gli esportatori autorizzati e che preveda l'accettazione da parte della Turchia di certificati di circolazione A.TR redatti sulla base di questo tipo di autorizzazione.

(3)

Vi è inoltre l'esigenza, determinata dall'allargamento dell'Unione, di inserire il testo di varie menzioni nelle nuove lingue ufficiali dell'Unione europea.

(4)

La decisione n. 1/1999 del comitato di cooperazione doganale CE/Turchia, del 28 maggio 1999, relativa alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e la compilazione di dichiarazioni su fattura in applicazione delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione europea, la Turchia e taluni paesi europei (4), mira a facilitare il rilascio di tali prove di origine preferenziali da parte tanto della Comunità quanto della Turchia nell’ambito dei regimi commerciali preferenziali che entrambe hanno concluso con taluni paesi e che prevedono tra la Comunità e la Turchia un sistema di cumulo dell'origine, basato su norme in materia di origine identiche e sul divieto di concedere eventuali rimborsi o sospensioni dei dazi doganali per le merci in questione. La decisione prevede l'uso da parte degli esportatori della Comunità e degli esportatori turchi di dichiarazioni dello speditore da cui risulti, conformemente alle suddette norme, l'origine comunitaria o turca delle merci ricevute dai fornitori dell'altra parte dell'Unione doganale. La decisione prevede anche i relativi metodi di cooperazione amministrativa.

(5)

La decisione n. 1/2000 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 25 luglio 2000, relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia (5), mira a garantire che le merci interessate dall'unione doganale possano beneficiare delle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base anche quando sono importate in una parte dell'unione doganale accompagnate da una prova dell'origine rilasciata in un paese con il quale tanto la Comunità quanto la Turchia applicano regimi commerciali preferenziali, che prevedono tra loro un sistema di cumulo dell'origine, in base a norme in materia di origine identiche e al divieto di concedere eventuali rimborsi o sospensioni dei dazi doganali per le merci in questione.

(6)

Le decisioni n. 1/1999 e n. 1/2000 sono state adottate per facilitare un'applicazione comune dell'unione doganale e dei regimi commerciali preferenziali tra la Comunità o la Turchia e taluni paesi. Fatti salvi gli adeguamenti necessari a portare tali disposizioni in linea con l'acquis comunitario, è opportuno incorporare nella presente decisione le disposizioni attualmente contenute nelle decisioni n. 1/1999 e n. 1/2000, abrogando queste ultime.

(7)

In seguito all’estensione del sistema del cumulo paneuropeo dell’origine agli altri paesi che partecipano al partenariato euromediterraneo, basata sulla dichiarazione di Barcellona adottata alla conferenza euromediterranea svoltasi il 27 e il 28 novembre 1995, deve essere introdotto il necessario riferimento alle prove di origine EUR-MED.

(8)

Per facilitare l'attuazione delle modalità di applicazione della decisione n. 1/95, è opportuno sostituire la decisione n. 1/2001 con una nuova decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente decisione fissa le disposizioni di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, di seguito denominata «decisione di base».

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1)

«paese terzo»: un paese o territorio che non appartiene al territorio doganale dell'unione doganale CE-Turchia;

2)

«parte dell'unione doganale»: da una parte, il territorio doganale della Comunità e, dall'altra, il territorio doganale della Turchia;

3)

«Stato»: uno Stato membro della Comunità o la Turchia;

4)

«codice doganale comunitario»: il codice doganale comunitario istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6);

5)

«disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario»: riferimento al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DOGANALI APPLICABILI AGLI SCAMBI DI MERCI TRA LE DUE PARTI DELL'UNIONE DOGANALE

CAPO 1

Generalità

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni in materia di libera pratica previste nella decisione di base, il codice doganale comunitario con le relative disposizioni di applicazione, applicabile nel territorio doganale della Comunità, e il codice doganale turco con le relative disposizioni di applicazione, applicabile nel territorio doganale della Turchia, si applicano agli scambi di merci tra le due parti dell'unione doganale, alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione di base, le formalità di importazione si considerano soddisfatte nello Stato di esportazione mediante la convalida del documento necessario alla libera pratica delle merci in questione.

2.   La convalida di cui al paragrafo 1 crea un'obbligazione doganale all'importazione. Inoltre, essa dà luogo all'applicazione delle misure di politica commerciale di cui all'articolo 12 della decisione di base e cui possono essere soggette le merci in questione.

3.   Il momento in cui si crea l'obbligazione doganale di cui al paragrafo 2 è considerato il momento in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione di esportazione relativa alle merci in questione.

4.   Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, la persona per conto della quale viene effettuata la dichiarazione è anche il debitore.

5.   L'importo dei dazi doganali corrispondenti a tale obbligazione doganale viene determinato alle stesse condizioni di un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla stessa data, della dichiarazione di svincolo per la libera pratica delle merci in questione, allo scopo di concludere la procedura di perfezionamento attivo.

CAPO 2

Disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa per la circolazione delle merci

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 11 e 17, la prova che sono soddisfatti i criteri per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica contenute nella decisione di base è fornita su presentazione di un titolo giustificativo rilasciato a richiesta dell'esportatore dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro.

Articolo 6

1.   Il titolo giustificativo di cui all'articolo 5 è costituito dal certificato di circolazione A.TR. Il modello di questo modulo figura nell'allegato 1.

2.   Il certificato di circolazione A.TR. può essere utilizzato unicamente quando le merci sono trasportate direttamente tra le due parti dell'unione doganale. Tuttavia, il trasporto delle merci in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di paesi terzi, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

Le merci possono essere trasportate tra le due parti dell'unione doganale mediante condotte attraverso paesi terzi.

3.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 viene fornita alle autorità doganali dello Stato d’importazione presentando:

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio attraverso il paese terzo; oppure

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese terzo, contenente:

i)

una descrizione esatta dei prodotti;

ii)

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese terzo; oppure

c)

in mancanza di questi, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 7

1.   Il certificato di circolazione delle merci A.TR. è vistato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

2.   Il certificato di circolazione delle merci A.TR. può essere vistato solo nel caso in cui possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione delle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base.

3.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato A.TR. deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato di esportazione in cui viene rilasciato il certificato A.TR., tutti i documenti atti a comprovare il carattere delle merci in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui alla decisione di base e alla presente decisione.

4.   Le autorità doganali che rilasciano i certificati A.TR. adottano tutte le misure necessarie per controllare il carattere delle merci e l'osservanza degli altri requisiti di cui alla decisione di base e alla presente decisione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano i certificati A.TR. devono inoltre accertarsi che tali certificati siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

Articolo 8

1.   Il certificato di circolazione A.TR. è presentato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, alle autorità doganali dello Stato d’importazione.

2.   I certificati di circolazione A.TR. presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali dello Stato d'importazione accettano i certificati di circolazione delle merci A.TR. se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 9

1.   Il certificato di circolazione delle merci A.TR. è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità o in turco e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione. Qualora i certificati siano redatti in turco, essi devono essere redatti anche in una delle lingue ufficiali della Comunità. Essi sono compilati a macchina o a mano (a penna e a stampatello).

2.   Ciascun modulo ha il formato di 210 × 297 mm ed è stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25g/m2. Il certificato ha un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati membri e la Turchia possono riservarsi il diritto di stampare essi stessi i certificati o di farli stampare da tipografi autorizzati. In quest'ultimo caso, su ciascun modulo è annotata tale approvazione. Ogni certificato reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permetta l'identificazione. Reca inoltre il numero di serie che ne permette l’identificazione.

3.   Il certificato di circolazione delle merci A.TR. è compilato in conformità della nota esplicativa figurante nell'allegato II e di eventuali norme supplementari fissate nell’ambito dell'unione doganale.

Articolo 10

1.   I certificati di circolazione delle merci A.TR. sono presentati alle autorità doganali dello Stato d’importazione in conformità delle procedure previste da tale paese. Dette autorità possono esigere la traduzione di un certificato. Esse possono inoltre chiedere che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da un certificato dell'importatore attestante che le merci soddisfano le condizioni richieste per la libera pratica.

2.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione A.TR. e quelle contenute nel documento presentato all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato in questione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

3.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione A.TR., il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

4.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato A.TR., l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che hanno emesso il documento il rilascio di una copia sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. La casella 8 di tali copie del certificato di circolazione delle merci A.TR. deve recare, unitamente alla data di rilascio e al numero di serie del certificato originale, una delle seguenti annotazioni:

«ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

TR

“İKİNCİ NÜSHADİR”».

Articolo 11

1.   In deroga all'articolo 7, una procedura semplificata per il rilascio di certificati di circolazione delle merci A.TR. può venire utilizzata nel rispetto delle condizioni seguenti.

2.   Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettua frequentemente spedizioni per le quali possono venire rilasciati certificati di circolazione delle merci A.TR. e che offre alle autorità competenti tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione né le merci né la richiesta di un certificato di circolazione delle merci A.TR. relativo a tali merci, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci A.TR. alle condizioni di cui all'articolo 7.

3.   Le autorità doganali negano l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie che esse considerano necessarie. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse sono tenute a farlo quando l'esportatore autorizzato non soddisfa più tali condizioni o non offre più tali garanzie.

4.   L'autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali specifica, in particolare:

a)

l'ufficio responsabile della preautenticazione dei certificati;

b)

le modalità con le quali l'esportatore autorizzato deve giustificare l'utilizzo dei certificati;

c)

nei casi di cui al paragrafo 5, lettera b), l'autorità responsabile dello svolgimento del successivo controllo di cui all'articolo 16.

5.   Nell'autorizzazione è stabilito, a discrezione delle autorità competenti, che il riquadro riservato al visto da parte della dogana deve:

a)

recare l'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato di esportazione e la firma, manoscritta o non manoscritta, di un funzionario dell'ufficio; oppure

b)

oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato III; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

6.   Nei casi di cui al paragrafo 5, lettera a), alla casella 8 «Osservazioni», del certificato di circolazione delle merci A.TR. è inserita una delle seguenti diciture:

«ES

“Procedimiento simplificado”

CS

“Zjednodušený postup”

DA

“Forenklet fremgangsmåde”

DE

“Vereinfachtes Verfahren”

ET

“Lihtsustatud tolliprotseduur”

EL

“Απλουστευμένη διαδικασία”

EN

“Simplified procedure”

FR

“Procédure simplifiée”

IT

“Procedura semplificata”

LV

“Vienkaršota procedura”

LT

“Supaprastinta procedura”

HU

“Egyszerűsített eljárás”

MT

“Procedura simplifikata”

NL

“Vereenvoudigde regeling”

PL

“Procedura uproszczona”

PT

“Procedimento simplificado”

SL

“Poenostavljen postopek”

SK

“Zjednodušený postup”

FI

“Yksinkertaistettu menettely”

SV

“Förenklat förfarande”

TR

“Basitleştirilmiş prosedür”».

7.   Il certificato compilato, recante la dicitura di cui al paragrafo 6 e sottoscritto dall'esportatore autorizzato, vale quale documento attestante la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 5.

Articolo 12

1.   Un esportatore che esporta frequentemente merci da uno Stato membro della Comunità diverso da quello in cui egli è stabilito può ottenere la qualifica di esportatore autorizzato per tali esportazioni.

A tal fine presenta domanda alle autorità doganali competenti dello Stato membro nel quale è stabilito e nel quale conserva le scritture comprovanti il carattere delle merci in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui alla decisione di base e alla presente decisione.

2.   Le autorità di cui al paragrafo 1, che rilasciano l'autorizzazione avendo accertato la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 11, ne danno notificazione alle autorità doganali degli Stati membri interessati.

3.   Qualora l'indirizzo per il controllo non sia stato prestampato nella casella 14 del certificato di circolazione A.TR., l'esportatore indica nella casella 8 «Osservazioni» del certificato di circolazione A.TR. un riferimento allo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione e al quale le autorità doganali della Turchia possono inviare le richieste di ulteriore controllo conformemente all'articolo 16.

Articolo 13

Quando le merci si trovano sotto la sorveglianza di un ufficio di dogana in una delle parti dell'unione doganale, è possibile sostituire il certificato di circolazione delle merci A.TR. originale con uno o più certificati di circolazione delle merci A.TR. allo scopo di inviare una parte o la totalità di dette merci altrove all'interno del territorio doganale dell'unione doganale. Il certificato o i certificati di circolazione A.TR. sostitutivi vengono rilasciati dall'ufficio doganale sotto la cui sorveglianza si trovano le merci.

Articolo 14

1.   Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Turchia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci A.TR. e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione della presente decisione, la Comunità e la Turchia si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione A.TR. e della correttezza delle informazioni in tali documenti riportate.

Articolo 15

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, il certificato di circolazione delle merci A.TR. può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

b)

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci A.TR. è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui il certificato di circolazione A.TR. si riferisce, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare un certificato A.TR. a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione delle merci A.TR. rilasciati a posteriori devono recare nella casella 8 una delle seguenti diciture:

«ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

TR

“SONRADAN VERİLMİŞTİR”».

Articolo 16

1.   Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci A.TR. è effettuato a campione casuale o ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato d’importazione abbiano ragionevolmente motivo di dubitare dell'autenticità di detti certificati, del carattere delle merci in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della decisione di base o della presente decisione.

2.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d’importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato A.TR. e la fattura, se è stata inviata, ovvero una copia di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A sostegno della richiesta di controllo devono essere inviati tutti i documenti o le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nel certificato di circolazione delle merci A.TR.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore, nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.   Qualora, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d’importazione decidano di sospendere per le merci in questione la concessione del trattamento previsto dalle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base, all'importatore viene offerta la possibilità di svincolare le merci, subordinatamente all'applicazione di tutte le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Tali risultati indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se le merci in questione possano essere considerate in libera pratica nell'unione doganale e se dette merci soddisfino le altre condizioni di cui alla decisione di base e alla presente decisione.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro 10 mesi dalla data della domanda di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettivo carattere delle merci, le autorità doganali richiedenti, salvo circostanze eccezionali, negano il trattamento previsto dalle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base.

Articolo 17

1.   In deroga all'articolo 5, le disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base si applicano anche alle merci importate in una parte dell'unione doganale se accompagnate da una prova di origine turca o comunitaria rilasciata in un paese, gruppo di paesi o in un territorio in applicazione di regimi commerciali preferenziali, conclusi tanto dalla Comunità quanto dalla Turchia con tale paese, gruppo di paesi o territorio e che prevedono un sistema di cumulo dell'origine basato sull'applicazione di norme in materia di origine identiche e sul divieto di concedere eventuali rimborsi o sospensioni dei dazi doganali.

2.   Alle prove di cui al paragrafo 1 si applicano le misure di cooperazione amministrativa previste dalle norme in materia di origine dei regimi commerciali preferenziali interessati.

Articolo 18

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 16, che non possono essere risolte fra le autorità doganali richiedenti il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo nonché i problemi di interpretazione della presente decisione vengono sottoposti al Comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie fra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di detto paese.

Articolo 19

È assoggettato a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere il trattamento previsto dalle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base.

CAPO 3

Disposizioni concernenti le merci trasportate da viaggiatori

Articolo 20

A condizione che non siano destinate ad uso commerciale, le merci trasportate dai viaggiatori da una parte all'altra dell'unione doganale beneficiano delle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base senza dover essere accompagnate dal certificato di cui al capitolo 2, quando siano dichiarate merci che rispettano le condizioni della libera pratica e non sussistano dubbi sull'esattezza della dichiarazione.

CAPO 4

Spedizioni postali

Articolo 21

Le spedizioni postali (inclusi i pacchi postali) beneficiano delle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base e non sono soggette alla presentazione del certificato di cui al capitolo 2 purché nessuna indicazione sul pacco o sui documenti di accompagnamento attesti che le merci contenute non soddisfano le condizioni fissate nella decisione di base. Tale indicazione consiste in un'etichetta gialla, copia della quale figura nell'allegato IV, apposta in tutti questi casi dall'autorità competente dello Stato di esportazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DOGANALI APPLICABILI ALLO SCAMBIO DI MERCI CON PAESI TERZI

CAPO 1

Disposizioni concernenti il valore delle merci ai fini doganali

Articolo 22

I costi del trasporto e dell'assicurazione e le spese di carico e di movimentazione connesse al trasporto di merci di paesi terzi dopo l'introduzione di dette merci nel territorio dell'unione doganale non sono presi in considerazione ai fini della valutazione doganale, purché figurino separatamente dal prezzo effettivamente pagato o pagabile per dette merci.

CAPO 2

Perfezionamento passivo

Articolo 23

Ai fini del presente capitolo, per «traffico triangolare» si intende il sistema in base al quale i prodotti compensatori ottenuti dal perfezionamento passivo sono immessi in libera pratica con sgravio parziale o totale dei dazi all'importazione in una parte dell'unione doganale diversa da quella dalla quale le merci sono state temporaneamente esportate.

Articolo 24

Quando i prodotti compensatori o di sostituzione sono immessi in libera pratica nell'ambito del sistema del traffico triangolare, viene utilizzato il bollettino di informazione INF 2 per comunicare le informazioni sulle merci di temporanea esportazione, al fine di ottenere l'esenzione totale o parziale dai dazi sui prodotti compensatori.

Articolo 25

1.   Il bollettino di informazione INF 2 è redatto, per i quantitativi di merci vincolate al regime, in un originale e una copia, su formulari conformi al modello riportato nell’allegato 71 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, quando è rilasciato nella Comunità, e al modello riportato mutatis mutandis nel codice doganale turco sulla base di tale allegato, quando è rilasciato in Turchia. I formulari devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità o in turco. L'ufficio di vincolo vista l'originale e la copia del bollettino di informazione INF 2. Esso conserva la copia e restituisce l'originale al dichiarante.

2.   L'ufficio di vincolo, che deve vistare il bollettino INF 2, indica nella casella 16 i mezzi utilizzati per garantire l'identificazione delle merci di temporanea esportazione.

3.   In caso di prelievo di campioni o di utilizzazione di illustrazioni o descrizioni tecniche, l'ufficio di cui al paragrafo 1 autentica detti campioni, dette illustrazioni o descrizioni tecniche, apponendo il proprio sigillo doganale sugli articoli, se la loro natura lo permette, o sull'imballaggio, in modo da renderlo inviolabile.

Un'etichetta munita del timbro dell'ufficio e recante i riferimenti della dichiarazione di esportazione è acclusa ai campioni, alle illustrazioni o descrizioni tecniche, in modo che questi non possano essere sostituiti.

I campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche, autenticati e sigillati in conformità del presente paragrafo, sono restituiti all'esportatore in modo che questi possa presentarli con i sigilli intatti al momento della reimportazione dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione.

4.   In caso di ricorso ad analisi, i cui risultati saranno resi noti solo dopo l'apposizione del visto sul bollettino INF 2 da parte dell'ufficio doganale, il documento recante il risultato di detta analisi è consegnato all'esportatore in un plico sigillato.

Articolo 26

1.   L'ufficio di uscita certifica sull'originale che le merci hanno lasciato il territorio doganale e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato.

2.   L'importatore dei prodotti compensatori o di sostituzione presenta l'originale del bollettino di informazione INF 2 e, eventualmente, i mezzi di identificazione all'ufficio di appuramento.

Articolo 27

1.   Qualora l'ufficio doganale che rilascia il bollettino di informazione INF 2 ritenesse necessarie informazioni aggiuntive che non figurano su detto bollettino, esso ne fa menzione sullo stesso. Qualora lo spazio disponibile non fosse sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo. Del foglio aggiuntivo deve essere fatta menzione sul formulario originale.

2.   All'ufficio doganale che ha vistato il bollettino di informazione INF 2 può essere richiesto di effettuare un controllo a posteriori sull'autenticità del bollettino e sull'esattezza delle informazioni fornite.

3.   In caso di spedizioni successive, è possibile redigere il necessario numero di bollettini di informazione INF 2 per la quantità di merci o prodotti dichiarati al regime. In sostituzione del bollettino iniziale, possono essere rilasciati più bollettini di informazione oppure, quando viene utilizzato un solo bollettino di informazione, l'ufficio doganale che lo vista imputa le quantità di merci o prodotti sull'originale. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo, di cui si deve fare menzione sul formulario originale.

4.   L'autorità doganale può consentire l'uso di bollettini di informazione INF 2 riepilogativi per il traffico commerciale di tipo triangolare che comporta, in un dato periodo, un volume cospicuo di operazioni a copertura della quantità totale di importazioni o esportazioni.

5.   In circostanze eccezionali il bollettino di informazione INF 2 può essere rilasciato a posteriori, ma non oltre la scadenza del periodo indicato per la conservazione dei documenti.

Articolo 28

In caso di furto, smarrimento o distruzione del bollettino di informazione INF 2, l'operatore può richiedere un duplicato del bollettino stesso all'ufficio doganale che lo ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che non sono state ancora reimportate le merci di temporanea esportazione per le quali è stato chiesto il duplicato.

L'originale e le copie del bollettino di informazione rilasciato in tali circostanze devono recare una delle seguenti indicazioni:

«ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

TR

“İKİNCİ NÜSHADİR”».

Articolo 29

L'esenzione parziale dai dazi all'importazione per i prodotti compensatori da immettere in libera pratica è concessa, su richiesta, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi.

Le autorità doganali rifiutano il calcolo dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione ai sensi della presente disposizione qualora, prima dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, si appuri che l'immissione in libera pratica ad un'aliquota di dazio pari a zero delle merci di temporanea esportazione che non sono originarie di una delle parti dell'unione doganale, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice doganale comunitario e del titolo II, capitolo 2, sezione 1 del codice doganale turco aveva come unico obiettivo quello di beneficiare dell'esenzione parziale ai sensi della presente disposizione.

Le norme in materia di valore in dogana delle merci, stabilite dal codice doganale comunitario e dal codice doganale turco si applicano mutatis mutandis alle spese di perfezionamento che non tengono conto delle merci d'esportazione temporanea.

CAPO 3

Merci in reintroduzione

Articolo 30

1.   Le merci che, esportate da una parte dell'unione doganale, vengono reintrodotte nell'altra parte dell'unione doganale e immesse in libera pratica entro un periodo di tre anni, sono esentate dai dazi all'importazione, a richiesta dell'interessato.

Il termine di tre anni può essere superato per tenere conto di circostanze particolari.

2.   Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale di una parte dell'unione doganale, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica con il beneficio di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari, l'esenzione di cui al paragrafo 1 può essere accordata soltanto qualora esse siano reimportate per gli stessi fini.

Se dette merci non sono reimportate per gli stessi fini, l'importo dei dazi all'importazione cui esse sono soggette viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello risultante dall'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

3.   L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le merci esportate dal territorio doganale di una parte dell'unione doganale nell’ambito del regime del perfezionamento passivo, a meno che tali merci non si trovino nello stato in cui sono state esportate.

Articolo 31

L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 30 è concessa unicamente se le merci sono reimportate nello stato in cui sono state esportate.

Articolo 32

Gli articoli 30 e 31 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti compensatori originariamente esportati o riesportati in regime di perfezionamento attivo.

L'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge è determinato secondo le regole applicabili nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, considerando la data di reintroduzione dei prodotti compensatori come data d'immissione in libera pratica.

Articolo 33

Le merci in reintroduzione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione anche quando costituiscono solo una frazione delle merci precedentemente esportate dall'altra parte dell'unione doganale.

Lo stesso dicasi quando consistono in parti o accessori che costituiscono elementi di macchine, strumenti, apparecchi o altri prodotti precedentemente esportati dall'altra parte dell'unione doganale.

Articolo 34

1.   In deroga all'articolo 31, sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione le merci in reintroduzione che si trovano in una delle seguenti situazioni:

a)

merci che, dopo essere state esportate dall'altra parte dell'unione doganale, hanno subito unicamente trattamenti per essere mantenute in buono stato di conservazione o manipolazioni che ne hanno modificato unicamente la presentazione;

b)

merci che, dopo essere state esportate dall'altra parte dell'unione doganale, pur avendo subito trattamenti diversi da quelli necessari al loro mantenimento in buono stato di conservazione o manipolazioni diverse da quelle che ne modificano la presentazione, si sono rivelate difettose o inadatte all'uso cui erano destinate, sempre che sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

abbiano subito trattamenti o manipolazioni esclusivamente per essere riparate o riattate,

si sia constatato che erano inadatte all'uso soltanto dopo l'inizio dei suddetti trattamenti o delle suddette manipolazioni.

2.   Qualora i trattamenti o le manipolazioni cui possono essere state sottoposte le merci in reintroduzione, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), avessero avuto come conseguenza la riscossione dei dazi all'importazione, nel caso di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo si applicano le norme di tassazione in vigore nell’ambito di detto regime.

Tuttavia, se l'operazione subita da una merce consiste in una riparazione o in un riattamento reso necessario da un evento imprevedibile verificatosi al di fuori di entrambe le parti dell'unione doganale, e comprovato con soddisfazione dell'autorità doganale, è accordata l'esenzione dai dazi all'importazione sempreché il valore della merce in reintroduzione non risulti maggiore, dopo tale trattamento, di quello che aveva al momento dell'esportazione dall'altra parte dell'unione doganale.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma:

a)

si intende per «riparazione o riattamento divenuta(o) necessaria(o)» qualsiasi intervento che consenta di ovviare ai difetti di funzionamento o ai danni materiali subiti da una merce nel periodo in cui si trova fuori da entrambe le parti dell'unione doganale e senza tale intervento essa non possa essere normalmente utilizzata per i fini cui è destinata;

b)

si ritiene che, a seguito dell'operazione subita, il valore di una merce in reintroduzione non sia diventato maggiore di quello che aveva al momento dell'esportazione dall'altra parte dell'unione doganale, qualora tale operazione resti nei limiti strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Qualora la riparazione o il riattamento della merce richieda l'incorporazione di pezzi di ricambio, tale inclusione va limitata ai pezzi strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Articolo 35

Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'autorità doganale rilascia un documento contenente gli elementi di informazione necessari ad identificare le merci qualora venissero reintrodotte nel territorio doganale di una parte dell'unione doganale.

Articolo 36

1.   Sono ammesse come merci in reintroduzione:

le merci per le quali viene presentato, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica:

a)

l'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnato all'esportatore dall'autorità doganale o copia di tale documento certificata conforme da detta autorità; oppure

b)

il bollettino d'informazione di cui all'articolo 37.

Quando l'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione sia in grado di stabilire, con i mezzi di prova di cui dispone o che può esigere dall'interessato, che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci inizialmente esportate dall'altra parte dell'unione doganale e che, al momento dell'esportazione, queste soddisfacevano le condizioni necessarie per essere ammesse come merci in reintroduzione, i documenti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti,

le merci scortate da un carnet ATA emesso nell'altra parte dell'unione doganale.

Queste merci possono essere ammesse come merci in reintroduzione nei limiti stabiliti dall'articolo 30, anche quando il termine di validità del carnet ATA sia scaduto.

In tutti i casi, devono essere espletate le seguenti formalità:

verifica degli elementi d'informazione contenuti nelle caselle da A a G del tagliando per la reimportazione,

compilazione della matrice e della casella H del foglio di reimportazione,

ritenuta del tagliando di reimportazione.

2.   Il paragrafo 1, primo trattino, non si applica alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse a un regime doganale particolare quando disposizioni autonome o convenzionali prevedano, in tali circostanze, la dispensa dai documenti doganali.

Esso non si applica neppure quando le merci possano essere dichiarate verbalmente o con altro atto per l'immissione in libera pratica.

3.   Ove lo ritenga necessario, l'autorità doganale dell'ufficio doganale di reimportazione può chiedere all'interessato di presentare ulteriori elementi di prova, particolarmente ai fini dell'identificazione delle merci in reintroduzione.

Articolo 37

Il bollettino di informazione INF 3 è redatto in un originale e due copie, su formulari conformi ai modelli riportati nell’allegato 110 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, quando è rilasciato nella Comunità, e ai modelli riportati mutatis mutandis nel codice doganale turco sulla base di tale allegato, quando è rilasciato in Turchia. I formulari devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità o in turco.

Articolo 38

1.   Il bollettino di informazione INF 3 è rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio d'esportazione all'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce, quando lo stesso esportatore dichiari che esiste la probabilità che tali merci vengano reintrodotte attraverso un ufficio doganale dell'altra parte dell'unione doganale.

2.   Il bollettino INF 3 può anche essere rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione dopo l'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando essa possa accertare, sulla base delle informazioni di cui dispone, che i dati figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono alle merci esportate.

Articolo 39

1.   Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate.

2.   Quando si prevede che le merci esportate rientreranno nell'altra parte dell'unione doganale o in entrambe le parti dell'unione doganale attraverso vari uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini di informazione INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci esportate.

Inoltre, l'esportatore può chiedere all'autorità doganale che l'ha rilasciato la sostituzione di un bollettino INF 3 con più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato.

L'esportatore può altresì chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate.

Articolo 40

L'originale e una copia del bollettino di informazione INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reimportazione. La seconda copia è archiviata dall'autorità doganale che l'ha rilasciata.

Articolo 41

L'ufficio doganale di reimportazione indica sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione, conserva l'originale e trasmette all'autorità doganale che l'ha rilasciato la copia del bollettino corredata del numero di riferimento e della data della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Tale autorità verifica la corrispondenza della predetta copia con quella in suo possesso e la ripone nei suoi archivi.

Articolo 42

In caso di furto, perdita o distruzione dell'originale del bollettino INF 3, l'interessato può chiedere un duplicato all'autorità doganale che l'ha rilasciato. Questa soddisfa tale richiesta se le circostanze lo giustificano. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

«ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

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PL

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PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

TR

“İKİNCİ NÜSHADİR”».

L'autorità doganale annota sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

Articolo 43

1.   L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione, a richiesta di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le merci soddisfano alle condizioni stabilite per essere ammesse al beneficio delle disposizioni del presente capitolo.

2.   Il bollettino INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

CAPO 4

Determinazione delle prove di origine preferenziale in parti dell'unione doganale

Articolo 44

Il presente capitolo fissa le norme intese a facilitare:

a)

il rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 o EUR-MED e la compilazione di dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED, in applicazione di regimi commerciali preferenziali, conclusi tanto dalla Comunità quanto dalla Turchia con paesi, gruppi di paesi o territori, che prevedono un sistema di cumulo dell'origine basato sull'applicazione di norme in materia di origine identiche e sul divieto di concedere eventuali rimborsi o sospensioni dei dazi doganali;

b)

la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Turchia a tal fine.

Articolo 45

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, lettera a), i fornitori di merci in libera pratica nell’unione doganale, destinate ad essere consegnate tra le due parti dell'unione doganale, forniscono una dichiarazione, di seguito denominata «dichiarazione dello speditore», relativa al carattere originario delle merci fornite sotto il profilo del rispetto delle norme in materia d'origine previste dal regime commerciale preferenziale in questione.

2.   La dichiarazione dello speditore è utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per le domande di rilascio di certificati di circolazione EUR. 1 o EUR-MED, o come base per la compilazione di dichiarazioni su fattura o di dichiarazioni su fattura EUR-MED.

Articolo 46

Esclusi i casi di cui all'articolo 47, il fornitore fornisce una dichiarazione separata per ciascuna spedizione di merci.

La dichiarazione è contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l'identificazione.

La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

Articolo 47

1.   Il fornitore che invia regolarmente a un determinato acquirente merci di cui si prevede che il carattere originario resti costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione che copre invii successivi di dette merci, di seguito denominata «dichiarazione a lungo termine dello speditore». La dichiarazione a lungo termine dello speditore può essere emessa con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno dalla sua emissione.

2.   La dichiarazione a lungo termine dello speditore può essere emessa con effetto retroattivo. In tali casi essa non può riferirsi ad un periodo superiore ad un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia.

3.   Quando la dichiarazione a lungo termine dello speditore non è più valida in relazione alle merci fornite, il fornitore ne informa immediatamente l'acquirente.

Articolo 48

1.   La dichiarazione dello speditore deve essere presentata nella forma prevista all'allegato V oppure all'allegato VI se si tratta di una dichiarazione a lungo termine.

2.   La dichiarazione dello speditore reca la firma autografa originale dello speditore e può essere redatta su formulari prestampati. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione dello speditore sono approntate mediante elaboratore elettronico, la dichiarazione dello speditore può non essere firmata in forma autografa, purché il fornitore rilasci al cliente un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione dello speditore che lo identifichi come se fosse firmata in forma autografa.

Articolo 49

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, punto b), le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Turchia si prestano reciproca assistenza nel controllo dell'esattezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni dello speditore.

2.   Per verificare l'esattezza o l'autenticità di una dichiarazione dello speditore, le autorità doganali dello Stato in cui la prova del carattere originario è stata rilasciata o redatta possono invitare l'esportatore a richiedere al fornitore un certificato d'informazione INF 4. Il certificato d’informazione INF 4 è redatto su formulari conformi al modello riportato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio (7), quando è rilasciato nella Comunità e al modello riportato, mutatis mutandis, nel codice doganale turco sulla base di tale allegato, quando è rilasciato in Turchia. Il formulario deve essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità o in turco. Le autorità doganali dello Stato che deve fornire o ricevere le informazioni possono richiedere una traduzione dei documenti presentati nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato stesso.

3.   Il certificato d'informazione INF 4 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato in cui il fornitore è stabilito. Dette autorità hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dello speditore o a qualsiasi altro controllo ritenuto necessario.

4.   Le autorità doganali dello Stato in cui il fornitore è stabilito rilasciano il certificato d'informazione INF 4 entro tre mesi dal ricevimento della domanda presentata loro dal fornitore, indicando se la dichiarazione fornita dallo stesso è corretta.

5.   Una volta compilato, il certificato è consegnato al fornitore il quale lo invia all'esportatore che a sua volta lo trasmette all'autorità doganale dello Stato in cui la prova del carattere originario è stata rilasciata o redatta.

Articolo 50

1.   Il fornitore che compila una dichiarazione dello speditore conserva tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione per almeno tre anni.

2.   L'autorità doganale alla quale è stata presentata una domanda per il rilascio di un certificato d'informazione INF 4 conserva la domanda su formulario per almeno tre anni.

Articolo 51

1.   Se un esportatore non è in grado di presentare un certificato d'informazione INF 4 entro quattro mesi dalla richiesta delle autorità doganali dello Stato in cui la prova del carattere originario è stata rilasciata o redatta, dette autorità possono chiedere direttamente alle autorità doganali dello Stato in cui il fornitore è stabilito di confermare il carattere originario dei prodotti di cui trattasi sotto il profilo del rispetto delle norme in materia d'origine previste dal regime commerciale preferenziale in questione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali che chiedono il controllo inviano alle autorità doganali dello Stato in cui il fornitore è stabilito tutte le informazioni di cui dispongono, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano la loro inchiesta.

A sostegno della loro domanda, esse forniscono tutti i documenti o le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatta la dichiarazione dello speditore.

3.   Nell'effettuare il controllo, le autorità doganali dello Stato in cui il fornitore è stabilito possono richiedere ogni prova, effettuare ogni ispezione sulla contabilità del produttore o eseguire ogni altra verifica ritenuta opportuna.

4.   Tramite il certificato d'informazione INF 4, i risultati del controllo vengono comunicati senza indugio alle autorità doganali che l'hanno chiesto.

5.   In assenza di risposta entro cinque mesi dalla data della domanda di controllo o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per comprovare l'origine effettiva dei prodotti, le autorità doganali dello Stato in cui la prova del carattere originario è stata rilasciata o redatta annullano tale prova in base ai documenti in questione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Le decisioni n. 1/1999, n. 1/2000 e n. 1/2001 sono abrogate. I riferimenti relativi a disposizioni delle decisioni abrogate s'intendono relativi alle corrispondenti disposizioni della presente decisione. Le dichiarazioni dello speditore, incluse le dichiarazioni a lungo termine, presentate prima dell'entrata in vigore della presente decisione, restano valide.

Le dichiarazioni dello speditore conformi ai modelli di cui alla decisione n. 1/1999 possono essere redatte ancora per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, tranne laddove sono utilizzate dagli esportatori come elementi di prova a sostegno di domande per il rilascio di certificati di circolazione EUR-MED, o come base per la compilazione di dichiarazioni su fattura EUR-MED.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto ad Ankara, addì 26 settembre 2006.

Per il Comitato di cooperazione doganale

Il presidente

P. FAUCHERAND


(1)  GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

(2)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1/2003 (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 51).

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

(4)  GU L 204 del 4.8.1999, pag. 43.

(5)  GU L 211 del 22.8.2000, pag. 16.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(7)  Regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell’11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR.2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi e che abroga il regolamento (CEE) n. 3351/83 (GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1. Allegato V del regolamento come rettificato nella GU L 170 del 29.6.2002, pag. 88).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

NOTA ESPLICATIVA PER IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

I.   Regole da osservare per la compilazione del certificato di circolazione

1.

Il certificato di circolazione A.TR deve essere redatto secondo le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1.

2.

Il certificato di circolazione A.TR non deve presentare cancellature o alterazioni. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica deve portare l'approvazione di chi ha compilato il certificato nonché il visto delle autorità doganali.

La descrizione dei prodotti deve essere redatta nell'apposita casella senza lasciare spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si deve sbarrare la parte non riempita.

II.   Indicazioni relative alle diverse caselle

1.

Indicare il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo completi della persona o della società interessata.

2.

Indicare, eventualmente, il numero del documento di trasporto.

3.

Indicare, eventualmente, il nome (o la ragione sociale) e l'indirizzo completi della/e persona/e o della/e società cui le merci devono essere consegnate.

5.

Indicare il nome del paese dal quale le merci sono esportate.

6.

Indicare il nome del paese interessato.

9.

Indicare il numero d'ordine dell'articolo in causa in rapporto al numero totale degli articoli ripresi sul certificato.

10.

Indicare le marche, i numeri, la quantità e la natura dei colli così come la denominazione commerciale usuale delle merci.

11.

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi o altra unità di misura (ettolitri, metri cubi, ecc.), delle merci descritte nella corrispondente casella 10.

12.

Da completare da parte dell'autorità competente. Indicare, eventualmente, le informazioni relative al documento di esportazione (modello e numero del documento, nome dell'ufficio doganale e del paese di rilascio).

13.

Indicare il luogo e la data e completare con la firma e il nome dell'esportatore.


ALLEGATO III

Timbro speciale di cui all’articolo 11, paragrafo 5

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ALLEGATO IV

Etichetta gialla di cui all'articolo 21

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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